Misure fiscali per la prevenzione del Randagismo e dell`abbandono
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Misure fiscali per la prevenzione del Randagismo e dell`abbandono
14-11-2006 13:10 Pagina 489 Misure fiscali per la prevenzione del andagismo e dell’abbandono degli animali R Aldo Grasselli Presidente SIVeMP Al Sig. Ministro della Salute Al Sig. Ministro dell’Economia Al Sig. Ministro degli Affari Regionali Al Sottosegretario di Stato del Ministero della Salute Alla Conferenza Stato Regioni Ai Componenti della XII Commissione Sanità della Camera dei Deputati Ai Componenti della XII Commissione Sanità del Senato della Repubblica Il contenimento demografico è, insieme all’educazione dei proprietari detentori, ed alla identificazione degli animali, uno dei cardini su cui si basa la prevenzione del fenomeno dell’abbandono degli animali e del conseguente randagismo. Infatti il fenomeno è certamente influenzato dal grandissimo numero di animali detenuti da proprietari poco scrupolosi che, alla minima difficoltà, ivi compresa la gravidanza indesiderata, non esitano a disfarsene. L’identificazione degli animali, è un altro aspetto essenziale della lotta al randagismo, perché permette di implementare una anagrafe degli animali e di conoscere la consistenza della popolazione considerata. Inoltre permette la restituzione degli animali smarriti, che altrimenti rimarrebbero ricoverati nelle strutture pubbliche. L’incentivazione dell’identificazione degli animali produce l’effetto di scoraggiare gli abbandoni e di aumentare il numero degli animali smarriti restituiti al legittimo proprietario. L’incentivazione del controllo della riproduzione animale, diminuendo il numero dei cani esistenti, rende più difficile il possesso irresponsabile degli animali. Il risultato finale è quello di ridurre i soggetti ricoverati nelle strutture pubbliche, con un notevole risparmio sui costi sopportati dalla collettività. Infatti, la spesa che lo Stato affronta per la cattura degli animali vaganti, il loro ricovero e mantenimento nei canili sanitari delle ASL ed in quelli rifugio dei Comuni, è ormai ingente e in continuo aumento. La sola regione Lombardia, ricovera nei canili pubblici (sanitari ASL e rifugi Comunali) circa 7.500 cani ad un costo di circa euro 1.000 pro-cane all’anno. 11 / 489 Attualità 11_novembre_2006_ESEC 11_novembre_2006_ESEC 14-11-2006 13:10 Pagina 490 Attualità La spesa annuale per il solo ricovero (escluse cioè le operazioni di cattura e assistenza sanitaria) è quindi di circa 7.500.000 euro, cioè circa euro 0,83 per abitante. Se si proietta il dato sulla intera popolazione italiana, si arriva ad una spesa stimabile per difetto a euro 45.000.000 per anno. Tali cifre trovano conferme, in molte Regioni Italiane, con pericolose forme di sfruttamento da parte di imprenditori senza scrupoli, che approfittano delle intrinseche difficoltà di vigilanza, contando su un serbatoio praticamente infinito. Secondo uno studio del New Hampshire department of agriculture markets and food (Geoffrey Handy, Animal control management: a guide for local governments, International city’ county management association, February 2002) un piano di sterilizzazione gratuita in 5 anni, iniziato nel 1994, ha portato il tasso di eutanasie dei cani abbandonati da 9 per 1000 abitanti a 2,4 per 1000 abitanti (in USA i cani vaganti vengono soppressi. Solo in Italia la legge vieta l’eutanasia dei cani randagi). Il costo che la municipalità avrebbe dovuto sostenere per ricoverare e sopprimere tutti gli animali per i primi 6 anni del progetto sarebbe stato di 3.000.000 di dollari. Il programma di sterilizzazioni nel medesimo periodo è costato poco più di 1.000.000 di dollari. Lo studio riferisce che il risparmio per ogni dollaro investito nelle sterilizzazioni è stato di 3,23 dollari. (fonti: Animal Control Management, USUS 2001 e SPAY/USA; Problema randagismo: metodi pratici ed efficaci per affrontarlo, Fondazione mondo Animale, Castel Volturno, CE Italia). Proposta La proposta che la Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva insieme al Sindacato Italiani dei Veterinari di Medicina Pubblica avanzano è di rendere interamente deducibile dai redditi, ai fini delle imposte, la spesa veterinaria sostenuta per l’identificazione ed iscrizione in anagrafe del proprio cane e per la sterilizzazione chirurgica dei propri animali d’affezione. Attualmente la L. 21-11-2000 n. 342 - misure in materia fiscale - all’art. 32 “disposizioni in materia di spese veterinarie” ha modificato il testo unico delle imposte sui redditi (DPR 22-12-1986 n. 917) aggiungendo all’art. 13-bis comma 1, la lettera c-bis. Tale norma ha reso detraibili, entro certi limiti, le spese veterinarie. (1) Il decreto del 06-06-2001 n.289 del ministro delle finanze “regolamento per l’individuazione delle tipologie di animali per le quali le spese veterinarie danno diritto ad una detrazione d’imposta.” (GU n.164 del 17-07-2001) ha completato la norma. Motivazioni La detrazione d’imposta per le spese sostenute per la cura veterinaria generica degli animali d’affezione, rientra nella sfera personale del soggetto. La deduzione proposta, invece, riguarda le spese sostenute per l’identificazione ed iscrizione alla anagrafe canina e quelle per il controllo della riproduzione degli animali, in quanto rivestono carattere di utilità sociale. Infatti tali interventi sono previsti dall’art. 2 e 3 della L. 14-08-1991 n. 281. (2) La norma, che ha avuto applicazione con leggi regionali, ha posto a carico del proprietario le spese per l’identificazione (tatuaggio-microchip) ed iscrizione