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Sentenza n. 724/2015 pubbl. il 15/04/2015 RG n. 828/2013 Repert. n. 736/2015 del 15/04/2015 R.G. 828/2013 CRONo [!,?,)%_ REP.CV~ '7 T'~A5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO 15 APR 2015 SEZIONE I CIVILE RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE °ilifetto '. DEI SIGNORI MAGISTRATI: ~ Dott. Luigi GRIMALDI PRESIDENTE Dott.ssa Caterina MAZZITELLI CONSIGLIERE Dott.ssa Federica LA MARCA CONSIGLIERE ~ L w.. e,a\,( Q. t-\.'Oi<.-\. +'cL.QU.h'W'Gl REL. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civileiscritta al n. 828/2013 R.G. PELLEGRINO Silvana Giuseppina, rappresentata c difesa dagli avyocati Luigi Mandrone del foro di Torino c Davide Del l'opolo Riolo del foro di Cuneo c presso lo studio del primo elettivamente dOlniciliata a Torino, in corso l'eschiera n. 191, in forza di procura apposta a margine dell'atto di citazione in appello; APPELLANTE contro BANCA DI CARAGLIO DEL CUNEESE FIORI CREDITO COOPERATIVO E DELLA RIVIERA DEI S.c. elettivamente domiciliata in Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e7a4 promossa da: Sentenza n. 724/2015 pubbl. il 15/04/2015 RG n. 828/2013 Repert. n. 736/2015 del 15/04/2015 Torino, V. Susa 31 presso gli Avv.ti rappresentano L. l\littone e F. De Francesco che la e ùifenùono per procura in atti; APPELLATI CONCLUSIONI DELLE PARTI PER PARTE APPELLANTE Reiectis aùversis, premesse le ùeclaratorie che meglio e che dcl caso saranno ritenute, piaccia all'Ecc.ma Corte ù'Appello ili Torino: Annullare e riformare, per i motivi ili cui in narrativa, la sentenza n. 621/2012, 1526/2012, pubblicata il 29 ottobre del 31 ottobre 2012, R.G. n. 752/2011, Repertorio n. 2012, del Tribunale ùi Cuneo in composIzione monocratica, sezione civile, giuilice istruttore ùott. l\Iarcello l'isanu; e conseguentemente: Accogliere - previo rigetto ùi quelle della banca appellata - le domande proposte dall'appellante avanti al Tribunale ùi Cuneo e quindi: In via preliminare: Accertare e dichiarare prescrizione dci tliritto vantato ùall'intermeiliario appellato e per l'effetto, rigettare la ùomanda riconvenzionale finanziario ili restituzione ùell'importo ùi € 14.286,75; Nel merito: previa declaratoria di inefficacia eù inopponibilità all'appellante, ùella seguente avvertenza allegata al contratto ùi negoziazione titoli n. 00032425, dcl 29 luglio 1999 : o " ... Dichiaro ùi essere stato compiutamente informato ùalla BCC che la stessa ritiene, sulla base delle informazioni sul mio conto in suo possesso e con riferimento agli investimenti precedentemente da me effettuati, l'operatività oggetto ili questo incarico a me non adeguata. 2 Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e7a4 la Sentenza n. 724/2015 pubbl. il 15/04/2015 RG n. 828/2013 Repert. n. 736/2015 del 15/04/2015 o Preso atto di tali informazioni, dispongo di dare comunque corso all'operazione ... "; Dichiarare la risoluzione dci "contratto per la negozlazlone, la sottoscrizione, il col1ocan1cIlto, la ricezione, la trasnùssionc, la lncrnazionc di orùini concernenti strumenti finanziari, l'apertura contratto di negoziazione di deposito titoli", dci 21 giugno 1999 elo del titoli n. 00032425, del 29 luglio 1999 , concernente i seguenti strumenti finanziari: o 'REI'. ARG. S.D. 99/04 EUR'; per grave inadempimento contrattuale alio' - di Banca di Credito Cooperativo perciò, dello stesso intermediario - e/o per consegna di 'aliud pro Cuneese Soc. Coop. per Azioni (e finanziario appellato), e conseguentemente: Dichiarare tenuta e condannare Banca di Caraglio Cooperativo tempore', - Società Cooperativa, alla restituzione dell'importo del Cuneese e della Riviera dei Fiori - Credito in persona del legale rappresentante a fa\'ore della sig.ra Silvana Giuseppina di € 100.000,00 (o quell'altro, anche maggiore, corso di causa), oltre interessi al tasso legale, nonché 'pro Pellegrino, che emergerà rivalutazione, in dalla data valuta dci 3 agosto 1999 al saldo; accoglimento le domande di risoluzione ferma restando la responsabilità contrattuale alio' - di Banca di Credito Cooperativo perciò, dello stesso intermediario declaratoria di inefficacia e di restituzione Pellegrino, della seguente avvertenza - anche per consegna di 'aliud pro Cuneese finanziario ed inopponibilità che precedono), Soc. Coop. per Azioni appellato), e comunque, alla sig.ra Silvana allegata al contratto (e prevla Giuseppina di negoziazione titoli n. 00032425, del 29 luglio 1999 : o " ... Dichiaro di essere stato compiutamente informato dalla BCC che la stessa ritiene, sulla base delle informazioni sul mio conto in suo possesso c 3 Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e7a4 In via subordinata (ossia, nell'ipotesi in cui non dovessero trovare Sentenza n. 724/2015 pubbl. il 15/04/2015 RG n. 828/2013 Repert. n. 736/2015 del 15/04/2015 con riferimento agli investimenti precedentemente da me effettuati, l'operati,'ità oggetto di questo incarico a me non adeguata. o Preso atto di tali informazioni, dispongo di dare comunque corso all'operazione ... "; Dichiarare tenuta e condannare Banca di Caraglio del Cuneese e della Riviera dei Fiori - Credito Cooperativo - Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante tempore', al risarcimento a favore della sig.ra Silvana Giuseppina dell'importo 'pro Pellegrino, di € 100.000,00 (o quell'altro, anche maggiore, che emergerà in corso di causa), oltre interessi al tasso legale, nonché rivalutazione, dalla data valuta del 3 agosto 1999 al saldo; In tutti i casi (accoglimento delle domande di risoluzione contrattuale e di restituzione delle somme investite o di quella di risarcimento dci danni): Diclùarare tenuta e condannare Banca di Caraglio del Cuneese e della Riviera dei Fiori - Credito Cooperativo - Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante 'pro tempore', alla restituzione a favore della sig.ra Silvana Giuseppina Pellegrino, della somma di € 17.809,17, dalla medesima pagata a titolo di rifusione delle spese processuali, oltre interessi legali dal 14 marzo 2013; Banca di Caraglio del Cuneese e della Riviera dei Fiori - Credito Cooperativo - Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante 'pro tempore', alla restituzione a favore della sig.ra Silvana Giuseppina Pellegrino, della somma d'ufficio di € 2.016,25, dalla medesima dotto Maurizio Grosso pagata al consulente tecnico e pari al 50% delle spese a quest'ultimo liquidate dal Tribunale di Cuneo, oltre interessi dal 14 maggio 2012. In ogni caso, con il favore delle spese, dei diritti e degli onorari di patrocinio di entrambi i gradi di giudizio. 