la circolazione su strada dei carrelli
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la circolazione su strada dei carrelli
COMUNE DI CAMPI BISENZIO Provincia di Firenze OGGETTO: LA CIRCOLAZIONE SU STRADA DEI CARRELLI Disciplina della circolazione dei carrelli elevatori (muletti) . 1. RIFERIMENTI LEGISLATIVI 2. - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) articoli 58 e 114; - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada). - Decreto Ministeriale 28 dicembre 1989 (Modalità e cautele per la circolazione saltuaria dei carrelli elevatori trasportatori o trattori). L’articolo 114 del nuovo codice della strada richiama esplicitamente il rispetto e l’applicazione di norme stabilite da altri articoli dello stesso codice, in particolare per quanto concerne i limiti dimensionali e di massa nonché la procedura di targatura delle macchine operatrici. 2. DEFINIZIONE La nozione di “carrello” è fornita dall’articolo 58 del codice della strada il cui testo integrale vigente è riportato di seguito. “Art. 58 (Macchine operatrici) 1. Le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature. In quanto veico1i possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione. 2. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici si distinguono in: a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico; b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia e simili; c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose. 3. Le macchine operatrici semoventi, in relazione alle loro caratteristiche, possono essere attrezzate con un numero di posti, per gli addetti, non superiore a tre, compreso quello del conducente. 4. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine operatrici semoventi a ruote non pneumatiche o a cingoli non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h. Con tale definizione il legislatore ha associato i carrelli alle macchine operatrici e, pertanto, dovranno seguire tutte le procedure previste per ottenere l’autorizzazione a circolare sulla strada. 1 Il codice della strada del 1959, all’art. 30, come modificato dalla legge 10 febbraio 1982, n. 38, distingueva le macchine operatrici dai “carrelli destinati al trasporto di prodotti da un reparto all’altro di una impresa industriale”. 3. ESIGENZE DI TRANSITO SULLA STRADA I carrelli industriali semoventi sono macchine adibite, di norma, esclusivamente alla movimentazione all’interno delle proprietà private (magazzini, stabilimenti, aree di carico e scarico) Per la conduzione delle macchine in argomento all’interno di aree private non è richiesto, come per ogni altro tipo di veicolo, alcun titolo abitativo ma soltanto una istruzione alle manovre da eseguire. L’istruzione adeguata agli addetti alla conduzione delle macchine può essere impartita sia dal personale a ciò preposto all’interno dell’azienda, sia da tecnici appartenenti alla ditta costruttrice del mezzo stesso. Il datore di lavoro, al termine dell’adeguata istruzione, rilascia agli addetti alla conduzione della macchina, un attestato di responsabilità. Quando il carrello viene condotto su strada, e vedremo di seguito quali siano in tale ipotesi le norme da rispettare, il conducente deve essere in possesso di patente di guida. Possiamo dire che l’esigenza di transitare su strada pubblica nasce da tre necessità di operare da parte del1’utilizzatore: a) il carico e lo scarico da veicoli destinati al trasporto di merci che presentano dimensioni tali da non consentirgli di raggiungere le aree di proprietà delle aziende; b) il collegamento, con trasporto di materiale, tra due o più proprietà attraversate da strade pubbliche; c) lo spostamento del solo carrello con transito a percorrenza “illimitata” per raggiungere la sede di lavoro. 3.1. CARICO E SCARICO SU STRADA PUBBLICA E COLLEGAMENTO DI STABILIMENTI UBICATI AI LATI OPPOSTI DI STRADE PUBBLICHE. Con decreto del Ministero dei trasporti 28 dicembre 1989, di cui è riportato di seguito il testo, vennero dettate le modalità e le cautele per la saltuaria circolazione dei carrelli. Dalla lettura del decreto si evince che questo risolve le necessità degli utilizzatori: di attraversare, con un carrello carico o scarico, una strada pubblica; di caricare e scaricare veicoli su aree pubbliche; di percorrere brevi e ben definiti tratti di strada pubblica sia a carico che a vuoto. In sostanza colui che, essendo proprietario di un carrello ha necessità di usare lo stesso su strada pubblica per una qualsiasi delle azioni sopra indicate deve: - richiedere al costruttore la scheda tecnica; - richiedere il benestare all’ente proprietario della strada; - inoltrare al competente ufficio provinciale della M.C.T.C. la domanda per ottenere l’autorizzazione alla circolazione saltuaria del carrello. - attrezzare il carrello con proiettori anabbaglianti, dispositivo supplementare a luce lampeggiante gialla, pannelli retroriflettenti a strisce bianche e rosse. L’autorizzazione per la circolazione saltuaria del carrello, della validità massima di un anno con possibilità di proroga, contiene tutte le caratteristiche del carrello, le condizioni, le cautele ed il percorso per il quale viene rilasciata; essa deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi preposti al controllo della circolazione stradale. La legge n. 38 del 1982 è stata abrogata dall’articolo 231 del nuovo codice della strada, in quanto il testo contenuto nella legge stessa è stato fatto proprio nei diversi articoli della vigente normativa, ma, in quest’ultima, non sono state inserite le disposizioni contenute nel decreto ministeriale del 28 dicembre 1989. 2 La validità del citato decreto del 1989 è stata riconfermata con circolare prot. n. 867/4861 del 26 aprile 1999 emanata dal Ministero dei trasporti e della navigazione -Dipartimento di trasporti terrestri, Unità di gestione della motorizzazione e della sicurezza del trasporto . Detta circolare, così recita: “Oggetto: Modalità di circolazione dei mezzi di movimentazione di cui all’articolo 213 del D.P.R. 16 dicembre 1992. Al fine di dissipare ogni perplessità operativa proposta a questa sede circa la circolazione dei veicoli in oggetto specificati, si informano codesti Uffici Provinciali che, per i veicoli destinati alla movimentazione di cose disciplinati dall’articolo 213 del regolamento del nuovo codice della strada, nelle more dell’emanazione del previsto decreto ministeriale continuano a permanere valide le prescrizioni di cui al D.M. 28 dicembre 1989 - Modalità e cautele per la circolazione saltuaria di carrelli elevatori trasportatori o trattori” La circolare conferma la validità del D.M. 28 dicembre 1989 anche se inserita nel contesto della circolazione dei mezzi di movimentazione i quali non trovano nella norma primaria una definizione ma che sono inquadrati tra le macchine operatrici di cui all’art. 58, comma 2, lett. c) del codice, e cioè tra i carrelli. Rimanendo valido il D.M. del 1989 ritengo interessante richiamare alcuni dei commenti espressi in riferimento ad esso con la circolare n. 23/90 del 1° marzo 1990 del Ministero dei trasporti -Direzione generale della M.C.T.C.-IV direzione centrale -Div. 48 quale accompagnamento del decreto in argomento. “Il decreto in oggetto stabilisce le modalità perché un carrello possa effettuare brevi e saltuari spostamenti su strada, demandando al costruttore la responsabilità di fornire, attraverso una scheda tecnica, le notizie necessarie per garantire la sicurezza della circolazione: in particolare sulla scheda tecnica o su apposite targhette vanno riportate le condizioni di carico che assicurano il campo di visibilità del conducente. L’Ufficio provinciale della motorizzazione civile competente potrà consentire la circolazione richiesta dall’utente solo se la domanda risulti corredata dall’autorizzazione dell’ente proprietario della strada o delle strade che devono essere percorse. Il percorso autorizzato dovrà risultare il più breve possibile in relazione all’assolvimento delle reali necessità della ditta richiedente e la velocità di trasferimento, che in ogni caso non dovrà superare 10 km/h, dovrà essere commisurata alle condizioni del traffico prevedibili nel percorso da effettuarsi. Il rinnovo dell’autorizzazione può essere conseguito, previa conferma del benestare da parte dell’Ente proprietario della strada, a seguito di dichiarazione del proprietario del carrello che il mezzo non ha subito modifiche costruttive e che trovasi in perfetta efficienza”. Il legislatore, in considerazione della bassa velocità sviluppata dai carrelli e dalla visibilità, da parte degli altri utenti della strada, delle segnalazioni manuali effettuate dai conducenti di tali veicoli, non ha ritenuto necessario imporre l’equipaggiamento con l’impianto completo dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione reputando sufficiente, durante 1’utilizzazione in argomento, soltanto la presenza del dispositivo supplementare a luce lampeggiante gialla e dei proiettori anabbaglianti ed imponendo che tali dispositivi restino in funzione durante gli spostamenti saltuari su strada. E’ opportuno evidenziare inoltre che i carrelli in esame non sono soggetti alle prescrizioni del decreto 7 giugno 1988, n. 247, concernente la registrazione e la targatura delle macchine operatrici, mentre la saltuarietà della circolazione non esenta il proprietario dall’osservanza delle disposizioni della legge 24 dicembre 19969, n. 990 e successive modificazioni concernenti l’assicurazione obbligatoria RCA. 3.2. SPOSTAMENTO A VUOTO DEL CARRELLO RAGGIUNGERE LA SEDE DI LAVORO CON PERCORRENZA “ILLIMITATA” PER 3 E’ una esigenza non molto diffusa ma che potrebbe presentarsi ad esempio per lo spostamento del carrello, anche noleggiato, da uno stabilimento ad un altro anche di azienda diversa, oppure da una località ad un’altra percorrendo senza limite più strade (pubbliche o private ad uso pubblico). Dalla lettura del comma 1, dell’art. 58 del codice della strada, si evince che le macchine operatrici possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento delle cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione. Per quanto concerne la circolazione (non saltuaria) su strada dei carrelli che, come è stato detto rientrano nella classificazione delle “macchine operatrici”, il 1° comma dell’art. 114, prevede che gli stessi devono essere equipaggiati dei dispositivi di cui all’art. 106 del codice stesso (dispositivi di segnalazione visiva, e di illuminazione, di frenatura, ecc.), nonché rispettare i limiti di sagoma e massa di cui agli articoli. 61 e 62 del codice. Occorre dire che essendo destinati alla sola movimentazione delle cose e quindi non al trasporto, essi possono essere ammessi a circolare solo a vuoto. Inoltre, per poter circolare su strada, gli stessi sono soggetti ad immatricolazione e pertanto muniti di carta di circolazione e di targa. Sono soggetti altresì soggetti alle norme in materia di assicurazione obbligatoria R.C.A. ed alla disciplina prevista dagli articoli 99 -107 - 108-109-111 e 112 del codice della strada. Per la loro guida è necessaria la patente di cat. “B”, oppure “C” e qualora superino i limiti di sagoma e/o massa stabiliti rispettivamente dagli articoli 61 e 62 del codice, vengono considerati eccezionali. A disciplinare quanto sopra, intervengono gli artt. 296 e seguenti del regolamento. In particolare il 306 detta una serie di disposizioni, relative alle macchine agricole, applicabili anche alle macchine operatrici di cui all’art. 58; fra queste troviamo le disposizioni relative alla velocità, ai dispositivi supplementari, ai dispositivi di segnalazione visiva ecc. Per maggiore chiarezza sull’argomento riporto il testo dell’articolo 114 del codice della strada. “Art. 114 (Circolazione su strada delle macchine operatrici) 1. Le macchine operatrici per circolare su strada devono rispettare per le sagome e masse le norme stabilite negli articoli 61 e 62 e per le norme costruttive ed i dispositivi di equipaggiamento quelle stabilite dall’art. 106. 2. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette ad immatricolazione presso gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., che rilasciano la carta di circolazione a colui che dichiari di essere il proprietario del veicolo. 3. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette altresì alla disciplina prevista dagli articoli 99, 107,108,109, 111 e 112. Le macchine operatrici che per necessità funzionali hanno sagome e massa eccedenti quelle previste dagli articoli 61 e 62 sono considerate macchine operatrici eccezionali; ad esse si applicano le norme previste dall’art. 104, comma 8. 4. Le macchine operatrici semoventi per circolare su strada devono essere munite di una targa contenente i dati di immatricolazione; le macchine operatrici trainate devono essere munite di una speciale targa di immatricolazione. 5. La modalità per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3, nonché per quelli riguardanti le modificazioni nella titolarità del veicolo ed il contenuto e le caratteristiche della carta di circolazione sono stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti. 6. Le modalità per l’immatricolazione e la targatura sono stabilite dal regolamento. 7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alle medesime sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie, previste per le analoghe violazioni commesse con macchine agricole”. 4. ADEMPIMENTI PER L’AMMISSIONE ALLA CIRCOLAZIONE Le macchine operatrici, e quindi anche i carrelli, per circolare sulla strada devono essere immatricolati presso 1’Ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. che provvede al rilascio 4 della carta di circolazione e della relativa targa a colui che dichiari di essere il proprietario del veicolo (art. 298 D.P .R. n. 495/1992). 4.1 CARRELLO OMOLOGATO L’utilizzatore che intenda far circolare liberamente su strada pubblica (comunque a vuoto) il carrello deve rivolgersi al costruttore per conoscere se il modello nella sua disponibilità abbia ottenuto l’ omologazione nazionale (conosciuta come “riconoscimento del tipo”). In caso positivo il proprietario dovrà acquisire dal costruttore la “dichiarazione di conformità”, che è un documento redatto su modello approvato dal Ministero dei trasporti attestante che il veicolo per il quale si richiede 1’immatricolazione è conforme al prototipo omologato. Il proprietario del veicolo deve quindi presentare istanza di immatricolazione del carrello indicando i propri dati anagrafici e di residenza ed allegando la dichiarazione di conformità e le ricevute comprovanti i versamenti previsti, all’Ufficio provinciale della M.C. T .C. competente territorialmente in riferimento al luogo di residenza. 4.2. CARRELLO NON OMOLOGATO Nell’ipotesi in cui il carrello non sia conforme al prototipo omologato deve essere sottoposto a collaudo singolo. In pratica è possibile ottenere l’omologazione di quel tipo di carrello che avviene solo se il veicolo rispetta le caratteristiche tecniche stabilite dal codice della strada. In caso contrario, se cioè il veicolo presenta caratteristiche tecniche diverse da quelle previste dai parametri imposti dalla legge, lo stesso dovrà essere immatricolato come macchina operatrice eccezionale. Nel caso di carrello per il quale non esiste l’omologazione nazionale, l’immatricolazione del veicolo si ottiene presentando il carrello al collaudo presso il C.s.r.p.a.d. (Centro superiore ricerche prove autoveicoli e dispositivi). Il carrello dovrà essere presentato al collaudo con l’allestimento previsto per la circolazione su strada e con la documentazione tecnica stabilita dal decreto 4 settembre 1996, n. 568 (l) (oltre alla domanda ed agli attestati di versamento previsti per tale operazione). il C.s.r.p.a.d., esaminata la documentazione prodotta ed eseguite le prescritte verifiche e prove, rilascia al proprietario del carrello il certificato di idoneità tecnica con il quale può essere affrontata la fase dell’immatricolazione. 5. SANZIONI In assenza di autorizzazione o fuori dal percorso in essa stabilito, il carrello soggiace alla normativa prevista per le macchine operatrici in virtù del fatto che, come più volte detto, il nuovo codice della strada, dettando una nuova classificazione dei veicoli, ha assimilato alle macchine operatrici i carrelli. L’art. 114, comma 7, prevede che per le violazioni alle norme relative alle macchine operatrici sono applicabili le sanzioni riportate per le analoghe violazioni previste per le macchine agricole. L’articolo 266 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada stabilisce che le macchine agricole o complessi agricoli di cui all’art. 104, commi 7 e 8 (veicoli eccezionali), oltre alla documentazione autorizzativa per la circolazione su strada devono essere equipaggiate con uno o più dispositivi supplementari a luce lampeggiante gialla, ovviamente del tipo approvato dal Ministero dei trasporti. Il dispositivo di cui sopra, per espresso richiamo dell’art. 306, lettera “b”, del regolamento, deve essere installato anche sulle macchine operatrici e perciò sui carrelli. Per la circolazione su strada di un carrello sprovvisto di detto dispositivo supplementare a luce gialla, trova applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 104, comma 11. Decreto 28 dicembre 1989 - Modalità e cautele per la circolazione saltuaria di carrelli elevatori trasportatori o trattori 5 Articolo 1 1. I carrelli elevatori, trasportatori o trattori, sprovvisti di certificato di circolazione in quanto destinati ad operare prevalentemente all’interno di stabilimenti, magazzini, depositi ed aree aeroportuali, per poter collegare più reparti dei medesimi ovvero per poter provvedere ad operazioni di carico e scarico, possono effettuare su strada brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a pieno carico alle condizioni stabilite nel successivo articolo. Articolo 2 1. Ai fini di quanto stabilito all’art. 1, il carrello: a) deve essere munito di una scheda tecnica sottoscritta in originale dal costruttore contenente i dati seguenti: lunghezza, larghezza e altezza massime del veicolo nonchè le relative masse a vuoto ed a pieno carico e l’eventuale massa rimorchiabile; b) deve essere munito di proiettori anabbaglianti che debbono essere messi in funzione anche quando non ricorre l’obbligo dell’uso dei dispositivi di segnalazione visiva e d’illuminazione; c) deve essere munito del dispositivo supplementare a luce lampeggiante gialla, montato nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 1.6 dell’allegato tecnico al decreto ministeriale 14 giugno 1985, che deve ugualmente essere messo in funzione; d) deve essere dotato di pannelli retroriflettenti a strisce bianche e rosse atti a segnalare l’ingombro dei dispositivi di sollevamento; e) deve essere accompagnato da personale a terra che coadiuvi il conducente; tale obbligo non ricorre quando sono rispettate le prescrizioni di cui ai punti 1.3 e 2.2 dell’allegato tecnico al decreto ministeriale 14 giugno 1985 e l’ingombro trasversale degli oggetti trasportati non eccede di oltre il 50% la lunghezza massima del veicolo, nel rispetto comunque della sagoma limite di 2,50 m. I limiti in altezza del carico trasportato che garantiscono il rispetto della visibilità da parte del conducente, come prescritto al citato punto 1.3, dovranno essere indicati sulla scheda tecnica e riprodotti su targhette applicate in maniera visibile e permanente sul veicolo. 2. I trasferimenti su strada possono essere effettuati a velocità non superiore a 10 km/h. Articolo 3 1. L’ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente per territorio, al quale va rivolta domanda per l’autorizzazione alla circolazione saltuaria del carrello, provvederà, previo benestare dell’ente proprietario della strada, a rilasciare al richiedente un’autorizzazione su un modello conforme al fac-simile allegato al presente decreto. 2. Detta autorizzazione avrà validità massima di un anno e potrà essere prorogata con modalità che la direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è autorizzata ad emanare. Articolo 4 1. I carrelli oggetto del presente decreto non sono soggetti alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 7 giugno 1988, n. 247. 4 febbraio 2006 Il Comandante (Angelo Craparotta) 6