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ST UD IO L EG AL E Avv. Corrado Vincenti Vicolo Campanini, 1 43121 Parma Tel. 0521/286928 Fax 0521/711452 Avv. Laura Favaro Via Jenner, 2 43126 Parma Tel. 0521/1912646 Fax 0521/1912646 TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA SEDE DI PARMA R.G. n. 317/2012 MOVIMENTO NUOVI CONSUMATORI (P.IVA: 92161140345) in persona del legale rappresentante/Presidente Nazionale pro tempore Dr. Filippo Greci (C.F.: FPPGRC71C07) corrente in Parma, alla via E. Jenner n. 2 rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente dall’Avv. Corrado Vincenti [email protected] (C.F.:VNCCRD69M15G535C) e dall’Avv. Laura pec: Favaro (C.F.:FVRLRA75B68G888E) pec:[email protected], entrambi del Foro di Parma e domicilio eletto presso lo studio e la persona dell’Avv. Corrado Vincenti in Parma, V.lo Z. Campanini n. 1 giusta procura in calce al presente atto ATTO DI INTERVENTO AD ADIUVANDUM Nel ricorso ex art. 1 e 3 del D.Lgs. 198/2009, per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici presentato dai sig.ri: Besagni Domenico, nato a Bardi (PR) il 19/07/1946, residente a Bardi in località Taverna n. 61/B, C.F. BSG DNC 46L19 A646D; Besagni Marco, nato a Bardi (PR) il 30/09/1943, residente a Bardi in località Taverna n. 61, C.F. BSG MRC 43T30 A646E; Boccacci Angela, nata a Bardi (PR) il 07/08/1940, residente a Bardi in località Boccolo n. 13, C.F. BCC NGL 40M47 A646Y; Boccacci Domenico Luigi, nato a Bardi (PR) il 01/10/1920, residente a Bardi (PR) in località Bosini n. 47, c.f. BCC DNC 20R01 A646B; 1 Boccacci Giovanni, nato a Bardi (PR) il 02/03/1931, residente a Bardi in località Bosini n.47, C.F. BCC GNN 31C02 A646U; Boccacci Giuseppe, nato a Bardi (PR) il 21/03/1965, residente a Bardi in località Bosini n. 47, C.F. BCC GPP 65P21 A646O; Boccacci Severino, nato a Bardi (PR) l’ 1/03/1944, residente a Bardi in località Cerreto di Boccolo n. 90, C.F. BCC SRN 44C01 A646U; Borella Claudio, nato a Bardi (PR) il 02/05/1931, residente a Bardi in località Cerreto di Boccolo n. 83, C.F. BRL CLD 31E02 A646I; Cadei Giancarlo, nato a Monza il 19/08/1970, residente a Bardi in località Cogno di Grezzo n. 78, c.f. CDA GCR 70M19 F704V, Campelli Domenico, nato a Bardi (PR) il 05/03/1941, residente a Bardi (PR) in località Cerreto di Boccolo n. 93, C.F. CMP DNC 41C05 A646D; Carini Benvenuto, nato a Bardi (PR) il 06/08/1937, residente a Bardi in località Taverna n. 68, C.F. CRN BVN 37M06 A646R; Carini Giacomo, nato a Bardi (PR) il 13/02/1953, residente a Bardi in località Taverna n. 62, C.F. CRN GCM 53B13 A646T; Casali Antonia, nata a Morfasso (PC) il 28/11/1935, residente a Bardi (PR) in località Bosini n. 30, C.F. CSL NTN 35S68 F724T; Colombari Bruna Carla, nata a La Spezia il 05/05/1945, residente a Bore in località Zermani n. 14/B, C.F. CLM BNC 45E45 E463T; Cordani Cesare, nato a Bardi (PR) il 21/01/1958, residente a Bardi in località Dorbora n. 110 C.F. CRD CSR 58A21 A646O; Cordani Simone, nato a Parma il 24/02/1977, residente a Bore in località Orsi n. 18, C.F. CRD SMN 77B24 G337Q; Ferdenzi Maria, nata a Bore (PR) il 24/05/1933, residente a Bore in località Caferri n. 17, FRD MRA 33E64 A987H; 2 Marazzi Liduina, nata a Bore (PR) l’ 01/01/1926, residente a Bore in località Ralli n. 2, C.F. MRZ LDN 26A41 A987V; Mazzaschi Leontina, nata a Pellegrino Parmense (PR) il 24/07/1920, residente a Bore (PR) in via G. Verdi n. 6 C.F. MZZ LTN 20L64 G424Y; Monti Francesco, nato a Montreuil (Francia) il 28/10/1953, residente a Bardi (PR) in località Chiastre n. 70, C.F. MNT FNC 53R28 Z110O; Moruzzi Giuseppa, nata a Bore (PR) il 19/05/1924, residente a Bore in località Pozzolo Conti n. 27, C.F. MRZ GPP 24E59 A987Q; Moruzzi Lino, nato a Bore (PR) il 30/12/1929, residente a Bore (PR) in località Roberti n. 9, C.F. MRZ LNT 29T30 A987T; Moruzzi Pia, nata a Bore (PR) il 24/08/1937, residente a Bore in località Bellaria n. 3, C.F. MRZ PIA 37M64 A987D; Paterniti Fabio, nato a Borgounito (BG) il 26/03/1947, residente a Bardi (PR) in località Zattini n. 15, c.f. PTR FBA 47C26 B045O; Ralli Angela, nata a Bore (PR) il 19/04/1962, residente a Lungano Val d’Arda (PC), via Don Minzoni n. 4, C.F. RLL NGL 62D59 A987C; Rossi Mario, nato a Bardi (PR) il 06/02/1948, residente a Bardi in località Taverna n. 59, C.F. RSS MRA 48B06 A646U; Salvi Bruno, nato a Bore (PR) il 21/06/1931, residente a Bore in località Franchi n. 25, C.F. SLV BRN 31H21 A987Y; Sartori Lina, nata a Bore (PR) il 28/05/1927, residente a Bore in località Silva n. 6, C.F. SRT LNI 27E68 A987S; Sartori Andrea, nato a Bore (PR) il 22/03/1935, residente a Bore in località Caferri n. 20/A, C.F. SRT NDR 35C22 A987U; Stomboli Adolfo, nato a Bardi (PR) il 04/06/1915, residente a Bardi in località Boccolo n.11, C.F. STM DLF 15H04 A646W; 3 Stomboli Enrico, nato a Bardi (PR) il 11/09/1933, residente a Bardi in località Boccolo n. 12, C.F. STM NRC 33P11 A646Q; Toledi Giuseppe, nato a Bore il 19/09/1948, residente a Bore in località Franchi n. 17, C.F. TLD GPP 48P19 A987O; Zacchi Luigia, nata a Bore (PR) il 07/02/1933, residente a Bore in località Franchi n. 73, C.F. ZCC LGU 33B47 A987X; tutti rappresentati e difesi, dal prof. avv. Vittorio Angiolini e dal prof. Avv. Marco Cuniberti e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giacomo Voltattorni in Parma, Piazzale Boito n.3, 43100. tutti rappresentati e difesi, dal prof. avv. Vittorio Angiolini e dal prof. Avv. Marco Cuniberti del Foro di Milano e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giacomo Voltattorni in Parma, Piazzale Boito n.3 contro - Società Montagna 2000 s.p.a., C.F. 01887790341, in persona del legale rappresentante pro tempore, presso la Sede Legale, Via F. Corridoni, 6 - 43043 Borgo Val di Taro (Pr); - Comune di Bardi, C.F. 00486500341, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, presso la sede dell’Ente, Piazza Vittoria, 1 - 43032 BARDI (PR); - Comune di Bore, C.F. 00479670341, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, presso la sede dell’Ente, via Roma, 19 – 43030 Bore (PR); - Comunità Montana Valli del Taro e del Ceno, C.F. 81002000347, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, presso la sede dell’Ente, Piazza XI Febbraio, 7 - 43043 Borgo Val di Taro (PR); 4 e nei confronti di - Regione Emilia Romagna, CF 800.625.903.79, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, presso la sede dell’Ente, Viale Aldo Moro 52 - 40127 Bologna; - Autorità d’ambito ottimale, ATO 2 Parma, in persona del legale rappresentante pro tempore, presso la sede dell’Ente, Piazzale Barezzi, 3 - 43121 Parma; - Autorità regionale per la vigilanza dei servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani, in