COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 23.9.2016 C(2016) 5927 final

Transcript

COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 23.9.2016 C(2016) 5927 final
COMMISSIONE
EUROPEA
Bruxelles, 23.9.2016
C(2016) 5927 final
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 23.9.2016
che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 6141 final per quanto riguarda l'elenco
dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto per soggiorni di breve durata devono
presentare in Algeria
(I testi in lingua bulgara, spagnola, ceca, tedesca, estone, inglese, greca, francese, croata,
italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena,
slovacca, slovena, finlandese e svedese sono i soli facenti fede)
IT
IT
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 23.9.2016
che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 6141 final per quanto riguarda l'elenco
dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto per soggiorni di breve durata devono
presentare in Algeria
(I testi in lingua bulgara, spagnola, ceca, tedesca, estone, inglese, greca, francese, croata,
italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena,
slovacca, slovena, finlandese e svedese sono i soli facenti fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)1, in particolare
l'articolo 48, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)
Il regolamento (CE) n. 810/2009 fissa le procedure e le condizioni per il rilascio del
visto di transito o per soggiorni previsti sul territorio degli Stati membri non superiori
a 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
(2)
Al fine di garantire un'applicazione armonizzata della politica comune dei visti, il
regolamento (CE) n. 810/2009 prevede che nell'ambito della cooperazione locale
Schengen sia valutata la necessità di completare e armonizzare l'elenco dei documenti
giustificativi in ogni giurisdizione, per tenere conto delle circostanze locali.
(3)
La cooperazione locale Schengen in Algeria ha confermato la necessità di armonizzare
l'elenco dei documenti giustificativi e di conseguenza è stato redatto un elenco,
pubblicato nella decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 6141 final2.
(4)
I consolati dovrebbero avere la facoltà di esentare i richiedenti a loro noti per integrità
e affidabilità dalla presentazione di uno o più documenti giustificativi tra quelli
elencati, conformemente all'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (CE)
n. 810/2009. Inoltre in casi giustificati, nel corso dell'esame di una domanda, i
consolati dovrebbero avere la facoltà di richiedere documenti supplementari,
conformemente all'articolo 21, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 810/2009.
(5)
Dato che il regolamento (CE) n. 810/2009 si basa sull'acquis di Schengen, ai sensi
dell'articolo 5 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato
sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e dell'articolo 4 del
protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione
europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca ha
1
GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1.
Decisione di esecuzione della Commissione, del 4 settembre 2014, che stabilisce l'elenco dei documenti
giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare in Algeria, Costa Rica, Mozambico e
Uzbekistan. http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/borders-and-visas/visapolicy/docs/commission_implementing_decision_c_2014_6141_en.pdf
2
IT
2
IT
notificato il recepimento del regolamento (CE) n. 810/2009 nel proprio diritto interno.
La Danimarca è pertanto tenuta ad attuare la presente decisione in virtù del
diritto internazionale.
(6)
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di
Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE
del Consiglio3; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa
vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
(7)
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di
Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del
Consiglio4; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata,
né è soggetta alla sua applicazione.
(8)
Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno
sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal
Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia
sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di
Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione
1999/437/CE del Consiglio5.
(9)
Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle
disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la
Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di
quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen che
rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in
combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio6.
(10)
Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo
delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea,
la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein
sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la
Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della
Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di
Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione
1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del
Consiglio7.
3
Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito
di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen
(GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).
Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di
partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
Decisione del Consiglio 1999/437/CE, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione
dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno
di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo
dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).
Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della
Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione
svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo
sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).
Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome
dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione
svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra
l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della
Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con
4
5
6
7
IT
3
IT
(11)
La presente decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o a esso
altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di
adesione del 2003, dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005, e
dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2011.
(12)
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato visti,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1.
L'allegato I della decisione di esecuzione C(2014) 6141 final è sostituito dall'allegato
della presente decisione.
Articolo 2
Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di
Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la
Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro,
la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo,
l'Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la
Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la
Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono destinatari della
presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 23.9.2016
Per la Commissione
Dimitris AVRAMOPOULOS
Membro della Commissione
particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone
(GU L 160 del 18.6.2011, pag.19).
IT
4
IT
COMMISSIONE
EUROPEA
Bruxelles, 23.9.2016
C(2016) 5927 final
ANNEX 1
ALLEGATO
della decisione di esecuzione della Commissione
che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 6141 final per quanto riguarda l'elenco
dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto per soggiorni di breve durata devono
presentare in Algeria
IT
IT
ALLEGATO I
Elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare in Algeria
1) Prova della finalità del viaggio:
(a) Affari
- Lettera di invito di un'impresa nello Stato membro di destinazione principale, che
specifichi il motivo della visita e la/le data/e della visita, corredata da documenti che
attestino la relazione di affari (contratti, fatture, corrispondenza, prova d'importazione,
ecc.).
(b) Funzionari pubblici
-
Nota verbale od ordine di missione che specifichi: nome/i e cognome/i della/e
persona/e in missione; qualifica ufficiale; finalità del viaggio; data di entrata in
servizio; impegno all'assunzione delle spese di viaggio da parte del soggetto che ha
predisposto la missione.
(c) Visita familiare/privata
-
Invito della famiglia ospitante, se del caso (alcuni Stati membri possono richiedere
l'uso di un modello specifico per la lettera di invito).
Per visita a familiari: prova dei vincoli familiari (ad es. fiche familiale d'état civil
(stato di famiglia)).
