L`imposta sul reddito delle società IRES

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L`imposta sul reddito delle società IRES
Università Bocconi a.a. 2011-12
30018 Scienza delle Finanze – CLEAM
Classe 8
L’imposta sul reddito delle società
IRES
Giampaolo Arachi
Imposta su reddito delle società (IRES):
caratteri generali
• Presupposto: possesso di redditi in denaro o in natura da
parte dei seguenti soggetti passivi:
– Società per Azioni (S.p.a.), Società in accomandita per azioni
(S.a.p.a.), Società a Responsabilità limitata (S.r.l), società cooperative
residenti nel territorio dello Stato
– enti pubblici e privati diversi dalle società
• Base imponibile:
p
reddito complessivo
p
di q
qualsiasi fonte e
tipologia (es: redditi di capitale, redditi di fabbricati, ecc.)
Tipologia principale: reddito d’impresa = Utile/perdita
risultante dal conto economico (codice civile) corretto per
tener conto delle variazioni in aumento e in diminuzione
previste dalla normativa fiscale
– normativa simile per le società di persone (IRPEF)
• Aliquota: t = 27,5%
27 5% => imposta proporzionale
Base imponibile del reddito d’impresa
• Il reddito d’impresa:
B=R-L-M+0,05D+IA-IP-A+S+W
o R = ricavi
i i
o corrispettivi da cessione di beni e prestazione di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta
l’attività dell’impresa
o L = spese per prestazioni di lavoro dipendente (comprensive di oneri contributivi)
o M = costi variabili (materie prime,
prime semilavorati,
semilavorati prestazioni di servizi)
o D = dividendi
o Solo il 5% degli utili distribuiti dalle società con personalità giuridica (paradisi fiscali esclusi) rientra nella
base imponibile
o Evita la doppia tassazione (si veda la “participation
participation exemption
exemption” per le plusvalenze)
o
o
o
o
o
IA = interessi attivi
IP = interessi passivi
A = ammortamenti
S = variazione
i i
delle
d ll scorte
t
W = plusvalenze patrimoniali
• T = 0,275
0 275 B
• Se B<0 (su redditi 2008: 35% delle società di capitali in perdita): la
perdita può essere portata in deduzione negli esercizi successivi
Interessi attivi e interessi passivi (IA, IP)
• Gli interessi attivi concorrono a formare il reddito per l’intero
ammontare maturato nell
nell’esercizio
esercizio
•
Gli interessi passivi sono in generale deducibili entro 2 limiti:
– fino a concorrenza degli interessi attivi
– l’eventuale eccedenza è deducibile entro il limite del 30% del
Reddito Operativo Lordo (ROL)
+
Valo e della produzione
Valore
p od ione (A)
-
Costi della produzione (B)
=
Differenza tra valore e costi della produzione
+
Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali
+
Canoni di leasing
g beni strumentali
=
ROL (Reddito Operativo Lordo)
Interessi passivi (IP)
• Se gli interessi passivi eccedono la capienza del ROL:
glili interessi
i t
i passivi
i i che
h non possono essere dedotti
d d tti in
i un
determinato periodo di imposta sono però deducibili nei
successivi periodi d
d’imposta
imposta sempre nel rispetto dei limiti di
cui sopra
• Se la capienza del ROL non è totalmente utilizzata:
la quota di ROL non utilizzata per la deduzione degli
interessi può essere aggiunta al ROL dei successivi periodi
di imposta, aumentando così il livello della soglia di
deducibilità degli interessi
Interessi passivi (IP)
Esempio
Valore della produzione
12 000
12.000
Costi della produzione
9.000
Ammortamenti
900
Canoni Leasing
100
Interessi attivi
500
Interessi p
passivi
2.000
ROL:
Valore della produzione – Costi della produzione + Ammortamenti + Canoni Leasing =
= 12.000
12 000 – 9.000
9 000 + 900 + 100 = 4.000
4 000
Calcolo l’ammontare massimo di interessi passivi deducibile:
30% ROL + Interessi Attivi = 30% 4.000
4 000 + 500 = 1.700
1 700
Interessi passivi (2.000) > ammontare massimo di interessi passivi deducibile (1.700)
Interessi passivi indeducibili = 2000 – 1.700 = 300
Per le imprese soggette ad Irpef
• La quota IP è deducibile per la parte corrispondente al
rapporto:
t
Ri i + proventi
Ricavi
ti che
h formano
f
il reddito
ddit d’impresa
d’i
Ammontare complessivo
p
di ricavi e proventi
p
• FINALITA
FINALITA’
– Evitare fenomeni di arbitraggio fiscale.
