Scarica - Collegio Geometri Genova
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il geometra ligure Tariffa Regime Libero: “Poste Italiane S.p.A.” - Sped. abb. post. 70% - DBC Genova In caso di mancato recapito restituire a: Collegio Geometri viale Brigata Bisagno, 8/1-2 – 16129 Genova che si impegna al pagamento della tariffa 1 gennaio marzo 2006 il geometra ligure anno 55º - n. 1 • gennaio - marzo 2006 Tariffa Regime Libero: “Poste Italiane S.p.A.” - Spedizione in abbonamento postale - 70% - DBC Genova - Tassa pagata Autorizzazione del Tribunale di Genova n. 318 del 29/11/54 Direttore Responsabile Arnoldo Juvara Segretario di Redazione Marco Russello Redattori Foto di copertina del Geom. Adolfo Morasso Roberta Arena Pier Emilio Copello Alessio Danovaro Paolo De Lorenzi Ettore Fieramosca Filippo Finocchiaro Mauro Mattei Andrea Merello Adolfo Morasso Liliana Olcese Alessandro Ombrina Roberto Ombrina Adriano Rodari Lorenzo Traverso Servizio fotografico e Coordinatore dell’immagine Adolfo Morasso Direzione Amministrazione 16129 Genova Redazione e Distribuzione Viale Brigata Bisagno, 8/1-2 Tel./Fax 010.5700735 [email protected] www.collegio.geometri.ge.it “Partenza” sommario La presente pubblicazione è distribuita gratuitamente agli iscritti all’albo professionale della Provincia di Genova ed ai Collegi dei Geometri d’Italia. La riproduzione degli articoli, schizzi e fotografie è permessa solo citando la fonte. Le opinioni espresse dagli Autori, Redattori, Corrispondenti non impegnano né la Direzione, né la Redazione, né il Collegio di cui il periodico è l’organo. Stampato nel mese di febbraio 2006 dalle Grafiche Fassicomo Via Imperiale, 41 - 16143 Genova Questo periodico è associato alla Unione Stampa Periodica Italiana 2 Editoriale Angeli... 6 Rendimento energetico nell’edilizia 9 La giornata alla Palmaria dei “Senatori” del Collegio 11 Legislazione dello Stato 17 Giurisprudenza 20 Informativa 24 26 Regione Liguria Novità dalla Cassa Geometri Culrura Ligure Strada Nuova 28 Ottocento in salotto 30 L’Istituto Idrografico della Marina, a Genova 43 Recensioni 44 Atti del Collegio Editoriale Angeli... geom. Arnoldo Juvara Q ueste mie poche righe dovrebbero albergare nel primo numero del 2006 della nostra rivista ed allora mi piace che il loro contenuto conduca, ragionatamente, all’ottimismo Eugene Grasset, litografia, 1984. in modo che ci accompagni per l’intero anno. Desidero quindi partecipare chi mi legge di una mia personale importante esperienza che - se per taluni può essere conside- rata non buona - per me è stata un forte arricchimento che porterò nel mio cuore sempre e che vorrei trasmettere ad altri, non certo per fatto personale ma per dare un importante contributo alla lettura della vita e di quanto di bello ci circonda; per fare ciò, parto da un momento assai difficile e, all’apparenza, negativo. Nel maggio del 2004 mi hanno diagnosticato il “Linfoma di Hocking” (trattasi di una forma tumorale delle vie linfatiche) che gode di buone possibilità di guarigione se curato con numerosi cicli di chemioterapia. Molti che mi leggono hanno vissuto o stanno vivendo esperienze simili (ormai le più diverse forme tumorali aggrediscono l’uomo e, per fortuna, per buona parte sono superabili con le moderne cure ma, purtroppo - ancora troppo spesso talune sono infauste, specie se non affrontate per tempo). Devo subito dire, per non apparire quello che non Editoriale sono, che tutto mi ha favorito a cominciare dalla famiglia che, per scelta comune, ha fatto in modo di non considerarmi malato, dalla presenza di un figlio medico anche se esercitante la professione fuori Genova, dall’avere avuto “miracolosi” segnali che hanno consentito di diagnosticare la malattia ai primi stadi, dall’aver scelto la struttura pubblica e non quella privata (senza nulla togliere a questa) pur avendo una forma di assicurazione che mi avrebbe coperto tutti i costi. Per gli aspetti familiari, quanto detto è più che sufficiente rimarcando che, al di là delle sofferenze fisiche, quelle psicologiche sono certamente più pesanti per loro che per il malato, non c’è dubbio. Ma ciò che ha trasformato una grave malattia in una grande esperienza è, prima di tutto, la guarigione e, nel corso della cura, coloro che mi hanno assistito durante i cicli di “chemio” e gli altri ammalati. Durante le cure ho incontrato l’Uomo, quello vero, che solo nella sofferenza e nella difficoltà, emerge. Esso è in tutti noi, ma normalmente - mettiamo in atto artifizi continui per nasconderlo. Si faceva a gara a chi riusciva meglio a consolare 3 Ho incontrato l’Uomo, quello vero, che solo nella sofferenza e nella difficoltà, emerge. l’altro, spesso più ammalato, tutti consolavano tutti, a nessuno mancava un sor- riso, era un donarsi continuo tra tutti noi per alleggerire l’altro. Non c’era invidia per chi stava meglio o per chi guariva, ma solo gioia. 4 Il geometra ligure …anche certi momenti negativi della vita, pesanti, difficili, possono essere vissuti come crescita e con serenità… Non c’era invidia per chi stava meglio o per chi guariva, ma solo gioia, che bello! Non competizione, non furbizia, non nascondersi, non ... di tutto quanto si fa abitualmente; esisteva la libertà della composta sofferenza. Libertà che conduceva tutti noi ad essere noi, ad essere quello che siamo veramente, ad avere impeti di gioia anche se stretti dalla sofferenza. Chi ha vissuto questi momenti o periodi avrà ben vissuto quelle esperienze. Non sono un masochista, anzi, quando non sto bene sono nervoso, irritabile, scontroso, sono insomma il peggiore tra i peggiori. Ma lì, durante la cura, pur non stando bene, vivevo quei sentimenti con pienezza ed ero, spesso, contento, ringraziando per l’esperienza che stavo vivendo, certo - e questa è stata un’altra mia grande fortuna - di guarire. Non ho mai, o quasi, considerato la possibilità di non guarire perché non volevo dare alla mia famiglia questo dispiacere, sembra banale ma è stata una delle tante “carte” vincenti. Ma se per i malati il senso di condivisione è naturale, oserei dire necessario, ciò non lo è necessariamente per chi li cura. Invece al DIMI, dove ho vissuto circa 70-80 ore di sedute in day-hospital, ho trovato uno staff infermieristico e di dottori incredibilmente disponibile e partecipe, specie i primi in quanto il contatto maggiore era con loro. Il reparto era seguito da tre infermiere più due saltuarie, abilissime, attentissime (ogni cura è diversa dall’altra per cui l’attenzione è continua e indispensabile) sempre, sempre, sorridenti e disponibili. Ho trovato in loro gli Angeli della Terra che ancor oggi, a distanza di un anno dalla fine della mia cura, vado ogni tanto a trovare per ricevere il loro sorriso, che riesce a rendere serena la sofferenza. Ecco, nella malattia grave, ho trovato la Vita, ho scoperto l’Uomo, ho capito che anch’io sono vulnerabile, ho scoperto i veri Angeli che albergano in questo mondo, che credo non siano pochi, ed allora mi sono sentito e mi sento ottimista, mi sento libero di vivere comprendendo che la vita è un grande dono che, Editoriale 5 come tutti i doni, si apprezzano o quando non ci sono più o quando si ha paura di perderli e in tutto questo ho avuto anche un grande maestro nell’Amico Adriano Cravero che - come ho già avuto occasione di scrivere - oltre ad avermi insegnato a vivere mi ha insegnato a morire ed è anche per questo, certamente, la mia esperienza, a ben 64 anni, mi ha fatto crescere immensamente. Ricordo, prima di tutto a me e poi a Voi, per concludere, che anche certi mo- menti negativi della vita, pesanti, difficili, possono essere vissuti come crescita e con serenità, che esistono sempre degli Angeli veri, in carne ed ossa, che ci assistono. Viviamo allora quest’anno ed i prossimi ricordandoci che tutto è dono e dipende solo da noi far sì che sia fonte di serenità e crescita, anche nelle contrarietà. P.S.) Desidero parteciparvi dei motivi per cui propongo, a volte, editoriali non proprio connessi con la nostra attività come questo: - il desiderio di dare alla rivista anche un’impronta culturale e umanistica; - ricordare a tutti che la nostra vita non è solo professione e che la professione può essere meglio affrontata migliorando la vita; - andare controcorrente rispetto ai mass-media che tendono ad assumere un taglio tragico e devastante, dimenticando che non solo i delitti fanno notizia ma e soprattutto gli aspetti costruttivi della vita. La bellezza è la formazione mentale di un’immagine, la quale coglie l’essenza della cosa percepita. La bellezza appartiene più all’immagine interiore che alla forma esteriore in cui l’immagine si incorpora. Benedetto Croce Rendimento energetico nell’edilizia Decreto Legislativo n. 192 del 19/08/2005 geom. Adriano Rodari F inalmente é stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 23/09/2005 il Decreto Legislativo n. 192 del 19/08/ 2005 di recepimento e di attuazione della Direttiva 2002/ 91/CE e relativa al rendimento energetico nell’edilizia. Le finalità del Decreto (Art. 1) sono quelle di stabilire i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici disciplinando nel particolare la metodologia per il calcolo degli isolanti correttivi con l’applicazione dei requisiti minimi di risparmio di energia oltre che la promozione dell’uso razionale dell’energia anche attraverso l’informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali. La normativa stabilisce come risparmiare sui combustibili per il riscaldamento aumentando il comfort termico ambientale dei locali abitati. Il nuovo Decreto (Art. 3) si applica: - a tutti gli edifici di nuova costruzione; - agli edifici esistenti, oggetto di ristrutturazione integrale, con una superficie utile complessiva superiore a 1000 metri quadrati; - agli edifici esistenti oggetto di ampliamento volumetrico nel caso che l’ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 % dell’edificio esistente ed esclusivamente per l’ampliamento; - alle ristrutturazioni parziali o totali e manutenzione straordinaria dell’involucro edilizio di edifici esistenti; - alla nuova installazione in edifici esistenti, sostituzione o ristrutturazione di impianti termici. Il nuovo Decreto non si applica: - agli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’Art. 136, comma 1, lettere b) e c), del D. Lgs. 22/01/2004, n. 42 recante il codice beni culturali e del paesaggio; - ai fabbricati industriali, artigianali ed agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; - ai fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati. Entro 120 giorni dalla entrata in vigore (Art. 4), con ulteriori Decreti, verranno definiti: a) i criteri generali, le metodologie di calcolo ed i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia tenendo conto di quanto riportato nell’allegato ‘B’ per la progettazione, l’installazione, l’esercizio, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici sia per la climatizzazione estiva ed invernale e sia per la produzione di acqua calda sanitaria; b) i criteri generali di prestazione energetica per l’edilizia sovvenzionata e convenzionata, per l’edilizia pubblica e privata con riguardo anche alla ristrutturazione degli edifici esistenti con indicazione delle metodologie di calcolo tenendo conto di quanto riportato sempre nell’allegato ‘B’; c) i requisiti professionali ed i criteri di accreditamento per assicurare le qualificazioni e l’indipendenza de- Rendimento energetico nell’edilizia gli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e le ispezioni degli impianti di climatizzazione. Entro un anno (Art. 6) dalla entrata in vigore del presente Decreto: - gli edifici di nuova costruzione e quelli di cui all’Art. 3, comma 2 (edifici esistenti oggetto di ristrutturazione integrale con una superficie utile complessiva superiore a 1000 metri quadrati; edifici esistenti oggetto di ampliamento volumetrico nel caso che l’ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 % dell’edificio esistente ed esclusivamente per l’ampliamento; ristrutturazioni parziali o totali e manutenzione straordinaria dell’involucro edilizio di edifici esistenti - ndr) dovranno essere dotati, al termine della costruzione medesima ed a cura del costruttore, di un attestato di certificazione energetica redatto secondo le metodologie di legge; - le certificazioni dei singoli appartamenti potranno fondarsi oltre che sulla valutazione dell’appartamento interessato anche: a) sulla certificazione comune dell’intero edificio per i condomini dotati di impianto termico comune; b) sulla valutazione di un altro appartamento rappresentativo dello stesso edificio e della stessa tipologia; - nel caso di compravendita 7 dell’intero immobile o del singolo appartamento l’attestato di certificazione energetica deve essere allegato all’atto di compravendita in originale o in copia autenticata; Il proprietario, (Art. 7) il conduttore, l’amministratore del condominio e per essi un terzo che se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti e provvede alle manutenzioni secondo le prescrizioni imposte dalla vigente normativa. L’operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva esegue l’attività nel rispetto della vigente normativa avendo l’obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo conformemente ai modelli previsti dal presente decreto in relazione alle tipologie e potenzialità degli impianti rilasciandone copia al titolare dell’impianto che ne sottoscrive per ricevuta e presa visione. La documentazione progettuale (Art. 8) di cui all’Art. 28, comma 1 della Legge n. 10/91 e la conformità delle opere realizzate deve essere asseverata dal direttore dei lavori e presentata al Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori: il Comune deve dichiarare inaccettabile la dichiarazione se la stessa non é asseverata. Le autorità competenti (Art. 9) con cadenza periodica realizzano, attraverso anche altri organi pubblici o privati, dei quali sia garantita la qualificazione e l’indipendenza, gli accertamenti e le ispezioni relative all’osservanza delle norme necessarie per ridurre i consumi energetici ed i livelli di emissioni inquinanti ed eventualmente correggere le situazioni non conformi alle prescrizioni del presente decreto. Il Ministero delle attività produttive (Art. 13), tra l’altro, predispone i programmi (Comma d) per la formazione degli esperti qualificati ed indipendenti a cui affidare il sistema degli accertamenti e delle ispezioni edili ed impiantistiche. Il progettista, il direttore dei lavori che rilasciano la relazione oppure l’attestato di certificazione energetica non conforme oppure omettono l’asseverazione, oppure asseverazione falsa di cui all’Art. 8, non veritiera oppure senza il rispetto delle modalità previste dal decreto, sono puniti con sanzione amministrativa. Oltre il fatto che tale difformità costituisca reato, l’autorità competente comunica il fatto al Collegio o Ordine Professionale per i provvedimenti disciplinari del caso. Identici provvedimenti, in caso di inadempienze, sono previsti sia per gli amministratori di condominio, gli operatori incaricati dei controlli e per i costruttori con simili modalità. Successivamente con la Gazzetta Ufficiale del 23/09/ 2005 n. 222 sono stati pubblicati gli allegati di cui al sopra descritto decreto, nel quale, per quanto riguarda le nostre competenze in fase 8 Il geometra ligure progettuale degli isolamenti termici delle partiture edilizie, vengono stabiliti i valori massimi di trasmittanza che non possono essere superati, delle strutture verticali opache (muri perimetrali) delle strutture orizzontali (solai di copertura) e delle chiusure trasparenti (serramenti). Per le correzioni delle trasmittanze devono essere calcolati ed impiegati gli opportuni correttivi (materiali isolanti omologati secondo le prescrizioni UNI) onde rientrare nei parametri previsti dall’attuale decreto. Come ho scritto in una precedente occasione, in argomento di isolamento termico, il decreto fissa i valori massimi di trasmittanza da rispettare ma nessuna legge vieterà mai di scendere al di sotto di quei valori, per ottenere un migliore confort termico, un cospicuo risparmio sul consumo di energia e delle migliori condizioni dell’inquinamento atmosferico: dovremo essere noi professionisti a fare una capillare opera di informazione per la sensibilizzazione degli utenti finali. Un cane che presenta caratteri simili a quelli del padrone è prova di un certo equilibrio psichico di quest’ultimo. Konrad Lorenz La giornata alla Palmaria dei “Senatori” del Collegio Geom. Lorenzo Traverso C on brillante e simpatica idea il Presidente e gli amici del Consiglio Direttivo del Collegio hanno promosso un incontro con i Colleghi iscritti all’Albo d’Onore: vale a dire con i Geometri che hanno maturato almeno 40 anni di ininterrotta, onorevole, iscrizione all’Albo Professionale (qualcuno supera i 60’…). Onorare gli anziani che per tanti anni hanno lavorato (e alcuni lavorano ancora) tenendo alto il prestigio della Categoria è cosa meritoria, che rende onore a coloro (tutti sensibilmente più giovani) che hanno ideato e organizzato questa serena e distensiva giornata di piacevole intrattenimento in amicizia, al di fuori di questioni di lavoro e, “semel in anno”, senza le pressioni dell’odierno vivere quotidiano. Sabato 5 novembre un pullman appositamente noleggiato ha accolto gli amici davanti alla sede del Collegio e poi, man mano raccattando i “vecchietti” lungo la strada (provenienti dal levante e dalla Fontanabuona), li ha portati a La Spezia e a Portovenere: da lì, in motoscafo, alla “Locan- da Lorena” sull’isola Palmaria, nel Golfo dei Poeti, dove la riunione ha assunto la piacevolissima forma di agape fraterna attorno a succulente portate di pesce (solo uno non ne ha goduto perché poveretto lui, i pesci non gli piacciono: a sua vergogna meriterebbe di essere qui nominato e messo alla gogna, ma per una mera questione di amicizia, perché in fondo è un bravo ragazzo, non ne farò il nome; non è comunque uno dei vecchi: loro hanno spazzato tutto, senza esclusione di colpi). La pioggia torrenziale non ha minimamente scalfito l’atmosfera dell’incontro, anche se qualche filo d’acqua cola- to dalla copertura della veranda ha bagnato la schiena di qualcuno (probabilmente quella copertura non era stata progettata e diretta da un geometra). Gli iscritti all’albo d’Onore sono attualmente 39, ma solo 18 hanno potuto essere presenti perché, è ovvio, l’età qualche acciacco lo porta. Molte le Gentili Consorti presenti (un maligno, ha detto: per tenere sotto controllo i mariti), che hanno portato una nota di ancor più gradevole atmosfera. A ciascuna di esse, con apprezzatissimo pensiero, il Consiglio Direttivo del Collegio ha offerto un omaggio floreale. Un momento del pranzo sull’ Isola Palmaria in Comune di Portovenere (SP) 10 Il geometra ligure La consegna dell’omaggio floreale alle signore presenti da parte dei geomm. Mauro Lenzi (Presidente del Collegio di La Spezia) e di Domenico Anselmo (Presidente del Collegio di Savona). Il Presidente, il Segretario e tre Consiglieri hanno simpaticamente partecipato, ricevendo da tutti un sentito ringraziamento. Al pranzo alla Palmaria hanno preso parte anche il Geom. Domenico Anselmo, Presidente del Collegio di Savona e delegato della Circoscrizione della Corte d’Appello di Genova alla Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti nonché il Geom. Mauro Lenzi, Presidente del Collegio di La Spezia, al quale è dovuta buona parte della riuscita della giornata: grazie a entrambi! Particolarmente gradito, a La Spezia, il saluto portato dal Consigliere Nazionale Geom. Maurizio Savoncelli. Tutti giovani, ma amici di vecchia data. Queste poche righe, al di là del loro contenuto scherzoso, valgono quale sentito e riconoscente ringraziamento collettivo al Presidente, al Segretario e a tutti i Consiglieri. I partecipanti hanno avuto per loro espressioni di sincero e affettuoso apprezzamento. I PARTECIPANTI Achilli Sergio e Signora ❀ Arata Stefano ❀ Alessio Giuseppe e Signora ❀ Bellingeri Egidio e Signora ❀ Boletto Nicola e Signora ❀ Casassa Giacomo Francesco ❀ Colombino Michele e Signora ❀ Gamberoni Franco e Signora ❀ Gnemmi Pierino e Signora ❀ Guerra Alfeo e Signora ❀ Lagioni Mario e Signora ❀ Lercari Silvio e Signora ❀ Marcenaro Alberto e Signora ❀ Mazzù Giuseppe e Signora ❀ Montobbio Agostino e Signora ❀ Rossetti Bruno e Signora ❀ Traverso Lorenzo ❀ Zunino Pietro e Figlia. Piccinelli Luciano e Signora ❀ Lanero Luigi e Signora ❀ Torri Daniele e Signora ❀ Ghigliotti Paolo e Signora ❀ Traverso Marco ❀ Paolo De Lorenzi P.S. Il prossimo anno dove? Legislazione dello Stato MINISTERO DELL’INTERNO DECRETO 15 Settembre 2005 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. IL MINISTRO DELL’INTERNO Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, concernente nuove norme per l’organizzazione dei servizi antincendi; Visto l’art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469, concernente l’ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Visto l’art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966, concernente la disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e successive modificazioni, recante l’approvazione del regolamento concernente l’espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi; Rilevata la necessità di aggiornare le disposizioni di prevenzione incendi per la realizzazione dei vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi; Visto il progetto di regola tecnica elaborato dal Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; Visto l’art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 «Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio; Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/ 48/CE; Decreta: Art. 1. Campo di applicazione 1. Nel rispetto della direttiva 95/16/CE la regola tecnica allegata al presente decreto si applica, in conformità alle specifiche prescrizioni di settore in materia di prevenzione incendi, ai vani degli impianti di sollevamento installati nelle nuove attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ed in quelle esistenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, in caso di modifiche sostanziali. 2. Per modifiche sostanziali agli edifici si intendono: a) l’installazione di nuovi impianti di sollevamento; b) le modifiche costruttive degli impianti quali l’aumento delle fermate, oppure il cambiamento del tipo di azionamento; c) la sostituzione delle pareti del vano di corsa, delle porte di piano, del locale del macchinario e/o delle pulegge di rinvio, se eseguita con materiali, modelli, dimensioni e/o criteri costruttivi diversi da quelli esistenti; d) il rifacimento dei solai dell’edificio, quando coinvolge le strutture di pertinenza dell’impianto di sollevamento; e) il rifacimento strutturale delle scale dell’edificio, quando coinvolge le strutture di pertinenza dell’impianto di sollevamento; f) l’aumento in altezza dell’edificio, se coinvolgente le strutture di pertinenza dell’impianto di sollevamento; g) il cambiamento della destinazione d’uso degli ambienti, interni all’edificio, in cui si esercitano attività riportate nell’allegato al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni. 3. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni tecniche si rinvia alle specifiche prescrizioni tecniche di settore. Art. 2. Obiettivi 1. Ai fini della prevenzione degli incendi, della sicurezza delle persone e della tutela dei beni contro i rischi di incendio, i vani degli impianti di sollevamento di cui all’art. 1 devono essere realizzati in modo da: 12 Il geometra ligure a) minimizzare le cause d’incendio; b) limitare danni alle persone ed alle cose; c) limitare danni all’edificio ed ai locali serviti; d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali contigui; e) consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza. Art. 3. Disposizioni tecniche 1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi descritti è approvata la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al presente decreto. Art. 4. Commercializzazione CE 1. I materiali ed i prodotti per la protezione contro l’incendio provenienti da uno degli Stati membri dell’Unione europea o dalla Turchia, ovvero da uno degli Stati aderenti all’Associazione europea di libero scambio (EFTA), firmatari dell’accordo SEE, legalmente riconosciuti sulla base della conformità alle direttive europee applicabili possono essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto sempre che garantiscano un livello di protezione equivalente a quello previsto dalla allegata regola tecnica. Art. 5. Disposizioni finali e abrogazioni 1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni tecniche di prevenzione incendi impartite in materia e sostituite dall’allegata regola tecnica. 2. Il punto 2.5. «Ascensori» dell’allegato al decreto del Ministro dell’interno 16 maggio 1987, n. 246, recante «Norme di sicurezza antincendio per edifici di civile abitazione» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 27 giugno 1987 è sostituito dal seguente: «2.5. Ascensori. Il vano di corsa dell’ascensore deve avere le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco del vano scala (vedi tabella A) e deve essere conforme alle specifiche disposizioni vigenti». 3. Il punto 6.8. «Ascensori antincendio» della parte prima «Attività di nuova costruzione» del titolo II «Disposizioni relative alle attività ricettive con capacità superiore a venticinque posti letto» dell’allegato al decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 95 del 26 aprile 1994 è sostituito dal seguente: «6.8. Ascensori antincendio. Nelle strutture ricettive, ubicate in edifici aventi altezza antincendio superiore a 54 m, devono essere installati ascensori di soccorso, da realizzare in conformità alle specifiche disposizioni vigenti». 4. Il punto 3.6.1. «Montalettighe utilizzabili in caso di incendio» del titolo II «Strutture di nuova costruzione che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno» dell’allegato al decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie, pubbliche e private» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 227 del 27 settembre 2002 è sostituito dal seguente: «3.6.1. Montalettighe utilizzabili in caso di incendio. Gli edifici destinati anche in parte ad aree di tipo D devono disporre di almeno un ascensore montalettighe antincendio, da realizzare in conformità alle specifiche disposizioni vigenti. Negli edifici, destinati anche in parte ad aree di tipo D, aventi altezza antincendio superiore a 24 m, deve essere installato almeno un ascensore di soccorso da realizzare in conformità alle specifiche disposizioni vigenti». Il punto. 15.7 «Montalettighe utilizzabili in caso di incendio» del titolo III «Strutture esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno» dell’allegato allo stesso decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002 è sostituito dal seguente: «15.7. Montalettighe utilizzabili in caso di incendio. Gli edifici di altezza antincendio superiore a 12 m, destinati anche in parte ad aree di tipo D, devono disporre di almeno un ascensore montalettighe antincendio, da realizzare in conformità alle specifiche disposizioni vigenti». Art. 6. Entrata in vigore 1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il centoventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 15 settembre 2005 Il Ministro: PISANU ALLEGATO Regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi 1. Termini, definizioni generali, tolleranze dimensionali e simboli grafici di prevenzione incendi. Ai fini delle presenti disposizioni si applicano i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali approvate con il decreto ministeriale 30 novembre 1983. 2. Disposizioni generali. Le pareti del vano di corsa, le pareti del locale del macchinario, se esiste, e le pareti del locale delle pulegge di rinvio, se esiste, ivi compresi porte e portelli di accesso, nel caso in cui non debbano partecipare alla compartimentazione dell’edificio, devono comunque essere costituiti da materiale non combustibile. Le pareti del locale del macchinario, se esiste, e le Legislazione dello Stato pareti del locale delle pulegge di rinvio, se esiste, ivi comprese le loro porte e botole di accesso, se posti in alto ed esigenze di compartimentazione lo richiedano, devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco uguali o superiori a quelle richieste per le pareti del vano di corsa con il quale comunicano. I setti di separazione, tra vano di corsa e locale del macchinario, se esiste, o locale delle pulegge di rinvio, se esiste, devono essere realizzati con materiale non combustibile; i fori di comunicazione, attraverso detti setti per passaggio di funi, cavi o tubazioni, devono avere le dimensioni minime indispensabili. All’interno del vano di corsa, del locale del macchinario, se esiste, del locale delle pulegge di rinvio, se esiste, e delle aree di lavoro, destinate agli impianti di sollevamento, non devono esserci tubazioni o installazioni diverse da quelle necessarie al funzionamento o alla sicurezza dell’impianto come prescritto dalla direttiva 95/16/CE. L’intelaiatura di sostegno della cabina deve essere realizzata con materiale non combustibile. Le pareti, il pavimento ed il tetto devono essere costituiti da materiali di classe di reazione al fuoco non superiore a 1. Per gli ascensori antincendio e per quelli di soccorso, anche le pareti, il pavimento ed il soffitto della cabina devono essere realizzati con materiale non combustibile. Le aree di sbarco protette, realizzate negli edifici quando necessario davanti agli accessi di piano degli impianti di sollevamento, nonché nell’eventuale piano predeterminato d’uscita, di cui al punto 6, devono essere tali che si possa ragionevolmente escludere ogni possibilità d’incendio in esse. 3. Vano di corsa. In relazione alle pareti del vano di corsa si distinguono tre tipi di impianti di sollevamento: in vano aperto; in vano protetto; in vano a prova di fumo. 3.1 Vano aperto. Si considera vano aperto un vano di corsa che non deve costituire compartimento antincendio; in tal caso è sufficiente che le pareti del vano di corsa e le porte di piano, le eventuali altre porte o portelli di soccorso ed ispezione siano realizzati con materiali non combustibili. 