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CONVEGNO NAZIONALE “Valutazione dei Dirigenti Scolastici: occasione di crescita professionale?” Firenze, 27 e 28 ottobre 2016 Grand Hotel Mediterraneo Gianni Carlini, Coordinatore Nazionale DS della FLC CGIL Carissime colleghe e carissimi colleghi, una domanda nel titolo di un convegno non è mai, nonostante le professioni di buona fede, una vera domanda, una di quelle domande che si fanno per avere una risposta o per cercare insieme una risposta. Non ci interrogheremo per trovare una risposta alla domanda se la valutazione dei dirigenti scolastici sia, debba essere, un’occasione per favorire la loro crescita professionale. È ovvio che la risposta è si, la valutazione è, deve essere, sempre un’occasione per crescere. La vera domanda è ovviamente un’altra: questa valutazione, quella che ci apprestiamo a vedere all’opera nei prossimi mesi e per l’anno scolastico 2016/17 è un’occasione di crescita professionale? È questa la domanda alla quale cercheremo di dare una risposta con i lavori del nostro convegno. In realtà anche su questo è bene che chiariamo subito che per noi, per la FLC CGIL e la struttura nazionale di comparto, la valutazione che viene avviata in conseguenza della legge 107/2015 non è una occasione di crescita professionale dei dirigenti scolastici, non è utile a promuovere lo sviluppo della loro professionalità ed anzi farà dei danni che sarà necessario contenere. Al tema della valutazione delle scuole e del personale, ed in particolare a quella dei dirigenti scolastici, abbiamo dedicato sempre una grande attenzione e in tutti i nostri convegni annuali abbiamo sempre espresso il nostro convincimento della sua ineludibilità per il miglioramento della scuola. Alle criticità della valutazione dei dirigenti scolastici abbiamo dedicato nell’ultimo anno una particolare attenzione e un forte impegno di discussione e di riflessione, diffondendo fra i dirigenti tutte le informazioni che avevamo, esprimendo i nostri giudizi e formulando le nostre proposte. Nel CSPI, nel quale la FLC CGIL ha una particolare responsabilità derivante dall’essere la sigla sindacale maggiormente rappresentativa, abbiamo svolto un ruolo decisivo per ottenere significative modifiche al testo della Direttiva ministeriale sulla valutazione dei dirigenti scolastici. Sul tema della valutazione dei dirigenti scolastici, nel rapporto con il MIUR, la FLC CGIL ha sempre rivendicato il diritto alla contrattazione e non alla sola informazione sindacale, ma ha sempre ricevuto il rifiuto all’apertura di un confronto contrattuale. La Ministra Giannini, nell’incontro dello scorso 4 ottobre con i sindacati, ha ricordato che la valutazione dei dirigenti scolastici è www.flcgil.it 1 un’emergenza ineludibile sulla quale esiste un preciso indirizzo politico del Governo, sottraendosi così ad un vera discussione sui principi, sui fini e sulle modalità della valutazione dei dirigenti scolastici. Il quadro normativo che regola la dirigenza scolastica viene considerato chiaro e definito, anche se non è affatto definitivo, perché alcuni aspetti torneranno ad essere oggetto di discussione in conseguenza delle deleghe, in corso di attuazione, contenute nella legge n.124 del 2015 (la cosiddetta Legge Madia) relative alla dirigenza pubblica e alla valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici (art.11) e al riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa (art.17). Per la nostra discussione è necessario tenere conto di quel processo di innovazione normativa in corso - che riguarderà tutta la dirigenza pubblica e tutto il pubblico impiego - per prevederne e valutarne le ricadute sulla scuola e sul suo personale. L’obiettivo del nostro impegno continuerà ad essere - insieme alla rivendicazione delle prerogative della contrattazione - l’affermazione della specificità delle istituzioni del sistema di istruzione e la difesa dell’autonomia professionale dei dirigenti scolastici e degli insegnanti, senza le quali non è possibile garantire l’autonomia delle istituzioni scolastiche. Le vicende di questi giorni – valgano come esempi il problema del “pasto domestico” a scuola, i difficili rapporti con gli enti locali sulla sicurezza degli edifici, la costituzione delle reti di ambito – mostrano quanto sia importante non lasciare da solo il dirigente a rappresentare l’autonomia delle scuole e dei suoi organismi: senza componenti del corpo professionale e della comunità scolastica in grado di affiancare il dirigente nello svolgimento della sua funzione di rappresentanza giuridica dell’istituzione scolastica essa è più debole e subisce le imposizioni dell’amministrazione scolastica e delle altre amministrazioni dello Stato, della Regione e degli Enti Locali. Occorrerà inoltre considerare le condizioni di lavoro della dirigenza scolastica non solo per comprendere la ricaduta che la valutazione avrà su di esse ma anche per verificare se i compiti concreti che oggi svolgono i dirigenti scolastici siano il vero oggetto dell’osservazione dei valutatori. Ai valutatori ed alla costruzione e al funzionamento del sistema di valutazione dedicheremo infine