Principi di Giustizia Sportiva

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Principi di Giustizia Sportiva
Deliberazione n. 1519
Consiglio Nazionale CONI del 15 luglio 2014
Principi di giustizia sportiva
1. Scopi della giustizia sportiva
1.
Gli Statuti e i regolamenti federali devono assicurare il rispetto dei principi dell’ordinamento
giuridico sportivo, cui lo Stato riconosce autonomia, quale articolazione dell’ordinamento sportivo
internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale e salvi i casi di effettiva rilevanza
per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con
l’ordinamento sportivo.
2.
Gli Statuti e i regolamenti federali, in particolare, devono assicurare la corretta
organizzazione e gestione delle attività sportive, il rispetto del “fair play”, la decisa opposizione a
ogni forma di illecito sportivo, frode sportiva, all’uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia
fisica che verbale e alla corruzione.
3.
A tal fine devono essere istituiti specifici organi e regolati appositi procedimenti di giustizia
sportiva, secondo le modalità definite dal Codice della giustizia sportiva emanato dal Consiglio
nazionale del Coni.
4.
Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di
tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra
disposizione loro applicabile.
2. Principi del processo sportivo
1.
Tutti i procedimenti di giustizia sportiva, secondo le modalità definite dal Codice di giustizia
sportiva emanato dal Consiglio nazionale del Coni, assicurano l’effettiva osservanza delle norme
dell’ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e
degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.
2.
Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri
principi del giusto processo.
3.
I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo
nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento
dell’attività federale.
4.
La decisione del giudice è motivata e pubblica.
5.
Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi
formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono
causa di invalidità dell’atto.
6.
Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e
alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei
procedimenti di giustizia sportiva.
3. Organi di giustizia e altri soggetti dei procedimenti
1.
Sono organi di giustizia presso la Federazione:
a) Il Giudice sportivo nazionale, i Giudici sportivi territoriali e la Corte sportiva di appello;
b) Il Tribunale federale e la Corte federale di appello.
2.
Per i casi e nei limiti previsti dallo Statuto del Coni, il Collegio di garanzia dello Sport
istituito presso il Coni costituisce organo di giustizia di ultimo grado.
3.
Gli organi di giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e
riservatezza. Requisiti soggettivi e termini di durata dell’incarico sono regolati dal Codice di
giustizia sportiva e dai regolamenti federali. Ciascun componente degli organi di giustizia
4.
5.
6.
presso la Federazione, all’atto dell’accettazione dell’incarico, sottoscrive una dichiarazione
con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di
prestazione d’opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che
ne compromettano l’indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri
soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o
affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a
rendere note eventuali sopravvenienze. Informazioni reticenti o non veritiere sono
segnalate alla Commissione federale di garanzia per l’adozione delle misure di
competenza.
La Procura federale agisce innanzi agli organi di giustizia per assicurare la piena
osservanza delle norme dell’ordinamento sportivo. Requisiti soggettivi e termini di durata
dell’incarico sono regolati dal Codice di giustizia sportiva. Ciascun componente della
Procura federale rende la dichiarazione di cui al comma 3.
La carica di organo di giustizia presso una Federazione è incompatibile con la carica di
organo di giustizia presso il Coni o di componente della Procura Generale dello Sport,
nonché con la carica di organo di giustizia o di procuratore presso altre Federazioni.
La Procura generale dello Sport istituita presso il Coni coopera con le Procure federali al
raggiungimento della finalità di cui al comma 4.
4. Commissione federale di garanzia
1.
Presso ogni Federazione è istituita la Commissione federale di garanzia, con lo scopo di
tutelare l’autonomia e l’indipendenza degli organi di giustizia presso la Federazione e della
Procura federale. Essa si compone di tre o cinque soggetti, uno dei quali con funzioni di
presidente, nominati dal Consiglio federale con maggioranza qualificata non inferiore ai due terzi. I
componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I
componenti sono scelti - salvi gli ulteriori requisiti eventualmente stabiliti da ciascuna Federazione
- tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare,
tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello
Stato e tra gli avvocati abilitati all’esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori. In alternativa alla
costituzione della Commissione federale, la Federazione può decidere di avvalersi della
Commissione di garanzia di cui all’art. 13 ter Statuto del Coni
2.
La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:
a) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano
richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla
Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti del Tribunale federale e della Corte
federale di appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del presente Codice;
b) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano
richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla
Federazione, i soggetti idonei a essere nominati procuratore, procuratore aggiunto e sostituto
procuratore federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del presente Codice;
c) adotta nei confronti dei componenti degli organi di giustizia e della Procura federale,
oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente,
della rimozione dall’incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel
caso di grave negligenza nell’espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni
lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere
preceduta dal richiamo;
d) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e
funzionamento della giustizia sportiva.
3.
La Federazione può applicare la procedura di cui al comma 2, lett. a), anche per la nomina
del Giudice sportivo nazionale e dei componenti della Corte sportiva di appello.
5. Accesso alla giustizia sportiva
1.
I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti legittimati da ciascuna Federazione hanno diritto di
agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti
dall’ordinamento sportivo.
2.
Ogni Federazione determina, a parziale copertura dei costi di gestione, la misura del
contributo per l’accesso ai servizi di giustizia. Il contributo non deve essere tale da rendere
eccessivamente oneroso l’accesso ai servizi di giustizia. Con delibera della Giunta
Nazionale del Coni è fissata la misura massima del contributo, eventualmente differenziato
per Federazione e tipologia di controversia.
3.
Al fine di garantire l’accesso alla giustizia federale a quanti non possono sostenere i costi di
assistenza legale, la Federazione può istituire l’Ufficio del gratuito patrocinio o avvalersi
dell’apposito Ufficio istituito presso il Coni.
6. Provvedimenti di clemenza
1. Il provvedimento di grazia è di competenza del Presidente Federale. Deve comunque risultare
scontata almeno la metà della pena. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può
essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dall’adozione della sanzione definitiva.
2. I provvedimenti di amnistia ed indulto sono di competenza del Consiglio Federale, alle
condizioni e nei termini stabiliti dagli Statuti federali.
3. I provvedimenti di amnistia, grazia ed indulto non sono applicabili nei confronti delle sanzioni per
violazione delle Norme Sportive Antidoping.
7.
Registro delle sanzioni disciplinari
In ottemperanza a quanto disposto nei “Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni
Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate” gli Statuti e i regolamenti delle Federazioni
Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva devono
prevedere che le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sportiva siano trasmesse al
CONI per l’inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell’ordinamento sportivo, istituito
presso il CONI, secondo le modalità e per le finalità che saranno individuate con separato
regolamento attuativo da adottarsi da parte della Giunta Nazionale.
8.
Clausola compromissoria
Gli Statuti e i regolamenti federali prevedono che gli affiliati e i tesserati accettino la giustizia
sportiva così come disciplinata dall’ordinamento sportivo.
9.
Norma finale
Il Coni vigila perché Statuti e regolamenti siano adeguati ai presenti Principi di giustizia
sportiva indicando alle Federazioni Sportive Nazionali ed alle Discipline Sportive Associate, ove
necessario, i necessari adeguamenti in assenza dei quali non può procedersi alla loro
approvazione.