regolamento di toponomastica e numerazione civica
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regolamento di toponomastica e numerazione civica
COMUNE DI TERRASINI Provincia di Palermo ---oo--AREA 1° - AFFARI GENERALI SERVIZI DEMOGRAFICI REGOLAMENTO DI TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA Titolo I Art. 1 Oggetto Il presente regolamento disciplina i procedimenti per la denominazione delle aree di circolazione e la numerazione civica operati nel territorio del Comune di Terrasini nel rispetto delle norme legislative e delle disposizioni ministeriali. Art. 2 Definizioni 1. La Toponomastica è lo studio scientifico dei nomi di un luogo considerati nella origine e significato, nella pronuncia e nell’uso. 2. L’Onomastica è lo studio dei nomi di persona, o insieme di nomi propri di luogo, di una determinata area. 3. L’area di circolazione è ogni spazio del suolo pubblico o privato aperto al pubblico destinato alla viabilità. 4. La numerazione civica è costituita dai numeri esterni che contraddistinguono gli accessi dall’area di circolazione alle unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, locali in cui sono attività economiche,…). 5. La numerazione interna contraddistingue gli accessi che immettono nell’unità ecografica semplice da cortili o scale interne. Art. 3 Competenze 1. La Giunta Municipale, sentito il parere della Commissione Toponomastica, adotta i provvedimenti relativi la denominazione di aree di circolazione e di luoghi in genere, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia e del presente regolamento. 2. L’Ufficio Servizi Demografici, studia e propone all'esame della Giunta Municipale l'aggiornamento dell'onomastica stradale. Salvo quanto diversamente contemplato dall’art. 44 comma 1 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223. ha compiti di: a) istruttoria delle proposte di deliberazione da sottoporre all’approvazione della Giunta Municipale; b) assistenza alla Commissione Toponomastica; c) attribuzione numerazione civica esterna ed interna; d) compilazione e aggiornamento dello stradario secondo le indicazioni fornite dall'Istituto centrale di statistica. 3. L’Area Urbanistica provvede alla rilevazione delle nuove aree di pubblica circolazione o delle modifiche eventualmente verificatesi nell'esistente assetto viario; redige per ciascuna strada o gruppo di strade, planimetrie particolareggiate, eventualmente corredate dalle necessarie note tecnico – amministrative e le trasmette all’Ufficio Servizi Demografici col quale collabora nella fase istruttoria della proposta di deliberazione. L’Ufficio Urbanistica per i compiti di cui sopra si può avvalere di strumenti software e di elaboratori elettronici. 4. Il Corpo di Polizia Municipale e l’Ufficio Tecnico Comunale collaborano per le rispettive competenze con l’Ufficio dei Servizi Demografici alla realizzazione delle finalità previste dal presente regolamento. 1 Art. 4 Diritto di iniziativa Possono avanzare proposte di titolazione: 1. il Sindaco e la Giunta Municipale 2. i Capigruppo consiliari 3. l’Ufficio Servizi Demografici 4. la Commissione Toponomastica; 5. gli Organi istituzionali; 6. le associazioni, gli enti pubblici e privati, e i comitati di cittadini, purché le proposte siano debitamente motivate e corredate da biografie o informazioni storico-culturali utili all’esame della richiesta. Le proposte di titolazione possono essere generiche, ossia limitate alla sola indicazione del toponimo, o indicanti anche l’area di circolazione, lasciando al Comune la competenza di determinare a quale area attribuirlo. Art. 5 Commissione Toponomastica 1. La Commissione Toponomastica (CT) è un organo consultivo le cui funzioni e compiti sono assolti dalla I Commissione Consiliare che viene integrata di un esperto in materia di toponomastica e storia locale nominato dal Sindaco previa valutazione curriculare. Detto componente espleterà la propria prestazione a titolo onorifico e senza alcun compenso. 