PROCESSO PER FORMULAS (FORMULARE)
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PROCESSO PER FORMULAS (FORMULARE)
PERDITA PATRIA POTESTAS • emancipatio (triplice vendita fatta a un soggetto fiduciario che manometteva vindicta il figlio ricevuto in mancipio (in causa mancipii) che ricadeva sotto la potestà del padre, con la terza mancipatio la patria potestas si estingueva, il fiduciario o lo manometteva o lo remancipava al pater non più tale che lo manometteva divenendone patronus; per l’emancipatio della filia dei nipoti della moglie in manu 1 sola mancipatio, le donne, però, anche se puberi, ricadevano sotto la tutela mulierum) • Persone in causa manicipii (loco servi habetur) • Adoptio, emancipatio (situazioni del tutto temporanee), noxa deditio, (può riscattarsi o essere riscattato) • Condizione che scompare con Giustiniano morte del pater familias -> mortuo patrefamilias singuli filii familiam incipiunt habere capitis deminutio del pater familias (fatto salvo in caso di capitis deminutio maxima il ius postliminii) capitis deminutio maxima o media del filius (prigionia di guerra, iscrizione fra i coloni di una colonia latina, condanna penale alla deportatio) dazione in adozione o conventio in manu assunzione cariche sacerdotali (Flamen Dialis, Vestale) PERSONAE IN MANU • MANUS (NON CORRETTO PARLARE DI MATRIMONIUM/IUSTAE NUPTIAE CUM MANU E SINE MANU) • Potere dell’uomo pater familias sulla donna, fosse o meno sposata; la donna perde ogni legame civilistico (adgnatio) con la familia di origine e ricade (loco filiae o loco neptis o loco proneptis etc., quindi quale agnata discendente del pater familias in linea retta di primo grado o di grado successivo) all’interno della familia del marito. MODI DI COSTITUZIONE DELLA MANUS • CONFARREATIO (cum farro) –> acquisto della manus ipso iure • cerimonia antichissima in onore di Giove Farreo, divinità protettrice dell’agricoltura; l’uomo e la donna spezzavano e mangiavano insieme un panis farreus, simbolo forse dell’inizio della vita in comune; il rito avveniva alla presenza del pontifex maximus, del flamen dialis e di 10 testimoni • Nello stesso tempo: rito matrimoniale e negozio di acquisto della manus -> manus connaturata alle iustae nuptiae) • Forma di matrimonio, cerimonia nuziale vera e propria -> compiuta dai nubendi, anche se la manus verrà acquistata eventualmente da altro soggetto, il pater familias, simboleggia la comunità di vita che deve intercorrere tra i due coniugi, requisito perché si possano rivestire alcuni sacerdozi (flamen Dialis), i figli continuatori della familia non possono nascere che da un’unione i cui soggetti appartengano al medesimo gruppo religioso (la moglie deve venire a fare parte della comunità religiosa del marito) •COEMPTIO •Mancipatio della donna da parte del proprio pater familias al futuro marito o al di lui pater familias (imaginaria venditio, avveniva rispetto ad una donna di solito non ancora sposata) -> scissione manus / iustae nuptiae • USUS • La donna sposata (nupta) senza confarreatio e senza preventiva coemptio, dopo 1 anno di continua convivenza cadeva sotto la manus del marito o del di lui pater familias, usucapione annuale; già nelle XII Tavole è previsto l’espediente della trinoctii usurpatio • PERDITA DELLA MANUS • Diffareatio (nel caso di acquisto tramite confarreatio) • Remancipatio (nel caso di acquisto tramite coemptio) • Manumissio (nel caso di acquisto tramite usus) MATRIMONIUM • Monogamico, necessariamente tra un uomo e una donna, sino alla tarda età classica più un rapporto di fatto (si pensi alla non operatività del ius postliminii) che un istituto giuridico vero e proprio. • Tendenzialmente indissolubile • Res facti distinta dalla manus, come appena visto può esistere un matrimonio sine manu (usus non ancora realizzatosi) e una manus sine nuptiis (coemptio posta in essere prima delle nuptiae) • Inoltre sposo e titolare della manus possono essere soggetti diversi • Parlare quindi di matrimonium cum manu e sine manu è improprio (anche se l’espressione ricorre in molti manuali) REQUISITI IUSTUM MATRIMONIUM (IUSTAE NUPTIAE) • REQUISITI DI ORDINE ASSOLUTO • CAPACITA’ NATURALE (pubertà, non imperfezioni fisiche o funzionali) • CAPACITA’ GIURIDICA (status libertatis e civitatis) • INESISTENZA PRECEDENTE MATRIMONIO (bigamia) • CONSENSO NUBENDI (no furiosi) • CONSENSO DEL PATER FAMILIAS (E DEL PADRE NATURALE), nel caso di donna sui iuris del di lei TUTORE (una lex Iulia stabilì che contro il rifiuto ingiustificato del pater familias o del padre naturale o del tutore i nubendi potessero ricorrere al magistrato) • ASSENZA VOTO DI CASTITA’ • REQUISITI DI ORDINE RELATIVO (CONUBIUM) • ASSENZA RAPPORTI DI PARENTELA (tra ascendenti e discendenti all’infinito, tra collaterali entro il terzo grado, deroga nel 49 d.C. per consentire l’unione tra Claudio e la nipote ex fratre Agrippina) • ASSENZA IMPEDIMENTI STABILITI PER RAGIONI SOCIALI (no conubium tra patrizi e plebei sino al 445 a.C.; no in età repubblicana tra ingenui e liberti, la Lex Iulia de maritandis ordinibus 18 a.C., vieta i matrimoni tra senatori e liberte, le donne appartenenti all’ordo senatorio non possono sposare liberti, l’adultera non può sposare il suo complice, tempus lugendi, 10 poi, in età imperiale, 12 mesi, preoccupazione di evitare la turbatio sanguinis, i soldati dell’esercito permanente imperiale non possono sposarsi) LEGISLAZIONE MATRIMONIALE AUGUSTEA • Lex Iulia de maritandis ordinibus 18 a.C. • Lex Papia Poppea 9 d.C. • Gli uomini tra i 25 e i 60 anni e le donne tra i 20 e i 50 anni hanno l’obbligo di sposarsi • Il divorzio o la vedovanza non sono ragioni sufficienti per essere esentati da questo obbligo (la donna ha 18 mesi di tempo in caso di divorzio, 2 anni in caso di vedovanza per risposarsi) • Si riconoscono vantaggi ai coniugi con prole (si possono gerire le cariche pubbliche tanti anni prima dell’età prescritta, quanti sono i figli; avere tre figli viventi a Roma, quattro in Italia, cinque nelle province è causa di esenzione dai munera; la donna avente il ius liberorum è esente dalla tutela, con Adriano si vedrà riconosciuti diritti successori iure civili rispetto ai propri figli), • si sanzionano i caelibes e gli orbi (incapacità di carattere successorio) • Le seconde nozze iniziano ad essere guardate con sfavore solo in età postclassica, a seguito dell’influenza della religione cristiana (salvaguardia figli di primo letto, si punisce il coniuge binubo) CAUSE SCIOGLIMENTO MATRIMONIUM • Morte di uno dei coniugi • Repudium -> ammesso solo il marito (adulterio, aborto, sottrazione delle chiavi della cella vinaria; fuori da una di queste cause, il marito veniva condannato a corrispondere alla donna o ai di lei parenti 1/2 del suo patrimonio, l’altro 1/2 era consacrato a Cerere) (consilium domesticum vigila sui possibili abusi) • Primo divorzio attestato a Roma: Spurio Carvilio Ruga, 230 a.C. • Divortium solo in età classica, col venire meno della manus i due coniugi sono su posizioni sostanzialmente equivalenti e appartengono a familiae diverse (ad es. allontanamento della donna dalla domus mariti o nuova deductio in domum mariti di altra donna, manifestazioni del venire meno dell’affectio maritalis) • Captivitas (capitis deminutio maxima) • Aqua et igni interdictio (capitis deminutio media, perdita della cittadinanza) • Le idee religiose del Cristianesino portarono a considerare il matrimonium un sacramento e a postularne l’indissolubilità, quantomeno sotto l’aspetto morale. • Nel 556 d.C. Giustiniano (Nov. 134) decretò la nullità del repudium, il divortium doveva essere consensuale e fondarsi su una iusta causa (adulterio, incapacità di procreare, voto di castità) -> ciò che conta è la VOLONTA’ IL CONSENSO INIZIALE PERSONAE IN MANCIPIO • Persone libere sottoposte dal pater familias a MANCIPATIO e a seguito di tale negotium per aes et libram ridotte in condizione di semi schiavitù • Status quasi sempre momentaneo (eccezione filius dato a noxa) e funzionale a fare in modo che il filius in potestate o la moglie in manu si affrancassero (EMANCIPATIO, ADOPTIO) CAUSE DI LIMITAZIONE DELLA CAPACITA’ DI AGIRE • ETA’ (puberi - impuberi) - ovviamente si ha riguardo alle personae sui iuris • TUTELAE • TUTELA IMPUBERIS • Personae sui iuris di sesso maschile ma impuberes (incapaci di generare; inspectio corporis Sabiniani, - 14 anni Proculiani) • Personae sui iuris di sesso femminile ma impuberes (incapaci di generare; inspectio corporis Sabiniani, - 12 anni Proculiani) • TUTELA MULIERIS • Personae sui iuris di sesso femminile puberes TUTELA IMPUBERIS • TESTAMENTARIA • LEGITIMA (adgnatus proximus, in subordine i gentiles del pupillo per gli ingenui; il patronus o i suoi eredi per i liberti) • ATILIANA • lex Atilia, forse del 210 a.C.: il tutore a Roma è nominato, in età repubblicana, dal pretore urbano, nel Principato prima dai consoli poi da un apposito praetor tutelaris, in età giustinianea dal praefectus urbi • lex Iulia et Titia: il tutore nelle province è nominato dal governatore Funzioni e poteri tutor impuberis Il pupillus infantia maior, ovvero avente più di 7 anni, può da solo compiere tutti gli atti che importano per lui un acquisto: se previsto un corrispettivo, acquista ma non si obbliga Può compiere negozi giuridici ma con la presenza del tutore che deve prestare la interpositio auctoritatis (integrazione di capacità) gli atti strettamente personali (es. aditio hereditatis) possibili solo tutore auctore Il pupillus infans o assente non può compiere alcun negozio neppure previa interpositio auctoritatis. Il tutore opera quale rappresentante indiretto del pupillo: negotiorum gestio (amministratore del patrimonio e della persona del pupillo) non possibili atti strettamente personali Mezzi per fare valere la responsabilità del tutor impuberis • • • • • Actio rationibus distrahendis per le eventuali malversazioni dolose a danno del patrimonio pupillare, penale in duplum concessa all’ex pupillo contro l’ex tutore (XII Tavole, tutela legittima) Accusatio suspecti tutoris, azione penale infamante esperibile da chiunque, contro gli atti dolosi del tutore e vale a rimuoverlo (XII Tavole, tutela testamentaria) Actio tutelae di buona fede (I sec. a.C.) esperibile al termine della tutela, azione reipersecutoria, di rendiconto, infamante (concessa dal pretore nei confronti del tutor Atilianus, poi estesa alle altre forme di tutela) Al tutore spetta un’a. tutelae contraria contro l’ex pupillo e i suoi eredi per il rimborso delle spese e il ristoro dei danni Cautio rem pupilli salvam fore (imposta a partire dal I sec. d.C. al tutore legittimo: stipulatio con conseguente responsabilità per gli eventuali danni TUTELA MULIERIS (donne sui iuris aventi più di 12 anni) Legitima (adgnatus proximus, in subordine i gentiles per la donna ingenua; il patronus o i suoi eredi per la liberta) Testamentaria Atiliana (leges Atilia e Iulia et Titia) Optio tutoris testamentaria (diritto di scelta del tutore, attribuito alla donna per un numero determinato di volte o ad nutum) Funzioni del tutor mulieris Solo interpositio auctoritatis (no negotiorum gestio) e solo rispetto a taluni atti (gesta per aes et libram, costituzione di obbligazioni, processi per l.a. e per formulas se il iudicium era legitimum, remissione di crediti, manomissioni) Col tempo si impone il principio secondo cui il pretore su istanza della donna poteva obbligare il tutore (testamentario o atiliano) a prestare l’auctoritas Abolita la tutela legittima sulle donne ingenue da Claudio, l’istituto della tutela mulieris, comunque, si può considerare estinto nel V sec. d.C. CURA • Furioso, pazzo (XII Tavole -> agnati e gentili, diversamente nomina magistratuale) -> negotiorum gestio da parte del curator • Prodigo (XII Tavole -> si perviene dopo formale interdizione da parte del magistrato -> adgnati, in diritto classico anche a persona nominata dal magistrato; poteri = curator furiosi) • Minore di 25 anni (Lex Plaetoria o Laetoria, inizi II sec. a.C. -> sanziona i raggiratori dei minori di 25 anni, actio penale ex lege Laetoria per il quadruplum, l’atto, sebbene viziato ex dolo, restava valido ed efficace – il pretore introdusse a prescindere dall’estremo del dolo, un’exceptio ex lege Laetoria ed una in integrum restitutio propter aetatem per qualsiasi danno subito dai minori di 25 anni – curator minorum, richiesto dallo stesso minore, adibito ad un singolo negozio, con funzioni di assistenza: interpositio auctoritatis; figura stabile con il II sec. d.C. – venia aetatis, con Costantino, 20 anni l’uomo e 18 anni la donna, possono chiedere l’esenzione dalla cura, se danno affidamento di regolare condotta e di buoni costumi) LE COSE (RES) • In senso giuridico è, secondo il concetto moderno, una porzione limitata nel mondo esterno, che sia suscettibile di appropriazione. • Dal requisito di porzione del mondo esterno segue la corporeità; dal requisito dell’appropriabilità segue che non sono cose gli astri, l’aria o l’acqua del mare, a meno che non ne avvenga una appropriazione parziale • Ambedue i requisiti mancano alla nozione romana di res: c.d. res incorporales, res communes omnium (l’acqua del mare, l’aria etc.) DISTINZIONI • 1. RES IN PATRIMONIO – RES EXTRA PATRIMONIUM (RES IN COMMERCIO – RES EXTRA COMMERCIUM) • 2. (SUMMA DIVISIO) A) RES DIVINI IURIS – B) RES HUMANI IURIS • A) res sacrae (templi, boschi sacri, arredi di culto) – res religiosae (sepolcro) – res sanctae (mura, porte della città) • B) res privatae (quae singulorum hominum sunt) – res publicae (strade, ponti, fiumi, teatri, terme, etc, dette res universitatis se appartenenti alle singole civitates, di regola, extra commercium, ma passibili di concessione dietro corrispettivo al privato;) • RES COMMUNES OMNIUM (aria, il mare, il lido del mare) • Le RES PRIVATAE si distinguono in: • RES MANCIPI (fondi rustici o urbani siti in Italico solo, gli schiavi, gli animali da tiro e da soma: buoi, cavalli, muli, asini, da quando siano domati per i proculiani, dalla nascita per i sabiniani; le servitù rustiche) (mancipatio e in iure cessio) – RES NEC MANCIPI (in iure cessio e traditio se corporali) • Distinzione che viene meno in età postclassica, col venir meno della mancipatio e della in iure cessio • - RES CORPORALES (hae quae tangi possunt) / RES INCORPORALES (hae quae tangi non possunt, qualia sunt ea quae in iure consistunt, sicut hereditas, ususfructus, obligationes) • - CORPORA QUAE CONTINENTUR UNO SPIRITU (semplici) / CORPORA EX COHAERENTIBUS (composte) / CORPORA EX DISTANTIBUS (complesse) -> UNIVERSITAS FACTI (complesso di cose mobili, gregge, biblioteca etc.), UNIVERSITAS IURIS (hereditas) • RES CONSUMABILI / RES INCONSUMABILI • - RES FUNGIBILI / RES INFUNGIBILI • - RES DIVISIBILI / RES NON DIVISIBILI (la regola è la divisibilità dei diritti, non sono divisibili le servitù) • RES MOBILI / RES IMMOBILI DIRITTI REALI • Dal latino res (cosa) • Diritti soggettivi su una res a carattere assoluto (erga omnes = opponibili nei confronti di tutti i consociati) • Diritto di proprietà (ius in re propria) • Altri diritti reali limitati (iura in re aliena) • IURA IN RE ALIENA • - di godimento: attribuiscono su una res di cui altri è proprietario facoltà di godimento più o meno ampie (usufrutto, servitù, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) • - di garanzia: attribuiscono al titolare il diritto di soddisfare un proprio credito rivalendosi su una cosa altrui, non necessariamente del debitore, in caso di inadempimento (pegno, ipoteca) • LA PROPRIETA’ (MEGLIO LE PROPRIETA’) A ROMA (GAIO PARLA DI DUPLEX DOMINIUM) • Affermazioni di appartenenza ricorrenti in sede negoziale e processuale • ‘dico che questa cosa è mia’ - ‘ secondo il diritto dei Quiriti’ • (mancipatio, in iure cessio, vindicatio l.a.s. in rem) • DOMINIUM EX IURE QUIRITIUM (ius civile in senso stretto) = PROPRIETA’ CIVILE • ALTRE PROPRIETA’ • PRETORIA (IN BONIS HABERE = DOMINIO BONITARIO) • PEREGRINA • PROVINCIALE DOMINIUM EX IURE QUIRITIUM • Modi di acquisto • Per il ius civile (mancipatio, in iure cessio, legato per damnationem, usucapio) • Per il ius naturale (occupazione, accessione, specificazione, traditio) • A titolo originario (occupazione, accessione, specificazione) • A titolo derivativo (mancipatio, in iure cessio, traditio, legato per damnationem, adiudicatio, pagamento della litis aestimatio) • A titolo particolare • A titolo universale (bonorum venditio, adrogatio, conventio in manum di donna sui iuris, successione ereditaria, bonorum possessio) • OCCUPAZIONE (OCCUPATIO) • Res nullius (animali: caccia, pesca – insula in mari nata – il lido del mare su cui si costruisce un edificio) • Res hostiles (mobili) • Res derelictae (se nec mancipi, altrimenti possibile l’usucapio) • Tesoro (cosa mobile di pregio), requisiti -> assenza di chi possa dirsi proprietario, cosa mobile di pregio, ritrovamento casuale. Acquista il ritrovatore, se, però, il ritrovamento avviene su suolo altrui: ½ e ½ • MANCIPATIO • IN IURE CESSIO • TRADITIO = consegna (cosa corporale - nec mancipi) • Può fare acquistare, a seconda dei casi: la proprietà civile, il possesso ad usucapionem o ad interdicta, la detenzione (possessio naturalias) • Intento comune a chi dà e a chi riceve è che la proprietà della res passi dall’uno all’altro (negozio giuridico bilaterale - consenso + consegna + il tradente proprietario civile + res nec mancipi, corporale, in commercio) • Traditio corporis - longa manu - brevi manu (acquista la proprietà chi già detiene la res, es. depositario) - costituto possessorio (il proprietario comincia a detenere la cosa di cui trasferisce la nuda proprietà) • USUCAPIO • Presupposto: compiuto un atto traslativo che non è, però, valso a fare divenire proprietario civile l’accipiente (es.: traditio di res mancipi, in iure cessio o mancipatio di res mancipi o traditio di res nec mancipi a non domino) -> l’accipiente acquista solo il possesso (che può condurre all’acquisto della proprietà civile se accompagnato da particolari requisiti) • • • • • • 5 REQUISITI Res habilis Possessio Tempus Bona fides Iusta causa o titulus RES HABILIS • Non sono usucapibili le cose che non possono essere oggetto di possesso (res incorporales) e/o proprietà civile (fondi non in agro italico, le res extra commercium), le res furtivae (XII Tavole e lex Atinia, salvo la reversio ad dominum), le res vi possessae (lex Plautia de vi, salvo la reversio ad dominum) VIZIO OGGETTIVO DELLA RES • • • • • POSSESSIO – TEMPUS 1 (res mobile) o 2 anni (res immobile) Accessio e successio possessionis BONA FIDES (iniziale) IUSTA CAUSA o TITULUS (negozio giuridico o provvedimento del magistrato o del giudice -> bonorum possessio, cautio damni infecti) • LONGI TEMPORIS PRAESCRIPTIO -> fondi provinciali, non passibili di proprietà civile, bensì di proprietà provinciale: 10 anni (inter praesentes), 20 anni (inter absentes) -> strumento di difesa, non atto acquisitivo della proprietà provinciale, opponibile contro la rei vindicatio utilis esperita dal proprietario provinciale • Giustiniano fonde usucapio e longi t.p.: si ha sempre acquisto della proprietà, tempo richiesto 3 anni per i mobili, 10 o 20 anni (inter praesentes / inter absentes) per gli immobili (non si richiede il ricorrere della iusta causa) • Longissimi temporis praescriptio: 30 anni di possesso (anche res inhabiles) • ACCESSIONE (ACCESSIO) • Unirsi di una cosa accessoria ad una principale (appartenenti a proprietari diversi), il proprietario della cosa principale (che determina la funzione economico-sociale del tutto, che dà il nome al tutto) acquista la proprietà della cosa accessoria • 3 TIPI • Di cosa immobile a cosa immobile • Di cosa mobile a cosa immobile • Di cosa mobile a cosa mobile • Di cosa immobile a cosa immobile (alluvione: incrementum latens, avulsione: incrementum patens, alveo abbandonato, isola nata nel fiume -> proprietari frontisti) • Di cosa mobile a cosa immobile (Seminagione, piantagione, edificazione -> superficies solo cedit = ciò che è costruito sopra un suolo accede ad esso, il proprietario del suolo non acqusita, però, i materiali ma solo il tutto, i materiali sono rivendicabili dal proprietario in caso di distruzione dell’edificio) • Di cosa mobile a cosa mobile (scrittura, tessitura, ferruminatio > braccio congiunto alla statua, adplumbatio: congiunzione mediante l’interposizione di un terzo mezzo, es. accessioni lignee – eccezion fatta per la ferruminatio, l’acquisto è sempre revocabile, se interviene la separazione della cosa accessoria dalla principale) • SPECIFICAZIONE -> produzione di una cosa nuova mediante lavorazione della materia prima; il problema si ha se la lavorazione-creazione della nuova res avviene con materia altrui, non dello specificatore • Sabiniani -> proprietario della nuova res il proprietario della materia prima • Proculiani -> proprietario della nuova res lo specificatore • Media sententia (Salvio Giuliano?) -> si valuta se la nuova species possa o meno essere ridotta alla originaria materia prima • ADIUDICATIO - LITIS AESTIMATIO • LEGATO PER VINDICATIONEM - PER PRAECEPTIONEM • • • • DIFESA DELLA PROPRIETA’ CIVILE 1) L. A. S. IN REM - 2) FORMULA REI VINDICATIO Vindicatio rei C. Aquilius iudex esto. Si paret fundum quo de agitur ex iure Quiritium A. Agerit esse neque is fundus arbitrio C. Aquilii A. Agerio restituetur, quanti ea res erit, tantam pecuniam C. Aquilius iudex N. Negidium A. Agerio condemnato; si non paret absolvito. • Sia giudice Caio Aquilio. Se risulta che il fondo di cui si tratta è di Aulo Agerio e quel fondo non sarà restituito ad A.A. in conformità alla valutazione arbitrale del giudice Caio Aquilio, il giudice C.A. condanni Numerio Negidio nei confronti di A.A. per una somma pari al valore che la cosa avrà, se non risulta lo assolva • ATTORE -> nudo proprietario • CONVENUTO -> possessore della res che non ha derivato il suo possesso (o la sua detenzione) dall’attore (depositario, comodatario, locatario etc. possono essere convenuti con l’actio in personam contrattuale per rispondere di inadempimento) • Clausola arbitraria (iussum de restituendo) -> restituzione della cosa con gli eventuali frutti naturali e civili percepiti o percipiendi dalla litis contestatio e rimborso danni dolosamente causati alla res • RIMBORSO SPESE NECESSARIE E UTILI (nella somma minore tra lo speso e il migliorato) AL POSSESSORE B.F. • IUS TOLLENDI per le cose frutto di spese voluttuarie (exceptio doli, diritto di ritenzione) ALTRI STRUMENTI A TUTELA DELLA PROPRIETA’ CIVILE • • • • • ACTIO NEGATORIA (SERVITUTIS, USUFRUCTUS) CAUTIO DAMNI INFECTI (rimedio preventivo -> promessa di garanzia per il danno temuto; promessa di risarcire il danno che il proprietario o il possessore, l’enfiteuta di un fondo o l’autore di un opus debbono, iure honorario, prestare con una stipulatio al proprietario all’usufruttuario, al superficiario, al possessore di b.f., al titolare di servitù prediali, all’enfiteuta di un fondo limitrofo, che teme un danno per il suo fondo rustico o urbano: si promette il risarcimento dell’eventuale danno) Qualora la cautio venga rifiutata la parte che la pretende può agire in giudizio; il pretore constatato il rifiuto o l’assenza del convenuto, emana un primo decreto con il quale immette l’attore nella detenzione del luogo che minaccia danno. Trascorso il tempo fissato dal pretore, permanendo il rifiuto alla cautio, il pretore emana un secondo decreto che permette al richiedente di possedere l’immobile ad usucapionem, escludendo, di fatto, il proprietario. Nel caso, poi, il danno si verificasse prima, il pretore concede al danneggiato un’actio ficticia ex stipulatu, come se la cautio fosse stata prestata • OPERIS NOVI NUNTIATIO • Atto solenne, orale (non se ne conoscono le parole e i gesti) di denuncia, extragiudiziale con cui taluno, che si ritiene danneggiato dalla fabbrica (opus in fieri) di un altro, si oppone all’opera. Il denunciato deve: interrompere l’opera, salvo ricorrere poi al pretore per fare valere i suoi diritto alla realizzazione dell’opus, o prestare una cautio = garanzia, promettere con stipulatio di restituire le cose nel pristino stato qualora il suo agire risulti (provato essere) illegittimo; il denunciante a tale fine può esperire l’actio ex stipulatu, il giudice che decide del fondamento dell’azione e, quindi, della sussistenza del diritto di credito pecuniario, deve preventivamente valutare se il sussiste o meno il diritto dell’attore a impedire l’opus. La prosecuzione dell’opera legittima il denunziante all’esperimento di un interdetto restitutorio • ACTIO AQUAE PLUVIAE ARCENDAE • XII Tavole, azione data al proprietario di un fondo contro il proprietario vicino che, turbando l’ordinario decorso dell’acqua piovana (fossi, argini, muri), abbia determinato uno stato di pericolo: la possibilità che si verifichi un danno derivante da un eccessivo flusso di acqua TUTELA PROPRIETA’ PRETORIA (IN BONIS HABERE) • Actio Publiciana • C. Aquilius iudex esto. Si quem hominem A. Agerius emit et is ei traditus est anno possedisset, tum si eum hominem de quo agitur ex iure Quiritium eius esse pareret, si ea res arbitrio C. Aquilii iudicis A. Agerio non restituetur quanti ea res erit tantam pecuniam C. Aquilius iudex N. Negidium A. Agerio condemnato, si non paret absolvito. • Sia giudice C.A. Se qualora A.A. avesse posseduto per un anno lo schiavo che ha comperato e gli è stato consegnato, risultasse che lo schiavo di cui si tratta è suo in base al diritto dei Quiriti e la cosa non sarà restituita ad A.A. in conformità alla valutazione arbitrale del giudice C.A., il giudice C.A. condanni N.N. nei confronti di A.A. per una somma pari al valore che avrà la cosa, se non risulta lo assolva Concorso proprietario civile possessore ad usucapionem • Possessore ad usucapionem spossessato dal nudo proprietario: esperimento dell’a. Publiciana da parte del possessore ad usucapionem spossessato exceptio iusti dominii opponibile dal nudo proprietario, se non ha dato causa al possesso ad usucapionem • Nudo proprietario intenta la rei vindicatio contro il possessore ad usucapionem (costui potrà opporre l’exceptio rei venditae et traditae, sempre che il nudo proprietario abbia dato causa al possesso ad usucapionem) USUFRUTTO • Diritto reale soggettivo su cosa altrui di godimento, consistente nell’usare di una cosa (inconsumabile e fruttifera) di proprietà altrui e di farne propri i frutti senza ledere l’integrità fisica della stessa • D. 7.1.1.: Ususfructus est ius alienis rebus utendi fruendi salva rerum substantia • Inalienabile e intrasmissibile agli eredi (quindi, di necessità, temporaneo) • Cautio fructuaria = stipulatio • COSTITUZIONE: l. x vindicationem, in iure cessio, deductio, adiudicatio, pactio + stipulatio • ESTINZIONE: morte usufruttuario (= capitis deminutio), scadenza del termine, rinunzia, non usus, consolidazione • TUTELA GIUDIZIARIA: vindicatio usus fructus SERVITU’ PREDIALI • Diritti reali limitati su cosa altrui di godimento (iura in re aliena) • Diritti soggettivi di natura reale in forza dei quali il proprietario di un fondo può pretendere dal proprietario di un fondo vicino un determinato comportamernto di tolleranza (pati) o di omissione (non facere) • Nemini res sua servit = a nessuno serve la cosa propria = non è concepitbile una servitù su cosa propria • Servitus in faciendo consistere nequit = la servitù non può consistere in un fare • Servitù positive / negative54 • • • • • • • • Servitù rustiche (res mancipi) - iter, via, actus (XII Tavole) - aquae ductus (XII Tavole) - aquae hastus - pecoris pascendi Servitù urbane (res nec mancipi) - Altius non tollendi COSTITUZIONE: mancipatio, in iure cessio, deductio servitutis, adiudicatio, l. x vindicationem, pactum + stipulatio, usucapio (lex Scribonia, I sec. a.C.) • ESTINZIONE: confusione, rinunzia, non usus, impossibilità fisica o giuridica • TUTELA GIUDIZIARIA: vindicatio servitutis POSSESSO • DETENZIONE E USO DI UNA COSA AL MODO DEL PROPRIETARIO SENZA NECESSITA’ DI UN TITOLO DI LEGITTIMAZIONE • DETENZIONE = disposizione materiale della cosa (deve essere corporale) • USARE DA PROPRIETARIO = adoperare la cosa, ed eventualmente ricavarne utile • IRRILEVANZA DEL TITOLO DI LEGITTIMAZIONE = si può essere possessori anche senza essere proprietari (possessio = res facti) • ALLA BASE VI E’ L’ANIMUS POSSIDENDI (intenzione di tenere la cosa come propria) • ELEMENTI DEL POSSESSO (detto possessio civilis o ad interdicta) • 1. DETENZIONE (da sola detta possessio naturalis) • 2. ANIMUS POSSIDENDI • Se poi ricorrono anche • 1) b.f. iniziale • 2) titulus o iusta causa • 2) carattere habilis della res • 4) tempus • 5) cittadinanza romana possessore • ecco che si ha una POSSESSIO AD USUCAPIONEM (proprietà pretoria, in bonis habere) • E’ capace di possedere solo chi sia sui iuris, le persone alieni iuris detengono in nome del padre o del padrone (sono degli strumenti del vero possessore) • Possessori civili o ad interdicta anomali (senza animus possidendi): • - precarista - sequestratario - creditore pignoratizio • Di regola il possesso si perde per il venir meno della detenzione e dell’animus possidendi (diverse, però, le deroghe: es. del servus fugitivus si conserva il possesso solo animo) • TUTELA PROCESSUALE (POSSESSO CIVILE O AD INTERDICTA) • INTERDICTA (INTERDETTI) • RETINENDAE (al fine di conservare il possesso) TUTTI PROIBITORI (VIM FIERI VETO: VIETO CHE SIA FATTA VIOLENZA) • 1) UTI POSSIDETIS (come possedete), relativo ai beni immobili, parte integrante della sua formulazione (non doveva cioè essere richiesta) era l’exceptio vitiosae possessionis, proteggeva colui chel possedeva la res nec vi nec clam nec precario ab altero (in modo non violento, non clandestino, non per concessione precaria rispetto all’avversario); al limite quindi può operare come interdetto recuperatorio del possesso (autodifesa privata legittima) • 2) UTRUBI (in quello dei due luoghi), relativo ai beni mobili, proteggeva colui chel possedeva la res nec vi nec clam nec precario ab altero (in modo non violento, non clandestino, non per concessione precaria rispetto all’avversario); non tanto chi possedesse attualmente bensì colui che avesse posseduto per più tempo durante l’ultimo anno (poteva, quindi, assumere funzione recuperatoria, difesa privata legittima) • RECIPERANDAE (al fine di recuperare il possesso) • 1) UNDE VI (donde con la violenza), in favore di chi avesse subito uno spossessamento violento, purchè, non fosse trascorso più di 1 anno e purchè, vista la presenza dell’exceptio vitiosae possessionis, lo spossessato avesse posseduto la res nec vi nec clam nec precario ab altero (in modo non violento, non clandestino, non per concessione precaria rispetto all’avversario autore dello spoglio, in caso contrario lo spoglio sarebbe stato legittimo) • 2) DE VI ARMATA (con violenza armata, ca opera di una banda armata), vista la gravità della violenza con cui si era consumato lo spoglio, era dato allo spossessato anche nell’ipotesi in cui avesse posseduto la res vi clam precario ab altero (in modo violento, clandestino, per concessione precaria rispetto all’avversario autore dello spoglio, anche cioè nel caso di possessio iniusta)