una particolare attenzione per discuterne l’adeguatezza al compito. I processi di innovazione normativa sulla dirigenza pubblica Durante la discussione che ha accompagnato l’approvazione della legge Madia (legge n.124 del 7 agosto 2015 – entrata in vigore il 28 agosto) la parte relativa alla riforma della dirigenza della Repubblica è stata oggetto di una forte attenzione da parte dei dirigenti scolastici. La legge è stata presentata da alcuni come un’occasione imperdibile per ottenere per via legislativa l’equiparazione retributiva della dirigenza scolastica alle altre dirigenze pubbliche attraverso l’inclusione dei dirigenti scolastici nel ruolo dei dirigenti dello stato (uno dei tre ruoli “unificati e coordinati” istituito dalla legge insieme a quello delle Regioni e a quello degli Enti Locali). www.flcgil.it 2 Si è trattato di una possibilità, estranea agli obiettivi della legge e respinta in radice dal Governo e dal Parlamento, che è stata enfatizzata per dare uno sbocco a politiche rivendicative non fondate sulla mobilitazione dei lavoratori, ma sull’attività di lobbying tipica del sindacalismo corporativo. È stata esercitata una pressione sul sistema politico attraverso petizioni, lettere al Governo e incontri con i politici per far includere i dirigenti scolastici fra i dirigenti pubblici ricompresi nella riforma. L’articolo 11 della legge n.124 li ha invece esclusi dal ruolo dei dirigenti dello stato, così come la dirigenza medica, quella veterinaria e quella sanitaria del Servizio sanitario nazionale sono state escluse dal ruolo dei dirigenti delle Regioni. Che si trattasse di una rivendicazione del tutto estranea allo scopo della legge lo dimostra chiaramente il decreto legislativo delegato in corso di definizione e recante la disciplina della dirigenza della Repubblica. La relazione illustrativa al testo inviato al Senato spiega che il fine della legge n.124 e del decreto delegato è di costituire tre macro ruoli in cui confluiscano i dirigenti pubblici “per favorire mobilità ed interscambio costituendo un vero e proprio mercato della dirigenza”. Tre macro ruoli con medesime procedure di reclutamento, senza più distinzioni fra prima e seconda fascia, con possibilità di cessioni di contratto da un macro ruolo all’altro sulla base di interpelli pubblici, candidature ed elenchi di dirigenti predisposti da Commissioni – che dovrebbero essere indipendenti - fra i quali i decisori politici effettueranno la scelta. Sui banchi del “mercato della dirigenza” i decisori politici - con le garanzie di trasparenza, pubblicità e imparzialità che vedremo seppur brevemente più avanti - potranno scegliere fra i dirigenti selezionati attraverso concorsi pubblici quelli che possiedono le competenze e le esperienze necessarie alla gestione di ciascuna pubblica amministrazione e conferire incarichi quadriennali rinnovabili solo per un biennio. Sui banchi di questo mercato non ci saranno i dirigenti scolastici che non servono alle amministrazioni dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali per svolgere i compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa previsti dall’art.11 della legge n. 124. Il primo articolo della bozza di decreto legislativo stabilisce al secondo comma che “Il presente decreto non si applica ai dirigenti scolastici, né ai dirigenti medici, veterinari e sanitari del Servizio sanitario nazionale, per i quali rimane ferma la vigente disciplina”. Non verranno quindi applicate ai dirigenti scolastici le disposizioni del decreto legislativo sulle quali il parere del Consiglio di Stato del 14 ottobre 2016 ha espresso numerosi e significativi rilievi relativamente alla legittimità costituzionali e molte richieste di modifica. I rilievi nascono tutti da una considerazione di fondo che il Consiglio di Stato riassume nell’affermazione che la “dirigenza pubblica fortemente qualificata e competente, con carriere ispirate alla trasparente selezione, valutazione e progressione anziché a legami di solidarietà politica, garantisce i cittadini ed i governi di ogni colore politico, rappresentando l’ossatura di amministrazioni pubbliche dove si perseguono interessi di tutti e non di una o poche parti.” Per questo il Consiglio di Stato, con un’approfondita disamina del provvedimento, in riferimento agli articoli 95, 97 e 98 della Costituzione, ricorda che il principio costituzionale di imparzialità dell’azione amministrativa www.flcgil.it 3 richiede che il funzionario non operi in favore di una determinata maggioranza politica mentre il principio di buon andamento, di cui quello della continuità dell’azione amministrativa rappresenta una specifica declinazione, impone di costruire un rapporto di lavoro assistito da forti garanzie che consenta ai dirigenti di esercitare le proprie funzioni in modo indipendente, efficiente ed efficace. L’imparzialità è lo strumento del buon andamento, in quanto garanzia che siano adottate scelte ottimali secondo criteri oggettivi, e il principio del concorso pubblico assicura una selezione obiettiva scevra da condizionamenti personali. Richiamando l’estraneità dello spoils system al sistema della dirigenza