Da quale momento decorre l`obbligo per le compagnie

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Da quale momento decorre l`obbligo per le compagnie
ISSN 2384-9169
DA QUALE MOMENTO DECORRE L’OBBLIGO PER LE COMPAGNIE AEREE DI
INDICARE IL PREZZO FINALE DEL VOLO?
In data 15 gennaio 2015, la Corte di giustizia si è pronunciata nella sentenza relativa alla causa C573/13 sul problema della trasparenza dei prezzi nei sistemi di prenotazione elettronica dei biglietti
aerei.
La sentenza in oggetto nasce da un rinvio pregiudiziale proposto dal Bundesgerichtshof nel
procedimento Air Berlin contro Bundesverband der Verbraucherzentralen (Unione federale tedesca
delle centrali ed associazioni dei consumatori), sull’interpretazione dell’art. 23, par. 1 secondo periodo,
del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008,
recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, norma che disciplina
l’obbligo di informazione gravante sui vettori aerei circa letariffe aeree e le condizioni di acquisto.
In particolare sono due le questioni di diritto sollevate dal giudice tedesco e cioè se il disposto dell’art.
23, par. 1, seconda frase, del reg. n.1008/2008 debba essere interpretato nel senso che, nell’ambito di
un sistema di prenotazione elettronico, il prezzo finale da pagare debba essere indicato già alla prima
esposizione dei prezzi relativi a servizi aerei e se, comunque, il prezzo finale da pagare debba essere
indicato non solo per il servizio aereo selezionato dal cliente, ma per ciascun servizio aereo
visualizzato.
La Corte ha risposto affermativamente ad entrambe le questioni.
Con riguardo alla prima questione, la Corte sostiene che il prezzo finale da pagare deve essere
precisato ad ogni indicazione dei prezzi dei servizi aerei, ivi compresa la loro prima indicazione.
Questo perché detto articolo, che al paragrafo 1 sancisce di indicare sempre il prezzo finale, deve
essere letto in combinato disposto con il considerando 16, dal quale emerge che l’obbligo imposto al
vettore aereo di indicare sempre il prezzo finale da pagare è necessario per consentire ai clienti di
confrontare effettivamente il prezzo dei servizi aerei praticati dai singoli vettori aerei, conformemente
all’obiettivo di comparabilità effettiva dei prezzi dei servizi aerei perseguito dall’art. 23, par. 1. Sull’art.
23, par. 1, la Corte si era già pronunciata nelle sentenze ebookers.com Deutscheland e Vueling
Airlines, sottolineando come questa disposizione sia volta a garantire l’informazione e la trasparenza
dei prezzi dei servizi aerei e che, di conseguenza, essa contribuisce a garantire la tutela del cliente
che si avvalga dei servizi medesimi.
Per quanto riguarda il secondo quesito, la Corte ha sottolineato che l’art. 23, par. 1, secondo periodo,
deve essere interpretato nel senso che il prezzo finale da pagare non solo deve essere precisato ad
ogni indicazione dei prezzi, ma deve essere precisato per ogni singolo servizio aereo di cui sia
esposta la tariffa e non, quindi, solo per il servizio aereo selezionato come avveniva nella fattispecie
alla base del procedimento davanti al giudice a quo. Quest’obbligo di indicare il prezzo finale da
pagare per ogni singolo volo di cui sia esposta la tariffa, e non solo per il volo selezionato, conferma
l’esigenza che i clienti possano avere un raffronto effettivo dei prezzi dei servizi aerei praticati dai
singoli vettori aerei, così da rispettare l’obiettivo generale di trasparenza dei prezzi aerei perseguito
dallo stesso art. 23, par. 1, del reg. n. 1008/2008.
Pubblicato il: 19/01/2015
Autore: Ginevra Greco
Categorie: segnalazioni
Tag: tariffe, trasparenza, trasporto aereo
Editore: Bruno Nascimbene, Milano
Rivista registrata presso il Tribunale di Milano, n. 278 del 9 settembre 2014
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