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Sentenza n. 724/2015 pubbl. il 15/04/2015
RG n. 828/2013
Repert. n. 736/2015 del 15/04/2015
R.G. 828/2013
CRONo [!,?,)%_
REP.CV~ '7
T'~A5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
15 APR 2015
SEZIONE I CIVILE
RIUNITA
IN CAMERA DI CONSIGLIO
NELLE
PERSONE
°ilifetto '.
DEI
SIGNORI MAGISTRATI:
~
Dott.
Luigi GRIMALDI
PRESIDENTE
Dott.ssa
Caterina MAZZITELLI
CONSIGLIERE
Dott.ssa
Federica LA MARCA
CONSIGLIERE
~
L
w.. e,a\,( Q. t-\.'Oi<.-\.
+'cL.QU.h'W'Gl
REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civileiscritta al n. 828/2013 R.G.
PELLEGRINO
Silvana Giuseppina,
rappresentata c difesa dagli avyocati
Luigi Mandrone del foro di Torino c Davide Del l'opolo Riolo del foro di
Cuneo c presso lo studio del primo elettivamente dOlniciliata a Torino, in corso
l'eschiera n. 191, in forza di procura apposta a margine dell'atto di citazione in
appello;
APPELLANTE
contro
BANCA DI CARAGLIO DEL CUNEESE
FIORI
CREDITO
COOPERATIVO
E DELLA RIVIERA DEI
S.c. elettivamente domiciliata in
Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e7a4
promossa da:
Sentenza n. 724/2015 pubbl. il 15/04/2015
RG n. 828/2013
Repert. n. 736/2015 del 15/04/2015
Torino, V. Susa 31 presso gli Avv.ti
rappresentano
L. l\littone e F. De Francesco
che
la
e ùifenùono per procura in atti;
APPELLATI
CONCLUSIONI
DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE
Reiectis aùversis, premesse le ùeclaratorie che meglio e che dcl caso saranno
ritenute, piaccia all'Ecc.ma Corte ù'Appello ili Torino:
Annullare e riformare, per i motivi ili cui in narrativa, la sentenza n.
621/2012,
1526/2012,
pubblicata
il 29 ottobre
del 31 ottobre
2012, R.G. n. 752/2011,
Repertorio
n.
2012, del Tribunale ùi Cuneo in composIzione
monocratica, sezione civile, giuilice istruttore ùott. l\Iarcello l'isanu;
e conseguentemente:
Accogliere - previo rigetto ùi quelle della banca appellata - le domande
proposte dall'appellante avanti al Tribunale ùi Cuneo e quindi:
In via preliminare:
Accertare e dichiarare
prescrizione
dci
tliritto
vantato
ùall'intermeiliario
appellato e per l'effetto, rigettare la ùomanda riconvenzionale
finanziario
ili restituzione
ùell'importo ùi € 14.286,75;
Nel merito:
previa declaratoria di inefficacia eù inopponibilità
all'appellante, ùella
seguente avvertenza allegata al contratto ùi negoziazione titoli n. 00032425, dcl
29 luglio 1999 :
o
" ... Dichiaro ùi essere stato compiutamente
informato ùalla BCC che
la stessa ritiene, sulla base delle informazioni sul mio conto in suo possesso e
con
riferimento
agli
investimenti
precedentemente
da
me
effettuati,
l'operatività oggetto ili questo incarico a me non adeguata.
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Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e7a4
la
Sentenza n. 724/2015 pubbl. il 15/04/2015
RG n. 828/2013
Repert. n. 736/2015 del 15/04/2015
o
Preso
atto di tali informazioni,
dispongo
di dare comunque
corso
all'operazione ... ";
Dichiarare
la risoluzione
dci "contratto
per la negozlazlone,
la sottoscrizione,
il
col1ocan1cIlto, la ricezione, la trasnùssionc, la lncrnazionc di orùini concernenti
strumenti
finanziari, l'apertura
contratto
di negoziazione
di deposito
titoli", dci 21 giugno 1999 elo del
titoli n. 00032425, del 29 luglio 1999 , concernente
i
seguenti strumenti finanziari:
o
'REI'. ARG. S.D. 99/04 EUR';
per grave inadempimento
contrattuale
alio' - di Banca di Credito Cooperativo
perciò, dello stesso intermediario
- e/o per consegna di 'aliud pro
Cuneese
Soc. Coop. per Azioni
(e
finanziario appellato), e conseguentemente:
Dichiarare tenuta e condannare
Banca di Caraglio
Cooperativo
tempore',
- Società Cooperativa,
alla restituzione
dell'importo
del Cuneese
e della Riviera dei Fiori - Credito
in persona del legale rappresentante
a fa\'ore della sig.ra Silvana Giuseppina
di € 100.000,00 (o quell'altro,
anche maggiore,
corso di causa), oltre interessi al tasso legale, nonché
'pro
Pellegrino,
che emergerà
rivalutazione,
in
dalla data
valuta dci 3 agosto 1999 al saldo;
accoglimento
le domande
di risoluzione
ferma restando la responsabilità
contrattuale
alio' - di Banca di Credito Cooperativo
perciò, dello stesso intermediario
declaratoria
di inefficacia
e di restituzione
Pellegrino, della seguente avvertenza
- anche per consegna di 'aliud pro
Cuneese
finanziario
ed inopponibilità
che precedono),
Soc. Coop. per Azioni
appellato),
e comunque,
alla sig.ra Silvana
allegata al contratto
(e
prevla
Giuseppina
di negoziazione
titoli
n. 00032425, del 29 luglio 1999 :
o
" ... Dichiaro
di essere stato compiutamente
informato
dalla BCC che
la stessa ritiene, sulla base delle informazioni sul mio conto in suo possesso c
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Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e7a4
In via subordinata (ossia, nell'ipotesi in cui non dovessero trovare
Sentenza n. 724/2015 pubbl. il 15/04/2015
RG n. 828/2013
Repert. n. 736/2015 del 15/04/2015
con
riferimento
agli
investimenti
precedentemente
da
me
effettuati,
l'operati,'ità oggetto di questo incarico a me non adeguata.
o
Preso atto di tali informazioni,
dispongo
di dare comunque
corso
all'operazione ... ";
Dichiarare tenuta e condannare
Banca di Caraglio del Cuneese e della Riviera dei Fiori - Credito
Cooperativo - Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante
tempore', al risarcimento a favore della sig.ra Silvana Giuseppina
dell'importo
'pro
Pellegrino,
di € 100.000,00 (o quell'altro, anche maggiore, che emergerà in
corso di causa), oltre interessi al tasso legale, nonché rivalutazione, dalla data
valuta del 3 agosto 1999 al saldo;
In tutti i casi (accoglimento delle domande di risoluzione contrattuale e
di restituzione delle somme investite o di quella di risarcimento dci danni):
Diclùarare tenuta e condannare
Banca di Caraglio del Cuneese e della Riviera dei Fiori - Credito
Cooperativo - Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante
'pro
tempore', alla restituzione a favore della sig.ra Silvana Giuseppina Pellegrino,
della somma di € 17.809,17, dalla medesima pagata a titolo di rifusione delle
spese processuali, oltre interessi legali dal 14 marzo 2013;
Banca di Caraglio del Cuneese e della Riviera dei Fiori - Credito
Cooperativo - Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante
'pro
tempore', alla restituzione a favore della sig.ra Silvana Giuseppina Pellegrino,
della somma
d'ufficio
di € 2.016,25, dalla medesima
dotto Maurizio Grosso
pagata al consulente
tecnico
e pari al 50% delle spese a quest'ultimo
liquidate dal Tribunale di Cuneo, oltre interessi dal 14 maggio 2012.
