NORME SPECIFICHE PER LE LAPIDI NEI

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NORME SPECIFICHE PER LE LAPIDI NEI
NORME SPECIFICHE PER LE LAPIDI NEI COLOMBARI COMUNALI
1) Le lapidi, già presenti a chiusura dei loculi comunali da dare in concessione, sono iscritte e
corredate dei relativi accessori a cura dei concessionari, dopo la sepoltura, ma dovranno, prima del
definitivo posizionamento, ottenere autorizzazione da parte del Responsabile di Custodia del Cimitero,
sulla base di un bozzetto da prodursi quando viene consegnata la pietra integra al marmista dal gestore
del cimitero perché ne effettui le sopracitate lavorazioni.
2) E’ assolutamente vietato prelevare le lapidi dai colombari comunali anche se questi sono già stati
dati in concessione. Solamente il personale addetto del cimitero è autorizzato a farlo.
3) Le lapidi comunali, date in consegna ai marmisti, non potranno essere sostituite, né tanto meno
variate, anche solo minimamente, nel colore, non potranno subire lavorazioni particolari (bocciardature,
incisioni varie, bisellatura sui bordi, ecc.) e potranno essere soltanto lucidate. Non è consentita peraltro,
la rimozione o sostituzione del numero identificativo apposto sulla lapide ed è assolutamente vietata
l’apposizione di targhette pubblicitarie.
4) Anche le epigrafi dovranno essere approvate nel medesimo bozzetto di cui al punto 1, realizzate
con caratteri di altezza massima 6 cm, applicati o eventualmente incisi e le lettere e i numeri dovranno
essere di colore argento, bronzo o nero.
5) Gli accessori dovranno essere limitati a un unico porta-fiori, posto sulla destra, (in alternativa è
consentita l’applicazione di un fiore finto dello stesso materiale degli altri accessori e lettere), un portalumino posto a sinistra e una sola foto, posta in centro. La fotografia, compresa la sua cornice, potrà
avere dimensioni massime di 14 x 18 cm, raffigurare il defunto a mezzobusto, essere di forma ovale o
rettangolare ed essere aderente alla pietra e non su un supporto che la allontana dalla lapide.
(Solo nel caso di loculi di fascia è consentita la posa di due porta-fiori ai lati, con lumino in centro e le
dimensioni delle lettere avere un’altezza massima di 8 cm).
6) Gli accessori dovranno essere di materiale resistente (non in plastica) o di marmo bianco di
Carrara, come la lapide, e potranno essere, se in alluminio, di color argento o bronzati. Dovranno avere
dimensioni proporzionate alla lapide, non occultare (compresi i fiori che si andranno a porre) l’epigrafe
e non sporgere più di 12 cm rispetto al filo della stessa.
È consentita la sola applicazione di una piccola mensolina portaceri, posta sul lato sinistro,
eventualmente unita al portalumino, di dimensioni massime 20 cm di lunghezza x 12 cm di profondità.
E’ ammessa inoltre la posa di una sola targhetta con dedica di dimensioni di 15 x 10 cm e di una croce
di altezza massima di 30 cm.
Non è assolutamente permessa la posa di fregi, immagini o sculture sacre e altre decorazioni che
vadano al di fuori di quanto stabilito. Il peso complessivo della lapide, a lavorazione ultimata, non
dovrà essere superiore ai 35 kg (pietra compresa).
7) Le borchie di sostegno delle lapidi non potranno essere sostituite, ricoperte o lucidate, ne tanto
meno, rimosse per lavorazioni particolari.
8) Le lapidi dei loculi che si intende retrocedere per traslazione della salma, dovranno essere
ripristinate a spese dei concessionari retrocedenti, e verranno addebitate con reversale nel corso
dell’operazione cimiteriale.
9) Il Responsabile del Servizio di Custodia del cimitero, a proprio insindacabile giudizio, disporrà
l'immediata rimozione di quelle lapidi che verranno realizzate in difformità delle presenti norme,
ripristinerà davanti al loculo una lapide integra e apporrà un foglio provvisorio con il nome e la data di
morte del defunto con spesa a carico del concessionario.
REGOLAMENTAZIONE CAMPI COMUNI E NORME SPECIFICHE PER
LA REALIZZAZIONE DEI MONUMENTI COMMEMORATIVI
Tutti i monumenti commemorativi che sono collocati, a cura dei parenti delle
salme, nei campi comuni sopra le tombe dei loro congiunti, dovranno
adeguarsi alle seguenti normative, e prima della loro effettiva collocazione,
quando sia trascorso almeno un anno dalla sepoltura, dovranno essere
autorizzati dal Responsabile del Servizio di Custodia del cimitero.