pubblica in Italia, il Consiglio di Stato ricorda poi che il conferimento di incarichi dirigenziali agli esterni è possibile solo se essi hanno i requisiti richiesti, se si tratta di professionalità non rinvenibili nei ruoli dell’Amministrazioni e gli incarichi sono contenuti entro precisi limiti percentuali stabiliti dalla legge rispetto all’organico complessivo dei dirigenti. Per assicurare l’imparzialità ed escludere condizionamenti politici nella scelta dei dirigenti occorre che essa segua procedure efficaci ed efficienti. Il principio della differenziazione tra politica e amministrazione richiede che il rapporto di lavoro dei dirigenti sia costruito in modo da assicurarne la concreta attuazione. Imparzialità e buon andamento devono essere garantiti - in un mercato nazionale – attraverso regole che assicurano procedure e criteri di scelta oggettivi, trasparenti e in grado di valorizzare la specifica professionalità maturata; durata ragionevole dell’incarico (evitare una eccessiva precarizzazione); modalità di cessazione dell’incarico (solo al termine o per rigoroso accertamento di responsabilità dirigenziale); organismo di garanzia che sovrintende alle fasi; sistema efficace di valutazione (mancano del tutto nello schema di decreto legislativo le regole relative al sistema di valutazione). Nell’analisi degli strumenti individuati dal decreto il Consiglio di Stato rileva diversi aspetti di inadeguatezza – come ad esempio l’invarianza di spesa – che, compromettendo il funzionamento effettivo della riforma, avrebbero conseguenze sulla sua legittimità costituzionale. In sostanza il Consiglio di Stato ritiene che l’impossibilità di funzionamento di taluni meccanismi che presiedono alla disciplina, causati dal divieto di incremento della spesa pubblica, potrebbero ripercuotersi negativamente sulla stessa legittimità costituzionale delle previsioni normative. La disciplina della valutazione rappresenta una delle condizioni indefettibili per una riforma organica: la sua omissione rischia di comprometterne l’attuazione e quindi di pregiudicare il raggiungimento delle stesse finalità fissate dal legislatore. Il Governo rimanda al riordino generale della disciplina del lavoro pubblico (art.17 comma 1 lettera r) della legge n. 124 la ridefinizione della materia della valutazione dei dipendenti pubblici e così facendo priva la riforma di una degli elementi indispensabili alla sua attuazione. Il decreto legislativo attuativo della legge n.124 riforma la dirigenza pubblica attraverso modifiche al decreto legislativo n.165, affermando che per i dirigenti scolastici “rimane ferma la disciplina vigente”. Il rimando per i dirigenti scolastici alla disciplina vigente produce una contraddizione insanabile perché la regolazione dello stato giuridico dei dirigenti scolastici è inserita nel decreto legislativo n.165. Se si modificano alcuni articoli non si comprende a quale normativa vigente si possa fare www.flcgil.it 4 riferimento. Solo per fare un esempio ci chiediamo: se le integrazioni al comma 1 dell’articolo 21 del decreto legislativo n.165 sulla responsabilità dirigenziale richiamato anche dalla Direttiva e dalle Linee Guida per la valutazione dei dirigenti scolastici – non si applicano ai dirigenti scolastici, qual è la norma che si applica ? La diversità di norme applicate ai dirigenti scolastici rispetto ad altri dirigenti pubblici creerà inoltre non poche difficoltà nella formulazione di un unico CCNL della nuova area dei dirigenti dell’Istruzione e della Ricerca nella quale confluiscono tutti i dirigenti della Scuola, delle Accademie e dei Conservatori, della Ricerca e dell’Università. Si dimostra così tutta la validità delle proposte che avevamo fatto, insieme a CISL e UIL, al momento della discussione della legge n.124 quando avevamo chiesto che nelle deleghe si specificasse sempre che andava espressamente prevista la necessità di adeguamento delle norme per i dirigenti scolastici e per le scuole (per le misure di semplificazione, de-materializzazione, trasparenza e anticorruzione). Oltre a segnalare la gravissima confusione normativa ci interessa sottolineare ancora una volta che le scuole e i dirigenti scolastici non possono essere gestiti con le regole dettate per la generalità della pubblica amministrazione e dei suoi dirigenti e richiedono ben altra attenzione da parte del legislatore. Intanto però affermiamo che per la dirigenza scolastica non possono non valere gli stessi principi che il Consiglio di Stato ritiene debbano essere rispettati per la dirigenza della Repubblica: l’indipendenza dai decisori politici, il reclutamento che attraverso un concorso pubblico assicuri pari opportunità di accesso e competenza, la stabilità del rapporto di lavoro, la continuità dell’esercizio delle funzioni, la regolazione del conferimento degli incarichi e, come stabilisce l’art.17 della legge n.124, l’indipendenza dei processi di valutazione e sistemi distinti di valutazione “per la misurazione dei risultati raggiunti dall'organizzazione e dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti”. L’esclusione dalla contrattazione della disciplina del conferimento