EUROFIDI Consorzio garanzia fidi - Sede Legale: 10152 Torino, Via

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EUROFIDI Consorzio garanzia fidi - Sede Legale: 10152 Torino, Via
Foglio Informativo
Garanzia su linee di credito di breve, medio e lungo termine
Decorrenza 06/10/2014
INFORMAZIONI SU EUROFIDI
EUROFIDI Società Consortile di Garanzia Collettiva Fidi S.c. a r.l.
Sede Legale ed Amministrativa: Via Perugia 56, 10152 Torino
Telefono 01124191- Fax 011238283
E-mail: [email protected]
Sito web: www.eurofidi.it
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino : 80103360014
R.E.A. 560840 C.C.I.A.A. Torino
C.F. 80103360014 – P.IVA 08742650016
Iscritto all’Elenco Speciale ex D. Lgs. 385/93 al n. 19514.9
Consegnato fuori sede da
nome e cognome: _____________________
in qualità di :
 Dipendente Eurofidi S.c. a r.l.
 Agente in attività finanziaria iscritto nell’Elenco al n. _____________
 Mediatore Creditizio iscritto nell’Elenco al n. ____________________
 Banca ____________________________
Firma _______________________________
Eurofidi S.c. a r.l. (di seguito Eurofidi) è una società consortile di garanzia dei fidi la cui attività principale consiste nella
prestazione di garanzie di tipo mutualistico per agevolare le Piccole e Medie Imprese Socie (di seguito PMI) nell’accesso
alle linee di credito a breve, medio e lungo termine, destinate allo sviluppo delle attività economiche e produttive.
Per ottenere la garanzia occorre essere soci di Eurofidi.
Ai sensi dell’art. 5 dello Statuto di Eurofidi, possono acquisire la qualità di soci le piccole e medie imprese come definite
dalla disciplina comunitaria. Anche le imprese di maggiori dimensioni possono acquisire la qualità di soci purchè rientrino
nei limiti dimensionali determinati dall’Unione Europea ai fini degli interventi agevolati della Banca Europea per gli
Investimenti semprechè complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese socie.
CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL’OPERAZIONE
La garanzia prestata da Eurofidi viene rilasciata per iscritto ed è accessoria rispetto alla concessione della linea di credito
da parte della Banca finanziatrice. La linea di credito richiesta dalla PMI configura, quindi, l’obbligazione principale di cui
Eurofidi garantisce l’adempimento. Di conseguenza, se tale obbligazione principale non sorge o si estingue, anche il
rapporto accessorio di garanzia perde efficacia.
Nel caso in cui la PMI risulti inadempiente, Eurofidi/la Banca finanziatrice procederà all’escussione del debito nei confronti
della PMI e dei suoi eventuali garanti.
In caso di richiesta da parte della PMI, la garanzia rilasciata da Eurofidi potrà essere assistita, qualora sussistano i requisiti
di ammissibilità, dalla Controgaranzia del Fondo di Garanzia per le PMI istituito con Legge n. 662/1996.
TIPOLOGIA DI GARANZIA PRESTATA
La garanzia di Eurofidi nasce da una stretta operatività con il sistema bancario ed è volta ad aumentare la capacità di
credito dell’impresa favorendo, così, il finanziamento alla PMI da parte della Banca.
Le garanzie concesse da Eurofidi possono essere:
a valere sul patrimonio, ossia garanzia personale a valere sul patrimonio di Eurofidi a copertura di parte del
rischio assunto dalle banche verso una PMI. Il tipo di garanzia rilasciata è sempre a prima richiesta per cui, a
richiesta della Banca garantita, il garante è tenuto ad effettuare tempestivamente il pagamento della totalità di
quanto garantito. Pertanto, Eurofidi risponde delle obbligazioni assunte tramite le garanzie rilasciate, con tutto il
suo patrimonio ed al verificarsi dell’evento di default dell’Impresa si impegna a pagare alla Banca garantita una
parte di debito della PMI, ovvero la quota garantita. Subita l’escussione a favore della Banca garantita, Eurofidi
acquisisce la titolarità del credito – diritto di surrogazione ex art. 1203 c.c. – e in forza di ciò persegue
direttamente le azioni di recupero del credito verso il debitore.
