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12/10/2011 FAMILYWAY.IT NEWSLETTER Newsletter 8/11: Maternità Cari iscritti, di seguito alcune informazioni e considerazioni per rispondere alle domande più frequenti in tema di maternità. La legge prevede, per la nostra categoria, l’astensione obbligatoria per maternità dal primo giorno in cui si viene a conoscenza dello stato di gravidanza fino al settimo mese del bambino. L’astensione obbligatoria viene retribuita tramite indennizzo di maternità, da IPSEMA (ora INAIL) a partire dal primo giorno di denuncia maternità, con presentazione del certificato medico al datore di lavoro. Dall’ottavo al dodicesimo mese del bambino l’astensione per maternità è facoltativa ed è retribuita dall’ azienda con gli stessi criteri della malattia. Il calcolo dell’ indennità di maternità, pagato da Inail per il periodo di astensione obbligatoria, avviene, per le lavoratrici FULL TIME o con PART-TIME a SETTIMANE, sulla BUSTA PAGA DEL MESE IN CUI SI DICHIARA MATERNITA. Ad esempio: se la maternità viene aperta in un giorno di giugno,che sia l’1 giugno o che sia il 30 giugno, il calcolo avverrà in entrambi i casi sulla busta paga di giugno. Per le lavoratrici con PARTTIME a MESI interi, il calcolo dell’indennità viene effettuato sulla MEDIA delle buste paga percepite nei 12 mesi precedenti l’apertura maternità. Prima di marzo 2006 l’indennità di maternità obbligatoria corrispondeva all’80% del lordo dell’ultimo stipendio. Con la circolare INPS del 17 marzo 2006, facente riferimento ad un decreto legislativo del 1997, meglio conosciuto come decreto Visco, l’IPSEMA ha ripensato la determinazione degli importi. Prendendo a riferimento la busta paga del mese di apertura maternità o la media delle ultime 12 buste paga( solo per chi ha il part–time a mesi), l’ Inail, paga l’ 80% della sola parte imponibile delle singole voci della busta paga. Intendendo per ‘ parte imponibile’ la parte sulla quale paghiamo le tasse. Il calcolo che ne consegue è il seguente: Le voci imponibili al 100%, ovvero quelle per cui paghiamo le tasse sul 100% dell’importo, sono pagate da INAIL all’80% del loro importo (= - 20%). Le voci imponibili al 50%, ovvero quelle per cui paghiamo le tasse solo sul 50% dell’importo, sono pagate da INAIL all’80% del 50% del loro importo (= - 60%). · Stipendio base (STB): è imponibile al 100%, dunque viene riconosciuto l’80% dell’importo; · Indennità di volo minima garantita (IV): è imponibile al 50%, dunque viene riconosciuto il 40% del suo ammontare totale; · Indennità di volo oraria (IVO): è imponibile al 50%, viene riconosciuto il 40%del suo ammontare totale; · Indennità di volo ex-ristrutturazione (IVR): è imponibile al 50% e viene riconosciuto il 40% del suo ammontare (Attenzione!! L’IVR che l’azienda comunica all’INAIL non comprende, o in alcuni casi comprende solo parzialmente, la parte cospicua inerente a STB e IV!!); · Diaria Italia: di questa voce viene riconosciuta solo la franchigia; · Diaria Estera: non viene riconosciuta. Al calcolo di queste voci va aggiunto il rateo 13ma e 14ma mensilità, imponibile al 100% dunque riconosciuto all’80%. Il totale della somma del calcolo va diviso per 30 (i giorni del mese) e il risultato è la paga giornaliera lorda alla quale va sottratto un ulteriore 24% che l’INAIL applica a titolo di ritenuta IRPEF. Il risultato è la paga giornaliera netta, ovvero ciò che effettivamente viene percepito. Il pagamento dell’indennità di maternità avviene tramite bonifico direttamente dall’ INAIL al lavoratore. L’importo varia ogni mese perche il calcolo è elaborato dal 26 del mese al 25 del mese successivo. CONSIDERAZIONI Con questo tipo di conteggio, l’indennità di maternità obbligatoria risulta spesso inferiore alla retribuzione prevista per il lavoratore in malattia (100% STB, 100% IV, 100% IVR) e di molto inferiore alla retribuzione (80% ultime dodici retribuzioni) prevista per il lavoratore che sceglie di accedere alla cassa integrazione volontaria con garanzia del rientro in azienda (istituto dal quale, da accordo, la lavoratrice in maternità obbligatoria viene espressamente esclusa). Questa grave penalizzazione economica sta fortemente condizionando il desiderio di maternità di molte colleghe. E’ una conseguenza che rattrista, preoccupa e dovrebbe far riflettere tutti. La retribuzione abituale delle lavoratrici, che permette loro una importante indipendenza economica, si riduce a meno della metà nel momento in cui si rendono “colpevoli” di una maternità. La situazione discriminatoria delle lavoratrici in maternità si protrae ormai da cinque lunghi silenziosi anni, ed è imputabile tanto ai calcoli dell’INAIL quanto alla TOTALE mancanza di tutela contrattuale della maternità, che nel nostro contratto non merita nemmeno di essere nominata. Da questo si evince perché nessun sindacato, essendone firmatario, abbia mai potuto realmente occuparsi di questo problema. Invitiamo coloro che hanno dato delega di rappresentanza ad un sindacato a chiedere conto di questa situazione. In vista del rinnovo contrattuale chiederemo un incontro con tutti i sindacati per sollecitarli a lavorare per ottenere una futura tutela contrattuale per le lavoratrici in maternità. Vi terremo ben aggiornati sul chi e come si impegnerà per la soluzione di questo problema. Nel frattempo stiamo lavorando per cercare di ottenere un risarcimento per chi ha avuto un‘inadeguata indennità di maternità in questi anni e per ottenere un miglioramento, da un punto di vista normativo, di leggi già esistenti che, per la natura del nostro lavoro, ci penalizzano fortemente. Per quanto riguarda l’aspetto legale: vi sono state due sentenze favorevoli, tutte di primo grado, del Tribunale del Lavoro. I giudici hanno ritenuto ingiusta l’applicazione del decreto Visco per il conteggio dell’indennità di maternità da parte di IPSEMA (ora INAIL). Sulla base di queste sentenze abbiamo inoltrato all’INAIL la richiesta di adeguamento dell’indennità per alcune colleghe che sono state in maternità dopo marzo 2006. Attendiamo risposta. Nell’ attesa l’Associazione ha depositato un nuovo ricorso al Tribunale del Lavoro. Vi terremo aggiornati sugli sviluppi. Per approfondire ciò che la legge prevede di diritto per chi è in maternità e/o per ulteriori informazioni, oltre a consultarci personalmente in qualsiasi momento, potete consultare i riferimenti di legge nel Testo Unico sulla maternità e paternità (D.Lgs. 151/2001) e il Codice delle Pari Opportunità (D.Lgs. 198/2006) scaricabili dal nostro sito. Stiamo raccogliendo i dati delle assistenti di volo che sono state in maternità da marzo 2006 ad oggi, allo scopo di creare un data base. Vi invitiamo a comunicarci i vostri dati all’indirizzo mail [email protected] nel seguente ordine: · Cognome e Nome (della madre); · Recapito telefonico; · Indirizzo e-mail; · Data apertura maternità; · Data di nascita del/la bambino/a. Per qualsiasi informazione sulle attività dell'associazione contattaci Vai a familyway.it