Dovrà pertanto essere prodotto al Responsabile del Servizio di Custodia del
cimitero, per l’autorizzazione preventiva, un bozzetto del manufatto e delle
epigrafi che si andranno a iscrivere, secondo quanto prescritto dall’art. 99 del
Regolamento comunale di Polizia Mortuaria.
1) L'ingombro massimo che può avere il manufatto commemorativo posto sulla
fossa del campo comune è di cm 50 x 50 di base per una altezza di cm 80, con le
precisazioni a seguito riportate;
2) Il manufatto potrà essere costituito al massimo dai due seguenti elementi
lapidei: a) il basamento b) l'elemento verticale. Le dimensioni del basamento
dovranno essere comprese in un parallelepipedo fuori terra di cm 50x50x15,
l'elemento verticale invece dovrà avere uno spessore compreso tra cm 3 e cm 12,
una altezza massima fuori terra di cm 80 e la larghezza massima di cm 50;
3) Se si opta di rinunciare al basamento deve essere garantito che la lastra verticale
rimanga perfettamente in posizione verticale; pertanto è obbligatoria la
realizzazione di un contrappeso dimensionato adeguatamente, e interrato di almeno
20 cm dal livello di calpestio;
4) Le guide di sostegno al basamento, che gli permettono di stare in posizione
perfettamente orizzontale, devono essere completamente interrate per non ostruire
il passaggio delle macchine per lo sfalcio dell'erba o impedire che qualcuno vi si
possa inciampare;
5) Solo se si opta di rinunciare al basamento è possibile realizzare, annesse alla
lastra verticale, una o due mensole per accogliere il porta foto e/o il portafiori di
larghezza massima di cm 12;
6) Il manufatto commemorativo dovrà essere realizzato in pietra naturale, nelle
rispettive colorazioni, è vietato l'utilizzo di materiali facilmente deperibili (legno o
plastica) o che necessitino di ripetuti interventi di manutenzione o materiali di
recupero, affinché sia rispettato, a giudizio insindacabile del Responsabile di
custodia del cimitero, il massimo decoro per ragioni di estetica, decenza e di
igiene.
Nella parte retrostante dovrà essere riportato il numero della fila e del tumulo,
relativo al campo comune in cui si trova;
7) E' severamente vietato sulle singole fosse dei campi comuni formare aiuole o
erigere recinzioni di ogni tipo. Il terreno dovrà essere lasciato completamente
libero (anche da qualsiasi pietrisco o scaglie di marmo) e in piano in modo che
possa essere realizzato a cura del Comune un tappeto erboso di contorno alle lapidi
ivi collocate;
8) E' severamente vietato il collocamento di piantine (anche quelle in vaso) di
qualsiasi tipo anche se non invadono le tombe altrui o i passaggi attigui, sia sul o
nel terreno che sul basamento;
9) Ogni ornamento funebre deve essere riposto esclusivamente sul basamento o
sulle apposite mensole della lapide, nell'ambito dell'ingombro massimo consentito
come da art. 1; tale ornamento, sia che si tratti di statue, croci, vasi per fiori, ecc.
non dovrà comunque avere un peso superiore a 25 kg;
10) Il vaso portafiori asportabile (di plastica, o altro materiale leggero) deve essere
considerato come una suppellettile ed essere sempre rimosso nel caso i fiori non ci
siano, siano appassiti o secchi oppure siano fiori finti lasciati in abbandono; in caso
di inadempienza il Responsabile del Servizio di Custodia del cimitero potrà
disporre l'allontanamento e la distruzione dello stesso;
11) E' severamente vietato rialzare su un cumulo di terra il basamento o la lapide al
di sopra del piano naturale del campo comune;
12) Dovrà essere rispettato l'allineamento dei manufatti commemorativi come da
disegno del Responsabile del Servizio di Custodia del cimitero, che ne prevede la
collocazione in testa ad ogni fossa di inumazione.
13) Il Responsabile del Servizio di Custodia del cimitero, a proprio insindacabile
giudizio, potrà disporre l'immediata rimozione di quei monumenti commemorativi
che verranno realizzati in difformità delle presenti norme;
14) Inoltre il Responsabile del Servizio di Custodia del cimitero, a proprio
insindacabile giudizio, potrà disporre l'immediata rimozione di quei manufatti
commemorativi o ornamenti funebri che verranno realizzati con materiali o con
forme, anche nel rispetto degli ingombri massimi indicati, che non si addicano alla
sacralità del luogo.