Estratto Regolamento comunale per contratto concessione

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Estratto Regolamento comunale per contratto concessione
COMUNE DI MIRANDOLA
Provincia di Modena
ESTRATTO DAL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA COMUNALE
Delibera Consiglio Comunale n.247 del 21.12.2001
Modificato con delibera del Consiglio comunale n.162 del 27.10.2003
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ARTICOLO 46 - LAVORI MURARI.
1 - Gli esecutori di lavori murari all'interno del cimitero, a ciò debitamente autorizzati, sono responsabili
degli eventuali danni arrecati a cose di proprieta' del Comune o di terzi; eventuali cantieri dovranno
essere opportunamente recintati in modo da vietarne l'accesso di estranei.
2 - I materiali di scavo o di rifiuto devono essere rimossi e trasportati nei luoghi indicati dal responsabile
del servizio di custodia.
3 - Alla fine dei lavori il suolo temporaneamente occupato deve essere perfettamente sgombrato, ripulito
e ripristinato.
4 - Per i quattro giorni precedenti e seguenti la ricorrenza dei defunti,e' vietata l'introduzione e la posa in
opera di materiale da costruzione. Le imprese edilizie entro tale periodo debbono aver provveduto alla
sospensione di tutte le costruzioni non ultimate, alla sistemazione dei materiali ed allo smontaggio delle
armature e ponti, salvo diversa autorizzazione del responsabile del servizio di custodia.
ARTICOLO 47 - FIORI SULLE TOMBE.
1 - E' consentito alle famiglie dei defunti deporre sulle tombe di salme inumate fiori recisi o coltivare fiori
ed arbusti, purche' questi non assumano proporzioni eccessive e non superino il metro di altezza e, a
lato, l'ingombro della lapide, in tal caso dovranno essere ridimensionati a cura dei familiari del defunto ed
in mancanza, vi provvederanno gli addetti cimiteriali, sollevati comunque da ogni responsabilita' circa
l'operato e con addebito ai familiari.
2 - E' consentito inoltre deporre fiori recisi o piccole piante nelle lapidi poste davanti ai loculi, senza
creare pericolo di cadute di vasi o contenitori, mentre e' vietato collocare confezioni floreali negli spazi
destinati al passaggio e sui marciapiedi. Dei danni arrecati a persone o a cose dovuti alla
contravvenzione delle norme del presente comma, saranno ritenuti responsabili i familiari del defunto ed
immediatamente denunciati o sanzionati.
3 - Le confezioni floreali che accompagnano il funerale possono sostare nei pressi della sepoltura per
48 ore, trascorse le quali il personale addetto al cimitero può rimuoverle ed eliminarle come materiale di
rifiuto.
4 - A disposizione dei visitatori sono impiantati presso ogni cimitero rubinetti cui e' possibile attingere
l'acqua per il mantenimento dei fiori recisi e ceste ove collocare i fiori secchi ed i materiali di rifiuto.
Durante i mesi invernali, l'erogazione dell'acqua e' sospesa al fine di prevenire rotture nelle condutture
dovute al gelo. Gli utenti dovranno adottare la massima attenzione alla chiusura dei rubinetti, dopo
l'utilizzo e segnalare all'ufficio eventuali disfunzioni dell'erogazione di acqua.
ARTICOLO 48 - TENDE SOLARI.
1 - E' consentito alle famiglie porre tende solari,nel periodo che va da Marzo a Settembre compresi, nei
pressi delle arcate per riparare dal sole e dalle intemperie le lapidi.
2 - Tali tende dovranno essere costituite da manufatti in tela o materiale similare, con colorazioni uguali
alle esistenti,sorrette da intelaiatura in metallo ed avranno uno spazio di fuga di almeno cm. 60 nella
parte sottostante e cm. 45 nella parte superiore per consentire il ricircolo dell'aria.
3 - Tende confezionate in modo anomalo o non idoneo verranno rimosse con oneri a carico dei
proprietari,previa diffida scritta.
4 - A discrezione del dirigente responsabile del servizio Lavori Pubblici, compatibilmente con l'estetica e
la struttura del plesso cimiteriale, potranno essere autorizzati altri elementi architettonici o manufatti atti
a prevenire l'irradiamento solare e potranno essere o applicati dal Comune, quindi con aumento
proporzionale delle spese di concessione, od acquistati direttamente dai familiari.
5 - Nel periodo invernale, da ottobre a marzo compresi, tali tende dovranno essere tassativamente
smontate o arrotolate per consentire l'illuminazione del porticato.
