STUDI PROFESSIONALI: LE NUOVE REGOLE SULLA

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STUDI PROFESSIONALI: LE NUOVE REGOLE SULLA
STUDI PROFESSIONALI:
LE NUOVE REGOLE SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
Lorenzo Fantini∗
Sommario: 1. Le regole per la valutazione dei rischi negli studi
professionali - 2. Il passaggio dall’autocertificazione al documento di valutazione dei rischi - 3. Efficacia delle procedure
standardizzate di valutazione dei rischi - 4. Breve descrizione
delle procedure standardizzate di valutazione dei rischi e della
relativa modulistica - 5. Esempi.
1. Le regole per la valutazione dei rischi negli studi
professionali
La valutazione dei rischi1 è attività giuridicamente riservata al
solo datore di lavoro2, che non può delegarla e ne risponde in via
esclusiva anche ove altri - come un consulente esperto in materia
di salute e sicurezza sul lavoro - abbiano, come spesso accade,
materialmente predisposto la documentazione che dimostra
l’adempimento dell’obbligo.
Il contenuto di tale obbligo - soprattutto relativamente agli elementi che devono essere presenti nel relativo documento di valutazione dei rischi (DVR) - viene concretamente declinato negli
artt. 28 e 29, d.lgs. n. 81/2008. Al riguardo, per una puntuale ras∗
Dirigente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il presente intervento - ai sensi
della circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 18 marzo 2004 - ha
natura personale e non impegnativa per la pubblica amministrazione.
1
Definita dall’art. 2, co. 1, lett. q), d.lgs. n. 81/2008, come: “...valutazione globale e
documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito
dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le
adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure
atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza”.
2
Art. 17, d.lgs. n. 81/2008.
1
Studi professionali: le nuove regole sulla valutazione dei rischi
segna di tali elementi, si rinvia a quanto nella pubblicazione
E.BI.PRO. “Studi professionali: la valutazione dei rischi”.
In sostanza, il DVR, come imposto dall’art. 28, co. 3, d.lgs. n.
81/2008, deve sinteticamente “descrivere” le attività e
l’organizzazione dello studio professionale e, soprattutto, indicare i rischi ivi presenti, tenendo conto anche di quelli “particolari” (legati alla esposizione ad agenti chimici, fisici (es.: rumore), cancerogeni, biologici, nonché dei rischi di incendio e di esplosione) e di quelli c.d. “emergenti”, quali, ad esempio, lo
stress lavoro-correlato3. Ciò, ovviamente, unicamente ove i relativi rischi siano presenti perché correlati alla attività lavorativa di riferimento.
In ogni caso, il DVR deve indicare le misure di prevenzione e protezione adottate per eliminare o ridurre i rischi descritti
e le misure di miglioramento nel tempo dei livelli di tutela nello
studio.
Va, infine, sottolineato che il DVR - che ha carattere necessariamente “dinamico” dovendosi adattare alle modifiche della organizzazione del lavoro - va rielaborato ed aggiornato necessariamente in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione al grado di evoluzione della
tecnica, della prevenzione o della protezione, a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria
(beninteso, ove essa ci sia) ne evidenzino la necessità4.
Ai sensi del co. 2 dell’art. 28, d.lgs. n. 81/2008, il DVR deve
essere munito di data certa o attestata mediante sottoscrizione
del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai
soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione:
3
Art. 17, d.lgs. n. 81/2008.
Al riguardo si rinvia alla pubblicazione informativa E.BI.PRO., disponibile sul sito
www.ebipro.it, ove sono anche presenti informazioni al riguardo.
4
2
Studi professionali: le nuove regole sulla valutazione dei rischi
a) del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione,
se diverso dal datore di lavoro (che, ovviamente, firma il documento);
b) del RLS (o, in assenza di questi, se presente perché espressione della volontà della contrattazione collettiva di riferimento,
del RLST di cui all’art. 48, d.lgs. n. 81/2008);
c) del medico competente, ove nominato.
Va specificato che laddove non si sia proceduto all’elezione o
designazione dell’RLS e del RLST l’attestazione, in luogo della
data certa, potrà avvenire con la sola firma degli altri soggetti
menzionati dal co. 2 dell’art. 28, d.lgs. n. 81/2008. Pertanto, sempre che non si opti per l’attestazione mediante sottoscrizione, la
data certa, da apporre al documento di valutazione del rischio, costituisce un elemento essenziale del DVR.
