Regolamento Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica

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Regolamento Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica
Nuovo Regolamento per l’assegnazione e la permanenza negli alloggi di
Edilizia Residenziale Pubblica in attuazione dell’art. 25
della LR. 08/08/2001, n. 24
Approvato con deliberazione consiliare n.
del
Art. 1 – Oggetto e finalità
Il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto dalla Legge Regionale 8 agosto 2001 n. 24,
disciplina le funzioni amministrative inerenti l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica d’ora in
avanti denominati con l’acronimo ERP, siti nel territorio comunale.
Titolo I
Accesso all’ERP
Art. 2 – Requisiti per l’accesso
1. Gli alloggi di ERP sono assegnati ai nuclei aventi diritto in possesso dei requisiti definiti dall’art. 15
della Legge Regionale 8 agosto 2001, n. 24 e dalla delibera del Consiglio Regionale 327 del 12
febbraio 2002 e successive modifiche e integrazioni.
2. I requisiti devono essere posseduti al momento della domanda e devono permanere al momento
dell’assegnazione.
3. La composizione del nucleo familiare che può fare domanda (nucleo avente diritto) è stabilita dall’art.
24 della L.R. 24/01 e dal D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242.
Per nucleo familiare si intende:
a) nuclei familiari costituiti dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli
affiliati, con loro conviventi anagraficamente. Fanno altresì parte del nucleo familiare, purchè
conviventi anagraficamente, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli
affini fino al secondo grado;
b) nuclei familiari fondati sulla stabile convivenza anagrafica more uxorio, nonché nuclei di
persone anche non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza abbia
carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale forma
di convivenza anagrafica deve essere stata instaurata almeno due anni prima della data di
presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria.
I minori in affido all’interno dei nuclei familiari sono equiparati a quelli adottivi e naturali.
4. Ogni cittadino inserito nella graduatoria, per ogni singolo aggiornamento, può appartenere ad un
unico nucleo familiare richiedente.
5. Per riconoscere la convivenza instaurata almeno due anni prima dalla data della domanda per
persone non legate da vincoli di parentela, il Comune fa riferimento alla certificazione anagrafica che
attesta la composizione e la data di costituzione del nucleo familiare.
6. Nel rispetto delle norme in materia di nucleo familiare, come disciplinate dall’art. 24 della L.R. 8
agosto 2001, n. 24, qualora il nucleo familiare richiedente non coincida con il nucleo familiare
determinato ai fini I.S.E.E., il Comune procederà alla determinazione di un nucleo familiare estratto
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 come modificato dal
Decreto legislativo 3 maggio 2000 n. 130 ed al calcolo dei relativi valori I.S.E. ed I.S.E.E.. Il nucleo
estratto sarà coincidente con i componenti il nucleo familiare richiedente, dichiarato in domanda.
7. Per quanto attiene le norme sulla composizione del nucleo familiare, fatto salvo il rispetto della
disciplina di cui all’art. 24 della L.R. 8 agosto 2001, n. 24, in caso di coniugi separati di fatto con
diversa residenza anagrafica, questi, ai sensi della disciplina sull’I.S.E.E. sono ricondotti entrambi
nella domanda, anche se non indicati dal richiedente.
8. E’ indicato nella domanda un unico coniuge, in deroga a quanto previsto nel comma precedente,
qualora sussista un qualsiasi provvedimento di un’autorità giurisdizionale o di altra autorità pubblica
in materia di Servizi Sociali, che dichiarino la necessità della condizione di separazione di fatto, in
assenza di una separazione giudiziale o legale dei coniugi a loro tutela o a tutela dei figli minori di
questi.
9. Qualora in sede di presentazione della domanda risulti che taluno dei componenti il nucleo
richiedente sia in condizione certificata di invalidità, non autosufficienza o handicap con necessità di
assistenza continuativa, che debba essere prestata da terze persone, è possibile specificare in
domanda tale condizione. In questo caso devono essere indicati i nomi delle persone, legate o meno
da vincoli di parentela o affinità, che prestano assistenza. Le persone inserite in domanda per tali
finalità non fanno parte del nucleo familiare richiedente, non procedendo pertanto nei loro confronti
all’applicazione della disciplina dell’art. 24 commi 3 e 4 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24, né tantomeno
della disciplina attinente la verifica dei requisiti di cui all’art. 15 della medesima normativa e delle
condizioni di cui alla tabella A. In sede di presentazione della domanda ed in fase di assegnazione
non si procederà alla verifica dei requisiti e delle condizioni in relazione a tali ulteriori persone non
comprese nel nucleo familiare richiedente. In sede di assegnazione dell’alloggio di E.R.P. si terrà
conto, ai fini della definizione dello standard abitativo e/o della composizione dei vani dell’alloggio da
assegnare, della loro presenza.
In questo caso, in deroga a quanto disciplinato dall’art. 4 del regolamento di disciplina del subentro,
ospitalità temporanea e coabitazione, approvato con deliberazione di C.C. n. 20 del 23/04/2008,
trovano applicazione le seguenti disposizioni:
1. La coabitazione nell’alloggio di E.R.P. di familiari o terze persone, cittadini italiani o stranieri, i
quali svolgono attività assistenziale e/o di tutoraggio di alcuno dei componenti del nucleo
familiare assegnatario che risultino invalidi, non autosufficienti o in situazione di handicap
certificato con necessità di assistenza continuativa o con durata definita, non vale ai fini del
procedimento di ampliamento del nucleo familiare, né da diritto al subentro, anche qualora sia
stata acquisita la residenza anagrafica nell’alloggio. La coabitazione finalizzata all’assistenza è
ammessa anche a favore di terze persone che entrano nell’alloggio per ricevere la tutela e/o le
cure assistenziali effettuata nei loro confronti da parte dei componenti il nucleo familiare
assegnatario.
2. In caso di necessità di assistenza di durata definita, alla scadenza cessa la coabitazione, salvo
venga prodotta una nuova certificazione. In caso di abbandono dell’alloggio o decesso della
persona che necessita di assistenza, la coabitazione si interrompe.
In tal caso, per eliminare situazioni di sottoutilizzo degli alloggi, il Comune si riserva la possibilità
di applicare le disposizioni previste dall’art. 7 “Mobilità attivata d’ufficio” del Regolamento che
disciplina la mobilità degli assegnatari negli alloggi di edilizia residenziale pubblica, approvato
con deliberazione di C.C. n. 20 del 23/04/2008.
3. L’assegnatario è tenuto a comunicare all’Ente gestore entro trenta giorni dall’inizio della
coabitazione, allegando idonea certificazione che dimostri le necessità assistenziali di alcuno dei
componenti del nucleo.
4. In caso di coabitazione finalizzata all’assistenza comunicata nei termini dall’assegnatario il
canone di locazione non è modificato.
5. In assenza della comunicazione di cui al precedente comma 3 sono applicate le norme
sull’ospitalità.
E’ sempre possibile integrare la domanda, in occasione degli aggiornamenti della graduatoria,
inserendo nel nucleo familiare richiedente le persone fino a quel momento specificate in domanda
per le finalità assistenziali predette. E’ fatta comunque salva la verifica del possesso di regolare
permesso di soggiorno per il cittadino appartenente a paesi non comunitari e di regolare contratto di
lavoro. E’ fatta comunque salva la facoltà delle persone che prestano assistenza di presentare
autonoma domanda di accesso alla graduatoria.
10. Qualora il nucleo familiare richiedente sia composto da cittadini extracomunitari o da cittadini
comunitari, dei quali alcuni siano ancora residenti all’estero e per i quali sia da espletare il
procedimento di ricongiunzione familiare, in domanda sono indicati sia i componenti residenti in Italia
che quelli residenti all’estero. La dichiarazione sostitutiva unica I.S.E.E. viene presentata per i soli
residenti in Italia. Al momento della verifica dei requisiti per l’assegnazione:
a) qualora il procedimento di ricongiunzione familiare sia concluso positivamente si procede
all’assegnazione sulla base della verifica dei requisiti e delle condizioni effettuata in riferimento a
tutto il nucleo richiedente;
b) qualora il procedimento di ricongiunzione familiare non sia stato concluso non si procede
all’assegnazione.
Art. 3 – Modalità per l’assegnazione
1. Il Comune assegna gli alloggi di ERP sulla base di una graduatoria aperta, costituita, ai sensi dell’art.
25, comma 1, lett. b) della L.R. 24/01, in base ai punteggi attribuiti secondo quanto stabilito ai
successivi artt. 5 e 6 aggiornata semestralmente, nella quale vengono inserite le domande, degli
interessati e gli eventuali aggiornamenti richiesti.
2. Il Comune provvede all’emanazione del primo avviso pubblico contenente la disciplina della
presentazione delle domande da parte dei cittadini per la formazione della graduatoria.
Periodicamente sono emanati avvisi pubblici per invitare i cittadini a presentare le proprie domande per
’aggiornamento semestrale della graduatoria.
3. Ogni cittadino avente i requisiti può presentare domanda e può aggiornarla presentando le relative
integrazioni. Ogni cittadino inserito nella graduatoria, per ogni singolo aggiornamento, può appartenere
ad un unico nucleo familiare.
4. Ai fini della formazione della prima graduatoria, le domande devono essere presentate entro il termine
previsto dall’avviso pubblico.
5. Le domande sono inserite nella graduatoria in base al punteggio attribuito. La prima graduatoria è
approvata entro trenta giorni dal termine di ricezione delle domande. I successivi aggiornamenti
semestrali sono approvati entro trenta giorni dal termine di ricezione delle domande.
Art. 4 – Contenuti e modalità di presentazione della domanda
1. La domanda dovrà contenere:
a) le generalità del richiedente e dei componenti del suo nucleo familiare:
b) dichiarazione relativa al possesso dei requisiti per l’accesso e alle condizioni possedute ai
fini dell’attribuzione dei punteggi per l’assegnazione di alloggi ERP;
c) il recapito, se diverso dalla residenza, al quale far pervenire tutte le eventuali comunicazioni
l richiedente.
2. La domanda potrà essere presentata durante tutto l’anno nelle giornate di apertura al pubblico.
3. La domanda dovrà essere corredata da dichiarazione sostitutiva unica, aggiornata e con riferimento
all’ultima certificazione dei redditi in possesso del richiedente.
Il Comune di Brescello, si avvale della facoltà di richiedere una nuova dichiarazione sostitutiva
compilata sulla base dell’ultima dichiarazione reddituale disponibile ai sensi dell’art. 6 comma 6 del
D.P.C.M. 4 aprile 2001 n. 242 di modifica alla rubrica dell’art. 6 del D.P.C.M. 7 maggio 1999 n. 221,
sia per la formazione della graduatoria, che in sede di assegnazione degli alloggi ERP, qualora il
richiedente sia in possesso di una attestazione I.S.E.E. ancorché valida, ma compilata con i redditi
relativi a due anni solari precedenti la presentazione della dichiarazione sostitutiva I.S.E.E..
4. Qualunque modifica, integrazione e correzione relativa al contenuto della domanda potrà essere
presentata dal richiedente in qualsiasi momento con apposita richiesta, da consegnare all’ufficio
preposto con le stesse modalità e procedure previste per la presentazione della domanda, alla quale
occorrerà fare riferimento.
5. In caso di decesso del richiedente, di separazione, o di divorzio, è consentito il subentro nella
domanda dei componenti indicati nella domanda stessa, secondo l’ordine ivi indicato, su richiesta
dei soggetti interessati.
6. Qualora il subentro di cui al comma 5 sia accertato in sede di assegnazione e comporti modifiche del
punteggio, la procedura di assegnazione viene sospesa e la domanda aggiornata viene inserita nella
successiva graduatoria.
7. Ogni due anni si provvede alla revisione delle domande inserite in graduatoria. A tal fine, trascorsi
due anni dalla data di presentazione della domanda o dalla data dell’ultimo aggiornamento apportato
alla stessa, i nuclei familiari richiedenti che non hanno rinnovato od integrato le domande decadono
dalla graduatoria.
8. Gli uffici al momento della consegna della domanda rilasciano ricevuta che attesti la scadenza
prevista dal comma 7.
Art. 5 – Punteggi di selezione della domanda
1. La graduatoria di assegnazione è formata sulla base dei punteggi secondo quanto indicato alle
allegate Tabelle A, B, C, e D .
Art. 6 Procedimento di formazione Graduatoria e aggiornamento della stessa
1. L’istruttoria delle domande presentate per l’assegnazione di alloggi di ERP e la relativa attribuzione dei
punteggi, sulla base dei criteri di priorità per l’assegnazione di cui al precedente articolo 5, viene
effettuata dall’Ufficio preposto.
Le domande sono ordinate nella graduatoria secondo i punteggi che vengono attribuiti sulla base delle
dichiarazioni contenute nella domanda e della documentazione allegata alla stessa dal richiedente o
comunque in possesso dell’ufficio preposto in quanto presentata in occasione di precedenti bandi o
acquisita d’ufficio.
In caso di parità di punteggio, la successione in graduatoria sarà così determinata:
a) prima i richiedenti residenti nel Comune di Brescello ordinati secondo l’anzianità di
residenza; in caso di parità si procede a sorteggio;
b) poi i richiedenti con attività lavorativa nel Comune non residenti ordinati per sorteggio.
2. Gli accrescimenti del nucleo familiare intervenuti per nascita, adozione o affidamento preadottivo, o le
diminuzioni avvenute per decesso o altre cause, possono essere documentate anche dopo la
presentazione della domanda e se rilevati d’ufficio durante l’istruttoria della domanda, vengono
considerati ai fini dell’attribuzione delle condizioni per la posizione nella graduatoria, a condizione che la
richiesta degli interessati o la verifica d’ufficio sia effettuata entro l’approvazione della graduatoria.
3. E’ cura e responsabilità dei richiedenti comunicare al Servizio competente ogni variazione di domicilio
per eventuali comunicazioni in ordine all’istruttoria della domanda, all’esito della medesima e all’invito a
presentarsi presso gli uffici per le verifiche dei requisiti e delle condizioni di punteggio in sede di
presentazione della domanda ed in sede di assegnazione. La mancata comunicazione della variazione
di domicilio comporta, in caso di impossibilità del servizio a mettersi in contatto con l’istante, l’esclusione
della domanda dalla graduatoria e/o l’esclusione dall’assegnazione dell’alloggio.
4. Le domande presentate che necessitano di regolarizzazione e che non sono state regolarizzate dal
richiedente entro 30 giorni precedenti all’emanazione o aggiornamento della graduatoria, verranno
considerate escluse nel caso di mancata documentazione di un requisito, mentre in caso di mancata
documentazione di una condizione di punteggio lo stesso non verrà attribuito.
5. La prima graduatoria predisposta dal Servizio competente viene approvata con provvedimento del
Responsabile del Servizio entro sessanta giorni dal termine di ricezione delle domande e viene
pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune. La pubblicazione all’Albo Pretorio costituisce
formale comunicazione dell’esito della domanda presentata. Viene data comunicazione della
pubblicazione della graduatoria mediante posta ordinaria.
6. Le domande già ammesse nella graduatoria iniziale, alle quali non è seguita l’assegnazione di un
alloggio di ERP, entreranno di diritto nelle graduatorie successive unitamente alle nuove domande.
Pertanto le domande escluse dalla Commissione di cui al successivo art. 8 e le domande scadute non
entreranno nel successivo aggiornamento.
7. I richiedenti, che ritengono di avere diritto a una maggiorazione del punteggio assegnato in graduatoria,
per mutamento delle condizioni precedentemente dichiarate, possono integrare la domanda,
producendo la relativa documentazione, al fine del collocamento in altra posizione al primo
aggiornamento della graduatoria medesima.
8. Le domande sono esaminate e, qualora ammissibili, sostituiscono
precedentemente presentate, nel successivo aggiornamento della graduatoria.
integralmente
quelle
9. Le graduatorie successive alle prime sono approvate e pubblicate ogni sei mesi. Le domande per
l’aggiornamento delle graduatorie successive alla prima, possono essere presentate in ogni momento,
secondo le modalità previste dagli avvisi pubblici periodicamente emanati.
10. Le domande per l’aggiornamento della graduatoria devono essere presentate entro cinque mesi
dall’esecutività della precedente graduatoria. Nei trenta giorni successivi si provvede alla conclusione
dell’istruttoria delle domande e delle integrazioni presentate.
11. L’ultima graduatoria approvata sostituisce, a tutti gli effetti, quella precedente e, costituisce la
graduatoria valida per l’assegnazione degli alloggi disponibili al momento dell’aggiornamento della
graduatoria.
Art. 7 Controlli
1. Il Comune è tenuto ad effettuare idonei controlli, anche a campione.
In tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, l’ufficio può
attivare idonee procedure di verifica. Tali controlli sono effettuati acquisendo d’ufficio le informazioni
attestanti quanto dichiarato dal cittadino.
2. In caso di necessità, il richiedente è invitato ad indicare l’Ente o l’Amministrazione che detiene le
informazioni ovvero i dati indispensabili per il reperimento delle medesime, nonché l’autorizzazione
ad accedervi, qualora le stesse non siano direttamente disponibili.
3. A tal fine il cittadino può deliberatamente esibire la documentazione in suo possesso senza che ne
sia comunque tenuto od obbligato. Fino alla conclusione di tali accertamenti la domanda resta
sospesa.
4. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, la domanda non
viene ammessa in graduatoria.
5. In ogni caso, fatte salve le procedure penali conseguenti l’accertamento di dichiarazioni false, la
domanda che contiene tali estremi, comprese situazioni di omissioni viene esclusa dalla graduatoria.
In tali casi la domanda non potrà essere comunque ripresentata per 12 mesi dalla esclusione dalla
graduatoria, né dal richiedente né da altri membri del nucleo familiare.
Art. 8 Commissione per l’assegnazione degli alloggi
1. Per le funzioni inerenti la verifica dei requisiti e delle condizioni attributive di punteggio per
l’assegnazione degli alloggi ERP, viene costituita apposita Commissione.
2. Tale Commissione è presieduta dal Responsabile del Servizio preposto del Comune di
Brescello ed è nominata dalla Giunta Comunale.
3. La Commissione è costituita, oltrechè dal Presidente, da tre persone esperte in materia e da
tre rappresentanti designati alle organizzazioni sindacali degli assegnatari più rappresentative
su base provinciale. Per ogni componente della Commissione deve essere designato un
membro supplente.
4. Le funzioni di segreteria vengono svolte da dipendenti comunali dell’Ufficio che segue
l’istruttoria della domanda o suo delegato.
5. Per la validità delle riunioni è sufficiente la presenza di metà più uno dei componenti della
Commissione. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei
presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
6. Nel caso in cui sussistano elementi di incertezza in ordine ai dati dichiarati o accertati, la
Commissione può chiedere i necessari chiarimenti al soggetto interessato anche con eventuale
audizione; può inoltre compiere sopralluoghi anche su richiesta dell’interessato.
7. Ai componenti sarà riconosciuto un gettone di presenza ad ogni seduta di valore pari a quello
previsto per i membri del Consiglio Comunale.
Art. 9 Accertamento dei requisiti prima dell’assegnazione e delle condizioni
1. In sede di assegnazione degli alloggi, la Commissione di cui all’art. 8 verifica l’esistenza e la
permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato il punteggio.
2. In sede di assegnazione i valori ISE e ISEE dovranno essere aggiornati con le risultanze dell’ultima
dichiarazione prodotta ai fini IRPEF.
3. I requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e debbono
permanere al momento dell’assegnazione. In caso di verifica di perdita dei requisiti d’accesso la
domanda è esclusa dalla graduatoria.
4. Effettuate le verifiche dei requisiti e delle condizioni definite nelle tabelle A,B,C e D finalizzate
all’assegnazione di un alloggio di cui ai commi precedenti:
a) se il punteggio rimane almeno eguale a quello per il quale il concorrente era in graduatoria si
provvede all’assegnazione dell’alloggio;
b) se il punteggio è diminuito per perdita e/o mutamento delle condizioni che hanno dato diritto
al punteggio, la domanda è collocata assieme a quelle con le medesime condizioni di
punteggio della graduatoria di appartenenza e ordinata secondo i criteri di cui al comma 1 –
dell’art. 6 del presente Regolamento.
Qualora la domanda venga diminuita nel punteggio ai sensi della precedente lett. b) o venga esclusa
dalla graduatoria per assenza dei requisiti di accesso di cui al precedente art. 2, il Responsabile del
Servizio comunicherà la decisione assunta al richiedente assegnando un termine di 10 gg. per
l’eventuale produzione di controdeduzioni.
Art. 10 Disponibilità degli alloggi
1. L’Ente Gestore degli alloggi è tenuto a comunicare al Comune l’elenco di tutti gli alloggi da
assegnare, intendendosi sia gli alloggi di nuova costruzione, sia quelli liberatesi da precedenti
assegnatari.
2. Per gli alloggi per i quali è previsto il ripristino, l’Ente Gestore comunica, inoltre di volta in volta,
la data della effettiva disponibilità degli alloggi stessi, a conclusione dei lavori di ripristino di cui
sopra, corredata della scheda tecnica, per l’avvio della procedura di assegnazione o mobilità.
3. L’Ufficio Comunale preposto acquisisce annualmente, dall’Ente Gestore, la situazione degli
alloggi ERP con l’indicazione dello stato di occupazione.
Art. 11 Assegnazione e modalità di individuazione degli alloggi da assegnare
1. La Commissione verifica il numero e la tipologia degli alloggi erp disponibili al momento
dell’assegnazione.
2. Gli alloggi disponibili sono assegnati dal Comune nell’ordine di priorità definito dalla graduatoria
vigente (risultante dall’ultimo aggiornamento della graduatoria) con riferimento al numero e alla
tipologia degli alloggi disponibili alla data dell’aggiornamento della graduatoria.
3. Nella scelta degli alloggi da assegnare ai richiedenti collocati in posizione utile, il Comune
persegue prioritariamente l’obiettivo della razionalizzazione dell’uso del patrimonio pubblico oltre
che, ove possibile, il soddisfacimento delle esigenze abitative del nucleo familiare assegnatario
relativamente alla sua composizione e alle problematiche che manifesta.
4. Non possono essere assegnati alloggi la cui superficie relativa alla sola unità immobiliare,
misurata al netto dei muri perimetrali e dei muri esterni, rapportata al nucleo dell’avente diritto,
ecceda lo standard abitativo di cui alle seguenti lettere:
a)
b)
c)
d)
45 mq. per nucleo familiare composto da 1 o 2 persone;
60 mq. per nucleo familiare composto da 3-4 persone;
75 mq. per nucleo familiare composto da 5 persone;
95 mq. per nucleo familiare composto da 6-8 persone
Dette superfici possono essere aumentate del 30% per la superficie di cui alle lett. a) e b) e del
20% per la superficie di alle lettere c) e d).
5. In caso di assegnazione a nucleo familiare in cui sia presente una donna in stato di gravidanza,
attestato da certificato medico, lo standard abitativo è individuato tenendo conto di una persona
in più. Tale criterio è esteso ai nuclei familiari in cui si siano verificati accrescimenti per effetto di
nascita, di adozioni o di affidi.
6. Il Comune può effettuare di volta in volta, con provvedimenti motivati, assegnazioni in deroga
agli standard abitativi sopra citati, qualora le caratteristiche o le situazioni di disagio sociale,
valutate e certificate dai Servizio sociali e assistenziali del Comune dei nuclei familiari aventi
diritto all’assegnazione nonché le caratteristiche degli alloggi disponibili non consentono una
valida soluzione del problema abitativo del nucleo familiare.
7. Il Comune, inoltre, qualora ravvisi nella tipologia dell’alloggio una situazione tale da non
soddisfare la necessità del nucleo familiare, la cui composizione è idonea alla metratura di
quell’alloggio secondo lo standard indicato, può anche in questo caso effettuare motivate
assegnazioni in deroga agli standard abitativi sopra citati.
Art. 12 Scelta e consegna dell’alloggio
1. Il Responsabile del Servizio di riferimento informa dell’assegnazione gli aventi diritto con lettera
raccomandata, nella quale è indicato il giorno e l’ufficio comunale dove l’interessato o persona
da questi delegata deve presentarsi per una illustrazione dell’elenco degli alloggi idonei al
nucleo familiare richiedente e disponibili per l’assegnazione. La scelta è compiuta in base
all’ordine di graduatoria.
2. Nella raccomandata viene inoltre indicato il giorno nel quale sarà possibile visitare l’alloggio o gli
alloggi disponibili, fino ad un massimo di due.
3. Dopo la visita degli alloggi, l’avente diritto all’assegnazione o persona da questi delegata deve
presentarsi nel giorno fissato dall’ufficio per la sottoscrizione della scelta dell’alloggio.
4. In caso di mancata presentazione l’interessato decade dal diritto di scelta dell’alloggio.
5. Qualora l’interessato non possa presentarsi nei giorni indicati, per motivi ritenuti giustificati dal
Responsabile del Servizio, la scelta dell’alloggio dovrà essere effettuata comunque entro 10
giorni da quelli in precedenza indicati dal Responsabile del Servizio.
6. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria possono rinunciare agli alloggi ad essi proposti,
adducendo gravi e documentati motivi che vengono comunque valutati da parte del
Responsabile del Servizio.
7. In tale circostanza l’avente diritto è tenuto comunque ad individuare un alloggio che sarà
diffidato ad accettare, qualora la rinuncia venga considerata non adeguatamente motivata.
8. In caso di non accettazione il Responsabile del Sevizio dichiara la decadenza dall’assegnazione
con la conseguente esclusione dalla graduatoria.
9. In caso di rinuncia ritenuta giustificata dal Responsabile del Servizio, l’interessato non perde il
diritto all’assegnazione e alla scelta degli alloggi, che si renderanno successivamente disponibili.
Il richiedente sarà riconvocato al momento dell’assegnazione conseguente al primo
aggiornamento utile della graduatoria, fatte salve le verifiche necessarie della permanenza dei
requisiti e delle condizioni di punteggio al momento di una nuova convocazione. Una successiva
rinuncia o mancata presentazione comporta l’esclusione dalla graduatoria nonché l’impossibilità
di presentare domanda per un anno dalla data della seconda rinuncia o mancata sottoscrizione
della scelta.
10. L’Ente gestore, sulla base del provvedimento di assegnazione, provvede alla convocazione, con
lettera raccomandata, degli assegnatari per la stipulazione del contratto, per la consegna dei
regolamenti e per la successiva consegna dell’alloggio. L’assegnatario che, previa diffida
dell’Ente Gestore, non sottoscriva il contratto di locazione e non provveda ad assumere in
consegna l’alloggio, entro i termini indicati nella comunicazione, è dichiarato decaduto
dall’assegnazione, con conseguente esclusione dalla graduatoria.
11. L’alloggio deve essere stabilmente occupato dall’assegnatario e dal nucleo familiare indicato
nell’atto di assegnazione entro trenta giorni dalla consegna delle chiavi da parte dell’Ente
Gestore, salvo proroga concessa dal Comune a seguito di motivata istanza. La mancata
occupazione entro il termine indicato comporta la decadenza dall’assegnazione. La
dichiarazione di decadenza è pronunciata dal Comune con proprio provvedimento, previa
comunicazione mediante lettera raccomandata A.R. all’interessato, il quale può presentare
deduzione scritte e documenti entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, e
comporta la risoluzione di diritto del contratto.
Art. 13 – Assegnazioni in deroga alla graduatoria per particolari situazioni di emergenza abitativa
1. In deroga alle procedure ordinaria, il Comune, con provvedimento della Giunta Comunale, può a
fronte di situazioni di emergenza abitativa, che presentino particolari aspetti di gravità ed urgenza,
certificata dai servizi sociali e assistenziali e/o sanitari che hanno in carico la situazione del nucleo
familiare interessato, concedere in uso provvisorio, di norma per la durata di due anni, un alloggio
ERP, verificata l’assoluta indisponibilità di risorse, anche personali, alloggi comunali non ERP ed in
assenza di una valida rete parentale e/o amicale di supporto. Tale concessione può essere
effettuata anche nel caso in cui sia stata emessa ordinanza di sgombero. Per tale concessione è
comunque necessario il possesso dei requisiti previsti per l’accesso ad alloggi ERP, ad esclusione di
quello del reddito. All’accertamento dei requisiti provvede la Commissione di cui all’art. 8 del
presente Regolamento.
2. Rientrano nelle sopra indicate situazioni di emergenza abitativa anche i nuclei familiari che si
trovano nelle sotto elencate categorie o situazioni:
- nuclei colpiti da calamità naturali
- trasferimento appartenenti alle forze dell’ordine, alle forze armate e al corpo degli agenti di
custodia;
- sistemazione di profughi di cui alla legge 26 dicembre 1981, n. 763;
- assunzione di personale sanitario operante nell’ospedale di zona di Guastalla o in istituti
assistenziali pubblici presenti sul territorio comunale.
3. Entro il termine di scadenza della concessione, di cui al comma precedente, il beneficiario dovrà
lasciare libero l’alloggio, fatta salva la condizione di cui al successivo comma.
4. Il beneficiario della concessione di cui al precedente comma 1, deve presentare domanda di
assegnazione di alloggio ERP, secondo le normali procedure e, se in possesso dei requisiti,
attraverso tali procedure potrà diventare assegnatario di alloggio ERP.
Art. 14 – Gestione problematiche di occupazione illegale e cause di esclusione da procedura di
assegnazione alloggi ERP
1. Il Comune, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 34 della Legge Regionale n. 24/01, persegue le
occupazioni illegali degli alloggi ERP, siano esse abusive o senza titolo.
2. Nel caso delle occupazioni abusive, con effrazione, il Comune sollecita l’intervento degli organi di
polizia che provvedono ad identificare gli occupanti e, attraverso un proprio operatore, sviluppano
ogni azione utile a convincere l’occupante a rilasciare l’alloggio. Se ciò non avviene, il Comune,
ricevuto il rapporto da parte degli organi di polizia, invia all’occupante diffida a rilasciare l’alloggio
entro 15 giorni dal ricevimento della diffida e procede contestualmente ad inoltrare querela contro gli
occupanti abusivi, ai sensi dell’art. 633 del C.P.
3. Coloro che occupano illegalmente un alloggio ERP non possono presentare domanda di
assegnazione alloggio.
4. Coloro che sono stati sfrattati da alloggio ERP a causa di morosità sono esclusi dalla procedura di
assegnazione a meno che non abbiano provveduto al pagamento totale dei debiti pregressi.
5. Coloro che sono già assegnatari di alloggio ERP in ambito provinciale sono esclusi dalla procedura
di assegnazione di altri alloggi ERP. Parimenti coloro che, successivamente alla presentazione della
domanda, siano diventati, ai sensi dell’art. 27, commi 1 e 3 della L.R. n. 24/01, componenti di un
nucleo familiare, al cui interno vi sia un assegnatario ERP, sono esclusi dalla procedura di
assegnazione.
6. Sono esclusi inoltre dalla procedura di assegnazione di alloggi ERP, coloro che, all’interno di alloggi
provvisori siano incorsi nei comportamenti elencati all’art. 30, comma 1 punti a), b), c) e d) della L.R.
24/01, o si siano resi inadempienti del rispetto del regolamento d’uso degli alloggi, compreso il
mancato pagamento del canone e della spese accessorie a meno che non abbiano provveduto al
pagamento totale dei debiti pregressi.
Art. 15 – Decadenza e sanzioni per mancato rilascio dell’alloggio
1. Nei casi di inosservanza delle norme di cui all’art. 30 della L.R. 24/01, il Comune dichiara la
decadenza dell’assegnazione.
2. il mancato rilascio dell’alloggio alla data stabilita nella dichiarazione di decadenza comporta il
pagamento al Comune, a titolo di sanzione amministrativa, di una somma di €. 500,00
Art. 16 – Sospensione della dichiarazione di decadenza
1. Il provvedimento di decadenza può essere sospeso per un termine massimo di 12 mesi, entro il
quale occorre assumere la determinazione circa la prosecuzione o l’archiviazione del
provvedimento, nei seguenti casi:
- nuclei costituiti da anziani ultra sessantacinquenni senza rete parentale valida di supporto;
- nuclei con minori seguiti dai servizi;
- nuclei familiari seguiti dai servizi socio sanitari o con gravi problematiche di tipo socio
sanitario
- nuclei che siano in grado di attestare in modo documentato, in seguito alla contestazione
preventiva all’emissione del provvedimento di decadenza, il reperimento di altra
sistemazione abitativa della quale entreranno materialmente in possesso entro 12 mesi dalla
data della contestazione stessa, sottoscrivendo il relativo impegno al rilascio.
2. In casi del tutto eccezionali (es. famiglie con grandi anziani – ultra settantacinquenni – e con gravi
patologie in corso, e con grandi invalidi; famiglie con persone seguite dai servizi sociali con gravi
problematiche di tipo socio sanitario) nei quali il rilascio dell’alloggio sia di grave danno sia
psicologico che materiale per il soggetto debole presente nel nucleo familiare, previo parere della
Commissione per l’assegnazione degli alloggi di cui all’art. 8., il Responsabile preposto, acquisita la
necessaria documentazione, può sospendere l’esecuzione dei provvedimenti di decadenza
limitatamente alla parte relativa al rilascio coattivo dell’alloggio.
Art. 17 – Norme Transitorie
1. La graduatoria per l’assegnazione degli alloggi di E.R.P. formata sulla base della precedente
normativa e/o sulla base del precedente regolamento continuano ad avere efficacia fino ad
approvazione ed esecutività delle graduatorie formate sulla base del presente regolamento.
2. Fino all’approvazione della prima graduatoria per l’assegnazione di alloggi di E.R.P. formata
secondo le modalità del presente regolamento, le concessioni provvisorie di alloggi E.R.P. per
risolvere situazioni di emergenza abitativa sono effettuate sulla base della disciplina di cui all’art. 15
del “Regolamento per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, in attuazione
dell’art. 25 della Legge Regionale 8 Agosto 2001, n. 24” approvato dal Consiglio Comunale di
Brescello in data 23/04/2008 con deliberazione n. 20.
3. Le concessioni provvisorie di alloggi E.R.P., già effettuate in deroga alle graduatorie concorsuali
sulla base di precedente normativa e/o sulla base del precedente regolamento vengono disciplinate
per quanto riguarda l’eventuale conversione in assegnazione definitiva secondo i criteri di cui all’art.
15 del “Regolamento per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, in attuazione
dell’art. 25 della Legge Regionale 8 Agosto 2001, n. 24” approvato dal Consiglio Comunale di
Brescello in data 23/04/2008 con deliberazione n. 20.
4. La disciplina dell’utilizzo degli alloggi, le procedure di ampliamento, subentro, ospitalità, coabitazione
finalizzata all’assistenza, mobilità, sono definite da specifici regolamenti adottati dal Consiglio
Comunale di Brescello in data 23/04/2008 con deliberazione n. 20.
Art. 18 – Norma finale. Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione
dello stesso.
TABELLA
A
A - 1)
Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell’autorità competente ed esistente
da almeno 1 anno alla data della domanda o dell’ultimo aggiornamento dovuta alla presenza di
una delle seguenti condizioni
A–
sistemazione con residenza in spazi impropriamente adibiti ad abitazione,
1.1)
intendendosi tali quelli che inequivocabilmente hanno una destinazione diversa da
quella abitativa, privi degli elementi strutturali e funzionali minimi per ascriverli alla
categoria delle abitazioni (il punteggio non viene riconosciuto se tale condizione è
stata accertata, per i medesimi spazi, a favore di altro richiedente in altra
graduatoria)
punti 4
A–
1.2)
-
-
Condizioni oggettive
sistemazione abitativa in spazi procurati a titolo precario dall’Amministrazione
Comunale
punti 6
A–
abitazione in alloggio sovraffollato
1.3)
tre persone residenti in alloggio di metratura non superiore allo standard abitativo previsto dal
regolamento comunale per 1 e 2 persone (mq. 45,00)
punti 1
quattro persone ed oltre residenti in alloggio di metratura non superiore allo standard abitativo
previsto dal regolamento comunale per 1 e 2 persone (mq. 45,00)
-
-
-
-
punti 2
cinque persone residenti in alloggio di metratura non superiore a mq. 60,00 (standard abitativo
previsto dal regolamento comunale per 3 e 4 persone)
punti 1
sei persone ed oltre residenti in alloggio di metratura non superiore a mq. 60,00 (standard
abitativo previsto dal regolamento comunale per 3 e 4 persone)
punti 2
sette persone residenti in alloggio di metratura non superiore a mq. 75,00 (standard abitativo
previsto dal regolamento comunale per 5 persone)
punti 1
otto persone ed oltre residenti in alloggio di metratura non superiore a mq. 75,00 (standard
abitativo previsto dal regolamento comunale per 5 persone)
punti 2
A–
1.4)
residenza anagrafica in alloggio con destinazione abitativa “non abitabile”, attestata
dall’Autorità competente, intendendosi come tale l’alloggio sprovvisto dei servizi
igienico – sanitari, o di allacciamento a reti o impianti di fornitura di acqua potabile, o
che sia posto al piano terreno o seminterrato e con umidità permanente causata da
capillarità diffusa ineliminabile se non con straordinari interventi manutentivi (il
punteggio non viene riconosciuto se tale condizione è stata accertata, per i
medesimi spazi, a favore di altro richiedente in altra graduatoria)
punti 4
A - 2)
Abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per
finita locazione, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di separazione omologato dal
Tribunale, o sentenza passata in
giudicato, con obbligo di rilascio dell’alloggio. Il
provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per morosità o per altri casi
di inadempienza contrattuale, salvo che non si tratti di soggetti per i quali sia attestata la presa
in carico con un progetto assistenziale da parte dei Servizi Sociali .
punti 6
A - 3)
Sistemazione precaria che derivi da provvedimento già eseguito di sfratto per finita locazione,
da verbale di conciliazione giudiziaria, da ordinanza di sgombero, da provvedimento di
separazione omologato dal Tribunale o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio
dell’alloggio emesso da non oltre un anno alla data della domanda e / o dalla data dell’ultimo
aggiornamento.
punti 6
Le condizioni A-1.1), A-1.2), A-2), A-3) non sono cumulabili tra loro. In presenza di più condizioni non
cumulabili, viene attribuito il punteggio più favorevole al richiedente.
TABELLA
B
Condizioni oggettive area disagio economico
In presenza di reddito complessivo inferiore al minimo INPS ex lavoratori dipendenti, il punteggio non viene
riconosciuto. Fanno eccezione i casi in cui:
vi siano redditi esenti ai fini IRPEF per pari importo,
il nucleo richiedente sia costituito da soli ultrasessantacinquenni e il reddito complessivo sia determinato
comunque da sola pensione;
il nucleo richiedente è sostenuto economicamente in tutto o in parte dai Servizi Sociali (attribuibile solo dai
servizi sociali);
B - 1)
nucleo familiare richiedente con reddito derivante esclusivamente da lavoro dipendente o
assimilato:
ISEE
ISEE
Inferiore o pari al 20% dell’ISEE d’accesso
Inferiore o pari al 30% dell’ISEE d’accesso
Inferiore o pari al 40% dell’ISEE d’accesso
Inferiore o pari al 50% dell’ISEE d’accesso
B - 2)
3.430,86
punti 4
5.146
punti 3
6.861
punti 2
8.577
punti 1
richiedente che abiti in un alloggio, con contratto di locazione, regolarmente registrato, il cui
canone complessivo riferito all’anno di presentazione della domanda incida:
B–
2.1)
in misura pari o superiore al 30% e fino al 50% sul reddito complessivo, così come
indicato dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica allegata alla domanda
punti 1
B–
2.2)
in misura superiore al 50% e fino al 70% sul reddito complessivo, così come indicato
dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica allegata alla domanda
punti 2
B–
2.3)
in misura superiore al 70% sul reddito complessivo, così come indicato dalla
Dichiarazione Sostitutiva Unica allegata alla domanda
punti 3
TABELLA
C
Condizioni soggettive
C - 1)
nucleo familiare richiedente composto da 4 componenti ed oltre
punti 2
C - 2)
nucleo familiare richiedente composto da persone che abbiano superato i 65 anni (in caso di
coniugi o conviventi more-uxorio è sufficiente che uno dei due abbia superato i 65 anni purchè
l’altro non svolga attività lavorativa) anche con minori a carico o persone maggiorenni con
invalidità superiore al 75%
punti 2
C - 3)
presenza, nel nucleo familiare richiedente, di una o più persone di età superiore a 70 anni
punti 2
C - 4)
presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone portatrici di handicap. Ai fini del
presente regolamento si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazioni di
qualsiasi genere che comportino:
C–
una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 ed inferiore al
4.1)
100%
punti 2
C–
4.2)
una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari al 100% o la “non
autosufficienza” riconosciuta ai sensi dell’Art. 17 della L.R. 3 febbraio 1994 n. 5, o
condizione di handicap in capo a minore di anni 18, che abbia difficoltà persistenti a
svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età riconosciute ai sensi delle vigenti
normative
punti 3
Le condizioni C-2) e C-3) non sono cumulabili tra loro. Non sono inoltre cumulabili tra loro i punteggi previsti
per le diverse ipotesi della condizione C-4, tranne nel caso in cui siano riferite a persone diverse
appartenenti al nucleo del richiedente ed inserite nelle domanda.
In presenza di più condizioni non cumulabili, viene attribuito il punteggio più favorevole al
richiedente.
C - 5)
nucleo familiare costituitosi da non più di quattro anni alla data di presentazione della
domanda, e che si trovi in una o più situazioni di cui alle Tabella A e B, a condizione che
nessuno dei componenti abbia superato il trentacinquesimo anno di età
punti 1
C - 6)
nucleo familiare composto da un solo adulto con uno o più minori a carico, anche in
affidamento, che si trovi in una o più situazioni di cui alle Tabelle A e B
C–
6.1)
con 1 minore
punti 3
C–
6.2)
con 2 minori
punti 4
C–
6.3)
con 3 o più minori
punti 5
La condizione non sussiste quando il richiedente conviva more uxorio con altro adulto.
C - 7)
Nucleo familiare composto da più di due anni dalla data di presentazione della domanda da
una
persona
sola
punti 3
C–8
Nucleo familiare di cittadini italiani emigrati rientrato in Italia a seguito del verificarsi delle
condizioni indicate all’art. 3 comma 6 e all’art. 11 della L.R. 14/90
punti 1
C - 9)
Residenza nel Comune di Brescello del richiedente alla data di presentazione o aggiornamento
della domanda (intendendosi anche periodi di residenza pregressa non continuativa)
C–
richiedente con residenza nel Comune da oltre 4 anni e fino a 6 anni alla data della
9.1)
domanda
punti 2
C–
9.2)
richiedente con residenza nel Comune da oltre 6 anni e fino a 10 anni alla data della
domanda
punti 4
C–
9.3)
richiedente con residenza nel Comune da oltre 10 anni e fino a 15 anni alla data
della domanda
punti 6
C–
9.4)
richiedente con residenza nel Comune da oltre 15 anni alla data della domanda
punti 8
TABELLA
D
Condizioni di incremento di 5 punti del punteggio ottenuto con le tabelle
A, B e C
D - 1)
Nucleo del richiedente corrispondente con il nucleo anagrafico costituito da soli anziani ultra
settantacinquenni
D - 2)
Nucleo del richiedente corrispondente con il nucleo anagrafico costituito da un solo adulto con
uno o più figli minori a carico (la condizione non viene riconosciuta quando il richiedente
convive more uxorio con altra persona adulta)
D - 3)
Nucleo del richiedente in cui sia presente persona con impossibilità a deambulare accertata
dall’organo competente ( Commissione medica per l’accertamento di invalidità civile) che
risiede in alloggio non adeguato alle necessità quotidiane dell’invalido
Questa situazione si riconosce solo se è certificata la presenza delle condizioni soggettive di
cui ai precedenti punti C-4.1 e C-4.2.
D - 4)
Richiedenti che siano nella condizione di una sistemazione abitativa precaria che derivi da
provvedimento esecutivo di rilascio dell’alloggio per finita locazione eseguito, con ISEE non
superiore al 30% del limite previsto per l’accesso
Le condizioni del quadro D non sono cumulabili tra loro.
ALLEGATO
A COMUNE DI BRESCELLO
ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
REGOLAMENTO D'USO DEGLI ALLOGGI
Art. 1 - Ambito di applicazione
Gli assegnatari sono tenuti all'osservanza delle disposizioni contenute o richiamate
nel contratto di locazione e di quelle del presente Regolamento che costituisce parte
integrante e sostanziale del contratto stesso ed è adottato in virtù dei poteri attribuiti
dalla L.R. 24/2001.
Art. 2 - Obblighi degli assegnatari
Gli assegnatari debbono:
a)
servirsi correttamente della cosa locata, ai sensi
dell'articolo 1587 del Codice Civile;
b)
avere la più ampia cura dell'alloggio assegnato e dei
locali, degli spazi e dei servizi di uso comune, provvedendo anche alla pulizia
degli stessi con le modalità stabilite dall'Autogestione, dal Condominio o, in
mancanza, dall'Ente Gestore;
e)
servirsi dell'alloggio ad uso esclusivo d'abitazione, a
meno che non sia stabilito diversamente nel contratto di locazione o vi sia espressa
autorizzazione scritta dell'Ente Gestore;
d)
servirsi del garage, della cantina, della soffitta e di ogni
altro spazio accessorio all'alloggio esclusivamente per gli usi cui tali locali sono
destinati, non essendo consentito adibire tali spazi ad attività lavorative o ad
abitazione o, comunque, mutarne la destinazione d'uso;
e)
svolgere le attività ricreative esclusivamente negli spazi e
nei luoghi all'uopo riservati. Sono vietate le attività rumorose e di disturbo
nonché le attività che creino pericolo per l'incolumità degli inquilini. E', inoltre,
necessario rispettare il riposo dei vicini nelle fasce orarie dalle ore 14,00 alle
16,00 e dalle 22,00 alle 7,00 (alle 9,00 nei giorni festivi), fatte salve le diverse
determinazioni dei singoli regolamenti delle Autogestioni o dei Condomini;
f)
notificare tempestivamente all'Ente Gestore tutte le
variazioni che avvengono nello stato di famiglia segnalando, senza indugi,
l'ingresso nell'alloggio di soggetti la cui presenza non era stata
precedentemente comunicata. Ai sensi dell'art. 27 della L.R. 24/2001
l'ospitalità o l'ampliamento del nucleo familiare sono soggette a formale
autorizzazione ai sensi dell'apposito Regolamento per il subentro, l'ospitalità e
la coabitazione;
g)
verificare che, dopo l'uso, i rubinetti dell'acqua e del gas
siano chiusi. I danni di qualsiasi specie derivanti da incuria saranno posti a
carico degli assegnatari;
h)
consentire al personale della proprietà e dell'Ente Gestore
le ispezioni nell'alloggio e relative pertinenze;
i)
affiggere negli appositi spazi o bacheche le comunicazioni
di interesse comune degli assegnatari;
j)
assicurare la gestione e manutenzione dell'impianto di
riscaldamento autonomo, se presente nell'alloggio, tenendo aggiornato il
libretto di impianto secondo gli obblighi previsti dalla normativa vigente in
materia;
k)
pulire ogni due anni le canne fumarie degli apparecchi a
gas e ogni anno quelle delle stufe a legna;
I)
pulire almeno ogni anno le fognature e le colonne di
scarico;
m)
garantire la pulizia e la manutenzione delle parti comuni,
quali in particolare atri, scale, giardini, cortili;
n)
pulire costantemente l'alloggio;
o)
evitare,
mediante
idonee
precauzioni
e/o
apparecchiature, il formarsi di condense e muffe che possano deteriorare e
rendere antigienico l'uso dei locali;
p)
rispettare i regolamenti di igiene, di polizia urbana, delle
aziende fornitrici dell'acqua, del gas, dei telefoni e comunque dei pubblici
servizi;
q)
rispettare ogni norma e consuetudine d'uso anche non
espressamente menzionata;
Art. 3 - Divieti
Negli stabili e negli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica non è consentito:
a. scuotere e battere dalla finestra verso strada o sui ripiani
delle scale tappeti, stuoie, coperte e simili. Tale operazione è permessa, nel
rispetto del Regolamento di Polizia Urbana, solo dai balconi e finestre verso il
cortile oppure negli spazi appositamente creati.
b. installare alle finestre, ai balconi e terrazze, tendaggi,
stenditoi e attrezzature varie salvo preventiva autorizzazione scritta dell'Ente
Gestore, o dell'Assemblea dell'Autogestione, o del Condominio.
e.
depositare nelle parti ad uso comune biciclette, motocicli,
autoveicoli, utensili, attrezzi, e comunque materiali ingombranti di qualsiasi tipo
anche per breve tempo.
