Fascicolo Informativo

Transcript

Fascicolo Informativo
ALL. 1 - ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Gentile Operatore Accreditato, il presente Allegato costituisce parte
integrante del Contratto di prestazione di servizio accessorio Mercato
Telematico Sicuro, e contiene un estratto delle Condizioni Generali,
Operative e Particolari Assicurative del servizio a Lei offerto.
Il testo integrale delle Condizioni di Assicurazione polizza n.
42772/6293445 è depositato presso la sede di Borsa Merci Telematica
Italiana S.c.p.A. in via Parigi 11, 00185 ROMA, ed è l'unico facente fede.
ESTRATTO CONDIZIONI GENERALI
PREMESSA
Premesso che
1) ogni Operatore Accreditato, a seguito dell’adesione al Servizio Mercato
Telematico Sicuro, è obbligato ad assicurare la globalità delle transazioni
effettuate nell’ambito della piattaforma telematica per il tramite della Borsa
Merci Telematica Italiana Scpa, di seguito denominata BMTI;
2) le transazioni tra gli Operatori Accreditati avvengono esclusivamente per
il tramite di BMTI.
3) Per Assicuratore deve intendersi Euler Hermes SIAC SpA
Per Contraente deve intendersi BMTI
Per Assicurato deve intendersi il venditore, ovvero l’Operatore Accreditato,
che
•
abbia sottoscritto il contratto di prestazione di servizio accessorio
Mercato Telematico Sicuro allegato alla presente polizza che ne costituisce
parte integrante;
•
al momento dell’adesione al servizio Mercato Telematico Sicuro
non abbia in essere una polizza di assicurazione dei crediti sui medesimi
rischi.
Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue.
ART. 1 – FORMA DELL’ASSICURAZIONE
La presente polizza è stipulata tra Euler Hermes SIAC e il Contraente BMTI
ai sensi dell’art. 1891 del Codice Civile. I diritti derivanti dalla presente
polizza spettano in ogni caso all’Assicurato.
All’Assicurato sono opponibili le medesime eccezioni opponibili
al
Contraente in esecuzione della polizza.
ART. 2 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Assicuratore garantisce all’Assicurato, relativamente alle forniture di beni
e prestazioni di servizi effettuate sul portale telematico del Contraente
nell’ambito del Servizio Mercato Telematico Sicuro, il risarcimento delle
perdite derivanti dall'insolvenza di imprenditori privati suoi Clienti residenti nei
Paesi indicati nell’apposito Allegato alla polizza, nella percentuale stabilita e nei
limiti garantiti.
La quota non garantita dall’Assicuratore, perché eccedente la percentuale
indicata, nonché i rischi sulle eventuali eccedenze di credito che
l'Assicurato conceda oltre il limite stabilito dall’Assicuratore stesso per
ciascun Cliente, rimangono, in caso di sinistro, a intero carico
dell'Assicurato, cui è vietato, pena la decadenza da ogni diritto
all'indennizzo, di assicurarli presso terzi.
La garanzia si applica ai contratti di fornitura di beni e prestazione di servizi
generati sul portale telematico BMTI, dagli Assicurati aderenti al servizio
Mercato Telematico Sicuro, a condizione che
•
siano stati conclusi e fatturati nel corso di validità
dell’assicurazione e prima che siano stati denunciati mancati pagamenti da
parte del Cliente o che per lo stesso sia stata richiesta l’apertura di una
procedura concorsuale
•
le vendite e le prestazioni di servizi siano effettuate con
pagamento dilazionato non superiore alla Durata Massima di Copertura
concordata in polizza.
ART. 3 –
SINISTRO
E’ considerato indennizzabile il sinistro determinato dalla perdita derivante
dal mancato recupero, totale o parziale, di un credito assicurato -non
contestato- per
1° - insolvenza di diritto:
a)
dalla dichiarazione di fallimento del Cliente, o procedura
equivalente;
b)
dall'ammissione del Cliente a procedura di concordato preventivo,
o equivalente;
c)
dalla conclusione di un concordato stragiudiziale, o equivalente,
opponibile dal Cliente a tutti i creditori;
d)
dall’avvenuta ammissione del Cliente a procedura di
amministrazione straordinaria;
e)
dall’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex
art. 182 bis legge fallimentare;
f)
dall'ammissione del Cliente a procedura di liquidazione coatta
amministrativa, sempre che risulti accertato con sentenza lo stato di
insolvenza del Cliente medesimo.
2° - insolvenza di fatto:
a)
dall'accertamento,
con
strumenti
idonei,
secondo
l'ordinamento giuridico del Paese del Cliente, della mancanza di beni
assoggettabili a misure esecutive;
b)
dalla concorde constatazione che la situazione del Cliente è
tale che un pagamento anche parziale è improbabile e che
un'esecuzione forzata, anche di tipo concorsuale, può prevedersi di
risultato trascurabile in rapporto all'ammontare delle spese giudiziarie
da sostenere;
c)
dal non ancor avvenuto pagamento decorsi i termini indicati
nelle Condizioni Particolari da calcolare dalla data di arrivo della relativa
denuncia di mancato pagamento.
Il sinistro è costituito al verificarsi di uno degli eventi sopra menzionati.
ESCLUSIONI:
ART. 4 – DETERMINAZIONE E MODIFICA DEI LIMITI MASSIMI ASSICURABILI CONDIZIONE DI OPERATIVITÀ
a) Segnalazione dei Clienti – richiesta dei Limiti Massimi Assicurabili
(LMA)
Per la determinazione del necessario LMA e al fine di usufruire della
garanzia, l’Assicurato -per il tramite del Contraente - deve, mediante
apposito
modulo
telematico,
sottoporre
all’approvazione
dell’Assicuratore tutti i Clienti con cui opera o intende operare a credito
nell’ambito del servizio Mercato Telematico Sicuro. L’Assicurato -per il
tramite del Contraente - deve comunicare all’Assicuratore eventuali
ritardi nei pagamenti che all’atto della richiesta siano superiori a 90
giorni dalla scadenza originariamente pattuita.
Il Limite Massimo Assicurabile eventualmente stabilito dall’Assicuratore
per ciascun Cliente rappresenta l’importo massimo che l’Assicuratore
garantisce sul Cliente dell’Assicurato.
Le esposizioni individuali eccedenti il LMA fissato -che non devono
essere assicurate presso terzi- rientrano in copertura man mano che si
crea disponibilità nell’ambito del LMA in vigore per effetto di pagamenti
eseguiti dal Cliente, a meno che nel frattempo –per il tramite del
Contraente- non sia stato denunciato il mancato pagamento di un
credito assicurato. I pagamenti sono imputati in ordine cronologico di
esigibilità, fermo restando quanto stabilito al successivo articolo 6.
La delibera riportata nel riquadro “Decisione” della comunicazione di
ciascun LMA riguarda, senza possibilità di cumulo, anche le forniture
effettuate verso qualsiasi indirizzo riconducibile al Cliente preso in
esame, sempre che quest’ultimo assuma in proprio le obbligazioni da
esse nascenti.
Le Parti convengono espressamente che per l’espletamento degli
adempimenti istruttori necessari all’Assicuratore per la valutazione e
successiva determinazione dei limiti massimi assicurabili relativamente
a singoli Clienti dell’Assicurato e per ogni rinnovo viene designata dalle
Parti stesse la SIAC Services S.r.l. -con sede in Roma, via R.
