Le pillole di - FIPE - Federazione Italiana Pubblici Esercizi

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Le pillole di - FIPE - Federazione Italiana Pubblici Esercizi
Le pillole di
Notizie, commenti, istruzioni ed altro
Numero 06 - 2010
Direttore responsabile: Edi Sommariva
L’APPRENDISTATO NEL NUOVO CCNL
TURISMO
Area Lavoro
a cura di :
Area Lavoro
Silvio Moretti
con la collaborazione di Andrea Stoccoro
PREMESSA
Con il rinnovo del CCNL Turismo, sottoscritto lo scorso 20 febbraio 2010, sono state apportate
importanti modifiche alla disciplina dell’apprendistato. In particolare è stata introdotta la
possibilità di effettuare la formazione esclusivamente in azienda, secondo quanto consentito
dalla legge Biagi.
Di seguito riepiloghiamo le principali novità e le modalità per avviare il rapporto di lavoro.
I SOGGETTI
L’ASSUNZIONE
dai 18 anni (17 per i lavoratori già in possesso di una qualifica
professionale ex L. n. 53/2003) ai 29 anni (e 364 giorni)
ƒ
ƒ
ƒ
sono previsti gli stessi obblighi di comunicazione previsti per la
generalità dei lavoratori seguendo le modalità che ciascuna
Regione ha stabilito o potrà stabilire per lo speciale rapporto di
lavoro di apprendistato;
è richiesta la forma scritta ad substantiam ed all'interno del
contratto dovranno essere indicati:
- la prestazione lavorativa a cui il lavoratore verrà adibito;
- la qualifica professionale che potrà essere conseguita al
termine del rapporto sulla base degli esiti della formazione
aziendale od extraziendale;
- il piano formativo individuale (il PFI, distinto dal contratto
di lavoro, dovrà essere allegato al contratto a pena di
nullità dello stesso);
è compatibile con la modalità part time.
non sono più richieste
ƒ l'autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro e
l’assunzione può avvenire direttamente, senza il tramite
dell'Ufficio di collocamento;
ƒ la comunicazione del datore di lavoro, ai servizi regionali o
provinciali per l’impiego, dei dati dell'apprendista e quelli del
tutore aziendale entro trenta giorni dalla data di assunzione
dell'apprendista stesso;
ƒ l’obbligo di comunicare, ai familiari, almeno ogni sei mesi,
l’andamento in azienda del giovane;
ƒ l’obbligo dei datori di lavoro di comunicare entro dieci giorni, ai
servizi per l’impiego, le qualificazioni raggiunte dagli
apprendisti;
ƒ la costituzione del rapporto di apprendistato non è più
subordinata all'espletamento della preventiva visita
medica del giovane da assumere diretta ad accertare che le
condizioni fisiche del soggetto ne consentano l'occupazione nel
lavoro per il quale deve essere assunto ( ad eccezione dei
MINORI).
NUMERO
APPRENDISTI
ƒ
ƒ
ƒ
il numero di apprendisti in ogni unità produttiva non potrà
superare la proporzione di un apprendista per ogni
lavoratore qualificato;
l'imprenditore che non ha alle proprie dipendenze lavoratori
qualificati o specializzati, o ne ha meno di tre, può assumere
apprendisti in numero non superiore a tre;
non potranno essere assunti apprendisti se non sono stati
mantenuti in servizio almeno il 70% cento dei lavoratori il
cui contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei
ventiquattro mesi precedenti (Resta comunque salva la
possibilità di assumere un apprendista)
DURATA E
QUALIFICHE
ORARIO DI
LAVORO
Livello di inquadramento
Durata in
mesi
2,3,4
48
5,6S
36
6
24
Apprendisti maggiorenni
ƒ ai sensi dell'art. 2, c. 4 del D.Lgs. n. 66/2003 gli sono stati
assimilati agli altri lavoratori e pertanto valgono le regole generali
in tema di orario di lavoro;
ƒ è abolito il divieto di lavoro notturno degli apprendisti
maggiorenni nel turismo e nei pubblici esercizi;
Apprendisti minorenni
ƒ l'orario di lavoro dei minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni
non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali;
ƒ e' vietato adibire i minori al lavoro notturno, intendendosi per
notte un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente
l'intervallo tra le ore 22 e le ore 6, o tra le ore 23 e le ore 7 (art.
15, L. n. 977/1967).
RETRIBUZIONE
La retribuzione netta
dell’apprendista non
potrà superare – per
effetto delle minori
trattenute contributive –
la retribuzione netta del
lavoratore qualificato di
analogo livello
anno
in misura percentuale rispetto alla normale
retribuzione dei lavoratori qualificati di pari
livello
I anno
80%
II anno
85%
III anno
90%
dal IV anno
95%
MALATTIA
Gli apprendisti hanno dirtto:
a) all'indennità di malattia da corrispondersi dall'INPS nella misura
dell'80 per cento;
b) alla normale retribuzione da corrispondersi da parte dei datori di
lavoro per i primi tre giorni di malattia (periodo di carenza) qualora la
durata della malattia superi i cinque giorni
c) a titolo di ulteriore e definitiva integrazione dell'indennità di malattia
di cui al punto a) del comma precedente non dovranno essere operate
detrazioni dei ratei di gratifica natalizia e di gratifica di ferie relativi ai
periodi di malattia.
