Scarica - Collegio Geometri Genova

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il geometra
ligure
Tariffa Regime Libero: “Poste Italiane S.p.A.” - Sped. abb. post. 70% - DBC Genova
In caso di mancato recapito restituire a: Collegio Geometri viale Brigata
Bisagno, 8/1-2 – 16129 Genova che si impegna al pagamento della tariffa
1
gennaio
marzo
2006
il geometra
ligure
anno 55º - n. 1 • gennaio - marzo 2006
Tariffa Regime Libero: “Poste Italiane S.p.A.” - Spedizione in abbonamento postale - 70% - DBC Genova - Tassa pagata Autorizzazione del Tribunale di Genova n. 318 del 29/11/54
Direttore Responsabile
Arnoldo Juvara
Segretario di Redazione
Marco Russello
Redattori
Foto di copertina del Geom. Adolfo Morasso
Roberta Arena
Pier Emilio Copello
Alessio Danovaro
Paolo De Lorenzi
Ettore Fieramosca
Filippo Finocchiaro
Mauro Mattei
Andrea Merello
Adolfo Morasso
Liliana Olcese
Alessandro Ombrina
Roberto Ombrina
Adriano Rodari
Lorenzo Traverso
Servizio fotografico e
Coordinatore dell’immagine Adolfo Morasso
Direzione Amministrazione 16129 Genova
Redazione e Distribuzione Viale Brigata Bisagno, 8/1-2
Tel./Fax 010.5700735
[email protected]
www.collegio.geometri.ge.it
“Partenza”
sommario
La presente pubblicazione è distribuita gratuitamente agli iscritti all’albo professionale della Provincia di
Genova ed ai Collegi dei Geometri
d’Italia.
La riproduzione degli articoli, schizzi e fotografie è permessa solo citando la fonte.
Le opinioni espresse dagli Autori,
Redattori, Corrispondenti non impegnano né la Direzione, né la Redazione, né il Collegio di cui il periodico
è l’organo.
Stampato nel mese di febbraio
2006 dalle Grafiche Fassicomo Via Imperiale, 41 - 16143 Genova
Questo periodico è
associato alla Unione
Stampa Periodica Italiana
2
Editoriale
Angeli...
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Rendimento energetico nell’edilizia
9
La giornata alla Palmaria dei “Senatori” del Collegio
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Legislazione dello Stato
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Giurisprudenza
20
Informativa
24
26
Regione Liguria
Novità dalla Cassa Geometri
Culrura Ligure Strada Nuova
28
Ottocento in salotto
30
L’Istituto Idrografico della Marina, a Genova
43
Recensioni
44
Atti del Collegio
Editoriale
Angeli...
geom. Arnoldo Juvara
Q
ueste mie poche righe dovrebbero albergare nel primo numero
del 2006 della nostra rivista ed allora mi piace che il
loro contenuto conduca, ragionatamente, all’ottimismo
Eugene
Grasset,
litografia,
1984.
in modo che ci accompagni per l’intero anno.
Desidero quindi partecipare chi mi legge di una
mia personale importante
esperienza che - se per
taluni può essere conside-
rata non buona - per me è
stata un forte arricchimento che porterò nel mio cuore sempre e che vorrei trasmettere ad altri, non certo
per fatto personale ma per
dare un importante contributo alla lettura della vita e
di quanto di bello ci circonda; per fare ciò, parto da
un momento assai difficile
e, all’apparenza, negativo.
Nel maggio del 2004 mi
hanno diagnosticato il “Linfoma di Hocking” (trattasi
di una forma tumorale delle vie linfatiche) che gode
di buone possibilità di guarigione se curato con numerosi cicli di chemioterapia.
Molti che mi leggono hanno vissuto o stanno vivendo esperienze simili (ormai
le più diverse forme tumorali aggrediscono l’uomo e,
per fortuna, per buona parte sono superabili con le
moderne cure ma, purtroppo - ancora troppo spesso talune sono infauste, specie
se non affrontate per tempo).
Devo subito dire, per non
apparire quello che non
Editoriale
sono, che tutto mi ha favorito a cominciare dalla famiglia che, per scelta comune, ha fatto in modo di
non considerarmi malato,
dalla presenza di un figlio
medico anche se esercitante la professione fuori Genova, dall’avere avuto “miracolosi” segnali che hanno consentito di diagnosticare la malattia ai primi
stadi, dall’aver scelto la
struttura pubblica e non
quella privata (senza nulla
togliere a questa) pur avendo una forma di assicurazione che mi avrebbe coperto tutti i costi.
Per gli aspetti familiari,
quanto detto è più che sufficiente rimarcando che, al
di là delle sofferenze fisiche, quelle psicologiche
sono certamente più pesanti per loro che per il malato, non c’è dubbio.
Ma ciò che ha trasformato una grave malattia in una
grande esperienza è, prima
di tutto, la guarigione e, nel
corso della cura, coloro che
mi hanno assistito durante
i cicli di “chemio” e gli altri
ammalati.
Durante le cure ho incontrato l’Uomo, quello
vero, che solo nella sofferenza e nella difficoltà,
emerge.
Esso è in tutti noi, ma normalmente - mettiamo in
atto artifizi continui per nasconderlo.
Si faceva a gara a chi riusciva meglio a consolare
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Ho
incontrato
l’Uomo,
quello vero,
che solo nella
sofferenza e
nella
difficoltà,
emerge.
l’altro, spesso più ammalato, tutti consolavano tutti,
a nessuno mancava un sor-
riso, era un donarsi continuo tra tutti noi per alleggerire l’altro.
Non c’era
invidia per
chi stava
meglio o per
chi guariva,
ma solo
gioia.
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Il geometra ligure
…anche certi
momenti
negativi della
vita, pesanti,
difficili,
possono
essere vissuti
come crescita
e con
serenità…
Non c’era invidia per chi
stava meglio o per chi guariva, ma solo gioia, che bello! Non competizione, non
furbizia, non nascondersi,
non ... di tutto quanto si fa
abitualmente; esisteva la
libertà della composta sofferenza. Libertà che conduceva tutti noi ad essere
noi, ad essere quello che
siamo veramente, ad avere
impeti di gioia anche se
stretti dalla sofferenza. Chi
ha vissuto questi momenti
o periodi avrà ben vissuto
quelle esperienze.
Non sono un masochista, anzi, quando non sto
bene sono nervoso, irritabile, scontroso, sono insomma il peggiore tra i
peggiori. Ma lì, durante la
cura, pur non stando bene,
vivevo quei sentimenti con
pienezza ed ero, spesso,
contento, ringraziando per
l’esperienza che stavo vivendo, certo - e questa è
stata un’altra mia grande
fortuna - di guarire. Non
ho mai, o quasi, considerato la possibilità di non
guarire perché non volevo
dare alla mia famiglia questo dispiacere, sembra banale ma è stata una delle
tante “carte” vincenti.
Ma se per i malati il senso di condivisione è naturale, oserei dire necessario,
ciò non lo è necessariamente per chi li cura.
Invece al DIMI, dove ho
vissuto circa 70-80 ore di
sedute in day-hospital, ho
trovato uno staff infermieristico e di dottori incredibilmente disponibile e partecipe, specie i primi in
quanto il contatto maggiore era con loro. Il reparto
era seguito da tre infermiere più due saltuarie, abilissime, attentissime (ogni
cura è diversa dall’altra per
cui l’attenzione è continua
e indispensabile) sempre,
sempre, sorridenti e disponibili.
Ho trovato in loro gli
Angeli della Terra che
ancor oggi, a distanza di un
anno dalla fine della mia
cura, vado ogni tanto a trovare per ricevere il loro
sorriso, che riesce a rendere serena la sofferenza.
Ecco, nella malattia grave,
ho trovato la Vita, ho scoperto l’Uomo, ho capito che
anch’io sono vulnerabile,
ho scoperto i veri Angeli
che albergano in questo
mondo, che credo non siano pochi, ed allora mi sono
sentito e mi sento ottimista, mi sento libero di vivere comprendendo che la
vita è un grande dono che,
Editoriale
5
come tutti i doni, si apprezzano o quando non ci sono
più o quando si ha paura di
perderli e in tutto questo ho
avuto anche un grande maestro nell’Amico Adriano
Cravero che - come ho già
avuto occasione di scrivere
- oltre ad avermi insegnato
a vivere mi ha insegnato a
morire ed è anche per questo, certamente, la mia
esperienza, a ben 64 anni,
mi ha fatto crescere immensamente.
Ricordo, prima di tutto a
me e poi a Voi, per concludere, che anche certi mo-
menti negativi della vita,
pesanti, difficili, possono
essere vissuti come crescita e con serenità, che esistono sempre degli Angeli
veri, in carne ed ossa, che
ci assistono.
Viviamo allora quest’anno ed i prossimi ricordandoci che tutto è
dono e dipende solo da noi
far sì che sia fonte di serenità e crescita, anche
nelle contrarietà.
P.S.) Desidero parteciparvi dei motivi per cui propongo, a volte, editoriali non
proprio connessi con la nostra attività come questo:
- il desiderio di dare alla
rivista anche un’impronta
culturale e umanistica;
- ricordare a tutti che la
nostra vita non è solo professione e che la professione può essere meglio affrontata migliorando la vita;
- andare controcorrente
rispetto ai mass-media che
tendono ad assumere un
taglio tragico e devastante,
dimenticando che non solo
i delitti fanno notizia ma e
soprattutto gli aspetti costruttivi della vita.
La bellezza è la formazione mentale di un’immagine, la quale coglie l’essenza della cosa
percepita. La bellezza appartiene più all’immagine interiore che alla forma esteriore in
cui l’immagine si incorpora.
Benedetto Croce
Rendimento energetico nell’edilizia
Decreto Legislativo n. 192 del 19/08/2005
geom. Adriano Rodari
F
inalmente é stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 23/09/2005 il Decreto
Legislativo n. 192 del 19/08/
2005 di recepimento e di attuazione della Direttiva 2002/
91/CE e relativa al rendimento energetico nell’edilizia.
Le finalità del Decreto
(Art. 1) sono quelle di stabilire i criteri, le condizioni e
le modalità per migliorare le
prestazioni energetiche degli
edifici disciplinando nel particolare la metodologia per il
calcolo degli isolanti correttivi con l’applicazione dei requisiti minimi di risparmio di
energia oltre che la promozione dell’uso razionale dell’energia anche attraverso
l’informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali.
La normativa stabilisce
come risparmiare sui combustibili per il riscaldamento
aumentando il comfort termico ambientale dei locali abitati.
Il nuovo Decreto (Art. 3)
si applica:
- a tutti gli edifici di nuova
costruzione;
- agli edifici esistenti, oggetto di ristrutturazione integrale, con una superficie
utile complessiva superiore a 1000 metri quadrati;
- agli edifici esistenti oggetto di ampliamento volumetrico nel caso che l’ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 %
dell’edificio esistente ed
esclusivamente per l’ampliamento;
- alle ristrutturazioni parziali
o totali e manutenzione
straordinaria dell’involucro
edilizio di edifici esistenti;
- alla nuova installazione in
edifici esistenti, sostituzione o ristrutturazione di impianti termici.
Il nuovo Decreto non si
applica:
- agli immobili ricadenti
nell’ambito della disciplina della parte seconda e
dell’Art. 136, comma 1,
lettere b) e c), del D. Lgs.
22/01/2004, n. 42 recante
il codice beni culturali e
del paesaggio;
- ai fabbricati industriali,
artigianali ed agricoli non
residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per
esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui
energetici del processo
produttivo non altrimenti
utilizzabili;
- ai fabbricati isolati con una
superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati.
Entro 120 giorni dalla entrata in vigore (Art. 4), con
ulteriori Decreti, verranno
definiti:
a) i criteri generali, le metodologie di calcolo ed i requisiti minimi finalizzati al
contenimento dei consumi
di energia tenendo conto di
quanto riportato nell’allegato ‘B’ per la progettazione, l’installazione, l’esercizio, la manutenzione e
l’ispezione degli impianti
termici sia per la climatizzazione estiva ed invernale e sia per la produzione
di acqua calda sanitaria;
b) i criteri generali di prestazione energetica per l’edilizia sovvenzionata e convenzionata, per l’edilizia
pubblica e privata con riguardo anche alla ristrutturazione degli edifici esistenti con indicazione delle metodologie di calcolo
tenendo conto di quanto
riportato sempre nell’allegato ‘B’;
c) i requisiti professionali ed
i criteri di accreditamento
per assicurare le qualificazioni e l’indipendenza de-
Rendimento energetico nell’edilizia
gli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli
edifici e le ispezioni degli
impianti di climatizzazione.
Entro un anno (Art. 6)
dalla entrata in vigore del
presente Decreto:
- gli edifici di nuova costruzione e quelli di cui
all’Art. 3, comma 2 (edifici esistenti oggetto di ristrutturazione integrale con
una superficie utile complessiva superiore a 1000
metri quadrati; edifici esistenti oggetto di ampliamento volumetrico nel
caso che l’ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 % dell’edificio esistente ed esclusivamente per l’ampliamento;
ristrutturazioni parziali o
totali e manutenzione straordinaria dell’involucro
edilizio di edifici esistenti
- ndr) dovranno essere dotati, al termine della costruzione medesima ed a
cura del costruttore, di un
attestato di certificazione
energetica redatto secondo
le metodologie di legge;
- le certificazioni dei singoli appartamenti potranno
fondarsi oltre che sulla valutazione dell’appartamento interessato anche:
a) sulla certificazione comune dell’intero edificio
per i condomini dotati di
impianto termico comune;
b) sulla valutazione di un
altro appartamento rappresentativo dello stesso edificio e della stessa tipologia;
- nel caso di compravendita
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dell’intero immobile o del
singolo appartamento l’attestato di certificazione
energetica deve essere allegato all’atto di compravendita in originale o in
copia autenticata;
Il proprietario, (Art. 7) il
conduttore, l’amministratore
del condominio e per essi un
terzo che se ne assume la
responsabilità, mantiene in
esercizio gli impianti e provvede alle manutenzioni secondo le prescrizioni imposte
dalla vigente normativa.
L’operatore incaricato del
controllo e della manutenzione degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva
esegue l’attività nel rispetto
della vigente normativa avendo l’obbligo di redigere e
sottoscrivere un rapporto di
controllo conformemente ai
modelli previsti dal presente
decreto in relazione alle tipologie e potenzialità degli impianti rilasciandone copia al
titolare dell’impianto che ne
sottoscrive per ricevuta e presa visione.
La documentazione progettuale (Art. 8) di cui all’Art.
28, comma 1 della Legge n.
10/91 e la conformità delle
opere realizzate deve essere
asseverata dal direttore dei
lavori e presentata al Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di
fine lavori: il Comune deve
dichiarare inaccettabile la dichiarazione se la stessa non é
asseverata.
Le autorità competenti
(Art. 9) con cadenza periodica realizzano, attraverso anche altri organi pubblici o
privati, dei quali sia garantita
la qualificazione e l’indipendenza, gli accertamenti e le
ispezioni relative all’osservanza delle norme necessarie per
ridurre i consumi energetici
ed i livelli di emissioni inquinanti ed eventualmente correggere le situazioni non conformi alle prescrizioni del
presente decreto.
Il Ministero delle attività
produttive (Art. 13), tra l’altro, predispone i programmi
(Comma d) per la formazione degli esperti qualificati ed
indipendenti a cui affidare il
sistema degli accertamenti e
delle ispezioni edili ed impiantistiche.
Il progettista, il direttore
dei lavori che rilasciano la
relazione oppure l’attestato di
certificazione energetica non
conforme oppure omettono
l’asseverazione, oppure asseverazione falsa di cui all’Art.
8, non veritiera oppure senza
il rispetto delle modalità previste dal decreto, sono puniti
con sanzione amministrativa.
Oltre il fatto che tale difformità costituisca reato, l’autorità competente comunica il
fatto al Collegio o Ordine
Professionale per i provvedimenti disciplinari del caso.
Identici provvedimenti, in
caso di inadempienze, sono
previsti sia per gli amministratori di condominio, gli
operatori incaricati dei controlli e per i costruttori con
simili modalità.
Successivamente con la
Gazzetta Ufficiale del 23/09/
2005 n. 222 sono stati pubblicati gli allegati di cui al
sopra descritto decreto, nel
quale, per quanto riguarda le
nostre competenze in fase
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Il geometra ligure
progettuale degli isolamenti
termici delle partiture edilizie,
vengono stabiliti i valori massimi di trasmittanza che non
possono essere superati, delle strutture verticali opache
(muri perimetrali) delle strutture orizzontali (solai di copertura) e delle chiusure trasparenti (serramenti).
