indagini finanziarie: uno strumento in mano al fisco

Transcript

indagini finanziarie: uno strumento in mano al fisco
 Circolare N. 70
Area: TAX & LAW
Periodico plurisettimanale
10 ottobre 2008
INDAGINI FINANZIARIE: UNO STRUMENTO IN MANO AL FISCO
Nell’ambito dell’attività di accertamento tributario si verifica sempre più frequentemente l’utilizzo
delle indagini finanziarie quale strumento di rilevante efficacia per il controllo delle violazioni
sostanziali commesse dai contribuenti.
L’Amministrazione finanziaria peraltro ne ha sollecitato il ricorso da parte dei propri uffici,
ribadendo che la proficuità dell’azione di accertamento nei confronti delle posizioni ritenute a più
alto rischio di evasione deve essere assicurata attraverso l’adozione delle indagini finanziarie che
possono rivelarsi, grazie anche alle nuove modalità di utilizzo dell’anagrafe dei rapporti,
estremamente penetranti e proficue.
L’applicazione di tale strumento è oggetto di diverse sentenze, anche recenti, da parte della Corte
di Cassazione, in particolare con riguardo alla possibilità di richiedere e utilizzare i dati bancari
relativi a soggetti diversi dal contribuente, nell’ambito delle indagini eseguite nei confronti di
quest’ultimo.
LA NORMATIVA
Le disposizioni fiscali che regolano la materia in esame, contenute negli articoli 32, DPR 600/1973
e 51, DPR 633/1972, attribuiscono all’Amministrazione finanziaria il potere generalizzato di
richiedere agli intermediari bancari e finanziari dati e notizie relativi a qualsiasi rapporto
intrattenuto od operazione effettuata con la propria clientela.
Per di più, la stessa normativa prevede che le movimentazioni risultanti dal conto corrente siano
poste a base delle rettifiche e degli accertamenti, se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto
conto per la determinazione del reddito o dell’IVA o che non hanno rilevanza a tal fine.
In particolare per le imposte dirette è previsto che:
⇒
⇒
gli accrediti effettuati sui rapporti finanziari siano considerati ricavi, se il contribuente non
dimostra di averne tenuto conto ai fini della determinazione del reddito o che le operazioni,
cui gli stessi si riferiscono, non hanno rilevanza fiscale;
i prelevamenti effettuati e non risultanti dalle scritture contabili siano considerati ricavi, in
assenza di indicazione del beneficiario da parte del contribuente.
Per quanto riguarda l’IVA:
⇒
⇒
i versamenti effettuati, senza giustificazione da parte del contribuente, costituiscono
cessioni di beni e/o prestazioni di servizio rese “in nero”;
i prelevamenti effettuati, vengono invece considerati acquisti e/o utilizzi di prestazioni di
servizio “in nero”, sempreché il contribuente non fornisca prova di averne tenuto conto nelle
dichiarazioni, ovvero che non si riferiscano ad operazioni imponibili.
In pratica, l’equazione:
addebitamenti
+
accreditamenti
=
ricavi o corrispettivi non contabilizzati
RIPRODUZIONE VIETATA
Pag. | 1 di 3
INTEGRA ON LINE
REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: VIA A. VOLTA, 1 - 48018 FAENZA (RA)
TEL. 0546 62 10 78 FAX 0546 62 58 69
REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI RAVENNA N. 1262 DEL 06/09/2005 - DIRETTORE RESPONSABILE DOTT. GIOVANNI TORRICELLI
INTERNET: www.integra-online.it E-MAIL: [email protected]
deriva dal fatto che, normalmente, le uscite non giustificate riguardano costi sostenuti “in nero”,
proprio perché correlati a ricavi non contabilizzati.
Le norme in esame operano in modo automatico, non richiedendo ulteriori elementi di
riscontro da parte del Fisco, con la conseguenza che sul contribuente ricade l’onere di
dimostrare l’irrilevanza fiscale delle operazioni bancarie.
Le prove a favore del contribuente devono comunque essere particolarmente convincenti: non si
ritiene sufficiente affermare che il versamento rinvenuto nei conti è frutto di un prestito o di un
regalo. È necessario provare le affermazioni attraverso il percorso seguito dal denaro.
Ad esempio, il contribuente potrebbe essere in grado di provare:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
la restituzione della somma ai genitori tramite canale bancario, in caso di prestito;
il prelevamento, in contanti, di una somma analoga a quella ricevuta in prestito/regalo dal
c/c dei genitori, in una data assai prossima a quella dell’accredito sul rapporto intestato al
contribuente;
le motivazioni a base della concessione del prestito (ad esempio l’acquisto di un’auto
avvenuto a distanza di pochi giorni o di un immobile, ecc.) o del regalo ricevuto (ad
esempio, matrimonio, fidanzamento, laurea, ecc.);
lo smobilizzo di titoli da parte di un genitore e il successivo versamento nel conto del figlio
di una parte della somma di denaro;
versamenti di modesto importo, sporadici, potrebbero trovare giustificazione come piccole
regalie dei genitori/suoceri (specialmente se avvenuti in prossimità di festività).
Più difficile è la prova per i prelevamenti, specialmente a distanza di anni. Al di là del plafond per
spese personali, da commisurare al reddito ed alla consistenza familiare, è evidente che in ordine
ai prelievi più cospicui di denaro, il contribuente non possa esimersi dal fornire l’indicazione del
beneficiario.
I CONTI COINTESTATI
I dati che gli intermediari finanziari sono tenuti a trasmettere all’Amministrazione finanziaria si
estendono anche ai rapporti cointestati al contribuente.
In queste ipotesi grava sullo stesso contribuente l’onere di fornire la prova delle operazioni
estranee all’accertamento in quanto di pertinenza del soggetto terzo, considerato che il rapporto è
anche a suo nome.
I CONTI INTESTATI A TERZI
In base alle disposizioni illustrate, come precisato anche dalla stessa Agenzia delle Entrate, è
formalmente preclusa al Fisco la possibilità di estendere le indagini ai conti bancari di terzi, salvo
ne venga dimostrata l’intestazione fittizia o comunque sia accertata la riconducibilità delle
movimentazioni al contribuente.
In sostanza, una volta acquisiti i conti non intestati al contribuente ma a soggetti terzi, non opera
alcuna presunzione se l’Amministrazione non dimostra la riferibilità di prelevamenti e versamenti al
contribuente oggetto di verifica (non intestatario del conto).
Sotto il profilo operativo si rileva:
⇒
⇒
come non sia semplice ascrivere al contribuente le operazioni effettuate da altri;
che l’onere incombente sull’Amministrazione non può certamente risolversi in mere
affermazioni di principio.
081010 CF
RIPRODUZIONE VIETATA
Pag. | 2 di 3
INTEGRA ON LINE
REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: VIA A. VOLTA, 1 - 48018 FAENZA (RA)
TEL. 0546 62 10 78 FAX 0546 62 58 69
REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI RAVENNA N. 1262 DEL 06/09/2005 - DIRETTORE RESPONSABILE DOTT. GIOVANNI TORRICELLI
INTERNET: www.integra-online.it E-MAIL: [email protected]
ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Le situazioni oggetto delle decisioni della Corte di Cassazione sono molteplici e riguardano in
particolare l’utilizzabilità dei conti intestati ai soggetti collegati al contribuente accertato da vincoli
familiari (coniuge e parenti), negoziali o societari (amministratori di società di persone o di capitali,
soci delle stesse).
In linea generale l’orientamento della suprema Corte in presenza di conti intestati a terzi
(differentemente da quanto invece previsto per i conti cointestati) ritiene incombente
sull’Amministrazione finanziaria l’onere di dimostrare l’ascrivibilità di determinate operazioni di
versamento e prelevamento al contribuente sottoposto al controllo. Solo in questo caso possono
operare le presunzioni legali previste in materia, con conseguente onere della prova a carico del
contribuente.
Si segnalano tuttavia alcune decisioni della suprema Corte “meno favorevoli” ai contribuenti. In
particolare sono stati riconosciuti legittimi gli accertamenti bancari effettuati nei confronti:
⇒
⇒
⇒
del coniuge del contribuente, per il vincolo personale che intercorre tra i due soggetti, a
prescindere dalla circostanza che il coniuge coadiuvi il contribuente nella sua attività. In
sostanza, il vincolo è ritenuto di per sé sufficiente ad estendere l’accertamento bancario ai
familiari del contribuente;
dei soci e loro familiari di una società la cui compagine sociale e la cui amministrazione sia
riferibile ad un unico ristretto gruppo familiare tale da realizzare con la società amministrata
“una sostanziale identità di soggetti”;
di soggetti terzi legati alla società, sia di persone che di capitali a ristretta base azionaria,
da particolari rapporti, quali soci amministratori o procuratori generali.
CONCLUSIONI
Sebbene, almeno in linea teorica, le indagini finanziarie costituiscano un’autonoma attività
istruttoria, per il loro svolgimento deve comunque essere iniziata un’attività di controllo, anche in
funzione selettiva nell’ambito della programmazione dell’attività stessa, persistendo la necessità
della sussistenza di motivi idonei a giustificare l’azione dell’Amministrazione finanziaria.
Dunque, l’indagine finanziaria va preferibilmente subordinata al controllo fiscale.
Per quanto riguarda poi i poteri del Fisco di effettuare le indagini finanziarie nei confronti dei
soggetti terzi, occorre che da un preliminare esame del contribuente da accertare emerga
l’interposizione fittizia del titolare del conto onde poter considerare legittime le successive richieste
dei verificatori per lo svolgimento delle indagini. ■
081010 CF
RIPRODUZIONE VIETATA
Pag. | 3 di 3
INTEGRA ON LINE
REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: VIA A. VOLTA, 1 - 48018 FAENZA (RA)
TEL. 0546 62 10 78 FAX 0546 62 58 69
REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI RAVENNA N. 1262 DEL 06/09/2005 - DIRETTORE RESPONSABILE DOTT. GIOVANNI TORRICELLI
INTERNET: www.integra-online.it E-MAIL: [email protected]