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La garanzia a prima richiesta è rilasciata a valere su linee di credito a breve, medio e lungo termine. Essa è
concessa, secondo le convenzioni in vigore, per un importo massimo dell’ 80% delle linee di credito a breve,
medio e lungo termine.
a valere su fondi di garanzia, ossia garanzia con fondi costituiti da Eurofidi, sia attraverso risorse pubbliche sia
attraverso i contributi delle PMI socie, e depositati - in virtù di specifiche convenzioni - presso gli Istituti bancari.
Detta garanzia può essere a prima richiesta o sussidiaria. Mentre nel caso di garanzia a prima richiesta a valere
su fondi di garanzia, Eurofidi è tenuta ad effettuare tempestivamente il pagamento di quanto richiesto dalla
Banca garantita, nel caso di garanzia sussidiaria a valere su fondi di garanzia l’escussione della garanzia è
prevista dopo l’avvio delle azioni di recupero del credito verso il debitore principale e dei terzi garanti. Su tale
tipologia di garanzia Eurofidi interviene solo a copertura della perdita definitiva subita dall’Istituto finanziatore in
relazione ad ogni linea di credito garantita e limitatamente alla dotazione del fondo di garanzia.
La garanzia a prima richiesta e la garanzia sussidiaria sono rilasciate a valere su linee di credito a breve, medio e
lungo termine. Esse sono concesse, secondo le convenzioni in vigore, per un importo massimo dell’ 80% delle
linee di credito a breve, medio e lungo termine.
L’efficacia della garanzia di Eurofidi - a valere sul patrimonio e a valere su fondi di garanzia - è subordinata al pagamento
delle commissioni da parte dell’Impresa socia e, pertanto, essa acquista efficacia dal momento del pagamento delle
medesime.
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
Il costo della garanzia è composto dalle spese di segreteria1, spese di istruttoria, commissione per la gestione della
garanzia e versamento a Fondo Rischi.
L’adesione al Servizio Documenti Online comporta che tutte le comunicazioni e la documentazione saranno
esclusivamente messe a disposizione del Richiedente gratuitamente online sul portale www.eurogroup.it.
Inoltre, le PMI non già socie dovranno corrispondere la quota associativa pari ad € 250,00. Eurofidi richiede, solamente
nel caso di garanzia su linea di credito a breve termine (fino a 18 mesi) a valere sul Fondo di Garanzia, la sottoscrizione di
una specifica lettera di impegno irrevocabile ad integrare e ricostituire il Fondo di Garanzia per un importo pari al 20%
della garanzia originariamente concessa.
Modalità di addebito dei corrispettivi. Eurofidi addebita il Costo della Garanzia con la seguente modalità:
1. Spese di segreteria: le spese di segreteria saranno addebitate una sola volta per ogni singola istruttoria, fino
ad un massimo di € 405,00 qualora il Richiedente non abbia aderito al Servizio Documenti Online.
Qualora il Richiedente abbia aderito al Servizio Documenti Online, le spese di segreteria saranno
addebitate una sola volta per ogni singola istruttoria, fino ad un massimo di € 400,00. L’addebito avviene in
unica soluzione, mediante l’addebito diretto SEPA, al momento della delibera di Eurofidi.
Le spese di segreteria saranno addebitate anche in caso di rinuncia da parte del Socio successiva alla medesima
delibera di Eurofidi o in caso di delibera negativa da parte dell’Istituto finanziatore.
2. Spese di istruttoria: tale costo è calcolato in percentuale sulla base della garanzia emessa, fino ad un
massimo di Euro 60.000,00. L’addebito avviene in unica soluzione, mediante l’addebito diretto SEPA, a partire
dall’inizio del mese successivo all’emissione della garanzia da parte di Eurofidi.
3. Commissione per la gestione della garanzia: tale costo è calcolato in percentuale sulla base della garanzia
emessa. L’addebito avviene in unica soluzione, mediante l’addebito diretto SEPA, a partire dall’inizio del mese
successivo all’emissione della garanzia da parte di Eurofidi.
