Programma sperimentale integrato di interventi

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Programma sperimentale integrato di interventi
Unione Europea
Fondo Sociale Europeo
Repubblica
Italiana
Regione
Liguria
Provincia di
Imperia
Provincia di
Savona
Provincia di Genova
Provincia della
Spezia
Programma sperimentale integrato di interventi
per la promozione dei tirocini e dei contratti di apprendistato (DGR
1051/2013) nell’ambito del Piano Giovani
della Regione Liguria (DGR 1037/2012)
INFORMAZIONE PER I LAVORATORI FINO A 35 ANNI D’ETA’
LE PROVINCE LIGURI
attraverso i Centri per l’Impiego
forniscono servizi finalizzati al miglioramento della condizione professionale dei lavoratori
per favorire il loro inserimento nel mercato del lavoro.
1. PREMESSA E OGGETTO
Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva del lavoro che non si configura come rapporto di lavoro e
consiste in un periodo di formazione in situazione e di orientamento al lavoro svolto presso un datore di lavoro
allo scopo di permettere al tirocinante di acquisire competenze professionali per arricchire il proprio curriculum
favorendone così l’inserimento o il reinserimento lavorativo.
Queste informazioni sono riferite specificamente al programma citato in intestazione e approvato con
Deliberazione della Giunta Regionale 5 agosto 2013, n.1051 e alla “Disciplina regionale dei tirocini formativi e
di orientamento, dei tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo e dei tirocini estivi in attuazione
dell’articolo 35 della L.R. 30/2008”, approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 5 agosto 2013,
n.1052 (di seguito per brevità “Disciplina Regionale”) a cui si rimanda per quanto non dettagliato.
I Centri per l’Impiego registrano al momento dell’iscrizione o successivamente la disponibilità dei lavoratori ad
essere inseriti in azienda per l’attivazione di un’esperienza di tirocinio.
I tirocini attivati nell’ambito del progetto sopra indicato avranno durata di sei mesi e sono finalizzati ad un
inserimento occupazionale con contratto di apprendistato o con altro contratto a tempo indeterminato.
A fronte di tale assunzione che porti ad un incremento occupazionale del proprio organico, l’azienda ospitante
riceverà un contributo secondo le modalità descritte nei bandi.
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2. DESTINATARI E INTERVENTI
I percorsi in oggetto prevedono l’impegno del datore di lavoro ad accogliere in tirocinio un lavoratore di età fino
ai 35 anni nel profilo professionale e secondo le modalità definite dal progetto formativo. Se l’esperienza ha
esito positivo in termini di competenze acquisite dal giovane e di valutazione attitudinale dello stesso, il
percorso può portare all’assunzione del tirocinante.
Gli interventi attivabili sono i seguenti:
1. Percorso di primo ingresso al lavoro: indirizzato a giovani inoccupati o disoccupati che hanno
terminato il loro percorso scolastico o universitario da non oltre 12 mesi dal conseguimento del
diploma, dalla qualifica o della laurea, di età fino ai 28 anni compiuti (ovverossia con età pari a 29 anni
meno un giorno;
2. Percorso di inserimento o reinserimento: destinato a giovani inoccupati o disoccupati che si
trovano al di fuori dei percorsi di studio, con età fino ai 28 anni compiuti (ovverossia con età pari a 29
anni meno un giorno, inoccupati o disoccupati.
3. Percorso di assunzione: destinato a giovani inoccupati o disoccupati che si trovino al di fuori di
percorsi di studio, con età compresa tra 29 e 35 anni (ovverossia con età compresa tra 29 anni
compiuti e 36 anni meno un giorno).
Si precisa che, ai fini dell’ammissibilità della domanda di contributo presentata dal soggetto ospitante il
requisito dell’età deve essere posseduto dal lavoratore al momento della preselezione operata dal Centro per
l’Impiego
I destinatari devono essere regolarmente iscritti ai Centri per l’Impiego e devono aver aggiornato la propria
scheda professionale del Servizio “Match Aziende & Lavoro”, confermando la disponibilità ad essere inseriti in
esperienze di tirocinio, dopo il giorno 1° novembre 2013.
3. CARATTERISTICHE DEI PERCORSI
I tirocini attivabili nell’ambito dei percorsi in oggetto hanno durata semestrale e possono essere attivati a
tempo pieno o parziale.
La sede di svolgimento del tirocinio deve trovarsi all’interno del territorio di una delle Province della Liguria.
Il tirocinio prevede la corresponsione alla persona inserita, da parte del datore di lavoro, di un’indennità
mensile di partecipazione dell’importo di 500,00 Euro per un importo massimo di 3.000 Euro.
Qualora il tirocinio a tempo parziale preveda un impegno orario inferiore alle 80 ore mensili l’importo è ridotto
del 50%.
