CONTRATTO PER LA

Transcript

CONTRATTO PER LA
CONTRATTO PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DI GIOCHI PUBBLICI IN PUNTO DI GIOCO IPPICO
Tra
SNAI S.p.A., società quotata presso la Borsa Italiana, con sede legale in Via Luigi Boccherini, 39, Porcari (LU), C.F. n. 00754850154 e
P.IVA n. 01729640464 in persona del legale rappresentante Sig. Maurizio Ughi (di seguito «SNAI» o « APPALTANTE »),
e
……………………………………………………, avente sede legale in, ………………………. Via ……………………………………………………………………., C.F.
…………………………………….. e P.IVA ………………………………………… in persona del Sig. ……………………………….., legale rappresentante della
società (di seguito «Punto SNAI»o «APPALTATORE») (SNAI e il Punto SNAI di seguito congiuntamente definite le «Parti» e ciascuna di
esse una «Parte»)
Premesso che
A.
B.
C.
D.
E.
SNAI ha partecipato alla procedura di selezione (di seguito «procedura di selezione») bandita dall’Amministrazione Autonoma dei
Monopoli di Stato (di seguito «AAMS») ai sensi dell’art. 38, comma 4 del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con
modificazioni ed integrazioni dalla L. 4 agosto 2006 n. 248 e pubblicata su G.U. n. 199 Foglio delle Inserzioni del 28 agosto 2006, per
l’affidamento in Concessione dell’esercizio dei giochi pubblici su base ippica (di seguito «giochi pubblici»);
all’esito della procedura di selezione SNAI si è resa effettivamente aggiudicataria di diritti per l’affidamento in concessione dell’esercizio
dei giochi pubblici di cui all’art. 38, comma 4, del decreto legge del 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (rif. graduatoria pubblicata su supplemento ordinario alla G.U. n.300 del 28 dicembre 2006) ed ha
sottoscritto con AAMS una Convenzione (di seguito «Convenzione») nel testo conforme allo schema allegato alla procedura di
selezione portante diritti e doveri a carico di SNAI stessa, nonché la previsione delle sanzioni (sospensione, revoca, decadenza) che
possono derivarle da eventuali inadempimenti;
ai sensi della norma richiamata e della procedura di selezione sono considerati giochi pubblici commercializzabili nella rete di punti di
gioco ippico i seguenti: a) scommesse a totalizzatore; b) concorsi pronostici sportivi; c) totip; d) ippica nazionale; e) qualunque ulteriore
gioco pubblico su base ippica che AAMS riterrà in qualsiasi momento, di voler commercializzare per mezzo della rete di punti di gioco
ippico;
il Punto SNAI è titolare dell’esercizio commerciale (di seguito l’«esercizio») ubicato nel Comune di ……………………
Prov………………………. Via/P.zza………………………………………. n. ………., codice attività prevalente ……………….., indirizzo e-mail
………………………….……………………. ed ha interesse ad avviare in detto locale l’attività di commercializzazione di giochi pubblici per conto
di SNAI in piena conformità alle norme vigenti e alla procedura di selezione;
SNAI ha interesse ad ubicare presso l’esercizio il diritto per punto gioco ippico identificato dal codice AAMS n………..…, aggiudicatole in
concessione con riferimento alla Provincia di ....……....……………… ad esito della procedura di selezione, per gestirlo tramite terzi in
conformità alla normativa vigente (rif. art. 14 ter L. 80/2005) in considerazione del fatto che non dispone di una propria organizzazione
territoriale idonea a provvedervi direttamente.
Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.
ARTICOLO 1 – PREMESSE
1.1 Le premesse e gli allegati formano parte integrante ed essenziale del presente Contratto.
ARTICOLO 2 – OGGETTO
2.1 L’appaltatore si impegna a svolgere a favore dell’appaltante, in esclusiva e con il massimo grado di diligenza e professionalità, le
seguenti attività presso l’esercizio:
A) il servizio di commercializzazione dei giochi pubblici di cui in premessa e le relative attività strumentali, incluso il puntuale pagamento
delle giocate vincenti al momento della presentazione delle stesse da parte dello scommettitore, nonché qualsiasi altra attività connessa;
B) i servizi accessori all’attività di accettazione e/o raccolta delle scommesse telefoniche e telematiche quali, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, la stipula dei contratti e la commercializzazione delle ricariche, effettuati mediante carte di conto di gioco;
C)
il servizio di accettazione delle giocate mediante apparecchi da intrattenimento (cosiddetti «new slot») di cui all’art.110 comma 6 del
T.U.L.P.S. (R.D. 18 Giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni) in forza di separato contratto da stipularsi con SNAI,
nel rispetto delle linee guida di cui all’allegato “A”.
2.2 Con riferimento all’attività prevista dal precedente art.2.1 (A), spetterà a SNAI definire le strategie commerciali e/o le attività
promozionali, sicché nessuna di tali funzioni potrà essere svolta o definita dal Punto SNAI senza il preventivo consenso scritto di SNAI. Per
ciò che attiene l’attività di accettazione delle scommesse, il Punto SNAI sarà tenuto ad osservare le prescrizioni e le indicazioni di SNAI.
pagina 1
2.3 Al fine di adempiere al proprio obbligo di esclusiva nei confronti di SNAI, il Punto SNAI si impegna a recedere e/o a risolvere ogni
eventuale contratto stipulato precedentemente al presente con altri gestori e/o soggetti terzi avente ad oggetto le attività previste all’art.