all’anagra- Prestazione fe canina. In nessuna regione è stato dato seguito alla sterilizzazione gratuita dei cani. Appare al momento improponibile, se non a costo di enormi investimenti, includere questa attività nel LEA. Mentre è evidente la ricaduta favorevole di un intervento concentrato, con un alto numero di sterilizzazioni nel breve periodo. I costi relativi, sia pure deducibili, restano a carico del proprietario dell’animale, senza gravare indistintamente su tutti i cittadini. Le somme in questione, diverrebbero ovviamente indisponibili per la detrazione già prevista dall’art. 13-bis comma 1 lettera cbis, in quanto deducibili (vedi art.13-bis comma 1). (3) Costi In Italia si può stimare una popolazione di circa 5 milioni di cani e 5 milioni di gatti di proprietà (secondo le stime dell’industria dei prodotti per pets, il 10% degli italiani detiene una specie animale). Gli interventi veterinari qui considerati (identificazione e sterilizzazione) sono eseguiti una sola volta nella vita degli animali, vita che mediamente è di 10 anni. Di conseguenza, la popolazione animale da considerare annualmente sarebbe di circa 500.000 cani e 500.000 gatti. Ipotizzando dei costi medi (ricavati dai tariffari degli ordini dei veterinari e dai tariffari regionali) e ritenendo che presumibilmente ricorrerebbero all’intervento non più del 20% dei proprietari, ne consegue che le deduzioni fiscali derivanti dal provvedimento, sarebbero di circa 22.000.000 (ventidue milioni) di Euro all’anno. Secondo l’esperienza Americana, la limitazione delle nascite potrebbe comportare nel tempo risparmi fino a tre volte il valore dell’investimento. Tariffe medie ordini numero animali sterilizzazione cane 110 250.000 Euro 27.500.000 Sterilizzazione cagna 160 250.000 Euro 40.000.000 sterilizzazione gatto 55 250.000 Euro 13.750.000 sterilizzazione gatta 90 250.000 Euro 22.500.000 identificazione 15 500.000 Euro 7.500.000 11 / 490 totale parziale totale Euro 111.250.000 20% del totale Euro 22.250.000 11_novembre_2006_ESEC 14-11-2006 13:10 Pagina 491 Il testo della proposta Misure fiscali per la prevenzione del randagismo e dell’abbandono degli animali 1. Nell’articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente deduzioni per oneri, dopo la lettera l-ter) è inserita la seguente: l-quater) le spese veterinarie sostenute per la sterilizzazione chirurgica, per l’identificazione mediante tatuaggio o microchip e per l’iscrizione all’anagrafe. Le tipologie di animali per le quali spetta la deducibilità delle predette spese sono quelle indicate dal decreto del ministro delle finanze del 0606-2001 n. 289 “regolamento per l’individuazione delle tipologie di animali per le quali le spese veterinarie danno diritto ad una detrazione d’imposta.” (GU n. 164 del 17-07-2001). 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a partire dal periodo d’imposta 2006. 3. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall’attuazione del comma 1, stimate in ..... euro a decorrere dall’anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario 2006, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo. N.B. La copertura e l’iscrizione a bilancio del c. 3 va predisposta dagli uffici tecnici del ministero dell’economia e delle finanze stimando le minori entrate derivanti dalla deduzione fiscale di circa 22 milioni di Euro. Conclusioni Con la sopra esplicitata richiesta di intervento legislativo la Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva ed il SIVeMP (Sindacato Italiano di Medicina Veterinaria Preventiva) vogliono dare un valido contributo propositivo al Governo e al Parlamento per il raggiungimento degli obiettivi della Legge 281/1991 attraverso nuovi strumenti preventivi e basandosi sulla valutazione costo beneficio, a dimostrazione della loro efficacia ed efficienza anche sotto il profilo economico. Note (1) Titolo del documento: Disposizioni in materia di spese veterinarie. Testo: in vigore dal 10/12/2000 1. Nell’articolo 13-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente detrazioni per oneri, dopo la lettera c) èinserita la seguente: “c-bis) le spese veterinarie, fino all’importo di lire 750.000, limitatamente alla parte che eccede lire 250.000. Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le tipologie di animali per le quali spetta la detraibilità delle predette spese;”. 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a partire dal periodo d’imposta 2000. 3. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall’attuazione del comma 1, stimate in 5 miliardi di lire a decorrere dall’anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario 2000, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo. 4. In sede di prima applicazione, il decreto del Ministero delle finanze di cui alla lettera c-bis) del comma 1 dell’articolo 13-bis del citato testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, introdotta dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. (2) Art. 2 c.1. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle unità sanitarie locali. I proprietari o i detentori possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile, delle società protettrici degli animali e di privati. Art. 3 c.1. Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’istituzione dell’anagrafe canina presso i comuni o le unità sanitarie locali, nonchè le modalità per l’iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane, da imprimersi mediante tatuaggio indolore. (3) Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 “Art. 13-bis (Detrazioni per oneri). 1. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo.