Delibera n - Università degli studi di Pavia
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Delibera n - Università degli studi di Pavia
Le problematiche affrontate nel Gruppo di Lavoro per il Coordinamento UG e discusse con il Dott. Magrini Le principali problematiche affrontate durante gli incontri effettuati con il GdL istituto per l’analisi e lo studio delle problematiche gestionali e con il Coordinamento SAD e poi sottoposti all’attenzione del Dott. Magrini sono state le seguenti: Disfunzioni e/o errori riscontrati in relazione alla sperimentazione del nuovo sistema di contabilità economico-patrimoniale ed economico-analitico: - Contabilizzazione fatture - Le fatture devono essere classificate come commerciali solo quando si intende effettuarne il recupero IVA al 100%, come promiscue quando si vuole specificarne la percentuale di detrazione; tutte le altre sono da definire istituzionali (nessun recupero di IVA). Le fatture commerciali passive devono essere contabilizzate sul conto F.S.05.02.01.010 “Spese per attività conto terzi” e collegate a nature di beni/servizi di tipo commerciale. Il conto F.S.05.02.01.020 “Spese da quota su c/terzi per struttura” deve essere utilizzato per la quota di conto terzi che viene destinata alle spese della struttura e collegato quindi con nature di beni/servizi di tipo istituzionale. - L’opzione ‘Sospendi Coep’ deve essere selezionata solo quando si intende evitare che la registrazione economica corrispondente venga effettuata. (esempio, importi di competenza dell’anno precedente che non devono essere compresi nell’anno in corso, mancanza di informazioni che verranno imputate successivamente, ecc). Non deve essere selezionata quando si intende effettuare la registrazione COEP-COAN in un momento successivo. In ogni caso, una volta selezionata l’opzione ‘Sospendi Coep’, se o quando si intende procedere alla registrazione COEP-COAN, occorre entrare in modifica e togliere l’opzione. - Lo scopo dell’informazione ‘funzioni obiettivo’ è quello di determinare la destinazione della spesa o dell’entrata in relazione all’attività finale per cui la spesa è stata sostenuta o l’entrata percepita (‘A che scopo, per quale fine questa spesa è sostenuta o questa entrata è percepita?’) - Pagamento professionisti: quando il professionista emette fattura, dopo aver registrato il compenso, è necessario emettere fattura passiva da contabilizzata nel registro IVA solo se si tratta di compensi inerenti l’attività commerciale; - I clienti e i fornitori registrati in anagrafica vengono automaticamente memorizzati e consentono la stampa automatica dei registri IVA clienti e fornitori che probabilmente verrà resa obbligatoria dal prossimo anno. A tale scopo, anche quando si registra un cliente opzionando l’opzione ‘saltuario’ è opportuno inserire il codice fiscale e l’anagrafica. - Per le registrazioni da effettuare in sede di chiusura d’esercizio verrà programmato uno specifico corso per la fine dell’anno. I Segretari Amministrativi si sono dichiarati disponibili ad immettere nel campo testo ‘informazioni aggiuntive’ la data in cui viene loro consegnata la documentazione per il rimborso delle missioni. Ciò consentirebbe di determinare l’indicatore di efficacia del processo ‘tempo di pagamento missioni’ tramite un’estrazione dal sistema CIA senza necessità di ulteriori raccolte di informazioni cartacee. Attendono comunicazione successiva in merito. 1 In relazione alle missioni, il problema principale rimane quello del trattamento fiscale dei soggetti non dipendenti. In merito, è preferibile distinguere due situazioni: a. Soggetti iscritti a corsi di dottorato di ricerca ma non titolari di borsa di studio. In merito, l’Ateneo ha presentato, in data 11 luglio 2006, istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, ai sensi dell’art.11 della L.212/2000 al fine di verificare l’obbligo dell’Università in qualità di sostituto di imposta, di sottoporre a tassazione i rimborsi delle spese di missione effettuati a favore di soggetti iscritti ai corsi di dottorato ma non percettori di borsa di studio. In realtà nell’interpello è scritto soggetti titolari di borsa di studio ma non percettori del relativo