PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE Istituzione

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PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE Istituzione
PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
Istituzione nel comune di Vicenza di un organismo di
rappresentanza dei cittadini stranieri ed apolidi a carattere elettivo
LINEE GUIDA
Questo progetto intende impegnare Vicenza per consentire ai nuovi cittadini di essere un soggetto
attivo e partecipe della vita sociale e politica della nostra comunità comunale.
Siamo infatti convinti che la vera sfida posta dalla globalizzazione alle società occidentali sia la
capacità di costruire il passaggio dalla tolleranza alla positiva convivenza fra persone provenienti da
tutto il mondo. Per essere vinta, tale sfida deve essere ‘giocata’ su un piano di pari dignità, in un
contesto che riconosca a tutti uguali diritti e doveri. E’ quindi importante sviluppare nuove idee ed
affermare nuove pratiche di cittadinanza democratica. Per questo proponiamo di istituire un
organismo di rappresentanza dei nuovi cittadini eletto a suffragio universale e diretto: il Consiglio
degli stranieri ed apolidi e la figura del consigliere comunale straniero aggiunto.
Il Consiglio, in definitiva, risponde all’esigenza di colmare e risolvere, nelle forme e nei modi
concessi dalla normativa nazionale e locale, la diversa capacità politico-amministrativa dei cittadini
stranieri rispetto al resto della popolazione.
Il Consigliere straniero aggiunto è una tappa simbolica ma anche di grande significato ed
innovazione istituzionale nel rapporto degli stranieri con le istituzioni che regolano la loro vita
dalle quali, attualmente, sono esclusi.Il consigliere avrà diritto di parola e di proposta in consiglio
comunale ma non di voto.
LA REALTA' DEGLI STRANIERI NEL COMUNE DI VICENZA
Secondo i dati dell'ufficio statistica comunale, il numero degli stranieri presenti al 31/XII/2009 era
di oltre 17700 unità con una leggera prevalenza di maschi.
Costoro sono il 15,4% della popolazione residente (115500 persone) e l'andamento è in crescita
costante. Nel corso del 2009 abbiamo avuto una impennata di 1000 unità in più rispetto il 2008,
come del resto era stato negli anni trascorsi.
A fine 1993 il loro numero era di 1855 ed al 31/XII/1996 erano presenti 3322 non comunitari.
Secondo una indagine Unioncamere del 2008 gli stranieri in Italia contribuiscono per il 9,2 % alla
creazione del prodotto interno lordo (P.I.L.) a livello nazionale. Se poi si considera il contributo solo
rapportandolo al valore aggiunto delle macroaree di maggiore inserimento, la percentuale sfiora il
11% (10,9% al Nord Est, 10,8% nel Nord Ovest, 10,5% al Centro, 4,4% nel mezzogiorno).
La presenza degli stranieri non è solo fonte di ricchezza ma anche di ringiovanimento della
popolazione. I cittadini con oltre sessantacinque anni che, nel comune di Vicenza, sono 161 ogni
100 giovani. Senza gli stranieri sarebbero circa 200. Le famiglie straniere presenti a Vicenza
mettono al mondo 9,5 bimbi ogni 1000 abitanti (9,1 a Padova, 5,1 a Belluno) però la causa
maggiore di incremento è il flusso migratorio, anche di italiani, che ha superato di 538 unità il
numero dei morti. Ciò significa sensibile lievitazione di persone mature, già formate che,
probabilmente, non frequenteranno le nostre scuole e comunque formati sulla base di altre culture ed
esperienze. Si tratta dunque di soggetti adulti, o di età ad essi vicina, con le esigenze e le domande
degli adulti.
Altro lato di particolare importanza è la presenza femminile, Le donne, che erano 750 nel 1993 e
1600 nel 1998 erano alla fine dello scorso anno oltre 8100 pari a circa la metà dei maschi.
In conclusione, l'aumento costante e stabile delle presenze di immigrati, la forte consistenza della
componente femminile, significano che queste persone sono intenzionate a stabilire nel comune di
Vicenza la propria famiglia. Ad uguale conclusione si perviene considerando l'aumento di giovani
nella fascia 0-14 anni, che è proprio di chi, intendendo metter radici, fa figli e li manda a scuola.
Gli stranieri vanno dunque considerati in questo modo, come una risorsa reale e come persone che,
stabilmente insediate, chiedono di esser partecipi alla cosa civica.
Nelle statistiche comunali non entrano i numerosi militari USA, che peraltro sono presenti nel
territorio comunale.
NO TAXATION WITHOUT RAPPRESENTATION
Se è vero che la questione della partecipazione politica degli immigrati stranieri ed apolidi non può
essere ridotta alla pura questione del voto, pure va riconosciuto il particolare valore simbolico e
sostanziale del prendere parte alle elezioni, soprattutto nella prospettiva di una sempre maggiore
integrazione degli immigrati nella società di arrivo.
L’esclusione dal voto, per quanto giustificata dal principio della cittadinanza nazionale, configura
pur sempre un trattamento discriminatorio che mal si concilia con l’obiettivo della piena
integrazione. Ed è forse per questa ragione che tutti i paesi europei riconoscono agli
immigrati forme diverse di partecipazione al voto, dall’elezione di organismi consultivi di
rappresentanza ad hoc al riconoscimento dell’elettorato attivo e/o passivo nelle elezioni
amministrative locali. Se nel primo caso il voto è soprattutto un atto simbolico di partecipazione
civica, in quanto le assemblee ed i consiglieri aggiunti eletti non hanno poteri politici in senso
stretto, nel secondo, invece, si caratterizza come strumento di espressione di interessi che derivano
dal contribuire, con il versamento di tasse, al benessere di un certo territorio, in base al principio
“no taxation without representation”.
La residenza, più che la cittadinanza, è il criterio su cui si basa l’accesso al voto.
RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI DEGLI IMMIGRATI
La proposta riconosce particolare rilevanza alle associazioni di immigrati, che possono agire da vere
e proprie “cinghie di trasmissione” della partecipazione degli stranieri ed apolidi nel sistema
politico democratico e nella vita pubblica del paese di accoglienza. Queste organizzazioni, infatti,
anche quando si occupano di mantenere vivo il senso di appartenenza e identificazione con la
cultura di origine, si trovano pur sempre a doversi confrontare con le regole, le istituzioni e le
organizzazioni presenti del contesto di arrivo, svolgendo quella funzione essenziale di
socializzazione alla sfera della partecipazione civica e politica che costituisce la premessa di ogni
processo di integrazione.
Dall’analisi della letteratura sulla partecipazione politica degli stranieri in Europa e non
solo, emergerebbe una sorta di circolo virtuoso tra politiche di apertura nei confronti dei gruppi
immigrati, radicamento di un movimento associativo forte e strutturato, e, di conseguenza,
rafforzamento delle reti di relazioni e del capitale sociale dei singoli, conditio sine qua non della
partecipazione al voto.
IN LINEA GIURIDICA
Dal punto di vista meramente giuridico, la possibilità che i comuni adottassero regolamenti
autonomi in merito alla partecipazione civica degli stranieri ed apolidi era già prevista dalla legge
39/1990, a cui si è aggiunta la Convenzione di Strasburgo del 1992 che l’Italia ha ratificato nel
1994. La Convenzione stessa fornisce infatti indicazioni (seppure vaghe) sul carattere degli
organismi consultivi che gli enti locali dovrebbero prevedere e che richiamano appunto, all’art. 5
lett. b “un’adeguata rappresentanza dei residenti stranieri ed apolidi nelle collettività locali che
hanno nel proprio territorio un numero significativo di residenti stranieri ed apolidi”.
Va poi considerato che:
- lo Statuto municipale impegna le autorità locali ad
*indirizzare la vita civica verso valori di giustizia, di progresso e di democrazia (art. 1);
*inserire gli stranieri ed apolidi nella comunità locale (art. 2);
* favorire forme di cooperazione anche con le collettività locali straniere (art. 8);
.
