TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI E
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TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI E
ACCERTAMENTO imposte e tasse TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI E VERSAMENTI SOMMARIO • SCHEMA DI SINTESI • DICHIARAZIONI SEPARATE PER L’ANNO 2015 • SCADENZE PER LA RATEIZZAZIONE D.P.R. 22.07.1998, n. 322 - Art. 3, c. 136 L. 23.12.1996, n. 662 - D.P.R. 14.10.1999, n. 542 D.P.R. 7.12.2001, n. 2001, n. 435 - D.L. 20.02.2009, n. 63 - D.L. 30.12.2008, n. 207, conv. L. 27.02.2009, n. 14 Provv. Ag. Entrate 15.01.2016 - D.M. 28.02.2003, n. 46 - Circ. Ag. Entrate 25.01.2002, n. 6/E Circ. Ag. Entrate 14.06.2002, n. 51/E Tutti i contribuenti sono tenuti a presentare il modello Unico 2016 esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato. Sono esclusi da tale obbligo e, pertanto, possono presentare il modello Unico 2016 cartaceo, per il tramite di un ufficio postale, i contribuenti che: .. pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il modello 730, non possono presentare tale modello; .. pur potendo presentare il modello 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello Unico (RM, RT, RW); .. devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti. SCHEMA DI SINTESI Termini finali di presentazione del Mod. Unico 2016 - per anno 2015 Pagamenti (saldo e 1ª rata acconto) Dichiarazioni Presentazione tramite uffici postali Soggetti interessati • Persone fisiche che: .. pur potendo compilare il modello 730, non possono presentarlo; .. devono comunicare dati utilizzando i relativi quadri del Modello Unico (RM, RT, RW); .. devono presentare la dichiarazione per contribuenti deceduti. Trasmissione telematica diretta o tramite intermediari Senza maggiorazione 0,40% Con maggiorazione 0,40% 30.09.2016 16.06.2016 16.07.2016 (4) Entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (30.09.2016)(1) Entro il giorno 16 del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. Entro i 30 giorni successivi Entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (30.09.2016)(1) Entro il giorno 16 del mese successivo alla data di approvazione del bilancio o del termine ultimo di approvazione(2)(3) Entro i 30 giorni successivi Dal 2.05.2016 al 30.06.2016 Persone fisiche non rientranti nei casi precedenti Società di persone Con obbligo di redazione del bilancio, approvato entro 120 Soggetti giorni dalla chiusura dell’esercizio. Ires Senza obbligo di redazione del bilancio. Soggetti Ires che approvano il bilancio oltre 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, se hanno usufruito della proroga di cui all’art. 2364 Codice Civile. Non ammessa Per soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. Il limite massimo entro cui approvare il bilancio, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, è il 29.06. Per gli anni bisestili, la scadenza è il 28.06. (3) In caso di mancata approvazione del bilancio entro il 28.06.2016, la società deve effettuare i versamenti entro il 16.07.2016. (4) Il termine di 30 giorni per effettuare il versamento del saldo con la maggiorazione, a titolo di interesse, decorre dalla data prevista per effettuare il primo versamento. Pertanto, le eventuali proroghe del termine per il primo versamento - che si rendano necessarie poiché lo stesso cade durante un giorno festivo - determinano lo spostamento in avanti del giorno da cui decorre il termine per il versamento con la maggiorazione, con conseguente proroga dello stesso (Ris. Ag. Entrate 6.06.2007, n. 128/E). (1) (2) Note R Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata Aggiornato al 16.03.2016 A T I O N . 4 / 2 0 1 6 - 283 4-5 7 ACCERTAMENTO imposte e tasse DICHIARAZIONI SEPARATE PER L’ANNO 2015 Riepilogo dei termini finali Dichiarazioni Adempimenti Presentazione Senza maggiorazione Con maggiorazione 0,40% 0,40% ----- 30.09.2016 16.03.2016 Ammessa solo per modello unificato (1). Dichiarazione Irap ----- • 30.09.2016 per soggetti Irpef e società di persone. • 9° mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta per soggetti Ires. 16.06.2016 16.07.2016 Mod. 770 Semplificato ----- 1.08.2016 ----- ----- Mod. 770 Ordinario ----- 1.08.2016 ----- ----- ----- Con la retribuzione di competenza del mese di luglio (agosto o settembre per i pensionati). ----- Dichiarazione IVA separata Consegnato ai soMod. 730 stituti d’imposta, ai Ordinario e Caf, ai professionisti precompilato abilitati o all’Agenzia delle Entrate Nota (1) Pagamenti Trasmissione telematica 7.07.2016 I contribuenti che presentano la dichiarazione IVA all’interno di quella unificata, che non hanno effettuato il versamento del saldo IVA entro il 16.03, possono eseguire il pagamento, maggiorato dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al 16.03, entro il termine per i versamenti di Unico; il versamento dell’IVA insieme alle altre imposte derivanti da Unico, eseguito dal 17.06 al 16.07, comporta che la stessa maggiorazione dello 0,40% sia applicata anche al saldo dell’IVA, ulteriormente aumentato della maggiorazione dovuta dal 17.03 al 16.06. SCADENZE PER LA RATEIZZAZIONE Contribuenti titolari di partita IVA Rata Versamento 1ª rata entro 16.06 Versamento 1ª rata entro 18.07 Versamento Versamento (1) Interessi % Interessi% 1ª 16.06 0,00 18.07 0,00 2ª 18.07 0,33 22.08 0,31 3ª 22.08 0,66 16.09 0,64 4ª 16.09 0,99 17.10 0,97 5ª 17.10 1,32 16.11 1,30 6ª 16.11 1,65 Contribuenti non titolari di partita IVA Rata R Versamento 1ª rata entro 18.07 Versamento Versamento (1) Interessi % Interessi% 1ª 16.06 0,00 18.07 0,00 2ª 30.06 0,16 22.08 0,13 3ª 22.08 0,49 31.08 0,46 4ª 31.08 0,82 30.09 0,79 5ª 30.09 1,15 31.10 1,12 6ª 31.10 1,48 30.11 1,45 7ª 30.11 1,81 Nota (1) 8 Versamento 1ª rata entro 16.06 A T In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40%. I O N . 4 / 2 0 1 6 - 2834 -5 Aggiornato al 16.03.2016 Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata IMPOSTE DIRETTE imposte e tasse VISTO DI CONFORMITÀ PER COMPENSAZIONE DI CREDITI TRIBUTARI (NON IVA) SOMMARIO • SCHEMA DI SINTESI • APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ • AMBITO APPLICATIVO Art. 1, c. 574 L. 27.12.2013, n. 147 - Art. 9, c. 2 D.L. 8.04.2013, n. 35 - Art. 34, c. 1 L. 23.12.2000, n. 388 Art. 35 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 - Circ. Ag. Entrate 14.05.2014, n. 10/E - Circ. Ag. Entrate 25.09.2014, n. 28/E Ris. Ag. Entrate 2.09.2014, n. 82/E L’art. 1, c. 574 L. 147/2013 ha previsto, per i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’Irap per importi superiori a € 15.000 annui, l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa, relativamente alle società di capitali per le quali è esercitato il controllo contabile di cui all’art. 2409-bis del codice civile, la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale, dai soggetti che esercitano il controllo contabile, attestante l’esecuzione dei controlli di cui all’art. 2, c. 2 D.M. 31.05.1999, n. 164. Con la circolare n. 28/E/2014 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine agli adempimenti che i professionisti devono porre in essere, al fine di comunicare che intendono apporre il visto di conformità. SCHEMA DI SINTESI Oggetto • Crediti relativi a: .. imposte sui redditi; .. addizionali alle imposte sui redditi; .. ritenute alla fonte; .. imposte sostitutive delle imposte sul reddito; .. Irap. Per importi superiori a € 15.000 annui. Utilizzo in compensazione orizzontale. COMPENSAZIONE DEI CREDITI TRIBUTARI Richiedere l’apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. in alternativa Obbligo LIMITE ALLE COMPENSAZIONI Compensazione orizzontale Art. 9, c. 2 D.L. 35/2013 Compensazione verticale Richiedere la sottoscrizione della dichiarazione, oltre che dal rappresentante legale, da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile, attestante l’esecuzione dei controlli di cui all’art. 2, c. 2 D.M. 31.05.1999, n. 164. Il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, ai sensi dell’art. 17 D. Lgs. 241/1997, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è pari a € 700.000. Per i soggetti subappaltatori, qualora il volume di affari registrato nell’anno precedente sia costituito per almeno l’80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto, il limite è pari a € 1.000.000. La compensazione tra tributi della medesima specie non soggiace a limiti di importo. R Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata Aggiornato al 16.03.2016 Relativamente alle società di capitali per le quali è esercitato il controllo contabile di cui all’art. 2409-bis C.C. A T I O N . 