Matarazzo 19, cod. fisc./p. I.V.A. 04674951001- il cui incarico si intende
adempiuto con l’inoltro delle risultanze degli adempimenti istruttori al
solo Assicuratore, inoltro che viene escluso nei confronti
dell’Assicurato.
b) Concessione , Modifica dei Limiti Massimi Assicurabili (LMA)
L’Assicuratore si riserva il diritto di:
1.
concedere o meno copertura assicurativa (LMA) sui
nominativi dei Clienti sottoposti ad approvazione, senza che tali
provvedimenti comportino necessità di fornire giustificazione o
motivazione al Contraente o all’assicurato.
2.
ridurre o cancellare qualsiasi LMA precedentemente stabilito
per uno o più Clienti;
3.
escludere dalla copertura le operazioni effettuate
dall'Assicurato verso uno o più Paesi, intendendosi cancellati di fatto,
senza comunicazione nominativa, i LMA in precedenza concessi per i
singoli Clienti;
4.
modificare le condizioni di copertura dei Paesi ammessi in
polizza.
Tali decisioni si applicano alle consegne o alle prestazioni effettuate
decorsi tre giorni lavorativi dalla pubblicazione sull’apposita pagina
WEB della comunicazione da parte dell’Assicuratore.
c) Obbligo di riservatezza
Tutti i documenti e le comunicazioni emessi dall’Assicuratore sono
strettamente riservati e il Contraente e l’Assicurato non devono darne
notizia a terzi, secondo la legge vigente.
ART. 5 – GESTIONE DEL CREDITO ASSICURATO
a) Segnalazione di aggravamento del rischio
Allegato 1 - Estratto delle Condizioni di Assicurazione - Pagina 1 di 5
L’Assicurato e il Contraente devono segnalare all’Assicuratore, entro 15
giorni da quello in cui ne abbiano avuto conoscenza ogni atto o fatto che
possa modificare la valutazione dei rischi assunti e dei limiti massimi
assicurabili stabiliti dall’Assicuratore, l'apprezzamento sulla solvibilità dei
Clienti o comunque possa costituire minaccia di sinistro, nonché le
modifiche di ragione sociale, le interruzioni o cessazioni di attività, tanto
proprie che dei Clienti.
b) Denuncia di mancato pagamento
L’Assicurato -per il tramite del Contraente- deve denunciare
all’Assicuratore, entro 15 giorni da quello in cui ne abbia avuto conoscenza:
•
le situazioni di insolvenza giudizialmente accertate;
•
i titoli di credito insoluti soggetti a protesto in cui il Cliente sia
l’obbligato principale;
Per le sole situazioni diverse da quelle sopra indicate l’Assicurato -per il
tramite del Contraente- deve denunciare:
•
ogni mancato incasso, entro 15 giorni dalla scadenza originaria del
credito o da quella prorogata secondo quanto disposto nelle Condizioni
Particolari di polizza;
•
il mancato pagamento di titoli di credito non soggetti a protesto, di
ricevute bancarie e di titoli di credito soggetti a protesto in cui il Cliente non
sia l’obbligato principale entro 15 giorni dalla scadenza originaria del credito
o da quella prorogata secondo quanto disposto nelle Condizioni Particolari
di polizza, oppure, se la conoscenza è successiva a tale termine, entro 15
giorni da quello in cui l’Assicurato ne abbia avuto notizia.
L’Assicurato decade dal diritto all'indennizzo in caso di mancato rispetto dei
termini suddetti.
c) Autorizzazioni
Nel caso in cui l’Assicurato intenda inserire in copertura crediti con dilazioni
iniziali di pagamento superiori alla Durata Massima di Copertura deve
ottenere -per il tramite del Contraente- espressa autorizzazione da parte
dell’Assicuratore; diversamente, i crediti di cui sopra non saranno oggetto di
garanzia assicurativa pur essendo assoggettati al calcolo del premio.
ART. 6 – GESTIONE DEL RECUPERO
a) Procedure di recupero
L’Assicurato ha la facoltà di seguire direttamente la gestione delle
procedure di recupero dei crediti assicurati.
L’Assicurato deve in ogni caso gestire direttamente le procedure per il
recupero di crediti di importo complessivo uguale o inferiore a quello
indicato nelle Condizioni Particolari di polizza
Qualora intenda affidare le pratiche all’Assicuratore, contestualmente alla
denuncia di mancato pagamento l’Assicurato deve -per il tramite del
Contraente e utilizzando l’apposita modulistica- affidare alla SIAC Services
S.r.l., con sede in Roma, via R. Matarazzo 19, cod. fisc./part. I.V.A.
04674951001, la gestione delle procedure di recupero di crediti assicurati
(scaduti e a scadere) di importo complessivo superiore a quello indicato
nelle Condizioni Particolari di polizza, allegando i documenti necessari.
Nei casi in cui l’Assicurato gestisca direttamente le procedure di recupero:
deve tempestivamente fare un’ingiunzione di pagamento al Cliente, agli
eventuali coobbligati e garanti e, all’occorrenza, intraprendere le azioni di
recupero giudiziale; deve, inoltre, aggiornare costantemente l’Assicuratore
di ogni evoluzione nel corso della gestione delle procedure di recupero e
degli eventuali recuperi conseguiti. Nelle ipotesi d’insolvenza del Cliente
dichiarata ufficialmente dall’autorità giudiziaria competente, l’Assicurato
deve presentare istanza a tale autorità secondo le modalità e nei tempi
previsti dalla legge, informando subito l’Assicuratore e trasmettendogli
copia di tutti i documenti giustificativi. L’Assicurato è responsabile di ogni
pregiudizio che all’Assicuratore possa derivare dall'inadempimento di tali
obblighi ai sensi degli articoli 1914 e 1915 del Codice Civile.
L’Assicurato non può concludere accordi o esprimere consensi senza
l’autorizzazione scritta dell’Assicuratore e si impegna a seguire le direttive
eventualmente impartite dall’Assicuratore.
L’Assicurato deve trasferire la gestione delle procedure di recupero
all’Assicuratore a richiesta di quest’ultimo. A tal fine, l’Assicurato si impegna
a sottoscrivere e a rilasciare all’Assicuratore ogni documento utile per
l’esercizio dei diritti connessi ai crediti, siano essi interamente o
parzialmente assicurati e ad attenersi alle istruzioni date dall’Assicuratore ai
fini del contenimento della perdita, compresa l’interruzione di ulteriori
consegne.
b) Imputazione dei recuperi e delle spese legali
I pagamenti e/o i recuperi, comunque conseguiti, potranno essere imputati
ad eventuali crediti per fatture emesse dopo la cancellazione di un LMA (e,
perciò, esclusi dalla copertura assicurativa) soltanto dopo che risultino
totalmente pagati i crediti per fatture emesse in vigenza di LMA. Ciò in
deroga a quanto disposto dall’articolo 1193 del Codice Civile.
I pagamenti e i recuperi ottenuti sia dall’Assicurato che dall’Assicuratore si
imputano, quindi, proporzionalmente alla parte coperta e a quella non
coperta dal momento in cui sia stato denunciato il mancato pagamento del
credito assicurato. Tali criteri di imputazione saranno adottati anche dopo il
pagamento dell’indennizzo. Eventuali forme di garanzia ottenute
dall'Assicurato si intendono estese in proporzione al credito assicurato.
Qualora le azioni di recupero siano state seguite direttamente
dall’Assicurato, la quota di spese legali di competenza dell’Assicuratore,
opportunamente documentate, verrà calcolata in sede di indennizzo ma
non potrà comunque eccedere in valore il 10% dell’importo assicurato
per il quale è stata intrapresa l’azione di recupero.
Le spese legali derivanti dalla contestazione del credito, di natura
tecnica o commerciale, sono a totale carico dell’Assicurato in caso di
mancato riconoscimento dei diritti di quest’ultimo.