7
Gli ammortamenti (A)
• L’ammortamento è il procedimento con il quale il costo di
un bene strumentale impiegato nell
nell’attività
attività d
d’impresa
impresa per un
periodo pluriennale è ripartito fra i diversi esercizi di utilizzo
• Si calcola applicando il coefficiente d’ammortamento al costo
storico d’acquisto del bene
 i coefficienti
ffi i ti sono stabiliti
t biliti dal
d l Ministero
Mi i t
d ll’
dell’economia
i per categorie
t
i di
beni e settori d’attività
 sono costanti (la quota d’ammortamento del primo periodo è ridotta
d l 50%)
del
Gli ammortamenti (A)
• Tradizionalmente tre tipologie
p g di ammortamento:
– Ammortamento ordinario: i coefficienti del Ministero
dell’economia dovrebbero riflettere il logorio normale dei
beni strumentali
costo storico = 100; coeff. = 30%
anno
1
2
3
A
15
30
30
4
25
anno
A
tot
100
tot
100
– Ammortamento accelerato: quote di ammortamento
maggiori che riflettono il più intenso logorio dei beni
– Ammortamento anticipato: la misura massima
dell’ammortamento ordinario è elevata fino a 2 volte
nell’esercizio
ll’
i i in
i cuii i beni
b i sono entratii in
i funzione
f
i
e neii 2
successivi (→ differimento del carico fiscale)
1
30
• Legge finanziaria 2008:
2
60
3
10
– non sono più previsti ammortamenti anticipati e accelerati
– annunciata revisione dei coefficienti di ammortamento ordinario
La variazione delle scorte (S)
• Variazione scorte = rimanenze finali - consistenze iniziali
– può essere negativa
• In presenza di prezzi non costanti rilevante il criterio adottato
di valutazione delle scorte:
– FIFO (first in - first out):
• rimanenze valutate ai prezzi correnti
• se i prezzi aumentano, il valore delle rimanenze aumenta e quindi il profitto
aumenta e la base imponibile IRES aumenta → non conveniente se inflazione
– LIFO (last in - first out):
• rimanenze valutate al costo storico → conveniente se inflazione
• Italia: libertà alle imprese nella determinazione del valore
delle rimanenze:
– in p
periodi di inflazione conveniente adottare il LIFO
Le plusvalenze patrimoniali (W)
Due tipologie di plusvalenze
1 Plusvalenze realizzate cedendo a titolo oneroso beni relativi
1.
all’impresa
– plusvalenza = prezzo di vendita - costo non ancora ammortizzato
– varie modalità di attenuazione della tassazione:
•
•
•
se relative a beni posseduti da più di 3 anni: possono essere rateizzate in quote
costanti nell’esercizio di realizzazione e nei 4 successivi
possibilità di rivalutare periodicamente alcuni beni di impresa assoggettando le
corrispondenti plusvalenze ad un regime fiscale agevolato (per non gravare
eccessivamente sulle plusvalenze realizzate dalle imprese a causa di fenomeni
inflazionistici)
Esempio: una legge del 2000 ha consentito la rivalutazione dei beni materiali
(come immobili, impianti, macchinari) e immateriali (come brevetti, partecipazioni
azionarie qualificate come immobilizzazioni finanziarie) assoggettando le derivanti
plusvalenze ad un’imposta sostitutiva (19% per i beni oggetto di ammortamento,
15% per quelli non ammortizzabili)
Le plusvalenze patrimoniali (W)
2. In generale plusvalenze realizzate cedendo a titolo oneroso
partecipazioni societarie: rientrano nella base
imponibile IRES
Eccezioni:
– se le
l partecipazioni cedute
d
sono state iscritte a bilancio
bl
come
immobilizzazioni finanziarie (e non attivo circolante) e detenute per
almeno 12 mesi
– se la società partecipata svolga effettivamente un’attività
commerciale e non risieda in territori a regime fiscale privilegiato