emolumento e, quindi, non è stata identificata in modo corretto la categoria dei soggetti fiscali interessati. L’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in data 10 novembre 2006, ha risposto innanzitutto chiarendo che la consulenza scritta dell’Agenzia ai contribuenti è garantita nell’ambito della procedura dell’interpello ordinario che prevede le istanze siano presentate dal legale rappresentante o da un procuratore a ciò appositamente delegato1. Questo non è stato fatto nel caso dell’istanza presentata dall’Ateneo perché è stata firmata dal Direttore Amministrativo (Piero Zanello) invece che dal Rettore. Per questo l’Agenzia rilascia un parere ma che non potrà produrre gli effetti tipici dell’interpello2. In ogni caso, nel parere rilasciato si dice, indipendentemente dal tipo di reddito cui essi sono collegati, quando i rimborsi spese sono relativi a trasferte nell’ambito del territorio comunale, deve essere applicato l’art.51, comma 5 del TUIR che così recita: “5. Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito.” Questo sta a significare quanto segue. Le indennità o i rimborsi spese per trasferte nell’ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi per spese di trasporto comprovate da documenti emessi dal vettore, concorrono a formare il reddito, quindi si tassano. 1 D.M. 13-6-1997 n. 195, Art. 1, comma 2. La richiesta deve contenere, a pena di inammissibilità: a) i dati identificativi del contribuente o del suo legale rappresentante e delle altre parti interessate; b) l'indicazione dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni; c) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante. 2 La risposta dell'amministrazione finanziaria, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione finanziaria entro il termine di cui al comma 1. L. 27-7-2000 n. 212, Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente. Pubblicata nella G.U. 31 luglio 2000, n. 177. Art. 11. Interpello del contribuente 2 Per quanto riguarda, invece, le trasferte al di fuori del territorio comunale si distinguono i tre seguenti sistemi di tassazione, uno alternativo all’altro, come già chiarito nella circolare n. 326 del 23 dicembre 19973: Indennità forfetaria: le indennità di trasferta sono escluse dall’imponibile fino all’importo di 46,48 € al giorno elevati a 77,47 € per le trasferte all’estero. I rimborsi analitici delle spese di viaggio, anche sotto forma di indennità chilometrica e di trasporto non concorrono comunque a formare il reddito quando le spese stesse siano rimborsate sulla base di idonea documentazione, mentre si tassano tutti i rimborsi di spesa, anche se analiticamente documentati, corrisposti in aggiunta all’indennità di trasferta. Rimborso misto: si ha quando, unitamente al rimborso analitico delle spese di vitto e alloggio, viene corrisposta anche un’indennità di trasferta. In questo caso, la quota esente prevista nel caso precedente (46, 48 € per trasferte nazionali e 77,47 € per trasferte internazionali) è ridotta di 1/3 quando le spese di vitto o alloggio sono rimborsate o gratuite e di 2/3 quando sia vitto che alloggio sono rimborsati o forniti gratuitamente. Anche in questo caso, i rimborsi analitici delle spese di viaggio, anche sotto forma di indennità chilometrica e di trasporto non si tassano quando le spese stesse siano rimborsate sulla base di idonea documentazione mentre tutti gli altri rimborsi di spese (ulteriori rispetto a vitto, alloggio, viaggio e trasporto) sono interamente assoggettati a tassazione. Rimborso analitico: i rimborsi analitici delle spese di vitto e alloggio, quelli delle spese viaggio, anche sotto forma di indennità chilometrica, e di trasporto, non concorrono a formare il reddito. Le altre spese (ulteriori rispetto a viaggio, trasporto, vitto e alloggio, ad esempio, lavanderia, parcheggio, mance, ecc) sono escluse da tassazione fino all’importo di 15,49 € per le trasferte nazionali, limite elevato a 25,82€ per le trasferte all’estero. Nel caso si corrisponda, in aggiunta al rimborso analitico, un’indennità (esempio diaria) viene completamente assoggettata a tassazione indipendentemente dall’importo. La scelta di uno dei tre sistemi va fatta con riferimento all’intera trasferta non si possono adottare criteri diversi per singole giornate comprese nel periodo di trasferta. In relazione a quanto espresso in questo parere e da quanto contenuto nel Regolamento per il trattamento di missione dell’Ateneo, il rimborso analitico delle spese di vitto e alloggio e di viaggio ai dottorandi anche non titolari di borsa si potrebbe non tassare (anche se gli errori contenuti nell’interpello non consentono in merito di delineare un quadro di assoluta certezza). Nel caso di missione all’estero ricorre l’ipotesi di rimborso misto in relazione al riconoscimento di un’indennità giornaliera ma la diaria non viene comunque riconosciuta ai dottorandi4. 3 http://normativo.inail.it/bdninternet/docs/cm32697.htm Regolamento per il trattamento di missione, art.5, comma 9. Al personale di cui all’art. 1, c. 6, compresi gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca che si recano in missione all’estero usufruendo della maggiorazione della borsa di studio prevista dalla normativa vigente, non compete la diaria, ma il solo rimborso delle spese sostenute. http://www.unipv.it/webstip/REGOLAMENTO%20TRATTAMENTO%20MISSIONE.pdf 4 3 b. Altri soggetti esterni. In merito, l’Università di Firenze ha presentato, in data 26 gennaio 2006, alla Direzione Regionale della Toscana dell’Agenzia delle Entrate un’istanza di interpello ai sensi dell’art. 11 della L. 212/2000, concernente l’obbligo, da parte dell’Università in qualità di sostituto d’imposta, di sottoporre a tassazione i rimborsi delle spese di trasferta, effettuati a favore di soggetti esterni, nell’ipotesi in cui, in aggiunta a tali rimborsi, non venga corrisposto alcun compenso. In tale istanza, come richiesto dall’art. 11 citato, è stato descritto il caso concreto di un contratto di ricerca, stipulato con la Comunità Europea nell’ambito del VI Programma Quadro (Network of Excellence), in attuazione del quale l’Unità amministrativa interessata doveva procedere, nella sede fiorentina, ad organizzare incontri con gli altri docenti e ricercatori partecipanti al progetto, ed è stata prospettata la seguente soluzione interpretativa: i rimborsi analitici delle spese di viaggio e di soggiorno, regolarmente documentate, che gli studiosi partecipanti al progetto di ricerca (residenti e non residenti) sostengono in relazione all’attuazione del progetto stesso, non devono essere assoggettati a ritenuta alla fonte, quando si verifichino le seguenti condizioni: - la trasferta per la quale si paga il rimborso sia direttamente e manifestamente inerente al progetto di ricerca, con esclusione delle trasferte estranee alla conduzione e agli obiettivi della ricerca; - non sia corrisposto, oltre al rimborso delle spese di trasferta documentate, alcun compenso o somma aggiuntiva a qualsiasi titolo; - il rimborso sia analitico, e avvenga previa acquisizione dei documenti di spesa in originale. La Direzione Regionale della Toscana dell’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 9111945/2006 del 22 febbraio 2006, ha ritenuto condivisibile la suddetta soluzione interpretativa. La risposta dell’Agenzia delle Entrate ha efficacia limitatamente al caso concreto prospettato nell’istanza di interpello. Tuttavia, tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell’amministrazione finanziaria”5. Il caso peraltro riguarda solo i ricercatori individuati all’interno di progetti di ricerca approvati e finanziati da Enti esterni. In termini generali, il presupposto per non assoggettare a tassazione i rimborsi analitici giustificati dai documenti di spesa in originale (nel caso in cui non vi sia la corresponsione di qualsiasi altra forma di compenso o remunerazione per prestazioni di lavoro autonomo, professionale o occasionale) risulta essere il seguente: la missione del ricercatore si giustifica in relazione alla sua partecipazione a gruppi di ricerca “formati” o, comunque, approvati dall’Ente finanziatore all’interno di progetti dallo stesso finanziati e non da incarichi dati dall’Ateneo e connessi a sue esigenze. 