4. Versamento a Fondo Rischi: tale costo è calcolato in percentuale sulla base della garanzia emessa. L’addebito
avviene in unica soluzione, mediante l’addebito diretto SEPA, a partire dall’inizio del mese successivo
all’emissione della garanzia da parte di Eurofidi.
A carico del Socio non sussiste alcun obbligo di riconoscere e corrispondere qualsivoglia tipologia di compenso a favore di
terzi che lo abbiano posto in relazione con Eurofidi o che abbiano in qualche modo procurato o agevolato tale relazione.
1.GARANZIE A VALERE SUL PATRIMONIO
- I costi sotto riportati non sono comprensivi delle spese di segreteria –
1.1 Linee di credito a breve termine
Costo minimo e massimo della garanzia
Durata
controgarantita FCG
Costo minimo e massimo della garanzia non
controgarantita FCG
fino a 6 mesi
*min. 3,88% e max. 5,03%
10,53%
fino a 12 mesi
*min. 4,15% e max. 5,45%
12,05%
fino a 18 mesi – 1
*min. 4,43% e max. 5,98%
14,08%
1
Le spese di segreteria non verranno applicate per l’intesa denominata “Accordo per il Credito 2013” del 01.07.2013 relativa a sospensioni/allungamenti dei
finanziamenti se già garantiti da Eurofidi.
*Per PMI localizzate nei Comuni elencati nell’allegato 1 al Decreto MEF del 1giugno 2012 e danneggiate dagli eventi sismici.
**Valore minimo in caso di finanziamento ipotecario/leasing.
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gg
1.2 Linee di credito a medio/lungo termine
Costo minimo e massimo della garanzia
Durata
controgarantita FCG
fino a 24 mesi
fino a 36 mesi
fino a 48 mesi
fino a 60 mesi
fino a 72 mesi
fino a 84 mesi
Costo minimo e massimo della garanzia non
controgarantita FCG
*min. 4,10% e max. 11%
min. 11,10% e max. 12,80%
*min. 4,50% e max. 12,85%
min. 13,15% e max. 14,85%
*min. 4,90% e max. 13,50%
min. 15,20% e max. 16,90%
*min. 5,25% e max. 14,85%
min. 17,25% e max. 18,95%
**min. 5,90% e max. 14,9%
min. 18,60% e max. 21,00%
**min. 6,15% e max. 14,95%
min. 20,85% e max. 23,05%
fino a 96 mesi
**min. 6,40% e max. 11,4%
min. 20,90% e max. 22,40%
fino 108 mesi
**min. 6,60 e max. 10,45%
min. 20,90% e max. 20,95%
fino a 120 mesi
**min. 6,90% e max. 12,5%
min. 21,00% e max. 22,50%
fino a 180 mesi
**min. 8,25% e max. 13,25%
min. 21,25% e max. 22,75%
Leasing fino a 36
mesi
Leasing fino a 60
mesi
min. 12,55% e max. 13,55%
min. 4,20% e max. 7,25%
min. 16,25% e max. 17,25%
min. 4,75% e max. 8,35%
2.GARANZIE A VALERE SU FONDI DI GARANZIA
- I costi sotto riportati non sono comprensivi delle spese di segreteria –
2.1 Linee di credito a breve termine
Costo minimo e massimo della garanzia
Durata
controgarantita FCG
fino a 12 mesi
----------
fino a 18 mesi – 1
gg
----------
2.2 Linee di credito a medio/lungo termine
Costo minimo e massimo della garanzia
Durata
controgarantita FCG
Costo minimo e massimo della garanzia non
controgarantita FCG
4,95%
5,68%
Costo minimo e massimo della garanzia non
controgarantita FCG
8,15%
fino a 36 mesi
----------
fino a 48 mesi
----------
fino a 60 mesi
----------
fino a 72 mesi
----------
----------
fino a 84 mesi
----------
----------
fino a 120 mesi
----------
----------
max. 10%
max. 11,90%
ALTRE CONDIZIONI CONTRATTUALI CHE REGOLANO L’OPERAZIONE
Recesso dal rapporto di garanzia
Il Socio può recedere dal rapporto di garanzia, senza sostenere il pagamento del Costo della Garanzia, fino al momento
dell’erogazione della linea di credito da parte dell’Istituto finanziatore. In tal caso, saranno addebitate solo le spese di
segreteria nel caso in cui Eurofidi abbia deliberato positivamente.