2.1 (C), con effetto entro 12 (dodici) mesi dalla data di decorrenza del presente Contratto, con ogni costo e onere eventualmente
conseguente a carico del Punto SNAI.
2.4 Il Punto SNAI si impegna a non commercializzare presso l’esercizio prodotti/servizi di gioco e di scommessa non gestiti da SNAI senza
preventivo consenso scritto da parte di quest’ultima.
ARTICOLO 3 – REQUISITI DEL PUNTO SNAI
3.1 Il Punto SNAI dichiara e garantisce di avere perfetta conoscenza dei contenuti precettivi della normativa vigente, della procedura di
selezione e della Convenzione, di volervisi pienamente uniformare e di possedere tutti i requisiti prescritti (e/o richiesti da SNAI) per
l’accettazione dei giochi pubblici. In particolare il Punto SNAI dichiara e garantisce:
A) di avere la piena disponibilità giuridica dell’esercizio e che lo stesso resta aperto al pubblico nel giorno di domenica;
B) che l’esercizio è pienamente idoneo alle attività che costituiscono oggetto del presente Contratto ai sensi della normativa vigente, della
procedura di selezione e della Convenzione, sotto i profili (elencazione esemplificativa e non esaustiva):
i) dell’accessorietà dell’attività di commercializzazione di giochi pubblici rispetto alle altre attività prevalenti ivi esercitate;
ii) dell’ubicazione e del rispetto delle distanze minime da altri operatori cui spetti tale condizione di miglior favore;
iii) della superficie interna globale e di quella dedicata all’attività di accettazione di giochi pubblici;
iv) delle condizioni delle strutture e degli impianti;
v) della perfetta conformità alle normative di legge in materia di igiene, salute, sicurezza e accesso delle persone disabili;
vi) della destinazione d’uso e dell’agibilità;
vii) della perfetta conformità alle prescrizioni amministrative relative all’attività svolta e da svolgere nonché alle eventuali delibere
condominiali anche per ciò che attiene l’installazione di apparati elettronici ed antenne satellitari;
viii) dell’elevato grado di potenzialità commerciali sia in termini relativi (cioè con riferimento ai concorrenti operanti nel medesimo
bacino d’utenza), sia in termini assoluti (cioè con riferimento alle aspettative medie di vendita di un analogo esercizio commerciale)
C) di possedere e/o di impegnarsi ad ottenere tempestivamente le pertinenti autorizzazioni di «Pubblica Sicurezza» richieste per lo
svolgimento dell’attività oggetto del presente Contratto, ove occorra assumendo la veste di preposto di SNAI;
D) di possedere i requisiti di affidabilità economica e personale nonché di attitudine commerciale;
E) di avvalersi di personale regolarmente assunto, retribuito e assicurato in conformità alle norme di legge e ai contratti di lavoro.
3.2 SNAI, pur prendendo atto delle superiori dichiarazioni e garanzie rese dal Punto SNAI, si riserva di verificare analiticamente la
sussistenza dei requisiti in capo al Punto SNAI essendo patto che, solo all’esito positivo di tale verifica, il Contratto sarà perfezionato
mediante sottoscrizione di SNAI ed invio al Punto SNAI del Contratto stesso che così acquisterà piena efficacia tra le parti.
Resta inteso che il Punto SNAI si impegna a mantenere i requisiti di cui al punto 3.1 per tutta la durata del Contratto.
3.3 Il Punto SNAI si impegna:
i) a fornire a SNAI a sua semplice richiesta, copia conforme di tutte le documentazioni da questa ritenute necessarie o utili per
verificare il possesso e/o la persistenza dei requisiti in capo al Punto SNAI, ivi compreso il documento attestante la disponibilità
giuridica dell’esercizio;
ii) a consentire a SNAI i controlli che questa riterrà più opportuni anche in materia di rapporti di lavoro intercorrenti fra il Punto SNAI
ed il proprio personale, che saranno effettuati direttamente da SNAI, ovvero da terzi per suo conto, ivi compreso il "Coordinatore
Punto SNAI", cioè il soggetto cui sarà affidato da SNAI il coordinamento del Punto SNAI in questione. A tal fine il Punto SNAI
acconsente ora per allora a che i soggetti deputati al controllo accedano all’esercizio in ogni momento, anche senza preavviso.
ARTICOLO 4 - DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE
4.1 Tutti i diritti di proprietà intellettuale nonché i sistemi, i progetti, le tecniche, i marchi e gli elementi d’immagine coordinata e
comunicazione impiegati dal Punto SNAI per lo svolgimento delle attività previste dal presente Contratto, rimangono di proprietà di SNAI e
non vengono trasferiti al Punto SNAI.
ARTICOLO 5 – IMPEGNI DEL PUNTO SNAI
5.1 CONFORMITA’ A LEGGE. Il Punto SNAI si impegna a svolgere le attività oggetto del presente Contratto conformemente a, e nel rispetto
delle disposizioni di Legge. In caso di inadempimento del Punto SNAI all’obbligazione qui assunta, spetterà a SNAI il diritto di avvalersi della
clausola risolutiva espressa ai sensi del successivo Articolo 11.