- l´art. 9, comma 4 del D.Lgs. 286/1998, dispone che lo straniero titolare della carta di soggiorno
può partecipare alla vita pubblica esercitando anche l´elettorato quando previsto dall'ordinamento;
- l´art. 6, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L. stabilisce che lo Statuto deve specificare le forme
di garanzia e di partecipazione delle minoranze e che nella comune accezione proprio il voto è una
delle forme più rilevanti di partecipazione;
- l´art. 8, comma 5 del D.lgs. 267/2000 T.U.E.L. dispone che lo Statuto, ispirandosi ai principi di
cui al D.Lgs. 286/1998 promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini
dell'Unione Europea e degli stranieri ed apolidi regolarmente soggiornanti;
- in attuazione della Direttiva CE n. 94/80 recepita con D.Lgs. n. 197/1996 e successivamente
inserita nell´art. 40 della "Carta dei Diritti", è stato esteso il diritto di voto amministrativo locale ai
cittadini europei non italiani residenti nel nostro Paese;
- il Titolo V della Costituzione attribuisce particolare valore allo Statuto Comunale quale
documento fondamentale che definisce il patto di cittadinanza e le regole della convivenza civile e
democratica nella comunità di riferimento;
- l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, attraverso la propria Commissione Immigrazione,
si è fatta promotrice di interventi in favore al diritto di elettorato attivo e passivo per i cittadini
stranieri ed apolidi extracomunitari residenti per le elezioni amministrative.
CONSIGLIO DEGLI IMMIGRATI E CONSIGLIERE COMUNALE STRANIERO AGGIUNTO
Il Consiglio degli immigrati ed i Consiglieri stranieri Aggiunti -presenti in oltre quaranta comuni ed
una provincia- sono istituiti con la finalità di migliorare la rappresentanza politica e dare voce alle
esigenze degli stranieri ed apolidi che, nonostante la loro forte presenza nel territorio comunale,
rimangono spesso confinate all’esterno dello spazio decisionale politico.
Uno degli aspetti più significativi è rappresentato dalla visibilità, dall’impatto simbolico dei
candidati alle elezioni al Consiglio. Gli immigrati-elettori hanno il dovere di registrarsi in uno dei
gruppi elettorali e il Sindaco dà la piena agibilità delle varie forme di propaganda (murale, fonica,
affissioni, volantini, ecc.) per la campagna elettorale.
Il Consigliere Comunale Aggiunto, per la sua particolare evidenza che si concentra in
2 eletti, è anche un mezzo di richiamo per la partecipazione degli stranieri ed apolidi alle loro
elezioni comunali. Al fine di garantire la partecipazione delle quattro aree geografiche individuate
(Africa, Asia e Oceania, America, Europa non comunitaria ed apolidi) é prevista la rotazione a metà
mandato (trenta mesi). Per questo motivo il Consiglio degli stranieri ed apolidi elegge il presidente
ed il vice presidente ma anche i due vicari che li sostituiranno appunto in forza di questo
meccanismo rappresentativo.
Il presidente ed il vice presidente del Consiglio degli immigrati partecipano come Consiglieri
stranieri aggiunti alle riunioni del Consiglio comunale, con diritto di parola ma non di voto.
Tutto cio’ premesso
IL CONSIGLIO COMUNALE DI VICENZA DELIBERA
1) di istituire il Consiglio degli stranieri ed apolidi e la figura del Consigliere Comunale straniero
Aggiunto;
2) di approvare l'allegato regolamento per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio degli
stranieri ed apolidi e del Consigliere Comunale Straniero Aggiunto (allegato uno) che è parte
integrante di questa delibera.