3.2. Vano protetto. Si considera vano protetto un vano di corsa per il quale sono soddisfatti i seguenti requisiti: le pareti del vano di corsa, comprese le porte di piano, le porte di soccorso e porte e portelli d’ispezione, le pareti del locale del macchinario, se esiste, le pareti del locale delle pulegge di rinvio, se esiste, nonché gli spazi del macchinario e le aree di lavoro, se disposti fuori del vano di corsa, devono avere le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco del compartimento; gli eventuali fori di passaggio di funi, cavi e tubi relativi all’impianto, che debbono attraversare gli elementi di separazione resistenti al fuoco, devono avere le dimensioni minime indispensabili in relazione a quanto stabilito al punto 2; 13 tutte le porte di piano, d’ispezione e di soccorso devono essere a chiusura automatica ed avere le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco del compartimento. 3.3. Vano a prova di fumo. Si considera vano a prova di fumo un vano di corsa per il quale sono soddisfatti i seguenti requisiti: le pareti del vano di corsa devono essere separate dal resto dell’edificio a tutti i piani e su tutte le aperture, ivi comprese le porte di piano, di soccorso e di ispezione sul vano di corsa, mediante filtro a prova di fumo. È consentito che il filtro a prova di fumo sia unico per l’accesso sia alle scale che all’impianto di sollevamento, fatta eccezione per gli impianti di cui ai successivi punti 7 e 8; le pareti del vano di corsa, comprese le porte di piano, le porte di soccorso e porte e portelli d’ispezione, le pareti del locale del macchinario, se esiste, le pareti del locale delle pulegge di rinvio, se esiste, nonché gli spazi del macchinario e le aree di lavoro, se disposti fuori del vano di corsa, devono avere le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco del compartimento; gli eventuali fori di passaggio di funi, cavi e tubi relativi all’impianto, che debbono attraversare gli elementi di separazione resistenti al fuoco, devono avere le dimensioni minime indispensabili in relazione a quanto stabilito al punto 2; le porte di piano, di ispezione e di soccorso, possono dare accesso direttamente ad aree di sbarco che siano aperte per almeno un lato verso uno spazio scoperto, ovvero verso filtri a prova di fumo. 4. Accessi al locale del macchinario, agli spazi del macchinario e/o alle aree di lavoro. Per i vani di cui ai punti 3.3 e 7, gli accessi al locale del macchinario, se esiste, gli accessi al locale delle pulegge di rinvio, se esiste, nonché agli spazi del macchinario e alle aree di lavoro devono avvenire attraverso spazi scoperti o protetti con filtri a prova di fumo. Per i vani di cui al punto 8, gli accessi al locale del macchinario e gli accessi al locale delle pulegge di rinvio, se esiste, devono avvenire attraverso spazi scoperti o protetti con filtri a prova di fumo con esclusione di quelli in sovrappressione. Nei vani di cui ai punti 3.2, 3.3 e 7 in cui sono installati impianti di sollevamento ad azionamento idraulico, i serbatoi che contengono l’olio devono essere chiusi e costruiti in acciaio; le tubazioni per l’olio, se installate fuori del vano di corsa, devono essere di acciaio; in alternativa, i serbatoi e le tubazioni devono essere protetti dall’incendio e dotati di chiusure capaci di trattenere l’olio. Le aree di lavoro, poste fuori del vano di corsa, devono essere facilmente e chiaramente individuate e devono essere ubicate in ambienti aventi caratteristiche conformi con quelle stabilite al punto 3 per il vano di corsa. 5. Aerazione del vano di corsa, dei locali del macchinario, delle pulegge di rinvio e/o degli ambienti contenenti il macchinario. 14 Le aerazioni del vano di corsa, del locale del macchinario, se esiste, del locale delle pulegge di rinvio, se esiste, e/o degli spazi del macchinario devono essere fra loro separate e aperte direttamente, o con canalizzazioni anche ad andamento suborizzontale, verso spazi scoperti a condizione che sia garantito il tiraggio. Le canalizzazioni devono essere realizzate con materiale non combustibile. L’aerazione del vano di corsa, degli spazi del macchinario o dei locali del macchinario e/o delle pulegge di rinvio, se esistono, deve essere permanente e realizzata mediante aperture, verso spazi scoperti, non inferiori al 3% della superficie in pianta del vano di corsa e dei locali, con un minimo di: 0,20 m2 per il vano di corsa; 0,05 m2 per il locale del macchinario, se esiste, e per il locale delle pulegge di rinvio, se esiste. Dette aperture devono essere realizzate nella parte alta delle pareti del vano e/o dei locali da aerare e devono, inoltre, essere protette contro gli agenti atmosferici e contro l’introduzione di corpi estranei (animali vari, volatili ecc.); tali protezioni non devono consentire il passaggio di una sfera di diametro maggiore di 15 mm. Quando il vano di corsa è aperto su spazi scoperti, per esso non è richiesta aerazione. La canalizzazione di aerazione del vano può attraversare il locale del macchinario, se esiste, o delle pulegge di rinvio; allo stesso modo la canalizzazione di aerazione degli ambienti contenenti il macchinario o del locale del macchinario, se esiste, può attraversare il vano di corsa ed il locale delle pulegge di rinvio o altri locali interni dell’edificio, purché garantisca la prevista compartimentazione. 6. Misure di protezione attiva. Se in vano protetto o in vano a prova di fumo, gli impianti di sollevamento, quando le esigenze di compartimentazione dell’edificio lo richiedono, prima che la temperatura raggiunga un valore tale da comprometterne il funzionamento, previo comando proveniente dal sistema di rilevazione di incendio dell’edificio, devono inviare la cabina al piano predeterminato di uscita e permettere a qualunque passeggero di uscire. In prossimità dell’accesso agli spazi e/o al locale del macchinario deve essere disposto un estintore di classe 21A89BC, idoneo per l’uso in presenza d’impianti elettrici. Nel locale del macchinario, se esiste, possono essere adottati impianti di spegnimento automatici a condizione che siano del tipo previsto per incendi di natura elettrica, convenientemente protetti contro gli urti accidentali e siano tarati a una temperatura nominale d’intervento tale che intervengano dopo che l’ascensore si sia fermato a seguito della manovra prevista al precedente paragrafo. 7. Vani di corsa per ascensore antincendio. Il vano di corsa, per un ascensore antincendio, deve rispondere alle caratteristiche indicate al punto 3.3. ed alle seguenti ulteriori misure: tutti i piani dell’edificio devono essere serviti dall’ascensore antincendio; Il geometra ligure l’uscita dall’ascensore deve immettere in luogo sicuro, posto all’esterno dell’edificio, in corrispondenza del piano predeterminato di uscita, direttamente o tramite percorso orizzontale protetto di lunghezza non superiore a 15 m, ovvero di lunghezza stabilita dalle disposizioni tecniche di settore; le pareti del vano di corsa, il locale del macchinario, se esiste, gli spazi del macchinario e le aree di lavoro di un ascensore antincendio, devono essere distinti da quelli degli altri eventuali ascensori e devono appartenere a compartimenti distinti da quelli degli altri eventuali ascensori; gli elementi delle strutture del vano di corsa, del locale del macchinario, se esiste, o degli spazi del macchinario e delle aree di lavoro, se disposti fuori del vano di corsa, devono avere una resistenza al fuoco corrispondente a quella del compartimento e comunque non inferiore a REI 60; l’accesso al locale macchinario, se esiste, agli spazi del macchinario o alle aree di lavoro deve avvenire da spazio scoperto, esterno all’edificio, o attraverso un percorso, protetto da filtro a prova di fumo di resistenza al fuoco corrispondente a quella del compartimento e comunque non inferiore a REI 60; ad ogni piano, all’uscita dall’ascensore, deve essere realizzata un’area dedicata di almeno 5 m2 aperta, esterna all’edificio, oppure, protetta da filtro a prova di fumo di resistenza al fuoco corrispondente a quella del compartimento e comunque non inferiore a REI 60; la botola installata sul tetto della cabina, per il salvataggio o per l’auto salvataggio di persone intrappolate, deve essere prevista con dimensioni minime m 0,50 x m 0,70 di facile accesso sia dall’interno, con la chiave di sblocco, sia dall’esterno della cabina. Le dimensioni interne della cabina devono essere di almeno m (1,10 x 2,10) con accesso sul lato più corto; le porte di piano devono avere resistenza al fuoco non inferiore a quella richiesta per il vano di corsa e, comunque, non inferiore a REI 60; la linea di alimentazione di un ascensore antincendio deve essere distinta da quella di ogni altro ascensore presente nell’edificio e deve avere una doppia alimentazione primaria e secondaria di sicurezza; i montanti dell’alimentazione elettrica del macchinario devono essere separati dall’alimentazione primaria ed avere una protezione non inferiore a quella richiesta per il vano di corsa e, comunque, non inferiore a REI 60; in caso di incendio il passaggio da alimentazione primaria ad alimentazione secondaria di sicurezza deve essere automatico; i locali del macchinario e delle pulegge di rinvio, se esistono, ed il tetto di cabina devono essere provvisti di illuminazione di emergenza, con intensità luminosa di almeno 5 lux, ad 1 m di altezza sul piano di calpestio, e dotata di sorgente autonoma incorporata, con autonomia di almeno 1 ora e comunque non inferiore al tempo di resistenza richiesto per l’edificio; in caso di incendio la manovra di questi ascensori Legislazione dello Stato 15 deve essere riservata ai Vigili del fuoco ed eventualmente agli addetti al servizio antincendio opportunamente addestrati; un sistema di comunicazione bidirezionale deve collegare in maniera permanente la cabina all’ambiente contenente il macchinario o al locale del macchinario, se esiste, ed alle aree di sbarco; nel progetto dell’edificio devono essere adottate misure idonee a limitare il flusso d’acqua nel vano di corsa, durante le operazioni di spegnimento di un incendio; il materiale elettrico all’interno del vano di corsa, nella zona che può essere colpita dall’acqua usata per lo spegnimento dell’incendio, e l’illuminazione del vano devono avere protezione IPX3; gli ambienti e le aree di sbarco protette devono essere tali da consentire il funzionamento corretto della manovra degli ascensori antincendio per tutto il tempo prescritto per la resistenza al fuoco dell’edificio; gli ascensori antincendio non vanno computati nella valutazione delle vie di esodo. 8. Vano di corsa per ascensore di soccorso. Quando in un edificio, in relazione alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi, deve essere installato un ascensore di soccorso, utilizzabile in caso di incendio, installato esclusivamente per trasporto delle attrezzature del servizio antincendio ed, eventualmente, per l’evacuazione di emergenza delle persone, devono essere adottate, oltre alle misure di cui al punto 7, anche le seguenti: il numero degli ascensori di soccorso deve essere definito in modo da servire con essi l’intera superficie orizzontale di ciascun piano dell’edificio; il locale del macchinario deve essere installato nella sommità dell’edificio con accesso diretto dal piano di copertura del medesimo; non è ammesso un azionamento di tipo idraulico; i condotti di aerazione del locale del macchinario devono essere separati da quelli del vano di corsa. In caso di condotto di aerazione del vano di corsa, che attraversasse il locale del macchinario o che fosse contiguo, il condotto di aerazione deve essere segregato e protetto con materiali aventi resistenza al fuoco almeno REI 120; le dimensioni interne minime della cabina e dell’accesso devono essere stabilite in base alle esigenze dei vigili del fuoco ed in ogni caso non devono essere inferiori ai seguenti valori: larghezza profondità altezza interna di cabina larghezza accesso (posto sul lato minore) 1,10 2,10 2,15 1,00 m m m m le porte di piano e di cabina devono essere ad azionamento manuale, la porta di cabina deve essere ad una o più ante scorrevoli orizzontali. Al fine di assicurare la disponibilità dell’impianto, anche in caso di uso improprio, deve essere installato un dispositivo che, quando il tempo di sosta della cabina ad un piano diverso di quello di accesso dei vigili del fuoco supe- ra i due minuti, riporti automaticamente la cabina al piano anzidetto. Un allarme luminoso ed acustico, a suono intenso non inferiore ai 60 dB(A), deve segnalare il fallimento di questa manovra al personale dell’edificio; tale allarme non deve essere operativo quando l’ascensore è sotto il controllo dei vigili del fuoco; un interruttore a chiave, posto a ogni piano servito, deve consentire ai vigili del fuoco di chiamare direttamente l’ascensore di soccorso; per l’auto salvataggio, dall’interno della cabina, deve essere presente una scala che consenta di raggiungere in sicurezza il tetto della cabina stessa attraverso la relativa botola; per consentire il diretto e facile accesso alla botola, all’interno della cabina non sono ammessi controsoffitti. 9. Norme di esercizio. L’uso degli ascensori in caso d’incendio è vietato. Presso ogni porta di piano di ogni ascensore deve essere affisso un cartello con l’iscrizione «Non usare l’ascensore in caso d’incendio». In edifici di civile abitazione è sufficiente prevedere l’affissione del cartello solo presso la porta del piano principale servito e di tutti gli altri piani da cui si può accedere dall’esterno. In caso d’incendio è consentito unicamente l’uso di ascensori antincendio e di soccorso in relazione a quanto stabilito dalle specifiche regole tecniche di settore. Inoltre, è proibito accendere fiamme libere in cabina, nel vano di corsa, nei locali del macchinario e delle pulegge di rinvio e nelle aree di lavoro, nonché depositare in tali ambienti materiale estraneo al funzionamento dell’ascensore. I suddetti divieti, limitazioni e condizioni di esercizio devono essere segnalati con apposita segnaletica conforme al decreto legislativo n. 493/1996. Pubblicato su G.U. n 232 del 05.10.2005 AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Deliberazione 20 settembre 2005 Modifiche ed integrazioni al regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas, di cui alla deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04. (Deliberazione n. 192/05). Pubblicato su G.U. n 234 del 07.10.2005 MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI Decreto 6 ottobre 2005 Individuazione delle diverse tipologie di architettura rurale presenti sul territorio nazionale e definizione dei criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi, ai sensi della legge 24 dicembre 2003, n. 378, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione della architettura rurale. Pubblicato su G.U. n 238 del 12.10.2005 16 Il geometra ligure AGENZIA DEL TERRITORIO Decreto 17 ottobre 2005 Nuove modalità di determinazione della cauzione prevista dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 305. Pubblicato su G.U. n 246 del 21.10.2005 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 OTTOBRE 2005 Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorici che hanno colpito il territorio della regione Liguria nei giorni 11 agosto, 9, 10 ed 11 settembre 2005. ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA COMUNICATO Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per il mese di settembre 2005 che si pubblicano ai sensi dell’articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2004 e 2005 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell’anno precedente e di due anni precedenti risultano: Pubblicato su G.U. n 248 del 24.10.2005 Decreto-Legge 2 novembre 2005, n. 223 Differimento del termine per la rideterminazione dei canoni demaniali marittimi. Note: Entrata in vigore del provvedimento: 3/11/2005 Pubblicato su G.U. n 256 del 03.11.2005 MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE Decreto 26 ottobre 2005 Miglioramento della sicurezza degli impianti di ascensore installati negli edifici civili precedentemente alla data di entrata in vigore della direttiva 95/16/CE. Pubblicato su G.U. n. 246 del 21.10.05 Pubblicato su G.U. n 265 del 14.11.2005 MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE Decreto 24 ottobre 2005 Aggiornamento delle direttive per l’incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Pubblicato su Suppl. Ord. n. 184 a G.U. n 265 del 14.11.2005 Il testo completo dei provvedimenti legislativi qui richiamati è disponibile, per gli iscritti, presso la sede del Collegio. Giurisprudenza TECNICA LEGALE Giugno 2005 Cassazione Penale, IV SEZIONE, 18 dicembre 2003 (dep. 16 aprile 2004), n. 17567 - BATTISTI Presidente - Tuccio Relatore - MONETTI P. M. (diff.). - Comune di Piancastagnaio ed altri, ricorrenti. Perizia (in materia penale) - Ricusazione del perito - Necessità di osservare le forme di cui all’art. 127 c. p. p. - Esclusione (C. p. p. artt. 41, 3° comma, 127, 223, 5° comma). Perizia (in materia penale) - Ricusazione del perito - Rapporto di collaborazione scientifica con i consulenti di parte - Motivo di ricusazione - Esclusione (C. p. p. artt. 37, 1° comma, 223). In tema di ricusazione del perito, la delibazione sulla relativa istanza non deve essere assunta nell’udienza partecipata di cui all’art. 127 c. p. p., prevista solo per il procedimento di ricusazione del giudice. L’esistenza di un rapporto di collaborazione scientifica, nell’ambito dello stesso dipartimento universitario, tra il perito d’ufficio e i consulenti di parte, non costituisce un valido motivo di ricusazione del perito, non rientrando in alcuna delle ipotesi previste dall’art. 37, 1° comma, c. p. p. TECNICA LEGALE Giugno 2005 Cassazione Civile, II SEZIONE, 29 luglio 2004, n. 14366 - VELLA Presidente - MALPICA Relatore - CARESTIA P. G. - Mele G. e Rainone A. (avv.ti Vitale, Pasanisi) - Scialpi A. (avv. Gentili). Obbligazioni e contratti - Contratto preliminare Esecuzione in forma specifica - Nullità degli atti traslativi di immobili posti in vendita senza concessione edilizia - Condizioni - Esclusione (C. c. art. 2932; L. 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 35, 6° comma, 40). Al contratto preliminare di vendita di un immobile non si applica sempre la sanzione di nullità posta dall’art. 40, L. 28 febbraio 1985, n. 47 (nella specie il Supremo Collegio ha escluso l’applicazione di tale sanzione con riguardo all’allegata copia autentica di uno degli esemplari della domanda di sanatoria munita degli estremi dell’avvenuta presentazione nonché degli estremi dell’avvenuto versamento delle prime due rate dell’obla- zione, ipotesi tassativamente prevista dall’art. 35, 6° comma, della citata legge). TECNICA LEGALE Maggio 2005 CONSIGLIO DI STATO, IV SEZIONE, 15 novembre 2004, n. 7450 - RICCIO Presidente - BARBAGALLO Estensore. Mazzariol (avv.ti Pozzan, Battain) - Regione Veneto (avv. Stato Giannuzzi) - Vetrital s.n.c. (avv.ti Valzer, Zimbelli e Manzi). Giustizia amministrativa - Legittimazione a ricorrere - Ampliamento di stabilimento industriale - Residenti in prossimità - Sussistenza. La qualità di residenti in una zona prospiciente a quella ove si trova uno stabilimento per il riciclaggio del vetro e della carta, legittima al ricorso giurisdizionale avverso l’approvazione del progetto di ampliamento dello stabilimento in questione, in base ai criteri della “prossimità dei luoghi interessati”, ovvero della sussistenza di un “collegamento stabile” con la zona interessata alla realizzazione dell’opera. TECNICA LEGALE Luglio 2005 CASSAZIONE CIVILE, II SEZIONE, 30 agosto 2004, n. 17399 - CALFAPIETRA Presidente - MIGLIUCCI Relatore CENICCOLA P. M. (parz. conf.). - Francesco Greco (avv. Isola) - Anna Maria Cognoli (avv. Barucco). Vendita - Usufrutto - Aleatorietà - Esclusione (C. c. artt. 980, 1448; L. 29 dicembre 1990, n. 408). La vendita del diritto di usufrutto non è un contratto aleatorio, in quanto il valore del diritto oggetto dello stesso è determinato in modo obiettivo sulla base di coefficienti rapportati alla vita dell’usufruttuario e secondo un meccanismo di calcolo stabilito dalla legge. TECNICA LEGALE Luglio 2005 CASSAZIONE CIVILE, II SEZIONE, 28 giugno 2004, n. 11960 - PONTORIERI Presidente - ELEFANTE Relatore - MARINELLI P. M. (conf.). - Minervino, Preziusi (avv.ti Dogliotti, Civallero) - Casella, Giunta, Roncalli (avv.ti Meneghini, Bruyere) e altri. Comunione e condominio - Spese della comunione e del condominio - Regolamenti contrattuali e tabelle 18 millesimali - Natura contrattuale o deliberativa Revisione all’unanimita o a maggioranza semplice Criteri disuntivi - Principi (C. c. artt. 1123, 1136, 2° comma). I regolamenti condominiali e le relative tabelle millesimali se di natura deliberativa possono essere modificati dall’assemblea condominiale con la sola maggioranza semplice. TECNICA LEGALE Luglio 2005 CASSAZIONE PENALE, SEZIONE FERIALE, 30 luglio 2004 (dep. 27 agosto 2004), n. 35578 - VITALONE Presidente - GENOVESE Relatore - MURA P. M. (diff.). - Fantini e altro, ricorrenti. Falsità in atti - Falso ideologico determinato dall’altrui inganno - Falsa planimetria allegata alla domanda di concessione edilizia - Inidoneità dell’azione - Impossibilità di realizzazione dell’evento dannoso o pericoloso - Falso innocuo (C. p. artt. 48, 110, 480). Edilizia e urbanistica - Distanze legali - Distanze tra edifici - Distanze inderogabili tra fabbricati - Tettoia-fienile priva di pareti -Non applicabilità (C. p. art. 110; L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20, lett. b; D. M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9). Non è punibile in quanto del tutto innocuo, per inidoneità assoluta dell’azione a conseguire il temuto evento dannoso o pericoloso, il falso ideologico consistito nella redazione e presentazione di una falsa planimetria al fine di ingannare la pubblica amministrazione e ottenere il rilascio di una concessione edilizia, allorché il provvedimento di accoglimento dell’interesse pretensivo del richiedente era indubbio anche se la situazione di fatto fosse stata correttamente rappresentata nel menzionato allegato tecnico. In tema di distanze tra fabbricati, l’art. 9, 1° comma, n. 2, D. M. 2 aprile l968, n. 1444, che prescrive una distanza minima assoluta di metri dieci tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, non si applica se l’edificio frontistante è costituito da un fienile-tettoia retto da pilastri ma non fornito di pareti (né finestre), atteso che la norma è limitata nella sua applicazione alle sole “pareti finestrate” ossia a quei fabbricati che, in quanto muniti di tali specifiche perimetrazioni, risultino essere costruzioni qualificate, vale a dire edifici veri e propri. URBANISTICA Giugno 2005 Cassazione Penale, III SEZIONE, 25 marzo 2004 (dep. 26 agosto 2004), n. 35084 - VITALONE Presidente - FIALE Relatore - PASSACANTANDO P. M. (conf.). - Barreca, ricorrente. Edilizia e urbanistica - Costruzione senza permesso Soggetti attivi del reato - Esecutore dei lavori - Configurabilità (D. P. R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 29, 44). Il carattere “proprio” dei reati di violazione della legge edilizia non impedisce che, oltre ai soggetti indivi- Il geometra ligure duati dall’art. 6 L. 28 febbraio 1987, n. 47 (ed attualmente: dall’art. 29, 1° comma, D. P. R. 6 giugno 2001, n. 380), persone diverse si inseriscano, con la loro condotta, nella consumazione dei reati stessi, svolgendo un’attività che comunque contribuisca a dare vita al fatto di costruzione abusiva. L’esecutore dei lavori, pertanto, anche se muratore od operaio, può rispondere delle contravvenzioni di cui all’art. 44, lett. b) e c), T. U. n. 380/2001, qualora sia accertata la sua materiale collaborazione alla realizzazione dell’illecito. URBANSTICA Maggio 2005 CASSAZIONE PENALE, III SEZIONE, 9 luglio 2004 (dep. 1° ottobre 2004), n. 38694 - DELL’ANNO Presidente - FRANCO Relatore - Izzo P. M. (conf.). - Canu e altro, ricorrenti. Edilizia e urbanistica - Tutela dell’ambiente - Costruzione senza autorizzazione paesistica - Reato di pericolo (D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, art. 163). Il reato di cui all’art. 163 D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, è reato formale di pericolo che si consuma con la sola realizzazione di lavori, attività o interventi in zone vincolate senza la prescritta autorizzazione paesaggistica e prescinde dal verificarsi di un evento di danno e da ogni accertamento in ordine alla avvenuta alterazione, danneggiamento o deturpamento del paesaggio, essendo per la sua esistenza sufficiente che l’agente faccia, del bene protetto dal vincolo paesaggistico, un uso diverso da quello cui esso è destinato o ponga in essere su di esso interventi astrattamente idonei a mettere in pericolo l’ambiente. URBANISTICA Luglio 2005 CONSIGLIO DI STATO, V SEZIONE, 16 marzo 2005, n. 1062 - ELEFANTE Presidente - LAMBERTI Estensore, - Comune di Portogruaro (avv. Perulli) - S.p.a. Rolo Banca 1473 (avv.ti Curato, Romanelli). Diff. T.A.R. Veneto, 10 aprile 1997, n. 1463. Edilizia e urbanistica - Attività edilizia - Ristrutturazione - Nozione - Individuazione. Edilizia e urbanistica - Autorizzazione edilizia Opere di restauro e risanamento conservativo Necessità - Insussistenza - Successiva presentazione di variante - Rientro delle opere nella nozione di ristrutturazione edilizia. In base alla definizione di cui all’art. 31, 1° comma, lett. d), L. 5 agosto 1978, n. 457, la “ristrutturazione” si configura quando l’immobile sul quale si lavora resta immutato nella forma, volume ed altezza; con la ristrutturazione si può ottenere un manufatto diverso dal precedente, in tutto od in parte, ma non con la esecuzione di nuovi volumi bensì con l’eliminazione o la variazione di elementi od impianti esistenti nell’immobile o con l’inserimento di nuovi elementi od impianti, oltre che con il rifacimento o la sostituzione di elementi costitutivi dell’immobile medesimo. Si devono considerare non già restauro e risanamento conservativo ma ristrutturazione edilizia le opere rea- 19 Giurisprudenza lizzate in variante ad una autorizzazione edilizia rilasciata in precedenza a titolo gratuito per opere di restauro e risanamento conservativo da realizzare in un fabbricato. URBANISTICA Luglio 2005 TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PIEMONTE, I SEZIONE, 4 maggio 2005, n. 1367 - DE AYALA Presidente - GOSO Estensore. - Borsa (avv. Martinetti) - Comune di La Morra (n. c.) e Culatelli et al. (n. c.). Competenza e giurisdizione civile - Denuncia di inizio attività - Giurisdizione del giudice amministrativo. È ammissibile, poiché rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, il ricorso con il quale si chiede che sia accertata e dichiarata l’illegittimità del comportamento della pubblica amministrazione che non ha provveduto, nei termini di legge, ad attivare i propri poteri inibitori nei confronti dell’attività edilizia asseritamente illegittima. Le note giurisprudenziali sopra riportate sono state tratte dalla rivista “Giurisprudenza Italiana” edita dalla UTET. Materia e coscienza sono in ultima analisi lo stesso evento e gli organismi, tutti gli organismi viventi, sono tra loro collegati, partecipano di una sola cosa: coscienza e materia sono, per così dire, l’interno e l’esterno dello stesso processo. Raffaele Morelli (citando il modello della sincronicità di Carl Gustav Jung) Informativa Regione Liguria Oggetto: Integrazione ed aggiornamento delle indicazioni fornite con la circolare esplicativa della legge regionale 6.8.2001 n. 24 sul recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti. Genova, 16 novembre 2005 Prot. n. 160220/504 Ai SINDACI dei COMUNI della LIGURIA Ai PRESIDENTI delle PROVINCE di: GENOVA-IMPERIA-LA SPEZIA-SAVONA E, p.c.: Alla SOPRINTENDENZA per i BENI ARCHITETTONICI e per il PAESAGGIO della LIGURIA Alla DIREZIONE REGIONALE per i BENI CULTURALI e PESAGGISTICI della LIGURIA All’ORDINE degli ARCHITETTI di: GENOVA-LA SPEZIA-IMPERIA-SAVONA All’ORDINE degli INGEGNERI di: GENOVA-LA SPEZIA-SAVONA-IMPERIA Al COLLEGIO dei GEOMETRI di: GENOVA-IMPERIA-LA SPEZIA-SAVONA All’AZIENDA SANITARIA LOCALE: - N. 1 Imperiese - N. 2 Savonese - N. 3 Genovese - N. 4 Chiavarese - N. 5 Spezzina All’ORDINE dei GEOLOGI di: GENOVA-LA SPEZIA-SAVONA-IMPERIA All’ORDINE degli AGRONOMI di: GENOVA e SAVONA-LA SPEZIA-IMPERIA Agli ENTI PARCO della LIGURIA Informativa L’applicazione della legge regionale n. 24/ 2001 sul recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti ha fatto emergere alcuni problemi interpretativi - segnalati in numerose richieste di parere da parte di Comuni e Province e sollevati, anche, in sede di contenzioso e di richieste di chiarimenti posti dall’Autorità Giudiziaria - che, considerata la loro rilevanza generale, richiedono una integrazione ed aggiornamento delle indicazioni a suo tempo fornite nella circolare regionale esplicativa della legge del 16/1/2002, nei termini di seguito esposti. 1. Requisiti in ordine alla preesistenza di locali sottotetto per l’applicabilità della disciplina di cui all’articolo 2 della l.r. 24/2001. Come noto il primo presupposto per l’applicazione della legge in questione è la preesistenza di un sottotetto come definito dal relativo articolo 1, comma 2. Detta legge non ha, peraltro, dettato limiti di altezza minima che i locali esistenti debbono possedere per poter essere qualificati come sottotetti, con conseguente applicabilità agli stessi dello speciale regime introdotto dalla legge medesima: a fronte di ciò si sono registrati casi di applicazione a spazi qualificati come sottotetti la cui oggettiva esigua consistenza ha fatto sorgere dubbi sulla configurabilità della preesistenza di locali di natura accessoria atti a fondare l’applicabilità della disciplina in argomento. Al riguardo, rispetto alle indicazioni di detta circolare regionale, si ritiene di fornire le seguenti ulteriori precisazioni. Non è configurabile la preesistenza di locali sottotetto suscettibili di recupero ai sensi della legge a riferimento nel caso di spazi aventi un’altezza talmente esigua da essere qualificabili soltanto come “intercapedini orizzontali (camere d’aria)”, aventi principalmente funzione di isolamento dei piani sottostanti. Conseguentemente occorre che ciascuna Autorità comunale verifichi e valuti, caso per caso, in primo luogo se siano configurabili o meno volumi sottotetto preesistenti nei termini in precedenza precisati, tenuto anche conto che tali interventi, alla luce di quanto più oltre verrà precisato sub paragrafo 3, per ritenersi 21 riconducibili alle fattispecie di cui alla legge in parola e, quindi, ad interventi classificabili di ristrutturazione edilizia, dovrebbero comportare circoscritti incrementi della volumetria originaria, e cioè quelli esclusivamente necessari per il raggiungimento dell’altezza media interna prevista dall’art. 2, comma 6. Le considerazioni in precedenza espresse non valgono, ovviamente, nel caso in cui un Comune abbia già provveduto ad introdurre nella propria disciplina urbanistica specifiche previsioni per l’applicazione della l.r. 24/2001. 