4 / 2 0 1 6 - 10014-2 23 IMPOSTE DIRETTE imposte e tasse APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ UTILIZZO DEL CREDITO • La norma non prevede espres- • A differenza di quanto previsto per i crediti IVA di importo susamente l’obbligo di preventiperiore ai € 5.000, per i quali la disposizione prevede che la va presentazione della dichiacompensazione possa essere effettuata a partire dal giorno 16 razione ai fini dell’utilizzo dei del mese successivo a quello di presentazione della dichiaraziocrediti in compensazione. ne o dell’istanza da cui il credito emerge. LIMITE • Compensazione orizzontale • Il limite di € 15.000, superato il quale scatta l’obbligo di apporre il visto di conformità, è riferibile esclusivamente alla compensazione orizzontale dei crediti e, quindi, non alla compensazione verticale, ancorché questa sia effettuata mediante la delega di versamento. • Singoli crediti • Il limite di importo di € 15.000 si riferisce alle singole tipologie di credito emergenti dalla dichiarazione. • In altri termini, se dalla dichiarazione dei redditi emergono due diversi crediti d’imposta entrambi di ammontare inferiore a € 15.000, ma complessivamente di importo superiore alla soglia, questi ultimi potranno essere utilizzati in compensazione senza apporre il visto di conformità. • Viceversa, l’utilizzo in compensazione di un credito per un importo superiore a € 15.000 comporta l’obbligo di apposizione del visto su tutta la dichiarazione, anche in presenza di altri crediti - utilizzati o meno - di ammontare inferiore alla soglia. Esempi VISTO DI CONFORMITÀ SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DELL’ORGANO DI CONTROLLO • Dalla dichiarazione dei redditi emergono due crediti d’imposta: .. uno, a titolo di Irpef, di ammontare pari a € 20.000; .. l’altro, a titolo di cedolare secca, per un ammontare pari a € 4.000. • Nel caso in cui il contribuente utilizzi in compensazione il credito Irpef per un ammontare pari a € 13.000 e il credito a titolo di cedolare secca per un ammontare pari a € 3.000, non è obbligatoria l’apposizione del visto di conformità, posto che ciascun credito è utilizzato per un importo inferiore a € 15.000 anche se, in totale, i crediti utilizzati ammontano a € 16.000. • Se il contribuente utilizza il credito Irpef per un ammontare pari a € 16.000 è obbligato ad apporre il visto di conformità. In tale caso, anche ove sia utilizzato in compensazione soltanto il credito Irpef, sarà obbligatoria l’apposizione del visto sull’intera dichiarazione dalla quale emergono i crediti. • Soggetti abilitati • Iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. • Iscritti nell’Albo dei consulenti del lavoro. • Responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF-imprese. • Iscritti nei ruoli dei periti ed esperti presso la Cciaa, alla data del 30.09.1993, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria. • Conformità dei dati Art. 35, c. 1, lett. a) D. Lgs. 241/1997 • È richiesta la conformità dei dati delle dichiarazioni alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile [riscontro documentale senza alcuna valutazione di merito (Circ. Ag. Entrate 57/E/2009 e C.M. 134/1999)]. L’attestazione dei controlli di conformità da parte dei soggetti che effettuano il controllo contabile, anch’essa riferibile solo alle dichiarazioni annuali, si attua mediante la sottoscrizione della dichiarazione da parte dei medesimi soggetti e l’indicazione del codice fiscale. • Alternativa al visto di conformità • In alternativa all’ottenimento del visto di conformità, i contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile possono effettuare la compensazione se la dichiarazione è sottoscritta anche dai soggetti che esercitano il controllo contabile. • Controlli • La dichiarazione dell’organo di controllo attesta che sono stati effettuati i seguenti controlli: a) la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA; b) la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione. Art. 2, c. 2 D.M. 31.05.1999, n. 164 24 R A T I O N . 4 / 2 0 1 6 - • Dotati di specifica copertura assicurativa (non inferiore a 3 milioni di euro) e iscritti nell’apposito elenco dei soggetti abilitati presso la D.R.E. 10014-2 Aggiornato al 16.03.2016 Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata IMPOSTE DIRETTE imposte e tasse AMBITO APPLICATIVO CREDITI INCLUSI • In considerazione dell’ampia previsione normativa, l’obbligo di apposizione del visto di conformità riguarda tutti i crediti d’imposta il cui presupposto sia riconducibile alle imposte sui redditi e relative addizionali. • È necessario l’obbligo di apposizione del visto di conformità per il credito d’imposta derivante dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, di cui all’art. 2, cc. da 55 a 58 D.L. 29.12.2010, n. 225. • Il richiamo normativo deve intendersi riferito anche ai crediti relativi all’imposta disciplinata dall’art. 1, cc. 2 e 2-bis del D.L. 24.09.2002, n. 209 (c.d. riserve matematiche dei rami vita), che si generano qualora l’ammontare complessivo delle predette imposte sostitutive e ritenute da versare in ciascun anno sia inferiore all’imposta versata per il 5° anno precedente e che, per espressa previsione, possono essere utilizzati in compensazione orizzontale delle imposte e dei contributi. Non rileva, ai fini dell’apposizione del visto, lo scomputo dell’imposta sostitutiva versata dalle ritenute previste dall’art. 6 della L. 26.09.1985, n. 482, e dall’imposta sostitutiva prevista dall’art. 26-ter del D.P.R. 29.09.973, n. 600, in quanto assimilabile a una compensazione interna. CREDITI ESCLUSI • Devono essere esclusi dall’obbligo di apposizione del visto di conformità i crediti il cui presupposto non sia direttamente riconducibile alle stesse imposte. Esempi Crediti aventi natura strettamente agevolativa: credito d’imposta a favore degli autotrasportatori per il consumo di gasolio (“caro petrolio”), credito d’imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate di cui alla L. 296/2006, credito d’imposta per l’acquisto e la rottamazione di autoveicoli istituito dall’art. 17-decies del D.L. 26.06.2012, n. 83. Non rileva, ai fini dell’esclusione dall’obbligo di apposizione del visto di conformità, la circostanza che il credito d’imposta sia utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 241/1997, senza limiti di importo. UTILIZZATORE DIVERSO DAL SOGGETTO CHE HA GENERATO IL CREDITO • Dichiarazione • Il visto deve essere apposto anche sulla dichiarazione del soggetto cedente del cedente dalla quale risulta la cessione del credito di importo superiore a € 15.000, posto e cessionario che, attraverso la cessione, si produce l’effetto di un “utilizzo anticipato” del credito, analogamente a quanto avviene con l’istituto della compensazione. Rimane fermo l’obbligo, per il cessionario che utilizza in compensazione il credito ricevuto per un ammontare superiore alla