La mancanza di data certa o di attestazione della stessa con le
modalità previste non è sanzionata dal legislatore in modo espresso, ma è verosimile presumere, anche sulla base dei più recenti
orientamenti giurisprudenziali, che ciò possa costituire un’omessa
valutazione dei rischi con le conseguenze sanzionatorie previste
dal d.lgs. n. 81/20085.
Il documento sulla valutazione dei rischi deve essere collocato e custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la
valutazione dei rischi (quindi, presso lo studio professionale).
5
Art. 55, d.lgs. n. 81/2008.
3
Studi professionali: le nuove regole sulla valutazione dei rischi
2. Il passaggio dall’autocertificazione al documento
di valutazione dei rischi
L’art. 29, co. 5, d.lgs. n. 81/2008 prevede la possibilità che le
aziende con meno di 10 lavoratori6 possano semplicemente dichiarare l’adempimento degli obblighi relativi alla valutazione
dei rischi senza necessariamente redigere un vero e proprio documento di valutazione dei rischi.
Tale facoltà è stata però limitata dalla norma al 30 giugno
2012, data entro la quale, sempre secondo il “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro, la Commissione consultiva permanente
per la salute e sicurezza sul lavoro avrebbe dovuto predisporre le
“procedure standardizzate per la valutazione dei rischi”, contenute in un decreto interministeriale.
Per porre rimedio al ritardo nella predisposizione del documento sulle procedure standardizzate da parte della citata Commissione consultiva, il d.l. 30 giugno 2012, come convertito dalla
legge n. 101/2012, ha prorogato l’originario termine ai “tre mesi
successivi all’emanazione del decreto interministeriale relativo
alle “procedure standardizzate” di valutazione dei rischi” o, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.
La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha approvato nel mese di maggio del 2012 le citate procedure standardizzate7, il relativo decreto interministeriale
ha ottenuto il parere preliminare della Conferenza Stato-Regioni
in data 25 ottobre 2012 ed è stato pubblicato - previa comunicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 285) del 6 dicembre 2012 - nella
6
La regola non opera rispetto a talune imprese, quali ad esempio le centrali idroelettriche
e nucleari, specificamente individuate all’art. 31, co. 6, lett. a), b), c), d) e g) del d.lgs. n.
81/2008, a particolare rischio infortunistico.
7
Disponibili sul sito www.ebipro.it.
4
Studi professionali: le nuove regole sulla valutazione dei rischi
sezione “sicurezza nel lavoro” del sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Allo scopo di fornire alle piccole e medie imprese un lasso
temporale meno ristretto per il “passaggio” dalla “autocertificazione” al DVR è stata, infine, prevista una ulteriore proroga inserita nella legge 24 dicembre 2012, n. 228 (“legge di stabilità del
2013”), in forza della quale il termine del 31 dicembre 2012 è stato prorogato al 30 giugno 2013. Rimane, tuttavia in vigore la citata previsione per cui il termine ultimo di validità della “autocertificazione” è fissato alla scadenza del trimestre successivo alla entrata in vigore (in data 6 febbraio 2013) del decreto sulle procedure standardizzate. L’effetto finale di questa successione di norme
è che tutti gli studi professionali che occupino meno di 10 lavoratori possono utilizzare la autocertificazione della valutazione dei
rischi solo fino al 31 maggio 2013, mentre a partire dal 1° giugno 2013 i medesimi studi professionali dovranno predisporre
e custodire un vero e proprio DVR, seguendo le citate procedure standardizzate.
In termini pratici, tutto quanto appena riportato comporterà
che lo studio professionale - a partire dalla data, appena individuata, di scadenza della c.d. “autocertificazione” della valutazione dei rischi - si dovrà munire di un documento (e non solo di una
“autodichiarazione”) da esibire agli organi di vigilanza in caso di
ispezione o al Giudice in caso di infortunio.
La mancata redazione di tale documento sarà sanzionata penalmente, a norma delle disposizioni di cui all’art. 55, d.lgs. n.
81/2008, a partire dal 1° giugno 2013. In caso di costituzione di
nuova attività, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare “immediatamente” la valutazione dei rischi potendo, invece, elaborare il relativo documento entro 90 giorni8.
8
Art. 28, co. 3 bis, d.lgs. n. 81/2008.
