2.5. Natura dei decreti ministeriali
Transcript
2.5. Natura dei decreti ministeriali
5. NATURA DEI DECRETI MINISTERIALI DI APPROVAZIONE DEGLI STUDI E DIFETTO DI MOTIVAZIONE DELL’ATTO DI ACCERTAMENTO. APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO “IURA NOVIT CURIA”. Com’è noto, l’approvazione degli studi di settore avviene con decreto ministeriale. L’ultimo periodo dell’art. 62-bis stabilisce, infatti: “Gli studi di settore sono approvati con decreti del Ministro delle finanze , da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale (…)”. È importante individuare la natura di tali decreti di approvazione, al fine di stabilire l’esatto adempimento dell’obbligo di motivazione degli atti dell’Amministrazione finanziaria. Infatti, a seconda che agli stessi venga attribuita natura di atto amministrativo generale o di atto normativo regolamentare, incombe o meno sull’Amministrazione l’onere di allegarlo all’atto impositivo. In particolare, se ai decreti di approvazione degli studi di settore si riconosce natura di atto amministrativo generale, privo, pertanto, di valore normativo, l’Amministrazione finanziaria dovrà necessariamente allegarli all’atto di imposizione, con la conseguenza che, in caso di mancata allegazione, il giudice non potrà tenerne conto ai fini della decisione, non essendo obbligato a conoscerli, in quanto sottratti al fondamentale principio “iura novit curia” (letteralmente, il giudice conosce le leggi), in base al quale la legge non deve essere provata al giudice, perché egli la conosce a prescindere da ogni attività delle parti. Al contrario, se ai suddetti decreti si attribuisce natura di atti normativi regolamentari, gli stessi si hanno per conosciuti dai contribuenti accertati e dal giudice, il quale potrà porli a base della sua decisione, anche se non prodotti in giudizio. I regolamenti possono essere definiti come atti formalmente amministrativi, in quanto adottati da una pubblica amministrazione, ma sostanzialmente normativi, perché idonei ad innovare l’ordinamento giuridico. I caratteri essenziali dei regolamenti possono essere, infatti, individuati nella generalità, intesa come indeterminabilità dei destinatari degli effetti dell’atto, nell’astrattezza, intesa come capacità di disciplinare una serie indefinita di casi, e nell’innovatività, considerata come attitud ine ad immettere nuove norme nell’ordinamento giuridico. Tale ultimo requisito, in particolare, è quello che maggiormente differenzia i regolamenti rispetto agli atti generali (espressione del c.d. potere pararegolamentare), i quali, pur se caratterizzati dai requisiti della generalità e dell’astrattezza, restano sprovvisti di forza normativa. Al riguardo, la Corte di Cassazione ha più volte chiarito 26 che i decreti ministeriali sono, in generale atti amministrativi, privi di funzione normativa, cui non è applicabile il principio “iura novit curia”. Tuttavia, spiega la Suprema Corte, possono essere emanati con decreto ministeriale anche i regolamenti (art. 17, comma 3 e 4, Legge 23/08/1988, n. 400), i quali si distinguono dagli atti e provvedimenti amministrativi di carattere generale, perché questi ultimi costituiscono espressione di una semplice potestà amministrativa e sono destinati alla cura concreta di interessi pubblici, mentre i regolamenti sono espressione di una potestà normativa attribuita dalla legge all’amministrazione, secondaria rispetto a quella legislativa, al fine di disciplinare aspetti attuativi o integrativi della legge, ma ugualmente innovativi rispetto all’ordinamento giuridico, senza dei quali il precetto legislativo non potrebbe essere attuato. La Corte di Cassazione ha stabilito, ad esempio, che costituisce atto amministrativo il decreto ministeriale attestante il periodo di mancato funzionamento degli uffici, in quanto meramente ricognitivo delle circostanze cui la legge ricollega la proroga, privo di valore normativo e perciò sottratto all’operatività del principio “iura novit curia”, con conseguente onere di produrlo in giudizio a carico della parte che ne invochi l’autorità 27 . Con particolare riferimento ai decreti di approvazione degli studi