5 Ai sensi dell’art. 5 del D.M. 26 aprile 2001, n. 209, contenente il “Regolamento concernente la determinazione degli organi, delle procedure e delle modalità di esercizio dell’interpello e dell’obbligo di risposta da parte dell’Amministrazione finanziaria, di cui all’art. 11, comma 5, della L. 212 del 2000”, “ 4 Un altro rilevante problema è quello relativo agli incarichi di collaborazione attribuiti ai sensi dell’art.7, commi 6, 6-bis e 6-ter del DLgs.165/20016. In base a tale normativa, le università possono affidare incarichi di collaborazione sia essi incarichi di studio, di ricerca o di consulenza ovvero di tipo occasionale o coordinato e continuativo. Ciò che contraddistingue tali collaborazioni è il carattere autonomo della prestazione che rimane indipendentemente dalla forma più stabile (coordinato e continuativo) o meno stabile (occasionale) del rapporto. Una serie di disposizioni normative sono, tuttavia, intervenute per definire la legittimità dei presupposti per il ricorso alle collaborazioni con la finalità di arginare il ricorso eccessivo ed improprio che si è fatto di questo strumento da cui è conseguito anche un aumento eccessivo di spesa. È il caso dell’art.1 comma 9 del decreto-legge 12 luglio 2004, n.168 (cosiddetto decreto tagliaspese) dichiarato poi illegittimo dalla Corte Costituzionale per aver fissato dei limiti puntuali a singole voci di spesa dei bilanci degli enti locali ledendo la loro autonomia finanziaria7. Successivamente le disposizioni vengono riprese dalla L.311 del 2004 (finanziaria 2005). In particolare, il comma 118 prevede l’esclusione delle università dai limiti di spesa previsti per le altre p.a. in materia di studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione per il 6 Art.7 c.6 DLgs. 165/2001. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. 6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione. 6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6. L'originario comma 6 era stato sostituito, con i commi 6, 6-bis e 6-ter dall'art. 13, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, soppresso dalla relativa legge di conversione. Successivamente l'art. 32, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione, ha, nuovamente disposto la sostituzione del citato comma 6 con gli attuali commi 6, 6-bis e 6-ter. Con Comunicato 28 novembre 2006 (Gazz. Uff. 28 novembre 2006, n. 277) il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione ha reso noto di aver pubblicato sul proprio sito internet l'avviso concernente l'aggiornamento della procedura comparativa prevista dal presente comma. 7 Art.1 c.9, D.L. 168/2004. La spesa annua sostenuta nell'anno 2004 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, escluse le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, deve essere non superiore alla spesa annua mediamente sostenuta nel biennio 2001 e 2002, ridotta del 15 per cento. L'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'ente, deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. In ogni caso va preventivamente comunicato agli organi di controllo ed agli organi di revisione di ciascun ente. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. 8 Art.1 c.11, L.311/2004. Fermo quanto stabilito per gli enti locali dal comma 42, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione sostenuta per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, non deve essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2004. L'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'ente, deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. In ogni caso, l'atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al secondo periodo deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. 