5
Studi professionali: le nuove regole sulla valutazione dei rischi
3. Efficacia delle procedure standardizzate
di valutazione dei rischi
Il decreto che contiene le procedure standardizzate di valutazione dei rischi9 specifica, all’art. 1, co. 4, che: “Le disposizioni di
cui agli artt. 17, 28 e 29 del d.lgs. n. 81/2008 si considerano assolte in caso di adozione ed efficace attuazione delle disposizioni
di cui al presente decreto”.
Di conseguenza, il datore di lavoro dello studio professionale che predisporrà il proprio DVR rispettando le procedure
standardizzate godrà di una presunzione del rispetto delle
norme di legge in materia di valutazione dei rischi, a condizione che abbia seguito le relative procedure, ferma restando la
necessità che il DVR consideri tutti i rischi presenti nell’azienda
o nell’unità produttiva e indichi le misure di prevenzione e tutela
adottate e programmate.
Peraltro, il decreto che regola le procedure standardizzate di
valutazione dei rischi evidenzia che le medesime procedure costituiscono, purchè adottate ed efficacemente attuate, corretta attuazione delle disposizioni del “testo unico” in materia di valutazione dei rischi ma non escludono che le medesime disposizioni possano essere ottemperate in modi diversi rispetto alle procedure
standardizzate. Di conseguenza, chi alla data del 1° giugno 2013
disponga di un DVR coerente con le pertinenti disposizioni
legali (artt. 17, 28 e 29, d.lgs. n. 81/2008) non dovrà modificarlo per evidenziare il rispetto delle procedure standardizzate,
mentre chi vorrà predisporre un documento secondo procedure
diverse da quelle standardizzate potrà comunque farlo, dovendo
in tal caso dimostrare che tale procedura è coerente con gli articoli, appena citati, di riferimento.
9
6
Disponibile sul sito www.ebipro.it.
Studi professionali: le nuove regole sulla valutazione dei rischi
Tale conclusione è ora supportata da una autorevole interpretazione, fornita - a risposta ad una istanza in tal senso della CNA
- dalla Commissione per gli interpelli, costituita ed operante presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, disponibile alla
specifica area “interpello” nell’ambito della sezione “sicurezza
nel lavoro” del sito www.lavoro.gov.it. Al riguardo, la Commissione - operata una analitica (per quanto sintetica) rassegna dei
principi di regolamentazione della valutazione dei rischi - evidenzia alla organizzazione richiedente come: “la previsione di cui
all’articolo 29, co. 5, d.lgs. n. 81/2008 è diretta a fornire alle aziende di limitate dimensioni (fino a 10 lavoratori) uno strumento
- le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi - che
permetta alle medesime (alle quali è ancora, fino al 31dicembre
2012, consentito predisporre una autocertificazione relativa alla
valutazione dei rischi) di redigere il proprio DVR in modo coerente con quanto previsto dal “testo unico” agli artt. 28 e 29”.
Vista tale finalità, prosegue la risposta in commento, “appare
chiaro come la dimostrazione di avere rispettato gli obblighi in
materia di valutazione dei rischi possa essere fornita dal datore
di lavoro in qualunque modo idoneo allo scopo e, quindi, attraverso qualunque procedura che consenta di preparare un DVR
coerente con le previsioni degli artt. 17, 28 e 29 del testo unico”.
In sostanza, la Commissione ha cura di differenziare l’aspetto
sostanziale relativo agli adempimenti in materia di valutazione
dei rischi - che va rispettato necessariamente nella sua interezza dalle modalità che il datore di lavoro utilizzi per predisporre il
documento che descrive come tali obblighi siano stati ottemperati
dal datore di lavoro. Ed, infatti, il documento evidenzia che: “i
principi (si pensi, ad esempio, alla necessità di valutazione di
“tutti i rischi” sul lavoro di cui all’art. 28, co. 1, e a quella di rivisitare la valutazione a seguito di “modifiche del processo produttivo…” in materia di valutazione dei rischi e quelli applicabili alle altre ipotesi descritte dall’art. 29, co. 3, d.lgs. n. 81/2008) im7
Studi professionali: le nuove regole sulla valutazione dei rischi
posti al datore di lavoro sono puntualmente elencati agli artt. 28 e
29 del “testo unico” spettando al medesimo datore di lavoro
“l’onere di dimostrare, elaborando il DVR, di averli ottemperati,
senza eccezioni”.
In tal modo si ribadisce che il DVR rappresenta e descrive la
valutazione dei rischi, i cui contenuti non vengono ad essere diversi solo in quanto le aziende occupino meno di 10 lavoratori.