2. Inapplicabilità della disciplina delle distanze tra costruzioni di cui all’articolo 9, comma 1, punto 2), del D.M. n. 1444/1968. In via preliminare va evidenziato che la disciplina di cui all’articolo 9, comma 1, punto 2), del D.M. n. 1444/1968 (che prescrive la distanza minima assoluta di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti da osservare nella realizzazione di nuovi edifici in zone diverse dai centri storici), opera in Liguria soltanto con riferimento agli S.U.G. assoggettati alla legislazione previgente rispetto alla l.r. n. 36/1997 e s. m. (legge urbanistica regionale), mentre detta disposizione non è più operante nei Comuni dotati di P.U.C., come risulta dall’articolo 88, comma 1, lettera a), n. 4 della citata l.r. 36/1997 che espressamente ne prevede la sostituzione, essendo la regolamentazione delle distanze tra costruzioni demandata al PUC che, nelle relative norme, prescrive i relativi parametri a seconda dei diversi contesti urbanistici di riferimento. Rispetto agli interventi di recupero dei sottotetti assentibili a norma della citata l.r 24/2001 si ritiene che il suddetto articolo 9 non sia applicabile in quanto trattasi di interventi ascrivibili, sotto il profilo formale e sostanziale, nella categoria della “ristrutturazione edilizia”, come oggi definita dal combinato disposto dell’articolo 3, comma 1, lettera d) e dell’articolo 10, comma 1, lettera c) del T.U. Edilizia approvato con D.P.R. 380/ 2001 e s.m. (si noti che quest’ultima disposizione ha espressamente riconosciuto che nell’ambito della ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche interventi comportanti “aumento di unità immobiliari, modifiche del 22 volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici…..), e non riconducibili, invece, nella categoria degli interventi di “nuova costruzione” i quali, come tali, sono assentibili in caso di Comune dotato di Piano Regolatore Generale, nel rispetto del parametro delle distanze sancito nel ridetto art. 9. Invero, a dimostrazione che gli interventi in argomento concretano fattispecie di ristrutturazione edilizia, si ribadisce che gli stessi devono essere volti alla trasformazione della destinazione d’uso di locali sottotetto già esistenti aventi funzione accessoria e possono essere accompagnati da circoscritti incrementi delle altezze di colmo e di gronda nonché delle linee di pendenza delle falde, come già anticipato sub paragrafo 1), necessari per ottenere il rispetto dell’altezza media interna di 2,30 metri prescritta, come parametro minimo e massimo, dal ridetto art. 2, comma 6 della legge a riferimento. In altri termini, semprechè detti incrementi volumetrici siano circoscritti agli aumenti delle altezze di colmo e di gronda indispensabili a consentire il raggiungimento dell’altezza interna prescritta per consentire il recupero a fini abitativi dei sottotetti non si verificano fattispecie di deroga rispetto al regime delle distanze più volte richiamato in quanto trattasi di assentire interventi di ristrutturazione edilizia che, in virtù di quanto in precedenza precisato, sono fuori dal campo di applicazione del suddetto art. 9 del D.M. L’orientamento interpretativo sopra espresso è suffragato da una serie di pronunce giurisprudenziali e, in particolare, del TAR Lombardia- Sez. Brescia che, pronunciandosi in rapporto alle disposizioni della legge regionale lombarda sul recupero a fini abitativi dei sottotetti, analoga a quella ligure, ha affermato che “il recupero a fini abitativi dei sottotetti non costituisce la creazione di un piano aggiuntivo“, bensì, per definizione normativa, mera ristrutturazione, ritenendo ammissibile la modifica dell’altezza al colmo e di gronda nei limiti del raggiungimento dell’altezza media prescritta da detta legge (cfr sentenza n. 851 del 14.5.2002 nonché n. 771 del 7.9.2001 e n. 1176 del 18.9.2002) Si segnala, per completezza informativa, Il geometra ligure che la questione in argomento è comunque oggetto di alcuni ricorsi dinanzi al Giudice amministrativo rispetto ai quali la Regione intende sostenere l’orientamento interpretativo in precedenza riportato. 3. Derogabilità del parametro della superficie minima degli alloggi stabilito negli strumenti urbanistici generali. Premesso che le previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali sulla superficie minima degli alloggi costituiscono parametri di natura urbanistica - che, come tali, sono derogabili dal Comune in sede di rilascio dei titoli edilizi in applicazione della l.r. n. 24/2001, stante la facoltà di deroga espressamente sancita nell’articolo 2, comma 1, e nell’articolo 4 della stessa legge-, rispetto alle indicazioni fornite al riguardo nella citata circolare esplicativa a pagina 5, settima alinea, terzo periodo, si rende necessario una rettifica ed integrazione onde evitare interpretazioni confliggenti con le finalità e la portata della legge in argomento. Più specificamente, è doveroso dare atto che, a seguito di approfondimento della questione sollevata recentemente da alcuni Comuni, è emerso che l’indicazione contenuta nella ridetta circolare circa la non derogabilità di tale parametro non risulta coerente con il dettato e con le finalità perseguite dalla l.r. n. 24/2001. Si deve, infatti, riconoscere che le prescrizioni stabilite negli strumenti urbanistici generali recanti soglie minime per la dimensione degli alloggi, possono considerarsi derogabili ai sensi della citata legge, ferma restando, comunque, l’osservanza dei requisiti dimensionali stabiliti nell’articolo 3 del D.M. 5.7.1975 (recante i requisiti igienicosanitari principali dei locali d’abitazione), secondo cui “l’alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq. 28, e non inferiore a 38 mq., se per due persone”, stante la natura inderogabile propria delle disposizioni di detto atto normativo, secondo quanto già esplicitato nella ridetta circolare. Ovviamente tale possibilità di deroga non Informativa 23 trova applicazione laddove il Comune si sia già avvalso della potestà di limitare l’applicazione di tale legge ai sensi dell’art. 7 della ridetta legge in relazione alle specificità del proprio territorio, nei termini puntualizzati nel successivo paragrafo 4. 4. Facoltà dei Comuni di introdurre limitazioni e prescrizioni all’applicabilità della l.r. 24/2001 dopo il 5/3/2002. Come è noto l’art. 7 della legge regionale in parola ha attribuito ai Comuni la facoltà di limitare l’applicazione della stessa legge e la sua portata derogatoria mediante apposita deliberazione comunale da adottarsi nel termine perentorio di sei mesi dalla sua entrata in vigore. Nella circolare esplicativa si è precisato che le scelte comunali assunte in applicazione di tale norma possono essere successivamente affinate anche alla luce dell’esperienza applicativa nel frattempo maturata nell’esercizio del generale potere di pianificazione del proprio territorio spettante a ciascuna Civica Amministrazione. Al riguardo è necessario chiarire che il mancato esercizio da parte dei Comuni, nei termini di cui al ridetto art. 7, della possibilità di limitare la generale portata derogatoria della legge non preclude la facoltà per i Comuni medesimi di disciplinare, all’interno di atti pianificatori generali o attuativi adottati dopo l’entrata in vigore della legge medesi- ma, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente anche con riferimento al recupero dei sottotetti o degli altri locali disciplinati dalla legge regionale. E’ infatti da sottolineare che la portata derogatoria della legge nei confronti degli strumenti urbanistici, e quindi, la correlativa possibilità per i Comuni di limitare tale portata entro il termine di 6 mesi fissato dall’art. 7, opera con esclusivo riferimento agli strumenti urbanistici vigenti o adottati all’entrata in vigore della legge e non anche nei confronti della futura pianificazione urbanistica. Conseguentemente la pianificazione urbanistica adottata successivamente alla scadenza del 5.3.2002 e, quindi, nel contesto di una più puntuale disciplina paesistica e urbanistico-edilizia che tenga conto della novità introdotta dalla legge in argomento può definire le condizioni e gli eventuali limiti per l’applicazione della legge medesima, anche al fine di evitare che venga demandata all’esame del singolo intervento edilizio la valutazione circa il “rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche dell’edificio, tenuto anche conto della zona in cui ricade e del regime di tutela indicato dal PTCP” così come tale legge impone all’art. 2, comma 8. Un’ora di meditazione vale più di settant’anni di pratiche religiose. Maometto IL PRESIDENTE Claudio Burlando Informativa Novità dalla Cassa Geometri geom. Enrico Alessio VARIAZIONI STATUTARIE II Comitato dei Delegati della Cassa di Previdenza ed Assistenza Geometri il 28/11/2005 ha deliberato importanti nuove modifiche al Regolamento Contributivo vigente. Le modifiche Regolamentari debbono essere ancora approvate dal Ministero di Grazia e Giustizia. Le variazioni sono: CONTRIBUTI MINIMI OBBLIGATORI (SOGGETTIVO E INTEGRATIVO) I periodi di contribuzione successivi al 31/ 12/2005, inferiori all’anno solare, saranno rapportati, al mese e pertanto nell’ipotesi di iscrizione o cancellazione nel corso dell’anno la contribuzione sarà proporzionalmente ridotta in relazione alle mensilità di effettiva iscrizione. Pertanto i contributi minimi sono dovuti dagli iscritti alla Cassa nell’anno di competenza, in relazione alle mensilità di effettiva iscrizione. È bene sottolineare, a tal proposito, che nell’anno 2006 gli iscritti alla Cassa dal 1957 (data di costituzione della Cassa) compiranno i 40 anni di iscrizione Cassa solo a dicembre 2006. Pertanto potrebbero chiedere la pensione di anzianità, senza riduzioni, solo a dicembre 2006 con decorrenza 1° gennaio 2007. Inoltre per quanto riguarda i praticanti che intendessero iscriversi alla Cassa per il biennio di praticantato, si rammenta che diventando la contribuzione minima rapportata ai mesi di effettiva iscrizione, la data di inizio pratica dovrà coincidere con la data di iscrizione Cassa. Tale considerazione vale anche per i nuovi iscritti Albo e Cassa dal 2006: per avere l’anno 2006 interamente versato ai fini contributivi dovranno iscriversi entro il mese di gennaio. Chi si iscriverà successivamente verserà in proporzione alle mensilità di effettiva iscrizione. COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA ALLA CASSA - Modello 17/2006 a partire dal prossimo anno il modello 17/ 2006 dovrà essere trasmesso obbligatoriamente in via telematica, direttamente o tramite Collegi, secondo il protocollo Internet messo a disposizione dalla Cassa. Pertanto non sarà più inviato il modello cartaceo agli iscritti, ma la Cassa lo renderà reperibile sull’apposito Sito Internet precisando che il mancato o intempestivo reperimento del modulo, non esonera gli iscritti dall’obbligo di effettuare la comunicazione obbligatoria (modello 17). L’invio cartaceo sarà sanzionato come comunicazione irregolare. DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MINIMI OBBLIGATORI ANNO 2006 – contributo soggettivo minimo di cui all’art. 1, comma 2, del Regolamento sulla Contribuzione = € 1.530,00 – contributo integrativo minimo di cui all’art. 2, comma 4, del Regolamento sulla contribuzione = € 490,00 – contributo di indennità maternità a copertura dell’erogazione per l’indennità di maternità = € 32,00 pro capite – contributo soggettivo minimo per i pensionati Cassa ancora iscritti all’Albo ed alla Cassa di cui all’art. 1, comma 4, = € 510,00 Informativa – contributo soggettivo minimo dei neoiscritti di cui all’art. 1, comma 5, del Regolamento sulla Contribuzione = € 510,00 (1/3 per i primi due anni di iscrizione) e € 1.020,00 (2/3 per i successivi tre anni di iscrizione) – contributo soggettivo minimo per i geometri Praticanti di cui all’art. 1, comma 5, del Regolamento sulla Contribuzione = € 510,00 – limite di reddito di cui all’art. 1, comma 1 lettera B) del Regolamento sulla Contribuzione = € 81.700,00 – importo di pensione minima di cui all’art. 2, comma 4, del Regolamento per l’attuazione delle attività di Previdenza ed Assistenza = € 7.225,09 lordo annuo – limite di volume d’affari IVA = € 7.500,00 (dal 1/1/2003 sono considerati utili per il riconoscimento della pensione di anzianità solo gli anni nei quali è stato conseguito un volume di affari pari o superiore a tale importo che sarà rivalutato ogni anno con gli indici ISTAT), ai sensi dell’art. 3, comma 8, del Regolamento di Previdenza ed Assistenza. AGEVOLAZIONI RELATIVAMENTE AL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER I GEOMETRI CHE RICOPRONO CARICHE AMMINISTRATIVE PRESSO ENTI LOCALI Si ricorda che nella Gazzetta ufficiale del 14 giugno 2001 è stato pubblicato il Decreto di attuazione dell’art. 86 del D. Lgs. 267 dell’agosto 2000, che pone interamente a carico degli Enti Locali la contribuzione minima previdenziale ed assistenziale relativa ai professionisti che ricoprano incarichi di amministrazione. La normativa prevede che vengano versati dagli enti gli oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi per i geometri che svolgono l’attività di sindaci, di presidenti di provincia, di presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, di assessori provinciali e assessori di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali, per i presidenti dei consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro 25 confronti un effettivo decentramento di funzioni e per i presidenti delle aziende anche consortili fino all’approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali. I geometri interessati potranno informarsi presso gli enti competenti ed eventualmente sollecitarli all’applicazione del beneficio. SCADENZIARIO Anno 2005 15/12/05: SCADENZA PAGAMENTO BOLLETTINI MAV 2005 Si ricorda per coloro i quali non avessero ancora versato i bollettini MAV 2005 (scadenza 31/5 e 31/7) che il termine ultimo per effettuare il pagamento è il 15/12/2005. In caso di versamenti effettuati dopo tale data verranno addebitati, oltre gli interessi, gli oneri accessori (maggiorazione del 15% prevista dall’art. 8 del Regolamento sulla Contribuzione Cassa Geometri). In caso di smarrimento dei suddetti bollettini MAV, occorre telefonare al Numero Verde 800248464 della Banca Popolare di Sondrio che provvederà a rilasciarne un duplicato. 15/12/05: SCADENZA PAGAMENTO CONTRIBUTI IN AUTOLIQUIDAZIONE RELATIVI ALL’ANNO 2005 Il 15 dicembre è il termine ultimo per versare la 2° rata dell’eccedenza del contributo soggettivo, per coloro che in sede di invio del modello 17/05 “Comunicazione Obbligatoria alla Cassa” hanno optato per il pagamento rateizzato, versando la 1° rata entro il 15/09/2005. L’ammontare della 2° rata da versare deve comprendere gli interessi del 6% in ragione di anno (moltiplicare l’importo della 1° rata versata per il coefficiente 1,015). 14/12/05: TERMINE ULTIMO CONSEGNA MODELLO 17/05 “TARDIVO” La Comunicazione obbligatoria alla Cassa (mod. 17) deve essere obbligatoriamente sempre presentata anche se in ritardo, salvo l’applicazione delle relative sanzioni. Si considera ritardata se presentata entro il termine di novanta giorni dalla data di regolare scadenza (15 settembre) ed omessa se presentata oltre il 90° giorno dalla regolare scadenza. Cultura Ligure Strada Nuova Gabriella Taravacci Direzione Culturale - Settore Musei Comune di Genova Strada Nuova rappresenta un importante spaccato di vita economica, sociale e culturale nella storia della nostra città. La sua origine, che risale alla metà del XVI secolo, è la conseguenza di incisivi interventi a carattere urbanistico nella zona fra piazza Fontane Marose e piazza Acquaverde dove si snodano le più prestigiose vie dell’età moderna. In quelle strade del Panorama dal colmo del tetto di Palazzo Rosso. centro si riunirono le dimore delle più ricche famiglie genovesi, che vi si insediarono allorchè Genova da potenza mercantile assunse il ruolo di finanziatrice delle più importanti potenze europee, in particolare della Spagna. Testimonianza di quei secoli d’oro è l’attuale via Garibaldi dove gli Spinola, i Pallavicino, i Lomellino, i Grimaldi, i Brignole Sale fecero costruire le splendide residenze che valsero a Genova di essere appellata “La Superba”. La cinquecentesca strada con i suoi Palazzi, che Pieter Paul Rubens in occasione di un suo soggiorno a Genova riprodusse in una serie di disegni per mostrare ai suoi concittadini di Anversa un modello di civiltà abitativa, è una vera e propria “strada-museo”. Arricchita dai nuovi e rin- Cultura Ligure 27 Panorama dal tetto di Palazzo Rosso. novati Musei di Strada Nuova, è meta di genovesi e turisti che possono visitare, in un unico percorso espositivo di eccezionale dimensione, qualità e prestigio. Un itinerario fra un ricco patrimonio artistico e godibili spazi aperti ad oggi un vero e proprio gioiello nel cuore della città. La Galleria di Palazzo Bianco ospita opere di Veronese, Filippino Lippi, Caravaggio, Rubens, Van Dyck, Murillo, David, Memling ed altri autori italiani e stranieri. Il rinnovamento e l’ampliamento del Palazzo ha determinato un incremento espositivo. Inoltre, un godibilissimo spazio fruibile dal pubblico è stato riconquistato con il restauro del giardino nord di Palazzo Bianco. Palazzo Bianco è da poco sede del Damasco Velluto Jeans, Centro Studi Tessuto e Moda: a rotazione saranno proposti al pubblico circa 1500 fra merletti, abiti antichi, damaschi, velluti e tessuti operati, databili tra il XVI e XIX secolo, di altissimo livello artistico. Palazzo Tursi, anch’esso sede museale, ospita, in 5 nuove sale, l’espansione della Galleria di Palazzo Bianco, accogliendo nei suoi spazi notevoli opere di Piola e Magnasco. Nelle sale monumentali sono visibili pezzi celeberrimi, come il “Guarneri del Gesù”, violino appartenuto a Paganini, e in nuova chiave espositiva, strumenti, oggetti e cimeli meno noti al grande pubblico. Al piano nobile di Palazzo Doria Tursi è allestita, oltre alla raccolta delle monete, dei pesi e delle misure ufficiali dell’antica Repubblica di Genova, un’inedita esposizione di arte decorativa ed applicata con la presenza di arazzi, ceramiche genovesi, tra le quali spicca l’importante corredo delle farmacie degli antichi ospedali genovesi. In Palazzo Rosso, che fu dimora della famiglia Brignole Sale e che ospita le opere dei principali artisti italiani e stranieri Guercino, Cambiaso, Veronese, Reni, Preti, Strozzi, Van Dyck, Dürer, è aumentato il numero delle sale espositive. La recente apertura del Centro di documentazione per la storia, l’arte, l’immagine di Genova, offre al pubblico un servizio di consultazione concentrato in un’unica sede dove si possono trovare le pubblicazioni della Biblioteca di Storia dell’Arte, le Collezioni topografiche e cartografiche e l’archivio fotografico, inoltre nel seminterrato del Palazzo è disponibile un attrezzato Auditorium capace di ospitare centinaia di persone in occasione di convegni, conferenze, mostre, proiezioni. Inoltre, costituiscono parte integrante del nuovo percorso di visita uno splendido cortile giardino recuperato con un lodevole intervento di ristrutturazione, il terrazzo, da cui si godono splendide visuali su via Garibaldi, ed il belvedere sul colmo del tetto, in posizione dominante sull’intero centro storico cittadino. Cultura Ligure Ottocento in salotto Cultura, vita privata e affari tra Genova e Napoli Genova, Galleria d’Arte Moderna • 4 marzo – 4 giugno 2006 Gabriella Taravacci Direzione Culturale - Settore Musei Comune di Genova P rosegue, a Genova, l’attività espositiva dedicata ai temi del collezionismo e della committenza artistica con una mostra intitolata “Ottocento in salotto”, aperta al pubblico dal 4 marzo al 4 giugno 2006, nelle sale della Galleria d’Arte Moderna a Nervi. Domenico Morelli Ritratto di Teresa Maglione Oneto (1879) Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna Dalle vicende biografiche, familiari e culturali di Teresa Oneto, figlia di un ricco commerciante e banchiere genovese e di suo marito Benedetto Maglione, membro di un’altrettanto importante famiglia di origine ligure ma residente a Napoli, si ricostruirà la storia dei loro poliedrici e originali interessi nel campo del collezionismo di opere d’arte contemporanea, ma anche di suppellettili e libri antichi e rari - nonché del noto salotto musicale cui essi diedero vita nel capoluogo campano. Questa storia familiare evidenzia, nella loro complessità, i comportamenti culturali della classe imprenditoriale borghese del secondo Ottocento; si apre, altresì, un ine- dito, originale accostamento ed un confronto diretto tra due ambienti artistici fortemente caratterizzati, quali appunto quelli genovese e napoletano della seconda metà del XIX secolo. Teresa e Benedetto Maglione, con il padre di lui, il senatore Gerolamo, raccolsero infatti, tra gli altri, dipinti di Domenico Morelli, Gerolamo Induno, Guglielmo Ciardi, Antonio Mancini, Francesco Paolo Michetti, Giacinto Gigante, Filippo Palizzi, Tammar Luxoro, Ernesto Rayper, Alfredo D’Andrade, Serafino de Avendaño, Benedetto Musso, affiancati a sculture di Vincenzo Gemito, Achille D’Orsi, Giovanni Battista Amendola ed altri illustri artisti. La mostra prevede uno spazio dedicato allo stretto rapporto che i Maglione Oneto intrattennero con Domenico Morelli, di cui possedettero numerosi lavori, fra i quali l’importante Ritratto di Teresa Maglione Oneto, oggi esposto alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma. La manifestazione si con- Cultura Ligure figura così anche come un approfondimento di alcuni dei temi proposti nella mostra su questo pittore ora a Napoli (Castel Sant’Elmo, 29 ottobre 2005-29 gennaio 2006), con il sostegno del Comitato Nazionale per le Celebrazioni in onore dell’artista. Altrettanto significativa, per l’ambito genovese, fu la protezione accordata al pittore ligure Benedetto Musso, cugino dei Maglione, che ne incoraggiarono l’esordio e le relazioni con l’ambiente napoletano; di lui saranno esposti alcuni dipinti di particolare fascino, evocativi della romantica relazione amorosa 29 che il pittore intrattenne con Erminia Radion, vedova di Giovanni Maglione. A corredo dell’esposizione sarà presente materiale documentario di vario genere (lettere, biglietti, cartoline, fotografie, spartiti musicali, libri rari e di pregio e riviste), proveniente da archivi, biblioteche pubbliche e Conservatori di varie città, nonché da collezioni private. Mediante un allestimento il più possibile suggestivo, cui concorrerà la presentazione di abiti femminili e suppellettili, si metterà altresì in risalto l’importanza del ruolo femminile nella gestione del sa- lotto e delle relazioni culturali - ruolo che Teresa Maglione Oneto seppe svolgere da vera protagonista - cercando di ricostruire evocativamente il gusto decorativo della dimora e la concretezza della vita quotidiana della famiglia. La mostra è organizzata dalla Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico della Liguria, dal Settore Musei del Comune di Genova, con l’apporto della Soprintendenza Speciale per il Polo Museale Napoletano. Si ricorda a tutti gli iscritti che a seguito del rinnovo del sito è necessario iscriversi alla nuova mailing list per ricevere le comunicazioni e circolari informative. L’iscrizione si effettua diretamente dalla home page del sito. L’Istituto Idrografico della Marina, a Genova (Parte I) Paola Presciuttini* * Direttrice della Biblioteca dell’Istituto Idrografico della Marina, autrice di diverse pubblicazioni in materia di cartografia storica. Per navigare in sicurezza occorrono carte e documenti nautici aggiornati. L’ente nazionale preposto alla produzione e distribuzione di tali documenti è l’Istituto Idrografico della Marina, fondato a Genova nel dicembre 1872. Era infatti accaduto che nel 1861, all’indomani dell’unificazione, il Ministro della Marina, ponendosi l’obiettivo di facilitare la navigazione militare e mercantile, aveva preso accordi con il Ministero dell’Educazione Pubblica e con l’Osservatorio di Brera per la pubblicazione di effemeridi nautiche; e di lì a qualche anno, avendo evidentemente già concepito il disegno di un ente specialistico, fece sollecitare gli Osservatori astronomici del Paese affinché contribuissero, con donazioni di proprie opere, all’attivazione dell’analogo Osservatorio della Marina, appena realizzato a Genova. Ma restava irrisolto il problema della cartografia nautica per le acque nazionali alla quale, nel recente passato, avevano provveduto le Autorità cartografiche degli Stati preunitari, la Francia e l’Ammiragliato britannico, con una produzione ragguardevole ma difforme per finalità, impostazione, unità di misura, formato, scala e lingua. La carta della Sicilia fu commissionata dall’Ammiragliato britannico all’ufficiale idrografo William Henry Smyth, impegnato in Mediterraneo in occasione delle guerre napoleoniche e poi assegnato ai lavori idrografici dal 1815 al 1824. Fu anche autore di svariati testi specialistici, tra cui due di rilevante interesse locale: Memoir of the resources, inhabitants and hydrography of Sicily and its islands (1824), e The Mediterranean: a memoir physical, historical and nautical (1854). La carta della Sicilia fu pubblicata dall’Ammiragliato nel 1823, scala 1:65.000 circa, per l’incisione di J. Walker Cultura Ligure 31 Pertanto, nell’udienza del Senato del 27 aprile 1865, il Ministro della Marina, Luigi Federico Menabrea, espose al Re una relazione, che oggi appare singolare per attualità di concetti e intendimenti, tesa a caldeggiare la creazione di un ente preposto allo studio del mare e delle coste, all’effettuazione di rilievi idrografici e alla produzione dei documenti nautici necessari alla sicura condotta della navigazione. Venne così istituito un Ufficio Centrale Scientifico a Livorno dal quale dipendevano una Commissione Idrografica, comandata dal Capitano di Vascello Antonio Imbert, che doveva provvedere al rinnovato rilievo idrografico delle coste italiane, e un Ufficio Dipartimentale a Genova, con il compito di costruire, stampare e distribuire le relative carte nautiche e pubblicazioni complementari. La Commissione Idrografica iniziò i lavori lungo il litorale adriatico in collaborazione con l’Autorità cartografica austriaca, per mezzo della corvetta “Monzambano”, prima nave idrografica del Regno. Varata a Blackwall in Gran Bretagna nel 1841, venne in un primo tempo acquistata dal Regno delle Due Sicilie, dove fu denominata “Mongibello”. Nel 1848 passò alla Marina sarda e, con il nome di “Monzambano “, partecipò all’assedio di Venezia al comando del contrammiraglio Giuseppe Albini. Dopo il 1865 fu assegnata alla Commissione Idrografica e fu radiata nel 1875. A prua esibisce una suggestiva polena, oggi conservata presso il Museo Tecnico Navale di La Spezia, raffigurante il busto di un ciclope nell’atto di colpire con un martello. Secondo la leggenda, infatti, i Ciclopi avevano una fucina nell’Etna, anticamente chiamato Mongibello, da cui il primo nome dell’unità. La nave Monzambano dall’ album di fotografie – pubblicato nel 1892 dall’Istituto Idrografico - delle numerose navi da guerra che convennero nel porto di Genova nel settembre di quell’anno, per celebrare il IV centenario colombiano; in quell’occasione si inaugurò l’area espositiva alla foce del Bisagno con una mostra internazionale, alla quale intervennero i Sovrani d’Italia a bordo dello yacht reale “Savoia”. La sede dell’Ufficio Dipartimentale di Genova fu collocata nell’Osservatorio Astronomico, edificato tra il 1859 e il 1861 sulle rovine del Forte San Giorgio che i Sabaudi avevano innalzato, dopo l’annessione della Liguria al Piemonte, su di un bastione della cinta fortificata cinquecentesca immediatamente retrostante il porto, a difesa degli arsenali di terra e di mare e degli altri circostanti edifici militari. 32 Il geometra ligure Dalla Pianta di Genova di Francesco Maria Accinelli: il Tipo III rappresenta il settore occidentale delle “Mura Vecchie” con il baluardo di San Giorgio, su cui fu edificato l’omonimo Forte (Archivio Topografico del Comune di Genova, inv. n. 2110) Il bastione di San Giorgio, sovrastante l’odierna piazza Acquaverde, in un’incisione di D. Del Pino, disegnatore del Genio Militare, e di G. Piaggio (Archivio Topografico del Comune di Genova, inv. n. 819) Nel 1848, dopo l’esito infausto della Prima Guerra di Indipendenza, il Forte era stato semidistrutto a furor di popolo, vagliandosi pertanto, negli anni successivi, diverse ipotesi di riutilizzo, fino alla soluzione definitiva di trasformarlo appunto in Osservatorio, per provvedere alla determinazione, conservazione e distribuzione dell’ora alle navi militari e civili e alla popolazione. Cultura Ligure 33 L’erigendo Forte San Giorgio in uno dei progetti elaborati dal Genio Militare sabaudo tra il 1818 e il 1828 (ISCAG, FT 1/D 37) Sono, oggi, ancora ben leggibili le strutture originarie, ossia il muraglione esterno di contenimento, di pietra grigia con scarpa accentuata, con i soprastanti parapetti costituti da muro esterno, muro interno e terrapieno di riempimento – successivamente svuotati per accogliere gli uffici e le officine dell’Ufficio Dipartimentale – e le gallerie voltate del bastione cinquecentesco, appartenente alla cerchia delle “Mura Vecchie”. Una descrizione dettagliata dell’evoluzione nei secoli del manufatto - tra le pochissime testimonianze residue dell’antica cinta muraria - dai rilievi originali del bastione fino agli interventi di ristrutturazione degli scorsi anni Novanta, corredata di disegni, fotografie e documenti, è stata pubblicata nel 1995 dall’Istituto Idrografico (L’Istituto Idrografico della Marina in Forte San Giorgio, di Paola Presciuttini, p. 386, fig. 213). L’officina per la costruzione delle bussole, ricavata nel muraglione perimetrale di ponente 34 Il geometra ligure Il Forte, già dotato degli uffici necessari alla conduzione dell’Osservatorio, di strumenti e di biblioteca – e per di più adiacente al Collegio di Marina istituito dai Sabaudi nel 1816 nell’ex convento di Santa Teresa, oggi sede del III Gruppo della Guardia di Finanza – era pertanto idoneo ad accogliere uno stabilimento cartografico: per allestirlo secondo criteri d’avanguardia, il T.V. Giovan Battista Magnaghi, in forza presso l’Osservatorio, venne inviato presso altri Enti idrografici in Europa al fine di studiarne l’organizzazione e la strumentazione, assumendo al suo ritorno il comando dell’Ufficio. Probabilmente a seguito di quell’indagine, negli anni