5 triennio 2005-2007. Ancora al comma 11 e al comma 429 dell’articolo unico sono definiti anche gli elementi fondamentali per il conferimento di incarichi di collaborazione: 1) Destinatari: soggetti estranei all’Amministrazione conferente; 2) Materie e oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell’Ente; 3) Obbligo di motivazione che illustri la straordinarietà dell’esigenza e l’impossibilità di provvedervi con le professionalità disponibili internamente; 4) Trasmissione, in ogni caso, dell'atto di affidamento di incarichi e consulenze, corredato della valutazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente locale, alla Corte dei Conti. In caso di mancato rispetto delle predette disposizioni l’affidamento dell’incarico costituirà illecito disciplinare e darà luogo ad un’ipotesi di responsabilità erariale. Per quanto riguarda l’applicabilità alle università della nuova normativa in tema di affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all’amministrazione “in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell’ente”, sembra opportuno riportare il pronunciamento del Comitato Scientifico dell’Ufficio Studi del CODAU. Non appare consentito, in mancanza di espresse indicazioni normative, estendere la deroga, riferita testualmente al limite di spesa, al diverso oggetto di cui al secondo periodo della disposizione. Il menzionato secondo periodo del comma 11 ha portata testualmente più ampia rispetto al primo (contempla non solo gli studi e gli incarichi di consulenza ma anche gli incarichi di ricerca), circostanza che non permette di sovrapporre esattamente le due fattispecie, che appaiono, anche sotto questo profilo, reciprocamente autonome. Può affermarsi, in conclusione, che il comma 11 persegue finalità di contenimento della spesa per consulenze e incarichi di studio agendo in due direzioni: la prima ponendo un limite quantitativo alle spese stesse (dal quale esclude le università), la seconda attraverso una regolamentazione della materia più rigorosa, che dovrebbe evitare abusi e sprechi. Tale ultima disciplina è formulata in termini generali ed appare testualmente riferita a tutte le amministrazioni oggetto della disciplina dello stesso comma 11, con la conseguenza che ad essa debbono attenersi anche le università. Sono tuttavia necessarie alcune puntualizzazioni: 1) La disciplina del comma 11 è riferita testualmente agli incarichi “in materie e per oggetti rientranti nelle competenze delle strutture burocratiche dell’ente”, per cui, a contrario, essa non si applica agli incarichi che riguardano materie e/o oggetti estranei a tali competenze. 2) Ai fini dell’applicazione della norma le università dovranno tener conto dei loro particolari ordinamenti di autonomia, anche per individuare i casi in cui l’affidamento dell’incarico è da ritenersi consentito (il disposto normativo secondo cui “l’incarico è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge” va inteso, per le università, nel senso che l’incarico è possibile anche nei casi previsti dai rispettivi autonomi ordinamenti). 3) Il riferimento alle competenze “delle strutture burocratiche”, contenuto nella norma, porta ad escludere dalla sua area di applicazione i compiti di tipo diverso. La constatazione (di per sé banale) riveste particolare importanza per le università. La missione istituzionale degli Atenei consiste nella didattica e nella ricerca, che rappresentano le “funzioni finali” cui è diretta l’attività dell’ente. Le competenze c.d. burocratiche hanno, presso l’università, carattere meramente strumentale rispetto a tali funzioni. Ne deriva che gli incarichi aventi ad oggetto l’esercizio delle predette funzioni finali non possono essere assoggettati alla disciplina del comma 11. 9 Art. 1, c. 42, L.311/2004. L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente in grado di assicurare i medesimi servizi, ad esclusione degli incarichi conferiti ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. In ogni caso l'atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al primo periodo deve essere corredato della valutazione dell'organo di revisione economicofinanziaria dell'ente locale e deve essere trasmesso alla Corte dei Conti. L'affidamento di incarichi in difformità dalle previsioni di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano agli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti 6 La legge finanziaria 2006 (L.266/2005) al comma 9 (Studi ed incarichi di consulenza) riconferma l’esclusione delle Università, degli enti di ricerca e degli organismi equiparati dai limiti di spesa previsti per le altre p.a. in materia di studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione. Ribadisce altresì i principi e le disposizioni di carattere generale previsti della legge finanziaria 