5.2 CONNETTIVITA’. Il Punto SNAI si impegna a mettere a disposizione di SNAI presso l’esercizio una linea telefonica di tipo tradizionale
attiva (RTG o ISDN) da utilizzarsi per il trasferimento dei dati delle giocate alla rete telematica di SNAI, fermo restando che resteranno a
carico del Punto SNAI i soli costi fissi ed il traffico relativo ad utilizzi diversi da quelli connessi al trasferimento dei dati delle giocate alla rete
telematica di SNAI. Inoltre il Punto SNAI si impegna a richiedere al Gestore telefonico i servizi ADSL mediante compilazione, sottoscrizione
ed inoltro del modulo di cui all’allegato “B”. Infine il Punto SNAI si impegna a predisporre il sistema “POS” come previsto dalla normativa e
dalla procedura di selezione richiamata in premessa.
5.3 CONTINUITA’ DEL SERVIZIO. Il Punto SNAI garantisce a SNAI che l’attività oggetto del presente Contratto sarà svolta per non meno di
6 (sei) giorni alla settimana e 11 (undici) mesi all’anno e si impegna a fruire dei periodi di chiusura solo previa richiesta ed ottenimento
pagina 2
dell’autorizzazione di SNAI. In caso di inadempimento del Punto SNAI all’obbligazione qui assunta, spetterà a SNAI il diritto di avvalersi della
clausola risolutiva espressa ai sensi del successivo Articolo 11.
5.4 STANDARD QUALITATIVI. Il Punto SNAI si impegna inoltre a:
i)
applicare le linee guida ideate da SNAI in materia di immagine coordinata e, comunque, connotare l’esercizio - per ciò che attiene
all’attività di commercializzazione dei giochi pubblici - esclusivamente con l’insegna, i marchi, le vetrofanie e gli altri elementi di
immagine coordinata forniti da SNAI nella configurazione standard indicata nell’allegato “C”, impegnandosi altresì a non modificare i
medesimi, in alcun modo, senza il preventivo consenso scritto di SNAI;
ii) adottare gli eventuali altri elementi di comunicazione ed immagine coordinata indicati da SNAI;
iii) eseguire le strategie commerciali comunicate da SNAI nonché utilizzare/applicare i sistemi di marketing da questa ideati;
iv) applicare le linee guida ideate da SNAI in materia di allestimento funzionale e, comunque, utilizzare esclusivamente gli arredi e le
tecnologie fornite in comodato da SNAI secondo la configurazione standard indicata nell’allegato “D” anche allo scopo di rendere (e
mantenere) l’esercizio rispondente alle specifiche contenute nel “capitolato tecnico” della procedura di selezione;
v) adeguarsi ai canoni di uniformità, anche in materia di modulistica relativa alle giocate, di identità di marchio, di logo e di visibilità, indicati
da SNAI;
vi) porre in essere le attività di informazione ai giocatori, relativamente ai regolamenti dei giochi, nonché alle prescrizioni e disposizioni
vigenti per la tutela del gioco lecito e per la promozione del gioco sicuro secondo le istruzioni di SNAI;
vii) rispettare le disposizioni stabilite da AAMS nell’utilizzo del logo istituzionale e del logo “gioco sicuro”;
vii) permettere ed agevolare, conformemente alle istruzioni di SNAI, le verifiche previste dalla Convenzione da parte di AAMS.
5.5 STIMA DEI BENI COMODATI. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1806 C.C. SNAI in qualità di soggetto comodante e il Punto SNAI in
qualità di soggetto comodatario, convengono quale valore di stima dei beni comodati la somma complessiva di:
Euro 8.000,00 (ottomila/00) nel caso in cui il compendio comodato non includa materiale di arredo;
Euro 10.000,00 (diecimila/00) nel caso in cui il compendio comodato includa N. 1 Pannello Scrivimpiedi.
5.6 OBBLIGO DI ADEGUAMENTO. Le Parti concordano che, qualora il Punto SNAI non si adegui agli standard previsti nell’art. 5.4, SNAI
invierà apposita diffida di adeguamento. Decorsi inutilmente 15 (quindici) giorni senza che il Punto SNAI si sia adeguato agli standard
suddetti, SNAI potrà dichiarare di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dall’art.11.
5.7 COMMERCIALIZZAZIONE GIOCHI PUBBLICI. Il Punto SNAI si impegna a svolgere la commercializzazione dei giochi pubblici secondo le
modalità previste nel presente Contratto e nel rispetto delle indicazioni operative fornite da SNAI in corso di rapporto. Il Punto SNAI si
impegna a conservare con cura presso l’esercizio, per il periodo previsto dalla normativa vigente, le ricevute delle giocate vincenti o
rimborsate e ad inviarle a SNAI qualora richieste. Il Punto SNAI si impegna a svolgere la commercializzazione dei giochi pubblici con i più alti
standard di produttività, sviluppo e promozione. In caso di inadempimento del Punto SNAI all’obbligazione qui assunta, spetterà a SNAI il
diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi del successivo art. 11.
5.8 DIVIETI. Il Punto SNAI si impegna a non svolgere le attività oggetto del presente Contratto in un esercizio diverso da quello autorizzato
da SNAI.
5.9 CONTROLLI. Il Punto SNAI si impegna a consentire a SNAI i controlli che questa riterrà più opportuni e che saranno effettuati
direttamente da SNAI, ovvero da terzi per suo conto ivi compreso il Coordinatore Punto SNAI, consentendo a tal fine l’accesso all’esercizio.
In particolare SNAI potrà in qualsiasi momento prendere visione, anche a mezzo di consulenti, di tutte le ricevute dei giochi pubblici
commercializzati nonché della documentazione attestante la sussistenza e/o la permanenza in capo al Punto SNAI dei requisiti di cui all’art.
3. Il Punto SNAI dovrà prontamente adeguarsi alle osservazioni ed alle correzioni che gli verranno comunicate da SNAI all’esito di detti
controlli. In caso di inadempimento del Punto SNAI all’obbligazione qui assunta, spetterà a SNAI il diritto di avvalersi della clausola risolutiva
espressa ai sensi del successivo art. 11.
5.10 SPESE ED ONERI. Il Punto SNAI riconosce a SNAI una somma forfetariamente determinata in Euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00)
(oltre IVA), per il primo anno o frazione di anno di durata del rapporto. Per ogni anno o frazione di anno successivi una somma di Euro
1.500,00 (millecinquecento/00) (oltre IVA) nel caso in cui il Punto SNAI sia dotato di un solo terminale, ovvero di Euro 2.500,00
(duemilacinquecento/00) (oltre IVA) nel caso in cui il movimento di gioco presso l’esercizio, giustifichi a giudizio di SNAI la presenza di n. 2
terminali e, a condizione che il secondo terminale sia stato effettivamente consegnato. Detti importi saranno rivalutati a partire dal terzo
anno, in applicazione delle variazioni ISTAT intervenute nell’anno precedente. Ciò a fronte dei servizi erogati, mentre i beni saranno messi a
disposizione a titolo di comodato. Detti importi saranno corrisposti dal Punto SNAI a SNAI come segue:
quanto ad 1.000,00 (mille/00) (oltre I.V.A.), contestualmente alla stipula del presente atto;
quanto ad 2.500,00 (duemilacinquecento/00) (oltre I.V.A.) relativi al primo anno o frazione di anno, al momento in cui verrà
effettuata a cura del Punto SNAI la prima commercializzazione del gioco pubblico (emissione del primo biglietto);
quanto ad 1.500,00 (millecinquecento/00) (oltre I.V.A.) ovvero ad 2.500,00 (duemilacinquecento/00) (oltre I.V.A.) per anno o
frazione di anno successivi al primo, entro il 15 febbraio dell’anno in questione.
Resta inteso che anche tutti gli altri costi e spese inerenti allo svolgimento dei servizi previsti dall’art. 2.1, saranno ad esclusivo carico del
Punto SNAI.
pagina 3
5.11 IMMAGINI TELEVISIVE E INFORMAZIONI GRAFICHE. Il Punto SNAI si impegna a rendere disponibili al pubblico esclusivamente
nell’esercizio e con divieto di cessione a terzi - le immagini televisive e le informazioni grafiche trasmesse al Punto SNAI da SNAI e/o da
questa indicate e richieste.
5.12 ESPOSIZIONE DELLE COMUNICAZIONI DI SNAI. Il Punto SNAI si impegna a tenere esposto nell’esercizio e a rendere ben visibili, le
comunicazioni ed i materiali pubblicitari predisposti da SNAI nel rispetto della tempistica indicata da SNAI.
5.13 DIVIETO DI CONCORRENZA. Il Punto SNAI si impegna a non svolgere e garantisce (anche ai sensi dell’art.1381 c.c.) che chiunque
detenga direttamente o indirettamente partecipazioni nel Punto SNAI (sia esso persona fisica o giuridica) non svolgerà, per conto proprio o
per conto di terzi, le attività indicate nell’art.2.1 del presente Contratto in concorrenza con SNAI né nell’esercizio né in altro diverso punto
vendita per tutta la durata del Contratto e per il periodo di 6 (sei) mesi dalla cessazione degli effetti da qualunque causa determinata.
5.14 PERSONALE. Il Punto SNAI, per l’espletamento della sua attività, utilizzerà personale, inquadrato e retribuito in conformità alla Legge
ed alla normativa collettiva di settore; con facoltà riconosciuta a SNAI di verificare in ogni momento la regolarità di tutta la documentazione
inerente il personale del Punto SNAI, ivi inclusi i libri paga e matricola, le buste paga, i modelli F24 ecc. ecc.. SNAI resta, pertanto manlevata
da qualsiasi responsabilità civile o amministrativa prevista in caso di violazione da parte del Punto SNAI delle normative vigenti in materia,
applicabili al personale utilizzato, con particolare riferimento al regime di solidarietà previsto dall’art. 29 del D.Lgs. 276/03, nonché da
qualsiasi pretesa che il personale suddetto dovesse avanzare nei confronti di SNAI per qualsivoglia motivo o ragione. In caso di
inadempimento del Punto SNAI all’obbligazione qui assunta, spetterà a SNAI il diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi
del successivo art. 11.
5.15 VARIAZIONI ASSETTO SOCIETARIO. Il Punto SNAI si impegna a comunicare a SNAI ogni sopravvenuta modifica del proprio assetto
societario entro 7 (sette) giorni dal mutamento intervenuto.
5.16 DIVIETO DI CESSIONE. Le Parti convengono che è fatto divieto di cedere il presente Contratto a terzi.
5.17 RIVERSAMENTO DELLE GIOCATE. Il Punto SNAI si impegna a riversare sulla rete telematica di SNAI gli estremi di tutte le giocate
raccolte, senza ometterne alcuna e senza alterare in alcun modo gli estremi stessi allo scopo di fornire a SNAI un’infedele rappresentazione
del volume di gioco raccolto. In caso di inadempimento del Punto SNAI all’obbligazione qui assunta, spetterà a SNAI il diritto di avvalersi
della clausola risolutiva espressa ai sensi del successivo art.11.
5.18 SEGNALAZIONE GIOCO ILLEGALE. Il Punto SNAI si impegna a segnalare a SNAI ogni fatto o circostanza di cui venga a conoscenza e
che possa rilevare in relazione al prioritario obbligo di contrasto e repressione del gioco illegale e della frode in competizioni, avvenimenti ed
eventi oggetto di scommessa. In caso di inadempimento del Punto SNAI all’obbligazione qui assunta, spetterà a SNAI il diritto di avvalersi
della clausola risolutiva espressa ai sensi del successivo art.11.
5.19 GARANZIE. Il Punto SNAI acconsente ad aderire ad eventuali convenzioni stipulate da SNAI con Istituti Bancari, Compagnie di
Assicurazione o Intermediari Finanziari operanti ai sensi del D. Lgs. 385/93, aventi ad oggetto la costituzione di garanzie a beneficio di SNAI
medesima, con riferimento al corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni gravanti sul Punto SNAI ai sensi del presente Contratto.
Ciò a condizione che tale adesione non implichi a carico del Punto SNAI esborsi aggiuntivi rispetto a quelli previsti e disciplinati all’art. 5.9.
ARTICOLO 6 – DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO
6.1 Per lo svolgimento dell’attività di cui all’art. 2.1 lett. A è riconosciuto al Punto SNAI un corrispettivo giornaliero risultante dall’applicazione
dell’aliquota contenuta nell’allegato “E” n. 1 al volume dei giochi pubblici raccolti presso l’esercizio al netto degli annulli e dei rimborsi (di
seguito il «movimento ») e, per lo svolgimento dell’attività di cui all’art. 2.1 lett. B, il corrispettivo previsto nell’allegato “E” n. 2.
ARTICOLO 7 – GESTIONE DEI FLUSSI DI CASSA
7.1 Il Punto SNAI si impegna a compensare gli eventuali esborsi per i pagamenti delle vincite in eccedenza tramite il servizio di
compensazione approntato da SNAI.
7.2 A) A tal fine, le Parti concordano che il Punto SNAI dovrà versare a SNAI con le modalità indicate nel punto (B) al presente articolo, una
somma pari all’importo ottenuto sottraendo al movimento settimanale, inteso ai fini del presente articolo quale ammontare delle scommesse
vendute al netto delle scommesse annullate, (i) l’importo del corrispettivo di cui all’art. 6, (ii) l’importo dei biglietti vincenti e rimborsabili
pagati ai sensi dell’applicabile regolamento, nonché (iii) l’importo totale delle operazioni di prelievo da conti di gioco telematici ed
aggiungendo l’importo totale delle operazioni di versamento su conti di gioco telematici quali tutti risultanti dal prospetto di liquidazione
settimanale fornito da SNAI. (B) Le Parti convengono che con cadenza settimanale (entro la giornata del Martedì) SNAI dovrà predisporre il
prospetto di liquidazione settimanale delle competenze relative alla settimana precedente e per via telematica lo metterà a disposizione del
Punto SNAI; in tale prospetto, per ciascuna tipologia di gioco, sarà indicato l’importo relativo al saldo di gioco da versare a SNAI entro il
giorno successivo (Mercoledì). Il versamento dovrà avere valuta identica alla data dell’operazione e dovrà avvenire secondo le prescrizioni
comunicate da SNAI, e comunque avvalendosi del sistema R.I.D, mediante utilizzazione del pertinente modulo interbancario compilato e
sottoscritto dal Punto SNAI contestualmente alla stipula del presente contratto.
pagina 4
È fatto obbligo al Punto SNAI di comunicare preventivamente a SNAI S.p.A. ogni eventuale modifica del Conto Corrente Bancario di appoggio
per il buon fine delle RID da emettere.
7.3 (A) In caso di ritardo nel pagamento delle somme di cui precedente art. 7.2, il Punto SNAI sarà tenuto al pagamento a SNAI di una
penale il cui importo sarà pari al 10% (diecipercento) di quanto non versato a SNAI in conformità all’art. 7.2 (la «Penale»); più (ii) gli
interessi moratori pari al doppio del saggio di interesse legale, calcolati dal giorno successivo alla scadenza sino a quello dell'effettivo
pagamento, salvo il diritto di SNAI di pretendere il risarcimento del maggior danno. (B) La Penale sarà dovuta dal Punto SNAI a partire dal
3° (terzo) giorno successivo al sollecito del pagamento medesimo, ovvero, qualora la Penale sia già stata applicata da SNAI per due volte,
anche non consecutive, dal 1° (primo) giorno successivo a tale sollecito.
7.4 Decorsi 7 (sette) giorni di ritardato pagamento delle somme di cui al precedente art. 7.2, SNAI avrà il diritto di sospendere la fornitura
dei servizi elencati nel successivo art. 9 e di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi del successivo art. 11.
ARTICOLO 8 – SOSPENSIONE NON AUTORIZZATA DELL’ATTIVITA’
8.1 Nel caso di sospensione non autorizzata dell’attività, a qualsiasi titolo messa in atto dal Punto SNAI, ad eccezione delle ipotesi di
astensione collettiva dal lavoro del personale dipendente, ovvero della perdita della disponibilità dell’esercizio per cause di forza maggiore, il
Punto SNAI dovrà corrispondere a SNAI una penale, per ogni giorno di sospensione, pari al 20% (ventipercento) del movimento medio
giornaliero, da calcolarsi sui 12 (dodici) mesi precedenti, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui detta
sospensione perduri per più di 30 (trenta) giorni, anche non consecutivi, SNAI potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi del
successivo art. 11.