soglia fissata dal legislatore, di richiedere l’apposizione del visto di conformità sulla propria dichiarazione, dalla quale emerge il credito. Va da sé che, in tale caso, il controllo da effettuarsi in sede di apposizione del visto avrà per oggetto il mero riscontro dell’ammontare del credito ceduto, indicato in dichiarazione, con il suo utilizzo in compensazione. • Consolidato nazionale • I principi trovano applicazione anche nell’ambito del regime di tassazione del consolidato nazionale, nelle ipotesi di cessione, ai sensi dell’art. 7, c. 1, lett. b) del D.M. 9.06.2004, dei crediti utilizzabili in compensazione, nonché delle eccedenze di imposta ricevute ai sensi dell’art. 43-ter D.P.R. 602/1973. All’apposizione del visto di conformità è tenuta, altresì, la società consolidante per la cessione delle eccedenze Ires generate dal gruppo di importo superiore a € 15.000. In tale caso, le società consolidate non sono tenute all’obbligo di apposizione del visto di conformità in relazione alla determinazione unitaria dell’Ires di gruppo posto che le stesse, per effetto della partecipazione alla fiscal unit, trasferiscono alla società consolidante esclusivamente le proprie basi imponibili, senza liquidare la relativa imposta. • Società trasparenti • I soci/associati/partecipanti non sono tenuti all’apposizione del visto di conformità in sede di riattribuzione delle ritenute per importi superiori a € 15.000. • Il visto dovrà, invece, essere apposto sulla dichiarazione della società o associazione, ove la stessa utilizzi tale credito per un importo superiore a € 15.000. Parimenti, il socio o associato che utilizza in compensazione il credito derivante dalla propria dichiarazione per importo superiore a € 15.000 è tenuto all’apposizione del visto di conformità. R Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata Aggiornato al 16.03.2016 A T I O N . 4 / 2 0 1 6 - 10014-2 25 IMPOSTE DIRETTE imposte e tasse Tavola n. 1 Check list dei controlli (non esaustivi) - Allegato A - Circ. Ag. Entrate 28/E/2014 CHECK LIST VISTO DI CONFORMITÀ CREDITI FISCALI DICHIARAZIONE UNICO PF, SP 1. Esistenza dei libri contabili e fiscali obbligatori 2. Regolarità dei libri contabili e fiscali obbligatori 3. Riscontro del risultato di esercizio emergente dalle scritture contabili 4. Corrispondenza delle rettifiche fiscali utili a determinare il risultato fiscale alle variazioni in aumento/diminuzione indicate nel quadro RF del modello UNICO ed alla relativa documentazione (se in contabilità ordinaria) 5. Corrispondenza dei valori indicati nel quadro RG del modello UNICO alla relativa documentazione (se in contabilità semplificata) 6. Corrispondenza dei valori indicati nel quadro RE del modello UNICO alla relativa documentazione 7. Controllo documentale degli oneri deducibili 8. Controllo documentale degli oneri detraibili 9. Controllo documentale dei crediti d’imposta 10. Riscontro dell’eccedenza d’imposta emergente dal modello UNICO dell’anno precedente 11. Controllo delle compensazioni effettuate nell’anno 12. Controllo delle ritenute d’acconto 13. Controllo dei pagamenti effettuati con il modello F24 per i versamenti in acconto e a saldo 14. Controllo delle perdite pregresse DICHIARAZIONE UNICO SC 1. Esistenza dei libri contabili e fiscali obbligatori 2. Regolarità dei libri contabili e fiscali obbligatori 3. Riscontro del risultato di esercizio emergente dalle scritture contabili 4. Corrispondenza delle rettifiche fiscali utili a determinare il risultato fiscale alle variazioni in aumento/diminuzione indicate nel qua- dro RF del modello UNICO ed alla relativa documentazione (se in contabilità ordinaria) 5. Controllo documentale delle detrazioni 6. Controllo documentale dei crediti d’imposta 7. Riscontro dell’eccedenza d’imposta emergente dal modello UNICO dell’anno precedente 8. Controllo delle compensazioni effettuate nell’anno 9. Controllo delle ritenute d’acconto 10. Controllo dei pagamenti effettuati con il modello F24 per i versamenti in acconto e a saldo 11. Controllo delle perdite pregresse DICHIARAZIONE IRAP 1. Esistenza dei libri contabili e fiscali obbligatori 2. Regolarità dei libri contabili e fiscali obbligatori 3. Corrispondenza dei dati utili a determinare il valore della produzione con le scritture contabili e la documentazione 4. Riscontro delle deduzioni Irap con la relativa documentazione 5. Riscontro dell’eccedenza d’imposta emergente dalla dichiarazione Irap dell’anno precedente 6. Controllo delle compensazioni effettuate nell’anno 7. Controllo dei pagamenti effettuati con il modello F24 per i versamenti in acconto e a saldo DICHIARAZIONE 770 1. Esistenza dei libri contabili e fiscali obbligatori 2. Regolarità dei libri contabili e fiscali obbligatori 3. Riscontro dei dati delle certificazioni (CU) 4. Controllo dei totali delle ritenute 5. Controllo delle compensazioni effettuate nell’anno 6. Controllo dei pagamenti effettuati con il modello F24 per i versamenti in acconto e a saldo 7. Riscontro dell’eccedenza d’imposta emergente dal modello 770 dell’anno precedente Fac-simile modulo per la comunicazione per il rilascio del visto di conformità di cui all’art. 21 D.M. 31.05.1999, n. 164 Tavola n. 2 All’Agenzia delle Entrate Milano Direzione Regionale ............................................. OGGETTO: Comunicazione di cui all’art. 21 D.M. 31.05.1999, n. 164 per l’esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità. Mar io Rossi Milano 20.03.1971 residente in ....................................., Milano Il/La sottoscritto/a ........................................................., nato a .................................... il .........................., Cavour , n. 11 RSSMRA71C23F205J partita IVA ..........................................., 00123450789 Via ........................................... codice fiscale ................................................., iscritto all’Ordine dei dot t or i commer cialist i e degli esper t i cont abili di ............................., Milano 1234 ............................................................................................ n. .............................. abilitato alla trasmissione telematica 02-2020200 02-2020202 delle dichiarazioni - Recapito telefonico ..............................................................., numero di fax ......................................................................... mar io@r ossi.it Indirizzo di posta elettronica .................................................................................................................................................................................. COMUNICA che intende esercitare, ai sensi dell’art. 21 del D.M. 31.05.1999, n. 164, la facoltà di rilasciare il visto di conformità, previsto dall’art. 35 del D. Lgs. 241/1997. ALLEGA: 1. copia della polizza assicurativa di cui all’art. 22 del decreto 164/1999; 2. dichiarazione relativa all’insussistenza di provvedimenti di sospensione dall’ordine professionale di appartenenza; 3. dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all’art. 8, c. 1 D.M. 164/1999. SI IMPEGNA a comunicare eventuali future variazioni dei dati, degli elementi e degli atti di cui sopra, entro 30 giorni dalla data in cui si verificano, nonché a produrre il rinnovo della polizza assicurativa (in caso di tacito rinnovo) ovvero gli attestati delle quietanze (qualora il pagamento sia suddiviso in rate). Milano 1.03.2016 Luogo e data .................................... 26 R A T I O N . 