Cass. 3613/2013: Violazione amministrativa commessa da minore

Transcript

Cass. 3613/2013: Violazione amministrativa commessa da minore
Cass. 3613/2013: Violazione amministrativa commessa da minore di anni diciotto.
Scritto da Francesco Annunziata
Mercoledì 10 Aprile 2013 00:00
Della violazione amministrativa commessa da minore degli anni diciotto, incapace ex
lege, risponde in via diretta, a norma dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 689 del
1981, applicabile anche agli illeciti amministrativi previsti dal codice della strada (art.
194), colui che era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, che, pertanto, non può essere
considerato persona estranea alla violazione stessa. Ne consegue che, in caso di
circolazione di minore alla guida di ciclomotore senza l'uso del casco protettivo, ben può
essere ordinata la confisca del ciclomotore di proprietà del genitore, senza che sia
applicabile, nella specie, l'art. 213, comma 6, dello stesso codice, che esclude detta
misura qualora il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione amministrativa (
Cass., VI sez., Ordinanza del 13.02.2013 n.
3613).
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
1/7
Cass. 3613/2013: Violazione amministrativa commessa da minore di anni diciotto.
Scritto da Francesco Annunziata
Mercoledì 10 Aprile 2013 00:00
SEZIONE SESTA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GOLDONI Umberto
- Presidente -
2/7
Cass. 3613/2013: Violazione amministrativa commessa da minore di anni diciotto.
Scritto da Francesco Annunziata
Mercoledì 10 Aprile 2013 00:00
Dott. PICCIALLI Luigi
Dott. BIANCHINI Bruno
- Consigliere -
- Consigliere -
Dott. MANNA
Felice
- Consigliere -
Dott. GIUSTI
Alberto
- rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
3/7
Cass. 3613/2013: Violazione amministrativa commessa da minore di anni diciotto.
Scritto da Francesco Annunziata
Mercoledì 10 Aprile 2013 00:00
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e
difeso, per legge, dall'Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato
in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
- ricorrente -
contro
C.C.; - intimato -
avverso la sentenza n. 1605/10 del Tribunale di Catanzaro depositata il 10 agosto 2010;
4/7
Cass. 3613/2013: Violazione amministrativa commessa da minore di anni diciotto.
Scritto da Francesco Annunziata
Mercoledì 10 Aprile 2013 00:00
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 gennaio 2013 dal
Consigliere Dott. Alberto Giusti.
FATTO E DIRITTO Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 9
ottobre 2012, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.: "Il Giudice di
pace di Nocera Torinese ha accolto il ricorso in data 30 maggio 2006 di
C.C.D. e,
per l'effetto, ha annullato il verbale di accertamento n. (OMISSIS), con il quale gli era
stata contestata la violazione dell'art. 171 C.d.S., per avere il figlio minore
C.A.
condotto un ciclomotore senza l'uso del casco protettivo.
Il Tribunale
di Catanzaro, con sentenza in data 10 agosto 2010, ha rigettato l'appello del Ministero
dell'interno, ritenendo non applicabile nella specie la sanzione della confisca, appartenendo
il motoveicolo a persona estranea alla violazione amministrativa, secondo quanto
previsto dall'art. 213 C.d.S., comma 6.
Per la cassazione della sentenza del Tribunale il Ministero ha proposto ricorso, sulla
base di un motivo. L'intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Con l'unico motivo (violazione dell'art. 213 C.d.S., e della L. 24 novembre 1981, n. 689, art.
2), l'Amministrazione ricorrente si duole che il Tribunale abbia ritenuto illegittima la
confisca del ciclomotore di proprietà del genitore del minore trasgressore.
La censura è, ad avviso del relatore, fondata.
Della violazione amministrativa commessa da minore degli anni diciotto, incapace ex
lege, risponde in via diretta, a norma della L. n. 689 del 1981, art. 2, comma 2, applicabile
anche agli illeciti amministrativi previsti dal codice della strada (art. 194), colui che era
tenuto alla sorveglianza dell'incapace, che, pertanto, non può essere considerato persona
estranea alla violazione stessa. Ne consegue che, in caso di
circolazione di minore
5/7
Cass. 3613/2013: Violazione amministrativa commessa da minore di anni diciotto.
Scritto da Francesco Annunziata
Mercoledì 10 Aprile 2013 00:00
alla guida di ciclomotore senza l'uso del casco protettivo (art. 171 C.d.S.), ben può essere
ordinata la confisca del ciclomotore di proprietà del genitore (in relazione a quanto previsto
dall'art. 213 C.d.S., comma 2 sexies, nel testo, ratione temporis applicabile, introdotto dal
D.L. 30 giugno 2005, n. 115, art. 5 bis, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 17
agosto 2005, n. 168, prima delle modifiche apportate dal D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2,
comma 169, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286), senza che
sia applicabile, nella specie, l'art. 213, comma 6, dello stesso codice, che esclude detta
misura qualora il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione amministrativa (Cass.,
Sez. 2^, 14 ottobre 2009, n. 21881).
Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, per esservi accolto".
Considerato che il Collegio condivide la proposta contenuta nella relazione di cui sopra,
alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
che, pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata;
che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, l'opposizione al verbale
proposta dal
C. deve essere rigettata;
che le spese del giudizio di appello e di cassazione (le uniche sulle quali occorre provvedere,
non constando che il Ministero si sia costituito a mezzo dell'Avvocatura distrettuale nel
giudizio dinanzi al Giudice di pace) - liquidate come da dispositivo - seguono la
soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, in
riforma della sentenza di primo grado, rigetta l'opposizione al verbale proposta da
C.C..
Condanna il
C. al rimborso, in favore del Ministero, delle spese processuali, che liquida,
per il giudizio dinanzi al Tribunale, in complessivi Euro 450, oltre alle spese prenotate a
debito, e, per il giudizio di cassazione, in Euro 585, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta - 2 Civile della Corte
Suprema di Cassazione, il 10 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2013
6/7
Cass. 3613/2013: Violazione amministrativa commessa da minore di anni diciotto.
Scritto da Francesco Annunziata
Mercoledì 10 Aprile 2013 00:00
7/7