Allegato C CAPITOLATO pompe inf e ent. - Cod

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Allegato C CAPITOLATO pompe inf e ent. - Cod
 CAPITOLATO SPECIALE
Cod. Gara AVCP 5569442
Procedura aperta in unione di acquisto
fra le Aziende Sanitarie Usl Umbria N.1 (capofila) ed USL Umbria N.2
per la fornitura in service di pompe e relativo materiale di consumo per
terapie infusionali e per nutrizione enterale
Cod. gara AVCP 5569442
CAPITOLATO SPECIALE DI FORNITURA
CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI ................................................................................................ 2
Art. 1. Oggetto dell’Appalto ..................................................................................................... 2
Art. 2. Durata dell’appalto ....................................................................................................... 2
CAPO II: CARATTERISTICHE SPECIFICHE LOTTO N.1 ....................................................................... 3
Art. 3. Oggetto e quantitativi del lotto N.1 .................................................................................. 3
Art. 4. Importo del lotto N.1 .................................................................................................... 4
Art. 5. Caratteristiche minime delle pompe per infusione farmaci e dei materiali di consumo ............. 5
4.1 Pompe volumetriche/peristaltiche a doppia via: ................................................................ 5
4.2 Materiali di consumo lotto N.1........................................................................................ 6
CAPO III: CARATTERISTICHE SPECIFICHE LOTTO N.2...................................................................... 9
Art. 6. Oggetto e quantitativi del Lotto N.2 ................................................................................. 9
Art. 7. Importo del lotto N.2 .................................................................................................. 10
Art. 8. Caratteristiche minime delle pompe per infusione enterale e dei materiali di consumo .......... 10
8.1 Pompe volumetriche con meccanismo peristaltico per infusione enterale: .............................. 10
8.2 Materiale di consumo lotto N.2........................................................................................ 11
CAPO IV: SERVIZI RICOMPRESI NEL CONTRATTO DI SERVICE DEI LOTTI N.1 E N.2........................... 12
Art.9. Assistenza tecnica full-risk............................................................................................. 12
Art. 10. Attività di formazione e aggiornamento degli operatori.................................................... 13
CAPO V: MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO .................................................................. 14
Art. 11. Modalità di consegna delle apparecchiature .................................................................. 14
Art. 12 Collaudo .................................................................................................................. 15
Art. 13. Modalità di consegna del materiale di consumo .............................................................. 15
Art. 14. Aggiornamento tecnologico ......................................................................................... 16
Art. 15. Periodo di prova ........................................................................................................ 17
Art. 16. Inadempienze e penalità ............................................................................................ 17
Art. 17. Risoluzione e recesso dal contratto .............................................................................. 18
Art. 18. Oneri ed obblighi dell’appaltatore................................................................................. 20
Art. 19. Garanzia fidejussoria ................................................................................................. 21
Art. 20. Responsabilità per infortuni e danni ............................................................................. 22
Art. 21. Stipulazione del contratto ........................................................................................... 22
Art. 22. Revisione prezzi ........................................................................................................ 22
Art. 23. Cessione crediti......................................................................................................... 23
Art. 24. Divieto di cessione del contratto .................................................................................. 23
Art. 25. Subappalto............................................................................................................... 23
Art. 26. Fatturazioni e pagamenti ............................................................................................ 24
Art. 27. Oneri derivanti da rischi interferenziali.......................................................................... 25
Art. 28. Responsabile Unico del Procedimento. .......................................................................... 25
Art. 29. Direttore dell’esecuzione del contratto. ......................................................................... 26
Art. 28. Responsabile del contratto .......................................................................................... 26
Art. 29. Foro competente ....................................................................................................... 26
Art. 30. Norme di rinvio ......................................................................................................... 26
PER ACCETTAZIONE
________________________________________________ DATA __/___/_____
Timbro della Ditta/Società e firma del titolare o del Legale Rappresentante
di persona abilitata ad impegnare legalmente la stessa ovvero tutte le imprese costituenti il R.T.I.
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CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Oggetto dell’Appalto
L’appalto ha per oggetto la fornitura in service di pompe e relativo materiale di consumo per
terapie infusionali e per nutrizione enterale alle Aziende Sanitarie USL Umbria N.1 e USL
Umbria N.2, ed è suddiviso nei seguenti due lotti distinti e non frazionabili:
1. LOTTO N.1 CIG “padre” 57285748CE : fornitura in service di pompe per infusione
farmaci e soluzioni, relativi deflussori e sistema di allestimento e
somministrazione farmaci antiblastici a circuito chiuso;
2. LOTTO N.2 CIG “padre” 5728580DC0: fornitura in service di pompe per nutrizione
enterale, relativi deflussori e contenitori per somministrazione diete enterali;
La fornitura di entrambi i lotti dovrà essere comprensiva:
1. della messa a disposizione delle pompe da infusione, nelle quantità indicate ai Capi II e
III del presente capitolato, da consegnare presso i magazzini farmaceutici delle Aziende
Sanitarie o altro presidio indicato nell’ordine franco imballo e trasporto;
2. della fornitura dei materiali di consumo, nei quantitativi stimati annui specificati,
distintamente per ciascuno lotto, ai capi II e III;
3. della manutenzione ordinaria e straordinaria full-risk alle pompe;
4. dell’organizzazione, a propria cura e spese, di attività di formazione del personale ed
addestramento all’uso delle strumentazione, nonché delle attività di aggiornamento che
si renderanno necessarie.
Art. 2. Durata dell’appalto
I contratti relativi alle forniture in oggetto saranno stipulati autonomamente da ciascuna
Azienda Sanitaria, decorreranno dal mese successivo alla data del completamento del collaudo
delle apparecchiature da effettuarsi con le modalità di cui al successivo art. 8 ed avranno
durata di 24 mesi.
Ciascuna Azienda Sanitaria, nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, si
riserva l’insindacabile facoltà di confermare la fornitura per un ulteriore periodo di 12 mesi a
decorrere dalla prima scadenza contrattuale, alle condizioni tutte derivanti dalla presente gara;
qualora intendano avvalersi di tale facoltà, invieranno apposita comunicazione alla ditta
fornitrice, mediante PEC o AR e Fax ai recapiti comunicati dalla ditta aggiudicataria, entro la
data di scadenza del primo periodo contrattuale
Qualora, allo scadere del termine previsto dal contratto, compreso quello derivante
dall’attivazione dell’opzione di rinnovo di cui al precedente comma, le Aziende Sanitarie non
avessero ancora provveduto ad aggiudicare la fornitura per il periodo successivo, potranno
avvalersi dell’opzione di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario a
stipularne uno nuovo e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. In tale ipotesi
l’appaltatore resterà comunque obbligato a svolgere il predetto periodo di proroga tecnica alle
condizioni tutte previste dal contratto derivante dal presente appalto.
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di persona abilitata ad impegnare legalmente la stessa ovvero tutte le imprese costituenti il R.T.I.
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Al termine del periodo di vigenza contrattuale, il fornitore ritirerà le apparecchiature, a proprie
spese, con modalità e tempi da concordare preventivamente con il Direttore dell’Esecuzione del
contratto di cui al successivo art. 20, che sarà individuato da ciascuna Azienda Sanitaria
CAPO II: CARATTERISTICHE SPECIFICHE LOTTO N.1
Art. 3. Oggetto e quantitativi del lotto N.1
Il Fornitore dovrà mettere a disposizione in service:
Azienda USL Umbria N.1: n.330 pompe volumetriche/ peristaltiche a doppia via per
infusione farmaci e soluzioni, occorrenti al fabbisogno attuale dei servizi aziendali comprensivo
di una minima scorta, di cui n.150 pompe relative ai servizi che insistono nel territorio della ex
USL N.1 di Città di Castello e n.180 pompe relative ai servizi che insistono nel territorio della
ex USL N.2 di Perugia.
Azienda USL Umbria N.2: n.180 pompe volumetriche/ peristaltiche a doppia via per
infusione farmaci e soluzioni, occorrenti al fabbisogno attuale dei servizi aziendali comprensivo
di una minima scorta, di cui n.130 pompe relative ai servizi che insistono nel territorio della ex
USL N.3 di Foligno e n.50 pompe relative ai servizi che insistono nel territorio della ex USL N.4
di Terni.
La ditta aggiudicataria dovrà inoltre fornire i deflussori ed i dispositivi medici per l’allestimento
e somministrazione farmaci antiblastici a circuito chiuso, nelle tipologie e nei quantitativi
stimati annui sotto indicati:
unità
di
misu
ra
Fabb.
stimato
annuo
Azienda USL
Umbria N.1
Fabb.
stimato
annuo
Azienda USL
Umbria N.2
Fabbisogno
TOTALE
stimato
annuo
1
Deflussore standard per infusione
parenterale con pompa, monouso,
sterile, per infusione di farmaci e
soluzioni endovenose
pz
7.900
15.100
23.000
2
Deflussore per infusione parenterale
con pompa, monouso, sterile, per
infusione di farmaci incompatibili al
PVC
pz
500
600
1.100
3
Deflussore per infusione parenterale
con pompa, monouso, sterile, per
infusione di farmaci fotosensibili
pz
3600
7500
11.100
N.
rif.
gara
Descrizione
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N.
rif.
gara
Descrizione
unità
di
misu
ra
Fabb.
stimato
annuo
Azienda USL
Umbria N.1
Fabb.
stimato
annuo
Azienda USL
Umbria N.2
Fabbisogno
TOTALE
stimato
annuo
4
Deflussore per infusione parenterale
con pompa, monouso, sterile, per
infusione di sangue ed emocomponenti
pz
200
0
200
5
Deflussore per infusione parenterale
con pompa, monouso, sterile, a circuito
chiuso a quattro vie per farmaci
fotosensibili
pz
9.900
2.300
12.200
6
Set per l'allestimento dei farmaci
antiblastici e per il raccordo alla via di
somministrazione a circuito chiuso per
farmaci fotosensibili
set
16.000
6.780
22.780
7
Set per l'allestimento dei farmaci
antiblastici e per il raccordo alla via di
somministrazione a circuito chiuso con
filtro da 0,2 micron
set
4.000
1.300
5.300
I quantitativi riferiti ai materiali di consumo per il service di pompe per infusione farmaci e
soluzioni, relativi deflussori e sistema di allestimento e somministrazione farmaci antiblastici a
circuito chiuso, specificati nel presente articolo, si riferiscono al fabbisogno annuo presunto di
ciascuna Azienda Sanitaria, sono indicativi e non impegnativi, in quanto subordinati alle
prestazioni e alle esigenze dei servizi utilizzatori, sono variabili e non esattamente
predeterminabili, per cui il fornitore non avrà diritto ad elevare proteste od eccezioni per
richieste di quantitativi maggiori o minori; non saranno riconosciuti compensi, rimborsi o
indennità di alcun genere, neanche a titolo risarcitorio, qualora l’Azienda ordini quantitativi
inferiori a quelli stimati o se eccedenti il quinto d’obbligo.
Per quanto riguarda le variazioni contrattuali, ai sensi degli artt. 310 e 311 del DPR 207/2010,
il Responsabile del Procedimento di ciascuna Azienda Sanitaria provvederà autonomamente, in
coordinamento con il Direttore dell’esecuzione, a disporre eventuali variazioni che si
rendessero necessarie nei casi previsti.
Qualora le variazioni superassero il 20% del valore contrattuale, l’Azienda Sanitaria predisporrà
apposito Atto Aggiuntivo contenente le condizioni essenziali delle variazioni concordate con la
Ditta che dovrà essere approvato con atto del Direttore Generale.
Art. 4. Importo del lotto N.1
L’importo complessivo stimato annuo della fornitura in service di pompe per infusione farmaci
e soluzioni, relativi deflussori e sistema di allestimento e somministrazione farmaci antiblastici
a circuito chiuso alle Aziende Sanitarie USL Umbria N.1 e USL Umbria N.2, sul quale formulare
offerta al ribasso è di € 375.185,00 (trecentosettantacinquemilacentottantacinque/euro), iva
esclusa.
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L’importo totale massimo complessivo della suddetta fornitura in service di pompe per
infusione farmaci e soluzioni, relativi deflussori e sistema di allestimento e somministrazione
farmaci antiblastici a circuito chiuso alle Aziende Sanitarie USL Umbria N.1 e USL Umbria N.2,
(compresa l’opzione di conferma di 1 anno e dei sei mesi proroga tecnica) è pari ad €
1.313.147,50 iva esclusa, con oneri per la sicurezza per l’eliminazione dei rischi interferenziali
pari a zero.
Non sono ammesse offerte pari o in aumento rispetto all’importo totale annuo posto
a base di gara di € 375.185,00 iva esclusa.
Art. 5. Caratteristiche minime delle pompe per infusione farmaci e dei materiali di
consumo
I dispositivi ricompresi nella fornitura in service di pompe per infusione farmaci e soluzioni,
relativi deflussori e sistema di allestimento e somministrazione farmaci antiblastici a circuito
chiuso dovranno essere conformi alla normativa vigente ed alle caratteristiche tecniche di
minima di seguito specificate; le offerte relative a sistemi che non sono conformi alle
caratteristiche di minima specificate nel presente articolo non saranno ammesse alla
successiva fase di gara.
Non sono ammesse offerte alternative e/o condizionate pena l’esclusione dalla gara.
4.1 Pompe volumetriche/peristaltiche a doppia via:
Tutte le pompe fornite dovranno essere:
¾ di nuova fabbricazione e aggiornate all’ultima release software/hardware presente in
commercio;
¾ funzionanti e collaudate, dotate di cavo per il collegamento elettrico con spine, per le quali
non sono ammessi adattatori e compatibili con i locali ospitanti e relativi impianti.
Le pompe offerte devono rispettare quanto previsto dalla normativa vigente ed avere i
seguenti requisiti minimi:
ƒ pompe per infusione parenterale per somministrazione simultanea e/o alternativa di
farmaci e soluzioni a velocità diverse controllate e programmate elettronicamente (sono
ammesse set di pompe purché alimentate con un unico cavo);
ƒ
display in italiano ben leggibile che riporti i parametri fondamentali e la quantità infusa;
ƒ
programmazione della velocità di infusione micro (con incremento di 0,1 ml/h) e macro
(con incrementi fino a 1 ml/h) e possibilità di ampio range di impostazione (da 1 a 999
ml/h);
ƒ
precisione volumetrica ± 5%;
ƒ
alimentazione a rete e a batteria che garantisca un'autonomia non inferiore a 3 ore
(passaggio automatico da un tipo di alimentazione all'altra senza necessità di
riprogrammare l'apparecchiatura), batterie ricaricabili e indicazione della carica residua;
ƒ
autotest iniziale per la verifica del corretto funzionamento della pompa;
ƒ
blocco tastiera per evitare manipolazioni accidentali;
ƒ
dotazione minima di allarmi visivi e sonori con la specificazione di ognuno di essi a video in
formato testo e in lingua italiana;
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ƒ
sistema di fissaggio a stativo e/o a barra;
ƒ
completa protezione da infiltrazione compresa la pulsantiera, di facile pulizia e disinfezione;
ƒ
software aggiornabile attraverso il collegamento a PC.
4.2 Materiali di consumo lotto N.1
I dispositivi richiesti dovranno essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e
comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all'importazione,
all'immissione in commercio e all'uso; dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle
disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta nonché ad ogni altro eventuale
provvedimento emanato durante la fornitura e dovranno, in particolare, essere conformi
obbligatoriamente ai requisiti stabiliti dalla Direttiva 93/42 CEE sui Dispositivi Medici recepita
con il Decreto Legislativo n°46 del 24/02/97 e successivi aggiornamenti.
L'etichettatura dei prodotti deve essere conforme alla Direttiva 93/42 CEE sui Dispositivi
Medici, recepita con il Decreto Legislativo n°46 del 24/02/97 e successivi aggiornamenti.
Il confezionamento di ogni singolo prodotto dovrà essere preferibilmente privo di PVC, al fine di
ridurre la possibilità di inquinamento durante lo smaltimento (secondo norme CEE).
Il materiale di confezionamento dovrà essere resistente e tale da garantire la sterilità ed il
grado di pulizia previsto, fino al momento dell'uso. I prodotti dovranno essere confezionati
singolarmente in blister trasparente di materiale idoneo, termosaldato, con apertura tipo "peelopen" e imballati in modo tale che le caratteristiche e le prestazioni non vengano alterate
durante il trasporto e l'immagazzinamento.
Sulle confezioni dovranno essere riportate, preferibilmente in lingua italiana, tutte le
informazioni previste dalla normativa vigente e necessarie per garantire un’utilizzazione
corretta e sicura del dispositivo e, ove previsto, dovrà essere presente il foglietto illustrativo
con le indicazioni per l’uso in lingua italiana.
Tutte le tipologie di deflussori richiesti devono essere monouso, sterili, apirogeni, privi di lattice
e, preferibilmente privi di ftalati e non devono cedere sostanze al liquido che scorre nel lume.
Per tutti i deflussori utilizzati sulla pompa, il produttore dell’apparecchiatura deve
certificare la perfetta compatibilità fra il deflussore e la pompa stessa.
Il materiale di consumo offerto per la fornitura in service di pompe per infusione farmaci e
soluzioni, relativi deflussori e sistema di allestimento e somministrazione farmaci antiblastici a
circuito chiuso dovrà inoltre avere le caratteristiche di seguito indicate per ciascun riferimento
di gara.
Rif. 1: Deflussore standard per pompa infusionale:
ƒ Materiale compatibile con la somministrazione di farmaci inclusi farmaci antiblastici;
ƒ Perforatore in materiale rigido adatto a forare i tappi, tale che la perforazione non
provochi il distacco dei frammenti del tappo;
ƒ Camera di gocciolamento trasparente facilmente comprimibile;
ƒ Filtro di compensazione;
ƒ Sistema stringitubo che permetta di arrestare completamente la caduta del liquido;
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ƒ Punto di iniezione supplementare ad Y;
ƒ Tubo sufficientemente trasparente da poter consentire la visualizzazione dello stato di
infusione, lungo circa 200 cm;
ƒ Dispositivo di sicurezza antiflusso libero automatico.
Rif. 2: Deflussore per farmaci incompatibili al PVC per pompa infusionale:
ƒ Materiale idoneo per farmaci incompatibili al PVC;
ƒ Perforatore in materiale rigido adatto a forare i tappi, tale che la perforazione non
provochi il distacco dei frammenti del tappo;
ƒ Camera di gocciolamento facilmente comprimibile;
ƒ Filtro di compensazione;
ƒ Sistema stringitubo che permetta di arrestare completamente la caduta del liquido;
ƒ Tubo con capacità schermante nei confronti di fonti luminose ma sufficientemente
trasparente da consentire la visualizzazione dello stato di infusione, lungo ca. 200cm;
ƒ Dispositivo di sicurezza antiflusso libero automatico.
Rif. 3: Deflussore per farmaci fotosensibili per pompa infusionale:
ƒ Materiale idoneo per farmaci fotosensibili;
ƒ Perforatore in materiale rigido adatto a forare i tappi, tale che la perforazione non
provochi il distacco dei frammenti del tappo;
ƒ Camera di gocciolamento facilmente comprimibile;
ƒ Filtro di compensazione;
ƒ Sistema stringitubo che permetta di arrestare completamente la caduta del liquido;
ƒ Tubo con capacità schermante nei confronti di fonti luminose ma sufficientemente
trasparente da consentire la visualizzazione dello stato di infusione, lungo ca. 200cm;
ƒ Dispositivo di sicurezza antiflusso libero automatico.
Rif. 4: Deflussori per sangue ed emocomponenti per pompa infusionale :
Devono possedere le caratteristiche tecniche già descritte per i deflussori standard Rif. 1
(punto di iniezione supplementare facoltativo). Devono essere costituiti di materiale
idoneo alla somministrazione di sangue ed emocomponenti, essere dotati di camera di
gocciolamento con filtro di diametro minimo 200 micron.
Rif. 5: Deflussori a circuito chiuso per farmaci antiblastici fotosensibili a quattro vie
per pompa infusionale:
ƒ Materiale compatibile con la somministrazione di farmaci antiblastici e fotosensibili, PVC
free nel percorso del farmaco, privo di lattice, privo di ftalati;
ƒ Via di infusione lunga circa 200 cm;
ƒ Quattro accessi da utilizzare per la somministrazione di farmaci antiblastici in sequenza,
dotati di valvola di sicurezza preferibilmente auto sigillante;
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ƒ Perforatore in materiale rigido adatto a forare i tappi, tale che la perforazione non
provochi il distacco dei frammenti del tappo, idoneo per flaconi in vetro, flaconi
collabibili e sacche;
ƒ Camera di gocciolamento facilmente comprimibile;
ƒ Sistema stringitubo che permetta di arrestare completamente la caduta del liquido;
ƒ Punto di iniezione supplementare ad Y con valvola a circuito chiuso preferibilmente auto
sigillante;
ƒ Raccordo terminale luer-lock maschio, preferibilmente rotante, dotato di filtro idrofobico
e cappuccio per garantire la sterilità;
ƒ Dispositivo di sicurezza antiflusso libero integrato.
Rif. 6: Set ambrato per l'allestimento di farmaci antiblastici e per il raccordo alla via
di somministrazione a circuito chiuso:
Devono essere idonei all'utilizzo per farmaci antiblastici e fotosensibili, privi di lattice, privi
di ftalati, essere compatibili con i più comuni farmaci antitumorali e solventi per la loro
ricostituzione e diluizione.
ƒ Materiale compatibile con la somministrazione di farmaci antiblastici e fotosensibili,
PVC free nel percorso del farmaco, privo di lattice, privo di ftalati;
ƒ Perforatore in materiale rigido adatto a forare i tappi, tale che la perforazione non
provochi il distacco dei frammenti del tappo, utilizzabile con flaconi di vetro, flaconi
collabibili e sacche;
ƒ Sistema stringitubo che permetta di arrestare completamente la caduta del liquido;
ƒ Punto di iniezione ad Y per la ricostituzione del farmaco con valvola a circuito chiuso
preferibilmente auto sigillante;
ƒ Raccordo terminale luer-lock maschio con cappuccio e preferibilmente filtro di arresto
automatico del liquido per evitare gocciolamento in fase di primo riempimento del set.
Rif. 7: Set con filtro per l'allestimento di farmaci antiblastici e per il raccordo alla
via di somministrazione a circuito chiuso:
Devono essere idonei all'utilizzo per farmaci antiblastici con necessità di filtraggio, privi di
lattice, privi di ftalati, essere compatibili con i più comuni farmaci antitumorali e solventi
per la loro ricostituzione e diluizione.
ƒ Materiale compatibile con la somministrazione di farmaci antiblastici, PVC free nel
percorso del farmaco, privo di lattice, privo di ftalati
ƒ Perforatore in materiale rigido adatto a forare i tappi, tale che la perforazione non
provochi il distacco dei frammenti del tappo, utilizzabile con flaconi di vetro, flaconi
collabibili e sacche
ƒ Punto di iniezione ad Y per la ricostituzione del farmaco con valvola a circuito chiuso
preferibilmente autosigillante
ƒ Filtro in linea da 0,2 micron
ƒ Raccordo terminale luer-lock maschio con cappuccio e preferibilmente filtro di arresto
automatico del liquido per evitare gocciolamento in fase di primo riempimento del set.
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CAPO III: CARATTERISTICHE SPECIFICHE LOTTO N.2
Art. 6. Oggetto e quantitativi del Lotto N.2
Il Fornitore dovrà mettere a disposizione in service:
Azienda USL Umbria N.1: n.350 pompe volumetriche con meccanismo peristaltico per
infusione enterale, occorrenti al fabbisogno attuale dei servizi aziendali comprensivo di una
minima scorta, di cui n.100 pompe relative ai servizi che insistono nel territorio della ex USL
N.1 di Città di Castello e n.250 pompe relative ai servizi che insistono nel territorio della ex
USL N.2 di Perugia.
Azienda USL Umbria N.2: n.360 pompe volumetriche con meccanismo peristaltico per
infusione enterale, occorrenti al fabbisogno attuale dei servizi aziendali comprensivo di una
minima scorta, di cui n.160 pompe relative ai servizi che insistono nel territorio della ex USL
N.3 di Foligno e n.200 pompe relative ai servizi che insistono nel territorio della ex USL N.4 di
Terni.
La ditta aggiudicataria dovrà inoltre fornire i deflussori e contenitori per somministrazione diete
enterali, nelle tipologie e nei quantitativi stimati annui sotto indicati:
Descrizione
unità di
misura
Fabb.
stimato
annuo
Azienda USL
Umbria N.1
Fabb.
stimato
annuo
Azienda USL
Umbria N.2
Fabbisogno
TOTALE
stimato
annuo
1
Deflussore per nutrizione enterale per
pompa
pz
42.000
38.000
80.000
2
Sacche per somministrazione diete
enterali
pz
8.000
32.200
40.200
N.
rif.
gara
I quantitativi riferiti ai materiali di consumo per il service di pompe per nutrizione enterale,
relativi deflussori e contenitori per somministrazione diete enterali, specificati nel presente
articolo si riferiscono al fabbisogno annuo presunto si riferiscono al fabbisogno annuo presunto
di ciascuna Azienda Sanitaria, sono indicativi e non impegnativi, in quanto subordinati alle
prestazioni e alle esigenze dei servizi utilizzatori, sono variabili e non esattamente
predeterminabili, per cui il fornitore non avrà diritto ad elevare proteste od eccezioni per
richieste di quantitativi maggiori o minori; non saranno riconosciuti compensi, rimborsi o
indennità di alcun genere, neanche a titolo risarcitorio, qualora l’Azienda ordini quantitativi
inferiori a quelli stimati o se eccedenti il quinto d’obbligo.
Per quanto riguarda le variazioni contrattuali, ai sensi degli artt. 310 e 311 del DPR 207/2010,
il Responsabile del Procedimento di ciascuna Azienda Sanitaria provvederà autonomamente, in
coordinamento con il Direttore dell’esecuzione, a disporre eventuali variazioni che si
rendessero necessarie nei casi previsti.
Qualora le variazioni superassero il 20% del valore contrattuale, l’Azienda Sanitaria predisporrà
apposito Atto Aggiuntivo contenente le condizioni essenziali delle variazioni concordate con la
Ditta che dovrà essere approvato con atto del Direttore Generale.
PER ACCETTAZIONE
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Timbro della Ditta/Società e firma del titolare o del Legale Rappresentante
di persona abilitata ad impegnare legalmente la stessa ovvero tutte le imprese costituenti il R.T.I.
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Art. 7. Importo del lotto N.2
L’importo complessivo stimato annuo della fornitura in service di pompe per nutrizione
enterale, relativi deflussori e contenitori per somministrazione diete enterali alle Aziende
Sanitarie USL Umbria N.1 e USL Umbria N.2, sul quale formulare offerta al ribasso è di €
246.450,00 (duecentoquarantaseimilaquattrocentocinquanta/euro),
L’importo totale massimo complessivo della suddetta fornitura in service di pompe per
nutrizione enterale, relativi deflussori e contenitori per somministrazione diete enterali alle
Aziende Sanitarie USL Umbria N.1 e USL Umbria N.2, (compresa l’opzione di conferma di 1
anno e dei sei mesi proroga tecnica) è pari ad € 862.575,00 iva esclusa, con oneri per la
sicurezza per l’eliminazione dei rischi interferenziali pari a zero:
Non sono ammesse offerte pari o in aumento rispetto all’importo totale annuo posto
a base di gara di € 246.450, 00 iva esclusa.
Art. 8. Caratteristiche minime delle pompe per infusione enterale e dei materiali di
consumo
I dispositivi ricompresi nella fornitura in service di pompe per nutrizione enterale, i relativi
deflussori ed i contenitori per somministrazione diete enterali dovranno essere conformi alla
normativa vigente ed alle caratteristiche tecniche di minima di seguito specificate; le offerte
relative a sistemi che non sono conformi alle caratteristiche di minima specificate nel presente
articolo non saranno ammesse alla successiva fase di gara.
8.1 Pompe volumetriche con meccanismo peristaltico per infusione enterale:
Tutte le pompe fornite dovranno essere:
¾ di nuova fabbricazione e aggiornate all’ultima release software/hardware presente in
commercio;
¾
funzionanti e collaudate, dotate di cavo per il collegamento elettrico con spine, per le quali
non sono ammessi adattatori e compatibili con i locali ospitanti e relativi impianti.
Le pompe offerte devono rispettare quanto previsto dalla normativa vigente ed avere i
seguenti requisiti minimi:
ƒ pompe per infusione enterale di soluzioni;
ƒ
display in italiano ben leggibile che riporti i parametri fondamentali e la quantità infusa;
ƒ
programmazione della velocità di infusione da 1 a 300 ml/h e possibilità di ampio range di
impostazione (da 1 a 999 ml/h);
ƒ
precisione volumetrica ± 10%;
ƒ
alimentazione a rete e a batteria che garantisca un'autonomia non inferiore a 3 ore
(passaggio automatico da un tipo di alimentazione all'altra senza necessità di
riprogrammare l'apparecchiatura). Batterie ricaricabili e indicazione della carica residua;
ƒ
autotest iniziale per la verifica del corretto funzionamento della pompa;
ƒ
blocco tastiera per evitare manipolazioni accidentali;
ƒ
dotazione minima di allarmi visivi e sonori con la specificazione di ognuno di essi a video in
formato testo e in lingua italiana;
PER ACCETTAZIONE
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Timbro della Ditta/Società e firma del titolare o del Legale Rappresentante
di persona abilitata ad impegnare legalmente la stessa ovvero tutte le imprese costituenti il R.T.I.
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ƒ
sistema di fissaggio a stativo e/o a barra;
ƒ
completa protezione da infiltrazione compresa la pulsantiera, di facile pulizia e disinfezione;
ƒ
sistema di disocclusione/lavaggio sondino naso gastrico;
ƒ
software aggiornabile attraverso il collegamento a PC.
8.2 Materiale di consumo lotto N.2
I Deflussori e le sacche/flaconi richiesti dovranno essere conformi alle norme vigenti in campo
nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione,
all'importazione, all'immissione in commercio e all'uso; dovranno rispondere ai requisiti previsti
dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta nonché ad ogni altro eventuale
provvedimento emanato durante la fornitura e dovranno, in particolare, essere conformi
obbligatoriamente ai requisiti stabiliti dalla Direttiva 93/42 CEE sui Dispositivi Medici recepita
con il Decreto Legislativo n°46 del 24/02/97 e successivi aggiornamenti.
I deflussori dovranno inoltre possedere la certificazione di conformità alla norma tecnica UNI
EN 1615:2001.
L'etichettatura dei prodotti deve essere conforme alla Direttiva 93/42 CEE sui Dispositivi
Medici, recepita con il Decreto Legislativo n°46 del 24/02/97 e successivi aggiornamenti.
Il confezionamento di ogni singolo prodotto dovrà essere preferibilmente privo di PVC, al fine di
ridurre la possibilità di inquinamento durante lo smaltimento (secondo norme CEE). Il
materiale di confezionamento dovrà essere resistente e tale da garantire la sterilità ed il grado
di pulizia previsto, fino al momento dell'uso. I prodotti dovranno essere confezionati e imballati
in modo tale che le caratteristiche e le prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e
l'immagazzinamento.
I deflussori richiesti dovranno essere privi di lattice e, preferibilmente, privi di ftalati e non
devono cedere sostanze al liquido che scorre nel lume.
Per i deflussori utilizzati sulla pompa, il produttore dell’apparecchiatura deve
certificare la perfetta compatibilità fra il deflussore e la pompa stessa
Il materiale di consumo offerto dovrà inoltre avere le caratteristiche di seguito
indicate per ciascun riferimento di gara.
Rif. 1 Deflussore per nutrizione enterale per pompa
Il deflussore deve:
ƒ essere costituito da materiali idonei al deflusso delle soluzioni per nutrizione enterale;
ƒ
essere universale e compatibile ai contenitori di vetro e materiale plastico dei prodotti
nutrizionali in commercio;
ƒ
presentare un raccordo laterale per l'eventuale aggiunta di liquidi;
ƒ
avere una lunghezza non inferiore a 110 cm;
ƒ
avere la camera di gocciolamento con presa d'aria;
ƒ
essere dotato di un raccordo terminale che permetta la connessione con sonde a cono o
comunque altri sistemi di raccordo presenti nelle SNG e nei dispositivi per PEG e PEJ.
PER ACCETTAZIONE
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Timbro della Ditta/Società e firma del titolare o del Legale Rappresentante
di persona abilitata ad impegnare legalmente la stessa ovvero tutte le imprese costituenti il R.T.I.
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Rif. 2 Contenitori per somministrazione di diete enterali
Dispositivi in materiali idonei al contenimento delle soluzioni per nutrizione enterale, flessibili e
graduati. Le sacche dovranno possedere una imboccatura di dimensioni tali da consentirne un
facile riempimento ed un dispositivo per l'aggancio. La sacca deve essere collegabile al
deflussore per nutripompa. Capacità tra 1.000 e 2.000 ml.
CAPO IV: SERVIZI RICOMPRESI NEL CONTRATTO DI SERVICE DEI LOTTI N.1 E N.2
Art.9. Assistenza tecnica full-risk
Tutte le pompe fornite dovranno essere di nuova fabbricazione e aggiornate all’ultima release
software/hardware presente in commercio, funzionanti e collaudate, dotate di cavo per il
collegamento elettrico con spine, per le quali non sono ammessi adattatori e compatibili con i
locali ospitanti e relativi impianti, prive di difetti dovuti a progettazione, errata esecuzione o
installazione e vizi dei materiali impiegati e possedere tutti i requisiti indicati dal Fornitore nella
documentazione tecnica.
Ogni parte della fornitura dovrà essere garantita (per la qualità dei materiali e dei componenti,
per il montaggio e/o installazione, per il corretto funzionamento e per la qualità delle
prestazioni garantite in offerta), per tutto il periodo contrattuale decorrente dal primo giorno
del mese successivo al completamento dei collaudi con esito positivo.
Durante tutto il periodo contrattuale il fornitore di ciascun lotto dovrà garantire la perfetta
funzionalità delle apparecchiature fornite attraverso l’erogazione del servizio di assistenza
tecnica “full-risk”, comprensiva di manutenzione ordinaria programmata e straordinaria
correttiva su chiamata, delle spese del personale, delle trasferte, delle parti di parti di ricambio
soggette ad usura ecc., senza alcuna franchigia, ad eccezione dei materiali di consumo.
La manutenzione ordinaria dovrà garantire:
• verifiche di sicurezza generali e particolari
• manutenzione preventiva e controlli funzionali
Le ditte offerenti dovranno dichiarare nell'offerta tecnica il numero di visite di manutenzione
preventiva da effettuarsi in loco, con cadenza minima annuale, che ritiene necessario
effettuare nell’arco di ogni anno contrattuale, per assicurare l’efficienza e il regolare
funzionamento delle apparecchiature.
L'offerta tecnica dovrà contenere la descrizione dell'organizzazione del servizio di assistenza
tecnica e la documentazione contenente le informazioni riguardanti la natura e la frequenza
delle operazioni di manutenzione e taratura necessarie per garantire costantemente il buon
funzionamento e la sicurezza delle pompe di infusione.
Il calendario delle visite di manutenzione programmata dovrà essere concordato con congruo
anticipo con il Servizio di Ingegneria Clinica aziendale. Gli esiti dei controlli dovranno essere
redatti su supporto cartaceo e/o digitale completo di tutti i dati che verranno concordati con il
Servizio di Ingegneria Clinica aziendale.
La manutenzione straordinaria per guasto sarà finalizzata al ripristino delle originali condizioni
di funzionamento e sicurezza delle apparecchiature.
PER ACCETTAZIONE
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La manutenzione straordinaria sarà attivata su chiamata del Servizio di Ingegneria Clinica
aziendale, che potrà essere effettuata telefonicamente, a mezzo fax ed e-mail, e dovrà essere
fornita con intervento almeno entro 8 ore lavorative (ore 8,00 – 17,00 dal lunedì al venerdì ed
ore 8,00 – 14,00 il sabato e prefestivi) dalla richiesta di intervento, fatto salvo tempi di
intervento migliorativi proposti dal fornitore nell’offerta tecnica ed eventuali improrogabili
urgenze segnalate dal personale incaricato dell’Azienda Sanitaria.
Il fornitore dovrà garantire:
- la riparazione e/o la sostituzione di tutte le parti di ricambio e quant’altro necessario, nulla
escluso, per il perfetto funzionamento delle apparecchiature;
- la risoluzione dei guasti entro 48 ore solari dalla richiesta formale di intervento, festivi
esclusi;
- la fornitura immediata di pompe sostitutive, con le identiche caratteristiche tecniche e
funzionali di quelle in uso, in caso di guasto definitivo;
- la fornitura immediata di pompe sostitutive, con le identiche caratteristiche tecniche e
funzionali di quelle in uso, qualora l’intervento non dovesse risultare risolutivo, in modo da
garantire continuità al regolare e corretto svolgimento della attività dei Servizi, sino al
ripristino della funzionalità di quella in uso.
Si stabilisce un limite massimo di fermo macchina per apparecchiatura di 10 giorni lavorativi
totalizzati nell’arco dell’annualità contrattuale (compresi i fermo macchina per manutenzione
programmata).
Per fermo macchina si intende il periodo durante il quale l’operatività dell’apparecchiatura non
è garantita per malfunzionamenti e/o manutenzione programmata.
Se per motivi tecnici si rendesse necessario procedere alla riparazione delle apparecchiature al
di fuori delle sedi di utilizzo, le stesse viaggeranno a rischio e pericolo della ditta fornitrice che
si farà anche carico delle spese di imballo, spedizione, trasporto, assicurazione, nulla escluso.
Le parti di ricambio sostituite devono essere originali o, comunque, espressamente autorizzate
dal costruttore delle apparecchiature, essere nuove di fabbrica o in condizioni giudicate
equivalenti dal Servizio di Ingegneria Clinica aziendale e devono, comunque, garantire il
mantenimento delle caratteristiche di sicurezza dell’apparecchiatura. Il personale che opera nel
servizio deve essere qualificato e deve possedere una provata esperienza nel settore.
Gli oneri per la manutenzione ordinaria programmata e straordinaria correttiva sono compresi
nel canone per l’assistenza tecnica.
Sono esclusi i guasti privatamente provocati con dolo o con colpa dagli utilizzatori o da terzi e
quelli derivanti da calamità naturali con onere della prova a carico della ditta.
A tutela dell’osservanza di tali condizioni ciascuna Azienda Sanitaria si riserva di applicare,
salvo casi di forza maggiore, per ogni giorno feriale di ritardo sull’intervento e di
prolungamento del fermo macchina totalizzato, le penali previste dal presente capitolato
all’art.16.
Art. 10. Attività di formazione e aggiornamento degli operatori
Il fornitore dovrà provvedere, prima della conclusione del periodo di prova di cui al successivo
art. 15, all’addestramento formativo all’uso delle apparecchiature al personale qualificato
PER ACCETTAZIONE
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operante presso i servizi utilizzatori, previo accordo con il Direttore dell’esecuzione del
contratto.
La formazione dovrà essere volta a chiarire i seguenti punti:
• Uso dell’apparecchiatura in ogni sua funzione;
• Procedure per la soluzione degli inconvenienti più frequenti;
• Gestione operativa quotidiana;
• informazioni riguardanti la natura e la frequenza delle operazioni di manutenzione e taratura
necessarie per garantire costantemente il buon funzionamento e la sicurezza delle pompe di
infusione;
• Modalità di comunicazione con il personale competente della ditta per eventuali richieste di
chiarimento, di intervento, di manutenzione e assistenza e per ogni tipo di esigenza.
Il Fornitore dovrà garantire l’addestramento formativo del personale all’uso dei sistemi forniti
anche nel caso di aggiornamenti tecnologici o per turn-over del personale.
In ogni caso tutte le attività previste nei piani di formazione ed addestramento sono da
intendersi interamente a carico delle ditte aggiudicataria.
CAPO V: MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 11. Modalità di consegna delle apparecchiature
La consegna e l’installazione delle apparecchiature e la loro messa in funzione dovrà avvenire,
a carico del Fornitore, franco di ogni rischio, spesa di imballaggio, trasporto, di assicurazione e
di ogni altra spesa accessoria, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dal conferimento
dell’ordine emesso dal competente Ufficio di ciascuna Azienda Sanitaria.
Le apparecchiature devono essere consegnate presso i magazzini farmaceutici dell’Azienda
Sanitaria o altro presidio indicato nell’ordine, imballate in modo tale da essere protette contro
qualsiasi manomissione e danno da manipolazione.
L’imballo deve rispondere alle norme in vigore a seconda della natura del bene da consegnare.
Gli eventuali deterioramenti per negligenze ed insufficienti imballaggi, o in conseguenza del
trasporto, conferiscono all’Azienda Sanitaria il diritto di rifiutare i beni, ai danno al Fornitore. I
componenti che verranno comunque alterati o danneggiati prima della loro installazione e
consegna dovranno essere immediatamente sostituiti a spese del fornitore.
Le apparecchiature devono essere consegnate unitamente ai manuali di installazione, gestione
e manutenzione, in lingua italiana (hardware e software).
Sono a carico del Fornitore i rischi di perdite o danni alle apparecchiature durante il trasporto e
la sosta nei locali del luogo di consegna fino alla data del collaudo favorevole, fatta salva la
responsabilità dell’Azienda Sanitaria se le perdite ed i danni sono ad essa imputabili.
Al termine del periodo contrattuale, la ditta aggiudicataria dovrà procedere, a proprio carico e
spese, al ritiro delle apparecchiature, previo accordi con il Direttore dell’esecuzione che a sua
volta provvederà ad inoltrare le opportune comunicazioni in merito alle modalità e tempi di
ritiro delle apparecchiature, al Responsabile del Reparto, al Servizio di Ingegneria Clinica (SIC),
alla U.O. Attività Tecniche e alla U.O. Patrimonio. Il ritiro dovrà essere effettuato con modalità
tali da consentire il subentro del nuovo aggiudicatario evitando l’interruzione di servizi
essenziali.
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Art. 12 Collaudo
Le apparecchiature oggetto del presente appalto saranno collaudate con le modalità previste
dal presente capitolato e dalle norme di settore. Gli oneri del collaudo sono a carico del
Fornitore.
Il collaudo di accettazione delle apparecchiature verrà eseguito entro il termine di 30 (trenta)
giorni dalla consegna, dal personale del Servizio di Ingegneria Clinica aziendale in
contraddittorio con il Fornitore o suo delegato, ed è diretto ad accertare la rispondenza delle
apparecchiature all’offerta di gara ed alle norme tecniche e di sicurezza elettrica, la regolarità
dell’installazione e il perfetto funzionamento.
In sede di collaudo il Fornitore dovrà consegnare il manuale d’uso in lingua italiana e in
formato cartaceo e/o digitale ed il manuale di assistenza tecnica.
Nel caso il collaudo non avesse esito favorevole potrà essere concordata una ulteriore
ripetizione entro i venti giorni successivi, a cura e spese della ditta aggiudicataria. Un nuovo
esito sfavorevole comporterà il ritiro delle apparecchiature, con oneri a carico della ditta, e la
conseguente risoluzione del contratto.
Art. 13. Modalità di consegna del materiale di consumo
Il fornitore dovrà effettuare la consegna del materiale di consumo, franco di ogni rischio, spesa
di trasporto, di assicurazione e di ogni altra spesa accessoria, senza imporre alcun minimo
d’ordine, dietro appositi ordinativi emessi dal competente Ufficio di ciascuna Azienda Sanitaria,
con le modalità indicate negli stessi, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento dell’ordine, presso i
magazzini farmaceutici aziendali o altro presidio dell’Azienda Sanitaria indicato nell’ordinativo
Le bolle di consegna o i documenti di trasporto dovranno obbligatoriamente riportare il numero
del buono d’ordine, la data di riferimento, il numero del lotto di produzione, la data di
scadenza.
Le consegne si intendono eseguite quando la fornitura dei beni, senza dar luogo a
contestazioni, perviene nei luoghi di volta in volta precisati nell'ordine di fornitura dall’Azienda
Sanitaria.
In caso di ritardo o di mancata consegna dei prodotti ordinati il Fornitore dovrà avvertire
tempestivamente il Servizio che ha emesso l’ordine e/o il Direttore dell’esecuzione del
contratto, indicando in maniera specifica le ragioni, le modalità e i tempi previsti per la
risoluzione del problema legato al ritardo o alla mancata consegna; nel caso in cui
l’impossibilità di consegna sia tale da creare problemi all’ordinaria attività del servizio o si
verifichi un ritiro del prodotto dal commercio il Fornitore si impegna ad assicurare, previa
autorizzazione del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, la fornitura di un prodotto
sostitutivo, assumendosi eventuali superiori oneri, comprensivi, in caso di necessità, anche
della messa a disposizione della necessaria apparecchiatura.
Resta comunque impregiudicata la facoltà per l’Azienda Sanitaria, fino alla comunicazione
scritta del Fornitore di essere nuovamente in grado di evadere gli ordini trasmessi, di
provvedere all’acquisto di prodotti non consegnati a libero mercato, addebitando al Fornitore
inadempiente l’eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello pattuito, fermo restando
l’applicazione delle penali indicate al successivo articolo 16 e l’eventuale risarcimento dei danni
subiti.
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I prodotti consegnati dovranno avere una validità residua superiore ai 2/3 del totale; qualora il
Fornitore non disponga di prodotti aventi la validità residua richiesta, dovrà informarne
preventivamente il Direttore dell’Esecuzione del contratto, che valuterà se accettare o meno la
merce con scadenza più breve; in caso di accettazione il Fornitore sarà comunque tenuto alla
sostituzione dei prodotti che risultassero scaduti perché non utilizzati entro il periodo di validità
residua.
L’accettazione della merce da parte della Farmacia /o Servizio preposto non solleva il fornitore
dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti ed occulti delle merci
fornite e non immediatamente rilevabili.
L’Azienda Sanitaria può effettuare in qualsiasi momento, anche successivamente al ricevimento
della merce, tutti i controlli necessari per verificare la qualità, i caratteri fisici e chimici e le
scadenze delle singole partite dei prodotti consegnati. A tal fine il Direttore dell’esecuzione del
contratto potrà disporre anche analisi o perizie su campioni prelevati a caso tra i prodotti
forniti, alla presenza di un incaricato del fornitore.
Tali controlli, consistenti in analisi tecniche, potranno essere effettuati presso i laboratori
legalmente riconosciuti ed il risultato dovrà essere accettato dal Fornitore. Le spese per le
perizie sono a carico del Fornitore, in caso di mancata corrispondenza ai requisiti contrattuali.
La firma all’atto del ricevimento della merce indica solo la corrispondenza del numero dei colli
ricevuti. La quantità delle merci contenute nei colli è esclusivamente quella accertata dal
personale incaricato dall’Azienda Sanitaria e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dalla
Fornitore.
Le forniture che risultino eccedenti rispetto alla quantità ordinata o non conformi alla qualità
convenuta ed esaminata in sede di valutazione tecnica, dovranno essere ritirate, con oneri a
carico del Fornitore. Nel caso di forniture non conformi, le merci dovranno essere ritirate, con
oneri a carico del fornitore, il quale dovrà altresì provvedere alla immediata sostituzione o, se
impossibilitato a ciò, all’emissione di nota di credito.
Nel caso in cui vengano sottoposti a revoca o sequestro da parte delle competenti autorità
prodotti giacenti presso i servizi della Azienda Sanitaria, questi dovranno essere ritirati, con
oneri a carico del fornitore, il quale dovrà altresì provvedere alla immediata sostituzione o, se
impossibilitato a ciò, all’emissione di nota di credito.
Resta comunque impregiudicata la facoltà per l’Azienda Sanitaria, nel caso il Fornitore non
provveda a sostituire tempestivamente la merce di qualità non conforme a quella pattuita, di
provvedere all’acquisto di prodotti non consegnati a libero mercato, addebitando al Fornitore
inadempiente l’eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello pattuito, fermo restando
l’applicazione delle penali e l’eventuale risarcimento dei danni subiti.
In tutti i casi per cui nel presente articolo è previsto il ritiro e/o la sostituzione della merce non
conforme e/o scaduta, il fornitore sarà tenuto al ritiro di tale merce, entro sette giorni dalla
segnalazione/richiesta, ed al relativo smaltimento, con oneri e spese a proprio carico.
Art. 14. Aggiornamento tecnologico
Qualora, in corso di vigenza contrattuale, la ditta aggiudicataria dovesse porre in commercio
nuove pompe o dispositivi consumabili, analoghi a quelle oggetto di gara, ma che presentino
migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, ciascuna Azienda Sanitaria ha facoltà di
richiedere l'implementazione, senza oneri aggiuntivi.
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Nel corso della fornitura non sarà accettata nessuna variazione ai prodotti forniti se non previo
accordo con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto e comunque tali variazioni non potranno
comportare costi aggiuntivi.
Art. 15. Periodo di prova
Superato positivamente il collaudo di cui all’articolo 12, ciascuna Azienda Sanitaria si riserva di
far effettuare un periodo di prova di mesi (tre) decorrente dalla data di inizio del contratto, al
fine di verificare la rispondenza delle apparecchiature e dei materiali di consumo offerti alle
caratteristiche dichiarate.
Durante il periodo di prova, il Direttore dell’Esecuzione verificherà tale rispondenza e, al
termine del periodo, invierà apposita relazione al Direttore Generale.
In caso di contestazione, le verifiche dovranno essere effettuate in contraddittorio con il
Fornitore.
In caso di mancato superamento del periodo di prova, l’Azienda Sanitaria risolverà di diritto il
contratto, con le modalità disciplinate dal presente capitolato; il Fornitore sarà comunque
tenuto a garantire, accollandosene l’onere economico, la continuità della fornitura fino al
subentro del nuovo aggiudicatario.
In caso di mancato superamento del periodo di prova, alla ditta spetterà esclusivamente il
pagamento dell’eventuale materiale di consumo utilizzato, mentre nulla spetterà rispetto al
ritiro delle apparecchiature medesime ed a qualsiasi altra voce di spesa derivante dall’esito
negativo del periodo di prova.
La verifica del completamento della formazione di cui al precedente articolo 10, dovrà essere
effettuata al termine del periodo di prova. Tale verifica, effettuata in contraddittorio con
l’impresa fornitrice, è parte della relazione di superamento.
Art. 16. Inadempienze e penalità
Il Fornitore per i ritardi nelle consegne è soggetto all'applicazione delle seguenti penalità:
⇒ per ogni giorno solare di ritardo nel completamento della consegna delle pompe nel
quantitativo richiesto dall’Azienda Sanitaria per l’implementazione della fornitura, a far data
dal termine fissato nell’ordine, sarà addebitato al fornitore inadempiente una penale dell’1
per mille dell’importo complessivo netto contrattuale;
⇒ Per ogni giorno di ritardo nella consegna dei consumabili, superiore ai sette giorni previsti
quale termine di consegna dal presente Capitolato e qualora nell’ordine non sia riportato un
termine più lungo per la consegna, sarà addebitato al fornitore inadempiente una penale
dello 0,3 per mille dell’importo complessivo netto contrattuale.
Il Fornitore, per l’esecuzione del servizio di assistenza tecnica, è soggetto all'applicazione delle
seguenti penalità:
⇒ in caso di ritardo nell’intervenire entro il 1° giorno lavorativo successivo alla chiamata di
intervento, sarà applicata la penale giornaliera pari allo 0,5 per mille dell’importo
complessivo netto contrattuale.
⇒ in caso di ritardo nel ripristinare l’operatività dell’apparecchiatura guasta, entro il termine
perentorio di 48 ore solari dalla richiesta formale di intervento, festivi esclusi, l’Azienda
Sanitaria procederà ad applicare una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille dell’importo
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complessivo netto contrattuale per ogni giorno solare di fermo macchina successivo. Il
termine decorre dall’ora della data di richiesta dell’intervento (trasmessa mediante telefax,
e mail, numero verde, ecc., ovvero altre modalità da definire in sede di offerta e/o di
contratto).
⇒ Fermo macchina: per ogni giorno di indisponibilità eccedente la dichiarazione effettuata per
la gara relativamente alle condizioni di assistenza, la USL Umbria 1 si riserverà il diritto di
applicare una penale pari allo 0,3% dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno
eccedente di fermo macchina.
Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in
modo anche solo parzialmente difformi dalle prescrizioni contenute nel presente capitolato e
nel contratto d’appalto. In tal caso si applicheranno al Fornitore le predette penali sino al
momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente
conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior
danno.
Qualora l’ammontare delle penali complessivamente addebitate al Fornitore per le
inadempienze di cui al presente articolo superi il 10% (dieci per cento) del valore del contratto,
l’Azienda sanitaria si riserva la facoltà di risolvere il contratto stesso, fatti salvi il risarcimento
di ogni danno subito e degli oneri conseguenti ad una nuova procedura concorsuale.
I crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo potranno essere
compensati con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al
Fornitore medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione costituita od alle eventuali
altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o
procedimento giudiziario.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso
il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha
fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. Il Fornitore prende atto che
l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Azienda
Sanitaria a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Sono fatte salve le ragioni
del Fornitore per cause non dipendenti dalla propria volontà, per inadempienze di terzi, od
imputabili alla Azienda Sanitaria.
Art. 17. Risoluzione e recesso dal contratto
In caso di inadempimento della Ditta, anche a uno solo degli obblighi assunti con il Contratto
che si protragga oltre il termine che verrà assegnato dall’Azienda Sanitaria per porre fine
all’inadempimento, termine non inferiore a 15 (quindici) giorni, la ASL ha la facoltà di
considerare risolto di diritto (art. 1456 del cod. civ.) il contratto di appalto ed incamerare
definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una
penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del
danno.
In particolare ciascuna Azienda Sanitaria ha la facoltà di risolvere il contratto:
- In caso di cessazione dell’attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento,
di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico
dell’aggiudicatario, o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un
fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in
liquidazione;
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di persona abilitata ad impegnare legalmente la stessa ovvero tutte le imprese costituenti il R.T.I.
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Allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli
l’esecuzione del contratto di appalto;
Qualora gli accertamenti antimafia presso l’Ufficio Territoriale del Governo competente
risultino positivi;
Allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il
comportamento professionale del Fornitore, ivi compresa la violazione di diritti di
brevetto;
Qualora fosse accertato che sono venuti meno i requisiti minimi richiesti per la regolare
esecuzione del contratto e per la titolarità ad essere contraente con la Pubblica
amministrazione;
Qualora il fornitore ceda il contratto;
Qualore Il fornitore subappalti una parte della fornitura senza autorizzazione
dell’Azienda Sanitaria;
Per la mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il
termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della USL
Umbria 1;
Qualora le transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, siano
state eseguite senza l’utilizzo dei mezzi di pagamento previsti dall’art. 3 della Legge
136/2010;
in tutti gli altri casi di risoluzione previsti dal presente capitolato.
Ciascuna Azienda Sanitaria ha altresì la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art.
1453 del codice civile, incamerare definitivamente la cauzione, e/o applicare una penale
equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore
danno, previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente
il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:
- il Fornitore non esegua la fornitura in modo strettamente conforme alle disposizioni del
contratto di appalto;
- il Fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all’ingiunzione dell’Azienda
sanitaria di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano
gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- il Fornitore si renda colpevole di frode o quando interrompa l’esecuzione del contratto;
- il Fornitore non rispetti i termini di consegna e di installazione della fornitura e dei
consumabili;
- il Fornitore non intervenga nei tempi previsti dal capitolato e la mancata risoluzione del
guasto arrechi notevoli disagi o danni all’Azienda Sanitaria;
- una o più apparecchiature presentino continui difetti di funzionamento;
La risoluzione del contratto per una delle suindicate cause verrà disposta, con motivazione da
ciascuna Azienda Sanitaria. Successivamente all’adozione di tale atto l’Azienda Sanitaria:
- comunicherà al Fornitore la risoluzione automatica del contratto a mezzo di fax o lettera
raccomandata A.R.;
- incamererà il deposito cauzionale definitivo, ponendo a carico della ditta tutti i maggiori
oneri derivanti dalla rescissione per tutto il restante periodo della fornitura, riservandosi il
diritto di agire per il risarcimento di ogni danno correlato;
- si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di interpellare progressivamente le
ditte che hanno partecipata alla gara, secondo l’ordine risultante dalla graduatoria di
aggiudicazione, per la prosecuzione della fornitura fino alla scadenza del contratto rescisso;
PER ACCETTAZIONE
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in tal caso l’affidamento della fornitura avverrà alle medesime condizioni economiche
proposte nell’offerta di gara.
Nessun indennizzo è dovuto all’Appaltatore inadempiente. L’esecuzione in danno non esime
l’Appaltatore dalla responsabilità civile in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i
fatti che hanno motivato la risoluzione.
L’Azienda Sanitaria può recedere dal contratto qualora l’aggiudicatario non adegui il contenuto
delle prestazioni ancora da effettuare alle migliori condizioni previste in convezioni derivanti da
procedure della Centrale di Committenza regionale di riferimento o da convenzioni Consip,
successive alla stipula dei contratti stessi; qualora nei suoi servizi intervegano trasformazioni
di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini ed agli scopi della fornitura e del servizio
appaltato. Fermo restando il pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto
al Fornitore.
L’Azienda Sanitaria può recedere dal contratto, previa dichiarazione da comunicare al Fornitore
per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di
recesso dal contratto.
Il Fornitore che recede dal contratto incorrerà nella perdita del deposito cauzionale, senza
poter elevare proteste o eccezioni, salvo la refusione del maggior danno, qualora il deposito
non risultasse sufficiente a coprirlo integralmente.
Ciascuna Azienda Sanitaria si riserva la facoltà, qualora, Centrale Committenza Regionale/
CONSIP, attivasse una convenzione in merito all’oggetto della presente gara, di effettuare una
verifica comparata dei prezzi della citata convenzione e quelli proposti dal fornitore; nel caso in
cui questi ultimi risultassero essere superiori a quelli della convenzione della Centrale
Committenza Regionale/CONSIP, l’Azienda Sanitaria potrà chiedere al fornitore di adeguare ad
essi i prezzi praticati e, in caso di diniego, potrà approvvigionarsi presso la ditta convenzionata
con la Centrale Committenza Regionale/CONSIP, senza che il fornitore abbia nulla a pretendere
o di che rivalersi.
Nell’ipotesi in cui i prezzi dei prodotti previsti nella presente gara dovessero essere oggetto di
pubblicazione ai sensi della Legge 111/2011 e s.m.i. da parte dell’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici, si procederà con le modalità e nei termini previsti dall’art. 13, comma 15,
lett. b) della Legge 135/2012 e s.m.i. .
Art. 18. Oneri ed obblighi dell’appaltatore
Oltre agli oneri indicati nel presente capitolato, saranno a carico del fornitore anche i seguenti
obblighi:
9 la responsabilità per infortuni e danni, a persone e cose, arrecate all’Azienda sanitaria o a
terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori nell'esecuzione degli adempimenti
assunti con il contratto con conseguente esonero dell’Azienda sanitaria da qualsiasi
eventuale responsabilità al riguardo;
9 l’applicazione, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, delle
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed
integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e
nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive
modifiche ed integrazioni;
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9 la prevenzione delle malattie e degli infortuni con l'adozione di ogni necessario
provvedimento e predisposizione inerente all'igiene e sicurezza del lavoro, essendo il
fornitore obbligato ad attenersi a tutte le disposizioni e norme delle Leggi e dei Regolamenti
vigenti in materia all'epoca di esecuzione della fornitura, non ultimo il D.Lgs. 81/2008, nel
rispetto e secondo le prescrizioni del Servizio di Prevenzione e Protezione Rischi dell’Azienda
Sanitaria;
9 la predisposizione di tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa
documentazione, atti a consentire all’Azienda Sanitaria di monitorare la conformità delle
forniture alle norme previste nel contratto d’appalto, nonché, in particolare, ai parametri di
qualità predisposti e, predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della
relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi
alla sicurezza e riservatezza;
9 nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, l’osservanza di tutte le
indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e
comunicate dall’Azienda Sanitaria;
9 la comunicazione tempestiva alle Aziende Sanitarie delle eventuali variazioni della propria
struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del contratto d’appalto, indicando
analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.
Art. 19. Garanzia fidejussoria
La ditta appaltatrice sarà tenuta, nella fase di perfezionamento del contratto, a costituire, a
garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, una cauzione definitiva da calcolarsi nella
misura del 10% dell’ammontare netto del contratto aggiudicato, fatte salve le variazioni
dell’importo ai sensi del comma 1 art. 113 del D.Lgs. 163/2006.
La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere
intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie
da parte di una società di revisione iscritta nell’albo
24/2/1998.
bancaria od assicurativa o rilasciata dagli
D. Lgs. n°385/1993, che svolgono in via
e che sono sottoposti a revisione contabile
previsto dall’art. 161 del D. Lgs. n° 58 del
La garanzia è ridotta del 50% per il concorrente che dispone di certificazione di qualità UNI EN
ISO 9000 ai sensi dell’art. 75, comma 7, del citato D. Lgs. 163/06. La fideiussione bancaria o
la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del
codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta dell’Azienda Sanitaria.
Le ditte aventi diritto alla riduzione del 50% di tale importo, ai sensi del comma 7 dell’art.75
citato, dovranno dichiarare il possesso delle certificazioni di qualità ed allegare alla
documentazione la certificazione medesima, in originale o copia autenticata ai sensi degli
artt.18 o 19 del DPR 445/2000.
La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento
della richiesta dell’Azienda Sanitaria qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata
escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte
dell’aggiudicatario.
In caso di inadempimento a tale obbligo, l’Azienda Sanitaria ha facoltà di dichiarare risolto di
diritto il contratto.
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Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con
rinuncia al beneficio della preventiva escussione, in favore dell’Azienda Sanitaria a garanzia
dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal Contratto di appalto. In
particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore,
anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta
espressamente inteso che ciascuna Azienda Sanitaria ha diritto di rivalersi direttamente sulla
cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l’applicazione delle penali.
Art. 20. Responsabilità per infortuni e danni
Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o
beni, tanto del Fornitore stesso quanto dall’amministrazione e/o terzi.
E’ obbligo dell’Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della
Responsabilità Civile verso Terzi (RCVT), con esclusivo riferimento al’oggetto del presente
contratto, con massimale per sinistro non inferiore a € 1.000.000,00 (unmilione/00) e con
validità non inferiore alla durata del contratto.
In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’Appaltatore potrà dimostrare
l’esistenza di una polizza RC, già attiva, avente le medesime caratteristiche indicate per quella
specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la
polizza in questione copra anche i servizi previsti dal presente appalto, precisando che non vi
sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € €
1.000.000,00 (unmilione/00).
Resta inteso, che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al
presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora
l’appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si
tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione
prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo del risarcimento del maggior danno subito.
Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle
imprese subappaltatrici e subfornitrici.
Qualora l’appaltatore sia un Associazione Temporanea di concorrenti, le stesse garanzie
assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese mandanti.
Art. 21. Stipulazione del contratto
L’aggiudicazione sarà immediatamente vincolante per le ditte aggiudicatarie, mentre per le
Aziende Sanitarie la decorrenza indicata nel provvedimento di aggiudicazione è subordinata
all’espletamento degli adempimenti stabiliti dalla normativa di legge.
I contratti con le ditte aggiudicatarie saranno stipulati e gestiti autonomamente dalle Aziende,
nelle forme previste dai rispettivi regolamenti, con oneri a carico delle ditte aggiudicatarie.
Art. 22. Revisione prezzi
Ai sensi dell’art. 115 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., a decorrere dal secondo anno di vigenza
contrattuale, i contratti ad esecuzione periodica o continuativa prevedono la revisione periodica
del prezzo. La stessa viene operata sulla base di una istruttoria condotta con le modalità e con
i dati di cui all’art. 7, co. 4, lett. c e co. 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
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La revisione, ove riconosciuta, decorrerà dal mese successivo al ricevimento della richiesta da
parte dell’Azienda Sanitaria.
Si applicano alla presente fornitura le disposizioni di cui all’art. 15, comma 13, lett. b) del DL
95/2012 convertito con modificazioni con L 135/2012, nell’ipotesi in cui dovessero emergere in
fase di aggiudicazione e/o nel corso del l’esecuzione del contratto, differenze significative dei
prezzi unitari rispetto ai prezzi di riferimento (Consip e/o pubblicati sul sito della AVCP). In tale
caso infatti l’Azienda Sanitaria è tenuta a proporre al fornitore, nei termini indicati nel
medesimo comma, una rinegoziazione del contratto che abbia l’effetto di ricondurre i prezzi di
fornitura ai prezzi di riferimento così come individuati dall’articolo medesimo.
In caso di mancato accordo l’Azienda Sanitaria ha diritto di recesso, così come anche indicato
al precedente art.17 del presente contratto.
L’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà, qualora la centrale di committenza regionale/Consip
spa attivasse una convenzione in merito agli articoli oggetto della presente gara, di effettuare
una verifica comparata tra i prezzi della citata convenzione e quelli proposti dalla ditta
aggiudicataria; nel caso in cui questi ultimi risultassero essere superiori a quelli della
convenzione dellla centrale di committenza regionale/Consip spa, l’Azienda potrà chiedere alla
ditta aggiudicataria della gara di adeguare ad essi i prezzi praticati e, in caso di diniego, potrà
approvvigionarsi presso la ditta convenzionata con la centrale di committenza regionale/Consip
spa senza che la ditta aggiudicataria abbia nulla a pretendere o di che rivalersi.
Art. 23. Cessione crediti
Per la cessione dei crediti si rimanda a quanto previsto dall’art. 117 del D.Lgs. 163/2006 e
s.i.m.
Art. 24. Divieto di cessione del contratto
E’ fatto assoluto divieto al Fornitore cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto di appalto, a pena di
nullità della cessione stessa. In caso di inosservanza di tale divieto ciascuna Azienda Sanitaria,
fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il
contratto di appalto.
Art. 25. Subappalto
Il Fornitore potrà avvalersi del subappalto nella misura non superiore al 30% dell’importo
contrattuale. La ditta dovrà indicare in fase di gara di quali parti dell’appalto intenda
subappaltare e la misura percentuale delle medesime. L’affidamento in subappalto è sottoposto
alle condizioni, prescrizioni e modalità di cui all’art.118 del D.L.vo163/06.
L’affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli
oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti di ciascuna
Azienda Sanitaria, per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Azienda Sanitaria o a terzi per
fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto i requisiti richiesti dal
bando di gara e/o dal Disciplinare.
All’atto dell’autorizzazione l’Azienda Sanitaria si riserva l’insindacabile facoltà di indicare se
provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo delle prestazioni eseguite
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(fornitura, servizio,
subappaltatore.
lavori)
ovvero
consentire
al
Fornitore
di
pagare
direttamente
il
In questo caso è fatto obbligo al Fornitore di trasmettere alla Azienda Sanitaria, entro 20 giorni
dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti da loro corrisposti con l’indicazione delle ritenute di garanzia
effettuate.
Art. 26. Fatturazioni e pagamenti
Il fornitore emetterà fatture trimestrali posticipate per il canone relativo:
⇒ alla messa a disposizione delle pompe infusionali;
⇒ all’assistenza tecnica full-risk alle pompe infusionali comprensiva della formazione al
personale.
Le fatture relative alla consegna del materiale di consumo devono contenere l’indicazione del
luogo (magazzino farmaceutico o altra sede indicata nell’ordinativo di fornitura), presso il quale
è stata consegnata la merce, del numero dell’ordine e della causale ivi riportata.
Nel corso del periodo di prova di cui all’art. 15, il fornitore potrà fatturare esclusivamente la
fornitura dei prodotti, dei materiali accessori, dei consumabili e di tutto quanto necessario
all’uso dei dispositivi.
Superato positivamente il periodo di prova, il Fornitore potrà emettere fatturazione per il
canone relativo alla messa a disposizione delle apparecchiature e all’assistenza tecnica alle
medesime.
I canoni decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello del completamento dei
collaudi delle pompe infusionali.
Ciascuna Azienda Sanitaria, dopo l’acquisizione degli atti dai quali si accerterà la regolarità
della fornitura ed il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali, procederà alla
liquidazione ed al pagamento delle fatture relative agli ordini effettuati nell’ambito della gara in
parola. Il pagamento della fornitura avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs 231/2002,
così come modificato dal D.Lgs. 192/2012 entro 60 gg. dal ricevimento della fattura.
Nella fattura dovrà essere indicato il sistema di pagamento che, tramite il Tesoriere, la ditta
fornitrice può scegliere e che potrà essere modificato solo tramite comunicazione a mezzo
Raccomandata A.R.. Tale pagamento non potrà essere moltiplicato a favore di diversi
beneficiari.
Il pagamento, ai fini dell’osservanza dei termini, deve intendersi avvenuto al momento della
quietanza dell’ordinativo di pagamento da parte del Tesoriere dell’Azienda Sanitaria.
In caso di ritardo nei pagamenti, verrà applicato il tasso di mora nella misura prevista all’art. 5
del dal D.Lgs 231/2002, così come modificato dal D.Lgs. 192/2012.
In caso di contestazione alla ditta di inadempienze contrattuali o di mancanza, insufficienza o
erroneità della documentazione accompagnatoria o della fattura stessa, o in caso di accertato
inadempimento degli obblighi di cui all’art. 48 bis della Legge 286/2006 e s.i.m., ovvero in
caso di DURC irregolare, il termine si intende sospeso dall’invio della contestazione fino al 30°
giorno dopo la ricezione, da parte della USL, della comunicazione del fornitore di accettazione
della contestazione o delle notizie aggiuntive che consentano di dichiarare la fornitura
“regolarmente eseguita” e/o la fattura conforme alle disposizioni contrattuali.
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Nel caso di R.T.I., in forza del mandato collettivo speciale con rappresentanza, la fatturazione
sarà effettuata dalla sola Ditta Capogruppo ovvero da ciascuna delle ditte componenti.
Il pagamento potrà essere effettuato alla Capogruppo ovvero su un conto dedicato intestato al
R.T.I., modalità comunque da definire in sede contrattuale con l’aggiudicatario.
Art. 27. Oneri derivanti da rischi interferenziali.
In base a quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 e s.i.m., nonché sulla scorta di quanto indicato
con Determinazione n. 3/2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
servizi e Forniture “Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture.
Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei
costi della sicurezza “, e dalla documentazione trasmessa a riguardo da parte del responsabile
della sicurezza e protezione della USL Umbria 1, si dà atto che nell’ambito del presente
appalto si escludono interferenze fra committente ed appaltatore trattandosi di fornitura di
attrezzature/apparecchiature.
A documentazione della valutazione dei rischi da interferenze pari a zero è stato allegato alla
gara il documento redatto dal Servizio di Sicurezza e Protezione della USL Umbria 1.
Si precisa che, ai fini dei rischi da interferenze di cui al D.Lgs 81/2008 e s.i.m., al momento
della consegna e della successiva installazione, l’area interessata dall’intervento ed ai percorsi
di arrivo, saranno ad esclusivo utilizzo dell’aggiudicatario.
I Dispositivi di sicurezza e quanto altro indicato nel documento di cui sopra, saranno forniti
direttamente dalla USL Umbria 1 addetti al servizio di assistenza durante il periodo
contrattuale compresi i periodi di addestramento/aggiornamento, senza alcun costo da parte
della Ditta.
In ogni caso l’assenza di interferenze fra committente ed appaltatore sarà valutata anche in
sede di riunione iniziale tra il fornitore ed il Responsabile del Servizio di Sicurezza Aziendale.
La Ditta aggiudicataria deve, una volta avuta la comunicazione di aggiudicazione definitiva,
prendere contatti con il Responsabile della Sicurezza e Protezione Aziendale della USL Umbria
1 al fine di incontrarsi per il completamento del DUVRI da allegare al contratto e promuovere
le necessarie azioni di coordinamento e cooperazione.
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovessero emergere rischi interferenziali, questi
dovranno essere immediatamente segnalati dal fornitore al Servizio di Sicurezza Aziendale che,
in caso di fondatezza, provvederà a predisporre il D.U.V.R.I. con le modalità previste dalla
normativa vigente.
Art. 28. Responsabile Unico del Procedimento.
Ai sensi del comma 6, dell’art. 272 del DPR 207/2010, il Responsabile del procedimento fino
all’aggiudicazione definita è la Sig.ra Emanuela Bacioccola, P.O. Programmazione Acquisti dlla
U.O. Acquisizione Beni e Servizi dell USL Umbria N.1.
Ai sensi di quanto previsto dall’art.274 del DPR 207/2010 (Regolamento di esecuzione del
Codice degli Appalti) le singole Aziende Sanitarie provvederanno ad individuare, ai sensi
dell’art.10 del D.Lgs. n.163/2006, un proprio Responsabile del Procedimento per la fase di
esecuzione del contratto, con compiti previsti dagli artt. 272 e 273 del DPR 207/2010, salvo,
ricorrendo le ipotesi previste dagli artt. 299 e seguenti del DPR 207/2012, i compiti propri del
Direttore dell’esecuzione del contratto, di cui al successivo articolo.
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Art. 29. Direttore dell’esecuzione del contratto.
Le singole Aziende, tramite il Direttore per l’esecuzione del contratto (DEC), effettueranno il
coordinamento, il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto.
Il DEC riferirà al RUP aziendale della fase di esecuzione del contratto, sulla conformità
dell’attività dell’appaltatore e sulla conformità dei prodotti forniti a quanto stabilito e
perfezionato con il contratto definitivo.
Art. 28. Responsabile del contratto
L’Impresa, all’atto della stipula del presente atto, si obbliga a nominare un Responsabile Unico
del Contratto (RUC). Il RUC sarà il referente responsabile nei confronti delle singole Aziende
Sanitarie e, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto l’Impresa. Pertanto
l’Impresa deve comunicare il nominativo e i riferimenti (telefono, cellulare, fax, e-mail, etc) del
RUC.
Le singole Aziende Sanitarie potranno chiederne l’eventuale sostituzione a mezzo di una
motivazione scritta.
Art. 29. Foro competente
Per qualsiasi controversia inerente l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'esecuzione del
servizio oggetto del presente capitolato è competente il Foro di Perugia. E’ esclusa la facoltà di
ricorso all’arbitrato.
Art. 30. Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, le parti faranno riferimento, in
quanto applicabili, al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., al Regolamento del codice dei contratti di cui al
DPR 207 del 05/10/2010, alle vigenti norme in materia di pubbliche forniture di beni e servizi
ed al codice civile.
Per accettazione espressa, ai sensi dell’art. 1341 del c.c., delle clausole contenute nel presente
Capitolato Speciale.
L’Impresa _______________________
Il legale rappresentante: timbro e firma
________________________________
Luogo e data _____________________
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