IL MODELLO 770/2011 SEMPLIFICATO
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IL MODELLO 770/2011 SEMPLIFICATO
IL MODELLO 770/2011 SEMPLIFICATO 1. Premessa Pag. 2 2. Termini e modalità di trasmissione del modello 770/2011 2.1. Il modello 770 Semplificato 3. Novità Pag. 3 4. Frontespizio Pag. 3 5. Comunicazione dati certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale Pag. 4 5.1. Parte A 5.2. Parte B 5.3. Parte D - Assistenza 2010 6. La compilazione delle comunicazioni del 770/S/2011 in caso di corresponsione agli eredi del lavoratore dipendente del Tfr e delle altre indennità e somme soggette a tassazione separata Pag. 7 7. Comunicazione dati certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi Pag. 7 7.1. Indicazione del codice fiscale del percettore non residente 8. Le regole di compilazione del modello 770 Semplificato nell'ipotesi di operazioni societarie straordinarie Pag. 8 9. Prospetto SS del modello 770 Semplificato: riepilogo delle compensazioni Pag. 8 10. Prospetto ST ed SV Pag. 8 11. Prospetto SX del modello 770 Semplificato: riepilogo dei crediti e delle compensazioni Pag. 12 11.1. La compilazione del prospetto SX 11.2. Riepilogo del credito da utilizzare in compensazione 11.2.1. Istituzione dei codici tributo da utilizzare per le compensazioni 11.2.2. Modalità di compilazione della sezione "riepilogo del credito da utilizzare in compensazione" 11.3. Riepilogo altri crediti 12. Il prospetto SY Pag. 14 13. Sanzioni Pag. 14 1. PREMESSA L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 17 gennaio 2011, ha approvato il nuovo modello 770/2011 Semplificato e le relative istruzioni per la compilazione. Nelle note che seguono si analizzano le modalità di trasmissione del modello 770/2011 Semplificato, ponendo particolare attenzione alle modifiche della nuova modulistica rispetto a quella precedente. 2. TERMINI E MODALITA' DI TRASMISSIONE DEL MODELLO 770/2011 Come noto, il modello 770 si suddivide in Semplificato e Ordinario. Il modello 770 Semplificato deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta per comunicare i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti nell'anno 2010 redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate dai fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, nonché i dati contributivi, previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all'assistenza fiscale prestata nell'anno 2010 per il periodo d'imposta precedente. La trasmissione telematica deve avvenire entro il 22 agosto 2011 (cosi come previsto dal DPCM 12 maggio 2011). Le specifiche tecniche per la trasmissione del modello 770 Semplificato sono state approvate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 16 febbraio 2011, e successivamente integrate dal provvedimento del 22 aprile 2011. 2.1 Il modello 770 semplificato Il modello 770 Semplificato può essere suddiviso in due parti; in particolare una parte deve contenere, oltre al frontespizio, i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, all'indennità di fine rapporto, alle prestazioni in forma di capitale erogate dai fondi pensione, ai premi assicurativi e ai contributi previdenziali, nonché i dati relativi all'assistenza fiscale prestata nel 2010 per il periodo d'imposta precedente. L'altra parte deve invece contenere, oltre al frontespizio, i dati relativi ai redditi di lavoro autonomo, alle provvigioni e ai redditi diversi. Tale suddivisione, tuttavia, è possibile solo qualora non siano state effettuate compensazioni "interne" tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo. Il modello 770 Semplificato può essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione rilasciata per via telematica dalla stessa Agenzia che ne attesta l'avvenuto ricevimento. Coloro che si avvalgono della trasmissione diretta debbono obbligatoriamente utilizzare il servizio telematico Entratel, qualora la dichiarazione riguardi un numero di soggetti superiore a venti, ovvero il servizio telematico Internet qualora la dichiarazione riguardi un numero di soggetti non superiore a venti. Per il computo dei soggetti è necessario fare riferimento al numero delle comunicazioni, indicate nel frontespizio al riquadro "redazione della dichiarazione". Si ricorda che qualora il sostituto d'imposta sia tenuto a presentare il modello 770/2011 Semplificato per un numero di soggetti non superiore a 20 e il modello 770/2011 Ordinario per un numero di soggetti superiore a 20, dovrà utilizzare per la trasmissione di entrambi i modelli il servizio telematico Entratel; lo stesso dovrà fare il sostituto d'imposta che si avvale della facoltà di separare il modello 770/2011 Semplificato qualora una delle parti contenga un numero di comunicazioni superiore a venti. Si ricorda che i soggetti già abilitati al servizio telematico Entratel devono continuare ad avvalersi in ogni caso di tale servizio, come precisato dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 21/E del 21 marzo 2001. Nell'ambito dei gruppi societari, di cui almeno una società o ente sia obbligato alla presentazione delle dichiarazioni per via telematica, la trasmissione delle stesse può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo esclusivamente attraverso il servizio telematico Entratel. Per quanto riguarda le modalità generali di compilazione delle dichiarazioni si ricorda che gli importi presenti nella parte dedicata all'indicazione dei dati fiscali vanno esposti in unità di euro mediante troncamento delle cifre decimali (Ad esempio, se gli importi desunti dalle scritture contabili sono 755,50 + 865,62 + 965,49 = 2.586,61 le corrispondenti cifre da indicare nella dichiarazione sono: 755; 865; 965; 2.586), mentre gli importi esposti nella parte dedicata all'indicazione dei dati contributivi vanno arrotondati all'unità di euro (Ad esempio, 55,50 diventa 56; 65,62 diventa 66; 65,49 diventa 65). 3. NOVITA' Tra le principali modifiche introdotte quest'anno si evidenziano le seguenti: - l'inserimento della casella 30, per l'indicazione dell’imposta sostitutiva non trattenuta dal sostituto per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali; - l'inserimento delle caselle 71 e 72 relative alle remunerazioni erogate sottoforma di bonus e stock option ai soggetti che prestano la loro attività nel settore finanziario; - l'inserimento della sezione relativa alle somme erogate per l'incremento della produttività del lavoro (caselle da 93 a 106); - l'inserimento nella parte D - assistenza 2010, delle caselle da 62 a 70, 98, 99 e da 132 a 135 relative all'imposta sostitutiva per premi di produttività; - l'inserimento nel prospetto SS, delle caselle 37 e 38, relative all'imposta sostitutiva per premi di produttività; - l'eliminazione nel rigo SX1 del punto denominato "Credito di cui al D.L. n.168/2009", presente lo scorso anno; - la creazione del prospetto SY, relativo alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi. 4. FRONTESPIZIO La dichiarazione può essere normale, correttiva nei termini o integrativa. La casella "correttiva nei termini" andrà barrata qualora il sostituto d'imposta intenda integrare o modificare dati già trasmessi con una precedente dichiarazione e non siano scaduti i termini di presentazione. Scaduti invece i termini di presentazione della dichiarazione, il sostituto può integrare o rettificare la stessa soltanto barrando la casella "dichiarazione integrativa". Quest'ultima può comunque essere presentata soltanto quando la dichiarazione originaria sia stata validamente trasmessa (si ricorda che si considera validamente trasmessa la dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine di scadenza). Le dichiarazioni integrative possono essere presentate: - nell'ipotesi di ravvedimento operoso, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo; - entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria per correggere errori e/o omissioni cui consegua un maggior debito d'imposta; - entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo successivo