persona del legale rappresentante pro tempore, presso la sede dell’Ente, Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40121 Bologna; - Comune di Albareto, C.F. 00439490343, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, presso la sede dell’Ente, via Piazza Giuseppe Micheli, 1 - 43051 Albareto (PR); - Comune di Bedonia, C.F. 81000300343, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, presso la sede dell’Ente, Piazza Caduti Per La Patria, 1- 43041 Bedonia (PR); - Comune di Berceto, C.F. 00202280343, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, presso la sede dell’Ente, via Guglielmo Marconi, 18 - 43042 Berceto (PR); - Comune di Borgo Val Di Taro, C.F. 00440510345, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, presso la sede dell’Ente, piazza Manara, 6 - 43043 Borgo Val Di Taro (PR); - Comune di Compiano, C.F. 00440610343, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, presso la sede dell’Ente, via Marco Rossi Sidoli, 3 - 43053 Compiano (PR); 5 - Comune di Fornovo di Taro, C.F. 00322400342, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, presso la sede dell’Ente, Piazza Libertà, 11 - 43045 Fornovo di Taro (PR); - Comune di Pellegrino Parmense, C.F. 00449420348, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, presso la sede dell’Ente, via Roma, 28 - 43047 Pellegrino Parmense (PR); - Comune di Solignano, C.F. 00419760343, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, presso la sede dell’Ente, Piazza U. Bertoli, 1 - 43040 Solignano (PR); - Comune di Terenzo, C.F. 00428920342, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, presso la sede dell’Ente, Strada del Municipio, 7 - 43040 Terenzo (PR); - Comune di Tornolo, C.F. 00440470342, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, presso la sede dell’Ente, via Promenade, 1 - 43059 Tornolo (PR); - Comune di Valmozzola, Cod. Fisc. 00456620343, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, presso la sede dell’Ente, loc. Mormorola - via Provinciale, 1 - 43050 Valmozzola (PR); - Comune di Varano De’ Melegari, C.F.: 00436140347, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, presso la sede dell’Ente, via Martiri della Libertà, 14 - 43040 Varano Melegari (PR); - Comune di Varsi, C.F. 00427030341, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, presso la sede dell’Ente, via Roma, 13 - 43049 Varsi (PR). per l’accertamento 6 della lesione diretta, concreta e attuale degli interessi dei ricorrenti derivante dalla violazione dei principi stabiliti per l’erogazione del servizio e per il corretto svolgimento della funzione amministrativa dall’art. 1 comma 1 del dlgs 198/2009. nonché per la condanna dei resistenti all’adozione di ogni atto idoneo al ripristino del corretto svolgimento dell’azione amministrativa nonché della corretta erogazione del servizio idrico integrato. ***** CONSIDERAZIONI IN FATTO Con il ricorso di cui in epigrafe, i ricorrenti convenivano in giudizio i citati Enti e Società al fine di accertare la lesione diretta concreta e attuale degli interessi e dei diritti dei ricorrenti in conseguenza dei comportamenti tenuti dall’Amministrazione e dal concessionario Montagna 2000 s.p.a., accogliere il ricorso e, per l’effetto: accertare la lesione diretta, concreta e attuale degli interessi dei ricorrenti derivante dalla violazione dei principi stabiliti per l’erogazione del servizio e per il corretto svolgimento della funzione amministrativa dall’art. 1 comma 1 del D.Lgs. 198/2009. -Conseguentemente ordinare: a ogni organismo e/o Ente, per gli atti di pertinenza, di adottare gli opportuni provvedimenti affinché siano ripristinati, in ossequio alle norme di legge, i requisiti di “controllo equivalente” (ed effettivo) della P.A. sulle attività gestorie affidate alla società Montagna 2000, in quanto società in house, ovvero adottare gli opportuni provvedimenti amministrativi o comunque decisioni nelle competenti sedi finalizzate al ripristino del servizio idrico in economia, il quale, rispetto all’attuale sistema, 7 garantiva minori costi (sia in capo agli utenti che alle organizzativa e/o Amministrazioni), maggiore qualità ed efficienza. In alternativa, e in relazione alla forma proprietaria prescelta, vengano individuati il o i soggetti privati coinvolti attraverso procedure pubbliche, trasparenti e concorrenziali atte a garantire, oltre al rispetto delle norme inderogabili di legge pertinenti, un servizio di qualità ed efficiente a fronte di un corrispettivo ragionevole per gli utenti nonché vantaggioso per i Comuni, avendo quale parametro minimo, la (precedente) gestione in economia dei servizi idrico e rifiuti. Ai Comuni soci, ed in ogni caso ai Comuni di cui sono cittadini e contribuenti gli istanti, di salvaguardare con ogni mezzo disponibile il patrimonio comunale, ivi compreso intraprendere le opportune azioni a tutela dei crediti che il Comune abbia nei confronti della Società, nonché impedire qualsiasi operazione societaria, organizzativa o comunque idonea, alla luce di quanto esposto, a porre a rischio il patrimonio, le strutture, i crediti comunali nonché l’erogazione del Servizio Idrico. L’avvio di verifiche interne volte ad accertare eventuali responsabilità in capo a proprie strutture e/o dipendenti e/o comunque altri soggetti comunque sottoposti a coordinamento controllo o in qualsiasi caso e a qualunque titolo agenti in nome od in favore dei destinatari della presente anche, ove occorra, trasmettendo le informazioni e/o documenti in proprio possesso alle competenti autorità. Che venga adottato ogni provvedimento utile e/o necessario alla ricostituzione di un corretto svolgimento della funzione e di una corretta erogazione del servizio anche, e non solo, mediante: 8 - annullamento/revoca/rimborso di tutte le contestate bollette emesse in relazione all’ordinanza del Comune di Bardi n. 12 del 2008; - ridefinizione della tariffa del servizio quale effettivo “corrispettivo” del servizio prestato; - predisposizione di controlli capillari e periodici sulla qualità e sanità dell’acqua; - predisposizione di ogni opportuno strumento tecnico o strutturale volto a risolvere i problemi di erogazione della risorsa idrica nonché la sicurezza e sanità delle infrastrutture dalla fonte al luogo di erogazione (predisposizione di zone di rispetto intorno ai punti di captazione, installazione di depuratori, manutenzione delle reti e predisposizione di strumenti atti ad assicurare continuità e sufficiente pressione dell’erogazione). - di adottare ogni altro provvedimento idoneo a soddisfare i diritti ed i legittimi interessi dei ricorrenti, ponendo rimedio ai disservizi dedotti. In ultimo pare doveroso a questa difesa