2005 e quindi rimangono valide le indicazioni sopra riportate. Il successivo comma 56 contiene un ulteriore limite di spesa “trattamenti connessi ai singoli incarichi di consulenza in essere alla data del 1.01.2006”, che debbono essere automaticamente ridotti del 10%”. Il comma 56 fa esplicito riferimento alle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (che include, com’è noto, anche le università). Al successivo comma 64, il legislatore prevede espressamente alcune eccezioni a quanto previsto, fra l’altro, dal richiamato comma 56, eccezioni che non contemplano l’università. Dal combinato disposto delle due norme, si può dedurre che anche le università siano destinatarie delle limitazioni di spesa di cui ai commi 56 e 57. Il comma 57 limita invece la possibilità, nel triennio 2006-2008, di stipulare contratti o di conferire incarichi di consulenza, nel senso che, nel loro complesso, tali contratti non possono comportare oneri superiori all’ammontare totale della spesa derivante dai rapporti in essere al 30 settembre 2005, ridotta del 10%. Per quanto riguarda l’individuazione delle amministrazioni e degli organismi destinatari delle limitazioni poste dai predetti commi 56 e 57, va considerato il disposto del comma 56, cui anche il comma 57 fa rinvio per l’individuazione dei destinatari stessi. Con particolare riguardo al comma 56, va innanzitutto rilevato che il limite di spesa ivi previsto non attiene allo stesso oggetto disciplinato dal comma 9 (spesa annua complessiva per studi e incarichi di consulenza), ma all’importo delle indennità, compensi, retribuzioni ed altre utilità comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza, che vanno ridotti del 10%. L’esclusione delle università prevista dal comma 9 (fissazione di un tetto di spesa complessiva per consulenze), non può pertanto essere riferito anche alla disposizione in esame. Sono soggetti alla anzidetta riduzione tutti gli incarichi di consulenza tenendo conto che l’art. 1, comma 11, della legge n. 311/2004-finanziaria 2005 (fatto espressamente salvo dal comma 9 della finanziaria 2006), ne individua la tipologia con riferimento alle materie e agli oggetti “rientranti nella struttura burocratica dell’ente”. Su tale disposizione, tuttavia, che interviene su elementi essenziali di contratti in essere, mutando in senso peggiorativo la condizione di uno dei contraenti, vi sono rilevanti dubbi di costituzionalità. COMMA 173: Invio alla Corte dei Conti degli atti di spesa10. Sull’argomento è intervenuta di recente la Corte dei Conti con delibera n. 4 del 17.02.2006 volta a definire le linee guida per l’attuazione del comma 173, con riferimento tuttavia al controllo della Corte sulle Regioni e sugli enti locali. Alcune indicazioni di tale delibera possono essere utili anche per il settore universitario. La Corte dei Conti ha chiarito, in particolare, quali tipologie di atti devono essere trasmessi: 1. Per quanto concerne gli incarichi, devono essere trasmessi i provvedimenti che contengono la decisione di spesa e quindi gli atti di impegno o di autorizzazione ad un incarico. Gli atti di spesa in senso proprio, cioè i titoli di spesa (mandati di pagamento e simili) dovranno essere trasmessi soltanto quando la spesa stessa non sia preceduta da un corrispondente atto di impegno o di autorizzazione (cioè quando l’impegno sia contestuale al pagamento). L’obbligo di invio, inoltre, riguarda i provvedimenti che comportino, singolarmente nel loro ammontare definitivo, una spesa eccedente i 5.000 € (comprensivi di IVA nei casi in cui è prevista). 2. Per quanto riguarda, invece, il comma 10, la Corte, preso atto della difficile individuazione di confini precisi tra spese di rappresentanza e spese di relazioni pubbliche - alle quali peraltro spesso non corrisponde un’articolazione di bilancio che ne rifletta la differenza in termini contabili - stabilisce che 10 c.173, L.311/2004. Gli atti di spesa relativi ai commi, 9, 10 (Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza), 56 e 57 di importo superiore ai 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei Conti per l’esercizio del controllo successivo sulla gestione. 