ARTICOLO 9 – IMPEGNI DI SNAI
9.1 SNAI si impegna a mettere a disposizione del Punto SNAI, direttamente o tramite società facenti parte del gruppo SNAI, i servizi
necessari per lo svolgimento delle attività come indicati nell’allegato “F”.
9.2 SNAI si impegna inoltre a:
i) definire le strategie commerciali e/o le attività promozionali, le scommesse da inserire in palinsesto e gli eventuali massimali di
accettazione;
ii) fornire al Punto SNAI, nel termine massimo di cui all’art. 4 n. 3 della Convenzione, i materiali tecnologici per l’accettazione delle
scommesse, gli arredi per l’adeguamento dell’esercizio all’ulteriore attività nonché l’insegna, le vetrofanie ed i marchi non distintivi ma
relativi all’attività di accettazione di giochi pubblici per conto di SNAI, secondo le configurazioni standard di cui agli allegati “C” e “D”;
iii) fornire al Punto SNAI le linee guida in materia di connotazione estetica ed allestimento funzionale dell’esercizio.
ARTICOLO 10 – DURATA
10.1 Il Contratto avrà durata sino al 31 dicembre del 2015.
10.2 Le Parti concordano che SNAI avrà il diritto di prorogare il Contratto, sempre che le sia rinnovata la concessione da parte di AAMS, per
un periodo coincidente con il suddetto rinnovo.
ARTICOLO 11 - DIRITTO DI RISOLUZIONE
11.1 SNAI avrà diritto di risolvere il presente Contratto ai sensi dell’art.1456 c.c., nel caso in cui il Punto SNAI sia inadempiente rispetto agli
obblighi previsti negli articoli 3.1 (Requisiti del Punto SNAI), 5.1 (Conformità a legge), 5.3 (Continuità del servizio), 5.6 (Obbligo di
adeguamento), 5.7 (Commercializzazione giochi pubblici), 5.9 (Controlli), 5.14 (Personale), 5.17 (Riversamento delle giocate), 5.18
(Segnalazione gioco illegale), 7.4 (Ritardato pagamento), 8.1 (Sospensione non autorizzata dell’attività), 14.6 (Procedura di certificazione)
salvo il diritto di SNAI al risarcimento del danno.
ARTICOLO 12 - DIRITTO DI RECESSO
12.1 E’ convenzionalmente riconosciuto a SNAI il diritto di recesso dal presente Contratto senza oneri o penalità di sorta a suo carico e/o
indennizzi a favore del Punto SNAI, con il solo obbligo di preavviso scritto non inferiore a 6 (sei) mesi rispetto alla data in cui il recesso avrà
esecuzione.
ARTICOLO 13 – ADEGUAMENTO ALLE NORME APPLICABILI
13.1 Le Parti concordano che, qualora nel corso della durata del presente Contratto, mutino la normativa applicabile alla concessione
rilasciata da AAMS a SNAI e/o i termini e le condizioni della Convenzione che accede alla concessione, stipulata tra AAMS e SNAI, il presente
Contratto sarà automaticamente adeguato conformemente a quanto previsto dalla Legge e dalla concessione/Convenzione con riferimento
agli obblighi e divieti a carico di SNAI che dovranno considerarsi automaticamente applicabili al Punto SNAI e SNAI, ove lo ritenga, avrà la
facoltà di richiedere al Punto SNAI di rinegoziare in buona fede i termini e le condizioni economiche del presente Contratto.
ARTICOLO 14 – DISPOSIZIONI VARIE
14.1 Le notifiche e/o le comunicazioni ai sensi del presente Contratto potranno avvenire per telegramma, facsimile, posta elettronica,
comunicazione telematica tramite il collegamento tra sistema centrale SNAI e Punto SNAI.
14.2 Le notifiche e/o le comunicazioni a SNAI dovranno essere indirizzate come segue:
pagina 5
SNAI S.p.A. – VIA LUIGI BOCCHERINI, 39 – 55016 Porcari (LU)
Tel.: +39.0583.2811 – Fax: +39.0583.285.405
Indirizzo e-mail: [email protected]
14.3 Le notifiche e/o le comunicazioni al Punto SNAI dovranno essere indirizzate presso l’esercizio come in premessa identificato.
14.4 Le notifiche e/o le comunicazioni verranno considerate validamente effettuate e ricevute il giorno di ricezione delle stesse. Ogni Parte
può modificare in qualsiasi momento il proprio recapito, numero di facsimile o altro indirizzo e-mail dandone comunicazione all’altra Parte ai
sensi del presente art.14.
14.5 Il presente Contratto non potrà essere modificato o integrato in alcun modo se non a seguito di approvazione scritta di entrambe le
Parti.
14.6 Il Punto SNAI si impegna a rendersi disponibile, su eventuale richiesta di SNAI, ad espletare nel più breve tempo possibile la procedura
di certificazione del presente Contratto ai sensi dell’art. 84 del D. Lgs. 276/03, presso le Autorità competenti al riguardo. A tal fine, le Parti,
espressamente si impegnano ad attivarsi congiuntamente per addivenire al più rapido, positivo completamento della procedura: la mancata
cooperazione al completamento della suddetta procedura costituisce motivo di risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 11.
14.7 Qualsiasi articolo, sezione, paragrafo, suddivisione o altra disposizione del presente Contratto che sia o divenga illegale, invalida o priva
di efficacia, dovrà essere considerata eliminata dal Contratto nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonché inefficace nei limiti di tale
illegalità, invalidità, inefficacia e non dovrà in alcun modo pregiudicare le altre disposizioni del presente Contratto, mentre dovrà essere
sostituita da una previsione che rispecchi l’effettivo intento delle Parti.
ARTICOLO 15 – FORO COMPETENTE
15.1 Per tutte le controversie che dovessero nascere tra le Parti relative all’interpretazione e all’esecuzione del presente Contratto sarà
esclusivamente competente il Foro di Lucca.
......................................................, li......................................................
SNAI S.p.A.
(timbro e firma del Punto SNAI)
Sono specificamente approvati, ai sensi dell’art. 1341 c.c., gli articoli 2 (Oggetto), 10 (Durata), 11 (Diritto di Risoluzione), 12 (Diritto di
Recesso), 13 (Adeguamento alle norme applicabili) e 15 (Foro competente).
SNAI S.p.A.
(timbro e firma del Punto SNAI)
pagina 6
ALLEGATO “A”
Linee Guida del contratto relativo al servizio di accettazione delle giocate tramite apparecchi cosiddetti «new slot»
Con riferimento all’attuale compendio normativo volto a regolare il servizio di accettazione delle giocate tramite apparecchi da
intrattenimento, il Punto SNAI si impegna a:
-
-
-
-
svolgere stabilmente attività di esercente mediante utilizzo degli apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 T.U.L.P.S. (R.D. 18 Giugno
1931 n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni). Allo scopo, per tutta la durata del contratto, il Punto SNAI concede in
comodato a SNAI lo spazio adeguato e sufficiente all’installazione nell’esercizio di apparecchi messi a disposizione da SNAI, nel numero
massimo consentito dalla norma;
applicare immediatamente, su richiesta di SNAI, le procedure di «blocco» per la parte di sua competenza;
comunicare immediatamente a SNAI qualsiasi danno o anomalia rilevata sui «punti di accesso» o sugli apparecchi di gioco ad essi
collegati che ne impediscano il regolare funzionamento o il collegamento alla «rete telematica»;
consentire al subentro nel contratto, previa comunicazione ad AAMS, di altro concessionario in caso di revoca/scadenza della
concessione a quello che gli assicurava il collegamento alla rete;
sottoscrivere una dichiarazione contenente almeno le informazioni relative al possesso da parte del Punto SNAI delle autorizzazioni
previste dall’art. 86 o 88 del T.U.L.P.S. ed al numero degli apparecchi di gioco complessivamente installati nell’esercizio, come previsto
dalle norme vigenti;
comunicare immediatamente a SNAI qualsiasi variazione rispetto alla dichiarazione di cui sopra;
porre in essere attività d’informazione agli utenti, relativamente sia alle regole di funzionamento e di gioco degli apparecchi da
intrattenimento sia alle prescrizioni e disposizioni vigenti per la tutela del gioco lecito e per la promozione del gioco responsabile, anche
in attuazione di specifiche campagne di comunicazione di AAMS;
rimuovere – o consentire che SNAI rimuova – dall’esercizio gli apparecchi installati in caso di revoca delle autorizzazioni di cui agli
articoli 86 o 88 del T.U.L.P.S., nonché quelli per i quali siano stati revocati i nulla osta.
SNAI riconosce al Punto SNAI un compenso pari al 6% (seipercento) del movimento realizzato da ciascun apparecchio. La durata del
contratto è stabilita fino al 31 dicembre 2015, salvo facoltà di proroga attribuita a SNAI nell’ipotesi di eventuale rinnovo dei titoli abilitativi da
parte di AAMS.
pagina 7
ALLEGATO “B”
Autorizzazione dell’abbonato alla Rete telefonica di Telecom Italia ad attivare sulla propria linea telefonica servizi ADSL
intestati a SNAI S.p.A.
Spett.le
TELECOM ITALIA S.p.A.
Sede Firenze
Lo/la scrivente ………………………………………………………………………………………………………………………..C.F. ………….………………………………...
con sede legale in ………………………………………………………………………………….CAP……………………………….Provincia…………….……………….…..
indirizzo: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
autorizza che a decorrere dal ………………………………………….., e per tutta la durata del contratto stipulato con SNAI S.p.A., sulla linea
RTG/ISDN, identificata dal numero telefonico di seguito riportato (PREFISSO/NUMERO): ………………../………………………….. venga:
attivato il Servizio Hyperway su linea ADSL
il cui abbonamento risulti intestato a: Snai S.p.A.
con sede legale in
Porcari
indirizzo:
Via L. Boccherini 39
C.F.
CAP
00754850154
55016
Provincia
LU
A tal fine lo scrivente dichiara di essere a conoscenza del fatto che per tutta la durata del contratto citato non potrà richiedere ulteriori
attivazioni per servizi ADSL sul numero telefonico sopra indicato.
……………………..….., lì ..……...........……
(TIMBRO E FIRMA)
Dati relativi a sede operativa del punto gioco
Indirizzo sede operativa: …………………………………….………………………………………………………………………………..N. civico…………………………
Comune ……………………………………………………………………………..……………….. Provincia ……………….……………….. CAP ………………………….
Referente: Nome………………………………………………………………………………… Cognome …………………………………………………………………………
Recapiti telefonici ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
pagina 8
ALLEGATO “C”
Materiali forniti da SNAI per la connotazione estetica dell’esercizio in configurazione standard.
-
Insegna Punto SNAI;
Vetrofanie Punto SNAI;
Marchio Punto SNAI;
Norme per l’uso di quanto sopra.
pagina 9
ALLEGATO “D”
Arredi e tecnologie forniti da SNAI al Punto SNAI per l’allestimento dell’esercizio in configurazione standard.
Valore economico complessivo alternativamente stimato in 8.000,00 (ottomila/00) nel caso in cui il compendio comodato
non includa materiale di arredo, ovvero in 10.000,00 (diecimila/00) nel caso in cui il compendio comodato includa N. 1
Pannello Scrivimpiedi.
ý
ý
ARREDI
TECNOLOGIA
Insegne
1
Pannello Scrivimpiedi (se richiesto)
1
Terminale di gioco
1
Monitor LCD 19"
2
Televisore 21"
1
PC gestione Sistema e Video
1
Hub
1
Stampante
1
Decoder satellitare
1
Parabola
1
Connettività
1
Servizio di assistenza tecnica e manutenzione.
SNAI somministra il servizio di assistenza e manutenzione delle tecnologie fornite al Punto SNAI alle seguenti condizioni:
-
il servizio è organizzato e coordinato da una struttura centrale che governa tutto il processo, dall’installazione all’avviamento e
manutenzione dei sistemi centrali e delle periferiche. A supporto delle attività è utilizzato un cruscotto gestionale. Il servizio di Call
Center viene erogato nel rispetto dei livelli di servizio di cui al Capitolato tecnico del Bando di Gara. Per le segnalazioni non risolvibili
telefonicamente, la struttura di Help Desk provvederà, mediante il sistema informatico, a smistare le stesse al Settore Assistenza
Tecnica attivando la procedura dell’intervento. L’Assistenza Tecnica è organizzata in modo da garantire la copertura di tutto il
territorio, con centri di assistenza regionali e fornitori con strutture nazionali. SNAI ha facoltà di pianificare l’esecuzione dell’intervento
nel rispetto degli orari previsti. Nel caso in cui per esigenze dell’esercente del punto gioco non sia possibile effettuare l’intervento, la
richiesta verrà sospesa e la struttura tecnica di zona provvederà a concordare una nuova data per l’intervento. E’ da intendersi
espressamente esclusa dal servizio la manutenzione straordinaria per guasti dovuti a cause accidentali o incuria, nonché la fornitura
e/o la sostituzione di materiali di consumo quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, testine di stampa, toner e cartucce di stampa,
cavetteria. Per gli interventi di natura straordinaria si provvederà alla riparazione a preventivo con i costi a carico del gestore del punto
di gioco. Il servizio di assistenza tecnica viene erogato nel rispetto dei livelli di servizio di cui al Capitolato Tecnico del Bando di Gara.
pagina 10
ALLEGATO “E”
ALIQUOTE
1.
Corrispettivi giocate accettate c/o l’esercizio
1.1. Il corrispettivo riconosciuto al Punto SNAI per le attività di commercializzazione delle scommesse ippiche e dei giochi pubblici
nonché, per le relative attività strumentali incluso il puntuale pagamento delle giocate vincenti al momento della presentazione
delle stesse da parte dello scommettitore, nonché qualsiasi altra attività connessa, corrisponde alla percentuale dell’8%
(ottopercento) calcolato sul movimento accettato al netto degli annulli e dei rimborsi.
2.
Corrispettivi per i servizi accessori all’attività di accettazione e/o raccolta delle scommesse telefoniche e
telematiche
2.1 Il corrispettivo riconosciuto al Punto SNAI, a fronte dei servizi accessori all’attività di accettazione e/o raccolta delle scommesse
telefoniche e telematiche quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la stipula di contratti e la commercializzazione delle
ricariche, effettuati mediante carte di conto di gioco, corrisponde alla percentuale del 10% (diecipercento) sulle ricariche
medesime.
pagina 11
ALLEGATO “F”
SERVIZI FORNITI DA SNAI AL PUNTO SNAI
1.
Attività di supporto per la raccolta dei giochi pubblici e delle scommesse su eventi a base ippica con riferimento agli
avvenimenti previsti dal palinsesto SNAI:
1.1 organizzazione e gestione della rete telematica dedicata;
1.2 trasmissione dei dati componenti la scommessa (prezzo, avvenimento, ecc.) al Totalizzatore nazionale e/o al Centro raccolta
SNAI per registrazione e contabilizzazione;
1.3 trasmissione del nulla osta all’emissione della ricevuta dal Centro di raccolta di SNAI e/o dal Totalizzatore nazionale;
1.4 accesso ai servizi di materia contabile;
1.5 accesso ai servizi di tipo gestionale;
1.6 invio di materiale informativo;
1.7 supporto tecnico/informativo:
a) manutenzione ed eventuali aggiornamenti dei programmi informatici per la raccolta delle scommesse e per la gestione
operativa e contabile del punto vendita;
b) composizione grafica ed elaborazione dei dati di gioco per la visualizzazione delle quote probabili delle scommesse a
totalizzatore su schermi televisivi e monitor PC;
1.8 promozione, pubblicità e immagine coordinata:
a) trasmissione in formato standard di locandine informative e prospetti telematici da esporre al pubblico per tutti gli
avvenimenti proposti.
pagina 12