Per le correzioni delle
trasmittanze devono essere
calcolati ed impiegati gli opportuni correttivi (materiali
isolanti omologati secondo le
prescrizioni UNI) onde rientrare nei parametri previsti
dall’attuale decreto.
Come ho scritto in una
precedente occasione, in argomento di isolamento termico, il decreto fissa i valori
massimi di trasmittanza da
rispettare ma nessuna legge
vieterà mai di scendere al di
sotto di quei valori, per ottenere un migliore confort termico, un cospicuo risparmio
sul consumo di energia e delle migliori condizioni dell’inquinamento atmosferico: dovremo essere noi professionisti a fare una capillare opera
di informazione per la sensibilizzazione degli utenti finali.
Un cane che presenta caratteri simili a quelli
del padrone è prova di un certo equilibrio
psichico di quest’ultimo.
Konrad Lorenz
La giornata alla Palmaria
dei “Senatori” del Collegio
Geom. Lorenzo Traverso
C
on brillante e simpatica idea il Presidente
e gli amici del Consiglio Direttivo del Collegio hanno
promosso un incontro con i
Colleghi iscritti all’Albo
d’Onore: vale a dire con i
Geometri che hanno maturato almeno 40 anni di ininterrotta, onorevole, iscrizione
all’Albo Professionale (qualcuno supera i 60’…).
Onorare gli anziani che per
tanti anni hanno lavorato (e
alcuni lavorano ancora) tenendo alto il prestigio della Categoria è cosa meritoria, che
rende onore a coloro (tutti
sensibilmente più giovani)
che hanno ideato e organizzato questa serena e distensiva giornata di piacevole intrattenimento in amicizia, al
di fuori di questioni di lavoro
e, “semel in anno”, senza le
pressioni dell’odierno vivere
quotidiano.
Sabato 5 novembre un pullman appositamente noleggiato ha accolto gli amici davanti
alla sede del Collegio e poi,
man mano raccattando i “vecchietti” lungo la strada (provenienti dal levante e dalla
Fontanabuona), li ha portati a
La Spezia e a Portovenere: da
lì, in motoscafo, alla “Locan-
da Lorena” sull’isola Palmaria,
nel Golfo dei Poeti, dove la
riunione ha assunto la piacevolissima forma di agape fraterna attorno a succulente portate di pesce (solo uno non ne
ha goduto perché poveretto lui,
i pesci non gli piacciono: a sua
vergogna meriterebbe di essere qui nominato e messo alla
gogna, ma per una mera questione di amicizia, perché in
fondo è un bravo ragazzo, non
ne farò il nome; non è comunque uno dei vecchi: loro hanno spazzato tutto, senza esclusione di colpi).
La pioggia torrenziale non
ha minimamente scalfito l’atmosfera dell’incontro, anche
se qualche filo d’acqua cola-
to dalla copertura della veranda ha bagnato la schiena di
qualcuno (probabilmente
quella copertura non era stata progettata e diretta da un
geometra).
Gli iscritti all’albo d’Onore sono attualmente 39, ma
solo 18 hanno potuto essere
presenti perché, è ovvio, l’età
qualche acciacco lo porta.
Molte le Gentili Consorti
presenti (un maligno, ha detto: per tenere sotto controllo
i mariti), che hanno portato
una nota di ancor più gradevole atmosfera. A ciascuna di
esse, con apprezzatissimo
pensiero, il Consiglio Direttivo del Collegio ha offerto un
omaggio floreale.
Un momento
del pranzo
sull’ Isola
Palmaria in
Comune di
Portovenere
(SP)
10
Il geometra ligure
La consegna
dell’omaggio
floreale alle
signore
presenti da
parte dei
geomm.
Mauro Lenzi
(Presidente
del Collegio
di La Spezia)
e di
Domenico
Anselmo
(Presidente
del Collegio
di Savona).
Il Presidente, il Segretario
e tre Consiglieri hanno simpaticamente partecipato, ricevendo da tutti un sentito ringraziamento.
Al pranzo alla Palmaria
hanno preso parte anche il
Geom. Domenico Anselmo,
Presidente del Collegio di
Savona e delegato della Circoscrizione della Corte
d’Appello di Genova alla
Cassa Italiana di Previdenza
e Assistenza dei Geometri
Liberi Professionisti nonché
il Geom. Mauro Lenzi, Presidente del Collegio di La
Spezia, al quale è dovuta
buona parte della riuscita
della giornata: grazie a entrambi!
Particolarmente gradito, a
La Spezia, il saluto portato
dal Consigliere Nazionale
Geom. Maurizio Savoncelli.
Tutti giovani, ma amici di
vecchia data.
Queste poche righe, al di
là del loro contenuto scherzoso, valgono quale sentito
e riconoscente ringraziamento collettivo al Presidente, al
Segretario e a tutti i Consiglieri. I partecipanti hanno
avuto per loro espressioni di
sincero e affettuoso apprezzamento.
I PARTECIPANTI
Achilli Sergio e Signora ❀ Arata Stefano ❀ Alessio
Giuseppe e Signora ❀ Bellingeri Egidio e Signora ❀ Boletto
Nicola e Signora ❀ Casassa Giacomo Francesco ❀
Colombino Michele e Signora ❀ Gamberoni Franco e
Signora ❀ Gnemmi Pierino e Signora ❀ Guerra Alfeo e
Signora ❀ Lagioni Mario e Signora ❀ Lercari Silvio e
Signora ❀ Marcenaro Alberto e Signora ❀ Mazzù Giuseppe
e Signora ❀ Montobbio Agostino e Signora ❀ Rossetti
Bruno e Signora ❀ Traverso Lorenzo ❀ Zunino Pietro e
Figlia.
Piccinelli Luciano e Signora ❀ Lanero Luigi e Signora ❀
Torri Daniele e Signora ❀ Ghigliotti Paolo e Signora ❀
Traverso Marco ❀ Paolo De Lorenzi
P.S. Il prossimo anno dove?
Legislazione dello Stato
MINISTERO DELL’INTERNO
DECRETO 15 Settembre 2005
Approvazione della regola tecnica di prevenzione
incendi per i vani degli impianti di sollevamento
ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
IL MINISTRO DELL’INTERNO
Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, concernente nuove norme per l’organizzazione dei servizi
antincendi;
Visto l’art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469,
concernente l’ordinamento dei servizi antincendi e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto l’art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966, concernente la disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29
luglio 1982, n. 577, e successive modificazioni, recante l’approvazione del regolamento concernente
l’espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi;
Rilevata la necessità di aggiornare le disposizioni di
prevenzione incendi per la realizzazione dei vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;
Visto il progetto di regola tecnica elaborato dal Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione
incendi di cui all’art. 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Visto l’art. 11 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1999, n. 162 «Regolamento recante norme per
l’attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e
di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché
della relativa licenza di esercizio;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della
direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/
48/CE;
Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Nel rispetto della direttiva 95/16/CE la regola tecnica allegata al presente decreto si applica, in conformità alle specifiche prescrizioni di settore in materia
di prevenzione incendi, ai vani degli impianti di sollevamento installati nelle nuove attività soggette ai
controlli di prevenzione incendi ed in quelle esistenti,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, in
caso di modifiche sostanziali.
2. Per modifiche sostanziali agli edifici si intendono:
a) l’installazione di nuovi impianti di sollevamento;
b) le modifiche costruttive degli impianti quali l’aumento delle fermate, oppure il cambiamento del tipo
di azionamento;
c) la sostituzione delle pareti del vano di corsa, delle
porte di piano, del locale del macchinario e/o delle
pulegge di rinvio, se eseguita con materiali, modelli,
dimensioni e/o criteri costruttivi diversi da quelli esistenti;
d) il rifacimento dei solai dell’edificio, quando coinvolge le strutture di pertinenza dell’impianto di sollevamento;
e) il rifacimento strutturale delle scale dell’edificio,
quando coinvolge le strutture di pertinenza dell’impianto di sollevamento;
f) l’aumento in altezza dell’edificio, se coinvolgente le
strutture di pertinenza dell’impianto di sollevamento;
g) il cambiamento della destinazione d’uso degli
ambienti, interni all’edificio, in cui si esercitano attività riportate nell’allegato al decreto ministeriale 16
febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni tecniche si rinvia alle specifiche
prescrizioni tecniche di settore.
Art. 2.
Obiettivi
1. Ai fini della prevenzione degli incendi, della sicurezza delle persone e della tutela dei beni contro i
rischi di incendio, i vani degli impianti di sollevamento di cui all’art. 1 devono essere realizzati in modo
da:
12
Il geometra ligure
a) minimizzare le cause d’incendio;
b) limitare danni alle persone ed alle cose;
c) limitare danni all’edificio ed ai locali serviti;
d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici
e/o locali contigui;
e) consentire ai soccorritori di operare in condizioni
di sicurezza.
Art. 3.
Disposizioni tecniche
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi descritti
è approvata la regola tecnica di prevenzione incendi
allegata al presente decreto.
Art. 4.
Commercializzazione CE
1. I materiali ed i prodotti per la protezione contro
l’incendio provenienti da uno degli Stati membri dell’Unione europea o dalla Turchia, ovvero da uno degli
Stati aderenti all’Associazione europea di libero scambio (EFTA), firmatari dell’accordo SEE, legalmente
riconosciuti sulla base della conformità alle direttive
europee applicabili possono essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto
sempre che garantiscano un livello di protezione equivalente a quello previsto dalla allegata regola tecnica.
Art. 5.
Disposizioni finali e abrogazioni
1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni tecniche di prevenzione incendi impartite in materia e
sostituite dall’allegata regola tecnica.
2. Il punto 2.5. «Ascensori» dell’allegato al decreto
del Ministro dell’interno 16 maggio 1987, n. 246,
recante «Norme di sicurezza antincendio per edifici di
civile abitazione» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 148 del 27 giugno 1987 è
sostituito dal seguente: «2.5. Ascensori. Il vano di corsa
dell’ascensore deve avere le stesse caratteristiche di
resistenza al fuoco del vano scala (vedi tabella A) e
deve essere conforme alle specifiche disposizioni vigenti».
3. Il punto 6.8. «Ascensori antincendio» della parte
prima «Attività di nuova costruzione» del titolo II
«Disposizioni relative alle attività ricettive con capacità
superiore a venticinque posti letto» dell’allegato al
decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, recante
«Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività
ricettive turistico-alberghiere» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 95 del 26 aprile
1994 è sostituito dal seguente: «6.8. Ascensori antincendio. Nelle strutture ricettive, ubicate in edifici aventi
altezza antincendio superiore a 54 m, devono essere
installati ascensori di soccorso, da realizzare in conformità alle specifiche disposizioni vigenti».
4. Il punto 3.6.1. «Montalettighe utilizzabili in caso di
incendio» del titolo II «Strutture di nuova costruzione
che erogano prestazioni in regime di ricovero
ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno» dell’allegato al decreto del Ministro
dell’interno 18 settembre 2002, recante «Approvazione
della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie, pubbliche e private» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 227 del 27 settembre 2002 è
sostituito dal seguente: «3.6.1. Montalettighe utilizzabili
in caso di incendio. Gli edifici destinati anche in parte
ad aree di tipo D devono disporre di almeno un ascensore montalettighe antincendio, da realizzare in conformità alle specifiche disposizioni vigenti. Negli edifici,
destinati anche in parte ad aree di tipo D, aventi altezza
antincendio superiore a 24 m, deve essere installato
almeno un ascensore di soccorso da realizzare in conformità alle specifiche disposizioni vigenti». Il punto.
15.7 «Montalettighe utilizzabili in caso di incendio»
del titolo III «Strutture esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno» dell’allegato
allo stesso decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002 è sostituito dal seguente: «15.7. Montalettighe
utilizzabili in caso di incendio. Gli edifici di altezza
antincendio superiore a 12 m, destinati anche in parte
ad aree di tipo D, devono disporre di almeno un ascensore montalettighe antincendio, da realizzare in conformità alle specifiche disposizioni vigenti».
Art. 6.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il centoventesimo giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Roma, 15 settembre 2005
Il Ministro: PISANU
ALLEGATO
Regola tecnica di prevenzione incendi per i vani
degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività
soggette ai controlli di prevenzione incendi
1. Termini, definizioni generali, tolleranze dimensionali e simboli grafici di prevenzione incendi.
Ai fini delle presenti disposizioni si applicano i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali approvate con il decreto ministeriale 30 novembre 1983.
2. Disposizioni generali.
Le pareti del vano di corsa, le pareti del locale del
macchinario, se esiste, e le pareti del locale delle
pulegge di rinvio, se esiste, ivi compresi porte e portelli
di accesso, nel caso in cui non debbano partecipare
alla compartimentazione dell’edificio, devono comunque essere costituiti da materiale non combustibile.
Le pareti del locale del macchinario, se esiste, e le
Legislazione dello Stato
pareti del locale delle pulegge di rinvio, se esiste, ivi
comprese le loro porte e botole di accesso, se posti in
alto ed esigenze di compartimentazione lo richiedano,
devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco
uguali o superiori a quelle richieste per le pareti del
vano di corsa con il quale comunicano.
I setti di separazione, tra vano di corsa e locale del
macchinario, se esiste, o locale delle pulegge di rinvio, se esiste, devono essere realizzati con materiale
non combustibile; i fori di comunicazione, attraverso
detti setti per passaggio di funi, cavi o tubazioni,
devono avere le dimensioni minime indispensabili.
All’interno del vano di corsa, del locale del macchinario, se esiste, del locale delle pulegge di rinvio, se
esiste, e delle aree di lavoro, destinate agli impianti di
sollevamento, non devono esserci tubazioni o installazioni diverse da quelle necessarie al funzionamento o
alla sicurezza dell’impianto come prescritto dalla direttiva 95/16/CE.
L’intelaiatura di sostegno della cabina deve essere realizzata con materiale non combustibile. Le pareti, il
pavimento ed il tetto devono essere costituiti da materiali di classe di reazione al fuoco non superiore a 1. Per
gli ascensori antincendio e per quelli di soccorso, anche
le pareti, il pavimento ed il soffitto della cabina devono
essere realizzati con materiale non combustibile.
Le aree di sbarco protette, realizzate negli edifici
quando necessario davanti agli accessi di piano degli
impianti di sollevamento, nonché nell’eventuale piano
predeterminato d’uscita, di cui al punto 6, devono
essere tali che si possa ragionevolmente escludere ogni
possibilità d’incendio in esse.
3. Vano di corsa.
In relazione alle pareti del vano di corsa si distinguono tre tipi di impianti di sollevamento:
in vano aperto;
in vano protetto;
in vano a prova di fumo.
3.1 Vano aperto.
Si considera vano aperto un vano di corsa che non
deve costituire compartimento antincendio; in tal caso
è sufficiente che le pareti del vano di corsa e le porte
di piano, le eventuali altre porte o portelli di soccorso
ed ispezione siano realizzati con materiali non combustibili.
3.2. Vano protetto.
Si considera vano protetto un vano di corsa per il
quale sono soddisfatti i seguenti requisiti:
le pareti del vano di corsa, comprese le porte di piano,
le porte di soccorso e porte e portelli d’ispezione, le
pareti del locale del macchinario, se esiste, le pareti
del locale delle pulegge di rinvio, se esiste, nonché gli
spazi del macchinario e le aree di lavoro, se disposti
fuori del vano di corsa, devono avere le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco del compartimento;
gli eventuali fori di passaggio di funi, cavi e tubi relativi all’impianto, che debbono attraversare gli elementi di separazione resistenti al fuoco, devono avere
le dimensioni minime indispensabili in relazione a
quanto stabilito al punto 2;
13
tutte le porte di piano, d’ispezione e di soccorso devono essere a chiusura automatica ed avere le stesse
caratteristiche di resistenza al fuoco del compartimento.
