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Fiscal News
La circolare di aggiornamento professionale
N. 105
26.03.2015
Aliquota IVA 10% e beni significativi
R.M. 25/E/2015
Categoria: IVA
Sottocategoria: Aliquote applicabili
Nell’ambito degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, l’aliquota IVA agevolata (10%) è
applicabile anche agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria in virtù della disciplina
contenuta nell’art. 7, co.1, lett. b), L. 488/1999.
Il campo applicativo della norma riguarda, come chiarito dall’Amministrazione Finanziaria nella C.M.
71/E/2000, i fabbricati “a prevalente destinazione abitativa privata”.
Oggetto di agevolazione sono le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione degli interventi
di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria, nonché l’’ipotesi in cui l’intervento di recupero
si realizzi mediante cessione con posa in opera di un bene.
In tale ultimo caso, l’applicazione dell’aliquota agevolata non è preclusa dalla circostanza che la
fornitura del bene assuma un valore prevalente rispetto a quello della prestazione. Fanno eccezione i c.d.
beni di valore “significativo”, individuati dal D.M.29.12.1999. Per i beni cosiddetti di “valore significativo”,
l’aliquota ridotta si applica solo fino a concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto del
valore dei predetti beni.
Premessa
Ai sensi dell'art. 31, co. 1, lett. a) - e), L. 457/1978 e dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001,
come modificati dall’art. 17 del D.L. 133/2014, gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio residenziale esistente sono i seguenti:
In vigore dal 13 Settembre 2014
Gli interventi che riguardano le opere di riparazione,
Manutenzione
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e
ordinaria (lett. a)
quelle necessarie ad integrare o mantenere in
efficienza gli impianti tecnologici esistenti
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Le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e
sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per
realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e
tecnologici, sempre che non alterino e non comportino
modifiche delle destinazione d’uso.
Manutenzione
Negli interventi di manutenzione straordinaria sono
straordinaria (lett.
compresi anche quelli consistenti nel frazionamento o
b)
accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione
di opere anche se comportanti la variazione della
superfici delle singole unità immobiliari nonché del
carico urbanistico purché non sia modificata la
volumetria complessiva degli edifici e si mantenga
l’originaria destinazione d’uso1.
Interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad
assicurarne la funzionalità mediante un insieme
sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi
Restauro e
risanamento
conservativo (lett.
c)
tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne
consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali
interventi comprendono il consolidamento, il ripristino
e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio,
l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti
richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli
elementi estranei all'organismo edilizio (art. 3, primo
comma, lett. c) del Testo Unico dell’Edilizia)
Interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi
mediante un insieme sistematico di opere che possono
portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte
diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il
ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento
Ristrutturazione
di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli
edilizia (lett. d):
interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi
anche
quelli
consistenti
nella
demolizione
e
ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di
quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni
necessarie
per
l’adeguamento
alla
normativa
antisismica (art. 3, primo comma, lett. d) del Testo Unico
dell’Edilizia)
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Modificato dall’art. 17 del D.L. 133/2014.
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Interventi
Ristrutturazione
urbanistica (lett.
e):
rivolti
a
sostituire
l'esistente
tessuto
urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un
insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la
modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della
rete stradale (art. 3, primo comma, lett. f) del Testo
Unico dell’Edilizia).
Per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione
edilizia e ristrutturazione urbanistica sono previste apposite disposizioni nella
Tabella A, parte terza del D.P.R. 63371972 per l’applicazione dell’aliquota IVA
agevolata.
Restano esclusi dall’applicazione dell’aliquota agevolata gli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria.
Aliquota IVA
agevolata
anche per le
manutenzioni
ordinarie e
straordinarie
Per rendere applicabile l’aliquota IVA agevolata anche agli interventi di
manutenzione
ordinaria
e
straordinaria
il
Legislatore
ha
emanato
provvedimento normativo ah hoc. Si tratta in particolare della disciplina
contenuta nell’art. 7, co. 1 , lett. b), L. 488/1999.
Tale disposizione è stata introdotta per la prima volta nel 2000 e prorogata di
anno in anno. La misura è stata introdotta a regime della L. 191/2009.
Rispetto alla normativa contenuta nel D.P.R. 633/1972, che contempla tutte le
tipologie di immobili, la normativa in esame prevede la concessione
dell’aliquota IVA del 10 solo per le manutenzioni su “fabbricati a prevalente
destinazioni abitativa privata”.
