Principi di Giustizia Sportiva
Transcript
Principi di Giustizia Sportiva
Deliberazione n. 1519 Consiglio Nazionale CONI del 15 luglio 2014 Principi di giustizia sportiva 1. Scopi della giustizia sportiva 1. Gli Statuti e i regolamenti federali devono assicurare il rispetto dei principi dell’ordinamento giuridico sportivo, cui lo Stato riconosce autonomia, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale e salvi i casi di effettiva rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo. 2. Gli Statuti e i regolamenti federali, in particolare, devono assicurare la corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, il rispetto del “fair play”, la decisa opposizione a ogni forma di illecito sportivo, frode sportiva, all’uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale e alla corruzione. 3. A tal fine devono essere istituiti specifici organi e regolati appositi procedimenti di giustizia sportiva, secondo le modalità definite dal Codice della giustizia sportiva emanato dal Consiglio nazionale del Coni. 4. Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile. 2. Principi del processo sportivo 1. Tutti i procedimenti di giustizia sportiva, secondo le modalità definite dal Codice di giustizia sportiva emanato dal Consiglio nazionale del Coni, assicurano l’effettiva osservanza delle norme dell’ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti. 2. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. 3. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale. 4. La decisione del giudice è motivata e pubblica. 5. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto. 6. Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva. 3. Organi di giustizia e altri soggetti dei procedimenti 1. Sono organi di giustizia presso la Federazione: a) Il Giudice sportivo nazionale, i Giudici sportivi territoriali e la Corte sportiva di appello; b) Il Tribunale federale e la Corte federale di appello. 2. Per i casi e nei limiti previsti dallo Statuto del Coni, il Collegio di garanzia dello Sport istituito presso il Coni costituisce organo di giustizia di ultimo grado. 3. Gli organi di giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. Requisiti soggettivi e termini di durata dell’incarico sono regolati dal Codice di giustizia sportiva e dai regolamenti federali. Ciascun componente degli organi di giustizia 4. 5. 6. presso la Federazione, all’atto dell’accettazione dell’incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l’indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l’adozione delle misure di competenza. La Procura federale agisce innanzi agli organi di giustizia per assicurare la piena osservanza delle norme dell’ordinamento sportivo. Requisiti soggettivi e termini di durata dell’incarico sono regolati dal Codice di giustizia sportiva. Ciascun componente della Procura federale rende la dichiarazione di cui al comma 3. La carica di organo di giustizia presso una Federazione è incompatibile con la carica di organo di giustizia presso il Coni o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di organo di giustizia o di procuratore presso altre Federazioni. La Procura generale dello Sport istituita presso il Coni coopera con le Procure federali al raggiungimento della finalità di cui al comma 4. 4. Commissione federale di garanzia 1. Presso ogni Federazione è istituita la Commissione federale di garanzia, con lo scopo di tutelare l’autonomia e l’indipendenza degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura federale. Essa si compone di tre o cinque soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio federale con maggioranza qualificata non inferiore ai due terzi. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti - salvi gli ulteriori requisiti eventualmente stabiliti da ciascuna Federazione - tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all’esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori. In alternativa alla costituzione della Commissione federale, la Federazione può decidere di avvalersi della Commissione di garanzia di cui all’art. 13 ter Statuto del Coni 2. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio: a) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del presente Codice; b) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati procuratore, procuratore aggiunto e sostituto procuratore federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del presente Codice; c) adotta nei confronti dei componenti degli organi di giustizia e della Procura federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall’incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell’espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo; d) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva. 3. La Federazione può applicare la procedura di cui al comma 2, lett. a), anche per la nomina del Giudice sportivo nazionale e dei componenti della Corte sportiva di appello. 5. Accesso alla giustizia sportiva 1. I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti legittimati da ciascuna Federazione hanno diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall’ordinamento sportivo. 2. Ogni Federazione determina, a parziale copertura dei costi di gestione, la misura del contributo per l’accesso ai servizi di giustizia. Il contributo non deve essere tale da rendere eccessivamente oneroso l’accesso ai servizi di giustizia. Con delibera della Giunta Nazionale del Coni è fissata la misura massima del contributo, eventualmente differenziato per Federazione e tipologia di controversia. 3. Al fine di garantire l’accesso alla giustizia federale a quanti non possono sostenere i costi di assistenza legale, la Federazione può istituire l’Ufficio del gratuito patrocinio o avvalersi dell’apposito Ufficio istituito presso il Coni. 6. Provvedimenti di clemenza 1. Il provvedimento di grazia è di competenza del Presidente Federale. Deve comunque risultare scontata almeno la metà della pena. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dall’adozione della sanzione definitiva. 2. I provvedimenti di amnistia ed indulto sono di competenza del Consiglio Federale, alle condizioni e nei termini stabiliti dagli Statuti federali. 3. I provvedimenti di amnistia, grazia ed indulto non sono applicabili nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping. 7. Registro delle sanzioni disciplinari In ottemperanza a quanto disposto nei “Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate” gli Statuti e i regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva devono prevedere che le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sportiva siano trasmesse al CONI per l’inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell’ordinamento sportivo, istituito presso il CONI, secondo le modalità e per le finalità che saranno individuate con separato regolamento attuativo da adottarsi da parte della Giunta Nazionale. 8. Clausola compromissoria Gli Statuti e i regolamenti federali prevedono che gli affiliati e i tesserati accettino la giustizia sportiva così come disciplinata dall’ordinamento sportivo. 9. Norma finale Il Coni vigila perché Statuti e regolamenti siano adeguati ai presenti Principi di giustizia sportiva indicando alle Federazioni Sportive Nazionali ed alle Discipline Sportive Associate, ove necessario, i necessari adeguamenti in assenza dei quali non può procedersi alla loro approvazione.