degli incarichi ai dirigenti scolastici e della loro valutazione insieme all’assenza di organi di garanzia nell’assegnazione degli incarichi e di terzietà dei valutatori, sulla quale torneremo, rende invece fortissimi i condizionamenti dell’autonomia dei dirigenti scolastici che vengono “scelti e valutati” dai Direttori Generali. È in riferimento a questi principi che emergono le criticità che abbiamo evidenziato negli ultimi mesi nel confronto con il MIUR, sottolineando le profonde contraddizioni che hanno diverse origini ma incidono tutte sull’autonomia dei dirigenti e delle istituzioni scolastiche. L’approccio semplificante e semplicistico che contraddistingue molte delle iniziative di riforma degli ultimi anni, propagandate come l’affermazione dei principi della responsabilità e del merito, risponde a obiettivi populisti di ricerca del consenso ed è ben lontano dall’affrontare e risolvere i problemi veri delle istituzioni pubbliche. La legge 107 ne è purtroppo un evidente esempio. Le sue innovazioni normative, bonus premiale, scelta dei docenti, valutazione dei dirigenti scolastici, stanno in realtà provocando solo danni e non per il dissenso che pure hanno provocato fra il personale scolastico, ma per i loro concreti effetti sul funzionamento delle scuole. A dimostrarlo basta la condizione in cui si trovano le scuole ad un mese e mezzo dall’inizio delle lezioni con l’assegnazione dei docenti che non accenna ancora a terminare, l’assenza o la www.flcgil.it 5 poca chiarezza delle indicazioni ministeriali, l’assenza di regole contrattuali per l’utilizzo dell’organico dell’autonomia, il susseguirsi di indicazioni e scadenze per la formazione del personale. La situazione della dirigenza scolastica e la sua valutazione Abbiamo registrato una totale divergenza fra il profilo del dirigente scolastico che è stato assunto come riferimento per il processo di valutazione e quello che emerge dalla nostra conoscenza del lavoro che si fa nelle scuole. Dopo tre sperimentazioni SIVADIS che avevano coinvolto 2.000 dirigenti scolastici e circa 250 valutatori l’INVALSI ha trasmesso al Ministro le criticità rilevate dal monitoraggio che ha descritto così :“poca trasparenza delle procedure e non oggettività dei criteri, non omogeneità dell’applicazione in campo nazionale e regionale, mancanza di ponderazione delle diverse condizioni operative in cui i dirigenti esercitano il loro ruolo, assenza di un quadro comune di dati di riferimento”. Si tratta di criticità e rischi già tutti presenti nel sistema in via di implementazione. Chi ha lavorato per definire e descrivere le azioni professionali del dirigente scolastico in coerenza con le norme di legge e contrattuali e con le direttive dell’amministrazione ha prodotto delle esemplificazioni delle possibili azioni professionali collegate con gli obiettivi di processo del RAV (Rapporto di Autovalutazione) che il dirigente potrà utilizzare per la propria autovalutazione e che costituiranno un riferimento per i valutatori. Per contribuire all’identificazione da parte del dirigente delle azioni necessarie a presidiare i processi individuati a conclusione del percorso di autovalutazione effettuato dalla scuola per ciascuna delle sette aree di processo del RAV sono state definite delle sotto aree: • Curricolo, progettazione e valutazione: definizione e articolazione del curricolo di istituto e delle attività di ampliamento dell’offerta formativa, progettazione didattica, valutazione degli alunni; • Ambiente di apprendimento: spazi e tempi in funzione dell’attività didattica (dimensione organizzativa), promozione e sostegno all’utilizzo delle metodologie didattiche innovative (dimensione metodologica), definizione e rispetto delle regole di comportamento a scuola e in classe e gestione dei conflitti con gli studenti (dimensione relazionale); • Inclusione e differenziazione: inclusione (modalità di inclusione degli studenti con BES e degli studenti stranieri e valorizzazione e gestione delle differenze), recupero e potenziamento (modalità di adeguamento dei processi di insegnamento ai bisogni formativi di ciascun allievo; • Continuità e orientamento: continuità (continuità educativa nel passaggio da una scuola all’altra), orientamento (alla conoscenza del sé e alla scelta degli indirizzi di studio successivi); • Orientamento strategico e organizzazione della scuola: missione e obiettivi prioritari (individuazione della missione, priorità, condivisione interna e esterna), controllo dei processi (forme di controllo e monitoraggio, pianificazione strategica, misurazione delle performance, strumenti di autovalutazione), organizzazione delle risorse umane (individuazione delle responsabilità e definizione dei compiti per il www.flcgil.it 6 personale), gestione delle risorse umane (assegnazione delle risorse per la realizzazione delle priorità); • Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane: formazione (azioni per l’aggiornamento professionale), valorizzazione delle competenze (raccolta delle competenze e loro utilizzo), collaborazione fra gli insegnanti (gruppi di lavoro e condivisione di strumenti e