immediatamente successivi il Governo decise, secondo una tradizione consolidata presso le altre Nazioni marinare, di fondere le incombenze della Commissione Idrografica e dell’Ufficio Dipartimentale in un unico ente idro-cartografico nazionale, con piena autonomia amministrativa e l’esclusiva responsabilità della cartografia delle acque nazionali e delle pubblicazioni nautiche ad essa associate. Alla direzione del neocostituito Ufficio Idrografico della Regia Marina fu confermato il comandante G. B. Magnaghi, già decorato al valor militare in occasione dell’assedio di Gaeta nel 1860, nonché idrografo esperto e studioso di nautica: Gli Strumenti a riflessione per misurare angoli (1875) è l’opera che maggiormente contribuì alla sua fama di scienziato per completezza a oggi insuperata, alla quale si affiancò l’ideazione o il perfezionamento di strumenti specifici, dal telemetro alla “bussola a liquido Magnaghi”, al circolo Amici-Magnaghi, allo scandaglio a filo e al termometro a rovesciamento che portano il suo nome. L’ammiraglio G. B. Magnaghi in un olio di G. Pennasilico (Napoli 1861 – Genova 1940) – valente ritrattista e amico personale del Magnaghi – che fu commissionato all’Artista dal Ministero della Marina in occasione della commemorazione dell’Alto Ufficiale nel 1904, a due anni dalla morte La “ bussola a liquido Magnaghi” fu progettata dall’Ammiraglio e fu costruita presso le Officine di precisione dell’Istituto, andando a costituire il primo modello di bussola magnetica a liquido in uso alla Marina italiana. La graduazione, su corona metallica, poggia sul galleggiante munito di quattro fasci di tre aghi ciascuno, disposti simmetricamente a due a due in posizioni opposte. Il numero elevato di aghi dipende dalle limitate proprietà magnetiche dei materiali usati all’epoca, mentre il galleggiante consente di ridurre a pochi grammi il peso della rosa nella miscela alcolica, assicurandone la necessaria sensibilità. Lo strumento, del peso di kg 4,7, reca incise le scritte “154” sul mortaio, e “Ufficio Idrografico” sulla rosa. Cultura Ligure 35 Lavoratore infaticabile, egli diede avvio al rilievo sistematico e ininterrotto delle acque nazionali, comandando personalmente – in parallelo con le responsabilità generali di conduzione dell’Ente – le campagne annuali della nave idrografica “Washington” fino alla scadenza del suo mandato, nel 1888, quando – promosso ammiraglio – assunse a Roma superiori incarichi ministeriali, venendo di lì a poco nominato senatore e accademico dei Lincei. Nave Washington, in origine “Helvetie” della Marina Sarda, entrò nella Regia Marina nel 1861 e fu adibita al servizio idrografico fino al disarmo, nel 1904 In quei primi decenni la strumentazione e le tecniche di rilevamento e riproduzione cartografica non subirono un’evoluzione significativa. Per i rilievi idrografici sottomarini si impiegavano scandagli meccanici del tipo messo a punto dal Magnaghi, mentre per il rilievo della costa si usavano teodoliti e tacheometri. Lo “scandaglio Magnaghi”, particolarmente idoneo a misurazioni di profondità non superiore a 100 metri, sostanzialmente si compone di una ruota di bronzo che ospita il filo di acciaio zincato, munito di peso in ferro di kg 4-13, in funzione delle profondità da scandagliare. Tale ruota è corredata di freno e di contatore che permette di registrare i giri compiuti dalla ruota, pari al numero di metri di filo messo a mare: lo strumento era montato su sostegno di ghisa, atto a essere inchiavardato a poppa della nave Le navi governavano con l’ausilio della bussola a liquido o a secco, del sestante a nonio in grado di misurare angoli fino a 120°, del circolo a riflessione per misurare la distanza angolare tra due corpi, dello 36 Il geometra ligure staziografo per determinare il punto nave sulla carta, dell’indicatore di manovra per valutare il movimento relativo di un’altra nave, del cronometro marino per calcolare la longitudine. La strumentazione nautica e idrografica in uso all’Istituto e a bordo della Marina Militare, veniva progettata e costruita presso l’officina strumenti: oggi tale attività si limita alla costruzione di prototipi per la produzione industriale e al relativo collaudo, manutenzione e riparazione. Contemporaneamente le navi idrografiche - alla “Washington” si erano intanto affiancate le golette “Ischia” e “Chioggia” mentre nel 1895 entrò in servizio l’ “Eridano”- già allora effettuavano ricerche zoo-talassografiche nel Mar Mediterraneo e scandagliavano le coste italiane dal Tirreno alle Isole alla Laguna Veneta : entro il 1903 l’intero litorale Italiano fu rilevato, traducendosi quei rilievi in 229 tra carte e piani; tale intensa apprezzata attività tecnico-scientifica veniva encomiata con il conferimento all’Istituto Idrografico di attestati e premi. “Diploma di gran premio” conferito all’Istituto Idrografico in occasione dell’Esposizione Internazionale, a Genova nel 1914. Intanto si allestivano i laboratori per l’incisione delle matrici in rame e per la stampa delle carte mediante procedimento calcografico. Quest’ultimo, rimasto in uso presso l’Istituto Idrografico fino al secondo dopoguerra, era fondato sulla perizia di idrografi e tecnici, veri e propri artisti, che durante le campagne idrografiche effettuavano i rilievi e disegnavano i profili costieri; i dati da essi raccolti erano tradotti, presso l’Istituto Idrografico, in “disegno tecnico” corrispondente alla rappresentazione da realizzare, che veniva ricalcato sulla matrice di rame e inciso a rovescio per mezzo di un bulino. Il “Piano del Porto e della Città di Genova”, 1:4000, pubblicato nel 1884 e riedito nel 1887, è la prima carta nazionale del porto di Genova, disegnata da E. Trotta e incisa da I. Soffietti, mentre la veduta di costa fu disegnata da A. Porro per l’incisione di V. Colombo. L’orografia è realizzata con efficacissimo tratteggio a luce obliqua mentre la topografia, dedotta da documenti forniti dal Municipio di Genova, è molto dettagliata e completa di toponomastica per effetto del grande formato della carta. I fitti scandagliamento secondo le direttrici di rotta furono ottenuti con lo scandaglio ideato dal Magnaghi. Cultura Ligure 37 L’orografia della stretta fascia costiera che compare sulle carte nautiche veniva resa con un fitto tratteggio a luce obliqua o zenitale, oppure a sfumo, graduando l’intensità dell’incisione. Il bulino, per la sua stessa forma a sezione triangolare, consentiva infatti di ottenere solchi più o meno profondi e larghi, tali da produrre linee nette, più decise o più leggere, che davano l’effetto del chiaroscuro. Sulle vedute di costa si evidenziavano i ‘punti cospicui’, cioè elementi prominenti come edifici inconfondibili, campanili e fari, che facilitavano al navigante il riconoscimento della costa e il punto nave. Sulla lastra di rame si comprimeva l’inchiostro con un tampone affinché penetrasse nell’incisione, e vi si sovrapponeva un foglio di carta ammorbidita da un leggero inumidimento; la matrice con il foglio veniva collocata sul piano mobile del torchio che scorreva sotto appositi rulli rivestiti di feltro, affinché la pressione imprimesse l’inchiostro sulla carta, in leggero rilievo percepibile al tatto. L’incisione era speculare rispetto all’originale e pertanto la stampa risultava nello stesso verso del soggetto rappresentato. Presso l’Istituto esiste ancora un torchio tra i primi esemplari prodotti dalla ditta “BOLLITO E TORCHIO costruttori meccanici - Torino” alla fine dell’Ottocento, in uso presso l’officina calcografica fino agli anni ’40. E’ stato restaurato e viene oggi utilizzato per occasionali tirature limitate dalle antiche matrici in rame in occasione di particolari celebrazioni. L’officina calcografica in una fotografia d’epoca. In fondo, il torchio “BOLLITO E TORCHIO costruttori meccanici - Torino” Nell’ottobre 1883 veniva posto in opera nel porto di Genova il mareografo fondamentale della rete geodetica nazionale: era un “Thomson” originale, collocato in un casotto situato all’estremità occidentale del vecchio bacino di carenaggio della darsena, che rimase in funzione fino alla fine del 1899. Fu allora sostituito con uno strumento analogo, costruito presso l’Istituto Idrografico, di cui un secondo esemplare fu messo in opera nel 1889 nei bacini dell’arsenale di Venezia, successivamente passato sotto la gestione del Magistrato Delle acque. Nel maggio 1910, in seguito a lavori di demolizione nel porto, il mareografo fu sostituito con un modello lagunare alloggiato in apposito cassone di legno, ancorato sulla testata occidentale del molo antistante la Capitaneria di Porto, all’epoca a Ponte Morosini, che rimase in funzione fino al 1922. In quella data, al fine di predisporre un alloggiamento definitivo per una migliore sistemazione dello strumento, fu costruito l’attuale casotto in muratura nella 38 Il geometra ligure stessa ubicazione. Nel Secondo dopoguerra l’Istituto Idrografico ha installato un ulteriore mareografo nel porto di Brindisi che, insieme con quello di Genova, registra automaticamente senza soluzione di continuità, su un apposita striscia di carta periodicamente sostituita, le escursioni di marea: i dati raccolti consentono, in aggiunta ad altri impieghi statistici e scientifici, la determinazione del livello medio del mare in base al quale l’Istituto Geografico Militare di Firenze definisce l’altimetria terrestre. L’Istituto elabora invece le Tavole di marea, essenziali per la sicura condotta della navigazione costiera, di cui la pubblicazione periodica iniziò nel 1953. Attualmente, nelle stazioni mareografiche fisse e di campagna, si utilizzano anche strumenti elettronici collegati direttamente a sistemi di registrazione ed elaborazione dati, situati presso l’Istituto Idrografico. Mareografo tipo Thomson, costruito presso l’Istituto Idrografico, come indica la scritta “ufficio idrografico n.1- 1887”. E’ uno strumento meccanico caricato settimanalmente con movimento a orologeria, munito di galleggiante parzialmente zavorrato, pendolo a mercurio e contrappeso di carica; un secondo peso assicura la tensione della carta di registrazione, che è avvolta sul tamburo di carica e scorre su un secondo tamburo, per essere recuperata dal terzo. La registrazione dei valori avviene mediante pennino a serbatoio di inchiostro, mentre il rapporto di riduzione tra l’escursione della marea e la rappresentazione grafica è di 1/5. Mareografi delle stesso tipo, anch’essi costruiti presso l’Istituto Idrografico sono ancora in uso nelle stazioni mareografiche di Genova e Brindisi; costituiscono un utile sistema di confronto con i moderni mareografi digitali, che hanno il pregio di poter essere interrogati, azionati e scaricati via modem, direttamente dall’Istituto Idrografico. Per determinare il punto nave mediante osservazioni astronomiche è fondamentale la conoscenza dell’ora, perché dalla precisione nella misurazione del tempo si ottiene una corretta determinazione della longitudine. Per ottenere la determinazione dell’ora mediante l’osservazione degli astri al passaggio in meridiano, nell’Osservatorio era stato montato un cerchio di Ertel, poi sostituito con lo strumento dei passaggi di Cook e successivamente con quello di Bamberg. Lo “Strumento dei passaggi Bamberg” è sostanzialmente costituito da un cannocchiale spezzato, con reticolo a molti fili verticali, invertibile su perni, in cui sostegno si fissa invariabilmente in azimut. Si adopera principalmente nel meridiano e nel primo verticale: nella prima posizione serve per determinare il tempo; nella seconda, la latitudine. Cultura Ligure 39 Era parimenti essenziale controllare il buon andamento dei cronometri meccanici in uso sulle navi; a questo scopo presso l’Istituto Idrografico si impiegavano pendoli di precisione che consentivano la determinazione, la conservazione e la distribuzione dell’ora, sui quali venivano regolati i cronometri di bordo, durante le soste a Genova delle unità Militari e Mercantili. Per assolvere tale servizio nell’ambito dei suoi compiti di tutela della navigazione, e quindi assicurare la perfetta efficienza dei pendoli, l’Istituto Idrografico realizzò un’apposita “sala pendoli” di piccole dimensioni, isolata da ogni perturbazione esterna mediante pareti doppie con intercapedine interna e doppia porta di ingresso, alla quale si accedeva una volta alla settimana per caricare gli strumenti. I pendoli furono ancorati a blocchi di granito inseriti nella muratura mentre le pareti della stanza furono rivestite di legno per assorbire l’umidità: con quell’isolamento termico si poteva contenere in 1° C l’escursione della temperatura nell’arco delle 24 ore mentre nell’arco dell’anno la si manteneva stabile intorno ai 26° C con un sistema di lampade termiche, la cui accensione automatica era regolata da un termografo di precisione; i pendoli erano anche muniti di congegni interni di compensazione per limitare variazioni di temperatura e di pressione atmosferica. La “Sala pendoli” larga m. 3,36 x 1,88 di profondità e m. 3 di altezza Quale Genovese non giovanissimo ha dimenticato il cannone di “mezzogiorno”? Era collocato in un apposito casotto in prossimità della Torre Specola, nel comprensorio del Forte Castellaccio, sulle alture di Genova, ed era azionato direttamente dall’Istituto Idrografico mediante appositi circuiti elettrici: era mezzogiorno non quando si udiva lo sparo ma quando si vedeva la nuvoletta di fumo. Il Cannone in una fotografia d’epoca. Gli stessi circuiti attivavano in porto, presso il Semaforo di San Benigno, la caduta di un pallone ad ore prestabilite, cui successivamente si sostituì un sistema di maggior precisione costituito dell’accensione intermittente di un quadro luminoso: per estendere la distribuzione dell’ora alla popolazione, nel 1915 venne messo in funzione un grande orologio sotto i portici dell’Accademia, sincronizzato elettronicamente da un apposito cronometro a pendolo, mentre dispositivi analoghi trasmet- 40 Il geometra ligure tevano il segnale orario, sotto forma di lanterna che si accendeva automaticamente ad ore fisse, negli uffici della Navigazione Generale Italiana in Piazza De Ferrari e all’interno di Palazzo san Giorgio, sede del Consorzio Autonomo del Porto (oggi ridenominato Autorità Portuale). Per assicurare la perfetta taratura dei pendoli, fu potenziato l’Osservatorio astronomico con l’installazione di un teodolite equatoriale “ Troughton & Simms”. Con l’introduzione del segnale orario via radio fino all’odierna frequente trasmissione televisiva insieme con la generalizzata diffusione degli orologi di precisione, l’importanza della determinazione e della conservazione dell’ora si è attenuata: le funzioni degli antichi pendoli, pur conservati nella loro sede quali irrinunciabile testimonianza storica, sono oggi assicurate da orologi elettronici al quarzo, impiegandosi come orologio campione l’orologio atomico al cesio presso l’Istituto Galileo Ferraris di Torino, affiancato da un radio ricevitore per la trasmissione del segnale orario e da un cronografo registratore analogico. Contemporaneamente all’incessante lavoro lungo i litorali italiani anno dopo anno, nel 1880 veniva intrapresa analoga attività in Mar Rosso, ulteriormente sviluppata nel 1886 e dal 1891 al 1895, con l’esecuzione di operazioni in Eritrea, da Assab a Massaua con le Isole Dahlach, e in Somalia, dal Benadir