2. Alle sedute della Commissione partecipano, in via consultiva e senza diritto di voto, il Responsabile dei Servizi Demografici ed il Capo Area Urbanistica. 3. Il Segretario della Commissione viene nominato dal Presidente tra i Responsabili sopra individuati. 4. La CT è convocata dal Presidente almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta. 5. Il Responsabile dei Servizi Demografici può chiedere al Presidente la convocazione della CT. 6. La CT ha l’incarico di esaminare e di esprimere un motivato parere, obbligatorio ma non vincolante, su tutte le proposte di denominazione o di modifica di denominazione delle aree di circolazione e di denominazione di scuole, impianti sportivi, edifici ed in generale località, strutture ed aree diverse da quelle di circolazione pubblica. 7. Nessuna denominazione o modifica della toponomastica stradale può essere deliberata senza aver sentito il parere della Commissione. 8. La CT può avanzare proposte in materia di toponomastica stradale e numerazione civica. 9. La CT rimane in carica per la durata della legislatura, è validamente riunita con la presenza di tutti i componenti e si esprime a maggioranza. 2 Art.6 Criteri per la denominazione di aree di circolazione 1. Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione. 2. Le strade di minore importanza (carrarecce, mulattiere, sentieri, piste, ecc.) esterne ai centri abitati possono essere assimilate, purché di breve lunghezza, agli spazi adiacenti alla strada maggiore dalla quale si dipartono. 3. L’onomastica stradale, ove possibile, deve assumere caratteristiche di omogeneità nell’ambito di zone definite. 4. Non possono essere intitolate aree di circolazione a persone che non siano decedute da almeno 10 anni, fatte salve le deroghe previste a norma di legge. 5. Si deve evitare, salvo inderogabili eccezioni, il cambio di denominazione. In caso di cambiamento di denominazione deve essere indicata anche la denominazione precedente nelle targhe viarie e nello stradario. 6. Per l’attribuzione di nuovi toponimi devono essere rispettati, oltre che la toponomastica preesistente, i seguenti criteri che la Giunta Municipale ha stabilito con deliberazione n. 74 del 24 agosto 2009: a. toponimi tradizionali formatisi spontaneamente nella tradizione orale ed esistenti nella memoria della comunità; b. uomini della comunità di Terrasini che si sono contraddistinti nella vita sociale o in qualità di pubblici amministratori o nelle professioni, nelle arti e nei mestieri; c. personaggi che nella storia, nella letteratura e nelle scienze hanno valorizzato il nome della Sicilia; d. uomini dei quali è stato riconosciuto l’impegno istituzionale e civile nella lotta alla mafia. 7. Le eccezioni ai predetti criteri dovranno essere opportunamente motivati nel provvedimento di denominazione. 8. Possono assumere titolazione provvisoria le aree di circolazione sprovviste di qualificazione, nelle more che si concluda l’iter per la denominazione definitiva. 3 Titolo II Art.7 Targhe viarie. Principi generali 1. La denominazione delle aree di circolazione deve essere indicata su targhe di materiale resistente apposte a cura del Comune. In caso di cambiamento di denominazione dell’area di circolazione, sulla nuova targa viaria deve essere indicata anche la denominazione precedente. Art. 8 Apposizione targhe 1. L’Amministrazione Comunale provvede a proprie spese, tramite l’Ufficio tecnico comunale, alla apposizione, sostituzione e ripristino dello stato dei luoghi, dopo opportuna comunicazione al proprietario del fabbricato. 2. Le targhe devono essere collocate ad un altezza compresa tra mt. 2,50 e 3,00, sulla facciata dei fabbricati o, qualora non sia possibile, su appositi sostegni nel posto più idoneo per un’agevole individuazione e lettura. Per ciascuna strada le targhe sono collocate almeno ai due estremi e, possibilmente, agli incroci con le arterie più importanti e -per ciascuna piazza -in corrispondenza delle principali arterie che vi danno accesso. 