Le pillole di - FIPE - Federazione Italiana Pubblici Esercizi
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Le pillole di Notizie, commenti, istruzioni ed altro Numero 06 - 2010 Direttore responsabile: Edi Sommariva L’APPRENDISTATO NEL NUOVO CCNL TURISMO Area Lavoro a cura di : Area Lavoro Silvio Moretti con la collaborazione di Andrea Stoccoro PREMESSA Con il rinnovo del CCNL Turismo, sottoscritto lo scorso 20 febbraio 2010, sono state apportate importanti modifiche alla disciplina dell’apprendistato. In particolare è stata introdotta la possibilità di effettuare la formazione esclusivamente in azienda, secondo quanto consentito dalla legge Biagi. Di seguito riepiloghiamo le principali novità e le modalità per avviare il rapporto di lavoro. I SOGGETTI L’ASSUNZIONE dai 18 anni (17 per i lavoratori già in possesso di una qualifica professionale ex L. n. 53/2003) ai 29 anni (e 364 giorni) sono previsti gli stessi obblighi di comunicazione previsti per la generalità dei lavoratori seguendo le modalità che ciascuna Regione ha stabilito o potrà stabilire per lo speciale rapporto di lavoro di apprendistato; è richiesta la forma scritta ad substantiam ed all'interno del contratto dovranno essere indicati: - la prestazione lavorativa a cui il lavoratore verrà adibito; - la qualifica professionale che potrà essere conseguita al termine del rapporto sulla base degli esiti della formazione aziendale od extraziendale; - il piano formativo individuale (il PFI, distinto dal contratto di lavoro, dovrà essere allegato al contratto a pena di nullità dello stesso); è compatibile con la modalità part time. non sono più richieste l'autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro e l’assunzione può avvenire direttamente, senza il tramite dell'Ufficio di collocamento; la comunicazione del datore di lavoro, ai servizi regionali o provinciali per l’impiego, dei dati dell'apprendista e quelli del tutore aziendale entro trenta giorni dalla data di assunzione dell'apprendista stesso; l’obbligo di comunicare, ai familiari, almeno ogni sei mesi, l’andamento in azienda del giovane; l’obbligo dei datori di lavoro di comunicare entro dieci giorni, ai servizi per l’impiego, le qualificazioni raggiunte dagli apprendisti; la costituzione del rapporto di apprendistato non è più subordinata all'espletamento della preventiva visita medica del giovane da assumere diretta ad accertare che le condizioni fisiche del soggetto ne consentano l'occupazione nel lavoro per il quale deve essere assunto ( ad eccezione dei MINORI). NUMERO APPRENDISTI il numero di apprendisti in ogni unità produttiva non potrà superare la proporzione di un apprendista per ogni lavoratore qualificato; l'imprenditore che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre; non potranno essere assunti apprendisti se non sono stati mantenuti in servizio almeno il 70% cento dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti (Resta comunque salva la possibilità di assumere un apprendista) DURATA E QUALIFICHE ORARIO DI LAVORO Livello di inquadramento Durata in mesi 2,3,4 48 5,6S 36 6 24 Apprendisti maggiorenni ai sensi dell'art. 2, c. 4 del D.Lgs. n. 66/2003 gli sono stati assimilati agli altri lavoratori e pertanto valgono le regole generali in tema di orario di lavoro; è abolito il divieto di lavoro notturno degli apprendisti maggiorenni nel turismo e nei pubblici esercizi; Apprendisti minorenni l'orario di lavoro dei minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali; e' vietato adibire i minori al lavoro notturno, intendendosi per notte un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 6, o tra le ore 23 e le ore 7 (art. 15, L. n. 977/1967). RETRIBUZIONE La retribuzione netta dell’apprendista non potrà superare – per effetto delle minori trattenute contributive – la retribuzione netta del lavoratore qualificato di analogo livello anno in misura percentuale rispetto alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello I anno 80% II anno 85% III anno 90% dal IV anno 95% MALATTIA Gli apprendisti hanno dirtto: a) all'indennità di malattia da corrispondersi dall'INPS nella misura dell'80 per cento; b) alla normale retribuzione da corrispondersi da parte dei datori di lavoro per i primi tre giorni di malattia (periodo di carenza) qualora la durata della malattia superi i cinque giorni c) a titolo di ulteriore e definitiva integrazione dell'indennità di malattia di cui al punto a) del comma precedente non dovranno essere operate detrazioni dei ratei di gratifica natalizia e di gratifica di ferie relativi ai periodi di malattia. ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA Dal 1 luglio 2009 gli apprendisti debbono essere iscritti al Fondo di assistenza sanitaria integrativa (FONDO EST). FORMAZIONE Formazione esclusivamente aziendale Con il nuovo CCNL viene data la possibilità alle imprese di far svolgere la formazione agli apprendisti esclusivamente in azienda utilizzando i profili formativi stabili dal CCNL. L'attività formativa può essere svolta dal datore di lavoro, anche avvalendosi di strutture formative esterne organizzate o dell'ente bilaterale; La formazione può essere svolta anche tramite lo strumento della formazione in modalità e-learning Cosa deve fare l’azienda L'azienda deve autocertificare la propria capacità formativa provvedendo ad effettuare la formazione, assumendone la responsabilità, e attestando la sussistenza dei seguenti requisiti: a) referente per la formazione (datore di lavoro o collaboratore) in possesso di titolo di studio secondario oppure idonea posizione aziendale e almeno due anni di documentata esperienza professionale coerente con le competenze indicate nel piano formativo individuale; b) profilo professionale rientrante tra quelli individuati nel CCNL ed esplicitazione, eventuale, delle aree tematiche su cui verte la formazione, in rapporto alla specifica aziendale e/o del percorso individuale. c) compilazione della "scheda formativa"; d) comunicazione all'Ente bilaterale del Turismo competente per territorio. I vantaggi La normale durata di 120 ore stabilita dalla legge viene ridotta in relazione a livello dell’apprendista: - 120 ore medie annue livelli 2 e 3 - 100 ore medie annue livelli 4, 5 e 6 super 80 ore medie annue livello 6 E’ prevista un’ulteriore riduzione di un quarto delle ore di formazione se: - l’impresa si avvalga dell’ente bilaterale per la verifica del piano formativo individuale; o laddove non operativo l’ente bilaterale in relazione agli apprendisti coinvolti in percorsi formativi corrispondente alle mansioni da svolgere (università, scuola secondaria di secondo grado, istituto professionale, attinenti al turismo). Il riferimento alla durata media annua dà la possibilità di distribuire la formazione in maniera non uniforme (ad esempio concentrando un maggior numero di ore nella fase iniziale) Autocertificare la capacità formativa Avvalersi dell’ Ente Bilaterale per la verifica piano formativo Ore di formazione aziendale Livelli Autocertificazione capacità formativa Verifica del Piano Formativo Ente Bilaterale 2° - 3° 120 90 4° - 5° - 6° 100 75 6° 80 60 Offerta formativa pubblica (Regioni, province autonome) E’ in ogni caso consentita anche la formazione pubblica svolta in base alle regolamentazioni regionali. CONTRIBUZIONE Il datore di lavoro che assume un apprendista gode di particolari agevolazioni contributive rispetto alla generalità dei lavoratori, poiché: - l'ammontare dei contributi è inferiore; - gli apprendisti non sono soggetti a tutte le forme assicurative. Le aziende possono accedere al sistema regionale tenendo conto della specifica regolamentazione adottata dal singolo territorio e alle norme del CCNL. Nel caso in cui l’offerta formativa pubblica non abbia regolamentato i profili formativi o la regolamentazione non risulti applicabile in quanto non contempla determinati profili formativi o figure professionali la formazione può essere attivata facendo riferimento ai “Profili ISFOL 2002”. La misura delle aliquote, tenuto conto della dimensione aziendale, è la seguente: dimensione imprese ed anno di vigenza del singolo contratto + di 9 dipendenti meno di nove dipendenti (dal terzo anno) meno di 9 dipendenti (2° anno) meno di 9 dipendenti (1° anno) INPS descrizione FPLD CUAF MALATTIA MATERNITA’ INAIL totale CONCLUSIONE DEL RAPPORTO a carico azienda a carico apprendista totale 10% 5,84% 15,84% 3% 1,5% 5,84% 5,84% 8,84% 7,34% aliquota % 9,01 0,11 0,53 0,05 0,30 10,00 Il rapporto di apprendistato può estinguersi: a) a seguito di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo nel corso del rapporto; b) a seguito di dimissioni; c) per decesso dell'apprendista; d) al compimento del periodo massimo di durata dell'apprendistato stabilito dalla legge ovvero alla scadenza del più breve termine eventualmente fissato dai contratti collettivi; e) per avvenuto conseguimento della qualifica. L’apprendista confermato in servizio riceve la medesima qualifica per la quale aveva svolto l’apprendistato e l'impresa beneficerà ancora per un anno degli sgravi contributivi.