PROCESSO PER FORMULAS (FORMULARE)

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PROCESSO PER FORMULAS (FORMULARE)
PERDITA PATRIA POTESTAS
• emancipatio (triplice vendita fatta a un soggetto fiduciario che
manometteva vindicta il figlio ricevuto in mancipio (in causa mancipii)
che ricadeva sotto la potestà del padre, con la terza mancipatio la
patria potestas si estingueva, il fiduciario o lo manometteva o lo
remancipava al pater non più tale che lo manometteva divenendone
patronus; per l’emancipatio della filia dei nipoti della moglie in manu 1
sola mancipatio, le donne, però, anche se puberi, ricadevano sotto la
tutela mulierum)
• Persone in causa manicipii (loco servi habetur)
• Adoptio, emancipatio (situazioni del tutto temporanee), noxa deditio,
(può riscattarsi o essere riscattato)
• Condizione che scompare con Giustiniano
morte del pater familias -> mortuo patrefamilias
singuli filii familiam incipiunt habere
capitis deminutio del pater familias (fatto salvo in caso
di capitis deminutio maxima il ius postliminii)
capitis deminutio maxima o media del filius (prigionia
di guerra, iscrizione fra i coloni di una colonia latina,
condanna penale alla deportatio)
dazione in adozione o conventio in manu
assunzione cariche sacerdotali (Flamen Dialis, Vestale)
PERSONAE IN MANU
• MANUS (NON CORRETTO PARLARE DI
MATRIMONIUM/IUSTAE NUPTIAE CUM
MANU E SINE MANU)
• Potere dell’uomo pater familias sulla donna, fosse
o meno sposata; la donna perde ogni legame
civilistico (adgnatio) con la familia di origine e
ricade (loco filiae o loco neptis o loco proneptis
etc., quindi quale agnata discendente del pater
familias in linea retta di primo grado o di grado
successivo) all’interno della familia del marito.
MODI DI COSTITUZIONE DELLA MANUS
• CONFARREATIO (cum farro) –> acquisto della
manus ipso iure
• cerimonia antichissima in onore di Giove Farreo,
divinità protettrice dell’agricoltura; l’uomo e la donna
spezzavano e mangiavano insieme un panis farreus,
simbolo forse dell’inizio della vita in comune; il rito
avveniva alla presenza del pontifex maximus, del flamen
dialis e di 10 testimoni
• Nello stesso tempo: rito matrimoniale e negozio di
acquisto della manus -> manus connaturata alle
iustae nuptiae)
• Forma di matrimonio, cerimonia nuziale vera e
propria -> compiuta dai nubendi, anche se la manus
verrà acquistata eventualmente da altro soggetto, il pater
familias, simboleggia la comunità di vita che deve
intercorrere tra i due coniugi, requisito perché si
possano rivestire alcuni sacerdozi (flamen Dialis), i
figli continuatori della familia non possono nascere
che da un’unione i cui soggetti appartengano al
medesimo gruppo religioso (la moglie deve venire a
fare parte della comunità religiosa del marito)
•COEMPTIO
•Mancipatio della donna da parte del
proprio pater familias al futuro marito o
al di lui pater familias (imaginaria
venditio, avveniva rispetto ad una
donna di solito non ancora sposata) ->
scissione manus / iustae nuptiae
• USUS
• La donna sposata (nupta) senza confarreatio
e senza preventiva coemptio, dopo 1 anno di
continua convivenza cadeva sotto la manus
del marito o del di lui pater familias,
usucapione annuale; già nelle XII Tavole è
previsto l’espediente della trinoctii usurpatio
• PERDITA DELLA MANUS
• Diffareatio (nel caso di acquisto tramite
confarreatio)
• Remancipatio (nel caso di acquisto tramite
coemptio)
• Manumissio (nel caso di acquisto tramite
usus)
MATRIMONIUM
• Monogamico, necessariamente tra un uomo e una donna, sino
alla tarda età classica più un rapporto di fatto (si pensi alla non
operatività del ius postliminii) che un istituto giuridico vero e proprio.