ALLEGATO UNO
Regolamento del Consiglio delle cittadine e dei cittadini stranieri ed apolidi del Comune di
Vicenza e del Consigliere Comunale Straniero Aggiunto
Articolo 1 – Consiglio delle cittadine e dei cittadini stranieri ed apolidi
1. E’ istituito il Consiglio delle cittadine e dei cittadini stranieri ed apolidi organo di
rappresentanza e strumento di partecipazione alla vita pubblica dei cittadini stranieri ed
apolidi che nel Comune di Vicenza risultino residenti, di seguito denominato Consiglio
degli stranieri ed apolidi.
2. Il Consiglio degli stranieri ed apolidi è eletto a suffragio universale con voto libero e segreto
dai cittadini stranieri ed apolidi che provengano da Stati non appartenenti all’Unione
Europea o apolidi, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.
3. Il Consiglio degli stranieri ed apolidi resta in carica per la durata di cinque anni dalla sua
elezione.
Articolo 2 - Funzioni
1. Il Consiglio degli stranieri ed apolidi dà attuazione ai principi di uguaglianza, di pari dignità
della popolazione e di integrazione degli stranieri ed apolidi nel tessuto sociale ed
economico del territorio comunale; promuove i diritti della donna, dell’uomo, dei bambini e
dei giovani, la cultura multietnica, della pace e della democrazia.
A tal fine:
• favorisce l'incontro ed il dialogo fra portatori di differenti culture;
• è momento di informazione, aggregazione e confronto per singoli e gruppi interessati
alla realtà dell'immigrazione;
• favorisce i rapporti con le Amministrazioni pubbliche sui temi che riguardano la vita
della comunità straniera per realizzare la piena integrazione dei cittadini stranieri ed
apolidi nell'ambito della tutela dei diritti, dell'istruzione, della salute, dell'inserimento
nel mondo del lavoro, della fruizione dei servizi sociali e, negli stessi ambiti,
raccoglie informazioni ed effettua ricerche sia direttamente, sia in collaborazione con
l'Amministrazione stessa;
• assume iniziative per contrastare ogni forma di razzismo e di xenofobia o di
isolamento etnico e sociale dei cittadini stranieri ed apolidi;
• si adopera per fornire informazioni utili ai cittadini stranieri ed apolidi, singoli ed
associati, nonché per consentire l'effettivo esercizio di tutte le forme di
partecipazione o di accesso ai documenti previsti dalla normativa vigente;
• presenta proposte al Consiglio Comunale ed alla Giunta;
2. Il Consiglio degli stranieri ed apolidi è organo consultivo del Consiglio Comunale e della
Giunta. E’ altresì lo strumento che, tramite i Consiglieri Comunali Stranieri Aggiunti,
informano il Consiglio comunale e la Giunta delle opinioni dei cittadini stranieri ed apolidi
sulle questioni che riguardano l’Amministrazione comunale.
Articolo 3 – Sede e strumenti
1. Il Consiglio degli stranieri ed apolidi ha sede presso i locali messi a disposizione dal
Comune di Vicenza e si avvale di norma, per il suo funzionamento, del personale e della
attrezzature fornite dall’Amministrazione Comunale.
Articolo 4 - Composizione
1. Il Consiglio è composto da 17 membri, compreso il presidente il vice presidente ed i due
rispettivi sostituti di cui all'art.10. I membri sono eletti in rappresentanza delle seguenti aree
geografiche: Africa, Asia e Oceania, America, Europa non comunitaria ed apolidi. Ai
membri eletti si aggiungono di diritto il Sindaco ( o Suo delegato) e due consiglieri
comunali, di cui uno di minoranza, nominati dal Consiglio Comunale.
Articolo 5 – Competenze del Consiglio degli stranieri ed apolidi
1. Il Consiglio degli stranieri ed apolidi approva le proposte e le richieste che i consiglieri
aggiunti consegneranno al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale.
2. Il Consiglio Comunale o la Giunta, in relazione alle rispettive competenze, sono tenuti ad
esaminare la proposta entro un congruo termine e comunque non oltre trenta giorni dalla
presentazione.