'Salvis juribus'. PER L'APPELLATA 4 Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e7a4 Dichiarare tenuta e condannare Sentenza n. 724/2015 pubbl. il 15/04/2015 RG n. 828/2013 Repert. n. 736/2015 del 15/04/2015 Voglia l'Ecc. ma Corte d'1\ppello, rigettata ogni contraria istanza, respingere l'appello avversario perché infondato e confermare integralmente la sentenza dci Tribunale di Cuneo impugnata e le statuizioni in essa contenute; in subordine nella denegata ipotesi di accoglimento (totale o parziale) dell'appello avversario, dichiarare tenuta e condannare Silvana Giuseppina Pellegrino a restituire alla Banca di Caraglio le obbligazioni argentine oggetto di causa o comunque caso di impossibilità alla restituzione l'effetto condannare corrispondente l'appellante in delle medesime, dichiarare tenuta e per a corrispondere alla banca l'importo alloro ,'alore residuo ed attuale, oltre interessi e rivalutazione (a titolo restitutorio o risarcitorio). Sempre in subordine Nella denegata avversario, ipotesi di accoglimento (totale dichiarare tenuta e condannare restituire alla Banca di Caraglio l'importo prestito obbligazionario o parziale) Sih-ana Giuseppina dell'appello Pellegrino a incassato a titolo di interessi sul pari a € 14.286,75 e in altra somma anche maggiore emergenda in corso di causa oltre interessi e rivalutazione (a titolo restitutorio o risarcitorio). SVOGLIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 29.3.2011 Pellegrino Silvana Giuseppina e"ocava in giudizio la Banca Di Caraglio Dci Cuneese e Della Riviera Dei Fiori Credito Cooperativo S.c., esponendo che: - in data 29.7.1999, essa, cliente della convenuta, su consiglio dci personale di <luest'ultima, aveva aC'luistato il titolo finanziario REP. ARG. S.o. 99/04 EUR, con addebito sul proprio conto corrente dci relativo controvalore pari ad Euro 100.000,00; quadro relativo all'investimento, che l'attrice aveva ricevuto banca il 20.9.2010 - il contratto in copia dalla a seguito di sua richiesta, non era stato sottoscritto dalla 5 Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e7a4 Con il favore delle spese ed onorari di causa comprensivi di CPA, IVA. Sentenza n. 724/2015 pubbl. il 15/04/2015 RG n. 828/2013 Repert. n. 736/2015 del 15/04/2015 convenuta, con conseguente nullità dello stesso; - la rischiosità del titolo in questione era sicuramente nota alla con\~cnuta c la stessa non aveva adempiuto ai suoi obblighi informativi nei confronti della investitrice ; - l'operazione doveva ritenersi certamente inadeguata per oggetto, tipologia e dimensione alla cliente in (juestione, c la dichiarazione contenuta sull'ordine di acquisto non era idonea ad illustrare le ragioni dell'inadeguatezza; interessi rilevante ex art. 27 Regolamento - sussisteva conflitto di Consob; - inoltre, il contratto di acqUIsto dci titolo de quo doveva comunque essere risolto per consegna di aliud pro alio, poiché il rendimento dci titolo, contrariamente a quanto risultante nell'ordine di acquisto, non era pari al 10,5 % annuo, bensì soltanto al7 % annuo. L'attrice formula,'a l'accertamento pertanto gradate domande OSSia, In vIa principale, della nullità dci contratto di negoziazione, per carenza di forma scritta ex art. 23 TUF, c conseguentemente dell'ordine di compravendita in questione, con condanna della com'enuta alla restituzione dci capitale investito; conseguente profili conflitto la risoluzione dci contratto di negoziazione, cotltratto di acquisto dei titoli, per inadempimento dedotti, ossia difetto di interessi, COI1,"cnuta alla di informazione restituzione della SOlnma (sotto i \"art , investimento aliud pro alio) , con conseguente versata; in c dci inadeguato, condanna via della ulteriormente subordinata (nell'ipotesi di rigetto delle domande di nullità e di risoluzione) il risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento della Banca (sotto i profili indicati), quantificati nel medesimo importo di € 100.000,00. Si costituiva in giudizio la Banca Di Caraglio Del Cuneese e Della Riviera Dei Fiori Credito Cooperativo S.c. la quale, in via preliminare, eccepiva la prescrizione del diritto vantato dall'attrice poiché la prima richiesta di ristoro era inter\"Cnuta oltre 10 anni dopo l'acquisto in questione .. Negava poi qualsivoglia nullità dci contratto quadro, poiché la banca aveva chiaramente manifestato per iscritto la volontà di concludere 'luci contratto, dandogli anche eseCUZIone. 6 Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e7a4 in via subordinata, Sentenza n. 724/2015 pubbl. il 15/04/2015 RG n. 828/2013 Repert. n. 736/2015 del 15/04/2015 Precisava inoltre che la cliente aveva deciso in totale autonomia l'acquisto del titolo e che i funzionari della banca avevano illustrato alla stessa la rischiosità dell'acquisto, facendole presente che l'alto renclimento dei titoli corrispondeva ad una maggiore rischiosità degli stessi. Nega\'a, quindi, qualsivoglia violazione degli obblighi contrattuali e legali relativi alla compra\'endita dei titoli in questione. La convenuta chiedeva, pertanto, l'integrale rigetto della domanda avversaria ed in subordine la condanna della controparte a restituire i titoli, nonché gli interessi percepiti sugli stessi. Nel corso dell'istruzione della causa veniva espletata una CTU ed escussi alcuni testimoni. Con sentenza del 29.10.2012 il Tribunale proposte dalla Pellegrino