regolamento - Motosmatata

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regolamento - Motosmatata
Matr. 7646
Via Faleriense Est n° 78
63833 Montegiorgio (FM)
R E G O L A M E N T O
“ MOTOSMATATA VI edizione” 9 Novembre 2014
Manifestazione Motociclistica eco compatibile
NON Agonistica in Fuoristrada
Montegiorgio (FM)
PREMESSE:
Il concetto di fuoristrada come legittima attività ricreativa e sportiva
Dichiarare che il “fuoristrada” è una legittima attività ricreativa e sportiva sembra una affermazione
ovvia e superflua per chi vive nell’ambiente dell’utenza motociclistica.
Viceversa così non è per molti dei nostri interlocutori esterni all’ambiente (innanzi tutto politici e
amministratori locali, ma anche stampa e pubblicistica varia).
È indubbio, infatti, che per una certa corrente di pensiero che impropriamente potremmo definire
“ambientalista” la circolazione motorizzata su percorsi a fondo naturale sarebbe pratica “intrinsecamente negativa”, in quanto a fronte di un significativo impatto ambientale non sarebbe giustificata da nessun interesse “meritevole di tutela”.
Dovendo quindi affrontare in maniera quanto più possibile organica il tema del “fuoristrada”, parrebbe essere opportuno premettere e ribadire come a nostro avviso:
l’attività fuoristradistica abbia una così consolidata storia e tradizione da non poter non essere
considerata di diffusa valenza ricreativa e sportiva;
come tale l’attività fuoristradistica non possa essere discriminata rispetto ad altre attività ricreative
e sportive pure esse dotate di impatto ambientale significativo (v. ad es. lo sci, il montain bike o la
caccia);
conseguentemente l’attività fuoristadistica possa certamente essere “regolamentata”, ma non
debba essere aprioristicamente “vietata” senza ledere fondamentali principi di libertà individuale.
Il territorio come risorsa da distribuire e la tutela dell’ambiente
Posto quindi che l’attività fuoristradistica è una legittima forma di attività ricreativa e sportiva, può
osservarsi che essa, al pari di altre analoghe attività, propone una particolare forma di uso del “territorio”, soprattutto nei suoi ambiti non ancora urbanizzati.
Il territorio è peraltro una risorsa “delicata” e sempre più “limitata”.
Dette due caratteristiche meritano un approfondimento. In particolare:
La delicatezza del territorio (e quindi la necessità condivisa da tutti di preservare l’Ambiente quale
nostro patrimonio fondamentale) implica che le attività, quali il “fuoristrada”, che hanno un significativo impatto ambientale debbano essere opportunamente regolamentate.
Regolamentare, però, non significa “vietare”, non essendo ragionevole impedire ogni attività
una volta che con vincoli limitati e mirati fosse comunque assicurato l’obiettivo di preservare
incontaminate le aree naturali di maggior pregio, nonché l’obiettivo di salvaguardare ogni altra
area da eccessive concentrazioni locali di utilizzo capaci di incidere irreversibilmente sull’equilibrio ambientale.
La limitatezza del territorio come risorsa disponibile è da mettersi in relazione non solo con l’elevata
densità di popolazione delle nostre regioni, ma anche con la sempre maggior “domanda” individuale di uso del territorio prodotta dallo sviluppo socio economico.
La gente, infatti, matura sempre di più non solo l’interesse ad esercitare sul territorio attività ricreative che utilizzano molti spazi, ma anche il bisogno si “sentire” vicino a se l’esistenza di aree
incontaminate dagli elementi negativi (e tra questi l’affollamento e la circolazione motorizzata) che
normalmente sono presenti nei centri urbanizzati di residenza.Inoltre, sia le attività ricreative alternative (mountain bike, escursionismo, raccolta funghi, caccia,
bird watching, equitazione, ecc…), che la ricerca di aree “incontaminate”, propongono forme di
uso del territorio alternative, e per certi versi poco compatibili, da quelle insite nell’attività fuoristradistica.
A nostro avviso tutte tali forme di utilizzo del territorio, così come l’attività fuoristradistica, sono parimenti legittime, ma nessuna di queste ha diritto di espropriare totalmente un’altra da ogni possibilità di esercizio. La soluzione è quindi da ricercare in forme di regolamentazione che distribuiscano
l’uso del territorio tra le indicate esigenze in modo sia da rispettarne i diversi gradi di importanza e
rilevanza sociale, sia di garantire a tutte un minimo ambito di praticabilità.
