codice deontologico dell`osteopata

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codice deontologico dell`osteopata
CODICE DEONTOLOGICO DELL’OSTEOPATA
(Revisione 1 del 21 Ottobre 2015)
Norme Deontologiche generali dell’Osteopata condivise da:
CPO, CRO, FESIOS, PROS, CONFOSTEOPATIA
PREMESSE
Possono definirsi "Osteopata D.O." coloro che, hanno frequentato con successo il relativo Corso di Formazione presso
uno degli Istituti privati Nazionali e/o Esteri che seguono le indicazioni della Confederazione degli Istituti di
Formazione degli Osteopati.
Gli Osteopati, attualmente in Italia non sono abilitati all’esercizio della Professione Sanitaria perché il titolo di
Osteopata non rientra tra le Professioni Sanitarie regolamentate. L’Osteopata esercita la sua attività con iscrizione
all'ufficio IVA con codice attribuito.
Nell’ambito della libera scelta della persona, l'Osteopata deve informare la persona assistita che il proprio intervento
rientra nell’approccio delle medicine tradizionali, alternative e complementari (TM & CAM), che non sono sostitutive
delle comprovate e specifiche competenze mediche e specialistiche.
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
L’osteopata è tenuto all’osservanza ed alla conoscenza del presente codice in qualunque forma venga esercitata l’attività
di osteopata (sia libera che dipendente, sia in una struttura pubblica che privata). L’ignoranza delle norme dello stesso
non esime l’iscritto dalla responsabilità disciplinare.
Art. 2
Per l’espletamento della propria attività, gli osteopati hanno la possibilità di iscriversi ad un’associazione di categoria
professionale, e di rinnovarne annualmente l’iscrizione nei tempi e nelle modalità previste. L’esercizio dell’attività non
può avvenire usando un nome diverso da quello fornito all’associazione di appartenenza.
Art. 3
Gli osteopati, nell’esercizio della propria attività ed anche al di fuori di essa, devono uniformare il proprio
comportamento all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro.
Art. 4
L’osteopata ha l’obbligo della difesa, della cura e del rispetto della vita in ogni sua forma. Esercita la professione senza
pregiudizi e discriminazioni di sesso, di razza, di nazionalità, di lingua, di religione, di politica, di classe sociale, di
disabilità fisica o mentale, astenendosi da qualsiasi atto o comportamento che possa arrecare danno o lesione, di
qualsiasi natura, alla persona.
Art. 5
L’osteopata ha l’obbligo nei confronti di se stesso e dei suoi pazienti, sia durante che al di fuori dell’esercizio della sua
attività, di perseguire una condotta di vita sana e salutare, promuovendo e preservando al meglio la propria salute fisica
e psichica. Non può altresì esercitare se affetto da patologie infettive, nonché da condizioni psichiche o fisiche,
dipendenze da droghe o alcool, che ne alterino la competenza e le abilità.
Art. 6
L’osteopata deve svolgere la sua attività in piena scienza e coscienza, diligenza e senso di responsabilità, nell’ambito
delle sue capacità e competenze, vagliando la pertinenza del suo intervento in modo corretto, autonomo ed appropriato,
sulla base delle conoscenze tecniche e scientifiche in suo possesso, per la promozione della salute e del benessere della
persona.
Confosteopatia _ Via Matteotti 62 _ 20092 _ Cinisello Balsamo (Mi)_ Codice Fiscale _ 97710150158_ Mail: [email protected]
Art. 7
L’osteopata deve astenersi da qualsivoglia comportamento che generi discredito alla professione e dallo svolgimento di
attività incompatibili con la dignità professionale. L’osteopata non deve abusare per nessun motivo della sua
professione, per scopi economici, coercitivi, sessuali o di altra natura.
Art. 8
L’osteopata deve sempre qualificarsi in modo tale che sia evitato ogni possibile equivoco sulla sua qualifica
professionale, utilizzando ed indicando solo i titoli che gli competono, in particolare evidenziando le differenze
sostanziali rispetto alle Professioni Sanitarie del Medico Chirurgo e del Fisioterapista.
Art. 9
L’osteopata può lavorare individualmente, in collaborazione o associazione con altri osteopati o figure sanitarie, in
strutture private o pubbliche. È ammesso associarsi ad uno o più studi. L’osteopata, durante le sue assenze, può farsi
sostituire esclusivamente da un collega diplomato, a cui dovrà fornire tutte le informazioni necessarie sul paziente per
garantirne un’assistenza adeguata.
Art. 10
Gli ambienti e i locali in cui viene espletata l’assistenza osteopatica devono risultare puliti, decorosi e conformi alla
sicurezza e alla privacy del paziente, oltre che alla dignità della professione. L’osteopata ha l’obbligo di assicurare i
suddetti locali dal rischio di responsabilità civile.
Art. 11
L’osteopata può dare informazioni sulla propria attività professionale, purché il contenuto e la forma siano coerenti con
i principi del presente codice, con la dignità e il decoro dell'attività svolta, e la pubblicità risponda a criteri di
trasparenza e veridicità, il rispetto dei quali è verificato dagli organi di controllo delle associazioni di categoria. In ogni
caso l'informazione non deve assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa o comparativa.
Art. 12
L’osteopata necessita di aggiornamento professionale costante e di formazione permanente, basando il proprio
comportamento sulle conoscenze tecniche e scientifiche, a tutela del benessere e della salute fisica e psichica della
persona.
Art. 13
L’osteopata stabilisce, in piena autonomia, i propri onorari, comunicando all’utente l’entità degli stessi prima dell’inizio
del trattamento.
Art. 14
L’osteopata è tenuto a sottoscrivere polizza professionale per la responsabilità civile.
Art. 15
Sono consentite l'organizzazione e la sponsorizzazione di seminari di studi, di corsi di formazione e di convegni in
discipline attinenti l'osteopatia, sia se organizzati da singoli osteopati, sia se organizzati da collegi di osteopatia.
RAPPORTI CON GLI UTENTI
Art. 16
Il rapporto con l’utenza è di natura fiduciaria e deve essere improntato sulla lealtà, correttezza e chiarezza.
Art. 17
L’osteopata è sempre libero, in qualsiasi momento, di rinunciare a prestare la propria opera a favore della persona
assistita, qualora sia venuto meno il rapporto fiduciario o qualora esso venga compromesso.
Art. 18
L’osteopata promuove l’auto-sufficienza della persona assistita non creando dipendenze e comunque non dovrà
accettare richieste in contrasto con i principi di scienza e coscienza o con gli obiettivi dell’intervento osteopatico.
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Art. 19
L’osteopata non è abilitato a formulare una diagnosi medica, prescrivere farmaci, prescrivere o eseguire esami
strumentali di pertinenza medica e/o riabilitativa, prescrivere o eseguire interventi chirurgici o qualsiasi atto di esclusiva
competenza medica. L’osteopata può accedere ai dati sensibili dell’utente e alle diagnostiche mediche, senza esprimere
giudizi o pareri interpretativi. La raccolta dei dati di salute, la visione degli esami strumentali, così come le manovre
semeiologiche pertinenti al caso sono orientate ad un corretto inquadramento di possibili controindicazioni al
trattamento osteopatico e/o a un successivo indirizzo agli ambiti sanitari.
Art. 20
L’osteopata ha obbligo di riservatezza sulle informazioni ricevute o ottenute nell’esercizio della propria attività, nonché
sulle prestazioni svolte o programmate.
Art. 21
L’osteopata deve attenersi alle norme di legge vigenti in materia di conservazione ed archiviazione dei dati,
specialmente in relazione ai dati sensibili.
Art. 22
L’osteopata assume le informazioni necessarie dalla persona assistita, e comunica, in modo trasparente e oggettivo, gli
obiettivi osteopatici e il relativo percorso di trattamento, utilizzando un linguaggio comprensibile ed adeguato al livello
culturale dell’utente. La buona norma si estende anche alla comunicazione dei fattori che potrebbero limitare i risultati,
informando la persona assistita sui possibili effetti secondari e/o collaterali del trattamento.
Art. 23
L’osteopata richiede consenso informativo al trattamento osteopatico. Ove si tratti di minore o di interdetto, il consenso
deve essere prestato da un genitore o da esercente la potestà parentale o tutoriale.
Art. 24
In ogni fase del suo intervento, l’osteopata rispetta il diritto della persona assistita di essere affiancata da un proprio
accompagnatore e di richiedere l’interruzione della sessione osteopatica in qualsiasi momento.
Art. 25
Nel caso in cui l’osteopata necessiti di registrazioni audio e/o video a scopo di ricerca o documentazione del caso, deve
ottenerne un consenso specifico della persona assistita, dopo averlo edotto sui motivi, lo scopo e l’utilizzo di tale
registrazioni. Deve inoltre attenersi alle norme di legge vigenti in materia di conservazione e archiviazione dei dati
acquisiti.
Art. 26
Qualora per qualsiasi motivo l’osteopata sia costretto a sospendere o a terminare l’esercizio della sua attività, o a
trasferirla in altra regione o paese, informa con adeguato anticipo le persone assistite.
RAPPORTI CON I COLLEGHI
Art. 27
Gli osteopati intrattengono rapporti basati sulla correttezza e lealtà, in uno spirito di collaborazione improntato allo
sviluppo della disciplina osteopatica e mirato ad evitare discrediti tra colleghi ed incomprensioni con altre professioni,
anche in presenza di contrasto di opinioni.
Art. 28
Qualsiasi forma di libera e leale competizione si basa esclusivamente sulla qualità professionale e del proprio lavoro.
L’osteopata deve astenersi da ogni forma di scorretta concorrenza nei riguardi di altri colleghi.
Art. 29
L’osteopata ha la facoltà di incontrare qualunque altro collega, medico o specialista, quando il consulto gli sia richiesto
dall’utente o dai suoi legali rappresentanti.
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Art. 30
L’osteopata presta la massima collaborazione nei rapporti con le associazioni di categoria a cui è iscritto, nel pieno
rispetto delle norme deontologiche.
Art. 31
L’osteopata è tenuto a comunicare all’associazione di categoria una residenza certa e opera in un luogo di lavoro idoneo
all’esercizio della propria attività.
Art. 32
L’osteopata è tenuto agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico secondo le norme di legge vigenti.
Revisione “1” del 21 Ottobre 2015
Approvata dall’Assemblea di CONFOSTEOPATIA
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