4 / 2 0 1 6 (Firma del professionista) Mario Rossi ......................................... - 10014-2 Aggiornato al 16.03.2016 Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata ACCERTAMENTO imposte e tasse MODELLO 730/2016 PRECOMPILATO SOMMARIO Provv. Ag. Entrate 15.01.2016 - Provv. Ag. Entrate 23.02.2015 - Provv. Ag. Entrate 9.03.2016 • SCHEMA DI SINTESI • MODALITÀ DI PRESENTAZIONE MODELLO DEL L’Agenzia delle Entrate, a partire dal 15.04, mette a disposizione il Modello 730 precompilato sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it. Per accedere a tale sezione è necessario essere in possesso del codice Pin chiesto all’Agenzia delle Entrate, oppure utilizzando le credenziali dispositive rilasciate dall’Inps o la carta Nazionale dei Servizi. Il modello 730 precompilato deve essere presentato entro il 7.07.2016. SCHEMA DI SINTESI Il modello 730 precompilato è messo a disposizione del contribuente, a partire dal 15.04, in un’apposita sezione del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it. • Per accedere alla sezione è necessario possedere il codice Pin, che può essere richiesto: .. online, accedendo al sito dell’Agenzia www.agenziaentrate.gov.it e inserendo alcuni dati personali; .. per telefono, chiamando il servizio di risposta automatica al numero 848.800.444; .. all’Agenzia delle Entrate, presentando un documento di identità. ACCESSO AL MODELLO PRECOMPILATO • È possibile accedere al 730 precompilato anche utilizzando le credenziali dispositive rilasciate dall’Inps o la Carta Nazionale dei Servizi. • Ulteriori modalità di accesso alla dichiarazione precompilata sono indicate sul sito internet dell’Agenzia delle entrate. • Il contribuente può accedere alla propria dichiarazione precompilata anche tramite il proprio sostituto che presta assistenza fiscale oppure tramite un Caf o un professionista abilitato. • In questo caso deve consegnare al sostituto o all’intermediario un’apposita delega per l’accesso al 730 precompilato. Modello 730 precompilato. DATI VISUALIZZABILI Prospetto con l’indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel 730 precompilato e delle principali fonti utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione(1). • Se le informazioni in possesso dell’Agenzia delle Entrate risultano incomplete, queste non sono inserite direttamente nella dichiarazione ma sono esposte nell’apposito prospetto per consentire al contribuente di verificarle ed eventualmente indicarle nel 730 precompilato. Ad esempio, dall’Anagrafe tributaria può risultare l’atto di acquisto di un fabbricato, di cui però non si conosce la destinazione (sfitto, dato in comodato). • Nello stesso prospetto sono evidenziate anche le informazioni che risultano incongruenti e che quindi richiedono una verifica da parte del contribuente. Esempio Non sono inseriti nel 730 precompilato gli interessi passivi comunicati dalla banca se di ammontare superiore rispetto a quelli indicati nella dichiarazione dell’anno precedente (gli interessi passivi pagati per i mutui ipotecari, di regola, diminuiscono nel corso degli anni). • Esito della liquidazione: il rimborso che sarà erogato dal sostituto d’imposta e/o le somme che saranno trattenute nel Libro unico del lavoro (Lul)(2). • Modello 730-3 con il dettaglio dei risultati della liquidazione. Ad esempio, i dati del sostituto che ha inviato la Certificazione Unica oppure i dati della banca che ha comunicato gli interessi passivi sul mutuo. (2) L’esito della liquidazione non è disponibile se manca un elemento essenziale quale, ad esempio, la destinazione d’uso di un immobile. Il risultato finale della dichiarazione sarà disponibile dopo l’integrazione del modello 730. (1) Note R Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata Aggiornato al 16.03.2016 A T I O N . 4 / 2 0 1 6 - 10950-1 17 ACCERTAMENTO imposte e tasse MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO Tavola Fonti per precompilare i quadri del mod. 730 Frontespizio Certificazione Unica e anagrafe tributaria Prospetto familiari a carico Certificazione Unica Quadro A - Redditi dei terreni Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e banche dati immobiliari Quadro B - Redditi dei fabbricati Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e banche dati immobiliari Quadro C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati Certificazione Unica Quadro D - Altri redditi Certificazione Unica Comunicazioni oneri deducibili e detraibili Quadro E - Oneri e spese Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente, Certificazione Unica Quadro F - Eccedenze, acconti e altri dati Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente, Certificazione Unica, pagamenti e compensazioni con mod. F24 Quadro G - Crediti d’imposta Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e compensazioni con mod. F24 PRESENTAZIONE • Termine • Il 730 precompilato deve essere presentato entro il 7.07, sia nel caso di presentazione diretta all’Agenzia delle Entrate sia nel caso di presentazione al sostituto d’imposta oppure al Caf o al professionista. • Presentazione diretta • Se il contribuente intende presentare il 730 precompilato direttamente tramite il sito Internet dell’Agenzia delle Entrate deve: .. indicare i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio; .. compilare la scheda per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2‰ dell’Irpef, anche se non esprime alcuna scelta; .. verificare con attenzione che i dati presenti nel 730 precompilato siano corretti e completi. • Altre modalità di presentazione • In alternativa alla presentazione diretta tramite il sito Internet, il modello 730 precompilato può essere presentato: .. al proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), se quest’ultimo ha comunicato entro il 15.01 di prestare assistenza fiscale; .. a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato. Il contribuente deve consegnare al sostituto d’imposta, al Caf o al Delega professionista un’apposita delega per l’accesso al proprio modello ( ) 730 precompilato. INTEGRAZIONE E CORREZIONE DIRETTA DEL 730 PRECOMPILATO • Dati non corretti o incompleti • Accettazione senza modifiche 18 R A T I O N . 4 / 2 0 1 6 - • Se alcuni dati del 730 precompilato risultano non corretti o incompleti, il contribuente è tenuto a modificare o integrare il modello 730, ad esempio per aggiungere un reddito non presente. • Inoltre, il contribuente può aggiungere gli oneri detraibili e deducibili non presenti nella dichiarazione precompilata, ad esempio le spese per le attività sportive praticate dai figli. In questi casi sono elaborati e messi a disposizione del contribuente un nuovo modello 730 e un nuovo modello 730-3, con i risultati della liquidazione effettuata in seguito alle modifiche operate dal contribuente. • Se il 730 precompilato non richiede nessuna correzione o integrazione, il contribuente lo può accettare senza modifiche. • Presentazione • Una volta accettato o modificato, il modello 730 precompilato può essere presentato direttamente tramite il sito Internet dell’Agenzia delle Entrate. A seguito della trasmissione della dichiarazione, nella stessa sezione del sito Internet è messa a disposizione del contribuente la ricevuta di avvenuta presentazione. • Rettifica • Se dopo aver effettuato l’invio del 730 precompilato il contribuente si accorge di aver commesso degli errori, le rettifiche devono essere effettuate mediante le normali procedure di rettifica previste per il 730 ordinario. 10950-1 Aggiornato al 16.03.2016 Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata ACCERTAMENTO imposte e tasse PRESENTAZIONE AL SOSTITUTO DI IMPOSTA • Documentazione da consegnare al sostituto di imposta • Chi presenta la dichiarazione al proprio sostituto d’imposta deve consegnare, oltre alla delega per l’accesso al modello 730 precompilato, il modello 730-1, in busta chiusa, con la scelta per destinare l’8, il 5 e il 2‰ dell’Irpef. • Può anche essere utilizzata una normale busta di corrispondenza indicando “Scelta per la destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef”, il cognome, il nome e il codice fiscale del dichiarante. Il contribuente deve consegnare la scheda anche se non esprime alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici. • In caso di dichiarazione in forma congiunta le schede per destinare l’8, il 5 e il 2‰ dell’Irpef sono inserite dai Dichiarazione coniugi in 2 distinte buste. congiunta • Su ciascuna busta devono essere riportati i dati del coniuge che esprime la scelta. • Documentazione da consegnare al contribuente • Prima dell’invio della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate e, comunque, entro il 7.07, il sostituto d’imposta consegna al contribuente: .. una copia della dichiarazione elaborata; .. il prospetto di liquidazione, modello 730-3, con l’indicazione del rimborso che sarà erogato e delle somme che saranno trattenute. È consigliabile controllare attentamente la copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione elaborati dal sostituto d’imposta per riscontrare eventuali errori. PRESENTAZIONE AL CAF O AL PROFESSIONISTA ABILITATO • Documentazione da consegnare al Caf o professionista • Chi si rivolge a un Caf o a un professionista abilitato deve consegnare, oltre alla delega per l’accesso al modello 730 precompilato, il modello 730-1, in busta chiusa. • Documentazione da esibire e conservare • Il contribuente deve sempre esibire al Caf • Si tratta di tutti i documenti o al professionista abilitato la documenta- che dimostrano il diritto alle zione necessaria per verificare la confor- deduzioni e detrazioni richiemità dei dati riportati nella dichiarazione. ste in dichiarazione. Il contribuente deve consegnare la scheda anche se non esprime alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici. • Il contribuente conserva la documentazione in originale, mentre il Caf o il professionista ne conserva copia che può essere trasmessa, su richiesta, all’Agenzia delle Entrate. Principali documenti da esibire • Certificazione Unica e altre certificazioni che documentano le ritenute. • Scontrini, ricevute, fatture e quietanze che provano le spese sostenute. Il contribuente non deve esibire i documenti che riguardano le spese deducibili già riconosciute dal sostituto d’imposta, né la documentazione degli oneri detraibili che il sostituto d’imposta ha già considerato quando ha calcolato le imposte e ha effettuato le operazioni di conguaglio, se i documenti sono già in possesso di quest’ultimo. • Attestati di versamento d’imposta eseguiti con il modello F24. • Dichiarazione modello Unico in caso di crediti per i quali il contribuente ha richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi. I documenti relativi alla dichiarazione dell’anno 2015 deConservazione vono essere conservati fino al 31.12.2020, termine entro il quale l’Amministrazione Finanziaria può richiederli. R Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata Aggiornato al 16.03.2016 A T I O N . 4 / 2 0 1 6 - 10950-1 19 imposte e tasse PRESENTAZIONE AL CAF O AL PROFESSIONISTA ABILITATO (Segue) • Visto di conformità • I Caf o i professionisti abilitati hanno l’obbligo di verificare che i dati indicati nel modello 730 siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente (relativi a oneri deducibili e detrazioni d’imposta spettanti, alle ritenute, agli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto oppure ai rimborsi) e rilasciano per ogni dichiarazione un visto di conformità. Se il Caf o il professionista appone un visto di conformità infedele è tenuto al pagamento di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito dei controlli formali da parte dell’Agenzia delle Entrate (art. 36-ter D.P.R. 600/1973), sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Dichiarazione rettificativa ACCERTAMENTO • Documentazione da consegnare al contribuente • Prima dell’invio della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate e, comunque, entro il 7.07, il Caf o il professionista consegna al contribuente: .. una copia della dichiarazione; .. il prospetto di liquidazione, modello 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente. Nel prospetto di liquidazione sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli effettuati dal Caf o dal professionista e sono indicati i rimborsi che saranno erogati dal sostituto d’imposta e le somme che saranno trattenute. • Modello presentato senza modifiche • Se il 730 precompilato è presentato senza effettuare modifiche direttamente tramite il sito Internet dell’Agenzia oppure al sostituto d’imposta non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle Entrate. • I controlli documentali possono riguardare, invece, i dati comunicati dai sostituti d’imposta mediante la Certificazione Unica. La dichiarazione precompilata si considera accettata anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell’imposta (ad esempio se sono variati i dati della residenza anagrafica senza modificare il comune del domicilio fiscale). • Modello presentato al Caf o professionista • Se il 730 precompilato è presentato, con o senza modifiche, al Caf o al professionista abilitato, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti del CAF o del professionista anche sugli oneri detraibili e deducibili comunicati all’Agenzia delle Entrate. • L’Agenzia delle Entrate potrà comunque richiedere al contribuente la documentazione necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire di queste agevolazioni. Esempio VANTAGGI SUI CONTROLLI 20 R A T I O N . 4 / 2 0 1 6 - Se entro il 10.11 dell’anno in cui la violazione è stata commessa il Caf o il professionista trasmette una dichiarazione rettificativa del contribuente oppure, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, trasmette una comunicazione dei dati relativi alla rettifica, la somma dovuta dal Caf o dal professionista è pari all’importo della sola sanzione. Potrà essere controllata l’effettiva destinazione dell’immobile ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, nel caso di detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l’acquisto “prima casa”. 10950-1 Aggiornato al 16.03.2016 Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata ACCERTAMENTO imposte e tasse SCADENZE MODELLO 730/2016 SOMMARIO • SCHEMA DI SINTESI • CALENDARIO DEL MODELLO 730 • RIMBORSI, TRATTENUTE E PAGAMENTI Provv. Ag. Entrate 15.01.2016 - Provv. Ag. Entrate 9.03.2016 - Circ. Ag. Entrate 23.03.2007, n. 17/E Circ. Ag. Entrate 13.02.2003, n. 10/E - Circ. Ag. Entrate 18.03.2004, n. 11/E - Circ. Ag. Entrate 1.04.2005, n. 12/E Circ. Ag. Entrate 6.04.2006, n. 13/E - D.L. 30.12.2008, n. 207, conv. L. 27.02.2009, n. 14 Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato non è obbligato a utilizzarlo. Può, infatti, presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie (utilizzando il modello 730 o il modello Unico). Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato, ma ha percepito altri redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 (ad esempio, redditi d’impresa), non può utilizzare la dichiarazione precompilata, ma deve presentare la dichiarazione utilizzando il modello Unico. Il contribuente che non riceve il modello 730 precompilato (ad esempio, mancanza della Certificazione Unica) deve presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie utilizzando il modello 730, ove possibile, oppure il modello Unico, sempre che non rientri nei casi di esonero. SCHEMA DI SINTESI Percettori di redditi di lavoro dipendente e pensionati. • Soggetti che: .. posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2016; .. conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio. • Esempi: .. trattamento di integrazione salariale; .. indennità di mobilità. Soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente. CONTRIBUENTI CHE POSSONO UTILIZZARE IL MODELLO Redditi 2015 Soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca. Sacerdoti della Chiesa Cattolica. • Giudici costituzionali • Parlamentari nazionali Produttori agricoli. • Consiglieri Esonerati dalla dichiarazione IVA, Irap e 770. Soggetti impegnati in lavori socialmente utili. • Lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno, che si rivolgono: .. al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2016; .. a un Caf dipendenti o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2016 e si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio. Personale della scuola con contratto a tempo determinato se lo stesso dura almeno dal mese di settembre 2015 a giugno 2016. REDDITI CHE POSSONO ESSERE DICHIARATI CON IL MODELLO SOGGETTI ESCLUSI TERMINI Categorie • • • • • • Redditi esclusi • Redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione. • Redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA. • Redditi “diversi” (alcune categorie) non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righi D4 e D5 del modello 730 (es.: proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende, proventi derivanti dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di azienda). • Redditi di contribuenti deceduti. • Redditi derivanti da produzione di “agroenergie” oltre i limiti previsti dal D.L. 66/2014. Caratteristiche soggettive del contribuente • Tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA o Irap o dei sostituti d’imposta modelli 770 ordinario e semplificato. • Soggetti non residenti in Italia nel 2015 e/o nel 2016. • Soggetti che hanno realizzato, nel 2015, plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati. • Soggetti che hanno percepito, quali beneficiari, reddito proveniente da trust. • Soggetti che utilizzano crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero diversi da quelli di cui al rigo G4. 7.07.2016 Redditi di lavoro dipendente ed assimilato. Redditi dei terreni e dei fabbricati. Redditi di capitale. Redditi di lavoro autonomo, per i quali non è richiesta la partita IVA. Alcuni redditi diversi (es.: redditi dei terreni e fabbricati situati all’estero). Alcuni redditi assoggettabili a tassazione separata (indicati nella sez. II, quadro D). Se il modello è presentato al sostituto d’imposta. Se il modello è presentato al C.A.F. o a un professionista abilitato. R Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata Aggiornato al 16.03.2016 A T I O N . 4 / 2 0 1 6 - 6 6 0 4 9 ACCERTAMENTO imposte e tasse CALENDARIO DEL MODELLO 730 Riepilogo delle scadenze e degli adempimenti Tavola Scadenze Contribuente Entro il 28.02.2016 Entro il 7.03.2016 A partire dal 15.04.2016 Entro il 7.07.2016 A partire dal mese di luglio 2016 (Per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre 2016). Entro il 30.09.2016 Entro il 25.10.2016 A novembre 2016 Riceve dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo. Entro il 10.11.2016 10 R A Sostituto di imposta T Caf o professionista Consegna al contribuente la CertifiRiceve dal sostituto d’imposta la Certificazione cazione Unica dei redditi percepiti e Unica dei redditi percepiti e delle ritenute subite. delle ritenute subite. Invia all’Agenzia delle Entrate le --certificazioni Uniche rilasciate. Può, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle --Entrate, accedere alla dichiarazione precompilata. • Rilascia ricevuta dell’avvenuta prePresenta al proprio sostituto d’imposta, Caf o pro- sentazione della dichiarazione e della fessionista abilitato la dichiarazione Mod. 730 e la busta da parte del contribuente. busta contenente il Mod. 730-1 per la scelta della • Trasmette telematicamente all’Adestinazione dell’8, del 5 e del 2‰ dell’Irpef. genzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte. Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contriRiceve dal sostituto d’imposta, Caf o professiobuenti, effettua il calcolo delle imposte, nista abilitato copia della dichiarazione Mod. consegna al contribuente copia della 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3. dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3. Presenta telematicamente all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione Mod. 730 e il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell’8, --5 e 2‰ dell’Irpef. Nei giorni successivi alla presentazione del Mod. 730 riceve ricevuta telematica dell’avvenuta presentazione. • Trattiene le somme dovute per le • Riceve la retribuzione con i rimborsi o con imposte o effettua i rimborsi. In caso le trattenute delle somme dovute. In caso di di rateizzazione dei versamenti di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli saldo e degli eventuali acconti trateventuali acconti è trattenuta la prima rata. tiene la prima rata. Le ulteriori rate, Le ulteriori rate, maggiorate dell’interesse maggiorate dell’interesse dello 0,33% dello 0,33% mensile, saranno trattenute dalle mensile, le tratterrà dalle retribuzioni retribuzioni nei mesi successivi. nei mesi successivi. • Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento • Se la retribuzione è insufficiente per delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) il pagamento delle imposte (ovvero la parte residua, maggiorata dell’interesse nella degli importi rateizzati) trattiene la misura dello 0,4% mensile, sarà trattenuta dalle parte residua, maggiorata dell’interesretribuzioni dei mesi successivi. se nella misura dello 0,4% mensile, dalle retribuzioni dei mesi successivi. Comunica al sostituto d’imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell’Irpef o --di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3. Può presentare al CAF o al professionista abilitato --la dichiarazione 730 integrativa. • Riceve la retribuzione con le trattenute delle • Aggiunge alle ritenute le somme somme dovute a titolo di acconto per l’Irpef. dovute a titolo di acconto per l’Irpef. • Se la retribuzione è insufficiente per il paga- • Se la retribuzione è insufficiente per mento delle imposte, la parte residua, mag- il pagamento delle imposte trattiene la giorata dell’interesse nella misura dello 0,4% parte residua, maggiorata dell’interesse mensile, sarà trattenuta dalla retribuzione del nella misura dello 0,4% mensile, dalla mese di dicembre. retribuzione del mese di dicembre. I O N . 4 / 2 0 1 6 - --- ------• Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente. • Trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte. Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3. --- --- --- --- --- • Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione integrativa, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo; comunica al sostituto il risultato finale della dichiarazione. • Trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni integrative. 