Ovviamente un tale tipo di regolamentazione, che rifugga dalla semplicistica logica del “tutto permesso” o del “tutto vietato”, è di notevole complessità.
La promozione della “cultura delle regole”
La “complessa” regolamentazione sopra auspicata dovrebbe essere ricercata tramite il dialogo e
confronto tra le parti interessate e le forze politiche chiamate ad approvarla.
L’esito di tale confronto non può non essere influenzato dal grado di autorevolezza che potranno
avere le varie rappresentanze dei molteplici interessi messi in gioco.
A nostro avviso la regolamentazione dovrà essere proporzionale anche alla diffusione nell’utenza
motociclistica della “cultura delle regole”, ossia della effettiva diffusione di una prassi di rispetto
delle norme vigenti anche quando queste fossero “scomode”.
Fino a che, infatti, il motociclista sarà visto come soggetto normalmente “indisciplinato”, gli interlocutori troveranno superfluo discutere sul miglioramento delle regole esistenti, dandosi per scontato
che i motociclisti stessi cercheranno comunque di sottrarvisi.
Occorre inoltre considerare che l’attività fuoristradistica (a differenza di altre attività ricreative di pari
o superiore impatto ambientale, come ad es. lo sci che necessita di ampi disboscamenti per essere
esercitato, caccia, ecc.) soffre di una immagine negativa presso l’opinione pubblica anche per altri
motivi: circolare con mezzi motorizzati su fondi naturali è visto solo come l’esportazione in ambiti
naturali di quanto di più negativo vi possa essere nei centri urbani (rumori e smog).
È quindi fondamentale il miglioramento dell’immagine del motociclista fuoristradista nella cultura
generale e nei mass media.
A tal proposito appare sicuramente rilevante lo sforzo che tutto l’ambiente motociclistico dovrà fare
per promuovere il rispetto di ogni forma di normativa esistente in riferimento ai mezzi motorizzati
(ad. es., come potrebbe essere banale ma non superfluo ricordare, circolare con documenti e assicurazione in regola, marmitte non modificate, impianti elettrici efficienti, ecc…).
Normativa vigente
Non esiste a livello statale una disciplina specifica sulla circolazione “fuoristrada”.Riguardo alla circolazione motorizzata su strade “a fondo naturale” è però possibile fare riferimento
al vigente Codice della Strada (D.L. 285/92 e successive modificazioni).
L’art. 2.1 di tale normativa definisce la “strada” come “area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali”.Conseguentemente un’area è definibile come strada quando si riscontra di fatto l’indicata caratteristica (e ciò indipendentemente dall’eventuale inserimento dell’area in una elencazione ufficiale
delle strade, ed indipendentemente dall’esistenza di eventuali interventi dell’uomo per approntarle
alla circolazione, cfr. in punto ad es. Cons. Stato n. 196/74). La strada così individuata può essere
sia privata che pubblica (ricorrendo quest’ultimo caso al presentarsi di ulteriori varie circostanze,
tra cui la concreta idoneità della strada a soddisfare esigenze di carattere generale, cfr. in punto
Cons. Stato n. 1155/01)
L’art. 3.1.48 offre poi la seguente definizione: “SENTIERO (o MULATTIERA o TRATTURO): strada a
fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali.”
A fini della legge statale (che in materia prevale sulla legislazione regionale) i sentieri e le mulattiere
sono perciò indiscutibilmente delle strade, sia pure a fondo naturale.Sulle “strade sentiero” e “strade mulattiera” la circolazione motorizzata è quindi regolamentabile ai
sensi del successivo art. 6.4 che recita: “L’ente proprietario della strada può, con l’ordinanza di cui
all’art. 5, comma 3:
disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti ed improrogabili motivi
attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o
tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o
alle caratteristiche strutturali delle strade;
riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli, anche con guida di rotaie, o a
veicoli destinati a determinati usi;
vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli; e)
prescrivere che i veicoli siano muniti di mezzi antisdrucciolevoli o degli speciali pneumatici per la
marcia su neve o ghiaccio;
vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di
polizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima, ed
eventualmente con altri mezzi appropriati.-“
In altre parole ciò significa che sulle “strade sentiero” e “strade mulattiera” la circolazione non può
essere vietata o limitata in via generale da leggi regionali, ma solo con provvedimenti specifici,
motivati ai sensi della sopra indicata norma, adeguatamente pubblicizzati, ed emessi “dall’ente
proprietario della strada”.
In altre parole, i sentieri e le mulattiere ben possono essere pedonalizzati, ma unicamente con provvedimenti adottati nelle stesse forme con cui si pedonalizzano le altre strade.
Inoltre occorre sottolineare che le ordinanze di pedonalizzazione possono essere emesse solo per i
motivi indicati nel citato art. 6, e non anche per motivi diversi. Per fare un esempio, quindi, potrebbe essere opinabile l’ordinanza di un Comune che vietasse il transito su una strada sterrata a tutti
mezzi “escluso quelli agricoli” ove l’ordinanza non spieghi perché i motocicli creino più usura della
strada e più intralcio alla circolazione di un mezzo agricolo.
Nulla, invece, è previsto nella legge statale con riferimento alla circolazione “fuoristrada” nel senso
stretto del termine.
Normativa Regione Marche:
L’art. 5 della l. 52/74 vieta la circolazione non autorizzata da l Sindaco del Comune di competenza
sui prati, nei pascoli, e negli ambienti naturali aperti al pubblico.
La disposizione è certamente generica. Non dovrebbe quindi essere possibile, anche a prescindere
dalla interpretazione della Corte di Cassazione già tante volte citata, ritenere che con un tale tipo di
norma si possa vietare il transito sulle strade a fondo naturale. Per principio comune, infatti, i divieti
non si possono applicare al di là dei casi espressamente indicati dalle norme che li prevedono.
Giurisprudenza
La Corte di Cassazione con sentenza n. 2479/02 ha pienamente e inequivocabilmente ribadito che
ai sensi delle vigenti norme i sentieri (e, aggiungiamo noi, a maggior ragione le mulattiere e i tratturi)
sono da considerarsi “strade” ai sensi del Codice della Strada il quale, per essere norma di legge
statale, non può in punto essere derogato dalle norme di legge regionale.R E G O L A M E N T O
Art. 1 - Definizione
La Motopasseggiata in fuoristrada è una manifestazione NON AGONISTICA per motociclisti e consiste in una marcia di precisione, che si svolge su percorsi di vario tipo aperti al traffico con medie
e tempi d’impiego nel rispetto del codice della strada.
Art. 2 - Iscrizioni
Le iscrizioni potranno essere effettuate il giorno precedente la manifestazione dalle 16 alle 20.00 ed
il giorno della manifestazione dalle 07.30 alle 11.00. Verrà assegnato il Numero di partecipazione.
La Prescrizione è molto gradita per la velocizzazione delle operazioni preliminari.
Art. 3 - Tipologie ammesse
Saranno ammessi alla manifestazione motocicli di queste tipologie: (enduro, scrambler, trial, quad).
Art. 4 - Disposizioni generali
I motoveicoli dovranno essere conformi a tutte le disposizione del codice della strada (faro anteriore, codino e targa posteriore) nonché coperti da polizza assicurativa ai sensi di legge.
Inoltre il pilota è responsabile delle caratteristiche del motociclo e si obbliga ad osservare le norme
del codice della strada.
Il Conduttore dovrà altresì farsi carico di sottoscrivere, per accettazione, il modulo di dichiarazione
manlevatoria, di cui il presente regolamento è parte integrante, che sgravi il Motoclub organizzatore da ogni qualsivoglia responsabilità giuridica e/o economica per imperizia alla guida, per la non
idoneità del motociclo e per il non rispetto delle norme del codice della strada.
Art. 5 - Partenza
All’ora e dal luogo stabilito i conduttori prenderanno il via in numero massimo di sei per ogni minuto.
Art. 6 - Itinerario
L’organizzazione provvederà a segnalare e tabellare opportunamente il percorso.
Lo staff partirà in modo scaglionato al fine di seguire costantemente i partecipanti.
Lungo il percorso saranno disponibili persone e mezzi dell’organizzazione in grado di dare aiuto e
soccorso agli aventi bisogno.
Art. 7 - Transito ai passi più significativi.
A seconda delle diverse condizioni ambientali ed atmosferiche, durante il tragitto, i conduttori potranno incontrare maggiori difficoltà nell’attraversamento di passi collinosi, pietrosi o guadi.
E’ prevista la presenza di personale dello staff che, a gentile richiesta, sarà in grado di fornire indicazioni circa la giusta via da seguire o, in caso estremo, si adopererà per svincolare i motocicli
accidentalmente bloccati.
Art. 8 - Condotta durante la manifestazione:
I conduttori dovranno indossare l’apposita casacca distribuita dall’organizzazione, contenente il
numero assegnato all’atto delle Operazioni Preliminari, od altro adesivo sponsor pena l’esclusione
dalla manifestazione.
