lumache - Comune di Ussaramanna

Transcript

lumache - Comune di Ussaramanna
COMUNE DI USSA
USSARAMANNA
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO
REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE LA
RACCOLTA DEGLI ELICIDI (LUMACHE)
Allegato alla delibera di Consiglio Comunale
Comunale n° 37 del 28 settembre 2012
INDICE
INDICE
1
Regolamento Comunale raccolta elicidi – Del. CC. N°37 /2012
Art. 01 – Oggetto
Art. 02 - Luoghi della Raccolta
Art. 03 - Periodi di Raccolta
Art. 04 -Divieti ed Obblighi Generali
Art. 05 - Quantitativi ammessi
Art. 06 – Commercializzazione
Art. 07 – Vigilanza
Art. 08 – Sanzioni
Art. 09 – Entrata in Vigore
2
Regolamento Comunale raccolta elicidi – Del. CC. N°37 /2012
ART. 01
Oggetto
Oggetto
Con il presente Regolamento si intende disciplinare la raccolta degli elicidi (Lumache) di interesse
alimentare ai fini della tutela del territorio e della fauna minore del Comune di Ussaramanna,
consentendone la raccolta secondo le forme compatibili con gli usi tradizionali ed ai fini della
valorizzazione delle stesse come risorsa locale e della salvaguardia degli ecosistemi.
ART. 02
Luoghi della raccolta
E’ possibile esercitare la raccolta degli elicidi (Lumache) nel territorio comunale.
ART. 03
Periodi della Raccolta
La raccolta degli elicidi (lumache) è vietata dal 1 Settembre al 31 Ottobre.
Ottobre.
La raccolta è consentita tutti i giorni della settimana.
ART. 04
Divieti ed Obblighi Generali
Possono costituire oggetto di raccolta solo gli esemplari adulti il cui guscio sia di buona
consistenza e rigidità.
E’ vietato nella raccolta danneggiare lo strato umifero del terreno e la flora soprastante.
E’ vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere.
E’ vietato danneggiare recinzioni di qualsiasi tipo.
E’ severamente vietato nella raccolta danneggiare i muretti a secco, in quanto riconosciuti come
Beni Identitari e elementi paesaggistici del contesto , tutelati ai sensi del P.P.R approvato con
Deliberazione
Deliberazione R.A.S n°36/7del 05.9.2006.
Il Sindaco, con propria Ordinanza può per motivi di salvaguardia, disporre limitazioni temporali
e/o di area della raccolta degli elicidi (Lumache).
Lumache).
Il Divieto di raccolta o limitazioni particolari potranno essere disposte dal Sindaco con ordinanza.
ART. 05
Quantitativi ammessi
La quantità ammessa giornaliera prelevabile, per persona è fissata in Kg.2.00.
La quantità ammessa prelevabile, per stagione di raccolta, è fissata in Kg.6.00 per i non residenti e
Kg.10 per i residenti.
Possono costituire oggetto di raccolta solo gli esemplari adulti il cui guscio sia di buona
consistenza e rigidità.
3
Regolamento Comunale raccolta elicidi – Del. CC. N°37 /2012
ART. 06
Commercializzazione
Gli Elicidi (Lumache)
Lumache) di interesse alimentare che vengono raccolti in natura si presumono
destinati all’uso e al consumo diretto e ne sono vietate pertanto la vendita e l’acquisto.
E’ consentito il commercio esclusivamente di elicidi provenienti da allevamenti debitamente
autorizzati ed i prodotti messi in commercio devono essere accompagnati da idonea
certificazione rilasciata dal produttore dalla quale risulti la quantita’ e l’allevamento di
provenienza.
ART. 07
Vigilanza
Il Comune esercita le funzioni di vigilanza e le funzioni amministrative riguardanti l’applicazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie del presente regolamento.
ART. 08
Sanzioni
Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazioni delle sanzioni previste dal presente
regolamento si applicano le norme e i principi di cui alla L.689/81.
In particolare sono previste le seguenti sanzioni
• Per la violazione dell’Art.3 è prevista una sanzione che varia da € 500 a € 1000 con il
sequestro degli Elicidi (Lumache)
Lumache) e la loro reimissione nell’ambiente naturale.
• Per la violazione degli art 4,5,6 è prevista una sanzione amministrativa che varia da €
25,00 a € 50,00 con il sequestro degli Elicidi (Lumache)
Lumache) e la loro reimissione
nell’ambiente naturale.
ART. 09
Entrata in Vigore
Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione sul sito
istituzionale e Albo Pretorio del Comune.
4
Regolamento Comunale raccolta elicidi – Del. CC. N°37 /2012