capitolato speciale di appalto - Comunità Montana Valli del Verbano

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capitolato speciale di appalto - Comunità Montana Valli del Verbano
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
FORNITURA N. 3 AUTOMEZZI
CUP: F19J14000150002
CIG:5656999F3D
Art. 1 - Oggetto dell'appalto
Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di:
 Autovettura furgonata segmento P con allestimento per trasporto disabili
 Autoambulanza tipologia B
 City car segmento A – allestimento 4x4.
I 3 automezzi dovranno essere “nuovi di fabbrica”, consegnati alla stazione appaltante
chiavi in mano su strada, targati e completi dei seguenti accessori:
a) Autovettura furgonata segmento P con allestimento per trasporto disabili:
 Tetto rialzato
 Porta posteriori a due battenti vetrata
 Sedile guida con regolazione in altezza
 Allestimento per trasporto disabili con pedana e posto carrozzina con disabile a
bordo con sistemi di ancoraggio al pianale e al disabile
 Logo sulla fiancata
 Impianto di condizionamento;
b) Autoambulanza Tipo B:
 Impianto gas medicale
 Dispositivo segnalazione acustica
 Logo sulla fiancata
 Impianto di condizionamento;
c) City car segmento A:
 5 posti auto
 Logo sulla fiancata
 Impianto di condizionamento.
Esternamente i veicoli dovranno essere di colore bianco e decorati con loghi e stemmi
secondo le indicazioni della stazione appaltante.
La ditta aggiudicataria dovrà rilasciare ampia garanzia assicurativa per gli automezzi per
un periodo di mesi 12 (dodici) dalla data di consegna, che coprirà anche la sostituzione di
pezzi ed i lavori di riparazione.
E’ fatta salva la possibilità da parte del fornitore di concedere ulteriore estensione
temporale della garanzia.
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sede operativa via Provinciale 1140 – 21030 Cassano Valcuvia VA- Tel. 0332-991001 – Fax 0332-624209
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Art. 2 – Valore della fornitura
L'importo complessivo della fornitura ammonta a € 92.500,00, escluso IVA, oneri di
immatricolazione e omologazione.
Trattandosi di mera fornitura senza installazione, non è stato predisposto il Documento
Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) e l'importo degli oneri di
sicurezza da interferenze è pari a zero, in conformità a quanto stabilito nella
determinazione n. 3/2008 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture.
Art. 3 - Procedura di aggiudicazione
L'appalto in oggetto è aggiudicato mediante procedura aperta preceduta da indagine di
mercato, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 163/2006.
La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e
l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D.Lgs.
163/2006 (Codice dei contratti pubblici). La Stazione Appaltante, Comunità Montana Valli
del Verbano, utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia
denominato “Sintel”, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti
telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL www.arca.regione.lombardia.it.
Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006, valutabile sulla base dei seguenti elementi:
Offerta economica: punti 30;
Offerta tecnica: punti 70.
I criteri relativi alla valutazione dell’offerta tecnica sono definiti nel bando di gara.
Art. 4 - Consegna degli automezzi
La consegna degli automezzi deve avvenire entro il termine perentorio del 28.04.2014,
presso la sede operativa della Comunità Montana Valli del Verbano – Via Provinciale,
n.1140 Cassano Valcuvia.
Per consegna s’intende la messa su strada degli automezzi, compresi di collaudo ed
immatricolazione.
In caso di ritardo nella consegna rispetto ai tempi dichiarati in sede di offerta verrà
applicata una penale giornaliera pari all'1% dell'importo netto contrattuale, riservandosi la
possibilità di rescissione contrattuale se la penale dovesse essere superiore al 10%
dell’importo offerto.
Art. 5 – Sicurezza sul luogo di lavoro
L’appaltatore è obbligato a fornire alla stazione appaltante, entro 5 giorni
dall’aggiudicazione, l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e
una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti
dalle leggi e dai contratti in vigore.L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure
generali di tutela di cui all’articolo 15 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, nonché le disposizioni
dello stesso decreto applicabili a tutte le lavorazioni.
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Art. 6 – Norme di sicurezza generali
La fornitura appaltata deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia
di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di
permanente sicurezza e igiene.
L'assuntore della fornitura non può iniziare o continuare la fornitura qualora sia in difetto
nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
Si applicano gli articoli da 135 a 140 del codice dei contratti. I riferimenti ivi contenuti al
direttore dei lavori, ai lavori, alle opere, si intendono sostituiti dal riferimento al direttore
dell'esecuzione, nonché alle forniture.
Art.7 - Cauzione provvisoria
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una cauzione
provvisoria conforme a quanto previsto dall’art.75 del D.Lgs. n.163/2006 pari al 2% del
valore complessivo d’appalto e quindi pari ad € 1.850,00, costituita alternativamente da:
- quietanza del versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al
corso del giorno di deposito, presso la Tesoreria della Comunità Montana (Banca
Popolare di Bergamo, Agenzia di Luino, IBAN: IT67X0542850401000000000845) , con la
seguente causale: “FORNITURA AUTOMEZZI CIG5656999F3D”, corredata, a pena di
esclusione, da impegno di un istituto bancario o assicurativo a rilasciare in caso di
aggiudicazione dell’appalto la garanzia fidejussoria di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006;
- da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario
finanziario iscritto nell’elenco speciale ex art. 107 del d.lgs. n. 385/1993, con validità non
inferiore a 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia, a
pena di esclusione, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957,
comma 2, del Codice Civile nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante. La garanzia è inoltre corredata, a pena di esclusione,
dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora l'offerente
risultasse aggiudicatario.
La firma del garante deve essere apposta in originale.
In caso di A.T.I. la cauzione deve essere intestata al raggruppamento di Imprese, con
l'espressa indicazione di ogni impresa associata.
I concorrenti in possesso della certificazione di qualità, in corso di validità, possono
usufruire della riduzione del 50% dell’importo della cauzione provvisoria, ai sensi dell'art.
75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, allegando relativo certificato in originale o copia
conforme ai sensi di legge. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo di imprese, per
beneficiare di tale riduzione tale requisito deve essere posseduto e documentato da tutte
le imprese associate o associande.
Si precisa che la cauzione provvisoria assolve una duplice funzione: indennitaria per
l'ipotesi della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario e
sanzionatoria in caso di altri inadempimenti procedimentali del concorrente.
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La cauzione provvisoria verrà restituita ai concorrenti risultanti non aggiudicatari
immediatamente dopo l’esecuzione del provvedimento di assegnazione definitiva, fatta
eccezione per il concorrente immediatamente successivo al primo in ordine di
aggiudicazione, per il quale verrà svincolata successivamente alla stipula del contratto
con l’aggiudicatario.
Art.8 - Cauzione definitiva
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla stipulazione del contratto
di appalto, dell’eventuale risarcimento dei danni, nonché delle somme che la stazione
appaltante dovesse eventualmente sostenere durante l’esecuzione della fornitura per il
fatto dell’appaltatore, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione della stessa,
l’esecutore della fornitura, al momento della stipulazione del relativo contratto di appalto, è
obbligato a costituire un deposito cauzionale definitivo in misura pari al 10 % dell’importo
netto d’appalto, che comunque resta regolato dal disposto sancito dall’art. 113 del D. Lgs.
163/2006, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno, tramite fideiussione
bancaria ovvero polizza assicurativa, che prevede espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.
1957, comma 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni, a semplice
richiesta della stazione appaltante. Resta salvo per l’amministrazione l’esperimento di
ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
L’appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l’Amministrazione
avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione della fornitura. In caso di
inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d’ufficio a spese dell’appaltatore,
prelevandone l’importo dal corrispettivo dell’appalto.
La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali,
anche dopo la scadenza del contratto. La costituzione della cauzione definitiva resta,
comunque, regolata dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e
l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante che aggiudica
l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento
per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO
9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di
tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta,
il possesso del requisito, allegando relativo certificato in originale o copia conforme ai
sensi di legge.
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Art. 9 - Modalità di pagamento
Tutti i pagamenti saranno effettuati presso la Tesoreria dell'Ente con mandati in
corrispondenza di fatture relative alla fornitura.
I mandati verranno emessi entro dieci giorni dal ricevimento delle fatture.
Il pagamento verrà effettuato dopo la verifica della regolare fornitura nel rispetto di quanto
previsto al successivo art. 15.
Art. 10 – Adeguamento dei prezzi
Non essendo il contratto ad esecuzione periodica o continuativa, non trova applicazione il
disposto di cui all'art. 115 del codice dei contratti.
Art. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010 e
successive modifiche ed integrazioni.
Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni
criminali, l’appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi
presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A., dedicati, anche non in via
esclusiva, alle commesse pubbliche.
Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti
correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 dell’art. 3 della Legge n.136/2010,
devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità
delle operazioni.
L’appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi del o dei conti
correnti dedicati al presente appalto entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di
conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative
ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale
delle persone delegate ad operare su di essi. L’appaltatore provvede, altresì, a
comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
L’appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto d'appalto, assume tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
Il contratto d'appalto é risolto di diritto in tutti i casi di mancato utilizzo del bonifico
bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità
delle operazioni.
Il mancato rispetto degli obblighi di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 comporta
l’applicazione delle sanzioni di cui all’art.6 della medesima Legge.
Art. 12 - Subappalto e cessione del contratto
E' fatto divieto tassativo di subappalto e cessione del contratto.
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Art. 13 – Stipulazione del contratto
Alla stipulazione del contratto si provvederà mediante atto pubblico-amministrativo con
spese a carico della ditta aggiudicataria, previa presentazione della documentazione di
rito.
Il contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall’art. 11, comma 13, del
codice del contratti pubblici D.Lgs. n. 163/2006, così come modificato dal D.L. 18 ottobre
2012, n. 179, convertito con Legge 17 dicembre 2012, n. 221; pertanto il comparente
delegato dall'appaltatore dovrà essere munito di firma digitale, ai sensi dell’art. 1 comma
1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005, del Codice di Amministrazione digitale (CAD).
Nel caso in cui la ditta aggiudicataria non stipuli o non produca le certificazioni allo scopo
richieste nel termine che sarà fissato, o non possieda anche uno solo dei requisiti richiesti
per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, decade automaticamente
dall'aggiudicazione ed il rapporto obbligatorio verrà scisso con semplice comunicazione
scritta dell’Ente, che porrà a carico della Ditta le eventuali ulteriori spese che l’Ente
dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente, tenendola comunque indenne
delle eventuali prestazioni effettuate nel frattempo.
Art. 14 – Avvio dell'esecuzione del contratto
Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento, quale direttore
dell'esecuzione, procede a dare avvio all'esecuzione della prestazione.
Il responsabile del procedimento può autorizzare, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del
codice dei contratti, l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione
definitiva è divenuta efficace, in quanto la mancata esecuzione della prestazione entro i
termini indicati dall’art.4 del presente capitolato comporterebbe la perdita del
finanziamento Gal.
Nell'ipotesi di mancata stipula del contratto, il direttore della esecuzione tiene conto di
quanto predisposto o somministrato dall'esecutore, per il rimborso delle relative spese.
Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine indicato
nel contratto per fatto o colpa della stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di
recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha
diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e
documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati dall'articolo 305 del D.P.R. n.
207/2010 e s.m.i. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente
all'avvio dell'esecuzione del contratto, l'esecutore ha diritto ad un compenso per i maggiori
oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dall'articolo 305 sopra
citato.
La facoltà della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore
non può esercitarsi qualora il ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto superi la metà
del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.
L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante
per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione
appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Ai sensi dell'art. 119 del codice dei contratti, la stazione appaltante verifica il regolare
andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore attraverso il direttore
dell'esecuzione del contratto, individuato ai sensi dell'art. 300 del D.P.R. n. 207/2010 e
s.m.i.
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In caso di scioperi o di eventi che, per qualsiasi motivo, possano interrompere od influire,
in maniera sostanziale sul normale espletamento della fornitura, l’Amministrazione e
l’appaltarore dovranno in reciprocità darne avviso con anticipo di almeno 48 ore.
Trovano applicazione le norme che disciplinano il rapporto in caso di sciopero.
Art. 15 – Collaudo e certificazione di regolare fornitura
L'operazione di collaudo, o certificazione di regolare fornitura, è svolta presso la sede
dell’Ente dove sono stati consegnati gli automezzi.
Al collaudo la Comunità Montana provvede, di regola, attraverso i propri tecnici.
Il prodotto collaudato diviene di proprietà dell’ente dal giorno successivo alla data del
collaudo di cui sopra e da tale termine sorge l'obbligo del pagamento del corrispettivo.
Il collaudo o la certificazione di regolare fornitura dovrà essere effettuato non oltre
quarantacinque giorni dalla ultimazione dell’esecuzione e contiene almeno i seguenti
elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l’indicazione
dell’esecutore, il nominativo del direttore dell’esecuzione, il tempo prescritto per
l’esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle
prestazioni; l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore; la
certificazione di regolare esecuzione.
La Ditta si obbliga a mettere a disposizione un proprio rappresentante per provvedere al
collaudo nel termine fissato. Qualora entro tale termine nessun rappresentante della Ditta
si presenti, l'assenza vale a tutti gli effetti come acquiescenza ai risultati delle operazioni
di collaudo.
La Ditta non può impugnare gli esiti del collaudo. Gli esiti del collaudo, comunque, non
esonerano la Ditta da responsabilità per difetti o imperfezioni che non siano emersi
durante le operazioni relative, ma vengano accertati successivamente.
Art. 16 – Contestazioni
Nel caso in cui la difformità dei beni oggetto della fornitura risulti all'evidenza o emerga da
verifiche di collaudo, la Comunità Montana Valli del Verbano ha il diritto di respingere e la
Ditta l'obbligo di ritirare, il bene che all'atto della consegna risultasse di caratteristiche
diverse da quanto offerto in sede di gara, ovvero di qualità diverse da quella pattuita o,
per altre ragioni, inaccettabili. In tal modo la Ditta oltre alla refusione delle eventuali spese
peritali sostenute, dovrà provvedere alla sostituzione del bene, nel termine che gli verrà
indicato, con altri corrispondenti alla qualità stabilita. Qualora il bene rifiutato non venisse
tempestivamente ritirato dalla Ditta, la Comunità Montana non risponderà della perdita o
deterioramento durante la temporanea custodia. In caso di mancata o ritardata
sostituzione del bene, l’Amministrazione si riserva la facoltà di approvvigionarsi dello
stesso altrove, a totale spesa a carico della Ditta, che non potrà fare opposizione o
sollevare eccezioni sulla qualità e sui prezzi del bene così acquistato.
Art. 17 – Modifiche in corso di esecuzione del contratto
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Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’esecutore, se non è
disposta dal direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla
stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell’articolo 311 del
D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di
sorta e, ove il direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in
pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le
disposizioni del direttore dell’esecuzione del contratto.
La stazione appaltante non può richiedere alcuna variazione ai contratti stipulati, se non
nei casi previsti dell’art. 311 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.
Art. 18 – Recesso
La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il
pagamento delle forniture eseguite e del valore dei beni utili esistenti, oltre al decimo
dell'importo delle forniture non eseguite.
Art. 19 – Risoluzione del contratto.
Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore
sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di
una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423
ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta
sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall’articolo 51, commi 3-bis
e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis,
317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per reati di usura,
riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di
fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alle forniture, nonché per
violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del
procedimento valuta l’opportunità di procedere alla risoluzione del contratto.
In relazione al disposto dell’art. 1456 del codice civile il contratto si risolve nei casi di
inadempimento delle seguenti obbligazioni:
a) mancato inizio della esecuzione della fornitura alla data stabilita;
b) interruzione non motivata della fornitura.
Nel caso di risoluzione, l'assuntore ha diritto soltanto al pagamento delle forniture
regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del
contratto.
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Art. 20 – Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione
del contratto per grave inadempimento dell'esecutore
In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave
inadempimento del medesimo, sono interpellati progressivamente i soggetti che hanno
partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di
stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle forniture. Si
procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta,
escluso l'originario aggiudicatario.
L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di
offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto miglior offerente in sede
di gara.
Art.21 – Spese e tasse
Tutte le spese e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara, alla
stipulazione, scritturazione, bolli, registrazione del contratto d’appalto, pubblicità atti gara,
ivi comprese le relative eventuali variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle
relative al deposito della cauzione, sono a carico dell’appaltatore.
Art. 22- Riserva d’acquisto
Sulla base del Decreto Legge 12 luglio 2004 n. 168, convertito in legge n. 191 del 30
luglio 2004, l'Ente Locale, ad aggiudicazione avvenuta, si riserva di comparare il prezzo
offerto con quello desumibile dalle convenzioni di acquisto eventualmente stipulate da
Consip S.P.A.
In caso di prezzo più favorevole da parte della Consip S.P.A., l'Ente Locale acquisterà da
quest'ultima, per espresso obbligo di legge, e non presso l’aggiudicatario del presente
appalto.
In tale evenienza la ditta aggiudicataria non potrà reclamare alcun indennizzo o altra sorta
di ristoro, poiché il comportamento contrattuale dell'Ente Locale previsto nel presente
articolo é tenuto in applicazione di un espresso obbligo di legge riportato nelle disposizioni
sopra citate.
E’ facoltà dell’aggiudicatario uniformare il prezzo offerto a quello più vantaggioso presente
nelle convenzioni Consip S.P.A.; in tal caso l’Ente potrà acquistare dalla ditta
aggiudicataria al prezzo più conveniente.
Art. 23 – Controversie
Eventuali controversie, reclami o chiarimenti tra Stazione Appaltante e Appaltatore
devono essere comunicati per iscritto, con motivata documentazione.
Si applica la disciplina della transazione e dell’accordo bonario prevista dagli artt. 239 e
240 del Decreto Legislativo 12/06/2006 n. 163.
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Tutte le controversie attinenti l’applicazione del presente capitolato e del relativo contratto
che dovessero sorgere, non risolte in via bonaria, tra la Stazione Appaltante e
l’Appaltatore comprese quelle ad essi connesse o da essi dipendenti, saranno devolute al
giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.
Non si fa ricorso all’arbitrato.
Art. 24 - Domicilio e Foro Competente
A tutti gli effetti contrattuali e di legge, l’aggiudicatario elegge domicilio nella sede
operativa della Comunità Montana Valli del Verbano Via Provinciale, n.1140 Cassano
Valcuvia.Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all’esecuzione di quanto
previsto con il presente capitolato, il Foro competente e esclusivamente quello di Varese
e la legge applicabile quella italiana.
Art. 25- Disposizioni Finali
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia a quanto previsto
dal D. Lgs. 163/2006 e dalle norme e regolamenti vigenti in materia.
Nessun eventuale accordo verbale, che comporti aggiunte o modifiche al contenuto del
capitolato di qualsiasi specie o natura, potrà avere efficacia, se non tradotto per iscritto e
nelle forme amministrative previste.
Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni
fornite, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/03, compatibilmente con le funzioni
istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari per i pubblici appalti e le disposizioni
riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.
La richiesta dei dati è finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per
la partecipazione alla gara.
Art. 26 - Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento in oggetto è la dr.ssa Sandra Nicolai - Dirigente
dell’Area II, [email protected] .
Per eventuali chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Staff, Antonella
Brusamolin, tel. 0332991001 interno 5, o al seguente indirizzo e-mail:
[email protected] .
Il presente capitolato, il bando e lo schema di domanda sono disponibili sul sito internet :
www.vallidelverbano.va.it alla sezione “Albo Pretorio” e alla sezione “Bandi e
Concorsi” e sul sito http://www.arca.regione.lombardia.it.
IL DIRIGENTE AREA II
Dr.ssa Sandra Nicolai
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato
digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo della Comunità Montana Valli del Verbano.
www.vallidelverbano.va.it - CF 93017450128 – PI 03114910122 - sede legale via Collodi 4 - 21016 Luino VA
sede operativa via Provinciale 1140 – 21030 Cassano Valcuvia VA- Tel. 0332-991001 – Fax 0332-624209
protocollo@pec. vallidelverbano.va.it
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