3.3. Vano a prova di fumo.
Si considera vano a prova di fumo un vano di corsa
per il quale sono soddisfatti i seguenti requisiti:
le pareti del vano di corsa devono essere separate dal
resto dell’edificio a tutti i piani e su tutte le aperture,
ivi comprese le porte di piano, di soccorso e di ispezione sul vano di corsa, mediante filtro a prova di
fumo. È consentito che il filtro a prova di fumo sia
unico per l’accesso sia alle scale che all’impianto di
sollevamento, fatta eccezione per gli impianti di cui ai
successivi punti 7 e 8;
le pareti del vano di corsa, comprese le porte di piano,
le porte di soccorso e porte e portelli d’ispezione, le
pareti del locale del macchinario, se esiste, le pareti
del locale delle pulegge di rinvio, se esiste, nonché gli
spazi del macchinario e le aree di lavoro, se disposti
fuori del vano di corsa, devono avere le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco del compartimento;
gli eventuali fori di passaggio di funi, cavi e tubi relativi all’impianto, che debbono attraversare gli elementi di separazione resistenti al fuoco, devono avere
le dimensioni minime indispensabili in relazione a
quanto stabilito al punto 2;
le porte di piano, di ispezione e di soccorso, possono
dare accesso direttamente ad aree di sbarco che siano
aperte per almeno un lato verso uno spazio scoperto,
ovvero verso filtri a prova di fumo.
4. Accessi al locale del macchinario, agli spazi del
macchinario e/o alle aree di lavoro.
Per i vani di cui ai punti 3.3 e 7, gli accessi al locale
del macchinario, se esiste, gli accessi al locale delle
pulegge di rinvio, se esiste, nonché agli spazi del
macchinario e alle aree di lavoro devono avvenire
attraverso spazi scoperti o protetti con filtri a prova di
fumo.
Per i vani di cui al punto 8, gli accessi al locale del
macchinario e gli accessi al locale delle pulegge di
rinvio, se esiste, devono avvenire attraverso spazi scoperti o protetti con filtri a prova di fumo con esclusione di quelli in sovrappressione.
Nei vani di cui ai punti 3.2, 3.3 e 7 in cui sono installati impianti di sollevamento ad azionamento idraulico, i serbatoi che contengono l’olio devono essere
chiusi e costruiti in acciaio; le tubazioni per l’olio, se
installate fuori del vano di corsa, devono essere di
acciaio; in alternativa, i serbatoi e le tubazioni devono
essere protetti dall’incendio e dotati di chiusure capaci di trattenere l’olio.
Le aree di lavoro, poste fuori del vano di corsa, devono essere facilmente e chiaramente individuate e devono essere ubicate in ambienti aventi caratteristiche
conformi con quelle stabilite al punto 3 per il vano di
corsa.
5. Aerazione del vano di corsa, dei locali del macchinario, delle pulegge di rinvio e/o degli ambienti contenenti il macchinario.
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Le aerazioni del vano di corsa, del locale del macchinario, se esiste, del locale delle pulegge di rinvio, se
esiste, e/o degli spazi del macchinario devono essere
fra loro separate e aperte direttamente, o con canalizzazioni anche ad andamento suborizzontale, verso spazi
scoperti a condizione che sia garantito il tiraggio. Le
canalizzazioni devono essere realizzate con materiale
non combustibile.
L’aerazione del vano di corsa, degli spazi del macchinario o dei locali del macchinario e/o delle pulegge di
rinvio, se esistono, deve essere permanente e realizzata mediante aperture, verso spazi scoperti, non inferiori al 3% della superficie in pianta del vano di corsa
e dei locali, con un minimo di:
0,20 m2 per il vano di corsa;
0,05 m2 per il locale del macchinario, se esiste, e per
il locale delle pulegge di rinvio, se esiste.
Dette aperture devono essere realizzate nella parte alta
delle pareti del vano e/o dei locali da aerare e devono,
inoltre, essere protette contro gli agenti atmosferici e
contro l’introduzione di corpi estranei (animali vari,
volatili ecc.); tali protezioni non devono consentire il
passaggio di una sfera di diametro maggiore di 15
mm. Quando il vano di corsa è aperto su spazi scoperti, per esso non è richiesta aerazione.
La canalizzazione di aerazione del vano può attraversare il locale del macchinario, se esiste, o delle pulegge di rinvio; allo stesso modo la canalizzazione di
aerazione degli ambienti contenenti il macchinario o
del locale del macchinario, se esiste, può attraversare
il vano di corsa ed il locale delle pulegge di rinvio o
altri locali interni dell’edificio, purché garantisca la
prevista compartimentazione.
6. Misure di protezione attiva.
Se in vano protetto o in vano a prova di fumo, gli
impianti di sollevamento, quando le esigenze di compartimentazione dell’edificio lo richiedono, prima che
la temperatura raggiunga un valore tale da comprometterne il funzionamento, previo comando proveniente dal sistema di rilevazione di incendio dell’edificio,
devono inviare la cabina al piano predeterminato di
uscita e permettere a qualunque passeggero di uscire.
In prossimità dell’accesso agli spazi e/o al locale del
macchinario deve essere disposto un estintore di classe 21A89BC, idoneo per l’uso in presenza d’impianti
elettrici.
Nel locale del macchinario, se esiste, possono essere
adottati impianti di spegnimento automatici a condizione che siano del tipo previsto per incendi di natura
elettrica, convenientemente protetti contro gli urti
accidentali e siano tarati a una temperatura nominale
d’intervento tale che intervengano dopo che l’ascensore si sia fermato a seguito della manovra prevista al
precedente paragrafo.
7. Vani di corsa per ascensore antincendio.
Il vano di corsa, per un ascensore antincendio, deve
rispondere alle caratteristiche indicate al punto 3.3. ed
alle seguenti ulteriori misure:
tutti i piani dell’edificio devono essere serviti dall’ascensore antincendio;
Il geometra ligure
l’uscita dall’ascensore deve immettere in luogo sicuro, posto all’esterno dell’edificio, in corrispondenza
del piano predeterminato di uscita, direttamente o tramite percorso orizzontale protetto di lunghezza non
superiore a 15 m, ovvero di lunghezza stabilita dalle
disposizioni tecniche di settore;
le pareti del vano di corsa, il locale del macchinario,
se esiste, gli spazi del macchinario e le aree di lavoro
di un ascensore antincendio, devono essere distinti da
quelli degli altri eventuali ascensori e devono appartenere a compartimenti distinti da quelli degli altri
eventuali ascensori;
gli elementi delle strutture del vano di corsa, del locale del macchinario, se esiste, o degli spazi del macchinario e delle aree di lavoro, se disposti fuori del
vano di corsa, devono avere una resistenza al fuoco
corrispondente a quella del compartimento e comunque non inferiore a REI 60;
l’accesso al locale macchinario, se esiste, agli spazi
del macchinario o alle aree di lavoro deve avvenire da
spazio scoperto, esterno all’edificio, o attraverso un
percorso, protetto da filtro a prova di fumo di resistenza al fuoco corrispondente a quella del compartimento e comunque non inferiore a REI 60;
ad ogni piano, all’uscita dall’ascensore, deve essere
realizzata un’area dedicata di almeno 5 m2 aperta,
esterna all’edificio, oppure, protetta da filtro a prova
di fumo di resistenza al fuoco corrispondente a quella
del compartimento e comunque non inferiore a REI
60;
la botola installata sul tetto della cabina, per il salvataggio o per l’auto salvataggio di persone intrappolate,
deve essere prevista con dimensioni minime m 0,50 x
m 0,70 di facile accesso sia dall’interno, con la chiave
di sblocco, sia dall’esterno della cabina. Le dimensioni interne della cabina devono essere di almeno m
(1,10 x 2,10) con accesso sul lato più corto;
le porte di piano devono avere resistenza al fuoco non
inferiore a quella richiesta per il vano di corsa e,
comunque, non inferiore a REI 60;
la linea di alimentazione di un ascensore antincendio
deve essere distinta da quella di ogni altro ascensore
presente nell’edificio e deve avere una doppia alimentazione primaria e secondaria di sicurezza;
i montanti dell’alimentazione elettrica del macchinario devono essere separati dall’alimentazione primaria
ed avere una protezione non inferiore a quella richiesta per il vano di corsa e, comunque, non inferiore a
REI 60;
in caso di incendio il passaggio da alimentazione primaria ad alimentazione secondaria di sicurezza deve
essere automatico;
i locali del macchinario e delle pulegge di rinvio, se
esistono, ed il tetto di cabina devono essere provvisti
di illuminazione di emergenza, con intensità luminosa
di almeno 5 lux, ad 1 m di altezza sul piano di calpestio, e dotata di sorgente autonoma incorporata, con
autonomia di almeno 1 ora e comunque non inferiore
al tempo di resistenza richiesto per l’edificio;
in caso di incendio la manovra di questi ascensori
Legislazione dello Stato
15
deve essere riservata ai Vigili del fuoco ed eventualmente agli addetti al servizio antincendio opportunamente addestrati;
un sistema di comunicazione bidirezionale deve collegare in maniera permanente la cabina all’ambiente
contenente il macchinario o al locale del macchinario,
se esiste, ed alle aree di sbarco;
nel progetto dell’edificio devono essere adottate misure idonee a limitare il flusso d’acqua nel vano di
corsa, durante le operazioni di spegnimento di un
incendio; il materiale elettrico all’interno del vano di
corsa, nella zona che può essere colpita dall’acqua
usata per lo spegnimento dell’incendio, e l’illuminazione del vano devono avere protezione IPX3;
gli ambienti e le aree di sbarco protette devono essere
tali da consentire il funzionamento corretto della
manovra degli ascensori antincendio per tutto il tempo prescritto per la resistenza al fuoco dell’edificio;
gli ascensori antincendio non vanno computati nella
valutazione delle vie di esodo.
8. Vano di corsa per ascensore di soccorso.
Quando in un edificio, in relazione alle specifiche
disposizioni di prevenzione incendi, deve essere installato un ascensore di soccorso, utilizzabile in caso
di incendio, installato esclusivamente per trasporto
delle attrezzature del servizio antincendio ed, eventualmente, per l’evacuazione di emergenza delle persone, devono essere adottate, oltre alle misure di cui
al punto 7, anche le seguenti:
il numero degli ascensori di soccorso deve essere
definito in modo da servire con essi l’intera superficie
orizzontale di ciascun piano dell’edificio;
il locale del macchinario deve essere installato nella
sommità dell’edificio con accesso diretto dal piano di
copertura del medesimo;
non è ammesso un azionamento di tipo idraulico;
i condotti di aerazione del locale del macchinario
devono essere separati da quelli del vano di corsa. In
caso di condotto di aerazione del vano di corsa, che
attraversasse il locale del macchinario o che fosse
contiguo, il condotto di aerazione deve essere segregato e protetto con materiali aventi resistenza al fuoco
almeno REI 120;
le dimensioni interne minime della cabina e dell’accesso devono essere stabilite in base alle esigenze dei
vigili del fuoco ed in ogni caso non devono essere
inferiori ai seguenti valori:
larghezza
profondità
altezza interna di cabina
larghezza accesso (posto sul lato minore)
1,10
2,10
2,15
1,00
m
m
m
m
le porte di piano e di cabina devono essere ad
azionamento manuale, la porta di cabina deve essere
ad una o più ante scorrevoli orizzontali. Al fine di
assicurare la disponibilità dell’impianto, anche in caso
di uso improprio, deve essere installato un dispositivo
che, quando il tempo di sosta della cabina ad un piano
diverso di quello di accesso dei vigili del fuoco supe-
ra i due minuti, riporti automaticamente la cabina al
piano anzidetto. Un allarme luminoso ed acustico, a
suono intenso non inferiore ai 60 dB(A), deve segnalare il fallimento di questa manovra al personale dell’edificio; tale allarme non deve essere operativo quando l’ascensore è sotto il controllo dei vigili del fuoco;
un interruttore a chiave, posto a ogni piano servito,
deve consentire ai vigili del fuoco di chiamare direttamente l’ascensore di soccorso;
per l’auto salvataggio, dall’interno della cabina, deve
essere presente una scala che consenta di raggiungere
in sicurezza il tetto della cabina stessa attraverso la
relativa botola;
per consentire il diretto e facile accesso alla botola, all’interno della cabina non sono ammessi controsoffitti.
9. Norme di esercizio.
L’uso degli ascensori in caso d’incendio è vietato. Presso ogni porta di piano di ogni ascensore deve essere
affisso un cartello con l’iscrizione «Non usare l’ascensore in caso d’incendio». In edifici di civile abitazione
è sufficiente prevedere l’affissione del cartello solo
presso la porta del piano principale servito e di tutti gli
altri piani da cui si può accedere dall’esterno.
In caso d’incendio è consentito unicamente l’uso di
ascensori antincendio e di soccorso in relazione a
quanto stabilito dalle specifiche regole tecniche di
settore. Inoltre, è proibito accendere fiamme libere in
cabina, nel vano di corsa, nei locali del macchinario
e delle pulegge di rinvio e nelle aree di lavoro, nonché
depositare in tali ambienti materiale estraneo al funzionamento dell’ascensore.
I suddetti divieti, limitazioni e condizioni di esercizio
devono essere segnalati con apposita segnaletica conforme al decreto legislativo n. 493/1996.
Pubblicato su G.U. n 232 del 05.10.2005
AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA
E IL GAS
Deliberazione 20 settembre 2005
Modifiche ed integrazioni al regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas, di cui alla deliberazione 18 marzo
2004, n. 40/04. (Deliberazione n. 192/05).
Pubblicato su G.U. n 234 del 07.10.2005
MINISTERO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI
Decreto 6 ottobre 2005
Individuazione delle diverse tipologie di architettura rurale presenti sul territorio nazionale e definizione dei criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi, ai sensi della legge 24 dicembre 2003, n. 378, recante disposizioni per la tutela
e la valorizzazione della architettura rurale.
Pubblicato su G.U. n 238 del 12.10.2005
16
Il geometra ligure
AGENZIA DEL TERRITORIO
Decreto 17 ottobre 2005
Nuove modalità di determinazione della cauzione
prevista dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo
11 del decreto del Presidente della Repubblica 10
luglio 1991, n. 305.
Pubblicato su G.U. n 246 del 21.10.2005
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI 14 OTTOBRE 2005
Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione
agli eccezionali eventi meteorici che hanno colpito
il territorio della regione Liguria nei giorni 11
agosto, 9, 10 ed 11 settembre 2005.
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
COMUNICATO
Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati per il mese di settembre 2005
che si pubblicano ai sensi dell’articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni
di immobili urbani), ed ai sensi dell’articolo 54 della
legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica).
Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2004 e
2005 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al
corrispondente mese dell’anno precedente e di due
anni precedenti risultano:
Pubblicato su G.U. n 248 del 24.10.2005
Decreto-Legge 2 novembre 2005, n. 223
Differimento del termine per la rideterminazione
dei canoni demaniali marittimi.
Note: Entrata in vigore del provvedimento: 3/11/2005
Pubblicato su G.U. n 256 del 03.11.2005
MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Decreto 26 ottobre 2005
Miglioramento della sicurezza degli impianti di
ascensore installati negli edifici civili precedentemente alla data di entrata in vigore della direttiva
95/16/CE.
Pubblicato su G.U. n. 246 del 21.10.05
Pubblicato su G.U. n 265 del 14.11.2005
MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Decreto 24 ottobre 2005
Aggiornamento delle direttive per l’incentivazione
dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili
ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
Pubblicato su Suppl. Ord. n. 184 a G.U. n 265 del 14.11.2005
Il testo completo dei provvedimenti legislativi qui richiamati è disponibile,
per gli iscritti, presso la sede del Collegio.
Giurisprudenza
TECNICA LEGALE
Giugno 2005
Cassazione Penale, IV SEZIONE, 18 dicembre 2003 (dep.
16 aprile 2004), n. 17567 - BATTISTI Presidente - Tuccio
Relatore - MONETTI P. M. (diff.). - Comune di Piancastagnaio ed altri, ricorrenti.
Perizia (in materia penale) - Ricusazione del perito
- Necessità di osservare le forme di cui all’art. 127
c. p. p. - Esclusione (C. p. p. artt. 41, 3° comma, 127,
223, 5° comma).
Perizia (in materia penale) - Ricusazione del perito
- Rapporto di collaborazione scientifica con i consulenti di parte - Motivo di ricusazione - Esclusione
(C. p. p. artt. 37, 1° comma, 223).
In tema di ricusazione del perito, la delibazione sulla
relativa istanza non deve essere assunta nell’udienza
partecipata di cui all’art. 127 c. p. p., prevista solo per
il procedimento di ricusazione del giudice.
L’esistenza di un rapporto di collaborazione scientifica, nell’ambito dello stesso dipartimento universitario,
tra il perito d’ufficio e i consulenti di parte, non costituisce un valido motivo di ricusazione del perito, non
rientrando in alcuna delle ipotesi previste dall’art. 37,
1° comma, c. p. p.
