schema di contratto di promozione dei servizi per l
Transcript
schema di contratto di promozione dei servizi per l
SCHEMA DI CONTRATTO DI PROMOZIONE DEI SERVIZI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE CONTRAENTI A= INTERTRADE Azienda Speciale della Camera di Commercio di Salerno, in persona del Direttore, Dott. Innocenzo Orlando, con sede legale e domicilio eletto presso la CCIAA di Salerno, in Salerno alla via Roma n. 29, P.IVA 04335530657 (di seguito, per brevità, “ INTERTRADE”). B= *** (di seguito, per brevità, "PROMOTORE"). PREMESSA “INTERTRADE”, statutariamente, nell’ambito dell’Asset “Estero”, ha lo scopo di attuare tutte le iniziative tese a sostenere i processi di internazionalizzazione delle imprese attraverso una serie di servizi che vanno dalla promozione economica e commerciale all’assistenza tecnica specialistica. Il basket dei servizi per l’internazionalizzazione delle imprese offerto da “Intertrade” si è implementato grazie all’adesione della CCIAA di Salerno, quale membro fondatore, al Consorzio Camerale per l’Internazionalizzazione, costituito con il precipuo scopo di svolgere a livello unitario funzioni di coordinamento delle iniziative promosse dalle Camere di Commercio socie. Il Consorzio opera anche per il tramite di n.11 Desk esteri in Paesi strategici (il cui assetto definitivo è in corso di definizione) al fine di offrire un'assistenza di livello avanzato alle imprese interessate ad avviare o consolidare i propri rapporti commerciali nei Paesi in cui operano. “INTERTRADE” è il soggetto gestore, incaricato di curare, per conto della CCIAA di Salerno, la promozione e la diffusione dei servizi del Consorzio Camerale per l'Internazionalizzazione, per la messa a regime della Rete estera e degli strumenti di comunicazione internazionale attraverso il network promozionale “EXPORTRADE”. Descrizione competenze contraente B *** In virtù della Convenzione operativa sottoscritta tra INTERTRADE e l’Associazione “***” (Allegato C) in attuazione della “Policy Price – Condizioni Generali per la fruizione dei servizi all’internazionalizzazione di Intertrade” adottata dal CdA di INTERTRADE con la Deliberazione n. 6 del 22 gennaio 2013, le imprese che verranno segnalate dal medesimo “PROMOTORE” ad “INTERTRADE” potranno beneficiare delle facility indicate nella predetta Convenzione. Il “PROMOTORE”, al riguardo, dichiara di aver letto e di approvare il predetto allegato C. CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO Art. 1 - Oggetto Con il presente contratto, di cui la premessa è parte integrante e sostanziale, le parti intendono disciplinare l’attività di promozione dei servizi offerti da INTERTRADE. L’elenco completo e dettagliato dei predetti servizi, nonché delle relative condizioni di vendita e di erogazione, è contenuto nell’allegato “A” e “B” alla presente scrittura. INTERTRADE si riserva la facoltà di modificare, a suo insindacabile giudizio, i predetti elenchi. Nel promuovere i predetti servizi il “PROMOTORE” dovrà utilizzare il marchio “EXPORTRADE” che dovrà essere inserito in ogni relativa comunicazione diretta alle imprese. INTERTRADE potrà subordinare, a suo insindacabile giudizio, l’utilizzo del predetto marchio alla sottoscrizione di un apposito contratto di licenza d’uso. Art. 2 - Referenti Le modalità di svolgimento delle attività di promozione saranno definite in occasione degli incontri operativi di coordinamento che interverranno, normalmente, con cadenza mensile e, comunque, ogni qualvolta sarà ritenuto opportuno dalle parti. Ai fini di ottimizzare la predetta attività di coordinamento, ciascuno dei contraenti potrà nominare un proprio responsabile operativo. Art. 3 - Corrispettivo Per le attività di cui al precedente art. 1 verrà riconosciuta al PROMOTORE una provvigione, omnicomprensiva, nella misura e secondo le modalità stabilite nell’allegato “A” al presente contratto. La predetta provvigione sarà dovuta esclusivamente per i contratti conclusi e per i quali INTERTRADE abbia ricevuto il pagamento integrale delle somme ad essa dovute. La provvigione, come sopra determinata, costituisce l’unico corrispettivo per il PROMOTORE, il quale dovrà accollarsi tutte le spese necessarie per la realizzazione delle attività oggetto del presente contratto. Nessun rimborso spese sarà dovuto al PROMOTORE in caso di mancata conclusione degli affari dal medesimo segnalati. Art. 