6 6 0 4 Aggiornato al 16.03.2016 Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata ACCERTAMENTO imposte e tasse RIMBORSI, TRATTENUTE E PAGAMENTI CONTROLLI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE • Controlli preventivi • L’Agenzia delle Entrate, entro 4 mesi dal 7.07 (oppure entro 4 mesi dalla data della trasmissione del modello 730, se questa è successiva alla scadenza del 7.07), può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, nel caso di presentazione del modello 730 direttamente o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate oppure determinano un rimborso di importo superiore a € 4.000. • Rimborso • Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle Entrate (con le stesse modalità previste nel caso di 730 presentato dai contribuenti privi di sostituto d’imposta) entro il 6° mese successivo al 7.07 (oppure entro il 6° mese successivo alla data della trasmissione del modello 730, se questa è successiva alla scadenza del 7.07). • Assenza di controlli • I controlli preventivi non sono effettuati se: .. il modello 730 è stato presentato tramite un Caf o un professionista abilitato, tenuto all’apposizione del visto di conformità, oppure; .. il 730 precompilato è stato • I controlli documentali possono presentato senza modifiche, riguardare, invece, i dati comudirettamente dal contribuente nicati dai sostituti d’imposta mediante la Certificazione Unica. o tramite il sostituto d’imposta. Se il 730 precompilato è presentato, con o senza modifiche, al Caf o al professionista abilitato, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti del CAF o del professionista anche sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle Entrate. ASSENZA DI SOSTITUTO • Dichiarazione • Il Caf o il professionista: a debito .. trasmette il modello F24 in via telematica all’Agenzia delle Entrate; .. o, in alternativa, entro il 10° giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna il modello F24 compilato al contribuente. • Il contribuente può effettuare il pagamento: .. presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali o agenti della riscossione oppure; .. in via telematica, utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale. I versamenti devono essere eseguiti con le stesse modalità ed entro i termini previsti nel caso di presentazione del modello Unico Persone fisiche. Se il 730 precompilato senza sostituto è presentato direttamente all’Agenzia delle Entrate, nella se730 zione del sito Internet dedicata al 730 precompilato precompilato il contribuente può eseguire il pagamento on line, oppure stampare il modello F24 per effettuare il pagamento con le modalità ordinarie. R Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata Aggiornato al 16.03.2016 A T I O N . 4 / 2 0 1 6 - 6 6 0 4 11 ACCERTAMENTO imposte e tasse ASSENZA DI SOSTITUTO (Segue) • Dichiarazione • Il rimborso è eseguito direttamente dall’Amministrazione Finanziaria. a credito • Se il contribuente ha for- • La richiesta di accredito può essere effetnito all’Agenzia delle En- tuata online tramite la specifica applicatrate le coordinate del suo zione disponibile sul sito Internet www. conto corrente bancario o agenziaentrate.gov.it (chi è già registrato postale (codice IBAN), il ai servizi telematici può farlo attraverso rimborso è accreditato su il canale Fisconline) oppure presso qualquel conto. siasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate. • Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente, il rimborso è erogato con metodi diversi a seconda della somma da riscuotere: .. per importi inferiori a € 1.000, comprensivi di interessi, il contribuente riceve un invito a presentarsi in un qualsiasi ufficio postale dove potrà riscuotere il rimborso in contanti; .. per importi pari o superiori a € 1.000 il rimborso è eseguito con l’emissione di un vaglia della Banca d’Italia. RIMBORSI E TRATTENUTE • Effettuazione • A partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, il datore di lavoro deve effettuare i rimborsi relativi all’Irpef e alla cedolare secca o trattenere le somme o le rate (se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e I° acconto relativi all’Irpef e alla cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all’Irpef, di acconto del 20% su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all’addizionale comunale all’Irpef. Il sostituto d’imposta non esegue il versamento del debito o il rimborso del credito di ogni singola imposta o addizionale se l’importo che risulta dalla dichiarazione è uguale o inferiore a € 12. Per i pensionati queste operazioni sono effettuate a parPensionati tire dal mese di agosto o di settembre (anche se è stata richiesta la rateizzazione). • Retribuzione insufficiente Seconda o unica rata di acconto a novembre 12 R A T I O N . 4 / 2 0 1 6 - • Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell’interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d’imposta. • A novembre è effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di IIª o unica rata di acconto relativo all’Irpef e alla cedolare secca. • Se il contribuente vuole che la IIª o unica rata di acconto relativo all’Irpef e alla cedolare secca sia trattenuta in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione oppure che non sia effettuata, deve comunicarlo per iscritto al sostituto d’imposta entro il 30.09, indicando, sotto la propria responsabilità, l’importo che eventualmente ritiene dovuto. 6 6 0 4 Aggiornato al 16.03.2016 Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata ACCERTAMENTO imposte e tasse NOVITÀ DEL MODELLO 730/2016 SOMMARIO Provv. Ag. Entrate 15.01.2016 e 9.03.2016 • SCHEMA DI SINTESI • ALTRE NOVITÀ Una delle principali novità del modello 730/2016 riguarda gli amministratori di condominio e la compilazione del nuovo quadro K, in luogo del quadro AC del modello Unico PF. Con il quadro K l’amministratore deve comunicare gli importi annuali dei beni e servizi acquistati dal condominio nell’anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori del condominio stesso e i dati catastali dei condomini che sono stati interessati da interventi di recupero del patrimonio edilizio, le cui spese sono detraibili nella misura del 50%. È stato, inoltre, introdotto il nuovo rigo G11 per indicare il compenso corrisposto agli arbitri o avvocati nel procedimento di negoziazione assistita, cui è associato un credito di imposta nella misura massima di € 250. SCHEMA DI SINTESI Ristrutturazioni Sez. III quadro E Risparmio energetico Sez. III quadro E DETRAZIONI Quadro E Spese funebri Codice 14 righi E8-E12 Frequenza scuole infanzia Codice 12 righi E8-E12 Frequenza corsi di istruzione universitaria Codice 12 righi E8-E12 Frontalieri Righi C1-C4 Campione d’Italia Codici 5 e 6, Sez. I, righi C1-C4 AGEVOLAZIONI Quadro C Bonus dipendenti Rigo C14 Incremento della produttività • È prorogata la detrazione del 50% per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio. • È prorogata la detrazione del 50% per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a € 10.000. • È prorogata la detrazione del 65% per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità. È prorogata la detrazione del 65% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici. È riconosciuta una detrazione del 65% per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari e di impianti di climatizzazione invernali dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. È riconosciuta la detrazione del 19% delle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con esse, per importo non superiore a € 1.550 per ciascuna di esse. È riconosciuta una detrazione del 19% delle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado per un importo annuo non superiore a € 400 per alunno o studente. È riconosciuta una detrazione del 19% delle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con D.M. Istruzione. È passato da € 6.700 a € 7.500 il limite oltre il quale il reddito da lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri concorre a formare il reddito complessivo. È riconosciuta un’esenzione fino al limite di € 6.700 per i redditi di lavoro dipendente e pensione prodotti in euro dai residenti a Campione d’Italia. • Passa da € 640 a € 960 all’anno l’importo del bonus Irpef ai lavoratori dipendenti, e ad alcune categorie assimilate, con un reddito fino a € 26.000. • Dal 2015, per verificare il rispetto del limite di € 26.000, occorre aggiungere all’importo del reddito complessivo, determinato ai fini Irpef, l’ammontare della quota di reddito esente prevista per i ricercatori e per i lavoratori rientrati in Italia e sottrarre l’ammontare delle somme erogate a titolo di parte integrativa della retribuzione (Tfr). È stato eliminato il rigo C4 (somme percepite per incremento della produttività) poiché per l’anno d’imposta 2015 non trova applicazione la tassazione agevolata di tali somme. R Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata Aggiornato al 16.03.2016 A T I O N . 