In ogni caso, con il favore delle spese, dei diritti e degli onorari di
patrocinio di entrambi i gradi di giudizio.
'Salvis juribus'.
PER L'APPELLATA
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Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e7a4
Dichiarare tenuta e condannare
Sentenza n. 724/2015 pubbl. il 15/04/2015
RG n. 828/2013
Repert. n. 736/2015 del 15/04/2015
Voglia l'Ecc. ma Corte d'1\ppello, rigettata ogni contraria istanza,
respingere l'appello avversario perché infondato e confermare integralmente la
sentenza dci Tribunale di Cuneo impugnata e le statuizioni in essa contenute;
in subordine
nella denegata ipotesi di accoglimento (totale o parziale) dell'appello avversario,
dichiarare tenuta e condannare
Silvana Giuseppina Pellegrino a restituire alla
Banca di Caraglio le obbligazioni argentine oggetto di causa o comunque
caso di impossibilità alla restituzione
l'effetto
condannare
corrispondente
l'appellante
in
delle medesime, dichiarare tenuta e per
a
corrispondere
alla
banca
l'importo
alloro ,'alore residuo ed attuale, oltre interessi e rivalutazione (a
titolo restitutorio o risarcitorio).
Sempre in subordine
Nella
denegata
avversario,
ipotesi
di accoglimento
(totale
dichiarare tenuta e condannare
restituire alla Banca di Caraglio l'importo
prestito obbligazionario
o
parziale)
Sih-ana Giuseppina
dell'appello
Pellegrino a
incassato a titolo di interessi sul
pari a € 14.286,75 e in altra somma anche maggiore
emergenda in corso di causa oltre interessi e rivalutazione
(a titolo restitutorio
o risarcitorio).
SVOGLIMENTO
DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 29.3.2011
Pellegrino Silvana Giuseppina
e"ocava in giudizio la Banca Di Caraglio Dci Cuneese e Della Riviera Dei Fiori
Credito Cooperativo
S.c., esponendo
che: - in data 29.7.1999,
essa, cliente
della convenuta, su consiglio dci personale di <luest'ultima, aveva aC'luistato il
titolo finanziario REP. ARG. S.o. 99/04 EUR, con addebito sul proprio conto
corrente
dci relativo controvalore
pari ad Euro 100.000,00;
quadro relativo all'investimento, che l'attrice aveva ricevuto
banca il 20.9.2010
-
il contratto
in copia dalla
a seguito di sua richiesta, non era stato sottoscritto
dalla
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Con il favore delle spese ed onorari di causa comprensivi di CPA, IVA.
Sentenza n. 724/2015 pubbl. il 15/04/2015
RG n. 828/2013
Repert. n. 736/2015 del 15/04/2015
convenuta, con conseguente
nullità dello stesso; - la rischiosità del titolo in
questione era sicuramente nota alla con\~cnuta c la stessa non aveva adempiuto
ai suoi obblighi informativi nei confronti
della investitrice ; - l'operazione
doveva ritenersi certamente inadeguata per oggetto, tipologia e dimensione alla
cliente in (juestione, c la dichiarazione contenuta sull'ordine di acquisto non era
idonea ad illustrare le ragioni dell'inadeguatezza;
interessi rilevante ex art. 27 Regolamento
- sussisteva conflitto
di
Consob; - inoltre, il contratto
di
acqUIsto dci titolo de quo doveva comunque essere risolto per consegna di
aliud pro alio, poiché
il rendimento
dci titolo, contrariamente
a quanto
risultante nell'ordine di acquisto, non era pari al 10,5 % annuo, bensì soltanto
al7 % annuo.
L'attrice
formula,'a
l'accertamento
pertanto
gradate
domande
OSSia, In vIa principale,
della nullità dci contratto di negoziazione, per carenza di forma
scritta ex art. 23 TUF, c conseguentemente
dell'ordine di compravendita
in
questione, con condanna della com'enuta alla restituzione dci capitale investito;
conseguente
profili
conflitto
la risoluzione
dci contratto
di negoziazione,
cotltratto di acquisto dei titoli, per inadempimento
dedotti,
ossia difetto
di interessi,
COI1,"cnuta alla
di informazione
restituzione
della
SOlnma
(sotto i \"art
, investimento
aliud pro alio) , con conseguente
versata;
in
c dci
inadeguato,
condanna
via
della
ulteriormente
subordinata (nell'ipotesi di rigetto delle domande di nullità e di risoluzione) il
risarcimento
dei danni conseguenti
all'inadempimento
della Banca (sotto i
profili indicati), quantificati nel medesimo importo di € 100.000,00.
Si costituiva in giudizio la Banca Di Caraglio Del Cuneese e Della Riviera Dei
Fiori Credito
Cooperativo
S.c.
la quale, in via preliminare,
eccepiva la
prescrizione del diritto vantato dall'attrice poiché la prima richiesta di ristoro
era inter\"Cnuta oltre
10 anni dopo
l'acquisto
in questione .. Negava
poi
qualsivoglia nullità dci contratto quadro, poiché la banca aveva chiaramente
manifestato per iscritto la volontà di concludere 'luci contratto, dandogli anche
eseCUZIone.
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in via subordinata,
Sentenza n. 724/2015 pubbl. il 15/04/2015
RG n. 828/2013
Repert. n. 736/2015 del 15/04/2015
Precisava inoltre che la cliente aveva deciso in totale autonomia l'acquisto del
titolo e che i funzionari della banca avevano illustrato alla stessa la rischiosità
dell'acquisto, facendole presente che l'alto renclimento dei titoli corrispondeva
ad una maggiore rischiosità degli stessi.
Nega\'a,
quindi, qualsivoglia violazione
degli obblighi
contrattuali
e legali
relativi alla compra\'endita dei titoli in questione.
La convenuta chiedeva, pertanto, l'integrale rigetto della domanda avversaria ed
in subordine
la condanna
della controparte
a restituire i titoli, nonché
gli
interessi percepiti sugli stessi.