→ dal 2004 Regime di esenzione da partecipazione
(Participation Exemption) che prevede:
– esenzione al 95% delle plusvalenze
– indeducibilità
i d d ibili à integrale
i
l delle
d ll minusvalenze
i
l
Finalità: evitare la doppia tassazione per favorire la localizzazione di
holding straniere in Italia
Tassazione dei gruppi societari: il consolidato fiscale
• Dal 2004: consolidato fiscale (nazionale e mondiale)
– determinare un’unica base imponibile in capo alla società capogruppo
– l’imponibile
l’i
ibil è parii alla
ll somma algebrica
l b i degli
d li imponibili
i
ibili delle
d ll società
i tà
appartenenti al gruppo
– la capogruppo
p g pp è tenuta al p
pagamento
g
unificato dell’imposta
p
– consentita, come opzione, alle società con rapporti di partecipazione
diretta e indiretta della controllante superiore al 50% del capitale
sociale della controllata
• FINALITA’
– Consentire la compensazione,
compensazione ai fini fiscali,
fiscali di utili e
perdite delle società partecipate per ridurre il carico
fiscale complessivo
p
• controbilanciare gli effetti dell’indeducibilità delle perdite su
partecipazioni conseguente al regime di participation exemption,
consentendo la compensazione dei risultati negativi e positivi
Regime di tassazione per trasparenza
• Dal 2004: le società di capitali possono optare per l’attribuzione
degli utili (perdite) ai soci, indipendentemente dalla loro
distribuzione. Si evita la doppia tassazione (scompare ll’imposta
imposta in
capo alla società) e sono possibili al socio compensazioni tra utili e
perdite
• Possono optarvi:
– le società di capitali i cui soci sono solo società di capitali, ciascuna
con percentuale di partecipazione ≥ 10% (ma < 50% => gruppi)
– le S.r.l. con ristretta base proprietaria (composta solo da persone
fisiche non superiori a 10) e rientranti nell’ambito di applicazione degli
studi di settore
• Finalità:
– Estensione di un regime analogo al consolidato fiscale anche a società
che non formano un gruppo
• evitare (per le società di capitali che non hanno i requisiti per la tassazione di
gruppo) l’indeducibilità delle perdite
Imposta personale e imposta societaria
•
•
Capacità contributiva della società rispetto a quella
dell individuo
dell’individuo

Se le società di capitali godono di una propria capacità contributiva 
doppia
pp tassazione dei dividendi ((società e socio))

Se solo l’individuo gode di una propria capacità contributiva  tassazione
su società oppure su socio
Neutralità dell’imposta
dell imposta rispetto alle scelte di distribuzione
degli utili

Il sistema fiscale è neutrale se il carico fiscale complessivo
p
non varia al
variare della quota degli utili distribuiti (dividendi)
Integrazione tra imposta personale e imposta societaria
1. Sistema classico
• L’imposta societaria si applica a tutto l’utile d’impresa U (n.b. B=U)
– t= aliquota imposta societaria
• L’imposta personale si applica a tutti gli utili distribuiti D
– tp= aliquota imposta personale
• TToT
tU + tpD = tU+ tp[dU(1
[dU(1-t)]
t)]
T T = Tsocietà
i tà + Tpersonale
l =tU
– d=D/UN = % utili netti distribuiti
– UN = U(1-t) utili al netto imposta societaria, potenzialmente distribuibili
• Carico fiscale per unità di utile:  = TToT/U = t+tp[d (1-t)]
–  aumenta all’aumentare di d (doppia tassazione degli utili distribuiti)

 t p 1  t   0
d
– d =0  = t
– d=1  = t+tp - tpt
→ Non
N
neutralità
t lità neii confronti
f ti delle
d ll scelte
lt di distribuzione
di t ib i
d li utili
degli
tili
1. Sistema classico
• Italia:
I li partecipazioni
i
i i in
