L`imposta sul reddito delle società IRES
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L`imposta sul reddito delle società IRES
Università Bocconi a.a. 2011-12 30018 Scienza delle Finanze – CLEAM Classe 8 L’imposta sul reddito delle società IRES Giampaolo Arachi Imposta su reddito delle società (IRES): caratteri generali • Presupposto: possesso di redditi in denaro o in natura da parte dei seguenti soggetti passivi: – Società per Azioni (S.p.a.), Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.), Società a Responsabilità limitata (S.r.l), società cooperative residenti nel territorio dello Stato – enti pubblici e privati diversi dalle società • Base imponibile: p reddito complessivo p di q qualsiasi fonte e tipologia (es: redditi di capitale, redditi di fabbricati, ecc.) Tipologia principale: reddito d’impresa = Utile/perdita risultante dal conto economico (codice civile) corretto per tener conto delle variazioni in aumento e in diminuzione previste dalla normativa fiscale – normativa simile per le società di persone (IRPEF) • Aliquota: t = 27,5% 27 5% => imposta proporzionale Base imponibile del reddito d’impresa • Il reddito d’impresa: B=R-L-M+0,05D+IA-IP-A+S+W o R = ricavi i i o corrispettivi da cessione di beni e prestazione di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa o L = spese per prestazioni di lavoro dipendente (comprensive di oneri contributivi) o M = costi variabili (materie prime, prime semilavorati, semilavorati prestazioni di servizi) o D = dividendi o Solo il 5% degli utili distribuiti dalle società con personalità giuridica (paradisi fiscali esclusi) rientra nella base imponibile o Evita la doppia tassazione (si veda la “participation participation exemption exemption” per le plusvalenze) o o o o o IA = interessi attivi IP = interessi passivi A = ammortamenti S = variazione i i delle d ll scorte t W = plusvalenze patrimoniali • T = 0,275 0 275 B • Se B<0 (su redditi 2008: 35% delle società di capitali in perdita): la perdita può essere portata in deduzione negli esercizi successivi Interessi attivi e interessi passivi (IA, IP) • Gli interessi attivi concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare maturato nell nell’esercizio esercizio • Gli interessi passivi sono in generale deducibili entro 2 limiti: – fino a concorrenza degli interessi attivi – l’eventuale eccedenza è deducibile entro il limite del 30% del Reddito Operativo Lordo (ROL) + Valo e della produzione Valore p od ione (A) - Costi della produzione (B) = Differenza tra valore e costi della produzione + Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali + Canoni di leasing g beni strumentali = ROL (Reddito Operativo Lordo) Interessi passivi (IP) • Se gli interessi passivi eccedono la capienza del ROL: glili interessi i t i passivi i i che h non possono essere dedotti d d tti in i un determinato periodo di imposta sono però deducibili nei successivi periodi d d’imposta imposta sempre nel rispetto dei limiti di cui sopra • Se la capienza del ROL non è totalmente utilizzata: la quota di ROL non utilizzata per la deduzione degli interessi può essere aggiunta al ROL dei successivi periodi di imposta, aumentando così il livello della soglia di deducibilità degli interessi Interessi passivi (IP) Esempio Valore della produzione 12 000 12.000 Costi della produzione 9.000 Ammortamenti 900 Canoni Leasing 100 Interessi attivi 500 Interessi p passivi 2.000 ROL: Valore della produzione – Costi della produzione + Ammortamenti + Canoni Leasing = = 12.000 12 000 – 9.000 9 000 + 900 + 100 = 4.000 4 000 Calcolo l’ammontare massimo di interessi passivi deducibile: 30% ROL + Interessi Attivi = 30% 4.000 4 000 + 500 = 1.700 1 700 Interessi passivi (2.000) > ammontare massimo di interessi passivi deducibile (1.700) Interessi passivi indeducibili = 2000 – 1.700 = 300 Per le imprese soggette ad Irpef • La quota IP è deducibile per la parte corrispondente al rapporto: t Ri i + proventi Ricavi ti che h formano f il reddito ddit d’impresa d’i Ammontare complessivo p di ricavi e proventi p • FINALITA FINALITA’ – Evitare fenomeni di arbitraggio fiscale. 