materiali); • Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie: collaborazione con il territorio (promozione di reti e accordi), coinvolgimento delle famiglie (confronto per la definizione dell’offerta formativa e sulla vita scolastica). Il lavoro della comunità professionale per scegliere priorità e traguardi delle azioni per il miglioramento della scuola ha individuato le aree nelle quali sono emerse criticità e sulle quali lavorare. I materiali per la valutazione dei dirigenti scolastici descrivono le azioni che dovrebbero sempre essere messe in atto. La scelta di collegare la valutazione del dirigente, oltre che agli obiettivi nazionali e regionali, sui quali sarà necessario fare una diversa riflessione, anche agli obiettivi della scuola trasferisce sul dirigente una attenzione agli esiti delle azioni messe in atto dalla scuola per il miglioramento dei processi relativi alle aree nelle quali si sono manifestate le maggiori criticità. Così la valutazione non si estende a tutto il lavoro del dirigente scolastico e a tutte le azioni nelle quali è impegnato, ma solo a quella parte in cui si concentrano le problematiche e le criticità della scuola. L’articolo 4 comma 3 della Direttiva n.36 sulla valutazione dei dirigenti scolastici precisa infatti che sarà prestata particolare attenzione “ alle azioni direttamente riconducibili all’operato del Dirigente in relazione al perseguimento delle priorità e dei traguardi previsti nel RAV e nel piano di miglioramento dell’Istituzione scolastica” e l’articolo 5 al comma 2, nel definire i criteri generali degli obiettivi, stabilisce alla lettera e) che essi “prevedono il contributo al miglioramento del servizio scolastico da parte del Dirigente con particolare riferimento al RAV e al piano di miglioramento di cui al Regolamento”. Nel procedimento di assegnazione al dirigente degli obiettivi per sua valutazione l’art.8 della Direttiva stabilisce che “Nella formalizzazione degli incarichi ai Dirigenti, i Direttori si avvalgono delle apposite funzioni disponibili nella piattaforma SIDI, per acquisire le priorità individuate nel RAV delle istituzioni scolastiche, al fine di predisporre, aggiornare e integrare i provvedimenti di incarico dirigenziale.” Il procedimento di assegnazione degli obiettivi al dirigente preleva quindi dai documenti della scuola le priorità del RAV (non i traguardi) riferiti agli esiti degli alunni (risultati degli alunni, risultati nelle prove standardizzate, competenze chiave di cittadinanza, risultati a distanza). La valutazione del dirigente scolastico risulta così disconnessa dalle azioni professionali descritte in una sorta di profilo professionale definito nei materiali predisposti per la sua valutazione e viene collegata ai risultati degli alunni e alle azioni non del solo dirigente ma di tutta la comunità professionale responsabile dell’elaborazione e della realizzazione dell’offerta formativa. Questa impostazione è ingiusta e demotivante per il dirigente scolastico che si trova a venir valutato in relazione alle criticità della sua scuola, che certamente www.flcgil.it 7 conosce bene e sulle quali non ha bisogno che qualcuno, sulla base della sola analisi dei documenti della scuola, venga a dichiarare se sta lavorando bene per il loro superamento, qualcuno che non conosce quella scuola e può anche non visitarla – deve farlo nell’arco del triennio, ma intanto ti valuta ogni anno – qualcuno che rileverà da solo le azioni e i risultati (quali?) e si confronterà con il resto del Nucleo di Valutazione solo al momento della “valutazione di prima istanza” (da consegnare al Direttore Generale) o qualora emerga il sospetto di una possibile valutazione negativa. La trasformazione delle “priorità” riferite agli esiti degli alunni in obiettivi assegnati al dirigente scolastico lo rende responsabile - al momento unico dell’eventuale mancato raggiungimento dei traguardi che ha deciso il collegio dei docenti. Tra l’altro abbiamo ormai larga evidenza della difficoltà in cui versano coloro che i Direttori Generali hanno messo all’opera per predisporre, aggiornare e integrare i provvedimenti di incarico dirigenziale con gli obiettivi del RAV e del PdM. La reazione dei dirigenti scolastici alla lettura della Direttiva n.36 del 18 agosto 2016 e delle Linee Guida del 21 settembre 2016 è stata fortemente critica perché non vengono riconosciute nelle azioni che saranno valutate tutte quelle attività che giornalmente ognuno di essi svolge nelle scuole. Il giudizio peggiorerà quando saranno noti i materiali collegati al portfolio annunciato con l’emanazione delle Linee Guida. I dirigenti scolastici lavorano infatti in un contesto di peggioramento continuo delle loro condizioni di lavoro, caratterizzato dal crescere delle problematiche dovute alla riduzione dell’efficienza dei terminali territoriali dell’amministrazione scolastica, alla confusione delle regole di gestione del personale (mobilità, organico dell’autonomia, supplenze) e ai conflitti che ne derivano, alla fragilità delle strutture delle scuole, al continuo cambiamento delle modalità di acquisizione e di gestione delle risorse finanziarie, alle continue, confuse ed