i società
i à di capitale
i l
– Non qualificate:
q alificate
TTOT = tU+ 0,20dU(1-t)
0 20dU(1 t)
• d=0  = t=27,5%
• d=1  = 42%
– Qualificate:
TTOT=tU+ tp0,4972dU(1
0 4972dU(1-t)
t)
• d=0  = t=27,5%
•d
d=1
1  = 0,275
0,275+0,36
0,36 tp
Se tp=43% =0,275+0,155=0,43
cioè
è 49.72%
9 2% e'' la
l percentuale
l che
h garantisce l'uguaglianza
l'
l
d carico scale
di
l
complessivo sugli utili di una società di persone e di una società di capitali nel
caso di socio con tp = 43%
→ in entrambi i casi doppia tassazione, cioè
è non-neutralità
à
2. Integrazione completa
• L’utile d’impresa rientra nella base imponibile dell’imposta
personale del socio,
socio
indipendentemente dalla sua
distribuzione
•  = TToT/U =tp
→ Neutralità
→ Vincoli di liquidità
• In Italia:
– Società di persone
– Dal 2004 “opzione
opzione per la trasparenza fiscale
fiscale”
3. Esenzione totale
• Utili tassati esclusivamente in capo alla società
• Dividendi esenti
•  = TToT/U =t
→ Neutralità
• USA, proposta nel 2003
• Correzione per la differenza fra aliquota effettiva ed aliquota formale
Imposta societaria e investimento
•
Neutralità dell’imposta societaria
1 Scelte di investimento (quanto investire)
1.
2. Modalità di finanziamento (mediante debito o azioni)
•
Il sistema tributario è neutrale quando non influenza 1 e/o 2
–
•
2: facile da definire
–
•
il comportamento delle imprese non varia in seguito all’introduzione di
imposte
totale di imposte sul profitto NON dipende dalla modalità di finanziamento
1: devo introdurre la scelta
(estremamente semplificata)
–
senza imposte
–
con imposte (vari casi)
di
investimento
di
un’impresa
un
impresa
La scelta di investimento
• B = R-L-M+0,05D+IA-  IP-A + S + W
• B = [R-L-M+0,05D+IA+ S + W]
- A - IP
B   ( I )   I   iI
P  U   ( I )   I  iI
P  profitto
  rendimento al netto dei costi dell'investimento
 I  ammortamenti
iI  oneri finanziari (NB: interessi passivi o remunerazione degli azionisti)
Investimento: no imposte
P   ( I )   I  iI
L impresa
L’impresa
sceglie I
che max P
 '( I *)    i
 '  i condizione che determina la scelta del livello di investimento
 '  rendimento marginale
i  costo del capitale
i
'
( ' )
i
I*
Se i↑ I
I*↓↓ (e viceversa)
I
Investimento: imposte con BU
• Se la base imponibile coincide con il vero profitto economico
BU=P  ll’imposta
imposta è neutrale rispetto alle scelte di
investimento
P  B   ( I )   I  iI
Pnetto  P  tB   ( I )   I  iI  (1  t )
Condizione di ottimo
 '  I *    (1  t )  i (1  t )
 '  I *    i
•
L’imposta riduce il rendimento marginale al netto degli ammortamenti e
p
nella stessa p
proporzione
p
((1-t))
il costo del capitale
Non-neutralità delle imposte societarie
In generale la base imponibile dell’imposta societaria non
coincide con il profitto economico per varie ragioni:
a) la base imponibile è in genere definita in termini nominali e
non reali (non in programma)
b) gli ammortamenti fiscali non coincidono con il vero
ammortamento economico (non in programma)
c) la deducibilità/indeducibilità degli oneri finanziari iI
•
differente trattamento tra debito e azioni
• debito: =1
• azioni: =0
c) Parziale indeducibilità degli oneri finanziari
•
Consideriamo
C
id i
il generico
i caso in
i cuii solo
l una frazione
f i
 [0;1]
[0 1] degli
d li
oneri finanziari sia deducibile
– Hp. Ammortamento fiscale coincide con quello economico
• B = (I) –  I –  i I
 vero profitto
• Profitto netto = [(I) –  I – i I] – t [(I) –  I –  i I]
= (1 – t) [(I) – I] – (1 –  t) i I
Investimento ottimo I*:
(1   t )
 '  I *   
i
1 t
(1   t )
