Agenti - Cicas

Transcript

Agenti - Cicas
Informazioni utili
per coloro che vogliono intraprendere l´attività di
Agenti e Rappresentanti di Commercio
L'attività di agente è esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di
promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate.
L'attività di rappresentante è esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di
concludere contratti in una o più zone determinate.
Gli agenti e rappresentanti di commercio, pur operando nel settore commercio, non possono definirsi
commercianti bensì ausiliari del commercio, in quanto agiscono in nome e per conto di altri soggetti
preponenti (comunemente chiamati case mandanti), sulla base di un contratto di agenzia.
Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 59/2010 art. 75 è stato soppresso dall'8 maggio 2010 il ruolo degli agenti
e rappresentanti di commercio lasciando comunque invariata la normativa di riferimento ed il possesso dei
requisiti previsti.
L'ufficio del Registro delle Imprese verifica il possesso dei requisiti ed iscrive i relativi dati nel Registro
stesso se l'attività è svolta in forma di impresa oppure nel Repertorio Economico Amministrativo (r.e.a.)
assegnando la relativa qualifica; nel termine di 60 gg., in caso di accertata carenza dei requisiti e dei
presupposti richiesti dalla legge di riferimento o da atti amministrativi a contenuto generale, l'Ufficio del
Registro Imprese dovrà adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di
rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che il soggetto interessato provveda a conformare
alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato pari a 30 giorni.
Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011, in vigore dal 12 maggio 2012,
sono disciplinate le modalità di iscrizione nel Registro delle Imprese dell'attività di agenzia e rappresentanza
e le modalità di passaggio dei requisiti dei soggetti imprenditoriali e delle persone fisiche iscritti nel
soppresso Ruolo.
SCIA
L'attività di agente e rappresentante di commercio può essere iniziata immediatamente dalla data di
presentazione di una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Registro Imprese della Camera di
Commercio di competenza secondo quanto previsto dall'art. 49 comma 4 bis della L. 122/2010 con un'unica
preventiva comunicazione in cui si autocertifica il possesso di tutti i requisiti previsti.
Per effettuare la SCIA, tutti coloro che intendono esercitare l'attività devono compilare il modello “ARC”
nelle sezioni "SCIA" e "Requisiti" ai fini della dichiarazione del lpossesso dei requisiti e il modello intercalare
“Requisiti” con l'indicazione dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività per tutti i soggetti successivi al
primo. Detti modelli, allegati al DM 26 ottobre 2011, sono disponibili direttamente nell'applicativo
ComunicaStarweb devono essere sottoscritti dal soggetto interessato, allegati all'istanza telematica diretta
all'ufficio del Registro delle Imprese, presentati come file .XML e individuati con il codice documento C34 per
il modello “ARC” e C35 per il modello intercalare “Requisiti”.
Le pratiche telematiche presentate al Registro Imprese/Rea relative alla denuncia di inizio di attività
economica di agente e rappresentante di commercio, per le quali, ai sensi dell'art.19 L. 241/90 deve essere
allegata l'autocertificazione del possesso dei requisiti (SCIA) previsti dalla normativa di riferimento, ai fini
del contestuale inizio dell'attività, verranno immediatamente rifiutate con provvedimento motivato del
Conservatore nei casi in cui le stesse saranno prive del modello di autocertificazione del possesso dei
requisiti oppure, sebbene allegato, detto modello risulterà non essere stato correttamente compilato
(devono essere indicati tutti i dati inerenti i requisiti posseduti per poter effettuare le dovute verifiche) e/o
non essere stato sottoscritto graficamente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa (nei casi in cui i
soggetti sottoscrittori non sono in possesso di un dispositivo di firma digitale).
Ciò in quanto detta denuncia è inefficace e priva di effetti giuridici e pertanto non consente l'immediato
inizio dell'attività economica.
Per tale ragione l'impresa/società dovrà presentare una nuova domanda/denuncia Registro imprese/Rea
completa di autocertificazione (SCIA) dei requisiti regolarmente sottoscritta.
La data di inizio attività inserita nei modelli delle pratiche telematiche (I1 - I2 - S5 - UL) presentate al
Registro Imprese deve coincidere con la data di invio delle stesse.
La SCIA deve essere presentata presso la Camera di Commercio ove si intende esercitare l'attività.
In caso di Scia richiesta da società l'oggetto sociale presente nell'atto costitutivo, deve individuare l'attività
che la stessa intende svolgere (agenzia e rappresentanza).
Tutti i legali rappresentanti, preposti se nominati e tutti coloro che svolgono l'attività di agenzia e
rappresentanza devono essere in possesso dei requisiti che devono essere dichiarati nel modello
intercalare "Requisiti" da allegare alla pratica telematica.
UNITA' LOCALI - L’impresa che esercita l’attività in più sedi o unità locali presenta una SCIA per ciascuna di
esse all’ufficio del Registro delle Imprese della Camera di commercio della provincia in cui è ubicata la
localizzazione.
Presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l’attività, l’impresa nomina almeno un soggetto, in possesso
dei requisiti di idoneità che, a qualsiasi titolo, eserciti l’attività per conto dell’impresa.
MODIFICHE
L'agente e rappresentante di commercio (persona fisica o società) ha l'obbligo di comunicare tutte le
eventuali variazioni intervenute: in particolare le Società devono comunicare, entro 30 gg. dall'evento,
tutte le modifiche per le quali è necessario procedere alla verifica dei requisiti per l'esercizio dell'attività
(es. la variazione del legale rappresentante e/o del preposto) presentando un'istanza telematica con
allegata la sezione “Modifiche” del modello “ARC” e la sezione “Requisiti”.
La comunicazione al Registro Imprese della modifica del legale rappresentante priva del modello "ARC"
compilato nelle sezioni "Modifiche" e "Requisiti" e sottoscritto dal nuovo legale rappresentante comporterà
l'avvio del procedimento del divieto di prosecuzione dell'attività e l'adozione del conseguente
provvedimento.
Le modifiche che non richiedono la verifica dei requisiti e che riguardano i dati essenziali dell'impresa (ad
esempio: modifica ditta, denominazione, ragione sociale, trasferimento di sede nella provincia e etc.) o i
dati anagrafici delle persone, devono essere esclusivamente trasmesse al Registro delle Imprese mediante
l'applicativo Comunica (con compilazione della sola e consueta modulistica Registro imprese/rea) senza
compilazione del modello "ARC".
ISCRIZIONE NELL'APPOSITA SEZIONE (a regime)
I soggetti (persone fisiche) che cessano di svolgere l'attività hanno facoltà di richiedere, entro novanta
giorni a pena di decadenza, di essere iscritti nell'apposita sezione del REA al fine di conservare e mantenere
nel tempo il proprio requisito professionale.
La richiesta di iscrizione avviene tramite la compilazione della sezione "Iscrizione nell'apposita sezione (a
regime) del modello "ARC " che deve essere presentato per via telematica con l'applicativo Comunica al
Registro Imprese competente in base alla residenza del richiedente.
L'impresa presso la quale il soggetto cessa di svolgere l'attività dovrà comunicare entro 30 giorni la
modifica (cessazione dell'attività del soggetto) compilando le sezioni "Anagrafica Impresa" e "Modifiche"
del modello "ARC" sottoscritto ed allegato alla pratica telematica (modello S5) da inviare al Registro
Imprese.
Qualora il soggetto iscritto nell'apposita sezione del Rea ricominci l'attività di agenzia o rappresentanza
deve richiedere la cancellazione dalla medesima sezione e contestualmente deve compilare la sezione
"Requisiti" del modello "ARC".
REGIME TRANSITORIO
Il 30 settembre 2013 è scaduto il termine per comunicare al Registro Imprese/REA l'aggiornamento dei dati
delle posizioni iscritte nel soppresso Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio.
Coloro che risultano iscritti alla data del 12 maggio 2012 sia nel soppresso Ruolo che al Registro Imprese,
che svolgono l’attività e che non hanno aggiornato la loro posizione al Registro Imprese/REA entro il
termine previsto, sono soggetti alla sanzione del divieto di prosecuzione dell’attività con provvedimento del
Conservatore del Registro Imprese.
L’aggiornamento sarà comunque tecnicamente possibile sino all’emanazione del provvedimento, fermo
restando le sanzioni per tardivo adempimento.
Le persone fisiche, invece, iscritte nel soppresso Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio ma non
esercitanti l'attività dal 1 ottobre 2013 non potranno più iscriversi nell'apposita sezione Rea per il
mantenimento dei requisiti.
L'iscrizione però nel soppresso Ruolo può essere utilizzata come requisito per l'avvio dell'attività sino al 12
maggio 2017.
Il DM 26 ottobre 2011 in vigore dal 12 maggio 2012, disciplina il passaggio di tutte le notizie contenute nel
soppresso Ruolo rispettivamente nel Registro Imprese per soggetti che svolgono l'attività in forma
imprenditoriale, nel Rea per tutti gli iscritti (dipendenti, collaboratori etc.).
Il transito dei dati dovrà avvenire su espressa richiesta degli interessati.
Le imprese di agenzia e rappresentanza (ditte individuali e società) attive alla data del 12 maggio 2012
dovranno presentare un'istanza telematica utilizzando la procedura Comunica Starweb con allegato il
modello “ARC” compilato nelle sezioni "Anagrafica" e "Aggiornamento Posizione RI/REA" per richiedere il
passaggio dei dati contenuti nell'ex Ruolo al RI/REA per ciascuna sede o unità locale dell'impresa pena
l'inibizione della continuazione dell'attività.
Nel modello, nell'apposita sezione, l'impresa attiva dovrà indicare anche tutti quei soggetti già abilitati ed
iscritti nel soppresso Ruolo (dipendenti, collaboratori etc.) che a qualsiasi titolo svolgono l'attività di agenzia
e rappresentanza per l'impresa stessa e per ciascun nominativo dovrà essere compilato l'int. P relativo alla
modulistica Registro Imprese/Rea.
Guida ComunicaStarweb - Aggiornamento Impresa Individuale
Guida ComunicaStarweb - Aggiornamento Società
AVVERTENZA
L'aggiornamento della posizione dell'impresa consiste nella conferma dei dati e requisiti dal soppresso
ruolo al registro delle imprese; pertanto prima di inviare l'istanza di aggiornamento della posizione,
l'impresa deve verificare che i dati del Ruolo e del Registro Imprese, in particolare quelli relativi ai legali
rappresentanti, devono coincidere; in caso contrario l'istanza di aggiornamento potrà essere inoltrata
soltanto dopo aver presentato la SCIA di modifica con l'autocertificazione del possesso dei requisiti
utilizzando la procedura informatica ComunicaStarweb.
Le imprese che esercitano l'attività presso più localizzazioni devono presentare l'aggiornamento della
posizione per ciascuna unità locale operativa indicando i soggetti in possesso dei requisiti ed abilitati che
svolgono l'attività per conto dell'impresa.
REVISIONE - VERIFICA DINAMICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI
L'ufficio del Registro delle Imprese verifica, almeno una volta ogni cinque anni dalla data di presentazione
della SCIA, la permanenza dei requisiti che consentono all'impresa lo svolgimento dell'attività, nonché di
quelli dei soggetti che svolgono l'attività per suo conto.
In caso di sopravvenuta mancanza di uno di essi, il Conservatore del Registro delle Imprese avvia il
procedimento di inibizione alla continuazione dell'attività e adotta il conseguente provvedimento, salvo
l'avvio di procedimenti disciplinari o l'accertamento di violazioni amministrative.
Il provvedimento di inibizione allo svolgimento dell'attività è iscritto d'ufficio nel Rea e determina
l'annotazione nello stesso Rea della cessazione dell'attività medesima.
Le posizioni iscritte nell'apposita sezione del Rea sono soggette a verifica dinamica dei requisiti almeno una
volta ogni cinque anni dalla data di iscrizione.
Diritto di stabilimento
Le imprese aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea che, in base alle leggi di quello Stato,
sono abilitate a svolgere l'attività e intendono aprire sul territorio nazionale sedi secondarie o unità locali
per svolgere l'attività medesima, hanno titolo all'iscrizione nel Registro Imprese e nel Rea dimostrando di
svolgere la stessa attività e di essere iscritte al corrispondente registro delle imprese del paese comunitario.
Se tali imprese estere si avvalgono in Italia di soggetti che svolgono l'attività per conto della stessa, questi
ultimi devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa italiana.
Libera prestazione di servizi
La prestazione temporanea e occasionale dell'attività è consentita alle imprese stabilite in uno Stato
membro dell'Unione europea, che in base alle leggi di quello Stato sono abilitate a svolgere l'attività, se non
aventi alcuna sede nel territorio italiano e conseguentemente per queste imprese non sussiste l'obbligo di
iscrizione nel Registro Imprese o nel Rea perché non aventi alcuna sede o unità locale sul territorio italiano.
Cosa fare per accedere al servizio I modelli per comunicare l'iscrizione/denuncia attività al Registro
Imprese/Rea e successive modifiche da presentare sotto forma di file in formato .XML sono disponibili
direttamente nell'applicativo Comunica Starweb e dopo essere stati compilati, sottoscritti digitalmente
oppure sottoscritti graficamente dal soggetto interessato e scansionati devono essere allegati all'istanza
telematica diretta all'ufficio del Registro Imprese.
la mancanza della firma grafica del legale rappresentante/titolare dell'impresa nel caso in cui lo stesso sia
impossibilitato a firmare digitalmente l'istanza, comporterà l'immediato rifiuto della stessa con
provvedimento motivato del Conservatore inviato alla casella di posta elettronica dell'impresa o se
sprovvista, a mezzo raccomandata all'indirizzo della sede dell'impresa, in quanto detta denuncia è
inefficace e priva di effetti giuridici e pertanto non consente l'immediato inizio dell'attività economica
L'apposita modulistica ministeriale da allegare, con lo specifico formato, alla pratica di Comunicazione unica
deve essere individuata con i seguenti codici documenti: C34 per il modello "ARC" e C35 per il modello
intercalare "Requisiti". La dichiarazione antimafia deve essere allegata ed individuata con il codice
documento C34
Sul sito di ComunicaStarweb è disponibile una Guida all'applicativo. Al paragrafo 7.1.2 della Guida online,
alle pagine 101 - 108, sono specificati maggiori dettagli sull'invio delle pratiche telematiche.
Dal 2 gennaio 2014 è attivo il numero 199130606 con operatore dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00
alle ore 18.00, tranne i festivi, per l’assistenza specialistica sulla predisposizione delle pratiche
telematiche nonché per le informazioni sullo stato dell’istruttoria.
Agenti e rappresentanti di commercio
REQUISITI E INCOMPATIBILITA’
L'aspirante agente deve possedere requisiti morali (assenza di condanne per determinati reati e assenza di
misure di prevenzione contro la delinquenza mafiosa) e uno dei seguenti requisiti professionali che
consistono in:
■ aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo commerciale o alcuni ad
indirizzo turistico (anche diplomi di qualifica triennali) o laurea in materie commerciali o giuridiche;
Elenco dei titoli di studio validi per l’esercizio delle attività di agente e di rappresentante di commercio
Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che possono ritenersi abilitanti all’esercizio
dell’attività di agente e rappresentante di commercio i seguenti titoli di studio:
DIPLOMA DI MATURITA’ TECNICA rilasciato da: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE – specializzazioni:
Indirizzo amministrativo – Indirizzo commerciale – Ragioniere – Perito Commerciale – Programmatore
Perito sezione commercio estero
O
– Segretario di
amministrazione – Operatore commerciale – Operatore commerciale di prodotti alimentari – Operatore
turistico – Tecnico delle attività alberghiere – Tecnico gestione aziendale – Tecnico impresa turistica –
Tecnico dei servizi turistici – Tecnico dei servizi della ristorazione
DIPLOMI DI QUALIFICA PROFESSIONALE
– Addetto alla segreterie d’azienda – Addetto alle
aziende di spedizione e trasporto – Addetto alla conservazione dei prodotti alimentari – Addetto agli uffici
turistici – Addetto alla segreteria e all’amministrazione d’albergo – Operatore gestione aziendale –
Operatore impresa turistica.
DIPLOMI DI LAUREE
– Economia Bancaria – Economia delle istituzioni e dei Mercati Finanziari –
Economia Assicurativa e Previdenziale – Giurisprudenza – Scienze Politiche – Scienze Economiche Marittime
– Scienze Statistiche – Sociologia – Scienze Economiche – Scienze Economiche Bancarie – Economia Politica
– Economia Aziendale – Scienze bancarie ed Assicurative – Scienze dell’Amministrazione – Economia ed
Amministrazione delle imprese – Economia ambientale
Per quanto riguarda le lauree giuridiche o commerciali ed anche quelle triennali e specialistiche, sono
ritenute valide ai fini dell’esercizio delle attività di agente e rappresentante di commercio, quelle rientranti
nelle classi individuate dal Consiglio universitario Nazionale nell’adunanza del 9 marzo 2006 (parere C.U.N.)
e precisamente:
CLASSI: 2 – 17 – 19 – 28 – 31 SPECIALIZZAZIONI: 19/S – 22/S – 64/S – 71/S – 83/S – 84/S – 102/S
Oppure ■aver superato, con esito positivo, apposito corso abilitante, organizzato o riconosciuto dalla
Regione;
oppure ■aver prestato la propria opera per almeno due anni negli ultimi cinque come viaggiatore piazzista
o dipendente qualificato addetto al settore vendite o lavoratore di concetto con mansioni di direzione ed
organizzazione delle vendite (inquadramento nei primi due livelli contrattuali del CCNL di riferimento: es. 1
e 2 livello del CCNL Commercio o 6 e 7 livello del CCNL Industria); in questo caso deve essere allegata alla
istanza dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 dal legale rappresentante della società presso la quale
il soggetto interessato è stato dipendente indicando periodo, mansioni e contratto applicato; le medesime
informazioni relative a contratto applicato, mansioni e periodo dovranno essere indicate dall'interessato
nel campo NOTE del modello ARC
oppure ■ di essere stato dipendente per almeno due anni negli ultimi cinque con mansioni di
intermediazione finanziaria presso una Società operante nel settore finanziario, creditizio e fiduciario;
oppure ■ di essere o essere stato titolare/legale rappresentante per almeno due anni negli ultimi cinque di
un’impresa commerciale all’ingrosso/dettaglio/somministrazione di alimenti e bevande o di un’impresa
artigiana (per la produzione di beni e servizi e con esclusione quindi dell’impresa artigiana di prestazione di
servizi);
oppure ■ di essere stato delegato per almeno due anni negli ultimi cinque di un esercizio per l’attività di
somministrazione;
oppure ■ di essere o essere stato coadiuvante per almeno due anni negli ultimi cinque con mansioni
direttive e organizzative di un’’impresa commerciale.
Il requisito professionale può essere costituito, inoltre, mediante:
■ titolo professionale riconosciuto, ai sensi del Titolo III dal D.Lgs. 206 del 2007, con provvedimento del
Ministero dello Sviluppo Economico (solo per coloro che hanno conseguito il titolo di studio o l’esperienza
professionale in un paese dell’Unione Europea o in un paese terzo);
oppure ■ essere iscritto nel soppresso ruolo agenti e rappresentanti di commercio
(Att.ne: requisito valido fino al 12/5/2017) Att.ne questo requisito non può essere fatto valere per le
posizioni già cancellate dal soppresso Ruolo;
oppure ■ essere iscritto nell’apposita sezione Rea presso la CCIAA da cui se ne chiede, contestualmente, la
cancellazione tramite la compilazione del modello I2 da trasmettere telematicamente, con l'applicativo
Comunica alla competente Camera di Commercio.
REQUISITI MORALI ANTIMAFIA
L'attività di agente e rappresentante di commercio è incompatibile con l'essere dipendente di enti pubblici
e privati ad eccezione dei dipendenti pubblici in regime di tempo parziale non superiore al 50% delle ore
totali previste dal contratto e con l’attività di agente di affari in mediazione o altre attività di mediazione.
In data 13 febbraio 2013 è entrato pienamente in vigore il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia” di cui al D. Lgs. 159/2011
integrato e modificato dal D.Lgs. 218/2012.
Una delle principali novità del codice antimafia consiste nell’estensione dei soggetti e operatori economici
da sottoporre alla verifica antimafia. In particolare è necessario che non siano stati emessi i provvedimenti
di cui all’art. 67 del citato D.Lgs. 159/2011, ovvero che non sussistono le cause di decadenza, di
sospensione, di divieto di cui al medesimo art. 67 nei confronti dei soggetti individuati nell’art. 85 del
Codice antimafia.
Il titolare dell’impresa individuale e il legale rappresentante che compilano la sezione SCIA o la sezione
Modifiche del modello ARC e tutti i soggetti che, in base alla forma giuridica dell’impresa ricoprono gli
incarichi previsti dal citato art. 85 del Codice Antimafia devono compilare e sottoscrivere la dichiarazione
antimafia. Tali dichiarazioni devono essere allegate al modello ARC e devono essere identificate con lo
stesso codice documento.
COSTI
SCIA
■Euro 168,00 sul c/c postale n. 8003 per tasse concessioni governative intestato a Agenzia delle Entrate Ufficio Roma 2 Tasse e Concessioni Governative
DIRITTI DI SEGRETERIA
 Per le società:
■Euro 30,00
 Per le ditte individuali:
■ Euro 18,00
 ■ Imposta di bollo pari a Euro 17,50
Per l'aggiornamento della posizione RI/REA
■ Euro 18,00
 Per l'iscrizione nell'apposita sezione REA (solo persone fisiche)
■ Euro 18,00
■ I’imposta di bollo pari a Euro 16,00
 Per la modifica del legale rappresentante e la nomina o modifica di preposto per le unità locali
■ Euro 30,00
■ Euro 168,00 sul c/c postale n. 8003 per tasse concessioni governative intestato a Agenzia delle Entrate Ufficio Roma 2 Tasse e Concessioni Governative: sono dovute nel caso in cui i soggetti nominati non
risultano essere mai stati abilitati in precedenza
L'agente di commercio è un libero professionista con Partita IVA, dotato
di autorizzazione della Camera di Commercio di competenza rilasciata alla
presenza di particolari requisiti professionali, tecnici, legali e morali.
L'agente di commercio assume in maniera stabile l'incarico di promuovere
contratti commerciali di vendita tra l'azienda committente e clienti
potenziali, in base a un contratto di agenzia, che lo vincola su una precisa
area geografica con determinati limiti e obiettivi. Può operare con o senza
diritto di esclusiva per la sua area di competenza e può svolgere la propria
opera anche per conto di più imprenditori. Se il mandato ha durata nel
tempo illimitata, allora il contratto si definisce a tempo indeterminato con la stessa accezione dei contratti
di lavoro subordinati anche se bisogna sempre ricordare che lavorare come agente di commercio è
un'attività imprenditoriale a tutti gli effetti, non soggetta a subordinazione che non prevede di solito una
retribuzione fissa ma un guadagno in percentuale predeterminata sui fatturati prodotti per il mandante,
ovvero le provvigioni.
L'agente di commercio è una figura lavorativa autonoma molto ricercata perché per un'azienda ha dei costi
di gestione certi e mediamente più bassi di quelli sostenuti per assumere un lavoratore dipendente e
comunque proporzionali al fatturato. In sostanza un agente di commercio si assume una parte del rischio
d'impresa del mandante legando i propri guadagni ai risultati prodotti per l'azienda mandante. L'azienda
retribuisce l'agente di commercio secondo una politica provvigionale, retribuendo cioè l'agente di
commercio in base al fatturato che esso produce. Talvolta tra azienda ed agente di commercio si stabilisce
che una parte della sua retribuzione sia fissa ed una parte sia variabile, cioè ancorata al fatturato.
Gli agenti di commercio in Italia si distinguono tra monomandatari e plurimandatari:
gli agenti monomandatari promuovono esclusivamente un'azienda, costituendo quindi virtualmente
un'estensione territoriale della rete vendita di questa azienda;
gli agenti plurimandatari possono promuovere contemporaneamente più aziende come veri e propri
imprenditori della promozione commerciale piuttosto che figure vicine ad un dipendente, come nel caso
dell'agente monomandatario.
A differenza dell’agente, il rappresentante di commercio ha il potere di concludere effettivamente i
contratti che ha promosso, cioè anche di firmarli in nome e per conto dell’impresa per cui lavora. L'attività
di rappresentante commerciale, spesso viene confusa con l'attività di agente di commercio o di
procacciatore d'affari che in qualità di intermediari possono ricercare intermediazioni per conto
dell’impresa preponente con la possibilità di stipulare contratti che però potranno essere conclusi solo
"salvo accettazione" della casa mandante.
L'agente o rappresentante di commercio svolge quindi un'attività di promozione commerciale in nome e
per conto dell'azienda che lo ha ingaggiato e si distingue dal procacciatore di affari per la necessaria
autorizzazione che deve essere rilasciata dalla Camera di Commercio competente e per una maggiore
tutela legale sancita oltre che dal Codice Civile italiano, da accordi economici collettivi (AEC) di settore
appositamente redatti. Il procacciatore di affari, libero professionista con Partita IVA, si distingue a sua
volta dal procacciatore di affari occasionale che in forma temporanea ed atipica può segnalare clientela
potenziale ad una o più aziende.
Possono definirsi genericamente venditori o consulenti commerciali anche venditori nell'ambito
immobiliare, assicurativo, finanziario o farmaceutico come il "promulgatore scientifico" o informatore
scientifico ovvero, quello che, a differenza del "propagandista di medicinali" si limita ad una mera
illustrazione dei prodotti, senza promuoverne o concluderne la vendita.
L'agente o rappresentante di commercio non può svolgere contemporaneamente un’altra attività alle
dipendenze di persone, associazioni, enti pubblici o privati né un'altra attività che preveda l'iscrizione al
ruolo dei mediatori.
Di seguito è riportata la tabella relativa alla pressione fiscale in vigore dal 01.01.2014.
Il reddito imponibile riportato si riferisce ad un reddito netto ipotizzabile nello svolgimento
dell'attività di Agente di Commercio al netto delle spese relative all'attività
REDDITO IMPONIBILE QUOTA IRPEF QUOTA IRAP QUOTA INPS TOTALE PRESSIONE
REDDITO
IMPONIBILE
QUOTA IRPEF
QUOTA IRAP
QUOTA INPS
TOTALE
PRESSIONE
5.000,00
476,00
0,00
3.102,00
3.578,00
8.000,00
1.166,00
0,00
3.102,00
4.268,00
11.000,00
1.856,00
59,00
3.102,00
5.017,00
14.000,00
2.546,00
176,00
3.102,00
5.824,00
17.000,00
3.123,00
293,00
3.621,00
7.037,00
20.000,00
3.713,00
410,00
4.260,00
8.383,00
23.000,00
4.360,00
527,00
4.899,00
9.786,00
26.000,00
5.008,00
644,00
5.538,00
11.190,00
29.000,00
5.655,00
761,00
6.177,00
12.593,00
32.000,00
6.302,00
878,00
6.816,00
13.996,00
35.000,00
6.949,00
995,00
7.455,00
15.399,00
38.000,00
7.856,00
1.112,00
8.094,00
17.062,00
41.000,00
8.767,00
1.229,00
8.733,00
18.729,00
44.000,00
9.674,00
1.346,00
9.372,00
20.392,00
47.000,00
10.574,00
1.463,00
10.011,00
22.048,00
50.000,00
11.474,00
1.580,00
10.650,00
23.704,00
53.000,00
12.373,00
1.697,00
11.289,00
25.359,00
tassazione in vigore per i redditi percepiti dal 01.01.2014;
aliquota Irap del 3,9% con franchigia di Euro 9.500,00;
reddito imponibile ipotizzato al netto dei costi;
non considerato l'importo delle ritenute di acconto subite;
non considerato eventuali oneri deducibili e detraibili;
considerato deduzione quota INPS di competenza;
tassazione Irpef secondo la seguente tabella:
CLASSE DI REDDITO
ALIQUOTA
IRPEF
Fino a Euro 15.000
23%
Da Euro 15.001 a Euro 28.000
27%
Da Euro 28.001 a Euro 55.000
38%
Da Euro 55.001 a Euro 75.000
41%
Oltre Euro 75.000
43%
STORIE VERE
DI AGENTI DI
COMMERCIO:
Michele ha 49 anni
Evasione di
sopravvivenza, la storia
dell'agente di commercio
Michele. Deve scegliere se
pagare i debiti con
Equitalia o le spese di casa
Michele ha 49 anni, da 30 fa
l’agente di commercio nel
settore alimentare in Veneto; ha
una moglie e tre figli «che sono
la gioia della mia vita, ma anche
un costo». Fino al 2000
l’esistenza gli ha sorriso, il lavoro
era promettente, riusciva a
mettere da parte un po’ di soldi.