incerte innovazioni sulla gestione organizzativa e amministrativa (de-materializzazione, trasparenza, anticorruzione, gestione degli appalti e delle gare). La propaganda sulla realizzazione della “buona scuola”, fondata sul merito e sulla responsabilità del dirigente che finalmente avrebbe tutti gli strumenti per garantire i diritti dell’utenza, provoca una pressione delle aspettative delle famiglie sui dirigenti scolastici che in molti casi è diventata insostenibile. Vale la pena ricordare qual è l’attuale situazione dell’organico dei dirigenti scolastici e la sua attuale copertura: al momento dell’avvio dell’autonomia e della dirigenza scolastica nel 2001 i dirigenti in servizio erano circa 10.000 su un organico di 10.800 scuole e i posti scoperti erano assegnati a presidi incaricati. Dall’a.s. 2010/11 all’a.s. 2016/17 il sistema scolastico non ha visto significative modifiche del numero di alunni e delle sedi scolastiche mentre le scuole autonome che erano circa 10.400, sono continuamente diminuite diventando quest’anno 8.400 (di cui oltre 300 sottodimensionate e quindi prive del dirigente scolastico e del direttore dei servizi) e l’organico dei dirigenti è diminuito del 22%. A fronte di un organico di diritto di 8.071 posti i dirigenti in servizio quest’anno sono 7.179, dai quali vanno detratti 155 dirigenti in particolari posizioni di stato (impegnati all’estero, distaccati, comandati, con altri incarichi dirigenziali nell’amministrazione scolastica) e quelli che momentaneamente svolgono altri ruoli (parlamentari, ecc). I dirigenti veramente in servizio sono meno di 7.000 e le reggenze sono oltre 1.400. www.flcgil.it 8 Cosa impedisce al MIUR di bandire il concorso per dirigenti scolastici atteso ormai da oltre due anni ? I tempi per l’espletamento del concorso impediranno che nel prossimo anno scolastico possano essere assunti nuovi dirigenti – anche se domani venisse bandito il concorso – con la conseguenza che si raggiungeranno quasi 2.000 reggenze, con la metà delle scuole italiane con un dirigente impegnato anche in un’altra scuola. Cosa impedisce al MIUR di bandire il concorso per Direttori dei servizi la cui insufficienza numerica priva moltissime scuole di una figura indispensabile per il loro buon funzionamento. Si costruisce un Sistema Nazionale di Valutazione del sistema scolastico che non valuta in alcun modo le politiche scolastiche e l’azione amministrativa che le deve realizzare. I dirigenti scolastici possono dedicare alle azioni finalizzate alla gestione dell’offerta formativa solo una piccola parte del loro tempo di lavoro, dilatato oltre misura e assorbito quasi totalmente dagli adempimenti amministrativi e dalla gestione delle continue emergenze. Il tempo che poi è possibile dedicare al miglioramento della qualità dell’offerta formativa e allo sviluppo dell’autonomia scolastica, da costruire principalmente attraverso un’intensa attività relazionale con i docenti, è solo quello che si sottrae a se stessi e alla propria famiglia. Questa condizione è dimostrata dalle - poche - ricerche empiriche realizzate negli ultimi anni (nessuna del MIUR) e dal continuo rapporto che abbiamo con i dirigenti scolastici. Avviare una valutazione che non consideri in alcun modo la realtà del lavoro del dirigente e le conseguenze che produce sulla sua vita non può certo farla apprezzare come un’occasione di crescita professionale. Viene vissuta come l’ennesima molestia da sopportare con la speranza di uscirne indenni. L’insistenza del MEF nel cercare di spostare le insufficienti disponibilità finanziarie per la retribuzione accessoria dei dirigenti scolastici a vantaggio della quota di risultato, che dipenderà dalla valutazione, è stata compresa e respinta dai dirigenti che l’hanno considerata inaccettabile quanto la continua diminuzione della retribuzione complessiva. Decine di incontri e centinaia di contatti diretti con i dirigenti in questo inizio di anno scolastico ci restituiscono piuttosto un messaggio esplicito: Basta !, dateci un anno senza cambiamenti, un anno che cominci con i tutti i docenti e il personale ATA al proprio posto, con le risorse finanziarie che servono, con la certezza delle regole, con un minimo di sostegno efficace e tempestivo da parte dell’amministrazione, con la possibilità di dedicarsi all’organizzazione delle attività, con l’assenza di innovazioni solo annunciate ma che si debbono implementare comunque, con un’amministrazione che non ammette i pasticci che combina e cerca di scaricare la responsabilità sui dirigenti …… basta! I procedimenti di valutazione e i valutatori La costruzione del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici non deriva da un’unica e specifica norma ma da una pluralità di norme inserite in provvedimenti assunti in tempi diversi. Il quadro normativo che ne deriva è composito e frammentato ed è costituito da un insieme poco coerente di disposizioni che in alcuni punti si sovrappongono ed in parte di contraddicono. L’art. 25 del decreto legislativo n.165 fissa i riferimenti per la valutazione del dirigente affidandola a un nucleo presieduto da un dirigente amministrativo o www.flcgil.it 9 