Newsletter n.42 Ottobre 2013
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Newsletter n.42 Ottobre 2013
Notiziario di informazione legale e fiscale internazionale ottobre 2013 – n. 42 In questo numero: Svizzera: Lo sponsoring – Inquadramento giuridico e cenni di fiscalità diretta U.A.E.: Novità dal gruppo – Nuovo ufficio a Dubai U.A.E.: Convenzione contro le doppie imposizioni tra Emirati Arabi e Svizzera Argentina:Assoggettate a tassazione le plusvalenze e le distribuzioni di dividendi Cina: Firmato il “Free Trade Agreement” tra Svizzera e Repubblica Popolare Cinese Russia: Fidinam sostiene il business Ticino–Russia Innovazione , flessibilità e competenza SVIZZERA: LO SPONSORING – INQUADRAMENTO GIURIDICO E CENNI DI FISCALITÀ DIRETTA Sponsorizzare qualcosa o qualcuno (dal latino “sponsor, sponsoris” ossia “garante, manlevatore” e dall’inglese “sponsor” ovvero colui che finanzia un’attività sportiva, artistica o culturale con lo scopo di ricavarne pubblicità) significa sostenere, finanziariamente oppure attraverso la fornitura di prodotti o servizi, un evento, un’attività, una persona o un’organizzazione. Il contratto di sponsorizzazione é definito come contratto atipico, sinallagmatico (prevede, infatti, prestazioni corrispettive), valido anche in forma libera, in forza del quale lo sponsee si obbliga a consentire ad altri l’uso della propria immagine e del proprio nome, per promuovere un marchio o un prodotto specificamente marcato,dietro corrispettivo (sotto forma di denaro, beni e/o servizi) erogato da parte dello sponsor. Il contratto di sponsor non é codificato né tipizzato nel Codice delle Obbligazioni svizzero (“CO”), né può essere facilmente sussunto in alcuno dei generi contrattuali stabiliti dalla parte speciale del CO (per questo motivo é anche detto “Innominatvertrag”); infatti, l’eterogeneità delle prestazioni e degli interessi disciplinati dagli accordi di sponsorizzazione sono tali da rendere molto difficoltosa la stesura di una norma a carattere positivo volta a comprenderne tutte le varianti. Lo sponsor si obbliga, generalmente, al pagamento di una somma di denaro. Oltre al corrispettivo in denaro, possono essere trasferiti allo sponsee in proprietà o in godimento temporaneo altri beni. Lo sponsee, invece, si obbliga a pubblicizzare più o meno direttamente il marchio o il prodotto dello sponsor, oppure ad indossare determinati capi di abbigliamento o ad utilizzare determinate attrezzature artistiche e/o sportive; in ogni modo, si tratta di un’obbligazione di mezzi e non di risultato (lo sponsee non ha l’obbligo di garantire un ritorno pubblicitario, ma unicamente quello di svolgere le attività previste contrattualmente). La Dottrina svizzera non si é, sinora, occupata molto del contratto di sponsoring; questo perché, in caso di controversie, le parti tendono a cercare un accordo extragiudiziale per evitare l’iter processuale e le conseguenti ripercussioni sull’immagine dell’artista/sportivo. Artisti e sportivi sono dei contribuenti molto “mobili”, poiché si spostano frequentemente (spesso in tutto il mondo) per prendere parte a tornei, spettacoli ed eventi simili. Lo speciale regime impositivo applicabile ad artisti e sportivi attivi a livello internazionale comparve, per la prima volta, nel 1963 nel Modello di Convenzione fiscale sui redditi e sul patrimonio (“Mod.OCSE”).L’art. 17 1 allocava (anche se non in maniera esclusiva) il diritto di imporre il reddito della performance al Paese nel quale questa si svolgeva, escludendo e costituendo un’eccezione all’applicazione degli articoli 7 (relativo agli utili delle imprese) e 15 (relativo ai redditi da lavoro subordinato). Sulla scorta di tale normativa, sempre più Stati hanno iniziato a introdurre delle normative specifiche che permettessero loro di imporre alla fonte i redditi percepiti a seguito di una performance effettuata sul proprio