indagini finanziarie: uno strumento in mano al fisco
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indagini finanziarie: uno strumento in mano al fisco
Circolare N. 70 Area: TAX & LAW Periodico plurisettimanale 10 ottobre 2008 INDAGINI FINANZIARIE: UNO STRUMENTO IN MANO AL FISCO Nell’ambito dell’attività di accertamento tributario si verifica sempre più frequentemente l’utilizzo delle indagini finanziarie quale strumento di rilevante efficacia per il controllo delle violazioni sostanziali commesse dai contribuenti. L’Amministrazione finanziaria peraltro ne ha sollecitato il ricorso da parte dei propri uffici, ribadendo che la proficuità dell’azione di accertamento nei confronti delle posizioni ritenute a più alto rischio di evasione deve essere assicurata attraverso l’adozione delle indagini finanziarie che possono rivelarsi, grazie anche alle nuove modalità di utilizzo dell’anagrafe dei rapporti, estremamente penetranti e proficue. L’applicazione di tale strumento è oggetto di diverse sentenze, anche recenti, da parte della Corte di Cassazione, in particolare con riguardo alla possibilità di richiedere e utilizzare i dati bancari relativi a soggetti diversi dal contribuente, nell’ambito delle indagini eseguite nei confronti di quest’ultimo. LA NORMATIVA Le disposizioni fiscali che regolano la materia in esame, contenute negli articoli 32, DPR 600/1973 e 51, DPR 633/1972, attribuiscono all’Amministrazione finanziaria il potere generalizzato di richiedere agli intermediari bancari e finanziari dati e notizie relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata con la propria clientela. Per di più, la stessa normativa prevede che le movimentazioni risultanti dal conto corrente siano poste a base delle rettifiche e degli accertamenti, se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito o dell’IVA o che non hanno rilevanza a tal fine. In particolare per le imposte dirette è previsto che: ⇒ ⇒ gli accrediti effettuati sui rapporti finanziari siano considerati ricavi, se il contribuente non dimostra di averne tenuto conto ai fini della determinazione del reddito o che le operazioni, cui gli stessi si riferiscono, non hanno rilevanza fiscale; i prelevamenti effettuati e non risultanti dalle scritture contabili siano considerati ricavi, in assenza di indicazione del beneficiario da parte del contribuente. Per quanto riguarda l’IVA: ⇒ ⇒ i versamenti effettuati, senza giustificazione da parte del contribuente, costituiscono cessioni di beni e/o prestazioni di servizio rese “in nero”; i prelevamenti effettuati, vengono invece considerati acquisti e/o utilizzi di prestazioni di servizio “in nero”, sempreché il contribuente non fornisca prova di averne tenuto conto nelle dichiarazioni, ovvero che non si riferiscano ad operazioni imponibili. In pratica, l’equazione: addebitamenti + accreditamenti = ricavi o corrispettivi non contabilizzati RIPRODUZIONE VIETATA Pag. | 1 di 3 INTEGRA ON LINE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: VIA A. VOLTA, 1 - 48018 FAENZA (RA) TEL. 0546 62 10 78 FAX 0546 62 58 69 REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI RAVENNA N. 1262 DEL 06/09/2005 - DIRETTORE RESPONSABILE DOTT. GIOVANNI TORRICELLI INTERNET: www.integra-online.it E-MAIL: [email protected] deriva dal fatto che, normalmente, le uscite non giustificate riguardano costi sostenuti “in nero”, proprio perché correlati a ricavi non contabilizzati. Le norme in esame operano in modo automatico, non richiedendo ulteriori elementi di riscontro da parte del Fisco, con la conseguenza che sul contribuente ricade l’onere di dimostrare l’irrilevanza fiscale delle operazioni bancarie. Le prove a favore del contribuente devono comunque essere particolarmente convincenti: non si ritiene sufficiente affermare che il versamento rinvenuto nei conti è frutto di un prestito o di un regalo. È necessario provare le affermazioni attraverso il percorso seguito dal denaro. Ad esempio, il contribuente potrebbe essere in grado di provare: la restituzione della somma ai genitori tramite canale bancario, in caso di prestito; il prelevamento, in contanti, di una somma analoga a quella ricevuta in prestito/regalo dal c/c dei genitori, in una data assai prossima a quella dell’accredito sul rapporto intestato al contribuente; le motivazioni a base della concessione del prestito (ad esempio l’acquisto di un’auto avvenuto a distanza di pochi giorni o di un immobile, ecc.) o del regalo ricevuto (ad esempio, matrimonio, fidanzamento, laurea, ecc.); lo smobilizzo di titoli da parte di un genitore e il successivo versamento nel conto del figlio di una parte della somma di denaro; versamenti di modesto importo, sporadici, potrebbero trovare giustificazione come piccole regalie dei genitori/suoceri (specialmente se avvenuti in prossimità di festività). Più difficile è la prova per i prelevamenti, specialmente a distanza di anni. Al di là del plafond per spese personali, da commisurare al reddito ed alla consistenza familiare, è evidente che in ordine ai prelievi più cospicui di denaro, il contribuente non possa esimersi dal fornire l’indicazione del beneficiario. I CONTI COINTESTATI I dati che gli intermediari finanziari sono tenuti a trasmettere all’Amministrazione finanziaria si estendono anche ai rapporti cointestati al contribuente. In queste ipotesi grava sullo stesso contribuente l’onere di fornire la prova delle operazioni estranee all’accertamento in quanto di pertinenza del soggetto terzo, considerato che il rapporto è anche a suo nome. I CONTI INTESTATI A TERZI In base alle disposizioni illustrate, come precisato anche dalla stessa Agenzia delle Entrate, è formalmente preclusa al Fisco la possibilità di estendere le indagini ai conti bancari di terzi, salvo ne venga dimostrata l’intestazione fittizia o comunque sia accertata la riconducibilità delle movimentazioni al contribuente. In sostanza, una volta acquisiti i conti non intestati al contribuente ma a soggetti terzi, non opera alcuna presunzione se l’Amministrazione non dimostra la riferibilità di prelevamenti e versamenti al contribuente oggetto di verifica (non intestatario del conto). Sotto il profilo operativo si rileva: ⇒ ⇒ come non sia semplice ascrivere al contribuente le operazioni effettuate da altri; che l’onere incombente sull’Amministrazione non può certamente risolversi in mere affermazioni di principio. 081010 CF RIPRODUZIONE VIETATA Pag. | 2 di 3 INTEGRA ON LINE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: VIA A. VOLTA, 1 - 48018 FAENZA (RA) TEL. 0546 62 10 78 FAX 0546 62 58 69 REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI RAVENNA N. 1262 DEL 06/09/2005 - DIRETTORE RESPONSABILE DOTT. GIOVANNI TORRICELLI INTERNET: www.integra-online.it E-MAIL: [email protected] ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI Le situazioni oggetto delle decisioni della Corte di Cassazione sono molteplici e riguardano in particolare l’utilizzabilità dei conti intestati ai soggetti collegati al contribuente accertato da vincoli familiari (coniuge e parenti), negoziali o societari (amministratori di società di persone o di capitali, soci delle stesse). In linea generale l’orientamento della suprema Corte in presenza di conti intestati a terzi (differentemente da quanto invece previsto per i conti cointestati) ritiene incombente sull’Amministrazione finanziaria l’onere di dimostrare l’ascrivibilità di determinate operazioni di versamento e prelevamento al contribuente sottoposto al controllo. Solo in questo caso possono operare le presunzioni legali previste in materia, con conseguente onere della prova a carico del contribuente. Si segnalano tuttavia alcune decisioni della suprema Corte “meno favorevoli” ai contribuenti. In particolare sono stati riconosciuti legittimi gli accertamenti bancari effettuati nei confronti: ⇒ ⇒ ⇒ del coniuge del contribuente, per il vincolo personale che intercorre tra i due soggetti, a prescindere dalla circostanza che il coniuge coadiuvi il contribuente nella sua attività. In sostanza, il vincolo è ritenuto di per sé sufficiente ad estendere l’accertamento bancario ai familiari del contribuente; dei soci e loro familiari di una società la cui compagine sociale e la cui amministrazione sia riferibile ad un unico ristretto gruppo familiare tale da realizzare con la società amministrata “una sostanziale identità di soggetti”; di soggetti terzi legati alla società, sia di persone che di capitali a ristretta base azionaria, da particolari rapporti, quali soci amministratori o procuratori generali. CONCLUSIONI Sebbene, almeno in linea teorica, le indagini finanziarie costituiscano un’autonoma attività istruttoria, per il loro svolgimento deve comunque essere iniziata un’attività di controllo, anche in funzione selettiva nell’ambito della programmazione dell’attività stessa, persistendo la necessità della sussistenza di motivi idonei a giustificare l’azione dell’Amministrazione finanziaria. Dunque, l’indagine finanziaria va preferibilmente subordinata al controllo fiscale. Per quanto riguarda poi i poteri del Fisco di effettuare le indagini finanziarie nei confronti dei soggetti terzi, occorre che da un preliminare esame del contribuente da accertare emerga l’interposizione fittizia del titolare del conto onde poter considerare legittime le successive richieste dei verificatori per lo svolgimento delle indagini. ■ 081010 CF RIPRODUZIONE VIETATA Pag. | 3 di 3 INTEGRA ON LINE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: VIA A. VOLTA, 1 - 48018 FAENZA (RA) TEL. 0546 62 10 78 FAX 0546 62 58 69 REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI RAVENNA N. 1262 DEL 06/09/2005 - DIRETTORE RESPONSABILE DOTT. GIOVANNI TORRICELLI INTERNET: www.integra-online.it E-MAIL: [email protected]