LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI COMUNICATO

Transcript

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI COMUNICATO
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI
COMUNICATO UFFICIALE N. 149 DEL 12 dicembre 2006
A) RISULTATI DI GARE
Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre
eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:
1) SERIE A TIM
Gare del 9-10 dicembre 2006 - Quindicesima giornata andata
Atalanta-Messina 3-2
Cagliari-Parma 0-0
Catania-Udinese 1-0
Chievo Verona-Fiorentina 0-1
Empoli-Internazionale 0-3
Lazio-Roma 3-0
Milan-Torino 0-0
Palermo-Livorno 3-0
Reggina-Ascoli 1-0
Sampdoria-Siena 0-0
B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal
Rappresentante dell'A.I.A. Elio Martina, nel corso della riunione del 12 dicembre 2006, ha
assunto le decisioni qui di seguito riportate:
149/551
" " " N. 40
1) SERIE A TIM
Gare del 9-10 dicembre 2006 - Quindicesima giornata andata
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che
seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento
degli elenchi di gara:
Gara Soc. REGGINA – Soc. ASCOLI
Il Giudice Sportivo,
preso atto che il Procuratore Federale ha fatto pervenire, a mezzo e-mail ricevuta alle ore
10.51 del giorno 10 dicembre 2006, una rituale segnalazione ex art. 31 comma a3) CGS
in merito al comportamento tenuto, al 23° del secondo tempo, dal calciatore Tedesco
Giacomo (Soc. Reggina) nei confronti del calciatore Pecorari Marco (Soc. Ascoli);
esaminate le acquisite riprese televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e di buona
intelleggibilità, che documentano come effettivamente, nelle circostanze indicate, i due
calciatori, nel tentativo di colpire di testa la palla, vennero a contatto ed il calciatore
ascolano venne colpito, sul lato sinistro del volto, dall’avambraccio destro
dell’avversario, cadendo quindi riverso al suolo;
considerato che, negli attimi immediatamente successivi, il Direttore di gara, con una
gestualità dall’inequivoco significato, faceva intendere ai calciatori che lo attorniavano di
aver vista e valutata l’azione, e che tale assunto, su richiesta telefonica dell’Ufficio,
veniva ribadito con un “supplemento di rapporto”, pervenuto via e-mail alle ore 12.36
dell’11 dicembre 2006, con cui l’Arbitro sottolineava di aver perfettamente osservato “il
contatto” tra i due calciatori, ritenendolo disciplinarmente irrilevante;
valutata, pertanto, la carenza della condizione prevista dall’art. 31 comma a3) CGS per
l’ammissibilità della prova televisiva, che deve necessariamente concernere fatti
antidoverosi “non visti dall’Arbitro”;
P.Q.M.
dichiara l’inutilizzabilità della prova televisiva in merito al fatto segnalato dal
Procuratore Federale.
*********
149/552
a) SOCIETA'
Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della
gara, nel proprio settore, fatto esplodere sei petardi e acceso diciotto fumogeni e, nel
recinto di giuoco, fatto esplodere tre petardi e lanciato tre fumogeni; per avere lanciato,
nel settore occupato dalla tifoseria avversaria, al 41° del primo tempo, due petardi e tre
fumogeni e, al 45° del primo tempo, altro fumogeno e petardo, senza conseguenze lesive;
lanciato, al 6° del secondo tempo, in direzione di un Assistente, bottigliette in plastica,
accendini e monete, senza conseguenze lesive; a titolo di responsabilità oggettiva per non
aver impedito ad una persona, appartenente all'organizzazione societaria, di entrare, al
termine della gara, sul terreno di giuoco ed assumere un atteggiamento provocatorio nei
confronti di un calciatore della squadra avversaria; recidiva.
Ammenda di € 12.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della
gara, nel proprio settore, fatto esplodere una ventina di petardi e acceso innumerevoli
fumogeni; fatto esplodere, nel recinto di giuoco, sei petardi e lanciato una quindicina di
fumogeni; lanciato, sul terreno e nel recinto di giuoco, complessivamente una decina di
bottigliette di plastica; lanciato verso il settore occupato dalla tifoseria avversaria, al 41°
del primo tempo, tre fumogeni e tre petardi, ed al 45° del primo tempo, tre petardi, senza
conseguenze lesive; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in
trasferta; recidiva.
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, nel corso della
gara, nel proprio settore, acceso numerosi bengala e fumogeni; lanciato sul terreno di
giuoco numerosi fumogeni che, all'8° del primo tempo e al 10° del secondo tempo,
costringevano il Direttore di gara ad interrompere la gara rispettivamente per un minuto e
per trenta secondi; recidiva.
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. CAGLIARI per avere suoi sostenitori, nel corso
della gara, nel proprio settore, fatto esplodere numerosi petardi e acceso numerosi
bengala e lanciato nel recinto di giuoco una bottiglietta in plastica; recidiva.