 1  aumenta il costo del finanziamento
1 t
(equivalentemente, si riduce il rendimento marginale dell'investimento)
 1
  I*  (riduce l'investimento)
→ Non-neutralità rispetto alle scelte di investimento
Ires e scelte di investimento: debito
c) Deducibilità/indeducibilità degli oneri finanziari iI
•
Differente trattamento tra finanziamento con debito e finanziamento con
emissione di azioni
c1)) Debito:
bi
• In Italia (e nella generalità dei sistemi fiscali) gli interessi passivi
sono interamente deducibili (a meno di particolari norme anti
antielusive + capienza ROL in Italia): =1
d
da:
se =1:
(1  t )
 '  I *   
i
1 t
 '  I *    i
→ Neutralità rispetto alle scelte di investimento
Ires e scelte di investimento: azioni
c2) Azioni:
• In Italia (e nella generalità dei sistemi fiscali) non è concessa alcuna
deduzione dall’imponibile per gli oneri connessi alla
remunerazione degli azionisti
 0
=0
•
Ipotesi aggiuntive (semplificatrici e non):
1. la
l remunerazione degli
d l azionisti (A) consiste soltanto
l
neglil utilil
distribuiti (no plusvalenze)
2. prescindiamo da considerazioni relative al rischio
3. partecipazione
non
qualificata:
imposta
sostitutiva
tx=20%
•
Condizione di arbitraggio:
A (1 - tx ) = i (1 - tx )

A
=i
Ires e scelte di investimento: azioni
(partecipazione non qualificata)
 Condizione di ottimo:  '  I *   
1
i
1 t
(1   t )
Si può
ò utilizzare:
ili
 '  I *   
i
1 t
Azioni:   0 e  A  i
Non-neutralità rispetto alle scelte d’investimento: I*↓
→ l’impresa realizza un investimento maggiore se si finanzia con
debito
Imposte neutrali
•
Riassumendo: l’imposta societaria (IRES)
1. non è neutrale rispetto alle scelte d’investimento quando
l’i
l’impresa
sii finanzia
fi
i con capitale
it l di rischio
i hi (neutrale
(
t l se sii
finanzia con debito)
2 non è neutrale rispetto alle modalità di finanziamento
2.
(debito più conveniente del capitale di rischio)
•
Possibili soluzioni:
– Cash flow tax (Rapporto Meade 1978 per UK)
– Comprehensive
C
h
i
B i
Business
I
Income
T
Tax
(
(no
d d ibilità
deducibilità
interessi passivi)
– Allowance for Corporate Equity (ACE)
•
•
una versione dell’ACE è stata applicata in Italia dal 1997 al
2003 con il nome di Dual Income Tax (DIT
nel 2011 è stata introdotto un’agevolazione con il cd Aiuto
per la crescita economica che riprende il modello ACE
Aiuto alla crescita economica (ACE)
Nel 2011 é stato introdotto un’agevolazione nell’ambito
dell’IRES:
dell
IRES: ll'ACE
ACE (Aiuto alla crescita economica) che garantisce
la deduzione (dall’imposta IRES ordinaria) di un importo pari al
rendimento nozionale del nuovo capitale proprio
Tasso di rendimento nozionale:
–
–
per i primi tre anni = 3%
dal quarto anno é determinato tenendo conto dei rendimenti finanziari
medi dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori tre punti
a titolo di compensazione per il maggior rischio
Gli incrementi di capitale proprio sono determinati a partire dal
capitale esistente al 31/12/2010
IRES
32
Esempio applicazione ACE italiana
Reddito complessivo = 20
I
Incremento
t capitale
it l proprio
i = 100 (rispetto
(i
tt all 31/12/2010)
Rendimento ordinario capitale = 3%
Senza ACE: T = 0.275 * 20 = 5.5
Con ACE:
T = 0.275*(20 – 0.03*100) = 4.675
IRES
33
Aiuto alla crescita economica (ACE)
IRES
Profitto netto = [(I) –  I – i I] – t [(I) –  I – 0,03
0 03 I ]
ACE
= (1 – t) [(I) – I – 0,03 I ]
Quindi se tasso di interesse su debito = rendimento su capitale
di rischio: i = 0,03
=> neutralità della tassazione rispetto alle fonti di finanziamento
IRES
34