leggi - ParmaDaily

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ST UD IO L EG AL E
Avv. Corrado Vincenti
Vicolo Campanini, 1
43121 Parma
Tel. 0521/286928
Fax 0521/711452
Avv. Laura Favaro
Via Jenner, 2
43126 Parma
Tel. 0521/1912646
Fax 0521/1912646
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA
SEDE DI PARMA
R.G. n. 317/2012
MOVIMENTO NUOVI CONSUMATORI (P.IVA: 92161140345) in persona del
legale rappresentante/Presidente Nazionale
pro tempore Dr. Filippo
Greci (C.F.: FPPGRC71C07) corrente in Parma, alla via E. Jenner n. 2
rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente dall’Avv.
Corrado
Vincenti
[email protected]
(C.F.:VNCCRD69M15G535C)
e
dall’Avv.
Laura
pec:
Favaro
(C.F.:FVRLRA75B68G888E) pec:[email protected], entrambi del
Foro di Parma e domicilio eletto presso lo studio e la persona dell’Avv.
Corrado Vincenti in Parma, V.lo Z. Campanini n. 1 giusta procura in calce
al presente atto
ATTO DI INTERVENTO AD ADIUVANDUM
Nel ricorso ex art. 1 e 3 del D.Lgs. 198/2009, per l'efficienza delle
amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici presentato dai sig.ri:
Besagni Domenico, nato a Bardi (PR) il 19/07/1946, residente a Bardi in
località Taverna n. 61/B, C.F. BSG DNC 46L19 A646D;
Besagni Marco, nato a Bardi (PR) il 30/09/1943, residente a Bardi in località
Taverna n. 61, C.F. BSG MRC 43T30 A646E;
Boccacci Angela, nata a Bardi (PR) il 07/08/1940, residente a Bardi in
località Boccolo n. 13, C.F. BCC NGL 40M47 A646Y;
Boccacci Domenico Luigi, nato a Bardi (PR) il 01/10/1920, residente a
Bardi (PR) in località Bosini n. 47, c.f. BCC DNC 20R01 A646B;
1
Boccacci Giovanni, nato a Bardi (PR) il 02/03/1931, residente a Bardi in
località Bosini n.47, C.F. BCC GNN 31C02 A646U;
Boccacci Giuseppe, nato a Bardi (PR) il 21/03/1965, residente a Bardi in
località Bosini n. 47, C.F. BCC GPP 65P21 A646O;
Boccacci Severino, nato a Bardi (PR) l’ 1/03/1944, residente a Bardi in
località Cerreto di Boccolo n. 90, C.F. BCC SRN 44C01 A646U;
Borella Claudio, nato a Bardi (PR) il 02/05/1931, residente a Bardi in località
Cerreto di Boccolo n. 83, C.F. BRL CLD 31E02 A646I;
Cadei Giancarlo, nato a Monza il 19/08/1970, residente a Bardi in località
Cogno di Grezzo n. 78, c.f. CDA GCR 70M19 F704V,
Campelli Domenico, nato a Bardi (PR) il 05/03/1941, residente a Bardi (PR)
in località Cerreto di Boccolo n. 93, C.F. CMP DNC 41C05 A646D;
Carini Benvenuto, nato a Bardi (PR) il 06/08/1937, residente a Bardi in
località Taverna n. 68, C.F. CRN BVN 37M06 A646R;
Carini Giacomo, nato a Bardi (PR) il 13/02/1953, residente a Bardi in
località Taverna n. 62, C.F. CRN GCM 53B13 A646T;
Casali Antonia, nata a Morfasso (PC) il 28/11/1935, residente a Bardi (PR)
in località Bosini n. 30, C.F. CSL NTN 35S68 F724T;
Colombari Bruna Carla, nata a La Spezia il 05/05/1945, residente a Bore in
località Zermani n. 14/B, C.F. CLM BNC 45E45 E463T;
Cordani Cesare, nato a Bardi (PR) il 21/01/1958, residente a Bardi in
località Dorbora n. 110 C.F. CRD CSR 58A21 A646O;
Cordani Simone, nato a Parma il 24/02/1977, residente a Bore in località
Orsi n. 18, C.F. CRD SMN 77B24 G337Q;
Ferdenzi Maria, nata a Bore (PR) il 24/05/1933, residente a Bore in località
Caferri n. 17, FRD MRA 33E64 A987H;
2
Marazzi Liduina, nata a Bore (PR) l’ 01/01/1926, residente a Bore in località
Ralli n. 2, C.F. MRZ LDN 26A41 A987V;
Mazzaschi Leontina, nata a Pellegrino Parmense (PR) il 24/07/1920,
residente a Bore (PR) in via G. Verdi n. 6 C.F. MZZ LTN 20L64 G424Y;
Monti Francesco, nato a Montreuil (Francia) il 28/10/1953, residente a
Bardi (PR) in località Chiastre n. 70, C.F. MNT FNC 53R28 Z110O;
Moruzzi Giuseppa, nata a Bore (PR) il 19/05/1924, residente a Bore in
località Pozzolo Conti n. 27, C.F. MRZ GPP 24E59 A987Q;
Moruzzi Lino, nato a Bore (PR) il 30/12/1929, residente a Bore (PR) in
località Roberti n. 9, C.F. MRZ LNT 29T30 A987T;
Moruzzi Pia, nata a Bore (PR) il 24/08/1937, residente a Bore in località
Bellaria n. 3, C.F. MRZ PIA 37M64 A987D;
Paterniti Fabio, nato a Borgounito (BG) il 26/03/1947, residente a Bardi (PR)
in località Zattini n. 15, c.f. PTR FBA 47C26 B045O;
Ralli Angela, nata a Bore (PR) il 19/04/1962, residente a Lungano Val
d’Arda (PC), via Don Minzoni n. 4, C.F. RLL NGL 62D59 A987C;
Rossi Mario, nato a Bardi (PR) il 06/02/1948, residente a Bardi in località
Taverna n. 59, C.F. RSS MRA 48B06 A646U;
Salvi Bruno, nato a Bore (PR) il 21/06/1931, residente a Bore in località
Franchi n. 25, C.F. SLV BRN 31H21 A987Y;
Sartori Lina, nata a Bore (PR) il 28/05/1927, residente a Bore in località Silva
n. 6, C.F. SRT LNI 27E68 A987S;
Sartori Andrea, nato a Bore (PR) il 22/03/1935, residente a Bore in località
Caferri n. 20/A, C.F. SRT NDR 35C22 A987U;
Stomboli Adolfo, nato a Bardi (PR) il 04/06/1915, residente a Bardi in
località Boccolo n.11, C.F. STM DLF 15H04 A646W;
3
Stomboli Enrico, nato a Bardi (PR) il 11/09/1933, residente a Bardi in località
Boccolo n. 12, C.F. STM NRC 33P11 A646Q;
Toledi Giuseppe, nato a Bore il 19/09/1948, residente a Bore in località
Franchi n. 17, C.F. TLD GPP 48P19 A987O;
Zacchi Luigia, nata a Bore (PR) il 07/02/1933, residente a Bore in località
Franchi n. 73, C.F. ZCC LGU 33B47 A987X;
tutti rappresentati e difesi, dal prof. avv. Vittorio Angiolini e dal prof. Avv.