7 Gli ammortamenti (A) • L’ammortamento è il procedimento con il quale il costo di un bene strumentale impiegato nell nell’attività attività d d’impresa impresa per un periodo pluriennale è ripartito fra i diversi esercizi di utilizzo • Si calcola applicando il coefficiente d’ammortamento al costo storico d’acquisto del bene i coefficienti ffi i ti sono stabiliti t biliti dal d l Ministero Mi i t d ll’ dell’economia i per categorie t i di beni e settori d’attività sono costanti (la quota d’ammortamento del primo periodo è ridotta d l 50%) del Gli ammortamenti (A) • Tradizionalmente tre tipologie p g di ammortamento: – Ammortamento ordinario: i coefficienti del Ministero dell’economia dovrebbero riflettere il logorio normale dei beni strumentali costo storico = 100; coeff. = 30% anno 1 2 3 A 15 30 30 4 25 anno A tot 100 tot 100 – Ammortamento accelerato: quote di ammortamento maggiori che riflettono il più intenso logorio dei beni – Ammortamento anticipato: la misura massima dell’ammortamento ordinario è elevata fino a 2 volte nell’esercizio ll’ i i in i cuii i beni b i sono entratii in i funzione f i e neii 2 successivi (→ differimento del carico fiscale) 1 30 • Legge finanziaria 2008: 2 60 3 10 – non sono più previsti ammortamenti anticipati e accelerati – annunciata revisione dei coefficienti di ammortamento ordinario La variazione delle scorte (S) • Variazione scorte = rimanenze finali - consistenze iniziali – può essere negativa • In presenza di prezzi non costanti rilevante il criterio adottato di valutazione delle scorte: – FIFO (first in - first out): • rimanenze valutate ai prezzi correnti • se i prezzi aumentano, il valore delle rimanenze aumenta e quindi il profitto aumenta e la base imponibile IRES aumenta → non conveniente se inflazione – LIFO (last in - first out): • rimanenze valutate al costo storico → conveniente se inflazione • Italia: libertà alle imprese nella determinazione del valore delle rimanenze: – in p periodi di inflazione conveniente adottare il LIFO Le plusvalenze patrimoniali (W) Due tipologie di plusvalenze 1 Plusvalenze realizzate cedendo a titolo oneroso beni relativi 1. all’impresa – plusvalenza = prezzo di vendita - costo non ancora ammortizzato – varie modalità di attenuazione della tassazione: • • • se relative a beni posseduti da più di 3 anni: possono essere rateizzate in quote costanti nell’esercizio di realizzazione e nei 4 successivi possibilità di rivalutare periodicamente alcuni beni di impresa assoggettando le corrispondenti plusvalenze ad un regime fiscale agevolato (per non gravare eccessivamente sulle plusvalenze realizzate dalle imprese a causa di fenomeni inflazionistici) Esempio: una legge del 2000 ha consentito la rivalutazione dei beni materiali (come immobili, impianti, macchinari) e immateriali (come brevetti, partecipazioni azionarie qualificate come immobilizzazioni finanziarie) assoggettando le derivanti plusvalenze ad un’imposta sostitutiva (19% per i beni oggetto di ammortamento, 15% per quelli non ammortizzabili) Le plusvalenze patrimoniali (W) 2. In generale plusvalenze realizzate cedendo a titolo oneroso partecipazioni societarie: rientrano nella base imponibile IRES Eccezioni: – se le l partecipazioni cedute d sono state iscritte a bilancio bl come immobilizzazioni finanziarie (e non attivo circolante) e detenute per almeno 12 mesi – se la società partecipata svolga effettivamente un’attività commerciale e non risieda in territori a regime fiscale privilegiato → dal 2004 Regime di esenzione da partecipazione (Participation Exemption) che prevede: – esenzione al 95% delle plusvalenze – indeducibilità i d d ibili à integrale i l delle d ll minusvalenze i l Finalità: evitare la doppia tassazione per favorire la localizzazione di holding straniere in Italia Tassazione dei gruppi societari: il consolidato fiscale • Dal 2004: consolidato fiscale (nazionale e mondiale) – determinare un’unica base imponibile in capo alla società capogruppo – l’imponibile l’i ibil è parii alla ll somma algebrica l b i degli d li imponibili i ibili delle d ll società i tà appartenenti al gruppo – la capogruppo p g pp è tenuta al p pagamento g unificato dell’imposta p – consentita, come opzione, alle società con rapporti di partecipazione diretta e indiretta della controllante superiore al 50% del capitale sociale della controllata • FINALITA’ – Consentire la compensazione, compensazione ai fini fiscali, fiscali di utili e perdite delle società partecipate per ridurre il carico fiscale complessivo p • controbilanciare gli effetti dell’indeducibilità delle perdite su partecipazioni conseguente al regime di participation exemption, consentendo la compensazione dei risultati negativi e positivi Regime di tassazione per trasparenza • Dal 2004: le società di capitali possono optare per l’attribuzione degli utili (perdite) ai soci, indipendentemente