ARTICOLO 49 - LAPIDI E MONUMENTI.
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1 - E'fatto obbligo a tutti i concessionari di provvedere entro due mesi dalla sepoltura al montaggio di
lapide sulle tombe e soprattutto che su di esse vengano riportati in caratteri italiani, chiari e leggibili il
nome, cognome, anno di nascita e di morte dei defunti tumulati.
2 - E' compito della ditta fornitrice del manufatto assicurare il rispetto delle norme vigenti al momento del
montaggio, nonche' garantire un fissaggio adeguato alla superficie muraria in modo da prevenire cadute
accidentali. I lavori di installazione delle lapidi e monumenti dovranno avvenire esclusivamente durante
l'orario di apertura del cimitero.I familiari e le ditte fornitrici dovranno assicurare il controllo periodico sullo
stati di manutenzione delle lapidi e della loro stabilita'.
3 - Le ditte ed, in secondo luogo, i familiari incaricanti, sono ritenuti responsabili di danni verificatisi a
persone o cose causati da incidenti dovuti a noncuranza od a fissaggi male eseguiti.
4 - Le lapidi non corrispondenti alle normative sopra elencate saranno fatte smontare e sostituite con
altre idonee e regolamentari, con oneri a carico del concessionario. In ogni caso, il manufatto marmoreo
posto davanti al loculo, dovra' prevedere una battuta sufficiente a garantirne la stabilita', ovvero la parte
inferiore dovra' essere sistemata in modo da essere sostenuta dalla parete d'appoggio inferiore del
vano. Ove cio' non fosse possibile, in alternativa, e' consentito il fissaggio mediante borchie metalliche,
la cui profondita' garantisca la solidita' della applicazione.
5 - Sui piani antistanti i loculi, ove esistano le lapidi incassate nell'apertura del loculo, e' consentito
collocare una lastra di marmo con colorazione uguale alla lapide,su cui depositare fiori e piantine,purche'
le dimensioni di detta lastra non superino l'incavo e solo per il piano sottostante del vano stesso.
6 - E' fatto divieto alle ditte che eseguono manufatti in marmo e lapidi in genere, di apporre sulla propria
produzione cartellini identificanti la ditta o materiale pubblicitario in genere, pena la rimozione del
manufatto stesso da parte del Comune, previa diffida.
Le ditte sono inoltre tenute ad effettuare i lavori di montaggio e smontaggio avendo cura di non creare
disagio ai visitatori, di non occupare aree di servizio con ponteggi o materiale e di non provocare danni
alle murature e lapidi vicine, di non disturbare eventuali cerimonie in corso.
7 - In tutti i reparti, arcate o settori, costruiti dal 1980 in poi, le lapidi dovranno essere, in base alla
colorazione attribuita d'ufficio, dei seguenti tipi di marmo:
- NERO AFRICA
- ROSA LIMBARA
- ROSSO CAPAO BONITO
tipi di marmo e granito non conformi verranno fatti smontare, previa diffida ai familiari, con spese a
carico degli stessi.
Restano escluse da queste colorazioni le cellette ossario concesse con lapidi gia' in dotazione e fornite
direttamente dalla Amministrazione Comunale.
Sara' in ogni caso fatto obbligo alla ditta esecutrice del lavoro di marmista di predisporre ed installare il
manufatto avendo cura di salvaguardare l'impianto dell'illuminazione votiva provvedendo al
collegamento sino al portalampada e senza danneggiare cavi, fusibili ed altri accessori.
Qualora, al momento del collegamento alla rete, la lampada non sia funzionante per danni provocati dal
marmista, questi sara' tenuto allo smontaggio immediato della lapide e ripristino della funzionalita', senza
spese ne' per il Comune, ne' per la famiglia commissionante.
ARTICOLO 50 - MISURE DELLE LAPIDI.
1 - Per le lapidi incassate nel vano loculo:
a) dovra' essere lasciata una fuga di cm. 1/1.5, stuccata a calce in modo da garantire la tenuta.
b) la lapide sara' posta all'interno del fronte del tombino per una profondita' pari alla muratura eseguita.
2 - Per le lapidi esterne al vano loculo:
a) dovranno essere rispettate le misure preordinate,sia per le dimensioni della lapide che per la parte
relativa alla battuta sulla parte muraria.
b) In ogni cimitero sono esposte le misura delle lapidi, il tipo e la collocazione delle borchie,la distanza
dalle lapidi circostanti.
c) In assenza delle misure predefinite di cui al punto precedente, andranno rispettati i valori relativi alle
lapidi gia' montate, onde garantire una adeguata simmetria.