Nel corso dell'istruzione della causa veniva espletata una CTU ed escussi alcuni
testimoni.
Con sentenza
del 29.10.2012 il Tribunale
proposte dalla Pellegrino condannandola
di Cuneo rigettava le domande
alla rifusione delle spese alla Banca e
al pagamento della CTU.
In particolare il Giudice di primo grado riteneva che: - l'assenza di firma della
banca sul contratto quadro, diversamente da quanto ritenuto dall'attrice, non
comporta\'a
conseguente
la possibilità di dichiarare la nullità del negozio, né tantomeno la
nullità degli ordini di acquisto impartiti in esecuzione
primo contratto
atteso che l'investitore
non poteva
di quel
far valere in modo
ritenersi prescritte perché: a) a fronte di un'operazione
ordinata il 29.7.1999 e
pacificamente eseguita in data 3.8.1999 (con l'addebito sul conto del ricorrente
delle somme costituenti il corrispettivo
dell'operazione
finanziaria oggetto di
causa), l'attrice aveva cotnpiuto un valido atto interruttivo della prescrizione
soltanto in data 23.6.2010 (con l'invio della lettera prodotta
quale doc. 4 di
parte attrice) c quindi a decennio ormai ampiatncntc trascorso; b) non poteva
ritenersi idonea ad interrompere
il termine di prescrizione
la lettera della
Pellegrino del 19.3.2004 perché avente ad oggetto un diritto differente rispetto
a quelli azionati nella presente causa, e precisamente il diritto al risarcimento
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selettivo detta nullità; - relativamente alle altre domande le stesse dovevano
Sentenza n. 724/2015 pubbl. il 15/04/2015
RG n. 828/2013
Repert. n. 736/2015 del 15/04/2015
dei danni per il comportamento
inadempiente
della Banca posto
111
essere
successivamente all'acquisto e non in concomitanza con lo stesso.
Avverso tale sentenza propOlle,-a appello Pellegrino
Silvana relativamente al
capo della pronuncia che aveva ritenuto prescritti i diritti restitutori! risarcitori
della stessa, riproponendo
le domande non esaminate dal primo Giudice ma
non censurando invece il capo della sentenza di rigetto della domanda di nullità
per carenza dci requisito di forma ex art. 23 TUF, appello al quale resisteva la
Banca appellata. All'udienza dci 16.12.2014 le parti precisavano le conclusioni
così come riportate in epigrafe c la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
L'appellante censura la sentenza impugnata sia nella parte in cui ha ritenuto che
la lettera del 9.4.2004 non costituisse idonea messa in mora della banca, sia
nclla parte in cui ha individuato nella data dell'ordine di acquisto il dies a quo
della prescrizione decennale dei diritti dalla sressa fatti valere.
La Banca contesta
il motivo
di impugnazione
sotto
entrambi
profili
condividendo il decisum del primo Giudice.
Ritiene questa Corte che il motivo sia senz'altro fondato, con le precisazioni
Infatti, indipendentemente
da altre pronunce
dci medesimo
Tribunale
di
Cuneo e dci medesimo Giudice monocratico sulle quali le parti si sono a lungo
soffermate, va rile,-ato che: - il danno lamentato dalla Pellegrino è la perdita del
valore del suo investimento, avvenuta proprio il 24.12.2001; - è vero che tale
perdita si è verificata perché la Pellegrino ave,-a aC(luistato le obbligazioni in
quesuone
inadempiente
a fronte - secondo
della
Banca
da
la sua prospettazione
collocarsi
- di una condotta
temporalmente
al
momento
dell'ac(luisto, tuttavia resta il fatto che il danno patito di cui viene richiesto il
ristoro si è concretizzato solo successivamente e precisamente il 24.12.200 l; prima di tale evento la Pellegrino avrebbe si potuto domandare la risoluzione
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che seguono.
Sentenza n. 724/2015 pubbl. il 15/04/2015
RG n. 828/2013
Repert. n. 736/2015 del 15/04/2015
del
contratto
di
negoZlazlOne
per
inadempimento
della
Banca
(con
conseguente travolgimento dell'ordine di acquisto delle obbligazioni Argentina)
e la restituzione
del prezzo versato, atteso che dette domande
prescindono
dalla esistenza di un danno e dunque dall'evento del default; - di conseguenza
solo la domanda di risoluzione e quella restitutoria (di ripetizione di indebito)
potrebbero astrattamente ritenersi prescritte; - inyccc le dotnandc risarcitoric,
aventi ad oggetto proprio la perdita di valore delle obbligazioni acquistate non
avrebbero
certo potuto
essere
avanzate prima del default non essendosi
appunto ancora ,'erificato l'evento dannoso.
In conclusione,
prescr17.1one
ai fini di stabilire l'inizio della decorrenza
della
pretesa
risarcitoria
conseguente
contrattuale, assumono rilievo decisivo l'inadempimento
e il danno causahnente
del teonine
di
all'inadempimento
colpe,'ole del debitore
ad esso collegato, sicchè ai fini dell'art. 2935 c.c., il
teonine iniziale dal quale il diritto al risarcimento può essere fatto valere deve
indi"iduarsi non solo con riferimento alla condotta lesi,'a ma segnatamente alla
produzione del danno.
Sancisce infatti la Cassazione che "quesla COlte, (()II[or7J1elJJellle
a 1I0ie lesi dollrùrali e
degli arti. 1218 e 2935 a -i quali .rlabilù(()rlO, ri.rpellivalJJellle, (be la
lI/alU"la e.rem~jolle della prvslaiolle
dovula (o la 11011e.ralla esemiofle)
r/s,milJJeIIlo del dali/lO a ",ri(() del mpoII.rabile e dJe la pre.raiiolle
delemJilla il
del ami"polldmle
dirillo
(olJJilUia a de(()mre dal giorl/o iII mi lo .rles.ro "può eSJelPfallo valere" . ha da lell/po
ajJemltllo dJe, 11011dù'er.ra/JJellle da quallio è di.rpo.rIOper l'ai0fle
exlm(()lIlmlluale,
la produioJle
tllllen"ore,
COli
da lP.rpoll.rabililà
l'aiolle da re.rpo/lJabililà (olllmllllaie Ilei ,v/!fivllii del del,ilore p/uuppolle
del dali 110, all(()n:hé l'illadelJJpilJJmlo .ria slalo po.rlo iII. eHelP ù, epo,,,
la
cOI/Jeglfellza
del verijì",r.ri del pregilldiio
dJe la
re/afil'a
prescri:;jol/c
nOI1
P"Ò i/li~are a. demn-ere pnoma
di mi .ri (hiede il risanill/eIIlo. Ne ,vIIseg"e dJe la pre,raiiolle
dell'aiolle di lP.rpo/lJabililà (olllmiluale 11011
può illiiare a d'tv/rere prill/a del,'erijì",rsi del
dallllo di mi.ri (biede il //sanilJJeJllo (Cass. 22.7.2005,
18995; CaJs. 13/01/2003.