per correggere errori o omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior debito d'imposta ovvero di un minor credito. N.B.: I sostituti d'imposta che presentano il Mod. 770/Semplificato, anche avvalendosi della facoltà di suddividere il predetto modello, possono produrre la dichiarazione "correttiva nei termini" o quella "integrativa" mediante l'invio anche delle singole comunicazioni che si intendono integrare o rettificare. In tal caso occorre barrare anche la casella "Correttiva/Integrativa parziale". Tale facoltà è consentita ai soli sostituti d'imposta che hanno presentato il Mod. 770/Semplificato contenente un numero di comunicazioni superiore a 200 (comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente assimilati ed assistenza fiscale e/o comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi). In particolare tale dichiarazione dovrà essere costituita dal frontespizio, previa barratura delle relative caselle, e dalle sole comunicazioni oggetto di integrazione o rettifica, complete di ogni loro parte, indicando gli stessi numeri progressivi delle comunicazioni originarie. Nell'ipotesi in cui la dichiarazione "correttiva nei termini" od "integrativa" sia utilizzata per trasmettere ulteriori comunicazioni si dovrà rispettare la progressione numerica riportando nello spazio "progressivo comunicazione" il numero successivo a quello utilizzato per l'invio dell'ultima comunicazione contenuta nel Mod. 770/Semplificato, ovvero in una delle due parti in cui lo stesso è stato suddiviso, oggetto di rettifica. Nelle precedenti ipotesi il sostituto dovrà indicare nel frontespizio il numero aggiornato delle comunicazioni trasmesse. Si precisa che, in caso di integrazione o rettifica, il sostituto dovrà trasmettere anche il prospetto SS integralmente compilato aggiornato delle modifiche apportate nelle comunicazioni. Analoghe modalità possono essere utilizzate per correggere o integrare i prospetti ST, SV, SX e/o SY avendo cura di ricompilare integralmente detti prospetti. Il riquadro "redazione della dichiarazione" è composto da quattro sezioni che devono essere alternativamente compilate a seconda della modalità di presentazione prescelta. La Sezione I è riservata ai sostituti d'imposta che intendano procedere alla trasmissione integrale del modello 770/2011 Semplificato, ossia Frontespizio, Comunicazioni dati lavoro dipendente e/o Comunicazioni dati lavoro autonomo, Prospetti SS, ST, SV, SX e SY. Tale sezione dovrà essere inoltre compilata dal sostituto che, essendo tenuto alla presentazione anche del Mod. 770/2011 Ordinario e, non avendo effettuato compensazioni "interne" tra i versamenti attinenti al Mod. 770/Semplificato (ritenute su redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi) e quelli relativi al Mod. 770/Ordinario (redditi di capitale), abbia optato per l'invio integrale del Mod. 770/Semplificato (comprensivo dei prospetti ST, SV, SX e SY). In tal caso, occorrerà indicare il numero delle comunicazioni di cui è composta la dichiarazione barrando la casella SS. Inoltre andranno barrate le caselle ST, SV, SX e SY qualora siano state operate ritenute ed effettuate compensazioni nonché la casella "Presenza di modello 770 ordinario 2011". La Sezione II deve invece essere compilata dai sostituti d'imposta che procedono alla trasmissione del Mod. 770/2011 Semplificato, con successivo inoltro dei prospetti ST, SV, SX e SY nell'ambito del Mod. 770/2011 Ordinario. Il sostituto è obbligato ad adottare tale modalità di invio qualora abbia effettuato compensazioni cd. interne tra versamenti attinenti al Mod. 770/Semplificato (ritenute su redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi) e quelli relativi al modello 770/Ordinario (ritenute su redditi di capitale). In assenza delle suddette compensazioni, il sostituto è tenuto a compilare la presente sezione qualora non abbia optato per l'invio integrale del Mod. 770/Semplificato (comprensivo dei prospetti ST, SV, SX e SY). Nel compilare la sezione va sempre indicato il numero delle comunicazioni di cui è composta la dichiarazione, barrando altresì la casella SS. La Sezione III deve essere compilata dai sostituti d'imposta che intendono separare il Mod. 770/2011 Semplificato ed inviare, con il frontespizio, le sole comunicazioni relative a certificazioni lavoro dipendente ed assimilati ed i relativi prospetti SS, ST, SV, SX e SY. Il sostituto può avvalersi di tale facoltà soltanto qualora non siano state effettuate compensazioni interne tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo, né tra tali versamenti e quelli riguardanti i redditi di capitale. La Sezione IV deve essere infine compilata dai sostituti d'imposta che intendono separare il Modello 770/2011 Semplificato ed inviare, con il frontespizio, le sole comunicazioni relative a certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi ed i prospetti SS, ST, SV, SX e SY. Anche in questo caso, come sopra, il sostituto può avvalersi di tale facoltà soltanto qualora non siano state effettuate compensazioni interne tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo, né tra tali versamenti e quelli riguardanti i redditi di capitale. 5. COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE Si ricorda che ciascuna comunicazione deve essere contraddistinta da un diverso numero progressivo e dal codice fiscale del soggetto dichiarante. Tale modalità di indicazione dei dati dovrà essere seguita anche in presenza di più certificazioni correttamente rilasciate dal sostituto per il medesimo periodo d'imposta allo stesso percipiente; in questo caso, i dati relativi alle somme e valori assoggettati a tassazione sulla base degli scaglioni di reddito e delle relative aliquote, nonché quelli relativi agli emolumenti arretrati di lavoro dipendente, dovranno essere indicati con riferimento ai CUD rilasciati. Per ciascun percipiente dovranno inoltre essere trasmesse più comunicazioni nell'ipotesi di erogazione di indennità di fine rapporto e prestazioni in forma di capitale e in caso di erogazione all'erede di somme di spettanza del de cuius e di somme spettanti allo stesso erede in qualità di lavoratore. 5.1 Parte A Nella parte A vanno indicati i dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme. Il punto 8 deve essere compilato soltanto qualora il sostituto ha versato contributi e/o TFR presso una forma di previdenza complementare o individuale. Tale punto deve essere altresì compilato nella ipotesi in cui il sostituto ha tenuto conto dei contributi versati direttamente dal contribuente ad una forma di previdenza. Nel punto 10 deve invece essere riportato il codice della categoria particolare di cui alla tabella SD posta nell’Appendice delle istruzioni del modello. 5.2 Parte B Nella parte B vanno indicate le somme e i valori soggetti a tassazione ordinaria, quelle soggette a tassazione separata (somme erogate per premi di produttività, redditi soggetti a ritenuta a titolo di imposta, arretrati di anni precedenti, indennità di fine rapporto di lavoro dipendente e le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale), nonché gli oneri e gli altri dati necessari ai fini dell'eventuale presentazione della dichiarazione dei redditi. Per i soggetti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale, nei punti 26, 27, 28, 29 e 30 vanno indicati rispettivamente gli importi del saldo Irpef, dell'addizionale regionale all'Irpef, del saldo all'addizionale comunale all'Irpef, dell'acconto della tassazione separata e dell'imposta sostitutiva non trattenuto dal sostituto per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Altri dati In caso di remunerazioni erogate sottoforma di bonus e stock option nella ipotesi in cui si verifichino le condizioni di cui all'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 si dovrà inserire nel punto 71 l'anno in cui ha avuto inizio l'erogazione di dette remunerazioni e nel punto 72 l'ammontare del bonus e delle stock option erogato che eccede il triplo della parte fissa della retribuzione. Somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario e per premi di produttività e altre agevolazioni Nei punti da 93 a 106 vanno indicati gli importi relativi alle somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario, supplementare e per premi di produttività ai sensi del D.L. n.93 del 27 maggio 2008. Si ricorda che il predetto decreto stabilisce una misura agevolativa che consiste nell'applicazione alle suddette somme, nel limite complessivo di 6.000 euro lordi, di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento. Si precisa che tale misura agevolativa è riservata ai lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, i quali abbiano percepito nel 2009 redditi di lavoro dipendente, di cui all'art. 49 del Tuir, di ammontare non superiore a 40.000 euro. I medesimi punti devono essere utilizzati anche nel caso di corresponsione agli eredi delle suddette somme. In particolare, si deve indicare nel punto 93 la quota della somma erogata per prestazioni di lavoro straordinario, supplementare e per premi di produttività fino a 6.000 euro, al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie. Nel caso in cui sul suddetto importo sia stata applicata l'imposta sostitutiva del 10 per cento, si deve indicare l'importo dell'imposta nel punto 94. Nel punto 95 va indicato l'importo delle imposte sostitutive non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nell'importo indicato al punto 93. Qualora il sostituto abbia assoggettato a tassazione ordinaria l'importo di dette somme non eccedenti i 6.000 euro, tale importo oltre ad essere ricompreso evidentemente nel punto 1 della presente certificazione, dovrà essere indicato anche nel punto 93, avendo cura di barrare il punto 96. In tale ipotesi nessun importo dovrà essere evidenziato nel punto 94. Il datore di lavoro dovrà indicare nei punti 97 e 99 rispettivamente le somme erogate negli anni 2008 e 2009 per il conseguimento di elementi di produttività e redditività ovvero per lavoro straordinario assoggettabili a imposta sostitutiva in tali anni, sulle quali invece è stata effettuata la tassazione ordinaria. Il sostituto dovrà procedere alla compilazione dei suddetti punti anche qualora abbia già certificato al dipendente detti importi a seguito della risoluzione n. 83 del 2010. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta prima dell’emanazione della risoluzione n. 83, con relativo rilascio della certificazione unica, il sostituito può richiedere al sostituto la consegna di una nuova certificazione (utilizzando il CUD 2011), per l’indicazione nel punto 101 dei redditi di cui alla predetta risoluzione di competenza del 2010, tassati ordinariamente, che possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva. Con riferimento agli importi indicati nei punti 97, 99 e 101 nelle annotazioni (cod. BY) deve essere certificato che tali somme sono state erogate a titolo di incremento della produttività del lavoro e che su tali importi non è stata applicata la tassazione sostitutiva. Tale certificazione assolve all’obbligo del rilascio di apposita dichiarazione previsto dalla circolare n. 47 del 2010. Nel punto 98 si dovrà indicare l’importo relativo agli straordinari e ai premi di produttività erogati nel 2008 certificati al punto 77 del CUD 2009. Nel punto 100 si dovrà invece indicare l’importo relativo a somme erogate per l’incremento della produttività nel 2009 certificati al punto 90 del CUD 2010. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro antecedente al 2010 e di richiesta da parte del sostituito di una attestazione relativa ai compensi erogati nel 2008 e/o 2009 di cui alla risoluzione n. 83 del 2010 , il sostituto d’imposta è tenuto al rilascio del CUD 2011 per l’attestazione di detti importi, sempreché sia obbligato alla presentazione del modello 770/2011 semplificato. Nei punti da 102 a 106 vanno specificati i dati relativi alle somme erogate per l'incremento della produttività del lavoro erogate da altri soggetti, utilizzando il cd. "sistema del multi rigo". Per una disamina approfondita sul tema si rimanda alle comunicazioni n. tr10064, tr10069, tr10095, tr11002. 5.3. Parte D - Assistenza 2010 In questa parte devono essere indicati i dati relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito di assistenza fiscale prestata nel corso del 2010 dal sostituto stesso o da un CAF al quale il contribuente si è rivolto. Si precisa che nella presente parte vanno indicate le suddette operazioni anche se effettuate a seguito di: - comunicazioni rettificative e integrative Mod. 730-4; - comunicazioni (anche integrative) Mod. 730-4 pervenute tardivamente; - conguagli operati tardivamente relativi a comunicazioni Mod. 730-4 (anche rettificative) pervenute entro i termini; - conguagli tardivi relativi all'assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto d'imposta, anche in seguito a rettifica dei Mod. 730-3. Vanno, infine, esposte le somme che non sono state trattenute o rimborsate dal sostituto nel corso del 2010. Cosi come sottolineato nelle istruzioni, il sostituto non può rimborsare crediti risultanti dalle operazioni di conguaglio di assistenza fiscale utilizzando importi da lui anticipati né successivamente utilizzare nel Mod. 770 Semplificato tali importi a scomputo di ritenute operate al fine di recuperare le somme anticipate effettuando versamenti inferiori rispetto al dovuto. Nei punti da 1 a 74 vanno riportati i dati delle operazioni di conguaglio riferite al dichiarante e al coniuge del dichiarante, relativamente al saldo IRPEF per il 2009, alla prima rata di acconto IRPEF per il 2010, alla seconda rata di acconto IRPEF per il 2010, all'addizionale regionale per il 2009, al saldo dell'addizionale comunale per il 2009, all'acconto per l'addizionale comunale per il 2010, all'acconto del 20% su alcuni redditi soggetti a tassazione separata, nonché all'imposta sostitutiva per premi di produttività. Cosi come lo scorso anno, nei punti 5, 14, 23, 34, 45, 56, 65 e 79 vanno indicati gli importi effettivamente trattenuti in capo al dichiarante e al coniuge per ciascuna tipologia di tributo. Ad esempio, qualora il sostituto abbia trattenuto, a titolo di saldo IRPEF 2009 un importo di 100 e un importo di 80 attribuibili, rispettivamente, al dichiarante e al coniuge, oltre ad indicare i suddetti importi ai punti 3 e 8, dovrà indicare al punto 5 quanto effettivamente trattenuto, vale a dire 180. Nel caso in cui, invece, sia stato trattenuto 100 al dichiarante e sia stato rimborsato 60 al coniuge, il sostituto dovrà indicare 100 al punto 3, 60 al punto 7 e nel punto 5 quanto effettivamente trattenuto, vale a dire 100. Nel caso in cui, in riferimento all'ultimo esempio, sia stata effettuata la compensazione tra i suddetti importi (100 trattenuti per il dichiarante e 60 rimborsati al coniuge), generando quindi un'imposta effettivamente trattenuta pari a 40, la compilazione della presente sezione dovrà essere effettuata nel seguente modo: 100 nel punto 3, 60 nel punto 7 e 40 nel punto 5. Si ricorda che nel caso in cui gli importi risultino inferiori all'unità di euro, nel rispetto delle regole del troncamento, il sostituto non deve indicare alcun importo e relativamente ai punti da 2 a 69, qualora tutti gli importi del rigo siano inferiori all'unità di euro, sarà necessario barrare le caselle di cui ai punti 6, 10, 15, 19, 24, 29, 35, 40, 46, 51, 57, 61, 66, 70. Il codice regione e comune vanno indicati anche se tutti gli importi del relativo rigo sono inferiori all'unità di euro. Il punto 71 (tipo conguaglio) deve essere compilato utilizzando uno dei seguenti codici: A- conguaglio tardivo derivante da Mod. 730/3; B- conguaglio tardivo conseguente a comunicazione di Mod. 730/4 pervenuta entro i termini; C- conguaglio conseguente a comunicazione tardiva del Mod. 730/4; D- Mod. 730/3 o 730/4 da cui non risulta alcun debito o credito. Il punto 72 (rettificativo) va compilato in presenza di Mod. 730/3 o 730/4 rettificativo, con uno dei seguenti codici: A- conguaglio derivante da Mod. 730/3 o 730/4 rettificativo; B- conguaglio tardivo derivante da Mod. 730/3 rettificativo; C- conguaglio tardivo derivante da Mod. 730/4 rettificativo; D- conguaglio a seguito di rettifica di una precedente comunicazione tardivamente pervenuta al sostituto, per la quale non è stato effettuato il conguaglio; E- conguaglio a seguito di rettifica di una precedente comunicazione tempestivamente presentata al sostituto, ma per la quale non è stato effettuato il conguaglio; F- rettifica del solo codice regione; G- rettifica del solo codice comune. Il punto 73 (integrativo) deve essere barrato qualora i punti 2, 7, 20, 26, 31, 37, 55, 60, 62 e 67 siano relativi a conguagli derivanti da modelli 730/4 integrativi, anche in parte. Il punto 74 deve essere barrato qualora il modello 730/2010 non sia risultato liquidabile. I punti 80 e 84 devono essere barrati con il codice "A" in caso di richiesta di minore secondo o unico acconto, o con il codice "B" se gli importi del rigo sono tutti inferiori all'unità di euro. In caso di liquidazione a rettifica, il sostituto deve riportare: - nei punti 2, 7, 13, 18, 20, 26, 31, 37, 42, 48, 55, 60, 62, 67, 78 e 83 l'importo complessivamente rimborsato (anche a seguito di rettifiche o integrazioni); - nei punti 3, 8, 11, 16, 21, 27, 32, 38, 43, 49, 53, 58, 63, 68, 76 e 81 l'importo complessivamente trattenuto (anche a seguito di rettifiche), al netto degli interessi a qualsiasi titolo trattenuti indipendentemente dai rimborsi effettuati a seguito dell'integrazione. In presenza di dichiarazioni rettificative e/o integrative il sostituto deve quindi esporre i dati relativi agli importi rimborsati e trattenuti senza effettuare tra tali ammontari alcuna compensazione. Gli importi trattenuti a seguito di liquidazione a rettifica devono essere anche esposti nei punti da 86 a 99 e nei punti 101 e 102, al netto degli interessi trattenuti. I punti da 103 a 135 dovranno essere compilati indicando la causa per la quale il conguaglio non è stato effettuato, ovvero non è stato completato. 6. LA COMPILAZIONE DELLE COMUNICAZIONI DEL 770/S/2011 IN CASO DI CORRESPONSIONE AGLI EREDI DEL LAVORATORE DIPENDENTE DEL TFR E DELLE ALTRE INDENNITÀ E SOMME SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA Con riferimento all'ipotesi del decesso del lavoratore, le istruzioni per la compilazione del modello 770/S/2011 sono sostanzialmente conformi a quelle degli anni precedenti. Per un approfondimento si fa pertanto riferimento alla comunicazione n. tr08041. 7. COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI La comunicazione dati certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi va utilizzata per indicare: - le corresponsioni di somme erogate nel corso del 2010 riferite a redditi di lavoro autonomo, di cui all'articolo 53 del TUIR, o a redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1 del TUIR, cui si sono rese applicabili le disposizioni degli articoli 25 del DPR 600/73 e 33, comma 4 del DPR 4 febbraio 1988 n. 42; - le provvigioni per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, corrisposte nel corso del 2010. - i corrispettivi erogati nel 2010 per prestazioni relative a contratti d'appalto. Vanno inoltre indicate in tale parte le indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell'attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma. Relativamente ai compensi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m) del TUIR, non vanno indicate le indennità di trasferta e i rimborsi per spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale. Si precisa che ciascuna comunicazione riguarda i dati riferiti ad un singolo percipiente e deve essere contraddistinta da un diverso numero progressivo. Il codice fiscale del sostituto d'imposta va compilato esclusivamente in caso di operazioni straordinarie e successioni, che hanno determinato l'estinzione di soggetti preesistenti e la prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto. Le istruzioni alla compilazione precisano che qualora il sostituto eroghi più compensi allo stesso percipiente, egli ha la facoltà di indicare il totale degli importi compilando un'unica comunicazione, qualora i compensi siano riferiti alla stessa causale; ovvero compilare tante comunicazioni quanti sono i compensi erogati nell'anno, avendo cura di numerare progressivamente le singole comunicazioni riguardanti il medesimo percipiente; ancora indicare una sola volta i dati anagrafici relativi al percipiente ed il numero progressivo della comunicazione, ed utilizzare più righi per esporre i dati relativi a ciascun importo erogato, compilando i soli punti da 18 a 36. Si ricorda che nel punto 21 va indicato l'ammontare lordo del compenso corrisposto (ad eccezione del contributo integrativo del 2%-4% destinato alle Casse professionali di previdenza) al netto dell'Iva eventualmente dovuta, mentre al punto 23 vanno indicate le somme che, per espressa previsione di legge, sono escluse dalla base imponibile su cui deve essere applicata la ritenuta, ovvero la quota delle provvigioni non soggette alla ritenuta (ad esempio il 25% relativamente ai diritti d'autore, al 50 o all'80% relativamente alla quota di provvigioni non soggette a ritenuta; il contributo integrativo del 2% non va riportato nemmeno in tale punto). La sezione "redditi erogati da altri soggetti" riguarda le certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, e viene utilizzata per l'indicazione degli importi erogati da diversi sostituti d'imposta nel caso di operazioni straordinarie in cui la certificazione non è stata rilasciata dal soggetto estinto, ma da chi prosegue l'attività. In particolare, nel punto 39 deve essere indicata la causale del pagamento effettuato dal soggetto estinto. Nei punti da 39 a 47 vanno specificati i dati relativi ai redditi erogati da ciascun sostituto. Qualora vi siano redditi corrisposti da più soggetti, devono essere utilizzati più righi esponendo i dati relativi a ciascun sostituto nei punti da 40 a 47. In particolare, nel punto 40 va indicato il codice fiscale del soggetto che ha corrisposto il reddito. Nei punti 41, 42 e 43 vanno indicati, rispettivamente, l'importo complessivo del reddito imponibile corrisposto da altro soggetto e certificato dal sostituto d'imposta, le relative ritenute a titolo d'acconto e a titolo d'imposta operate da altro soggetto, comprensive anche di quelle indicate nel punto 44. Nel punto 44 vanno indicate le ritenute eventualmente non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già indicate nei punti 42 e 43. Nel punto 45 va indicato l'importo relativo all'Addizionale regionale all'IRPEF trattenuta a titolo di acconto, comprensiva anche di quella eventualmente indicata nel punto 47. Nel punto 46 va indicato l'importo relativo all'Addizionale regionale all'IRPEF trattenuta a titolo d'imposta, comprensiva anche di quella eventualmente indicata nel punto 47. Nel punto 47 va indicata l'Addizionale regionale all'IRPEF eventualmente non trattenuta per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali già indicate nei punti 45 e 46. 7.1 Indicazione del codice fiscale del percettore non residente Le istruzioni delle caselle da 1 a 13 della comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo prevedono che le stesse siano compilate riportando i dati anagrafici del percettore. E' inoltre previsto che, nell'ipotesi in cui il percipiente sia un "non residente", devono essere utilizzati i punti da 14 a 17 indicando, in particolare nel punto 14, il codice di identificazione fiscale rilasciato dall'Autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa del Paese di residenza. Ai fini di verificare l'obbligo di compilazione della casella codice fiscale, nell'ipotesi particolare in cui, su richiesta del sostituto d'imposta dichiarante, il codice fiscale sia stato rilasciato dall'Amministrazione fiscale italiana, si rileva quanto segue. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del DPR n. 605/73, l'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione del cognome, del nome del luogo e della data di nascita, del sesso e del domicilio all'estero. Inoltre, nell'ipotesi in cui non si sia in possesso di tutti i dati prima indicati, i soggetti obbligati all'indicazione del codice fiscale del percettore devono richiedere all'Amministrazione finanziaria italiana il rilascio di un codice fiscale numerico. L'analisi di quanto sopra riportato fa ritenere che, nell'ipotesi in cui la comunicazione sia relativa ad un soggetto non residente, e quindi venga compilata la casella 17 relativa al Codice di Stato estero: - se si è in possesso del codice di identificazione fiscale estero, debbano essere compilate le caselle da 14 a 17; - se non si è in possesso del codice di identificazione fiscale estero, dovranno essere compilati solamente i dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio all'estero) e le caselle da 15 a 17, mentre il punto 1 relativo al codice fiscale italiano non deve essere compilato. 8. LE REGOLE DI COMPILAZIONE DEL MODELLO 770 SEMPLIFICATO NELL'IPOTESI DI OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE Con riferimento all'ipotesi di operazioni straordinarie, le istruzioni per la compilazione del modello 770/S/2011 sono sostanzialmente conformi a quelle degli anni precedenti. Per un approfondimento si fa pertanto riferimento alla guida relativa al modello 770/2010. 9. PROSPETTO SS DEL MODELLO 770 SEMPLIFICATO: RIEPILOGO DELLE COMPENSAZIONI Nel prospetto SS devono essere indicati i dati riassuntivi relativi ai dati riportati nelle comunicazioni del modello di dichiarazione. Il prospetto si suddivide in quattro sezioni dove devono essere riportati: - nella sezione SS1, il codice fiscale del sostituto d'imposta (estinto) per il quale un altro soggetto presenta la dichiarazione (ad esempio il codice fiscale della società incorporata nell'ipotesi di fusioni per incorporazioni); - nella sezione SS2, suddiviso nei righi relative ai redditi di lavoro dipendente tassate ordinariamente, alle somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario e per premi di produttività e altre agevolazioni, ai redditi soggetti a ritenuta a titolo di imposta, ai redditi soggetti a tassazione separata (ad esempio arretrati di lavoro dipendente), al TFR e alle indennità per prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale e infine all'assistenza fiscale 2010, ancora i dati riepilogativi relativi alle ritenute afferenti tali redditi; - nella sezione SS3, in cui devono essere riportate le ritenute relativi ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi; - nelle sezione SS4 vanno invece indicati gli importi non prelevati a seguito di operazioni straordinarie. 10. PROSPETTO ST e SV Come lo scorso anno il prospetto ST si compone di due sezioni: - la prima sezione deve essere utilizzata per indicare i dati relativi alle ritenute alla fonte operate, per l'assistenza fiscale effettuata, per le imposte sostitutive prelevate, nonché per esporre tutti i versamenti relativi alle ritenute e imposte sostitutive sopra indicate; - la seconda sezione deve invece essere utilizzata per indicare i dati relativi alle trattenute di addizionale regionale all'IRPEF comprese quelle effettuate in sede di assistenza fiscale, nonché per esporre tutti i relativi versamenti. Il prospetto SV deve essere invece utilizzato per indicare i dati relativi alle trattenute di addizionali comunali all'IRPEF effettuate anche in sede di assistenza fiscale, e per esporre tutti i relativi versamenti. Qualora i righi dei vari prospetti non siano sufficienti devono essere utilizzati ulteriori prospetti, ed in tal caso va numerata progressivamente la casella "Mod. N." Attenzione: per i soggetti che, avvalendosi della facoltà di suddividere il Mod. 770 Semplificato, abbiano trasmesso le sole Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, si precisa che nei relativi prospetti ST e SV non potranno trovare esposizione codici tributo attinenti a ritenute su redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi risultando diversamente impedita la trasmissione telematica della dichiarazione nella modalità di invio separato. Analogamente, il sostituto d'imposta che provvede alla trasmissione separata delle sole Comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, dovrà esporre nel relativo prospetto dei versamenti esclusivamente codici tributo attinenti a ritenute su redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi (1019, 1020, 1038, 1040, 1051, 3802, 3815, 3840, 5004, 5005, 5006, 5007, 5024). Compilazione del modello di pagamento F24 In relazione ai versamenti eseguiti mediante l'utilizzo del modello di pagamento F24, si ricorda che l'anno di riferimento da inserire nel suddetto modello di pagamento corrisponde al periodo d'imposta dei redditi cui si riferisce il tributo. Ad es. nel caso di versamento di ritenute Irpef su redditi di lavoro dipendente corrisposti dal datore di lavoro entro il 12 gennaio 2011 e riferiti al periodo d'imposta 2010 indicare come anno di riferimento il 2010; nel caso di versamento di trattenute di addizionale regionale all'Irpef determinate su redditi di lavoro dipendente corrisposti nel periodo d'imposta 2009 indicare come anno di riferimento il 2009. Nel caso di errata indicazione nel modello di pagamento F24 del codice tributo (es. ritenute su indennità per la cessazione di rapporti di co.co.co. versate erroneamente con il codice 1040 anziché con il codice tributo 1004) la regolarizzazione può essere effettuata esclusivamente con comunicazione presso un qualsiasi ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate. La compilazione del prospetto ST deve poi essere effettuata riportando, con le ordinarie modalità, il codice tributo e/o il codice regione corretto. Il versamento eseguito avvalendosi del ravvedimento operoso, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.472, di più adempimenti omessi relativi allo stesso codice tributo deve essere riportato sul medesimo F24, avendo cura di compilare un distinto rigo della delega di pagamento. Analogamente la sanzione ridotta (codice tributo 8906) deve essere indicata nella delega separatamente per ciascun adempimento e non deve essere riportata nei prospetti ST e SV. La risoluzione n. 395/2007 ha individuato i codici tributo per i quali in sede di compilazione del modello F24 occorre riportare l'informazione del mese di riferimento. Pertanto non è più possibile versare cumulativamente, a seguito di ravvedimento, stesse ritenute relative a più mesi. N.B.: Relativamente ai versamenti da effettuare nella delega di pagamento Mod. F24 devono essere compilati tanti righi quanti sono i comuni interessati al versamento dell'addizionale comunale. L'esposizione dei dati di versamento nel presente prospetto deve essere, invece, effettuata in forma aggregata. Il criterio da utilizzare per effettuare tale aggregazione è quello di prendere come riferimento la data di versamento. Pertanto, tutte le addizionali comunali versate nella stessa data devono essere riepilogate in un unico rigo ancorché riferibile a diversi comuni. Si precisa che nelle ipotesi in cui ci sia difformità relativamente al periodo di riferimento e ai codici tributo, presenza di versamenti per ravvedimento, versamenti codificati con diverse note (punto 10) e presenza di versamenti effettuati in tesoreria, nel prospetto SV vanno compilati più righi per l'indicazione dei versamenti relativi alle addizionali comunali anche se effettuati nella stessa data. Le ritenute da indicarsi nel prospetto ST, prima sezione (Erario) devono riferirsi a: - le ritenute operate e versate sugli emolumenti erogati nel 2010, comprese quelle operate sulle somme e sui valori corrisposti entro il 12 gennaio 2011, se riferiti al 2010, nonché quelle operate a seguito di conguaglio di fine anno effettuato nei primi due mesi del 2011; - le imposte sostitutive trattenute e versate entro il 16 dicembre 2010, relativamente all'acconto sulle rivalutazioni del TFR ed entro il 16 febbraio 2011 per il saldo; - le trattenute effettuate a titolo di saldo e acconto IRPEF, di addizionale regionale all'IRPEF nonché di acconto su alcuni redditi soggetti a tassazioni separata, a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2010. - le imposte sostitutive operate sulle somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario e per premi di produttività e altre agevolazioni. Devono inoltre essere indicati i dati dei versamenti tardivi effettuati entro la presentazione della dichiarazione, nonché le ritenute operate a partire dal mese di marzo 2010 e i relativi versamenti effettuati a seguito dell'incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo derivante dal conguaglio di fine anno 2009. I dati da indicare nel prospetto ST, seconda sezione (Regioni) devono invece riferirsi: - alle trattenute e ai relativi versamenti delle addizionali regionali all'IRPEF effettuati in forma rateizzata nell'anno 2010 con riferimento all'anno 2009. Vanno indicate, altresì, le trattenute relative alle addizionali regionali all'IRPEF effettuate a seguito di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nel corso del 2010; - alle trattenute e ai relativi versamenti delle addizionali regionali all'IRPEF effettuati a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2010; Devono essere altresì indicati i dati dei versamenti tardivi inerenti al periodo d'imposta 2010 effettuati entro la presentazione della dichiarazione. Non devono essere invece indicati le trattenute e i relativi versamenti delle addizionali regionali all'IRPEF effettuati in forma rateizzata nell'anno 2011 con riferimento all'anno 2010. Con riferimento al prospetto SV, le ritenute da indicare devono riferirsi: - alle trattenute e ai relativi versamenti delle addizionali comunali all'IRPEF effettuati in forma rateizzata nell'anno 2010 con riferimento all'anno 2009, nonché le trattenute e i relativi versamenti dell'acconto delle addizionali comunali all'IRPEF effettuati in forma rateizzata nell'anno 2010 con riferimento all'anno 2009. Vanno indicate, altresì, le trattenute relative alle addizionali comunali all'IRPEF effettuate a seguito di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nel corso del 2010; - alle trattenute effettuate a titolo di addizionali comunali all'IRPEF a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2010 nonché ai relativi versamenti. Devono essere altresì indicati i dati dei versamenti tardivi inerenti al periodo d'imposta 2008 effettuati entro la presentazione della dichiarazione. Non devono essere indicati le trattenute e i relativi versamenti delle addizionali comunali all'IRPEF effettuati in forma rateizzata nell'anno 2011 con riferimento all'anno 2010. Per un'analisi dettagliata delle singole caselle si rinvia alle istruzioni ministeriali. Compilazione nell'ipotesi di ravvedimento operoso Qualora debba essere evidenziato un versamento collegato ad un ravvedimento operoso ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/97, le istruzioni precisano che, nel punto 7, deve essere riportato l'importo versato comprensivo dei relativi interessi che devono anche essere esposti al successivo punto 8. In particolare, quindi, il rigo relativo al versamento delle ritenute e degli interessi dovrà essere compilato nel modo seguente: - punto 1: periodo di riferimento della ritenuta; - punto 2: importo trattenuto; - punto 7: importo della ritenuta versata comprensivo degli interessi; - punto 8: interessi versati; - punto 9: barrare la casella; - punto 11: codice tributo; - punto 14: data di effettuazione del versamento. Non devono invece essere fornite informazioni relativamente al versamento della sanzione. Esempio: Un sostituto d'imposta il 30 novembre 2010 ha effettuato un ravvedimento operoso relativo ad un omissione di versamento di ritenute di lavoro dipendente per complessivi euro 100 (e relativi interessi) per mancate effettuazioni di versamenti di 25 euro nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, e aprile 2010. Tale versamento deve essere rappresentato come segue: Rigo 1 - punto 1: 01/2010; punto 2: 25; punto 7: 29; punto 8: 4;punto 9: barrare la casella; punto 14: 30/11/2010. Rigo 2 - punto 1: 02/2010; punto 2: 25; punto 7: 28; punto 8: 3; punto 9: barrare la casella; punto 14: 30/11/2010. Rigo 3 - punto 1: 03/2010; punto 2: 25; punto 7: 27; punto 8: 2; punto 9: barrare la casella; punto 14: 30/11/2010. Rigo 4 - punto 1: 04/2010; punto 2: 25; punto 7: 26; punto 8: 1; punto 9: barrare la casella; punto 14: 30/11/2010. Rappresentazione del versamento delle sanzioni e degli interessi in un momento successivo rispetto a quello di versamento delle ritenute Può accadere che la regolarizzazione di un tardivo versamento di ritenute ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 472/97 avvenga in un momento successivo rispetto a quello in cui il contribuente ha versato (in ritardo) l'imposta trattenuta. Tale situazione si potrebbe verificare, ad esempio, nell'ipotesi in cui le ritenute siano state versate in ritardo dal sostituto d'imposta e la relativa regolarizzazione venga effettuata dal consulente in occasione della predisposizione del modello 770 e prima della trasmissione dello stesso. In tale caso, si ritiene che il prospetto ST del modello 770/S/2011 debba essere compilato nel seguente modo. Un rigo dovrebbe rappresentare il tardivo versamento e, pertanto: - nel punto 1 andrà riportato il mese di pagamento del compenso da cui è scaturita la ritenuta versata in ritardo; - nel punto 2 andrà riportato l'importo della ritenuta tardivamente versata; - nel punto 7, l'intero importo versato con il modello F24; - nel punto 11, andrà riportato il codice tributo relativa alla ritenuta tardivamente versata; - nel punto 14, la data di versamento. Un rigo successivo dovrebbe invece rappresentare il ravvedimento operoso e, pertanto: - nel punto 1 andrà riportato il mese di pagamento del compenso da cui è scaturita la ritenuta versata in ritardo ( stessa data del rigo precedente); - nel punto 7 andrà indicato l'importo versato; - nel punto 8, andranno riportati gli interessi versati in occasione del versamento operoso; - dovrà essere barrato il punto 9; - nel punto 11, andrà riportato il codice tributo relativo alla ritenuta tardivamente versata; - nel punto 14, la data di versamento. Nulla andrà indicato relativamente al versamento delle sanzioni. Compilazione del punto 7 in ipotesi di versamento in eccesso e di restituzione di ritenute applicate e non dovute Come in parte già commentato nei paragrafi precedenti, nell'ipotesi in cui il sostituto d'imposta abbia effettuato, per qualsiasi ragione, un versamento in eccesso rispetto a quello dovuto e voglia usufruire della compensazione "c.d. verticale" ai sensi del DPR 445/97, il sostituto d'imposta dovrà indicare: - nel punto 2 del rigo relativo al mese in cui si è verificato il versamento errato, l'importo effettivamente da prelevare; - nel punto 5, il valore dell'eventuale versamento in eccesso. - nel punto 7 dello stesso rigo, l'importo effettivamente ed erroneamente versato. Tale modalità di compilazione consentirà al sostituto d'imposta di evidenziare il credito spettante recuperabile con le ordinarie modalità, a partire dal primo versamento utile successivo. Ad esempio, nell'ipotesi in cui, nel maggio 2010, siano state erroneamente trattenute (e versate) 500 Euro di codice 1001 anziché 300 Euro, l'importo di 200 Euro trattenuti e versati in eccesso sono utilizzati nel mese successivo in cui, pur in presenza di una ritenuta di 1000 Euro viene effettuato un versamento per 800 Euro. In tale caso il quadro ST va compilato con le seguenti modalità: Punto 1: 05/2010 Punto 2: 300 Punto 5: 200 Punto 7: 500 Punto 11: 1001 Punto 14: 16/6/2010 Con riferimento ai versamenti del mese successivo: Punto 1: 06/2010 Punto 2: 1000 Punto 4: 200 Punto 7: 800 Punto 11: qualsiasi codice Punto 14: 