Nei casi in cui si ottenga il recupero integrale dell'importo in sofferenza,
le spese legali sostenute, imputate proporzionalmente alla parte
coperta e non coperta, saranno indennizzate all’Assicurato solo nel
caso in cui la procedura di recupero sia stata seguita da Siac Services
S.r.l.
ART. 7
– INDENNIZZO
Il pagamento dell'indennizzo è effettuato all’Assicurato entro 30 giorni
dal termine costitutivo del sinistro. Nel caso in cui le procedure siano
state seguite dall’Assicurato, il pagamento dell‘indennizzo è subordinato
alla condizione che l’Assicurato abbia fornito la documentazione a
riprova del riconoscimento del credito da parte del Cliente, dei recuperi
eventualmente conseguiti, dell’infruttuosità delle azioni di recupero
svolte in via stragiudiziale, nel caso di crediti di importo complessivo
uguale o inferiore a quello indicato nelle Condizioni Particolari di
polizza, o degli atti legali compiuti (decreto ingiuntivo esecutivo e/o
notifica dell'atto di precetto) in tutti gli altri casi. Nelle sole ipotesi di
procedure concorsuali, o procedure equivalenti all’estero, l’indennizzo è
effettuato entro 30 giorni dalla trasmissione all’Assicuratore -a seconda
della procedura concorsuale in corso- della domanda di insinuazione al
passivo, della copia della lettera circolare del Commissario preposto,
della dichiarazione di voto/credito o di analoga documentazione
finalizzata al riconoscimento del credito. Resta fermo che l'Assicurato
deve documentare all’Assicuratore, entro 15 giorni dalla ricezione, il
riconoscimento del credito ed i recuperi eventualmente conseguiti.
Sulla base della garanzia accordata e degli eventuali recuperi si
determina la perdita assicurata alla quale viene applicata la Percentuale
di Copertura stabilita.
La liquidazione dell’indennizzo resta sospesa se il credito assicurato è
oggetto di una contestazione. In questo caso -fermi restando i termini
costitutivi del sinistro- l’indennizzo sarà corrisposto entro 30 giorni dalla
conoscenza formale dell’Assicuratore del riconoscimento del credito
assicurato da parte del Cliente oppure del provvedimento giudiziale o
della sentenza esecutiva favorevole all’Assicurato, sempre che venga
fornita la documentazione che dimostri l’apposizione sul titolo di una
formula esecutiva idonea a consentire l’immediata esecuzione nel
Paese ove risiede il Cliente; resta fermo che l’onere dell’esecuzione
rimane in capo all’Assicurato. Nel caso in cui l’Assicurato non si attivi ai
fini dell’esecuzione del provvedimento giudiziale o della sentenza
esecutiva di cui sopra è tenuto a restituire all’Assicuratore, a semplice
richiesta, gli importi ricevuti a titolo di indennizzo.
Se, dopo il pagamento di un indennizzo, viene rilevato che la copertura
non avrebbe dovuto trovare applicazione, l'Assicurato si impegna a
rimborsare a semplice richiesta dell’Assicuratore gli importi incassati
indebitamente entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta di rimborso.
Con il pagamento dell’indennizzo l’Assicuratore, previa manifestazione
di volontà, è surrogato in tutti i diritti e le azioni dell’Assicurato relativi al
credito assicurato; in ogni caso i recuperi conseguiti direttamente
dall’Assicurato devono da questi essere versati entro 10 giorni
all’Assicuratore per la quota si sua spettanza.
L'importo massimo complessivo degli indennizzi e spese che
l’Assicuratore può essere tenuto a pagare per ogni annualità
assicurativa, stabilito nelle Condizioni Particolari di polizza, viene fissato
in rapporto ai premi imponibili relativi alla medesima annualità durante
la quale è stato originariamente assicurato il credito il cui mancato
pagamento ha determinato il sinistro.
ART. 9 – VALUTA DI POLIZZA
Il premio e gli indennizzi dovuti in base alla presente assicurazione
devono essere corrisposti in Euro ed i rischi relativi sono assunti in
garanzia dall’Assicuratore in Euro.
Per le vendite effettuate in valuta estera gli importi assunti in garanzia in
Euro sono determinati in base al controvalore in Euro, del giorno di
fatturazione, come stabilito dalle norme valutarie. Il controvalore
adottato è valido anche per la liquidazione di sinistro.
Eventuali recuperi successivi all’indennizzo sono convertiti in Euro sulla
base del loro controvalore alla data di negoziazione.
ART. 10 –
DIRITTO DI CONTROLLO
Il Contraente riconosce all’Assicuratore il diritto di controllare la
veridicità e l’esattezza delle sue dichiarazioni e il rispetto degli impegni
assunti con la sottoscrizione della polizza, nonché di effettuare qualsiasi
Allegato 1 - Estratto delle Condizioni di Assicurazione - Pagina 2 di 5
verifica necessaria, anche presso gli uffici del Contraente stesso e
dell’Assicurato.
In caso di opposizione al controllo da parte del Contraente o dell’Assicurato,
l’Assicuratore ha la facoltà di risolvere il contratto con conseguente
decadenza da ogni diritto all’indennizzo.
Il diritto di controllo può essere esercitato anche in previsione della
liquidazione dell’indennizzo e in questo caso il pagamento dell’indennizzo in assenza di inadempimenti contrattuali- è disposto entro il mese in cui
viene conclusa la verifica.
ART. 11 – DISDETTA, RECESSO E RISOLUZIONE
Il Contraente e l’Assicuratore hanno la facoltà di disdire la polizza alla
scadenza di ogni periodo assicurativo, con lettera raccomandata da inviare
entro i termini indicati nelle Condizioni Particolari di polizza.
In caso di disdetta della polizza, le forniture conseguenti a contratti
telematici stipulati in vigenza di polizza purché assistiti da garanzia
assicurativa , sono assicurate nell’ambito del LMA precedentemente in
vigore anche se fatturate successivamente alla data di cessazione della
garanzia assicurativa, purché le relative forniture siano state effettuate entro
e non oltre 4 mesi dalla data di cessazione e salvo che nel frattempo uno o
più Assicurati abbiano segnalato un mancato pagamento a carico del
Cliente fornito o che per lo stesso sia stata richiesta l’apertura di una
procedura concorsuale.
Il contratto si intenderà risolto di diritto con decadenza da ogni diritto ad
indennizzo nei seguenti casi:
a)
omesse o infedeli comunicazioni relative alla gestione della polizza;
b)
omessa o infedele segnalazione di tutte le operazioni effettuate;
indipendentemente dall’Assicurato cui l’omissione è riferita;
c)
omesso pagamento del premio indipendentemente dall’Assicurato cui
l’omissione è riferita.
In ogni caso i premi riscossi resteranno acquisiti dall’Assicuratore salvo i
maggiori rimborsi o danni che l’Assicuratore possa pretendere dal
Contraente.
ART. 12 – CESSIONE DEI DIRITTI
L’Assicurato può cedere il diritto all’indennizzo derivante dalla presente
polizza a terzi, previa approvazione dell’Assicuratore, con l’emissione di
un’apposita appendice.
ART. 13 – COMUNICAZIONI - GESTIONE TELEMATICA E COMUNICAZIONI
ELETTRONICHE - PROCEDURE E MODALITÀ APPLICATIVE
Salvo accordi diversi, tutte le comunicazioni inviate dall’Assicuratore
riguardanti la polizza saranno indirizzate al Contraente, il quale si impegna
ad informare immediatamente l’Assicurato.
ART. 14 – LEGGE E FORO COMPETENTE
Per tutto ciò che non risulti contemplato dalla polizza valgono le norme della
legge italiana.
