ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI, INFORMAZIONI AI
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ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI, INFORMAZIONI AI
GESTIRE LA SICUREZZA ALIMENTARE E TUTELARE I CONSUMATORI IN MODO EFFICACE DURANTE GLI EVENTI TEMPORANEI Camera di Commercio di Milano, Palazzo Turati 6 Marzo 2015 Relatore: Dott. Massimo Artorige Giubilesi Vice Presidente Ordine Tecnologi Alimentari Lombardia e Liguria TÜV PROFICERT Food Safety & Management Expert Food Safety Advisor per EXPO2015 AGENDA SCENARIO LEGISLATIVO DEFINIZIONI TIPOLOGIE DI SOMMINISTRAZIONE STRUTTURE MOBILI AUTONEGOZI STRUTTURE FISSE CATERING E BANQUETING L’AUTOCONTROLLO COMUNICAZIONE AL CONSUMATORE ETICHETTATURA CONSERVAZIONE E SCADENZA FRODI COMMERCIALE Con questo intervento vogliamo offrire un contributo per rispondere alla domande degli OSA (Operatori del Settore Alimentare) e per ridurre le difficoltà ispettive dell’Autorità Competente sulla GESTIONE della SICUREZZA ALIMENTARE, la TUTELA DELLA SALUTE DEI CONSUMATORI e la PREVENZIONE DI SANZIONI amministrative e penali in contesti lavorativi «non in sede fissa». CHIOSCHI, FIERE, SAGRE, AUTONEGOZI Le attività di «ambulante e in sede mobile» devono, al pari di tutte le attività dove vengono manipolati e venduti alimenti, rispettare le norme igienicosanitarie fondamentali previste dalle leggi vigenti. ? RIFLESSIONE DI APERTURA IL TECNOLOGO ALIMENTARE Il Tecnologo Alimentare (TA) è lo specialista moderno che possiede competenze multidisciplinari e distintive in campo scientifico, tecnologico, legislativo, gestionale per analizzare il sistema complesso della filiera alimentare (produzione, trasformazione, distribuzione, ristorazione, ospitalità) e per governare igiene, sicurezza, qualità, sostenibilità dei processi e dei prodotti «dal campo alla tavola» a beneficio dei consumatori, delle imprese, delle istituzioni. Il titolo di TA, in base alla Legge 59/94, spetta a chi ha conseguito la Laurea in Scienze e Tecnologie (o delle Preparazioni) Alimentari ed ha superato l’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione ed è iscritto all’Albo di uno degli 11 Ordini Regionali, costituiti a partire dal Gennaio 2000 e che contano circa 1900 iscritti. Nel mercato del lavoro il TA occupa ruoli direttivi e tecnici nelle imprese produttive, commerciali e di servizi, progetta strutture di produzione di alimenti convenzionali e biologici, di depurazione degli effluenti e di recupero dei sottoprodotti, gestisce laboratori di analisi e ricerca, dirige aziende che producono food e non food per uso alimentare, svolge attività di consulenza e formazione nella libera professione. Il TA opera negli Enti di Certificazione come specialista dei sistemi di gestione qualità-igiene-sicurezza-ambiente, nella Pubblica Istruzione come docente e ricercatore, nelle Società di Gestione/Enti Pubblici come esperto dei servizi di ristorazione delle comunità, nell’Autorità Competente come specialista di igiene degli alimenti e a fianco dell’Autorità Giudiziaria come perito su questioni tecnico-analitiche. OBBLIGHI GENERALI DEGLI OSA (Reg. CE 852/04) L’OSA (OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE) È IL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA dei prodotti e della tutela della salute dei cittadini E DEVE GARANTIRE: strutture/impianti/attrezzature a norma, pulite, manutentate addetti informati, formati, addestrati prodotti e processi conformi ai requisiti di igiene e sicurezza rintracciabilità dei prodotti (materie prime, semilavorati, prodotti finiti) etichettatura alimenti e materiali di contatto conformi fasi della sanificazione conformi ai nuovi requisiti di igiene e sicurezza non conformità tracciate e gestite in modo corretto IL NUOVO RAPPORTO