Regolamento Aziendale per l`esercizio della Libera Professione

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Regolamento Aziendale per l`esercizio della Libera Professione
Approvato con deliberazione n. 713 del 06/07/2004
Testo aggiornato con le modifiche ed integrazioni approvate con successive deliberazioni (ultima delle
quali n. 385 del 28/07/2011: modifiche artt. 7 e 18).
REGIONE VENETO
1
ATTO AZIENDALE PER L’ESERCIZIO DELLA
LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA DEL PERSONALE
MEDICO E DELLE ALTRE PROFESSIONALITA’
DELLA DIRIGENZA DEL RUOLO SANITARIO
PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI
ART. 1
PREMESSE
Il Direttore Generale avvalendosi del Collegio di Direzione, adotta in conformità alle direttive regionali e
alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e dell’atto di indirizzo e coordinamento (DPCM
del 27.03.2000) il presente atto aziendale per definire le modalità organizzative dell’attività libero
professionale medico e delle altre professionalità della Dirigenza del Ruolo Sanitario, con riferimento alle
prestazioni individuali o in équipe, sia in regime ambulatoriale che di ricovero.
Il presente regolamento disciplina l’attività libero-professionale intramuraria del personale Medico –
Veterinario e delle altre professionalità della Dirigenza del Ruolo Sanitario a rapporto di lavoro
esclusivo, esercitata individualmente o in equipe, al di fuori dell’orario di lavoro e delle attività
previste dall’impegno di servizio, in regime ambulatoriale, ivi comprese anche le attività di diagnostica
strumentale e di laboratorio, di day hospital, di day surgery e di ricovero sia nelle strutture ospedaliere che
territoriali, in favore e su libera scelta dell’assistito, con oneri a carico dello stesso e di assicurazioni o dei
fondi integrativi del S.S.N.
E’ interesse dell’Azienda favorire l’attività libero professionale intramuraria del personale Sanitario
Medico- Veterinario e della Dirigenza del Ruolo Sanitario.
L’accesso all’attività libero professionale deve essere una precisa scelta dell’utente, non dovuta, in nessun
caso, a difficoltà frapposte alla fruizione ordinaria dei servizi. Comunque, deve essere salvaguardato il
principio della continuità terapeutica.
ART. 2
FINALITA’
L’Azienda U.L.S.S. n. 22 considera l’attività libero professionale leva incentivante per il proprio
personale al fine di conseguire – in sinergia con altre azioni attuate e/o programmate - i seguenti
obiettivi:
•
•
•
•
•
•
•
disponibilità piena ed esclusiva di tutti i professionisti dipendenti in favore dell’Azienda;
aumento e diversificazione dell’offerta aziendale di prestazioni e servizi;
aumento della capacità di attrazione della struttura pubblica;
contrasto alla mobilità passiva;
difesa dalla capacità di attrazione dei competitori privati;
maggior utilizzazione delle apparecchiature tecnologiche;
ripartizione delle spese di investimento e delle spese fisse su un maggior volume di attività e
conseguente loro minor incidenza per unità di prodotto;
2
Pertanto l’incremento dell’attività libero professionale, e conseguente aumento complessivo del volume
di offerta, dovrà comportare la riduzione delle liste d’attesa dell’attività istituzionale.
ART. 3
TIPOLOGIE DI ATTIVITA’ LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA
L’attività libero-professionale viene svolta al di fuori dell’impegno di servizio, nelle seguenti forme:
a)
- Attività libero-professionale individuale, caratterizzata dalla scelta diretta dell’utente del
singolo professionista, svolta nell’ambito delle strutture aziendali individuate dal Direttore
Generale, d’intesa con il Collegio di Direzione, o, in carenza, di autorizzare fino al 31.07.2005
l’utilizzazione di studi professionali privati e altresì di attivare misure atte a garantire la
progressiva riduzione delle liste di attesa per le attività istituzionali;
- Prestazione libero professionale individuale svolta :
1) in qualità di specialista in medicina del lavoro o medico competente nell’ambito delle attività
previste dal D. Lgs. 626/94 con esclusione dei Dirigenti che versino in condizioni di
incompatibilità in quanto direttamente addetti alle attività di prevenzione;
2) in qualità di Dirigente Medico e Veterinario ai sensi dell’art. 30 c. 3.
b)
Attività libero professionale a pagamento svolta in equipe, all’interno delle strutture aziendali,
caratterizzata dalla richiesta di prestazioni da parte dell’utente, (singolo o associato anche
attraverso forme di rappresentanza), all’equipe, che vi provvede nei limiti della disponibilità
oraria concordata;
c)
Partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta
individualmente o in equipe, in strutture di altra Azienda del Servizio Sanitario Nazionale o di
altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell’Azienda con le stesse;
d)
- Partecipazione ai proventi di attività libero professionale, richieste a pagamento da terzi
(utenti singoli, associati, aziende o enti) all’Azienda, quando le predette attività siano svolte al
di fuori dell’impegno di servizio e consentano la riduzione dei tempi di attesa, secondo
programmi predisposti dall’Azienda stessa, d’intesa con le equipes dei servizi interessati.
Si considerano prestazioni erogate nel regime di cui alla lett. d) sopraccitata, anche quelle richieste in via
eccezionale e temporanea, ad integrazione delle attività istituzionali dalla Azienda, ai propri dirigenti, allo
scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di
organico e di impossibilità anche temporanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei
requisiti di legge, in accordo con le equipes interessate e nel rispetto delle direttive regionali in materia,
previa verifica dei carichi di lavoro mutuati in sede di contrattazione di budget.
ALTRE ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALI
- Prestazione di assistenza richiesta all’Azienda dall’assistito (terzo), resa a domicilio dello stesso.
L’attività è a carattere occasionale o straordinario e in funzione al rapporto fiduciario già esistente fra il
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medico o l’assistito con riferimento all’attività libero-professionale intramuraria già svolta
individualmente o in equipe nell’ambito dell’Azienda, fuori dell’orario di lavoro;
- Consulenze e consulti;
- Art 58, comma 9, C.C.N.L. 08.06.2000
Attività libero professionale richiesta a pagamento da terzi all’Azienda e svolta, fuori dall’orario di
lavoro, sia all’interno che all’esterno delle strutture aziendali. Tale attività, ricondotta alla lettera d),
può a richiesta del Dirigente interessato, essere considerata attività libero-professionale intramuraria e
sottoposta alla disciplina per tale attività ovvero considerata come obiettivo prestazionale incentivato con
le specifiche risorse introitate, in conformità al contratto vigente.
ART. 4
CATEGORIE PROFESSIONALI COINVOLTE
L’attività libero professionale intramuraria è consentita, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulle
incompatibilità, a tutto il personale della Dirigenza del Ruolo Sanitario (Medico Chirurgo, Odontoiatra,
Veterinario, Farmacista, Biologo, Chimico, Fisico e Psicologo), nonché ai soli fini dell’attribuzione
degli istituti incentivanti per il restante personale dell’equipe e per il personale che collabora per
assicurare l’esercizio dell’attività libero-professionale.
ART. 5
LIMITAZIONI
L’opzione in ordine al rapporto esclusivo comporta al Dirigente Sanitario la totale disponibilità nello
svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite dall’Azienda, nell’ambito della posizione ricoperta,
della competenza professionale posseduta e della disciplina di appartenenza, con impegno orario
contrattualmente definito. Pertanto, al personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale a rapporto
esclusivo, è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro autonomo o subordinato, salvo che
la norma legislativa preveda l’autorizzazione da parte dell’Azienda e l’autorizzazione sia stata concessa.
Coloro che hanno optato per il rapporto esclusivo non possono esercitare alcuna altra attività sanitaria
resa a titolo non gratuito, secondo i criteri e le modalità previsti nel presente regolamento, ad eccezione
delle attività rese in nome e per conto dell’Azienda.
In generale sono incompatibili con i compiti d’ufficio le attività che possono generare un conflitto di
interessi con l’Azienda, nonché quelle a favore di soggetti nei confronti dei quali il dipendente o la
struttura di assegnazione svolgono funzioni di controllo o di vigilanza.
I Dirigenti medici/veterinari e sanitari a rapporto di lavoro esclusivo possono optare, su richiesta da
presentare entro il 30 novembre di ciascun anno, per il rapporto di lavoro non esclusivo con effetto dal
1° gennaio dell’anno successivo. La non esclusività del rapporto di lavoro non preclude la direzione di
strutture semplici e complesse. (L. 138/2004).
I Dirigenti sanitari che esercitano l’attività libero professionale extramoenia devono dare la totale
disponibilità nell’ambito dell’impegno di servizio per la realizzazione dei risultati programmati e lo
svolgimento delle attività di competenza.
L’Azienda stabilisce i volumi e le tipologie delle attività e delle prestazioni che i singoli Dirigenti sono
tenuti ad assicurare, nonché le sedi operative in cui le stesse devono essere effettuate.
Nello svolgimento dell’attività libero-professionale non è consentito l’uso del ricettario del Servizio
Sanitario Nazionale.
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L’attività libero-professionale non può essere esercitata in occasione dell’effettuazione dei turni di
pronta disponibilità o di guardia o di assenza dal servizio per malattia, astensioni obbligatorie, ferie,
permessi retribuiti (che interessano l’intero arco della giornata), congedo collegato al rischio radiologico
e sciopero.
I Dirigenti ad impegno ridotto di tipo orizzontale o verticale, non possono svolgere attività libero
professionale intramuraria, comunque classificata. E’ previsto il recesso per giusta causa nei
confronti del Dirigente a impegno ridotto, a rapporto di lavoro esclusivo, che svolga attività libero
professionale extramuraria.
ART. 6
AMBITO DI APPLICAZIONE
L’attività libero professionale è prestata nella disciplina di appartenenza. Il personale che, in ragione
delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non può esercitare l’attività libero professionale
nella propria struttura o nella propria disciplina, può essere autorizzato dal Direttore
Generale, con il parere favorevole del Collegio di Direzione e delle Organizzazioni Sindacali
maggiormente rappresentative della Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria ad esercitare l’attività in
altra struttura dell’Azienda o in una disciplina equipollente a quella di appartenenza, sempre che sia in
possesso della specializzazione nella disciplina o di un’anzianità di servizio di cinque anni nella
disciplina stessa.
Il Direttore Generale può altresì autorizzare, con la stessa procedura, l’espletamento dell’attività liberoprofessionale in una disciplina diversa da quella di appartenenza se l’interessato è in possesso dei titoli
stabiliti dalla normativa vigente per lo svolgimento della medesima o di una documentata esperienza di
almeno cinque anni nella tipologia di attività richiesta.
L’autorizzazione è altresì concessa per l’esercizio della attività libero professionale di prevenzione di cui
al decreto Lgs. 626/94.
L’attività libero professionale può essere esercitata, di norma, per le attività che l’Azienda garantisce in
forma istituzionale. L’Azienda, sentito il Collegio di Direzione, può autorizzare l’esercizio dell’attività
libero-professionale anche per prestazioni non rese in regime istituzionale. L’esercizio dell’attività
libero-professionale può essere temporaneamente limitato o sospeso con provvedimento del Direttore
Generale, in relazione a situazioni di emergenza o ad eccezionali circostanze di natura epidemiologica o
per inosservanza di particolare gravità delle norme che lo disciplinano.
ART. 7
PRODUTTIVITA’ ED IMPEGNO ORARIO
(modificato con deliberazione n. 385 del 28/07/2011)
L’attività libero-professionale viene effettuata nel rispetto dell’equilibrio tra attività istituzionale e
libero-professionale; non può comportare per ciascun dipendente una quantità di prestazioni superiore a
quello assicurato per i compiti istituzionali. L’attività istituzionale, quindi, è prevalente rispetto a quella
libero-professionale che viene esercitata nella salvaguardia delle esigenze di Servizio e della prevalenza
dei volumi orari di attività necessari per i compiti istituzionali.
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Devono essere, comunque, rispettati i piani di attività prevista dalla programmazione regionale e
aziendale e conseguentemente assicurati i relativi volumi prestazionali ed i tempi di attesa concordati
con le equipes.
L’Azienda negozia, in sede di definizione del budget annuale, con i Dirigenti Responsabili delle equipes
interessate e nel rispetto dei tempi concordati, i volumi di attività istituzionale che devono essere
comunque assicurati in relazione alle risorse assegnate.
Di conseguenza, concorda con i singoli Dirigenti e con le equipes interessate la quantità di attività libero
professionale intramurale che non possono superare i volumi di attività istituzionale.
Il mancato rispetto delle norme di legge, contrattuali ed aziendali in materia di espletamento dell’attività
libero professionale comporta l’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalle disposizioni
normative e contrattuali vigenti in materia.
L’orario di svolgimento dell’attività libero professionale individuale è definito d’intesa fra l’Azienda e il
Dirigente compatibilmente con le esigenze di servizio stabilendo i seguenti criteri:
•
L’attività libero professionale viene svolta oltre l’orario contrattuale dovuto; per l’attività
ambulatoriale si attua il sistema di timbratura differenziata;
•
L’attività chirurgica in regime libero-professionale deve essere espletata in sedute operatorie
aggiuntive dedicate e fuori orario di lavoro;
•
Per le prestazioni di libera professione che non hanno la possibilità di essere effettuate al di fuori
del normale orario di servizio, (attività diagnostica strumentale, ecc.) viene definita una tempistica
per individuare i tempi necessari allo svolgimento di una determinata prestazione/esame, sia per il
personale medico che per quello non medico, oppure può essere concordata una monetizzazione
pro ora da recuperare;
•
Per l’attività in regime di ricovero, viene stabilita una equiparazione con i tempi di esecuzione
delle prestazioni in regime di ricovero ordinario (assistenza medica 30 m. al giorno di degenza;
interventi chirurgici orario effettivamente dedicato);
•
Il tempo definito per le prestazioni di cui sopra, sarà considerato orario aggiuntivo da rendere dal
personale che ha eseguito le medesime;
•
La Direzione Medica di Presidio Ospedaliero è tenuta a verificare e certificare l’avvenuto
svolgimento dell’attività libero professionale fuori orario di servizio nonché l’eventuale recupero
del debito orario.
La Dirigenza Amministrativa di Presidio Ospedaliero effettuerà semestralmente, relativamente a
ciascuna Unità Operativa sanitaria, il controllo incrociato tra attività ambulatoriale istituzionale (resa ad
esterni) e quella libero professionale.
Al fine di valutare e verificare che il volume orario reso in regime libero professionale del singolo
professionista non sia prevalente rispetto a quello reso in regime istituzionale, l’Azienda prevede una
serie di controlli periodici ed a campione volti ad effettuare:
- il confronto tra la rilevazione dell’orario di lavoro istituzionale e l’orario di effettuazione delle visite;
- il confronto tra volume orario complessivo svolto dal singolo professionista in attività istituzionale ed
il volume orario reso in attività libero professionale, attraverso il controllo incrociato delle
timbrature dell’una e dell’altra attività.
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Al fine di valutare e verificare che l’attività libero professionale del singolo professionista sia conforme
a quanto previsto dall’autorizzazione, la Dirigenza Amministrativa di Presidio Ospedaliero verificherà
puntualmente la corrispondenza tra attività prenotata (lista di prenotazioni) ed attività effettuata
(registrazione e documentazione delle riscossioni effettuate).
Qualora dai suddetti controlli risulti il mancato rispetto delle norme di legge e contrattuali e del presente
regolamento aziendale in materia di espletamento di attività libero professionale, trova applicazione
quanto disposto dagli articoli 7 e seguenti del Codice Disciplinare del personale dipendente del
Comparto, dell’area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria,
professionale, tecnica ed amministrativa.
La Dirigenza Amministrativa di Presidio Ospedaliero, con cadenza semestrale, provvede altresì ad
inviare all’Organismo Paritetico di Verifica, di cui all’art. 18, la tipologia delle violazioni rilevate nel
semestre precedente.
ART. 8
ORGANIZZAZIONE SPAZI E POSTI LETTO DESTINATI
ALL’ATTIVITA’ INTRAMOENIA
In ottemperanza all’art. 5 dell’atto di indirizzo e coordinamento del 27.03.2000, il Direttore Generale,
d’intesa con il Collegio di Direzione, individua le strutture atte all’esercizio dell’attività libero
professionale.
Individuazione degli spazi all’interno dell’Azienda per l’esercizio dell’attività libero professionale in
regime ambulatoriale.
1. I locali destinati alla libera professione ambulatoriale sono censiti e periodicamente aggiornati
con atto della Direzione Medica di Presidio Ospedaliero all’interno delle sedi ospedaliere e
presso le sedi dei distretti sanitari o dei servizi, fermo restando che l’organizzazione del servizio
deve assicurare orari diversi per le due attività (istituzionale e libero professionale).
2. L’attività libero professionale ambulatoriale specialistica e di diagnostica strumentale e di
laboratorio è svolta nell’ambito del servizio di appartenenza, prevedendo, di norma, orari diversi
da quelli stabiliti per l’attività ambulatoriale ordinaria e divisionale.
3. La Direzione Medica Ospedaliera e Distrettuale fornirà all’Organismo di Verifica una relazione
semestrale sullo stato degli ambulatori e sul loro grado di utilizzo, al fine di consentire
all’Azienda di ottimizzare gli spazi a disposizione per l’attività libero professionale.
Individuazione degli spazi e posti letto per l’esercizio dell’attività libero professionale in regime di
ospedalizzazione diurna.
1. Nell’esercizio dell’attività libero professionale prestata in regime di ospedalizzazione diurna, il
personale sanitario utilizzerà i posti letto, le sale operatorie e le apparecchiature, proprie di
ciascuna unità operativa tenendo presente la priorità dell’attività istituzionale.
Individuazione degli spazi e posti letto per l’attività libero professionale in regime di ricovero.
1. Gli spazi destinati all’attività libero professionale in costanza di ricovero sono reperiti,
all’interno dei reparti;
2. Ogni reparto sarà, ove possibile, dotata di almeno una stanza, separata e distinta, di classe A
(letto per l’accompagnatore, servizi igienici indipendenti, telefono, televisione,
climatizzatore), fermo restando che il mancato utilizzo dei predetti posti letto consente
l’impiego degli stessi per l’attività istituzionale d’urgenza qualora siano occupati i posti letto
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per il ricovero nelle rispettive aree dipartimentali. L’organizzazione e la gestione sarà
disciplinata sulla base dei criteri e degli indirizzi definiti dalla Direzione Sanitaria.
In relazione a quanto sopra previsto, va indicato il numero dei Dirigenti a rapporto esclusivo, distinti per
profilo e posizione funzionale, che possono potenzialmente operare in regime libero-professionale, nelle
proprie strutture e spazi distinti; l’assegnazione dei Dirigenti alle strutture e agli spazi all’interno o
all’esterno dell’Azienda è disposta previa contrattazione aziendale.
Gli spazi utilizzabili per l’attività libero professionale, individuati anche come disponibilità temporale
degli stessi, non possono essere inferiore al 10% e superiori al 20% di quelli destinati all’attività
istituzionale. La quota di posti letto da utilizzare per l’attività libero-professionale non può essere
inferiore al 5% e, in relazione alla effettiva richiesta, superiore al 10% dei posti letto della struttura.
ART. 9
TARIFFE: FORMAZIONE - RISCOSSIONE – TRATTAMENTO FISCALE
Le tariffe sono fissate con provvedimento del Direttore Generale, sono definite in maniera tale da
consentire la copertura di tutti i costi aziendali; hanno validità di anni 1 e possono essere aggiornate su
richiesta del Dirigente Sanitario.
1- Nella fissazione delle tariffe per l’attività libero professionale si dovrà tenere conto dei seguenti
criteri generali:
a) relativamente alle attività ambulatoriali (visite) o di diagnostica strumentale e di laboratorio, la
tariffa è riferita alla singola prestazione ovvero a gruppi integrati di prestazioni e comprende il
compenso del dirigente sanitario ed i costi aziendali e contrattuali;
b) relativamente alle prestazioni libero professionali individuali in regime di ricovero e di day
hospital –art. 21-, la tariffa è definita tenendo conto dei livelli di partecipazione alla spesa delle
Regioni nei limiti delle quote previste dall’art.28 , comma 1 e segg. della Legge 488/99 e dal
D.G.R.V. del 08.02.2000, dei costi aziendali e del personale di supporto dirigente e non dirigente;
c) le tariffe per le prestazioni ambulatoriali di diagnostica strumentale, di laboratorio e di altre
prestazioni specialistiche e di terapia devono essere remunerative di tutti i costi sostenuti
dall’Azienda e devono, pertanto, evidenziare le voci relative ai compensi del Dirigente Sanitario,
dell’equipe, del personale di supporto, e ai costi aziendali (ammortamenti, manutenzione delle
apparecchiature, energia elettrica, telefono, acqua, riscaldamento, quota pulizia, manutenzione
immobili, costi previdenziali, ecc.), espressi anche percentualmente.
Per dette prestazioni si applica il tariffario, allegato nr. 6;
d) le tariffe di cui alla lettera c) non possono comunque essere determinate in importi inferiori a
quelli previsti dalle vigenti disposizioni a titolo di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria
per le corrispondenti prestazioni. L’Azienda può concordare sentiti i Responsabili delle U.O.
interessate tariffe inferiori per gruppi di prestazioni da effettuarsi in regime di libera professione
da parte dei dirigenti, finalizzate alla riduzione dei tempi di attesa ai sensi dell’art. 3, comma 13
del D. Lgs. 124/98;
e) le tariffe sono verificate annualmente anche ai fini dell’art. 3, comma 7, della L. 724/94;
f) nell’attività libero professionale di equipe, la distribuzione della quota parte spettante ai singoli
componenti avviene su indicazione della equipe stessa (medico prescelto);
g) le tariffe per le attività libero professionali, svolte individualmente, comprensive di eventuale
relazione medica, sono definite dall’Azienda nel rispetto dei vincoli ordinistici, in contraddittorio
con i dirigenti interessati;
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h) per le attività, di cui alla lettera c) dell’art. 3 del presente regolamento, svolte in equipe, la tariffa è
definita dall’Azienda, previa convenzione, anche per la determinazione dei compensi spettanti ai
soggetti interessati e con il contraddittorio dei medesimi;
i) una quota (art. 57 CCNL 08.06.2000) del 5% della massa di tutti i proventi dell’attività libero
professionale, al netto di quella a favore dell’Azienda, è accantonata quale fondo aziendale da
destinare:
1) a perequazione per le discipline mediche, veterinarie e sanitarie che abbiano una limitata
possibilità di esercizio della libera professione intramurale e che si identificano in :
Direzione medica di presidio Ospedaliero,
Direzione sanitaria: Ufficio programmazione Sanitaria
Responsabile Servizi Sanitari Territoriali,
Dipartimento di Prevenzione (esclusivamente per il capo Dipartimento)
La perequazione avviene mediante l’utilizzo separato di ciascun fondo afferente a ciascuna
area. Le quote di perequazione sono le seguenti:
Area medica
3.000 ( tremila),
Area veterinaria
1.480 (millequattrocentoottanta)
Area sanitaria non medica
326 (trecentoventisei).
La perequazione avrà decorrenza dal 01/01/2003.
2) alla realizzazione di programmi volti alla riduzione delle liste di attesa in ambito ambulatoriale e
di ricovero in un sistema di turnazione (art. 29, punto 2) nella quota del 3% al netto della
perequazione del punto 1;
3)al fondo aggiornamento professionale nella quota del 2% al netto della perequazione del punto 1.
I soggetti destinatari della quota perequativa devono comunque rendere un orario aggiuntivo
calcolato secondo i valori seguenti: Dirigente di struttura complessa 100,00 pro ora, altri
Dirigenti 80,00 pro ora.
Dalla ripartizione di tale fondo non può derivare per i destinatari un beneficio economico
superiore a quello medio percepito dai dirigenti che espletano l’attività libero professionale
secondo i criteri stabiliti in sede aziendale;
j) relativamente alle prestazioni libero professionali in regime di ricovero la tariffa, terrà conto anche
della quota per l’eventuale comfort alberghiero;
k) l’Azienda, nella fissazione della tariffa, può tenere conto anche di una quota destinata a se stessa;
l) la partecipazione ai proventi della attività libero professionale di cui alla lettera d) del comma 2,
dell’articolo 15-quinques del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni, rese in regime libero-professionale,è stabilita dai contratti collettivi nazionali; per
quanto concerne le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio la partecipazione non
può essere superiore al 50 per cento della tariffa praticata dall’azienda.
All’Ufficio Controllo di Gestione compete la determinazione della quota da trattenere
dall’Amministrazione per la copertura dei costi aziendali.
E’ facoltà del libero professionista, limitatamente all’attività ambulatoriale individuale, rinunciare alla
propria quota, ferma restando l’indisponibilità della quota spettante all’amministrazione.(Costi)
2-
RISCOSSIONE
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Alla riscossione dei proventi provvederà direttamente l’Amministrazione. Per l’attività “allargata” vi
provvederà il dirigente mediante l’utilizzo di bollettario intestato all’Azienda ULSS. I proventi
effettivamente introitati verranno contabilizzati, al netto dei costi aziendali, a favore del medico che
ha eseguito la prestazione e verranno erogati, in busta paga, di norma, il mese successivo a quello di
contabilizzazione.
Gli Uffici Cassa e l’Ufficio Ragioneria provvederanno a comunicare tempestivamente al Servizio
Gestione Risorse Umane l’ammontare dei compensi da liquidare.
Sui tabulati saranno apposti i visti di competenza riguardanti l’aspetto contabile e l’attestazione
dell’avvenuto controllo che l’attività sia stata svolta fuori orario di servizio o che sia stato recuperato
il debito orario, qualora ricorra la circostanza.
3- Tutti i compensi per l’attività libero professionale sono assimilati, ai soli fini fiscali, al rapporto di
lavoro dipendente.
ART. 10
ATTIVITA’ DI SUPPORTO E REMUNERAZIONE
(modificato con deliberazioni n. 493 del 10/05/2005, n. 674 del 12/07/2005, n. 1001 del 18/10/2005 e n.
982 del 13/12/2007)
L’Azienda fornisce il necessario personale di supporto per lo svolgimento dell’attività libero
professionale.
Individuazione del personale
Il personale viene individuato attraverso apposito avviso con l’indicazione dei requisiti professionali
richiesti in relazione alla specifica attività da svolgere.
L’appartenenza del personale all’unità operativa presso la quale la prestazione libero professionale viene
svolta costituisce titolo di preferenza.
L’attività di supporto non può essere svolta dal personale con orario di servizio a part time sia verticale
che orizzontale.
Il singolo dirigente sanitario ha la possibilità di scegliere anche nominativamente il personale di
supporto in relazione alla specificità e peculiarità della prestazione.
L’adesione all’attività è volontaria.
Il personale di supporto si distingue in:
a) Supporto diretto, corrispondente agli operatori direttamente coinvolti nella prestazione e costituito
dal personale infermieristico, tecnico-sanitario, della riabilitazione e della vigilanza e ispezione.
b) Supporto indiretto, corrispondente al personale che collabora per assicurare l’esercizio dell’attività
libero-professionale intramuraria. Va tra esso incluso il personale addetto alle prenotazioni, il
personale dell’Unità Operativa dove si svolge l’attività libero-professionale non compreso nella
lettera a), il personale addetto alla riscossione delle tariffe ed il personale dell’ufficio libera
professione.
Il personale di supporto diretto deve operare in regime extra orario, al di fuori quindi dell’orario
ordinario, straordinario o di altro orario autorizzato.
Finanziamento
Il finanziamento è costituito da quote a carico dell’attività libero professionale ambulatoriale,
dell’attività in regime di ricovero, di day hospital e di day surgery stabilite negli articoli afferenti a tali
attività.
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Ripartizione
I compensi spettanti al medico o al dirigente sanitario di supporto operante nelle equipe è stabilito dal
dirigente medico titolare dell’attività libero professionale.
La quota spettante agli operatori di supporto diretto viene in linea di massima individuata in 40,00/ora
lorde per il personale infermieristico, tecnico sanitario e della riabilitazione ed 30,00/ora per l’altro
personale. Possono essere individuate altre forme di quote, legate al tempo o alla prestazione che non
vanno, comunque, a variare la tariffa prevista per la prestazione. La diversa quota deve essere
preventivamente comunicata al Servizio Clienti e Marketing, e applicata solo dopo formale
autorizzazione.
In calce al presente regolamento sono determinati i criteri e le modalità per la ripartizione degli incentivi
economici in favore del personale di supporto indiretto che collabora per assicurare l’esercizio
dell’attività libero professionale.
Sia per il personale di supporto diretto che indiretto si procederà a liquidare le competenze con cadenza
semestrale.
Dai compensi del personale di supporto verranno recuperati gli oneri riflessi a carico dell’Azienda non
coperti dalle trattenute operate sulle tariffe delle varie tipologie di attività libero professionale a fronte
dei costi sostenuti dall’Azienda.
A favore del personale della Dirigenza Sanitaria che opera in regime di esclusività e che, in ragione delle
funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non può esercitare la libera professione intramuraria
viene riconosciuto un finanziamento pari a quello previsto alla lettera i) dell’art. 9 del presente
regolamento.
I beneficiari di detto fondo sono individuati in sede di contrattazione del presente atto.
Modalità di ripartizione della quota 2,5% destinata al personale di supporto non diretto
dell’attività libero professionale intramoenia
Si ritiene di adottare il principio previsto per le incentivazioni contenuto nell’art. 5, comma 3 lett. b) del
CCNL 01/09/1995, vale a dire di tener conto del diverso apporto dei dipendenti. Conseguentemente verrà
calcolato il fondo sulle somme trattenute per ciascun punto di incasso.
1. Attività ambulatoriale individuale e in Equipe
a) Addetti alla riscossione
50%
b) Addetti al CUP (comprese anche le unità addette alla segreteria)
27%
c) Ufficio Libera Professione
8%
d) Altro personale
15%
2. Attività libero professionale medicina del lavoro
a) Ufficio Libera Professione
b) Ufficio Ragioneria
c) Altro personale
30%
25%
45%
3. Attività libero professionale in costanza di ricovero
a) Ufficio Libera Professione
b) Ufficio Ragioneria
c) Ufficio Accettazione
c) Altro personale
25%
25%
25%
25%
Per “altro personale” si intende anche il personale dirigenziale non del ruolo sanitario, che come prevede
l’art. 57, comma 3 del CCNL 08/06/2000 “con la propria attività rende possibile l’organizzazione e
l’esercizio della libera professione intramoenia”.
11
Il pagamento dei compensi verrà effettuato con cadenza semestrale e comporterà una resa oraria
corrispondente all’importo pagato, calcolata su una quota di 40,00 euro l’ora per il personale
infermieristico, tecnico-sanitario, di riabilitazione, e di 30,00 euro l’ora per l’altro personale.
ART. 11
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE
Per l’attività libero-professionale sono previste modalità di prenotazione separate da quelle per l’attività
istituzionale, possibilmente tramite il C.U.P. con linea telefonica dedicata è comunque richiesta la
riconoscibilità della prenotazione dell’attività libero professionale . E’ prevista la tenuta delle liste degli
utenti su apposito registro, separate dall’attività istituzionale e con specifica indicazione del flusso
richiedente e dell’effettuato. Dal momento iniziale dell’attività libero professionale saranno attivati, con
cadenza semestrale, momenti di verifica volti a monitorare il fenomeno delle liste d’attesa che dovranno
ridursi con gradualità.
ART. 12
RIDUZIONE LISTE DI ATTESA
Al fine di assicurare che l’esercizio dell’attività libero professionale comporti la riduzione delle liste di
attesa dell’attività istituzionale delle singole specialità, anche in attuazione delle singole disposizioni
regionali di cui all’art. 3, comma 12, del Decreto legislativo 19/04/1998, n. 124, il Direttore Generale,
tramite i Negoziatori d’Area, concorda con i singoli dirigenti e con le equipes, i volumi di attività
istituzionale che devono essere comunque assicurati in relazione ai volumi di attività liberoprofessionali, con particolare riferimento alle prestazioni non differibili in ragione della gravità e
complessità della patologia.
Per la progressiva riduzione delle liste d’attesa, il Direttore Generale, avvalendosi del Collegio di
Direzione:
a) programma e verifica le liste di attesa con l’obiettivo di pervenire a soluzioni organizzative,
tecnologiche e strutturali che ne consentano la riduzione;
b) assume le necessarie iniziative per la razionalizzazione della domanda;
c) assume interventi diretti ad aumentare i tempi di utilizzo delle apparecchiature e a incrementare la
capacità di offerta dell’Azienda;
d) può attivare anche la libera professionale resa per conto dell’Azienda, così come previsto al punto 2)
dell'
art. 29.
ART. 13
FORMULAZIONE DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE
La richiesta di autorizzazione deve essere indirizzata al Direttore Generale e presentata al protocollo
generale che ne cura il tempestivo inoltro all’Ufficio Produttività e Libera Professione per il
procedimento autorizzatorio.
12
L’esercizio dell’attività libero-professionale viene autorizzato dal Direttore Generale, entro 30 gg. dalla
richiesta, previo il parere del Dirigente Medico del Presidio Ospedaliero o del Responsabile del
Dipartimento o con il parere del Collegio di Direzione per i casi previsti nell’art. 6 del presente atto, ed
accertato che la richiesta sia rispondente ai criteri fissati dal presente Regolamento.
La richiesta deve essere formulata su apposito modulo indicando:
a)
-
per l’attività individuale (allegato nr. 1):
la specializzazione di appartenenza o altra specializzazione (art.6);
la sede in cui si intende esercitare l’attività;
le modalità di svolgimento: giorni e ora;
il compenso medico;
l’eventuale utilizzo di personale di supporto;
l’eventuale utilizzo di attrezzature medico sanitarie e/o di materiale di consumo;
le eventuali prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio connesse alla visita.
b) per l’attività d’equipe allegati nr. 2-3-4:
- la specializzazione di appartenenza;
- la composizione dell’equipe con l’indicazione del capo – equipe;
- l’eventuale utilizzo di personale di supporto;
- l’uso di attrezzature;
- i beni di consumo eventualmente utilizzati;
- la tariffa e sua ripartizione;
- le modalità di svolgimento: giorni e ora dedicati fuori orario oppure in orario di lavoro con
recupero del debito orario.
c)
-
attività individuale “allargata” in studi privati allegato nr. 5:
la specializzazione di appartenenza o altra specializzazione (art. 6);
la sede/i in cui si intende transitoriamente esercitare l’attività;
le modalità di svolgimento: giorni e ora;
il compenso medico;
la preventiva comunicazione dei volumi prestazionali presunti in ragione di anno;
l’impegno orario complessivo annuo presunto, tenuto conto della durata della prestazione
ambulatoriale in regime istituzionale.
Modifiche a quanto sopra, potranno essere, di norma, richieste all’inizio di ogni semestre, salvo
particolari eccezioni.
ART. 14
INFORMAZIONI PER L’UTENZA
I giorni e gli orari di svolgimento dell’attività libero-professionale e le tariffe delle prestazioni vengono
adeguatamente pubblicizzati mediante affissione di avvisi presso i centri di prenotazione e presso le sedi
di svolgimento delle attività. Il paziente che richiede una prestazione in regime di libera professione
intramuraria deve, in ogni caso, essere preventivamente informato dell’onere finanziario che dovrà
sostenere.
ART. 15
ATTIVITA’ LIBERO-PROFESSIONALE EXTRAMURARIA
13
E’ confermato, per il personale della Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale e
del personale della Dirigenza del ruolo sanitario che abbia optato per l’esercizio della libera professione
extramuraria, il divieto di esercizio, sotto qualsiasi forma, della libera professione intramuraria.
Per il personale in questione è fatto divieto di rendere prestazioni professionali, anche di natura
occasionale e periodica, a favore o all’interno di strutture pubbliche o private accreditate.
I Dirigenti optanti per la libera professione extra muraria devono dare la loro totale disponibilità
nell’ambito dell’impegno di servizio, per la realizzazione degli obiettivi istituzionali programmati per lo
svolgimento delle attività professionali di competenza.
Gli incarichi di direzione di struttura, semplice o complessa, implicano il rapporto di lavoro esclusivo.
L’opzione per l’esercizio della libera professione extramurale può essere revocata entro il 31 dicembre di
ogni anno.
ART. 16
RESPONSABILITA’ ED ASSICURAZIONE
L’attività libero-professionale intramuraria è da considerarsi giuridicamente atto personale ed esclusivo
degli operatori richiedenti ed autorizzati che la esercitano.
Ai sensi dell’art. 24 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Dirigenza Medica/Veterinaria e
Sanitaria 1998-2001, l’Azienda assume tutte le iniziative necessarie per garantire la copertura
assicurativa delle responsabilità civile dei dirigenti medici-veterinari e sanitari, comprese le spese di
giudizio, per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, senza diritto di rivalsa,
salva la ipotesi di dolo o colpa grave.
ORGANISMI
ART. 17
COLLEGIO DI DIREZIONE
E’ costituito il Collegio di Direzione, di cui il Direttore Generale si avvale per il governo delle attività
cliniche, la programmazione e la valutazione delle attività tecnico-sanitarie e di quelle ad alta integrazione
sanitaria. Il Collegio di Direzione concorre alla formulazione dei programmi di formazione, delle
soluzioni organizzative per l’attuazione della attività libero-professionale intramuraria e alla valutazione
dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi clinici.
Il Direttore Generale si avvale del Collegio di Direzione per l’elaborazione del programma di attività
dell’Azienda, nonché per l’organizzazione e lo sviluppo dei servizi, anche in attuazione del modello
dipartimentale e per l’utilizzazione delle risorse umane. Il Collegio di Direzione esprime parere
sull’attività libero professionale di cui all’art. 6 del presente regolamento e al fine della riduzione delle
liste di attesa.
Competenze:
a)
b)
c)
d)
esprime parere sulle strutture aziendali individuate dal Direttore Generale per la libera
professione;
programma e verifica le liste di attesa con l’obiettivo di pervenire a soluzioni organizzative,
tecnologiche e strutturali che ne consentano la riduzione;
propone le necessarie iniziative per la razionalizzazione della domanda;
propone interventi diretti ad aumentare i tempi di utilizzo delle apparecchiature e ad incrementare
la capacità di offerta dell’Azienda;
14
e) esprime parere sull’esercizio di attività libero professionale per prestazioni non rese in regime
istituzionale.
Le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative della Dirigenza Medica, Veterinaria e
Sanitaria formulano proposte al Collegio di Direzione in ordine alla programmazione, gestione e verifica,
dell’attività libero – professionale intramuraria.
ART. 18
ORGANISMO PARITETICO DI VERIFICA
(modificato con deliberazione n. 385 del 28/07/2011)
Il corretto andamento dell’attività libero-professionale intramuraria è assicurata attraverso apposito
Organismo di Verifica costituito in forma paritetica da sei membri di cui tre designati dal Direttore
Generale dell’Azienda e tre designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative del personale della Dirigenza Sanitaria.
Competenze dell’Organismo Paritetico.
Verifica, al fine della riduzione progressiva delle liste di attesa, in un corretto ed adeguato rapporto tra
attività istituzionale e corrispondente attività libero professionale, quanto segue:
•
Che l’attività libero professionale non comporti per ciascun dipendente una produttività intesa
come dimensione quali-quantitativa di prestazioni superiore a quella corrispondente assicurata per i
compiti istituzionali;
•
Che l’attività istituzionale sia prevalente rispetto a quella libero professionale e che quest’ultima
venga esercitata nella salvaguardia delle esigenze di servizio e della prevalenza dei volumi orari di
attività necessari per i compiti istituzionali;
•
Il rispetto dei piani di attività previsti dalla programmazione regionale ed aziendale;
•
Il rispetto dei volumi prestazionali e dei tempi di attesa concordati con le equipes;
Controlla ed interviene affinché :
•
la quota dei posti letto utilizzabili per l’attività libero-professionale in regime di ricovero rientri nel
limite non inferiore al 5% e non superiore al 10% dei posti letto della struttura;
•
i restanti spazi utilizzabili per l’attività libero-professionale intramuraria ambulatoriale e di
diagnostica strumentale e di laboratorio, rientrino nei limiti di disponibilità, anche temporale, non
inferiore al 10% e non superiori al 20%, di quelli destinati all’attività istituzionale e fino al
soddisfacimento del volume dell’attività libero professionale prevista per legge;
•
verifica la possibilità di espletare l’attività libero professionale allargata.
Le funzioni di coordinamento dell’Organismo sono esercitate dal Direttore Sanitario o da un suo
delegato, che dovrà formulare almeno una volta all’anno una relazione scritta sull’attività libero
professionale svolta.
15
ATTIVITA’ LIBERO-PROFESSIONALE
IN REGIME DI RICOVERO
ART. 19
NORME GENERALI
Il ricovero in regime libero-professionale è garantito in idonee strutture e spazi separati e distinti rispetto
a quelli delle attività istituzionali. L’idoneità della struttura è determinata con riferimento alle dotazioni
strumentali, che devono essere corrispondenti a quelle utilizzate per l’esercizio ordinario dell’attività
istituzionale, ed alle condizioni logistiche.
La disponibilità dei posti letto per l’attività libero-professionale programmata deve essere assicurata
entro i limiti fissati dall’art. 8 del presente regolamento, fermo restando che il mancato utilizzo dei
predetti posti letto consente l’impiego degli stessi per l’attività istituzionale d’urgenza, qualora siano
occupati i posti letto per il ricovero nelle rispettive aree dipartimentali.
Ogni Unità Operativa avrà la possibilità, in relazione alla effettiva richiesta, di erogare prestazioni libero
professionali per un numero di posti compreso tra il 5 e il 10% di quelli in dotazione, individuati
dall’Azienda preferenzialmente nelle stanze con trattamento alberghiero differenziato. I posti letto in
questione possono essere utilizzati anche a favore di pazienti che richiedono il ricovero ospedaliero con il
solo trattamento alberghiero.
La Dirigenza Medica del Presidio Ospedaliero provvederà a redigere appropriata mappatura.
L’accesso alle prestazioni libero professionali in costanza di ricovero è garantito a chiunque ne faccia
richiesta nei limiti di posti letto a ciò destinati. Esso costituisce libera scelta e non può essere indotto in
alcun modo da parte del personale dipendente.
Non è consentita l’attività libero professionale in costanza di ricovero nei servizi di emergenza, di terapia
intensiva, nelle unità coronariche e nei servizi di rianimazione, ovvero per altre tipologie in relazione alla
peculiarità delle patologie.
L’attività istituzionale deve avere la priorità rispetto a quella libero professionale, non deve determinare
maggiori costi e minor volume di attività istituzionale.
I ricoveri chirurgici in libera professione devono essere aggiuntivi al livello di attività di degenza
ordinaria programmata in sede di predisposizione di “budget”.
I posti letto individuati per l’attività libero-professionale, concorrono ai fini dello standard dei posti letto
per mille abitanti, previsto dall’art. 2, comma 5, della Legge 28/12/95, n. 549
La gestione dell’attività libero-professionale in regime di ricovero è soggetta alle norme di cui all’art. 3,
commi 6 e 7, della Legge 23/12/1994, n. 724, in materia di obbligo di specifica contabilizzazione.
ART. 20
MODALITA’ D’ESERCIZIO
Il ricovero dei pazienti paganti in proprio in regime libero professionale è disposto dietro specifica
richiesta scritta del paziente o di chi lo rappresenta. Da tale richiesta deve risultare che il richiedente è a
conoscenza delle condizioni di ricovero, della tariffa, delle prestazioni libero professionali alle quali sarà
sottoposto, nonché della/e equipe/s che parteciperanno alla trattazione dello specifico caso clinico.
16
Il Responsabile dell’equipe di libera professione è il Dirigente Medico individuato dal paziente; egli
procederà, in accordo con il Responsabile dell’Unità Operativa, all’individuazione degli altri eventuali
componenti dell’equipe fra il personale medico, non medico, tecnico ed infermieristico.
Il medico facente parte di una equipe che svolge attività libero professionale in costanza di ricovero, che
rifiuta di partecipare a detta attività, è tenuto all’attività di diagnosi e cura dei ricoverati in regime libero
professionale nei limiti del normale orario lavoro.
I Responsabili delle Unità Operative stabiliscono, nel rispetto delle specifiche esigenze istituzionali
ed in relazione alle effettive richieste, le modalità di utilizzo dei posti letto e delle sale operatorie e
delle attrezzature diagnostico-terapeutiche di cui sono comunque garanti.
Il paziente che intenda accedere alle prestazioni libero professionali deve farne esplicita richiesta al
medico di fiducia che provvederà ad inserirlo nella lista di attesa dei paganti in proprio, dopo averlo reso
edotto delle tariffe e del costo preventivato della prestazione richiesta (All. 2-3-4).
Il giorno fissato per il ricovero l’utente si presenterà all’Ufficio Accettazione/Cassa dell’Ospedale, per
l’espletamento della pratica relativa, e verserà un acconto del 40% dell’importo preventivato e
comunicatogli all’atto della prenotazione. Alla dimissione pagherà il saldo e gli verrà rilasciata ricevuta
/fattura fiscale per l’intera somma della prestazione.
Le prenotazioni sono tenute dalle caposala le quali, mensilmente, provvedono a comunicarle con gli
eventuali tempi di attesa distinti per tipologia di ricovero al Dirigente Medico di Presidio Ospedaliero e al
Referente Medico Delegato. Ciò consente di verificare, periodicamente, il corretto ed equilibrato rapporto
tra attività istituzionale e corrispondente attività libero-professionale.
Qualora in costanza di ricovero, si verifichi la necessità di ulteriori prestazioni, queste verranno erogate in
regime ordinario e senza ulteriore aggravio di spesa per il paziente.
E’ comunque facoltà dell’interessato optare anche per ulteriori prestazioni in regime libero professionale,
procedendo a scegliere il sanitario e l’equipe che dovrà eseguire la prestazione stessa. Il tal caso, previa
informazione sui costi (onorario medico giornaliero, prestazioni specialistiche di cui al tariffario allegato
al presente atto), dovrà essere integrato il deposito cauzionale con il versamento di un ulteriore acconto
del 10%.
Qualora il paziente non sia in grado di esercitare l’opzione, la stessa potrà essere effettuata dal coniuge o
dagli ascendenti o discendenti in linea retta entro il secondo grado.
Il paziente ricoverato in regime di libera professione, ha diritto a tutte le prestazioni e a tutti i servizi
ospedalieri forniti agli altri pazienti, compresi gli accertamenti diagnostici (clinici, strumentali e di
laboratorio), i trattamenti terapeutici, le consulenze specialistiche, sia ordinarie che urgenti.
I trasferimenti interni dei pazienti in attività libero professionale da e per i reparti sono regolamentati
come segue:
-
trasferimento da ricovero in libera professione a ricovero istituzionale deve essere motivato per
iscritto dal medico titolare, con argomentazioni di tipo clinico (imprevisto prolungamento della
degenza, complicanze che richiedono assistenza in reparto specialistico, ecc); Il trasferimento
deve essere concordato con il responsabile della unità di degenza;
-
Trasferimento da ricovero istituzionale a ricovero libero professionale, può essere motivato
dall’instaurarsi di un rapporto libero professionale successivo al ricovero del paziente; in questa
evenienza va data comunicazione scritta al Referente Medico Delegato.
Il paziente che, in prima persona o per tramite di uno dei soggetti stabiliti, esca contro il parere del
sanitario prescelto, sarà, comunque, tenuto a pagare il costo preventivato.
17
ART. 21
TARIFFE
(modificato con deliberazioni n. 1233 del 22/12/2004 e n. 982 del 13/12/2007)
Il medico prescelto sottoporrà al paziente per l’accettazione il preventivo di spesa, stillato sulla
modulistica nr. 2-3-4. Per la determinazione delle tariffe si deve tenere conto della tipologia del ricovero,
dell’onorario medico e dei costi come sottospecificato:
1. Ricovero con interventi chirurgici.
La tariffa è così composta:
a) dall’onorario per l’attività libero-professionale dell’equipe medico-chirurgica e anestesiologica scelta
dal paziente, la cui somma non potrà essere inferiore ai minimi ordinistici e superiore a 8 volte il
minimo stesso e dovrà ricomprendere la quota perequativa contrattuale pari al 5%. Eventuali
consulenze medico-specialistiche verranno contabilizzati alle tariffe libero professionali dei
specialisti (5% compreso);
b) da una quota pari al 30% (D.G.R.V. n. 356 dell’08.02.2000) della tariffa regionale prevista per quel
D.R.G. per l’attività libero professionale svolta, da dirigenti dell’Azienda, nell’ambito delle strutture
aziendali; o da una quota pari al 75% per prestazioni svolte da professionisti provenienti da altre
strutture del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell’azienda con le
predette aziende e strutture;
c) da una quota per la retribuzione del tempo di lavoro prestato fuori orario di servizio, dal personale di
supporto di sala operatoria, tenuto conto della remunerazione oraria stabilita all’art. 10.
d) da una quota da destinarsi al personale del reparto/divisione quale incentivo alla libera professione
pari al 10% dell’onorario spettante all’equipe medica di cui alla lettera a) da aggiungere ,al netto
degli oneri riflessi, al fondo incentivazioni dell’Unità Operativa, con resa di orario aggiuntivo.
2. Ricovero senza interventi chirurgici.
La tariffa è così composta:
a) da un onorario il cui importo può arrivare fino all’80% della tariffa regionale per il D.R.G., quale
corrispettivo delle prestazioni professionali del personale medico o dell’equipe scelti dal paziente,
comprensivo del compenso di eventuali consulenze medico-specialistiche e della quota perequativa
contrattuale del 5%;
b) da una quota pari al 30% (D.G.R.V. n. 356 dell’08.02.2000) della tariffa regionale prevista per quel
D.R.G. per l’attività libero professionale svolta, da dirigenti dell’Azienda, nell’ambito delle
strutture aziendali; o da una quota pari al 75% per prestazioni svolte da professionisti provenienti da
altre strutture del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell’azienda
con le predette aziende e strutture
c) da una quota da destinarsi al personale del reparto/divisione quale incentivo alla libera professione
pari al 10% dell’onorario spettante all’equipe medica di cui alla lettera a) da aggiungere, al netto
degli oneri riflessi, al fondo incentivazioni dell’Unità Operativa, con resa di orario aggiuntivo.
Le tariffe determinate ai punti 1 e 2 sono aumentate da:
-
quota pari al 2,5% del compenso medico di equipe a favore di altro personale di cui all’art. 57
comma 3 e di personale di supporto che collabora ad assicurare l’attività libero professionale da
distribuire, al netto degli oneri riflessi, con i criteri dell’art. 10 (remunerazione);
18
-
quota connessa all’eventuale scelta di trattamento alberghiero differenziato;
quota pari al 14% del compenso medico di equipe per costi generali aziendali (comprensiva degli
oneri riflessi).
Nel caso di utente che non ha diritto alle prestazioni erogate dal S.S.N. oppure in presenza di scelta
personale dell’utente di essere curato solo in libera professione, la somma dovuta è determinata ai sensi
dei punti 1) o 2) integrata con altra somma fino al raggiungimento della tariffa regionale prevista per il
D.R.G..
Nel caso di utente avente diritto alle prestazioni del S.S.N. la somma a suo carico è quella di cui ai
punti 1) o 2). Ove l’utente provenga da altra U.L.S.S. si procederà all’addebito alla stessa, della mobilità
attiva pari al 25%.
Le prestazioni strettamente e direttamente correlate al ricovero programmato in libera professione,
preventivamente erogate al paziente dalla medesima struttura che esegue il ricovero stesso, come per i
ricoveri ordinari, sono remunerate dalla tariffa omnicomprensiva relativa al ricovero – DRG - e pertanto
non sono soggette ad ulteriore partecipazione alla spesa da parte del cittadino. I relativi referti devono
essere allegati alla cartella clinica aperta al momento del ricovero.
ART. 22
ORARIO
La prestazione di attività libero professionale deve avvenire al di fuori del normale orario di lavoro
compresa la pronta disponibilità e la guardia medica.
Gli interventi chirurgici in regime libero-professionale devono essere espletati in sedute operatorie
aggiuntive dedicate e pianificate in accordo con i Responsabili dell’Unità Operativa di appartenenza e del
Servizio di Anestesia e Sala Operatoria, di norma devono essere effettuati al di fuori dell’orario di lavoro.
Per l’attività medica svolta entro le fasce orarie di ordinaria attività, nella richiesta di autorizzazione fatta
al responsabile dell’Unità Operativa, dovrà essere indicato l’impegno a rendere l’orario aggiuntivo per il
recupero delle ore di servizio dovute per l’attività libero-professionale. L’orario a debito comunque, non
potrà essere inferiore al tempo medio dedicato ai ricoveri normali attualmente quantificato in 40 minuti al
giorno di degenza nel caso di compenso medico dovuto per i ricoveri senza intervento chirurgico o per
l’assistenza medica post chirurgica dal 5° giorno se compensata.
ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE AMBULATORIALE
ART. 23
ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INDIVIDUALE ED IN EQUIPE ALL’INTERNO
DELLE STRUTTURE AZIENDALI
L’attività ambulatoriale, esercitata in regime di attività libero professionale, ivi compresa quella di
diagnostica strumentale e di laboratorio, è svolta nella struttura e negli spazi utilizzati per l’attività
istituzionale fermo restando che l’organizzazione del servizio deve assicurare orari diversi per le due
attività (istituzionale e libero-professionale), privilegiando comunque l’attività istituzionale.
Il Dirigente Sanitario autorizzato si avvale degli appositi Servizi dell’Azienda per la prenotazione delle
prestazioni.
19
Al fine di garantire un percorso e modalità distinte da quelle previste per l’attività istituzionale, le
prenotazioni e le liste di attesa sono tenute da apposito Servizio (C.U.P.), il quale mensilmente
provvederà a comunicare i tempi di attesa distinti per attività istituzionale e libera professione ai
Responsabili delle strutture di riferimento e al Dirigente Medico di Presidio Ospedaliero.
Ciò consentirà di verificare periodicamente il corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e
corrispondente attività libero-professionale.
ART. 24
TARIFFE
La tariffa, relativamente alle attività ambulatoriali o di diagnostica strumentale e di laboratorio, è riferita
alla singola prestazione ovvero a gruppi di prestazioni.
Le tariffe devono essere remunerative di tutti i costi sostenuti dall’Azienda e non possono essere inferiori
a quelle previste dalle disposizioni vigenti a titolo di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria.
L’Amministrazione può concordare tariffe inferiori per gruppi di prestazioni da effettuarsi in regime di
libera professione da parte dei Dirigenti, finalizzate alla riduzione di tempi di attesa, ai sensi dell’art. 3,
comma 13 del D. L.vo 124/1998.
La tariffa, definita d’intesa con i dirigenti interessati, è composta dal compenso del libero professionista o
dell’equipe, dal compenso del personale di supporto, dai costi aziendali (manutenzioni varie, energia
elettrica, acqua, riscaldamento, quota pulizie, ammortamento attrezzature, altri costi), nonché, quando il
caso ricorra, dai costi riferiti a dispositivi medici (manufatti protesici e/o ortodontici).
1) prestazione semplice (visita) o con uso apparecchiature
•
compenso della prestazione stabilita dal dirigente sanitario comprensivo di tutti i costi.
costi aziendali e oneri riflessi:
14% del compenso per prestazione semplice;
27% del compenso per prestazioni con l’uso di apparecchiature quali: EEG-ECG- Ecografo –
Gastroscopio e uso del materiale di consumo per piccoli interventi e prestazioni di Pneumologia
(tariffario allegato nr. 6);
• 30% del compenso medico odontoiatrico e 100% del costo fatturato dei dispositivi medici, quali
manufatti protesici e/o ortodontici.
•
•
2) Attività di diagnostica di laboratorio
•
compenso della prestazione come da tariffario allegato nr.6, in ragione delle funzioni svolte o della
disciplina di appartenenza, ha una limitata possibilità di esercizio della libera professione
intramuraria.
costi aziendali e oneri riflessi:
• 50% del compenso.
L’attività diagnostica dei pap-test comporta una trattenuta per i costi aziendali pari al 32,61%
3) Attività radiologica
•
compenso medico, come da tariffario allegato nr. 6, in ragione delle funzioni svolte o della
disciplina di appartenenza, ha una limitata possibilità di esercizio della libera professione
intramuraria.
20
costi aziendali e oneri riflessi:
• 50% del compenso.
Altri costi:
• 2,5% calcolato sul compenso del Medico (detratti tutti i costi aziendali) a favore di altro personale
di cui all’art. 57 comma 3 e personale di supporto che collabora ad assicurare l’attività libero
professionale da attribuire, al netto degli oneri riflessi, con i criteri dell’art. 10 (remunerazione);
• 5% quota perequativa per il personale della Dirigenza Sanitaria che opera in regime di esclusività
calcolata sul compenso detratti i costi;
• compenso al personale infermieristico tecnico sanitario o altro di supporto all’attività libero
professionale richiesto del Dirigente. Il costo viene imputato in ragione al tempo dedicato fuori
orario di servizio, tenuto conto del compenso orario (art.. 10) più oneri riflessi. Detto costo è a
totale carico del Dirigente Sanitario;
Le tariffe sono verificate annualmente, anche ai fini dell’art. 3, commi 6 e 7, della Legge 23/12/1994, n.
724.
ART. 25
ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INDIVIDUALE
IN REGIME AMBULATORIALE PRESSO STUDI PROFESSIONALI PRIVATI
Qualora non sussistono all’interno dell’Azienda strutture e spazi idonei alle necessità connesse allo
svolgimento delle attività libero-professionali in regime ambulatoriale, sono previste specifiche
disposizioni transitorie per autorizzare il personale della dirigenza sanitaria a rapporto esclusivo ad
utilizzare, senza oneri aggiuntivi a carico dell’Azienda, studi professionali privati per lo svolgimento di
tale attività, nel rispetto delle norme che la regolano. L’utilizzazione degli studi professionali privati è
consentita, limitatamente all’attività ambulatoriale, fino al 31 Luglio 2005, fermo restando per l’azienda
la facoltà di vietare l’uso dello studio nel caso di possibile conflitto di interessi. Nei predetti studi i
Dirigenti conservano le autorizzazioni esistenti per l’esercizio della propria attività libero-professionale
specialistica.
L’esercizio straordinario dell’attività libero-professionale intramuraria in studi professionali viene
richiesto in conformità all’art. 13 ed è informato ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)
l’attività deve essere preventivamente autorizzata dall’Azienda, che ne definisce i volumi nel
rispetto delle esigenze di servizio. Il Dirigente Medico, dovrà dare preventiva comunicazione dei
volumi presunti di prestazioni, nonché delle ore da effettuarsi, in ragione d’anno;
b)
l’attività deve essere svolta in un’unica sede nell’ambito del territorio della regione; qualora il
dirigente interessato svolga, da almeno un biennio, attività professionale in più sedi della stessa
Regione, il Direttore Generale, sentito il Collegio di Direzione, può autorizzare, tenuto conto
della specifica attività svolta, della frequenza degli accessi e degli investimenti che il Dirigente
ha sopportato per l’attivazione delle singole sedi, la prosecuzione dell’attività oltre che nella sede
ubicata nell’U.L.S.S. di appartenenza anche in un’altra sede della Regione fino al 31/07/2005;
qualora venga richiesta da parte del dirigente Sanitario dipendente l’apertura di uno studio
professionale privato ubicato in altra Regione questa potrà essere concessa, previo nulla osta
della Regione Veneto, in accordo con la Regione interessata;
21
c)
gli orari di svolgimento dell’attività libero-professionale individuale, sono definiti d’intesa fra
l’Azienda ed il dirigente compatibilmente con le esigenze di servizio e in fascie orarie dedicate e
da definirsi dalla Dirigenza Sanitaria;
d)
le prenotazioni vengono effettuate presso l’Azienda, tuttavia fino all’adeguamento degli
strumenti informatici e uffici distinti con personale addetto, verranno fatte presso lo studio
privato del sanitario;
e)
le tariffe sono definite dall’Azienda d’intesa con i Dirigenti interessati;
f)
le ricevute o fatture sono emesse su bollettario dell’Azienda e gli importi corrisposti dagli utenti
sono riscossi dal dirigente, il quale, detratte, a titolo di acconto, le quote di sua spettanza nel
limite massimo del 50%, li versa, entro i successivi 15 giorni, nelle casse dell’Azienda che
provvederà alle trattenute di legge ed ai relativi conguagli;
g)
una quota della tariffa è acquisita dall’Azienda, in conformità a quanto previsto dal vigente
CCNL in relazione alle varie tipologie di attività e ai costi diretti ed indiretti sostenuti dalla
stessa.
La gestione dell’attività è soggetta alle norme di cui all’art. 3, commi 6 e 7, della Legge 23/12/1994, n.
724, in materia di obbligo di specifica contabilizzazione.
ART. 26
TARIFFA
(modificato con deliberazione n. 982 del 13/12/2007)
La tariffa viene determinata secondo i seguenti criteri:
ONORARIO MEDICO:
Quota per la remunerazione della prestazione professionale del personale medico e delle altre
professionalità della dirigenza del ruolo sanitario;
COSTI E ONERI RIFLESSI:
-
Quota pari al 12% calcolata sull’onorario medico, a copertura dei costi generali aziendali e oneri
riflessi;
- Quota pari al 2,5% calcolata sul compenso medico per il personale di cui all’art. 57 comma 3 e
personale di supporto che collabora ad assicurare l’attività libero professionale;
- Quota perequativa del 5% per il personale della Dirigenza Sanitaria calcolata sul compenso
detratti i costi.
Il compenso dell’attività libero-professionale intramuraria allargata esercitata presso gli studi privati a
seguito di autorizzazione del Direttore Generale dell’Azienda, costituiscono reddito assimilato a quello di
lavoro dipendente ed è soggetto ad IRPEF nella misura del 75% ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. i) della
Legge 23 dicembre 2000, n. 388.
ALTRE FORME DI ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE
ART. 27
ATTIVITA’ LIBERO-PROFESSIONALE INDIVIDUALE O IN EQUIPE
IN REGIME AMBULATORIALE PRESSO STRUTTURE NON ACCREDITATE
O PRESSO ALTRA AZIENDA DEL S.S.N.
- art. 3 lett. c) 22
Nel presente articolo sono disciplinate le attività richieste a pagamento da singoli utenti e svolte
individualmente o in equipe sia in strutture di altra Azienda del S.S.N. sia in strutture sanitarie private non
accreditate. L’esercizio dell’attività in dette strutture è dovuta alla carenza di adeguate attrezzature in
grado di consentire al Sanitario l’esercizio della libera professione per la prestazione oggetto della
richiesta o qualora si tratti di prestazione che l’Azienda non renda nell’ambito della propria attività
istituzionale.
Le predette attività sono consentite solo se a carattere occasionale e se preventivamente autorizzate
dall’Azienda con le modalità stabilite dalla convenzione quali:
- il limite massimo di attività di ciascun Dirigente tenuto anche conto delle altre attività svolte;
- l’entità del compenso dovuto per la prestazione, d’intesa con il dirigente interessato;
- le modalità di riscossione e di attribuzione dei compensi;
- la quota di tariffa spettante all’Azienda;
- gli orari compatibilmente con le esigenze di servizio.
Le tariffe sono riscosse dalla struttura convenzionata che, di norma, ne rilascia ricevuta agli utenti su
appositi bollettari forniti dall’Azienda U.L.S.S.
La struttura, dedotta la quota di sua spettanza, versa la rimanente all’Azienda U.L.S.S. che provvederà ad
erogare al Dirigente la sua quota parte nella busta paga del mese successivo alla riscossione.
ART. 28
TARIFFA
(modificato con deliberazione n. 982 del 13/12/2007)
La tariffa viene determinata secondo i seguenti criteri:
1. remunerazione della prestazione professionale del Dirigente Sanitario;
2. quota da destinarsi alla struttura convenzionata, a copertura dei costi sostenuti;
Costi e Oneri riflessi:
3. quota pari al 12% dell’onorario medico (punto 1), a copertura dei costi generali e oneri riflessi;
4. quota pari al 2,5% del punto 1 per il personale di cui all’art. 57 comma 3 e personale di supporto
che collabora ad assicurare l’attività libero professionale;
5. quota pari al 5% del punto 1 al netto dei costi aziendali di cui ai punti 2-3-4 a favore del personale
della Dirigenza Sanitaria (fondo perequativo)
ART. 29
ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE RICHIESTA A PAGAMENTO
DA TERZI ALL’AZIENDA E ATTIVITA’ ASSIMILATA
- art. 3 lettera d) –
L’attività libero professionale intramuraria di cui all’art. 15 quinques, lettera d), del D. Lgs. 229/99, per
quanto compatibile, viene disciplinata secondo quanto disposto ai punti 1 e 2 sotto riportati.
1- Attività professionale, richiesta a pagamento da terzi all’Azienda e svolta fuori dall’orario di
lavoro, sia all’interno che all’esterno delle strutture aziendali.
Il dirigente interessato, può richiedere che tale attività sia considerata a tutti gli effetti libero professionale
intramuraria ovvero considerata come obiettivo prestazionale incentivato con le specifiche risorse
23
introitate, in conformità al C.C.N.L. (es. sperimentazione farmaci – Trials clinici – attività specialistiche
in applicazione del D. Lgs. 626/94).
L’attività svolta in regime libero professionale è disciplinata come segue:
a)
determinazione dei limiti minimi e massimi di prestazioni da svolgere da ciascun dirigente,
comprensivi anche degli eventuali tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili
con l’articolazione dell’orario di lavoro;
b)
compenso dovuto al dirigente che ha effettuato la prestazione;
c)
l’attribuzione dei compensi e le modalità del calcolo dei costi aziendali e contrattuali sono
definiti negli art. 24 e 26 (attività svolta rispettivamente all’interno o all’esterno dell’Azienda)
con accordo fra le parti;
d)
l’attività deve garantire di norma, il rispetto dei principi della fungibilità e della rotazione di tutto
il personale che eroga le prestazioni.
2- LIBERA PROFESSIONE D’AZIENDA
Si è inteso ricomprendere in questa dizione le prestazioni richieste, in via eccezionale e temporanea, a
integrazione dell’attività istituzionale, dalle Aziende ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di
attesa dovute alla carenza di organico e all’impossibilità temporanea di coprire i relativi posti con
personale in possesso dei requisiti di legge, oppure all’acquisizione di ulteriori prestazioni o alla
realizzazione di programmi e progetti definiti a livello aziendale.
Il finanziamento di tale attività ha origine da fondi regionali previsti dall’art. 13 del D. Lgs. 502/92
(autofinanziamento regionale) e sulla base di quanto previsto dall’art. 3, comma 12, del D. Lgs. N. 124
del 29.04.1998 (ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie), oppure da
fondi propri delle aziende sanitarie.
Condizione necessaria all’utilizzo dello strumento di cui sopra, risulta essere la rilevazione dei
carichi di lavoro dell’Unità Operativa, la preliminare negoziazione in sede di definizione annuale di
budget, con i dirigenti responsabili delle equipes interessate, dei volumi di attività istituzionale che
devono comunque essere assicurati in relazione alle risorse assegnate ed ai relativi tempi di attesa.
Tali volumi devono comprendere anche le prestazioni connesse alla retribuzione di risultato,
secondo le previsioni degli articoli 16, commi 1, ultimo periodo dei CC.CC.NN.LL. 1998-2001. Il
ricorso alle prestazioni integrative di cui trattasi dovrà, comunque, avvenire nel rispetto dei tetti di
spesa programmati nel bilancio economico di previsione approvato dalla Regione in sede di visto di
congruità.
Laddove dette prestazioni si motivino con la carenza di organico in alcune specialità, i costi a carico
dell’Azienda non dovranno superare quanto già inserito nel bilancio economico di previsione per il
personale, ed approvato dalla Regione in sede di visto di congruità. Ugualmente, a parità di volumi di
attività, per ogni disciplina interessata l’Azienda dovrà disporre la riduzione della spesa per le eventuali
consulenze svolte in regime di convenzione da dirigenti ai altre Aziende o enti, in misura non inferiore a
quella sostenuta per l’acquisto delle prestazioni di cui trattasi.
Infine, nell’ipotesi di ricorso a prestazioni integrative finalizzate alla riduzione delle liste di attesa,
richiamato quanto già contenuto nella D.G.R. del Veneto n. 3683 del 13 ottobre 1998 e nella D.G.R. del
Veneto n. 120 del 19 gennaio 2001, si precisa che, definito a livello regionale il tetto massimo annuale di
prestazioni, non è soggetta ai meccanismi di regressione tariffaria l’attività derivante dall’acquisizione di
prestazioni integrative.
24
Per la progressiva riduzione delle liste d’attesa, il Direttore Generale, avvalendosi del Collegio di
Direzione:
a) programma e verifica le liste di attesa con l’obiettivo di pervenire a soluzioni organizzative,
tecnologiche e strutturali che ne consentano la riduzione;
b) assume le necessarie iniziative per la razionalizzazione della domanda;
c) assume interventi diretti ad aumentare i tempi di utilizzo delle apparecchiature e a incrementare la
capacità di offerta dell’Azienda.
L’entità del compenso è concordato con il Responsabile dell’Unità Operativa interessata per singola
prestazione o per gruppi di prestazioni oppure per ore di accesso extra orario, al netto di tutti i costi
aziendali, compreso il 5% del fondo perequativo. La partecipazione ai proventi per le prestazioni di
diagnostica strumentale e di laboratorio svolte ai sensi del comma 2, lettera b), dell’art. 15 quinques del
D. L.gs 229/99, non può essere superiore al 50% della tariffa per le prestazioni finalizzate alla riduzione
delle liste di attesa.
Il personale tecnico sanitario ed amministrativo di supporto partecipa ai proventi dell’attività in oggetto.
ART. 30
ATTIVITA’ LIBERO-PROFESSIONALE DEI DIRIGENTI
MEDICI E VETERINARI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
-
Art. 3 lettera a) –
L’attività professionale intramuraria dei dirigenti medici, veterinari e sanitari del Dipartimento di
Prevenzione, erogata al di fuori dell’impegno istituzionale, concorre ad aumentare la disponibilità ed a
migliorare la qualità complessiva delle azioni di sanità pubblica, integrando l’attività istituzionale. Per la
sua particolarità, può assumere sia la tipologia di richiesta diretta di prestazioni da parte dell’utente, sia di
prestazioni richieste da parte dell’Azienda sanitaria, ad integrazione delle attività istituzionali. In
ambedue le tipologie, l’attività libero-professionale può essere resa sia in forma individuale che in forma
d’equipe anche con il supporto e la collaborazione di personale sanitario, tecnico e amministrativo del
comparto.
L’attività libero-professionale deve essere compatibile con l’etica e la deontologia professionale rispetto
al ruolo istituzionale svolto. Essa non può essere erogata individualmente a quei soggetti pubblici o
privati nei confronti dei quali i dirigenti sanitari dell’Azienda svolgono funzioni di vigilanza, controllo o
ufficiale di polizia giudiziaria. Per ciascun dirigente l’incompatibilità viene accertata individualmente dal
Direttore Generale, correlando l’attività oggetto di libera professione con i compiti d’istituto del
richiedente ed individuando gli estremi del diniego in termini concreti e non potenziali sulla base
dell’effettivo pregiudizio che ne deriva a causa del manifestarsi nella stessa persona, in modo
continuativo e non incidentale, del ruolo di controllare e controllato.
La libera professione dei dirigenti medici, veterinari e sanitari del Dipartimento di Prevenzione
dell’Azienda sanitaria in virtù della sua peculiarità, può essere espletata anche al di fuori delle strutture
aziendali e presso terzi richiedenti (ad esempio presso allevamenti di animali da reddito o animali
d’affezione per quanto concerne l’assistenza zooiatrica da parte dei Medici Veterinari; o presso le
fabbriche per gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 626/94 per la tutela della salute dei lavoratori da parte
dei medici competenti ovvero presso le scuole guida ai fini della certificazione dell’idoneità alla guida da
parte dei medici certificatori) con modalità analoghe a quelle previste dall’art. 15 quinques, comma 2,
lettera d), del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, purché lo svolgimento di tali
prestazioni individuali non sia incompatibile con la specifica funzione istituzionale svolta e garantendo, di
norma, l’equa partecipazione dei componenti le equipes interessate.
25
Le suddette tipologie non devono comportare per ciascun dipendente un volume di prestazioni o un
volume orario di attività superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali.
L’attività libero-professionale è prestata nella disciplina di appartenenza o può essere autorizzata dal
Direttore Generale, secondo le procedure previste nell’art. 5, comma 4, dell’atto di indirizzo e
coordinamento nazionale (D.P.C.M. 27 marzo 2000), in una disciplina equipollente, purchè l’interessato
sia in possesso della relativa specializzazione o di un’anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina
stessa. Il Direttore Generale può, altresì, autorizzare, con la stessa procedura, l’espletamento dell’attività
libero.professionale in una disciplina diversa da quella di appartenenza se l’interessato è in possesso dei
titoli stabiliti dalla normativa vigente per lo svolgimento della medesima o, al di fuori della predetta
ipotesi, di una documentata esperienza di almeno cinque anni nella tipologia di attività richiesta.
L’autorizzazione è altresì concessa per l’esercizio della attività libero professionale di prevenzione di cui
al Decreto Lgs. 626/94.
Nei confronti dei dirigenti sanitari che svolgono l’attività libero-professionale in applicazione delle
presenti disposizioni, il Direttore Generale dell’Azienda sanitaria attiva specifici sistemi di controllo,
anche preventivo, e riferiti alla specifica tipologia professionale, costituendo appositi organismi di
verifica con criteri paritetici di appartenenza delle professionalità coinvolte.
Le attività libero professionali individuali dei Dirigenti Sanitari del Dipartimento di prevenzione sono
erogate presso le strutture attivate dalle Aziende U.L.S.S. nonché, in via straordinaria e in conformità
dell’art.25, presso gli studi professionali privati nei casi in cui non sia possibile reperire all’interno
dell’Azienda in maniera esauriente idonee strutture e spazi per lo svolgimento dell’attività professionale,
comunque non oltre il 31.07.2005.
Le attività preventive di cui al D.Lgs. 626/94 per la loro peculiarità vengono di norma esercitate presso la
struttura dell’Azienda committente.
ART. 31
TARIFFA
La tariffa è determinata come segue:
Quota a remunerazione della prestazione del Dirigente comprensiva di tutti i costi .
Costi e Oneri riflessi:
• attività in strutture aziendali:
- quota pari al 14% prestazioni semplici;
- quota pari al 50% per diagnostica strumentale e piccoli interventi;
- quota pari al 50% per diagnostica strumentale ed altri interventi.
• attività in studi privati:
- quota pari al 12% per costi aziendali.
• attività presso terzi:
- quota pari al 10% per costi aziendali.
• Costi comuni:
- quota pari al 2,5% del compenso Medico al netto dei costi aziendali, a favore del personale di
cui all’art. 57 comma 3 e personale di supporto che collabora alla attività libero professionale da
attribuire, al netto degli oneri riflessi, con i criteri dell’art. 10 ;
26
I compensi percepiti dal personale Dirigente per l’attività libero-professionale intramuraria allargata
esercitata presso gli studi privati a seguito di autorizzazione del Direttore Generale dell’Azienda,
costituiscono reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, sono assoggettati ad IRPEF nella misura
del 75% ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. i) della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge Finanziaria
anno 2001).
ART. 32
ALTRE ATTIVITA’ RICHIESTE DA TERZI
(modificato con deliberazione n. 75 del 14/02/2005)
Attività erogata a domicilio
La prestazione richiesta all’Azienda dall’assistito ed erogata al suo domicilio direttamente dal
dirigente da lui scelto, fuori dell’orario di servizio, in relazione alle particolari prestazioni assistenziali
richieste o al carattere occasionale o straordinario delle prestazioni stesse e al rapporto fiduciario
esistente fra il medico e l’assistito con riferimento all’attività libero-professionale intramuraria già
svolta individualmente o in equipe nell’ambito dell’azienda.
L’onorario della prestazione è stabilito in accordo con l’Azienda nel rispetto dei vincoli ordinistici
viene riscosso dal Dirigente che ha effettuato la prestazione, il quale ne rilascia ricevuta al paziente su
apposito bollettario dell’azienda e versato entro cinque giorni dalla riscossione all’Azienda, che ne
accredita il 95% al Dirigente con la retribuzione del mese successivo dopo aver detratto i costi
aziendali pari al 10% (più 2,5% per “altri costi amministrativi”).
Attività di certificazione INAIL
L’attività di certificazione medico-legale resa dall’Azienda per conto dell’Istituto Nazionale degli
infortuni sul lavoro (INAIL) a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici, è disciplinata dall’art. 58,
comma 4 del CCNL dell’8/06/2000.
L’attività in oggetto è considerata attività di èquipe in quanto è necessario assicurare
concretamente il rispetto dei principi della fungibilità e della rotazione fra i dirigenti sanitari facenti parte
l’équipe medesima.
Vengono esclusi dalla ripartizione eventuali dirigenti con contratto di lavoro autonomo, ai quali viene
riconosciuto un compenso omnicomprensivo.
Le équipe, attualmente individuate in Bussolengo, Villafranca/Isola della Scala, Caprino e
Malcesine, potranno essere formate soltanto da dirigenti sanitari a rapporto di lavoro esclusivo con
l’Azienda. Nel caso il rilascio della certificazione medico-legale venga effettuato da un dirigente sanitario
a rapporto non esclusivo con l’Azienda, l’attività professionale è da considerarsi resa in sede istituzionale
e, di conseguenza, il relativo compenso verrà introitato dall’Azienda.
Gestione dei pagamenti
1. Il Servizio Libera Professione provvede a raccogliere e a registrare le comunicazioni di
liquidazione delle varie sedi Inail, che, in allegato, riportano i nominativi dei pazienti per i quali è
stato redatto il certificato di infortunio. Verifica inoltre che le somme siano state effettivamente
introitate dall’Azienda.
2. Gli elenchi degli infortunati vengono inviati ai Responsabili dei Pronto Soccorso, i quali hanno il
compito di verificare la correttezza dei nominativi e di segnalare al Servizio Libera Professione
27
eventuali errori o omissioni. In tal caso si provvederà a segnalare alla sede Inail competente
l’inesattezza riscontrata.
3. I criteri di ripartizione delle quote sono uniformi tra tutte le Equipe e viene previsto il
coinvolgimento di personale di supporto. Sono previste due liquidazioni con cadenza semestrale;
ogni pagamento riguarderà le somme incassate fino a quel momento relativamente all’anno di
competenza. Il 31/12 di ogni anno successivo verrà effettuata una nuova liquidazione.
4. La ripartizione delle quote economiche derivanti dall’attività avviene in proporzione alla presenza
in servizio nel periodo di riferimento, tenendo conto delle assenze così come previsto dal
contratto decentrato aziendale in materia di retribuzione di risultato delle diverse aree dirigenziali
vigente. Non danno titolo a liquidazione dei proventi da libera professione intramuraria i periodi
di riduzione dell’orario di lavoro per riposi giornalieri della madre e del padre ed i periodi di
rapporto di lavoro a impegno ridotto, come disciplinati dal contratto collettivo provinciale di
lavoro vigente. Per il personale di supporto si effettuerà una riduzione dei compensi per le assenze
superiori a 15 giorni.
5. L’Azienda applica una trattenuta pari all’8,5% per i costi aziendali; della somma residua il 5%
viene trattenuto dall’Azienda così come previsto dal CCNL 08/06/2000.
Il 15% viene destinato al personale di supporto, ed il restante al personale medico.
6. A fronte del pagamento dei compensi ai dirigenti viene richiesta una resa oraria aggiuntiva
calcolata in proporzione all’importo erogato (per i medici 1 ora ogni
154,90 pagati – 1
certificato ogni 6 minuti al costo di 15,49 – per il personale infermieristico 40,00 pro ora come
previsto dall’art. 10 del regolamento).
7. Il Servizio Libera Professione invia ai Direttori dei Pronto Soccorso la resa oraria aggiuntiva
richiesta che verrà quindi effettuata successivamente alla liquidazione e che sarà programmata a
cura del Responsabile secondo le esigenze di servizio. Il Responsabile avrà cura di inviare al
Servizio Libera Professione una dichiarazione in cui, per tutta l’Equipe, comunica i giorni in cui
tali ore sono state effettuate, per la detrazione dal cartellino di rilevazione presenze. Dichiara
inoltre che tali ore costituiscono impegno orario aggiuntivo rispetto a quello effettuato per il
raggiungimento degli obiettivi annuali fissati.
8. In caso di dipendenti che nel frattempo fossero cessati dal servizio, si liquiderà in base
all’eventuale credito orario alla data di cessazione. Per l’eventuale differenza si provvederà a
quantificare l’importo dell’attività istituzionale corrispondente alle ore richieste e a detrarla dal
compenso spettante per l’Inail.
Perizie medico-legali in regime libero professionale
Si tratta di una attività individuale resa con incarico da parte del giudice (CTU) o come consulente
tecnico di parte.
L’attività deve essere svolta al di fuori dell’orario di servizio e non deve sussistere un palese conflitto
di interessi con l’attività svolta presso l’Azienda.
Per tale forma di attività professionale è prevista la seguente disciplina:
• Il dirigente interessato deve presentare al Servizio Libera Professione richiesta di poter svolgere
l’attività in oggetto, specificando se si tratti di incarico conferito dal giudice o di una consulenza
tecnica di parte.
28
• Nel primo caso deve essere inoltrata una comunicazione con allegata copia dell’ordinanza emessa dal
Tribunale indicando il periodo di effettuazione. Solo nel caso di assoluta impossibilità, le cui
motivazioni devono essere riportate nella comunicazione, la prestazione deve essere effettuata
nell’ambito delle strutture dell’Azienda.
• Nel secondo caso deve essere inoltrata una richiesta che deve essere integrata con gli estremi della
prestazione e deve essere indicato il giorno e l’ora. La prestazione deve essere effettuata nell’ambito
delle strutture dell’Azienda. Il dirigente può presentare una richiesta di deroga indicando il luogo della
prestazione.
• A conclusione dell’attività il dirigente sanitario avrà cura di trasmettere al Servizio Libera Professione
i dati necessari all’emissione della fattura (che potrà precedere o seguire il versamento dell’importo
pattuito nel conto corrente di Tesoreria)
• Una volta accertato l’avvenuto incasso si provvederà al pagamento dell’importo spettante al dirigente,
dopo aver provveduto a tutte le ritenute previste per l’attività intramoenia ambulatoriale.
• Nel caso in cui non si provveda ad ottenere la preventiva autorizzazione, il compenso verrà destinato
al fondo della produttività collettiva.
ART. 33
ATTIVITA’ DI CONSULENZA, DI CONSULTO
(modificato con deliberazione n. 982 del 13/12/2007)
L’attività di consulenza richiesta all’azienda da enti terzi costituisce una particolare forma di attività
aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all’art. 3, lett. c) del presente atto da esercitarsi al di
fuori dell’impegno di servizio; è preventivamente autorizzata, con le modalità stabilite da apposita
convenzione. Essa viene attuata nei seguenti casi e con le modalità sottoindicate:
a)
In servizi sanitari di altra azienda o ente del comparto, mediante apposita convenzione tra le
istituzioni interessate che disciplini:
• Limiti orari minimi e massimi di ciascun dirigente, comprensivi anche degli eventuali
tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l’articolazione dell’orario
di lavoro;
• Entità del compenso dovuto al Dirigente che ha effettuato la prestazione, ove l’attività
abbia luogo fuori dell’orario di lavoro e l’eventuale rimborso spese dallo stesso sostenute,
se effettuata fuori dalla struttura di appartenenza, il solo rimborso spese se effettuata in
orario di lavoro e fuori dalla struttura aziendale.
b)
Presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio-sanitarie senza scopo di lucro,
mediante apposita convenzione tra i soggetti istituzionali che attesti che l’attività non è in
contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali del S.S.N. e disciplini:
• Durata della convenzione;
• Natura della prestazione, che non può configurare un rapporto di lavoro subordinato e deve
essere a carattere occasionale;
• Limiti di orario dell’impegno, compatibili con l’articolazione dell’orario di lavoro;
• Motivazioni e fini della consulenza, al fine di accertarne la compatibilità con l’attività di
istituto.
Le generalità delle prestazioni riconducibili alle attività aziendali a pagamento (comprese quelle di
consulenza) possono essere effettuate anche presso ospedali classificati e strutture dichiarate presidio
dell’U.L.S.S. comprese le IPAB che svolgono attività sanitaria e gli altri enti ed istituzioni individuati o
richiamati nell’art. 4, comma3 del D.P.C.M. 27 marzo 2000, a condizione che l’Azienda prima della
29
stipula della convenzione, verifichi l’adeguamento degli ordinamenti di siffatti enti ed istituzioni ai
principi di cui all’art. 1, commi da 5 a 19 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, alle disposizioni del D.
Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 e successive modificazioni e allo stesso atto di indirizzo e coordinamento
(D.P.C.M. 27 marzo 2000). Qualora sorga conflitto tra l’azienda sanitaria e i predetti enti ed istituzioni in
ordine alla verifica dell’adeguamento dei loro ordinamenti ai citati principi, le parti rimetteranno
all’amministrazione regionale la verifica in questione.
Il compenso per le attività di cui alle lettere a) e b) viene incassato direttamente dall’Azienda, la quale
provvede al pagamento del 95% dopo aver detratto una quota a ristoro dei costi aziendali pari al 16%
(comprensivi del 5% del fondo perequativo e del 2,5% per il personale di supporto indiretto) oltre ad una
quota pari al 5% da destinare ad uno specifico fondo aziendale per il finanziamento delle borse di studio.
L’attività resa per conto dell’Azienda all’esterno delle strutture è regolata da appositi accordi fra
l’Azienda e l’istituzione interessata nel rispetto dei principi della fungibilità e della rotazione di tutto il
personale dell’Unità Operativa interessata e della compatibilità della consulenza stessa con i principi
istituzionali.
La richiesta di consulenza è indirizzata al Direttore Generale che la inoltrerà, tramite l’Ufficio
Produttività e Libera Professione competente per i relativi atti amministrativi, al Dirigente dell’Unità
Operativa interessata per l’assenso e l’organizzazione della stessa;
E’ previsto anche il parere del Dirigente Medico di Presidio Ospedaliero o del Responsabile del
Dipartimento.
L’attività di consulto, da ricondurre alla tipologia della lett. c) , art. 3), è resa esclusivamente nella
disciplina di appartenenza e, in ogni caso, fuori dell’orario di servizio. I consulti possono essere prestati
sia in favore di pazienti ricoverati all’interno dell’azienda che all’esterno, qualora richiesti da altra
Azienda, Istituzione o Ente anche privato, o dal medico curante per singolo paziente.
La richiesta di consulto indirizzata al Dirigente Medico prescelto deve essere autorizzata dal Responsabile
dell’Unità Operativa di appartenenza previa verifica della compatibilità con l’attività di servizio. Copia
della richiesta deve essere allegata alla fattura o ricevuta fiscale.
L’onorario viene riscosso dal Dirigente che ha reso la prestazione con rilascio all’utente della ricevuta
fiscale redatta su bollettario fornito dall’U.L.S.S. e versato entro 5 giorni.
L’Azienda provvede al pagamento nella misura del 95% e al netto dei costi del personale di supporto
amministrativo ed aziendali pari al 12%, con la retribuzione del mese successivo a quello dell’incasso del
compenso.
L’onorario non può essere, comunque, inferiore a quello stabilito dai minimi ordinistici.
Le attività di cui al presente articolo rientrano nei compiti istituzionali.
I compensi sono assimilati, ai soli fini fiscali, a quelli del rapporto di lavoro dipendente.
ART. 34
SPERIMENTAZIONE FARMACI
Rientra fra l’attività libero professionale intramuraria la Sperimentazione Clinica dei Farmaci nell’ambito
ospedaliero la cui regolamentazione è prevista da apposita e separata normativa ed i trials clinici è
ricompresa nell’art. 29.
30
ART. 35
ATTIVITA’ DIVERSE DALL’ATTIVITA’
LIBERO-PROFESSIONALE
1) Non rientrano fra le attività libero-professionali disciplinate dal D.P.C.M. 27 marzo 2000 e del
C.C.N.L. vigente, ancorché comportino la corresponsione di emolumenti e indennità, le seguenti attività:
a)
Partecipazione a corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione e diploma,
in qualità di docente;
b)
Collaborazioni a riviste e periodici scientifici e professionali;
c)
Partecipazioni a commissioni presso Enti e ministeri (commissione medica di verifica del
Ministero del Tesoro, di cui all’art.5, comma 2, del Decreto Legislativo 278/1998 e alla
commissione invalidi civili costituite presso le aziende sanitarie di cui alla Legge 295/1990)
d)
Relazioni a convegni e pubblicazione dei relativi interventi;
e)
Partecipazione ai comitati scientifici;
f)
Partecipazioni a organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale non in
veste di dirigenti sindacali;
g)
Attività professionale sanitaria, resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute, a
favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni e associazioni di
volontariato o altre organizzazioni senza fine di lucro, previa comunicazione all’azienda della
dichiarazione da parte dell’organizzazione interessata della totale gratuità delle prestazioni.
2) Le attività e gli incarichi di cui al comma 1, ancorché a carattere non gratuito, non rientrano fra quelli
previsti dal comma 7 dell’art. 72 della Legge 448/1998 e possono essere svolti, previa autorizzazione da
parte dell’azienda ai sensi dell’art. 53 del decreto legislativo 165/2001 e successive modificazioni e
integrazioni, che dovrà valutare se, in ragione della continuità o della gravosità dell’impegno richiesto o
degli emolumenti conseguiti, non siano incompatibili con l’attività e gli impegni istituzionali.
Nessun compenso è dovuto per le attività del comma 1, qualora le stesse debbano essere svolte per
ragioni istituzionali in quanto strettamente connesse all’incarico conferito, in tal caso, vale il principio
dell’omnicomprensività e di tali funzioni si dovrà tenere conto nella determinazione della retribuzione di
posizione o di risultato.
NORME TRANSITORIE E FINALI
ART. 36
NORME DI COMPORTAMENTO
31
Viene richiamato espressamente il Codice di Deontologia Medica approvato dal Consiglio Nazionale
FNOOM il 03/10/98 nonché il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni,
approvato con D.P.C.M. 28/11/2000 (pubblicato nella G.U. n. 84 del 10.04.2001).
ART. 37
NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni del D.Lgs 30.12.92, n. 502 e
successive modificazioni, al D.M.S. 31.07.1997, alle disposizioni delle leggi n. 662/96 – 448/98 – 488/99,
al DPCM del 27.03.2000 (atto di indirizzo e coordinamento dell’attività libero professionale intramoenia)
al D. Lgs. 254/2000, nonché ai CC.CC.NN.LL. 08/06/2000 del personale dirigenziale del SSN.
ART. 38
VALIDITA’ DEL REGOLAMENTO E RINVIO
Il presente regolamento ha validità a far data 01/01/2004 e potrà essere oggetto di modifiche ed
integrazioni con successivo apposito atto deliberativo, a seguito di nuove disposizioni ed indirizzi
normativi e contrattuali.
SOMMARIO
PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI
Articolo 1 - Premesse
Pag. 2
Articolo 2 - Finalità
Pag. 2
Articolo 3 - Tipologie di attività libero-professionale intramuraria
Pag. 3
Articolo 4 - Categorie Professionali coinvolte
Pag. 4
Articolo 5 - Limitazioni
Pag. 4
Articolo 6 - Ambito di applicazione
Pag. 5
Articolo 7 - Produttività ed impegno orario
Pag. 5
Articolo 8 - Organizz. spazi e posti letto destinati all’attività intramoenia Pag. 7
32
Articolo 9 - Tariffe: formazione- riscossione- trattamento fiscale
Pag. 8
Articolo 10 - Attività di supporto e remunerazione
Pag. 10
Articolo 11 - Modalità di prenotazione
Pag. 11
Articolo 12 - Riduzione liste di attesa
Pag. 11
Articolo 13 - Formulazione della richiesta di autorizzazione
Pag. 11
Articolo 14 - Informazioni per l’utenza
Pag. 12
Articolo 15 - Attività libero –professionale extramuraria
Pag. 12
Articolo 16 - Responsabilità ed Assicurazione
Pag. 13
ORGANISMI
Articolo 17 - Collegio di Direzione
Pag. 13
Articolo 18 - Organismo Paritetico di Verifica
Pag. 14
ATTIVITA’ LIBERO-PROFESSIONALE IN REGIME DI RICOVERO
Articolo 19 - Norme generali
Pag. 15
Articolo 20 - Modalità d’esercizio
Pag. 15
Articolo 21 - Tariffe
Pag. 17
Articolo 22 - Orario
Pag. 18
ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE AMBULATORIALE
Articolo 23 - Attività libero professionale individuale ed in equipe
Pag. 18
all’interno delle strutture aziendali
Articolo 24 - Tariffe
Pag. 19
Articolo 25 - Attività libero professionale individuale in regime
Pag. 20
ambulatoriale presso studi professionali privati
Articolo 26 - Tariffa
Pag. 21
ALTRE FORME DI ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE
Articolo 27 - Attività libero professionale individuale o in equipe
in regime ambulatoriale presso strutture non accreditate
o presso altra Azienda del S.S.N.
33
Pag. 21
Articolo 28 - Tariffa
Pag. 22
Articolo 29 - Attività libero professionale richiesta a pagamento da
Pag. 22
Terzi all’Azienda e attività assimilata
Articolo 30 - Attività libero-professionale dei Dirigenti Medici e
Pag. 24
Veterinari del Dipartimento di Prevenzione
Articolo 31 - Tariffa
Pag. 25
Articolo 32 - Altre attività richieste da terzi
Pag. 26
-Attività erogate a domicilio
- Attività erogate dall’INAIL Articolo 33 - Attività di consulenza, di consulto
Pag. 26
Articolo 34 - Sperimentazione farmaci
Pag. 28
Articolo 35 - Attività diverse dall’attività libero-professionale
Pag. 28
NORME TRANSITORIE E FINALI
Articolo 36 - Norme di comportamento
Pag. 29
Articolo 37 - Norme di rinvio
Pag. 29
Articolo 38 - Validità del regolamento e rinvio
Pag. 29
34