3. Il Consiglio degli stranieri ed apolidi esprime parere consultivo obbligatorio sulle proposte
di deliberazione e di atti di indirizzo consiliari riguardanti le problematiche
dell’immigrazione. A tal fine le proposte sono consegnate ai Consiglieri comunali stranieri
aggiunti che le trasmetteranno con spiegazioni al Consiglio degli stranieri ed apolidi, il quale
si esprimerà entro 15 giorni.
Articolo 6 - Partecipazione alle attività del Comune
1. Il presidente del Consiglio degli stranieri ed apolidi ed il vice presidente partecipano in
qualità di Consiglieri Comunali Stranieri Aggiunti alle sedute del Consiglio Comunale
con facoltà di parola, ma senza diritto di voto; a tale scopo è inviata la convocazione del
Consiglio Comunale con relativo ordine del giorno nonché riservato due posti nella sala
consiliare. In caso di impedimento viene sostituito dal rispettivo sostituto-vicario.
2. Per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale è corrisposto il gettone di presenza.
3. Il presidente d il vice presidente del Consiglio degli stranieri ed apolidi possono partecipare
inoltre, in qualità di Consiglieri stranieri aggiunti, alle sedute delle Commissioni consiliari
formalmente istituite con gli stessi diritti del Consigliere comunale non membro di
commissione. Essi possono far parte di una sola commissione e quindi all’inizio del loro
mandato scelgono la commissione di cui far parte.
4. I Consiglieri stranieri aggiunti, nell'esercizio del potere di iniziativa, possono formulare
interrogazioni, interpellanze, mozioni, emendamenti e proposte di delibera nelle forme e
modalità previste dal regolamento del Consiglio Comunale.
5. Il presidente, o il vice presidente, relazionano annualmente il Consiglio Comunale
sull’attività svolta dal Consiglio degli stranieri ed apolidi.
6. Il Consiglio degli stranieri ed apolidi potrà designare all’interno di ogni Commissione
consiliare un proprio delegato con diritto di parola ma senza diritto di voto e potra’ proporre
argomenti di discussione.
Articolo 7 – Sedute
1. Le sedute del Consiglio dei cittadini stranieri ed apolidi sono pubbliche. L’ordine del giorno
delle sedute è trasmesso al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale ed inserito in rete
civica.
2. Alle riunioni del Consiglio possono essere invitati, con diritto di parola, il Sindaco, il
Presidente del Consiglio Comunale, i Consiglieri comunali.
Articolo 8 - Funzionamento del Consiglio
1. Il Consiglio approva un proprio regolamento che disciplini le modalità di convocazione del
consiglio stesso, il quorum per la validità delle sedute, le eventuali articolazioni del
Consiglio, i diritti e i doveri dei consiglieri, del presidente, del vice presidente, i criteri per la
trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, le procedure di voto, garantendo la piena
partecipazione di tutti i Consiglieri stranieri ed apolidi.
2. Il Regolamento di cui al comma 1 non può in alcun modo contrastare con la Legge, con lo
Statuto comunale, con il presente regolamento e con i principi generali ispiratori dell’azione
amministrativa. Esso diventa efficace a seguito di verifica di legittimità da parte della
Commissione Consiliare Affari Istituzionali.
Articolo 9 - Insediamento e scioglimento del Consiglio
1. Il Consiglio è insediato a seguito della convalida degli eletti e resta in carica fino al rinnovo.
2. La prima seduta del Consiglio degli stranieri ed apolidi è convocata dal presidente del
Consiglio comunale che la presiede fino alla elezione del presidente e del vice presidente.
3. Il Sindaco, previa delibera del Consiglio Comunale, procede allo scioglimento del Consiglio
dei rappresentanti degli stranieri ed apolidi nel caso in cui metà dei membri risulti decaduta
o dimissionaria e non sia possibile procedere alla surroga dei membri decaduti o
dimissionari, oppure per gravi motivi.