rammentare l’obbligo in capo alle amministrazioni destinatarie del presente atto nonché al Gestore del servizio, ai sensi del comma 2 dell’art. 1 del dlgs 198/2009, di “dare immediatamente notizia del ricorso sul proprio sito istituzionale”. Tanto premesso in fatto, il Movimento Nuovi Consumatori spiega il presente atto di intervento ad adiuvandum , dovendosi ritenere il ricorso principale fondato nelle sue censure ***** CONSIDERAZIONI IN DIRITTO 9 1. AMMISSIBILITA’ DELL’INTERVENTO AD ADIUVANDUM - LEGITTIMAZIONE Prima di procedere nel merito, si vuole preliminarmente elencare i presupposti di ammissibilità in rito e nel merito del presente intervento ad adiuvandum nei confronti delle presenti Pubbliche Amministrazioni e Società intimate. Più in particolare, il Movimento Nuovi Consumatori, interviene con un atto adesivo ad adiuvandum nel ricorso principale già depositato da utenti/cittadini in quanto associazione priva di fini di lucro, costituita a Parma già nell’anno 2010, con la previsione nel proprio statuto (doc. 1) della tutela dei cittadini/ consumatori / utenti e dell’ambiente. Il Movimento Nuovi Consumatori è, dunque, un’associazione di consumatori e cittadini autonoma, indipendente, trasversale e priva di scopi di lucro. Il Movimento si propone molteplici scopi, assumendo ogni iniziativa legittima ed idonea, al fine di: agire nell’interesse e per la tutela del singolo e della collettività dei consumatori e dei cittadini per il rispetto dei valori umani, costituzionali, giuridici, religiosi-cattolici, sociali e contrattuali previsti dalla legge, attraverso una struttura democratica costituita principalmente da consumatori e cittadini, ma anche da professionisti, imprenditori e tecnici dediti al sacrificio disinteressato ed appassionato della difesa del debole rispetto ai poteri forti; vigilare sul corretto rapporto tra cittadini e giustizia; tutelare i diritti e gli interessi individuali e/o collettivi dei consumatori e cittadini nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e/o di Aziende Pubbliche o Private che erogano e distribuiscono servizi e 10 beni pubblici; tutelare la salute e la sicurezza dei consumatori e cittadini; tutelare l’ambiente, i paesaggi, i beni culturali ed architettonici; proteggere, vigilare, tutelare in ogni sede e con azioni legittime sia in via stragiudiziale che giudiziale, gli interessi giuridici ed i diritti dei consumatori e dei cittadini riconosciuti e sanciti a livello internazionale, europeo e nazionale, con forme e modalità previste nei relativi atti normativi (art. 5 dello statuto) . Il Movimento Nuovi Consumatori si è quindi negli anni radicato nel tessuto parmigiano ed ha intrapreso molteplici iniziative volte alla tutela dei diritti e della salute del consumatore/utente e dell’ambiente. Inoltre si rappresenta che una pluralità di utenti residenti nei comuni in epigrafe e rappresentati nel ricorso principale, sono iscritti al Movimento Nuovi consumatori ed hanno un sicuro interesse giuridicamente rilevante ed omogeneo. Ma vi è di più. Lo stesso Codice del Consumo, all'art. 2, elenca espressamente i diritti riconosciuti come fondamentali ai consumatori e agli utenti, quali: "a) alla tutela della salute; b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi; c) ad una adeguata informazione a ad una corretta pubblicità; d) all'educazione al consumo; e) alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali; j) alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti; g) all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza". 11 Appare indubbio, che il Movimento Nuovi Consumatori, abbia titolo ad intervenire nel giudizio pendente aderendo a tutte le contestazioni e le censure proposte dai ricorrenti. In particolare, a norma dell’art. 22 della Legge 1034/1971, e ss. mod., è riconosciuto il diritto di intervenire nel giudizio amministrativo ai soggetti interessati. E’ appena il caso di accennare che, nell’ambito del processo amministrativo, la legittimazione all'intervento volontario di soggetti diversi dalle parti originarie sussiste in presenza di un qualsiasi interesse, anche di puro fatto o morale. (Consiglio di Stato , sez. V, sentenza 13.11.2007 n° 5810). Inoltre, nel processo amministrativo l'intervento ad adiuvandum, la cui finalità è sostenere le ragioni del ricorrente, è ammissibile se ed in quanto l'interveniente risulti titolare di un interesse di fatto dipendente da quello azionato in via principale o ad esso accessorio, che gli consente di ritrarre un vantaggio indiretto e riflesso dall'accoglimento del ricorso. TAR Lombardia-Milano, sez. I, sentenza 04.02.2011 n° 354 Ma vi è di più. Recenti orientamenti hanno sancito che nell'ambito del processo amministrativo l'intervento ad adiuvandum potrebbe essere proposto per la tutela anche di un interesse di mero fatto oppure mediato e riflesso rispetto a quello vantato dalle parti principali (T.a.r. Molise, Campobasso, Sezione 1, 9 marzo 2012, n. 92) Più in particolare, nella fattispecie che ci occupa, è manifesto l’interesse del Movimento Nuovi Consumatori, con la propria presenza nel giudizio, per sostenere le ragioni dei ricorrenti, 12 consumatori ed utenti nei confronti della Società Montagna 2000 S.p.A. con sede legale in Borgo Val di Taro, rispetto a quanto concerne il servizio pubblico essenziale di erogazione di acqua potabile, ad uso domestico. L’acqua non va, infatti, ritenuta una merce da sfruttare, spesso a danno di altri e dell’ambiente, bensì una risorsa condivisa da utilizzare a beneficio di tutti. L’acqua è infatti un elemento vitale ed è un fondamentale sostegno dell’ambiente, ma anche un elemento essenziale dello sviluppo della società. L’acqua, dunque, non è da considerarsi un mero un prodotto commerciale, bensì un patrimonio che va protetto, difeso e trattato come tale. L’obiettivo principale della normativa nazionale ed europea è sempre stato quello di garantire gli interessi della collettività con poteri normativi di regolazione e amministrativi di indirizzo e coordinamento, vigilanza e controllo. Tra questi in particolare il controllo di prezzi e tariffe, la regolazione di schemi di contratto, la risoluzione di controversie, la comparazione di risultati gestionali, etc. Rilevano, dunque, nella fattispecie che ci occupa, i comportamenti e gli atti posti in essere da Montagna 2000 S.p.A., che concretizzano una violazione degli obblighi discendenti dalla Legge, dallo Statuto, dalla Carta dei servizi, dal regolamento del servizio idrico, nonché un’aperta violazione degli standard qualitativi ed economici stabiliti nei confronti degli utenti ai sensi dell’art. 1 del decreto legislativo 198/2009 così come in maniera analoga e speculare, l’Amministrazione, oltre alle responsabilità discendenti dai propri atti 13 e comportamenti attuati in “esercizio” delle proprie funzioni, è responsabile per l’omesso e mancato controllo sulla gestione del servizio nonché per la mancata emanazione degli atti amministrativi idonei a rispristinare il corretto svolgimento della funzione amministrativa e della gestione del servizio ivi compreso, e soprattutto, il suo affidamento nonché il comportamento dell’Amministrazione e della Società che ha provocato lesioni dirette, concrete e attuali dei diritti e interessi degli istanti e si riservano ogni iniziativa di ristoro dei danni subiti presso ogni opportuna sede competente. 2. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALL’ART 1 D.LGS 198/2009 IN RELAZIONE ALLA AI REQUISITI NECESSARI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NONCHÉ MANCANZA DEL REQUISITO DEL “CONTROLLO ANALOGO” NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO IN HOUSE. In fatto, si rileva come la società Montagna 2000 S.p.A., costituita con atto del 13 dicembre 1994, quale società a capitale misto pubblico-privato abbia subito nel 2007 un riassetto societario diventando società a totale capitale pubblico. Si evidenzia la partecipazione di Enti quali Comunità Montana Ovest, Consorzio Intercomunale Monte Bosso ed i Comuni di: Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo Val Di Taro, Compiano, Fornovo di Taro, Pellegrino Parmense, Solignano, Terenzo, Tornolo, Valmozzola, Varano Melegari e Varsi La Società Montagna 2000 S.p.A. ha, in particolare, l’affidamento diretto del servizio idrico integrato, come stabilito dall’Assemblea di AATO2 mediante delibera n. 6 del 29 novembre 2007. 14 Dunque si tratta della gestione del servizio idrico per un periodo di anni 17 e perciò fino al 30 giugno 2025 sul territorio dei 15 comuni sopra elencati. Per quanto attiene l’affidamento in house, si vuole evidenziare come questo istituto, nato nell’ordinamento comunitario e trasposto nel diritto interno mediante la modifica – con d.l. 269/2003 – dell’art. 113 tuel, di fatto, costituisce una deroga a tutte quelle norme che impongono la procedura dell’evidenza pubblica per la scelta del contraente negli appalti di pubblici servizi. In particolare, per la legittimità dell’appalto in house, vanno esattamente individuati e circoscritti i presupposti richiesti: capitale della società affidataria deve essere interamente pubblico; l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale devono esercitare sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; la società deve realizzare la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. I fatti che hanno dato origine alla controversia portata avanti al Giudice Amministrativo, evidenziano nella fattispecie la mancanza di un controllo analogo. Il “controllo analogo”, è un requisito che va valutato in concreto in quanto non è sufficiente la totale partecipazione pubblica. E’ appena il caso di ricordare come nel caso risolto dalla Corte con la sentenza Parking Brixen era emerso che, in base allo Statuto della società affidataria, il Consiglio di amministrazione di questa poteva 15 agire in piena autonomia rispetto all’Assemblea dei soci, disponendo di ampi poteri di ordinaria amministrazione e potendo altresì stipulare autonomamente contratti entro la soglia di cinque milioni di euro. Sussiste, pertanto, il “controllo analogo” che legittima l’affidamento in house allorquando tra società controllante e società controllata il rapporto di terzietà sia solo formale, mentre di fatto la prima esercita sulla seconda un assoluto potere di direzione, coordinamento e supervisione riguardo i più importanti atti di gestione del soggetto controllato. Non basta che il capitale della società controllata sia interamente pubblico ma deve effettuarsi un sindacato concreto, caso per caso. E ancora, il criterio di valutazione della sussistenza effettiva di una fattispecie di “controllo analogo” non è la semplice esistenza di una situazione di controllo di maggioranze societarie, bensì il luogo in cui ha (figuratamente) sede la formazione delle strategie e delle scelte societarie e l’incidenza delle determinazioni direzionali sull’attività in concreto svolta dall’ente pubblico partecipato, emergenti dall’insieme di istituti pubblicistici e privatistici che consentono ai soggetti pubblici di “effettivamente … controllare ed orientare l’attività della società controllata ” (Consiglio di Stato , sez. V, decisione 29.12.2009 n° 8970). Orbene, nel caso concreto no via sia il requisito fondamentale dl “controllo analogo”. In particolare, appare che i Comuni soci non esercitino un controllo equivalente sulla società, come previsto per la gestione dei servizi attraverso società in house, ma sia la società stessa ad esercitare un 16 controllo sui Comuni soci, addirittura arrivando, per il tramite dei propri amministratori, a fornire i testi delle ordinanze comunali da votare. Non sussistendo dunque il requisito fondamentale del controllo analogo, l’affidamento diretto della gestione del servizio idrico da parte di Montagna 2000 S.p.A. va considerata illegittima. 3. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI CUI DEVE ATTENERSI L’EROGAZIONE DI SERVIZIO PUBBLICO CONTENETI NELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E DELLA CARTA DEI SERVIZI. L’attività di erogazione del servizio idrico deve essere improntata ad alcuni principi fondamentali cui deve attenersi il servizio pubblico. In particolare la Direttiva del Presidente del Consiglio Dei Ministri del 27.01.1994 “Principi sul l’erogazione dei servizi pubblici” ha disposto i principi fondamentali, gli strumenti e la tutela cui deve essere uniformata l’erogazione dei servizi pubblici. Con riferimento ai principi cui deve uniformarsi il servizio, questi sono individuati nella eguaglianza dei diritti degli utenti, imparzialità dei gestori, continuità e regolarità del servizio, efficacia e efficienza del servizio, correttezza e trasparenza del servizio e del rapporto con i clienti. In particolare, tra i principi, vi è anche la partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio pubblico che deve essere sempre garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti dei soggetti erogatori. L'utente ha quindi diritto di accesso alle informazioni in possesso del soggetto erogatore che lo riguardano. Il diritto di accesso è 17 esercitato secondo le modalità disciplinate dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241. L'utente può produrre memorie e documenti; prospettare osservazioni; formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio. D’altra parte, i soggetti erogatori