3. L’acquisto e la collocazione delle targhe viarie sono di competenza dell’Area Lavori Pubblici e Manutenzione che nella scelta, operata ai sensi delle disposizioni di legge, ha cura dell’omogeneità delle stesse. 4. I proprietari degli immobili sulla cui facciata dovranno essere apposte le targhe, potranno opporsi, solo in presenza di particolari e documentati motivi (esclusi quelli di ordine estetico), sulla cui fondatezza e rilevanza deciderà il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e Manutenzione. Art.9 Caratteristiche tecniche 1. Le dimensioni delle targhe a muro devono essere di cm. 40x cm. 30 (h), di quelle a bandiera su paline di cm. 60 x cm. 25 (h). 2. Le targhe, con cornice di colore azzurra, dovranno riportare: -stemma del Comune di Terrasini in alto a sinistra; -cognome e nome trascritti per intero e qualificazione della persona a cui la strada è intitolata; -anno di nascita e anno di morte, ovvero, se la denominazione si riferisce ad un luogo o ad un avvenimento, specificazione di quest’ultimo. 4 Titolo III Art.10 Numerazione Civica Principi generali 1. Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica, espressa in numeri arabi, secondo la successione naturale dei numeri e facendoli seguire, solo quando è necessario, da lettere maiuscole dell’alfabeto. 2. All’interno dell’area di circolazione, il numero civico è assegnato ad ogni accesso esterno. 3. Al di fuori dei centri e dei nuclei abitati può essere utilizzato il sistema metrico che consiste nel contrassegnare gli accessi esterni con un numero che indica la distanza di ciascuno di essi da un punto di riferimento prestabilito. 4. E’ compito dell’Ufficio Servizi Demografici attribuire la numerazione civica, sentito il parere del Corpo di Polizia Municipale. Art.11 Attribuzione numerazione civica 1. I criteri per l’attribuzione dei numeri civici sono i seguenti: - nelle aree di circolazione a sviluppo lineare i numeri in successione naturale devono avere inizio dall’estremità che fa capo al lato che si diparte dal lato mare; - per le arterie che si dipartono in senso orizzontale, la numerazione ha inizio dall’area di circolazione ritenuta più importante; - si fa eccezione ai predetti criteri nei casi in cui sia stata adottata diversa modalità di numerazione e nei casi in cui è non è possibile applicare le disposizioni di cui ai commi precedenti per documentabili ragioni o per prassi consolidata; - i numeri pari sono collocati alla destra, i dispari a sinistra; - nelle aree di circolazione a sviluppo poligonale la numerazione è progressiva e inizia alla sinistra di chi vi entra dall’accesso principale; - nel caso di un lotto di terreno al cui interno un fabbricato sia ubicato in posizione tale da poter prevedere eventuali nuove costruzioni, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente necessari per i futuri accessi. 2. Quando in un’area di circolazione i fabbricati sorgono solo su un lato e sull’altro non vi è possibilità alcuna di costruzione di futuri fabbricati in quanto tale lato della strada è percorso da una ferrovia la numerazione può essere progressiva; 3. Vanno numerate tutte le porte e gli accessi dall’area di circolazione all’interno di fabbricati di qualsiasi genere (D.P.R. 30/05/1989, n°223, art. 42, c.1) intendendo con accessi anche i garage che danno direttamente sull’area di circolazione. 4. All’interno dei fabbricati vanno numerati gli accessi che immettono in abitazioni o in ambienti destinati all’esercizio di attività professionali, commerciali o simili (D.P.R. 30/05/1989, n°223, art. 42, c.1). Non si attribuisce il numero civico alle porte delle chiese e agli accessi dei monumenti pubblici. Nel caso in cui l’accesso immette, oltre al monumento, anche ad altre unità immobiliari, in esso ricomprese come ad esempio uffici, negozi e abitazioni, occorre assegnare il numero. 