4. Dopo tre riunioni consecutive del Consiglio degli stranieri ed apolidi dichiarate deserte, il
Presidente del Consiglio Comunale invita il Consiglio stesso a riunirsi. Se le ulteriori tre
sedute consecutive vengono dichiarate deserte, il Sindaco provvede allo scioglimento del
Consiglio con le modalità di cui al precedente comma.
5. In caso di scioglimento di cui ai commi precedenti, le nuove elezioni dovranno svolgersi di
norma entro i sei mesi successivi.
Articolo 10 - Elezione del presidente, del vice presidente, dei sostituti
1. Nella prima seduta i consiglieri eleggono, con quattro votazioni separate, a maggioranza dei
componenti il Consiglio degli stranieri ed apolidi il presidente, il vice presidente, due
sostituti o vicari, uno per il presidente e l'altro per il vice presidente, eletti anch'essi nella
prima seduta del Consiglio degli stranieri ed apolidi come prevede il successivo comma sei.
2. Questi quattro debbono provenire di norma dalle quattro diverse aree geografiche di cui
all'art. 4.
3. In caso di impedimento o assenza il presidente è sostituito dal vice presidente ed in caso di
impedimento o assenza di quest’ultimo dal sostituto del presidente.
4. Il presidente rappresenta il Consiglio, forma l’ordine del giorno, convoca e presiede le
riunioni, assicura il collegamento con gli organi istituzionali.
5. Il presidente ed il vice presidente decadono al compimento del trentesimo mese dopo
l'elezione e ad essi subentrano di diritto i rispettivi sostituti di cui al comma uno.
Articolo 11 - Sostituzione dei membri
1. Si considera decaduto il consigliere che perda uno dei requisiti di cui all’articolo 14 del
regolamento o incorra in sanzioni amministrative o penali previste dalle norme vigenti in
tema di immigrazione.
1. In caso di dimissioni, decadenza, decesso di un consigliere si provvede alla sua sostituzione
con il primo dei non eletti nella stessa lista.
2. Qualora la lista risulti esaurita, il posto resosi disponibile verrà assegnato al candidato non
eletto, più votato tra tutte le altre liste presentate per la medesima area, dando la precedenza
in caso di parità alla lista meno rappresentata in Consiglio.
Articolo 12 – Norme transitorie
1. Il Sindaco provvede ad indire le elezioni entro sei mesi dalla esecutività del presente
regolamento.
DISPOSIZIONI PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO DELLE CITTADINE E DEI CITTADINI STRANIERI ED
APOLIDI
Articolo 13 - Elettorato attivo
1. Alle elezioni del Consiglio degli stranieri ed apolidi possono partecipare i cittadini stranieri
e apolidi che, alla data di svolgimento delle operazioni elettorali, siano residenti nel
territorio del Comune di Vicenza, in possesso dei seguenti requisiti:
• cittadinanza di un paese straniero non appartenente all’Unione Europea o "status" di
apolide
• aver compiuto diciotto anni d'età.
2. L’esistenza dei requisiti richiesti è comprovata dall’esibizione:
• del passaporto
• del permesso di soggiorno o della ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della
domanda di rinnovo o della carta di soggiorno
• della carta d’identità italiana in corso di validità.
Articolo 14 - Elettorato passivo
1. Sono eleggibili alla carica di Consigliere coloro che:
a. sono in possesso dei requisiti di cui all'art.13 comma 1;
b. non hanno riportato condanne penali – eccettuati i reati di natura colposa - risultanti
da sentenza passata in giudicato;
Articolo 15 - Indizione delle elezioni
1. Il Sindaco indice le elezioni con proprio atto, contestualmente individua i componenti della
commissione elettorale e fissa i termini e le modalità di svolgimento della procedura
elettorale.
2. Nello stesso atto determina:
• la data delle consultazioni;
• i seggi elettorali;
• l’orario di apertura e chiusura del seggio.
