Circolare n. 16-1828-LE Bologna, 30 agosto 2016 OGGETTO
Transcript
Circolare n. 16-1828-LE Bologna, 30 agosto 2016 OGGETTO
BIOIKOS AMBIENTE S.r.l. Sede legale e operativa - via G. Rivani, 99 – 40138 Bologna (Bo) Cap soc. 99.000 euro i.v.; P.IVA e Cod. Fisc. 02026311205; R.E.A. 407418 Tel. +39 051 5878211 Fax +39 0515878200 www.bioikosambiente.it; e-mail: [email protected] – [email protected] Circolare n. 16-1828-LE Bologna, 30 agosto 2016 OGGETTO: NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE RSPP E ASPP E ALCUNE MODIFICHE RELATIVE ALLA FORMAZIONE LAVORATORI, PREPOSTI, DIRIGENTI, DATORI DI LAVORO E ALL’UTILIZZO DI PARTICOLARI ATTREZZATURE DI LAVORO Spett.le Azienda, lo scorso 07 luglio 2016 è stato approvato un nuovo Accordo Stato – Regioni in materia di formazione relativo a: nuova individuazione dei percorsi formativi per RSPP e ASPP (con contestuale abrogazione del precedente Accordo del gennaio 2006); alcune modifiche all’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 sulla formazione di lavoratori, preposti e dirigenti; alcune modifiche all’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 sulla formazione di datori di lavoro che svolgono direttamente il ruolo di RSPP; alcune modifiche all’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 sulla formazione per l’utilizzo di particolari attrezzature di lavoro (ad es. carrelli elevatori, piattaforme di lavoro elevabili, macchine movimento terra, gru, ecc.). L’Accordo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il giorno 19/08/2016 (serie generale n. 193). Le nuove regole entreranno in vigore il giorno 03/09/2016. Di seguito illustriamo le principali novità introdotte dall’Accordo. FORMAZIONE PER RESPONSABILI E ADDETTI DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP E ASPP) – I NUOVI REQUISITI Per poter svolgere il ruolo di RSPP e di ASPP occorre essere in possesso di: titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore; attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Le principali novità introdotte dal nuovo Accordo Stato Regioni relativamente alla formazione per RSPP e ASPP sono di seguito elencate. A. Titoli di studio validi ai fini dell’esonero dalla frequenza dei corsi di formazione All’interno dell’Allegato 1 dell’Accordo è riportato l’elenco delle classi di laurea per l’esonero ai corsi di formazione Modulo A e Modulo B. Si sottolinea che gli RSPP in possesso dei titoli di studio riportati in tale elenco devono comunque frequentare il Modulo C. L’elenco risulta ampliato rispetto a quanto precedentemente previsto dal D.Lgs. 81/08. B. Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento L’Accordo individua i seguenti soggetti formatori dei corsi di formazione e aggiornamento per RSPP e ASPP: le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (ASL) e della formazione professionale di diretta emanazione regionale o provinciale; Divisione AMBIENTE, SICUREZZA e QUALITÀ BOLOGNA – via Rivani, 99 – 40138 BO Tel. + 39 051 5878211 Divisione AMBIENTE, SICUREZZA e QUALITÀ FORLÌ – via D. Martoni, 7 – 47122 FC Tel. + 39 0543 720307 Divisione YGHEA BOLOGNA – via G. Rivani, 99 – 40138 BO Tel. + 39 051 5878211 gli Enti di formazione accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni regione e provincia autonoma ai sensi dell’Intesa sancita in data 20.03.2008; le Università; le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione; le istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico e dei propri studenti; l’INAIL; il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le provincie autonome di Trento e Bolzano; l’amministrazione della Difesa; le amministrazioni statali e pubbliche limitatamente al personale della pubblica amministrazione quali Ministero del Lavoro e della politiche sociali, Ministero della salute, Ministero dello sviluppo economico, Ministero dell’Interno, Formez e SNA; le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli organismi paritetici quali definiti all’art. 2, comma 1, lettera ee) del D.Lgs. 81/08 per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 51 del D.Lgs. 81/08 limitatamente allo specifico settore di riferimento; ordini e collegi professionali; i fondi interprofessionali di settore nel caso in cui, da statuto, si configurino come erogatori diretti di