marcia malghe senso unico
Transcript
marcia malghe senso unico
COMUNE DI CALTRANO Provincia di Vicenza ****************************** Piazza Dante n.8 - 36030 CALTRANO (VI) c.f.84000910244 - p.iva 00541820247n.tel. 0445/891043 - n.fax 0445/390043 Prot. 3110 Ordinanza n. 23 Caltrano, li 22/7/2015 MODIFICHE TEMPORANEE ALLA REGOLAZIONE DEL TRAFFICO NELLE STRADE MONTANE PER EFFETTUAZIONE MANIFESTAZIONE PODISTICA IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO Considerato che domenica 2 agosto 2014 è programmata la manifestazione “34 ^Marcia delle Malghe e Festa della Montagna 2015” che si svolgerà prezzo la località montana “Pozza del Favero” dalle ore 6,00 (partenza marcia) alle ore 18,00 circa; Che l’amministrazione comunale, sentiti gli organizzatori e la locale Organizzazione di Volontariato protezione Civile Caltrano che collabora con gli stessi, ha ravvisato la necessità a) di regolamentare il traffico con un senso unico in tutto il “circuito delle malghe” con direzione “confine Caltrano-Roana -Pozza del Favero - Fondi – Sunio – Paù-strada Cariola”; b) di istituire parcheggi per i partecipanti nella strada del Desoleo; c) di istituire un divieto di sosta nel tratto strada Cariola-incrocio con strada Val Magnaboschi al fine di evitare ingorghi in quel particolare delicato tratto stradale: Ritenuto, al fine di garantire la sicurezza della manifestazione e la fluidità del traffico, emanare una apposita ordinanza secondo la proposta degli organizzatori e dell’amministrazione comunale; Sentito il comando della Polizia Locale Nordest Vicentino, convenzionato per il servizio di Vigilanza con questo Ente, il quale esprime parere favorevole, nonché gli organizzatori della manifestazione; Visto il Regolamento di viabilità vigente; Visto il T.U. delle leggi di P.S.; Visto l’art. 6 comma 4 del DLGS 285/92; Visto l’art. 7 comma 1 del DLGS 285/92. ORDINA 1) 2) 3) 4) E’ istituito il senso unico temporaneo della strada comunale montana nel tratto e con direzione “confine Caltrano-Roana -Pozza del Favero - Fondi – Sunio – Paù – strada Cariola”, con senso di marcia consentito sul lato sinistro ed eventuale parcheggio vetture sul lato destro della strada, dalle ore 6.00 fino alla fine della manifestazione (ore 12.00 circa) di domenica 2 agosto 2015 in concomitanza e per consentire il regolare svolgimento dell’evento “34^ Marcia delle Malghe e Festa della Montagna 2015”, ad eccezione del tratto accesso strada Cariola -incrocio con strada Val Magnaboschi in cui rimarrà inalterato il doppio senso di circolazione; E’ istituito un divieto di sosta in entrambi i lati nel tratto malga Paù-incrocio con strada Val Magnaboschi dalle ore 6.00 alle 11.00 del 2 agosto 2015 fino alla fine della manifestazione in concomitanza e per consentire il regolare svolgimento della “34^ Marcia delle Malghe e Festa della Montagna 2015”; E' consentito il parcheggio delle auto nel primo tratto della strada silvopastorale di Desoleo; La posa della segnaletica ai sensi del vigente codice della strada sarà a cura degli organizzatori nel rispetto dell’art. 21 del C.D.S. in base al D.M. 10/07/2002 . A fine della manifestazione dovrà essere garantita l’originale transitabilità sulla strada interessata dall’evento; A norma dell’art. 3, comma 4 della legge 7.08.1990 n. 241, si avverte che avverso alla presente ordinanza, in applicazione della legge n. 1034/1971, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia. In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3 del D.Lgs. n. 2185 del 1992, sempre nel termine dei 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla opposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali esposti al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del Regolamento, emanato con DPR n. 495/1992. La presente ordinanza viene resa pubblica mediante la pubblicazione di legge , è fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare la presente ordinanza ed agli agenti preposti alla disciplina del traffico di farla rispettare, nel caso di violazione trova applicazione la sanzione prevista dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 285/1992 IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO f.to (Sandonà geom. Loris) Copia della presente ordinanza n. 23 del 22/07/2015 viene pubblicata per 15 giorni all’Albo Pretorio trasmessa via mail a: e COMANDO CARABINIERI CHIUPPANO POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO THIENE PRO LOCO CALTRANO COSPO FORESTALE – COMANDO DI ROANA [email protected] [email protected] [email protected] cs.roana@corpoforestale. RELATA DI PUBBLICAZIONE La presente ordinanza ___________________. è stata esposta all’Albo Pretorio dal ______________ al