7 devono essere trasmessi tutti i provvedimenti (o atti di spesa) che autoqualificano le spese come “rappresentanza” o “relazioni pubbliche” ed imputano le medesime ad uno specifico capitolo di bilancio, ovvero rientrano, in ogni caso, nella definizione che di esse ha dato la stessa giurisprudenza della Corte. Il Comitato scientifico del CODAU ribadisce che il comma 173 non prevede un controllo, sia pure successivo, su singoli atti di gestione, ma stabilisce semplicemente che alcuni atti debbano essere trasmessi alla Corte dei conti ai fini del controllo sulla gestione, ove previsto e nei limiti indicati dall’ordinamento. La norma pertanto, non crea nuovi istituti o nuove forme di controllo, ma si limita a prevedere alcuni adempimenti (invio degli atti relativi agli incarichi di consulenza) come obbligatori ai fini dell’esercizio dei controlli già esistenti. Per questo il Comitato Scientifico del CODAU, ritiene opportuno che le università, in via cautelativa, inviino alle Sezioni regionali del controllo delle Corte dei conti le tipologie di atti specificate nella delibera sopra richiamata. Le predette Sezioni regionali, nell’ambito dei programmi di controllo successivo sulla gestione - che devono essere annualmente deliberati da ciascuna Sezione - potrebbero inserire (secondo una ipotesi interpretativa di cui non esiste alcuna conferma in pronunce ufficiali) fra le amministrazioni pubbliche da controllare in ambito regionale anche il settore universitario. Non risulta che ciò sia finora avvenuto. Verificandosi comunque tale presupposto, le Sezioni potrebbero procedere ai riscontri e alle valutazioni previsti per tale tipo di controllo, che ha come esito una relazione. Si tratta di una soluzione che si prospetta, come si è accennato, a mero titolo cautelativo. Non si può trascurare, tuttavia, il fatto che la disposizione in esame si colloca in una legislazione frammentaria ed improvvisata, della quale riesce assai difficile cogliere la coerenza con altre disposizioni organiche che disciplinano i singoli settori (come avviene, appunto, per quello universitario). Tale legislazione sta creando sovrapposizioni di istituti e problemi applicativi che sarebbe opportuno affrontare in modo specifico nelle sedi competenti, sia da parte della Corte dei conti con apposita pronuncia che riguardi anche le università, sia dello stesso legislatore, che sarebbe tenuto ad intervenire con norme più meditate. L’art. 32 della L. 248/2006 che ha convertito il D.L.223/2006 (Decreto Bersani) ha disposto la sostituzione del comma 6 dell’art.7 del Dlgs.165/2001 con gli attuali commi 6, 6-bis e 6-ter (come evidenziato nella precedente nota 6) che precisano le regole da seguire nell’affidamento di incarichi (obiettivi e progetti specifici, impossibilità per la p.a. di utilizzare risorse umane presenti al suo interno, esigenze temporanee e prestazioni altamente qualificate, determinazione di durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione e definizione di procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione). La L. 296/2006, legge finanziaria 2007, comma 505, non introduce, per le università, modifiche alla precedente normativa. Pertanto, permane la validità dei seguenti punti contenuti nella finanziaria 2006: - resta ferma l’esclusione degli Atenei dalla previsione contenuta nel comma 9 riguardante una limitazione di spesa per studi ed incarichi di consulenza nella misura del 40% rispetto a quella sostenuta nel 2004; - restano invariate le limitazioni di spesa di cui ai commi 10 e 11 relative a relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza nonché l’acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e, conseguentemente, non si potranno effettuare spese rispettivamente per un ammontare superiore al 40% ed al 50% della spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2004; - permane la vigenza del comma 57, ai sensi del quale, per il triennio 2006-2008, non si possono stipulare contratti di consulenza che nel loro complesso siano di importo superiore all’ammontare totale dei contratti in essere al 30.09.2005, ridotti del 10%. Niente si dice (neanche nel parere CODAU) in relazione all’obbligo di trasmissione alla Corte dei Conti. 8