TECNICA LEGALE
Giugno 2005
Cassazione Civile, II SEZIONE, 29 luglio 2004, n. 14366
- VELLA Presidente - MALPICA Relatore - CARESTIA P. G.
- Mele G. e Rainone A. (avv.ti Vitale, Pasanisi) - Scialpi
A. (avv. Gentili).
Obbligazioni e contratti - Contratto preliminare Esecuzione in forma specifica - Nullità degli atti
traslativi di immobili posti in vendita senza concessione edilizia - Condizioni - Esclusione (C. c. art. 2932;
L. 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 35, 6° comma, 40).
Al contratto preliminare di vendita di un immobile non
si applica sempre la sanzione di nullità posta dall’art.
40, L. 28 febbraio 1985, n. 47 (nella specie il Supremo
Collegio ha escluso l’applicazione di tale sanzione con
riguardo all’allegata copia autentica di uno degli esemplari della domanda di sanatoria munita degli estremi
dell’avvenuta presentazione nonché degli estremi dell’avvenuto versamento delle prime due rate dell’obla-
zione, ipotesi tassativamente prevista dall’art. 35, 6°
comma, della citata legge).
TECNICA LEGALE
Maggio 2005
CONSIGLIO DI STATO, IV SEZIONE, 15 novembre 2004, n.
7450 - RICCIO Presidente - BARBAGALLO Estensore. Mazzariol (avv.ti Pozzan, Battain) - Regione Veneto
(avv. Stato Giannuzzi) - Vetrital s.n.c. (avv.ti Valzer,
Zimbelli e Manzi).
Giustizia amministrativa - Legittimazione a ricorrere - Ampliamento di stabilimento industriale - Residenti in prossimità - Sussistenza.
La qualità di residenti in una zona prospiciente a quella ove si trova uno stabilimento per il riciclaggio del
vetro e della carta, legittima al ricorso giurisdizionale
avverso l’approvazione del progetto di ampliamento
dello stabilimento in questione, in base ai criteri della
“prossimità dei luoghi interessati”, ovvero della sussistenza di un “collegamento stabile” con la zona interessata alla realizzazione dell’opera.
TECNICA LEGALE
Luglio 2005
CASSAZIONE CIVILE, II SEZIONE, 30 agosto 2004, n. 17399
- CALFAPIETRA Presidente - MIGLIUCCI Relatore CENICCOLA P. M. (parz. conf.). - Francesco Greco (avv.
Isola) - Anna Maria Cognoli (avv. Barucco).
Vendita - Usufrutto - Aleatorietà - Esclusione (C. c.
artt. 980, 1448; L. 29 dicembre 1990, n. 408).
La vendita del diritto di usufrutto non è un contratto
aleatorio, in quanto il valore del diritto oggetto dello
stesso è determinato in modo obiettivo sulla base di
coefficienti rapportati alla vita dell’usufruttuario e secondo un meccanismo di calcolo stabilito dalla legge.
TECNICA LEGALE
Luglio 2005
CASSAZIONE CIVILE, II SEZIONE, 28 giugno 2004, n. 11960
- PONTORIERI Presidente - ELEFANTE Relatore - MARINELLI
P. M. (conf.). - Minervino, Preziusi (avv.ti Dogliotti,
Civallero) - Casella, Giunta, Roncalli (avv.ti Meneghini,
Bruyere) e altri.
Comunione e condominio - Spese della comunione e
del condominio - Regolamenti contrattuali e tabelle
18
millesimali - Natura contrattuale o deliberativa Revisione all’unanimita o a maggioranza semplice Criteri disuntivi - Principi (C. c. artt. 1123, 1136, 2°
comma).
I regolamenti condominiali e le relative tabelle
millesimali se di natura deliberativa possono essere
modificati dall’assemblea condominiale con la sola
maggioranza semplice.
TECNICA LEGALE
Luglio 2005
CASSAZIONE PENALE, SEZIONE FERIALE, 30 luglio 2004
(dep. 27 agosto 2004), n. 35578 - VITALONE Presidente
- GENOVESE Relatore - MURA P. M. (diff.). - Fantini e
altro, ricorrenti.
Falsità in atti - Falso ideologico determinato dall’altrui inganno - Falsa planimetria allegata alla domanda di concessione edilizia - Inidoneità dell’azione - Impossibilità di realizzazione dell’evento dannoso o pericoloso - Falso innocuo (C. p. artt. 48, 110,
480).
Edilizia e urbanistica - Distanze legali - Distanze tra
edifici - Distanze inderogabili tra fabbricati - Tettoia-fienile priva di pareti -Non applicabilità (C. p. art.
110; L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20, lett. b; D. M.
2 aprile 1968, n. 1444, art. 9).
Non è punibile in quanto del tutto innocuo, per inidoneità assoluta dell’azione a conseguire il temuto evento
dannoso o pericoloso, il falso ideologico consistito nella
redazione e presentazione di una falsa planimetria al
fine di ingannare la pubblica amministrazione e ottenere il rilascio di una concessione edilizia, allorché il
provvedimento di accoglimento dell’interesse pretensivo
del richiedente era indubbio anche se la situazione di
fatto fosse stata correttamente rappresentata nel menzionato allegato tecnico.
In tema di distanze tra fabbricati, l’art. 9, 1° comma,
n. 2, D. M. 2 aprile l968, n. 1444, che prescrive una
distanza minima assoluta di metri dieci tra pareti
finestrate e pareti di edifici antistanti, non si applica se
l’edificio frontistante è costituito da un fienile-tettoia
retto da pilastri ma non fornito di pareti (né finestre),
atteso che la norma è limitata nella sua applicazione
alle sole “pareti finestrate” ossia a quei fabbricati che,
in quanto muniti di tali specifiche perimetrazioni, risultino essere costruzioni qualificate, vale a dire edifici
veri e propri.
URBANISTICA
Giugno 2005
Cassazione Penale, III SEZIONE, 25 marzo 2004 (dep. 26
agosto 2004), n. 35084 - VITALONE Presidente - FIALE
Relatore - PASSACANTANDO P. M. (conf.). - Barreca, ricorrente.
Edilizia e urbanistica - Costruzione senza permesso Soggetti attivi del reato - Esecutore dei lavori - Configurabilità (D. P. R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 29, 44).
Il carattere “proprio” dei reati di violazione della legge edilizia non impedisce che, oltre ai soggetti indivi-
Il geometra ligure
duati dall’art. 6 L. 28 febbraio 1987, n. 47 (ed attualmente: dall’art. 29, 1° comma, D. P. R. 6 giugno 2001,
n. 380), persone diverse si inseriscano, con la loro
condotta, nella consumazione dei reati stessi, svolgendo un’attività che comunque contribuisca a dare vita al
fatto di costruzione abusiva. L’esecutore dei lavori,
pertanto, anche se muratore od operaio, può rispondere delle contravvenzioni di cui all’art. 44, lett. b) e c),
T. U. n. 380/2001, qualora sia accertata la sua materiale collaborazione alla realizzazione dell’illecito.
URBANSTICA
Maggio 2005
CASSAZIONE PENALE, III SEZIONE, 9 luglio 2004 (dep. 1°
ottobre 2004), n. 38694 - DELL’ANNO Presidente - FRANCO Relatore - Izzo P. M. (conf.). - Canu e altro, ricorrenti.
Edilizia e urbanistica - Tutela dell’ambiente - Costruzione senza autorizzazione paesistica - Reato di
pericolo (D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, art. 163).
Il reato di cui all’art. 163 D. Lgs. 29 ottobre 1999, n.
490, è reato formale di pericolo che si consuma con la
sola realizzazione di lavori, attività o interventi in zone
vincolate senza la prescritta autorizzazione paesaggistica e prescinde dal verificarsi di un evento di danno
e da ogni accertamento in ordine alla avvenuta alterazione, danneggiamento o deturpamento del paesaggio,
essendo per la sua esistenza sufficiente che l’agente
faccia, del bene protetto dal vincolo paesaggistico, un
uso diverso da quello cui esso è destinato o ponga in
essere su di esso interventi astrattamente idonei a
mettere in pericolo l’ambiente.
URBANISTICA
Luglio 2005
CONSIGLIO DI STATO, V SEZIONE, 16 marzo 2005, n. 1062
- ELEFANTE Presidente - LAMBERTI Estensore, - Comune
di Portogruaro (avv. Perulli) - S.p.a. Rolo Banca 1473
(avv.ti Curato, Romanelli).
Diff. T.A.R. Veneto, 10 aprile 1997, n. 1463.
Edilizia e urbanistica - Attività edilizia - Ristrutturazione - Nozione - Individuazione.
Edilizia e urbanistica - Autorizzazione edilizia Opere di restauro e risanamento conservativo Necessità - Insussistenza - Successiva presentazione
di variante - Rientro delle opere nella nozione di
ristrutturazione edilizia.
In base alla definizione di cui all’art. 31, 1° comma,
lett. d), L. 5 agosto 1978, n. 457, la “ristrutturazione”
si configura quando l’immobile sul quale si lavora resta
immutato nella forma, volume ed altezza; con la ristrutturazione si può ottenere un manufatto diverso dal
precedente, in tutto od in parte, ma non con la esecuzione di nuovi volumi bensì con l’eliminazione o la
variazione di elementi od impianti esistenti nell’immobile o con l’inserimento di nuovi elementi od impianti,
oltre che con il rifacimento o la sostituzione di elementi
costitutivi dell’immobile medesimo.
Si devono considerare non già restauro e risanamento
conservativo ma ristrutturazione edilizia le opere rea-
19
Giurisprudenza
lizzate in variante ad una autorizzazione edilizia rilasciata in precedenza a titolo gratuito per opere di restauro e risanamento conservativo da realizzare in un
fabbricato.
URBANISTICA
Luglio 2005
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PIEMONTE, I SEZIONE, 4 maggio 2005, n. 1367 - DE AYALA Presidente
- GOSO Estensore. - Borsa (avv. Martinetti) - Comune
di La Morra (n. c.) e Culatelli et al. (n. c.).
Competenza e giurisdizione civile - Denuncia di inizio attività - Giurisdizione del giudice amministrativo.
È ammissibile, poiché rientra nella giurisdizione del
giudice amministrativo, il ricorso con il quale si chiede
che sia accertata e dichiarata l’illegittimità del comportamento della pubblica amministrazione che non ha
provveduto, nei termini di legge, ad attivare i propri
poteri inibitori nei confronti dell’attività edilizia
asseritamente illegittima.
Le note giurisprudenziali sopra riportate sono state tratte dalla rivista
“Giurisprudenza Italiana” edita dalla UTET.
Materia e coscienza sono in ultima analisi lo
stesso evento e gli organismi, tutti gli organismi viventi, sono tra loro collegati, partecipano di una sola cosa: coscienza e materia sono,
per così dire, l’interno e l’esterno dello stesso
processo.
Raffaele Morelli
(citando il modello della sincronicità di Carl Gustav Jung)
Informativa
Regione Liguria
Oggetto: Integrazione ed aggiornamento delle indicazioni fornite con la circolare
esplicativa della legge regionale 6.8.2001 n.
24 sul recupero ai fini abitativi dei sottotetti
esistenti.
Genova, 16 novembre 2005
Prot. n. 160220/504
Ai SINDACI dei COMUNI della LIGURIA
Ai PRESIDENTI delle PROVINCE di:
GENOVA-IMPERIA-LA SPEZIA-SAVONA
E, p.c.:
Alla SOPRINTENDENZA per i BENI ARCHITETTONICI e per il PAESAGGIO della
LIGURIA
Alla DIREZIONE REGIONALE per i BENI
CULTURALI e PESAGGISTICI della LIGURIA
All’ORDINE degli ARCHITETTI di:
GENOVA-LA SPEZIA-IMPERIA-SAVONA
All’ORDINE degli INGEGNERI di:
GENOVA-LA SPEZIA-SAVONA-IMPERIA
Al COLLEGIO dei GEOMETRI di:
GENOVA-IMPERIA-LA SPEZIA-SAVONA
All’AZIENDA SANITARIA LOCALE:
- N. 1 Imperiese - N. 2 Savonese - N. 3
Genovese - N. 4 Chiavarese - N. 5 Spezzina
All’ORDINE dei GEOLOGI di:
GENOVA-LA SPEZIA-SAVONA-IMPERIA
All’ORDINE degli AGRONOMI di:
GENOVA e SAVONA-LA SPEZIA-IMPERIA
Agli ENTI PARCO della LIGURIA
Informativa
L’applicazione della legge regionale n. 24/
2001 sul recupero ai fini abitativi dei sottotetti
esistenti ha fatto emergere alcuni problemi
interpretativi - segnalati in numerose richieste di parere da parte di Comuni e Province
e sollevati, anche, in sede di contenzioso e di
richieste di chiarimenti posti dall’Autorità
Giudiziaria - che, considerata la loro rilevanza generale, richiedono una integrazione ed
aggiornamento delle indicazioni a suo tempo
fornite nella circolare regionale esplicativa
della legge del 16/1/2002, nei termini di seguito esposti.
1. Requisiti in ordine alla preesistenza di
locali sottotetto per l’applicabilità della disciplina di cui all’articolo 2 della l.r. 24/2001.
Come noto il primo presupposto per l’applicazione della legge in questione è la
preesistenza di un sottotetto come definito dal
relativo articolo 1, comma 2.
Detta legge non ha, peraltro, dettato limiti
di altezza minima che i locali esistenti debbono possedere per poter essere qualificati come
sottotetti, con conseguente applicabilità agli
stessi dello speciale regime introdotto dalla
legge medesima: a fronte di ciò si sono registrati casi di applicazione a spazi qualificati
come sottotetti la cui oggettiva esigua consistenza ha fatto sorgere dubbi sulla configurabilità della preesistenza di locali di natura
accessoria atti a fondare l’applicabilità della
disciplina in argomento.
Al riguardo, rispetto alle indicazioni di
detta circolare regionale, si ritiene di fornire
le seguenti ulteriori precisazioni.
Non è configurabile la preesistenza di locali sottotetto suscettibili di recupero ai sensi
della legge a riferimento nel caso di spazi
aventi un’altezza talmente esigua da essere
qualificabili soltanto come “intercapedini orizzontali (camere d’aria)”, aventi principalmente
funzione di isolamento dei piani sottostanti.
Conseguentemente occorre che ciascuna
Autorità comunale verifichi e valuti, caso per
caso, in primo luogo se siano configurabili o
meno volumi sottotetto preesistenti nei termini in precedenza precisati, tenuto anche conto
che tali interventi, alla luce di quanto più oltre
verrà precisato sub paragrafo 3, per ritenersi
21
riconducibili alle fattispecie di cui alla legge
in parola e, quindi, ad interventi classificabili
di ristrutturazione edilizia, dovrebbero comportare circoscritti incrementi della volumetria
originaria, e cioè quelli esclusivamente necessari per il raggiungimento dell’altezza
media interna prevista dall’art. 2, comma 6.
Le considerazioni in precedenza espresse
non valgono, ovviamente, nel caso in cui un
Comune abbia già provveduto ad introdurre
nella propria disciplina urbanistica specifiche
previsioni per l’applicazione della l.r. 24/2001.
2. Inapplicabilità della disciplina delle distanze tra costruzioni di cui all’articolo 9,
comma 1, punto 2), del D.M. n. 1444/1968.
In via preliminare va evidenziato che la
disciplina di cui all’articolo 9, comma 1, punto
2), del D.M. n. 1444/1968 (che prescrive la
distanza minima assoluta di 10 metri tra pareti
finestrate e pareti di edifici antistanti da osservare nella realizzazione di nuovi edifici in zone
diverse dai centri storici), opera in Liguria
soltanto con riferimento agli S.U.G. assoggettati alla legislazione previgente rispetto alla l.r.
n. 36/1997 e s. m. (legge urbanistica regionale), mentre detta disposizione non è più operante nei Comuni dotati di P.U.C., come risulta
dall’articolo 88, comma 1, lettera a), n. 4 della
citata l.r. 36/1997 che espressamente ne prevede la sostituzione, essendo la regolamentazione delle distanze tra costruzioni demandata al
PUC che, nelle relative norme, prescrive i relativi parametri a seconda dei diversi contesti
urbanistici di riferimento.