Dunque, è imprescindibile che il DVR, comunque sia stato
predisposto, evidenzi l’adempimento degli obblighi di legge (artt.
28 e 29, d.lgs. n. 81/2008) in materia di valutazione dei rischi da
parte del datore di lavoro. Ed, infatti, nella risposta in commento
si ha cura di precisare come le procedure standardizzate siano
“strumento identificato dal Legislatore per la redazione del DVR
in contesti lavorativi di limitate dimensioni” e, al contempo, che è
possibile che il datore di lavoro possa - attraverso la predisposizione di un DVR per mezzo di procedure eventualmente non corrispondenti a quelle standardizzate - dimostrare altrimenti di avere rispettato integralmente le disposizioni in materia di valutazione dei rischi di cui agli artt. 17, 28 e 29, d.lgs. n. 81/2008.
Di conseguenza, conclude la Commissione per gli interpelli,
“qualora una azienda con meno di dieci lavoratori abbia già un
proprio DVR (in quanto ha deciso di non avvalersi della facoltà
di autocertificare la valutazione dei rischi ma di preparare comunque un DVR pur non essendovi obbligata) tale documento
non dovrà essere necessariamente rielaborato secondo le indicazioni delle procedure standardizzate, fermi restando i sopra richiamati obblighi di aggiornamento, legati alla natura “dinamica” del DVR”.
In altre parole, l’applicazione delle procedure standardizzate
costituisce una facilitazione dal punto di vista pratico (in ragione
dei documenti e delle “schede” di indirizzo che sono parte integrante delle procedure standardizzate) e dal punto di vista giuri8
Studi professionali: le nuove regole sulla valutazione dei rischi
dico (vista la presunzione di rispetto della normativa prevista dal
decreto interministeriale) ma non impedisce al datore di lavoro
obbligato di scegliere diverse modalità di adempimento degli
obblighi relativi alla valutazione dei rischi sul lavoro.
4. Breve descrizione delle procedure standardizzate
di valutazione dei rischi e della relativa modulistica
In concreto, la redazione del DVR secondo le procedure
standardizzate è notevolmente favorita dalla presenza di una serie
di schede e check-list nelle procedure stesse, che hanno lo scopo
di guidare chi debba predisporre per la prima volta un DVR ad
una corretta predisposizione del documento “passo per passo”,
secondo una metodologia predeterminata. Le procedure identificano, in particolare, un metodo “guidato” a tale redazione fornendo all’operatore continue istruzioni e relativa modulistica (da
completare nelle sezioni pertinenti). La procedura prevede, più
nel dettaglio, quattro fasi progressive (che il documento definisce
“passi”), individuate come di seguito:
1) descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo o delle attività e delle mansioni;
2) individuazione dei pericoli presenti in azienda;
3) valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure di prevenzione e protezione adottate;
4) definizione del programma di miglioramento.
Ciascuna delle fasi reca, poi, la descrizione dettagliata - con esempi di riferimento - degli elementi da considerare per il corretto
completamento delle attività e la lista (sempre non esaustiva) della
documentazione da conservare a supporto delle attività stesse.
Infine, le procedure sono corredate da diversi moduli, che
possono essere utilizzati per una più agevole predisposizione del
documento. In sostanza, si rende possibile l’uso di schede di supporto riferite a ciascuna delle quattro fasi sopra descritte, le quali
9
Studi professionali: le nuove regole sulla valutazione dei rischi
andranno completate dal datore di lavoro inserendo, nei diversi
punti, le informazioni corrette e complete relative alle attività lavorative presenti nello studio professionale, ai rischi di conseguenza individuati nello studio e alle misure di prevenzione predisposte per eliminare o gestire al meglio tali rischi.
Non è richiesto che le schede di supporto contengano tutte le
informazioni essendo possibile che esse siano, in alcune loro parti, completate con il richiamo a documentazione che non costituisca parte integrante delle schede medesime o del DVR (ad esempio, non sarà necessario riportare nella documentazione tutti i carteggi relativi ai corsi di formazione essendo sufficiente citare nel
DVR e nei suoi “moduli” che la formazione è stata fatta e dove è
possibile trovare la documentazione - si pensi al programma di
formazione, alle firme dei lavoratori ecc. - che dimostri
l’adempimento dell’obbligo).
Come tutti i documenti in materia di salute e sicurezza compreso lo stesso DVR - tali moduli possono anche essere predisposti e conservati, alle condizioni (relative alla immutabilità
dei dati) puntualmente individuate all’art. 53 del d.lgs. n.
81/2008, anche solo su supporto informatico.
5. Esempi
Al fine di evidenziare ai lettori come va utilizzata la documentazione “di supporto” che si trova in allegato al decreto relativo alle “procedure standardizzate” di valutazione dei rischi, si è
scelto di portare alla loro attenzione due DVR redatti secondo le
“procedure standardizzate”, i quali sono resi disponibili nell’area
riservata del sito www.ebipro.it.
In particolare, si propongono due situazioni “tipo”, relative,
rispettivamente, ad uno studio professionale legale (facilmente riscontrabile per analogia anche in studi commerciali, amministrativi o contabili) e ad uno studio professionale medico, per le quali
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Studi professionali: le nuove regole sulla valutazione dei rischi
si è proceduto alla redazione del DVR secondo le procedure standardizzate, utilizzando i documenti allegati al decreto interministeriale ed evidenziando i relativi riferimenti.
In ogni caso, si ribadisce che quanto elaborato (e, si ripete,
reso disponibile nell’area riservata del sito E.BI.PRO.) vale unicamente a titolo esemplificativo e che il DVR deve essere redatto
nel rispetto di quanto definito nella normativa di specifico riferimento e non solo tramite una semplice riproposizione di quanto
negli esempi, utile a supportare un corretto adempimento ma non
idoneo e sufficiente a sostituirlo nella singola situazione lavorativa (che avrà, inevitabilmente, le proprie peculiarità, le quali vanno necessariamente evidenziate nel DVR). Infine, si ritiene necessario evidenziare che per la redazione del DVR è possibile anche operare utilizzando direttamente i “moduli” allegati al decreto
interministeriale relativo alle “procedure standardizzate”, per
mezzo della tecnica in base alla quale si decide di completare i
moduli dopo averli stampati e di “barrare” direttamente su di essi
le parti dei moduli stampati riferibili alla situazione lavorativa di
riferimento10.
5.1 Redazione del DVR in uno studio professionale legale
(per analogia studi commerciali, amministrativi o contabili)
Contesto di riferimento ipotizzato: studio professionale legale del
Dott. X con due lavoratori dipendenti (Sig. A e Sig.ra B) e due praticanti (Sig. C e Sig.ra D), con datore di lavoro che svolga direttamente
i compiti del servizio di prevenzione e protezione e senza necessità di
sorveglianza sanitaria11. Inoltre, si ipotizza che si sia scelto di attesta10
Si è, invece, ritenuto di proporre dei documenti che, del tutto coerenti con i “moduli” del
decreto, siano rielaborati tenendo conto dei rischi di lavoro presenti nello specifico delle
situazioni lavorative descritte di seguito (agli esempi par. 5.1 e 5.2).
11
Si ipotizza che nessuno tra i signori A e B sia addetto al videoterminale (situazione che
si verifica, secondo la normativa, solo ove un lavoratore sia addetto all’uso del
videoterminale per più di 20 ore settimanali, dedotte le pause e le interruzioni, di
(segue)
11
Studi professionali: le nuove regole sulla valutazione dei rischi
re la data del DVR per mezzo della sottoscrizione del medesimo da
parte del datore di lavoro e del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), individuato, a seguito di elezione, nella Sig.ra B. Si
rammenta, al riguardo, che altrimenti la data del DVR deve essere attestata a mezzo di data “certa”, vale a dire tramite una delle procedure
utili a tale scopo, quali descritte con maggiore dettaglio nel Manuale
E.BI.PRO. sulla valutazione dei rischi negli studi professionali. In tale
seconda ipotesi non occorre la firma del RLS. La documentazione
completa è disponibile nell’area riservata del sito www.ebipro.it.
5.2 Redazione del DVR in uno studio professionale medico
Contesto di riferimento ipotizzato: studio professionale medico
con un titolare (datore di lavoro), Dott. X, un lavoratore addetto alla
segreteria (Sig.ra A), un collega che collabori con lo studio per due
pomeriggi a settimana (Dott. B) e al quale sia stato affidato il compito
di medico competente e, infine, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno (Sig. C). Inoltre, si ipotizza che si sia scelto
di attestare la data del DVR per mezzo della sottoscrizione del medesimo da parte del datore di lavoro e del Rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza (RLS), Sig.ra A. Si rammenta, al riguardo, che altrimenti la data del DVR deve essere attestata a mezzo di data “certa”,
vale a dire tramite una delle procedure utili a tale scopo, quali descritte con maggiore dettaglio nel Manuale E.BI.PRO. sulla valutazione
dei rischi negli studi professionali. In tale seconda ipotesi non occorre
la firma del RLS. La documentazione completa è disponibile
nell’area riservata del sito www.ebipro.it.
qualunque tipo), situazione “tipica” che impone la sorveglianza sanitaria negli uffici. Al riguardo, si rinvia al manuale E.BI.PRO. dedicato all’uso dei videoterminali negli studi professionali.
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Studi professionali: le nuove regole sulla valutazione dei rischi
SCHEMA DELLA PROCEDURA STANDARDIZZATA
Azioni
Moduli *
(disponibili e
gestibili anche in formato elettronico)
Istruzioni
e supporti
informativi
Paragrafo
4.1
PASSO
N. 1
Descrizione
dell’azienda,
del ciclo produttivo/attività
e delle mansioni
Descrizione generale
dell’azienda
MODULO
N. 1.1
Descrizione delle lavorazioni aziendali e identificazione delle mansioni
MODULO
N. 1.2
PASSO
N. 2
Individuazione
dei pericoli
presenti in azienda
Individuazione dei pericoli presenti in azienda
MODULO
N. 2
Paragrafo
4.2
Valutazione
dei rischi associati ai pericoli individuati
e identificazione delle
misure di prevenzione e
protezione attuate
• Identificazione delle
mansioni ricoperte dalle
persone esposte e degli
ambienti di lavoro interessati in relazione ai pericoli
individuati
MODULO
N. 3
(colonne
dalla 1 alla 3)
Paragrafo
4.3
• Individuazione di strumenti informativi di supporto per l’effettuazione
della valutazione dei rischi (registro infortuni,
profili di rischio, banche
dati su fattori di rischio,
indici infortunistici, liste di
controllo, ecc.)
MODULO
N. 3
(colonna 4)
PASSO
N. 3
• Effettuazione della valutazione dei rischi per
tutti i pericoli individuati:
- in presenza di indicazioni legislative specifiche sulle modalità valutative, mediante criteri che
prevedano anche prove,
misurazioni e parametri
di confronto tecnici;
- in assenza di indicazioni legislative specifiche
sulle modalità di valutazione, mediante criteri
basati sull’esperienza e
13
Studi professionali: le nuove regole sulla valutazione dei rischi
conoscenza dell’azienda
e, ove disponibili sui dati
desumibili da registro infortuni, indici infortunistici, dinamiche infortunistiche, profili di rischio, liste
di controllo, norme tecniche, istruzioni di uso e
manutenzione, ecc.
• Individuazione delle
adeguate misure di prevenzione e protezione.
Qualora si verifichi che
non tutte le adeguate misure di prevenzione e
protezione previste dalla
legislazione sono state
attuate, si dovrà provvedere con interventi immediati
Definizione del
programma di
miglioramento
PASSO
N. 4
• Indicazione delle misure
di prevenzione e protezione
MODULO
N. 3
(colonna 5)
• Individuazione delle
misure per garantire il
miglioramento nel tempo
dei livelli di sicurezza
MODULO
N. 3
(colonne
dalla 6 alla 8)
Paragrafo
4.4
• Individuazione delle
procedure per
l’attuazione delle misure
* Altra eventuale documentazione da tenere a disposizione (a supporto della valutazione
effettuata e, comunque, ove richiesto dalla normativa).
14
Studi professionali: le nuove regole sulla valutazione dei rischi
Procedura Standardizzata per la valutazione dei rischi
ai sensi dell’art. 6, co. 8, lett. f) e dell’art. 29, co. 5
del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
1. Scopo
Scopo della presente procedura è di indicare il modello di riferimento sulla
base del quale effettuare la valutazione dei rischi e il suo aggiornamento, al fine
di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il
programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
salute e sicurezza.
2. Campo di applicazione
La presente procedura si applica alle imprese che occupano fino a 10 lavoratori (art. 29, co. 5, d.lgs. n. 81/2008 s.m.i.) ma può essere utilizzata anche dalle imprese fino a 50 lavoratori (art. 29, co. 6 del d.lgs. n. 81/2008 s.m.i., con i limiti di cui
al co. 7), come sintetizzato nel seguente schema riepilogativo:
SI APPLICA A
Aziende fino
a 10 lavoratori (art. 29,
co. 5)
• La legislazione a tale riguardo prevede per le aziende fino
a 10 lavoratori di assolvere
all’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi, sulla base
delle procedure standardizzate
qui descritte.
SI PUO’ APPLICARE
Aziende fino
a 50 lavoratori (art. 29,
co. 6)
• La legislazione a tale riguardo concede alle aziende fino a
50 lavoratori di effettuare la valutazione dei rischi, sulla base
delle procedure standardizzate
qui descritte. Tali aziende, in
caso di non utilizzo di tale opportunità, devono procedere alla redazione del documento di
valutazione dei rischi, ai sensi
dell’art. 28.
Esclusioni
Sono escluse da tale disposizione le
aziende che per particolare condizione di rischio o dimensione sono
chiamate ad effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell’art. 28:
• aziende di cui all’art. 31, co. 6, lettere:
a) aziende industriali a rischio rilevante di cui all’art. 2 del d.lgs. 17
agosto 1999, n. 334, e successive
modificazioni;
b) centrali termoelettriche;
c) impianti ed installazioni nucleari di
cui agli artt. 7, 28 e 33 del d.lgs. 17
marzo 1995, n. 230, e successive
modificazioni;
d) aziende per la fabbricazione ed il
deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni.
Esclusioni
Sono escluse da tale disposizione le
aziende che per particolare condizione di rischio o dimensione sono
chiamate ad effettuare la valutazione
dei rischi, ai sensi dell’art. 28:
• aziende di cui all’art. 31, co. 6, lett.
a), b) c), d) (indicate sopra);
• aziende in cui si svolgono attività
che espongono i lavoratori a rischi
chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni,
connessi alla esposizione all’amianto
(art. 29, co. 7).
15
Studi professionali: le nuove regole sulla valutazione dei rischi
3. Compiti e responsabilità
Effettuare la valutazione sulla base della procedura standardizzata è responsabilità del datore di lavoro che coinvolgerà i soggetti riportati nello schema seguente, in conformità a quanto previsto dal Titolo I, Capo III del d.lgs. n.
81/2008 s.m.i. e in relazione all’attività e alla struttura dell’azienda.
COMPITI
- Valutazione dei rischi
- Indicazione delle misure di prevenzione e
protezione
- Programma
d’attuazione
- Elaborazione ed aggiornamento del Documento
RESPONSABILITA’
Datore
di lavoro
Attuazione e gestione
del programma
Datore
di lavoro
Verifica dell’attuazione
del programma
Datore
di lavoro
16
SOGGETTI COINVOLTI
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): artt. 31, 33 e 34,
d.lgs. n. 81/2008 s.m.i.
- Medico competente (ove previsto): artt.
25 e 41, d.lgs. n. 81/2008 s.m.i.
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)/Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST):
artt. 18, 28, 29 e 50, d.lgs. n. 81/2008
s.m.i.
- Lavoratori: art. 15, co. 1, lett. r), d.lgs. n.
81/2008 s.m.i.
- eventuali altre persone esterne
all’azienda in possesso di specifiche conoscenze professionali: art. 31, co. 3,
d.lgs. n. 81/2008 s.m.i.
Ove il datore di lavoro le ritenga pertinenti
potrà tenere conto delle eventuali segnalazioni provenienti dai dirigenti, preposti e
lavoratori.
- Medico competente (ove previsto): artt.
25 e 41, d.lgs. n. 81/2008 s.m.i.
- RLS/RLST: artt. 18, 28, 29 e 50, d.lgs. n.
81/2008 s.m.i.
- Dirigenti: art. 18, d.lgs. n. 81/2008 s.m.i.
- Preposti: art. 19, d.lgs. n. 81/2008 s.m.i.
- Lavoratori: art. 20, d.lgs. n. 81/2008
s.m.i.
- Medico competente (ove previsto): artt.
25 e 41, d.lgs. n. 81/2008 s.m.i.
- RLS/RLST: artt. 18, 28, 29 e 50, d.lgs. n.
81/2008 s.m.i.
- Dirigenti: art. 18, d.lgs. n. 81/2008 s.m.i.
- Preposti: art. 19, d.lgs. n. 81/2008 s.m.i.
- Lavoratori: art. 20, d.lgs. n. 81/2008
s.m.i.