3 - Portafiori e portalampade.
Gli accessori applicati alle lapidi non potranno superare una sporgenza di 14 cm. dal fronte lapide
stesso.
La posizione dei portafiori e dei portalampada, sia per i singoli che per i doppi, e' di cm. 3 dal bordo
inferiore e non meno di cm. 5 dai rimanenti lati.
4 - Cornici e zoccoli.
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Nella lapide posta esternamente al vano loculo (in quella interna e' vietato) e solo nelle arcate, e'
possibile applicare una cornice dello stesso marmo, nelle misure di cm. 2 o 8, compatibilmente con le
altre presenti, sporgenti dalla muratura di cm. 1, mentre le mensole, previste nelle lapidi poste sulle
arcate, dello stesso marmo della lapide, potranno sporgere per massimo cm. 14;
5 - Nella lapide per tomba di famiglia, ossia il primo piano della struttura ad arcata, le cornici avranno la
misura di cm 10 e spessore di cm 1, con mensola - bancaletto di cm.23.
I vasi portafiori dovranno garantire buona tenuta dell'acqua contenuta e non dovranno essere riempiti
con fiori oltre alla normale capienza.
ARTICOLO 51 - LAPIDI IN FOSSE.
1 - In ogni cimitero del Comune di Mirandola esiste almeno un campo a sistema di inumazione.
2 - Le lapidi poste sulle fosse per inumazione avranno le misure 70x170, dovranno essere poste
esattamente sulla fossa ed in linea con le altre coperture. E' ammesso un marciapiede lungo il perimetro
della lapide, con ingombro massimo complessivo di cm. 200 x 100, di cemento o mattonelle.Dette
misure dovranno essere rispettate anche nel caso in cui la copertura della fossa non avvenga con lapide
marmorea, ma con colture, pratine, muratura od altro.
3 - La lastra destinata alla copertura dovra' disporre di una apertura pari ad almeno due terzi della
superficie. Cio' in considerazione della necessita' di passaggio dell'acqua piovana per consentire la
mineralizzazione della salma.
4 - Lapidi con ingombri superiori, altezze della croce o monumento superiori a 50 cm. dal piano del
terreno, altezze del cassone marmoreo a parallelepipedo superiori a cm. 50, piante ed arbusti che
sporgono oltre la dimensioni della base e per oltre un metro di altezza, verranno rimosse con addebito
delle spese a carico dei familiari. Spetta a questi ultimi inoltre il mantenimento in stato decoroso e curato
della lapide stessa, con sostituzione delle parti danneggiate e cura degli arbusti piantumati.
5 - Come per le lapidi davanti alle tombe, anche per quelle in fossa e' obbligatoria l'identificazione della
sepoltura, per cui dovranno essere riportati i dati anagrafici della salma contenuta.
6 - La terra in eccedenza ed il materiale non utilizzato dovra' essere trasferito dalla ditta esecutrice al
luogo destinato dal servizio di sorveglianza. Analogamente, dovra' essere riassettata e risistemata la
terra circostante, se smossa o in caso avvallamenti.
7 - La lapide nel suo complesso dovra' garantire il passaggio dei mezzi per lo sfalcio, per cui gli ingombri
dovranno essere regolamentari e l'eventuale marciapiede a filo del terreno.
ARTICOLO 52 - LAPIDI CONSENTITE IN CELLETTE.
1 - Nelle cellette per ossario o urne cinerarie, a richiesta del concessionario e con parere favorevole
dell'Amministrazione, le lapidi in marmo potranno essere sostituite da vetro od altro materiale, purche'
sia garantita la sigillatura e ne sia vietata l'apertura, se non da parte del personale cimiteriale.
2 - Se la chiusura e' dotata di serratura, copia della chiave dovra' essere depositata presso l'ufficio
onoranze funebri.
ARTICOLO 81 - CONCESSIONI.
1 - La sepoltura privata e' una concessione amministrativa; in forza di essa il Comune concede al
privato l'uso, per un periodo determinato, di opere sepolcrali costruite dal Comune stesso all'interno del
cimitero, di cui l'Ente mantiene il diritto alla nuda proprieta'.
2 - La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto tipo approvato dalla Amministrazione,
e' stipulata ai sensi del regolamento comunale dei contratti dal dirigente responsabile del settore, in
qualita' di rappresentante del Comune, o da persona da lui delegata.