devono dare immediato riscontro all'utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate. Inoltre la direttiva disciplina anche gli strumenti attraverso i quali i soggetti erogatori rendono effettivi i principi sopra elencati. In particolare, tra gli strumenti prescritti si evidenzia l’adozione di standard di qualità e quantità ovvero l’assunzione di impegni verso l’utenza sui principali aspetti di qualità del servizio espressi da indicatori di prestazione che per il settore idrico sono disciplinati dal DPCM 29 aprile 1999 “Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato” che congiuntamente alla Legge n. 36 del 5 gennaio 1994, indica i principi e le linee guida cui ogni azienda deve attenersi nella stesura della propria Carta. La direttiva impone la pubblicazione degli standard proprio per dare una garanzia agli utenti/consumatori che possono in questo modo verificare l’effettivo raggiungimento degli stessi. Gli stessi gestori sono tenuti a svolgere apposite valutazioni periodiche circa la qualità dei servizi prestati ed a pubblicare le relazioni annuali sui risultati oltre a garantire la semplificazione delle procedure assicurando la completa informazione della clientela. Inoltre il DPCM 4 marzo 1996 “disposizioni in materia di risorse idriche” ha definito i parametri ed i criteri della gestione dei servizi 18 idrici che deve essere improntata ad obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. Volontà del Legislatore era proprio l’assunzione di impegni da parte del gestore che è uno degli strumenti per raggiungere gli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio e del rapporto con l’utente. Lo standard è importante proprio perché rappresenta un obiettivo da monitorare per migliorare la qualità oltre ad essere un elemento di verifica da parte dell’utente in quanto informazione trasparente. Ne consegue che il mancato rispetto dell’impegno assunto da parte del gestore può essere fonte di responsabilità e dare diritto al risarcimento dei danni. Va inoltre considerato il D.Lgs. n. 152/2006 che all’art. 152 prevede che i gestori del servizio idrico integrato abbiano l’obbligo di adottare la carta di servizio sulla base degli atti di indirizzo vigenti. Tale Carta dei Servizi è stata poi aggiornata con la Legge 244/2007 (finanziaria 2008) art. 2 comma 461 con la quale si è sancito che le amministrazioni affidatarie dei servizi pubblici, in sede di stipula dei contratti di servizio, debbano prevedere: - l’obbligo per il gestore di emanare una carta dei servizi contenete gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate; - la consultazione obbligatoria e la redazione e la pubblicizzazione della carta - l’adozione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri negoziati nel contratto di servizio e nella carta della qualità; - l’istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra l’ente locale, i gestori del servizio ed i consumatori. 19 In particolare, proprio per quanto attiene la difesa e la tutela dei diritti degli utenti e dei consumatori dei servizi idrici nei confronti dell’attività del Gestore è fondamentale che questo predisponga forme che consentano il pieno esercizio dei diritti dei consumatori a poter usufruire in particolare di: Sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi; Adeguata e corretta informazione; Correttezza, trasparenza ed equità di rapporto con i Gestori; Obiettività ed imparzialità di comportamento da parte dei Gestori; Continuità, regolarità nell’erogazione dei servizi nonché definizione degli standard qualitativi di erogazione (Carta del s.i.i. e Regolamento del s.i.i.) e sostenibilità delle tariffe. 4. VIOLAZIONE DELL’ART. 154 DEL CODICE DELL’AMBIENTE - TARIFFAZIONE ARBITRARIA E SPROPORZIONATA Partendo dall’introduzione della nozione di «servizio idrico integrato», inteso quale «insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue» (L. De Angelis, Sulla nozione di “servizio integrato” con particolare riguardo alla disciplina del settore idrico, in Riv. giur. Quad. pubbl. serv., 2000, 3, p. 7), definizione, dapprima prevista dall’art. 4, comma 1, lett. f), della “legge Galli” (S. Cimini, Prime note sull’organizzazione e sulla gestione del servizio idrico integrato, in Nuove autonomie, 2005, p. 349 e ss.; Id., The Water Service in Italy, in Journal for European Environmental & Planning Law, 2005, p. 409 e ss.), e, poi, ripresa dall’art. 141, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, ha rappresentato il presupposto normativo su cui è stato imperniato il concetto di “unitarietà” tanto in relazione al modello organizzativo di gestione del 20 servizio idrico quanto, conseguenzialmente, alla “essenza” della quota tariffaria ad esso afferente. Per quanto sopra citato, il sistema gestionale delle risorse idriche è stato fondato sull’individuazione, a cura delle Regioni, degli Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.), attraverso cui si è inteso superare la “parcellizzazione” operativa, generata dal precedente modulo amministrativo, mediante l’assegnazione delle funzioni di governance nel contesto territoriale di riferimento ad un’unica Autorità d’Ambito (costituita ai sensi dell’articolo 8 della “legge Galli”, ora articolo 147 del d.lgs. n. 152 del 2006, e delle leggi regionali attuative) e, di qui, con l’affidamento del servizio ad un gestore unico, selezionato ai sensi e per gli effetti delle disposizioni già menzionate. In punto, si evidenzia come i sistemi economici di valutazione del prezzo e dunque le tariffe nel settore idrico hanno assunto in questi ultimi anni un crescente livello di attenzione sia per il loro livello divenuto significativo nella spesa familiare sia perché nel tempo sono state al centro dell’attenzione di un complesso sistema di regolazione. Snodo fondamentale è rappresentato, dunque, da un incremento tariffario che ha pesato in modo crescente sulla spesa annua e non sempre giustificato, come nel caso che ci occupa, da tipicità locali o motivazioni tecniche. Si evidenziano nel caso de quo le sproporzioni e, comunque, le significative differenze di rapporto tra la tariffa di acqua potabile e la qualità del servizio. 