fino a Brava. Nell’Oceano Indiano tornò a più riprese, tra il 1903 e il 1914, nave “Staffetta” per controllare la costa somala fino al Giuba, e nuovamente i litorali dell’Eritrea fino al confine con il Sudan, così giungendosi – dopo anni di assiduo e spesso improbo lavoro – alla pubblicazione di una trentina di carte, che ancora oggi rappresentano forse la sola documentazione cartografica originale di quelle regioni. Campagna idrografica di nave “Staffetta” in Mar Rosso, 1910-1911: rilievi topografici Alle operazioni propriamente idrografiche si affiancavano attività complementari quali, ad esempio, determinazioni di latitudine, tra cui quella dell’Istituto Idrografico nel 1903, di gravità relativa e di differenze di longitudine tra città diverse nei primi anni del secolo, e della forza magnetica in svariate località italiane e coloniali. Con l’occupazione della Libia, nel 1911, si rese necessario anche il rilevamento di quelle coste, di cui esistevano se non poche carte di altrui produzione, di vecchia edizione e pertanto poco affidabili: vennero dunque inviate le navi “Ciclope” e “Etna”, che eseguirono rilievi speditivi da cui scaturirono carte provvisorie, mentre l’incrociatore “Amalfi”, in missione nelle acque dell’Egeo, operava lungo tratti di coste insulari. Nel 1916 venne iniziata la pubblicazione delle Effemeridi astronomiche ad uso dei naviganti, mentre a Genova e altrove sul territorio si completava la livellazione di precisione per il collegamento di alcuni mareografi con la rete altimetrica nazionale dell’Istituto Geografico Militare, ovvero l’organo di Stato per la cartografia terrestre, anch’esso fondato sul finire del 1872. La rete di livellazione rappresenta il riferimento fondamentale dell’altimetria dello Stato. Si estende per circa 14.000 km lungo il territorio nazionale ed è costituita da poco più di cento Cultura Ligure 41 linee di livellazione. Ogni linea è segnalizzata ad intervalli di circa 1 km con opportuni contrassegni, dei quali è stata misurata la quota con i procedimenti della livellazione geometrica di alta precisione. Presso l’IIM esistono tre capisaldi di livellazione, collocati in prossimità dello spigolo sinistro della facciata principale e su una parete interna dell’attuale Biblioteca, che in passato era la facciata meridionale esterna. Nel 1922 furono condotte importanti esperienze sull’impiego della radiotelegrafia nella determinazione della longitudine e per la trasmissione dell’ora tra Stazioni internazionali, così assolvendosi l’impegno assunto dall’Italia alla Conferenza internazionale dell’ora, tenuta a Parigi nel 1912, circa la definitiva universale adozione del meridiano fondamentale e del mezzogiorno medio di Greenwich. Come pure, l’Istituto collaborò alla campagna – ancora oggi fondamentale per ricchezza e completezza di ricerche – della “Marsigli” nello Stretto di Messina, sotto l’egida della Commissione Internazionale del Mediterraneo. Finalmente nel 1923, dopo il primo conflitto mondiale, fu ripresa l’attività idrografica sistematica, allestendosi nave “Ammiraglio Magnaghi” per una spedizione interdisciplinare in Eritrea, in cooperazione con il Comitato Talassografico Italiano, al fine di associare ai rilievi idrografici veri e propri anche ricerche di oceanografia fisica e dinamica. Furono quindi posti in opera numerosi mareografi, si presero misure biologiche, di corrente e di temperatura, e vennero eseguite stazioni gravimetriche e magnetiche, contemporaneamente effetttuandosi pescate profonde, per ricavare indicazioni sul passaggio di specie ittiche tra il Mar Rosso e il Mediterraneo. Per ottenere la topografia dell’area circostante Massaua si impiegarono rilievi tacheometrici e foto aeree eseguite dalla locale stazione idrovolanti, così realizzandosi il primo esempio di interazione tra rilievi terrestri e rilievi aerei, determinante per il successivo sviluppo dell’aerofotogrammetria; durante la stessa campagna vennero istituiti i fari di Guardafui e Ras Hafun e – evento significativo nell’evoluzione delle tecniche idrografiche – fu installato a bordo di nave “Ammiraglio Magnaghi” il primo scandaglio ultrasonoro impiegato in Italia. La R. Nave “Ammiraglio Magnaghi” fu varata nei Cantieri Navali di Sestri Ponente nel 1914 42 Il geometra ligure Oceano Indiano, 1924: rilievi in corso a bordo di nave Magnaghi Una spedizione particolarmente interessante fu condotta da nave “Magnaghi” nello Stretto di Sicilia, volta a rideterminare il Banco di Graham/Isola Ferdinandea – recentemente tornato di attualità per le possibili “pretese territoriali” dalla Stampa attribuite a più di uno Stato estero - già rilevato nel 1890 dal “Washington”; tuttavia nel 1923 J. B. Charcot, comandante della nave francese “Purquoi Pas?” in missione oceanografica nel Tirreno, non avendo trovato il minimo fondale indicato sulle carte italiane, aveva avanzato l’ipotesi di una successiva possibile modificazione del fondo marino, per effetto di qualche fenomeno vulcanico. L’“Ammiraglio Magnaghi” pertanto ripeté gli scandagliamenti avvalendosi di strumenti ultrasonori e, il 13 luglio 1925, confermò l’esistenza del Banco, in lat. 37° 09’ 48’’,95 N e long. 12° 43’ 06’’,85 E, di cui la sommità occupa un’area di circa 30 mq., con profondità variabile dagli 8 ai 12 metri e fondali circostanti molto irregolari che, a circa 200 metri dall’apice, precipitano considerevolmente. Oggi l’Istituto prevede nel suo programma operativo annuale il monitoraggio sistematico dei fondali del Banco Graham e del Banco Terribile, come dimostrano i seguenti rilievi del 2004, rappresentati in forma di immagine tridimensionale della morfologia del Banco di Graham. Rappresentazione tridimensionale della morfologia del Banco Analoghe operazioni vennero svolte a poca distanza, per ridefinire il Banco di Pantelleria i cui fondali, originariamente rilevati dagli Inglesi all’inizio dell’Ottocento, non erano più attendibili ai fini della sicurezza della navigazione; fu così appurata l’esistenza di un ampio bassofondo con fondale minimo di 12 metri, in lat. 37° 10’ 18’’ N e long. 12° 06’ 41’’ E. Recensioni BENITO POLIZZI – “CODICE CATASTALE DEGLI IMMOBILI URBANI” – DARIO FLACCOVIO EDITORE – PALERMO MARZO 2004 – PAGINE 753 – PREZZO EURO 75,00 – CD ROM ALLEGATO Il testo in questione rappresenta una raccolta della normativa riguardante il catasto dei fabbricati dalla sua origine fino al 2004, è quindi uno strumento di approfondimento tematico che ripercorre la storia del catasto degli immobili urbani. Leggi e decreti, normative regolamentari ed interpretative, istruzioni e circolari elencati in ordine cronologico costituiscono la sostanza della raccolta dettagliata e strutturata per argomenti (circa 600) i quali sono documentati dalla successione di provvedimenti che li hanno riguardati nell’arco di tempo di circa 70 anni. Nella raccolta si possono ripercorrere, attraverso la normativa, le fasi evolutive dell’argomento: • operazioni di formazione, qualificazione, pubblicazione, attivazione e conservazione del NCEU; • perfezionamento, revisione e semplificazione delle procedure catastali emanate antecedentemente al 1° OTT. 1969; • avvio delle operazioni di automazione degli atti del NCEU; • automazione delle procedure di aggiornamento, accesso dell’utenza catastale alla base informativa del catasto; • norme per la revisione costituzione del catasto fabbricati, per la revisione delle zone censuarie e dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali; • interpretazione e modificazioni alle leggi sulle imposte dirette ed istituzione dell I.C.I. e di altre imposte. Si ritiene che il testo “Codice Catastale degli immobili urbani” possa considerarsi anche di sussidio per gli interventi di aggiornamento ed accertamento catastale connessi alle più recenti disposizioni (legge 30.12.2004 n. 311 comma 335-336), che hanno come fondamento il R.D. 13/04/1939 n. 652 e successive modifiche, riportati in capo alla normativa. Nel volume si leggono infatti le indicazioni fornite dalla circ. n° 40 del 20/04/1939 per la formazione delle classi, unità-tipo, criteri di normalità, consistenza, accessori, ragguaglio, formazione delle tariffe, ecc. La ricerca degli argomenti risulta facilitata da una buona strutturazione del testo coadiuvata dai distinti indici presenti che rendono il testo di immediata consultazione. La raccolta, si ritiene valida comunque per lo svolgimento dell’attività professionale di prassi, ampliata agli enti locali o funzionari delle Agenzie. Nel Cd Rom è contenuta una più vasta raccolta (nel cartaceo sono riportate quelle di più frequente consultazione) di leggi, circolari, decreti, istruzioni e tutta la modulistica non presente nel testo. geom. Liliana Olcese Atti del Collegio SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 05.07.2005 NUOVE ISCRIZIONI ALBO N.3302/2005 – MARAGLIANO Carlo s) 16125 GENOVA GE – Via Acquarone 46/9 Tel.010/8604185 DIMISSIONI BROGI Riccardo SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 19.07.2005 NUOVE ISCRIZIONI ALBO 3303/2005 – BREVEGLIERI Fabrizio s) 16043 CHIAVARI GE – Via Parma 394 R/2 – Tel: 0185/380330 DIMISSIONI RAZETO Enrico SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 02.08.2005 NUOVE ISCRIZIONI ALBO 3304/2005 – DEMARTINI Riko s) 16043 CHIAVARI GE – Via Trento 6/6 – Tel:0185/313665 DIMISSIONI DRAGOTTO Michele GIAMBARRESI Giovanni SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 06.09.2005 DIMISSIONI CARIOLA Rinaldo SOSPENSIONI PER MOROSITÀ LASTRICO Carlo – MARENCO Stefano – NORBIATO Roberto – RICCARDI Ugo Atti del Collegio 45 RIAMMISSIONI LASTRICO Carlo SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 20.09.2005 NUOVE ISCRIZIONI ALBO N.3305/2005 - PUCCIO Emanuela s) —————————————————————————— RIAMMISSIONI DAMONTE Terenzio DIMISSIONI PIZZANO Alfonso SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 04.10.2005 TRASFERIMENTI MANTERO Andrea – al Collegio di Alessandria SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 25.10.2005 NUOVE ISCRIZIONI ALBO N.3306/2005 – MIRENZIO Giuseppe s) 16132 GENOVA GE – Via P. Berghini, 18 A/19 – Tel: 010/5299043 VARIAZIONI DI INDIRIZZI BERTELLA Paolo Pietro - s) 16039 SESTRI LEVANTE: Via E. Fico, 6/9 – Tel:0185/42548 BOGLIOLI Massimiliano - s) 16043 CHIAVARI: Via Martiri della Liberazione. 4/4 – Tel:0185/ 360373 CARTABIANCA Fabrizio - s) 16152 GENOVA : Via M. Minghetti, 6 R–Tel:010/8606163 CROVO Claudio - s) 16044 CICAGNA: Via Umberto I, 42/1 CROVO Danilo - s) 16044 CICAGNA: Via Umberto I, 42/1 CROVO Simone - s) 16044 CICAGNA: Via Umberto I, 42/1 FRANCIOSI Norma - s) Tel:010/8605665 FULLE Marco - s) 16041 BORZONASCA GE: Via A. Grilli, 24 p.t. - Tel:0185/340797 GAROFALO Massimo - s) 16124 GENOVA: Via Lomellini, 17/1 Tel:010/8694814 GUERRESCHI Laura - s) 16129 GENOVA: Via F. Aprile, 24 R – Tel:010/580283 LASTRICO Carlo - s) Tel:010/542505 MANTERO Andrea - s) 15070 LERMA AL: Località Burroni, 15/A – Tel:338/9299052 MARINELLI Roberto - s) 16121 GENOVA GE: Via Granello, 5/3 MURRU Massimiliano - s) 16030 MONEGLIA GE: Via dei Piani, 31 B/4 46 Il geometra ligure MUSANTE Agostino PARODI Caterina - s) 16044 CICAGNA: Via Umberto I, 42/1 - s) 16014 CERANESI: Via Campolungo, 36- Tel:010/780471 PERAGALLO Gianluca - s) 16038 SANTA MARGHERITA LIGURE: Via Martiri del Turchino, 5/14 A – Tel: 0185/285289 PITTALUGA Pietro - s) 16156 GENOVA: Via Ungaretti, 90/12 sc.4 REBORI Maurizio - s) 16041 BORZONASCA GE: Via A. Grilli, 24 p.t. - Tel:0185/340797 RECCHIA Pasquale - s) Tel:010/6501332 ROBA Massimo - s) 16011 ARENZANO: Via Dante, 95 – Tel:010/9124536 ROBELLA Mario - s) 16036 RECCO: Via G. Govi, 4/2 – Tel:335/6215795 SARTOR Paolo - s) 16035 RAPALLO: Via privata Canessa, 5/7 SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 30.12.2005 DECESSI PONTE Gianfranco RIAMMISSIONI RICCARDI Ugo DIMISSIONI BISIO Tommaso CANEPA Pier Giorgio CELADON Ottaviano COLLAVINI Giorgio D’ISIDORO Gaetano DUSNASI Giovanni GARBARINO Matteo GASTALDO Fabrizio GHISILIERI Roberto JUVARA Gabriele MIANO Federico NESTICÒ Dante PAGNAN Carlo RICCARDI Ugo RICCI Romano ROVERI Sergio TREMORI Edoardo ZUCCARINO Carlo VARIAZIONI INDIRIZZO DI STUDIO BENFANTE Marcello - 16137 GENOVA – Via Montello 33/17 – Tel:338/4571323 BERTULLO Giacomo - 16038 S.MARGHERITA L. - Piazza S. Bernardo 5/1 - Tel: 0185/284664 CAVALERI Stefano - 16129 GENOVA – Corso Torino 46/14 – Tel:010/587376 CIARLO Claudio - 16164 GENOVA – Via Percile 4/3 – Tel:010/782992 COSTA Stefania - 16038 S.MARGHERITA L. – Via J. Ruffini 18 B – Tel: 0185/280524 Atti del Collegio 47 FERRARI Manlio - 16147 GENOVA – Via Brenta 2/1 FIRPO Giovanni Battista - 16011 ARENZANO – Via G. Marconi 2/8 – Tel:010/9127218 MARINELLI Roberto - 16121 GENOVA – Via Granello 5/3 – Tel:010/566931 MASSIDDA Luca - 16035 RAPALLO – Via Sanguineti 4/3 – Tel:0185/8054907 SCARAMELLA Antonio - 16043 CHIAVARI – Corso Lavagna 48/1 – Tel:0185/312056 ZIGNEGO Bruno - 16043 CHIAVARI – Corso Lavagna 48/1 – Tel:0185/312056 SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 17.01.2006 NUOVE ISCRIZIONI ALBO N.3307/2006 – CAPELLO Paolo s) 16039 SESTRI LEVANTE GE – Via Sara, 170/7 – Tel:0185/467392 ALBO N.3308/2006 – IANNIZZI Fabio s) 16149 GENOVA GE – Via degli Arditi, 1/15 – Tel:010/6454707 ALBO N.3309/2006 – MINETTI Roberto s) 16010 ROSSIGLIONE GE – Via Bric Mondo, 1/2 – Tel:010/925238 ALBO N.3310/2006 – MOGGIA Gabriele s) 16039 SESTRI LEVANTE GE – Via Palermo, 2/A – Tel:0185/43659 ALBO N.3311/2006 – PAGLIUSO Giuseppe s) 16043 CHIAVARI GE – Via San Pier di Canne, 62/6 – Tel:0185/323649 ALBO N.3312/2006 – SOFFIETTO Giuseppe s) 16035 RAPALLO GE – Viale Milano, 79/A – Tel:328/5397073 ALBO N.3313/2006 – TASSO Matteo s) 16144 GENOVA GE – Piazza Santa Maria, 2 A/18 – Tel:339/8382620 SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 31.01.2006 NUOVE ISCRIZIONI ALBO N.3314/2006 – BUFFA Matteo s) 16145 GENOVA GE – Via Nizza 10 D/R – Tel:010/312804 ALBO N.3315/2006 – GARBARINO Marco s) 16122 GENOVA GE – Via C. Cabella, 33/9 – Tel:010/883317 ALBO N.3316/2006 – LOVATO Fabiana s) 16010 CAMPOMORONE GE – Via E. Del monte, 7 – Tel:010/790654 ALBO N.3317/2006 – SPERANZA Andrea s) 16139 GENOVA GE – Via Monterosa, 60/10 – Tel:010/811299 ALBO N.3318/2006 – ZUCCA Simone s) 16141 GENOVA GE – Via Valtrebbia, 50/11 – Tel:010/8353408 VARIAZIONI INDIRIZZO DI STUDIO BARRANI Marco - 16039 SESTRI LEVANTE – Via Nazionale 620/1 – Tel:0185/43504 BOCCALERI Stefano - 16164 GENOVA – Vico Penno 2/1 – Tel:340/3244068 48 Il geometra ligure CIANCIO Maurizio - 16129 GENOVA – Via Finocchiaro Aprile 31/25 sc.B – Tel:010/5451486 CUGIA Marco - 16122 GENOVA – Piazza Marsala 1/1 – Tel:010/811932 FIERAMOSCA Ettore - Tel:010/819271 GIUSEPPETTI Claudio - 16167 GENOVA – Via dei Vassalli 2/4 A – Tel:010/3723046 IACONO Carlo - 16149 GENOVA – Via S.Bartolomeo del Fossato 4/2 MIGNONE Maura - 15010 PONZONE AL – Strada Le Volte 118 Fr. Cimaferle MUZIO Daniele - 16121 GENOVA – Via XX Settembre 12/2 F – Tel:010/8687051 La chiarezza richiede conoscenza, la conoscenza aumenta la tolleranza, la tolleranza è l’unica mediatrice di una pace per tutte le forze e in tutte le situazioni. Johann Wolfgang von Goethe il geometra ligure Tariffa Regime Libero: “Poste Italiane S.p.A.” - Sped. abb. post. 70% - DBC Genova In caso di mancato recapito restituire a: Collegio Geometri viale Brigata Bisagno, 8/1-2 – 16129 Genova che si impegna al pagamento della tariffa 1 gennaio marzo 2006