Rispetto agli interventi di recupero dei
sottotetti assentibili a norma della citata l.r
24/2001 si ritiene che il suddetto articolo 9
non sia applicabile in quanto trattasi di interventi ascrivibili, sotto il profilo formale e
sostanziale, nella categoria della “ristrutturazione edilizia”, come oggi definita dal combinato disposto dell’articolo 3, comma 1, lettera d) e dell’articolo 10, comma 1, lettera c)
del T.U. Edilizia approvato con D.P.R. 380/
2001 e s.m. (si noti che quest’ultima disposizione ha espressamente riconosciuto che nell’ambito della ristrutturazione edilizia sono
ricompresi anche interventi comportanti “aumento di unità immobiliari, modifiche del
22
volume, della sagoma, dei prospetti o delle
superfici…..), e non riconducibili, invece, nella
categoria degli interventi di “nuova costruzione” i quali, come tali, sono assentibili in
caso di Comune dotato di Piano Regolatore
Generale, nel rispetto del parametro delle
distanze sancito nel ridetto art. 9.
Invero, a dimostrazione che gli interventi
in argomento concretano fattispecie di ristrutturazione edilizia, si ribadisce che gli stessi
devono essere volti alla trasformazione della
destinazione d’uso di locali sottotetto già esistenti aventi funzione accessoria e possono
essere accompagnati da circoscritti incrementi delle altezze di colmo e di gronda nonché
delle linee di pendenza delle falde, come già
anticipato sub paragrafo 1), necessari per ottenere il rispetto dell’altezza media interna di
2,30 metri prescritta, come parametro minimo e massimo, dal ridetto art. 2, comma 6
della legge a riferimento.
In altri termini, semprechè detti incrementi volumetrici siano circoscritti agli aumenti
delle altezze di colmo e di gronda indispensabili a consentire il raggiungimento dell’altezza interna prescritta per consentire il
recupero a fini abitativi dei sottotetti non si
verificano fattispecie di deroga rispetto al
regime delle distanze più volte richiamato in
quanto trattasi di assentire interventi di ristrutturazione edilizia che, in virtù di quanto in
precedenza precisato, sono fuori dal campo
di applicazione del suddetto art. 9 del D.M.
L’orientamento interpretativo sopra espresso è suffragato da una serie di pronunce giurisprudenziali e, in particolare, del TAR Lombardia- Sez. Brescia che, pronunciandosi in
rapporto alle disposizioni della legge regionale lombarda sul recupero a fini abitativi dei
sottotetti, analoga a quella ligure, ha affermato che “il recupero a fini abitativi dei sottotetti
non costituisce la creazione di un piano
aggiuntivo“, bensì, per definizione normativa, mera ristrutturazione, ritenendo ammissibile la modifica dell’altezza al colmo e di
gronda nei limiti del raggiungimento dell’altezza media prescritta da detta legge (cfr sentenza n. 851 del 14.5.2002 nonché n. 771 del
7.9.2001 e n. 1176 del 18.9.2002)
Si segnala, per completezza informativa,
Il geometra ligure
che la questione in argomento è comunque
oggetto di alcuni ricorsi dinanzi al Giudice
amministrativo rispetto ai quali la Regione
intende sostenere l’orientamento interpretativo
in precedenza riportato.
3. Derogabilità del parametro della superficie minima degli alloggi stabilito negli strumenti urbanistici generali.
Premesso che le previsioni contenute negli
strumenti urbanistici comunali sulla superficie minima degli alloggi costituiscono parametri di natura urbanistica - che, come tali,
sono derogabili dal Comune in sede di rilascio dei titoli edilizi in applicazione della l.r.
n. 24/2001, stante la facoltà di deroga espressamente sancita nell’articolo 2, comma 1, e
nell’articolo 4 della stessa legge-, rispetto alle
indicazioni fornite al riguardo nella citata circolare esplicativa a pagina 5, settima alinea,
terzo periodo, si rende necessario una rettifica ed integrazione onde evitare interpretazioni confliggenti con le finalità e la portata della
legge in argomento.
Più specificamente, è doveroso dare atto
che, a seguito di approfondimento della questione sollevata recentemente da alcuni Comuni, è emerso che l’indicazione contenuta
nella ridetta circolare circa la non derogabilità
di tale parametro non risulta coerente con il
dettato e con le finalità perseguite dalla l.r. n.
24/2001.
Si deve, infatti, riconoscere che le prescrizioni stabilite negli strumenti urbanistici generali recanti soglie minime per la dimensione degli alloggi, possono considerarsi
derogabili ai sensi della citata legge, ferma
restando, comunque, l’osservanza dei requisiti dimensionali stabiliti nell’articolo 3 del
D.M. 5.7.1975 (recante i requisiti igienicosanitari principali dei locali d’abitazione),
secondo cui “l’alloggio monostanza, per una
persona, deve avere una superficie minima,
comprensiva dei servizi, non inferiore a mq.
28, e non inferiore a 38 mq., se per due persone”, stante la natura inderogabile propria
delle disposizioni di detto atto normativo,
secondo quanto già esplicitato nella ridetta
circolare.
Ovviamente tale possibilità di deroga non
Informativa
23
trova applicazione laddove il Comune si sia
già avvalso della potestà di limitare l’applicazione di tale legge ai sensi dell’art. 7 della
ridetta legge in relazione alle specificità del
proprio territorio, nei termini puntualizzati nel
successivo paragrafo 4.
4. Facoltà dei Comuni di introdurre limitazioni e prescrizioni all’applicabilità della l.r.
24/2001 dopo il 5/3/2002.
Come è noto l’art. 7 della legge regionale
in parola ha attribuito ai Comuni la facoltà di
limitare l’applicazione della stessa legge e la
sua portata derogatoria mediante apposita
deliberazione comunale da adottarsi nel termine perentorio di sei mesi dalla sua entrata
in vigore. Nella circolare esplicativa si è precisato che le scelte comunali assunte in applicazione di tale norma possono essere successivamente affinate anche alla luce dell’esperienza applicativa nel frattempo maturata nell’esercizio del generale potere di pianificazione del proprio territorio spettante a ciascuna Civica Amministrazione.
Al riguardo è necessario chiarire che il
mancato esercizio da parte dei Comuni, nei
termini di cui al ridetto art. 7, della possibilità di limitare la generale portata derogatoria
della legge non preclude la facoltà per i Comuni medesimi di disciplinare, all’interno di
atti pianificatori generali o attuativi adottati
dopo l’entrata in vigore della legge medesi-
ma, gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio esistente anche con riferimento al
recupero dei sottotetti o degli altri locali disciplinati dalla legge regionale.
E’ infatti da sottolineare che la portata
derogatoria della legge nei confronti degli
strumenti urbanistici, e quindi, la correlativa
possibilità per i Comuni di limitare tale portata entro il termine di 6 mesi fissato dall’art.
7, opera con esclusivo riferimento agli strumenti urbanistici vigenti o adottati all’entrata
in vigore della legge e non anche nei confronti della futura pianificazione urbanistica.
Conseguentemente la pianificazione urbanistica adottata successivamente alla scadenza del 5.3.2002 e, quindi, nel contesto di una
più puntuale disciplina paesistica e urbanistico-edilizia che tenga conto della novità introdotta dalla legge in argomento può definire le
condizioni e gli eventuali limiti per l’applicazione della legge medesima, anche al fine di
evitare che venga demandata all’esame del
singolo intervento edilizio la valutazione circa il “rispetto delle caratteristiche tipologiche
ed architettoniche dell’edificio, tenuto anche
conto della zona in cui ricade e del regime di
tutela indicato dal PTCP” così come tale legge impone all’art. 2, comma 8.
Un’ora di meditazione vale più di settant’anni di pratiche religiose.
Maometto
IL PRESIDENTE
Claudio Burlando
Informativa
Novità dalla Cassa Geometri
geom. Enrico Alessio
VARIAZIONI STATUTARIE
II Comitato dei Delegati della Cassa di Previdenza ed Assistenza Geometri il 28/11/2005
ha deliberato importanti nuove modifiche al
Regolamento Contributivo vigente. Le modifiche Regolamentari debbono essere ancora approvate dal Ministero di Grazia e Giustizia.
Le variazioni sono:
CONTRIBUTI MINIMI OBBLIGATORI
(SOGGETTIVO E INTEGRATIVO)
I periodi di contribuzione successivi al 31/
12/2005, inferiori all’anno solare, saranno rapportati, al mese e pertanto nell’ipotesi di iscrizione o cancellazione nel corso dell’anno la
contribuzione sarà proporzionalmente ridotta
in relazione alle mensilità di effettiva iscrizione. Pertanto i contributi minimi sono dovuti
dagli iscritti alla Cassa nell’anno di competenza, in relazione alle mensilità di effettiva iscrizione.
È bene sottolineare, a tal proposito, che
nell’anno 2006 gli iscritti alla Cassa dal 1957
(data di costituzione della Cassa) compiranno
i 40 anni di iscrizione Cassa solo a dicembre
2006. Pertanto potrebbero chiedere la pensione di anzianità, senza riduzioni, solo a dicembre 2006 con decorrenza 1° gennaio 2007.
Inoltre per quanto riguarda i praticanti che
intendessero iscriversi alla Cassa per il biennio
di praticantato, si rammenta che diventando la
contribuzione minima rapportata ai mesi di effettiva iscrizione, la data di inizio pratica dovrà coincidere con la data di iscrizione Cassa.
Tale considerazione vale anche per i nuovi
iscritti Albo e Cassa dal 2006: per avere l’anno
2006 interamente versato ai fini contributivi
dovranno iscriversi entro il mese di gennaio.
Chi si iscriverà successivamente verserà in proporzione alle mensilità di effettiva iscrizione.
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA
ALLA CASSA - Modello 17/2006
a partire dal prossimo anno il modello 17/
2006 dovrà essere trasmesso obbligatoriamente
in via telematica, direttamente o tramite Collegi, secondo il protocollo Internet messo a disposizione dalla Cassa. Pertanto non sarà più inviato il modello cartaceo agli iscritti, ma la Cassa
lo renderà reperibile sull’apposito Sito Internet
precisando che il mancato o intempestivo
reperimento del modulo, non esonera gli iscritti
dall’obbligo di effettuare la comunicazione obbligatoria (modello 17). L’invio cartaceo sarà
sanzionato come comunicazione irregolare.
DELIBERE DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MINIMI
OBBLIGATORI ANNO 2006
– contributo soggettivo minimo di cui
all’art. 1, comma 2, del Regolamento sulla
Contribuzione = € 1.530,00
– contributo integrativo minimo di cui
all’art. 2, comma 4, del Regolamento sulla
contribuzione = € 490,00
– contributo di indennità maternità a copertura dell’erogazione per l’indennità di maternità = € 32,00 pro capite
– contributo soggettivo minimo per i pensionati Cassa ancora iscritti all’Albo ed alla
Cassa di cui all’art. 1, comma 4, = € 510,00
Informativa
– contributo soggettivo minimo dei neoiscritti di cui all’art. 1, comma 5, del Regolamento sulla Contribuzione = € 510,00
(1/3 per i primi due anni di iscrizione) e
€ 1.020,00 (2/3 per i successivi tre anni di
iscrizione)
– contributo soggettivo minimo per i geometri Praticanti di cui all’art. 1, comma 5, del
Regolamento sulla Contribuzione = € 510,00
– limite di reddito di cui all’art. 1, comma
1 lettera B) del Regolamento sulla Contribuzione = € 81.700,00
– importo di pensione minima di cui all’art.
2, comma 4, del Regolamento per l’attuazione
delle attività di Previdenza ed Assistenza = €
7.225,09 lordo annuo
– limite di volume d’affari IVA = €
7.500,00 (dal 1/1/2003 sono considerati utili
per il riconoscimento della pensione di anzianità
solo gli anni nei quali è stato conseguito un
volume di affari pari o superiore a tale importo
che sarà rivalutato ogni anno con gli indici
ISTAT), ai sensi dell’art. 3, comma 8, del
Regolamento di Previdenza ed Assistenza.
AGEVOLAZIONI RELATIVAMENTE
AL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI PER I GEOMETRI
CHE RICOPRONO CARICHE AMMINISTRATIVE PRESSO ENTI LOCALI
Si ricorda che nella Gazzetta ufficiale del
14 giugno 2001 è stato pubblicato il Decreto
di attuazione dell’art. 86 del D. Lgs. 267 dell’agosto 2000, che pone interamente a carico
degli Enti Locali la contribuzione minima
previdenziale ed assistenziale relativa ai professionisti che ricoprano incarichi di amministrazione. La normativa prevede che vengano
versati dagli enti gli oneri assistenziali,
previdenziali ed assicurativi per i geometri che
svolgono l’attività di sindaci, di presidenti di
provincia, di presidenti di comunità montane,
di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, di assessori provinciali e assessori di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, per i presidenti dei consigli dei comuni
con popolazione superiore a cinquantamila
abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali, per i presidenti dei consigli circoscrizionali
nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro
25
confronti un effettivo decentramento di funzioni e per i presidenti delle aziende anche
consortili fino all’approvazione della riforma
in materia di servizi pubblici locali. I geometri
interessati potranno informarsi presso gli enti
competenti ed eventualmente sollecitarli all’applicazione del beneficio.
SCADENZIARIO
Anno 2005
15/12/05: SCADENZA PAGAMENTO BOLLETTINI MAV 2005
Si ricorda per coloro i quali non avessero
ancora versato i bollettini MAV 2005 (scadenza 31/5 e 31/7) che il termine ultimo per effettuare il pagamento è il 15/12/2005. In caso di
versamenti effettuati dopo tale data verranno
addebitati, oltre gli interessi, gli oneri accessori (maggiorazione del 15% prevista dall’art. 8
del Regolamento sulla Contribuzione Cassa
Geometri). In caso di smarrimento dei suddetti
bollettini MAV, occorre telefonare al Numero
Verde 800248464 della Banca Popolare di
Sondrio che provvederà a rilasciarne un duplicato.
15/12/05: SCADENZA PAGAMENTO CONTRIBUTI IN AUTOLIQUIDAZIONE RELATIVI ALL’ANNO 2005
Il 15 dicembre è il termine ultimo per versare la 2° rata dell’eccedenza del contributo soggettivo, per coloro che in sede di invio del
modello 17/05 “Comunicazione Obbligatoria alla
Cassa” hanno optato per il pagamento rateizzato, versando la 1° rata entro il 15/09/2005.
L’ammontare della 2° rata da versare deve
comprendere gli interessi del 6% in ragione di
anno (moltiplicare l’importo della 1° rata versata per il coefficiente 1,015).
14/12/05: TERMINE ULTIMO CONSEGNA
MODELLO 17/05 “TARDIVO”
La Comunicazione obbligatoria alla Cassa
(mod. 17) deve essere obbligatoriamente sempre presentata anche se in ritardo, salvo l’applicazione delle relative sanzioni. Si considera
ritardata se presentata entro il termine di novanta giorni dalla data di regolare scadenza
(15 settembre) ed omessa se presentata oltre il
90° giorno dalla regolare scadenza.
Cultura Ligure
Strada Nuova
Gabriella Taravacci
Direzione Culturale - Settore Musei Comune di Genova
Strada Nuova rappresenta un importante spaccato di
vita economica, sociale e culturale nella storia della nostra
città. La sua origine, che risale alla metà del XVI secolo, è la conseguenza di incisivi interventi a carattere urbanistico nella zona fra piazza
Fontane Marose e piazza Acquaverde dove si snodano le
più prestigiose vie dell’età
moderna. In quelle strade del
Panorama
dal colmo del
tetto di
Palazzo
Rosso.
centro si riunirono le dimore
delle più ricche famiglie genovesi, che vi si insediarono
allorchè Genova da potenza
mercantile assunse il ruolo di
finanziatrice delle più importanti potenze europee, in particolare della Spagna. Testimonianza di quei secoli d’oro
è l’attuale via Garibaldi dove
gli Spinola, i Pallavicino, i
Lomellino, i Grimaldi, i Brignole Sale fecero costruire le
splendide residenze che valsero a Genova di essere appellata “La Superba”. La cinquecentesca strada con i suoi
Palazzi, che Pieter Paul
Rubens in occasione di un suo
soggiorno a Genova riprodusse in una serie di disegni
per mostrare ai suoi concittadini di Anversa un modello
di civiltà abitativa, è una vera
e propria “strada-museo”.
Arricchita dai nuovi e rin-
Cultura Ligure
27
Panorama
dal tetto di
Palazzo
Rosso.
novati Musei di Strada Nuova, è meta di genovesi e turisti che possono visitare, in un
unico percorso espositivo di
eccezionale dimensione, qualità e prestigio. Un itinerario
fra un ricco patrimonio artistico e godibili spazi aperti ad
oggi un vero e proprio gioiello nel cuore della città.
La Galleria di Palazzo
Bianco ospita opere di Veronese, Filippino Lippi, Caravaggio, Rubens, Van Dyck,
Murillo, David, Memling ed
altri autori italiani e stranieri.