• Tendenzialmente indissolubile
• Res facti distinta dalla manus, come appena visto può esistere un
matrimonio sine manu (usus non ancora realizzatosi) e una manus
sine nuptiis (coemptio posta in essere prima delle nuptiae)
• Inoltre sposo e titolare della manus possono essere soggetti
diversi
• Parlare quindi di matrimonium cum manu e sine manu è
improprio (anche se l’espressione ricorre in molti manuali)
REQUISITI IUSTUM MATRIMONIUM
(IUSTAE NUPTIAE)
• REQUISITI DI ORDINE ASSOLUTO
• CAPACITA’ NATURALE (pubertà, non imperfezioni fisiche o
funzionali)
• CAPACITA’ GIURIDICA (status libertatis e civitatis)
• INESISTENZA PRECEDENTE MATRIMONIO (bigamia)
• CONSENSO NUBENDI (no furiosi)
• CONSENSO DEL PATER FAMILIAS (E DEL PADRE
NATURALE), nel caso di donna sui iuris del di lei TUTORE (una lex
Iulia stabilì che contro il rifiuto ingiustificato del pater familias o del
padre naturale o del tutore i nubendi potessero ricorrere al magistrato)
• ASSENZA VOTO DI CASTITA’
• REQUISITI DI ORDINE RELATIVO (CONUBIUM)
• ASSENZA RAPPORTI DI PARENTELA (tra ascendenti e
discendenti all’infinito, tra collaterali entro il terzo grado, deroga nel 49
d.C. per consentire l’unione tra Claudio e la nipote ex fratre Agrippina)
• ASSENZA IMPEDIMENTI STABILITI PER RAGIONI
SOCIALI (no conubium tra patrizi e plebei sino al 445 a.C.; no in età
repubblicana tra ingenui e liberti, la Lex Iulia de maritandis ordinibus
18 a.C., vieta i matrimoni tra senatori e liberte, le donne appartenenti
all’ordo senatorio non possono sposare liberti, l’adultera non può sposare
il suo complice, tempus lugendi, 10 poi, in età imperiale, 12 mesi,
preoccupazione di evitare la turbatio sanguinis, i soldati dell’esercito
permanente imperiale non possono sposarsi)
LEGISLAZIONE MATRIMONIALE AUGUSTEA
• Lex Iulia de maritandis ordinibus 18 a.C.
• Lex Papia Poppea 9 d.C.
• Gli uomini tra i 25 e i 60 anni e le donne tra i 20 e i 50
anni hanno l’obbligo di sposarsi
• Il divorzio o la vedovanza non sono ragioni sufficienti
per essere esentati da questo obbligo (la donna ha 18
mesi di tempo in caso di divorzio, 2 anni in caso di
vedovanza per risposarsi)
• Si riconoscono vantaggi ai coniugi con prole (si possono gerire
le cariche pubbliche tanti anni prima dell’età prescritta, quanti sono
i figli; avere tre figli viventi a Roma, quattro in Italia, cinque nelle
province è causa di esenzione dai munera; la donna avente il ius
liberorum è esente dalla tutela, con Adriano si vedrà riconosciuti
diritti successori iure civili rispetto ai propri figli),
• si sanzionano i caelibes e gli orbi (incapacità di carattere
successorio)
• Le seconde nozze iniziano ad essere guardate con sfavore solo in
età postclassica, a seguito dell’influenza della religione cristiana
(salvaguardia figli di primo letto, si punisce il coniuge binubo)
CAUSE SCIOGLIMENTO
MATRIMONIUM
• Morte di uno dei coniugi
• Repudium -> ammesso solo il marito (adulterio, aborto,
sottrazione delle chiavi della cella vinaria; fuori da una di queste
cause, il marito veniva condannato a corrispondere alla donna o ai
di lei parenti 1/2 del suo patrimonio, l’altro 1/2 era consacrato a
Cerere) (consilium domesticum vigila sui possibili abusi)
• Primo divorzio attestato a Roma: Spurio Carvilio Ruga, 230 a.C.
• Divortium solo in età classica, col venire meno della manus i due
coniugi sono su posizioni sostanzialmente equivalenti e
appartengono a familiae diverse (ad es. allontanamento della
donna dalla domus mariti o nuova deductio in domum mariti di
altra donna, manifestazioni del venire meno dell’affectio
maritalis)
• Captivitas (capitis deminutio maxima)
• Aqua et igni interdictio (capitis deminutio media, perdita
della cittadinanza)
• Le idee religiose del Cristianesino portarono a
considerare il matrimonium un sacramento e a postularne
l’indissolubilità, quantomeno sotto l’aspetto morale.
• Nel 556 d.C. Giustiniano (Nov. 134) decretò la nullità
del repudium, il divortium doveva essere consensuale e
fondarsi su una iusta causa (adulterio, incapacità di
procreare, voto di castità) -> ciò che conta è la
VOLONTA’ IL CONSENSO INIZIALE
PERSONAE IN MANCIPIO
• Persone libere sottoposte dal pater familias a
MANCIPATIO e a seguito di tale negotium per
aes et libram ridotte in condizione di semi schiavitù
• Status quasi sempre momentaneo (eccezione filius
dato a noxa) e funzionale a fare in modo che il
filius in potestate o la moglie in manu si
affrancassero (EMANCIPATIO, ADOPTIO)
CAUSE DI LIMITAZIONE DELLA
CAPACITA’ DI AGIRE
• ETA’ (puberi - impuberi) - ovviamente si ha riguardo alle personae
sui iuris
• TUTELAE
• TUTELA IMPUBERIS
• Personae sui iuris di sesso maschile ma impuberes (incapaci di
generare; inspectio corporis Sabiniani, - 14 anni Proculiani)
• Personae sui iuris di sesso femminile ma impuberes (incapaci di
generare; inspectio corporis Sabiniani, - 12 anni Proculiani)
• TUTELA MULIERIS
• Personae sui iuris di sesso femminile puberes
TUTELA IMPUBERIS
• TESTAMENTARIA
• LEGITIMA (adgnatus proximus, in subordine i gentiles del
pupillo per gli ingenui; il patronus o i suoi eredi per i liberti)
• ATILIANA
• lex Atilia, forse del 210 a.C.: il tutore a Roma è nominato, in età
repubblicana, dal pretore urbano, nel Principato prima dai consoli
poi da un apposito praetor tutelaris, in età giustinianea dal
praefectus urbi
• lex Iulia et Titia: il tutore nelle province è nominato dal
governatore
Funzioni e poteri tutor impuberis
Il pupillus infantia maior, ovvero avente più di 7 anni, può da solo
compiere tutti gli atti che importano per lui un acquisto: se previsto
un corrispettivo, acquista ma non si obbliga
Può compiere negozi giuridici ma con la presenza del tutore che deve
prestare la interpositio auctoritatis (integrazione di capacità)
gli atti strettamente personali (es. aditio hereditatis) possibili solo
tutore auctore
Il pupillus infans o assente non può compiere alcun negozio neppure
previa interpositio auctoritatis. Il tutore opera quale rappresentante
indiretto del pupillo: negotiorum gestio (amministratore del
patrimonio e della persona del pupillo) non possibili atti
strettamente personali
Mezzi per fare valere la responsabilità
del tutor impuberis
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•
•
•
•
Actio rationibus distrahendis per le eventuali malversazioni dolose a
danno del patrimonio pupillare, penale in duplum concessa all’ex pupillo
contro l’ex tutore (XII Tavole, tutela legittima)
Accusatio suspecti tutoris, azione penale infamante esperibile da
chiunque, contro gli atti dolosi del tutore e vale a rimuoverlo (XII
Tavole, tutela testamentaria)
Actio tutelae di buona fede (I sec. a.C.) esperibile al termine della
tutela, azione reipersecutoria, di rendiconto, infamante (concessa dal
pretore nei confronti del tutor Atilianus, poi estesa alle altre forme di
tutela)
Al tutore spetta un’a. tutelae contraria contro l’ex pupillo e i suoi eredi per
il rimborso delle spese e il ristoro dei danni
Cautio rem pupilli salvam fore (imposta a partire dal I sec. d.C. al tutore
legittimo: stipulatio con conseguente responsabilità per gli eventuali danni
TUTELA MULIERIS
(donne sui iuris aventi più di 12 anni)
Legitima (adgnatus proximus, in subordine i
gentiles per la donna ingenua; il patronus o i suoi
eredi per la liberta)
Testamentaria
Atiliana (leges Atilia e Iulia et Titia)
Optio tutoris testamentaria (diritto di scelta del
tutore, attribuito alla donna per un numero
determinato di volte o ad nutum)
Funzioni del tutor mulieris
Solo interpositio auctoritatis (no negotiorum gestio) e solo
rispetto a taluni atti (gesta per aes et libram, costituzione
di obbligazioni, processi per l.a. e per formulas se il
iudicium era legitimum, remissione di crediti,
manomissioni)
Col tempo si impone il principio secondo cui il pretore su
istanza della donna poteva obbligare il tutore
(testamentario o atiliano) a prestare l’auctoritas
Abolita la tutela legittima sulle donne ingenue da Claudio,
l’istituto della tutela mulieris, comunque, si può
considerare estinto nel V sec. d.C.
CURA
• Furioso, pazzo (XII Tavole -> agnati e gentili,
diversamente nomina magistratuale) -> negotiorum
gestio da parte del curator
• Prodigo (XII Tavole -> si perviene dopo formale
interdizione da parte del magistrato -> adgnati, in
diritto classico anche a persona nominata dal
magistrato; poteri = curator furiosi)
• Minore di 25 anni (Lex Plaetoria o Laetoria, inizi II sec. a.C. ->
sanziona i raggiratori dei minori di 25 anni, actio penale ex lege
Laetoria per il quadruplum, l’atto, sebbene viziato ex dolo,
restava valido ed efficace – il pretore introdusse a prescindere
dall’estremo del dolo, un’exceptio ex lege Laetoria ed una in
integrum restitutio propter aetatem per qualsiasi danno subito
dai minori di 25 anni – curator minorum, richiesto dallo stesso
minore, adibito ad un singolo negozio, con funzioni di assistenza:
interpositio auctoritatis; figura stabile con il II sec. d.C. –
venia aetatis, con Costantino, 20 anni l’uomo e 18 anni la donna,
possono chiedere l’esenzione dalla cura, se danno affidamento di
regolare condotta e di buoni costumi)
LE COSE (RES)
• In senso giuridico è, secondo il concetto moderno, una
porzione limitata nel mondo esterno, che sia suscettibile di
appropriazione.
• Dal requisito di porzione del mondo esterno segue la
corporeità; dal requisito dell’appropriabilità segue che non
sono cose gli astri, l’aria o l’acqua del mare, a meno che non ne
avvenga una appropriazione parziale
• Ambedue i requisiti mancano alla nozione romana di res: c.d.
res incorporales, res communes omnium (l’acqua del mare,
l’aria etc.)
DISTINZIONI
• 1.
RES
IN
PATRIMONIO
–
RES
EXTRA
PATRIMONIUM (RES IN COMMERCIO – RES EXTRA
COMMERCIUM)
• 2. (SUMMA DIVISIO) A) RES DIVINI IURIS – B) RES
HUMANI IURIS
• A) res sacrae (templi, boschi sacri, arredi di culto) – res
religiosae (sepolcro) – res sanctae (mura, porte della città)
• B) res privatae (quae singulorum hominum sunt) – res publicae
(strade, ponti, fiumi, teatri, terme, etc, dette res universitatis se
appartenenti alle singole civitates, di regola, extra commercium, ma
passibili di concessione dietro corrispettivo al privato;)
• RES COMMUNES OMNIUM (aria, il mare, il lido del mare)
• Le RES PRIVATAE si distinguono in:
• RES MANCIPI (fondi rustici o urbani siti in Italico solo, gli
schiavi, gli animali da tiro e da soma: buoi, cavalli, muli, asini, da
quando siano domati per i proculiani, dalla nascita per i
sabiniani; le servitù rustiche) (mancipatio e in iure cessio) –
RES NEC MANCIPI (in iure cessio e traditio se corporali)
• Distinzione che viene meno in età postclassica, col venir
meno della mancipatio e della in iure cessio
• - RES CORPORALES (hae quae tangi possunt) / RES
INCORPORALES (hae quae tangi non possunt, qualia
sunt ea quae in iure consistunt, sicut hereditas,
ususfructus, obligationes)
• - CORPORA QUAE CONTINENTUR UNO
SPIRITU
(semplici)
/
CORPORA
EX
COHAERENTIBUS (composte) / CORPORA EX
DISTANTIBUS (complesse) -> UNIVERSITAS FACTI
(complesso di cose mobili, gregge, biblioteca etc.),
UNIVERSITAS IURIS (hereditas)
• RES CONSUMABILI / RES INCONSUMABILI
• - RES FUNGIBILI / RES INFUNGIBILI
• - RES DIVISIBILI / RES NON DIVISIBILI (la
regola è la divisibilità dei diritti, non sono divisibili
le servitù)
• RES MOBILI / RES IMMOBILI
DIRITTI REALI
• Dal latino res (cosa)
• Diritti soggettivi su una res a carattere
assoluto (erga omnes = opponibili nei
confronti di tutti i consociati)
• Diritto di proprietà (ius in re propria)
• Altri diritti reali limitati (iura in re aliena)
• IURA IN RE ALIENA
• - di godimento: attribuiscono su una res di cui altri
è proprietario facoltà di godimento più o meno
ampie (usufrutto, servitù, uso, abitazione, enfiteusi,
superficie)
• - di garanzia: attribuiscono al titolare il diritto di
soddisfare un proprio credito rivalendosi su una
cosa altrui, non necessariamente del debitore, in
caso di inadempimento (pegno, ipoteca)
• LA
PROPRIETA’
(MEGLIO
LE
PROPRIETA’) A ROMA (GAIO PARLA DI
DUPLEX DOMINIUM)
• Affermazioni di appartenenza ricorrenti in sede
negoziale e processuale
• ‘dico che questa cosa è mia’ - ‘ secondo il
diritto dei Quiriti’
• (mancipatio, in iure cessio, vindicatio l.a.s. in
rem)
• DOMINIUM EX IURE QUIRITIUM (ius
civile in senso stretto) = PROPRIETA’
CIVILE
• ALTRE PROPRIETA’
• PRETORIA (IN BONIS HABERE =
DOMINIO BONITARIO)
• PEREGRINA
• PROVINCIALE
DOMINIUM EX IURE QUIRITIUM
• Modi di acquisto
• Per il ius civile (mancipatio, in iure cessio, legato per damnationem,
usucapio)
• Per il ius naturale (occupazione, accessione, specificazione, traditio)
• A titolo originario (occupazione, accessione, specificazione)
• A titolo derivativo (mancipatio, in iure cessio, traditio, legato per
damnationem, adiudicatio, pagamento della litis aestimatio)
• A titolo particolare
• A titolo universale (bonorum venditio, adrogatio, conventio in manum
di donna sui iuris, successione ereditaria, bonorum possessio)
• OCCUPAZIONE (OCCUPATIO)
• Res nullius (animali: caccia, pesca – insula in mari nata – il lido
del mare su cui si costruisce un edificio)
• Res hostiles (mobili)
• Res derelictae (se nec mancipi, altrimenti possibile l’usucapio)
• Tesoro (cosa mobile di pregio), requisiti -> assenza di chi possa
dirsi proprietario, cosa mobile di pregio, ritrovamento casuale.
Acquista il ritrovatore, se, però, il ritrovamento avviene su suolo
altrui: ½ e ½
• MANCIPATIO
• IN IURE CESSIO
• TRADITIO = consegna (cosa corporale - nec mancipi)
• Può fare acquistare, a seconda dei casi: la proprietà civile, il possesso
ad usucapionem o ad interdicta, la detenzione (possessio naturalias)
• Intento comune a chi dà e a chi riceve è che la proprietà della res passi
dall’uno all’altro (negozio giuridico bilaterale - consenso +
consegna + il tradente proprietario civile + res nec mancipi,
corporale, in commercio)
• Traditio corporis - longa manu - brevi manu (acquista la proprietà
chi già detiene la res, es. depositario) - costituto possessorio (il
proprietario comincia a detenere la cosa di cui trasferisce la nuda
proprietà)
• USUCAPIO
• Presupposto: compiuto un atto traslativo che non è,
però, valso a fare divenire proprietario civile l’accipiente
(es.: traditio di res mancipi, in iure cessio o
mancipatio di res mancipi o traditio di res nec
mancipi a non domino) -> l’accipiente acquista solo il
possesso (che può condurre all’acquisto della proprietà
civile se accompagnato da particolari requisiti)
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5 REQUISITI
Res habilis
Possessio
Tempus
Bona fides
Iusta causa o titulus
RES HABILIS
• Non sono usucapibili le cose che non
possono essere oggetto di possesso (res
incorporales) e/o proprietà civile (fondi non
in agro italico, le res extra commercium), le
res furtivae (XII Tavole e lex Atinia, salvo la
reversio ad dominum), le res vi possessae (lex
Plautia de vi, salvo la reversio ad dominum)
VIZIO OGGETTIVO DELLA RES
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POSSESSIO – TEMPUS
1 (res mobile) o 2 anni (res immobile)
Accessio e successio possessionis
BONA FIDES (iniziale)
IUSTA CAUSA o TITULUS (negozio giuridico o
provvedimento del magistrato o del giudice -> bonorum
possessio, cautio damni infecti)
• LONGI TEMPORIS PRAESCRIPTIO -> fondi provinciali,
non passibili di proprietà civile, bensì di proprietà provinciale: 10
anni (inter praesentes), 20 anni (inter absentes) -> strumento di
difesa, non atto acquisitivo della proprietà provinciale, opponibile
contro la rei vindicatio utilis esperita dal proprietario provinciale
• Giustiniano fonde usucapio e longi t.p.: si ha sempre acquisto
della proprietà, tempo richiesto 3 anni per i mobili, 10 o 20 anni
(inter praesentes / inter absentes) per gli immobili (non si richiede
il ricorrere della iusta causa)
• Longissimi temporis praescriptio: 30 anni di possesso (anche
res inhabiles)
• ACCESSIONE (ACCESSIO)
• Unirsi di una cosa accessoria ad una principale (appartenenti
a proprietari diversi), il proprietario della cosa principale (che
determina la funzione economico-sociale del tutto, che dà il
nome al tutto) acquista la proprietà della cosa accessoria
• 3 TIPI
• Di cosa immobile a cosa immobile
• Di cosa mobile a cosa immobile
• Di cosa mobile a cosa mobile
• Di cosa immobile a cosa immobile (alluvione: incrementum
latens, avulsione: incrementum patens, alveo abbandonato, isola
nata nel fiume -> proprietari frontisti)
• Di cosa mobile a cosa immobile (Seminagione, piantagione,
edificazione -> superficies solo cedit = ciò che è costruito sopra
un suolo accede ad esso, il proprietario del suolo non acqusita, però, i
materiali ma solo il tutto, i materiali sono rivendicabili dal proprietario
in caso di distruzione dell’edificio)
• Di cosa mobile a cosa mobile (scrittura, tessitura, ferruminatio > braccio congiunto alla statua, adplumbatio: congiunzione
mediante l’interposizione di un terzo mezzo, es. accessioni lignee –
eccezion fatta per la ferruminatio, l’acquisto è sempre revocabile, se
interviene la separazione della cosa accessoria dalla principale)
• SPECIFICAZIONE -> produzione di una cosa nuova
mediante lavorazione della materia prima; il problema si ha se la
lavorazione-creazione della nuova res avviene con materia
altrui, non dello specificatore
• Sabiniani -> proprietario della nuova res il proprietario della
materia prima
• Proculiani -> proprietario della nuova res lo specificatore
• Media sententia (Salvio Giuliano?) -> si valuta se la nuova
species possa o meno essere ridotta alla originaria materia prima
• ADIUDICATIO - LITIS AESTIMATIO
• LEGATO PER VINDICATIONEM - PER
PRAECEPTIONEM
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DIFESA DELLA PROPRIETA’ CIVILE
1) L. A. S. IN REM - 2) FORMULA REI VINDICATIO
Vindicatio rei
C. Aquilius iudex esto. Si paret fundum quo de agitur ex iure Quiritium A.
Agerit esse neque is fundus arbitrio C. Aquilii A. Agerio restituetur, quanti
ea res erit, tantam pecuniam C. Aquilius iudex N. Negidium A. Agerio
condemnato; si non paret absolvito.
• Sia giudice Caio Aquilio. Se risulta che il fondo di cui si tratta è di
Aulo Agerio e quel fondo non sarà restituito ad A.A. in conformità
alla valutazione arbitrale del giudice Caio Aquilio, il giudice C.A.
condanni Numerio Negidio nei confronti di A.A. per una somma
pari al valore che la cosa avrà, se non risulta lo assolva
• ATTORE -> nudo proprietario
• CONVENUTO -> possessore della res che non ha derivato il suo
possesso (o la sua detenzione) dall’attore (depositario, comodatario,
locatario etc. possono essere convenuti con l’actio in personam
contrattuale per rispondere di inadempimento)
• Clausola arbitraria (iussum de restituendo) -> restituzione della
cosa con gli eventuali frutti naturali e civili percepiti o percipiendi
dalla litis contestatio e rimborso danni dolosamente causati alla res
• RIMBORSO SPESE NECESSARIE E UTILI (nella somma
minore tra lo speso e il migliorato) AL POSSESSORE B.F.
• IUS TOLLENDI per le cose frutto di spese voluttuarie (exceptio
doli, diritto di ritenzione)
ALTRI STRUMENTI A TUTELA DELLA
PROPRIETA’ CIVILE
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ACTIO NEGATORIA (SERVITUTIS, USUFRUCTUS)
CAUTIO DAMNI INFECTI (rimedio preventivo -> promessa di garanzia per il danno
temuto; promessa di risarcire il danno che il proprietario o il possessore, l’enfiteuta di un
fondo o l’autore di un opus debbono, iure honorario, prestare con una stipulatio al
proprietario all’usufruttuario, al superficiario, al possessore di b.f., al titolare di servitù
prediali, all’enfiteuta di un fondo limitrofo, che teme un danno per il suo fondo rustico o
urbano: si promette il risarcimento dell’eventuale danno)
Qualora la cautio venga rifiutata la parte che la pretende può agire in giudizio; il
pretore constatato il rifiuto o l’assenza del convenuto, emana un primo decreto con il
quale immette l’attore nella detenzione del luogo che minaccia danno.
Trascorso il tempo fissato dal pretore, permanendo il rifiuto alla cautio, il pretore emana un
secondo decreto che permette al richiedente di possedere l’immobile ad usucapionem,
escludendo, di fatto, il proprietario.
Nel caso, poi, il danno si verificasse prima, il pretore concede al danneggiato un’actio
ficticia ex stipulatu, come se la cautio fosse stata prestata
• OPERIS NOVI NUNTIATIO
• Atto solenne, orale (non se ne conoscono le parole e i gesti) di denuncia,
extragiudiziale con cui taluno, che si ritiene danneggiato dalla
fabbrica (opus in fieri) di un altro, si oppone all’opera. Il denunciato
deve: interrompere l’opera, salvo ricorrere poi al pretore per fare valere
i suoi diritto alla realizzazione dell’opus, o prestare una cautio =
garanzia, promettere con stipulatio di restituire le cose nel pristino
stato qualora il suo agire risulti (provato essere) illegittimo; il
denunciante a tale fine può esperire l’actio ex stipulatu, il giudice che
decide del fondamento dell’azione e, quindi, della sussistenza del diritto
di credito pecuniario, deve preventivamente valutare se il sussiste o meno
il diritto dell’attore a impedire l’opus. La prosecuzione dell’opera
legittima il denunziante all’esperimento di un interdetto restitutorio
• ACTIO AQUAE PLUVIAE ARCENDAE
• XII Tavole, azione data al proprietario di un
fondo contro il proprietario vicino che,
turbando l’ordinario decorso dell’acqua
piovana (fossi, argini, muri), abbia
determinato uno stato di pericolo: la
possibilità che si verifichi un danno derivante
da un eccessivo flusso di acqua
TUTELA PROPRIETA’ PRETORIA
(IN BONIS HABERE)
• Actio Publiciana
• C. Aquilius iudex esto. Si quem hominem A. Agerius emit et is ei traditus est
anno possedisset, tum si eum hominem de quo agitur ex iure Quiritium eius esse
pareret, si ea res arbitrio C. Aquilii iudicis A. Agerio non restituetur quanti ea
res erit tantam pecuniam C. Aquilius iudex N. Negidium A. Agerio
condemnato, si non paret absolvito.
• Sia giudice C.A. Se qualora A.A. avesse posseduto per un anno lo
schiavo che ha comperato e gli è stato consegnato, risultasse che lo
schiavo di cui si tratta è suo in base al diritto dei Quiriti e la cosa non
sarà restituita ad A.A. in conformità alla valutazione arbitrale del
giudice C.A., il giudice C.A. condanni N.N. nei confronti di A.A. per
una somma pari al valore che avrà la cosa, se non risulta lo assolva
Concorso proprietario civile
possessore ad usucapionem
• Possessore ad usucapionem spossessato dal nudo
proprietario: esperimento dell’a. Publiciana da parte
del possessore ad usucapionem spossessato exceptio iusti dominii opponibile dal nudo
proprietario, se non ha dato causa al possesso ad
usucapionem
• Nudo proprietario intenta la rei vindicatio contro
il possessore ad usucapionem (costui potrà opporre
l’exceptio rei venditae et traditae, sempre che il
nudo proprietario abbia dato causa al possesso ad
usucapionem)
USUFRUTTO
• Diritto reale soggettivo su cosa altrui di godimento, consistente nell’usare di
una cosa (inconsumabile e fruttifera) di proprietà altrui e di farne propri i
frutti senza ledere l’integrità fisica della stessa
• D. 7.1.1.: Ususfructus est ius alienis rebus utendi fruendi salva rerum
substantia
• Inalienabile e intrasmissibile agli eredi (quindi, di necessità, temporaneo)
• Cautio fructuaria = stipulatio
• COSTITUZIONE: l. x vindicationem, in iure cessio, deductio, adiudicatio,
pactio + stipulatio
• ESTINZIONE: morte usufruttuario (= capitis deminutio), scadenza del
termine, rinunzia, non usus, consolidazione
• TUTELA GIUDIZIARIA: vindicatio usus fructus
SERVITU’ PREDIALI
• Diritti reali limitati su cosa altrui di godimento (iura in re aliena)
• Diritti soggettivi di natura reale in forza dei quali il proprietario di un
fondo può pretendere dal proprietario di un fondo vicino un
determinato comportamernto di tolleranza (pati) o di omissione (non
facere)
• Nemini res sua servit = a nessuno serve la cosa propria = non è
concepitbile una servitù su cosa propria
• Servitus in faciendo consistere nequit = la servitù non può consistere in
un fare
• Servitù positive / negative54
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Servitù rustiche (res mancipi)
- iter, via, actus (XII Tavole)
- aquae ductus (XII Tavole)
- aquae hastus
- pecoris pascendi
Servitù urbane (res nec mancipi)
- Altius non tollendi
COSTITUZIONE: mancipatio, in iure cessio, deductio servitutis,
adiudicatio, l. x vindicationem, pactum + stipulatio, usucapio (lex
Scribonia, I sec. a.C.)
• ESTINZIONE: confusione, rinunzia, non usus, impossibilità fisica o
giuridica
• TUTELA GIUDIZIARIA: vindicatio servitutis
POSSESSO
• DETENZIONE E USO DI UNA COSA AL MODO
DEL PROPRIETARIO SENZA NECESSITA’ DI UN
TITOLO DI LEGITTIMAZIONE
• DETENZIONE = disposizione materiale della cosa (deve
essere corporale)
• USARE DA PROPRIETARIO = adoperare la cosa, ed
eventualmente ricavarne utile
• IRRILEVANZA DEL TITOLO DI LEGITTIMAZIONE
= si può essere possessori anche senza essere proprietari
(possessio = res facti)
• ALLA BASE VI E’ L’ANIMUS POSSIDENDI
(intenzione di tenere la cosa come propria)
• ELEMENTI DEL POSSESSO (detto possessio civilis o ad
interdicta)
• 1. DETENZIONE (da sola detta possessio naturalis)
• 2. ANIMUS POSSIDENDI
• Se poi ricorrono anche
• 1) b.f. iniziale
• 2) titulus o iusta causa
• 2) carattere habilis della res
• 4) tempus
• 5) cittadinanza romana possessore
• ecco che si ha una POSSESSIO AD USUCAPIONEM
(proprietà pretoria, in bonis habere)
• E’ capace di possedere solo chi sia sui iuris, le persone alieni
iuris detengono in nome del padre o del padrone (sono degli
strumenti del vero possessore)
• Possessori civili o ad interdicta anomali (senza animus
possidendi):
• - precarista - sequestratario - creditore pignoratizio
• Di regola il possesso si perde per il venir meno della
detenzione e dell’animus possidendi (diverse, però, le
deroghe: es. del servus fugitivus si conserva il possesso solo
animo)
• TUTELA PROCESSUALE (POSSESSO CIVILE O AD
INTERDICTA)
• INTERDICTA (INTERDETTI)
• RETINENDAE (al fine di conservare il possesso) TUTTI
PROIBITORI (VIM FIERI VETO: VIETO CHE SIA FATTA
VIOLENZA)
• 1) UTI POSSIDETIS (come possedete), relativo ai beni immobili,
parte integrante della sua formulazione (non doveva cioè essere
richiesta) era l’exceptio vitiosae possessionis, proteggeva colui chel
possedeva la res nec vi nec clam nec precario ab altero (in modo
non violento, non clandestino, non per concessione precaria rispetto
all’avversario); al limite quindi può operare come interdetto
recuperatorio del possesso (autodifesa privata legittima)
• 2) UTRUBI (in quello dei due luoghi), relativo ai
beni mobili, proteggeva colui chel possedeva la res
nec vi nec clam nec precario ab altero (in modo
non violento, non clandestino, non per
concessione precaria rispetto all’avversario); non
tanto chi possedesse attualmente bensì colui che
avesse posseduto per più tempo durante l’ultimo
anno (poteva, quindi, assumere funzione
recuperatoria, difesa privata legittima)
• RECIPERANDAE (al fine di recuperare il possesso)
• 1) UNDE VI (donde con la violenza), in favore di chi avesse subito uno
spossessamento violento, purchè, non fosse trascorso più di 1 anno e
purchè, vista la presenza dell’exceptio vitiosae possessionis, lo
spossessato avesse posseduto la res nec vi nec clam nec precario ab
altero (in modo non violento, non clandestino, non per concessione
precaria rispetto all’avversario autore dello spoglio, in caso contrario lo
spoglio sarebbe stato legittimo)
• 2) DE VI ARMATA (con violenza armata, ca opera di una banda
armata), vista la gravità della violenza con cui si era consumato lo
spoglio, era dato allo spossessato anche nell’ipotesi in cui avesse
posseduto la res vi clam precario ab altero (in modo violento,
clandestino, per concessione precaria rispetto all’avversario autore dello
spoglio, anche cioè nel caso di possessio iniusta)