Marco Cuniberti e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giacomo
Voltattorni in Parma, Piazzale Boito n.3, 43100.
tutti rappresentati e difesi, dal prof. avv. Vittorio Angiolini e dal prof. Avv.
Marco Cuniberti del Foro di Milano e con domicilio eletto presso lo studio
dell’avv. Giacomo Voltattorni in Parma, Piazzale Boito n.3
contro
- Società Montagna 2000 s.p.a., C.F. 01887790341, in persona del
legale rappresentante pro tempore, presso la Sede Legale, Via F.
Corridoni, 6 - 43043 Borgo Val di Taro (Pr);
- Comune di Bardi, C.F. 00486500341, in persona del Sindaco legale
rappresentante pro tempore, presso la sede dell’Ente, Piazza
Vittoria, 1 - 43032 BARDI (PR);
- Comune di Bore, C.F. 00479670341, in persona del Sindaco legale
rappresentante pro tempore, presso la sede dell’Ente, via Roma, 19
– 43030 Bore (PR);
- Comunità Montana Valli del Taro e del Ceno, C.F. 81002000347, in
persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, presso
la sede dell’Ente, Piazza XI Febbraio, 7 - 43043 Borgo Val di Taro
(PR);
4
e nei confronti di
-
Regione Emilia Romagna, CF 800.625.903.79, in persona del
Presidente legale rappresentante pro tempore, presso la sede
dell’Ente, Viale Aldo Moro 52 - 40127 Bologna;
- Autorità d’ambito ottimale, ATO 2 Parma, in persona del legale
rappresentante pro tempore, presso la sede dell’Ente, Piazzale
Barezzi, 3 - 43121 Parma;
- Autorità regionale per la vigilanza dei servizi idrici e di gestione
dei rifiuti urbani, in persona del legale rappresentante pro tempore,
presso la sede dell’Ente, Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40121 Bologna;
- Comune di Albareto, C.F. 00439490343, in persona del Sindaco
legale rappresentante pro tempore, presso la sede dell’Ente, via
Piazza Giuseppe Micheli, 1 - 43051 Albareto (PR);
- Comune di Bedonia, C.F. 81000300343, in persona del Sindaco
legale rappresentante pro tempore, presso la sede dell’Ente, Piazza
Caduti Per La Patria, 1- 43041 Bedonia (PR);
- Comune di Berceto, C.F. 00202280343, in persona del Sindaco
legale rappresentante pro tempore, presso la sede dell’Ente, via
Guglielmo Marconi, 18 - 43042 Berceto (PR);
- Comune di Borgo Val Di Taro, C.F. 00440510345, in persona del
Sindaco legale rappresentante pro tempore, presso la sede
dell’Ente, piazza Manara, 6 - 43043 Borgo Val Di Taro (PR);
- Comune di Compiano, C.F. 00440610343, in persona del Sindaco
legale rappresentante pro tempore, presso la sede dell’Ente, via
Marco Rossi Sidoli, 3 - 43053 Compiano (PR);
5
- Comune di Fornovo di Taro, C.F. 00322400342, in persona del
Sindaco legale rappresentante pro tempore, presso la sede
dell’Ente, Piazza Libertà, 11 - 43045 Fornovo di Taro (PR);
- Comune di Pellegrino Parmense, C.F. 00449420348, in persona del
Sindaco legale rappresentante pro tempore, presso la sede
dell’Ente, via Roma, 28 - 43047 Pellegrino Parmense (PR);
- Comune di Solignano, C.F. 00419760343, in persona del Sindaco
legale rappresentante pro tempore, presso la sede dell’Ente, Piazza
U. Bertoli, 1 - 43040 Solignano (PR);
- Comune di Terenzo, C.F. 00428920342, in persona del Sindaco
legale rappresentante pro tempore, presso la sede dell’Ente, Strada
del Municipio, 7 - 43040 Terenzo (PR);
- Comune di Tornolo, C.F. 00440470342, in persona del Sindaco
legale rappresentante pro tempore, presso la sede dell’Ente, via
Promenade, 1 - 43059 Tornolo (PR);
- Comune di Valmozzola, Cod. Fisc. 00456620343, in persona del
Sindaco legale rappresentante pro tempore, presso la sede
dell’Ente, loc. Mormorola - via Provinciale, 1 - 43050 Valmozzola
(PR);
- Comune di Varano De’ Melegari, C.F.: 00436140347, in persona del
Sindaco legale rappresentante pro tempore, presso la sede
dell’Ente, via Martiri della Libertà, 14 - 43040 Varano Melegari (PR);
- Comune di Varsi, C.F. 00427030341, in persona del Sindaco legale
rappresentante pro tempore, presso la sede dell’Ente, via Roma, 13
- 43049 Varsi (PR).
per l’accertamento
6
della lesione diretta, concreta e attuale degli interessi dei ricorrenti
derivante dalla violazione dei principi stabiliti per l’erogazione del
servizio e per il corretto svolgimento della funzione amministrativa
dall’art. 1 comma 1 del dlgs 198/2009.
nonché per la condanna
dei resistenti all’adozione di ogni atto idoneo al ripristino del corretto
svolgimento dell’azione amministrativa nonché della corretta
erogazione del servizio idrico integrato.
*****
CONSIDERAZIONI IN FATTO
Con il ricorso di cui in epigrafe, i ricorrenti convenivano in giudizio i
citati Enti e Società al fine di accertare la lesione diretta concreta e
attuale degli interessi e dei diritti dei ricorrenti in conseguenza dei
comportamenti tenuti dall’Amministrazione e dal concessionario
Montagna 2000 s.p.a., accogliere il ricorso e, per l’effetto:
accertare la lesione diretta, concreta e attuale degli interessi dei
ricorrenti derivante dalla violazione dei principi stabiliti per
l’erogazione del servizio e per il corretto svolgimento della funzione
amministrativa dall’art. 1 comma 1 del D.Lgs. 198/2009.
-Conseguentemente ordinare: a ogni organismo e/o Ente, per gli
atti di pertinenza, di adottare gli opportuni provvedimenti affinché
siano ripristinati, in ossequio alle norme di legge, i requisiti di
“controllo equivalente” (ed effettivo) della P.A. sulle attività gestorie
affidate alla società Montagna 2000, in quanto società in house,
ovvero adottare gli opportuni provvedimenti amministrativi o
comunque decisioni nelle competenti sedi finalizzate al ripristino del
servizio idrico in economia, il quale, rispetto all’attuale sistema,
7
garantiva
minori
costi
(sia
in
capo
agli
utenti
che
alle
organizzativa
e/o
Amministrazioni), maggiore qualità ed efficienza.
