schema di contratto di promozione dei servizi per l

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schema di contratto di promozione dei servizi per l
SCHEMA DI CONTRATTO DI PROMOZIONE
DEI SERVIZI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
CONTRAENTI
A= INTERTRADE Azienda Speciale della Camera di Commercio di Salerno, in persona del Direttore,
Dott. Innocenzo Orlando, con sede legale e domicilio eletto presso la CCIAA di Salerno, in Salerno alla
via Roma n. 29, P.IVA 04335530657 (di seguito, per brevità, “ INTERTRADE”).
B= *** (di seguito, per brevità, "PROMOTORE").
PREMESSA
“INTERTRADE”, statutariamente, nell’ambito dell’Asset “Estero”, ha lo scopo di attuare tutte le
iniziative tese a sostenere i processi di internazionalizzazione delle imprese attraverso una serie di
servizi che vanno dalla promozione economica e commerciale all’assistenza tecnica specialistica. Il
basket dei servizi per l’internazionalizzazione delle imprese offerto da “Intertrade” si è implementato
grazie all’adesione della CCIAA di Salerno, quale membro fondatore, al Consorzio Camerale per
l’Internazionalizzazione, costituito con il precipuo scopo di svolgere a livello unitario funzioni di
coordinamento delle iniziative promosse dalle Camere di Commercio socie. Il Consorzio opera anche per
il tramite di n.11 Desk esteri in Paesi strategici (il cui assetto definitivo è in corso di definizione) al fine
di offrire un'assistenza di livello avanzato alle imprese interessate ad avviare o consolidare i propri
rapporti commerciali nei Paesi in cui operano.
“INTERTRADE” è il soggetto gestore, incaricato di curare, per conto della CCIAA di Salerno, la
promozione e la diffusione dei servizi del Consorzio Camerale per l'Internazionalizzazione, per la messa
a regime della Rete estera e degli strumenti di comunicazione internazionale attraverso il network
promozionale “EXPORTRADE”.
Descrizione competenze contraente B
***
In virtù della Convenzione operativa sottoscritta tra INTERTRADE e l’Associazione “***” (Allegato C) in
attuazione della “Policy Price – Condizioni Generali per la fruizione dei servizi all’internazionalizzazione
di Intertrade” adottata dal CdA di INTERTRADE con la Deliberazione n. 6 del 22 gennaio 2013, le
imprese che verranno segnalate dal medesimo “PROMOTORE” ad “INTERTRADE” potranno beneficiare
delle facility indicate nella predetta Convenzione. Il “PROMOTORE”, al riguardo, dichiara di aver letto e
di approvare il predetto allegato C.
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Art. 1 - Oggetto
Con il presente contratto, di cui la premessa è
parte integrante e sostanziale, le parti intendono
disciplinare l’attività di promozione dei servizi
offerti da INTERTRADE. L’elenco completo e
dettagliato dei predetti servizi, nonché delle
relative condizioni di vendita e di erogazione, è
contenuto nell’allegato “A” e “B” alla presente
scrittura. INTERTRADE si riserva la facoltà di
modificare, a suo insindacabile giudizio, i
predetti elenchi. Nel promuovere i predetti
servizi il “PROMOTORE” dovrà utilizzare il
marchio “EXPORTRADE” che dovrà essere inserito
in ogni relativa comunicazione diretta alle
imprese. INTERTRADE potrà subordinare, a suo
insindacabile giudizio, l’utilizzo del predetto
marchio alla sottoscrizione di un apposito
contratto di licenza d’uso.
Art. 2 - Referenti
Le modalità di svolgimento delle attività di
promozione saranno definite in occasione degli
incontri operativi di coordinamento che
interverranno, normalmente, con cadenza
mensile e, comunque, ogni qualvolta sarà
ritenuto opportuno dalle parti. Ai fini di
ottimizzare
la
predetta
attività
di
coordinamento, ciascuno dei contraenti potrà
nominare un proprio responsabile operativo.
Art. 3 - Corrispettivo
Per le attività di cui al precedente art. 1 verrà
riconosciuta al PROMOTORE una provvigione,
omnicomprensiva, nella misura e secondo le
modalità stabilite nell’allegato “A” al presente
contratto. La predetta provvigione sarà dovuta
esclusivamente per i contratti conclusi e per i
quali INTERTRADE abbia ricevuto il pagamento
integrale delle somme ad essa dovute. La
provvigione, come sopra determinata, costituisce
l’unico corrispettivo per il PROMOTORE, il quale
dovrà accollarsi tutte le spese necessarie per la
realizzazione delle attività oggetto del presente
contratto. Nessun rimborso spese sarà dovuto al
PROMOTORE in caso di mancata conclusione degli
affari dal medesimo segnalati.