3 - La forma dell'atto di concessione e' quella della scrittura privata registrabile in caso d'uso, ai sensi del
vigente regolamento comunale dei contratti.In relazione allo studio di soluzioni più omogenee e
rispondenti agli orientamenti di semplificazione dell'azione amministrativa, possono essere ammesse
forme di contratto alternative.
4 - La successione nel diritto di sepolcro, una volta venuto meno il concessionario, non si trasmette per
eredita', ma solo per discendenza, trattandosi di diritto personale e non patrimoniale. Con la
successione, chi subentra al concessionario deceduto, assume a sua volta la qualita' di concessionario,
anche ai fini degli oneri derivanti in termini di manutenzione.
5 - In caso di pari diritto (coeredita') tra piu' discendenti, il diritto d'uso della sepoltura spetta, in ordine
cronologico, a chi necessita di una tumulazione.
ARTICOLO 82 - CLAUSOLE E CONDIZIONI.
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1 - Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente la
tipologia della concessione, le clausole e le condizioni della medesima e le norme che regolano il diritto
d'uso, ed in particolare:
- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero dei posti salma realizzati o realizzabili.
- durata.
- la persona o, nel caso, di enti e collettivita',il legale rappresentante pro-tempore, concessionari.
- l'indicazione od i criteri relativi alle persone che potranno essere accolte nel sepolcro.
- gli obblighi e gli oneri cui e' soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza del
diritto.
2 - Nell'atto di concessione verra' indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data della
prima sepoltura, se antecedente, od in alternativa, se la tomba rimane vuota, con la data di saldo del
documento contabile di riscossione.
ARTICOLO 85 - DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA COMUNE E CONCESSIONARIO.
1 - La concessione del diritto d'uso della sepoltura e' un atto unilaterale dell'Amministrazione.La
disciplina dei rapporti tra Comune e concessionario è prevista nell'atto di concessione, con espresso
richiamo alle norme di legge e regolamenti.
2 - Per l'applicazione del presente regolamento in particolare per quanto concerne la concessione in
disponibilita', coloro che possono avanzare diritti nei confronti di una concessione il cui titolare sia
deceduto o risulti irreperibile sono quelli di cui all'art.74 e seguenti del codice civile, secondo l'ordine che
puo' dedursi dall'art.77, ovvero:
- il coniuge
- i figli
- i genitori
- i fratelli
- i conviventi .
3 - L'ordine non verra' osservato in caso di disposizione testamentaria; in caso di controversie tra aventi
diritto, la causa dovra' essere risolta in sede legale, declinando il Comune ogni responsabilita' in merito.
ARTICOLO 87 - OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI.
1 - Ai concessionari del diritto d'uso di tombe o cellette e' fatto obbligo di provvedere , a loro spese,
secondo le prescrizioni indicate dal contratto stipulato, alla installazione di lapidi conformi al presente
regolamento e recanti i dati delle salme contenute, entro due mesi dalla tumulazione.
2 - E' altresi' fatto obbligo, a loro spese, di provvedere alla manutenzione ordinaria, in solido e decoroso
stato, dei manufatti e delle strutture avute in concessione, nonche' della pulizia dell'area antistante, della
superficie marmorea e della integrita' della lapide medesima.
3 - La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonche' l'esecuzione di opere
o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile ed opportuna per
motivi di decoro, sicurezza od igiene.
ARTICOLO 94 - CESSIONE DEL DIRITTO DI USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE.
1 - Il diritto d'uso delle sepolture e' riservato alla persona del concessionario ed a quelle della sua
famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte nell'Ente concessionario ( nel caso di acquisto da
parte di confraternite ed associazioni) e comunque alle persone espressamente indicate dal concessionario medesimo all'atto della stipula del contratto.
2 - I concessionari potranno cedere il diritto d'uso di una sepoltura anche a persone non espressamente
vincolate da gradi di parentela, ma a scopo benefico o di benemerenza, previa comunicazione scritta al
Comune mediante atto sostitutivo; di detta comunicazione una copia rimarra' agli atti, l' altra sara'
inserita nel contratto di concessione, formandone parte integrale e sostanziale.La cessione del diritto
potra' essere definitiva o temporanea ed in questo caso, al termine del periodo indicato, il beneficiario
perdera' qualsiasi diritto.