E’ obbligatorio indossare : casco ed occhiali protettivi, pettorina, guanti, pantaloni antistrappo,
ginocchiere e stivali da enduro-cross-trial.
E’ facoltativo indossare : gomitiere e pancerina protettiva enduro-cross.
E’ obbligatorio seguire le indicazioni dello “staff”.
Art. 9 - La marcia:
I partecipanti attraverseranno il territorio dei Comuni Interessati su percorsi in mulattiera, sentieri,
strade interpoderali, vicinali, comunali e provinciali.
Dovranno scrupolosamente osservare le norme di circolazione e quindi la segnaletica orizzontale
e verticale, non superare le medie di velocità previste, rispettare l’ambiente circostante, prestare la
massima attenzione in occasione di attraversamento di centri abitati e seguire le indicazioni dello
“staff”. Comportamenti irresponsabili e/o ritenuti pericolosi, a giudizio insindacabile degli organizzatori, saranno sanzionati con l’esclusione dalla manifestazione e gli eventuali danni arrecati a terzi
saranno di esclusiva responsabilità del conducente.
Art. 10 - Materiale di sopravvivenza:
È obbligatorio partecipare muniti del minimo materiale di “sopravvivenza“ consistente in : corda,
candela, fili frizione/acceleratore, falsa maglia catena, leve freno/frizione, cerata in caso di pioggia,
cellulare, olio miscela per 2 tempi, acqua da bere, marsupio con attrezzi, leve smonta-gomme e
camera d’aria anteriore (utilizzabile anche posteriormente); è altresì opportuno montare coperture
nuove indispensabili in caso di fango.
Art. 11 - Partecipazione:
È vivamente consigliata la partecipazione in gruppo o almeno con compagno.
Art. 12 - Recupero mezzo non assicurato.
Il motociclista sarà accompagnato al punto di ritrovo più vicino.
Consideratala lunghezza e l’impervietà dei luoghi attraversati il recupero del mezzo non è assicurato. L’organizzazione cercherà comunque di raggiungere i conduttori in difficoltà e collaborerà al
recupero del loro mezzo al fine di condurlo alla più vicina strada asfaltata per un facile rientro o
recupero a proprio carico.
Art. 13 - Responsabilità.
Il partecipanti si impegnano ad esonerare la Federazione Motociclistica Italiana, gli Organizzatori,
nonché i loro rappresentanti e dipendenti, da qualsiasi responsabilità per eventuali lesioni fisiche o
danni materiali, in cui potrebbe incorrere durante lo svolgimento dell’evento sopra indicato.
Si impegnano altresì a sollevare la F.M.I., gli Organizzatori, nonché i loro rappresentanti e dipendenti, da qualsiasi responsabilità
verso terzi per eventuali perdite, danni o lesioni di cui esso stesso sia responsabile.
In ogni caso dovranno dichiarare di accettare, per il risarcimento spettante a qualunque titolo, i
massimali assicurativi previsti dalla specifica Polizza Assicurativa le cui condizioni, normativa e
procedure sono scaricabili dal sito internet www.federmoto.it.
I partecipanti dovranno dichiarare di aver preso espressa visione della precedente clausola, relativa sia all’esonero da qualsiasi responsabilità sia ai riferimenti circa i massimali assicurativi previsti,
e di accettarla espressamente anche ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile.
Art. 14 - Privacy
I partecipanti dovranno dichiarare di aver ricevuto l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003, recante il nuovo
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi istituzionali. Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo
n. 196/2003, recante disposizioni sul nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”
s’informa che i dati da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa
sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali e
amministrative, quindi strettamente connesse e strumentali all’attività statutaria. Il trattamento dei
dati avverrà mediante utilizzo di supporto telematico o cartaceo idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza. In relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs.
n. 196/2003
Il consenso, fino alla revoca dello stesso, dei dati personali saranno altresì trattati per le seguenti
ulteriori finalità:
a)elaborare studi e ricerche statistiche e di mercato;
b)inviare, anche tramite posta elettronica, canali telefonici, materiale pubblicitario e
informativo;
c)effettuare comunicazioni commerciali interattive; d)effettuare rilevazioni del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi forniti (anche attraverso soggetti terzi). Lei potrà revocare
il consenso fornito per tali finalità in qualsiasi momento scrivendo a [email protected]. Il consenso per i trattamenti e le finalità di cui al presente punto non e obbligatorio; a seguito di un eventuale diniego la FMI tratterà i Suoi dati per le sole finalità indicate al precedente punto.
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Mauro Cameli
Presidente