21 Il valore, il costo ed il prezzo del servizio devono dunque essere tra loro collegati e interdipendenti; i prezzi che riflettono i loro costi danno infatti a tutti (utenti, amministratori e gestori) l’indicazione del valore (e del valore aggiunto) del servizio. Per altro verso argomentando, la tariffa del servizio idrico integrato è disciplinata, nei suoi aspetti generali, dall’art. 154 del D.Lgs 152/2006 (Norme in materia Ambientale) ove Il legislatore definisce la tariffa, il corrispettivo del servizio idrico integrato (cost reflective) e preveda che per la specificazione del metodo tariffario “il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, su proposta dell’Autorità di Vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, […] definisca con decreto le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell’acqua”. La tariffa del servizio idrico integrato costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell’entità dei costi di gestione delle opere, dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell’Autorità d’ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio chi inquina paga. (TAR Campania-Salerno, sez. I, sentenza 12.01.2009 n° 24). In punto è stato specificato che “ …una quota dei costi di funzionamento può gravare sulla tariffa del servizio, mentre quelli 22 relativi alla “struttura operativa” rimangono a carico degli enti locali. (TAR UMBRIA, Sez. I - 5 maggio 2011, n. 126). Giurisprudenza è conforme nella qualificazione della tariffa quale “corrispettivo”, ricevuto dall’azienda per i servizi offerti e la “tariffa”, intesa dal legislatore come “corrispettivo del servizio idrico”, sostanzialmente coincidono» (, ex plurimis, T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 7 dicembre 2004, n. 2915, in Foro amm. – T.A.R., 2004, 12, p. 3818). E ancora La stessa Corte Costituzionale, nella nota sentenza n. 335 del 2008, ha statuito che: «la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell’utente, bensì nel contratto di utenza». Il presupposto della pronuncia è rappresentato dalla configurazione della tariffa del servizio idrico integrato, in tutte le sue componenti, alla stregua del corrispettivo di una prestazione commerciale complessa avente la sua fonte nel contratto individuale di utenza (cfr. Tar Toscana, sent. n. 4892 del 2010). Anche alla luce di questo principio la tariffa è applicata dai gestori sulla base della convenzione tipo e del relativo disciplinare ed è prevista: unica con riferimento al servizio idrico integrato di ciascun ambito e compensativa dell'insieme dei servizi offerti; modulata per fasce di consumo, per categorie di utenza (agevolazioni per 23 consumi domestici essenziali e per i consumi di determinate categorie di reddito), per tipologie di utenza (maggiorazioni per residenze secondarie e per impianti ricettivi stagionali) e tenendo conto degli investimenti effettuati dai Comuni che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio idrico integrato. E ancora La Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 246 del 2009) ha più volte chiarito che la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato contenuta nell’art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006 è ascrivibile, «in prevalenza, alla tutela dell’ambiente e alla tutela della concorrenza, materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato». Obiettivo del legislatore è di garantire la tutela e l’uso, secondo criteri di solidarietà, delle risorse idriche, salvaguardando la vivibilità dell’ambiente e «le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale» e le altre finalità tipicamente ambientali individuate dagli artt. 144 (Tutela e uso delle risorse idriche), 145 (Equilibrio del bilancio idrico) e 146 (Risparmio idrico) dello stesso decreto legislativo. La finalità della tutela dell’ambiente viene, inoltre, in rilievo anche in relazione alla scelta delle tipologie dei costi che la tariffa è diretta a recuperare, perché tra tali costi sono espressamente inclusi quelli ambientali, da recuperare «anche secondo il principio "chi inquina paga"» (art. 154, comma 2). 24 I profili della tutela della concorrenza vengono poi in rilievo, perché, nella determinazione della tariffa, si persegue anche il fine di ottenere un equilibrio economico-finanziario della gestione e di assicurare all’utenza efficienza ed affidabilità del servizio (art. 151, comma 2, lettere c, d, e); fine che è raggiunto determinando la tariffa secondo un meccanismo di price cap (artt. 151 e 154, comma 1), diretto ad evitare che il concessionario unico abusi della sua posizione dominante (punto 17.4. del Considerato in diritto della richiamata sentenza). Per altro verso argomentando, si rileva che nella determinazione della tariffa, la legge Galli ha introdotto l’obiettivo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione; l'introduzione di procedure di controllo di gestione con obiettivi di efficienza e affidabilità del servizio. Successivamente la legge Galli è stata sostituita dalle disposizioni sull’organizzazione del servizio idrico integrato contenute nella Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 che agli artt. 154 e 155 detta la disciplina in materia di tariffazione per i servizi idrici. Tali disposizioni, avendo in gran parte ripreso la disciplina sulla regolazione tariffaria contenuta nella legge Galli, prescrivono – prima della parziale abrogazione referendaria - che la tariffa venisse stabilita considerando la qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, le opere e gli adeguamenti necessari, l'entità dei costi di gestione delle opere, l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e i costi di gestione delle aree di salvaguardia, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. 25 In particolare: “l’equilibrio economico finanziario (e con esso la remunerazione della gestione) sono obiettivi da conseguire, anche mediante una corretta determinazione delle tariffe, all’interno dei periodi gestionali oggetto del Piano (art. 149, c. 4 d.lgs. .n 152/2006); non invece dei postulati generali, che devono essere comunque garantiti a posteriori. Se il Piano è basato su ipotesi corrette e lungimiranti, esse troveranno conferma nella gestione e gli obiettivi verranno conseguiti, nella misura prevista (o in misura maggiore); altrimenti, qualora nel corso della gestione i parametri iniziali non trovino riscontro nella realtà e non garantiscano l’equilibrio, ovvero sopravvengano fattori esterni tali da mettere in discussione le previsioni, l’ATI ha a disposizione lo strumento della modifica della tariffa, previsto dall’articolo 8 del Metodo. Ma tale modifica ha effetto per il futuro. Infatti, il Metodo normalizzato prevede due modalità di revisione del sistema tariffario da parte dell’ATI. Quella c.d. ordinaria, che interviene ad ogni periodo regolatorio triennale, e quella c.d. straordinaria, ai sensi dell’articolo 8, comma 2. Dunque, nella prospettiva di evitare squilibri di natura economicofinanziaria nella gestione programmata, la norma prevede che qualora si registrino degli scostamenti, si possa intervenire prontamente attraverso la revisione straordinaria del piano, comunque