dalla loro distribuzione. Si evita la doppia tassazione (scompare ll’imposta imposta in capo alla società) e sono possibili al socio compensazioni tra utili e perdite • Possono optarvi: – le società di capitali i cui soci sono solo società di capitali, ciascuna con percentuale di partecipazione ≥ 10% (ma < 50% => gruppi) – le S.r.l. con ristretta base proprietaria (composta solo da persone fisiche non superiori a 10) e rientranti nell’ambito di applicazione degli studi di settore • Finalità: – Estensione di un regime analogo al consolidato fiscale anche a società che non formano un gruppo • evitare (per le società di capitali che non hanno i requisiti per la tassazione di gruppo) l’indeducibilità delle perdite Imposta personale e imposta societaria • • Capacità contributiva della società rispetto a quella dell individuo dell’individuo Se le società di capitali godono di una propria capacità contributiva doppia pp tassazione dei dividendi ((società e socio)) Se solo l’individuo gode di una propria capacità contributiva tassazione su società oppure su socio Neutralità dell’imposta dell imposta rispetto alle scelte di distribuzione degli utili Il sistema fiscale è neutrale se il carico fiscale complessivo p non varia al variare della quota degli utili distribuiti (dividendi) Integrazione tra imposta personale e imposta societaria 1. Sistema classico • L’imposta societaria si applica a tutto l’utile d’impresa U (n.b. B=U) – t= aliquota imposta societaria • L’imposta personale si applica a tutti gli utili distribuiti D – tp= aliquota imposta personale • TToT tU + tpD = tU+ tp[dU(1 [dU(1-t)] t)] T T = Tsocietà i tà + Tpersonale l =tU – d=D/UN = % utili netti distribuiti – UN = U(1-t) utili al netto imposta societaria, potenzialmente distribuibili • Carico fiscale per unità di utile: = TToT/U = t+tp[d (1-t)] – aumenta all’aumentare di d (doppia tassazione degli utili distribuiti) t p 1 t 0 d – d =0 = t – d=1 = t+tp - tpt → Non N neutralità t lità neii confronti f ti delle d ll scelte lt di distribuzione di t ib i d li utili degli tili 1. Sistema classico • Italia: I li partecipazioni i i i in i società i à di capitale i l – Non qualificate: q alificate TTOT = tU+ 0,20dU(1-t) 0 20dU(1 t) • d=0 = t=27,5% • d=1 = 42% – Qualificate: TTOT=tU+ tp0,4972dU(1 0 4972dU(1-t) t) • d=0 = t=27,5% •d d=1 1 = 0,275 0,275+0,36 0,36 tp Se tp=43% =0,275+0,155=0,43 cioè è 49.72% 9 2% e'' la l percentuale l che h garantisce l'uguaglianza l' l d carico scale di l complessivo sugli utili di una società di persone e di una società di capitali nel caso di socio con tp = 43% → in entrambi i casi doppia tassazione, cioè è non-neutralità à 2. Integrazione completa • L’utile d’impresa rientra nella base imponibile dell’imposta personale del socio, socio indipendentemente dalla sua distribuzione • = TToT/U =tp → Neutralità → Vincoli di liquidità • In Italia: – Società di persone – Dal 2004 “opzione opzione per la trasparenza fiscale fiscale” 3. Esenzione totale • Utili tassati esclusivamente in capo alla società • Dividendi esenti • = TToT/U =t → Neutralità • USA, proposta nel 2003 • Correzione per la differenza fra aliquota effettiva ed aliquota formale Imposta societaria e investimento • Neutralità dell’imposta societaria 1 Scelte di investimento (quanto investire) 1. 2. Modalità di finanziamento (mediante debito o azioni) • Il sistema tributario è neutrale quando non influenza 1 e/o 2 – • 2: facile da definire – • il comportamento delle imprese non varia in seguito all’introduzione di imposte totale di imposte sul profitto NON dipende dalla modalità di finanziamento 1: devo introdurre la scelta (estremamente semplificata) – senza imposte – con imposte (vari casi) di investimento di un’impresa un impresa La scelta di investimento • B = R-L-M+0,05D+IA- IP-A + S + W • B = [R-L-M+0,05D+IA+ S + W] - A - IP B ( I ) I iI P U ( I ) I iI P profitto rendimento al netto dei costi dell'investimento I ammortamenti iI oneri finanziari (NB: interessi passivi o remunerazione degli azionisti) Investimento: no imposte P ( I ) I iI L impresa L’impresa sceglie I che max P '( I *) i ' i condizione che determina la scelta del livello di investimento ' rendimento marginale i costo del capitale i ' ( ' ) i I* Se i↑ I I*↓↓ (e viceversa) I Investimento: imposte con BU • Se la base imponibile coincide con il vero profitto economico BU=P ll’imposta imposta è neutrale rispetto alle scelte di investimento P B ( I ) I iI Pnetto P tB ( I ) I iI (1 t ) Condizione di