La sosta di autoveicoli è consentita unicamente nelle aree a ciò destinate. L'Ente
Gestore provvedere di far rimuovere autoveicoli ed altri beni depositati nelle parti
comuni, addebitando le spese della rimozione ai proprietari degli stessi, o, qualora
gli stessi non siano identificati, agli assegnatari dell'edificio.
d.
spaccare legna ed altro nei locali, sulle scale, sui
pianerottoli, corridoi, balconi e nelle soffitte.
e. gettare nei sanitari materiali che possono otturarli o
danneggiarli.
f. tenere depositi di sostanze maleodoranti e di materie
infiammabili, esplosive o comunque pericolose.
g. tenere depositi di gas (metano, GPL o altro) in bombole o
altro materiale combustibile oltre le quantità strettamente necessarie per gli
usi domestici, da utilizzare secondo le vigenti norme di sicurezza.
h.
lasciare aperti cancelli e accessi di uso comune.
i.
gettare immondizie ed altri oggetti di rifiuto nel cortile e
altre parti comuni, nella strada o nelle adiacenze.
j.
sovraccaricare i pavimenti, i balconi, i sottotetti, i tetti e
tutti gli altri vani.
k.
recare disturbo al vicinato con rumori e suoni molesti di
qualsiasi natura.
I.
depositare sul balcone, sulle finestre, sui ballatoi, sulle
terrazze, e negli spazi comuni, utensili, attrezzi ed oggetti qualsiasi; mettere vasi per
fiori e piante sulle terrazze e finestre se non opportunamente assicurati, onde
evitare eventuali cadute. L'innaffiamento deve essere fatto in modo da non arrecare
danni agli assegnatari, alle persone, all'edificio e alle cose.
m.
tenere nell'alloggio, nelle pertinenze e negli spazi comuni
animali che arrechino grave disturbo o danno o costituiscano pericolo. Negli spazi
comuni gli animali non possono sostare e devono comunque essere adottate, oltre
all'accompagnamento, le opportune misure di cautela, di sicurezza e di rispetto
dell'igiene. I proprietari degli animali sono comunque responsabili, ai sensi dell'art.
2052 e.e, dei danni arrecati a persone e cose e sono tenuti a pulire le parti comuni e le
aree verdi sporcate dai loro animali.
n.
trasgredire le norme interne sulla circolazione, sul
parcheggio e sul lavaggio dei veicoli, in particolare gli autoveicoli, i motocicli e le
biciclette devono essere parcheggiate esclusivamente negli appositi spazi attenendosi
alle disposizioni dettate dall'assemblea dell'Autogestione o del Condominio o, in
mancanza dall'Ente Gestore.
o.
modificare in qualsiasi modo l'estetica dei fabbricati o
realizzare innovazioni nell'immobile e nelle parti comuni, senza la preventiva
autorizzazione scritta dell'Ente Gestore, o delle altre Autorità - Enti preposti.
p.
mettere a dimora, potare, recidere o abbattere piante,
coltivare ortaggi e fiori negli spazi comuni senza la preventiva autorizzazione
dell'Autoge-stione, del Condominio o, in mancanza, dell'Ente Gestore, fatti salvi i
regolamenti delle competenti autorità. I danni causati saranno posti a carico dei
responsabili, se individuati, o in mancanza ripartite fra tutti gli assegnatari.
q.
installare, senza la preventiva autorizzazione scritta
dell'Ente Gestore, antenne televisive o satellitari, apparecchi di
condizionamento o altri impianti, installare apparecchi riceventi e / o
trasmittenti costruiti in modo tale da disturbare la ricezione degli apparecchi TV.
Art. 4 - Responsabilità degli assegnatari
L'assegnatario è custode del bene assegnatogli e ne risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Art. 5 - Risarcimento danni ed eventuale pronuncia di d ecadenza per
violazione del Regolamento
Qualora l'assegnatario, o altro componente il nucleo familiare avente diritto, violi le
norme del presente Regolamento, l'Ente Gestore provvede, previa formale contestazione
dell'addebito, ad imputare all'assegnatari o un importo corrispondente alle spese
sostenute per il ripristino dei beni danneggiati e all'indennizzo dell'attività svolta
dall'Ente Gestore a causa del danneggiamento.
Nel caso di reiterata violazione del presente Regolamento e/o nel caso di mancato
pagamento delle spese addebitate per precedenti violazioni, potrà essere disposta la
decadenza dall'assegnazione ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. b) della L.R. 24/01.
Art. 6 - Reclami relativi a comportamenti di assegnatari
I reclami relativi ai comportamenti posti in essere da altri assegnatari o condomini,
devono essere trasmessi, unicamente per iscritto, all'Ente Gestore anche tramite le
Organizzazioni Sindacali degli inquilini, corredati dal verbale di assemblea
dell'Autogestione o del Condominio e/o dalla documentazione relativa alle prove a
dimostrazione della fondatezza delle lamentele. Viene garantitA la riservatezza delle
iniziative e degli atti.
Art. 7 - Divieto di innovazioni ed addizioni alla cosa locata
E' vietato all'assegnatario apportare addizioni o innovazioni alla cosa locata senza
il preventivo consenso scritto dell'Ente Gestore
In caso di violazione del presente divieto, oltre alle eventuali azioni di risoluzione
o di risarcimento danni, o decadenza dall'assegnazione, l'Ente Gestore potrà
esigere la rimessa in ripristino dell'immobile o ritenere, a sua scelta, le addizioni
o innovazioni senza che l'assegnatario abbia diritto ad alcuna indennità o
rimborso spese, anche in deroga agli artt. 1592 e 1593 del codice civile.
Le addizioni o migliorie realizzate dagli assegnatari dopo l'entrata in vigore della
L.R. 24/2001, previo parere tecnico dell'Ente Gestore e consenso formale
dell'Ente proprietario, danno diritto ad un indennizzo nell'importo fissato dal
provvedimento di autorizzazione.
Non sono riconosciuti indennizzi per le migliorie o addizioni realizzate in epoca
antecedente all'entrata in vigore della L.R. 24/2001.
Art 8 - Procedimento per violazione del Regolamento
L'Ente Gestore, avuta notizia, per iscritto, di un atto o comportamento che possa violare
le disposizioni dettate dal presente Regolamento, espleta gli eventuali accertamenti e
contesta, in forma scritta, i fatti all'assegnatario. Nell'atto di contestazione, accertati i
presupposti, l'Ente Gestore comunica all'assegnatario che:
1.
ha diritto di prendere visione degli atti, ferma restando la tutela del diritto
alla riservatezza di altri soggetti;
2.
ha facoltà di presentare controdeduzioni scritte, entro il termine di giorni 30
decorrenti dalla data di ricevimento della contestazione;
3.
ha la facoltà di chiedere per iscritto, entro il termine di giorni 15 decorrenti
dalla data di ricevimento della contestazione, di discutere la contestazione
stessa, anche facendosi assistere o rappresentare da una organizzazione
sindacale degli assegnatari o da persona di sua fiducia. In questo caso l'Ente
Gestore provvedere a fissare l'incontro per la discussione, che dovrà avere
luogo entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. Dell'incontro viene
redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti.
4.
ha diritto alla conclusione della procedura entro il termine di sessanta giorni
dalla data di ricevimento della contestazione..
Nell'atto conclusivo del procedimento l'Ente Gestore informa l'assegnatario che ha facoltà di
impugnare il provvedimento, indicandogli il soggetto cui deve essere presentata
l'impugnazione ed i termini entro i quali questa deve essere presentata.
ALLEGATO B
COMUNE DI BRESCELLO ALLOGGI DI
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI ONERI
FRA ENTE GESTORE ED ASSEGNATARI
A CARICO DELL'ENTE
GESTORE
A CARICO DEGLI ASSEGNATARI
IN LOCAZIONE
Art. 1
MANUTENZIONE E FORNITURE IN GENERE RELATIVE ALLE PARTI
COMUNI
Art. 1.1 - STRUTTURE MURARIE - SCALE - ATRII
l.a - Interventi sulle strutture dello
stabile.
2.a - Revisione degli infissi
nell'ambito
dei
programmi
di
manutenzione straordinaria.
3.a - Ripristino delle opere fisse di
completamento delle parti comuni
dello stabile (cornicioni, balconi,
marciapiedi, bancali, cornici, intonaci,
rivestimenti, tinteggiatura, ecc).
l.b - Ripristino di finiture relative
alle
parti
comuni
danneggiate
dall'utente o da terzi per servizi
forniti allo stesso.
2.b - Riparazione degli infissi per i
comuni guasti dovuti all'uso.
3.b - Installazione
tappeti e guide.
e sostituzione di
4.a - Ispezione e collaudi periodici
eseguiti dagli Enti preposti e relative tasse
di concessione (VV.FF.).
5.a - Ricarica degli estintori e
mantenimento
in
efficienza
manichette antincendio installate nelle
parti comuni.
5.b - Ricarica degli estintori e
mantenimento
in
efficienza
manichette
antincendio
installate
nelle parti comuni, in caso di
manomissione o di sottrazione.
6.a - Verniciatura e tinteggiatura
delle parti comuni interne al 70%
(scale, corridoi, cantine, lavanderie e
6.b - Verniciatura e tinteggiatura
delle parti comuni interne al 30%
(scale, corridoi, cantine, lavanderia e
infissi di uso comune).
infissi di uso comune). A totale carico in
caso di danni causati da incuria o dolo.
7.b - Sostituzione vetri delle
comuni (vetri, vani scale,
riunioni, lavanderie ecc).
parti
sale
Art. 1.2 - COPERTI
l.a - Ripristino di tetti, terrazzi,
camini e sostituzione di lucernari.
2.a - Interventi su tutte le opere da
lattoniere.
l.b - Riparazione di tetti, terrazzi,
lucernari per danni causati da
negligenza ed in particolare per colpa
dovuta alla installazione di antenne.
2.b - Riparazione alle grondaie per i
motivi di cui sopra.
3.a - Installazione parafulmini.
Art. 1.3 - FOGNATURE E SCARICHI
l.a - Ripristino di tubazioni e
condutture costituenti scarichi comuni
all'interno dei fabbricati.
l.b - Riparazione delle colonne
montanti per guasti dovuti a
negligenza di uso o colpa
2.a - Rifacimento o ripristino della rete
di fognature, fosse biologiche e pozzetti
cortilivi.
2.b - Espurgo periodico delle fosse
biologiche,
disotturazione
delle
colonne di scarico, delle reti fognarie
cortilive e relativi pozzetti, per
prevenire
disfunzioni
conseguenti
all'uso.
3.a - Sostituzione chiusini, caditoie e lapidi.
4.a - Disincrostazione delle colonne di
scarico, compresa la rete degli
apparecchi.
5.a - Installazione e sostituzione
dell'impianto di sollevamento delle acque di
rifiuto, compreso l'avvolgimento elettrico
della pompa.
Art. 1.4 - CORTILI E GIARDINI
l.a - Impianto e sostituzione alberi,
cespugli, prati, grossa potatura da
prevedere
quando
la
pianta
compromette la funzionalità del
fabbricato.
l.b - Opera di mantenimento di
alberi e prati, consistente nella
concimazione,
innaffiatura,
vangatura, potatura, ecc.
2.a - Fornitura inerti, rifacimento
asfalti
per
mantenimento
pavimentazioni esterne.
2.b - Stesa inerti ghiaiosi per il
mantenimento delle pavimentazioni
cortilive a Mac-Adams.
3.a - Installazione impianto di
illuminazione ed eventuali prese
d'acqua.
4.b - Consumi di acqua e di energia
elettrica per servizi comuni e loro
efficiente mantenimento.
di
5.b - Manutenzione degli arredi di cui
alla voce 5.a
6.a - Fornitura e sostituzione delle
attrezzature
di
arredo
a
completamento dello stabile (cartelli
indicatori, casellari postali, bacheche,
plafoniere, bidoni dell'immondizia).
6.b
Manutenzione
delle
attrezzature indicate alla voce 6.a.
5.a - Fornitura e sostituzione
panchine, giochi, cestelli ecc.
7.b- Acquisti attrezzature per la
gestione ordinaria del verde.
8.a - Servizio di derattizzazione 50%
8.b - Servizio di deblatizzazione e
derattizzazione. Quest'ultima al 50%
9.b - Mano d'opera e sale per lo
sgombero della neve.
IO.a - Installazione, sostituzione e
verniciatura di cancelli, cancellate e rete
metallica.
Art. 2 IMPIANTO
CENTRALE DI RISCALDAMENTO E
PRODUZIONE ACQUA CALDA CORRENTE
l.a - Installazione impianto e sue
variazioni per danni accidentali, per
modifiche legislative e per prescrizioni
degli organi di controllo.
l.b - Riparazione di apparecchiature
di regolazione, di controllo e di parti
accessorie
(vasi
espansioni,
riavvolgimento dei motori elettrici,
rettifiche
assi
rotazione,
valvole,
saracinesche,
guarnizioni,
premistoppa, regolazione radiatori, ecc).
2.a - Sostituzione di apparecchiature ed
accessori.
3.a - Interventi sulla rete di
distribuzione fino al radiatore,
comprese le relative opere murarie.
4.a - Opere murarie che si rendono
necessarie nel locale della centrale termica.
5.a - Pratiche ed oneri per collaudi vari
degli Enti preposti.
5.b - Conduzione
impianti.
6.b - Assicurazione
infortuni del conduttore.
e
gestione
contro
gli
7.b - Pulizia caldaia, corpi scaldanti,
canne
fumarie,
bruciatori,
disincrostazione
scambiatori,
ripristino refrattari e isolamento.
8.a - Controllo preventivo periodico (al
50%).
8.b - Controllo preventivo periodico
(al 50%).
9.b - Forza motrice e combustibile.
Art. 2 Bis
TELERISCALDAMENTO O COMUNQUE
IMPIANTI CENTRALIZZATI MUNITI DI VALVOLE DI
ZONA
l.a - Installazione dei contacalorie
contatore, dei contatori divisionali
l.b
Spese
di
conduzione
dell'impianto su convenzione AGAC
dell'acqua calda e fredda, delle valvole d i
zona
e
dei
termostati
o
cronotermostati ambiente.
per letture, fatturazione, controllo
sottocentrale,
disincrostazione
scambiatore, ecc.
2.a - Sostituzione dei contacalorie
contatore, dei contatori divisionali
dell'acqua calda e fredda e delle
valvole di zona dall'inizio e fino al 5°
anno della locazione. Dopo tale
termine le spese di sostituzione sono a
carico dell'Ente gestore per l'80% e del
conduttore per il 20%.
2.b - Sostituzione o riparazione del
termostato
o
cronotermostato
ambiente.
Sostituzione
dei
contacalorie contatore, dei contatori
divisionali dell'acqua calda e fredda e
delle valvole di zona dopo il 5° anno di
locazione, al 20%.
Art. 3
ASCENSORE
l.a - Installazione ascensore.
2.a - Sostituzione del gruppo argano
riduttore, completo di vite senza fine e
corona, di boccole e chiavette di blocco.
3.a - Eliminazione dello scorrimento
delle funi sulla puleggia di frizione con
rettifica delle gole e modifica del
sistema frenante.
2.b - Revisione del gruppo argano
riduttore,
sostituzione
del
premistoppa,
guarnizioni,
paraoli,
raschia olio, ghiere, spessori dadi e
bulloni, riapertura dei canali di
lubrificazione.
Registrazione
del
cuscinetto reggispinta, revisione del
quadro di manovra con sostituzione
delle
parti
logore:
contatti,
condensatori, relais, ecc.
3.b - Revisione dei gruppo freno con
sostituzione dei ceppi e degli
eccentrici, regolazione del circuito di
alimentazione del freno.
4.a - Sostituzione del motore di
trazione.
4.b - Revisione dei carrelli delle
porte di piano e cabina con
sostituzione dei contatti di controllo,
regolarizzazione
della
tensione
(riduzione a valori 50V) ai contatti
elettrici delle serrature di piano.
Riavvolgimento motori.
5.a - Sostituzione del pattino
retrattile e dell'elettromagnete.
5.b - Sostituzione del linoleum del
pavimento di cabina. Riattivazione
dell'illuminazione di cabina e del vano
corsa. Mantenimento targa ENPI,
targa di portata, cartelli di fuori
servizio, istruzioni manovra a mano e
dell'interruttore sotto vetro al piano
terra.
Sostituzione
cinghia
meccanismi di manovra porte.
6.a - Sostituzione dei pattini di
scorrimento cabina e contrappeso con
applicazione degli autolubrificatori.
6.b - Revisione e sostituzione delle
serrature delle porte dei vani corsa,
revisione
dei
congegni
di
autochiusura delle porte di piano,
sostituzione delle guarnizioni dei
pattini di scorrimento.
7.a - Sostituzione dei dispositivi
meccanici
del
piano
mobile,
dell'impulsore magnetico per il
comando del selettore ai piani e per il
comando dei controlli di direzione,
dell'amplificatore
impulsi
per
alimentazione
dei
segnali
di
ricevimento - fotocellula impulsori,
degli organi meccanici ed elettrici del
gruppo di comando delle porte di
cabina.
7.b - Forza motrice.
8.a - Fornitura e posa in opera di
pulsantiera di emergenza sul tetto di
cabina, di dispositivo teleritardatore a
protezione della bassa velocità del motore
di trazione e di dispositivo di allarme,
completo di batteria a tampone.
9.a - Rifacimento dei collegamenti a terra
delle apparecchiature, fornitura di
lampada portatile.
IO.a - Sostituzione dei perno
regolatore di velocità e accorciamento funi
con rifacimento del testa corde.
11.a - Eventuali opere murarie
all'interno del vano corsa ed in cabina.
9.b - Visite periodiche degli organi
preposti al controllo e tasse di
concessione governativa.
12.a - Sostituzione delle funi di
trazione per presenza di fili rotti, su
parere dell'ingegnere collaudatore circa
la sicurezza delle stesse, con altre nuove
complete di regolatore di tensione,,
compresa la sostituzione o rettifica della
puleggia di frizione (al 50%).
13.a - Adeguamento
norme vigenti.
impianto
12.b - Sostituzione delle funi di
trazione per presenza di fili rotti, su
parere dell'ingegnere collaudatore circa
la sicurezza delle stesse, con altre nuove
complete di regolatore di tensione,
compresa la sostituzione o rettifica della
puleggia di frizione (al 50%).
alle
Art. 4 IMPIANTO
SOLLEVAMENTO ACQUA
l.a - Installazione dell'impianto.
l.b
Riparazione
sostituzioni
di
parti:
sicurezza,
membrane,
componenti
elettrici,
livello,
paracqua, interr.
ritegno ecc.
e piccole
valvole di
pressostati,
cuscinetti,
valvole di
2.a - Sostituzione di apparecchiature
e di compressori, di accessori: pompa,
serbatoi,
elementi
rotanti,
avvolgimenti elettrici, ecc.
3.b - Ricarica pressione serbatoio
autoclave
e
manutenzione
dei
compressori aria.
4.a - Collaudo, imposte
relative alla installazione.
e tasse
4.b - Ispezione e collaudi periodici
degli Enti preposti e relative tasse di
concessione.
5.b - Pulizia, lavaggio e disinfezione del
serbatoio di accumulo e del serbatoio
della autoclave.
6.b - Forza motrice.
7.a - Controllo preventivo periodico al
50%.
7.b - Controllo preventivo periodico al
50%.
Art. 5 IMPIANTO
ADDOLCIMENTO ACQUA
l.a - Installazione impianto.
l.b - Riparazioni, piccole sostituzioni di
parti, filtri ecc; taratura periodica
sostituzione e manutenzione delle
elettrovalvole di governo.
2.a - Sostituzione di apparecchiature ed
accessori.
3.b - Forza motrice e conduzione. 4.b Sali e resine.
5.a - Controllo preventivo periodico al
50%.
5.b - Controllo preventivo periodico
al 50%.
6.a
Sostituzione
della
apparecchiatura elettromeccanica per il
funzionamento automatico.
7.b - Manutenzione organi di tenuta.
Art. 6 IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE E SUONERIA PARTI COMUNI
l.a - Installazione dell'impianto
elettrico: suoneria comando apriporte
e cancelli, illuminazione parti comuni,
citofono
ecc.
Sostituzione
apparecchiature per vetustà
l.b - Riparazione dell'impianto
elettrico:
suoneria,
comando
apriporta e cancelli, illuminazione
parti comuni, citofono ivi compresi i
relais, le elettroserrature ed i
temporizzatori,
compresa
la
sostituzione
delle
apparecchiature
dovuta a uso improprio.
2.a - Installazione di dispositivi
automatici di chiusura (chiudiporta a
braccio o a pavimento).
2.b - Manutenzione e sostituzione di
dispositivi automatici di chiusura
(chiudiporta a braccio o a
pavimento), con relative chiavi,
compresa
la
sostituzione
delle
apparecchiature dovute ad uso
improprio.
3.b - Riparazioni e piccole
sostituzioni di parti in conseguenza
dell'uso:
lampade,
interruttore,
plafoniere, portalampade ecc.
4.b - Energia elettrica.
Art. 7
IMPIANTO CENTRALIZZATO TV
l.a - Installazione e sostituzione
dell'impianto centralizzato TV per la
ricezione dei programmi nazionali.
l.b
Integrazione
dell'impianto
centralizzato TV per la ricezione di
eventuali altri canali.
2.b
Riparazione
dell'impianto
centralizzato TV per la ricezione di
programmi nazionali compresa la
sostituzione di singoli componenti.
3.b - Sostituzione cavi, prese ed altri
accessori per l'ampliamento della
ricezione.
Art. 8
MANUTENZIONE E FORNITURE
ALL'INTERNO DELL'UNITA'
IMMOBILIARE
Art. 8.1 - IMPIANTO ELETTRICO
l.a - Rifacimento o adeguamento
elettrico a garanzia della funzionalità e
della sicurezza.
l.b - Riparazione dell'impianto
elettrico
per
cortocircuito
o
sovraccarico e relativa sostituzione delle
apparecchiature (interruttori, prese di
corrente,
deviatori,
pulsanti
e
segnalatori acustici e luminosi).
Art. 8.2 - IMPIANTO IDRICO / SANITARIO / GAS
l.a - Installazione e rifacimento
de ll 'i mpi an t o
i d ri co ,
gas
e
apparecchiature sanitarie.
2.a - Installazione e sostituzione dei
contatori dell'acqua calda e fredda.
3.a - Riparazione e sostituzione di
tu ba zi on i
e
c o nd ot te
i nt er ne
all'alloggio; sostituzione cassette di
scarico W.C., comprese le relative opere
murarie.
l.b - Riparazione e sostituzione delle
apparecchiature del bagno e della cucina.
2.b - Manutenzione dei contatori
divisionali dell'acqua calda e fredda in
conseguenza dell'uso.
3.b - Riparazioni di tubazioni e
condotte interne all'alloggio in caso di
danneggiamento.
4.a - Disincrostazione dei depositi
calcarei delle condutture idriche.
Art. 8.3 - RISCALDAMENTO E PRODUZIONE Di ACQUA CALDA
PER IMPIANTI AUTONOMI
l.a - Installazione e rifacimento degli
impianti autonomi di riscaldamento a
produzione di acqua calda, su
programma dell'Ente Gestore.
l.b
Interventi
sulle
apparecchiature che compongono gli
i mp i a n t i
di
r i s c a l d a me n t o
a
produzione acqua calda, regolazione
fiamma
pilota,
ricarica
vaso
espansione, sbloccaggio pompe, messa
a punto combustione, sfiato elementi
riscaldanti, sostituzione guarnizioni di
tenuta, sostituzione
anodo, ecc.
2.a
Sostituzione
delle
apparecchiature e degli impianti di
riscaldamento e di produzione di
acqua calda dall'inizio e fino al 5°
anno della locazione. Dopo tale
termine le spese di sostituzione sono a
carico dell'Ente Gestore per l'80% e del
conduttore per il 20%.
2.b
Sostituzione
delle
apparecchiature e degli impianti di
riscaldamento e di produzione di
acqua calda dopo il 5° anno di
locazione al 20%.
3.a - Adeguamento delle
fumarie alle norme vigenti.
3.b - Nomina del terzo responsabile.
canne
4.b - Pulizia del bruciatore della
caldaia, del bollitore, delle canne
fumarie,
disincrostazione
almeno
annuale del serpentino.
5.b - Analisi fumo
combustione ogni due anni.
e
prova
Alt. 8.4 - PARETI E SOFFITTI: INTONACI, TINTE, VERNICI E PARATI
l.a - Ripristino di intonaci
conseguenti a difetti costruttivi o
manutentivi, con relative tinte, vernici e
parati per le sole zone interessate.
l.b - Ripristino di intonaci per danni
causati dall'utente.
2.b - Rinnovi periodici delle finiture
nelle pareti e nei soffitti nel corso
della locazione.
3.b - Innovazioni e migliorie nel
corso del rapporto di locazione,
concordati con la proprietà.
Art. 8.5 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
l.a - Rifacimento totale o parziale di
pavimenti e rivestimenti conseguenti a
difetti costruttivi od usura o dovuti ad
interventi
manutentivi
degli
impianti, anche con impiego di
materiali similari.
l.b - Riparazione di pavimenti e
rivestimenti in genere per danni
dovuti a negligenza o colp a e
lavaggio pavimenti tessili.
Alt. 8.6 - SERRAMENTI E INFISSI
l.a - Sostituzione di porte, telai,
finestre, avvolgibili, persiane e scuri.
l.b - Riparazione delle porte, dei
telai finestre, delle persiane, degli
sc ur i e so s ti tu z io ne d i p ar ti
accessorie, maniglie, vetri, serrature,
cornici, ecc.
2.a - Riparazione rulli e relativi
sostegni e ancoraggi delle serrande
avvolgibili e delle porte dei garages.
2.b - Riparazione e sostituzione delle
cordelle, degli attacchi al rullo, delle
molle, stecche e ganci nelle serrande
avvolgibili, nonché degli accessori
delle porte dei garages.
3.a - Verniciatura di serramenti
esterni, serrande avvolgibili, persiane,
scuri e parapetti dei balconi.
3.b - Verniciatura
interni: porte e telai.
di
serramenti
Art. 8.7 - APPARECCHI DI ESTRAZIONE E VENTILAZIONE LOCALI
l.a - Installazione degli apparecchi di
estrazione e ventilazione locali.
l.b - Manutenzione e pulizia degli
apparecchi
di
estrazione
e
ventilazione locali.
Art. 9 ONERI
AMMINISTRATIVI
l.a - Le spese di amministrazione, fatta
eccezione dei costi indiretti relativi ai
servizi erogati.
l.b - I costi indiretti relativi ai servizi
erogati.
2.a - Assicurazione dello stabile e degli
impianti.
2.b - Imposte e tasse su passi carrai e per
nettezza urbana.
3.a - Imposte e tasse per
occupazione di spazi pubblici e tasse in
genere.
Nota: Gli interventi manutentivi per i quali è prevista la compartecipazione fra Ente
Gestore e assegnatari saranno definiti sulla base di preventivi e di condizioni concordati fra
le parti.
ALLEGATO C
COMUNE DI BRESCELLO
ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
REGOLAMENTO PER L'AUTOGESTIONE
Art. 1 - L'Autogestione dei servizi accessori e degli spazi comuni
A sensi del Capo I e II del Titolo III della Legge Regionale 8 Agosto 2001 n. 24 per gli immobili di ERP nei quali la totalità delle unità immobiliari sia
stata assegnata in locazione, la gestione dei servizi accessori, degli spazi comuni e della manutenzione ordinaria degli immobili è attuata dagli
assegnatari in forma di autogestione secondo i principi stabiliti dal presente Regolamento.
Art. 2 - Costituzione dell'autogestione
Il Comune e F Ente Gestore favoriscono e promuovono F autogestione dei servizi accessori e degli spazi comuni nei fabbricati di ERP.
L'autogestione è relativa ad uno o più fabbricati, ad una sola scala di un fabbricato
di più scale qualora sia possibile una gestione autonoma dei servizi per la stessa, o ad un
complesso di fabbricati che hanno in comune servizi accessori e parti comuni, oppure
esigenze di una gestione comune.
L'assemblea di costituzione delle singole autogestioni è convocata dall'Ente Gestore o
da un quarto degli assegnatari, mediante avviso di convocazione spedito almeno 10
giorni prima del suo svolgimento a tutti gli assegnatari. In caso di convocazione da
parte degli assegnatari copia della stessa deve essere trasmessa all'Ente Gestore.
Nella prima assemblea gli assegnatari deliberano la costituzione
dell'autogestione e ne eleggono gli organi.
L'autogestione può essere revocata con atto dell'Ente Gestore o con
deliberazione dell'assemblea, che abbia avuto il voto favorevole della
maggioranza degli assegnatari, in qualsiasi momento su richiesta dell'Ente Gestore o
della maggioranza degli assegnatari. La revoca deve essere debitamente motivata.
Al fine di assicurare una corretta gestione dei servizi e degli spazi comuni è consentito
all'autogestione di avvalersi di soggetti esterni professionisti nella gestione degli
immobili, scelti dall'assemblea degli assegnatari secondo principi di efficienza ed
economicità, da affiancare all'autogestione quali supporti tecnici nella propria attività.
Al momento della costituzione dell'autogestione l'Ente Gestore redige e consegna
al rappresentante dell'autogestione apposito verbale, sottoscritto dalle parti, in cui sono
riportati i servizi comuni e i beni comuni, le pertinenze, gli impianti comuni e le loro
condizioni.
Sono altresì consegnati la documentazione attestante la conformità e la sicurezza degli
impianti, il libretto di fabbricato se esistente e l'elenco degli assegnatari.
Art. 3 - Compiti dell'autogestione
L'autogestione ha per oggetto:
- la gestione delle spese relative all'uso ed al godimento delle parti comuni del
fabbricato;
- la gestione delle spese relative ai servizi accessori relativi del fabbricato;
- la determinazione delle modalità d'uso e di godimento delle parti comuni e dei
servizi accessori del fabbricato;
L'autogestione disciplina l'uso degli spazi comuni, degli spazi verdi e dei locali a
disposizione, rispettando la destinazione originaria.
Tale uso deve essere stabilito per scopi e finalità sociali che ne rispettino il godimento
da parte di tutti gli assegnatari.
Nella gestione dei servizi e degli spazi comuni rientra la conduzione e la
manutenzione ordinaria degli stessi e degli impianti nei termini e secondo le ripartizioni
di cui al regolamento del contratto di locazione.
L'autogestione può effettuare interventi preordinati al miglioramento dei servizi e
degli spazi comuni, diversi dalla manutenzione ordinaria posta a proprio carico, solo
previa esplicita autorizzazione dell'Ente Gestore.
Art. 4 - Organi dell'autogestione
Sono organi dell'autogestione:
1) l'Assemblea degli assegnatari;
2) il Presidente dell'autogestione;
3) il Comitato di gestione.
Art. 5 - Assemblea degli assegnatari
L'Assemblea è costituita da tutti gli assegnatari del fabbricato. Ciascun componente del nucleo assegnatario avente titolo può partecipare validamente
all'Assemblea in sostituzione del titolare assente. Ogni assegnatario può farsi rappresentare da altra persona con delega scritta. Non sono ammesse più
di due deleghe alla stessa persona.
L'Ente Gestore partecipa con diritto di voto alle assemblee qualora vi siano alloggi
non assegnati.
L'Assemblea si riunisce in via ordinaria entro e non oltre 60 giorni dalla chiusura
dell'esercizio finanziario per l'esame e l'approvazione del rendiconto e del bilancio
preventivo.
L'Assemblea si riunisce in via straordinaria tutte le volte che l'amministratore o il
comitato di gestione lo ritenga necessario o quando ve ne sia richiesta da parte dell'Ente
Gestore o di almeno un quarto degli assegnatari.
In modo particolare l'Assemblea provvede:
- a costituire e a revocare l'autogestione
- a nominare e revocare il Presidente dell'autogestione;
- a nominare e revocare l'eventuale Comitato di gestione;
- a scegliere soggetti terzi che forniscano supporto al rappresentante nella
gestione;
- ad approvare i bilanci preventivi ed i rendiconti annuali;
- a deliberare in ordine ad ogni attività riguardante il funzionamento
dell'autogestione;
- a conferire incarichi in relazione all'amministrazione;
- a stabilire i compensi eventuali del Presidente dell'autogestione;
- ad individuare i criteri per la ripartizione delle spese;
- ad approvare gli atti assunti dal rappresentante dell'autogestione in via
straordinaria;
- a deliberare i programmi di manutenzione ordinaria dei servizi accessori e
spazi comuni nonché quelli volti al miglioramento degli stessi nei termini
indicati all'art. 3;
- ad approvare i regolamenti interni;
- ad approvare l'esperimento di azioni legali contro gli assegnatari e contro i
terzi proposte dal rappresentante dell'autogestione;
- a deliberare su tutte le materie di competenza dell'autogestione non
espressamente attribuite ad altri organi dell'autogestione.
Art. 6 - Convocazione e modalità di svolgimento dell'assemblea
L'assemblea è convocata a cura del Presidente dell' autogestione mediante avviso scritto da inviare a tutti gli assegnatari almeno 5 giorni prima della data
fissata.
L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione,
delle materie da sottoporre alla deliberazione dell'assemblea, e della data e ora della
riunione in seconda convocazione.
L'assemblea si intende validamente costituita quando siano presenti almeno i due terzi
degli assegnatari in prima convocazione e almeno un terzo in seconda convocazione.
Le deliberazioni si considerano valide se approvate con il voto favorevole della
maggioranza degli intervenuti.
Gli assegnatari ed i loro delegati presenti alla riunione devono nominare tra loro, di
volta in volta, un Presidente e un Segretario.
Il segretario ha il compito di redigere il verbale dell'assemblea su apposito libro verbali.
Per le impugnazioni dell'assemblea si applica quanto previsto dall'art. 1137 del codice
civile.
Il verbale dei lavori dell'assemblea verrà firmato dal presidente e dal segretario.
Copia del verbale verrà esposta negli appositi spazi riservati alle comunicazioni e verrà
trasmessa agli assegnatari assenti.
Agli assegnatari che ne facciano richiesta scritta deve essere rilasciata copia del
verbale di assemblea entro 30 giorni dalla data dell'assemblea stessa.
Il presidente dell'autogestione ha l'obbligo di convocare l'assemblea degli assegnatari
oltre che alle scadenze previste dal presente Regolamento, ogni qualvolta ne facciano
richiesta un quarto degli assegnatari o l'Ente Gestore.
Art. 7 - Presidente dell'autogestione
Il Presidente dell'autogestione è nominato dall'assemblea e deve essere scelto tra gli assegnatari facenti parte dell'autogestione.
Al fine di agevolare una corretta gestione dei servizi e degli spazi comuni è consentito
all'autogestione di avvalersi di soggetti esterni professionisti nella gestione degli
immobili, scelti dall'assemblea degli assegnatari secondo principi di efficienza ed
economicità, da affiancare al rappresentante dell'autogestione quali supporti tecnici.
Solo nel caso in cui consti espressamente che nessuno degli assegnatari sia disponibile ad
accettare l'incarico di presidente dell'autogestione, l'assemblea può nominare un presidente
esterno all'autogestione individuandolo, preferibilmente, tra gli amministratori
professionisti nella gestione degli immobili.
Per la nomina del presidente dell'autogestione occorre il voto favorevole della
maggioranza dei facenti parte dell'autogestione.
Il rappresentante dell'autogestione dura in carica un anno e può essere riconfermato
alla scadenza.
L'assemblea può per giustificati motivi revocare in ogni momento il
rappresentante dell'autogestione con la stessa maggioranza prevista per la nomina.
In caso di dimissioni volontarie il rappresentante dell'autogestione deve assolvere il
proprio mandato per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo
rappresentante, che dovrà essere effettuata entro 60 giorni dalla data di svolgimento della
assemblea che ha preso atto delle dimissioni.
Art. 8 - Compiti del Presidente dell'autogestione
Il Presidente dell'autogestione ha la rappresentanza degli interessi sociali degli assegnatari nei rapporti con terzi e con l'Ente Gestore.
Il presidente dell'autogestione provvede all'inizio di ciascun esercizio a redigere un
preventivo da cui risultino:
- le spese che si prevedono nell'esercizio per i servizi autogestiti;
- le quote a carico di ciascun assegnatario;
- la ripartizione delle quote in rate periodiche suddivise ciascuna nelle voci
suddette.
Nelle autogestioni costituite da meno di dieci alloggi F assemblea può autorizzare il presidente a non presentare il bilancio preventivo all' assemblea
stessa, fermo F obbligo di rendiconto delle spese a consuntivo
Alla fine di ciascun esercizio il rappresentante dell'autogestione deve redigere un
rendiconto distinto nelle voci suddette, da cui risultino le spese effettivamente sostenute
con la suddivisione degli oneri a carico di ciascun assegnatario, l'ammontare dei
versamenti effettuati dai singoli, i relativi conguagli attivi e passivi nonché l'entità
residua dei fondi accantonati.
Entro un mese dall'inizio o dalla fine di ogni esercizio, sia il preventivo sia il
consuntivo devono essere sottoposti all'approvazione dell'assemblea ed inviati all'Ente
Gestore.
Il Presidente dell'autogestione deve:
- tenere il registro dei verbali dell'assemblea degli assegnatari;
- tenere il registro di cassa sul quale devono essere annotati tutti i movimenti di
denaro;
- convocare l'assemblea degli assegnatari;
- eseguire le deliberazioni dell'assemblea degli assegnatari;
- curare l'osservanza del regolamento per l'uso degli alloggi e degli spazi
comuni;
- riscuotere le quote di partecipazione alle spese degli assegnatari;
- provvedere all'apertura di un conto corrente intestato all'autogestione da
utilizzarsi per la riscossione delle quote di competenza;
-
-
-
-
-
gestire e riscuotere le quote di partecipazione degli assegnata ri ai costi
connessi ai programmi di miglioramento dei servizi accessori e degli spazi
comuni approvati dall'assemblea;
rendere conto della sua gestione alla fine di ogni anno all'assemblea degli
assegnatari e all'Ente Gestore;
stipulare in nome dell'autogestione i contratti per la fornitura dei servizi,
nonché tutti gli atti e i contratti che si rendessero necessari restando ferma in
ogni caso la responsabilità solidale di tutti gli assegnatari nei confronti dei terzi
e dell'Ente Gestore;
assicurare, con il concorso del comitato di gestione se esistente, l'osservanza
del presente regolamento;
proporre, con il concorso del comitato di gestione se esistente, il regolamento
interno da sottoporsi all'approvazione dell'assemblea. Tale regolamento non
deve essere in contrasto con le regole generali predisposte dal Comune con
appositi regolamenti e con quanto previsto dalla vigente normativa;
segnalare tempestivamente all'Ente Gestore, che procederà al recupero a
termini di legge, eventuali situazioni di morosità riguardanti le quote per
servizi;
segnalare immediatamente eventuali situazioni di pericolo ai competenti uffici
preposti nonché all'Ente Gestore;
agire e rappresentare in giudizio l'autogestione.
qualora il contenuto delle citazioni e dei provvedimenti dell'autorità
amministrativa esorbiti dalle attribuzioni del rappresentante dell'autogestione,
questi è tenuto a darne notizia agli assegnatari ed all'Ente Gestore.
Al presidente dell'autogestione può venire attribuito dall'assemblea degli assegnatari un compenso da addebitarsi alle spese comuni.
Il presidente dell'autogestione per lo svolgimento delle funzioni sopraindicate si
avvale della collaborazione e del contributo del comitato di gestione, se nominato.
Art. 9 - Comitato di gestione
Il Comitato di gestione è eletto dall'Assemblea, qualora questa decida la costituzione di questo organo, con il voto favorevole della maggioranza dei
facenti parte dell' autogestione.
I suoi componenti sono scelti tra gli assegnatari facenti parte
dell'autogestione.
II Comitato di gestione è composto da un minimo di tre ad un massimo di
cinque membri, dura in carica un anno e può essere riconfermato.
Il Comitato si riunisce periodicamente in base alle esigenze.
Delle riunioni va redatto apposito verbale.
Del Comitato fa parte di diritto il Presidente dell'autogestione, che ne convoca e
presiede le sedute.
Il Comitato assegna ad ogni componente compiti specifici. Sono
compiti del Comitato:
- organizzare e realizzare il lavoro necessario al migliore funzionamento dei
servizi promuovendo le opportune collaborazioni;
- fare osservare le norme regolamentari;
- rappresentare l'unità dell'autogestione a livello di complessi di stabili
mantenendo rapporti con l'Ente Gestore e con le 00.SS degli assegnatari per
tutti i problemi connessi all'autogestione;
- dirimere controversie di ogni genere in ordine al servizio.
Il Comitato collabora con il Presidente dell'autogestione.
Art. 10 - Obblighi degli assegnatari
Gli assegnatari devono rispettare il contratto di locazione, il regolamento interno del fabbricato, le deliberazioni dell'assemblea e tutti i regolamenti e le
leggi che disciplinano F edilizia residenziale pubblica.
Gli assegnatari che acquistano l'alloggio sono obbligati all'osservanza del presente
regolamento fino alla formale costituzione del condominio. Sono tenuti all'osservanza del
presente regolamento anche i conduttori di negozi e locali non abitativi compresi nel
fabbricato in autogestione.
Nessun assegnatario o occupante di alloggio ERP può sottrarsi al pagamento delle
spese comuni deliberate in sede di assemblea, neppure rinunciando ai diritti loro spettanti
su impianti, servizi o parti di uso comune
Con delibera dell'assemblea può essere decisa la costituzione di un adeguato fondo di
riserva, reintegrabile, per assicurare la copertura delle spese di gestione.
Le spese vengono sostenute dagli assegnatari in misura proporzionale al valore della
porzione di immobile loro assegnata in godimento espressa in millesimi, e comunque
facendo riferimento ai criteri di ripartizione previsti dal codice civile per il condominio.
Se si tratta di cose destinate a servire agli assegnatari in misura diversa, le spese sono
suddivise secondo piani di riparto redatti proporzionalmente all'uso.
Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla gestione
e alla manutenzione dei servizi accessori e spazi comuni sono a carico del gruppo di assegnatari che ne trae utilità.
Gli assegnatari sono tenuti al pagamento delle quote nelle forme richieste e alle
scadenze fissate. Decorso tale termine vengono applicati gli interessi nella misura fissata
dall'assemblea.
Le somme dovute e non pagate vengono richieste dal presidente
dell'autogestione all'Ente Gestore che provvede al versamento entro 60 giorni dalla
richiesta ed al conseguente recupero nei confronti degli assegnatari richiedendo, oltre
agli interessi legali, il rimborso per spese di riscossione.
Gli assegnatari sono tenuti a rimborsare integralmente all'Ente Gestore le spese
sostenute per i servizi a loro prestati.
Tutti i componenti del nucleo avente diritto sono obbligati in via solidale al pagamento
di quanto dovuto per la gestione dei servizi comuni.
La morosità nel pagamento dei servizi è equiparata a quella relativa al canone di
locazione.
In caso di inottemperanza e di mancata sanatoria, scaduto il termine fissato, l'Ente
Gestore potrà esperire azione giudiziaria di risoluzione contrattuale, con conseguente
azione di sfratto.
Qualora l'assegnatario si sia reso moroso per un periodo superiore a tre mesi, il Comune pronuncia la decadenza salvo i casi di sospensione della stessa di
cui ai commi 4° e 5° dell'art. 30 della legge regionale n. 24/01).
Art. 11 - Diritti degli assegnatari
Gli assegnatari sono di diritto membri dell' autogestione sulla base dell' assegnazione ottenuta. Tale diritto è irrinunciabile e cessa contemporaneamente
al venire meno, per qualsiasi motivo, dell'assegnazione.
Il presidente dell'autogestione è tenuto a mettere a disposizione degli assegnatari la documentazione dell'autogestione, nonché a fornire loro ogni
chiarimento che si renda necessario, nel rispetto della normativa per la tutela della privacy.
Art. 12 - Poteri e doveri dell'Ente Gestore
Al solo scopo della tutela dei beni oggetto dell'autogestione, è riconosciuto all'Ente Gestore il potere di ispezione e di controllo.
Qualora si dovessero riscontrare nella conduzione dell'autogestione
danneggiamenti all'immobile o agli impianti, l'Ente Gestore procederà a notificare i
rilievi effettuati al Presidente dell'autogestione e, nel caso di non intervento
dell'autogestione, ad eseguire gli interventi necessari con successivo addebito delle spese
a carico degli assegnatari.
L'Ente Gestore può in qualunque momento esercitare poteri di verifica nell'attività
complessiva dell'autogestione, tendenti ad accertare la corretta gestione della stessa.
Qualora si riscontrassero irregolarità nell'esercizio dell'autogestione, difficoltà od
impossibilità di funzionamento, l'Ente Gestore provvede a sospendere o revocare, con
atto motivato, l'autogestione.
Nel caso di sospensione o revoca dell'autogestione, la gestione compete all'Ente
Gestore che può avvalersi di un amministratore professionista, il cui compenso sarà
posto a carico degli assegnatari interessati.
Qualora nel fabbricato vi siano alloggi vuoti, l'Ente Gestore provvede a sostenere
le spese comuni per la quota relativa a detti alloggi.
Art 13 - Norma finale
Per quanto non previsto dalle normative sull'edilizia residenziale pubblica o dal presente regolamento si fa espresso richiamo alle norme sulla
comunione di cui all'articolo 1100 e seguenti del codice civile.
ALLEGATO D COMUNE
DI BRESCELLO ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA
REGOLAMENTO PER SUBENTRO, OSPITALITÀ' TEMPORANEA,
COABITAZIONE
Art. 1 - Definizione dei soggetti interessati
L'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica assoggettati alla legge
regionale 8/8/2001, n. 24 avviene unicamente a seguito dell'emanazione dei
formali provvedimenti di assegnazione, ampliamento del nucleo familiare,
ospitalità, fatte salve le particolari disposizioni dettate dal successivo art. 2.
La composizione del nucleo familiare avente diritto all'utilizzo dell'alloggio
pubblico (nucleo avente diritto originario) è stabilita dall'Amministrazione
Comunale all'atto dell'assegnazione.
L'ingresso nell'alloggio di altri soggetti avviene nel rispetto delle norme dettate
dal presente Regolamento.
Il ritorno di un componente del nucleo avente diritto originario, che ha interrotto
la stabile convivenza con lo stesso nucleo originario, è equiparato all'ingresso di
terzi ed è assoggettato al regime di cui agli articoli seguenti.
Art. 2 - Definizione di nucleo familiare dell'assegnatario dell'alloggio
Per nucleo familiare avente diritto originario dell'assegnatario si intende, oltre
all'assegnatario, l'insieme delle persone a favore delle quali è stata disposta l'assegnazione
dell'alloggio e per le quali permane la condizione di stabile convivenza.
Si definisce accrescimento naturale l'aumento dei componenti del nucleo familiare,
avvenuto dopo l'assegnazione dell'alloggio, a seguito di nascita di figli o di matrimonio. I
figli legittimi ovvero i figli naturali riconosciuti, adottati e affiliati dell'assegnatario e di
altri componenti il nucleo familiare nati successivamente all'assegnazione, e coloro che
hanno contratto matrimonio con l'assegnatario od altri componenti del nucleo familiare,
entrano immediatamente a far parte del nucleo familiare dell'assegnatario ad ogni effetto.
L'assegnatario è tenuto a dare comunicazione all'Ente Gestore di ogni variazione del nucleo
familiare ai sensi del presente articolo entro trenta giorni dal suo verificarsi.
Art.
3 -
Modalità di comunicazione all'Ente Gestore di ingresso
nell'alloggio di altre persone rispetto al nucleo originario
Al momento dell'ingresso nell'alloggio, nella segnalazione all'Ente Gestore, l'assegnatario
e il soggetto entrante devono dichiarare se l'ingresso avviene per ospitalità temporanea,
senza diritto al subentro nell'assegnazione, oppure se sia
finalizzata all'ampliamento del nucleo familiare (allo scopo di sube ntrare nel contratto
di locazione).
Solo nel primo caso si può derogare dal possesso da parte dell'ospite dei requisiti per la
permanenza, da accertarsi preventivamente ai sensi del successivo Art. 5. Nel caso in cui
l'ospite non sia cittadino italiano dovrà essere in regola con la normativa che disciplina
la presenza di cittadini stranieri in Italia.
Art. 4 - Subentro nella titolarità del contratto di locazione
I componenti del nucleo avente diritto originario, purché stabilmente conviventi,
subentrano nella titolarità del contratto di locazione di alloggi di edilizia
residenziale pubblica in caso di decesso dell'assegnatario ovvero di abbandono
dell'alloggio a seguito dell'interruzione della stabile convivenza anche
anagraficamente accertata.
Hanno diritto al subentro i componenti del nucleo originario nonché coloro che siano
venuti a far parte del nucleo per ampliamento dello stesso, a seguito di nascita di figli,
matrimonio ovvero per affidamento stabilito con provvedimento giudiziario, ovvero per
accoglienza nell'abitazione degli ascendenti o degli affini in linea ascendente, fatto salvo il
mantenimento del possesso dei requisiti per la permanenza nell'ERP.
Hanno diritto al subentro, inoltre, i soggetti ai quali, a i sensi del presente Regolamento,
il Comune ha concesso con apposito provvedimento l'ampliamento del nucleo familiare.
In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili
dello stesso, si provvede all'eventuale voltura del contratto di locazione in conformità della
decisione, anche provvisoria, del giudice.
II subentro nella titolarità del contratto di locazione a favore di soggetti diversi da
quelli definiti all'Art. 2 del presente Regolamento, può essere concesso sol o con
provvedimento del Comune, previa istanza dell'assegnatario secondo le modalità
di cui al seguente Art. 5.
Art. 5 - Requisiti, modalità e presentazione della domanda per il subentro nella
titolarità del contratto di locazione
L'avvio della stabile convivenza con soggetti diversi da quelli indicati nel precedente
Art. 2, può essere chiesto solo dall'assegnatario in possesso dei requisiti per la
permanenza nell'E.R.P., riferiti all'intero nucleo familiare ivi compreso il
componente od i componenti a favore dei quali è chiesto l'ampliamento, quando la
convivenza è instaurata per le finalità della reciproca assistenza materiale e morale ed in
particolare per condizioni di disagio socio-sanitario riferita al nucleo originario o alle
persone preposte al subentro, per convivenza finalizzata alla mutua assistenza
dichiarata dal richiedente e/o attestata dai Servizi Sociali, a condizione documentata di
grave disagio abitativo del soggetto proposto al subentro. Non potrà essere chiesta, nel caso
in cui l'assegnatario:
a)
risulti moroso nel pagamento del canone o delle quote di
gestione dei servizi e spese accessorie;
b)
sia stato dichiarato decaduto o nei suoi confronti sia in corso un
procedimento per l'eventuale dichiarazione di annullamento o di decadenza
dell'assegnazione.
Non potrà parimenti essere richiesta nel caso in cui l'assegnatario sia titolare di un alloggio
non adeguato, con l'entrata del o dei componenti a favore dei quali è richiesto il subentro,
rispetto agli standard previsti all'art. 11 del Regolamento di assegnazione degli alloggi.
Per il periodo di tre anni dall'assegnazione non potranno essere iniziate convivenze
finalizzate all'ampliamento del nucleo, se non per gravi esigenze del nucleo avente diritto
originario sopravvenute dopo l'assegnazione stessa. In questi casi dopo la
comunicazione dell'inizio della convivenza l'Ente Gestore trasmetterà la documentazione
al Comune affinchè la Commissione di cui all'art. 7 del Regolamento Assegnazione
alloggi ERP verifichi la presenza dei requisiti di cui sopra e che l'ampliamento non
costituisca elusione della normativa in materia di assegnazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica. Il Comune, o l'Ente Gestore delegato, al momento del
ricevimento della comunicazione di avvio della stabile convivenza finalizzata alla
reciproca assistenza morale e materiale da parte dell'assegnatario, da dichiarare e
sottoscrivere da entrambi i soggetti interessati, verifica che, all'ingresso nel nucleo
dei nuovi componenti, questo abbia i requisiti e non incorra nelle cause ostative previste
dalle disposizioni del presente articolo. Nel caso si verificasse la perdita dei requisiti il
Comune o l'Ente Gestore, avverte l'assegnatario che la permanenza nell'alloggio di questi
soggetti si configura come cessione parziale a terzi dell'alloggio ed in quanto tale causa
di decadenza dall'assegnazione, invitandolo a ripristinare la situazione precedente
di occupazione dell'appartamento.
La domanda di modifica della composizione del nucleo finalizzata al subentro nel contratto
di locazione, deve essere presentata al Comune dall'assegnatario al compimento del
periodo di stabile ed effettiva convivenza quadriennale, dalla data di comunicazione
dell'avvio della convivenza e, comunque non oltre tre mesi da questo termine.
Il Comune rilascia l'autorizzazione all'ampliamento del nucleo avente diritto originario
in presenza delle seguenti condizioni:
a) Esito positivo delle verifiche degli accertamenti sulla continuità e stabilità della
convivenza e cioè sulla dimora abituale del soggetto a favore del quale viene
richiesto il subentro;
b) Accertamento del possesso dei requisiti, per la permanenza negli alloggi di
Edilizia Residenziale Pubblica riferiti all'intero nucleo familiare ivi compreso il
componente od i componenti a favore dei quali è chiesto l'ampliamento per la
permanenza negli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;
e) Assenza di morosità nel pagamento del canone o delle quote di gestione dei
servizi e spese accessorie a carico dell'assegnatario; d) Assenza di atti di decadenza nei
confronti dell'assegnatario o di procedimenti
per l'eventuale dichiarazione di annullamento o di decadenza
dell'assegnazione;
e) Accertamento del rispetto degli standard abitativi dell'alloggio previsti all'art. 11 del
vigente Regolamento Comunale per l'Assegnazione di alloggi anche con l'ingresso dei
nuovi componenti, (non figuravano come elenco numerato). Il Comune potrà richiedere
all'interessato in corso di istruttoria informazioni aggiuntive o la documentazione che
riterrà necessaria in relazione ai singoli casi, con conseguente sospensione di termini per
la conclusione del procedimento di cui all'ultimo comma del presente articolo.
Le domande presentate incomplete decadono d'ufficio in caso di mancata
integrazione dei documenti necessari entro 30 giorni, dalla richiesta del Comune. Entro
90 giorni dalla presentazione della domanda il procedimento dovrà concludersi.
Art. 6 - Subentro e pagamento canone e oneri accessori
II soggetto a favore del quale è richiesto l'ampliamento, prima dell'inizio della
convivenza, assume per iscritto l'impegno solidale al pagamento dei canoni e delle
spese accessorie dovute dall'assegnatario.
In tutti i casi di ingresso di nuovi componenti nel nucleo familiare o di inizio di
convivenza in attesa di ampliamento, l'assegnatario dovrà darne comunicazione all'Ente
Gestore entro trenta giorni, allegando alla comunicazione tutta la documentazione
necessaria per i conseguenti adempimenti amministrativi, ivi compreso il ricalcolo del
canone che avrà effetto dal mese successivo.
Art. 7 - Decesso dell'assegnatario prima del termine di convivenza
Nel caso di decesso dell'assegnatario prima della decorrenza del termine di cui
all'articolo 5, il Comune può concedere al convivente il subentro al contratto di
locazione, in presenza di particolari condizioni di bisogno oggettivamente
accertate e nel rispetto della legge regionale 24/01. A tal fine l'interessato presenta al
Comune apposita istanza motivata.
Art. 8 - Modalità per l'accertamento della continuità e stabilità della
convivenza
Nel corso dei successivi quattro anni dalla comunicazione al Comune o all'Ente Gestore
dell'avvio della stabile convivenza finalizzata al subentro nel contratto di locazione o di
ospitalità, il Comune e l'Ente Gestore provvederanno ad accertamenti periodici per
verificare il perdurare della convivenza anagrafica e di fatto (la continuità e stabilità
della convivenza) attraverso i servizi preposti, compresa la Polizia Municipale, e
attraverso l'acquisizione di documentazione comprovante la medesima, anche richiedendo
apposita documentazione in tal senso agli uffici, enti e soggetti preposti.
Il Comune e l'Ente Gestore possono procedere alla verifica d'ufficio, anche a campione,
della corrispondenza tra l'anagrafe dei nuclei assegnatari e l'anagrafe del Comune al fine
di verificare violazioni al presente regolamento. In mancanza di tale formale
autorizzazione la presenza di persone diverse da quelle facenti parte del nucleo
originario, al di fuori dell'accrescimento naturale del nucleo, costituisce sublocazione
parziale dell'alloggio. Ciò comporta l'avvio del procedimento di decadenza nei
confronti del nucleo originario ai sensi dell'art. 30 della L.R. 24/01. L'assegnatario ha
tempo 15 giorni dall'accertamento dei fatti per
ripristinare la situazione precedente all'ospitalità non autorizzata e richiedere, con debita
istanza motivata, di non procedere all'emanazione dell'atto di decadenza.
Art. 9 - Annullamento dell'autorizzazione
L'annullamento del provvedimento di autorizzazione verrà disposto dal Comune nel
caso in cui l'autorizzazione all'ampliamento del nucleo familiare sia stata ottenuta sulla
base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false e in tutti i casi in cui sia
stata successivamente accertata la mancanza, al momento del rilascio dell'autorizzazione,
di requisiti o condizioni richieste dal presente regolamento.
Art. IO - Ospitalità temporanea e coabitazione di soggetti esterni al nucleo
familiare
E' ammessa l'ospitalità temporanea e la coabitazione di soggetti esterni al nucleo
familiare originario, previa autorizzazione dell'Ente Gestore.
L'ospitalità temporanea, che non da diritto al subentro nel contratto di locazione,
proprio in quanto temporanea non può dar luogo all'ampliamento del nucleo e
non può conciliarsi con un passaggio di residenza presso l'alloggio
dell'assegnatario. Qualora ciò avvenga cessa l'ospitalità. Nel caso in cui ciò
dovesse verificarsi, l'assegnatario incorrerà in una causa di decadenza
dall'assegnazione per cessione parziale dell'alloggio a terzi.
Quando l'ospitalità temporanea si protrae per un periodo non superiore a tre
mesi, non è richiesta alcuna autorizzazione e non potrà ripetersi nell'arco
dell'anno solare anche a seguito di interruzione.
L'autorizzazione all'ospitalità temporanea non potrà essere concessa per un
periodo superiore ai dodici mesi.
Terminato questo periodo l'Ente Gestore, su istanza motivata e documentata
dell'assegnatario, potrà concedere proroghe in deroga al comma precedente in
presenza di esigenze di salute o di assistenza di componenti del nucleo familiare
assegnatario.
La coabitazione di soggetti esterni al nucleo familiare dell'assegnatario, può
essere autorizzata dal Comune - quando ricorrono obiettive esigenze di assistenza
domiciliare in relazione alle condizioni di salute dell'assegnatario o di altri
componenti del nucleo familiare, nel caso in cui questa assistenza non possa
essere garantita all'interno del nucleo - per periodi non superiori ai 12 mesi.
Terminato questo periodo il Comune, su istanza motivata e documentata
dell'assegnatario, potrà concedere proroghe di dodici mesi in dodici mesi
dell'autorizzazione in presenza del permanere di esigenze di salute o di assistenza
di componenti del nucleo familiare assegnatario.
L'ospite temporaneo ed il soggetto esterno coabitante non ha in alcun caso diritto
a subentrare nell'assegnazione dell'alloggio.
Per l'ospitalità temporanea e per la coabitazione, è dovuta una indennità mensile
pari al 20% del canone alla data di autorizzazione rilasciata dall'Ente Gestore. Per
frazioni di mese inferiori a 15 giorni non viene richiesta alcuna indennità, per
frazioni superiori ai 15 giorni viene richiesta una indennità pari all'importo
mensile. Va corrisposto inoltre quanto dovuto per oneri accessori. Qualora il coabitante
sia una persona con regolare contratto di lavoro per prestazioni di assistenza ad un
componente familiare del nucleo dell'assegnatario non viene calcolato l'indennità mensile
per l'affitto mentre va corrisposto quanto dovuto per oneri accessori.
Art. 11 - Motivi ostativi alla concessione dell'autorizzazione alla ospitalità
temporanea ed alla coabitazione di soggetti esterni
L'autorizzazione all'ospitalità temporanea ed alla coabitazione di soggetti esterni non
potrà comunque rilasciarsi, fino alla favorevole definizione della questione pendente, nei
confronti dell'assegnatario:
a) che risulti moroso nel pagamento del canone e/o delle quote di gestione dei
servizi e spese condominiali in genere, in assenza di un piano di recupero
della morosità sottoscritta dall'assegnatario;
b) nei confronti del quale sia in corso un procedimento per l'eventuale
dichiarazione di annullamento o di decadenza dell'assegnazione.
Art. 12 - Annullamento e revoca dell'ospitalità
L'Ente gestore può annullare in qualsiasi momento la concessione dell'ospitalità e
l'autorizzazione alla coabitazione, di soggetti esterni nel caso in cui la stessa sia stata
ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci, o di documentazioni risultate false e in tutti i
casi in cui sia stata successivamente accertata la mancanza, al momento del rilascio
dell'autorizzazione, di requisiti o condizioni richieste dal presente regolamento.
L'Ente gestore può revocare in qualsiasi momento la concessione dell'ospitalità e
l'autorizzazione alla coabitazione di soggetti esterni, nel caso in cui la presenza dell'ospite
abbia comportato problemi alla civile convivenza dei residenti nel fabbricato.
Art. 13 - Violazioni, modalità di accertamento e sanzioni
L'Ente Gestore, avuto notizia, per iscritto, di un atto o comportamento che possano
violare le disposizioni dettate dal presente regolamento, espleta gli eventuali
accertamenti e contesta, in forma scritta, i fatti all'assegnatario.
Per violazioni che non comportino l'avvio di specifici e particolari procedimenti, la
sanzione prevista è pari al 25% del canone dell'alloggio per ogni mese di violazione.
Nell'atto di contestazione, l'Ente Gestore comunica all'assegnatario che:
1. ha diritto di prendere visione degli atti del procedimento, ferma restando la
tutela del diritto alla riservatezza di altri soggetti;
2. ha facoltà di presentare controdeduzioni scritte, entro il termine di giorni 30
decorrenti dalla data della contestazione.
3. ha facoltà di chiedere per iscritto, entro il termine di giorni 15 decorrenti
dalla data di ricevimento della contestazione, di discutere la contestazione
stessa, anche facendosi assistere o rappresentare da una organizzazione
sindacale degli assegnatari o da persona di sua fiducia. In questo caso l'Ente
Gestore provvedere a fissare l'incontro per la discussione, che dovrà avere luogo
entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. Dell'incontro viene redatto
apposito verbale, sottoscritto dalle parti.
4. ha diritto alla conclusione della procedura entro il termine di sessanta giorni dalla
data di ricevimento della contestazione.
Nell'atto conclusivo del procedimento l'Ente Gestore informa l'assegnatario che ha facoltà di
impugnare il provvedimento, indicandogli il soggetto cui deve essere presentata
l'impugnazione ed i termini entro i quali questa deve e ssere presentata.
ALLEGATO E
COMUNE DI BRESCELLO ALLOGGI DI
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
REGOLAMENTO PER LA MOBILITÀ
Art. 1 - Finalità e ambito della mobilità
La mobilità degli assegnatari negli alloggi di edilizia residenziale pubblica assoggettati
alla legge regionale 8/8/2001, n. 24 avviene nel rispetto delle norme dettate dal presente
Regolamento adottato ai sensi dell'art. 28 della suddetta legge, unicamente a seguito
dell'emanazione dei relativi formali provvedimenti. Il presente Regolamento disciplina la
mobilità degli assegnatari negli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai fini della
eliminazione dei disagi abitativi, delle condizioni di sottoutilizzazione o sovraffollamento
degli alloggi ed allo scopo di razionalizzare la fruizione del patrimonio pubblico
anche in caso di assoggettamento degli immobili ad interventi di ristrutturazione o
manutenzione. Allo scopo l'Ente Gestore può predisporre programmi di mobilità degli
utenti e ne promuove l'attuazione stabilendone altresì i relativi tempi.
All'attuazione del processo di mobilità possono essere destinati gli alloggi che si rendono
disponibili per la riassegnazione nonché quelli di nuova assegnazione nella misura
stabilita dal Comune, anche su proposta e d'intesa con l'Ente Gestore.
Art. 2 - Requisiti per la presentazione della domanda di cambio
Possono presentare domanda di cambio gli assegnatari di alloggi di edilizia
residenziale pubblica siti in Comune di Brescello che siano in possesso dei
requisiti previsti dalla legge per la permanenza negli stessi e che possiedano un
reddito del nucleo familiare non superiore al limite di decadenza.
I prescritti requisiti debbono essere posseduti da parte dell'assegnatario e dagli
altri componenti del nucleo familiare alla data di presentazione della domanda,
per l'intero periodo di permanenza in graduatoria ed al momento di decisione ed
effettuazione del cambio di alloggio.
Non possono presentare domanda coloro che abbiano avuto un'assegnazione a
tempo determinato.
Non possono presentare domanda gli assegnatari che abbiano ottenuto
l'assegnazione dell'alloggio nei due anni precedenti la data della domanda, tranne
che per gravi problemi di salute sopravvenuti dopo l'assegnazione stessa.
Non possono presentare domanda gli assegnatari non in regola con gli obblighi
contrattuali, regolamentari e di legge, od incorsi in causa di decadenza
dall'assegnazione, anche se non ancora dichiarata.
Art. 3 - Modalità di presentazione della domanda
Le richieste di cambio alloggio, redatte su apposito modulo predisposto dal Comune o
dall'Ente Gestore, devono contenere le motivazioni della richiesta ed i dati anagrafici del
nucleo familiare, ed essere corredate dalla eventuale documentazione occorrente a
comprovare le motivazioni stesse e le condizioni che si intende far valere. Le
condizioni devono sussistere alla data della presentazione della domanda. Nella
domanda il richiedente dovrà inoltre dichiarare la sussistenza di tutti i requisiti per
la permanenza nell'edilizia residenziale pubblica.
Art. 4 - Commissione per la valutazione delle domande di cambio alloggio Formazione della Graduatoria
Le richieste, come sopra formulate, vengono esaminate da una Commissione
nominata dal Sindaco composta come da quanto disposto da II'art. 7 del
Regolamento comunale di assegnazione degli alloggi ERP. Le funzioni di
Presidente sono in capo all'Ente Gestore.
In caso di discordanza nella valutazione, a parità di voti prevale quello del
Presidente.
Per le altre norme di funzionamento si richiama, in quanto compatibile, quanto
previsto dal Regolamento in materia di Commissioni per la formazione delle
graduatorie per l'assegnazione degli alloggi.
La Commissione formula la graduatoria degli aspiranti al cambio sulla base delle
motivazioni dichiarate nella domanda e dei punteggi di cui all'articolo 5.
La graduatoria viene aggiornata di norma semestralmente.
Di regola, costituisce altresì condizione per l'inserimento e la permanenza nella
graduatoria il rispetto del Regolamento d'Uso degli alloggi, del Contratto di
locazione ed il regolare pagamento del canone di locazione e degli oneri accessori.
La partecipazione alle sedute della Commissione è remunerata con un gettone di
presenza a seduta a carico dell'Ente Gestore, deliberato dalla Giunta Comunale.
Art. 5 - Criteri per l'attribuzione dei punteggi
La Commissione cambi, sulla base delle condizioni risultanti da idonea
documentazione allegata alle domande di cambio, attribuisce alle stesse i punteggi
sulla base dei seguenti criteri:
1. inidoneità dell'alloggio occupato a garantire normali condizioni di vita e di
salute per la presenza nel nucleo familiare di componenti anziani
(ultrasessantacinquenni), di persone con disabilità o comunque di persone
affette da disturbi prevalentemente di natura motoria di carattere permanente:
a)
qualora vi sia uno stato di invalidità certificato superiore ai 2/3
alloggio inadeguato in relazione alle condizioni di salute in base al piano in
cui è collocato l'appartamento attualmente assegnato: piano 1° punti 13 piano
2° punti 14 piano 3° ed oltre punti 15
b)
nei casi di cui al punto a) qualora vi sia uno stato di invalidità
certificato pari al 100% e l'appartamento attualmente assegnato
sia collocato a piano superiore al 2°
punti 20
2. condizioni di disagio abitativo o sociale o per l'avvicinamento a luoghi di
cura e assistenza:
a.
sottoaffollamento:
a.l - n. 3 persone in meno rispetto allo standard abitativo
di cui al Regolamento Comunale per l'assegnazione di
alloggi di E.R.P.
punti 15
a.2 - n. 1 o 2 persone in meno
punti 10
b.
sovraffollamento:
b.l - n. 4 o più persone in più rispetto allo standard abitativo punti 15
b.2 - n. 3 persone in più
punti 10
b.3 - n. 1 o 2 persone in più
punti 5
b.4 - se nel nucleo sono comprese una o più persone gravemente ammalate che
creino problemi di carattere igienico, il nucleo familiare si considera
aumentato di una unità e si aggiungono punti 1
b.5 - se nell'alloggio coabita una persona con regolare contratto
di assunzione che presta assistenza ad un componente del
nucleo dell'assegnatario
punti 1
I punteggi di cui alle lettere b.4 e b.5 non sono cumulabili
3.
alloggio distante dalle strutture socio-sanitarie o dal posto di assistenza
familiare o di terzi
punti 5
4.
alloggio adeguato come superficie secondo gli standard ma inadeguato al
nucleo familiare come numero di ambienti
punti 5
Non consentono attribuzioni di punteggio le condizioni di persone non facenti parte del
nucleo familiare dell'assegnatario ai sensi della Legge Regionale, anche se regolarmente
presenti nell'alloggio. Non possono ottenere il riconoscimento del punteggio per
sovraffollamento quegli assegnatari che nei due anni precedenti la data della domanda
abbiano ottenuto un ampliamento del nucleo familiare ai sensi dell'art. 27 della Legge
Regionale 24/01 e successive modificazioni. Nessuna considerazione a nessun titolo può
avere la presenza nell'alloggio di persone non facenti parte del nucleo familiare.
Art. 6 - Condizioni per la attuazione del cambio
L'effettuazione del cambio a domanda è condizionata al rilascio, da parte
dell'assegnatario, di una dichiarazione nella quale si impegna, sotto la sua responsabilità,
qualora la domanda venga accolta:
1)
a trasferirsi nell'alloggio assegnatogli in cambio entro il termine
perentorio di 20 giorni dalla consegna delle chiavi;
2)
ad accettare, per la parte cui non provveda direttamente,
l'addebito delle spese per i lavori di tinteggiatura e piccola manutenzione
dell'alloggio attualmente occupato, fatto salvo inoltre l'addebito delle spese per
eventuali danni arrecati all'alloggio stesso;
3)
a considerare il contratto di locazione stipulato per l'alloggio
attualmente occupato risolto definitivamente con la consegna delle chiavi
dell'alloggio assegnato in cambio;
4)
a riconsegnare entro il termine di trenta giorni dalla data di
consegna delle chiavi dell'alloggio assegnato in cambio, l'alloggio attualmente
occupato, libero da persone e cose;
5)
a corrispondere all'Ente Gestore, in caso di ritardo nella
riconsegna dell'alloggio di provenienza rispetto al termine sopraindicato, oltre
al canone di locazione, alle spese e agli oneri accessori, a titolo di liquidazione
forfetaria del danno, una somma pari al doppio di tale canone per ogni mese di
ritardata consegna o ulteriore frazione di mese pari o superiore ai 15 giorni;
II rifiuto dell'alloggio proposto per il cambio deve essere motivato.
Art. 7 - Mobilità attivata d'ufficio
Ai sensi dell'art. 28 comma 1 lettera b) della legge regionale n. 24/20 01, la mobilità è
attivata dall'Ente Gestore, anche su proposta dell'Amministrazione Comunale, per
eliminare gravi condizioni di sottoutilizzo degli alloggi, per esigenze di
ristrutturazione e/o di manutenzione, per demolizione e/o destinazione ad uso
differente dall'abitazione dell'alloggio occupato o dell'edificio di cui esso faccia parte,
nonché per altre problematiche di natura socio-abitativa (fra le quali, gravi e
documentate situazioni di incompatibilità ambientale e conflittualità fra assegnatari)
individuate anche con il supporto di relazioni dei servizi sociali.
Nell'attuazione della mobilità per gravi condizioni di sottoutilizzo dell'alloggio ed anche
ai fini del comma 2, dell'art. 28 della L.R. 24/2001, l'Ente Gestore, in accordo con il
Comune, predispone annualmente un piano di attuazione delle mobilità che comprende
l'avvio del procedimento per il cambio per almeno il 10% degli alloggi che risultano
sottoutilizzati al 31/10 dell'anno precedente, con riferimento agli alloggi con più grave
grado di sottoutilizzo.
In caso di sottoutilizzo l'Ente Gestore assicura il trasferimento dell'assegnatario nello
stesso edificio, o in edifici di ERP limitrofi o in un edificio situato in un quartiere da
lui indicato.
Il cambio proposto deve essere accettato entro il termine di giorni 30 ed eseguito entro 90
giorni. La mancata accettazione e presa in consegna dell'alloggio entro il termine di cui
sopra, comporta l'applicazione di un canone di locazione mensile d'importo tre volte
superiore rispetto a quello precedentemente corrisposto, con un importo minimo di
300,00 Euro.
E', comunque, fatta salva la facoltà del Comune di non dare applicazione al canone
maggiorato per gli assegnatari in carico ai Servizi Sociali. La mobilità d'ufficio non è
soggetta alle limitazioni previste dall'art. 10 comma 3 del Regolamento per
l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Per l'individuazione del
soggetto che si deve fare carico delle spese di trasloco si fa riferimento a quanto stabilito
dall'art. 28, ultimo comma della L.R. 24/01, fatta salva la possibilità di un diverso accordo
dell'Ente Gestore con l'assegnatario.
Le spese di trasloco derivanti dal trasferimento avviato d'ufficio per sottoutilizzo
dell'alloggio sono a carico dell'Ente Gestore.
Art. 8 - Standard abitativo
Ai fini del presente Regolamento, lo standard abitativo cui fare riferimento, nella
valutazione del sovraffollamento o sottoutilizzo, è quello previsto dal vigente
Regolamento per le assegnazioni.
Art. 9 - Cambi tra Comuni
Nell'ambito del territorio provinciale, il cambio di alloggio è autorizzabile previa intesa
fra il Comune di provenienza e quello di destinazione, in base al principio di reciprocità ed
è pertanto possibile a favore di una famiglia non residente nel comune di Brescello,
ottenere il cambio alloggio in un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, qualora
un'altra famiglia residente nel comune di Brescello abbia interesse a trasferirsi in un
alloggio del Comune di provenienza della famiglia non residente.
Art. IO - Procedura di contestazione
L'Ente Gestore, avuto notizia, per iscritto, di un atto o comportamento che
possano violare le disposizioni dettate dal presente regolamento, espleta gli
eventuali accertamenti e contesta, in forma scritta, i fatti all'assegnatario. Nell'atto di
contestazione l'Ente Gestore comunica all'assegnatario che:
1. ha diritto di prendere visione degli atti, ferma restando la tutela del diritto alla
riservatezza di altri soggetti;
2. ha facoltà di presentare controdeduzioni scritte, entro il termine di giorni 30
decorrenti dalla data di ricevimento della contestazione;
3. ha facoltà di chiedere per iscritto, entro il termine di giorni 15 decorrenti dalla
data di ricevimento della contestazione, di discutere la contestazione stessa,
anche facendosi assistere o rappresentare da una organizzazione sindacale
degli assegnatari o da persona di sua fiducia. In questo caso l'Ente Gestore
provvedere a fissare l'incontro per la discussione, che dovrà avere luogo entro
15 giorni dal ricevimento della richiesta. Dell'incontro viene redatto apposito
verbale, sottoscritto dalle parti.
4. ha diritto alla conclusione della procedura entro il termine di 60 giorni dalla
data di ricevimento della contestazione.
Nell'atto conclusivo del procedimento l'Ente Gestore informa l'assegnatario che ha facoltà di
impugnare il provvedimento, indicandogli il soggetto cui deve essere presentata
l'impugnazione ed i termini entro i quali questa deve essere presentata.