tecnico e composto da altri due esperti anche non appartenenti all’amministrazione, mentre l’art.21 sulla responsabilità dirigenziale, valido per tutti i dirigenti pubblici, si applica anche ai dirigenti scolastici e viene richiamato dall’art.13 del CCNL 2006/09. L’art.20 del CCNL 2002/05, non modificato dal CCNL successivo, definisce un sistema di valutazione del tutto diverso da quello inserito nel DPR n.80 del 2013 che disegna il Sistema Nazionale di Valutazione e prevede (art.2 comma 2 e art.6 comma 4) che siano comunicate al Direttore Generale - ai fini della valutazione dell’azione del dirigente scolastico - le aree di miglioramento organizzativo e gestionale dell’istituzione scolastica a lui direttamente riconducibili. Il DPR n.80 assegna all’INVALSI (art.1 comma1 lettera e) il compito di definire gli indicatori per la valutazione dei dirigenti scolastici in coerenza con le disposizioni contenute nel decreto legislativo n.150 del 2009. Le conseguenze del riferimento al decreto legislativo n.150 richiederebbero un’attenta riflessione perché, al di là del giudizio negativo espresso da una parte delle forze politiche (che oggi sono al governo del Paese) e dalle forze sindacali confederali, va rilevato che la valutazione in quella norma è assistita da procedimenti e organi di garanzia che delineano una condizione di terzietà dei valutatori rispetto all’Amministrazione, terzietà che, come vedremo, non è assicurata affatto nel procedimento valutativo che riguarda i dirigenti scolastici. Quella norma peraltro dovrà essere oggetto - come abbiamo già detto - di un radicale intervento di innovazione normativa in attuazione della delega prevista dall’art.17 della legge n.124. Alle norme di legge e contrattuali citate si sono aggiunti i commi 78, 93 e 94 dell’articolo 1 della legge n.107 del 2015 che confermano i compiti del dirigente indicati dall’art.25 del decreto legislativo n.165, fissano i cinque noti criteri generali per la valutazione e stabiliscono di incrementare il numero dei dirigenti da destinare alle funzioni valutative attraverso la nomina temporanea (per tre anni) del numero di dirigenti – al momento 48 – che è possibile retribuire con lo stanziamento di 7 milioni all’anno per il triennio 2016-2018. Tali dirigenti sono stati nominati in deroga ai limiti percentuali stabiliti dall’art.19 del decreto legislativo n.165 che fissa i limiti percentuali dell’organico per la nomina di dirigenti appartenenti ad altri ruoli della dirigenza (10%) e di esterni (8%). Prima dell’entrata in vigore della legge n.107 già erano stati nominati come dirigenti amministrativi e tecnici temporanei il numero massimo possibile di dirigenti scolastici e esperti esterni. Tenendo conto dell’attuale organico di diritto dei dirigenti di seconda fascia del MIUR - costituito da 222 dirigenti amministrativi e da 191 dirigenti tecnici - erano stati nominati 31 esterni all’amministrazione e 44 dirigenti scolastici. A questi si sono aggiunti (finora)17 esterni all’amministrazione e 31 dirigenti scolastici utilizzando le risorse della legge n.107. In realtà quando sono stati nominati i primi 75 dirigenti i posti coperti da vincitori di concorso erano solo 111 su 222 per i dirigenti amministrativi e solo 72 su 191 per quelli tecnici. Dopo le due serie di nomine temporanee i dirigenti scelti dai Direttori Generali sono diventati 123 e costituiscono oltre il 40% dei dirigenti in servizio. Le procedure con le quali sono stati scelti i 123 dirigenti sono definite nei decreti ministeriali “procedure comparative di selezione dei “curricula” ! www.flcgil.it 10 Per una valutazione del rispetto dei principi costituzionali nella nomina dei dirigenti basta vedere le osservazioni critiche del già citato parere del Consiglio di Stato sulle procedure stabilite nella riforma della dirigenza della Repubblica che pure affida a una Commissione indipendente la selezione di una rosa di candidati (tutti già dirigenti) fra i quali scegliere e andare a vedere i profili professionali di diversi dirigenti tecnici esterni ai ruoli dei dirigenti del MIUR nominati dai Direttori Generali. Il DPR n.80 attribuisce all’INVALSI (art.3 comma 1 lettera f) il compito di curare la selezione, la formazione e l’inserimento in un apposito elenco degli esperti dei nuclei per la valutazione esterna. È dello scorso 19 ottobre l’emanazione dell’avviso di una procedura selettiva per titoli e colloquio per la partecipazione a corsi formativi finalizzati alla costituzione di un elenco di esperti della valutazione esterna delle istituzioni scolastiche. La Direttiva n.11 del 2014 indica le priorità strategiche dell’SNV per gli anni scolastici dal 2014/15 al 2016/17 sulla base dei principi definiti dal DPR n.80 e stabilisce che l’INVALSI deve procedere a costituire i nuclei di valutazione sulla base di criteri definiti e resi noti in modo da assicurare imparzialità e terzietà. Più avanti la Direttiva, nel definire i criteri per assicurare l’autonomia del contingente ispettivo, destina il numero dei dirigenti ad esso assegnati all’utilizzazione “in via esclusiva nelle attività di valutazione” e indica per il conferimento dell’incarico