PRODUTTORE/CONTROLLORE/CONSUMATORE è regolamentato da: RINTRACCIABILITÀ (Reg. CE 178/02), IGIENE E CONTROLLI (Reg. CE 852, 853, 854, 882 del 2004), CRITERI MICROBIOLOGICI (Reg. CE 2073/05, Reg. CE 1441/07), INFORMAZIONE AI CONSUMATORI (Reg. UE 1169/11) SCENARIO LEGISLATIVO Il Regolamento CE 852/2004: • Allegato 2 i requisiti generali in materia di igiene applicabili a tutti gli operatori del settore alimentare prevedendo un capitolo specifico, il III, riferito alle strutture mobili e/o temporanee. • L’art. 3 dello stesso regolamento stabilisce che gli operatori del settore alimentare (OSA) garantiscono che tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti sottoposte al loro controllo soddisfino i pertinenti requisiti di igiene fissati. Regolamento CE 178/2002 del 28 gennaio 2002: • L’art. 17, c. 1, che “SPETTA AGLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE (OSA) GARANTIRE che nelle imprese alimentari da essi controllate gli alimenti soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alla loro attività e VERIFICARE che tali disposizioni siano soddisfatte”. DEFINIZIONI (art. 3 Reg. CE 178/02) Le attività di preparazione e somministrazione di alimenti in occasione di manifestazioni temporanee rientrano a pieno titolo nei disposti legislativi comunitari citati, secondo le definizioni di impresa alimentare e di operatore del settore alimentare riportate nell’art. 3 del Regolamento CE 178/2002: IMPRESA ALIMENTARE “ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti” OSA (Operatore del Settore Alimentare) “la persona fisica o giuridica responsabile del rispetto delle disposizioni di legge, nell’impresa alimentare posta sotto il suo controllo” DEFINIZIONI DI ALIMENTO (Reg. 178/02 e Reg. CE 2073/05) ALIMENTO (art. 2 Reg. CE 178/02) “prodotto alimentare o derrata alimentare qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani” SONO COMPRESE le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento. NON SONO COMPRESI, gli animali vivi a meno che siano preparati per l'immissione sul mercato ai fini del consumo umano, i mangimi, i vegetali prima della raccolta, i medicinali, i cosmetici e il tabacco. ALIMENTI PRONTI (art. 2 Reg. CE 2073/05) “i prodotti alimentari destinati dal produttore o dal fabbricante al consumo umano diretto, senza che sia necessaria la cottura o altro trattamento per eliminare o ridurre a un livello accettabile i microrganismi presenti” TIPOLOGIE DI MANIFESTAZIONI Si effettua la SOLA SOMMINISTRAZIONE di alimenti preparati in altri locali all’uopo autorizzati e poi trasportati nel luogo ove vengono consumati. Si effettua la PREPARAZIONE/COTTURA per la somministrazione di alimenti da consumarsi immediatamente dopo le operazioni effettuate. REQUISITI IGIENICO SANITARI In tutte le manifestazioni temporanee dovrà essere sconsigliata la preparazione/somministrazione di alimenti ad alto rischio crudi, praticamente crudi, non trattati termicamente (es: preparazioni con uova crude, tiramisù, maionese, carni crude, pesce crudo). In caso di utilizzo di questa tipologia di alimenti deve essere prodotta una specifica relazione sulle modalità di preparazione e conservazione per prevenire le MTA. MANIFESTAZIONI CON LA SOLA SOMMINISTRAZIONE In questa tipologia rientrano anche le manifestazioni in cui si effettua la preparazione/cottura per la somministrazione sul posto di alimenti a basso rischio quali panini, piadine, caldarroste, popcorn, crêpes, zucchero filato, vin brulé, cioccolata calda, caffè, infusi. Solitamente si svolgono nell’arco della giornata, in luoghi all’aperto eventualmente dotati di strutture temporanee (tettoie, ecc.) con o senza aree predisposte per il consumo degli alimenti stessi. In questa tipologia non sono ricomprese le attività di mera vendita nonché eventuale degustazione promozionale da parte di imprese già registrate con SCIA. MANIFESTAZIONI CON LA SOLA SOMMINISTRAZIONE Nel caso di porzionatura/distribuzione di alimenti in plurirazione o di preparazione di alimenti a basso rischio, è necessaria una postazione che sia defilata dal pubblico, munita di piano di lavoro, se necessario: AREA/ZONA PER IL DEPOSITO ALIMENTI: adeguatamente protetta. ALIMENTI: opportunamente protetti in contenitori chiusi o, a seconda dei casi, con retine o pellicole e posti non direttamente sul piano di calpestio; APPARECCHIATURE: idonee a garantire il rispetto delle temperature di trasporto e conservazione degli eventuali vari tipi di alimenti deperibili, in numero rapportato alla quantità di alimenti da conservare e/o trasportare; LAVASTOVIGLIE/LAVABICCHIERI: se assenti si useranno stoviglie a perdere imbustate o conservate prima dell’uso al riparo da ogni contaminazione in appositi contenitori; ADDETTI ALLA MANIPOLAZIONE: formati/addestrati in materia di igiene alimentare in relazione al tipo di attività; APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: se necessario, dotazione di acqua potabile proveniente dall’acquedotto pubblico o utilizzo di acqua potabile “trasportata” mediante idonei contenitori (anche per lavaggio delle mani con sapone e carta monouso); RIFIUTI O SCARTI DI LAVORAZIONE: dovranno essere debitamente raccolti in sacchi contenuti dentro bidoni con comando a pedale e poi smaltiti. MANIFESTAZIONI CON LA PREPARAZIONE/COTTURA Rientrano in questa tipologia tutte quelle manifestazioni in cui si effettua oltre che la somministrazione anche la preparazione e/o cottura di alimenti, all’aperto o in strutture chiuse per una o più giornate. REQUISITI IGIENICO-STRUTTURALI PER GARANTIRE L’IGIENE ALIMENTARE AREA DI PREPARAZIONE E COTTURA: piano di calpestio in materiale compatto lavabile, opportunamente protetta da inquinamenti esterni e disimpegnata dal pubblico; il collocamento dell’area di preparazione e di cottura deve avvenire in modo da non creare disagio a strutture o abitazioni adiacenti. UTILIZZO DI BRACIERI: può avvenire anche all’esterno su terreno, sempre preservando da inquinamenti il prodotto in preparazione; l’area deve essere dotata di piani di lavoro, preferibilmente separati, rivestiti con materiale impermeabile/facilmente lavabile. LAVELLI E LAVAMANI: almeno un lavello con comando non manuale con distributore di sapone lavamani ed asciugamani a perdere; il numero dei lavelli deve essere rapportato al volume delle preparazioni. DEPOSITO ALIMENTI: apposita struttura chiusa o zona delimitata, possibilmente distinta e separata dalla zona di preparazione/cottura, in cui gli alimenti siano adeguatamente protetti anche da infestanti e animali, soprattutto se il deposito deve prolungarsi per più giorni. MANIFESTAZIONI CON LA PREPARAZIONE/COTTURA REQUISITI IGIENICO-STRUTTURALI PER GARANTIRE L’IGIENE ALIMENTARE FRIGORIFERI/CONGELATORI: in numero e volumetria rapportati alla quantità degli alimenti da stoccare tenuti lontani da fonti di calore e con separazione per genere anche attraverso l’impiego di idonei contenitori. ZONA PRANZO: se presente protetta dalla polvere, dotata di tavoli con piani con superficie liscia facilmente lavabile e disinfettabile o ricoperti da tovaglie monouso. BICCHIERI E STOVIGLIE: a perdere qualora non si disponga di lavastoviglie/lavabicchieri, comunque conservati prima dell’uso al riparo da ogni contaminazione in appositi contenitori. ADDETTI ALLA MANIPOLAZIONE: formati/addestrati in materia di igiene alimentare in relazione al tipo di attività; APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: se necessario, dotazione di acqua potabile proveniente dall’acquedotto pubblico o utilizzo di acqua potabile “trasportata” mediante idonei e capienti contenitori (anche per lavaggio delle mani); SERVIZI IGIENICI PER IL PUBBLICO: fissi o mobili, disponibili nelle vicinanze del luogo della manifestazione, dotati dei generi di necessità compreso il lavello con acqua, o almeno di salviette disinfettanti o metodi alternativi equivalenti, e mantenuti in stato di decenza, in numero rapportato all’affluenza. SERVIZI IGIENICI PER GLI ADDETTI: almeno un servizio dovrà essere ad uso esclusivo degli addetti alle lavorazioni alimentari, dotato di lavello con acqua corrente e comando di erogazione dell’acqua non manuale, asciugamani del tipo monouso, distributore di sapone liquido. ZONA/LOCALE DI PREPARAZIONE DI CONTENITORI PER RIFIUTI: disponibilità con presenza di bidoni con coperchio fisso ad apertura non manuale e con sacco di raccolta a perdere. STRUTTURE MOBILI – STREET FOOD Queste strutture, spesso autosufficienti (moduli, container, automezzi), sono gestite da ditte che esercitano una vera e propria attività professionale di preparazione o di catering con preparazione, trasporto, somministrazione di alimenti in occasioni di manifestazioni temporanee. REQUISITI IGIENICO-STRUTTURALI DELLE CUCINE MOBILI altezza interna non inferiore a 2 metri; adeguata superficie per lo svolgimento delle attività; almeno due lavelli di cui almeno uno dotato di rubinettI a comando non manuale; piani di lavoro adeguati in materiale lavabile; cappa di aspirazione dei fumi e dei vapori prodotti durante la cottura; adeguato numero di frigo e congelatori in relazione alla tipologia e potenzialità produttiva; impianto idrico autonomo o collegabile a rete idrica (acquedotto); impianto elettrico autonomo o allacciabile alla rete elettrica; impianto acque reflue munito di serbatoio di adeguata capacità, da svuotare in modo corretto. Nel caso di utilizzo di strutture mobili per la preparazione dovranno essere presenti sul luogo della manifestazione servizi igienici, acqua potabile, deposito, zona pranzo, etc…. AUTONEGOZI REQUISITI IGIENICO-STRUTTURALI DEGLI AUTONEGOZI Pannellatura sandwich tradizionale con laminato VTR e poliuretano incollati tra di loro con vetroresina e/o altro materiale Saldatura dei pannelli con strati di vetroresina Impianto idraulico di acqua potabile Strutturazione pareti attrezzate per ripiani Rifiniture in acciaio inox o altri materiali alimentari Impianto di illuminazione per mettere in risalto la merce esposta Vaschette raccogli liquami con rubinetteria in plastica ed ispezioni Fori di scolo dei liquidi con rubinetteria in plastica Studio e realizzazione di eventuale grafica pubblicitaria Impianto elettrico CE per apparecchi elettronici (bilancia, registratori di cassa) con eventuali accumulatori e/o generatori Scaffalature interne in acciaio inox e/o alluminio e/o vetroresina Pareti interne divisorie Fermo carichi su pareti laterali Attrezzature per la vendita Impianti di refrigerazione per la conservazione ed il trasporto Il rivestimento interno a contatto diretto con le sostanze alimentari trasportate deve essere conforme ai requisiti dell‘art. 45 DPR 327/80 in applicazione alla Legge 283/62. STRUTTURE FISSE Sono strutture polifunzionali utilizzate solo occasionalmente per la preparazione/cottura/somministrazione di alimenti o talvolta si tratta di circoli già autorizzati o soggetti a registrazione SCIA per le varie tipologie previste dalle leggi Regionali vigenti. Tali strutture dovranno essere dotate di adeguata cucina, con regolari attrezzature di preparazione e lavaggio adeguate allo scopo e corretta suddivisione dei locali (deposito; servizi igienici per il pubblico, servizi igienici e spogliatoi per il personale, adeguato spazio di somministrazione. CATERING & BANQUETING L’Impresa che effettua attività di catering, con o senza laboratorio, deve registrare l’attività con SCIA. L’attività di catering viene normalmente svolta professionalmente e comprende la preparazione di alimenti sul posto o la preparazione in una struttura dedicata con successivo trasporto sul luogo della manifestazione ed eventuale riscaldamento (rigenerazione) sul posto. La struttura di preparazione dell’impresa avrà le idonee caratteristiche strutturali e di attrezzature di un laboratorio, con tutti i locali necessariamente annessi e con l’opportuno dimensionamento relativamente alle possibilità produttive. Deve disporre inoltre di un apposito locale deposito avente i medesimi requisiti richiesti per il deposito alimenti dove ricoverare, durante i periodi di inattività, le attrezzature utilizzate per l’esercizio del catering/banqueting in loco. L’Impresa deve avere a disposizione le attrezzature idonee e quantitativamente sufficienti per il trasporto degli alimenti mantenendo le temperature richieste, sia calde che fredde, e mezzi di trasporto con le caratteristiche previste nel Cap. IV dell’Allegato 2 Reg. CE 852/04. Il Manuale di Autocontrollo (Piano HACCP) COSA SI DEVE COMUNICARE ? MANUALE DI AUTOCONTROLLO (PIANO HACCP) Il Manuale di Autocontrollo redatto mediante Sistema HACCP, è un documento descrittivo, analitico, gestionale redatto dal Responsabile dell’impresa alimentare, in forma autonoma o con il supporto di consulenti qualificati. Esso stabilisce gli ambiti di attività e le regole interne per garantire la sicurezza dei processi e prodotti alimentari posti in commercio, agendo con CAPACITÀ DI PREVENZIONE E CORREZIONE, stabilendo i punti della filiera produttiva che possono rappresentare un PERICOLO (biologico, chimico, fisico) analizzando i livelli di RISCHIO/GRAVITÀ DEL RISCHIO e definendo le modalità di controllo, finalizzato a minimizzare il danno conseguente al consumo dell’alimento. HACCP= METODO/SISTEMA AUTOCONTROLLO=DOCUMENTI+PROCEDURE Art. 15 Reg. CE 852/04 indica: “I requisiti del sistema HACCP dovrebbero essere abbastanza flessibili da poter essere applicati in qualsiasi situazione, anche nelle piccole imprese. In particolare, è necessario riconoscere che in talune imprese alimentari le prassi in materia di igiene (GMP) possono sostituire la sorveglianza dei punti critici di controllo. Inoltre, il requisito di conservare documenti deve essere flessibile onde evitare oneri inutili per le imprese molto piccole.” PIANO HACCP (DG SANCO UE 2005) Per redigere il proprio Piano HACCP, tutte le imprese alimentari riportate nell’elenco dovranno far riferimento al documento comunitario SANCO/1955/2005 «Guida all’applicazione delle procedure basate sui principi del sistema HACCP e alla semplificazione dell’attuazione dei principi del sistema HACCP in talune imprese alimentari»”. Per tali imprese alimentari sarà sufficiente che i Manuali di Corretta Prassi Operativa descrivano in modo semplice e pratico i metodi di controllo dei pericoli senza entrare necessariamente nel dettaglio della natura dei pericoli stessi e senza individuare formalmente i punti critici di controllo (CCP). Ad ogni modo tali piani devono tuttavia prendere in considerazione tutti i pericoli significativi riscontrabili all’interno di un’impresa alimentare e devono chiaramente definire le procedure per il loro controllo e descrivere le misure correttive da adottare in caso di problemi. Imprese alimentari soggette al SANCO Ristoranti, comprese le strutture di manipolazione degli alimenti a bordo di mezzi di trasporto quali le navi; Bar con piccola ristorazione, agriturismo, ristorazione nell’ambito di fiere e sagre (inferiori a 20 dipendenti) Imprese di catering (preparazione e somministrazione) che consegnano prodotti alimentari a partire da un centro cottura fino a 250 pasti al giorno; Terminali di distribuzione o “cucinette” per lo sporzionamento o la distribuzione di pasti prodotti altrove; Mense fino a 250 pasti al giorno; Esercizi per la vendita al dettaglio con laboratori annessi e laboratori artigianali con annessa vendita quali macellerie, pescherie, erboristerie, gastronomie/rosticcerie, pasticcerie, panetterie, pizze al taglio, paste fresche, gelaterie Chioschi con manipolazioni di alimenti Caseifici/laboratori Lavorazione carne e miele annessi ad aziende agricole/agriturismi per i quali l’eventuale produzione sia limitata nell’ambito della provincia Produzione alimentare con rischio microbiologico basso/nullo (torrefazione caffè, cantine, mulini, acetaie, funghi freschi/secchi) RESPONSABILITÀ Con il nuovo Reg. UE 1169/11 maggior chiarezza sulle responsabilità dell’OSA «Responsabile della presenza delle informazioni sugli alimenti nonché della loro corretta predisposizione è l’operatore alimentare il cui nome, o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto; se tale operatore non è localizzato nell’Unione il responsabile sarà l’importatore». L’OSA è anche responsabile di eventuali modifiche alle informazioni relative gli alimenti apportate da altri operatori della catena alimentare che essi controllano; L’OSA che realizza prodotti non destinati al consumatore finale, bensì ad altri anelli della catena di fornitura, ha la responsabilità di fornire a quest’ultimi tutte le informazioni necessarie per la corretta compilazione delle etichette dei relativi prodotti. ALIMENTI SFUSI (NON IMBALLATI) • Prodotti sfusi: tutti quei prodotti alimentari sui quali non è possibile apporre l’etichetta in quanto privi della confezione (frutta, ortaggi freschi etc.) • Prodotti non imballati: tutti quei prodotti alimentari confezionati sul luogo di vendita al momento della richiesta del cliente o antecedentemente ma ai fini della vendita immediata nello stesso locale dove sono stati confezionati Il Reg. UE 1169/11 demanda agli Stati Membri la possibilità di disciplinarli. In Italia rimangono in vigore le regole stabilite dal D.Lgs 109/92 (art.16) ESEMPIO il Parmigiano Reggiano può essere venduto a spicchi preimballati (preconfezionati) dal produttore, oppure preincartato con film protettivo applicato dal punto vendita per la commercializzazione immediata: il primo caso rientra nel campo di applicazione dell’art.3 del D.Lgs 109/92, mentre il secondo caso in quello dell’art.16 DENOMINAZIONE DI VENDITA DEI PRODOTTI TRATTAMENTO PREVENTIVO SANITARIO DEL PESCE CRUDO O PRATICAMENTE CRUDO “Per la tutela della salute del consumatore, i prodotti della pesca somministrati crudi o praticamente crudi in questo esercizio (es: crudi, marinati, affumicati), sono sottoposti ad abbattimento rapido di temperatura ai fini sanitari, ai sensi del Reg. CE 853/04 e della Circolare Ministero della Salute 17/02/2011”. UTILIZZO DI SEMILAVORATI PRODOTTI IN LOCO, SOTTOPOSTI AD ABBATTIMENTO RAPIDO DI TEMPERATURA ED UTILIZZATI NELLE PREPARAZIONI “Alcuni prodotti freschi vengono sottoposti ad abbattimento rapido di temperatura, come descritto nelle procedure del Manuale di Gestione della Sicurezza Alimentare mediante Sistema HACCP ai sensi del Reg. CE 852/04 e Reg. CE 853/04. Il personale di sala è a disposizione per fornire qualsiasi informazione in merito alla natura e origine delle materie prime utilizzate nella preparazione dei piatti presenti sul menu”. UTILIZZO DI MATERIE PRIME PRECONFEZIONATE SURGELATE/CONGELATE NELLE PREPARAZIONI Caso 1) presenza minimale e specifica di materie prime surgelate o congelate all’origine evidenziare con (*) “materia prima surgelata o congelata all’origine” accanto al piatto che contiene. Caso 2) presenza massiccia e generica di materie prime surgelate o congelate all’origine “Alcune materie prime possono essere surgelate o congelate all’origine secondo la disponibilità del mercato. Il personale di sala è a disposizione per fornire qualsiasi informazione in merito alla natura e origine delle materie prime utilizzate nella preparazione dei piatti presenti sul menu”. SOSTANZE ALLERGENICHE Sono 14 sostanze generalmente innocue che in alcune persone possono scatenare intolleranze o reazioni allergiche pericolose, sino allo shock anafilattico. Con il Reg. UE 1169/11 ogni allergene dovrà essere indicato specificatamente in etichetta con carattere, stile e sfondo distinto rispetto agli altri ingredienti. Gli ingredienti contenuti nelle sostanze allergeniche devono essere menzionati con il nome della sostanza. In caso di potenziale contaminazione accidentale con sostanze allergeniche in stabilimenti che effettuano diverse lavorazioni, deve essere indicato alla fine dell’elenco degli ingredienti la frase “ contiene tracce di……” oppure ”può contenere tracce di ...” DA ADOTTARE ANCHE NELLE COLLETTIVITA’ • Per chi effettua somministrazione sarà necessario adoperarsi fino a direttive più specifiche per notificare la presenza di allergeni nelle pietanze; • Per chi effettua vendita bisognerà aggiornare il LIBRO DEGLI INGREDIENTI ETICHETTA PRODOTTI PREIMBALLATI ETICHETTA PRODOTTI PREIMBALLATI FAC-SIMILE ETICHETTA SALUMI SALAME IN BUDELLO INTERO COTECHINO SOTTOVUOTO Ingredienti: carne di suino, sale, pepe, vino rosso, infuso di aglio, conservante: nitrato di potassio. Contiene solfiti Insaccato con budello naturale di suino. Carne di suino italiano pesante nato, allevato, macellato nella Provincia di Cremona. Stagionatura: 90-100 gg Conservare in luogo fresco e asciutto. Dopo il taglio conservare in frigorifero tra +0/+4°C. Lotto n°: …………………………(codice/data di produzione) Prodotto soggetto a calo peso naturale. Da vendersi a peso. Prodotto, stagionato e distribuito…………………………… Ingredienti: carne di suino, cotenna, sale, pepe, vino rosso, conservante: nitrato di potassio Contiene solfiti Insaccato con budello naturale di suino e confezionato sottovuoto. Carne di suino italiano pesante nato, allevato, macellato nella Provincia di Cremona. Conservare in frigorifero tra +0/+4°C. Da consumarsi previa cottura. Da consumarsi preferibilmente entro il: (gg/mm) Modalità di cottura:………………………………………… Lotto n°: ……………………………(codice/data di produzione) Prodotto soggetto a calo peso naturale. Da vendersi a peso. Prodotto e distribuito da: ………………………………….. CONSERVAZIONE E SCADENZA TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE (TMC): DATA DI SCADENZA (DS): data fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in condizioni corrette di conservazione: data entro la quale il prodotto alimentare deve essere consumato: • "da consumarsi preferibilmente entro“…. • "da consumarsi preferibilmente entro la fine di…..” • "da consumare entro“…. (gg/mm) Ø Ø Ø IL TMC VIENE ESPRESSO IN 3 MODI: giorno/mese per i prodotti conservabili meno di 3 mesi (formaggi/salumi in busta); mese/anno per i prodotti conservabili più di 3 mesi ma meno di 18 mesi (biscotti); anno per i prodotti conservabili almeno 18 mesi (pelati, carne/tonno in scatola). La durata del prodotto viene stabilita in autonomia e responsabilità dagli OSA in base a validazione shelf-life, caratteristiche del prodotto, tecnologie di produzione e di confezionamento. La legge italiana fissa solamente la durata del latte fresco pastorizzato (1+6 giorni), pastorizzato microfiltrato (1+10 giorni) e lunga conservazione (90 UHT o 180 giorni sterilizzato). FRODI ALIMENTARI Con l’espressione FRODE ALIMENTARE si fa riferimento alla produzione, detenzione, commercio, vendita, somministrazione di alimenti non conformi alle leggi vigenti. FRODI COMMERCIALI ledono la lealtà commerciale e indirettamente i diritti contrattuali e patrimoniali del consumatore tramite la: consegna o somministrazione di una cosa per un’altra, o diversa da quella dichiarata o pattuita per origine, provenienza, qualità o quantità (515 CP) vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (516 CP) vendita di prodotti industriali con segni mendaci (517 CP) Sanzione penale: artt. 515-516-517 CP - Delitti contro l’industria e il commercio FRODI SANITARIE ledono o mettono in pericolo il diritto alla salute del consumatore (singolo o collettivo) tramite fatti che rendono nocivi alimenti, bevande e materiali che vengono a contatto con alimenti Reati contravvenzionali: art. 5 Legge 283/62 Sanzione penale: art. 438,439,440,442,444 Codice Penale – Delitti di comune pericolo mediante frode TIPOLOGIA DELLE FRODI CONTRAFFAZIONE Messa in commercio di prodotti alimentari con una composizione e valori differenti da quelli dichiarati, normalmente di minor qualità (olio di semi anziché olio di oliva; commercializzazione di vini da tavola generici come vini IGT) ADULTERAZIONE Messa in commercio di prodotti alimentari a cui sono stati sottratti componenti pregiati originari (latte scremato anziché latte intero; scarti di prodotti lattiero-caseari trattati e mescolati a formaggi destinati al consumo umano) SOFISTICAZIONE Messa in commercio di prodotti alimentari a cui sono stati aggiunti componenti di minor pregio (acqua aggiunta al latte = frode commerciale; metanolo aggiunto al vino = frode commerciale + frode sanitaria; miele contenente zuccheri estranei) ALTERAZIONE Messa in commercio di prodotti alimentari che hanno perduto le caratteristiche merceologiche, organolettiche e nutrizionali originarie (irrancidimento dell’olio; cessione di sapore e odore anomalo nell’acqua in PET lasciata al sole) CONCLUSIONI E RINGRAZIAMENTI l’applicazione flessibile e coerente del Sistema HACCP durante gli eventi temporanei contribuisce a migliorare l’immagine dell’impresa, accresce la fiducia dei consumatori e previene fastidiose sanzioni ma…….. se non ci mettiamo in discussione con umiltà, metodo, conoscenza LE COSE NON CAMBIANO!!! Massimo Artorige Giubilesi, Tecnologo Alimentare TUV PROFICERT Food Safety & Management Expert Lead Auditor Sistemi ISO 9001, 14001, 22000 Founder & CEO Giubilesi & Associati srl Via G. Leopardi 1 - 20123 MI (Italy) Tel. +39 0239313088 Mob. +393400695502 Dopo aver maturato 15 anni di esperienze internazionali nell’area tecnico-legislativa e gestionale del settore alimentare (produzione, distribuzione, ristorazione, servizi alberghieri), dal 2000 guida una società di progettazione, consulenza, formazione, servizi integrati per la filiera alimentare (import-export, produzione, trasformazione, distribuzione, ristorazione) e per l’industria dell’ospitalità. Si occupa di sviluppo delle competenze, sistemi integrati di gestione, progettazione alimentare e sanitaria, riqualificazione di processi per la ristorazione pubblica (HORECA, aziende, scuole, ospedali, RSA), validazione di nuovi prodotti, gestione degli stati di crisi e allerta sanitaria, perizie tecniche, relazioni esterne con la Pubblica Amministrazione e l’Autorità Competente (ASL, NAS, MINSAN, MIPAAF). E’ Vice Presidente dell’Ordine dei Tecnologi Alimentari Lombardia e Liguria, già Consigliere dell’Ordine Nazionale con Delega alla Comunicazione e Coordinatore della Commissione rapporti con il Ministero della Salute, Presidente di FCSI Italia (Foodservice Consultants Society International), Food Safety Special Advisor per EXPO2015. È stato responsabile del settore ristorazione del Progetto UE «Mangio Sano, Informato e Soddisfatto» e «Biobenessere», co-progettista e tutor del progetto «Multietnicità e Sicurezza alimentare» per le comunità cinese, araba, spagnola, coautore del Libro HACCP e del Manuale della Ristorazione.