Il.
Il.
Il.
311; CaH. 06/02/200-1
1550-1; Cass. 12/12/2003,
Il.
Il.
2287; Ca.r.r.29 a"go.rlo1995
9060)" (Cass. 26020/2011).
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ùr applù"iofle
Sentenza n. 724/2015 pubbl. il 15/04/2015
RG n. 828/2013
Repert. n. 736/2015 del 15/04/2015
Nel caso in esame deve pertanto coneludersi che, relativamente alla domanda
di risarcimento del danno, collegata a guella di risoluzione
o autonoma rispetto
alla stessa (essendo state entrambe formulate), il relativo diritto, alla data della
notifica dell'atto di citazione (29.3.2011), non era comungue prescritto, e ciò
indipendentemente
dalla efficacia degli atti interrutti,'i della prescrizione posti
in essere nel frattempo dalla Pellegrino; di conseguenza il motivo riferito al
tenore della lettera del 9.4.2004 risulta assorbito.
Né ha alcun pregio il rilievo di parte appellata circa il fatto che la Pellegrino,
solo in guesto grado di giudizio, anebbe
decorrere
la prescrizione
allegato che il dies a guo da cui far
dovrebbe essere individuato nella data del default,
atteso che la Pellegrino, sin dall'atto di citazione in primo grado, ha sempre
lamentato che il danno si era verificato a dicembre 2001 a causa del default
dello Stato Argentina;
né il fatto che l'appellante,
ex art. 183 6° comma n. 1
memOrIa
dell'eccezione
di prescrizione
inviate
banca
alla
può
della Banca,
costituire
111pnmo
grado, nella
c.p.c., abbia invocato,
l'effetto interruttivo
aml11lSS10ne della
delle lettere
Pellegrino
l'individua zio ne del dies a quo nella data della conclusione
essendo il Giudice, una volta eccepita la prescrizione,
a fronte
circa
del contratto,
tenuto a valutare ed
2,
Stante quanto esposto va innanzitutto rilevato che la domanda
di risoluzione
dci contratto guadro di negoziazione (e quelle conseguenti di restituzione della
somma versata c di risarcimento
sussistendone
i presupposti.
Indipendentemente
prescrIZIone della sola domanda
comunque
legittimerebbe
infondata,
posto
la risoluzione
del danno),
non può essere accolta non
dalla guestione relativa alb
di risoluzione, va rilevato che la stessa è
che
l'inadempimento
dell'intero
contratto
della
Banca,
di negoziazione,
che
vIene
ricollegato dall'appellante al solo ordine delle obbligazioni Argentina.
lO
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indi"iduare l'esatto dies a guo.
Sentenza n. 724/2015 pubbl. il 15/04/2015
RG n. 828/2013
Repert. n. 736/2015 del 15/04/2015
E' noto invero che l'art. 1455 c.c. attribuisce
risoluzione
dci contratto
controparte
solo
in presenza
al contraente
il diritto alla
di un inadempimento
che non sia di scarsa itnportanza.
fila
della
nel caso in esame
l'appellante non ha fornito, come era suo onere, alcuna prova della grO\'ità
dell'inadempimento
dclb
banca
con
riferimento
all'intero
contratto
di
negoziazione, non fornendo in particolare alcuna allegazione circa l'esistenza o
meno di altre operazioni compiute in esecuzione di detto contratto
consentendo
e non
dunque al Giudice di apprezzare la gravità dell'inadempimento
della Banca relativo al solo ordine di acquisto delle obbligazioni Argentina,
ossia all'incidenza di detto inadempimento
Di qui la ragione
contrattuale
della non
dci contratto
sull'intero assetto negoziale.
accoglibilità
di negoziazione
della domanda
di risoluzione
e della conseguente
domanda
di
risarcimento del danno. Da ciò discende ulteriormente che non possono essere
accolte la domanda di parte appellante
di restituzione della somma investita,
conseguente appunto alla risoluzione del contratto, né quella di parte appellata
di restituzione dei titoli, anch'essa conseguenza della domanda
di risoluzione
dci contratto, non accolta.
3.
, proposta
dall'appellante
autonomamente
rispetto a quella di risoluzione dci contratto, di risarcimento del danno fondala
sulla responsabilità contrattuale
agli obblighi comportamentali
della banca per essere la stessa venuta meno
sulla stessa incombenti
dettati dal TUF e dal
Regolamento Consob all'epoca vigente.
Detto inadempimento
violazione
viene ricollegato dall'appellante , come si è visto, alla
degli obblighi
inadeguatezza
informativi
dell'investimento
sulle caratteristiche
(che transita
dci titolo, alla
dall'accertamento
della non
idoneità della attestazione di non adeguatezza della banca c della conseguente
autorizzazione
fornita dall'investitore), all'esistenza di un conflitto di interessi c
alla vendita di aliud pro alio.
Il
Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e7a4
Resta da esallUnare la domanda
Sentenza n. 724/2015 pubbl. il 15/04/2015
RG n. 828/2013
Repert. n. 736/2015 del 15/04/2015
La Banca, richiamando le sue precedenti difese, non ha contestato
di essere
destinataria di obblighi informativi passivi ed attivi ed in materia di adeguatezza
ma ha affermato di averli diligentemente osservati.
In particolare
la Banca
informativa attin)
Documento
informazioni
ha sostenuto
di aver adempiuto
e di valutazione dell'adeguatezza
all'obbligo
sia con la consegna del
sui rischi generali degli investimenti sia direttamente
fornite all'appellante
Pe)'racchia al momento
dall'allora direttore
dell'acquisto
di
mediante le
della Filiale l\lichele
dei titoli, e segnatamente
sul rischio
maggiore derivante dall'alto rendimento, come risulterebbe dalla dichiarazione
apposta
in calce all'ordine
(doc. 7 di parte
appellata)
riferita
alla non
adeguatezza del titolo.
In linea generale il quadro di riferimento normativo
dall'art. 21, co. I letto b) D.Lgs. 24/2/1998,
è costituito, anzitutto,
n. 58:
,<Nella pn:J/a:;jolle dei m'Vi:;j e delle attività di ùll'eJ/imento e acceJSon i Joggetti abili/a/i
dCl'OIlO:a) compor/arJi COli diligCII'Ji, cOlreltezza e traJjJtlI",za, per Jemin: al m~~/io
l'in/en:m dei dien/i e per (illtegn/à dei mertati; b) acqllisin: le illjOm1a:;jolli lIetessane dai
diCII/i e operan: iII modo tbc eJ,risiallo ,rempn: adeglla/amente illjom1a/i ... }).