formazione. NOTA BENE L’elenco dei soggetti formatori è cambiato rispetto all’Accordo precedente. Il nuovo Accordo introduce anche i requisiti che gli organismi paritetici devono soddisfare per poter effettuare questo tipo di formazione. E’ stato eliminato qualsiasi riferimento agli Enti Bilaterali. C. Requisiti dei docenti I docenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute del 06/03/2013 “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro”. Si tratta nello specifico dei criteri previsti per i docenti dei corsi di formazione per lavoratori, preposti e dirigenti. D. Organizzazione dei corsi Per ciascun corso, il soggetto formatore dovrà: indicare il responsabile del progetto formativo, che può essere individuato tra i docenti dello stesso corso; indicare i nominativi dei docenti; ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso, nel limite di 35 soggetti; tenere il registro presenze dei partecipanti; verificare la frequenza del 90% delle ore di formazione previste, ai fini dell’ammissione alla verifica dell’apprendimento. NOTA BENE Il numero di partecipanti è stato aumentato da 30 a 35 soggetti. Pag. 2 di 7 E. Articolazione dei percorsi formativi RSPP e ASPP Il percorso formativo, in linea con il precedente Accordo, è sempre strutturato in 3 moduli distinti: A, B e C. Modulo A – durata 28 ore; Modulo B – durata 48 ore; si precisa che il Modulo B è diventato comune a tutti i macro settori ATECO, ad eccezione di alcuni macro settori per i quali tale Modulo deve essere integrato con ulteriori moduli specifici. Modulo C – durata 24 ore; deve essere frequentato solo dagli RSPP. Nella figura seguente è riportato uno specchietto riassuntivo. Modulo A 28 ore Modulo B 48 ore Modulo C 24 ore Solo per RSPP Solo per alcuni macro settori Modulo B Specifico Variabile in base al macro settore Modulo Lettera Macro settore ATECO 2007 Durata Modulo B-SP1 A - Agricoltura, Selvicoltura e Pesca 12 ore Modulo B-SP2 B - Estrazioni di minerali da cave e miniere F - Costruzioni 16 ore Modulo B-SP3 Q - Sanità e assistenza sociale (86.1 – Servizi ospedalieri e 87 – Servizi di assistenza sociale residenziale) 12 ore Modulo B-SP4 C - Attività manifatturiere (19 – Fabbricazione di coke e di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e 20 – Fabbricazione di prodotti chimici)” 16 ore F. Valutazione degli apprendimenti L’Accordo definisce le modalità con le quali devono essere effettuate le verifiche di apprendimento al termine dei vari moduli (test, colloqui individuali). Pag. 3 di 7 G. Riconoscimento della formazione pregressa Sono riconosciuti validi i corsi di formazione svolti secondo l’Accordo precedente. Pertanto gli RSPP e ASPP che non cambiano settore produttivo non devono integrare la propria formazione per adeguarsi al nuovo Accordo. Per il passaggio ad un altro settore produttivo è previsto il riconoscimento dei crediti come riportato nella tabella seguente: Corso frequentato secondo “vecchio” Accordo (26.01.2006) Credito riconosciuto sul “nuovo” Accordo Modulo B Comune Modulo B Specialistico Modulo B1 – 36 ore TOTALE Credito totale per SP1 Modulo B2 – 36 ore TOTALE Credito totale per SP1 Modulo B3 – 60 ore TOTALE Credito totale per SP2 Modulo B4 – 48 ore TOTALE -- Modulo B5 – 68 ore TOTALE Credito totale per SP4 Modulo B6 – 24 ore -- -- Modulo B7 – 60 ore TOTALE Credito totale per SP3 Modulo B8 – 24 ore -- -- Modulo B9 – 12 ore -- -- Per un periodo non superiore a 5 anni dall’entrata in vigore dell’Accordo (entro il 03/09/2021) la frequenza del modulo B comune o di uno o più Moduli B di specializzazione, può essere riconosciuta ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento degli RSPP e ASPP formati ai sensi del “vecchio” Accordo. H. Aggiornamento Il “nuovo” Accordo prevede l’aggiornamento quinquennale della formazione in base al ruolo svolto: ASPP – 20 ore nel quinquennio; RSPP – 40 ore nel quinquennio. L’aggiornamento è consentito per tutto il monte ore in modalità e-learning. NOTA BENE L’aggiornamento può essere assolto anche per mezzo di partecipazione a convegni o seminari a condizione che trattino delle materie o i cui contenuti siano coerenti con quanto previsto dall’Accordo per un numero di ore non superiore al 50% del totale di ore complessivo da raggiungere. I seminari o convegni devono comunque essere organizzati da soggetti formatori accreditati (si rimanda alla lettera B della presente Circolare). La partecipazione a corsi di aggiornamento per formatore ai sensi Decreto Interministeriale del 06/03/2013 è da ritenersi valida come aggiornamento RSPP e ASPP e viceversa. La partecipazione a corsi di aggiornamento per coordinatore per la sicurezza ai sensi dell’Allegato XIV del D.Lgs. 81/08 è da ritenersi valida come aggiornamento RSPP e ASPP e viceversa. La decorrenza dell’aggiornamento è da calcolarsi a partire dalla conclusione del Modulo B comune. Per i soggetti esonerati (si rimanda al punto A della presente Circolare) l’obbligo di aggiornamento quinquennale decorre: dal 15/05/2008 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 81/08); dalla data di conseguimento della laurea, se avvenuta dopo il 15/05/2008. Pag. 4 di 7 Alla data di entrata in vigore dell’Accordo (03/09/2016) l’aggiornamento relativo al quinquennio precedente può essere realizzato nel rispetto delle nuove regole. NOTA BENE Il mancato aggiornamento nei tempi previsti, non fa venire meno il credito formativo maturato dalla frequenza dei corsi abilitanti ma comporta l’impossibilità di esercitare la funzione di RSPP/ASPP sino al completamento (recupero) dell’aggiornamento. L’Accordo precisa che quanto sopra detto vale per tutte le funzioni per le quali la formazione costituisce un titolo abilitativo (ad es. addetti al Primo Soccorso, operatori abilitati all’utilizzo di particolari attrezzature, ecc.). I. Attestati Gli attestati sono rilasciati dai Soggetti Formatori che provvedono all’archiviazione della documentazione relativa a ciascun corso. Gli attestati devono prevedere i seguenti elementi minimi: denominazione del Soggetto Formatore; dati anagrafici del partecipante al corso; indicazione della tipologia di corso frequentato e della durata (per il Modulo B occorre indicare Modulo B comune e/o Moduli di specializzazione); periodo di svolgimento del corso; firma del Soggetto Formatore. ULTERIORI MODIFICHE INTRODOTTE DALL’ACCORDO STATO - REGIONI Come anticipato in Premessa alla presente Circolare, l’Accordo Stato – Regioni del 07/07/2016 ha apportato anche delle modifiche alla disciplina della formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Di seguito le principali novità introdotte. A. REQUISITI DEI DOCENTI NEI CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO in tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ad eccezione di quelli in cui i requisiti dei docenti sono già previsti da norme specifiche, i docenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Interministeriale del 06/03/2013. il Datore di Lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione (art. 34 del D.Lgs. 81/08) può effettuare, limitatamente ai propri lavoratori, la formazione ai lavoratori, preposti e dirigenti anche se non in possesso dei requisiti di cui al Decreto Interministeriale del 06/03/2013. B. CONDIZIONI PARTICOLARI PER LA FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO CHE SVOLGE DIRETTAMENTE IL RUOLO DI RSPP il Datore di Lavoro la cui attività risulta inserita nei macro-settori ATECO a rischio medio o alto secondo quanto previsto dalla Tabella di cui all’Allegato II dell’Accordo Stato – Regioni del 21/12/2011 può partecipare al modulo di formazione per Datore di Lavoro che svolge direttamente il ruolo di RSPP relativo al livello di rischio basso se tutti i lavoratori svolgono esclusivamente attività appartenenti a un livello di rischio basso; se tale condizione viene successivamente meno, il Datore di Lavoro dovrà integrare la propria formazione; Pag. 5 di 7 analogamente, un Datore di Lavoro la cui attività è inserita in un livello di rischio basso deve partecipare o integrare la propria formazione per Datore di Lavoro che svolge direttamente il ruolo di RSPP se ha al suo interno lavoratori che svolgono attività appartenenti ad un livello di rischio medio o alto. C. RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE DEL MEDICO COMPETENTE il Medico Competente che svolge la propria attività come dipendente del datore di lavoro (art. 39, comma 2 lettera c) del D.Lgs. 81/08) è esonerato alla partecipazione ai corsi per lavoratori secondo l’Accordo StatoRegioni del 21/12/2011. D. FORMAZIONE DEI LAVORATORI SOMMINISTRATI (importante novità!) la formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. 81 del 15/06/2015, viene effettuata a carico del somministratore che informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale vengono assunti; il contratto di somministrazione può però prevedere che l’obbligo di cui al punto precedente sia adempiuto dall’utilizzatore (occorrerà quindi stabilire con chiarezza tra somministratore e utilizzatore “chi fa che cosa”). E. E-LEARNING PER LA FORMAZIONE SPECIFICA DEI LAVORATORI (importante novità!) viene consentita la formazione specifica in modalità e-learning per i lavoratori che svolgono attività a rischio basso (fino ad oggi la formazione specifica poteva essere eseguita esclusivamente in aula) F. ORGANIZZAZIONE DEI CORSI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO in tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è possibile ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità (ovviamente fatti salvi quelli in cui sono già stabiliti criteri specifici relativi al numero di partecipanti); l’aggiornamento per lavoratori, preposti, dirigenti, RLS, datori di lavoro che svolgono direttamente il ruolo di RSPP può essere ottemperato mediante partecipazione a convegni e seminari nella misura non superiore al 50% del totale delle ore previste. G. ELIMINAZIONE DEI RIFERIMENTI AGLI ENTI BILATERALI ALL’INTERNO DEGLI ACCORDI è stato eliminato il riferimento agli enti bilaterali come soggetti formatori per la formazione relativa a Datori di Lavoro che svolgono direttamente il ruolo di RSPP e all’utilizzo di attrezzature di lavoro che richiedono una particolare abilitazione, poiché non contemplati dal D.Lgs. 81/08; la richiesta di collaborazione per l’organizzazione dei corsi per lavoratori (Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011) deve essere inoltrata solamente agli organismi paritetici (eliminato anche in questo caso il riferimento agli enti bilaterali). H. MODIFICA DELLA DATA DI VALIDITA’ DELL’ABILITAZIONE ALL’USO DI PARTICOLARI ATTREZZATURE DI LAVORO (ad es. carrelli elevatori, gru, PLE, ecc.) è stata modificata la data a decorrere dalla quale calcolare i 5 anni di validità degli attestati di abilitazione (entro cui, quindi, effettuare l’aggiornamento) solamente per coloro che avessero già frequentato, prima del 12/03/2013, corsi di formazione di durata e contenuti equivalenti a quelli previsti dall’Accordo; in questo caso, il quinquennio deve essere calcolato a partire dalla data di entrata in vigore dell’Accordo (12/03/2013) e non, come precedentemente indicato, dalla data di effettuazione della verifica finale. I. CREDITI FORMATIVI l’Accordo riporta in Allegato III i crediti formativi riconosciuti in base alla tipologia di corsi frequentati, di seguito si riporta un estratto di tale Allegato con le novità ritenute più significative: – chi ha frequentato i corsi per RSPP e ASPP è esonerato dalla formazione come Lavoratore (generale e specifica), Dirigente, Preposto e RLS; Pag. 6 di 7 – – – – – chi ha frequentato il corso di 32 ore per RLS è esonerato dalla formazione Generale Lavoratori e dalla formazione come Preposto; chi ha frequentato corsi per Datori di Lavoro che svolgono direttamente il ruolo di RSPP è esonerato dalla formazione come Lavoratore (generale e specifica), Dirigente e Preposto; chi ha frequentato il corso per Dirigente (16 ore) ha un parziale credito per il corso da RLS e esonero totale per i corsi come Lavoratore (generale e specifica) e Preposto; chi ha frequentato il corso per Preposto (8 ore) ha un parziale credito per il corso da RLS e per il corso da Dirigente; l’RLS che effettua l’aggiornamento annuale (4/8 ore) è esonerato dall’aggiornamento come Lavoratore/Dirigente/Preposto. Per consultare l’elenco completo dei crediti formativi si rimanda alle tabelle riportate nell’Allegato III dell’Accordo, che si può scaricare dal link allegato. Visualizza Accordo Stato-Regioni Per ogni ulteriore informazione a proposito potete contattare: Lucia Ercolani (tel.: 0515878211 – cell.: 3482720189 – email: [email protected]) Giuseppe Primiceri (tel.: 0515878211 – cell.: 3482720180 – email: [email protected]) Giulia Zini (tel.: 0515878223 – email: [email protected]) Cordiali saluti. Bioikòs Ambiente s. r. l. Lucia Ercolani Pag. 7 di 7