ASSISTENZA
SANITARIA
INTEGRATIVA
Dal 1 luglio 2009 gli apprendisti debbono essere iscritti al Fondo di
assistenza sanitaria integrativa (FONDO EST).
FORMAZIONE
Formazione esclusivamente aziendale
Con il nuovo CCNL viene data la possibilità alle
imprese di far svolgere la formazione agli
apprendisti
esclusivamente
in
azienda
utilizzando i profili formativi stabili dal CCNL.
L'attività formativa può essere svolta dal datore di
lavoro, anche avvalendosi di strutture formative
esterne organizzate o dell'ente bilaterale;
La formazione può essere svolta anche tramite lo strumento della
formazione in modalità e-learning
Cosa deve fare l’azienda
L'azienda deve autocertificare
la propria capacità formativa
provvedendo
ad
effettuare
la
formazione,
assumendone
la
responsabilità, e attestando la sussistenza dei seguenti requisiti:
a) referente per la formazione (datore di lavoro o collaboratore) in
possesso di titolo di studio secondario oppure idonea posizione aziendale
e almeno due anni di documentata esperienza professionale coerente
con le competenze indicate nel piano formativo individuale;
b) profilo professionale rientrante tra quelli individuati nel CCNL ed
esplicitazione, eventuale, delle aree tematiche su cui verte la
formazione, in rapporto alla specifica aziendale e/o del percorso
individuale.
c) compilazione della "scheda formativa";
d) comunicazione all'Ente bilaterale del Turismo competente per
territorio.
I vantaggi
La normale durata di 120 ore stabilita dalla legge viene ridotta in
relazione a livello dell’apprendista:
- 120 ore medie annue livelli 2 e 3
- 100 ore medie annue livelli 4, 5 e 6 super
80 ore medie annue livello 6
E’ prevista un’ulteriore riduzione di un quarto delle ore
di
formazione se:
- l’impresa si avvalga dell’ente bilaterale per la verifica del piano
formativo individuale;
o laddove non operativo l’ente bilaterale in relazione agli
apprendisti coinvolti in percorsi formativi corrispondente alle
mansioni da svolgere (università, scuola secondaria di secondo
grado, istituto professionale, attinenti al turismo).
Il riferimento alla durata media annua dà la possibilità di distribuire la
formazione in maniera non uniforme (ad esempio concentrando un
maggior numero di ore nella fase iniziale)
Autocertificare
la capacità
formativa
Avvalersi dell’
Ente Bilaterale
per la verifica
piano formativo
Ore di formazione aziendale
Livelli
Autocertificazione
capacità formativa
Verifica del Piano
Formativo Ente
Bilaterale
2° - 3°
120
90
4° - 5° - 6°
100
75
6°
80
60
Offerta formativa
pubblica (Regioni,
province
autonome)
E’ in ogni caso consentita anche la formazione pubblica svolta in base
alle regolamentazioni regionali.
CONTRIBUZIONE
Il datore di lavoro che assume un apprendista gode di particolari
agevolazioni contributive rispetto alla generalità dei lavoratori, poiché:
- l'ammontare dei contributi è inferiore;
- gli apprendisti non sono soggetti a tutte le forme assicurative.
Le aziende possono accedere al sistema regionale tenendo conto della
specifica regolamentazione adottata dal singolo territorio e alle norme
del CCNL.
Nel caso in cui l’offerta formativa pubblica non abbia regolamentato i
profili formativi o la regolamentazione non risulti applicabile in quanto
non contempla determinati profili formativi o figure professionali la
formazione può essere attivata facendo riferimento ai “Profili ISFOL
2002”.
La misura delle aliquote, tenuto conto della dimensione aziendale, è la
seguente:
dimensione imprese ed anno di
vigenza del singolo contratto
+ di 9 dipendenti
meno di nove dipendenti (dal
terzo anno)
meno di 9 dipendenti (2° anno)
meno di 9 dipendenti (1° anno)
INPS
descrizione
FPLD
CUAF
MALATTIA
MATERNITA’
INAIL
totale
CONCLUSIONE
DEL RAPPORTO
a carico
azienda
a carico
apprendista
totale
10%
5,84%
15,84%
3%
1,5%
5,84%
5,84%
8,84%
7,34%
aliquota %
9,01
0,11
0,53
0,05
0,30
10,00
Il rapporto di apprendistato può estinguersi:
a) a seguito di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo nel
corso del rapporto;
b) a seguito di dimissioni;
c) per decesso dell'apprendista;
d) al compimento del periodo massimo di durata dell'apprendistato
stabilito dalla legge ovvero alla scadenza del più breve termine
eventualmente fissato dai contratti collettivi;
e) per avvenuto conseguimento della qualifica.
L’apprendista confermato in servizio riceve la medesima qualifica per la
quale aveva svolto l’apprendistato e l'impresa beneficerà ancora
per un anno degli sgravi contributivi.