Poi, dal Regolamento
CONSOB
1/7/1998,
n. 11522, emanato
111
forza dei
poteri di vigilanza regolamentare di cui all'art. 2, co. 2 della legge citata, che
"Gli ill/ermedian
all/OIiZ'Ji/i, nell'in/,,"sse
degli ùwest1/on e dell'integntà
del mem1/0
mobilia,,:
a) operallo iII modo illdipClldeJJ/ee comn/e COlii pnlldpi e le "gole generali del l'es/o Unico;
d) eseg"ollo COli/empes/ùtità le diJjJosi:;joni loro impartite dagli ill/~stiton; ... }).
All'art. 28:
,,1.
P,iJ11a della ,rtip"la:;jone del t'lJJltrat/o di gestione e di collsl/lenza iII ma/ena
ÙlJ!eJ/tÌJJcnli e
dell'illi~odel/a pres/a:;jone dei serl'l.~ di imlcs/imenlo
qlleJ/i collega/i, gli in/ermedian alltonzza/i
e
dei se17Ji~flffeSJo,i
di
(/
del'OlIo:
12
Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e7a4
stabilisce all'art. 26, co. 1:
Sentenza n. 724/2015 pubbl. il 15/04/2015
RG n. 828/2013
Repert. n. 736/2015 del 15/04/2015
a) chiedere tI!!ilmeslilore 1I01i~e CIrca la sua esperiCliza
strllmcnti jìJlon:jari,
11/
maleria di illI'e"limCIIli iII
la sua situazione .fì/lall~jalitJ, i slIoi obiellil'i di investimento, /lo/ldJé
drm la sila propCllsio/IC al rischio. L'el'CIllllale rijìlllo di fomire
le 1I01i~e richiesle detle
risllilare dal (()lIlm//o di mi al sllù-essilJOarli(()lo 30, oVI'ero da apposila dkhiara~o/IC
M//osai/la dall'illI'eslilore;
b) cOllseglltllv agli illllesliloli il dommCIIlo slli ,ischi gCllerali degli illI'eslime/lli
jìllall~tlli
di mi all'Allegalo
/I.
i/l
slmmCIIli
3.
2. Gli illlermediari alllon'zzali nOli POSSOIIOeJ!e//lla,r o (()lIs{~/iare opm/~olli
o preslare il
seni~o di geslio/IC se 11011dopo averfomilo all'illI'eslilo,r ill(of7lJa~olli adeguale sulla lIalllra,
slli ,is,hi e sulle ihJplka~olli
JleaJJoria per
della spedfim opera"jolle o del ser7li~o, la mi (()JIOSCCII:::p
sia
~flèllllt1reco/lsapellOli scelte di inveslimclI/o o disùll1eslimcnlo':
Ed all'art. 29:
«I. Gli illlermediari alllorizzali si aslCllgollo dall'effe//lltllv COlio per cOllIo degli illl'eslilori
opera~olli 11011adegliale per lipologia, ogge/lo,freqllCllza o dimewio/IC.
2. Ai jìlli di mi al comma " gli illlem;editlli allloriz:::pli ICligollocOllIodelle il1omJa~olli di
mi all'arlùvlo 28 e di oglli allra il1omJa~olle dispollibile iII rela~o/IC ai sen:i~ preslali.
3. Gli ùllem;editlli alllorizzali,
qllando ricelJOllOda 1111illveslilore disposi~olli
,vlalil'e ad
lilla opmJ~oue UOIIadeguala, lo Ù1oI711t1110
di lale dn'osltlll,>!J e delle ragiolli per CIIi11011é
OpPOrlllllOprocederr alla J//a e"eaJ~o/IC. Qualora !ilmeslilore illlCllda (()mllllque dtllr (()rso
di
1111
ordille imparlilo per iscri//o o"flero, /ICI caso di ordilli Ielefollid, ,rgislralo su lIasl/'{)
mtl.gnelil'O o SII altro supporto eqllù'o/cnle, ù, ali sia faI/O esp/id/o njerimen/o
al/e tJlwerlcw:::.c
riavllte»).
Nel commentare tale normativa, questa Corte ha a''Uto modo di porre in luce
la
necessità
comunitariamente
di
fornire
una
interpretazione
orientata, affermando
costituzionalmente
e
che "quella disciplin~ trova il suo
fondamento e la sua giustificazione nell'esigenza di «tutela del risparmio in tutte
le sue forme», bene costituzionalmente garantito dall'art. 47, co. 1 Cast., che si
sostanzia nell'interesse pubblico al controllo della gestione di esso, soprattutto
nella connessione
fra risparmio e mercato fInanziario, sancita dall'art. 117, co. 2
13
Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e7a4
all'opera~o/IC, gli ill/ermedimi aulo,izzali POHOIIOeseguire l'opera~olle slessa solo "lilla base
Sentenza n. 724/2015 pubbl. il 15/04/2015
RG n. 828/2013
Repert. n. 736/2015 del 15/04/2015
lett. e) Costo Quindi, l'interpretazione
dci quadro normativo
suddetto deve
esser costituzionalmente
orientata. t\fa deve essere anche comunitariatncnte
oricntata~ atteso che
lO
materia giocano
quello
di attività
della libertà
concorrenla
su tutto
(Direttiva 10/5/1993,
economica
il territorio
n. 93/22/CEE
degli im'estitori (Direttiva 10/5/1993,
posizione
è connotata
due interessi egualmente
nel rispetto
del principio
della U.E., sul versante
- Considerando
n. 93/22/CEE
da una forte asimmetria
all'impresa di gestione dell'investimento.
rilevanti:
di
delle imprese
6), e quello della tutela
- Considerando 5), la cui
di informalione
rispetto
Dove, inizialmente, l'interesse della
Comunità era più orientato a favorire la libertà di concorrenza e stabilimento,
in condizioni assoluta parità, fra imprese di investimento
10/5/1993,
n. 93/22/CEE
- Considerando
e banche (Direttiva
l, 3, 4, 6, 8, direttiva oggi
abrogata), mentre oggi la tutela si è spostata verso una consideralione
più
incisi,'a della posizione dell'investitore, sempre più dipendente dalle complesse
informazioni personalizzatc attese c ricevute dall'impresa di investimento.
In piena coerenza con tali principi si colloca l'insegnamento
della Suprema
Corte:
«In tema di sen,izi di investimento, la banca intennediaria, prima di effettuare
operazioni, ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione
adeguata in
relazione alle caratteristiche personali e alla situazione fmanziaria del cliente, e,
a fronte di un'operazione
non adeguata (nella specie, avente ad oggetto
obbligazioni Mexico 10%), può darvi corso soltanto a seguito di un ordine
impartito per iscritto dall'investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle
avvertenze ricevute. f\ll'operati,'ità di detta regola - applicabile anche quando il
servizio fornito dall'intermediario consista nell'esecuzione di ordini - non è di
ostacolo il fatto che il cliente abbia in precedenza acquistato un altro titolo a
rischio (nella specie, obbligazioni Telecom Argentina), perché ciò non basta a
renderlo operatore qualificato ai sensi della normativa regolamentare
dettata
14
Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e7a4
concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in
Sentenza n. 724/2015 pubbl. il 15/04/2015
RG n. 828/2013
Repert. n. 736/2015 del 15/04/2015
dalla Consob» (cosi CASSo CIV. sez. I, 25 gIUgno 2008, n. 17340)" (Corte
d' L\ ppello di Torino, sento n. 1640 del 27. I 1.2009)
Ancora
preliminarmente
al merito
e per
completezza,
la Corte
deve
rammentare la ripartizione dell'onere della prova.
Insegna, in modo ormai consolidato, la Suprema Corte:
"In tema di prova dell'inadempimento
di una obbligazione,
il creditore che
agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento
deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo
diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della
circostanza
dell'inadempimento
della
controparte,
mentre
il
debitore
convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa,
costituito dall'avvenuto adempimento,
ed eguale criterio di riparto dell'onere
della pro,," de\'e ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per
l'adempimento,
la risoluzione
dell'eccezione di inadempimento
o
il risarcimento
del
danno
si avvalga
ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i
ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui
inadempimento,
il
creditore
agente
dovrà
dimostrare
allegazione
propno
ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento
suo inesatto
il
adempimento,
dell'inesattezza
al creditore
istante
dell'adempimento
dell'obbligazione, ma il
sarà sufficiente
(per
violazione
la mera
di
doveri
accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata ossenranza
dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni),
gravando ancora una 'Tolta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto
adempimenro.
(Nell'affermare
della Corte hanno ulrerionnente
di inadempimenro
dell'inadempimento
il principio di diritto che precede, le SS.UU.
precisato che esso trova un limite nell'ipotesi
delle obbligazioni
negative,
nel qual caso
la prova
stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui
agisca per l'adempimenro
e non per la risoluzione o il risarcimento)>> (cosi
CASSo CIV. Sez. Un. 30 ottobre 2001, n. 13533; conformi CASSo CIV. Sez. IIl,
15
Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e7a4
adempimento,
ed
Sentenza n. 724/2015 pubbl. il 15/04/2015
RG n. 828/2013
Repert. n. 736/2015 del 15/04/2015
8 maggio 2001, n. 6386; sez. II, 5 agosto 2002, n. 11717; sez. 111,15 novembre
2002, n. 16092; sez. lav., 9 febbraio 2004, n. 2387; sez. III, 28 maggio 2004, n.
10297; sez. 111,21 giugno 2004, n. 11488; sez. 1,21 agosto 2004, n. 16530; sez.
111,8 ottobre 2004, n. 20073; sez. 1,5 aprile 2005, n. 7081).
Da tale principio di diritto, pienamente condiviso da questa Corte, consegue
che sull'investitore incombe l'onere di prm.are il contratto ed il contenuto
esso, sul quale fonda la propria domanda; spetta all'intermediario
quale
parte
convenuta,
l'onere
della
prova
di
finanziario,
dell'adempimento
o
della
inimputabilità a sé dell'inadempimento.
Quanto alle caratteristiche dei titoli oggetto di causa, é noto che già a partire
dal '98 e dai primi mesi '99 sussistevano
corposi motivi di allarme sulla 'tenuta'
complessiva del sistema economico argentino c, conseguentemente, sulla sua
reale capacità di far fronte al rientro dell'enorme
(e crescente) esposizione
maturata con l'emissione di obbligazioni dci debito pubblico (di per sé non
direttamente
garantita dal sostegno internazionale
e, in particolar modo, dal
FM1).
Parte appellante ha prodotto
anche la offering circular e la nota integrativa
relativa all'emissione di obbligazioni Argentina
una chiara analisi della grave situazione
(doc. 27) dalle quali risultava
debitoria
dell'Argentina,
con la
condizione di valutare rischi speciali".
1\ fronte di tale situazione, ed alla luce del principi sin qui esposti, non può che
concludersi che gli obblighi informativi dettati dalle norme di ctÙ sopra non
furono affatto adempiuti dalla Banca.
E' evidente che la mera consegna del Documento
sui rischi generali degli
investimenti in strumenti flllanziari (doc. 3 di parte appellata) non é sufficiente
a dimostrare l'avyenuto adempimento
già solo perché
contratto
quadro,
dell'obbligo di informazione
lo stesso, consegnato
fornisce informazioni
al momento
specifica,
della conclusione
del
di carattere generale e dunque non
può essere idoneo a dare al cliente tutte quelle informazioni attinenti proprio
16
Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e7a4
precisazione che "le obbligazioni sono adatte solo ad investitori speculativi e in
Sentenza n. 724/2015 pubbl. il 15/04/2015
RG n. 828/2013
Repert. n. 736/2015 del 15/04/2015
allo specifico titolo da aC(juistare al momento
dell'ordine.
documento desse atto dci C.d. "rischio emittente" non
avvenuto adempimento
Il fatto che tale
aSSUlnc
rilievo di
dello specifico obbligo informativo essendo, come si è
detto, una avvertenza di carattere generale riferita a tutti i paesi emergenti.
D'altronde
tale
anche la Banca appellata non afferma che mecliante la consegna di
documento
gli obblighi
di informazione
specifica
sarebbero
stati
adempiuti, ma sottolinea che questi vennero rispettati perché il funzionario
addetto
alla
compiutamente
vendita
delle
obbligazioni
(Michele
Peyracchia)
avrebbe
informato la Pellegrino all'atto dell'acquisto.
La prova offerta sul punto dall'appellata è tuttavia fallita.
Il Peyracchio, sentito come teste dall'uclienza del 7.12.2011, ha dichiarato "Non
ricordo se ho avuto modo di conoscere nell'esercizio delle mie mansioni cii cui
ho detto la sig.a Pellegrino Silvana che mi ,.iene indicata come presente
all'uclienza. Non
Argentina
ricordo
se ho provveduto
alla sig.a Pellegrino
a vendere
né tantomeno
delle obbligazioni
mi ricordo
che cosa io ho
illustrato evcntualmcnte alla sig.a Pellegrino in quell'occasione".
A qucsto punto appare persino superfluo richiamarc i principi seguiti da questa
Corte (sent. 626/ Il) circa il fatto che "l'informazione
dell'investitore
curopeo
devc
poiché solo su di essa può formarsi il consenso informato
medesimo.