Per le eventuali controversie e azioni derivanti dalla polizza resta
espressamente convenuta l'esclusiva competenza del Foro di Roma.
DEFINIZIONI
CLIENTE GARANTITO: IMPRENDITORE PRIVATO CHE ACQUISTA MERCI E SERVIZI
MEDIANTE IL PORTALE TELEMATICO BMTI, RESIDENTE IN UNO DEI PAESI PREVISTI
IN POLIZZA, CON CUI L’ASSICURATO OPERA A CREDITO ED INSERITO IN POLIZZA
MEDIANTE APPOSITO LIMITE MASSIMO ASSICURABILE.
CREDITO ASSICURATO: CREDITO -FATTURATO IN VIGENZA DI POLIZZA A CLIENTI
GARANTITI- DERIVANTE DALL’ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE DELL’ASSICURATO IN
VIRTÙ DI CONTRATTI DI FORNITURA DI BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI CONCLUSI
SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA BMTI TRA OPERATORI ACCREDITATI
NELL’AMBITO DEL SERVIZIO MERCATO TELEMATICO SICURO.
DURATA MASSIMA DI COPERTURA: PERIODO DI TEMPO, STABILITO SULLA BASE
DELLA DILAZIONE DI PAGAMENTO ACCORDATA DALL'ASSICURATO AI PROPRI
CLIENTI GARANTITI, IN CUI È OPERANTE LA GARANZIA ASSICURATIVA. DECORRE
DALLA FINE DEL MESE DI FATTURAZIONE.
GLOBALITÀ: PRINCIPIO DI BASE DELLA POLIZZA CHE PREVEDE CHE IL
CONTRAENTE NON SELEZIONI I RISCHI DA SOTTOPORRE A COPERTURA; DA CUI
CONSEGUE L’OBBLIGO DI SOTTOPORRE A COPERTURA -E NOTIFICARE
ALL’ASSICURATORE- TUTTE LE TRANSAZIONI A CREDITO EFFETTUATE SUL
PORTALE TELEMATICO BMTI DAGLI ASSICURATI, OPERATORI ACCREDITATI,
ADERENTI AL SERVIZIO MERCATO TELEMATICO SICURO.
LIMITE MASSIMO ASSICURABILE: IMPORTO ENTRO CUI L’ASSICURATORE
ACCORDA LA GARANZIA PER CIASCUN CLIENTE SOTTOPOSTOGLI DAL
CONTRAENTE. E’ UN PLAFOND ROTATIVO.
MANCATO PAGAMENTO: CREDITO IMPAGATO ALLA SCADENZA ORIGINARIA O
PROROGATA A NORMA DI POLIZZA.
MASSIMO INDENNIZZO: LIMITE COMPLESSIVO DI RISARCIMENTI E SPESE A CARICO
DELL’ASSICURATORE PER OGNI PERIODO ASSICURATIVO.
MINIMO DI PREMIO: PREMIO MINIMO DOVUTO PER OGNI PERIODO ASSICURATIVO.
PERCENTUALE DI COPERTURA: PERCENTUALE APPLICATA ALLA PERDITA
GARANTITA PER DETERMINARE L’IMPORTO DELL’INDENNIZZO.
PREMIO: CORRISPETTIVO UNICO E INDIVISIBILE DELLA PRESTAZIONE
ASSICURATIVA.
PROCEDURE DI RECUPERO: AZIONI, AMICHEVOLI O GIUDIZIARIE, INTRAPRESE
PER IL CONSEGUIMENTO DEL RECUPERO DEL CREDITO.
RECUPERO: QUALSIASI VALORE OTTENUTO A FRONTE DI UN MANCATO
PAGAMENTO.
SINISTRO: EVENTO CHE DETERMINA LA PERDITA DEL CREDITO ASSICURATO.
SURROGA: TRASFERIMENTO ALL’ASSICURATORE DI TUTTI I DIRITTI E LE
AZIONI DELL’ASSICURATO CONNESSI A UN IMPORTO INDENNIZZATO.
VALUTA DI POLIZZA: VALUTA IN CUI VERRÀ CONVERTITO QUALSIASI IMPORTO
INERENTE ALLA GESTIONE DELLA POLIZZA.
CONDIZIONI OPERATIVE
ART. 2 -
DECORRENZA, DURATA E RINNOVO DEI LIMITI MASSIMI
ASSICURABILI.
a) Decorrenza e durata dei Limiti Massimi Assicurabili.
Il Limite Massimo Assicurabile stabilito, in caso di prima richiesta, avrà
efficacia retroattiva per le fatture emesse durante il periodo di validità
della polizza e non ancora scadute (scadenza originaria o prorogata del
credito), che dovranno, pertanto, essere assoggettate al pagamento del
premio. Quanto sopra si applica anche nelle ipotesi di aumento di limiti
in vigore, di ripristino di limiti revocati a richiesta dell’Assicurato -per il
tramite del Contraente- o cancellati dall’Assicuratore, di concessione su
limiti precedentemente cancellati.
Ogni Limite Massimo Assicurabile decade allo scadere del periodo
assicurativo in cui è stato richiesto.
Agli effetti delle comunicazioni di riduzione o cancellazione nominativa
dei Limiti Massimi Assicurabili, il limite precedentemente in vigore, o la
parte disponibile di esso al momento della fornitura, sarà ritenuto valido
per le consegne o le prestazioni ancora da effettuare derivanti da
contratti regolarmente perfezionati alla data di pubblicazione sul
apposito sito WEB della relativa comunicazione purché sussistano tutte
le seguenti condizioni:
a)
che l'Assicurato non possa, legalmente o contrattualmente,
fermare le consegne;
b)
che le consegne siano effettuate entro 4 mesi dalla data del
provvedimento stesso ed in ogni caso fatturate prima della scadenza
della polizza, se non rinnovata;
c)
che l’Assicurato -per il tramite del Contraente- segnali
all’Assicuratore gli impegni assunti entro 15 giorni dalla ricezione della
comunicazione del provvedimento cautelativo.
In caso di sinistro dovrà essere fornita documentazione a riprova del
rispetto delle condizioni sopra indicate.
Se il provvedimento di cancellazione deriva da sospensione Paese,
attività cessata, insolvenza giuridica, trasformazione in holding oppure
cessazione per trasformazione, la garanzia assicurativa non può
ritenersi operante per gli ordini in corso di esecuzione.
b) Rinnovo dei Limiti Massimi Assicurabili.
L’Assicurato -per il tramite del Contraente - deve aggiornare l’elenco dei
nominativi per cui intende rinnovare i Limiti Massimi Assicurabili per il
nuovo periodo assicurativo: tre mesi prima della fine di ciascun periodo
assicurativo sarà a disposizione del Contraente l'elenco dei Clienti
rientranti nella garanzia. L’Assicurato –per il tramite del Contraente deve aggiornare tale elenco con le eventuali esclusioni derivanti dalle
proprie necessità. I Limiti Massimi Assicurabili per il nuovo periodo sono
operanti per tutti i nominativi compresi nell'elenco e non esclusi
dall’Assicurato -per il tramite del Contraente -. Il mancato
aggiornamento dell'elenco entro 30 giorni dalla data del rinnovo è
considerato come integrale conferma dei nominativi in essere.
Per i nominativi oggetto di un provvedimento di cancellazione o rifiutati
con i quali opera a credito, l’Assicurato -per il tramite del Contraente ha l'obbligo di rinnovare la segnalazione a norma di polizza all'inizio
della seconda annualità assicurativa successiva a quella di adozione
del provvedimento da parte dell’Assicuratore.
ART. 3 - PERDITA GARANTITA.
a) Calcolo della perdita garantita
Premesso che sono escluse dalla copertura assicurativa e, perciò, non
sono indennizzabili:
a) le operazioni effettuate verso Aziende con cui esiste un rapporto di
controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile,
b) gli interessi di mora, le penali, le somme incassate che l’assicurato
fosse tenuto a restituire alla massa fallimentare in seguito ad azione
revocatoria.
c) le perdite su crediti assicurati che dipendano da stato di guerra
dichiarata o non dichiarata, ostilità e loro conseguenze, rivoluzioni,
tumulti, ribellioni totali o parziali, moratorie generali e particolari ed,
inoltre, da eventi catastrofici di origine naturale nonché da esplosioni o
contaminazioni radioattive,
la perdita garantita è costituita da:
1. il valore del credito indicato in fattura (comprese le spese di
trasporto, di imballaggio, di assicurazione e tasse varie in essa
Allegato 1 - Estratto delle Condizioni di Assicurazione - Pagina 3 di 5
figuranti) per la parte rientrante nel Limite Massimo Assicurabile in essere al
momento della conclusione del contratto di fornitura di beni e prestazione di
servizi sulla piattaforma BMTI;
2. le spese legali sostenute per il recupero dei crediti oggetto di
indennizzo, riconosciute secondo le regole di polizza.
Dalla perdita così determinata vengono dedotte le somme recuperate o da
recuperare, di seguito indicate:
3. qualsiasi importo versato all'Assicurato dal Cliente o da terzi;
4. il valore di realizzo di qualsiasi garanzia, diritto e valore rimessi come
pagamento all'Assicurato;
5. il valore di realizzo, preventivamente concordato con l’Assicuratore,
delle merci recuperate;
6. l’offerta concordataria in caso di concordato stragiudiziale, o istituti
analoghi;
7. l’offerta concordataria o in assenza un importo pari al 50%
dell'indennizzo liquidabile in caso di concordato preventivo o di accordo
di ristrutturazione dei debiti (ex art. 182bis legge Fallimentare), od
istituti analoghi,
Per le situazioni di insolvenza indicate ai punti 6 e 7, la liquidazione si
intende salvo conguaglio a chiusura delle singole procedure. Il mancato
invio della documentazione probatoria del credito e/o il non
riconoscimento totale o parziale del credito in sede di procedura
concorsuale obbliga l'Assicurato a restituire alla Assicuratore, a
semplice richiesta, quanto indebitamente incassato.
CONDIZIONI PARTICOLARI
ART. 1) DURATA DELLA POLIZZA , AMBITO E CARATTERISTICHE DELLA COPERTURA
Fermo restando che la garanzia assicurativa è condizionata al pagamento del premio, la presente polizza scade il 30 giugno 2012.
La polizza si applica alla globalità delle operazioni a credito, fatturate nel corso di validità della polizza, derivanti dall’attività imprenditoriale
dell’Assicurato, aderente al servizio Mercato Telematico Sicuro, e relative a contratti di fornitura di beni e prestazione di servizi conclusi nel
corso di validità della polizza sul portale telematico BMTI verso Clienti residenti in:
Rep. San Marino e Stato Città del Vaticano
Paesi esteri di cui all’Allegato di polizza
alle seguenti condizioni
GRUPPO PAESI
PERCENTUALE DI
INSOLVENZA DI FATTO
AUTONOMIA E/O
LIMITE ATTIVITÀ DI RECUPERO
(ALLEGATO PAESI*)
COPERTURA
ART. 1.2.C CGP
LATITUDINE
ART 4 C.G.P.
ITALIA, R.S.M. E S.C.V.
85 %
150 giorni
Sì
Euro 1000,00
I/AA
85 %
150 giorni
Sì
Euro 1000,00
II/A
85 %
150 giorni
Sì
Euro 1000,00
III/BB
80 %
180 giorni
No
Euro 1000,00
IV/B
75 %
270 giorni
No
Euro 1000,00
V/C
70 %
360 giorni
No
Euro 1000,00
La Durata massima di copertura fissata in 8 mesi è il limite di tempo stabilito sulla base della dilazione di pagamento accordata dall'Assicurato ai
propri Clienti, in cui è operante la garanzia assicurativa. Decorre dalla fine del mese di fatturazione. Relativamente a operazioni con modalità di
pagamento analoghe a “rimessa diretta” e “a vista” viene fissato quale termine di scadenza convenzionale un mese dalla data di emissione
della fattura.
L'Assicurato, fermo restando quanto indicato all’articolo 3 b) delle Condizioni Generali di polizza, ha il diritto di accordare autonomamente ai
propri Clienti ulteriori proroghe di scadenza per un periodo non superiore a mesi 4 a decorrere dalla fine del mese della scadenza originaria ed
a condizione che la dilazione globale (dilazione originaria e prorogata) non oltrepassi la durata di mesi 8 a decorrere dalla fine del mese di
emissione della fattura.
Eventuali proroghe di scadenza che complessivamente superino i 4 mesi o che comportino una dilazione globale eccedente gli 8 mesi, possono
essere accordate solamente previa autorizzazione dell’Assicuratore, diversamente, i crediti di cui sopra non saranno oggetto di garanzia
assicurativa, fermo restando che il relativo premio è comunque dovuto.
L’Assicurato non può accordare autonomamente proroghe di pagamento a Clienti per i quali l’Assicuratore abbia, prima della scadenza indicata
in fattura, cancellato il relativo Limite Massimo Assicurabile, anche in questi casi deve ottenere la preventiva autorizzazione dell’Assicuratore,
diversamente, i crediti di cui sopra non saranno oggetto di garanzia assicurativa, fermo restando che il relativo premio è comunque dovuto.
ART. 3) MASSIMO INDENNIZZO.
L'importo massimo complessivo di indennizzi e spese che l’Assicuratore può essere tenuto a pagare per ogni annualità assicurativa viene
fissato nella misura di 25 volte i premi imponibili versati dal Contraente (Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a.) nel corso della medesima
annualità durante la quale è stato originariamente assicurato il credito il cui mancato pagamento ha determinato il sinistro.
ART. 4) SPESE ACCESSORIE.
a) Adempimenti istruttori
Con riferimento a quanto concordato fra le Parti nelle Condizioni Generali di polizza, per l’espletamento da parte di SIAC Services S.r.l. degli
adempimenti istruttori necessari all’Assicuratore per la determinazione dei Limiti Massimi Assicurabili relativamente a singoli Clienti
dell’Assicurato e per ogni rinnovo, il Contraente riconoscerà a SIAC Services S.r.l. i seguenti corrispettivi:
ITALIA
EUROPA OCCIDENTALE
ALTRI PAESI
Indagine ordinaria
Euro 30.02 più I.V.A.
Euro 45.31 più I.V.A
Euro 68.10 più I.V.A
Rinnovo
Euro 30.02 più I.V.A.
Euro 45.31 più I.V.A
Euro 68.10 più I.V.A
pagabili secondo i termini e le modalità indicati nella fattura emessa da SIAC Services S.r.l.
Gli importi sopra indicati sono quelli in vigore alla data di emissione del presente documento.
Tali corrispettivi saranno aggiornati alla data del 1° gennaio di ogni anno sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie (ISTAT costo della vita) con decimali, rilevato al 30 novembre precedente e con arrotondamento al centesimo di Euro.
Di seguito sono indicati i Paesi rientranti nel raggruppamento “Europa Occidentale”: Andorra; Austria; Belgio; Danimarca; Finlandia; Francia;
Germania; Gibilterra; Grecia; Irlanda; Islanda; Liechtenstein; Lussemburgo; Malta; Norvegia; Paesi Bassi; Portogallo; Principato di Monaco;
Regno Unito; Spagna; Svezia; Svizzera.
b) Infocover
L’Assicurato può concedere autonomamente a ciascun cliente italiano – su cui non risulti in vigore un LMA fissato da Euler Hermes SIAC S.p.A.