territorio. In questo quadro internazionale, la Svizzera non fa eccezione. Infatti, gli articoli 35 cpv. 1 lettera b della Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni del 14 di- 1 L’art. 17 Mod. OCSE recita:“Nonostante le disposizioni degli articoli 7 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell’altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato. Quando il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista di spettacolo o da uno sportivo in tale qualità, é attribuito ad una persona diversa dall’artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7 e 15.” cembre 1990 (“LAID”) e 92 della Legge federale sull’imposta diretta del 14 dicembre 1990 (“LIFD”) prevedono un regime di imposizione alla fonte applicabile ai redditi percepiti a seguito dell’attività personale in Svizzera di artisti, sportivi e conferenzieri domiciliati all’estero (la Legge Tributaria cantonale ticinese, o “LT”, segue specularmente con l’art. 115). Colpite dall’imposta alla fonte svizzera sono tutte le indennità versate direttamente o indirettamente, indipendentemente da quale tipo esse siano (redditi principali e accessori, indennità di altro tipo come spese di viaggio e simili, nonché redditi in natura), al performer a seguito della propria attività personale. Di fondamentale importanza é che esista una connessione diretta tra la remunerazione e l’attività personale svolta in Svizzera. A contrario, le remunerazioni ricevute che non sono direttamente collegate con l’esibizione pubblica dello sportivo o dell’artista, sottostanno a regole differenti. Artisti, sportivi e conferenzieri domiciliati o con dimora fiscale in Svizzera sono, invece, imposti illimitatamente (su tutti i redditi e su tutto il patrimonio, c.d. “worldwide taxation principle”) in virtù della propria appartenenza personale; i redditi che, invece, sono tratti all’estero e, sulla base della legislazione interna o di una CDI conclusa dalla Svizzera, non sono imponibili qui, sono presi in considerazione ai fini della determinazione dell’aliquota, aliquota che sarà applicata unicamente ai redditi effettivamente imponibili nella Confederazione. Sportivi e artisti percepiscono anche redditi che non sono forzatamente legati alle loro performances personali. È questo il caso, solitamente, dei redditi ottenuti con i contratti di sponsoring. L’art. 17 Mod. OCSE deroga ai principi statuiti dagli artt. 7 e 15 Mod. OCSE (l’art.17 é,in questo senso,da considerarsi lex specialis), stabilendo che i redditi percepiti a seguito dell’attività personale in uno Stato diverso da quello della residenza sono imposti dove é svolta personalmente la performance, indipendentemente dal fatto che si tratti di attività commerciale, attività di lavoro dipendente o indipendente. Quindi, come principio generale, in assenza di un nesso diretto con la prestazione personale durante una pubblica apparizione o spettacolo, la remunerazione non é imposta ai sensi dell’art. 17, ma é imposta come reddito da attività indipendente (art. 7 Mod. OCSE), come reddito da attività subordinata (art. 15 Mod. OCSE), oppure come canone (art. 12 Mod. OCSE) e, come tale, é generalmente imposto nello Stato di residenza dell’artista o dello sportivo. In ambito internazionale e ai fini di una corretta applicazione, da parte dello Stato della fonte del reddito, dei principi impositivi previsti dall’art. 17 Mod. OCSE, risulta quindi di fondamentale importanza stabilire in modo assai restrittivo quando il genere di attività concordate attraverso il contratto di sponsorship abbiano un nesso diretto con la performance personale dell’atleta o dell’artista e quando questo nesso, invece, non vi sia. Questo onde evitare il rischio di incorrere in una doppia imposizione del reddito percepito con il contratto di sponsoring: dapprima nel Paese in cui é eseguita la performance (ai sensi dell’art. 17 Mod. OCSE) e, in