5 La numerazione delle case sparse (nelle contrade) è progressiva, indipendentemente dalla collocazione dell’immobile. La numerazione civica interna delle singole unità immobiliari deve seguire i seguenti criteri: a) essere autonoma per ogni singola scala e numerata con lettera, seguendo il criterio dell’attribuzione di un numero progressivo procedendo dal basso verso l’alto e, per ogni pianerottolo, partendo dallo sbarco della scala di accesso, procedendo da sinistra verso destra; b) Negli immobili in cui ai piani interrati sussistono unità immobiliari autonome, la numerazione parte da sinistra verso destra dall’accesso principale; c) La numerazione dei fabbricati interna ad un cortile nonché delle unità immobiliari con accesso diretto ed esclusivo dal cortile sarà autonoma con l’attribuzione di una lettera progressiva da sinistra a destra per ogni accesso autonomo; d) Le cantine, catastalmente collegate all’alloggio ed allo stesso pertinenziali, vanno numerate come tutti i locali catastalmente autonomi e comunque autonomamente accatastabili. Art.12 Apposizione 1. I numeri civici sono posti in alto a destra di ciascun ingresso, sia principale che secondario, ad una altezza di mt. 2,20 dal suolo, salvo documentabili impedimenti. 2. I costi per l’acquisto e la messa in posa delle targhette recanti i numeri civici sono a carico dei titolari delle concessioni edilizie per gli immobili di nuova costruzione ovvero di edifici oggetto di ristrutturazioni esterne. Sono a carico del Comune quelli per gli edifici esistenti. 3. La determinazione dei costi per l’acquisto e la messa in posa delle targhette recanti i numeri civici è stabilita dal Responsabile dell’Area LL.PP. e Manutenzione. Art. 13 Caratteristiche tecniche 1. La targhetta del numero civico esterno deve avere le seguenti caratteristiche: 2. Nelle aree di circolazione del centro storico: piastrella in ceramica di forma quadrata cm. 15 x 15, con fondo bianco, con cornice di colore blu, e numeri blu; 3. Nelle aree di circolazione del centro abitato: targhetta di forma quadrata cm. 15 x 15 che può avere le stesse caratteristiche di quelle previste per il centro storico o in alternativa realizzata in materiale durevole con fondo bianco e numeri blu. Titolo IV Art.14 Obblighi del richiedente 1. L’apposizione realizzata dei numeri civici esterni e della numerazione interna è requisito necessario per ottenere il rilascio dell’abitabilità o agibilità di un immobile, al quale si deve ottemperare al momento della comunicazione di ultimazione dei lavori (comma 2, dell’art. 43 del D.P.R. n°223/89). 6 2. E’ fatto obbligo ai proprietari dei fabbricati sui cui muri sono state apposte le targhe onomastiche e della numerazione civica di averne massima cura. 3. In caso di demolizione di fabbricati o in caso di soppressione di porte esterne di accesso, il proprietario deve comunicare all’Ufficio Toponomastica, a demolizione o soppressione avvenuta, i relativi numeri civici che verranno così soppressi. 4. Nel caso di apertura di nuovi ingressi in fabbricati esistenti, i proprietari dovranno richiedere all’Ufficio Servizi Demografici, con apposita domanda, l’attribuzione dei numeri civici da applicare alle porte d’ingresso dei fabbricati medesimi. 5. E' fatto obbligo ai proprietari di fabbricati di provvedere all'indicazione della numerazione interna secondo le indicazioni dell’Ufficio dei Servizi Demografici. Art.15 Disposizioni finali 1. Chiunque distrugga, danneggi, deteriori, occulti o renda in qualsiasi modo non visibile dalla strada le targhe, sia onomastiche che di numerazione civica, è punito con un sanzione amministrativa da € 150,00 a € 250,00. 2. E’ fatto inoltre obbligo di immediato ripristino, a regola d’arte, all’autore del danno. 3. E’ vietato apporre qualsiasi numero civico innanzi agli accessi senza la preventiva autorizzazione rilasciata dall’Ufficio Servizi Demografici. Art. 16 Norme di rinvio Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rinvia alla legislazione in materia ed alle istruzioni dell’Istituto Nazionale di Statistica. 7