«Poi ho bruciato 25 milioni di lire
come anticipo per l’acquisto di una casa che non è andato in porto, e da allora» racconta
«sono cominciati i miei problemi. Abbiamo stretto la cinghia e siamo riusciti ad andare
avanti, ma nel 2006 la crisi ha cominciato a mordere ed è diventato faticoso pagare le
tasse» ammette Michele, che in pochi anni ha accumulato un debito di 20 mila euro con
l’Agenzia delle entrate. «Sono riuscito a rateizzare il debito fiscale con bollettini da 280
euro mensili, ma se non ci fosse mia moglie che porta a casa ogni mese 500 euro con un
lavoretto part time, non so come potrei andare avanti» dice Michele, confessando che
«purtroppo qualche volta non riesco a pagare la rata a Equitalia perché altrimenti non
potrei versare i soldi dell’affitto. In settembre dovrò comprare i libri per le mie figlie, e di
sicuro la rata delle tasse salterà ».
Insomma, Michele confessa di essere uno degli «evasori per sopravvivenza» di cui parla il
viceministro per l’Economia Stefano Fassina, e spiega (numeri alla mano) perché si trova in
questa situazione: «Guadagno 4 mila euro lordi al mese, che al netto diventano quasi la
metà: ma ogni 30 giorni devo pagare 650 euro d’affitto, più 600 euro di gasolio, perché con
il mio lavoro faccio dai 60 ai 70 mila chilometri l’anno, e altri 280 di arretrati al fisco: grazie
al part time di mia moglie, ci restano giusto un migliaio di euro per campare in quattro».
Per un rappresentante l’auto è uno strumento di lavoro fondamentale. Ma anche una
spesa: «Prima la cambiavo ogni tre anni, oggi ho una Fiat Croma che ormai ha 7 anni e
spero che tenga ancora per un anno» dice Michele, che prima riusciva a raggranellare
qualche soldo in più vendendo, oltre ai prodotti dell’azienda per cui lavora, quelli di piccole
imprese che gli davano una provvigione in nero. Ma oggi non è più possibile.
La Fondazione Enasarco è l’Ente Nazionale di Assistenza per gli
Agenti e Rappresentanti di Commercio e fu costituita nel 1938.
Oggi è un soggetto di diritto privato che, ai sensi della legge 2
febbraio 1973, n. 12, persegue finalità di pubblico interesse
mediante la gestione di forme di pensioni integrative obbligatorie
a favore degli Agenti e Rappresentanti di Commercio. La
Fondazione si occupa anche di assistenza, formazione e
qualificazione professionale degli iscritti. Il controllo pubblico
sulla gestione della Fondazione è affidato al Ministero del Lavoro,
Salute e Politiche Sociali e al Ministero dell’Economia e Finanze.
Attualmente la Fondazione Enasarco amministra circa 300.000
posizioni contributive attive di Agenti e 100.000 Ditte mandanti
obbligate alla contribuzione.
Ogni anno vengono erogate circa 100.000 pensioni (tra vecchiaia,
invalidità e superstiti) e 70.000 liquidazioni FIRR.
La Fondazione Enasarco esercita, d'intesa con il Ministero del
Lavoro, azioni di vigilanza ispettiva per l'accertamento della
natura del rapporto di Agenzia e per l'osservanza degli obblighi
contributivi da parte delle ditte mandanti.
» Pensione
» Firr
» Polizza assicurativa
» Mutui fondiari convenzionati
» Cessione del quinto
» Assegni per nascita
» Contributi per asili nido
» Contributi per maternità
» Figli con handicap
» Premi studio
» Premi per tesi di laurea
» Soggiorni in località termali
» Soggiorni in località climatiche
» Soggiorni estivi per bambini
» Erogazioni straordinarie
» Assegni per assistenza personale
» Contributi per case di riposo
» Assegni per spese funebri