Per ciascun tirocinio il soggetto promotore, il soggetto ospitante e il tirocinante redigono un progetto formativo
individuale e sottoscrivono una convenzione che definisce reciproci diritti e doveri.
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Il progetto formativo individuale deve essere coerente con il profilo di inserimento previsto per il tirocinio e con
la durata dello stesso e contiene gli obiettivi formativi dell’esperienza di tirocinio oltre alla sua articolazione di
dettaglio e alle modalità organizzative.
Al termine del tirocinio o a seguito della sua interruzione (non prima di due mesi dall’avvio) il soggetto
ospitante può decidere di assumere il tirocinante mediante contratto di apprendistato o altro contratto a tempo
indeterminato1.
4. MODALITÀ DI ACCESSO E DESCRIZIONE DEL PROCESSO
I lavoratori interessati, a rientrare fra i destinatari di cui al punto 2, devono iscriversi ai Centri per
l’Impiego, compilare la scheda professionale del Servizio “Match Aziende & Lavoro” esprimendo la
disponibilità ad essere inseriti in esperienze di tirocinio.
Qualora i lavoratori interessati siano già iscritti presso i Centri per l’Impiego, devono aggiornare o
aver aggiornato dal 1° novembre 2013 la propria scheda professionale del servizio Match (anche
attraverso il servizio “Match on.-line”), confermando la disponibilità ad essere inseriti in esperienze di
tirocinio.
A partire dalla data del 22/02/2014 i Centri per l’Impiego riceveranno, sempre tramite il servizio
Match le domande da parte della aziende interessate ad attivare tirocini nell’ambito del programma
di cui all’oggetto. I Centri per l’Impiego si attiveranno per effettuare la preselezione dei candidati in
possesso dei requisiti richiesti attingendo agli elenchi delle persone che hanno aggiornato dopo il 1°
novembre 2013 la propria scheda professionale, presenti nelle proprie banche dati.
Il Centro per l’Impiego redige un elenco di lavoratori con profilo congruo rispetto alla richiesta aziendale
(almeno 5 candidati per ogni tirocinante richiesto).
A parità di congruità del profilo i candidati verranno ordinati attribuendo un punteggio per l’età anagrafica (solo
per i percorsi 1 e 2) e uno per l’anzianità di iscrizione (per tutti i percorsi) e, a parità di punteggio, risulterà
prioritaria la candidatura della persona con minore età anagrafica.
Tale elenco è inviato al soggetto ospitante che è obbligato a colloquiare tutti i candidati e a darne riscontro al
Centro. Qualora non sia possibile individuare alcun candidato idoneo, il Centro per l’Impiego, se disponibili,
invierà all’azienda ulteriori 5 nominativi. Qualora il datore di lavoro non abbia ancora individuato il proprio
candidato dopo aver valutato tutti i candidati inviati la domanda decade.
Non è possibile per le aziende effettuare alcuna scelta nominativa del tirocinante.
Una volta selezionata la persona da inserire in tirocinio, verrà svolto un colloquio individuale presso il Centro
per l’Impiego durante il quale l’utente sottoscriverà il Patto di Servizio. Successivamente si procederà alla
definizione del Progetto Formativo e alla stipula della convenzione.
Al termine dell’esperienza di tirocinio, previa verifica dell’esito positivo in termini di competenze acquisite dal
giovane e di valutazione attitudinale dello stesso e in assenza di oggettive ragioni che non consentano
l’inserimento occupazionale, il datore di lavoro potrà decidere se procedere all’assunzione del tirocinante:
l’attivazione del percorso non fa infatti insorgere in capo al soggetto ospitante alcun obbligo in tal senso.
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No intermittente, no interinale
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5. REGIME SANZIONATORIO
La rinuncia ad un’offerta di tirocinio da parte del lavoratore che ha precedentemente dato la propria
disponibilità o la successiva interruzione del percorso avviato a seguito di selezione può causare la
cancellazione dall’elenco anagrafico e la perdita dell’anzianità di disoccupazione se non giustificata.
6. TUTELA DELLA PRIVACY
I dati dei quali la Provincia entrerà in possesso a seguito del presente avviso, saranno trattati nel
rispetto dei principi di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196, Codice in materia di protezione dei dati
personali.
I dati forniti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati, previsti dalle norme di legge o di
regolamento, quando la comunicazione risulti necessaria per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali.
7. INFORMAZIONI
Il presente bando è reperibile in Internet sui siti della Regione Liguria e delle Amministrazioni
provinciali o presso i Centri per l’Impiego delle Province Liguri.
Per informazioni rivolgersi ai Centri per l’Impiego delle Province Liguri o consultare i seguenti
siti internet:
 www.regione.liguria.it – www.iolavoroliguria.it
 www.provincia.genova.it/lavoro
 www.formalavoro.provincia.savona.it
 www.provincia.imperia.it - Area Tematica Lavoro
 www.lavoro.laspezia.it – www.provincia.sp.it
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