3 - I concessionari che cedono il diritto d'uso come disposto dal comma precedente devono dichiarare
espressamente che la cessione avviene a titolo esclusivamente gratuito, pena la decadenza della
concessione stessa dichiarata dal Comune ove si ravvisino elementi tali da rilevare lo scopo di lucro.
ARTICOLO 95 - SCADENZA DELLA CONCESSIONE.
1 - Il concessionario di una tomba, allo scadere della concessione,potra' chiederne il rinnovo,a
condizione che nella tomba vi sia una salma non ancora esumabile e solo per il periodo necessario al
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raggiungimento del trentesimo anno dall'ultima salma tumulata. Trascorso detto periodo la tomba od il
loculo dovra' essere perentoriamente vuotato e dovra' tornare in disponibilita' al Comune.
2 - Il rinnovo non da' luogo a riduzione di prezzo,che sara' dovuto per intero, per frazioni di anno, in base
alle tariffe vigenti a quella data.
3 - Sono rinnovabili anche le cellette per resti mortali, a richiesta del concessionario, sempre che non sia
richiesta altra destinazione.
4 - Tutte le tombe o cellette , la cui concessione originaria o rinnovata sia scaduta e non pervengano
richieste di ulteriore rinnovo,saranno concesse a nuovi richiedenti.
5 - Le salme contenute nella sepoltura scaduta sono esumate entro sessanta giorni dal termine del
periodo di concessione ed i resti, previa numerazione progressiva delle cassettine, vengono tumulati
nelle nicchia comunali specificatamente destinate all'uso.
6 - E' vietato il rinnovo della concessione, o concessione di altra tomba, se le salme contenute sono
dichiarabili, ai sensi della normativa nazionale, resti mortali, anche se non decomposti.
ARTICOLO 96 - SEPOLTURE ABBANDONATE
1 - In caso di sepoltura abbandonata per morte degli aventi diritto o per irreperibilita' accertata degli
stessi, il Comune provvede alla rimozione degli oggetti pericolanti sino allo scadere della concessione.
2 - Negli altri casi, dopo aver diffidato i componenti la famiglia del concessionario affinche' adempiano ai
propri doveri, esercita nei confronti di questi il diritto di rivalsa per le spese sostenute.
3 - Nei casi di abbandono, laddove non sia possibile risalire agli aventi diritto all'uso della tomba e la
disponibilita' di tombe nel cimitero sia nulla, il Comune si riserva di revocare in ogni tempo la
concessione. Il provvedimento verra' reso noto con pubblico avviso.
4 - Sara' il dirigente responsabile a dichiarare lo stato di abbandono di una sepoltura, con apposito
provvedimento, qualora si ravvisino gli estremi di cui al comma precedente, ed a dare corso al recupero.
ARTICOLO 97 - ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE.
1 - Le concessioni si estinguono, in ogni caso, per scadenza del termine della concessione, per revoca,
decadenza, rinuncia, soppressione del cimitero salvo quanto disposto dall'art.98 del D.P.R. 10.9.90
n°285.
ARTICOLO 98 - REVOCA DELLA CONCESSIONE.
1 - La revoca può essere esercitata dal Comune quando lo ritenga opportuno per esigenze di pubblico
interesse.
2 - I concessionari hanno diritto alla esumazione del feretro e trasporto dei resti mortali nel nuovo sito o
nell'ossario comunale; in tal caso ai proprietari e' corrisposto un rimborso equivalente al valore della
tomba in quel momento, calcolato solo per la durata residua del periodo loro spettante.
3 - In alternativa, avranno diritto ad ottenere, nel caso di tomba occupata da salma non esumabile,a
titolo gratuito, un posto corrispondente alla precedente concessione per la durata residua spettante ( se
trattasi di concessione perpetua, il termine è comunque fissato in 99 anni).L'amministrazione comunale
puo' inoltre disporre del rimborso parziale o totale della nuova lapide ed accessori.
4 - Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione da' notizia al
concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale e all'ingresso del
cimitero, per la durata di 60 gg., indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme.
ARTICOLO 99 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE.
1 - La decadenza può essere dichiarata dal dirigente responsabile, previa regolare diffida, per
inadempienza delle obbligazioni contenute nell'atto di concessione , ovvero nei seguenti casi:
- quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma entro dieci giorni dalla richiesta
d'acquisto (con esclusione di 4° e 5° piani).
- quando sia accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione.
- quando non si sia provveduto alla applicazione di lapidi o quanto prescritto dal presente regolamento
nei termini imposti.
- quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o quando non siano osservati gli
obblighi derivanti dalla manutenzione.
- quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2 - La pronuncia della decadenza della concessione e' adottata con le stesse modalita' contemplate
nell'articolo precedente da parte del dirigente responsabile.
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ARTICOLO 100 - RINUNCIA DELLA CONCESSIONE.
1 - La rinuncia spontanea di una concessione cimiteriale si trasmette al Comune con comunicazione
scritta in carta libera, con cui si autorizza il Comune ad esumare le salme contenute ed a cedere la
sepoltura a nuovi richiedenti, assumendosi la parte dichiarante tutte le responsabilita' nei confronti di altri
eredi.
2 - Il concessionario di una tomba l'obbligo di rinunciare ai diritti derivanti dalla concessione, nei
seguenti casi:
- qualora gli aventi diritto alla sepoltura abbiano provveduto a traslare le salme in altra tomba.
- qualora, nella circostanza di coniugi di cui il primo gia' deceduto e deposto in loculo singolo, alla morte
del secondo coniuge i familiari decidano di chiedere in concessione una tomba per coniugi, rendendo
inutilizzata la sepoltura originaria.
3 - Nel caso di tumulazione avvenute per scarsa disponibilita' in loculi difficilmente accessibili, per
acquistare una sepoltura meglio raggiungibile, dopo che sia avvenuto il trasferimento definitivo.
ARTICOLO 101 - DEPOSITO CAUZIONALE.
1 - Non e' consentito, nel corso della durata della concessione, intervenire su questa con ulteriori
versamenti e richieste di prolungamento, potendo provvedere al rinnovo della concessione, nei casi
previsti, solo alla sua scadenza.
2 - Nel caso di tumulazione di salma in sepoltura la cui durata residua sia inferiore ad anni 30, il
richiedente sara' invitato a versare un deposito cauzionale, con importo stabilito di anno in anno, in
occasione della revisione delle tariffe. Nella eventualita' che alla scadenza della concessione medesima
i proprietari od aventi diritto siano irreperibili o non intendano rinnovare la sepoltura, detta somma
servira' per estumulare la salma ed inumarla in campo comune.
ARTICOLO 102 - RIMBORSI PER RINUNCE.
1 - Nei casi di rinuncia alla concessione del diritto d'uso in tomba del comune, al concessionario sara'
corrisposto un rimborso calcolato sul prezzo corrente d'acquisto.
2 - Il mandato di pagamento sara' emesso dall'ufficio Ragioneria del Comune su disposizione del capo
ufficio onoranze funebri e sara' riscuotibile presso la Tesoreria Comunale entro 60 gg. dalla data di
comunicazione della rinuncia.
3 - Per stabilire la quota relativa al rimborso, dovranno essere seguite le seguenti modalita':
a) Nei casi di tombe a concessione perpetua, al proprietario verra' corrisposto un indennizzo pari al 50%
del valore della sepoltura al momento della richiesta.
b)Nei casi di rinuncia prima che siano trascorsi anni 10 di uso, sara' applicata una trattenuta minima
fissa equivalente a 10 anni di decurtazione.
c) Negli altri casi il corrispettivo verra' calcolato proporzionalmente agli anni usufruiti, frazionando il costo
della sepoltura.
- ESEMPLIFICAZIONE:
a) tombe in possesso da più di dieci anni:
R = P.C. x A.R.D. : A.D.C.
dove R sta per somma da rimborsare
P.C. sta per prezzo corrente
A.R.D. sta per anni residui di durata della concessione
A.D.C. anni di concessione.
b) tombe in possesso da meno di dieci anni:
R = P.C. x ( A.D.C. - 10 ) : A.D.C.
dove 10 rappresenta la franchigia fissa di cui al punto b).
ARTICOLO 103 - CESSIONE TEMPORANEA DEL DIRITTO D'USO.
1 - In caso di necessità di tumulare un cadavere, ove non vi siano loculi disponibili nel cimitero, il
dirigente responsabile, valutata la situazione, può imporre la cessione del diritto d'uso di loculo non
ancora utilizzato dal concessionario.
2 - La cessione del diritto d'uso e' temporanea e gratuita e va notificata quanto prima al proprietario della
sepoltura.
3 - Il diritto d'uso ceduto e' revocato non appena si rende disponibile un loculo da concedersi in via
definitiva. Al concessionario temporaneo si trasmettono automaticamente le obbligazioni contenute
nell'atto originario di concessione.
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