Dove l'effettività - intcsa soprattutto
della nozione - implica necessariamentc
nel senso
l'impiego cii un codice di
comunicazione condiviso, cioè una comunicazione che - banditi i rcnnini
esoterici, eufemistici, sostanzialmente mistificatori, di cui la materia pare volersi
ammantare - trasmetta all'interessato quelle informazioni
brutale) in cui egli sia in grado cii comprendere,
detta effettività integra, contcmporaneamente,
risparmio, in senso costituzionale.
nella forma (anche
su base personalizzata.
l'la
una prima tutela concreta del
Sotto un secondo
prescinde totalmente da una concezione - cara al nostro
aspetto, l'effettività
COStuJ11C mcrarl1cntc
procedimentalc - di formalc c burocratica comurticazionc sulla base di moduli
di informazione scritti in modo incomprensibile c cOlnunque oscuro, essendo
17
Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e7a4
essere effettiva,
dell'investitore
Sentenza n. 724/2015 pubbl. il 15/04/2015
RG n. 828/2013
Repert. n. 736/2015 del 15/04/2015
incentrata
sulla
comUl1lCaZl0ne
bidirezionale
investitore-impresa
intermediatrice, nel senso che la seconda deve comprendere, dalle domande c
risposte dci primo, il suo grado di comprensione
proposto
e contrattato.
Tale
nozione,
effettiva dell'investimento
comunitaria
c costituzionale,
di
informazione effettiva costituisce il quadro unificante della normativa specifica
dianzi richiamata".
Non si tratta infatti qui di individuare se determinate
informazioni
furono idonee a efficacemente rendere edotto l'in,'estitore delle
caratteristiche
dci titoli acquistati atteso che patte appellata non ha fornito
alcun prova di aver dato alcuna informazione
all'appellante,
pur avendo
affermato, nei suoi atti, che avrebbe ben potuto dimostrare che il Peyracchio
aveva cotnpiutarncnte reso le informazioni necessarie.
Risulta dunllue pacifico l'inadempimento,
sotto questo profilo, della Banca
appellata.
Anche relativamente all'aspetto della inadeguatezza deve ritenersi che la Banca
si sia resa inadempiente.
Come si è visto l'art. 29 del regolamento Consob indica specificamente alcuni
parametri che debbono essere presi in considerazione per pervenire al giudizio
di adeguatezza o meno dell'operazione, ossia la tipologia dei titoli, l'oggetto, la
frequenza delle operazioni c la dimensione dell'investimento.
ancorchè nell'ambito dell'ordine di acquisto avesse invece avvertito l'investitore
della sua inadeguatezza
c richiesto l'espressa autorizzazione
del cliente ad
eseguirlo.
In proposito deve ritenersi che effettivamente l'originario giudizio della banca
fosse pienamente corretto, tenuto conto del fatto che la Banca - che ne aveva
l'onere - non ha nella presente causa provato in alcun modo tale adeguatezza.
Va infatti rilevato che (doc. 4 di parte appellata) in data 21.6.1999 la Pellegrino,
al quale era stato sottoposto
il questionario relativo alla sua profùatura, aveva
sottoscritto la dichiarazione di rifiuto di fornire informazioni in merito alla sua
esperienza
in strumenti
finanziari, alla sua situazione
finanziaria. ai suoi
18
Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e7a4
In primo grado la banca aveva sostenuto la piena adeguatezza dell'operazione,
Sentenza n. 724/2015 pubbl. il 15/04/2015
RG n. 828/2013
Repert. n. 736/2015 del 15/04/2015
obiettivi di investimento e alla sua propensione al rischio: rifiuto che, come è
noto,
non
esonera
affatto
l'intermediario
dal
valutare
l'adeguatezza
dell'investimento sulla base delle conoscenza in suo possesso ricavate aliunde.
Ed infatti la Banca, consapevole di tale suo obbligo, ha comunque, al momento
dell'ordine, espresso una valutazione di inadeguatezza del medesimo.
Ora invece la Banca, sostenendo
fornito
alcun
elemento
idoneo
che l'investimento
a supportare
limitandosi ad affermare che l'operazione
era adeguato, non ha
tale suo diverso
giudizio,
non presentm'a alcun profilo di
inadeguatezza.
Im'ero la Banca non ha
patrimonio
investito
neppure allegato alcuna circostanza
della Pellegrino
obbligazioni l\rgentina o documentato
prima
e all'atto
111
merito al
dell'acquisto
delle
tale profilo (ad es. mediante l'estratto
conto titoli o altro), anzi risultando dagli e/c del conto corrente solo l'acquisto
in questione, a fronte di una liquidità limitata.
Dunque certamente l'operazione,
come accertato correttamente
dalla Banca
all'epoca, era inadeguata per dimensione, visto che l'investimento coinvolgeva
un rilevante importo,
e anche per tipologia di titoli atteso che la banca non ha
provato l'esistenza di alcuna operatività delal cliente in obbligazioni di paesi
emergenti c dunque alcun altro investimento di pari rischiosità effettuato dalla
Alla luce di ciò deve ritenersi che la annotazione
acquisto, limitata alla comunicazione
contenuta
sull'ordine di
della non aùeguatezza dell'operazione,
senza che fosse in alcun modo specificato sotto 'Iuale profilo sussistesse tale
inadeguatezza,
non
sia idonea
a fornire all'investitrice
i corretti canoni
informativi riguardo alla inadeguatezza dell'operazione.
Infatti
poiché
espressamente
la
norma
indicata
l'intermediario
richiede
che
l'investitore
alla esecuzione dell'operazione
autorizzi
dopo essere
stato specificamente informato circa la non adeguatezza della stessa, e poiché
detta adeguatezza viene dal citato art. 29 riferita a differenti parametri, appare
evidente come una autorizzazione informata del cliente non possa prescindere
19
Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e7a4
cliente.
Sentenza n. 724/2015 pubbl. il 15/04/2015
RG n. 828/2013
Repert. n. 736/2015 del 15/04/2015
dall'essere stato l'investitore reso edotto sotto quali profili l'operazione è stata
valutata dall'intermediatio
come non adeguata,
ben potendo il suo giudizio
sulla eseguibilità dell'operazione mutare con riferimento ad uno piuttosto che
ad un altro parametro di inadeguatezza.
Diversamente
opinando
infatti risulterebbe che l'avvertimento
cJ.rca la non
adeguatezza dell'operazione sarebbe privo di concreto significato, risolvendosi
in una clausola di stile il cui effettivo
contenuto
c portata
sfugge al
risparmiatore.
Non \'a infatti sottaciuto che, in presenza di una corretta informazione fornita
dall'intermediario circa la non adeguatezza dell'operazione e circa le ragioni e i
profili di tale non adeguatezza, c della autorizzazione
del risparmiatore
ad
eseguire comunque l'operazione, il risparmiatore non potrebbe più dolersi, ad
esempiO, del fatto che l'intero suo patrimonio sia stato investito in una sola
tipologia di titoli, ovvero che l'il1\"estimento comportasse
rischi del tutto
superiori rispetto al suo profilo di im'estitore prudente.