– un limite di credito non superiore a euro 11.000,00 (undicimila/00) se dispone del dossier di tenore positivo fornito in applicazione del servizio
“Infocover” da Siac Service S.r.l. Tutte le procedure previste in polizza concernenti la validità e l’efficacia del LMA, sono estese alle operazioni
effettuate in applicazione del servizio “Infocover”. Il Contraente riconoscerà a Siac Service S.r.l. i seuguenti corrispettivi:
Euro 10,50 (dieci/50) più I.V.A. per prima richiesta e Euro 8,93 (otto/93) più I.V.A. per rinnovo.
Allegato 1 - Estratto delle Condizioni di Assicurazione - Pagina 4 di 5
Mercato domestico
ITALIA
REP. DI SAN MARINO
STATO CITTÀ DEL VATICANO
Mercato estero
Gruppo I/AA
ANDORRA
AUSTRALIA
AUSTRIA
BELGIO
CANADA
CIPRO
DANIMARCA
ESTONIA
FINLANDIA
FRANCIA
GERMANIA
GIAPPONE
GRECIA
GUADALUPE
GUIANA FRANCESE
IRLANDA
LIECHTENSTEIN
LUSSEMBURGO
MALTA
MARTINICA
NORVEGIA
NUOVA ZELANDA
PAESI BASSI
PORTO RICO
PORTOGALLO
PRINCIPATO MONACO
REGNO UNITO
REUNION
SINGAPORE
SLOVACCHIA
SLOVENIA
SPAGNA
STATI UNITI AMERICA
SVEZIA
SVIZZERA
GUAM (Dip. USA)
HONG KONG
IS. VERGINI (Dip. GB)
IS. VERGINI (Dip. USA)
Is. Minori Territorio
Esterno USA*
*WAKE ISLAND, MIDWAY ISL.,
JOHNSTON, HOWLAND AND
BAKER ISL
S. Pierre Miquelon (Dip.F)
SAINT HELENA (Dip. GB)
SAMOA (Dip. USA)
T.ri francesi meridionali
TAIWAN
Turks e Caicos (Dip.GB)
Wallis e Futuna (Dip. F)
EMIRATI ARABI UNITI*
(*E.A.U.:ABUDABI, AJMAN,
MAURIZIUS
MESSICO
MONTSERRAT (Dip. GB)
OMAN
PERÙ
POLONIA
POLINESIA FRANCESE
REPUBBLICA CECA
QATAR
SUD AFRICA
TRINIDAD E TOBAGO
COSTA RICA
CROAZIA
EL SALVADOR
FILIPPINE
GIORDANIA
GUATEMALA
INDIA
MAROCCO
NAMIBIA
NIUE (Dip. N. ZELANDA)
PANAMA
SRI LANKA
THAILANDIA
TUNISIA
URUGUAY
GUYANA
HONDURAS
INDONESIA
KIRIBATI
LESOTHO
LETTONIA
LITUANIA
MICRONESIA
MOZAMBICO
PALAU
PAPUA NUOVA GUINEA
PARAGUAY
REP. DOMINICANA
ROMANIA
RUSSIA
SAINT KITTS & NEVIS
SAMOA OCCIDENTALI
SAO TOME E PRINCIPE
SENEGAL
St. LUCIA
St. VINCENT
SWAZILAND
TANZANIA
TURCHIA
UGANDA
UNGHERIA
VANUATU
ZAMBIA
Gruppo II/A
BERMUDE
CAYMAN (Dip. GB)
CILE
FALKLAND (Dip. GB)
FAROE ISL.
GIBILTERRA
GROENLANDIA
MACAO
MALESIA
MARIANNE ISL(Dip.USA)
MAYOTTE (Dip. F)
NUOVA CALEDONIA
Gruppo III/BB
ANGUILLA (Dip. GB)
ARABIA SAUDITA
BAHAMAS
BRASILE
BRUNEI
COLOMBIA
COREA DEL SUD
DUBAI, FUJAYRAH, RAS AL
KHAIMAH, SHARJAH, UM AL
QAIWAN)
ISRAELE
KUWAIT
Gruppo IV/B
ARUBA
BARHEIN
BULGARIA
BOTSWANA
CINA
Gruppo V/C
ALGERIA
ANGOLA
ANTIGUA E BARBUDA
ANTILLE OLANDESI
AZERBAJAN
BARBADOS
BENIN
BURKINA FASO
BUTAN
CAMERUN
COOK (Dip. NZ)
DOMINICA
EGITTO
GABON
GHANA
GRENADA
Allegato 1 - Estratto delle Condizioni di Assicurazione - Pagina 5 di 5
CONTRATTO DI PRESTAZIONE
SERVIZIO ACCESSORIO “MERCATO TELEMATICO
SICURO”
6.
Tra
BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A. con sede
legale in Roma, Piazza Sallustio 21, codice fiscale e partita IVA
06044201009, iscritta al Registro Imprese presso la Camera di
Commercio di Roma al numero 88251/2000, numero di fax 0644117349 qui rappresentata da Annibale Feroldi in qualità di
rappresentante pro tempore della società medesima (qui di seguito
anche “BMTI”)
E
AGRICAF S.R.L. a socio unico con sede legale in Roma (RM), Via
Luigi Perna 51, codice fiscale e partita IVA 09826791007, iscritta al
Registro Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al numero
1191268/2000 numero di fax 06-89280180, qui rappresentata dal sig.
Marco Goretti, in qualità di legale rappresentante pro tempore della
società medesima, esercente attività di intermediazione assicurativa e
regolarmente iscritta alla sezione E del Registro Unico degli
Intermediari, (di seguito anche “AGRICAF”)
E
Denominazione
con sede legale nel comune di
Prov.
Indirizzo
C.F. Impresa
iscritta al Registro Imprese presso la Camera di Commercio di
al numero REA
qui rappresentata da
in qualità di rappresentante/titolare (in conformità ai poteri statutari
e/o di procura) pro tempore della società/azienda
medesima, esercente l’attività di
Operatore Accreditato alle transazioni sulla Piattaforma Telematica
(di seguito anche "Aderente" o "Assicurato")
1.
2.
3.
4.
5.
PREMESSO
che BMTI, costituita ex art. 2.2 L. 580/1993 ed autorizzata ad
assumere la suddetta denominazione ai sensi del comma 2
dell’articolo 8 del D.M. 174/2006, è la società di gestione della
Borsa Merci Telematica Italiana e svolge funzioni di interesse
generale garantendo l’unicità di funzionamento della
Piattaforma telematica mediante l’attività di organizzazione e
gestione dell’intero mercato telematico riferito ai prodotti
agricoli, agroalimentari ed ittici;
che BMTI, al fine di dare impulso e di favorire le contrattazioni
sulla Piattaforma Telematica, intende offrire a tutti gli Operatori
Accreditati BMTI servizi facoltativi e accessori alle
contrattazioni telematiche;
che a tal fine BMTI ha stipulato con EULER HERMES SIAC
Spa (qui di seguito, la “Compagnia”) – Società leader nel
settore dell’assicurazione del credito - una polizza ex art. 1891
c.c. (anche la “Polizza”). Tale Polizza ha ad oggetto la copertura
assicurativa di perdite relative a insolvenza, in seguito al
verificarsi di uno degli eventi indicati nelle Condizioni Generali,
Operative e Particolari di Assicurazione oggetto della Polizza
stessa (anche, le “Condizioni di Assicurazione”, per estratto in
Allegato 1), derivanti dai rapporti contrattuali generati sulla
Piattaforma Telematica BMTI dagli Operatori Accreditati;
che BMTI è in grado di proporre la suddetta copertura ai propri
Operatori Accreditati a condizioni di favore, avendo assunto
direttamente lo svolgimento di alcune attività di Polizza
(istruttoria, gestione limiti di credito, etc.) che altrimenti
sarebbero gravate direttamente sugli Assicurati e sulla
Compagnia;
che AGRICAF è una società di intermediazione e consulenza
assicurativa iscritta alla sezione E del Registro Unico degli
Intermediari quale collaboratore di EULER HERMES SIAC
7.