In alternativa,
e
in
relazione
alla
forma
proprietaria prescelta, vengano individuati il o i soggetti privati
coinvolti
attraverso
procedure
pubbliche,
trasparenti
e
concorrenziali atte a garantire, oltre al rispetto delle norme
inderogabili di legge pertinenti, un servizio di qualità ed efficiente a
fronte di un corrispettivo ragionevole per gli utenti nonché
vantaggioso per i Comuni, avendo quale parametro minimo, la
(precedente) gestione in economia dei servizi idrico e rifiuti. Ai
Comuni soci, ed in ogni caso ai Comuni di cui sono cittadini e
contribuenti gli istanti, di salvaguardare con ogni mezzo disponibile
il patrimonio comunale, ivi compreso intraprendere le opportune
azioni a tutela dei crediti che il Comune abbia nei confronti della
Società,
nonché
impedire
qualsiasi
operazione
societaria,
organizzativa o comunque idonea, alla luce di quanto esposto, a
porre a rischio il patrimonio, le strutture, i crediti comunali nonché
l’erogazione del Servizio Idrico. L’avvio di verifiche interne volte ad
accertare eventuali responsabilità in capo a proprie strutture e/o
dipendenti e/o comunque altri soggetti comunque sottoposti a
coordinamento controllo o in qualsiasi caso e a qualunque titolo
agenti in nome od in favore dei destinatari della presente anche,
ove occorra, trasmettendo le informazioni e/o documenti in proprio
possesso alle competenti autorità.
Che venga adottato ogni provvedimento utile e/o necessario alla
ricostituzione di un corretto svolgimento della funzione e di una
corretta erogazione del servizio anche, e non solo, mediante:
8
-
annullamento/revoca/rimborso di tutte le contestate
bollette emesse in relazione all’ordinanza del Comune di Bardi n. 12
del 2008;
-
ridefinizione
della
tariffa
del
servizio
quale
effettivo
“corrispettivo” del servizio prestato;
- predisposizione di controlli capillari e periodici sulla qualità e
sanità dell’acqua;
- predisposizione di ogni opportuno strumento tecnico o
strutturale volto a risolvere i problemi di erogazione della risorsa
idrica nonché la sicurezza e sanità delle infrastrutture dalla fonte al
luogo di erogazione (predisposizione di zone di rispetto intorno ai
punti di captazione, installazione di depuratori, manutenzione delle
reti e predisposizione di strumenti atti ad assicurare continuità e
sufficiente pressione dell’erogazione).
- di adottare ogni altro provvedimento idoneo a soddisfare i
diritti ed i legittimi interessi dei ricorrenti, ponendo rimedio ai
disservizi dedotti.
In ultimo pare doveroso a questa difesa rammentare l’obbligo in
capo alle amministrazioni destinatarie del presente atto nonché al
Gestore del servizio, ai sensi del comma 2 dell’art. 1 del dlgs
198/2009, di “dare immediatamente notizia del ricorso sul proprio
sito istituzionale”.
Tanto premesso in fatto, il Movimento Nuovi Consumatori spiega il
presente atto di intervento ad adiuvandum , dovendosi ritenere il
ricorso principale fondato nelle sue censure
*****
CONSIDERAZIONI IN DIRITTO
9
1. AMMISSIBILITA’
DELL’INTERVENTO
AD
ADIUVANDUM
-
LEGITTIMAZIONE
Prima di procedere nel merito, si vuole preliminarmente elencare i
presupposti di ammissibilità in rito e nel merito del presente
intervento ad adiuvandum nei confronti delle presenti Pubbliche
Amministrazioni e Società intimate.
Più in particolare, il Movimento Nuovi Consumatori, interviene con
un atto adesivo ad adiuvandum nel ricorso principale già
depositato da utenti/cittadini in quanto associazione priva di fini di
lucro, costituita a Parma già nell’anno 2010, con la previsione nel
proprio statuto (doc. 1) della tutela dei cittadini/ consumatori /
utenti e dell’ambiente.
Il Movimento Nuovi Consumatori è, dunque, un’associazione di
consumatori e cittadini autonoma, indipendente, trasversale e
priva di scopi di lucro.
Il Movimento si propone molteplici scopi, assumendo ogni iniziativa
legittima ed idonea, al fine di: agire nell’interesse e per la tutela del
singolo e della collettività dei consumatori e dei cittadini per il
rispetto dei valori umani, costituzionali, giuridici, religiosi-cattolici,
sociali e contrattuali previsti dalla legge, attraverso una struttura
democratica costituita principalmente da consumatori e cittadini,
ma anche da professionisti, imprenditori e tecnici dediti al sacrificio
disinteressato ed appassionato della difesa del debole rispetto ai
poteri forti; vigilare sul corretto rapporto tra cittadini e giustizia;
tutelare i diritti e gli interessi individuali e/o collettivi dei consumatori
e cittadini nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e/o di
Aziende Pubbliche o Private che erogano e distribuiscono servizi e
10
beni pubblici; tutelare la salute e la sicurezza dei consumatori e
cittadini;
tutelare l’ambiente, i paesaggi, i beni culturali ed
architettonici; proteggere, vigilare, tutelare in ogni sede e con
azioni legittime sia in via stragiudiziale che giudiziale, gli interessi
giuridici ed i diritti dei consumatori e dei cittadini riconosciuti e
sanciti a livello internazionale, europeo e nazionale, con forme e
modalità previste nei relativi atti normativi (art. 5 dello statuto) .
Il Movimento Nuovi Consumatori si è quindi negli anni radicato nel
tessuto parmigiano ed ha intrapreso molteplici iniziative volte alla
tutela dei diritti
e della salute
del
consumatore/utente
e
dell’ambiente.
Inoltre si rappresenta che una pluralità di utenti residenti nei comuni
in epigrafe e rappresentati nel ricorso principale, sono iscritti al
Movimento Nuovi consumatori ed hanno un sicuro interesse
giuridicamente rilevante ed omogeneo.
Ma vi è di più.
Lo stesso Codice del Consumo, all'art. 2, elenca espressamente i
diritti riconosciuti come fondamentali ai consumatori e agli utenti,
quali: "a) alla tutela della salute; b) alla sicurezza e alla qualità dei
prodotti e dei servizi; c) ad una adeguata informazione a ad una
corretta
pubblicità;
d)
all'educazione
al
consumo;
e)
alla
correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali;
j) alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero,
volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti; g)
all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di
efficienza".
11
Appare indubbio, che il Movimento Nuovi Consumatori, abbia
titolo ad intervenire nel giudizio pendente aderendo a tutte le
contestazioni e le censure proposte dai ricorrenti.
In particolare, a norma dell’art. 22 della Legge 1034/1971, e ss.
mod.,
è
riconosciuto
il
diritto
di
intervenire
nel
giudizio
amministrativo ai soggetti interessati.
E’ appena il caso di accennare che, nell’ambito del processo
amministrativo, la legittimazione all'intervento volontario di soggetti
diversi dalle parti originarie sussiste in presenza di un qualsiasi
interesse, anche di puro fatto o morale.
(Consiglio di Stato , sez. V, sentenza 13.11.2007 n° 5810).
Inoltre, nel processo amministrativo l'intervento ad adiuvandum, la
cui finalità è sostenere le ragioni del ricorrente, è ammissibile se ed
in quanto l'interveniente risulti titolare di un interesse di fatto
dipendente da quello azionato in via principale o ad esso
accessorio, che gli consente di ritrarre un vantaggio indiretto e
riflesso dall'accoglimento del ricorso. TAR Lombardia-Milano, sez. I,
sentenza 04.02.2011 n° 354
Ma vi è di più.