criteri “che valorizzino esperienze e competenze pregresse in materia di valutazione e nel rispetto del principio della rotazione degli incarichi”. Insomma non v’è dubbio che nel SNV vengano coinvolti dirigenti tecnici ed esperti, interni ed esterni alla scuola, in numero congruo rispetto alle scuole da valutare – non tutte - attraverso procedure trasparenti ed imparziali di selezione basate su esperienza e competenza. Per la dirigenza scolastica si costruisce un sistema parallelo, non comunicante e sovrapposto a quello dell’SNV, privo degli indispensabili requisiti di terzietà, adeguatezza, garanzie di indipendenza, competenza e imparzialità perché la scelta dei valutatori non sarà affidata ad un soggetto terzo ma ai Direttori Generali dell’amministrazione. La formazione è ancora da avviare, le modalità di selezione dei valutatori sono affidate completamente alla responsabilità dei Direttori Generali senza un quadro di riferimento prescrittivo e non esiste alcun organo di garanzia che presieda le procedure. La retribuzione dei componenti del nucleo, diversi dai dirigenti tecnici, e i trattamenti di missione sono decisi unilateralmente dall’Amministrazione che non ha dato risposte alla nostra richiesta di avviare un confronto contrattuale. Riteniamo quindi fondata la preoccupazione che questo sistema di valutazione dei dirigenti scolastici e il suo rapporto con la retribuzione di risultato, aggiunto all’esclusione dalla contrattazione sul conferimento e mutamento degli incarichi dirigenziali, sulle reggenze e sulla formazione, renda i dirigenti scolastici più dipendenti dall’Amministrazione. Dal Direttore Regionale dipenderanno la sede di lavoro del dirigente scolastico, gli incarichi aggiuntivi che è obbligato ad assumere, il giudizio sul suo lavoro, una parte degli obiettivi che deve raggiungere – oltre a quelli indicati dalla legge e emergenti dalla scuola autonoma – e una parte della sua retribuzione: aumenteranno dunque le possibilità di condizionamento del dirigente scolastico e si ridurrà la sua possibilità di rappresentare la scuola che dirige e le libertà professionali indispensabili nella scuola. www.flcgil.it 11 Per questo motivo riteniamo che per difendere l’autonomia della scuola e le libertà professionali che sono la condizione ineludibile per il suo sviluppo si debba prima di tutto difendere l’autonomia dei dirigenti scolastici. Le prospettive e il nostro impegno Un buon sistema di valutazione del personale si può e si deve costruire a partire dalla dirigenza scolastica, ma siamo convinti che il lavoro che si deve fare - perché si costruisca un sistema destinato a durare - deve essere messo alla prova sul campo per correggerlo e migliorarlo nel tempo, deve essere fondato su una sperimentazione attenta, dotato di tutte le risorse necessarie e del necessario “addestramento” dei valutatori, per renderli capaci di una libera lettura critica dei dati depositati online, alla luce dell’osservazione diretta delle persone e dell’organizzazione che vengono valutate. Un sistema di valutazione che non riduca tutto a griglie, schede e tabelle, sappia riconoscere la differenza fra le rappresentazioni quantitative della realtà e la realtà stessa e abbia il necessario grado di libertà rispetto all’amministrazione ed ai Governi di turno. Nei materiali che mettiamo a disposizione dei partecipanti al convegno, oltre ai contribuiti dei relatori, ci sono anche le riflessioni di Franco De Anna che segnaliamo perché provengono dal campo, dall’esperienza concreta in un lungo e attento lavoro di osservazione e di confronto con le scuole e i loro dirigenti. Siamo convinti che vada del tutto superato il modello impostato su dati quantitativi, su rappresentazioni schematiche della realtà delle scuole e sull’assegnazione di obiettivi che non nascono e non si confrontano con i processi educativi e con i soggetti che li progettano e li realizzano. Per affrontare le prospettive della valutazione dei dirigenti scolastici che abbiamo descritto e per cambiarle non può bastare l’impegno dei dirigenti scolastici e delle loro rappresentanze sindacali, è necessario che i sindacati della scuola e confederali riconoscano e assumano l’iniziativa per un radicale cambiamento. La FLC CGIL ha chiesto al Ministro di ricondurre la valutazione all’interno delle dinamiche contrattuali e di ripensare l’intero modello di valutazione finalizzato allo sviluppo professionale dei dirigenti partendo dal lavoro concreto del dirigente e delle scuole. Per farlo si deve riconoscere che la valutazione non è un tema che può essere sottratto alla contrattazione e non può essere ridotto a prerogativa del datore del lavoro, a maggior ragione quando dalla valutazione derivi un riconoscimento salariale del valore attribuito al lavoro. Riteniamo che il confronto con il MIUR che si dovrà aprire a breve sul rinnovo dei contratti della scuola e della dirigenza scolastica sarà fondamentale per determinare tutti i cambiamenti. Per ottenere i risultati che servono alle scuole e ai lavoratori sarà indispensabile, come sempre, il sostegno di tutti e di ciascuno. Vi ringrazio per l’attenzione. www.flcgil.it 12