16/7/2010 I punti 8 e 9, come visto, riguardano rispettivamente gli interessi e il ravvedimento operoso. Il punto 10 "Note" riguarda i codici che devono essere utilizzati al verificarsi di determinati eventi (per una elencazione dei vari codici si rimanda alle istruzioni alla compilazione del modello 770). Presenza contemporanea di più codici da indicare nel punto 10 "note" Può accadere che, per un determinato versamento da indicare nel prospetto ST o SV, si debbano riportare nella colonna 10 (note) più codici. Tale situazione non è prevista nelle istruzioni allegate al modello 770/2011, ma essendo contemplata nelle specifiche tecniche per la predisposizione del file può, comunque, essere correttamente gestita e rappresentata. Esempio: Conguaglio per cessazione del rapporto di lavoro Mese di gennaio 2010 Addizionale comunale 2010: 0,90 (codice tributo 3816) Punto 1: 01/2010; Punto 2: 0,9; Punto 7: 0,9; Punto 10: SE; Punto 11:3816; Punto 14: 16/02/2010 11. PROSPETTO SX DEL MODELLO 770 SEMPLIFICATO: RIEPILOGO DEI CREDITI E DELLE COMPENSAZIONI Il prospetto SX del modello 770/Semplificato deve contenere i dati riepilogativi delle compensazioni effettuate dal sostituto d'imposta relativamente: - al credito 2009 derivante dalla precedente dichiarazione - Mod. 770/2010 e al suo utilizzo: - in compensazione esterna, tramite Mod. F24, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 entro la data di presentazione di questa dichiarazione (22 agosto 2011); - in compensazione interna mediante utilizzo a scomputo nel punto 4 della prima e seconda sezione del prospetto ST, e nel punto 4 del prospetto SV; - ai crediti sorti nel corso del periodo d'imposta 2010 e al loro utilizzo: - in compensazione interna nei punti 4 e 5 della prima e seconda sezione del prospetto ST, e nei punti 4 e 5 del prospetto SV, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 10 novembre 1997, come modificato dal D.P.R. n. 542 del 14 ottobre 1999. Tali dati vanno evidenziati ai righi SX1 e SX4. In sostanza, il prospetto SX evidenzia le compensazioni effettuate dal sostituto d'imposta, sia "internamente", che tramite modello F24, tra debiti e crediti esistenti nei confronti dell'erario, delle singole regioni e dei comuni, al fine del riscontro e della ripartizione dei fondi tra i vari enti destinatari dell'imposizione. In pratica, tale prospetto permette di distribuire correttamente i versamenti effettuati alle varie regioni e a comuni, appartenenti a gruppi diversi, a titolo di addizionale nonché di evidenziare le compensazioni effettuate (sia "verticalmente" ai sensi del DPR 445/97, che "orizzontalmente" sul modello F24) dal sostituto d'imposta tra debiti e crediti esistenti nei confronti dei diversi enti destinatari dell'imposizione (erario, regioni e comuni). Tali compensazioni sono ripartite analiticamente nei righi da SX5 a SX34 e nelle relative colonne. 11.1. La compilazione del prospetto SX Il prospetto SX del modello 770/2011 Semplificato si presenta sostanzialmente identico a quello dello scorso anno, tranne che per l'eliminazione al rigo SX1 della casella denominata "credito derivante da conguaglio su somme di cui al DL. 168/2009" e nella parte finale del modello, rispettivamente al rigo SX40, la creazione di apposite caselle per l'indicazione del credito scaturito dalla liquidazione definitiva della prestazione in forma capitale. Analogamente per quanto previsto con riferimento ai prospetti ST e SV, per una analisi delle singole caselle, si rimanda a quanto descritto nelle istruzioni ministeriali. 11.2. Riepilogo del credito da utilizzare in compensazione La sezione concernente il riepilogo del credito da utilizzare in compensazione permette di distinguere quanto, del credito eventualmente indicato a colonna 6 del rigo SX4, sia riferito, genericamente, a ritenute su redditi di lavoro dipendente e quanto a ritenute su redditi di lavoro autonomo. Con tale informazione si permette al sostituto di rappresentare il credito, ai sensi del DPR 445/97, solo con riferimento alle stesse categorie di reddito, in modo da potere, nel periodo d'imposta successivo (e quindi per le ritenute effettuate nel 2011 dichiarate nel modello 770/2012), inviare "separatamente" (comprendendo, quindi i relativi prospetti ST, SV e SX) le comunicazioni dati riferite a redditi di lavoro dipendente e assimilati da quelle riferite ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. In pratica, in conseguenza, come si vedrà oltre, della richiesta di separare quanto del credito di colonna 6 del rigo SX4 scaturisce da ritenute relative a redditi di lavoro dipendente e quanto da ritenute relative a redditi di lavoro autonomo, per potere trasmettere separatamente il modello 770/2012, il sostituto dovrà evitare di effettuare compensazioni interne (o "verticali") ai sensi del DPR 445/97 tra categorie di reddito diverse (lavoro autonomo, dipendente e di capitali, queste ultime nelle ipotesi un cui sussista anche l'obbligo di trasmettere il modello 770/O), mentre la compensazione "orizzontale" sul modello F24 avverrà con l'utilizzo del codice tributo appositamente indicato. 11.2.1. Istituzione dei codici tributo da utilizzare per le compensazioni Per completezza di analisi è opportuno ricordare che l'invio separato delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta (e, quindi, non solo del modello 770/S dal modello 770/O, ma anche delle varie parti che compongono il modello 770/S) si ricollega anche all'introduzione dei seguenti nuovi codici tributo istituiti con la risoluzione n. 9 del 18 gennaio 2005: - "6781" denominato: "Eccedenza di versamenti di ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale scaturente dalla dichiarazione del sostituto d'imposta 770 Semplificato"; - "6782" denominato: "Eccedenza di versamenti di ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi scaturente dalla dichiarazione del sostituto d'imposta 770 Semplificato"; - "6783" denominato: "Eccedenza di versamenti di ritenute su redditi di capitale scaturente dalla dichiarazione del sostituto d'imposta 770 Ordinario". Tali codici permettono all'Amministrazione finanziaria, come visto, di individuare la provenienza del credito utilizzato sul modello F24 in compensazione. 11.2.2. Modalità di compilazione della sezione "Riepilogo del credito da utilizzare in compensazione" I righi SX32 e SX33 sono da compilare unicamente nell'ipotesi in cui sia stato compilato colonna 6 del rigo SX4 relativo al credito da portare in compensazione. In particolare, nel rigo SX32, colonna 2, deve essere indicata la quota di credito di cui al rigo SX4, colonna 6, da utilizzare in compensazione che scaturisce da ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati nonché dall'assistenza fiscale prestata. Tale credito è comprensivo di quello, indicato a colonna 1, eventualmente ceduto ai sensi dell'articolo 117 e ss del TUIR ai fini della compensazione dell'IRES dovuta dalla società consolidante per effetto della tassazione di gruppo. L'importo del credito residuo (pari a SX32 colonna 2 - SX32, colonna 1), potrà essere utilizzato in compensazione orizzontale mediante il modello F24 esclusivamente con il codice 6781, mentre l'eventuale presentazione "separata" del modello 770/S/2012 potrà avvenire solo se la parte di credito non compensato "orizzontalmente" mediante il modello F24 viene compensata "verticalmente" (e quindi, internamente secondo quanto previsto dal DPR 445/97) con versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati. Nel rigo SX33, colonna 2, deve essere indicata la quota di credito di cui al rigo SX4, colonna 6 da utilizzare in compensazione, che scaturisce da ritenute su redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Tale credito, è comprensivo di quello, indicato a colonna 1,eventualmente ceduto ai sensi dell'articolo 117 e ss del TUIR ai fini della compensazione dell'IRES dovuta dalla società consolidante per effetto della tassazione di gruppo. L'importo del credito residuo (pari a SX33 colonna 2 - SX33, colonna 1), potrà essere utilizzato in compensazione orizzontale mediante il modello F24 esclusivamente con il codice 6782, mentre l'eventuale presentazione "separata" del modello 770/S/2011 potrà avvenire solo se la parte di credito non compensato "orizzontalmente" mediante il modello F24 viene compensata "verticalmente" (e quindi, internamente secondo quanto previsto dal DPR 445/97) con versamenti attinenti ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. 11.3. Riepilogo altri crediti Nella sezione relativa al "Riepilogo altri crediti" devono essere indicati i crediti conseguenti alla ritenuta subita, e non dovuta, su interessi e canoni ai sensi dell'art. 25 u.c. e 26 quater del DPR 600/73, il credito originatosi per versamenti concernenti l'anticipo d'imposta sul TFR, nonché i crediti riconosciuti per famiglie numerose e per canoni di locazione. Per quanto riguarda il rigo SX37, nello stesso, devono essere forniti i dati relativi al credito d'imposta derivante dal versamento, negli anni 1997 e 1998, con le modalità previste dall'articolo 3, commi 211, 212 e 213 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, dell'anticipo delle imposte da trattenere ai lavoratori dipendenti all'atto della corresponsione dei trattamenti di fine rapporto. In particolare, le istruzioni precisano che, in tale rigo, debba essere indicato: - nella colonna 1, l'importo del credito residuo rivalutato utilizzabile alla data del 1 gennaio 2010 costituito dall'importo indicato al rigo SX41, colonna 6 della precedente dichiarazione aumentato della rivalutazione; - nella colonna 2, deve essere indicato l'importo del credito acquisito per effetto di operazioni straordinarie verificatesi nel 2010 che non hanno comportato estinzione del sostituto (ad esempio cessione di ramo d'azienda); - nella colonna 3, deve essere riportato l'importo del credito ceduto per effetto di operazioni straordinarie verificatesi nel corso del 2010; - nella colonna 4, l'ammontare del credito indicato nelle precedenti colonne 1 e 2 utilizzato dal 01/01/2010 al 31/12/2010, nel mod. F24 (codice tributo 1250), a compensazione delle ritenute operate nell'anno sul TFR a qualunque titolo erogato o della imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR come previsto dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 29 del 20 marzo 2001; - nella colonna 5, l'importo del credito indicato nelle precedenti colonne 1 e 2 utilizzato nel punto 6 del prospetto ST della presente dichiarazione a scomputo delle ritenute operate nell'anno sul TFR erogato; - nella colonna 6, l'importo del credito residuo risultante alla data del 31 dicembre 2010 dalla seguente operazione: colonna 1 + colonna 2 - colonna 3 - colonna 4 - colonna 5. Le istruzioni alla compilazione della sezione ricordano inoltre che il suddetto credito non può essere utilizzato ai fini della compensazione di imposte diverse da quelle indicate. Il rigo SX38 è riservato ai sostituti d'imposta che hanno riconosciuto il credito per famiglie numerose di cui all'art. 12, comma 3 del Tuir relativo al 2010. In particolare si dovrà indicare: _ nella colonna 1, l'ammontare del credito riconosciuto relativo all'anno d'imposta 2010; _ nella colonna 2, l'ammontare del credito riconosciuto per famiglie numerose, successivamente recuperato dal sostituto che effettua le operazioni di conguaglio. Il rigo SX39, è riservato ai sostituti d'imposta che hanno riconosciuto il credito per canoni di locazione di cui all'art. 16, comma 1-sexies del Tuir relativo all'anno d'imposta 2010. Anche in questo caso si dovrà indicare: _ nella colonna 1, l'ammontare del credito riconosciuto per canoni di locazione nell'anno d'imposta 2010; _ nella colonna 2, l'ammontare del credito riconosciuto per canoni di locazione successivamente recuperato dal sostituto che effettua le operazioni di conguaglio a seguito di una pluralità di rapporti. 12. PROSPETTO SY Il prospetto SY rappresenta la novità principale del modello 770/2011. Nel presente prospetto vanno indicati i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi di cui all’art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’art. 15, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102 nonché le ritenute operate ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 78/2010. Sul punto, per maggiori approfondimenti, si veda la comunicazione n. tr11024. Il prospetto in esame si compone di tre sezioni: la prima sezione deve essere compilata dal soggetto erogatore delle somme, la seconda sezione deve essere compilata dal debitore principale, la terza sezione deve essere compilata dalle banche e dalle Poste Italiane S.p.a. Qualora i righi del prospetto non siano sufficienti devono essere utilizzati ulteriori prospetti. In questo caso va numerata progressivamente la casella “Mod. N.”posta in alto a destra dei singoli prospetti utilizzati. Nel rigo SY2, riservato al soggetto erogatore delle somme, deve essere indicato: • nel punto 1 il codice fiscale del debitore principale; • nei punti 2 il codice fiscale del creditore pignoratizio; • nel punto 3 le somme erogate; • nel punto 4 l’importo delle ritenute a titolo d’acconto del venti per cento effettuate. Nel punto 5 deve essere barrata la casella nel caso di ritenuta non operata se il credito vantato dal percipiente è riferibile a somme o valori non assoggettabili a ritenute alla fonte ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo III del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, nell’articolo 11 commi 5, 6 e 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 nonché nell’articolo 33, comma 4 del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42. Nel rigo SY7, riservato al debitore principale, deve essere indicato: • nel punto 1 il codice fiscale del creditore pignoratizio; • nei punti 2, 4, 6, 8 e 10 le somme erogate • nei punti 3, 5, 7, 9 e 11 la tipologia delle somme liquidate. In particolare vanno indicati uno dei seguenti codici: A - redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e redditi di pensione assoggettati a tassazione ordinaria; B - redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente assoggettati a ritenuta a titolo d ‘imposta; C - arretrati di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati relativi ad anni precedenti assoggettati a tassazione separata; D - trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma di capitale; E - redditi di lavoro autonomo; F - redditi diversi; G - redditi d’impresa; H - redditi di capitale; I - redditi fondiari. La sezione III deve invece essere compilata esclusivamente dalle banche e dalle Poste Italiane Spa. 13. SANZIONI Di seguito si riportano le sanzioni amministrative relative alle possibili violazioni da parte del sostituto d'imposta in materia di dichiarazioni: VIOLAZIONI OMESSA presentazione SANZIONI sanzione amministrativa dal 120% al 240% della ritenuta non versata con minimo di euro 258 più euro 51 per ogni percipiente non indicato OMESSA dichiarazione con effettivo versamento delle ritenute sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065 più euro 51 per ogni percipiente non indicato RITARDO di presentazione non superiore a 90 giorni sanzione amministrativa di euro 32 (1/8 di 258 €) INFEDELE dichiarazione con compensi, interessi, ecc. dichiarati in misura inferiore a quella accertata da 1 a 2 volte le ritenute relative all'importo accertato con minimo di euro 258 NON COMPLETA indicazione di tutti i percipienti sanz. come sopra con l'aggiunta di euro 51 per ogni nomin. non indicato DICHIARAZIONE IRREGOLARE: mancante degli elementi indicati dall'art. 7 D.P.R. 600/1973 (art. abrogato dall' art. 9, c. 8, D.P.R. 22.7.1998, n. 322 con effetto dall'1.1.1999). Si vedano ora gli artt. 2, c. 5, e 4, D.P.R. 22.7.1998, n. 322 INOSSERVANZA delle disposizioni in materia di assistenza fiscale e di operazioni di conguaglio da parte dei sostituti d'imposta da euro 516 a euro 4.131 sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.582