Recenti orientamenti hanno sancito che nell'ambito del processo
amministrativo
l'intervento
ad
adiuvandum
potrebbe
essere
proposto per la tutela anche di un interesse di mero fatto oppure
mediato e riflesso rispetto a quello vantato dalle parti principali
(T.a.r. Molise, Campobasso, Sezione 1, 9 marzo 2012, n. 92)
Più in particolare, nella fattispecie che ci occupa, è manifesto
l’interesse del Movimento Nuovi Consumatori, con la propria
presenza nel giudizio, per sostenere le ragioni dei ricorrenti,
12
consumatori ed utenti nei confronti della Società Montagna 2000
S.p.A. con sede legale in Borgo Val di Taro, rispetto a quanto
concerne il servizio pubblico essenziale di erogazione di acqua
potabile, ad uso domestico.
L’acqua non va, infatti, ritenuta una merce da sfruttare, spesso a
danno di altri e dell’ambiente, bensì una risorsa condivisa da
utilizzare a beneficio di tutti. L’acqua è infatti un elemento vitale ed
è un fondamentale sostegno dell’ambiente, ma anche un
elemento essenziale dello sviluppo della società.
L’acqua, dunque, non è da considerarsi un mero un prodotto
commerciale, bensì un patrimonio che va protetto, difeso e trattato
come tale.
L’obiettivo principale della normativa nazionale ed europea è
sempre stato quello di garantire gli interessi della collettività con
poteri normativi di regolazione e amministrativi di indirizzo e
coordinamento, vigilanza e controllo.
Tra questi in particolare il controllo di prezzi e tariffe, la regolazione
di
schemi
di
contratto,
la
risoluzione
di
controversie,
la
comparazione di risultati gestionali, etc.
Rilevano, dunque, nella fattispecie che ci occupa, i comportamenti
e gli atti posti in essere da Montagna 2000 S.p.A., che concretizzano
una violazione degli obblighi discendenti dalla Legge, dallo Statuto,
dalla Carta dei servizi, dal regolamento del servizio idrico, nonché
un’aperta violazione degli standard qualitativi ed economici stabiliti
nei confronti degli utenti ai sensi dell’art. 1 del decreto legislativo
198/2009
così
come
in
maniera
analoga
e
speculare,
l’Amministrazione, oltre alle responsabilità discendenti dai propri atti
13
e comportamenti attuati in “esercizio” delle proprie funzioni, è
responsabile per l’omesso e mancato controllo sulla gestione del
servizio
nonché
per
la
mancata
emanazione
degli
atti
amministrativi idonei a rispristinare il corretto svolgimento della
funzione amministrativa e della gestione del servizio ivi compreso, e
soprattutto,
il
suo
affidamento
nonché
il
comportamento
dell’Amministrazione e della Società che ha provocato lesioni
dirette, concrete e attuali dei diritti e interessi degli istanti e si
riservano ogni iniziativa di ristoro dei danni subiti presso ogni
opportuna sede competente.
2. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALL’ART 1 D.LGS 198/2009 IN
RELAZIONE ALLA AI REQUISITI NECESSARI PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NONCHÉ MANCANZA DEL REQUISITO
DEL “CONTROLLO ANALOGO” NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO IN
HOUSE.
In fatto, si rileva come la società Montagna 2000 S.p.A., costituita
con atto del 13 dicembre 1994, quale società a capitale misto
pubblico-privato abbia subito nel 2007 un riassetto societario
diventando società a totale capitale pubblico.
Si evidenzia la partecipazione di Enti quali Comunità Montana
Ovest, Consorzio Intercomunale Monte Bosso ed i Comuni di:
Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo Val Di Taro,
Compiano, Fornovo di Taro, Pellegrino
Parmense,
Solignano,
Terenzo, Tornolo, Valmozzola, Varano Melegari e Varsi
La Società Montagna 2000 S.p.A. ha, in particolare, l’affidamento
diretto del servizio idrico integrato, come stabilito dall’Assemblea di
AATO2 mediante delibera n. 6 del 29 novembre 2007.
14
Dunque si tratta della gestione del servizio idrico per un periodo di
anni 17 e perciò fino al 30 giugno 2025 sul territorio dei 15 comuni
sopra elencati.
Per quanto attiene l’affidamento in house, si vuole evidenziare
come questo istituto, nato nell’ordinamento comunitario e trasposto
nel diritto interno mediante la modifica – con d.l. 269/2003 – dell’art.
113 tuel, di fatto, costituisce una deroga a tutte quelle norme che
impongono la procedura dell’evidenza pubblica per la scelta del
contraente negli appalti di pubblici servizi.
In particolare, per la legittimità dell’appalto in house, vanno
esattamente individuati e circoscritti i presupposti richiesti:
 capitale della società affidataria deve essere interamente
pubblico;
 l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale devono
esercitare sulla società un controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi;
 la società deve realizzare la parte più importante della
propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la
controllano.
I fatti che hanno dato origine alla controversia portata avanti al
Giudice Amministrativo, evidenziano nella fattispecie la mancanza
di un controllo analogo.
Il “controllo analogo”, è un requisito che va valutato in concreto in
quanto non è sufficiente la totale partecipazione pubblica.
E’ appena il caso di ricordare come nel caso risolto dalla Corte con
la sentenza Parking Brixen era emerso che, in base allo Statuto della
società affidataria, il Consiglio di amministrazione di questa poteva
15
agire
in
piena
autonomia
rispetto
all’Assemblea
dei
soci,
disponendo di ampi poteri di ordinaria amministrazione e potendo
altresì stipulare autonomamente contratti entro la soglia di cinque
milioni di euro.
Sussiste, pertanto, il “controllo analogo” che legittima l’affidamento
in house allorquando tra società controllante e società controllata il
rapporto di terzietà sia solo formale, mentre di fatto la prima
esercita
sulla
seconda
un
assoluto
potere
di
direzione,
coordinamento e supervisione riguardo i più importanti atti di
gestione del soggetto controllato. Non basta che il capitale della
società controllata sia interamente pubblico ma deve effettuarsi un
sindacato concreto, caso per caso.
E ancora, il criterio di valutazione della sussistenza effettiva di una
fattispecie di “controllo analogo” non è la semplice esistenza di una
situazione di controllo di maggioranze societarie, bensì il luogo in cui
ha (figuratamente) sede la formazione delle strategie e delle scelte
societarie e l’incidenza delle determinazioni direzionali sull’attività in
concreto
svolta
dall’ente
pubblico
partecipato,
emergenti
dall’insieme di istituti pubblicistici e privatistici che consentono ai
soggetti pubblici di “effettivamente … controllare ed orientare
l’attività della società controllata ” (Consiglio di Stato , sez. V,
decisione 29.12.2009 n° 8970).
Orbene, nel caso concreto no via sia il requisito fondamentale dl
“controllo analogo”.
In particolare, appare che i Comuni soci non esercitino un controllo
equivalente sulla società, come previsto per la gestione dei servizi
attraverso società in house, ma sia la società stessa ad esercitare un
16
controllo sui Comuni soci, addirittura arrivando, per il tramite dei
propri amministratori, a fornire i testi delle ordinanze comunali da
votare.
Non sussistendo dunque il requisito fondamentale del controllo
analogo, l’affidamento diretto della gestione del servizio idrico da
parte di Montagna 2000 S.p.A. va considerata illegittima.
3. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI CUI DEVE ATTENERSI
L’EROGAZIONE DI SERVIZIO PUBBLICO CONTENETI NELLE DISPOSIZIONI
DI LEGGE E DELLA CARTA DEI SERVIZI.