di settore, non vi è dubbio che gli stessi non possono essere qualificati come atti normativi regolamentari. Innanzitutto, perché per la loro emanazione non è stata osservata la specifica procedura richiesta per i regolamenti dall’art. 17, comma 4, della Legge 23/08/1988, n. 400, che richiede che gli stessi, che devono recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 26 Si veda, in tal senso: Corte di Cassazione, SS.UU., 28/11/1994, n. 10124; Corte di Cassazione, 28/06/2004, n. 11979; Corte di Cassazione, 03/10/2002, n. 14210; Corte di Cassazione, 22/02/2000, n. 1972; Corte di Cassazione, 05/07/1999, n. 6933; Corte di Cassazione, 04/06/1999, n. 5480. 27 Corte di Cassazione, Sez. Trib., 26/01/2004, n. 1287. Tale procedimento non è stato rispettato per alcuno dei decreti ministeriali di approvazione degli studi di settore e tale mancanza non può che impedire di qualificarli come atti normativi regolamentari. Inoltre, dal punto di vista sostanziale, a tali decreti non può essere riconosciuta la natura di atti normativi, dal momento che si limitano ad individuare un metodo utilizzabile dagli uffici finanziari per la ricostruzione indiretta dei ricavi. Inoltre, proprio perché gli studi di settore non hanno una valenza assoluta, potendo gli Uffici, in sede di contraddittorio, "adeguare il risultato della applicazione degli studi alla concreta particolare situazione dell'impresa"28 , tenendo conto delle osservazioni del contribuente e dell'eventuale localizzazione nel territorio comunale non perfettamente colta dallo studio, è chiaro che essi sono sprovvisti di quella forza coattiva ed innovativa necessaria per riconoscere valore di atti normativi regolamentari ai relativi decreti di approvazione. Ne deriva che, trattandosi di atti amministrativi generali, i decreti ministeriali di approvazione degli studi devono essere allegati all’atto di accertamento, come espressamente richiesto dall’art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente 29 , pena l’illegittimità dello stesso per difetto di motivazione, con l’ulteriore conseguenza che, se non prodotti in giudizio (nel termine perentorio 30 di 20 giorni liberi prima della data fissata per la trattazione), il giudice non potrà tenerne conto ai fini della decisione, non essendo obbligato a conoscerli, in quanto sottratti al fondamentale principio “iura novit curia”. Né il giudice potrà ordinarne il deposito, anche alla luce della recente riforma sul contenzioso tributario che, con l’art. 3-bis del D.L. 30/09/2005, n. 203, convertito, con modificazioni dalla Legge 02/12/2005, n. 248, ha abrogato l’art. 7, comma 3, del 28 C.M. 21 maggio 1999, n. 110/E Legge 27/07/2000, n. 212, art. 7, comma 1: “Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama”. 30 La Corte di Cassazione ha chiarito che il termine previsto dall’art. 32 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 per il deposito di memorie e documenti deve ritenersi perentorio, pur non essendo dichiarato tale dalla legge, in quanto diretto a tutelare il diritto di difesa della controparte ed a realizzare il necessario contraddittorio tra le parti e tra queste ed il giudice, con la conseguenza che la mancata osservanza del detto termine determina la preclusione di ogni ulteriore attività processuale (Corte di Cassazione, Sez. Trib., 30/01/2004, n. 1771; conf. in Cass., Sez. Trib., 11/01/2006, n. 366). 29 D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 che dava alle Commissioni tributarie la facoltà di ordinare alle parti il deposito di documenti ritenuti necessari per la decisione della controversia.
Documenti analoghi
Usura: inapplicabile il principio iura novit curia ai Decreti Ministeriali
Il provvedimento interlocutorio del Tribunale di Velletri muove le premesse dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 8742 del 26.06.2001, nel cui alveo si inseriscono anche le Sezioni Unite dell...
DettagliCedam - Iura novit curia di Capone Arturo - Libri
Le origini della massima iura novit curia ................... Il fondamento giuridico della domanda ...................... La massima iura novit curia nel processo civile e penale
Dettagli