marcia malghe senso unico

Transcript

marcia malghe senso unico
COMUNE DI CALTRANO
Provincia di Vicenza
******************************
Piazza Dante n.8 - 36030 CALTRANO (VI)
c.f.84000910244 - p.iva 00541820247n.tel. 0445/891043 - n.fax 0445/390043
Prot. 3110
Ordinanza n.
23
Caltrano, li 22/7/2015
MODIFICHE TEMPORANEE ALLA REGOLAZIONE DEL
TRAFFICO NELLE STRADE MONTANE PER
EFFETTUAZIONE MANIFESTAZIONE PODISTICA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
 Considerato che domenica 2 agosto 2014 è programmata la manifestazione “34 ^Marcia delle Malghe e
Festa della Montagna 2015” che si svolgerà prezzo la località montana “Pozza del Favero” dalle ore
6,00 (partenza marcia) alle ore 18,00 circa;
 Che l’amministrazione comunale, sentiti gli organizzatori e la locale Organizzazione di Volontariato
protezione Civile Caltrano che collabora con gli stessi, ha ravvisato la necessità
a) di regolamentare il traffico con un senso unico in tutto il “circuito delle malghe” con direzione “confine
Caltrano-Roana -Pozza del Favero - Fondi – Sunio – Paù-strada Cariola”;
b) di istituire parcheggi per i partecipanti nella strada del Desoleo;
c) di istituire un divieto di sosta nel tratto strada Cariola-incrocio con strada Val Magnaboschi al fine di
evitare ingorghi in quel particolare delicato tratto stradale:
 Ritenuto, al fine di garantire la sicurezza della manifestazione e la fluidità del traffico, emanare una
apposita ordinanza secondo la proposta degli organizzatori e dell’amministrazione comunale;
 Sentito il comando della Polizia Locale Nordest Vicentino, convenzionato per il servizio di Vigilanza con
questo Ente, il quale esprime parere favorevole, nonché gli organizzatori della manifestazione;
 Visto il Regolamento di viabilità vigente;
 Visto il T.U. delle leggi di P.S.;
 Visto l’art. 6 comma 4 del DLGS 285/92;
 Visto l’art. 7 comma 1 del DLGS 285/92.
ORDINA
1)
2)
3)
4)
E’ istituito il senso unico temporaneo della strada comunale montana nel tratto e con direzione
“confine Caltrano-Roana -Pozza del Favero - Fondi – Sunio – Paù – strada Cariola”, con senso di
marcia consentito sul lato sinistro ed eventuale parcheggio vetture sul lato destro della strada, dalle
ore 6.00 fino alla fine della manifestazione (ore 12.00 circa) di domenica 2 agosto 2015 in
concomitanza e per consentire il regolare svolgimento dell’evento “34^ Marcia delle Malghe e Festa
della Montagna 2015”, ad eccezione del tratto accesso strada Cariola -incrocio con strada Val
Magnaboschi in cui rimarrà inalterato il doppio senso di circolazione;
E’ istituito un divieto di sosta in entrambi i lati nel tratto malga Paù-incrocio con strada Val
Magnaboschi dalle ore 6.00 alle 11.00 del 2 agosto 2015 fino alla fine della manifestazione in
concomitanza e per consentire il regolare svolgimento della “34^ Marcia delle Malghe e Festa della
Montagna 2015”;
E' consentito il parcheggio delle auto nel primo tratto della strada silvopastorale di Desoleo;
La posa della segnaletica ai sensi del vigente codice della strada sarà a cura degli organizzatori nel
rispetto dell’art. 21 del C.D.S. in base al D.M. 10/07/2002 . A fine della manifestazione dovrà essere
garantita l’originale transitabilità sulla strada interessata dall’evento;
A norma dell’art. 3, comma 4 della legge 7.08.1990 n. 241, si avverte che avverso alla presente ordinanza, in
applicazione della legge n. 1034/1971, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per
eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo
Regionale di Venezia.
In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3 del D.Lgs. n. 2185 del 1992, sempre nel termine dei 60 giorni,
può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla opposizione della segnaletica, in relazione alla
natura dei segnali esposti al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del Regolamento,
emanato con DPR n. 495/1992.
La presente ordinanza viene resa pubblica mediante la pubblicazione di legge , è fatto obbligo a tutti gli
utenti della strada di rispettare la presente ordinanza ed agli agenti preposti alla disciplina del traffico di farla
rispettare, nel caso di violazione trova applicazione la sanzione prevista dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 285/1992
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (Sandonà geom. Loris)
Copia della presente ordinanza n.
23 del 22/07/2015 viene
 pubblicata per 15 giorni all’Albo Pretorio
 trasmessa via mail a:
e
COMANDO CARABINIERI CHIUPPANO
POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO THIENE
PRO LOCO CALTRANO
COSPO FORESTALE – COMANDO DI ROANA
[email protected]
[email protected]
[email protected]
cs.roana@corpoforestale.
RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente ordinanza
___________________.
è
stata
esposta
all’Albo
Pretorio
dal
______________
al