8.
Spa e che essa collaborerà con BMTI nello svolgimento delle
attività, assunte da BMTI, per ridurre i costi assicurativi e gli
adempimenti nell'interesse degli Operatori Accreditati;
che al fine di una migliore riuscita del servizio, AGRICAF
presta la propria consulenza ed assistenza assicurativa a favore
degli Operatori Accreditati secondo quanto meglio dettagliato in
seguito;
che destinatario del servizio può essere solo un venditore
(Operatore Accreditato BMTI), il quale con il presente contratto
(anche, il "Contratto") accetta e dichiara di volersi avvalere del
servizio fornito da BMTI in via esclusiva per i contratti stipulati
sulla Piattaforma Telematica;
che l’Aderente dichiara di conoscere e di accettare il
Regolamento Generale BMTI nonché i Regolamenti speciali di
prodotto;
tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene quanto segue
Art. 1 - Premesse ed Allegati
Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente Contratto e sono pienamente vincolanti fra le Parti, i loro
successori ed aventi causa.
Art. 2 - Oggetto del Contratto
Il presente Contratto ha per oggetto il servizio facoltativo e
accessorio alle contrattazioni telematiche “Mercato Telematico
Sicuro”, che consiste nell’assicurazione contro il rischio di
insolvenza dei privati acquirenti (anche, i "Clienti"), entro i limiti
massimi richiesti ed affidati ed alle Condizioni di Assicurazione, in
relazione alle operazioni di vendita effettuate sulla Piattaforma
Telematica BMTI tramite la generazione di contratti telematici.
Il servizio “Mercato Telematico Sicuro” oggetto del presente
Contratto comprende l'attività di assistenza e consulenza sulle
esigenze assicurative del credito che sarà offerta da AGRICAF
all'Aderente secondo le contingenti necessità dello stesso.
Il servizio oggetto del presente Contratto si applica esclusivamente
alle condizioni di seguito indicate ed alle Condizioni di
Assicurazione.
Art. 3 - Eventi dannosi oggetto del servizio
L’assicurazione copre, relativamente alle forniture di beni e
prestazioni di servizi (anche, le "Vendite"), effettuate nell’ambito
della Piattaforma Telematica, le perdite derivanti dal mancato
recupero, totale o parziale, di crediti non contestati, conseguenti
all’insolvenza di un acquirente, residente in uno dei Paesi indicati
nell'apposito Allegato di Polizza, salva comunque l’applicazione di
uno scoperto obbligatorio come risulta dalla percentuale di copertura
di cui all’art. 1 delle Condizioni Particolari.
L’insolvenza può essere:
1° - insolvenza di diritto:
a) dalla dichiarazione di fallimento del Cliente, o procedura
equivalente;
b) dall'ammissione del Cliente a procedura di concordato
preventivo, o equivalente;
c) dalla conclusione di un concordato stragiudiziale, o equivalente,
opponibile dal Cliente a tutti i creditori;
d) dall’avvenuta ammissione del Cliente a procedura di
amministrazione straordinaria;
e) dall’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex
art. 182 bis legge fallimentare;
f) dall'ammissione del Cliente a procedura di liquidazione coatta
amministrativa, sempre che risulti accertato con sentenza lo
stato di insolvenza del Cliente medesimo.
2° - insolvenza di fatto:
a) dall'accertamento, con strumenti idonei, secondo l'ordinamento
giuridico del Paese del Cliente, della mancanza di beni
assoggettabili a misure esecutive;
b) dalla concorde constatazione che la situazione del Cliente è tale
che un pagamento anche parziale è improbabile e che
un'esecuzione forzata, anche di tipo concorsuale, può prevedersi
di risultato trascurabile in rapporto all'ammontare delle spese
giudiziarie da sostenere;
c) dal non ancor avvenuto pagamento decorsi i termini indicati
nelle Condizioni Particolari da calcolare dalla data di arrivo
della relativa denuncia di mancato pagamento.
Contratto di prestazione servizio accessorio “Mercato Telematico Sicuro” - Pagina 1 di 4
Il sinistro si considera accaduto al verificarsi di uno degli eventi
sopra menzionati.
Art. 4 - Condizioni per la prestazione del servizio
L’Aderente può avvalersi del servizio oggetto del presente Contratto
a condizione che sia un Operatore Accreditato da BMTI, secondo
quanto indicato nel Regolamento Generale di BMTI, o si tratti di uno
dei soggetti iscritti nell’elenco tenuto dalla Deputazione Nazionale.
Contestualmente alla firma del presente Contratto, pertanto,
l'Operatore che non sia già accreditato dà il proprio consenso
all'accreditamento presso BMTI compilando l'apposito modulo in
Allegato 2.
L'efficacia della copertura assicurativa nonché la prestazione da parte
di BMTI e di AGRICAF dei servizi oggetto del presente Contratto è
soggetta al buon esito delle procedure di accreditamento.
Possono formare oggetto del servizio fornito da BMTI i crediti sorti
da contratti telematici generati sulla Piattaforma Telematica BMTI e
che si riferiscano a rapporti contrattuali che ad esclusivo giudizio di
BMTI possano essere oggetto di indennizzo. L’Aderente ha l'obbligo
di richiedere il servizio assicurativo per ogni altro eventuale contratto
generato sulla Piattaforma telematica, nei limiti della disponibilità del
servizio, pena la perdita della copertura assicurativa per tutti i
contratti assicurati.
BMTI darà la possibilità all’Aderente di controllare in tempo reale
sul sito www.bmti.it il valore dei contratti assicurati.
La garanzia assicurativa è prestata unicamente quando le condizioni
di vendita, tenuto conto anche di eventuali proroghe, non accordino
all’acquirente un termine di pagamento superiore a 7 mesi a
decorrere dalla fine del mese di fatturazione, secondo quanto meglio
specificato nelle Condizioni di Assicurazione.
Art 5 - Casi di esclusione del servizio e limiti di copertura
Non potranno formare oggetto del servizio:
- vendite effettuate con le seguenti modalità di pagamento:
a) anticipato contanti/assegno circolare;
b) contanti/assegno circolare alla consegna della merce
(C.O.D.);
c) lettera di credito irrevocabile confermata o non, a vista o a
scadenza;
d) contro documenti a vista (C.A.D.).
- vendite effettuate verso soggetti non assicurabili in quanto
non riconducibili alla categoria di imprenditori privati o in
quanto residenti in Paesi non ammessi in copertura;
- cessioni di beni ammortizzabili e operazioni esenti da I.V.A.,
ai sensi dell’articolo 10 del DPR n. 633 del 26.10.1972;
- vendite effettuate a Clienti per i quali l’Assicuratore non
abbia mai concesso un limite massimo assicurabile (L.M.A.
rifiutati);
- vendite effettuate a Clienti per i quali l’Assicuratore abbia
comunicato un provvedimento di cancellazione di limite
massimo assicurabile, ad eccezione di quelle effettuate in
esecuzione di contratti regolarmente perfezionati alla data
del provvedimento, quando sussistono tutte le condizioni di
cui all'articolo 2, quarto comma, delle Condizioni Operative;
- vendite effettuate ad Aziende con cui esiste un rapporto di
controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del Codice
Civile;
gli interessi di mora, le penali, le somme incassate che
l’assicurato fosse tenuto a restituire alla massa fallimentare
in seguito ad azione revocatoria;
- le perdite su crediti assicurati che dipendano da stato di
guerra dichiarata o non dichiarata, ostilità e loro
conseguenze, rivoluzioni, tumulti, ribellioni totali o parziali,
moratorie generali e particolari ed, inoltre, da eventi
catastrofici di origine naturale nonché da esplosioni o
contaminazioni radioattive.