Come chiarito dall’Amministrazione Finanziaria nella C.M. 71/E/2000, la
locuzione
fabbricati
“a
prevalente
destinazione
abitativa
privata”,
comprende:
 le singole unità immobiliari classificate catastalmente nelle
categorie da A1 ad A11, esclusa la A10, indipendentemente
dall'utilizzo di fatto; ai fini IVA, dunque, ciò che conta è la
classificazione in catasto;
 gli edifici di edilizia residenziale pubblica, adibiti a dimora di
soggetti privati;
 gli edifici destinati a residenza stabile di collettività, quali
orfanotrofi, brefotrofi, ospizi, conventi;
 le parti comuni di fabbricati destinati prevalentemente ad
abitazione privata, intendendo tali gli edifici la cui superficie totale
dei piani fuori terra è destinata per oltre il 50% a uso abitativo
privato;
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 le pertinenze immobiliari (autorimesse, soffitte, cantine ecc.) delle
unità abitative, anche se ubicate in edifici destinati prevalentemente
a usi diversi.
Gli interventi
agevolabili
Per quanto riguarda gli interventi agevolabili, l’agevolazione prevista dalla L.
488/1999 riguarda le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione
degli interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria come
precedentemente definiti.
Non rientrano tra le prestazioni agevolabili:
Semplice fornitura di beni per la realizzazione degli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria da parte di soggetti diversi
da coloro che li realizzano.
Le prestazioni di servizi rese in esecuzione di subappalti.
L’agevolazione è diretta ai soggetti beneficiari dell’intervento di
recupero, identificabili ordinariamente con i consumatori finali
della prestazione.
Le prestazioni rese da professionisti in quanto esse non hanno ad
oggetto la materiale realizzazione dell’intervento ma risultano a
questo collegate solo in maniera indiretta.
Nella C.M. 71/E/2000, l’Amministrazione Finanziaria fornisce una serie di esempi
di prestazioni annoverabili tra le manutenzioni ordinarie e straordinarie.
Manutenzioni ordinarie
1.
2.
Manutenzioni straordinarie
le piccole riparazioni eseguite sul
1. la
sostituzione
di
infissi
fabbricato o sui relativi impianti
interni e serramenti con
tecnologici;
modifica
le prestazioni di manutenzione
tipologia di infisso;
obbligatoria,
previste per gli
impianti elevatori e per quelli di
riscaldamento,
consistenti
in
di
materiale
o
2. gli interventi finalizzati al
risparmio energetico;
3. la
realizzazione
e
verifiche periodiche e nel ripristino
l’adeguamento di centrali
della funzionalità, compresa la
termiche e di impianti di
sostituzione
ascensori.
delle
parti
di
ricambio ( ad es. porte, pannelli,
serrature, funi etc.)
in caso
di
usura, a fronte delle quali vengono
corrisposti canoni annui.
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Le limitazioni
per i beni di
valore
significativo
Come precedentemente accennato, l’aliquota IVA agevolata viene concessa alle
prestazioni di servizi rese per la realizzazione degli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria. Restano escluse dell’agevolazione le cessioni di beni.
Nella C.M. 71/E/2000 l’Amministrazione Finanziaria chiarisce che “in
considerazione della ratio dell’agevolazione deve ritenersi che l’aliquota IVA
ridotta competa anche nell’ipotesi in cui l’intervento di recupero si realizzi
mediante cessione con posa in opera di un bene, poiché l’apporto della
manodopera assume un particolare rilievo ai fini della qualificazione
dell’operazione. L’oggetto della norma agevolativa è infatti costituito dalla
realizzazione dell’intervento di recupero, a prescindere dalle modalità
utilizzate per raggiungere tale risultato”.
L’applicazione dell’aliquota agevolata non è preclusa dalla circostanza che la
fornitura del bene assuma un valore prevalente rispetto a quello della
prestazione.
Fanno eccezione i c.d. beni di valore “significativo”, individuati dal
D.M.29.12.1999.
Si tratta dei seguenti beni:
 ascensori e montacarichi;
 infissi interni ed esterni;
 caldaie;
 videocitofoni;
 apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
 sanitari e rubinetteria da bagno;
 impianti di sicurezza.
Per i beni cosiddetti di “valore significativo”, l’aliquota ridotta si applica solo
fino a concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto del
valore dei predetti beni.
Si ha un bene di valore significativo se il suo valore è superiore al 50% del
corrispettivo ricevuto.
Può affermarsi, per semplicità, che il “bene significativo” fornito nell’ambito
della prestazione resta soggetto interamente alla aliquota del 10 per cento se il
suo valore non supera la metà di quello dell’intera prestazione.
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Per stabilire il valore dei c.d beni di “valore significativo”, deve farsi
riferimento all’art. 13 del D.P.R. 633/1972, secondo cui la base imponibile è
costituita dai corrispettivi dovuti dal cedente o prestatore secondo le
condizioni contrattuali.
Per i beni aventi un valore superiore l’agevolazione si applica entro il seguente
limite:
 sottraendo dall’importo complessivo della prestazione, rappresentato
dall’intero corrispettivo dovuto dal committente, soltanto il valore dei
beni significativi.
Il valore delle materie prime e semilavorate, nonché degli altri beni necessari
per l’esecuzione dei lavori, forniti nell’ambito della prestazione agevolata, non
deve essere individuato autonomamente in quanto confluisce in quello della
manodopera.
In sostanza, occorre considerare il valore complessivo della prestazione,
individuare il valore del bene o dei beni significativi forniti nell’ambito della
prestazione medesima e sottrarlo dal corrispettivo
La differenza che ne risulta costituisce il limite di valore entro cui anche alla
fornitura del bene significativo è applicabile l’aliquota del 10 per cento. Il
valore residuo del bene deve essere assoggettato alla aliquota ordinaria del 22
per cento.
Esempio 1
Corrispettivo fornitura con posa impianti di sicurezza per euro 20.000
Impianto di sicurezza valore di euro 12.000
20.000 – 12.000 = 8.000 (valore della prestazione, compreso materie prime e
semilavorati)
L’aliquota del 10% si applicherà:
 al valore della prestazione pari ad 8.000 euro;
 e al corrispettivo per l’impianto di sicurezza per euro 8.000.00. La
restante parte (4.000) sconterà l’aliquota IVA del 22%.
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Esempio 2
Corrispettivo fornitura con posa impianti di sicurezza per euro 20.000
Impianto di sicurezza valore di euro 8.000
20.000 – 8.000 = 12.000 (valore della prestazione)
L’aliquota del 10% si applicherà all’intero corrispettivo.
Le modalità di
fatturazione
In fattura si dovrà indicare oltre al servizio formante l’oggetto della
prestazione, anche i beni di valore significativo (individuati con il Decreto del
Ministro delle Finanze del 29 dicembre 1999), che vengono forniti nell’ambito
dell’intervento stesso.
Tale distinta indicazione si rende necessaria in quanto i suddetti beni sono
suscettibili di essere assoggettati a due distinte aliquote, quella del 10 per cento
entro il limite di valore pari alla differenza tra il prezzo della prestazione
complessiva ed il valore dei beni medesimi e quella del 22 per cento per la
parte di valore residua.
In caso di corresponsione di acconti, il limite di valore entro cui applicare
l’aliquota del 10 per cento ai suddetti beni, dovrà essere calcolato in relazione
all’intero corrispettivo dovuto dal committente e non ad un singolo acconto o al
solo saldo.
Il valore del bene significativo dovrà poi essere riportato, nella quota
percentuale corrispondente alla parte di corrispettivo pagata, in ogni fattura
relativa al singolo pagamento, indicando sia la parte di valore del bene
significativo da assoggettare all’aliquota del 10 per cento sia quella da
assoggettare all’aliquota ordinaria
Fac simile
fattura
F.lli Rossi S.r.l. .
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00199 - Roma
P. IVA: 08985685678
FATTURARE A:
FATTURA N. 17
Verdi Oreste
DATA: 15/02/2015
…….
INDIRIZZO:
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P. IVA: 02315484587
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Q.tà Articolo
Descrizione
Prezzo
Corrispettivo pattuito
Impianto
di
Importo
€ 20.000,00
sicurezza
(beni
€ 12.000,00
manodopera
€ 8.000,00
significati D.M. 29.12.1999)
Posa in opera:
Materie
prime
e
agevolabile ex art. 7 co. 1, lett. b),
L. 488/1999
€ 4.000,00
Posa in opera:
Materie prime e manodopera non
agevolabile
ANNOTAZIONI:
Imponibile
16.000,00
22%
Rif. accordo commerciale del …
IVA 22%
3.200,00
Imponibile
8.000,00
10%
IVA 10%
800,00
TOT.
€
FATTURA
28.000,00
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