condannandola di Cuneo rigettava le domande alla rifusione delle spese alla Banca e al pagamento della CTU. In particolare il Giudice di primo grado riteneva che: - l'assenza di firma della banca sul contratto quadro, diversamente da quanto ritenuto dall'attrice, non comporta\'a conseguente la possibilità di dichiarare la nullità del negozio, né tantomeno la nullità degli ordini di acquisto impartiti in esecuzione primo contratto atteso che l'investitore non poteva di quel far valere in modo ritenersi prescritte perché: a) a fronte di un'operazione ordinata il 29.7.1999 e pacificamente eseguita in data 3.8.1999 (con l'addebito sul conto del ricorrente delle somme costituenti il corrispettivo dell'operazione finanziaria oggetto di causa), l'attrice aveva cotnpiuto un valido atto interruttivo della prescrizione soltanto in data 23.6.2010 (con l'invio della lettera prodotta quale doc. 4 di parte attrice) c quindi a decennio ormai ampiatncntc trascorso; b) non poteva ritenersi idonea ad interrompere il termine di prescrizione la lettera della Pellegrino del 19.3.2004 perché avente ad oggetto un diritto differente rispetto a quelli azionati nella presente causa, e precisamente il diritto al risarcimento 7 Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e7a4 selettivo detta nullità; - relativamente alle altre domande le stesse dovevano Sentenza n. 724/2015 pubbl. il 15/04/2015 RG n. 828/2013 Repert. n. 736/2015 del 15/04/2015 dei danni per il comportamento inadempiente della Banca posto 111 essere successivamente all'acquisto e non in concomitanza con lo stesso. Avverso tale sentenza propOlle,-a appello Pellegrino Silvana relativamente al capo della pronuncia che aveva ritenuto prescritti i diritti restitutori! risarcitori della stessa, riproponendo le domande non esaminate dal primo Giudice ma non censurando invece il capo della sentenza di rigetto della domanda di nullità per carenza dci requisito di forma ex art. 23 TUF, appello al quale resisteva la Banca appellata. All'udienza dci 16.12.2014 le parti precisavano le conclusioni così come riportate in epigrafe c la causa veniva trattenuta a decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. L'appellante censura la sentenza impugnata sia nella parte in cui ha ritenuto che la lettera del 9.4.2004 non costituisse idonea messa in mora della banca, sia nclla parte in cui ha individuato nella data dell'ordine di acquisto il dies a quo della prescrizione decennale dei diritti dalla sressa fatti valere. La Banca contesta il motivo di impugnazione sotto entrambi profili condividendo il decisum del primo Giudice. Ritiene questa Corte che il motivo sia senz'altro fondato, con le precisazioni Infatti, indipendentemente da altre pronunce dci medesimo Tribunale di Cuneo e dci medesimo Giudice monocratico sulle quali le parti si sono a lungo soffermate, va rile,-ato che: - il danno lamentato dalla Pellegrino è la perdita del valore del suo investimento, avvenuta proprio il 24.12.2001; - è vero che tale perdita si è verificata perché la Pellegrino ave,-a aC(luistato le obbligazioni in quesuone inadempiente a fronte - secondo della Banca da la sua prospettazione collocarsi - di una condotta temporalmente al momento dell'ac(luisto, tuttavia resta il fatto che il danno patito di cui viene richiesto il ristoro si è concretizzato solo successivamente e precisamente il 24.12.200 l; prima di tale evento la Pellegrino avrebbe si potuto domandare la risoluzione 8 Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e7a4 che seguono. Sentenza n. 724/2015 pubbl. il 15/04/2015 RG n. 828/2013 Repert. n. 736/2015 del 15/04/2015 del contratto di negoZlazlOne per inadempimento della Banca (con conseguente travolgimento dell'ordine di acquisto delle obbligazioni Argentina) e la restituzione del prezzo versato, atteso che dette domande prescindono dalla esistenza di un danno e dunque dall'evento del default; - di conseguenza solo la domanda di risoluzione e quella restitutoria (di ripetizione di indebito) potrebbero astrattamente ritenersi prescritte; - inyccc le dotnandc risarcitoric, aventi ad oggetto proprio la perdita di valore delle obbligazioni acquistate non avrebbero certo potuto essere avanzate prima del default non essendosi appunto ancora ,'erificato l'evento dannoso. In conclusione, prescr17.1one ai fini di stabilire l'inizio della decorrenza della pretesa risarcitoria conseguente contrattuale, assumono rilievo decisivo l'inadempimento e il danno causahnente del teonine di all'inadempimento colpe,'ole del debitore ad esso collegato, sicchè ai fini dell'art. 2935 c.c., il teonine iniziale dal quale il diritto al risarcimento può essere fatto valere deve indi"iduarsi non solo con riferimento alla condotta lesi,'a ma segnatamente alla produzione del danno. Sancisce infatti la Cassazione che "quesla COlte, (()II[or7J1elJJellle a 1I0ie lesi dollrùrali e degli arti. 1218 e 2935 a -i quali .rlabilù(()rlO, ri.rpellivalJJellle, (be la lI/alU"la e.rem~jolle della prvslaiolle dovula (o la 11011e.ralla esemiofle) r/s,milJJeIIlo del dali/lO a ",ri(() del mpoII.rabile e dJe la pre.raiiolle delemJilla il del ami"polldmle dirillo (olJJilUia a de(()mre dal giorl/o iII mi lo .rles.ro "può eSJelPfallo valere" . ha da lell/po ajJemltllo dJe, 11011dù'er.ra/JJellle da quallio è di.rpo.rIOper l'ai0fle exlm(()lIlmlluale, la produioJle tllllen"ore, COli da lP.rpoll.rabililà l'aiolle da re.rpo/lJabililà (olllmllllaie Ilei ,v/!fivllii del del,ilore p/uuppolle del dali 110, all(()n:hé l'illadelJJpilJJmlo .ria slalo po.rlo iII. eHelP ù, epo,,, la cOI/Jeglfellza del verijì",r.ri del pregilldiio dJe la re/afil'a prescri:;jol/c nOI1 P"Ò i/li~are a. demn-ere pnoma di mi .ri (hiede il risanill/eIIlo. Ne ,vIIseg"e dJe la pre,raiiolle dell'aiolle di lP.rpo/lJabililà (olllmiluale 11011 può illiiare a d'tv/rere prill/a del,'erijì",rsi del dallllo di mi.ri (biede il //sanilJJeJllo (Cass. 22.7.2005, 18995; CaJs. 13/01/2003. Il. Il. Il. 311; CaH. 06/02/200-1 1550-1; Cass. 12/12/2003, Il. Il. 2287; Ca.r.r.29 a"go.rlo1995 9060)" (Cass. 26020/2011). 9 Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e7a4 ùr applù"iofle Sentenza n. 724/2015 pubbl. il 15/04/2015 RG n. 828/2013 Repert. n. 736/2015 del 15/04/2015 Nel caso in esame deve pertanto coneludersi che, relativamente alla domanda di risarcimento del danno, collegata a guella di risoluzione o autonoma rispetto alla stessa (essendo state entrambe formulate), il relativo diritto, alla data della notifica dell'atto di citazione (29.3.2011), non era comungue prescritto, e ciò indipendentemente dalla efficacia degli atti interrutti,'i della prescrizione posti in essere nel frattempo dalla Pellegrino; di conseguenza il motivo riferito al tenore della lettera del 9.4.2004 risulta assorbito. Né ha alcun pregio il rilievo di parte appellata circa il fatto che la Pellegrino, solo in guesto grado di giudizio, anebbe decorrere la prescrizione allegato che il dies a guo da cui far dovrebbe essere individuato nella data del default, atteso che la Pellegrino, sin dall'atto di citazione in primo grado, ha sempre lamentato che il danno si era verificato a dicembre 2001 a causa del default dello Stato Argentina; né il fatto che l'appellante, ex art. 183 6° comma n. 1 memOrIa dell'eccezione di prescrizione inviate banca alla può della Banca, costituire 111pnmo grado, nella c.p.c., abbia invocato, l'effetto interruttivo aml11lSS10ne della delle lettere Pellegrino l'individua zio ne del dies a quo nella data della conclusione essendo il Giudice, una volta eccepita la prescrizione, a fronte circa del contratto, tenuto a valutare ed 2, Stante quanto esposto va innanzitutto rilevato che la domanda di risoluzione dci contratto guadro di negoziazione (e quelle conseguenti di restituzione della somma versata c di risarcimento sussistendone i presupposti. Indipendentemente prescrIZIone della sola domanda comunque legittimerebbe infondata, posto la risoluzione del danno), non può essere accolta non dalla guestione relativa alb di risoluzione, va rilevato che la stessa è che l'inadempimento dell'intero contratto della Banca, di negoziazione, che vIene ricollegato dall'appellante al solo ordine delle obbligazioni Argentina. lO Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e7a4 indi"iduare l'esatto dies a guo. Sentenza n. 724/2015 pubbl. il 15/04/2015 RG n. 828/2013 Repert. n. 736/2015 del 15/04/2015 E' noto invero che l'art. 1455 c.c. attribuisce risoluzione dci contratto controparte solo in presenza al contraente il diritto alla di un inadempimento che non sia di scarsa itnportanza. fila della nel caso in esame l'appellante non ha fornito, come era suo onere, alcuna prova della grO\'ità dell'inadempimento dclb banca con riferimento all'intero contratto di negoziazione, non fornendo in particolare alcuna allegazione circa l'esistenza o meno di altre operazioni compiute in esecuzione di detto contratto consentendo e non dunque al Giudice di apprezzare la gravità dell'inadempimento della Banca relativo al solo ordine di acquisto delle obbligazioni Argentina, ossia all'incidenza di detto inadempimento Di qui la ragione contrattuale della non dci contratto sull'intero assetto negoziale. accoglibilità di negoziazione della domanda di risoluzione e della conseguente domanda di risarcimento del danno. Da ciò discende ulteriormente che non possono essere accolte la domanda di parte appellante di restituzione della somma investita, conseguente appunto alla risoluzione del contratto, né quella di parte appellata di restituzione dei titoli, anch'essa conseguenza della domanda di risoluzione dci contratto, non accolta. 3. , proposta dall'appellante autonomamente rispetto a quella di risoluzione dci contratto, di risarcimento del danno fondala sulla responsabilità contrattuale agli obblighi comportamentali della banca per essere la stessa venuta meno sulla stessa incombenti dettati dal TUF e dal Regolamento Consob all'epoca vigente. Detto inadempimento violazione viene ricollegato dall'appellante , come si è visto, alla degli obblighi inadeguatezza informativi dell'investimento sulle caratteristiche (che transita dci titolo, alla dall'accertamento della non idoneità della attestazione di non adeguatezza della banca c della conseguente autorizzazione fornita dall'investitore), all'esistenza di un conflitto di interessi c alla vendita di aliud pro alio. Il Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e7a4 Resta da esallUnare la domanda Sentenza n. 724/2015 pubbl. il 15/04/2015 RG n. 828/2013 Repert. n. 736/2015 del 15/04/2015 La Banca, richiamando le sue precedenti difese, non ha contestato di essere destinataria di obblighi informativi passivi ed attivi ed in materia di adeguatezza ma ha affermato di averli diligentemente osservati. In particolare la Banca informativa attin) Documento informazioni ha sostenuto di aver adempiuto e di valutazione dell'adeguatezza all'obbligo sia con la consegna del sui rischi generali degli investimenti sia direttamente fornite all'appellante Pe)'racchia al momento dall'allora direttore dell'acquisto di mediante le della Filiale l\lichele dei titoli, e segnatamente sul rischio maggiore derivante dall'alto rendimento, come risulterebbe dalla dichiarazione apposta in calce all'ordine (doc. 7 di parte appellata) riferita alla non adeguatezza del titolo. In linea generale il quadro di riferimento normativo dall'art. 21, co. I letto b) D.Lgs. 24/2/1998, è costituito, anzitutto, n. 58: ,<Nella pn:J/a:;jolle dei m'Vi:;j e delle attività di ùll'eJ/imento e acceJSon i Joggetti abili/a/i dCl'OIlO:a) compor/arJi COli diligCII'Ji, cOlreltezza e traJjJtlI",za, per Jemin: al m~~/io l'in/en:m dei dien/i e per (illtegn/à dei mertati; b) acqllisin: le illjOm1a:;jolli lIetessane dai diCII/i e operan: iII modo tbc eJ,risiallo ,rempn: adeglla/amente illjom1a/i ... }). Poi, dal Regolamento CONSOB 1/7/1998, n. 11522, emanato 111 forza dei poteri di vigilanza regolamentare di cui all'art. 2, co. 2 della legge citata, che "Gli ill/ermedian all/OIiZ'Ji/i, nell'in/,,"sse degli ùwest1/on e dell'integntà del mem1/0 mobilia,,: a) operallo iII modo illdipClldeJJ/ee comn/e COlii pnlldpi e le "gole generali del l'es/o Unico; d) eseg"ollo COli/empes/ùtità le diJjJosi:;joni loro impartite dagli ill/~stiton; ... }). All'art. 28: ,,1. P,iJ11a della ,rtip"la:;jone del t'lJJltrat/o di gestione e di collsl/lenza iII ma/ena ÙlJ!eJ/tÌJJcnli e dell'illi~odel/a pres/a:;jone dei serl'l.~ di imlcs/imenlo qlleJ/i collega/i, gli in/ermedian alltonzza/i e dei se17Ji~flffeSJo,i di (/ del'OlIo: 12 Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e7a4 stabilisce all'art. 26, co. 1: Sentenza n. 724/2015 pubbl. il 15/04/2015 RG n. 828/2013 Repert. n. 736/2015 del 15/04/2015 a) chiedere tI!!ilmeslilore 1I01i~e CIrca la sua esperiCliza strllmcnti jìJlon:jari, 11/ maleria di illI'e"limCIIli iII la sua situazione .fì/lall~jalitJ, i slIoi obiellil'i di investimento, /lo/ldJé drm la sila propCllsio/IC al rischio. L'el'CIllllale rijìlllo di fomire le 1I01i~e richiesle detle risllilare dal (()lIlm//o di mi al sllù-essilJOarli(()lo 30, oVI'ero da apposila dkhiara~o/IC M//osai/la dall'illI'eslilore; b) cOllseglltllv agli illllesliloli il dommCIIlo slli ,ischi gCllerali degli illI'eslime/lli jìllall~tlli di mi all'Allegalo /I. i/l slmmCIIli 3. 2. Gli illlermediari alllon'zzali nOli POSSOIIOeJ!e//lla,r o (()lIs{~/iare opm/~olli o preslare il seni~o di geslio/IC se 11011dopo averfomilo all'illI'eslilo,r ill(of7lJa~olli adeguale sulla lIalllra, slli ,is,hi e sulle ihJplka~olli JleaJJoria per della spedfim opera"jolle o del ser7li~o, la mi (()JIOSCCII:::p sia ~flèllllt1reco/lsapellOli scelte di inveslimclI/o o disùll1eslimcnlo': Ed all'art. 29: «I. Gli illlermediari alllorizzali si aslCllgollo dall'effe//lltllv COlio per cOllIo degli illl'eslilori opera~olli 11011adegliale per lipologia, ogge/lo,freqllCllza o dimewio/IC. 2. Ai jìlli di mi al comma " gli illlem;editlli allloriz:::pli ICligollocOllIodelle il1omJa~olli di mi all'arlùvlo 28 e di oglli allra il1omJa~olle dispollibile iII rela~o/IC ai sen:i~ preslali. 3. Gli ùllem;editlli alllorizzali, qllando ricelJOllOda 1111illveslilore disposi~olli ,vlalil'e ad lilla opmJ~oue UOIIadeguala, lo Ù1oI711t1110 di lale dn'osltlll,>!J e delle ragiolli per CIIi11011é OpPOrlllllOprocederr alla J//a e"eaJ~o/IC. Qualora !ilmeslilore illlCllda (()mllllque dtllr (()rso di 1111 ordille imparlilo per iscri//o o"flero, /ICI caso di ordilli Ielefollid, ,rgislralo su lIasl/'{) mtl.gnelil'O o SII altro supporto eqllù'o/cnle, ù, ali sia faI/O esp/id/o njerimen/o al/e tJlwerlcw:::.c riavllte»). Nel commentare tale normativa, questa Corte ha a''Uto modo di porre in luce la necessità comunitariamente di fornire una interpretazione orientata, affermando costituzionalmente e che "quella disciplin~ trova il suo fondamento e la sua giustificazione nell'esigenza di «tutela del risparmio in tutte le sue forme», bene costituzionalmente garantito dall'art. 47, co. 1 Cast., che si sostanzia nell'interesse pubblico al controllo della gestione di esso, soprattutto nella connessione fra risparmio e mercato fInanziario, sancita dall'art. 117, co. 2 13 Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e7a4 all'opera~o/IC, gli ill/ermedimi aulo,izzali POHOIIOeseguire l'opera~olle slessa solo "lilla base Sentenza n. 724/2015 pubbl. il 15/04/2015 RG n. 828/2013 Repert. n. 736/2015 del 15/04/2015 lett. e) Costo Quindi, l'interpretazione dci quadro normativo suddetto deve esser costituzionalmente orientata. t\fa deve essere anche comunitariatncnte oricntata~ atteso che lO materia giocano quello di attività della libertà concorrenla su tutto (Direttiva 10/5/1993, economica il territorio n. 93/22/CEE degli im'estitori (Direttiva 10/5/1993, posizione è connotata due interessi egualmente nel rispetto del principio della U.E., sul versante - Considerando n. 93/22/CEE da una forte asimmetria all'impresa di gestione dell'investimento. rilevanti: di delle imprese 6), e quello della tutela - Considerando 5), la cui di informalione rispetto Dove, inizialmente, l'interesse della Comunità era più orientato a favorire la libertà di concorrenza e stabilimento, in condizioni assoluta parità, fra imprese di investimento 10/5/1993, n. 93/22/CEE - Considerando e banche (Direttiva l, 3, 4, 6, 8, direttiva oggi abrogata), mentre oggi la tutela si è spostata verso una consideralione più incisi,'a della posizione dell'investitore, sempre più dipendente dalle complesse informazioni personalizzatc attese c ricevute dall'impresa di investimento. In piena coerenza con tali principi si colloca l'insegnamento della Suprema Corte: «In tema di sen,izi di investimento, la banca intennediaria, prima di effettuare operazioni, ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione adeguata in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione fmanziaria del cliente, e, a fronte di un'operazione non adeguata (nella specie, avente ad oggetto obbligazioni Mexico 10%), può darvi corso soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto dall'investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute. f\ll'operati,'ità di detta regola - applicabile anche quando il servizio fornito dall'intermediario consista nell'esecuzione di ordini - non è di ostacolo il fatto che il cliente abbia in precedenza acquistato un altro titolo a rischio (nella specie, obbligazioni Telecom Argentina), perché ciò non basta a renderlo operatore qualificato ai sensi della normativa regolamentare dettata 14 Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e7a4 concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in Sentenza n. 724/2015 pubbl. il 15/04/2015 RG n. 828/2013 Repert. n. 736/2015 del 15/04/2015 dalla Consob» (cosi CASSo CIV. sez. I, 25 gIUgno 2008, n. 17340)" (Corte d' L\ ppello di Torino, sento n. 1640 del 27. I 1.2009) Ancora preliminarmente al merito e per completezza, la Corte deve rammentare la ripartizione dell'onere della prova. Insegna, in modo ormai consolidato, la Suprema Corte: "In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della pro,," de\'e ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione dell'eccezione di inadempimento o il risarcimento del danno si avvalga ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, il creditore agente dovrà dimostrare allegazione propno ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento suo inesatto il adempimento, dell'inesattezza al creditore istante dell'adempimento dell'obbligazione, ma il sarà sufficiente (per violazione la mera di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata ossenranza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una 'Tolta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimenro. (Nell'affermare della Corte hanno ulrerionnente di inadempimenro dell'inadempimento il principio di diritto che precede, le SS.UU. precisato che esso trova un limite nell'ipotesi delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimenro e non per la risoluzione o il risarcimento)>> (cosi CASSo CIV. Sez. Un. 30 ottobre 2001, n. 13533; conformi CASSo CIV. Sez. IIl, 15 Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e7a4 adempimento, ed Sentenza n. 724/2015 pubbl. il 15/04/2015 RG n. 828/2013 Repert. n. 736/2015 del 15/04/2015 8 maggio 2001, n. 6386; sez. II, 5 agosto 2002, n. 11717; sez. 111,15 novembre 2002, n. 16092; sez. lav., 9 febbraio 2004, n. 2387; sez. III, 28 maggio 2004, n. 10297; sez. 111,21 giugno 2004, n. 11488; sez. 1,21 agosto 2004, n. 16530; sez. 111,8 ottobre 2004, n. 20073; sez. 1,5 aprile 2005, n. 7081). Da tale principio di diritto, pienamente condiviso da questa Corte, consegue che sull'investitore incombe l'onere di prm.are il contratto ed il contenuto esso, sul quale fonda la propria domanda; spetta all'intermediario quale parte convenuta, l'onere della prova di finanziario, dell'adempimento o della inimputabilità a sé dell'inadempimento. Quanto alle caratteristiche dei titoli oggetto di causa, é noto che già a partire dal '98 e dai primi mesi '99 sussistevano corposi motivi di allarme sulla 'tenuta' complessiva del sistema economico argentino c, conseguentemente, sulla sua reale capacità di far fronte al rientro dell'enorme (e crescente) esposizione maturata con l'emissione di obbligazioni dci debito pubblico (di per sé non direttamente garantita dal sostegno internazionale e, in particolar modo, dal FM1). Parte appellante ha prodotto anche la offering circular e la nota integrativa relativa all'emissione di obbligazioni Argentina una chiara analisi della grave situazione (doc. 27) dalle quali risultava debitoria dell'Argentina, con la condizione di valutare rischi speciali". 1\ fronte di tale situazione, ed alla luce del principi sin qui esposti, non può che concludersi che gli obblighi informativi dettati dalle norme di ctÙ sopra non furono affatto adempiuti dalla Banca. E' evidente che la mera consegna del Documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti flllanziari (doc. 3 di parte appellata) non é sufficiente a dimostrare l'avyenuto adempimento già solo perché contratto quadro, dell'obbligo di informazione lo stesso, consegnato fornisce informazioni al momento specifica, della conclusione del di carattere generale e dunque non può essere idoneo a dare al cliente tutte quelle informazioni attinenti proprio 16 Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e7a4 precisazione che "le obbligazioni sono adatte solo ad investitori speculativi e in Sentenza n. 724/2015 pubbl. il 15/04/2015 RG n. 828/2013 Repert. n. 736/2015 del 15/04/2015 allo specifico titolo da aC(juistare al momento dell'ordine. documento desse atto dci C.d. "rischio emittente" non avvenuto adempimento Il fatto che tale aSSUlnc rilievo di dello specifico obbligo informativo essendo, come si è detto, una avvertenza di carattere generale riferita a tutti i paesi emergenti. D'altronde tale anche la Banca appellata non afferma che mecliante la consegna di documento gli obblighi di informazione specifica sarebbero stati adempiuti, ma sottolinea che questi vennero rispettati perché il funzionario addetto alla compiutamente vendita delle obbligazioni (Michele Peyracchia) avrebbe informato la Pellegrino all'atto dell'acquisto. La prova offerta sul punto dall'appellata è tuttavia fallita. Il Peyracchio, sentito come teste dall'uclienza del 7.12.2011, ha dichiarato "Non ricordo se ho avuto modo di conoscere nell'esercizio delle mie mansioni cii cui ho detto la sig.a Pellegrino Silvana che mi ,.iene indicata come presente all'uclienza. Non Argentina ricordo se ho provveduto alla sig.a Pellegrino a vendere né tantomeno delle obbligazioni mi ricordo che cosa io ho illustrato evcntualmcnte alla sig.a Pellegrino in quell'occasione". A qucsto punto appare persino superfluo richiamarc i principi seguiti da questa Corte (sent. 626/ Il) circa il fatto che "l'informazione dell'investitore curopeo devc poiché solo su di essa può formarsi il consenso informato medesimo. Dove l'effettività - intcsa soprattutto della nozione - implica necessariamentc nel senso l'impiego cii un codice di comunicazione condiviso, cioè una comunicazione che - banditi i rcnnini esoterici, eufemistici, sostanzialmente mistificatori, di cui la materia pare volersi ammantare - trasmetta all'interessato quelle informazioni brutale) in cui egli sia in grado cii comprendere, detta effettività integra, contcmporaneamente, risparmio, in senso costituzionale. nella forma (anche su base personalizzata. l'la una prima tutela concreta del Sotto un secondo prescinde totalmente da una concezione - cara al nostro aspetto, l'effettività COStuJ11C mcrarl1cntc procedimentalc - di formalc c burocratica comurticazionc sulla base di moduli di informazione scritti in modo incomprensibile c cOlnunque oscuro, essendo 17 Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e7a4 essere effettiva, dell'investitore Sentenza n. 724/2015 pubbl. il 15/04/2015 RG n. 828/2013 Repert. n. 736/2015 del 15/04/2015 incentrata sulla comUl1lCaZl0ne bidirezionale investitore-impresa intermediatrice, nel senso che la seconda deve comprendere, dalle domande c risposte dci primo, il suo grado di comprensione proposto e contrattato. Tale nozione, effettiva dell'investimento comunitaria c costituzionale, di informazione effettiva costituisce il quadro unificante della normativa specifica dianzi richiamata". Non si tratta infatti qui di individuare se determinate informazioni furono idonee a efficacemente rendere edotto l'in,'estitore delle caratteristiche dci titoli acquistati atteso che patte appellata non ha fornito alcun prova di aver dato alcuna informazione all'appellante, pur avendo affermato, nei suoi atti, che avrebbe ben potuto dimostrare che il Peyracchio aveva cotnpiutarncnte reso le informazioni necessarie. Risulta dunllue pacifico l'inadempimento, sotto questo profilo, della Banca appellata. Anche relativamente all'aspetto della inadeguatezza deve ritenersi che la Banca si sia resa inadempiente. Come si è visto l'art. 29 del regolamento Consob indica specificamente alcuni parametri che debbono essere presi in considerazione per pervenire al giudizio di adeguatezza o meno dell'operazione, ossia la tipologia dei titoli, l'oggetto, la frequenza delle operazioni c la dimensione dell'investimento. ancorchè nell'ambito dell'ordine di acquisto avesse invece avvertito l'investitore della sua inadeguatezza c richiesto l'espressa autorizzazione del cliente ad eseguirlo. In proposito deve ritenersi che effettivamente l'originario giudizio della banca fosse pienamente corretto, tenuto conto del fatto che la Banca - che ne aveva l'onere - non ha nella presente causa provato in alcun modo tale adeguatezza. Va infatti rilevato che (doc. 4 di parte appellata) in data 21.6.1999 la Pellegrino, al quale era stato sottoposto il questionario relativo alla sua profùatura, aveva sottoscritto la dichiarazione di rifiuto di fornire informazioni in merito alla sua esperienza in strumenti finanziari, alla sua situazione finanziaria. ai suoi 18 Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e7a4 In primo grado la banca aveva sostenuto la piena adeguatezza dell'operazione, Sentenza n. 724/2015 pubbl. il 15/04/2015 RG n. 828/2013 Repert. n. 736/2015 del 15/04/2015 obiettivi di investimento e alla sua propensione al rischio: rifiuto che, come è noto, non esonera affatto l'intermediario dal valutare l'adeguatezza dell'investimento sulla base delle conoscenza in suo possesso ricavate aliunde. Ed infatti la Banca, consapevole di tale suo obbligo, ha comunque, al momento dell'ordine, espresso una valutazione di inadeguatezza del medesimo. Ora invece la Banca, sostenendo fornito alcun elemento idoneo che l'investimento a supportare limitandosi ad affermare che l'operazione era adeguato, non ha tale suo diverso giudizio, non presentm'a alcun profilo di inadeguatezza. Im'ero la Banca non ha patrimonio investito neppure allegato alcuna circostanza della Pellegrino obbligazioni l\rgentina o documentato prima e all'atto 111 merito al dell'acquisto delle tale profilo (ad es. mediante l'estratto conto titoli o altro), anzi risultando dagli e/c del conto corrente solo l'acquisto in questione, a fronte di una liquidità limitata. Dunque certamente l'operazione, come accertato correttamente dalla Banca all'epoca, era inadeguata per dimensione, visto che l'investimento coinvolgeva un rilevante importo, e anche per tipologia di titoli atteso che la banca non ha provato l'esistenza di alcuna operatività delal cliente in obbligazioni di paesi emergenti c dunque alcun altro investimento di pari rischiosità effettuato dalla Alla luce di ciò deve ritenersi che la annotazione acquisto, limitata alla comunicazione contenuta sull'ordine di della non aùeguatezza dell'operazione, senza che fosse in alcun modo specificato sotto 'Iuale profilo sussistesse tale inadeguatezza, non sia idonea a fornire all'investitrice i corretti canoni informativi riguardo alla inadeguatezza dell'operazione. Infatti poiché espressamente la norma indicata l'intermediario richiede che l'investitore alla esecuzione dell'operazione autorizzi dopo essere stato specificamente informato circa la non adeguatezza della stessa, e poiché detta adeguatezza viene dal citato art. 29 riferita a differenti parametri, appare evidente come una autorizzazione informata del cliente non possa prescindere 19 Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e7a4 cliente. Sentenza n. 724/2015 pubbl. il 15/04/2015 RG n. 828/2013 Repert. n. 736/2015 del 15/04/2015 dall'essere stato l'investitore reso edotto sotto quali profili l'operazione è stata valutata dall'intermediatio come non adeguata, ben potendo il suo giudizio sulla eseguibilità dell'operazione mutare con riferimento ad uno piuttosto che ad un altro parametro di inadeguatezza. Diversamente opinando infatti risulterebbe che l'avvertimento cJ.rca la non adeguatezza dell'operazione sarebbe privo di concreto significato, risolvendosi in una clausola di stile il cui effettivo contenuto c portata sfugge al risparmiatore. Non \'a infatti sottaciuto che, in presenza di una corretta informazione fornita dall'intermediario circa la non adeguatezza dell'operazione e circa le ragioni e i profili di tale non adeguatezza, c della autorizzazione del risparmiatore ad eseguire comunque l'operazione, il risparmiatore non potrebbe più dolersi, ad esempiO, del fatto che l'intero suo patrimonio sia stato investito in una sola tipologia di titoli, ovvero che l'il1\"estimento comportasse rischi del tutto superiori rispetto al suo profilo di im'estitore prudente. A fronte dunque dell'esonero da responsabilità che comporta l'autorizzazione dell'investitore, se correttamente resa, ex art. 29 Reg. Consob non può che ritenersi sussistente il dovere dell'intennediario risparmiatore di fornire cd estrinsecare al una valutazione in concreto dell'inadeguatezza dell'operazione, Tutto ciò non è avvenuto nel caso in esame in quanto la dicitura riportata sull'ordine si limita a indicare che la risparmiatrice era stata informata dci fatto che l'operatività in oggetto di questo incarico risultava a lei non adeguata, senza tuttavia precisare, come si è detto, i profili in base al quale l'intemediario ave\'a formulato un siffatto giudizio. In conclusione deve ritenersi sussistente l'inadempimento dell'intermediario anche sotto questo profilo, atteso che l'avvertimento apposto sull'ordine non appare rispettoso del contenuto traduccndosi della prescrizione dell'art. 29 reg. Consob, cosÌ in un mancato avvertimento della non adeguatezza 20 Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e7a4 ossia riferita ad uno o più parametri indicati dal citato art. 29. Sentenza n. 724/2015 pubbl. il 15/04/2015 RG n. 828/2013 Repert. n. 736/2015 del 15/04/2015 allorguando la stessa era invece sussistente, il che avrebbe comportato l'astensione dell'intermediario dall'esecuzione dell'operazione. Il rilievo circa l'inadempimento della Banca anche con riferimento all'art. 29 Reg. Consob comporta poi che non incombente sull'im'estitore l'inadempimento venga in rilievo l'onere - normalmente di provare il nesso di causalità fra e il danno atteso che la violazione della norma di cui sopra si traduce in una violazione di un obbligo di astensione a carico della Banca dalla guale discende per ciò solo la prova del rapporto di causalità fra detta violazione e il danno. L'accertamento comporta dell'inadempimento l'assorbimento della Banca sotto profili dedotti del motivo riferito alla esistenza del conflitto di interessi. Alla luce di guanto esposto deve essere guantificato il danno discendente da detto inadempimento. obbligazioni Parte appellante la somma ha investito nell'acguisto di dette di € 98.350,37; parte appellata ha allegato che la Pellegrino ha incassato cedole per l'importo di € 14.286,75, circostanza non contestata dall'appellante; l'appellata ha richiesto la restituzione di tale somma la detrazione della stessa dall'importo risarcimento del danno ed in effetti somma inizialmente impiegata da liguidarsi a titolo di il suddetto importo "a scomputato dalla Pellegrino al fine di dalla esattamente determinare il danno ricevuto dalla stessa, affinchè non si realizzi invece una indebita locupletazione. Tenuto inoltre conto del fatto che, stante il rigetto della domanda restitutoria, la titolarità delle obbligazioni resta in capo alla parte appellante, della determinazione del danno non si può prescindere nell'ambito dal valore attuale residuo dei suddetti titoli, come rilevato da parte appellata; in proposito guesta Corte ha già avuto modo di guantificare nella percentuale del 30% il valore attuale degli stessi, in linea con guello delle offerte pubbliche di scambio. Alla luce di guanto dell'appellata sopra la somma dovuta a titolo risarcitorio deve essere determinata in complessivi da parte € 54.558,50; su tale 21 Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e7a4 o comungue Sentenza n. 724/2015 pubbl. il 15/04/2015 RG n. 828/2013 Repert. n. 736/2015 del 15/04/2015 importo, trattandosi di debito di valore, va applicata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dal 24.12.2001 (data di verificazione dell'evento dannoso) nonché gli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata. La riforma della sentenza di primo grado comporta una nuova c complessiva regolamentazione delle spese di causa; stante la soccombenza appellata la stessa va condannata della parte alla rifusione a favore dell'appellante delle spese dei due gradi di giudizio, atteso che la sola soccombenza dell'appellante alla domanda di nullità dci contratto per difetto di forma e a quella di risoluzione dci contratto risuIta non assumere un rilievo particolare nell'ambito dci peso delle difese svoIte dalle parti. Le spese si liquidano ai sensi dci 0.111. 55/204 tenuto conto del valore della causa, delle fasi di studio, introduttiva e decisoria e cosi, per il primo grado, in € 5.534,00 e per questo grado di giudizio in complessivi complessivamente € 6.615,00 il tutto oltre rimborso forfettario, Iva e CPA. Di conseguenza parte appellata deve essere condannata alla restituzione a favore dell'appellante di quanto versato in esecuzione della sentenza di primo grado a titolo di spese di causa, pari a € 17.809,17 con gli interessi dal pagamento (14.3.2013). Quanto alle spese di CTU la soccombenza appellata comporta di parte che le stesse debbano essere poste definitivamente a carico P.Q.M. La Corte di Al'pella di Torino, respinta ogni contraria istanza, eccezione c deduzione, in riforma della sentenza del Tribunale di Cuneo dci 29.10.2012, dichiara tenuta e condanna la BANCA DI CARAGLIO DELLA RIVIERA pagamento, DEI FIORI a titolo di risarcimento CREDITO DEL CUNEESE COOPERATIVO E S.c. al del danno, a fa\'ore di PELLEGRINO 22 Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e7a4 della Banca, in riforma della impugnata sentenza. Sentenza n. 724/2015 pubbl. il 15/04/2015 RG n. 828/2013 Repert. n. 736/2015 del 15/04/2015 Silvana Giuseppina della somma di € 54.558,50, oltre a rivalutazione monetaria dal 24.12.2001 e agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata; dichiara tenuta e condanna la BANCA DI CARAGLIO DEL CUNEESE E DELl.A RIVIERA DEI FIORI CREDITO restituzione a favore di PELLEGRINO COOPERATIVO S.c. alla Silvana Giuseppina della somma di € 17.809,17 con gli interessi dal 14.3.2013; pone le spese di CTU defmitivamente a carico di parte appellata; dichiara tenuta e condanna l'appellata alla rifusione a favore dell'appellante delle spese dei due gradi di giudizio liquidate per il primo grado in complessivi € 5.534,00 e per il presente grado in complessivi € 6.615,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CI'A Cosi deciso nella camera di consiglio della I Sezione Civile della Corte lO 1: Il Consigliere est. -" Dot~ U d'Appello in Torino il 27.3.2015. Q t> " t: .~ <l 23 Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e7a4 Direttore Amministrativ RUSCAZIO dr.ssaMaria et