L’attività di erogazione del servizio idrico deve essere improntata ad
alcuni principi fondamentali cui deve attenersi il servizio pubblico.
In particolare la Direttiva del Presidente del Consiglio Dei Ministri del
27.01.1994 “Principi sul l’erogazione dei servizi pubblici” ha disposto i
principi fondamentali, gli strumenti e la tutela cui deve essere
uniformata l’erogazione dei servizi pubblici.
Con riferimento ai principi cui deve uniformarsi il servizio, questi sono
individuati nella eguaglianza dei diritti degli utenti, imparzialità dei
gestori, continuità e regolarità del servizio, efficacia e efficienza del
servizio, correttezza e trasparenza del servizio e del rapporto con i
clienti.
In particolare, tra i principi, vi è anche la partecipazione del
cittadino alla prestazione del servizio pubblico che deve essere
sempre garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione
del servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti dei
soggetti erogatori.
L'utente ha quindi diritto di accesso alle informazioni in possesso del
soggetto erogatore che lo riguardano. Il diritto di accesso è
17
esercitato secondo le modalità disciplinate dalla Legge 7 agosto
1990, n. 241.
L'utente
può
produrre
memorie
e
documenti;
prospettare
osservazioni; formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio.
D’altra parte, i soggetti erogatori devono dare immediato riscontro
all'utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate.
Inoltre la direttiva disciplina anche gli strumenti attraverso i quali i
soggetti erogatori rendono effettivi i principi sopra elencati.
In particolare, tra gli strumenti prescritti si evidenzia l’adozione di
standard di qualità e quantità ovvero l’assunzione di impegni verso
l’utenza sui principali aspetti di qualità del servizio espressi da
indicatori di prestazione che per il settore idrico sono disciplinati dal
DPCM 29 aprile 1999 “Schema generale di riferimento per la
predisposizione della carta del servizio idrico integrato” che
congiuntamente alla Legge n. 36 del 5 gennaio 1994, indica i
principi e le linee guida cui ogni azienda deve attenersi nella
stesura della propria Carta.
La direttiva impone la pubblicazione degli standard proprio per
dare una garanzia agli utenti/consumatori che possono in questo
modo verificare l’effettivo raggiungimento degli stessi.
Gli stessi gestori sono tenuti a svolgere apposite valutazioni
periodiche circa la qualità dei servizi prestati ed a pubblicare le
relazioni annuali sui risultati oltre a garantire la semplificazione delle
procedure assicurando la completa informazione della clientela.
Inoltre il DPCM 4 marzo 1996 “disposizioni in materia di risorse
idriche” ha definito i parametri ed i criteri della gestione dei servizi
18
idrici che deve essere improntata ad obiettivi di efficienza, efficacia
ed economicità.
Volontà del Legislatore era proprio l’assunzione di impegni da parte
del gestore che è uno degli strumenti per raggiungere gli obiettivi di
miglioramento della qualità del servizio e del rapporto con l’utente.
Lo standard è importante proprio perché rappresenta un obiettivo
da monitorare per migliorare la qualità oltre ad essere un elemento
di verifica da parte dell’utente in quanto informazione trasparente.
Ne consegue che il mancato rispetto dell’impegno assunto da
parte del gestore può essere fonte di responsabilità e dare diritto al
risarcimento dei danni.
Va inoltre considerato il D.Lgs. n. 152/2006 che all’art. 152 prevede
che i gestori del servizio idrico integrato abbiano l’obbligo di
adottare la carta di servizio sulla base degli atti di indirizzo vigenti.
Tale Carta dei Servizi è stata poi aggiornata con la Legge 244/2007
(finanziaria 2008) art. 2 comma 461 con la quale si è sancito che le
amministrazioni affidatarie dei servizi pubblici, in sede di stipula dei
contratti di servizio, debbano prevedere:
- l’obbligo per il gestore di emanare una carta dei servizi contenete
gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate;
- la consultazione obbligatoria e la redazione e la pubblicizzazione
della carta
- l’adozione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto
dei parametri negoziati nel contratto di servizio e nella carta della
qualità;
- l’istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento
dei servizi tra l’ente locale, i gestori del servizio ed i consumatori.
19
In particolare, proprio per quanto attiene la difesa e la tutela dei
diritti degli utenti e dei consumatori dei servizi idrici nei confronti
dell’attività del Gestore è fondamentale che questo predisponga
forme che consentano il pieno esercizio dei diritti dei consumatori a
poter usufruire in particolare di: Sicurezza e qualità dei prodotti e dei
servizi; Adeguata e corretta informazione; Correttezza, trasparenza
ed equità di rapporto con i Gestori; Obiettività ed imparzialità di
comportamento
da
parte
dei
Gestori;
Continuità,
regolarità
nell’erogazione dei servizi nonché definizione degli standard
qualitativi di erogazione (Carta del s.i.i. e Regolamento del s.i.i.) e
sostenibilità delle tariffe.
4. VIOLAZIONE
DELL’ART.
154
DEL
CODICE
DELL’AMBIENTE
-
TARIFFAZIONE ARBITRARIA E SPROPORZIONATA
Partendo
dall’introduzione
della
nozione
di
«servizio
idrico
integrato», inteso quale «insieme dei servizi pubblici di captazione,
adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di
depurazione delle acque reflue» (L. De Angelis, Sulla nozione di
“servizio integrato” con particolare riguardo alla disciplina del
settore idrico, in Riv. giur. Quad. pubbl. serv., 2000, 3, p. 7),
definizione, dapprima prevista dall’art. 4, comma 1, lett. f), della
“legge Galli” (S. Cimini, Prime note sull’organizzazione e sulla gestione del
servizio idrico integrato, in Nuove autonomie, 2005, p. 349 e ss.; Id., The Water
Service in Italy, in Journal for European Environmental & Planning Law, 2005,
p. 409 e ss.), e, poi, ripresa dall’art. 141, comma 2, del d.lgs. n. 152
del 2006, ha rappresentato il presupposto normativo su cui è stato
imperniato il concetto di “unitarietà” tanto in relazione al modello
organizzativo
di
gestione
del
20
servizio
idrico
quanto,
conseguenzialmente, alla “essenza” della quota tariffaria ad esso
afferente.
Per quanto sopra citato, il sistema gestionale delle risorse idriche è
stato fondato sull’individuazione, a cura delle Regioni, degli Ambiti
Territoriali Ottimali (A.T.O.), attraverso cui si è inteso superare la
“parcellizzazione” operativa, generata dal precedente modulo
amministrativo,
mediante
l’assegnazione
delle
funzioni
di
governance nel contesto territoriale di riferimento ad un’unica
Autorità d’Ambito (costituita ai sensi dell’articolo 8 della “legge
Galli”, ora articolo 147 del d.lgs. n. 152 del 2006, e delle leggi
regionali attuative) e, di qui, con l’affidamento del servizio ad un
gestore unico, selezionato ai sensi e per gli effetti delle disposizioni
già menzionate.
In punto, si evidenzia come i sistemi economici di valutazione del
prezzo e dunque le tariffe nel settore idrico hanno assunto in questi
ultimi anni un crescente livello di attenzione sia per il loro livello
divenuto significativo nella spesa familiare sia perché nel tempo
sono state al centro dell’attenzione di un complesso sistema di
regolazione.
