newsletter III trimestre 2016
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STUDIO LEGALE ICHINO BRUGNATELLI E ASSOCIATI VIA LORENZO MASCHERONI, 31 20145 MILANO TEL. +390248193228 E-MAIL: [email protected] SITO INTERNET: www.ichinobrugnatelli.it newsletter III trimestre 2016 Novità legislative Sulle radici, l’iter e i contenuti della Riforma Costituzionale – Avv. Pietro Ichino. Occhio aperto sulla giurisprudenza Sentenza della Corte d’Appello di Milano dà una svolta all’orientamento del foro ambrosiano in materia di derivati. – Avv. Manuela Grassi. Primo sì della Corte di Cassazione alla Stepchild Adoption (Cass. n. 12962 del 26 maggio – 22 giugno 2016) – Avv. Benedetta Guidicini. In evidenza La liquidazione in bonis del Fondo Pensioni per il Personale della Banca Commerciale Italiana: un caso inedito – Avv.ti Francesco Brugnatelli e Arcangelo Celi. Eventi L’avv. Sergio Passerini a Brescia il 24 giugno per l’incontro di studio coordinato dalla Scuola Superiore della Magistratura, insieme alla Fondazione OAB e alla Camera Civile di Brescia. I numeri arretrati della news letter sono scaricabili dalla pagina iniziale del sito www.ichinobrugnatelli.it Novità legislative Sulle radici, l’iter e i contenuti della Riforma Costituzionale – avv. Pietro Ichino. Nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2016 è stato pubblicato il testo della legge costituzionale (c.d. Legge Boschi) approvato da entrambi i rami del Parlamento, in seconda deliberazione, a maggioranza assoluta dei componenti, sul quale nell’autunno prossimo – probabilmente il 2 ottobre - saremo chiamati al voto referendario previsto dall’articolo 138 della Costituzione. Sulle radici politiche e culturali di questa riforma, il suo iter parlamentare e i suoi contenuti più rilevanti lo Studio Ichino Brugnatelli & Associati ha organizzato nei giorni scorsi un seminario, introdotto dalla relazione del prof. Pietro Ichino, il quale nei due anni passati ha partecipato alla discussione di questa riforma in qualità di membro del Senato. Riproduciamo qui le diapositive delle quali il relatore si è avvalso per la presentazione, in regime copy-free: la riproduzione, su altri siti o su carta, è consentita a chiunque vi abbia interesse, sotto la sola condizione della citazione della fonte e della gratuità della distribuzione (è gradito l’avviso della riproduzione stessa, con indicazione della pagina web, o invio di una copia su carta). Occhio aperto sulla giurisprudenza Sentenza della Corte d’Appello di Milano dà una svolta all’orientamento del foro ambrosiano in materia di derivati. – Avv. Manuela Grassi. La Sentenza n. 2482/2016 pubblicata il 17/06/2016 (RG n. 1257/2014) della Corte d’appello di Milano accogliendo le nostre argomentazioni e difese, costituisce un precedente di notevole importanza, presentando un mutato orientamento del foro ambrosiano che sinora si era dimostrato ostile alle tesi bancarie in materia di contenzioso sui derivati. Primo sì della Corte di Cassazione alla Stepchild Adoption (Cass. n. 12962 del 26 maggio – 22 giugno 2016) – Avv. Benedetta Guidicini. Primo sì della Corte di Cassazione alla Stepchild Adoption con la conferma di una sentenza della Corte di Appello di Roma che aveva accolto la domanda di adozione di un minore proposta dalla compagna convivente della madre. La Corte di Cassazione, infatti, ha autorizzato una donna all’adozione della bambina partorita dalla compagna. I Supremi Giudici hanno deciso in tal senso per salvaguardare il preminente interesse della minore che, fin dalla nascita, aveva vissuto con la coppia, “in un contesto familiare e di relazioni scolastiche e sociali analogo a quello delle altre bambine della sue età”. I numeri arretrati della news letter sono scaricabili dalla pagina iniziale del sito www.ichinobrugnatelli.it