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. CATANIA per avere suoi sostenitori, nel corso della
gara, fatto esplodere nel proprio settore numerosi petardi e lanciato numerosi bengala e
fumogeni nel recinto di giuoco; recidiva.
Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, nel corso
della gara, nel proprio settore, fatto esplodere complessivamente dieci petardi e acceso
sedici bengala; recidiva.
Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. REGGINA per avere suoi sostenitori, nel corso della
gara, nel proprio settore, acceso numerosi fumogeni che, tra l'altro, determinavano il
ritardo di un minuto nell'inizio della stessa; recidiva.
Ammenda di € 3.500,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, nel
corso della gara, fatto esplodere un petardo sul terreno di giuoco ed altri cinque nel
recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta;
recidiva.
149/553
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. TORINO per avere suoi sostenitori, nel corso della
gara, acceso numerosi fumogeni, entità della sanzione attenuata trattandosi di gara
disputata in trasferta; recidiva.
Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, nel corso
della gara, fatto esplodere nel proprio settore quattro petardi; recidiva.
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. MESSINA per avere suoi sostenitori, all'inizio della
gara, fatto esplodere nel proprio settore tre petardi; entità della sanzione attenuata
trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.
Ammenda di € 750,00 : alla Soc. ASCOLI per avere suoi sostenitori, al 5° del secondo
tempo, acceso nel proprio settore un fumogeno; entità della sanzione attenuata trattandosi
di gara disputata in trasferta; recidiva.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
KONKO Abdoulay (Siena): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei
confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI €
1.500,00
OBINNA Victor (Chievo Verona): per avere simulato di essere stato sottoposto ad
intervento falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Quarta sanzione).
RAGGI Andrea (Empoli): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento
falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Quarta sanzione).
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BARONE Simone (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Quarta sanzione).
BOMBARDINI Davide (Atalanta): per comportamento non regolamentare in campo;
già diffidato (Quarta sanzione).
CIARAMITARO Maurizio (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
FALCONE Giulio (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
149/554
GRANDONI Alessandro (Livorno): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
MANDELLI Davide (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
MODESTO Francesco (Reggina): per comportamento non regolamentare in campo; già
diffidato (Quarta sanzione).
SALA Luigi (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Quarta sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
MARCOLINI Michele (Chievo Verona)
SAUDATI Luca (Empoli)
SPINESI Gionatha (Catania)
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
IAQUINTA Vincenzo (Udinese)
PER COMPORTAMENTO
AVVERSARIO
SCORRETTO
NEI
CONFRONTI
DI
UN
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)
DELVECCHIO Gennaro (Sampdoria)
AMMONIZIONE
SESTA SANZIONE
CONTINI Matteo (Parma)
COPPOLA Carmine (Messina)
FILIPPINI Antonio (Livorno)
MUDINGAYI Gaby (Lazio)
STANKOVIC Dejan (Internazionale)
QUINTA SANZIONE
CORINI Eugenio (Palermo)
DE ASCENTIS Diego (Torino)
MAURI Stefano (Lazio)
PINZI Giampiero (Udinese)
VERGASSOLA Simone (Siena)
149/555
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
BREVI Ezio Pietro (Siena)
COUTO Fernando Manuel (Parma)
DAINELLI Dario (Fiorentina)
JANKULOVSKI Marek (Milan)
MISSIROLI Simone (Reggina)
MUTARELLI Massimo (Lazio)
PARISI Alessandro (Messina)
SECONDA SANZIONE
ACCARDI Pietro (Sampdoria)
COLUCCI Leonardo (Cagliari)
CRIBARI Emilson Sanchez (Lazio)
GALLOPPA Daniele (Ascoli)
KUFFOUR Samuel (Livorno)
MARANGON DONIBIER Alexander (Roma)
MATERAZZI Marco (Internazionale)
PRIMA SANZIONE
BOGDANI Erijon (Siena)
FERRONETTI Damiano (Parma)
SULLO Salvatore (Messina)
TOTTI Francesco (Roma)
VASTOLA Gaetano (Ascoli)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
QUINTA SANZIONE
ARIATTI Luca (Atalanta)
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00
IBRAHIMOVIC Zlatan (Internazionale): per avere simulato di essere stato sottoposto
ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Seconda sanzione).
SECONDA SANZIONE
CIGARINI Luca (Parma)
FERREIRA PINTO Adriano (Atalanta)
149/556
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00
BETANIN Paulo Sergio (Livorno): per avere simulato di essere stato sottoposto ad
intervento falloso in area di rigore avversaria (Prima sanzione).
PRIMA SANZIONE
ZAURI Luciano (Lazio)
Il Giudice Sportivo: dott. Gianpaolo Tosel
"""
_________________________________________
Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla
Lega Nazionale Professionisti entro e non oltre il 22 dicembre 2006.
PUBBLICATO IN MILANO IL 12 DICEMBRE 2006
IL PRESIDENTE
Antonio Matarrese
149/557