3. Dell’imminenza delle elezioni è data notizia con ogni mezzo idoneo.
Articolo 16 - Liste elettorali dei candidati
1. L'elezione dei Consiglieri avviene sulla base di liste elettorali programmatiche.
2. Ciascuna lista deve fare riferimento ad una delle seguenti aree geografiche:
• Africa;
• Asia;
• America e Oceania;
• Europa non U.E.- Apolidi.
3. E' anche consentito presentare liste di candidati provenienti da stati compresi in più aree
geografiche di cui al comma 2.
4. I promotori di ogni lista, singoli o riuniti in comitato, debbono, al fine della presentazione
delle candidature, raccogliere, almeno trenta e non più di ottanta firme di aventi diritto al
voto. Ogni elettore può sottoscrivere una sola lista.
5. Nella formazione delle liste è promossa la presenza dei rappresentanti di entrambi i sessi.
6 . Le liste devono essere presentate in Comune a pena di inammissibilità entro e non oltre il
trentesimo giorno successivo alla data di indizione delle consultazioni.
7. Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a 6 e non superiore a 17.
8. Le liste, redatte anche in lingua italiana, devono necessariamente indicare:
• il simbolo e la denominazione della lista;
• l’area geografica di cui la lista è espressione;
• cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati e numero progressivo di
collocazione in lista.
9. Alle liste presentate è assegnato un numero corrispondente all’ordine di presentazione.
10. Ciascun candidato entro il termine previsto per la presentazione della lista deve rilasciare
dichiarazione di accettazione della carica e dichiarazione sostitutiva relativa ai punti b) e c)
dell’art. 14.
Articolo 17 - Commissione elettorale
1. La Commissione Elettorale è formata dai seguenti membri o loro delegati:
• dal Sindaco, che presiede,
• dal Presidente del Consiglio Comunale,
• dal Segretario Generale,
• dal Dirigente dei Servizi Demografici,
• dal Dirigente dell’Ufficio del Consiglio.
2. La Commissione Elettorale:
• decide sulla formazione delle liste degli aventi diritto al voto;
• verifica l’esistenza delle condizioni necessarie per la presentazione delle liste e delle
candidature;
• procede ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive;
• risolve tutte le controversie insorte nello svolgimento della procedura elettorale;
• raccoglie i dati provenienti dai seggi;
• proclama gli eletti previa verifica della regolarità delle operazioni di scrutinio.
3. Le riunioni della Commissione Elettorale sono valide qualora sia presente la maggioranza
dei componenti.
4. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei voti.
5. Gli interessati possono ricorrere alla Commissione Elettorale, contro qualsiasi decisione,
entro 10 giorni dalla avvenuta comunicazione. A fronte di ricorsi la Commissione Elettorale
deve rendere formale risposta all'interessato entro 10 giorni dalla data in cui il ricorso
perviene.
Articolo 18 - Scheda elettorale
1. La scheda elettorale reca i simboli delle liste e gli spazi necessari ad assegnare la preferenza
al candidato prescelto; essa viene timbrata e siglata da un componente del seggio.
Articolo 19 - Seggio elettorale
1.
2.
3.
4.
Il seggio elettorale si compone di un Presidente e di almeno due membri.
Per la validità delle operazioni è sufficiente che siano presenti almeno 2 componenti.
A ciascun seggio è ammesso un solo rappresentante per ogni lista presentata.
Il presidente e gli altri componenti del seggio sono nominati con atto del Presidente della
Commissione elettorale, preferibilmente fra elettori stranieri ed apolidi con livello di studi
corrispondente ad almeno la terza media italiana.
Articolo 20 - Operazioni di voto
1. Le operazioni di voto per le elezioni dei membri del Consiglio si svolgono di norma
nell'arco di un solo giorno.
2. Gli elettori debbono presentarsi al seggio muniti del passaporto oltre che del permesso di
soggiorno o della carta di soggiorno.
3. Essi possono esprimere il voto di lista barrando il simbolo e scrivendo un voto di preferenza
nello spazio predisposto per il nome, utilizzando le lettere dell’alfabeto italiano, e/o il
4.
5.
6.
7.
