Misure fiscali per la prevenzione del Randagismo e dell`abbandono

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Misure fiscali per la prevenzione del Randagismo e dell`abbandono
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Misure fiscali per la
prevenzione del andagismo
e dell’abbandono degli animali
R
Aldo Grasselli
Presidente
SIVeMP
Al Sig. Ministro della Salute
Al Sig. Ministro dell’Economia
Al Sig. Ministro degli Affari Regionali
Al Sottosegretario di Stato del Ministero della Salute
Alla Conferenza Stato Regioni
Ai Componenti della XII Commissione Sanità della Camera dei Deputati
Ai Componenti della XII Commissione Sanità del Senato della Repubblica
Il contenimento demografico è, insieme all’educazione dei proprietari detentori, ed
alla identificazione degli animali, uno dei
cardini su cui si basa la prevenzione del fenomeno dell’abbandono degli animali e del
conseguente randagismo.
Infatti il fenomeno è certamente influenzato
dal grandissimo numero di animali detenuti
da proprietari poco scrupolosi che, alla minima difficoltà, ivi compresa la gravidanza
indesiderata, non esitano a disfarsene.
L’identificazione degli animali, è un altro
aspetto essenziale della lotta al randagismo,
perché permette di implementare una anagrafe degli animali e di conoscere la consistenza della popolazione considerata.
Inoltre permette la restituzione degli animali smarriti, che altrimenti rimarrebbero ricoverati nelle strutture pubbliche.
L’incentivazione dell’identificazione degli animali produce l’effetto di scoraggiare gli abbandoni e di aumentare il numero degli animali smarriti restituiti al legittimo proprietario. L’incentivazione del controllo della riproduzione animale, diminuendo il numero dei
cani esistenti, rende più difficile il possesso
irresponsabile degli animali. Il risultato finale
è quello di ridurre i soggetti ricoverati nelle
strutture pubbliche, con un notevole risparmio sui costi sopportati dalla collettività. Infatti, la spesa che lo Stato affronta per la cattura degli animali vaganti, il loro ricovero e
mantenimento nei canili sanitari delle ASL ed
in quelli rifugio dei Comuni, è ormai ingente e
in continuo aumento. La sola regione Lombardia, ricovera nei canili pubblici (sanitari
ASL e rifugi Comunali) circa 7.500 cani ad un
costo di circa euro 1.000 pro-cane all’anno.
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La spesa annuale per il solo ricovero (escluse cioè le operazioni di cattura e assistenza sanitaria) è quindi di circa 7.500.000
euro, cioè circa euro 0,83 per abitante.
Se si proietta il dato sulla intera popolazione italiana, si arriva ad una spesa stimabile
per difetto a euro 45.000.000 per anno.
Tali cifre trovano conferme, in molte Regioni Italiane, con pericolose forme di sfruttamento da parte di imprenditori senza scrupoli, che approfittano delle intrinseche difficoltà di vigilanza, contando su un serbatoio praticamente infinito.
Secondo uno studio del New Hampshire
department of agriculture markets and
food (Geoffrey Handy, Animal control
management: a guide for local governments, International city’ county management association, February 2002) un piano
di sterilizzazione gratuita in 5 anni, iniziato
nel 1994, ha portato il tasso di eutanasie
dei cani abbandonati da 9 per 1000 abitanti a 2,4 per 1000 abitanti (in USA i cani
vaganti vengono soppressi.
Solo in Italia la legge vieta l’eutanasia dei
cani randagi).
Il costo che la municipalità avrebbe dovuto sostenere per ricoverare e sopprimere
tutti gli animali per i primi 6 anni del progetto sarebbe stato di 3.000.000 di dollari.
Il programma di sterilizzazioni nel medesimo periodo è costato poco più di
1.000.000 di dollari.
Lo studio riferisce che il risparmio per ogni
dollaro investito nelle sterilizzazioni è stato
di 3,23 dollari. (fonti: Animal Control Management, USUS 2001 e SPAY/USA; Problema
randagismo: metodi pratici ed efficaci per
affrontarlo, Fondazione mondo Animale,
Castel Volturno, CE Italia).
Proposta
La proposta che la Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva insieme al Sindacato Italiani dei Veterinari di Medicina
Pubblica avanzano è di rendere interamente deducibile dai redditi, ai fini delle imposte, la spesa veterinaria sostenuta per l’identificazione ed iscrizione in anagrafe del
proprio cane e per la sterilizzazione chirurgica dei propri animali d’affezione.
Attualmente la L. 21-11-2000 n. 342 - misure in materia fiscale - all’art. 32 “disposizioni in materia di spese veterinarie” ha modificato il testo unico delle imposte sui redditi (DPR 22-12-1986 n. 917) aggiungendo
all’art. 13-bis comma 1, la lettera c-bis.
Tale norma ha reso detraibili, entro certi limiti, le spese veterinarie. (1)
Il decreto del 06-06-2001 n.289 del ministro delle finanze “regolamento per l’individuazione delle tipologie di animali per le
quali le spese veterinarie danno diritto ad
una detrazione d’imposta.” (GU n.164 del
17-07-2001) ha completato la norma.
Motivazioni
La detrazione d’imposta per le spese sostenute per la cura veterinaria generica degli animali d’affezione, rientra nella sfera
personale del soggetto. La deduzione proposta, invece, riguarda le spese sostenute
per l’identificazione ed iscrizione alla anagrafe canina e quelle per il controllo della
riproduzione degli animali, in quanto rivestono carattere di utilità sociale. Infatti tali
interventi sono previsti dall’art. 2 e 3 della
L. 14-08-1991 n. 281. (2)
La norma, che ha avuto applicazione con
leggi regionali, ha posto a carico del proprietario le spese per l’identificazione (tatuaggio-microchip) ed iscrizione all’anagra-
Prestazione
fe canina. In nessuna regione è stato dato
seguito alla sterilizzazione gratuita dei cani.