4 – Contratti conseguenti INTERTRADE riconoscerà al PROMOTORE una provvigione su tutti i contratti collegati e successivi a quello concluso per il tramite del medesimo PROMOTORE. Suddetta provvigione verrà calcolata nella misura stabilita dall’allegato “A” alla presente scrittura. Art. 5 - Autonomia delle parti Per la realizzazione delle attività oggetto del presente contratto, il PROMOTORE opera mediante un’idonea organizzazione aziendale ed in piena autonomia operativa, accollandosi tutti i relativi rischi, responsabilità e spese. Al PROMOTORE non viene conferito alcun potere di rappresentanza, per cui non gli è consentito né di stipulare contratti in nome e per conto di INTERTRADE e né di impegnare la medesima AZIENDA SPECIALE nei confronti di terzi. Art. 6 – Durata Il presente contratto ha la durata di 1 anno a decorrere dalla sua sottoscrizione e si rinnoverà, tacitamente, di anno in anno se non interverrà il recesso di una delle parti, da comunicarsi all’altra a mezzo lettera raccomandata A/R almeno 60 giorni prima della scadenza. Art. 7 - Sostituzione di accordi precedenti e forma scritta La sottoscrizione del presente contratto fa cessare ed annulla, con riferimento all’oggetto del presente contratto, qualsiasi precedente intesa o rapporto eventualmente intercorso fra le parti. Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente contratto dovranno essere effettuate per iscritto. Art. 8 - Accordo di riservatezza Tutte le informazioni che una parte riceverà dall'altra, in attuazione del presente contratto, saranno trattate in maniera riservata. Qualora ritenuto necessario, le parti potranno meglio disciplinare il predetto accordo di riservatezza mediante un separato documento che diventerà parte integrante e sostanziale del presente contratto. Art. 9 – Esonero da responsabilità Il PROMOTORE si obbliga a tenere indenne INTERTRADE da qualsiasi pretesa che soggetti terzi possano avanzare nei suoi confronti per un atto o fatto, contrario al presente contratto e/o alle norme di legge, imputabile al medesimo PROMOTORE o a suoi dipendenti e/o collaboratori. Art. 10 - Trattamento dei dati personali Con la sottoscrizione del presente contratto ciascuna parte: a) presta il proprio consenso al trattamento di dati, informazioni e notizie che la riguardano e dichiara di aver ricevuto l’informativa prevista dall’articolo 13 del Codice sulla Privacy; b) garantisce che acquisirà, qualora necessario, il consenso al trattamento dei dati di dipendenti, collaboratori, clienti, ed in generale dei soggetti che saranno coinvolti nell’esecuzione del presente contratto. Art. 11 - Foro Competente Ogni controversia che dovesse sorgere tra le parti in relazione all’interpretazione, alla validità ed all’esecuzione del presente contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Salerno. Art. 12 – Disposizioni finali Il PROMOTORE svolgerà le attività di cui al precedente art. 1 in maniera occasionale e, pertanto, le parti escludono, anche in via analogica, l’applicazione, al presente contratto, delle norme che disciplinano altre tipologie contrattuali. In particolare, non trovano applicazione al presente rapporto le disposizioni previste dal C.C. e dai CCNL in tema d’indennità dovute all’agente, nessuna esclusa. In caso di risoluzione del rapporto, per esercizio del diritto di recesso o per altra causa, il PROMOTORE avrà diritto a percepire la provvigione sui soli affari conclusi prima del verificarsi della causa di risoluzione, rimanendo espressamente escluso il pagamento di ulteriori somme a titolo di indennità sostitutiva, risarcimento del danno, indennità di fine rapporto, indennità di clientela ovvero per altre causali, anche se qui non espressamente distinte. INTERTRADE potrà individuare altri soggetti cui affidare lo stesso incarico oggetto del presente contratto, senza che da parte del PROMOTORE possa essere invocato alcun diritto di esclusiva o indennità alcuna. Salerno, lì______________________________ INTERTRADE____________________________ PROMOTORE____________________________ Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile le parti, nonostante il presente contratto sia il frutto di una preliminare trattativa tra le stesse, si danno reciprocamente atto di approvare, specificatamente, i patti di cui agli art. 3), 5), 9), 11) e 12). INTERTRADE____________________________ PROMOTORE____________________________