applicabile esclusivamente per il futuro. In particolare, l’articolo 8 prevede che, in vista di ogni periodo regolatorio, l’ATI proceda alla revisione tariffaria, verificando che il gestore abbia conseguito solo il livello di ricavo permesso (tetto sui ricavi ottenibili dalla gestione del servizio, stabilito all’inizio del periodo ed aggiornato di anno in anno, 26 indipendentemente dai costi effettivamente sostenuti dall’impresa, che in tal modo è incentivata ad accrescere l’efficienza produttiva perché ogni riduzione di costo superiore ai miglioramenti minimi prefissati si tradurrebbe in una rendita); se questo viene superato, il gestore restituirà i maggiori ricavi a vantaggio delle tariffe del periodo successivo; viceversa, se ne resta al di sotto, otterrà il mancato ricavo nelle tariffe degli anni successivi. Il sistema delineato dal Metodo non pregiudica il principio di remuneratività della gestione, e consente, a fronte di eventuali errori nella pianificazione e/o di fattori sopravvenuti e imprevisti, l’attivazione di adeguati meccanismi di riequilibrio. ( TAR UMBRIA, Sez. I - 5 maggio 2011, n. 126) In data 20 agosto 2012 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la deliberazione dell'Autorità dell'energia elettrica e il gas (AEEG) n. 347/2012, in merito alla definizione delle procedure informative di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato che i gestori operanti sul territorio nazionale dovranno trasmettere al fine di consentire alla stessa Autorità di intraprendere l'iter volto alla determinazione di una tariffa unica di servizio. I gestori del servizio idrico integrato, inclusi i Comuni impegnati in gestioni in economia e i gestori di acqua all'ingrosso, sono invitati a trasmettere all'Autorità e alle AATO competenti per territorio, entro il 15 ottobre 2012, tutta la documentazione in loro possesso inerente i dati relativi alla gestione del servizio. Nella fattispecie concreta appare evidente nel caso concreto la non trasparenza e la sproporzione delle tariffe applicate da Montagna 2000 agli utenti. 27 Dunque, è chiaro come sia da considerarsi un comportamento illegittimo, l’imporre ai cittadini il pagamento a prezzo pieno di un servizio inadeguato e non pienamente funzionale al suo scopo, in violazione del’ art. 154 Codice dell’ Ambiente, secondo cui l’Autorità d’Ambito (quale struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l’esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ai sensi dell’ art. 148 del Codice dell’Ambiente) è il soggetto competente alla determinazione della tariffa di base in osservanza delle disposizioni contenute nel decreto con cui il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, su proposta dell’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, tenuto conto della necessità di recuperare i costi ambientali anche secondo il principio “chi inquina paga”, definisce le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell’acqua (comma secondo art. 154). 5. ILLEGITTIMITA’ DELLA SOSPENSIONE SERVIZIO IDRICO IN AUTOTUTELA – VIOLAZIONE DELL’ART. 2 DELLA COST. – ILLEGITTIMITA’ DELLA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO IDRICO PER MOROSITA’ In punto, si rileva l’illegittimità del comportamento posto in essere dai Comuni e da Montagna 2000 circa l’esazione e la minaccia di sospensione del servizio idrico per morosità. Va, infatti, considerato l'articolo 2 della Costituzione che ha sancito come “La somministrazione dei servizi essenziali è volta a soddisfare 28 i bisogni primari aventi fondamento costituzionale nella tutela di diritti inviolabili come il diritto all'acqua potabile”. L’acqua è, dunque, un bene essenziale. L’utente è, a sua volta, il soggetto tenuto al pagamento delle quantità consumate e destinatario finale delle condotte commerciali dell’operatore che agisce a tutela del proprio credito. Non appare pertanto corretto – anche in considerazione del fatto che l’acqua è un bene essenziale - adottare decisioni drastiche come l’interruzione della fornitura, quando gli utenti finali sono in una condizione reale di deficit informativo e di debolezza economico-giuridica. L’affidamento diretto della gestione di un servizio pubblico essenziale a soggetto privato nella forma in house è ammesso nel caso in cui l’Ente affidante possa esercitare sulla società un controllo equivalente a quello esercitato sui propri uffici. La società, in particolare, ha il compito di gestire il servizio prevalentemente in favore dell’ente affidante e, nella gestione, è subordinato agli stessi doveri di imparzialità, trasparenza, buon andamento, proporzionalità a cui sarebbe tenuta la P.A., senza per questo, però, divenire soggetto pubblico e, dunque, non conquistando certamente nessun potere pubblico quale, ad esempio, la possibilità di irrogare sanzioni, emettere e riscuotere tributi, agire in via di autotutela in proprio favore, per proprio conto e vantaggio. Montagna 2000 SpA, ha invece, agito in via di autotutela inviando agli utenti solleciti di pagamento con la minaccia della sospensione del servizio idrico per morosità. 29 L’asserita morosità dell'utente non è ragione sufficiente a soddisfare la sospensione della fornitura di un bene primario come l'acqua. La stessa giurisprudenza ha infatti sancito il principio per cui la morosità dell’utente non è ragione sufficiente a giustificare la sospensione della fornitura di un bene essenziale come l’acqua e, pertanto, l’interruzione della fornitura non può ritenersi rimedio proporzionato all’asserito mancato pagamento di fatture. In particolare, deve essere inibito in via cautelare l’utilizzazione delle clausole predisposte per regolamentare in modo uniforme i contratti di utenza conclusi dall’azienda che gestisce il servizio di distribuzione dell’acqua con cui si consente all’azienda la possibilità di revocare o rifiutare la fornitura per gravi motivi che la stessa può valutare insindacabilmente (ex plurimis Trib. Palermo 10.01.2000). Nel caso che ci occupa Montagna 2000 decideva insindacabilmente ed arbitrariamente di inviare lettere di sollecito ed avvisi contenenti l’avvertimento dell’applicazione di quanto previsto all’art. 28 comma 4 e 5 del Regolamento del servizio acquedotto approvato dall’Agenzia di Ambito Territoriale Ottimale di Parma (AATO), pertanto l’avviso che entro 30 giorni dal ricevimento della presente un ns addetto provvederà alla sospensione del servizio tramite l’istallazione di uno strumento di limitazione della portata e della pressione della fornitura. In base al citato regolamento, si legge che“la fornitura può inoltre essere sospesa per le seguenti cause: j) morosità persistente nonostante la regolare messa in mora (art. 28 del presente Regolamento)». Ne discende che considerato, peraltro, l'essenzialità del bene oggetto del contratto, appare vessatoria la clausola di cui all’art. 30 28 del regolamento in quanto consente al Gestore di risolvere il contratto e comunque di sospendere la fornitura di acqua anche in caso di inadempimenti dell'utente privi dei necessari requisiti di gravità, addossandogli inoltre i rischi derivanti da inadempimenti non imputabili. Anche la stessa Clausola risolutiva espressa, nella parte in cui prevede la possibilità per il Gestore di risolvere il contratto determina uno squilibrio tra i contraenti nella particolare condizione di monopolista del fornitore, sottraendo al consumatore il sindacato giurisdizionale sulla gravità dell'inadempimento onde evitare l'interruzione di un servizio di rilevante entità. Si rileva, dunque, il comportamento “aggressivo” del Gestore che ha inviato agli utenti molteplici avvisi di recupero credito con l”avvertimento” di azioni legali, sospensioni del servizio, risoluzione del contratto, mai attuate, ma tali da ingenerare un disagio nell’utenza soprattutto in connessione alla sospensione di un servizio essenziale come l’acqua. 6. MANCANZA DI QUALITA’ DEL SERVIZIO FORNITO – INQUINAMENTO – MANCANZA DI CONTROLLI PERIODICI / MONITORAGGIO– DANNI ALLA SALUTE In punto, si rileva come i ricorrenti in via principale negli anni abbiano richiesto, quali utenti/consumatori, informazioni sulla periodicità dei controlli e sulla qualità dell’acqua. A seguito di specifiche segnalazioni degli utenti, Montagna 2000 S.p.A. eseguiva delle analisi che rilevavano spesso una contaminazione batterica delle acque con presenza di batteri e, successivamente, interveniva con misure minime spesso consistenti nella semplice immissione di cloro. L’utenza non veniva invece informato su precauzioni e/o misure di prevenzione adottate dalla Società con palese violazione della 31 Direttiva n. 83/1998/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano e del D.Lgs. n. 31/2001 e violazione dei principi di imparzialità e di trasparenza. Sussistono, quindi, due requisiti, chiariti dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 500 del 1999 comportamento “non iure” (in contrasto con le regole dell’ ordinamento) e “contra ius” (lesivo di una posizione sostanziale). Infatti, nel caso di specie sarebbe evidente la violazione del principio di precauzione, sancito a livello comunitario ed oramai principio fondamentale del nostro ordinamento, nonché della normativa di settore (decreto legislativo 31/2001) circa il dovere di garantire la salubrità delle acque destinate al consumo umano all’interno del territorio del nostro Paese, tanto che all’art. 4 comma 2, è sancito che le acque destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite e non devono contenere microrganismi e parassiti, né altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana. In particolare, nel caso di specie venivano riscontrati nelle acque dei batteri quali l’eschirichia lesivi della salute dell’uomo. Nel caso di specie vi è l’ulteriore violazione dell’art. 2.9 della Carta relativo alla Qualità e tutela ambientale che dispone che “Il Gestore garantisce l’attuazione di un sistema di gestione della qualità tendente al miglioramento continuo delle prestazioni, che assicuri la soddisfazione delle legittime esigenze ed aspettative degli utenti e (…) la conformità alle norme ambientali (…) la fissazione e il monitoraggio di parametri qualitativi del servizio e la raccolta delle procedure adottate in un manuale della qualità”. 32 Ne consegue che il servizio de quo non è stato adeguatamente fornito, non sono stati rispettati i parametri qualitativi, non sono stati effettuati dei monitoraggi costanti e l’utenza non è stata correttamente informata. L’utente veniva infatti a conoscenza della contaminazione solo a seguito di segnalazione e, conseguente, intervento dell’AUSL posto che, fino a quel momento l’utenza non era stata minimamente informata e perciò aveva continuato a bere e a cucinare con l’acqua contaminata del rubinetto. Va inoltre rilevato come l’utente sia nell’impossibilità di porre in essere idonee misure comportamentali protettive, individuali o collettive, generando uno stato di stress continuo per la consapevolezza della minaccia senza tutelare la propria salute. Ne discende la violazione del principio secondo cui la tariffa va applicata “tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito”. Nella fattispecie che ci occupa, è, dunque, palese tale violazione nei confronti degli utenti dei Comuni di Cogni di Grezzo ove la qualità dell’acqua è ampiamente sotto gli standards qualitativi minimi accettabili, oltre che spesso fuori anche dai parametri sanitari minimi previsti per legge, (e, dunque, l’articolo 154 è violato ex ante), ma anche in tutti quei casi in cui gli abitanti hanno richiesto alla società il rimborso quantomeno dei costi dell’acqua minerale per il periodo in cui (su loro segnalazione) non poteva essere dagli stessi consumata. Violazione delle disposizioni della Carta contenute nella “Sezione V – indicatori e standards di qualità della gestione tecnica del servizio” e segnatamente gli articoli 5.1 (continuità del servizio), 5.8 33 (interventi di pulizia della rete di distribuzione dell’acqua potabile), 5.9 (parametri e approvvigionamento frequenza di di potabile), acqua controllo alle 5.10 fonti (Parametri di e frequenza di controllo all’impianto di produzione di acqua potabile), 5.11 (Parametri e frequenza dei controlli lungo la rete di distribuzione di acqua potabile), 5.14 (Valutazione della qualità del servizio) che obbligano il gestore a dare pubblicità dei controlli, dei parametri e dei dati riscontrati. Nella fattispecie, non risultano essere state fornite agli utenti informazioni sulla periodicità dei controlli e sui risultati degli stessi. La mancata fornitura delle informazioni richieste, oltre che violazione degli obblighi contenuti nella carta di servizio, costituisce altresì violazione di legge ex art. 162 Cod. Amb (Partecipazione, garanzia e informazione agli utenti). TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO il Movimento Nuovi Consumatori ut supra rappresentato e difeso, INTERVIENE AD ADIUVANDUM Nel procedimento in epigrafe e CHIEDE All’ill.mo Tar adito di dichiarare l’ammissibilità del presente intervento e di accogliere il ricorso principale con tutte le conseguenze di legge. Con rituale riserva di ulteriormente dedurre e produrre e con ogni conseguente statuizione di legge, anche in ordine alle spese ed agli onorari del giudizio. Parma, 12.12.2012 Con osservanza Avv. Laura Favaro Avv. Corrado Vincenti 34