Snodo fondamentale è rappresentato, dunque, da un incremento
tariffario che ha pesato in modo crescente sulla spesa annua e non
sempre giustificato, come nel caso che ci occupa, da tipicità locali
o motivazioni tecniche.
Si evidenziano nel caso de quo le sproporzioni e, comunque, le
significative differenze di rapporto tra la tariffa di acqua potabile e
la qualità del servizio.
21
Il valore, il costo ed il prezzo del servizio devono dunque essere tra
loro collegati e interdipendenti; i prezzi che riflettono i loro costi
danno infatti a tutti (utenti, amministratori e gestori) l’indicazione del
valore (e del valore aggiunto) del servizio.
Per altro verso argomentando, la tariffa del servizio idrico integrato
è disciplinata, nei suoi aspetti generali, dall’art. 154 del D.Lgs
152/2006 (Norme in materia Ambientale) ove Il legislatore definisce
la tariffa, il corrispettivo del servizio idrico integrato (cost reflective) e
preveda che per la specificazione del metodo tariffario “il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio, su proposta dell’Autorità
di Vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, […] definisca con decreto
le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai
servizi idrici per i vari settori di impiego dell’acqua”.
La tariffa del servizio idrico integrato costituisce il corrispettivo del
servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della
qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli
adeguamenti necessari, dell’entità dei costi di gestione delle opere,
dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei
costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota
parte dei costi di funzionamento dell’Autorità d’ambito, in modo
che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e
di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il
principio chi inquina paga. (TAR Campania-Salerno, sez. I, sentenza
12.01.2009 n° 24).
In punto è stato specificato che “ …una quota dei costi di
funzionamento può gravare sulla tariffa del servizio, mentre quelli
22
relativi alla “struttura operativa” rimangono a carico degli enti
locali. (TAR UMBRIA, Sez. I - 5 maggio 2011, n. 126).
Giurisprudenza è conforme nella qualificazione della tariffa quale
“corrispettivo”, ricevuto dall’azienda per i servizi offerti e la “tariffa”,
intesa dal legislatore come “corrispettivo del servizio idrico”,
sostanzialmente coincidono» (, ex plurimis, T.A.R. Campania,
Salerno, Sez. I, 7 dicembre 2004, n. 2915, in Foro amm. – T.A.R., 2004,
12, p. 3818).
E ancora
La stessa Corte Costituzionale, nella nota sentenza n. 335 del 2008,
ha statuito che: «la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in
tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione
commerciale complessa, il quale, ancorché determinato nel suo
ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto
autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell’utente, bensì
nel contratto di utenza».
Il
presupposto
della
pronuncia
è
rappresentato
dalla
configurazione della tariffa del servizio idrico integrato, in tutte le
sue componenti, alla stregua del corrispettivo di una prestazione
commerciale complessa avente la sua fonte nel contratto
individuale di utenza (cfr. Tar Toscana, sent. n. 4892 del 2010).
Anche alla luce di questo principio la tariffa è applicata dai gestori
sulla base della convenzione tipo e del relativo disciplinare ed è
prevista: unica con riferimento al servizio idrico integrato di ciascun
ambito e compensativa dell'insieme dei servizi offerti; modulata per
fasce di consumo, per categorie di utenza (agevolazioni per
23
consumi domestici essenziali e per i consumi di determinate
categorie di reddito), per tipologie di utenza (maggiorazioni per
residenze secondarie e per impianti ricettivi stagionali) e tenendo
conto degli investimenti effettuati dai Comuni che risultino utili ai fini
dell'organizzazione del servizio idrico integrato.
E ancora
La Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 246 del 2009) ha più volte
chiarito che la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato
contenuta nell’art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006 è ascrivibile, «in
prevalenza,
alla
tutela
dell’ambiente
e
alla
tutela
della
concorrenza, materie di competenza legislativa esclusiva dello
Stato».
Obiettivo del legislatore è di garantire la tutela e l’uso, secondo
criteri di solidarietà, delle risorse idriche, salvaguardando la
vivibilità dell’ambiente e «le aspettative ed i diritti delle generazioni
future a fruire di un integro patrimonio ambientale» e le altre finalità
tipicamente ambientali individuate dagli artt. 144 (Tutela e uso delle
risorse idriche), 145 (Equilibrio del bilancio idrico) e 146 (Risparmio
idrico) dello stesso decreto legislativo.
La finalità della tutela dell’ambiente viene, inoltre, in rilievo anche in
relazione alla scelta delle tipologie dei costi che la tariffa è diretta a
recuperare, perché tra tali costi sono espressamente inclusi quelli
ambientali, da recuperare «anche secondo il principio "chi inquina
paga"» (art. 154, comma 2).
24
I profili della tutela della concorrenza vengono poi in rilievo, perché,
nella determinazione della tariffa, si persegue anche il fine di
ottenere un equilibrio economico-finanziario della gestione e di
assicurare all’utenza efficienza ed affidabilità del servizio (art. 151,
comma 2, lettere c, d, e); fine che è raggiunto determinando la
tariffa secondo un meccanismo di price cap (artt. 151 e 154,
comma 1), diretto ad evitare che il concessionario unico abusi
della sua posizione dominante (punto 17.4. del Considerato in diritto
della richiamata sentenza).
Per altro verso argomentando, si rileva che nella determinazione
della
tariffa,
la
legge
Galli
ha
introdotto
l’obiettivo
del
raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
l'introduzione di procedure di controllo di gestione con obiettivi di
efficienza e affidabilità del servizio.
Successivamente la legge Galli è stata sostituita dalle disposizioni
sull’organizzazione del servizio idrico integrato contenute nella Parte
III del D.Lgs. n. 152/2006 che agli artt. 154 e 155 detta la disciplina in
materia di tariffazione per i servizi idrici.
Tali disposizioni, avendo in gran parte ripreso la disciplina sulla
regolazione tariffaria contenuta nella legge Galli, prescrivono –
prima della parziale abrogazione referendaria - che la tariffa
venisse stabilita considerando la qualità della risorsa idrica e del
servizio fornito, le opere e gli adeguamenti necessari, l'entità dei
costi di gestione delle opere, l'adeguatezza della remunerazione
del capitale investito e i costi di gestione delle aree di salvaguardia,
in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio.
25
In particolare: “l’equilibrio economico finanziario (e con esso la
remunerazione della gestione) sono obiettivi da conseguire, anche
mediante una corretta determinazione delle tariffe, all’interno dei
periodi gestionali oggetto del Piano (art. 149, c. 4 d.lgs. .n 152/2006);
non invece dei postulati generali, che devono essere comunque
garantiti a posteriori. Se il Piano è basato su ipotesi corrette e
lungimiranti, esse troveranno conferma nella gestione e gli obiettivi
verranno conseguiti, nella misura prevista (o in misura maggiore);
altrimenti, qualora nel corso della gestione i parametri iniziali non
trovino riscontro nella realtà e non garantiscano l’equilibrio, ovvero
sopravvengano fattori esterni tali da mettere in discussione le
previsioni, l’ATI ha a disposizione lo strumento della modifica della
tariffa, previsto dall’articolo 8 del Metodo. Ma tale modifica ha
effetto per il futuro. Infatti, il Metodo normalizzato prevede due
modalità di revisione del sistema tariffario da parte dell’ATI. Quella
c.d. ordinaria, che interviene ad ogni periodo regolatorio triennale,
e quella c.d. straordinaria, ai sensi dell’articolo 8, comma 2.