8.
numero corrispondente al candidato.
Nel caso in cui venga espresso il solo voto di lista esso si conteggia solo per la lista. Nel
caso venga espresso il solo voto di preferenza esso vale anche per la lista.
La scheda è nulla se presenta segni di riconoscimento o non esprime in maniera univoca e
comprensibile la volontà dell’elettore.
Lo scrutinio inizia subito dopo la chiusura dei seggi.
Le schede nulle e le schede bianche non vengono computate nel totale dei voti validi
espressi.
A ciascuna lista spettano tanti seggi quanti sono i voti in proporzione riportati (tot. voti
validi/tot seggi = voti lista/seggi lista). La parte numerica intera che si ottiene moltiplicando
i voti di lista per i seggi disponibili e dividendo per il totale dei voti validi, indica il numero
dei seggi spettanti in prima battuta ad ogni lista. Se i 17 seggi non sono assegnati tutti, i
rimanenti vengono attribuiti alle liste che risultano avere i decimali maggiori, partendo dalle
cifre più alte fino a concorrenza dei seggi rimasti. In caso di parità di decimali, acquista un
seggio la lista che ha meno seggi già assegnati; se anche i seggi già assegnati sono pari
guadagna il seggio rimasto la lista i cui candidati hanno riportato complessivamente il
maggior numero di preferenze.
Articolo 21 - Rappresentanza delle aree geografiche in Consiglio
1. Qualora a seguito del computo dei voti e della conseguente assegnazione dei seggi un’area
geografica non venga rappresentata in Consiglio, pur avendo presentato una lista, è
comunque assegnato ad essa un seggio dei 17 disponibili, attribuendolo alla lista di
quell’area geografica che abbia riportato la più alta cifra elettorale.
2. In tal caso si procede alla riassegnazione dei restanti seggi secondo quanto previsto
all’articolo precedente sottraendo però ai voti validi i voti riportati da tale lista.
Articolo 22 - Proclamazione degli eletti
1. La Commissione Elettorale effettuate le operazioni di scrutinio, provvede alla
proclamazione degli eletti.
2. Sono eletti consiglieri i candidati che risultano aver ottenuto il maggior numero di
preferenze all’interno della lista fino a concorrenza dei seggi spettanti. In caso di parità di
voti di preferenza il seggio spetta a chi precede nel progressivo di lista.
Articolo 23 – Predisposizione delle istruzioni e disciplina di dettaglio
1. L'Ufficio Elettorale predispone le schede elettorali, la modulistica e apposite istruzioni ( in
lingua araba, inglese, francese, italiana) da distribuire ai presidenti degli Uffici di sezione,
contenenti le modalità operative dei singoli compiti previsti nel procedimento elettorale.
2. La disciplina di dettaglio per l'effettuazione dell’elezione del Consiglio degli stranieri ed
apolidi è stabilita con ordinanza del Sindaco da emanarsi almeno entro 30 giorni prima della
data delle consultazioni, in attuazione delle prescrizioni del presente regolamento e in
osservanza dei principi della legislazione vigente.
3. Della disciplina applicabile si dà conto nelle istruzioni da distribuire ai presidenti degli
Uffici di Sezione.
Articolo 24 – Permessi lavorativi per svolgere l'attività di consigliere comunale straniero aggiunto
Il sindaco, al fine di consentire al consigliere straniero aggiunto di espletare le proprie funzioni,
chiederà al datore di lavoro di acconsentire alla assenza dal lavoro in permesso della persona con il
suddetto incarico.
Art. 25 (Norma finale)
L’estensione del diritto di voto, attivo e passivo, ai cittadini stranieri provenienti da paesi non
appartenenti all’Unione Europea, alle elezioni amministrative del Comune di Vicenza, fa decadere
il Consiglio dei cittadini stranieri ed apolidi previsto dal presente regolamento.
Proposta di delibera a cura di:
SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTA’
UNIONE IMMIGRATI DI VICENZA
Vicenza, giugno 2011