Appare al momento improponibile, se non
a costo di enormi investimenti, includere
questa attività nel LEA. Mentre è evidente
la ricaduta favorevole di un intervento concentrato, con un alto numero di sterilizzazioni nel breve periodo.
I costi relativi, sia pure deducibili, restano a
carico del proprietario dell’animale, senza
gravare indistintamente su tutti i cittadini.
Le somme in questione, diverrebbero ovviamente indisponibili per la detrazione già
prevista dall’art. 13-bis comma 1 lettera cbis, in quanto deducibili (vedi art.13-bis
comma 1). (3)
Costi
In Italia si può stimare una popolazione di
circa 5 milioni di cani e 5 milioni di gatti di
proprietà (secondo le stime dell’industria
dei prodotti per pets, il 10% degli italiani
detiene una specie animale). Gli interventi
veterinari qui considerati (identificazione e
sterilizzazione) sono eseguiti una sola volta
nella vita degli animali, vita che mediamente è di 10 anni. Di conseguenza, la popolazione animale da considerare annualmente sarebbe di circa 500.000 cani e
500.000 gatti. Ipotizzando dei costi medi
(ricavati dai tariffari degli ordini dei veterinari e dai tariffari regionali) e ritenendo
che presumibilmente ricorrerebbero all’intervento non più del 20% dei proprietari,
ne consegue che le deduzioni fiscali derivanti dal provvedimento, sarebbero di circa 22.000.000 (ventidue milioni) di Euro
all’anno.
Secondo l’esperienza Americana, la limitazione delle nascite potrebbe comportare
nel tempo risparmi fino a tre volte il valore
dell’investimento.
Tariffe medie ordini
numero animali
sterilizzazione cane
110
250.000
Euro
27.500.000
Sterilizzazione cagna
160
250.000
Euro
40.000.000
sterilizzazione gatto
55
250.000
Euro
13.750.000
sterilizzazione gatta
90
250.000
Euro
22.500.000
identificazione
15
500.000
Euro
7.500.000
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totale parziale
totale
Euro 111.250.000
20% del totale
Euro 22.250.000
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Il testo della proposta
Misure fiscali per la prevenzione del randagismo e dell’abbandono degli animali
1. Nell’articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi,approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente deduzioni
per oneri, dopo la lettera l-ter) è inserita la seguente:
l-quater) le spese veterinarie sostenute per la sterilizzazione
chirurgica, per l’identificazione mediante tatuaggio o microchip e per l’iscrizione all’anagrafe. Le tipologie di animali
per le quali spetta la deducibilità delle predette spese sono
quelle indicate dal decreto del ministro delle finanze del 0606-2001 n. 289 “regolamento per l’individuazione delle tipologie di animali per le quali le spese veterinarie danno diritto ad
una detrazione d’imposta.” (GU n. 164 del 17-07-2001).
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a partire dal periodo d’imposta 2006.
3. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall’attuazione
del comma 1, stimate in ..... euro a decorrere dall’anno 2007,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo
speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario 2006, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo.
N.B. La copertura e l’iscrizione a bilancio del c. 3 va predisposta dagli uffici tecnici del ministero dell’economia e
delle finanze stimando le minori entrate derivanti dalla
deduzione fiscale di circa 22 milioni di Euro.
Conclusioni
Con la sopra esplicitata richiesta di intervento legislativo la Società
Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva ed il SIVeMP (Sindacato
Italiano di Medicina Veterinaria Preventiva) vogliono dare un valido
contributo propositivo al Governo e al Parlamento per il raggiungimento degli obiettivi della Legge 281/1991 attraverso nuovi
strumenti preventivi e basandosi sulla valutazione costo beneficio,
a dimostrazione della loro efficacia ed efficienza anche sotto il
profilo economico.
Note
(1)
Titolo del documento:
Disposizioni in materia di spese veterinarie.
Testo: in vigore dal 10/12/2000
1. Nell’articolo 13-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi,approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente detrazioni per oneri, dopo la lettera c) èinserita la seguente:
“c-bis) le spese veterinarie, fino all’importo di lire 750.000, limitatamente
alla parte che eccede lire 250.000. Con decreto del Ministero delle finanze
sono individuate le tipologie di animali per le quali spetta la detraibilità
delle predette spese;”.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a partire dal periodo d’imposta 2000.
3. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall’attuazione del comma 1,
stimate in 5 miliardi di lire a decorrere dall’anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario 2000,
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo.
4. In sede di prima applicazione, il decreto del Ministero delle finanze di cui
alla lettera c-bis) del comma 1 dell’articolo 13-bis del citato testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986, introdotta dal comma 1 del presente articolo, è emanato
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
(2)
Art. 2 c.1. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la
limitazione delle nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle unità sanitarie locali. I proprietari o i
detentori possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile, delle società protettrici degli animali e di privati.
Art. 3 c.1. Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, l’istituzione dell’anagrafe canina presso i comuni o le unità sanitarie locali, nonchè le modalità per l’iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla
di riconoscimento del cane, da imprimersi mediante tatuaggio indolore.
(3)
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 “Art.
13-bis (Detrazioni per oneri).
1. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione
dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo.