LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI COMUNICATO
Transcript
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI COMUNICATO
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI COMUNICATO UFFICIALE N. 149 DEL 12 dicembre 2006 A) RISULTATI DI GARE Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte: 1) SERIE A TIM Gare del 9-10 dicembre 2006 - Quindicesima giornata andata Atalanta-Messina 3-2 Cagliari-Parma 0-0 Catania-Udinese 1-0 Chievo Verona-Fiorentina 0-1 Empoli-Internazionale 0-3 Lazio-Roma 3-0 Milan-Torino 0-0 Palermo-Livorno 3-0 Reggina-Ascoli 1-0 Sampdoria-Siena 0-0 B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Elio Martina, nel corso della riunione del 12 dicembre 2006, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: 149/551 " " " N. 40 1) SERIE A TIM Gare del 9-10 dicembre 2006 - Quindicesima giornata andata In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara: Gara Soc. REGGINA – Soc. ASCOLI Il Giudice Sportivo, preso atto che il Procuratore Federale ha fatto pervenire, a mezzo e-mail ricevuta alle ore 10.51 del giorno 10 dicembre 2006, una rituale segnalazione ex art. 31 comma a3) CGS in merito al comportamento tenuto, al 23° del secondo tempo, dal calciatore Tedesco Giacomo (Soc. Reggina) nei confronti del calciatore Pecorari Marco (Soc. Ascoli); esaminate le acquisite riprese televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e di buona intelleggibilità, che documentano come effettivamente, nelle circostanze indicate, i due calciatori, nel tentativo di colpire di testa la palla, vennero a contatto ed il calciatore ascolano venne colpito, sul lato sinistro del volto, dall’avambraccio destro dell’avversario, cadendo quindi riverso al suolo; considerato che, negli attimi immediatamente successivi, il Direttore di gara, con una gestualità dall’inequivoco significato, faceva intendere ai calciatori che lo attorniavano di aver vista e valutata l’azione, e che tale assunto, su richiesta telefonica dell’Ufficio, veniva ribadito con un “supplemento di rapporto”, pervenuto via e-mail alle ore 12.36 dell’11 dicembre 2006, con cui l’Arbitro sottolineava di aver perfettamente osservato “il contatto” tra i due calciatori, ritenendolo disciplinarmente irrilevante; valutata, pertanto, la carenza della condizione prevista dall’art. 31 comma a3) CGS per l’ammissibilità della prova televisiva, che deve necessariamente concernere fatti antidoverosi “non visti dall’Arbitro”; P.Q.M. dichiara l’inutilizzabilità della prova televisiva in merito al fatto segnalato dal Procuratore Federale. ********* 149/552 a) SOCIETA' Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, fatto esplodere sei petardi e acceso diciotto fumogeni e, nel recinto di giuoco, fatto esplodere tre petardi e lanciato tre fumogeni; per avere lanciato, nel settore occupato dalla tifoseria avversaria, al 41° del primo tempo, due petardi e tre fumogeni e, al 45° del primo tempo, altro fumogeno e petardo, senza conseguenze lesive; lanciato, al 6° del secondo tempo, in direzione di un Assistente, bottigliette in plastica, accendini e monete, senza conseguenze lesive; a titolo di responsabilità oggettiva per non aver impedito ad una persona, appartenente all'organizzazione societaria, di entrare, al termine della gara, sul terreno di giuoco ed assumere un atteggiamento provocatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria; recidiva. Ammenda di € 12.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, fatto esplodere una ventina di petardi e acceso innumerevoli fumogeni; fatto esplodere, nel recinto di giuoco, sei petardi e lanciato una quindicina di fumogeni; lanciato, sul terreno e nel recinto di giuoco, complessivamente una decina di bottigliette di plastica; lanciato verso il settore occupato dalla tifoseria avversaria, al 41° del primo tempo, tre fumogeni e tre petardi, ed al 45° del primo tempo, tre petardi, senza conseguenze lesive; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva. Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, acceso numerosi bengala e fumogeni; lanciato sul terreno di giuoco numerosi fumogeni che, all'8° del primo tempo e al 10° del secondo tempo, costringevano il Direttore di gara ad interrompere la gara rispettivamente per un minuto e per trenta secondi; recidiva. Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. CAGLIARI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, fatto esplodere numerosi petardi e acceso numerosi bengala e lanciato nel recinto di giuoco una bottiglietta in plastica; recidiva. Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. CATANIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, fatto esplodere nel proprio settore numerosi petardi e lanciato numerosi bengala e fumogeni nel recinto di giuoco; recidiva. Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, fatto esplodere complessivamente dieci petardi e acceso sedici bengala; recidiva. Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. REGGINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, acceso numerosi fumogeni che, tra l'altro, determinavano il ritardo di un minuto nell'inizio della stessa; recidiva. Ammenda di € 3.500,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, fatto esplodere un petardo sul terreno di giuoco ed altri cinque nel recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva. 149/553 Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. TORINO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso numerosi fumogeni, entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva. Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, fatto esplodere nel proprio settore quattro petardi; recidiva. Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. MESSINA per avere suoi sostenitori, all'inizio della gara, fatto esplodere nel proprio settore tre petardi; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva. Ammenda di € 750,00 : alla Soc. ASCOLI per avere suoi sostenitori, al 5° del secondo tempo, acceso nel proprio settore un fumogeno; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva. b) CALCIATORI CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA KONKO Abdoulay (Siena): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00 OBINNA Victor (Chievo Verona): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Quarta sanzione). RAGGI Andrea (Empoli): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Quarta sanzione). SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA BARONE Simone (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione). BOMBARDINI Davide (Atalanta): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione). CIARAMITARO Maurizio (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione). FALCONE Giulio (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione). 149/554 GRANDONI Alessandro (Livorno): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione). MANDELLI Davide (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione). MODESTO Francesco (Reggina): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione). SALA Luigi (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione). PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE) MARCOLINI Michele (Chievo Verona) SAUDATI Luca (Empoli) SPINESI Gionatha (Catania) AMMONIZIONE SECONDA SANZIONE IAQUINTA Vincenzo (Udinese) PER COMPORTAMENTO AVVERSARIO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE) DELVECCHIO Gennaro (Sampdoria) AMMONIZIONE SESTA SANZIONE CONTINI Matteo (Parma) COPPOLA Carmine (Messina) FILIPPINI Antonio (Livorno) MUDINGAYI Gaby (Lazio) STANKOVIC Dejan (Internazionale) QUINTA SANZIONE CORINI Eugenio (Palermo) DE ASCENTIS Diego (Torino) MAURI Stefano (Lazio) PINZI Giampiero (Udinese) VERGASSOLA Simone (Siena) 149/555 AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE) BREVI Ezio Pietro (Siena) COUTO Fernando Manuel (Parma) DAINELLI Dario (Fiorentina) JANKULOVSKI Marek (Milan) MISSIROLI Simone (Reggina) MUTARELLI Massimo (Lazio) PARISI Alessandro (Messina) SECONDA SANZIONE ACCARDI Pietro (Sampdoria) COLUCCI Leonardo (Cagliari) CRIBARI Emilson Sanchez (Lazio) GALLOPPA Daniele (Ascoli) KUFFOUR Samuel (Livorno) MARANGON DONIBIER Alexander (Roma) MATERAZZI Marco (Internazionale) PRIMA SANZIONE BOGDANI Erijon (Siena) FERRONETTI Damiano (Parma) SULLO Salvatore (Messina) TOTTI Francesco (Roma) VASTOLA Gaetano (Ascoli) PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO AMMONIZIONE QUINTA SANZIONE ARIATTI Luca (Atalanta) AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 IBRAHIMOVIC Zlatan (Internazionale): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Seconda sanzione). SECONDA SANZIONE CIGARINI Luca (Parma) FERREIRA PINTO Adriano (Atalanta) 149/556 AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 BETANIN Paulo Sergio (Livorno): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Prima sanzione). PRIMA SANZIONE ZAURI Luciano (Lazio) Il Giudice Sportivo: dott. Gianpaolo Tosel """ _________________________________________ Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla Lega Nazionale Professionisti entro e non oltre il 22 dicembre 2006. PUBBLICATO IN MILANO IL 12 DICEMBRE 2006 IL PRESIDENTE Antonio Matarrese 149/557