Art. 4 – Contratti conseguenti
INTERTRADE riconoscerà al PROMOTORE una
provvigione su tutti i contratti collegati e
successivi a quello concluso per il tramite del
medesimo PROMOTORE. Suddetta provvigione
verrà
calcolata
nella
misura
stabilita
dall’allegato “A” alla presente scrittura.
Art. 5 - Autonomia delle parti
Per la realizzazione delle attività oggetto del
presente contratto, il PROMOTORE opera
mediante un’idonea organizzazione aziendale ed
in piena autonomia operativa, accollandosi tutti i
relativi rischi, responsabilità e spese. Al
PROMOTORE non viene conferito alcun potere di
rappresentanza, per cui non gli è consentito né
di stipulare contratti in nome e per conto di
INTERTRADE e né di impegnare la medesima
AZIENDA SPECIALE nei confronti di terzi.
Art. 6 – Durata
Il presente contratto ha la durata di 1 anno a
decorrere dalla sua sottoscrizione e si rinnoverà,
tacitamente, di anno in anno se non interverrà il
recesso di una delle parti, da comunicarsi
all’altra a mezzo lettera raccomandata A/R
almeno 60 giorni prima della scadenza.
Art. 7 - Sostituzione di accordi precedenti e
forma scritta
La sottoscrizione del presente contratto fa
cessare ed annulla, con riferimento all’oggetto
del presente contratto, qualsiasi precedente
intesa o rapporto eventualmente intercorso fra
le parti. Eventuali modifiche e/o integrazioni al
presente contratto dovranno essere effettuate
per iscritto.
Art. 8 - Accordo di riservatezza
Tutte le informazioni che una parte riceverà
dall'altra, in attuazione del presente contratto,
saranno trattate in maniera riservata. Qualora
ritenuto necessario, le parti potranno meglio
disciplinare il predetto accordo di riservatezza
mediante un separato documento che diventerà
parte integrante e sostanziale del presente
contratto.
Art. 9 – Esonero da responsabilità
Il PROMOTORE si obbliga a tenere indenne
INTERTRADE da qualsiasi pretesa che soggetti
terzi possano avanzare nei suoi confronti per un
atto o fatto, contrario al presente contratto e/o
alle norme di legge, imputabile al medesimo
PROMOTORE o
a
suoi
dipendenti
e/o
collaboratori.
Art. 10 - Trattamento dei dati personali
Con la sottoscrizione del presente contratto
ciascuna parte: a) presta il proprio consenso al
trattamento di dati, informazioni e notizie che la
riguardano e dichiara di aver ricevuto
l’informativa prevista dall’articolo 13 del Codice
sulla Privacy; b) garantisce che acquisirà,
qualora necessario, il consenso al trattamento
dei dati di dipendenti, collaboratori, clienti, ed
in generale dei soggetti che saranno coinvolti
nell’esecuzione del presente contratto.
Art. 11 - Foro Competente
Ogni controversia che dovesse sorgere tra le
parti in relazione all’interpretazione, alla
validità ed all’esecuzione del presente contratto
sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro
di Salerno.
Art. 12 – Disposizioni finali
Il PROMOTORE svolgerà le attività di cui al
precedente art. 1 in maniera occasionale e,
pertanto, le parti escludono, anche in via
analogica, l’applicazione, al presente contratto,
delle norme che disciplinano altre tipologie
contrattuali.
In particolare, non trovano applicazione al
presente rapporto le disposizioni previste dal
C.C. e dai CCNL in tema d’indennità dovute
all’agente, nessuna esclusa.
In caso di risoluzione del rapporto, per esercizio
del diritto di recesso o per altra causa, il
PROMOTORE avrà diritto a percepire la
provvigione sui soli affari conclusi prima del
verificarsi della causa di risoluzione, rimanendo
espressamente escluso il pagamento di ulteriori
somme a titolo di indennità sostitutiva,
risarcimento del danno, indennità di fine
rapporto, indennità di clientela ovvero per altre
causali, anche se qui non espressamente distinte.
INTERTRADE potrà individuare altri soggetti cui
affidare lo stesso incarico oggetto del presente
contratto, senza che da parte del PROMOTORE
possa essere invocato alcun diritto di esclusiva o
indennità alcuna.
Salerno,
lì______________________________
INTERTRADE____________________________
PROMOTORE____________________________
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile
le parti, nonostante il presente contratto sia il
frutto di una preliminare trattativa tra le stesse,
si danno reciprocamente atto di approvare,
specificatamente, i patti di cui agli art. 3), 5),
9), 11) e 12).
INTERTRADE____________________________
PROMOTORE____________________________