Il rinnovamento e l’ampliamento del Palazzo ha determinato un incremento espositivo.
Inoltre, un godibilissimo
spazio fruibile dal pubblico è
stato riconquistato con il restauro del giardino nord di
Palazzo Bianco.
Palazzo Bianco è da poco
sede del Damasco Velluto
Jeans, Centro Studi Tessuto
e Moda: a rotazione saranno
proposti al pubblico circa
1500 fra merletti, abiti antichi, damaschi, velluti e tessuti operati, databili tra il XVI
e XIX secolo, di altissimo
livello artistico.
Palazzo Tursi, anch’esso
sede museale, ospita, in 5
nuove sale, l’espansione della Galleria di Palazzo Bianco, accogliendo nei suoi spazi notevoli opere di Piola e
Magnasco. Nelle sale monumentali sono visibili pezzi
celeberrimi, come il “Guarneri del Gesù”, violino appartenuto a Paganini, e in
nuova chiave espositiva, strumenti, oggetti e cimeli meno
noti al grande pubblico.
Al piano nobile di Palazzo
Doria Tursi è allestita, oltre
alla raccolta delle monete,
dei pesi e delle misure ufficiali dell’antica Repubblica di
Genova, un’inedita esposizione di arte decorativa ed applicata con la presenza di
arazzi, ceramiche genovesi,
tra le quali spicca l’importante
corredo delle farmacie degli
antichi ospedali genovesi.
In Palazzo Rosso, che fu
dimora della famiglia Brignole Sale e che ospita le opere
dei principali artisti italiani e
stranieri Guercino, Cambiaso,
Veronese, Reni, Preti, Strozzi,
Van Dyck, Dürer, è aumentato il numero delle sale espositive. La recente apertura del
Centro di documentazione
per la storia, l’arte, l’immagine di Genova, offre al pubblico un servizio di consultazione concentrato in un’unica
sede dove si possono trovare
le pubblicazioni della Biblioteca di Storia dell’Arte, le Collezioni topografiche e cartografiche e l’archivio fotografico, inoltre nel seminterrato del
Palazzo è disponibile un attrezzato Auditorium capace di
ospitare centinaia di persone
in occasione di convegni, conferenze, mostre, proiezioni.
Inoltre, costituiscono parte integrante del nuovo percorso di
visita uno splendido cortile
giardino recuperato con un lodevole intervento di ristrutturazione, il terrazzo, da cui si
godono splendide visuali su
via Garibaldi, ed il belvedere
sul colmo del tetto, in posizione dominante sull’intero
centro storico cittadino.
Cultura Ligure
Ottocento in salotto
Cultura, vita privata e affari tra Genova e Napoli
Genova, Galleria d’Arte Moderna • 4 marzo – 4 giugno 2006
Gabriella Taravacci
Direzione Culturale - Settore Musei Comune di Genova
P
rosegue, a Genova,
l’attività espositiva dedicata ai temi del collezionismo e della committenza artistica con una mostra intitolata “Ottocento in salotto”,
aperta al pubblico dal 4 marzo al 4 giugno 2006, nelle sale
della Galleria d’Arte Moderna a Nervi.
Domenico
Morelli
Ritratto di
Teresa
Maglione
Oneto (1879)
Roma,
Galleria
Nazionale
d’Arte
Moderna
Dalle vicende biografiche,
familiari e culturali di Teresa
Oneto, figlia di un ricco commerciante e banchiere genovese e di suo marito Benedetto Maglione, membro di
un’altrettanto importante famiglia di origine ligure ma
residente a Napoli, si ricostruirà la storia dei loro
poliedrici e originali interessi
nel campo del
collezionismo di opere d’arte
contemporanea,
ma anche di
suppellettili e
libri antichi e
rari - nonché
del noto salotto
musicale cui
essi diedero
vita nel capoluogo campano.
Questa storia familiare
evidenzia, nella
loro complessità, i comportamenti culturali
della classe imprenditoriale
borghese del
secondo Ottocento; si apre,
altresì, un ine-
dito, originale accostamento
ed un confronto diretto tra due
ambienti artistici fortemente
caratterizzati, quali appunto
quelli genovese e napoletano
della seconda metà del XIX
secolo.
Teresa e Benedetto Maglione, con il padre di lui, il
senatore Gerolamo, raccolsero infatti, tra gli altri, dipinti
di Domenico Morelli,
Gerolamo Induno, Guglielmo
Ciardi, Antonio Mancini,
Francesco Paolo Michetti,
Giacinto Gigante, Filippo
Palizzi, Tammar Luxoro,
Ernesto Rayper, Alfredo
D’Andrade, Serafino de
Avendaño, Benedetto Musso,
affiancati a sculture di Vincenzo Gemito, Achille D’Orsi,
Giovanni
Battista
Amendola ed altri illustri
artisti.
La mostra prevede uno
spazio dedicato allo stretto
rapporto che i Maglione
Oneto intrattennero con Domenico Morelli, di cui possedettero numerosi lavori, fra i
quali l’importante Ritratto di
Teresa Maglione Oneto, oggi
esposto alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di
Roma.
La manifestazione si con-
Cultura Ligure
figura così anche come un
approfondimento di alcuni dei
temi proposti nella mostra su
questo pittore ora a Napoli
(Castel Sant’Elmo, 29 ottobre
2005-29 gennaio 2006), con
il sostegno del Comitato Nazionale per le Celebrazioni in
onore dell’artista.
Altrettanto significativa,
per l’ambito genovese, fu la
protezione accordata al pittore ligure Benedetto Musso,
cugino dei Maglione, che ne
incoraggiarono l’esordio e le
relazioni con l’ambiente napoletano; di lui saranno esposti alcuni dipinti di particolare fascino, evocativi della romantica relazione amorosa
29
che il pittore intrattenne con
Erminia Radion, vedova di
Giovanni Maglione.
A corredo dell’esposizione sarà presente materiale
documentario di vario genere
(lettere, biglietti, cartoline,
fotografie, spartiti musicali,
libri rari e di pregio e riviste),
proveniente da archivi, biblioteche pubbliche e Conservatori di varie città, nonché da
collezioni private.
Mediante un allestimento
il più possibile suggestivo, cui
concorrerà la presentazione di
abiti femminili e suppellettili, si metterà altresì in risalto
l’importanza del ruolo femminile nella gestione del sa-
lotto e delle relazioni culturali - ruolo che Teresa Maglione Oneto seppe svolgere
da vera protagonista - cercando
di
ricostruire
evocativamente il gusto
decorativo della dimora e la
concretezza della vita quotidiana della famiglia.
La mostra è organizzata
dalla Soprintendenza per il
Patrimonio Storico, Artistico
ed Etnoantropologico della
Liguria, dal Settore Musei del
Comune di Genova, con l’apporto della Soprintendenza
Speciale per il Polo Museale
Napoletano.
Si ricorda a tutti gli iscritti che a seguito del rinnovo del sito è
necessario iscriversi alla nuova mailing list per ricevere le
comunicazioni e circolari informative.
L’iscrizione si effettua diretamente dalla home page del sito.
L’Istituto Idrografico della
Marina, a Genova
(Parte I)
Paola Presciuttini*
* Direttrice
della
Biblioteca
dell’Istituto
Idrografico
della Marina,
autrice di
diverse
pubblicazioni
in materia di
cartografia
storica.
Per navigare in sicurezza occorrono carte e documenti nautici aggiornati. L’ente nazionale
preposto alla produzione e distribuzione di tali documenti è l’Istituto Idrografico della Marina,
fondato a Genova nel dicembre 1872.
Era infatti accaduto che nel 1861, all’indomani dell’unificazione, il Ministro della Marina,
ponendosi l’obiettivo di facilitare la navigazione militare e mercantile, aveva preso accordi
con il Ministero dell’Educazione Pubblica e con l’Osservatorio di Brera per la pubblicazione
di effemeridi nautiche; e di lì a qualche anno, avendo evidentemente già concepito il disegno
di un ente specialistico, fece sollecitare gli Osservatori astronomici del Paese affinché contribuissero, con donazioni di proprie opere, all’attivazione dell’analogo Osservatorio della Marina,
appena realizzato a Genova. Ma restava irrisolto il problema della cartografia nautica per le
acque nazionali alla quale, nel recente passato, avevano provveduto le Autorità cartografiche
degli Stati preunitari, la Francia e l’Ammiragliato britannico, con una produzione ragguardevole ma difforme per finalità, impostazione, unità di misura, formato, scala e lingua.
La carta della Sicilia fu commissionata dall’Ammiragliato britannico all’ufficiale idrografo William Henry
Smyth, impegnato in Mediterraneo in occasione delle guerre napoleoniche e poi assegnato ai lavori
idrografici dal 1815 al 1824. Fu anche autore di svariati testi specialistici, tra cui due di rilevante interesse
locale: Memoir of the resources, inhabitants and hydrography of Sicily and its islands (1824), e The
Mediterranean: a memoir physical, historical and nautical (1854). La carta della Sicilia fu pubblicata
dall’Ammiragliato nel 1823, scala 1:65.000 circa, per l’incisione di J. Walker
Cultura Ligure
31
Pertanto, nell’udienza del Senato del 27 aprile 1865, il Ministro della Marina, Luigi Federico Menabrea, espose al Re una relazione, che oggi appare singolare per attualità di
concetti e intendimenti, tesa a caldeggiare la creazione di un ente preposto allo studio del
mare e delle coste, all’effettuazione di rilievi idrografici e alla produzione dei documenti
nautici necessari alla sicura condotta della navigazione.
Venne così istituito un Ufficio Centrale Scientifico a Livorno dal quale dipendevano una
Commissione Idrografica, comandata dal Capitano di Vascello Antonio Imbert, che doveva
provvedere al rinnovato rilievo idrografico delle coste italiane, e un Ufficio Dipartimentale a
Genova, con il compito di costruire, stampare e distribuire le relative carte nautiche e pubblicazioni complementari.
La Commissione Idrografica iniziò i lavori lungo il litorale adriatico in collaborazione con
l’Autorità cartografica austriaca, per mezzo della corvetta “Monzambano”, prima nave
idrografica del Regno. Varata a Blackwall in Gran Bretagna nel 1841, venne in un primo
tempo acquistata dal Regno delle Due Sicilie, dove fu denominata “Mongibello”. Nel 1848
passò alla Marina sarda e, con il nome di “Monzambano “, partecipò all’assedio di Venezia
al comando del contrammiraglio Giuseppe Albini. Dopo il 1865 fu assegnata alla Commissione Idrografica e fu radiata nel 1875.
A prua esibisce una suggestiva polena, oggi conservata presso il Museo Tecnico Navale di
La Spezia, raffigurante il busto di un ciclope nell’atto di colpire con un martello. Secondo la
leggenda, infatti, i Ciclopi avevano una fucina nell’Etna, anticamente chiamato Mongibello,
da cui il primo nome dell’unità.
La nave Monzambano dall’ album di fotografie – pubblicato nel 1892 dall’Istituto Idrografico - delle
numerose navi da guerra che convennero nel porto di Genova nel settembre di quell’anno, per celebrare il
IV centenario colombiano; in quell’occasione si inaugurò l’area espositiva alla foce del Bisagno con una
mostra internazionale, alla quale intervennero i Sovrani d’Italia a bordo dello yacht reale “Savoia”.
La sede dell’Ufficio Dipartimentale di Genova fu collocata nell’Osservatorio Astronomico,
edificato tra il 1859 e il 1861 sulle rovine del Forte San Giorgio che i Sabaudi avevano
innalzato, dopo l’annessione della Liguria al Piemonte, su di un bastione della cinta fortificata
cinquecentesca immediatamente retrostante il porto, a difesa degli arsenali di terra e di mare
e degli altri circostanti edifici militari.
32
Il geometra ligure
Dalla Pianta di Genova di Francesco Maria
Accinelli: il Tipo III rappresenta il settore
occidentale delle “Mura Vecchie” con il
baluardo di San Giorgio, su cui fu edificato
l’omonimo Forte (Archivio Topografico del
Comune di Genova, inv. n. 2110)
Il bastione di San Giorgio, sovrastante l’odierna piazza Acquaverde, in un’incisione di D. Del Pino,
disegnatore del Genio Militare, e di G. Piaggio (Archivio Topografico del Comune di Genova, inv. n. 819)
Nel 1848, dopo l’esito infausto della Prima Guerra di Indipendenza, il Forte era stato
semidistrutto a furor di popolo, vagliandosi pertanto, negli anni successivi, diverse ipotesi di
riutilizzo, fino alla soluzione definitiva di trasformarlo appunto in Osservatorio, per provvedere alla determinazione, conservazione e distribuzione dell’ora alle navi militari e civili e alla
popolazione.
Cultura Ligure
33
L’erigendo Forte San Giorgio in uno dei progetti elaborati dal Genio Militare sabaudo tra il 1818 e il 1828
(ISCAG, FT 1/D 37)
Sono, oggi, ancora ben leggibili le strutture originarie, ossia il muraglione esterno di
contenimento, di pietra grigia con scarpa accentuata, con i soprastanti parapetti costituti da
muro esterno, muro interno e terrapieno di riempimento – successivamente svuotati per accogliere gli uffici e le officine dell’Ufficio Dipartimentale – e le gallerie voltate del bastione
cinquecentesco, appartenente alla cerchia delle “Mura Vecchie”.
Una descrizione dettagliata dell’evoluzione nei secoli del manufatto - tra le pochissime
testimonianze residue dell’antica cinta muraria - dai rilievi originali del bastione fino agli
interventi di ristrutturazione degli scorsi anni Novanta, corredata di disegni, fotografie e
documenti, è stata pubblicata nel 1995 dall’Istituto Idrografico (L’Istituto Idrografico della
Marina in Forte San Giorgio, di Paola Presciuttini, p. 386, fig. 213).
L’officina per la costruzione delle bussole, ricavata nel muraglione perimetrale di ponente
34
Il geometra ligure
Il Forte, già dotato degli uffici necessari alla conduzione dell’Osservatorio, di strumenti e
di biblioteca – e per di più adiacente al Collegio di Marina istituito dai Sabaudi nel 1816
nell’ex convento di Santa Teresa, oggi sede del III Gruppo della Guardia di Finanza – era
pertanto idoneo ad accogliere uno stabilimento cartografico: per allestirlo secondo criteri
d’avanguardia, il T.V. Giovan Battista Magnaghi, in forza presso l’Osservatorio, venne inviato
presso altri Enti idrografici in Europa al fine di studiarne l’organizzazione e la strumentazione,
assumendo al suo ritorno il comando dell’Ufficio.
Probabilmente a seguito di quell’indagine, negli anni immediatamente successivi il Governo decise, secondo una tradizione consolidata presso le altre Nazioni marinare, di fondere le
incombenze della Commissione Idrografica e dell’Ufficio Dipartimentale in un unico ente
idro-cartografico nazionale, con piena autonomia amministrativa e l’esclusiva responsabilità
della cartografia delle acque nazionali e delle pubblicazioni nautiche ad essa associate.
Alla direzione del neocostituito Ufficio Idrografico della Regia Marina fu confermato il
comandante G. B. Magnaghi, già decorato al valor militare in occasione dell’assedio di Gaeta
nel 1860, nonché idrografo esperto e studioso di nautica: Gli Strumenti a riflessione per
misurare angoli (1875) è l’opera che maggiormente contribuì alla sua fama di scienziato per
completezza a oggi insuperata, alla quale si affiancò l’ideazione o il perfezionamento di
strumenti specifici, dal telemetro alla “bussola a liquido Magnaghi”, al circolo Amici-Magnaghi,
allo scandaglio a filo e al termometro a rovesciamento che portano il suo nome.
L’ammiraglio G. B. Magnaghi in un olio di G.
Pennasilico (Napoli 1861 – Genova 1940) –
valente ritrattista e amico personale del
Magnaghi – che fu commissionato all’Artista dal
Ministero della Marina in occasione della
commemorazione dell’Alto Ufficiale nel 1904,
a due anni dalla morte
La “ bussola a liquido Magnaghi” fu progettata
dall’Ammiraglio e fu costruita presso le Officine di
precisione dell’Istituto, andando a costituire il
primo modello di bussola magnetica a liquido in
uso alla Marina italiana. La graduazione, su corona
metallica, poggia sul galleggiante munito di quattro
fasci di tre aghi ciascuno, disposti simmetricamente
a due a due in posizioni opposte. Il numero elevato
di aghi dipende dalle limitate proprietà magnetiche
dei materiali usati all’epoca, mentre il galleggiante
consente di ridurre a pochi grammi il peso della
rosa nella miscela alcolica, assicurandone la
necessaria sensibilità. Lo strumento, del peso di kg
4,7, reca incise le scritte “154” sul mortaio, e
“Ufficio Idrografico” sulla rosa.