A fronte dunque dell'esonero da responsabilità che comporta l'autorizzazione
dell'investitore, se correttamente
resa,
ex art. 29 Reg. Consob non può che
ritenersi sussistente il dovere dell'intennediario
risparmiatore
di fornire cd estrinsecare al
una valutazione in concreto dell'inadeguatezza dell'operazione,
Tutto ciò non è avvenuto nel caso in esame in quanto la dicitura riportata
sull'ordine si limita a indicare che la risparmiatrice era stata informata dci fatto
che l'operatività in oggetto di questo incarico risultava a lei non adeguata, senza
tuttavia precisare, come si è detto, i profili in base al quale l'intemediario ave\'a
formulato un siffatto giudizio.
In conclusione deve ritenersi sussistente l'inadempimento dell'intermediario
anche sotto questo profilo, atteso che l'avvertimento apposto sull'ordine non
appare rispettoso del contenuto
traduccndosi
della prescrizione dell'art. 29 reg. Consob,
cosÌ in un mancato
avvertimento
della non
adeguatezza
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Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e7a4
ossia riferita ad uno o più parametri indicati dal citato art. 29.
Sentenza n. 724/2015 pubbl. il 15/04/2015
RG n. 828/2013
Repert. n. 736/2015 del 15/04/2015
allorguando
la stessa era invece sussistente,
il che avrebbe
comportato
l'astensione dell'intermediario dall'esecuzione dell'operazione.
Il rilievo circa l'inadempimento
della Banca anche con riferimento all'art. 29
Reg. Consob comporta poi che non
incombente
sull'im'estitore
l'inadempimento
venga in rilievo l'onere - normalmente
di
provare
il
nesso
di
causalità
fra
e il danno atteso che la violazione della norma di cui sopra si
traduce in una violazione di un obbligo di astensione a carico della Banca dalla
guale discende
per ciò solo la prova del rapporto
di causalità fra detta
violazione e il danno.
L'accertamento
comporta
dell'inadempimento
l'assorbimento
della
Banca
sotto
profili
dedotti
del motivo riferito alla esistenza del conflitto
di
interessi.
Alla luce di guanto esposto deve essere guantificato il danno discendente da
detto
inadempimento.
obbligazioni
Parte appellante
la somma
ha investito
nell'acguisto
di dette
di € 98.350,37; parte appellata ha allegato che la
Pellegrino ha incassato cedole per l'importo di € 14.286,75, circostanza non
contestata dall'appellante; l'appellata ha richiesto la restituzione di tale somma
la detrazione
della stessa dall'importo
risarcimento del danno ed in effetti
somma
inizialmente
impiegata
da liguidarsi a titolo di
il suddetto importo "a scomputato
dalla
Pellegrino
al
fine
di
dalla
esattamente
determinare il danno ricevuto dalla stessa, affinchè non si realizzi invece una
indebita locupletazione.
Tenuto inoltre conto del fatto che, stante il rigetto della domanda restitutoria,
la titolarità delle obbligazioni resta in capo alla parte appellante,
della determinazione
del danno
non si può prescindere
nell'ambito
dal valore attuale
residuo dei suddetti titoli, come rilevato da parte appellata; in proposito guesta
Corte ha già avuto modo di guantificare nella percentuale del 30% il valore
attuale degli stessi, in linea con guello delle offerte pubbliche di scambio.
Alla luce di guanto
dell'appellata
sopra la somma dovuta a titolo risarcitorio
deve essere determinata
in complessivi
da parte
€ 54.558,50; su tale
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Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e7a4
o comungue
Sentenza n. 724/2015 pubbl. il 15/04/2015
RG n. 828/2013
Repert. n. 736/2015 del 15/04/2015
importo,
trattandosi di debito di valore, va applicata la rivalutazione monetaria
secondo gli indici ISTAT
dal 24.12.2001 (data di verificazione dell'evento
dannoso) nonché gli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata.
La riforma della sentenza di primo grado comporta una nuova c complessiva
regolamentazione
delle spese di causa; stante la soccombenza
appellata la stessa va condannata
della parte
alla rifusione a favore dell'appellante
delle
spese dei due gradi di giudizio, atteso che la sola soccombenza dell'appellante
alla
domanda
di nullità dci contratto
per difetto di forma e a quella di
risoluzione dci contratto risuIta non assumere un rilievo particolare nell'ambito
dci peso delle difese svoIte dalle parti.
Le spese si liquidano ai sensi dci 0.111. 55/204 tenuto conto del valore della
causa, delle fasi di studio, introduttiva e decisoria e cosi, per il primo grado,
in € 5.534,00 e per questo grado di giudizio in complessivi
complessivamente
€ 6.615,00 il tutto oltre rimborso forfettario, Iva e CPA.
Di conseguenza
parte appellata deve essere condannata
alla restituzione
a
favore dell'appellante di quanto versato in esecuzione della sentenza di primo
grado a titolo di spese di causa, pari a € 17.809,17 con gli interessi dal
pagamento
(14.3.2013). Quanto alle spese di CTU la soccombenza
appellata comporta
di parte
che le stesse debbano essere poste definitivamente a carico
P.Q.M.
La Corte di Al'pella di Torino,
respinta ogni contraria istanza, eccezione c deduzione,
in riforma della sentenza del Tribunale di Cuneo dci 29.10.2012,
dichiara tenuta e condanna la BANCA DI CARAGLIO
DELLA
RIVIERA
pagamento,
DEI
FIORI
a titolo di risarcimento
CREDITO
DEL CUNEESE
COOPERATIVO
E
S.c. al
del danno, a fa\'ore di PELLEGRINO
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della Banca, in riforma della impugnata sentenza.
Sentenza n. 724/2015 pubbl. il 15/04/2015
RG n. 828/2013
Repert. n. 736/2015 del 15/04/2015
Silvana Giuseppina della somma di € 54.558,50, oltre a rivalutazione monetaria
dal 24.12.2001 e agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata;
dichiara tenuta e condanna la BANCA DI CARAGLIO DEL CUNEESE E
DELl.A
RIVIERA
DEI
FIORI CREDITO
restituzione a favore di PELLEGRINO
COOPERATIVO
S.c. alla
Silvana Giuseppina della somma di €
17.809,17 con gli interessi dal 14.3.2013;
pone le spese di CTU defmitivamente a carico di parte appellata;
dichiara tenuta e condanna l'appellata alla rifusione a favore dell'appellante
delle spese dei due gradi di giudizio liquidate per il primo grado in complessivi
€ 5.534,00 e per il presente grado in complessivi €
6.615,00 oltre rimborso
forfettario, IVA e CI'A
Cosi deciso nella camera di consiglio della I Sezione Civile della Corte
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Il Consigliere est.
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d'Appello in Torino il 27.3.2015.
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Direttore Amministrativ
RUSCAZIO dr.ssaMaria et