ottimo ' I * (1 t ) i (1 t ) ' I * i • L’imposta riduce il rendimento marginale al netto degli ammortamenti e p nella stessa p proporzione p ((1-t)) il costo del capitale Non-neutralità delle imposte societarie In generale la base imponibile dell’imposta societaria non coincide con il profitto economico per varie ragioni: a) la base imponibile è in genere definita in termini nominali e non reali (non in programma) b) gli ammortamenti fiscali non coincidono con il vero ammortamento economico (non in programma) c) la deducibilità/indeducibilità degli oneri finanziari iI • differente trattamento tra debito e azioni • debito: =1 • azioni: =0 c) Parziale indeducibilità degli oneri finanziari • Consideriamo C id i il generico i caso in i cuii solo l una frazione f i [0;1] [0 1] degli d li oneri finanziari sia deducibile – Hp. Ammortamento fiscale coincide con quello economico • B = (I) – I – i I vero profitto • Profitto netto = [(I) – I – i I] – t [(I) – I – i I] = (1 – t) [(I) – I] – (1 – t) i I Investimento ottimo I*: (1 t ) ' I * i 1 t (1 t ) 1 aumenta il costo del finanziamento 1 t (equivalentemente, si riduce il rendimento marginale dell'investimento) 1 I* (riduce l'investimento) → Non-neutralità rispetto alle scelte di investimento Ires e scelte di investimento: debito c) Deducibilità/indeducibilità degli oneri finanziari iI • Differente trattamento tra finanziamento con debito e finanziamento con emissione di azioni c1)) Debito: bi • In Italia (e nella generalità dei sistemi fiscali) gli interessi passivi sono interamente deducibili (a meno di particolari norme anti antielusive + capienza ROL in Italia): =1 d da: se =1: (1 t ) ' I * i 1 t ' I * i → Neutralità rispetto alle scelte di investimento Ires e scelte di investimento: azioni c2) Azioni: • In Italia (e nella generalità dei sistemi fiscali) non è concessa alcuna deduzione dall’imponibile per gli oneri connessi alla remunerazione degli azionisti 0 =0 • Ipotesi aggiuntive (semplificatrici e non): 1. la l remunerazione degli d l azionisti (A) consiste soltanto l neglil utilil distribuiti (no plusvalenze) 2. prescindiamo da considerazioni relative al rischio 3. partecipazione non qualificata: imposta sostitutiva tx=20% • Condizione di arbitraggio: A (1 - tx ) = i (1 - tx ) A =i Ires e scelte di investimento: azioni (partecipazione non qualificata) Condizione di ottimo: ' I * 1 i 1 t (1 t ) Si può ò utilizzare: ili ' I * i 1 t Azioni: 0 e A i Non-neutralità rispetto alle scelte d’investimento: I*↓ → l’impresa realizza un investimento maggiore se si finanzia con debito Imposte neutrali • Riassumendo: l’imposta societaria (IRES) 1. non è neutrale rispetto alle scelte d’investimento quando l’i l’impresa sii finanzia fi i con capitale it l di rischio i hi (neutrale ( t l se sii finanzia con debito) 2 non è neutrale rispetto alle modalità di finanziamento 2. (debito più conveniente del capitale di rischio) • Possibili soluzioni: – Cash flow tax (Rapporto Meade 1978 per UK) – Comprehensive C h i B i Business I Income T Tax ( (no d d ibilità deducibilità interessi passivi) – Allowance for Corporate Equity (ACE) • • una versione dell’ACE è stata applicata in Italia dal 1997 al 2003 con il nome di Dual Income Tax (DIT nel 2011 è stata introdotto un’agevolazione con il cd Aiuto per la crescita economica che riprende il modello ACE Aiuto alla crescita economica (ACE) Nel 2011 é stato introdotto un’agevolazione nell’ambito dell’IRES: dell IRES: ll'ACE ACE (Aiuto alla crescita economica) che garantisce la deduzione (dall’imposta IRES ordinaria) di un importo pari al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio Tasso di rendimento nozionale: – – per i primi tre anni = 3% dal quarto anno é determinato tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori tre punti a titolo di compensazione per il maggior rischio Gli incrementi di capitale proprio sono determinati a partire dal capitale esistente al 31/12/2010 IRES 32 Esempio applicazione ACE italiana Reddito complessivo = 20 I Incremento t capitale it l proprio i = 100 (rispetto (i tt all 31/12/2010) Rendimento ordinario capitale = 3% Senza ACE: T = 0.275 * 20 = 5.5 Con ACE: T = 0.275*(20 – 0.03*100) = 4.675 IRES 33 Aiuto alla crescita economica (ACE) IRES Profitto netto = [(I) – I – i I] – t [(I) – I – 0,03 0 03 I ] ACE = (1 – t) [(I) – I – 0,03 I ] Quindi se tasso di interesse su debito = rendimento su capitale di rischio: i = 0,03 => neutralità della tassazione rispetto alle fonti di finanziamento IRES 34