Dunque, nella prospettiva di evitare squilibri di natura economicofinanziaria nella gestione programmata, la norma prevede che
qualora
si
registrino
degli
scostamenti,
si
possa
intervenire
prontamente attraverso la revisione straordinaria del piano,
comunque applicabile esclusivamente per il futuro. In particolare,
l’articolo 8 prevede che, in vista di ogni periodo regolatorio, l’ATI
proceda alla revisione tariffaria, verificando che il gestore abbia
conseguito solo il livello di ricavo permesso (tetto sui ricavi ottenibili
dalla gestione del servizio, stabilito all’inizio del periodo ed
aggiornato di anno in anno,
26
indipendentemente dai costi
effettivamente sostenuti dall’impresa, che in tal modo è incentivata
ad accrescere l’efficienza produttiva perché ogni riduzione di costo
superiore ai miglioramenti minimi prefissati si tradurrebbe in una
rendita); se questo viene superato, il gestore restituirà i maggiori
ricavi a vantaggio delle tariffe del periodo successivo; viceversa, se
ne resta al di sotto, otterrà il mancato ricavo nelle tariffe degli anni
successivi. Il sistema delineato dal Metodo non pregiudica il
principio di remuneratività della gestione, e consente, a fronte di
eventuali errori nella pianificazione e/o di fattori sopravvenuti e
imprevisti, l’attivazione di adeguati meccanismi di riequilibrio. ( TAR
UMBRIA, Sez. I - 5 maggio 2011, n. 126)
In data 20 agosto 2012 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la
deliberazione dell'Autorità dell'energia elettrica e il gas (AEEG) n.
347/2012, in merito alla definizione delle procedure informative di
raccolta dati in materia di servizio idrico integrato che i gestori
operanti sul territorio nazionale dovranno trasmettere al fine di
consentire alla stessa Autorità di intraprendere l'iter volto alla
determinazione di una tariffa unica di servizio. I gestori del servizio
idrico integrato, inclusi i Comuni impegnati in gestioni in economia e
i gestori di acqua all'ingrosso, sono invitati a trasmettere all'Autorità
e alle AATO competenti per territorio, entro il 15 ottobre 2012, tutta
la documentazione in loro possesso inerente i dati relativi alla
gestione del servizio.
Nella fattispecie concreta appare evidente nel caso concreto la
non trasparenza e la sproporzione delle tariffe applicate da
Montagna 2000 agli utenti.
27
Dunque, è chiaro come sia da considerarsi un comportamento
illegittimo, l’imporre ai cittadini il pagamento a prezzo pieno di un
servizio inadeguato e non pienamente funzionale al suo scopo, in
violazione del’ art. 154 Codice dell’ Ambiente, secondo cui
l’Autorità d’Ambito (quale struttura dotata di personalità giuridica
costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla
competente regione, alla quale gli enti locali partecipano
obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l’esercizio delle
competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse
idriche, ai sensi dell’ art. 148 del Codice dell’Ambiente) è il soggetto
competente alla determinazione della tariffa di base in osservanza
delle disposizioni contenute nel decreto con cui il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio, su proposta dell’Autorità
di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, tenuto conto della
necessità di recuperare i costi ambientali anche secondo il
principio “chi inquina paga”, definisce le componenti di costo per
la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori
di impiego dell’acqua (comma secondo art. 154).
5. ILLEGITTIMITA’ DELLA SOSPENSIONE SERVIZIO IDRICO IN AUTOTUTELA –
VIOLAZIONE DELL’ART. 2 DELLA COST. – ILLEGITTIMITA’ DELLA
SOSPENSIONE DEL SERVIZIO IDRICO PER MOROSITA’
In punto, si rileva l’illegittimità del comportamento posto in essere
dai Comuni e da Montagna 2000 circa l’esazione e la minaccia di
sospensione del servizio idrico per morosità.
Va, infatti, considerato l'articolo 2 della Costituzione che ha sancito
come “La somministrazione dei servizi essenziali è volta a soddisfare
28
i bisogni primari aventi fondamento costituzionale nella tutela di
diritti inviolabili come il diritto all'acqua potabile”.
L’acqua è, dunque, un bene essenziale.
L’utente è, a sua volta, il soggetto tenuto al pagamento delle
quantità
consumate
e
destinatario
finale
delle
condotte
commerciali dell’operatore che agisce a tutela del proprio credito.
Non appare pertanto corretto – anche in considerazione del fatto
che l’acqua è un bene essenziale - adottare decisioni drastiche
come l’interruzione della fornitura, quando gli utenti finali sono in
una condizione reale di deficit informativo e di debolezza
economico-giuridica.
L’affidamento diretto della gestione di un servizio pubblico
essenziale a soggetto privato nella forma in house è ammesso nel
caso in cui l’Ente affidante possa esercitare sulla società un
controllo equivalente a quello esercitato sui propri uffici.
La società, in particolare, ha il compito di gestire il servizio
prevalentemente in favore dell’ente affidante e, nella gestione, è
subordinato agli stessi doveri di imparzialità, trasparenza, buon
andamento, proporzionalità a cui sarebbe tenuta la P.A., senza per
questo,
però,
divenire
soggetto
pubblico
e,
dunque,
non
conquistando certamente nessun potere pubblico quale, ad
esempio, la possibilità di irrogare sanzioni, emettere e riscuotere
tributi, agire in via di autotutela in proprio favore, per proprio conto
e vantaggio.
Montagna 2000 SpA, ha invece, agito in via di autotutela inviando
agli utenti solleciti di pagamento con la minaccia della sospensione
del servizio idrico per morosità.
29
L’asserita morosità dell'utente non è ragione sufficiente a soddisfare
la sospensione della fornitura di un bene primario come l'acqua.
La stessa giurisprudenza ha infatti sancito il principio per cui la
morosità dell’utente non è ragione sufficiente a giustificare la
sospensione della fornitura di un bene essenziale come l’acqua e,
pertanto, l’interruzione della fornitura non può ritenersi rimedio
proporzionato all’asserito mancato pagamento di fatture.
In particolare, deve essere inibito in via cautelare
l’utilizzazione
delle clausole predisposte per regolamentare in modo uniforme i
contratti di utenza conclusi dall’azienda che gestisce il servizio di
distribuzione dell’acqua con cui si consente all’azienda la
possibilità di revocare o rifiutare la fornitura per gravi motivi che la
stessa può valutare insindacabilmente (ex plurimis Trib. Palermo
10.01.2000).
Nel caso
che
ci
occupa
Montagna
2000
decideva
insindacabilmente ed arbitrariamente di inviare lettere di sollecito
ed avvisi contenenti l’avvertimento dell’applicazione di quanto
previsto all’art. 28 comma 4 e 5 del Regolamento del servizio
acquedotto approvato dall’Agenzia di Ambito Territoriale Ottimale
di Parma (AATO), pertanto l’avviso che
entro 30 giorni dal
ricevimento della presente un ns addetto provvederà alla
sospensione del servizio tramite l’istallazione di uno strumento di
limitazione della portata e della pressione della fornitura.
In base al citato regolamento, si legge che“la fornitura può inoltre
essere sospesa per le seguenti cause: j) morosità persistente
nonostante la regolare messa in mora (art. 28 del presente
Regolamento)».
Ne discende che considerato, peraltro, l'essenzialità del bene
oggetto del contratto, appare vessatoria la clausola di cui all’art.
30
28 del regolamento in quanto consente al Gestore di risolvere il
contratto e comunque di sospendere la fornitura di acqua anche in
caso di inadempimenti dell'utente privi dei necessari requisiti di
gravità, addossandogli inoltre i rischi derivanti da inadempimenti
non imputabili. Anche la stessa Clausola risolutiva espressa, nella
parte in cui prevede la possibilità per il Gestore di risolvere il
contratto determina uno squilibrio tra i contraenti nella particolare
condizione di monopolista del fornitore, sottraendo al consumatore
il sindacato giurisdizionale sulla gravità dell'inadempimento onde
evitare l'interruzione di un servizio di rilevante entità.
Si rileva, dunque, il comportamento “aggressivo” del Gestore che
ha inviato agli utenti molteplici avvisi di recupero credito con
l”avvertimento” di azioni legali, sospensioni del servizio, risoluzione
del contratto, mai attuate, ma tali da ingenerare un disagio
nell’utenza soprattutto in connessione alla sospensione di un servizio
essenziale come l’acqua.
6. MANCANZA DI QUALITA’ DEL SERVIZIO FORNITO – INQUINAMENTO –
MANCANZA DI CONTROLLI PERIODICI / MONITORAGGIO– DANNI
ALLA SALUTE
In punto, si rileva come i ricorrenti in via principale negli anni
abbiano richiesto, quali utenti/consumatori, informazioni sulla
periodicità dei controlli e sulla qualità dell’acqua.
A seguito di specifiche segnalazioni degli utenti, Montagna 2000
S.p.A.
eseguiva
delle
analisi
che
rilevavano
spesso
una
contaminazione batterica delle acque con presenza di batteri e,
successivamente, interveniva con misure minime spesso consistenti
nella semplice immissione di cloro.
L’utenza non veniva invece informato su precauzioni e/o misure di
prevenzione adottate dalla Società con palese violazione della
31
Direttiva n. 83/1998/CE relativa alla qualità delle acque destinate al
consumo umano e del D.Lgs. n. 31/2001 e violazione dei principi di
imparzialità e di trasparenza.
Sussistono, quindi, due requisiti, chiariti dalla sentenza delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione n. 500 del 1999 comportamento
“non iure” (in contrasto con le regole dell’ ordinamento) e “contra
ius” (lesivo di una posizione sostanziale). Infatti, nel caso di specie
sarebbe evidente la violazione del principio di precauzione, sancito
a livello comunitario ed oramai principio fondamentale del nostro
ordinamento, nonché della normativa di settore (decreto legislativo
31/2001) circa il dovere di garantire la salubrità delle acque
destinate al consumo umano all’interno del territorio del nostro
Paese, tanto che all’art. 4 comma 2, è sancito che le acque
destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite e non
devono contenere microrganismi e parassiti, né altre sostanze, in
quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale
pericolo per la salute umana.
In particolare, nel caso di specie venivano riscontrati nelle acque
dei batteri quali l’eschirichia lesivi della salute dell’uomo.
Nel caso di specie vi è l’ulteriore violazione dell’art. 2.9 della Carta
relativo alla Qualità e tutela ambientale che dispone che
“Il
Gestore garantisce l’attuazione di un sistema di gestione della
qualità tendente al miglioramento continuo delle prestazioni, che
assicuri la soddisfazione delle legittime esigenze
ed aspettative
degli utenti e (…) la conformità alle norme ambientali (…) la
fissazione e il monitoraggio di parametri qualitativi del servizio e la
raccolta delle procedure adottate in un manuale della qualità”.
32
Ne consegue che il servizio de quo non è stato adeguatamente
fornito, non sono stati rispettati i parametri qualitativi, non sono stati
effettuati dei monitoraggi costanti e l’utenza non è stata
correttamente informata.
L’utente veniva infatti a conoscenza della contaminazione solo a
seguito di segnalazione e, conseguente, intervento dell’AUSL posto
che, fino a quel momento l’utenza non era stata minimamente
informata e perciò aveva continuato a bere e a cucinare con
l’acqua contaminata del rubinetto.
Va inoltre rilevato come l’utente sia nell’impossibilità di porre in
essere idonee misure comportamentali protettive, individuali o
collettive,
generando
uno
stato
di
stress
continuo
per
la
consapevolezza della minaccia senza tutelare la propria salute.
Ne discende la violazione del principio secondo cui la tariffa va
applicata “tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del
servizio fornito”.
Nella fattispecie che ci occupa, è, dunque, palese tale violazione
nei confronti degli utenti dei Comuni di Cogni di Grezzo ove la
qualità dell’acqua è ampiamente sotto gli standards qualitativi
minimi accettabili, oltre che spesso fuori anche dai parametri
sanitari minimi previsti per legge, (e, dunque, l’articolo 154 è violato
ex ante), ma anche in tutti quei casi in cui gli abitanti hanno
richiesto alla società il rimborso quantomeno dei costi dell’acqua
minerale per il periodo in cui (su loro segnalazione) non poteva
essere dagli stessi consumata.
Violazione delle disposizioni della Carta contenute nella “Sezione V
– indicatori e standards di qualità della gestione tecnica del
servizio” e segnatamente gli articoli 5.1 (continuità del servizio), 5.8
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(interventi di pulizia della rete di distribuzione dell’acqua potabile),
5.9
(parametri
e
approvvigionamento
frequenza
di
di
potabile),
acqua
controllo
alle
5.10
fonti
(Parametri
di
e
frequenza di controllo all’impianto di produzione di acqua
potabile), 5.11 (Parametri e frequenza dei controlli lungo la rete di
distribuzione di acqua potabile), 5.14 (Valutazione della qualità del
servizio) che obbligano il gestore a dare pubblicità dei controlli, dei
parametri e dei dati riscontrati.
Nella fattispecie, non risultano essere state fornite agli utenti
informazioni sulla periodicità dei controlli e sui risultati degli stessi.
La mancata fornitura delle informazioni richieste, oltre che
violazione degli obblighi
contenuti nella carta di servizio,
costituisce altresì violazione di legge ex art. 162 Cod. Amb
(Partecipazione, garanzia e informazione agli utenti).
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
il Movimento Nuovi Consumatori ut supra rappresentato e difeso,
INTERVIENE AD ADIUVANDUM
Nel procedimento in epigrafe e
CHIEDE
All’ill.mo Tar adito di dichiarare l’ammissibilità del
presente
intervento e di accogliere il ricorso principale con tutte le
conseguenze di legge.
Con rituale riserva di ulteriormente dedurre e produrre e con ogni
conseguente statuizione di legge, anche in ordine alle spese ed agli
onorari del giudizio.
Parma, 12.12.2012
Con osservanza
Avv. Laura Favaro
Avv. Corrado Vincenti
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