Regolamento del personale - ASF

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Regolamento del personale - ASF
ASF - Regolamento del personale (Del. n.12 del 18.03.2013)
REGOLAMENTO DEL PERSONALE
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 18.03.2013
ASF - Regolamento del personale (Del. n.12 del 18.03.2013)
SOMMARIO
0. Natura multiservizio dell'azienda, stato giuridico del personale e contratti collettivi
nazionali di lavoro.
1. Tabella numerica del personale, struttura organizzativa e descrizione delle mansioni.
2. Personale dipendente: principi e programma annuale.
3. Selezione pubblica.
4. Selezione privata.
5. Documentazione dell'attività di selezione.
6. Assunzione diretta.
7. Documenti per l'assunzione.
8. Requisiti generali per l'assunzione.
9 . Concorsi interni.
10. Riservatezza dei dati personali.
11. Attività' incompatibili con la qualità' di dipendente.
12. Assegnazione del personale alle unità organizzative.
13. Provvedimenti disciplinari.
14. Incarichi di collaborazione.
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0. Natura multiservizio dell'azienda, stato giuridico del personale e contratti collettivi
nazionali di lavoro
0.1.
Il presente regolamento disciplina l'attività di reclutamento e selezione del personale
dipendente dell'Azienda Speciale servizi Farmaceutici e socio-sanitari e si applica in tutti i casi
in cui si renda necessario assumere personale dipendente con contratto di lavoro subordinato di
qualsiasi tipologia e durata. TI rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Azienda, compresi i
dirigenti, ha natura privatistica.
0.2.
La disciplina generale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale
dipendente è quella risultante dai vigenti e futuri contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati
dalle Federazioni di categoria, nonché dai contratti collettivi aziendali, e precisamente:
- CCNL ASSOFARM: per il personale del servizio farmacia; per il personale amministrativo
operante presso la sede aziendale (contabilità e bilancio, budget e controllo, affari legali,
contratti, personale, informatica aziendale);
- CCNL SEFIT: per il personale del servizio cimiteriale;
- CCNL ANINSEI: per il personale dei servizi educativi, scolastici e parascolastici;
- CCNL UNEBA: per il personale dei servizi assistenziali;
- CCNL Dirigenti dei Servizi Pubblici Locali per il personale direttivo.
0.3.
La semplice adesione dell'Azienda alle Federazioni predette comporta l'automatica
applicabilità, al personale dipendente, dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle
Federazioni medesime.
1. Tabella numerica del personale, struttura organizzativa e descrizione delle mansioni
1.1.
Il personale dipendente è classificato secondo quanto previsto dai contratti collettivi di
lavoro.
1.2.
La tabella numerica del personale distinta per contratto collettivo di lavoro applicato e
per ciascuna categoria o livello d'inquadramento, con la consistenza numerica dell'organico e
con le variazioni previste nell'anno, è approvata ogni anno dal Consiglio di amministrazione in
sede di bilancio di previsione.
2. Personale dipendente; principi e programma annuale
2.1.
Con riferimento alle norme che disciplinano il reclutamento del personale delle società
a partecipazione pubblica le assunzioni in Azienda avvengono secondo i seguenti principi:
a)
adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano
l'imparzialità e assicurino economicità e celerilà di espletamento, ricorrendo ove è opportuno,
all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
b)
adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verifìcare il possesso dei
requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
e)
rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
d)
composizione delle Commissioni Giudicatrici con membri esterni e/o interni all'azienda
di provata competenza nelle materie della selezione e nei ruoli ricercati che non ricoprano
cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed
organizzazioni sindacali;
e)
promozione dello sviluppo interno delle risorse già impiegate in ASF; pertanto, ove ne
ricorrano i presupposti e compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative, in caso di
posizioni vacanti valutazione prioritaria delle candidature interne;
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f)
salvaguardia dei livelli di servizio offerti da ASF quale elemento fondamentale da
considerarsi in tutte le attività di reclutamento e selezione del personale;
g)
determinazione delle procedure e modalità di reclutamento e selezione delle candidature
in base a principi di economicità in relazione ai costi interni ed esterni della procedura in
riferimento alla rilevanza della selezione in atto.
2.2.
L'assunzione del personale dipendente, a tempo pieno o parziale, a tempo indeterminato
o determinato, può avvenire: per concorso nei casi obbligatori per legge; per selezione pubblica;
per selezione privata in casi di eccezionale urgenza di carattere sostitutivo od organizzativo
qualora si renda necessario evitare interruzioni del servizio.
2.3.
L'Azienda, compatibilmente con le vigenti leggi e nel pieno rispetto dei diritti dei
collaboratori, si avvale anche degli strumenti di collaborazione, diversi dall'assunzione di
personale dipendente, quali - a titolo non esaustivo e compatibilmente con la normativa vigente
- il comando/distacco da altri soggetti giuridici, il contratto a progetto e/o l'intermediazione da
parte di una società specializzata in lavoro a tempo determinato.
2.4.
Il personale dipendente dell'Azienda può essere comandato/distaccato presso altri
soggetti giuridici, compatibilmente con la normativa vigente.
2.5.
Il Direttore propone al Consiglio di Amministrazione, ai fini dell'approvazione da parte
di quest'ultimo, gli atti in materia di personale dipendente e di collaborazioni, con riferimento
ad ogni posizione della struttura organizzativa da ricoprire e/o oggetto di modificazione, nonché
ad ogni esigenza operativa aziendale cui far fronte.
3. Selezione pubblica
3.1.
La selezione pubblica è la procedura ordinaria per la selezione del personale e può
condursi:
- per soli titoli;
- per soli esami e/o prove pratiche;
- per titoli ed esami e/o prove pratiche.
3.2.
L' avviso di selezione deve contenere, oltre ad eventuali ulteriori informazioni, dettagli
e precisazioni:
a) titolo e descrizione della posizione richiesta;
b) natura e durata del contratto (tempo indeterminato o tempo determinato ed eventuale durata);
e) orario di lavoro (tempo pieno o tempo parziale);
d) categoria e livello di inquadramento (impiegato - quadro - dirigente);
e) requisiti per l'accesso alla selezione (fascia di età, titolo di studio, esperienza professionale
pregressa ecc.);
f) indicazione delle modalità di selezione (valutazione titoli/curriculum, colloquio, esame orale,
prova pratica ecc.);
g) modalità di inoltro delle candidature e delle comunicazioni (e-mail, fax, consegna diretta
ecc.);
h) data di scadenza per la presentazione delle candidature.
Può, altresì, contenere:
- titoli preferenziali all'assunzione;
- trattamento economico;
- adempimenti necessari all'atto dell'eventuale assunzione.
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3.3.
L'avviso viene reso pubblico ed adeguatamente pubblicizzato tramite i seguenti
strumenti, utilizzabili in alternativa tra loro o in sovrapposizione, ove necessario:
a)
pubblicazione sul sito web aziendale;
b)
pubblicazione su altri siti web istituzionali (Comune di San Giuliano Milanese ed altri
Comuni, Ordine dei Farmacisti, Centro per l'Impiego, Università, associazioni di categoria);
e)
pubblicazione su organi di stampa;
d)
pubblicazione tramite operatori specializzati nella ricerca e selezione del personale in
possesso di regolare autorizzazione ministeriale.
Nella scelta del canale di pubblicità più idoneo tra quelli sopra elencati, il Direttore dovrà tenere
conto del livello di difficoltà di reperimento della professionalità ricercata, della categoria di
inquadramento, della salvaguardia del corretto equilibrio di costi e benefìci.
3.4.
Il termine entro il quale dovranno pervenire le domande non potrà essere inferiore a
dieci giorni dalla data della prima pubblicazione dell'avviso, salvo casi di particolare urgenza.
Le domande pervenute al protocollo di ASF o dove indicato nel bando oltre il termine definito
non saranno in ogni caso prese in considerazione, restando a carico del partecipante il rischio di
disguidi postali o simili.
3.5.
L'Azienda ha facoltà di prorogare o riaprire i termini per la presentazione delle
domande qualora il numero dei candidati non garantisca l'esito positivo della selezione o di
interrompere in qualsiasi momento la procedura di selezione con atto motivato.
3.6.
L'Azienda può affidare la selezione o fasi della stessa ad operatori
esterni,
professionisti o società ed Enti specializzati in possesso dei requisiti ministeriali.
3.7.
La Commissione Giudicatrice è nominata dal Consiglio di Amministrazione di ASF e
dovrà essere composta, di norma, dal Direttore d'azienda in qualità di Presidente e da un numero
variabile - da un massimo di 6 ad un minimo di 2 di membri di provata competenza interni e/o
esterni all'Azienda.
a) 1 verbali delle sedute della Commissione sono redatti da un impiegato dell'Azienda, o da un
componente della Commissione stessa, designato in qualità di segretario dal Direttore
dell'azienda;
b) F assenza di singoli commissari non costituisce impedimento al regolare svolgimento delle
procedure di selezione né causa l'invalidità delle decisioni assunte. Nelle fasi deliberative è
comunque richiesta la presenza del Presidente della Commissione e la partecipazione della
maggioranza dei membri componenti la stessa;
e) le sedute della Commissione Giudicatrice hanno luogo in seduta segreta e le votazioni sono
espresse in modo palese;
d) la Commissione Giudicatrice stabilisce preliminarmente, nel rispetto dell'avviso di selezione,
le modalità di assegnazione del punteggio per le prove e/o i titoli, esamina le domande
presentate dai candidati e decide sull'ammissione degli stessi;
e) la Commissione fissa, altresì, la data delle prove; attende al regolare funzionamento delle
stesse; determina per ciascun candidato il rispettivo voto di merito; formula la graduatoria finale
dei concorrenti giudicati idonei;
f) tutte le deliberazioni assunte dalla Commissione Giudicatrice devono essere approvate dal
Consiglio di Amministrazione prima della notifica agli interessati;
g) I candidati possono essere sottoposti, se ciò è previsto dall'avviso di selezione, a prove
psicoattitudinali preliminari ali' assunzione o alla selezione.
3.8.
L'esclusione per mancanza dei requisiti è decisa dalla Commissione Giudicatrice; tale
esclusione dovrà essere motivata e comunicata, prima della effettuazione della selezione
all'interessato, a mezzo di strumenti che diano prova dell'avvenuta ricezione da parte del
destinatario.
a) E' facoltà della Commissione Giudicatrice ammettere alle prove alcuni candidati in via
provvisoria riservandosi, senza pregiudizio per i tempi della selezione, di decidere in seguito
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sulla loro ammissibilità, in relazione ai necessari approfondimenti e chiarimenti;
b) si procederà a tale ammissione con riserva nei casi nei quali è ragionevolmente dubbio il
possesso dei requisiti di ammissione richiesti, o per ritardo giustificato nella produzione della
documentazione, o per difficoltà di interpretazione e di valutazione (es.: equipollenza di titoli),
da parte della Commissione Giudicatrice, della documentazione prodotta dal candidato.
3.9.
La graduatoria finale di merito può avere, qualora sia così determinato dal Consiglio di
Amministrazione, la validità di uno o due anni a decorrere dalla data di approvazione e può
essere utilizzata per la copertura di analoghe posizioni di lavoro che si rendessero
eventualmente disponibili in detto periodo. Tale periodo di validità può essere eccezionalmente
prorogato per un ulteriore periodo massimo di un anno.
a) Gli elenchi dei candidati (di partecipazione, di esclusione, dì ammissione) e la graduatoria
finale sono da ritenersi documento riservato del quale è ammessa la sola consultazione ai
membri della Commissione Giudicatrice, agli osservatori sindacali ed alle persone strettamente
interessate a tutela della riservatezza dei partecipanti alla selezione.
b) II candidato, previa richiesta scritta, potrà prendere visione della documentazione personale
relativa alla selezione a cui ha partecipato, in particolare delle motivazioni dell'eventuale
esclusione, delle modalità di correzione e valutazione dell'elaborato scritto.
e) Su richiesta scritta dell1 interessato, potrà essere consegnata una dichiarazione attestante
l'esito della selezione.
4. Selezione privata
4.1.
La procedura di selezione privata può essere adottata:
a) quando la selezione pubblica non abbia dato esito positivo;
b) quando la ricerca si caratterizzi per eccezionale urgenza di carattere sostitutivo/produttivo
per evitare interruzioni o per non compromettere il regolare espletamento dei servizi;
e) per particolari categorie di lavoratori quali, ad esempio, gli iscritti nelle liste speciali di
mobilità o dì categorie protette, compatibilmente con le norme di legge.
La selezione privata può ricondursi a:
1. selezione mediante valutazione dei curricula/titoli e/o colloqui e/o esami anche attitudinali
espletata dalla Direzione eventualmente coadiuvata da quadri interni;
2. selezione affidata a strutture esterne specializzate.
4.2.
Nella prima ipotesi la scelta dei candidati da selezionare può avvenire attingendo da:
- domande già presentate da candidati in possesso dei requisiti previsti per la posizione
disponibile;
- nominativi indicati da istituti scolastici/universitari, dalle Federazioni di categoria o da
Aziende pubbliche del settore;
- candidati che abbiano risposto ad appositi annunci, anche in forma anonima, pubblicati sulla
stampa.
4.3.
Nella seconda ipotesi la struttura esterna dovrà fornire una rosa di candidati fra i quali
l'Azienda selezionerà il candidato da assumere.
4.4.
Nel caso previsto al punto 4.1. lettera b) l'assunzione a tempo determinato non potrà
avere durata superiore ai tre mesi con possibilità di una proroga della durata massima di un
mese.
5. Documentazione dell'attività di selezione
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5.1.
Ogni attività di ricerca e selezione dovrà essere adeguatamente documentata in tutte le
fasi sopra elencate per garantire la corretta trasparenza e, in caso di necessità, la possibilità di
verifica dell'attività svolta.
5.2.
Saranno in particolare documentati e conservati per un periodo non inferiore ad anni 2
(due) i seguenti atti:
a) elenco nominativo generale delle candidature ricevute e copia della relativa documentazione
ricevuta;
b) elenco nominativo dei candidati non ammessi alla selezione per mancanza dei requisiti
oggettivi;
e) elenco dei candidati incontrati a colloquio e relativa scheda di valutazione colloquio;
d) elenco dei candidati che hanno sostenuto prove pratiche o scritte, copia dell'elaborato (in
caso di prova scritta) e valutazione della prova;
e) breve relazione conclusiva della procedura di selezione contenente le motivazioni che hanno
portato alla scelta del candidato.
5.3.
In caso di attività svolta in collaborazione con soggetti esterni autorizzati la
documentazione relativa all'attività da questi gestita dovrà essere conservata presso i loro uffici
ed esibita su richiesta.
6. Assunzione diretta
6.1
L'assunzione diretta senza preventiva selezione consegue al trasferimento dall'Ente ed
alla conseguente acquisizione da parte di ASF, di un servizio o ramo di azienda.
6.2
L'assunzione diretta deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione.
6.3
Altri casi di assunzione diretta del personale, comunque autorizzati dal Consiglio di
Amministrazione, possono esclusivamente ricondursi ad obblighi di legge.
7. Documenti per l'assunzione
7.1. Fatta salva l'evoluzione normativa, sono documenti obbligatori ai fini dell'assunzione:
1. Copia della carta d'identità.
2. Copia del codice fiscale.
3. Certificato residenza (o autocertificazione).
4. Stato di famiglia (solo se si richiedono detrazioni imposta dal reddito per carichi
familiari).
5. Richiesta detrazioni imposta dal reddito per carichi familiari.
6. Numero telefono e/o indirizzo posta elettronica.
7. Coordinate bancarie.
8. Permesso di soggiorno (per lavoratori extracomunitari), salvo quanto previsto al
successivo art.8.3..
7.2. Fatta salva l'evoluzione normativa, sono documenti facoltativi ai fini dell'assunzione:
a. Libretto di lavoro;
b. eventuale dichiarazione del datore di lavoro precedente;
e. Certificato Penale e casellario giudiziale (in ogni caso da presentarsi entro 30 giorni
dalla data dell'assunzione).
8. Requisiti generali per l'assunzione
8.1.
I requisiti sono i seguenti:
a) assenza di carichi pendenti per fattispecie di reato la cui sanzione comporti il venir meno del
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godimento dei diritti civili e politici;
b) età non inferiore ai 18 anni;
e) idoneità fisica compatibile con le mansioni da espletare, i cui relativi accertamenti sono
eseguiti da competenti Istituti e consulenti liberamente scelti dall'Azienda, fatte salve diverse e
specifiche norme contrattuali e di legge;
d) titolo di studio, nel rispetto delle norme di legge, di norma come segue:
- diploma di laurea, per le posizioni di dirigente;
- per i farmacisti: il diploma o laurea in farmacia oppure laurea in chimica e farmacia, con
relative abilitazioni all'esercizio professionale, conseguita presso una università, istituto o scuola
superiore dello Stato od in Istituto ad essi equiparato a tutti gli effetti di legge;
- diploma di scuola secondaria, per gli impiegati direttivi o di concetto con funzioni direttive;
- assolvimento dell'obbligo scolastico per le altre posizioni.
8.2.
L'assunzione viene comunicata al lavoratore con lettera di nomina o con la firma del
contratto, il quale deve almeno contenere:
- data di inizio del rapporto di lavoro;
- il livello di inquadramento e la qualifica assegnata;
- trattamento economico iniziale;
- la durata del periodo di prova;
- il luogo di lavoro, e quando le esigenze di servizio le richiedano, altre località compatibili con
le esigenze stesse, con eventuale relativa regolamentazione;
- la durata del rapporto e l'orario di lavoro;
- il trattamento previdenziale.
8.3.
L'assunzione di cittadini extracomunitari può avvenire coerentemente con quanto
segue:
1. nei casi di cui all'art. 3:
a) l'assumendo deve essere in possesso di regolare permesso di soggiorno;
b) nel caso di assunzione a termine, questa non dovrà superare la scadenza del
permesso;
e) nel caso di assunzione a tempo indeterminato, nella lettera di assunzione dovrà essere
chiaramente indicato che il rapporto di lavoro verrà a cessare qualora il permesso di
soggiorno non venga rinnovato;
2. negli altri casi, può farsi riferimento al "contratto di soggiorno per lavoro subordinato" di cui
all'articolo 6 della Legge 30 luglio 2002 n 189;
3. in entrambi i casi sopra sub 1) e 2), l'assunzione va comunicata all'Autorità di pubblica
sicurezza.
9. Concorsi interni
9.1.
La copertura dei posti vacanti di direttore di farmacia può avvenire oltre che per
selezione pubblica, per concorso interno riservato ai farmacisti collaboratori con anzianità
presso l'azienda di almeno tre anni, compatibilmente con la normativa vigente.
10. Riservatezza dei dati personali
10.1. Ogni procedura di reclutamento e selezione del personale dovrà garantire
Pinformazione dei candidati circa le modalità di raccolta e trattamento dei dati personali ai sensi
della vigente normativa.
10.2. ASF si impegna al corretto trattamento dei dati personali dì cui venisse a conoscenza
durante le procedure di reclutamento e selezione garantendone la riservatezza.
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10.3. I dati personali relativi ai candidati potranno essere trattati, conservati ed eventualmente
trasmessi ai soggetti terzi in possesso della prevista autorizzazione ministeriale incaricati di
supportare l'attività di selezione, soltanto previo consenso informato da parte dei candidati
stessi.
10.4, I candidati che non forniranno il consenso al trattamento dei dati personali come sopra
indicato saranno esclusi dalla selezione.
11. Attività incompatibili con la qualità di dipendente
11.1.
La qualità di dipendente dell'azienda è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi
professione, impiego o commercio, nonché con ogni incarico retribuito, che non siano stati
previamente autorizzati dal Consiglio di amministrazione.
11.2. A tutto il personale è proibito di intervenire, in qualsiasi evenienza o circostanza e sotto
qualsiasi forma, a favore di produttori o di rivenditori di attrezzature e di prodotti connessi ai
settori dei servizi espletati dall'azienda.
11.3. A tutto il personale è altresì proibito esercitare nei confronti di utenti o comunque di
terzi, qualsiasi prestazione, per conto proprio o altrui, inerente ai servizi espletati dall'azienda,
salvo i casi di espressa autorizzazione.
11.4. Il dipendente che contravvenga ai divieti di cui al presente articolo deve essere diffidato
dal Direttore a cessare l'attività non autorizzata. In caso di recidiva potranno essere adottati
provvedimenti disciplinari, compreso l'eventuale licenziamento.
11.5. Valgono le incompatibilità previste dalla legge rispetto a ruoli ed incarichi di natura
politica e tecnica presso il Comune di San Giuliano Milanese.
12. Assegnazione del personale alle unità organizzative
12.1. I farmacisti direttori di farmacia, i farmacisti collaboratori e tutti gli altri dipendenti
sono assegnati dal Direttore dell'azienda alle varie farmacie, reparti e ad altre sedi di servizi
dell'azienda e ne può essere disposta la rotazione nel rispetto delle norme stabilite dal CCNL e/o
da regolamenti interni. Per la rotazione dei direttori di farmacia, il Direttore dell'azienda ne da
comunicazione al Consiglio di Amministrazione.
13. Provvedimenti disciplinari
13.1. Si applica in materia quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e/o
dallo Statuto aziendale.
13.2. Ai sensi dell'articolo 19, c.l, lettera e) dello statuto aziendale, il Direttore commina il
rimprovero orale, il rimprovero scritto e la multa.
13.3. Il Consiglio di Amministrazione commina la sospensione ed il licenziamento su
proposta del Direttore nel rispetto della procedura istruttoria prevista dal contratto collettivo
nazionale di riferimento nel caso specifico.
13.4. Nei confronti del Direttore, i provvedimenti disciplinari e le proposte di cui al
precedente comma 3 sono di competenza del Presidente.
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13.5. Il Direttore provvede alla sospensione cautelare in ogni caso previsto dai contratti
collettivi nazionali di lavoro, nonché in quelli di particolare gravita ed urgenza ove il Direttore
ritenga incompatibile la presenza in servizio del dipendente, avviando immediatamente il
procedimento disciplinare ed informandone il Presidente. Durante il periodo di allontanamento
dal lavoro viene conservata la retribuzione.
13.6. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento
cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della
retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati.
13.7. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come
sospensione dal servizio, e1 valutabile agli effetti dell'anzianità' di servizio.
14. Incarichi di collaborazione
14.1. Il conferimento di incarichi di collaborazione avviene mediante acquisizione di
disponibilità e valutazione dei curricula e della richiesta economica coerentemente con il
regolamento di cui alla Deliberazione di G.C. n. 73 del 30.03.2010.
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