seguito, nello Stato di residenza del contribuente (se questi deciderà di far rientrare il reddito percepito con il contratto di sponsorizzazione, o parte di esso, sotto l’egida degli artt. 7, 12 oppure 15 Mod. OCSE). Per ulteriori informazioni rivolgersi a: [email protected] U.A.E.: NOVITÀ DAL GRUPPO – NUOVO UFFICIO A DUBAI Il Gruppo Fidinam ha acquisito lo scorso febbraio una partecipazione in Alpha Management Limited, Dubai, con un’opzione per l’acquisto dell’intero capitale nei prossimi tre anni.Alpha Management Limited ha i propri uffici in DIFC (“Dubai International Financial Centre”) una Free Zone di Dubai in cui la lingua ufficiale è l’inglese e che ha un proprio sistema giuridico (civile e commerciale) fondato sulla Common Law e propri tribunali distinti da quelli del rimanente territorio degli Emirati Arabi. Dubai e gli Emirati Arabi sono oggi una delle aree geografiche a più alto sviluppo e concentrazione di ricchezza e grazie alla loro collocazione geografica, ad infrastrutture moderne ed efficienti ed alla quasi totale assenza d’imposizione sia a livello di societario che individuale, rappresentano una piazza di rilevanza internazionale negli scambi economici e commerciali tra i Paesi occidentali e quelli orientali ed un punto di accesso privilegiato ai mercati del Medio Oriente e dell’Africa. Gli Emirati Arabi inoltre hanno firmato, ad oggi, più di settanta Convenzioni contro la Doppia imposizione (tra cui quasi tutti i Paesi appartenenti all’Unione Europea) che consentono di ottimizzare la fiscalità degli investimenti e delle operazioni commerciali internazionali concluse da so- ottobre 2013 – n. 42 cietà con sede negli Emirati Arabi.Alpha Management Limited è diretta da Shaukat Murad, chartered accountant londinese con più di trent’anni di esperienza nel settore bancario e della fiscalità internazionale, con l’ausilio del dott. Matteo Pozzetti, commercialista italiano, con alcuni anni di esperienza professionale negli Emirati Arabi. Alpha Management Limited è in grado di assistere i propri clienti, individui e società, nella costituzione di società locali, sia in Free Zone che in mainland, di fornire assistenza amministrativa e gestionale, consulenza fiscale, nonché di assistere e consigliare gli investitori esteri nell’acquisto di proprietà immobiliari. Per ulteriori informazioni rivolgersi a: [email protected] U.A.E.: CONVENZIONE CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI TRA EMIRATI ARABI E SVIZZERA Il 21 ottobre 2012 è entrata in vigore la Convenzione Contro le Doppie Imposizioni tra Svizzera ed Emirati Arabi Uniti (UAE). Tale Convenzione, ratificata dagli UAE in data 22 gennaio 2012 e successivamente dal Parlamento Svizzero in data 15 giugno 2012 si applica alle ritenute alla fonte su importi pagati o accreditati a partire dal 1. gennaio 2012 ed agli altri tipi d’imposta relativi all’anno fiscale iniziato il 1. gennaio 2013. La convenzione segue sostanzialmente il modello OCSE e si applica a qualsiasi società o persona residente in uno dei due Stati contraenti. In merito alle singole tipologie di reddito essa prevede quanto segue: Dividendi: lo Stato dove ha sede la società che paga i dividendi può applicare una ritenuta alla fonte sugli stessi, che però non può eccedere: • il 5% se il beneficiario effettivo è una società che detiene una partecipazione diretta di almeno il 10% nel capitale della società che paga il dividendo; • il 15% negli altri casi. Interessi: nessuna ritenuta alla fonte è applicata ad interessi pagati da una società residente in uno Stato contraente ad un soggetto residente nell’altro Stato. Royalties: nessuna ritenuta alla fonte è applicata a royalties pagate da una società residente in uno Stato contraente ad un sogget- to residente nell’altro Stato. La definizione di royalties include, tra gli altri, i pagamenti effettuati per l’utilizzo o la concessione dell’utilizzo