Cultura Ligure
35
Lavoratore infaticabile, egli diede avvio al rilievo sistematico e ininterrotto delle acque
nazionali, comandando personalmente – in parallelo con le responsabilità generali di conduzione dell’Ente – le campagne annuali della nave idrografica “Washington” fino alla scadenza
del suo mandato, nel 1888, quando – promosso ammiraglio – assunse a Roma superiori
incarichi ministeriali, venendo di lì a poco nominato senatore e accademico dei Lincei.
Nave Washington, in origine “Helvetie” della Marina Sarda, entrò nella Regia Marina nel 1861 e fu adibita
al servizio idrografico fino al disarmo, nel 1904
In quei primi decenni la strumentazione e le tecniche di rilevamento e riproduzione
cartografica non subirono un’evoluzione significativa. Per i rilievi idrografici sottomarini si impiegavano scandagli meccanici del
tipo messo a punto dal Magnaghi, mentre
per il rilievo della costa si usavano teodoliti
e tacheometri.
Lo “scandaglio Magnaghi”, particolarmente
idoneo a misurazioni di profondità non superiore
a 100 metri, sostanzialmente si compone di una
ruota di bronzo che ospita il filo di acciaio zincato,
munito di peso in ferro di kg 4-13, in funzione
delle profondità da scandagliare. Tale ruota è
corredata di freno e di contatore che permette di
registrare i giri compiuti dalla ruota, pari al
numero di metri di filo messo a mare: lo strumento
era montato su sostegno di ghisa, atto a essere
inchiavardato a poppa della nave
Le navi governavano con l’ausilio della
bussola a liquido o a secco, del sestante a
nonio in grado di misurare angoli fino a
120°, del circolo a riflessione per misurare
la distanza angolare tra due corpi, dello
36
Il geometra ligure
staziografo per determinare il punto nave sulla carta, dell’indicatore di manovra per valutare
il movimento relativo di un’altra nave, del cronometro marino per calcolare la longitudine.
La strumentazione nautica e idrografica in uso all’Istituto e a bordo della Marina Militare,
veniva progettata e costruita presso l’officina strumenti: oggi tale attività si limita alla costruzione
di prototipi per la produzione industriale e al relativo collaudo, manutenzione e riparazione.
Contemporaneamente le navi idrografiche - alla “Washington” si erano intanto affiancate le
golette “Ischia” e “Chioggia” mentre nel 1895 entrò in servizio l’ “Eridano”- già allora effettuavano ricerche zoo-talassografiche nel Mar Mediterraneo e scandagliavano le coste italiane dal
Tirreno alle Isole alla Laguna Veneta : entro il 1903 l’intero litorale Italiano fu rilevato, traducendosi quei rilievi in 229 tra carte e piani; tale intensa apprezzata attività tecnico-scientifica
veniva encomiata con il conferimento all’Istituto Idrografico di attestati e premi.
“Diploma di gran premio”
conferito all’Istituto Idrografico in occasione dell’Esposizione Internazionale, a Genova nel 1914.
Intanto si allestivano i laboratori per l’incisione delle matrici in rame e per la stampa delle
carte mediante procedimento calcografico. Quest’ultimo, rimasto in uso presso l’Istituto Idrografico fino al secondo dopoguerra, era fondato sulla perizia di idrografi e tecnici, veri e
propri artisti, che durante le campagne idrografiche effettuavano i rilievi e disegnavano i
profili costieri; i dati da essi raccolti erano tradotti, presso l’Istituto Idrografico,
in “disegno tecnico” corrispondente alla
rappresentazione da realizzare, che veniva ricalcato sulla matrice di rame e inciso a rovescio per mezzo di un bulino.
Il “Piano del Porto e della Città di Genova”,
1:4000, pubblicato nel 1884 e riedito nel 1887,
è la prima carta nazionale del porto di
Genova, disegnata da E. Trotta e incisa da I.
Soffietti, mentre la veduta di costa fu disegnata
da A. Porro per l’incisione di V. Colombo.
L’orografia è realizzata con efficacissimo
tratteggio a luce obliqua mentre la topografia,
dedotta da documenti forniti dal Municipio
di Genova, è molto dettagliata e completa di
toponomastica per effetto del grande formato
della carta. I fitti scandagliamento secondo
le direttrici di rotta furono ottenuti con lo
scandaglio ideato dal Magnaghi.
Cultura Ligure
37
L’orografia della stretta fascia costiera che compare sulle carte nautiche veniva resa con un
fitto tratteggio a luce obliqua o zenitale, oppure a sfumo, graduando l’intensità dell’incisione.
Il bulino, per la sua stessa forma a sezione triangolare, consentiva infatti di ottenere solchi più
o meno profondi e larghi, tali da produrre linee nette, più decise o più leggere, che davano
l’effetto del chiaroscuro. Sulle vedute di costa si evidenziavano i ‘punti cospicui’, cioè elementi prominenti come edifici inconfondibili, campanili e fari, che facilitavano al navigante
il riconoscimento della costa e il punto nave.
Sulla lastra di rame si comprimeva l’inchiostro con un tampone affinché penetrasse nell’incisione, e vi si sovrapponeva un foglio di carta ammorbidita da un leggero inumidimento; la
matrice con il foglio veniva collocata sul piano mobile del torchio che scorreva sotto appositi
rulli rivestiti di feltro, affinché la pressione imprimesse l’inchiostro sulla carta, in leggero
rilievo percepibile al tatto. L’incisione era speculare rispetto all’originale e pertanto la stampa
risultava nello stesso verso del soggetto rappresentato.
Presso l’Istituto esiste ancora un torchio tra i primi esemplari prodotti dalla ditta “BOLLITO E TORCHIO costruttori meccanici - Torino” alla fine dell’Ottocento, in uso presso
l’officina calcografica fino agli anni ’40. E’ stato restaurato e viene oggi utilizzato per occasionali tirature limitate dalle antiche matrici in rame in occasione di particolari celebrazioni.
L’officina calcografica in una fotografia d’epoca. In fondo, il torchio “BOLLITO E TORCHIO costruttori
meccanici - Torino”
Nell’ottobre 1883 veniva posto in opera nel porto di Genova il mareografo fondamentale
della rete geodetica nazionale: era un “Thomson” originale, collocato in un casotto situato
all’estremità occidentale del vecchio bacino di carenaggio della darsena, che rimase in funzione fino alla fine del 1899. Fu allora sostituito con uno strumento analogo, costruito presso
l’Istituto Idrografico, di cui un secondo esemplare fu messo in opera nel 1889 nei bacini
dell’arsenale di Venezia, successivamente passato sotto la gestione del Magistrato Delle acque.
Nel maggio 1910, in seguito a lavori di demolizione nel porto, il mareografo fu sostituito
con un modello lagunare alloggiato in apposito cassone di legno, ancorato sulla testata occidentale del molo antistante la Capitaneria di Porto, all’epoca a Ponte Morosini, che rimase in
funzione fino al 1922. In quella data, al fine di predisporre un alloggiamento definitivo per
una migliore sistemazione dello strumento, fu costruito l’attuale casotto in muratura nella
38
Il geometra ligure
stessa ubicazione. Nel Secondo dopoguerra l’Istituto Idrografico ha installato un ulteriore
mareografo nel porto di Brindisi che, insieme con quello di Genova, registra automaticamente
senza soluzione di continuità, su un apposita striscia di carta periodicamente sostituita, le
escursioni di marea: i dati raccolti consentono, in aggiunta ad altri impieghi statistici e scientifici, la determinazione del livello medio del mare in base al quale l’Istituto Geografico
Militare di Firenze definisce l’altimetria terrestre. L’Istituto elabora invece le Tavole di marea,
essenziali per la sicura condotta della navigazione costiera, di cui la pubblicazione periodica
iniziò nel 1953.
Attualmente, nelle stazioni mareografiche fisse e di campagna, si utilizzano anche strumenti elettronici collegati direttamente a sistemi di registrazione ed elaborazione dati, situati
presso l’Istituto Idrografico.
Mareografo tipo Thomson, costruito presso
l’Istituto Idrografico, come indica la scritta “ufficio
idrografico n.1- 1887”. E’ uno strumento
meccanico caricato settimanalmente con
movimento a orologeria, munito di galleggiante
parzialmente zavorrato, pendolo a mercurio e
contrappeso di carica; un secondo peso assicura
la tensione della carta di registrazione, che è
avvolta sul tamburo di carica e scorre su un
secondo tamburo, per essere recuperata dal terzo.
La registrazione dei valori avviene mediante
pennino a serbatoio di inchiostro, mentre il
rapporto di riduzione tra l’escursione della marea
e la rappresentazione grafica è di 1/5. Mareografi
delle stesso tipo, anch’essi costruiti presso l’Istituto
Idrografico sono ancora in uso nelle stazioni
mareografiche di Genova e Brindisi; costituiscono
un utile sistema di confronto con i moderni
mareografi digitali, che hanno il pregio di poter
essere interrogati, azionati e scaricati via modem,
direttamente dall’Istituto Idrografico.
Per determinare il punto nave mediante osservazioni astronomiche è fondamentale la conoscenza dell’ora, perché dalla precisione nella
misurazione del tempo si ottiene una corretta
determinazione della longitudine.
Per ottenere la determinazione dell’ora mediante l’osservazione degli astri al passaggio in
meridiano, nell’Osservatorio era stato montato
un cerchio di Ertel, poi sostituito con lo strumento dei passaggi di Cook e successivamente
con quello di Bamberg.
Lo “Strumento dei passaggi Bamberg” è sostanzialmente costituito da un cannocchiale spezzato,
con reticolo a molti fili verticali, invertibile su perni, in cui sostegno si fissa invariabilmente in azimut.
Si adopera principalmente nel meridiano e nel primo verticale: nella prima posizione serve per determinare il tempo; nella seconda, la latitudine.
Cultura Ligure
39
Era parimenti essenziale controllare il buon andamento dei cronometri meccanici in uso sulle
navi; a questo scopo presso l’Istituto Idrografico si impiegavano pendoli di precisione che
consentivano la determinazione, la conservazione e la distribuzione dell’ora, sui quali venivano
regolati i cronometri di bordo, durante le soste a Genova delle unità Militari e Mercantili.
Per assolvere tale servizio nell’ambito dei suoi compiti di tutela della navigazione, e quindi
assicurare la perfetta efficienza dei pendoli, l’Istituto Idrografico realizzò un’apposita “sala
pendoli” di piccole dimensioni, isolata da ogni perturbazione esterna mediante pareti doppie
con intercapedine interna e doppia porta di ingresso, alla quale si accedeva una volta alla
settimana per caricare gli strumenti.
I pendoli furono ancorati a blocchi di granito inseriti nella muratura mentre le pareti della
stanza furono rivestite di legno per assorbire l’umidità: con quell’isolamento termico si poteva
contenere in 1° C l’escursione della temperatura nell’arco delle 24 ore mentre
nell’arco dell’anno la si manteneva stabile
intorno ai 26° C con un sistema di lampade termiche, la cui accensione automatica
era regolata da un termografo di precisione; i pendoli erano anche muniti di congegni interni di compensazione per limitare
variazioni di temperatura e di pressione
atmosferica.
La “Sala pendoli” larga m. 3,36 x 1,88 di
profondità e m. 3 di altezza
Quale Genovese non giovanissimo ha
dimenticato il cannone di “mezzogiorno”?
Era collocato in un apposito casotto in
prossimità della Torre Specola, nel
comprensorio del Forte Castellaccio, sulle
alture di Genova, ed era azionato direttamente dall’Istituto Idrografico mediante
appositi circuiti elettrici: era mezzogiorno
non quando si udiva lo sparo ma quando
si vedeva la nuvoletta di fumo.
Il Cannone in una fotografia d’epoca.
Gli stessi circuiti attivavano in porto,
presso il Semaforo di San Benigno, la
caduta di un pallone ad ore prestabilite,
cui successivamente si sostituì un sistema
di maggior precisione costituito dell’accensione intermittente di un quadro luminoso: per estendere la distribuzione dell’ora
alla popolazione, nel 1915 venne messo in
funzione un grande orologio sotto i portici
dell’Accademia, sincronizzato elettronicamente da un apposito cronometro a pendolo, mentre dispositivi analoghi trasmet-
40
Il geometra ligure
tevano il segnale orario, sotto forma di lanterna che si accendeva automaticamente ad ore
fisse, negli uffici della Navigazione Generale Italiana in Piazza De Ferrari e all’interno di
Palazzo san Giorgio, sede del Consorzio Autonomo del Porto (oggi ridenominato Autorità
Portuale).
Per assicurare la perfetta taratura dei pendoli, fu potenziato l’Osservatorio astronomico con
l’installazione di un teodolite equatoriale “ Troughton & Simms”. Con l’introduzione del
segnale orario via radio fino all’odierna frequente trasmissione televisiva insieme con la
generalizzata diffusione degli orologi di precisione, l’importanza della determinazione e della
conservazione dell’ora si è attenuata: le funzioni degli antichi pendoli, pur conservati nella
loro sede quali irrinunciabile testimonianza storica, sono oggi assicurate da orologi elettronici
al quarzo, impiegandosi come orologio campione l’orologio atomico al cesio presso l’Istituto
Galileo Ferraris di Torino, affiancato da un radio ricevitore per la trasmissione del segnale
orario e da un cronografo registratore analogico.
Contemporaneamente all’incessante lavoro lungo i litorali italiani anno dopo anno, nel
1880 veniva intrapresa analoga attività in Mar Rosso, ulteriormente sviluppata nel 1886 e dal
1891 al 1895, con l’esecuzione di operazioni in Eritrea, da Assab a Massaua con le Isole
Dahlach, e in Somalia, dal Benadir fino a Brava. Nell’Oceano Indiano tornò a più riprese, tra
il 1903 e il 1914, nave “Staffetta” per controllare la costa somala fino al Giuba, e nuovamente
i litorali dell’Eritrea fino al confine con il Sudan, così giungendosi – dopo anni di assiduo e
spesso improbo lavoro – alla pubblicazione di una trentina di carte, che ancora oggi rappresentano forse la sola documentazione cartografica originale di quelle regioni.
Campagna idrografica di nave “Staffetta”
in Mar Rosso, 1910-1911: rilievi topografici
Alle
operazioni
propriamente
idrografiche si affiancavano attività complementari quali, ad esempio, determinazioni di latitudine, tra cui quella dell’Istituto Idrografico nel 1903, di gravità relativa e di differenze di longitudine tra città
diverse nei primi anni del secolo, e della
forza magnetica in svariate località italiane e coloniali. Con l’occupazione della
Libia, nel 1911, si rese necessario anche il
rilevamento di quelle coste, di cui esistevano se non poche carte di altrui produzione, di vecchia edizione e pertanto poco
affidabili: vennero dunque inviate le navi
“Ciclope” e “Etna”, che eseguirono rilievi
speditivi da cui scaturirono carte provvisorie, mentre l’incrociatore “Amalfi”, in missione nelle acque dell’Egeo, operava lungo tratti
di coste insulari.
Nel 1916 venne iniziata la pubblicazione delle Effemeridi astronomiche ad uso dei naviganti, mentre a Genova e altrove sul territorio si completava la livellazione di precisione per
il collegamento di alcuni mareografi con la rete altimetrica nazionale dell’Istituto Geografico
Militare, ovvero l’organo di Stato per la cartografia terrestre, anch’esso fondato sul finire del
1872.
La rete di livellazione rappresenta il riferimento fondamentale dell’altimetria dello Stato.
Si estende per circa 14.000 km lungo il territorio nazionale ed è costituita da poco più di cento
Cultura Ligure
41
linee di livellazione. Ogni linea è segnalizzata ad intervalli di circa 1 km con opportuni
contrassegni, dei quali è stata misurata la quota con i procedimenti della livellazione geometrica di alta precisione.
Presso l’IIM esistono tre capisaldi di livellazione, collocati in prossimità dello spigolo
sinistro della facciata principale e su una parete interna dell’attuale Biblioteca, che in passato
era la facciata meridionale esterna.