Reclami
Il Cliente può presentare reclamo all’Ufficio Reclami di Eurofidi a mezzo lettera raccomandata A/R indirizzata a Eurofidi
S.c. a r.l., Via Perugia 56, 10152 Torino, o a mezzo posta elettronica all’indirizzo [email protected].
L’Ufficio Reclami evade la richiesta entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo.
Nel caso in cui Eurofidi S.c. a r.l. accolga il reclamo, provvede altresì a comunicare al Cliente i tempi tecnici necessari per
la risoluzione di quanto lamentato.
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Il Cliente, se non soddisfatto o in caso di mancata risposta tempestiva di Eurofidi, prima di ricorrere alla competente
Autorità Giudiziaria, può rivolgersi all’ Arbitro Bancario Finanziario (ABF)2. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può
consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure ad Eurofidi.
LEGENDA
PMI (Piccola e Media Impresa): è l’impresa o ditta individuale che può chiedere di diventare Socia di Eurofidi.
I parametri e gli elementi in base ai quali un’impresa/ditta individuale è definita PMI sono illustrati nella Raccomandazione
della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e nel D.M. del Ministero delle Attività Produttive 18 Aprile
2005 pubblicato in G.U. del 12 ottobre 2005 n. 238.
La categoria delle microimprese, piccole imprese e medie imprese è costituita da imprese che, tenuto conto dei rapporti
associativi e di collegamento instaurati al momento della sottoscrizione dell'intervento a garanzia, hanno meno di 250
occupati (primo requisito), e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio
annuo non superiore a 43 milioni di euro (secondo requisito).
Vi rientrano, altresì, le imprese che impiegano meno di 250 dipendenti e il cui capitale sociale non è detenuto
direttamente e/o indirettamente per più del 25% da altra impresa. Per le imprese il cui capitale è detenuto per più del
25% da un’altra impresa, il totale dei dipendenti in aggregato con riferimento al gruppo non deve superare il numero di
250 (definizione della Banca Europea degli Investimenti).
Garanzia: è l’obbligazione che un soggetto assume verso un creditore per garantire l’adempimento di una obbligazione
assunta da un terzo soggetto (debitore principale).
Creditore: è il soggetto che mette a disposizione/eroga una linea di credito .
Debitore principale: è il soggetto che contrae un debito con l’Istituto di credito finanziatore.
Fondo di Garanzia: è il fondo a disposizione di Eurofidi per la copertura delle perdite in caso di garanzie rilasciate a
valere su tale Fondo.
Costo della Garanzia: si compone delle spese di segreteria, spese di istruttoria, commissione per la gestione della
garanzia e versamento a fondo rischi.
Versamento a Fondo Rischi: è il costo destinato alla copertura del rischio di tutte le operazioni garantite da Eurofidi.
Valore della Garanzia: importo garantito da Eurofidi per la linea di affidamento erogata dall’Istituto di credito
finanziatore.
Surrogazione nei diritti del creditore: è il diritto di Eurofidi di subentrare nei diritti spettanti alla Banca creditrice,
limitatamente all’escussione della garanzia, al fine di ottenere il rimborso della garanzia escussa.
Istituto di credito finanziatore: le banche e gli altri intermediari finanziari che hanno sottoscritto le apposite
convenzioni con Eurofidi, in relazione a ciascuna tipologia di operazione.
Nome e Cognome della persona che riceve il documento _________________________________________________
Luogo e data di ricezione
_________________________________________________
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto copia del presente modulo dal soggetto sopra indicato
Firma
__________________________________________________
Cod. Socio _________________
Seq. Istr. ___________
**Valore minimo in caso di finanziamento ipotecario/leasing.
2
Cfr. Provvedimento Banca di Italia del 18 giugno 2009 recante le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di
operazioni e servizi bancari e finanziari.
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