di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche e scientifiche; di un brevetto; di un marchio di fabbrica o commerciale. Capital gains: essi sono unicamente imponibili nello Stato di residenza dell’alienante, con le seguenti eccezioni: • utili derivanti dalla cessione di beni immobili; • utili derivanti dalla cessione di navi e aeromobili; • utili derivanti dalla cessione di beni mobili appartenenti all’attivo di una stabile organizzazione che l’alienante ha nell’altro Stato contraente; • utili derivanti dalla cessione di azioni di società il cui patrimonio sia costituito (direttamente o indirettamente) principalmente da beni immobili situati nello Stato in cui hanno sede le società stesse. Per poter beneficiare dell’applicazione delle ridotte ritenute alla fonte previste dalla Convenzione è comunque necessario verificare che siano rispettate le norme anti-abuso di ciascuno Stato contraente. L’art. 25 della Convenzione prevede lo scambio delle informazioni verosimilmente rilevanti per l’esecuzione della stessa e per l’applicazione o esecuzione del diritto interno relativo alle imposte considerate dalla Convenzione, escludendo espressamente la ricerca generalizzata ed indiscriminata di informazioni (c.d.“fishing expedition”). Per ulteriori informazioni rivolgersi a: [email protected] ARGENTINA: ASSOGGETTATE A TASSAZIONE LE PLUSVALENZE E LE DISTRIBUZIONI DI DIVIDENDI Il 12 settembre 2013 è stato approvato dal parlamento argentino il disegno di legge presentato alla fine del mese di agosto dal Governo di Cristina Kirchner che introduce importanti modifiche al sistema di tassazione in Argentina. Il disegno di legge presentato e recentemente approvato dal legislativo, prevede l’assoggettamento a tassazione delle plusvalenze derivanti dalla vendita di azioni ed altri titoli (diversi da quelle tassate in borsa) e dei dividendi ed altri redditi, in precedenza esenti da tassazione. Le principali novità sono riportate di seguito: • Plusvalenze derivate dalla vendita di azioni, obbligazioni e altri titoli (diverse da quelle quotate in borsa) saranno assoggettate a tassazione ad un’aliquota d’imposta pari al 15%. • Dividendi e rimesse di utili, saranno assoggettate ad una ritenuta alla fonte del 10%. Con questa iniziativa del Potere Esecutivo di Cristina Kirchner si sono volute compensare le minori entrate fiscali risultanti dall’incremento dell’esenzione fiscale a 15’000 pesos argentini. Questa misura inizierà dal 1. settembre 2013 e si presume che ne beneficeranno circa 1.5 milioni di dipendenti e pensionati. Al momento si è in attesa della pubblicazione del testo definitivo del disegno di legge per ottenere chiarificazioni in merito ad alcuni punti controversi. Per ulteriori informazioni rivolgersi a: [email protected] CINA: FIRMATO IL “FREE TRADE AGREEMENT” TRA SVIZZERA E REPUBBLICA POPOLARE CINESE Come anticipato nella nostra ultima edizione di Fidinam News, in data 6 luglio 2013 è avventa la sottoscrizione dell’accordo bilaterale di libero scambio fra la Svizzera e la Repubblica Popolare Cinese nel corso di una visita ufficiale in Cina del consigliere federale Schneider-Ammann. L’accordo dovrà ora essere ratificato dai due paesi e la sua entrata in vigore potrebbe avvenire già nel corso del 2014. Molteplici sono i settori economici che saranno investiti da tali intese e, conseguentemente,si prevedono nuove opportunità d’affari sia per le aziende elvetiche che per quelle cinesi. Ricordiamo che l’accordo disciplina lo scambio di merci e di servizi e la protezione della proprietà intellettuale oltre a contenere precise disposizioni sulla concorrenza, sulla promozione degli investimenti, sulla trasparenza nei settori degli appalti pubblici, sulle questioni ambientali e del lavoro inerenti al commercio ed infine sulla cooperazione economica e tecnica. Uno degli effetti principali dell’accordo sarà il miglioramento dell’accesso reciproco al mercato grazie ad una considerevole ridu- zione rispettivamente dei dazi doganali elvetici su merci e servizi esportati nella Repubblica cinese e dei dazi doganali cinesi sui prodotti e servizi elvetici. Si ritiene che l’industria svizzera nei settori della meccanica, dell’orologeria, della farmaceutica e dell’agro-alimentare potrebbe agevolmente raddoppiare entro due o tre anni il proprio volume di esportazioni e trarre importanti vantaggi dall’apertura dell’enorme mercato cinese. Altresì i servizi bancari, assicurativi e finanziari, dovrebbe poter beneficiare di nuove opportunità di collaborazione. Ci riserviamo di fornire indicazioni analitiche in merito alle novità che saranno introdotte negli scambi economici non appena il testo dell’accordo sarà a disposizione nella sua integralità. La presenza degli uffici di Fidinam a Hong Kong consentirà di offrire ai nostri clienti, operatori commerciali e non, un pregevole contributo nell’ambito delle nuove opportunità che si andranno a delineare grazie all’entrata in vigore del citato accordo di libero scambio. Per ulteriori informazioni rivolgersi a: [email protected] RUSSIA: FIDINAM SOSTIENE IL BUSINESS TICINO–RUSSIA L’interesse degli imprenditori russi per la Svizzera ed il Ticino è sempre crescente, te- stimoniato da una presenza oramai massiccia sul territorio,dal business ai resorts. Il Ticino, in virtù dei tradizionali punti di forza della Svizzera (competitività e innovazione, qualità delle infrastrutture e stabilità politica, spesa per R&S e deregolamentazione del mercato del lavoro) può inoltre far leva sulla sua vicinanza e continuità con l’Italia, il cui livello d’interscambio commerciale e culturale con la Russia è notoriamente tra i più elevati al mondo. Ciò ha portato numerosi imprenditori russi a valutare positivamente la possibilità di stabilire in Ticino il loro Headquartier per fare business con l’Italia e l’Europa centrale e mediterranea. di nuove imprese russe nel Canton Ticino, fornendo tutte le competenze tecniche necessarie per agevolare e supportare l’iniziativa imprenditoriale. Il gruppo Fidinam, attraverso il Desk Russo diretto dall’avvocato Marco Compagnino, prosegue pertanto con la sua strategia di penetrazione ed espansione sul mercato russo, incrementando la propria azione e la portata delle iniziative che lo vedono protagonista. Ciò anche attraverso il sostegno alle attività istituzionali dell’Ambasciata Svizzera a Mosca per la promozione economica della Svizzera quale business location (i prossimi eventi saranno a Mosca il 24/9, a San Pietroburgo il 25/9 e a Kazan il 26/9). Inoltre il 30/9 e il 01/10 il gruppo Fidinam e l’Avv. Marco Compagnino, quale delegato della Camera di Commercio del Canton Ticino per la CIS Area, faranno parte della missione economica della Cc-ti a Mosca, in collaborazione con TPP (Federazione delle Camere di Commercio Russe), in modo da promuovere il matching tra imprenditori ed imprese presenti dei due Paesi. Per ulteriori informazioni rivolgersi a: [email protected] Sicuri della centralità del Ticino in questo triangolo ideale con Russia e Italia, il gruppo Fidinam, con il sostegno della Cc-ti e del Canton Ticino, intende promuovere l’economia ticinese e l’attività delle sue imprese in Russia, favorire l’insediamento @ via E-Mail Qualora foste interessati a ricevere la Fidinam & Partners NEWS in versione elettronica è sufficiente collegarsi al sito www.fidinam.ch e richiedere l’abbonamento gratuito alla pagina Fidinam News. Ogni sforzo è stato fatto per garantire l’accuratezza delle informazioni contenute nella presente pubblicazione. Tuttavia consigliamo di indirizzarsi a consulenti di fiducia per l’esame relativo ad ogni caso concreto. Le informazioni contenute non sono in alcun modo vincolanti e decliniamo pertanto ogni responsabilità. 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