4 / 2 0 1 6 - 1 1 8 1 0 13 ACCERTAMENTO imposte e tasse ALTRE NOVITÀ DATI RELATIVI AI CONTRATTI DI LOCAZIONE • Casi • Opzione per l’applicazione della cedolare secca (è barrata la casella di colonna di compilazione 11 “Cedolare secca” dei righi B1-B8)). • Riduzione del 30% del reddito di locazione da contratti a canone concordato, in caso di applicazione della tassazione ordinaria. Righi B11-B13 • Estremi • Devono essere compilate le colonne 3-6 relative ai contratti di locazione solo di registrazione se il contratto di locazione è stato registrato presso l’Ufficio e nella copia del del contratto modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall’ufficio non è di locazione indicato il codice identificativo del contratto. • Codice identificativo del contratto Tavola n. 1 • Se il contratto di locazione è stato registrato tramite Siria, Iris, Locazioni web o Contratti online oppure tramite il nuovo modello RLI, deve essere compilata la nuova colonna 7 con il codice identificativo del contratto. Codice identificativo del contratto SOMME RESTITUITE AL SOGGETTO EROGATORE • A partire dall’anno d’imposta in corso al 31.12.2013 l’ammontare delle somme restituite al soggetto erogatore in un periodo d’imposta, diverso da quello in cui sono state assoggettate a tassazione, anche separata, può essere portato in deduzione dal reddito complessivo nell’anno di restituzione o, se in tutto o in parte non dedotto nel periodo d’imposta di restituzione, nei periodi d’imposta successivi. • In alternativa, è possibile chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto. Può trattarsi, oltre che dei redditi di lavoro dipendente anche di compensi di lavoro autonomo professionale, di redditi diversi (lavoro autonomo occasionale o altro). Rigo E33 Deve essere indicato, in modo separato, l’importo delle somme restituite nel 2015 al soggetto erogatore dal residuo della precedente dichiarazione. Tavola n. 2 Restituzione delle somme al soggetto erogatore CREDITO D’IMPOSTA PER NEGOZIAZIONE E ARBITRATO • Compensi corrisposti • Nella sezione deve essere indicato il credito d’imposta per i compensi corrisposti nell’anno 2015: .. agli avvocati abilitati nei procedimenti di negoziazione assistita, conclusi con successo, nonché; .. agli arbitri in caso di conclusione dell’arbitrato con lodo. • Requisiti • Beneficiano del credito d’imposta i soggetti che, avendone fatto richiesta dall’11.01.2016 all’11.02.2016, hanno ricevuto dal Ministero della Giustizia, entro il 30.04.2016, la comunicazione attestante l’importo del credito effettivamente spettante. • Utilizzo • Il credito di imposta è utilizzabile, a decorrere dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, in compensazione, mediante il modello di pagamento F24 che deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. • In alternativa, le persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte sui redditi. Rigo G11 14 R A T I O N . 4 / 2 0 1 6 - 1 1 8 1 0 Aggiornato al 16.03.2016 Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata ACCERTAMENTO imposte e tasse Tavola n. 3 Credito d’imposta per negoziazione e arbitrato COMUNICAZIONE DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO • Adempimenti Quadro K • Il quadro K deve essere utilizzato dagli amministratori di condominio negli edifici, in carica al 31.12.2015, per effettuare i seguenti adempimenti: 1) comunicazione dei dati identificativi del condominio oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali; • Al fine di fruire della detrazione d’imposta delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi di ristrutturazione edilizia, in luogo della comunicazione di inizio lavori, il contribuente deve indicare nella dichiarazione dei redditi: .. i dati catastali identificativi dell’immobile; .. gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione; .. i dati catastali identificativi del condominio sul quale sono stati effettuati gli interventi sulle parti comuni condominiali iniziati a partire dal 14.05.2011, per i quali nell’anno 2015 sono state sostenute spese che danno diritto alla detrazione. 2) comunicazione annuale all’Anagrafe Tributaria dell’importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell’anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori. • Tale obbligo sussiste anche se la carica di amministratore è stata conferita nell’ambito di un condominio con non più di 8 condomini. • Tra i fornitori del condominio sono da ricomprendere anche gli altri condomìni, super condomìni, consorzi o enti di pari natura, ai quali il condominio amministrato abbia corrisposto nell’anno somme superiori a € 258,23 annui a qualsiasi titolo. Tavola n. 4 • Dati esclusi • Non devono essere comunicati i dati relativi a: .. forniture di acqua, energia elettrica e gas; .. acquisti di beni e servizi effettuati nell’anno solare, che risultano, al lordo dell’IVA gravante sull’acquisto, non superiori complessivamente a € 258,23 per singolo fornitore; .. forniture di servizi che hanno comportato da parte del condominio il pagamento di somme soggette alle ritenute alla fonte. • Prospetto separato • Nei casi in cui l’amministratore di condominio sia esonerato dalla presentazione della propria dichiarazione dei redditi, la comunicazione deve essere presentata utilizzando il quadro AC unitamente al frontespizio del Mod. Unico 2016 con le modalità e i termini previsti per la presentazione di quest’ultimo. Quadro K - comunicazione dell’amministratore ... omissis ... R Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata Aggiornato al 16.03.2016 A T I O N . 4 / 2 0 1 6 - 1 1 8 1 0 15 ACCERTAMENTO imposte e tasse EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DELLE ONLUS • Detrazione del 26% • Il codice 41 identifica le spese per le quali spetta la detrazione del 26% per le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a € 30.000 annui a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con Dpcm, nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). • Limite • Passa da € 2.065 a € 30.000 annui l’importo massimo delle erogazioni liberali a favore delle Onlus per cui è possibile fruire della detrazione. • Associazione culturale • È stata prevista la possibilità di destinare il 2 per mille dell’Irpef a favore di un’associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. • Firma • Per esprimere la scelta a favore di una delle associazioni culturali ammesse al beneficio, il contribuente deve apporre la propria firma nell’apposito riquadro presente nella scheda del mod. 730-1, indicando il codice fiscale dell’associazione cui vuole destinare la quota del 2 per mille. • La scelta deve essere fatta per una sola delle associazioni culturali beneficiarie. Righi da E8 a E12 DESTINAZIONE DEL 2 PER MILLE Mod. 730-1 Tavola n. 5 Destinazione del 2 per mille ad associazioni culturali IMI E IMIS • Sostituzione con Irpef • È riconosciuta la sostituzione dell’Irpef e delle relative addizionali, già prevista per l’Imu, anche per l’Imi e l’Imis. BORSE DI STUDIO EROGATE DA BOLZANO • Esenzione Irpef • È riconosciuta l’esenzione dall’Irpef alle borse di studio corrisposte dalla Provincia autonoma di Bolzano per la frequenza di corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero. 16 R A T I O N . 4 / 2 0 1 6 - 1 1 8 1 0 Aggiornato al 16.03.2016 Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata