lumache - Comune di Ussaramanna
Transcript
lumache - Comune di Ussaramanna
COMUNE DI USSA USSARAMANNA PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE LA RACCOLTA DEGLI ELICIDI (LUMACHE) Allegato alla delibera di Consiglio Comunale Comunale n° 37 del 28 settembre 2012 INDICE INDICE 1 Regolamento Comunale raccolta elicidi – Del. CC. N°37 /2012 Art. 01 – Oggetto Art. 02 - Luoghi della Raccolta Art. 03 - Periodi di Raccolta Art. 04 -Divieti ed Obblighi Generali Art. 05 - Quantitativi ammessi Art. 06 – Commercializzazione Art. 07 – Vigilanza Art. 08 – Sanzioni Art. 09 – Entrata in Vigore 2 Regolamento Comunale raccolta elicidi – Del. CC. N°37 /2012 ART. 01 Oggetto Oggetto Con il presente Regolamento si intende disciplinare la raccolta degli elicidi (Lumache) di interesse alimentare ai fini della tutela del territorio e della fauna minore del Comune di Ussaramanna, consentendone la raccolta secondo le forme compatibili con gli usi tradizionali ed ai fini della valorizzazione delle stesse come risorsa locale e della salvaguardia degli ecosistemi. ART. 02 Luoghi della raccolta E’ possibile esercitare la raccolta degli elicidi (Lumache) nel territorio comunale. ART. 03 Periodi della Raccolta La raccolta degli elicidi (lumache) è vietata dal 1 Settembre al 31 Ottobre. Ottobre. La raccolta è consentita tutti i giorni della settimana. ART. 04 Divieti ed Obblighi Generali Possono costituire oggetto di raccolta solo gli esemplari adulti il cui guscio sia di buona consistenza e rigidità. E’ vietato nella raccolta danneggiare lo strato umifero del terreno e la flora soprastante. E’ vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere. E’ vietato danneggiare recinzioni di qualsiasi tipo. E’ severamente vietato nella raccolta danneggiare i muretti a secco, in quanto riconosciuti come Beni Identitari e elementi paesaggistici del contesto , tutelati ai sensi del P.P.R approvato con Deliberazione Deliberazione R.A.S n°36/7del 05.9.2006. Il Sindaco, con propria Ordinanza può per motivi di salvaguardia, disporre limitazioni temporali e/o di area della raccolta degli elicidi (Lumache). Lumache). Il Divieto di raccolta o limitazioni particolari potranno essere disposte dal Sindaco con ordinanza. ART. 05 Quantitativi ammessi La quantità ammessa giornaliera prelevabile, per persona è fissata in Kg.2.00. La quantità ammessa prelevabile, per stagione di raccolta, è fissata in Kg.6.00 per i non residenti e Kg.10 per i residenti. Possono costituire oggetto di raccolta solo gli esemplari adulti il cui guscio sia di buona consistenza e rigidità. 3 Regolamento Comunale raccolta elicidi – Del. CC. N°37 /2012 ART. 06 Commercializzazione Gli Elicidi (Lumache) Lumache) di interesse alimentare che vengono raccolti in natura si presumono destinati all’uso e al consumo diretto e ne sono vietate pertanto la vendita e l’acquisto. E’ consentito il commercio esclusivamente di elicidi provenienti da allevamenti debitamente autorizzati ed i prodotti messi in commercio devono essere accompagnati da idonea certificazione rilasciata dal produttore dalla quale risulti la quantita’ e l’allevamento di provenienza. ART. 07 Vigilanza Il Comune esercita le funzioni di vigilanza e le funzioni amministrative riguardanti l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie del presente regolamento. ART. 08 Sanzioni Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazioni delle sanzioni previste dal presente regolamento si applicano le norme e i principi di cui alla L.689/81. In particolare sono previste le seguenti sanzioni • Per la violazione dell’Art.3 è prevista una sanzione che varia da € 500 a € 1000 con il sequestro degli Elicidi (Lumache) Lumache) e la loro reimissione nell’ambiente naturale. • Per la violazione degli art 4,5,6 è prevista una sanzione amministrativa che varia da € 25,00 a € 50,00 con il sequestro degli Elicidi (Lumache) Lumache) e la loro reimissione nell’ambiente naturale. ART. 09 Entrata in Vigore Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale e Albo Pretorio del Comune. 4 Regolamento Comunale raccolta elicidi – Del. CC. N°37 /2012