L.R. 21/12/1992, n. 58

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L.R. 21/12/1992, n. 58
4a Tutela della salute
l.r. 58/1992
Legge Regionale 21 dicembre 1992, n. 58
non fisso la competenza spetta al Sindaco del luogo di residenza
anagrafica del richiedente.
Norme in materia di vigilanza e controllo igienico,
sanitario ed annonario dei prodotti ittici.()
(Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 28.12.1992)
5. Il Sindaco, ove adotti un provvedimento non conforme al
parere o alla proposta trasmessagli, ne dà comunicazione
all’Organo gestionale dell’Unità sanitaria locale e al Dirigente del
Servizio interessato.
Art. 01 - Oggetto della legge..............................................1
Art. 02 - Competenze del Sindaco......................................1
Art. 03 - Domande di autorizzazione..................................1
Art. 04 - Requisiti dei depositi............................................1
Art. 05 - Requisiti dei locali di vendita al dettaglio e delle
relative attrezzature.............................................................2
Art. 05 bis - Decongelamento dei prodotti in deposito o in
esercizi di vendita al dettaglio ( 2/c ) (2/c) .......................2
Art. 06 - Requisiti delle attrezzature adibite alla vendita
ambulante e dei locali per la rimessa delle attrezzature e
per la conservazione dei prodotti........................................2
Art. 07 - Vendita ambulante a posto non fisso - Calendario
ed itinerario di vendita........................................................2
Art. 08 - Attività esistenti...................................................2
Art. 09 - Vendita dei prodotti ittici nelle macellerie...........3
Art. 10 - Controlli sanitari nei mercati ittici all’ingrosso...3
Art. 11 - Registro di carico.................................................3
Art. 12 - Impianti di acquacoltura......................................3
Art. 13 ................................................................................3
Art. 01 - Oggetto della legge
La presente legge disciplina la vigilanza ed il controllo
igienico-sanitario e merceologico-annonario sulla produzione,
trasformazione e commercio dei prodotti alimentari della pesca,
esercitata dal Sindaco e dalle Unità Sanitarie Locali, tramite il
Servizio Attività Veterinarie, ai sensi della R. 17 ottobre 1983, n.
69 ("Disposizioni per l’esercizio delle funzioni in materia di
igiene e sanità pubblica, veterinaria, farmaceutica e di vigilanza
sulle farmacie, ai sensi dell’art. 32, secondo comma, della legge
23 dicembre 1978, n. 833 ") come modificata dalla R. 14 aprile
1990, n. 48
Art. 02 - Competenze del Sindaco
1. Sono soggetti ad autorizzazione sanitaria da parte del
Sindaco, previo parere del Servizio Attività Veterinarie e, per
quanto di competenza, del Servizio Igiene prevenzione ed attività
sanitarie di comunità o Sanità pubblica e tutela dell’ambiente la
utilizzazione dei locali e delle attrezzature necessarie per lo
svolgimento di una delle seguenti attività concernenti i prodotti
alimentari della pesca:
a) deposito, non all’ingrosso, separato dall’esercizio di vendita
al dettaglio( (1) );
b) vendita al dettaglio;
c) vendita ambulante a posto fisso o non fisso.
2. Sono altresì sottoposte ad autorizzazione sanitaria le
modifiche dei locali e la modifica o la sostituzione anche parziale
delle attrezzature di cui al precedente comma.
3. Eventuali variazioni della titolarità dell’esercizio devono
essere comunicate entro 30 giorni dall’avvenuta variazione alla
competente autorità ai fini della modificazione dell’autorizzazione
precedentemente rilasciata.
4. Il Sindaco del Comune ove sono ubicati i locali è competente
al rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2; nei casi in
cui dette autorizzazioni riguardino la vendita ambulante a posto
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Art. 03 - Domande di autorizzazione
1. Le domande per il rilascio delle autorizzazioni di cui al
precedente art. 2 devono contenere i seguenti elementi:
a) il nome o la ragione sociale dell’esercente l’attività;
b) l’ubicazione del deposito, dell’esercizio di vendita o dei
locali di rimessa delle attrezzature;
c) soppressa( (1/a) )
1 bis. La domanda per il rilascio dell’autorizzazione deve altresì
contenere l’indicazione dello stato fisico dei prodotti della pesca
che si intendono vendere o tenere in deposito. A questo fine deve
essere indicato se la vendita o il deposito riguardano prodotti
freschi, congelati, decongelati o trasformati (cotti, affumicati,
salati, essiccati, marinati) all’origine. Per i prodotti decongelati
deve essere specificato se il decongelamento viene effettuato
nell’esercizio oggetto della richiesta di autorizz azione( (1/b) )
2. Alle domande devono inoltre essere allegate:
a) pianta planimetrica dei locali, in scala non superiore a 1:500;
b) descrizione degli impianti e delle attrezzature;
c) descrizione dell’impianto di approvvigionamento idrico,
documentazione concernente l’idoneità della rete di distribuzione,
nonché documentazione sulla potabilità dell’acqua quando
l’approvvigionamento non avvenga da acquedotto pubblico;
d) descrizione degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi e
liquidi;
e) descrizione dei sistemi scelti per garantire la salubrità e la
conservazione delle sostanze alimentari.
Art. 04 - Requisiti dei depositi
1. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’ art. 2 i
locali utilizzati per il deposito devono corrispondere ai seguenti
requisiti:
- essere sufficientemente ampi in modo da evitare l’ingombro
delle attrezzature e l’affollamento del personale con una apposita
zona opportunamente protetta, posta a congrua distanza dagli
eventuali locali di manipolazione e vendita, dove siano collocati i
contenitori dei rifiuti;
- areati e con sufficiente illuminazione naturale o artificiale;
- i pavimenti e le pareti, fino all’altezza di due metri, devono
essere impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili; i
pavimenti devono essere dotati di chiusino idraulico( (2) )
2. I locali di deposito devono inoltre essere dotati:
- di celle frigorifere con superfici lavabili e disinfettabili,
mantenute in perfette condizioni igieniche, che assicurino una
temperatura non superiore a -20º C per i prodotti congelati e non
superiori a +4º C per i prodotti freschi; umidità relativa di circa
l’85% ed idonea circolazione d’aria; le celle per i prodotti
congelati devono essere dotate di termografi i cui grafici devono
essere conservati per almeno un mese;( (2/a) )
- di dispositivi idonei ad evitare la presenza di roditori ed altri
animali nocivi;
- di abbondante disponibilità di acqua potabile.
Art. 05 - Requisiti dei locali di vendita al dettaglio e delle
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relative attrezzature
1. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’ art. 2 i
locali utilizzati per la vendita al dettaglio devono essere dotati dei
seguenti requisiti:
- essere ben areati e sufficientemente spaziosi;
- avere il pavimento e le pareti, fino all’altezza di due metri,
impermeabili, lavabili e disinfettabili nonché le porte in materiale
inalterabile, facili da pulire;( (2/b) )
- essere dotati di abbondante acqua potabile con comando non
manuale; l’acqua di lavaggio del pavimento deve essere
convogliata in apposito pozzetto grigliato, munito di valvola
idraulica;
- avere dispositivi anti-mosche e contenitori per rifiuti con
coperchio a comando a pedale.
2. I locali devono inoltre essere dotati:
- di banchi frigoriferi per l’esposizione e la vendita, che
garantiscano il mantenimento delle temperature non superiori a
+4ºC per i prodotti ittici freschi ed a ˜18ºC per quelli congelati e
dotati di vetro di protezione atto ad impedire il contatto e la
manipolazione da parte del pubblico;
- di cella frigorifera idonea per la conservazione dei prodotti
ittici alla temperatura prevista al precedente alinea e dotata di
termometro con lettura all’esterno della cella stessa;
- di piano di lavoro per l’eviscerazione ed il sezionamento dei
prodotti costruito in materiale idoneo a venire a contatto con gli
alimenti, lavabile e disinfettabile;
- di servizi igienici, separati dal locale di vendita da antibagno,
con lavandino erogante acqua potabile con rubinetto con comando
non manuale, distributore semiautomatico di sapone, asciugamani
a perdere e di relativo raccoglitore munito di coperchio con
comando a pedale.
Art. 05 bis - Decongelamento dei prodotti in deposito o in
esercizi di vendita al dettaglio ( 2/c ) (2/c)
1. Nel caso in cui il decongelamento di molluschi cefalopodi
venga effettuato in uno degli esercizi di cui agli artt. 4 , i locali
devono essere dotati di un apposito reparto adibito a tale attività,
dotato di vasche in acciaio inox con acqua corrente potabile. Tutte
le altre specie ittiche devono essere decongelate in un frigorifero a
temperatura non superiore a +4ºC.
Art. 06 - Requisiti delle attrezzature adibite alla vendita
ambulante e dei locali per la rimessa delle attrezzature e
per la conservazione dei prodotti
1. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’ art. 2 , le
attrezzature utilizzate per la vendita ambulante devono essere
dotate:
- di banco di vendita solidamente costruito ed interamente
rivestito di materiale impermeabile, lavabile, disinfettabile e tale
da consentire l’eventuale deflusso dell’acqua di fusione del
ghiaccio che non deve essere versata sul suolo; la superficie del
banco destinata a venire a contatto con gli alimenti deve essere
realizzata con materiali idonei. Il banco deve essere dotato di
vetrina frigorifera che consenta il mantenimento dalle temperature
di cui al primo alinea del secondo comma dell’ art. 5 e che
protegga gli alimenti da ogni eventuale insudiciamento o dai
contatti e manipolazioni da parte del pubblico( (3) );
- di zona destinata alla toelettatura dei prodotti, distinta dal
banco di vendita, munita di lavello con comando non manuale, di
piano di lavoro e di contenitori per i rifiuti con coperchio a
comando a pedale e sacchi a perdere.
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2. Le attrezzature di cui al precedente comma devono essere
dotate di copertura idonea per la protezione dei prodotti
dall’azione degli agenti atmosferici ed essere fornite di acqua
potabile.
3. Il locale per la rimessa della attrezzatura deve essere
sufficientemente ampio, luminoso, areato ed avere il pavimento e
le pareti, fino all’altezza di due metri, impermeabili, lavabili e
disinfettabili. Deve essere dotato di acqua potabile per la pulizia
di tutte le attrezzature di vendita. Quando nel locale avviene la
conservazione del prodotto deve essere in esso installata idonea
cella frigorifera.
4. I venditori ambulanti che non dispongono di locali propri per
la rimessa delle attrezzature e per la conservazione dei prodotti, al
momento della presentazione della domanda di cui all’ art. 3 ,
indicano il luogo nel quale intendono effettuare tali operazioni,
allegando documentazione da cui risulti l’autorizzazione del
proprietario all’utilizzazione dei locali e delle attrezzature.( (3/a) )
Art. 07 - Vendita ambulante a posto non fisso - Calendario
ed itinerario di vendita
1. Ai fini di un corretto esercizio dei controlli sanitari, chi
esercita vendita ambulante a posto non fisso deve comunicare, al
momento del rilascio della autorizzazione, al Sindaco del Comune
in cui risiede ed alla Unità Sanitaria Locale di appartenenza un
calendario di vendita di massima. Devono essere altresì
tempestivamente comunicate le eventuali variazioni a detto
calendario.
2. Se la vendita ambulante a posto non fisso viene effettuata al
di fuori del territorio della Unità Sanitaria Locale di residenza,
quest’ultima, al fine di consentire la vigilanza da parte del
servizio attività veterinarie delle Unità Sanitarie Locali
competenti, invia loro sia copia del calendario che dell’itinerario
di vendita.( (3/b) )
3. Gli ambulanti provenienti da altre Regioni devono dotarsi di
una attestazione di idoneità delle attrezzature di vendita, rilasciata
da una delle Unità Sanitarie Locali della Regione Toscana nella
quale l’attività è esercitata. Tale attestazione ha validità di due
anni.( (3/b) )
Art. 08 - Attività esistenti
1. I titolari di attività di cui all’ art. 2 , già in esercizio, devono
entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge
presentare domanda di autorizzazione al Sindaco competente per
territorio, con i contenuti e gli allegati previsti dall’ art. 3
2. L’autorizzazione, nel caso in cui la struttura o l’esercizio non
sia in possesso di uno o più requisiti previsti dalla presente legge,
può avere carattere provvisorio. In tal caso, il Sindaco stabilisce
gli adempimenti necessari per la regolarizzazione nonché i termini
entro i quali gli adeguamenti devono essere realizzati. Tali termini
non possono comunque essere posti oltre il 31 dicembre 1994.
( (3/c) )
3. Il Sindaco, scaduto il termine di cui al precedente comma,
dispone una ispezione tecnica da parte dei competenti servizi della
Unità Sanitaria Locale. Nel caso in cui gli adeguamenti prescritti
siano stati realizzati rilascia l’autorizzazione definitiva; in caso
contrario revoca l’autorizzazione provvisoria e dispone la
sospensione dell’attività fino all’avvenuta regolarizzazione.
4. Gli esercizi di vendita al dettaglio, già esistenti al momento
di entrata in vigore della presente legge che ne formulino espressa
richiesta nella domanda di autorizzazione, possono essere esentati
dal possesso del requisito dei servizi igienici, previsti dal secondo
comma dell’ art. 5 , quando venga accertata l’impossibilità di
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adeguamento, causata da insuperabili motivi di ordine tecnico.
È fatto comunque salvo l’obbligo della presenza di un
lavandino erogante acqua potabile con rubinetto avente comando
non manuale, distributore semiautomatico di sapone, asciugamani
a perdere e di relativo raccoglitore munito di coperchio con
comando a pedale.
Art. 09 - Vendita dei prodotti ittici nelle macellerie
1. La utilizzazione dei locali, degli impianti e delle attrezzature
destinati alla vendita promiscua dei prodotti ittici nelle macellerie
è autorizzata dal Sindaco, previo parere del servizio attività
veterinarie della USL competente per territorio. Non è soggetta a
tale autorizzazione la vendita di prodotti trasformati e congelati,
preconfezionati in imballaggi ermetici.( (3/d) )
2. Il Sindaco, ove adotti un provvedimento non conforme al
parere o alla proposta trasmessagli, ne dà comunicazione
all’Organo gestionale dell’Unità sanitaria locale e al Dirigente del
Servizio interessato.
3. I titolari di attività già esistenti al momento dell’entrata in
vigore della presente legge soggiacciono al regime autorizzativo
di cui al precedente art. 8
Art. 10 - Controlli sanitari nei mercati ittici all’ingrosso
1. Nei mercati ittici all’ingrosso il controllo igienico sanitario e
merceologico-annonario di partite di prodotti ittici, non già
precedentemente controllate in altra sede, è attestato da apposito
certificato rilasciato dal Servizio attività veterinarie competente,
da redigersi in conformità alle disposizioni dettate in proposito
dalla Giunta regionale.
Art. 11 - Registro di carico
1. Al fine di identificare sollecitamente le specie di prodotti
ittici per le quali siano necessari accertamenti sanitari, nei depositi
di prodotti ittici congelati, anche se esercitano la vendita al
dettaglio, deve essere compilato, a cura del gestore un registro di
carico delle partite da redigersi in conformità alle disposizioni
dettate in proposito dalla Giunta regionale.
Art. 12 - Impianti di acquacoltura
diffida inoltre il titolare ad eliminare le irregolarità entro congruo
termine, comunque non superiore a sei mesi, scaduto il quale
senza che gli adempimenti siano stati effettuati, dispone
comunque la sospensione dell’autorizzazione fino all’avvenuta
regolarizz azione.
4. Chiunque effettui la vendita dei prodotti ittici all’ingrosso
senza essere in possesso del certificato di cui all’ art. 10 è
sottoposto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da L.
100.000 a L. 600.000.
5. Chiunque violi le disposizioni di cui agli artt. 2 , terzo
comma, 7, 12 , della presente legge è sottoposto ad una sanzione
amministrativa pecuniaria da L. 50.000 a L. 300.000.
6. Per l’applicazione delle sanzioni di cui alla presente legge si
procede ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689 .
7. I proventi relativi alle sanzioni amministrative di cui al
presente articolo competono alla Regione.
Note
0. V. anche L.R. 10 aprile 1997, n. 27 recante: "Disposizioni in
materia di sanzioni amministrative".
1. Lettera così modificata con L.R. 30 dicembre 1993, n. 105 ,
art. 1.
1/a. Lettera soppressa con L.R. 30 dicembre 1993, n. 105 , art. 2.
1/b. Comma aggiunto con L.R. 30 dicembre 1993, n. 105 , art. 2.
2. Alinea così modificata con L.R. 30 dicembre 1993, n. 105 , art.
3.
2/a. Alinea così modificata con L.R. 30 dicembre 1993, n. 105 ,
art. 3.
2/b. Partizione interna aggiunta con L.R. 30 dicembre 1993, n.
105 , art. 4.
2/c. Articolo aggiunto con L.R. 30 dicembre 1993, n. 105 , art. 5.
3. Alinea così modificata con L.R. 30 dicembre 1993, n. 105 , art.
6.
3/a. Comma aggiunto con L.R. 30 dicembre 1993, n. 105 , art. 6.
3/b. Comma aggiunto con L.R. 30 dicembre 1993, n. 105 , art. 7.
3/c. Comma così sostituito con L.R. 30 dicembre 1993, n. 105 ,
art. 8.
3/d. Comma così sostituito con L.R. 30 dicembre 1993, n. 105 ,
art. 9.
1. I gestori di impianti di acquacoltura già esistenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, debbono, entro 90 giorni
dalla stessa data, dare comunicazione delle attività svolte al
Sindaco del Comune dove è ubicato l’impianto, specificando
l’indirizzo produttivo, le specie allevate e le caratteristiche
tecnico-costruttive dell’impianto.
Art. 13
1. Chiunque eserciti una delle attività di cui all’ art. 2 della
presente legge senza aver ottenuto apposita autorizzazione
sanitaria, è sottoposto al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria da L. 250.000 a L. 1.500.000.
L’autorità competente dispone altresì la chiusura dei locali che
non potranno essere riaperti se non previa acquisizione
dell’autorizzazione.
2. Chiunque effettui una modifica dei locali o la sostituzione
anche parziale delle attrezzature senza l’autorizzazione di cui al
secondo comma dell’ art. 2 è sottoposto ad una sanzione
amministrativa pecuniaria da L. 200.000 a L. 1.200.000.
3. Quando vengono meno uno o più requisiti o condizioni in
base ai quali è stata rilasciata l’autorizzazione sanitaria, il titolare
della stessa è sottoposto ad una sanzione amministrativa
pecuniaria da L. 150.000 a L. 900.000. L’autorità competente
Raccolta Normativa della Regione Toscana
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