(d) Turismo
-
Prenotazione alberghiera, oppure
-
prova di locazione o proprietà di un bene immobile nel paese di destinazione.
(e) Viaggi per finalità culturali, sportive, di istruzione, di ricerca o di formazione
professionale:
 Lettera di invito o documento ufficiale dell'organizzatore dell'evento culturale,
sportivo, di istruzione, di ricerca o di formazione professionale nello Stato membro di
destinazione, indicante nome/i e cognome/i della/e o persona/e invitata/e, finalità del
viaggio, durata del soggiorno e informazioni sul finanziamento del soggiorno.
 Nota verbale o lettera ufficiale del ministero od organismo algerino preposto alla
cultura, allo sport, all'istruzione, alla ricerca o alla formazione professionale,
indicante: nome/i e cognome/i della/e o persona/e in visita e relativo status, finalità del
viaggio, durata del soggiorno e informazioni sul finanziamento del soggiorno.
2
2) Giustificativo di alloggio durante la visita:
-
conferma dell'alloggio fornita dall'impresa ospitante, oppure
prenotazione alberghiera, oppure
conferma dell'alloggio presso un privato, che attesti la copertura dei costi da parte del
soggetto ospitante, oppure
prova di locazione o proprietà di un bene immobile, oppure
prova della disponibilità di mezzi sufficienti per pagare le spese di alloggio.
3) Documentazione atta a confermare la disponibilità di mezzi di sussistenza durante la
visita nello spazio Schengen:
-
-
copertura dei costi da parte del soggetto che invita/che invia (alcuni Stati membri
richiedono l'uso di uno specifico modulo nazionale), oppure
copertura dei costi da parte di un privato (e prova della disponibilità di mezzi da parte
del soggetto ospitante o garante) (alcuni Stati membri richiedono l'uso di un modulo
specifico nazionale), oppure
estratto conto di una banca in Algeria relativo agli ultimi tre mesi, oppure
altre prove della disponibilità di mezzi finanziari durante la visita (carta di credito
internazionale, traveller's cheque, ecc.).
4) Documentazione atta a confermare la stabilità socio-economica (che permetta di
valutare l'intenzione del richiedente di lasciare lo spazio Schengen prima della
scadenza del visto richiesto)
-
-
-
Funzionari pubblici: atto di nomina o certificato di titolarità e ultima busta paga.
Lavoratori dipendenti: certificato di lavoro o contratto di lavoro recente e buste paga
degli ultimi tre mesi, certificato d'iscrizione al CNAS (ente nazionale di previdenza
sociale) o, in mancanza di questo, lettera esplicativa del datore di lavoro.
Commercianti: prova d'iscrizione al registro delle imprese, certificato d'iscrizione al
CASNOS (ente nazionale di previdenza sociale per lavoratori autonomi), modulo C20
che attesti il fatturato e il bilancio ed estratti conto bancari degli ultimi tre mesi.
Agricoltori: prova dello status di agricoltore, carta dell'agricoltore e dichiarazioni
annuali dei redditi più recenti.
Pensionati: documento che attesti che il soggetto è titolare di una pensione di
anzianità.
Studenti o minori: prova della situazione sociale od occupazionale dei genitori e, se
del caso, certificato di frequenza scolastica o carta dello studente.
Disoccupati: prova di uno statuto socio-economico adeguato (ad es. certificato di
matrimonio, stato di famiglia, documenti che attestino il possesso di un bene
immobile).
5) Cittadini non algerini:
 Carta di soggiorno algerina, valida per almeno tre mesi dopo la scadenza del visto
richiesto. Se la carta è scaduta (o scadrà), il richiedente deve inviare anche una lettera
attestante che ha presentato domanda per una nuova carta di soggiorno, che non è stata
ancora rilasciata.
3
6) Minori:
 il consenso del titolare della responsabilità genitoriale o del tutore legale è necessario
esclusivamente se il minore viaggia da solo o con un solo genitore; fa eccezione il
caso in cui il genitore con il quale il minore viaggia è il solo titolare della
responsabilità genitoriale.
7) Documenti che devono presentare le persone che svolgono professioni/occupazioni
specifiche
 Membri del governo, del parlamento o del consiglio costituzionale: nota verbale,
certificato di nomina o altro documento ufficiale.
 Personale di delegazione europea o di ambasciata, consolato o organismo ufficiale di
uno Stato membro: certificato di nomina emesso dalla delegazione europea,
dall'ambasciata o dal consolato.
 Notai: decreto di nomina.
 Altre professioni organizzate da un ordine professionale (medici, chirurghi, dentisti,
farmacisti, avvocati, architetti, e relativi familiari): certificato rilasciato dal rispettivo
ordine professionale.
 Giudici: certificato di nomina emesso dal ministero della Giustizia.
 Funzionari di alto livello (funzionari pubblici algerini di livello A - ai sensi
dell'articolo 8 dello statuto del personale della pubblica amministrazione - e personale
con funzioni di alto livello ai sensi dell'articolo 15 dello stesso statuto): certificato di
titolarità emesso dall'organismo competente.
 Personale accademico (assistenti, professori, professori di seconda fascia, direttori,
presidi di facoltà, rettori): certificato di nomina emesso dall'istituto di istruzione
superiore.
 Ufficiali dell'esercito algerino: certificato di nomina emesso dal ministero della
Difesa nazionale (DREC).
 Giornalisti: certificato di lavoro rilasciato dalla casa editrice o dall'emittente.
 Coniugi e figli a carico (minori o no) delle persone di cui sopra: Fiche familiale d'état
civil (stato di famiglia) che attesti il vincolo familiare.
4