Nel 1922 furono condotte importanti esperienze sull’impiego della radiotelegrafia nella
determinazione della longitudine e per la trasmissione dell’ora tra Stazioni internazionali, così
assolvendosi l’impegno assunto dall’Italia alla Conferenza internazionale dell’ora, tenuta a
Parigi nel 1912, circa la definitiva universale adozione del meridiano fondamentale e del
mezzogiorno medio di Greenwich.
Come pure, l’Istituto collaborò alla campagna – ancora oggi fondamentale per ricchezza
e completezza di ricerche – della “Marsigli” nello Stretto di Messina, sotto l’egida della
Commissione Internazionale del Mediterraneo. Finalmente nel 1923, dopo il primo conflitto
mondiale, fu ripresa l’attività idrografica sistematica, allestendosi nave “Ammiraglio Magnaghi”
per una spedizione interdisciplinare in Eritrea, in cooperazione con il Comitato Talassografico
Italiano, al fine di associare ai rilievi idrografici veri e propri anche ricerche di oceanografia
fisica e dinamica.
Furono quindi posti in opera numerosi mareografi, si presero misure biologiche, di corrente
e di temperatura, e vennero eseguite stazioni gravimetriche e magnetiche, contemporaneamente effetttuandosi pescate profonde, per ricavare indicazioni sul passaggio di specie ittiche tra
il Mar Rosso e il Mediterraneo.
Per ottenere la topografia dell’area circostante Massaua si impiegarono rilievi tacheometrici
e foto aeree eseguite dalla locale stazione idrovolanti, così realizzandosi il primo esempio di
interazione tra rilievi terrestri e rilievi aerei, determinante per il successivo sviluppo
dell’aerofotogrammetria; durante la stessa campagna vennero istituiti i fari di Guardafui e Ras
Hafun e – evento significativo nell’evoluzione delle tecniche idrografiche – fu installato a
bordo di nave “Ammiraglio Magnaghi” il primo scandaglio ultrasonoro impiegato in Italia.
La R. Nave “Ammiraglio Magnaghi” fu varata nei Cantieri Navali di Sestri Ponente nel 1914
42
Il geometra ligure
Oceano Indiano, 1924: rilievi in corso a bordo di nave Magnaghi
Una spedizione particolarmente interessante fu condotta da nave “Magnaghi” nello Stretto
di Sicilia, volta a rideterminare il Banco di Graham/Isola Ferdinandea – recentemente tornato
di attualità per le possibili “pretese territoriali” dalla Stampa attribuite a più di uno Stato
estero - già rilevato nel 1890 dal “Washington”; tuttavia nel 1923 J. B. Charcot, comandante
della nave francese “Purquoi Pas?” in missione oceanografica nel Tirreno, non avendo trovato
il minimo fondale indicato sulle carte italiane, aveva avanzato l’ipotesi di una successiva
possibile modificazione del fondo marino, per effetto di qualche fenomeno vulcanico.
L’“Ammiraglio Magnaghi” pertanto ripeté gli scandagliamenti avvalendosi di strumenti
ultrasonori e, il 13 luglio 1925, confermò l’esistenza del Banco, in lat. 37° 09’ 48’’,95 N e
long. 12° 43’ 06’’,85 E, di cui la sommità occupa un’area di circa 30 mq., con profondità
variabile dagli 8 ai 12 metri e fondali circostanti molto irregolari che, a circa 200 metri
dall’apice, precipitano considerevolmente.
Oggi l’Istituto prevede nel suo programma operativo annuale il monitoraggio sistematico
dei fondali del Banco Graham e del Banco Terribile, come dimostrano i seguenti rilievi del
2004, rappresentati in forma di immagine
tridimensionale della morfologia del Banco di Graham.
Rappresentazione tridimensionale della
morfologia del Banco
Analoghe operazioni vennero svolte a
poca distanza, per ridefinire il Banco di
Pantelleria i cui fondali, originariamente
rilevati dagli Inglesi all’inizio dell’Ottocento, non erano più attendibili ai fini della
sicurezza della navigazione; fu così appurata l’esistenza di un ampio bassofondo
con fondale minimo di 12 metri, in lat.
37° 10’ 18’’ N e long. 12° 06’ 41’’ E.
Recensioni
BENITO POLIZZI – “CODICE CATASTALE DEGLI
IMMOBILI URBANI” – DARIO FLACCOVIO EDITORE – PALERMO MARZO 2004 – PAGINE 753 – PREZZO EURO 75,00 – CD ROM ALLEGATO
Il testo in questione rappresenta una raccolta della normativa riguardante il catasto dei fabbricati dalla sua origine fino
al 2004, è quindi uno strumento di approfondimento tematico
che ripercorre la storia del catasto degli immobili urbani. Leggi e decreti, normative regolamentari ed interpretative, istruzioni e circolari elencati in ordine cronologico costituiscono la
sostanza della raccolta dettagliata e strutturata per argomenti
(circa 600) i quali sono documentati dalla successione di provvedimenti che li hanno riguardati nell’arco di tempo di circa
70 anni. Nella raccolta si possono ripercorrere, attraverso la
normativa, le fasi evolutive dell’argomento:
• operazioni di formazione, qualificazione, pubblicazione, attivazione e conservazione del
NCEU;
• perfezionamento, revisione e semplificazione delle procedure catastali emanate antecedentemente al 1° OTT. 1969;
• avvio delle operazioni di automazione degli atti del NCEU;
• automazione delle procedure di aggiornamento, accesso dell’utenza catastale alla base
informativa del catasto;
• norme per la revisione costituzione del catasto fabbricati, per la revisione delle zone censuarie
e dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali;
• interpretazione e modificazioni alle leggi sulle imposte dirette ed istituzione dell I.C.I. e
di altre imposte.
Si ritiene che il testo “Codice Catastale degli immobili urbani” possa considerarsi anche
di sussidio per gli interventi di aggiornamento ed accertamento catastale connessi alle più
recenti disposizioni (legge 30.12.2004 n. 311 comma 335-336), che hanno come fondamento
il R.D. 13/04/1939 n. 652 e successive modifiche, riportati in capo alla normativa.
Nel volume si leggono infatti le indicazioni fornite dalla circ. n° 40 del 20/04/1939 per la
formazione delle classi, unità-tipo, criteri di normalità, consistenza, accessori, ragguaglio,
formazione delle tariffe, ecc. La ricerca degli argomenti risulta facilitata da una buona
strutturazione del testo coadiuvata dai distinti indici presenti che rendono il testo di immediata
consultazione.
La raccolta, si ritiene valida comunque per lo svolgimento dell’attività professionale di
prassi, ampliata agli enti locali o funzionari delle Agenzie. Nel Cd Rom è contenuta una più
vasta raccolta (nel cartaceo sono riportate quelle di più frequente consultazione) di leggi,
circolari, decreti, istruzioni e tutta la modulistica non presente nel testo.
geom. Liliana Olcese
Atti del Collegio
SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 05.07.2005
NUOVE
ISCRIZIONI
ALBO N.3302/2005 – MARAGLIANO Carlo
s) 16125 GENOVA GE – Via Acquarone 46/9 Tel.010/8604185
DIMISSIONI
BROGI Riccardo
SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 19.07.2005
NUOVE
ISCRIZIONI
ALBO 3303/2005 – BREVEGLIERI Fabrizio
s) 16043 CHIAVARI GE – Via Parma 394 R/2 – Tel: 0185/380330
DIMISSIONI
RAZETO Enrico
SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 02.08.2005
NUOVE
ISCRIZIONI
ALBO 3304/2005 – DEMARTINI Riko
s) 16043 CHIAVARI GE – Via Trento 6/6 – Tel:0185/313665
DIMISSIONI
DRAGOTTO Michele
GIAMBARRESI Giovanni
SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 06.09.2005
DIMISSIONI
CARIOLA Rinaldo
SOSPENSIONI
PER MOROSITÀ
LASTRICO Carlo – MARENCO Stefano – NORBIATO Roberto – RICCARDI Ugo
Atti del Collegio
45
RIAMMISSIONI
LASTRICO Carlo
SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 20.09.2005
NUOVE
ISCRIZIONI
ALBO N.3305/2005 - PUCCIO Emanuela
s) ——————————————————————————
RIAMMISSIONI
DAMONTE Terenzio
DIMISSIONI
PIZZANO Alfonso
SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 04.10.2005
TRASFERIMENTI
MANTERO Andrea – al Collegio di Alessandria
SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 25.10.2005
NUOVE
ISCRIZIONI
ALBO N.3306/2005 – MIRENZIO Giuseppe
s) 16132 GENOVA GE – Via P. Berghini, 18 A/19 – Tel: 010/5299043
VARIAZIONI
DI INDIRIZZI
BERTELLA Paolo Pietro - s) 16039 SESTRI LEVANTE: Via E. Fico, 6/9 – Tel:0185/42548
BOGLIOLI Massimiliano - s) 16043 CHIAVARI: Via Martiri della Liberazione. 4/4 – Tel:0185/
360373
CARTABIANCA Fabrizio - s) 16152 GENOVA : Via M. Minghetti, 6 R–Tel:010/8606163
CROVO Claudio
- s) 16044 CICAGNA: Via Umberto I, 42/1
CROVO Danilo
- s) 16044 CICAGNA: Via Umberto I, 42/1
CROVO Simone
- s) 16044 CICAGNA: Via Umberto I, 42/1
FRANCIOSI Norma
- s) Tel:010/8605665
FULLE Marco
- s) 16041 BORZONASCA GE: Via A. Grilli, 24 p.t. - Tel:0185/340797
GAROFALO Massimo
- s) 16124 GENOVA: Via Lomellini, 17/1 Tel:010/8694814
GUERRESCHI Laura
- s) 16129 GENOVA: Via F. Aprile, 24 R – Tel:010/580283
LASTRICO Carlo
- s) Tel:010/542505
MANTERO Andrea
- s) 15070 LERMA AL: Località Burroni, 15/A – Tel:338/9299052
MARINELLI Roberto
- s) 16121 GENOVA GE: Via Granello, 5/3
MURRU Massimiliano
- s) 16030 MONEGLIA GE: Via dei Piani, 31 B/4
46
Il geometra ligure
MUSANTE Agostino
PARODI Caterina
- s) 16044 CICAGNA: Via Umberto I, 42/1
- s) 16014 CERANESI: Via Campolungo, 36- Tel:010/780471
PERAGALLO Gianluca
- s) 16038 SANTA MARGHERITA LIGURE: Via Martiri del Turchino,
5/14 A – Tel: 0185/285289
PITTALUGA Pietro
- s) 16156 GENOVA: Via Ungaretti, 90/12 sc.4
REBORI Maurizio
- s) 16041 BORZONASCA GE: Via A. Grilli, 24 p.t. - Tel:0185/340797
RECCHIA Pasquale
- s) Tel:010/6501332
ROBA Massimo
- s) 16011 ARENZANO: Via Dante, 95 – Tel:010/9124536
ROBELLA Mario
- s) 16036 RECCO: Via G. Govi, 4/2 – Tel:335/6215795
SARTOR Paolo
- s) 16035 RAPALLO: Via privata Canessa, 5/7
SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 30.12.2005
DECESSI
PONTE Gianfranco
RIAMMISSIONI
RICCARDI Ugo
DIMISSIONI
BISIO Tommaso
CANEPA Pier Giorgio
CELADON Ottaviano
COLLAVINI Giorgio
D’ISIDORO Gaetano
DUSNASI Giovanni
GARBARINO Matteo
GASTALDO Fabrizio
GHISILIERI Roberto
JUVARA Gabriele
MIANO Federico
NESTICÒ Dante
PAGNAN Carlo
RICCARDI Ugo
RICCI Romano
ROVERI Sergio
TREMORI Edoardo
ZUCCARINO Carlo
VARIAZIONI
INDIRIZZO DI STUDIO
BENFANTE Marcello
- 16137 GENOVA – Via Montello 33/17 – Tel:338/4571323
BERTULLO Giacomo
- 16038 S.MARGHERITA L. - Piazza S. Bernardo 5/1 - Tel: 0185/284664
CAVALERI Stefano
- 16129 GENOVA – Corso Torino 46/14 – Tel:010/587376
CIARLO Claudio
- 16164 GENOVA – Via Percile 4/3 – Tel:010/782992
COSTA Stefania
- 16038 S.MARGHERITA L. – Via J. Ruffini 18 B – Tel: 0185/280524
Atti del Collegio
47
FERRARI Manlio
- 16147 GENOVA – Via Brenta 2/1
FIRPO Giovanni Battista
- 16011 ARENZANO – Via G. Marconi 2/8 – Tel:010/9127218
MARINELLI Roberto
- 16121 GENOVA – Via Granello 5/3 – Tel:010/566931
MASSIDDA Luca
- 16035 RAPALLO – Via Sanguineti 4/3 – Tel:0185/8054907
SCARAMELLA Antonio
- 16043 CHIAVARI – Corso Lavagna 48/1 – Tel:0185/312056
ZIGNEGO Bruno
- 16043 CHIAVARI – Corso Lavagna 48/1 – Tel:0185/312056
SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 17.01.2006
NUOVE
ISCRIZIONI
ALBO N.3307/2006 – CAPELLO Paolo
s) 16039 SESTRI LEVANTE GE – Via Sara, 170/7 – Tel:0185/467392
ALBO N.3308/2006 – IANNIZZI Fabio
s) 16149 GENOVA GE – Via degli Arditi, 1/15 – Tel:010/6454707
ALBO N.3309/2006 – MINETTI Roberto
s) 16010 ROSSIGLIONE GE – Via Bric Mondo, 1/2 – Tel:010/925238
ALBO N.3310/2006 – MOGGIA Gabriele
s) 16039 SESTRI LEVANTE GE – Via Palermo, 2/A – Tel:0185/43659
ALBO N.3311/2006 – PAGLIUSO Giuseppe
s) 16043 CHIAVARI GE – Via San Pier di Canne, 62/6 – Tel:0185/323649
ALBO N.3312/2006 – SOFFIETTO Giuseppe
s) 16035 RAPALLO GE – Viale Milano, 79/A – Tel:328/5397073
ALBO N.3313/2006 – TASSO Matteo
s) 16144 GENOVA GE – Piazza Santa Maria, 2 A/18 – Tel:339/8382620
SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 31.01.2006
NUOVE
ISCRIZIONI
ALBO N.3314/2006 – BUFFA Matteo
s) 16145 GENOVA GE – Via Nizza 10 D/R – Tel:010/312804
ALBO N.3315/2006 – GARBARINO Marco
s) 16122 GENOVA GE – Via C. Cabella, 33/9 – Tel:010/883317
ALBO N.3316/2006 – LOVATO Fabiana
s) 16010 CAMPOMORONE GE – Via E. Del monte, 7 – Tel:010/790654
ALBO N.3317/2006 – SPERANZA Andrea
s) 16139 GENOVA GE – Via Monterosa, 60/10 – Tel:010/811299
ALBO N.3318/2006 – ZUCCA Simone
s) 16141 GENOVA GE – Via Valtrebbia, 50/11 – Tel:010/8353408
VARIAZIONI
INDIRIZZO DI STUDIO
BARRANI Marco
- 16039 SESTRI LEVANTE – Via Nazionale 620/1 – Tel:0185/43504
BOCCALERI Stefano
- 16164 GENOVA – Vico Penno 2/1 – Tel:340/3244068
48
Il geometra ligure
CIANCIO Maurizio
- 16129 GENOVA – Via Finocchiaro Aprile 31/25 sc.B – Tel:010/5451486
CUGIA Marco
- 16122 GENOVA – Piazza Marsala 1/1 – Tel:010/811932
FIERAMOSCA Ettore - Tel:010/819271
GIUSEPPETTI Claudio - 16167 GENOVA – Via dei Vassalli 2/4 A – Tel:010/3723046
IACONO Carlo
- 16149 GENOVA – Via S.Bartolomeo del Fossato 4/2
MIGNONE Maura
- 15010 PONZONE AL – Strada Le Volte 118 Fr. Cimaferle
MUZIO Daniele
- 16121 GENOVA – Via XX Settembre 12/2 F – Tel:010/8687051
La chiarezza richiede conoscenza, la conoscenza aumenta la tolleranza, la tolleranza è
l’unica mediatrice di una pace per tutte le
forze e in tutte le situazioni.
Johann Wolfgang von Goethe
il geometra
ligure
Tariffa Regime Libero: “Poste Italiane S.p.A.” - Sped. abb. post. 70% - DBC Genova
In caso di mancato recapito restituire a: Collegio Geometri viale Brigata
Bisagno, 8/1-2 – 16129 Genova che si impegna al pagamento della tariffa
1
gennaio
marzo
2006