Occhio aperto sulla giurisprudenza - segue La Corte di Cassazione ha detto sì all’adozione del figlio del partner dello stesso sesso ai sensi dell’art. 44 lettera d) della Legge 184/1983, confermando l’interpretazione della norma inaugurata dal Tribunale per i Minorenni di Roma, con diverse sentenze, tutte favorevoli all’adozione in casi particolari in favore del padre sociale, dando origine alla doppia genitorialità di due persone dello stesso sesso (per il genitore biologico genitorialità piena e per il genitore non biologico, o sociale, genitorialità con gli effetti dell’adozione in casi particolari). Per venire alla sentenza in commento, nello stesso senso si era espresse la Corte d’Appello di Roma, con sentenza poi impugnata avanti alla Suprema Corte da cui è originata la decisione in oggetto. Analoga decisione, di pochi giorni fa, anche dalla la Corte d’ Appello di Torino. E’ stato quindi riconosciuto il diritto dei bambini ad instaurare e conservare una relazione giuridicamente rilevante non solo con il genitore biologico ma anche con il genitore sociale. Infatti, concetto fondamentale, non si tratta di tutelare il diritto della coppia omosessuale alla filiazione bensì il diritto dei figli della coppia omosessuale ad avere due genitori che si assumano nei loro confronti pari diritti, doveri e responsabilità. Si tratta, in sostanza, di tutelare l’interesse del minore. La neonata Legge 76/2016, non disciplina la filiazione omogenitoriale, fatto salvo quanto disposto dal comma 20, che da un lato esclude l’applicazione alle parti dell’unione civile della Legga 184/1983, dall’altro, espressamente però dispone che “resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozioni dalle norme vigenti”. Il breve inciso consente ai giudici di non privare di tutela i figli della coppia omogenitoriale. La prassi così inaugurata dal Tribunale dei Minorenni di Roma prevede l’applicazione dell’art. 44 lett. d) della Legge 184/1983 - che disciplina la cd. adozione in casi particolari di un minore di età nel caso in cui sia impossibile l’affidamento preadottivo – alla domanda della coppia genitoriale, omosessuale, che chiede il formale riconoscimento del legame tra il bambino e il genitore non biologico. In sostanza, dunque, la Corte di Cassazione ha confermato che il presupposto dell’impossibilità di affidamento preadottivo non fa riferimento alla sola impossibilità di fatto relativa al minore che si trovi in stato di abbandono di trovare una famiglia adottiva (a causa dell’età, di un’infermità, ecc..), ma anche alla cd. impossibilità di diritto, riferita ai casi in cui il minore non si trovi in stato di abbandono, esistendo una famiglia che lo accudisce o comunque un soggetto che esercita la responsabilità genitoriale e con il quale un legame affettivo esiste. Il caso sottoposto all’esame del Tribunale dei Minorenni di Roma, deciso con sentenza n. 299 del 30/7/2014, e confermato dalla Corte d’Appello il 23/12/2015, riguardava due donne conviventi in Italia, sposate in Spagna che ivi avevano proceduto alla pratica di fecondazione eterologa medicalmente assistita. La bambina, nata a seguito di donazione di gameti maschili, cresceva quindi con una madre biologica ed una sociale, entrambe chiamate mamma. Tutt’altro che una situazione d’abbandono vi era, I numeri arretrati della news letter sono scaricabili dalla pagina iniziale del sito www.ichinobrugnatelli.it Occhio aperto sulla giurisprudenza - segue caso mai, un significativo rapporto affettivo da tutelare. La madre sociale chiedeva di adottare la bambina della propria compagna (che aveva sposato regolarmente all’estero). Benché vi fosse il parere contrario del p.m., il Collegio verificava con le opportune indagini la piena rispondenza dell’adozione agli interessi del minore ex art. 57 n.2 Legge184/1983 sussistendo la piena capacità affettiva ed educativa della “madre adottante”. Specificatamente sottolineando come l’evoluzione giurisprudenziale dell’art. 44, comma 1 lett. d), Legge 184/1983, che ha attribuito la possibilità di effettuare una adozione non legittimante al convivente eterosessuale del genitore biologico del minore sulla base del dato che «il trattamento privilegiato accordato al matrimonio deve trovare un limite nei diritti inviolabili del minore, che non può subire effetti lesivi da un’interpretazione restrittiva della norma» debba estendere tale possibilità al convivente omosessuale del genitore biologico. Previo l’accertamento, nel caso concreto, del superiore interesse del minore, dovendosi ritenere che gli effetti negativi sullo sviluppo del bambino, derivanti dalla circostanza di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale, appaiono più frutto di un pregiudizio che di certezze scientificamente acquisite. A fondare il diritto del minore a crescere nell’ambito della coppia genitoriale omosessuale è soprattutto, la Corte Edu, che già aveva sancito il principio in base a cui il divieto di adozione, fondato sull’orientamento sessuale degli adottanti, determina una limitazione nel godimento dei diritti riconosciuti dall’art. 8 CEDU, limitazione che, se priva di una giustificazione «particolarmente grave e persuasiva», costituisce, alla luce della Convenzione, una illegittima discriminazione. La Corte d’Appello di Roma aveva confermato il provvedimento, impugnato dal PM minorile, ribadendo quanto già evidenziato in primo grado dal Tribunale per i Minorenni, ossia che la “constatata impossibilità di affidamento preadottivo” va intesa anche come impossibilità giuridica. In evidenza La liquidazione in bonis del Fondo Pensioni per il Personale della Banca Commerciale Italiana: un caso inedito. – Francesco Brugnatelli e Arcangelo Celi. Negli ultimi anni, lo Studio ha seguìto il caso inedito di liquidazione in bonis del Fondo Pensioni per il Personale della Banca Commerciale Italiana. Caso davvero particolare per le grandi dimensioni della persona giuridica e per la presenza, nella stessa, di distinte categorie di partecipanti le cui pretese economiche contrastanti sull’unitario patrimonio di liquidazione erano contrastanti. Nell’articolo pubblicato sul numero 16 di “Crisi e Risanamento” di Euroconference Editoria abbiamo evidenziato come, per la prima volta in Italia, la Suprema Corte di Cassazione abbia colmato il vuoto normativo sulla procedura applicabile a fattispecie del genere e abbia delineato, in via interpretativa, una procedura para-concorsuale regolata con richiamo ad alcune disposizioni sulla Liquidazione Coatta Amministrativa. I numeri arretrati della news letter sono scaricabili dalla pagina iniziale del sito www.ichinobrugnatelli.it Eventi L’avv. Sergio Passerini a Brescia il 24 giugno, per l’incontro di studio coordinato dalla Scuola Superiore della Magistratura, insieme alla Fondazione OAB e alla Camera Civile di Brescia. Tema del corso: Inquadramento, mansioni e tutela della professionalità alla luce del nuovo articolo 2103 del Codice Civile. Programma: Introduzione della Dott.ssa Mariarosa Pipponzi, Presidente della Sezione Lavoro presso il Tribunale di Brescia, moderatrice. Relazioni: Dott.ssa Chiara Colosimo, Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Milano Prof. Avv. Andrea Bollani, Professore Associato di Diritto del Lavoro presso l’Università degli Studi di Pavia-Facoltà di Giurisprudenza - Avvocato del Foro di Vicenza Avv. Sergio Passerini – Avvocato del Foro di Milano Sala Conferenze UBI BANCA – Corrado Faissola -Via F. Cavallotti n. 25– Brescia I numeri arretrati della news letter sono scaricabili dalla pagina iniziale del sito www.ichinobrugnatelli.it