Art. 6 - Adesione al programma assicurativo e decorrenza della
garanzia
BMTI offre il solo servizio di contraenza per conto altrui ex art. 1891
c.c., permettendo all’Aderente di aderire alla Polizza, con mera
rivalsa del premio anticipato, delle spese accessorie relative ad
adempimenti istruttori, eventuale recupero crediti ed eventuali altre
spese di Polizza, senza alcun addebito ulteriore.
AGRICAF contribuisce alla promozione e realizzazione del servizio
e, nell’interesse alla migliore efficienza dello stesso, presta
direttamente a favore dell'Aderente l’attività di consulenza ed
assistenza di cui questi necessiti in relazione a quanto fatto oggetto
del presente Contratto.
La copertura assicurativa decorre dalla fine del mese di fatturazione.
Relativamente ad operazioni con modalità di pagamento analoghe a
"rimessa diretta" ed "a vista" viene fissato quale termine di scadenza
convenzionale un mese dalla data di emissione della fattura.
Art. 7 - Limiti Massimi Assicurabili (LMA)
L’accesso alla copertura assicurativa per le perdite causate
dall'insolvenza dei Clienti e derivanti da crediti risultanti dai contratti
telematici è possibile solo nei limiti di credito (di seguito anche
“LMA”) previsti nelle Condizioni di Assicurazione ed, ove previsto,
previa verifica da parte della Compagnia circa la probabilità che il
Cliente possa o meno adempiere al contratto stipulato sulla
Piattaforma Telematica.
La suddetta verifica nonché quella inerente la disponibilità
dell'affidamento richiesto viene effettuata al momento della
generazione del contratto telematico assicurato e l’esito viene
comunicato immediatamente all’Aderente.
L'Aderente deve indirizzare tutte le comunicazioni inerenti le
richieste dei LMA a BMTI, che le trasmetterà prontamente per suo
conto alla Compagnia tramite AGRICAF.
Il Limite Massimo Assicurabile, in caso di prima richiesta, aumento
di limiti in vigore, ripristino di limiti revocati o cancellati,
concessione su limiti precedentemente cancellati, ha efficacia
retroattiva per le fatture emesse durante il periodo di validità della
Polizza e non ancora scadute (scadenza originaria o prorogata del
credito).
Art. 8 - Obbligo segnalazione di aggravamento del rischio
Entro 15 giorni dalla conoscenza del fatto deve segnalare
direttamente all'Assicuratore nonché per conoscenza ad AGRICAF
ogni atto o fatto che possa modificare la valutazione dei rischi assunti
o dei LMA o l'apprezzamento della solvibilità dei Clienti, o che
comunque possa costituire minaccia di sinistro, nonché le modifiche
di ragione sociale, le interruzioni o cessazioni di attività, tanto
proprie che dei propri Clienti.
Art. 9 - Dilazione del termine di pagamento e mora
L'Aderente deve comunicare ad AGRICAF il mancato incasso di un
credito assicurato non oltre 60 giorni dalla scadenza del termine
originario di pagamento.
La mancata comunicazione nel termine costituisce inadempimento
del presente Contratto e può comportare altresì la cessazione della
garanzia assicurativa.
l’Aderente ha facoltà di concedere ai propri Clienti proroghe per un
periodo non superiore a mesi 3 a decorrere dalla fine del mese della
scadenza originaria ed a condizione che la dilazione globale
(dilazione originaria e prorogata) non oltrepassi la durata di mesi 7 a
decorrere dalla fine del mese di emissione della fattura.
Entro tale periodo l'Aderente deve tutelare il proprio credito con le
modalità e nei termini più opportuni per il buon esito dello stesso.
Le seguenti proroghe di scadenza:
1. proroghe che complessivamente superino i tre mesi;
2. proroghe che comportino una dilazione globale eccedente i 7
mesi;
3. proroghe a Clienti per i quali l'Assicuratore abbia, prima della
scadenza indicata in fattura, cancellato il relativo LMA;
possono essere accordate solamente previa autorizzazione
dell'Assicuratore da richiedersi per il tramite di BMTI, pena la
perdita della garanzia assicurativa.
In caso di concessione della proroga, che dovrà comunque essere
previamente comunicata a BMTI, l'Aderente si impegna altresì a
comunicare ad AGRICAF l'eventuale persistere della morosità
dell'acquirente non oltre 10 giorni dalla scadenza del termine
dilazionato di pagamento. Il mancato avviso e la mancata
comunicazione nei termini costituisce inadempimento del presente
Contratto e può comportare altresì la cessazione della garanzia
assicurativa.
Art. 10 - Presentazione delle richieste di indennizzo
Verificatasi una ipotesi di inadempimento, l’Aderente, al fine di
ottenere l’indennizzo previsto per il mancato pagamento del credito
da parte dell’acquirente, deve a pena di decadenza della garanzia
assicurativa, entro 10 giorni dalla scadenza del termine originario di
pagamento o della eventuale proroga previamente comunicata a
BMTI, ad AGRICAF la richiesta di indennizzo completa di tutte le
Contratto di prestazione servizio accessorio “Mercato Telematico Sicuro” - Pagina 2 di 4
informazioni disponibili e della documentazione di cui all’art. 7 delle
Condizioni Generali.
AGRICAF presterà a favore dell'Aderente l’assistenza e consulenza
necessarie in questa fase del rapporto contrattuale.
La perdita oggetto di copertura è la perdita subita dall’Aderente in
relazione ai crediti insoluti non contestati, rientranti nel servizio
secondo quelli che sono i termini di Polizza allegati al presente
Contratto.
I pagamenti e/o i recuperi, comunque conseguiti, si imputano
proporzionalmente alla parte assicurata e no dal momento in cui sia
stato denunciato il mancato pagamento del credito assicurato, anche
in deroga all'art. 1193 c.c.
BMTI permetterà all’Aderente di controllare in tempo reale sul sito
www.bmti.it, nella sezione “Concludi Contratti Sicuri”, il valore dei
sinistri denunciati ed il valore dell’indennizzo disponibile.
Art. 11 - Recupero crediti
La procedura di recupero crediti è a carico dell’Aderente e deve
essere seguita direttamente dall’Aderente stesso.
L’Aderente ha la possibilità, per il tramite della Contraente e
utilizzando apposita modulistica, di affidare alla SIAC Services S.r.l.,
con sede in Roma, via R. Matarazzo 19, cod. fisc./part. I.V.A.
04674951001, la gestione delle procedure di recupero di crediti
assicurati.
Art. 12 - Pagamento dell’indennizzo
La liquidazione dell’indennizzo avviene entro i LMA concordati con
la Compagnia sui singoli Clienti ed i limiti tutti di Polizza ed è
subordinata alla tempestiva effettuazione delle comunicazioni di
competenza dell’Assicurato, alla completezza e congruità dei
documenti a corredo della denuncia di sinistro ed all’adozione degli
altri comportamenti a garanzia del credito (sospensione delle
forniture, atti conservativi, etc.), secondo quanto meglio specificato
nelle Condizioni di Assicurazione.
La Compagnia provvederà essa stessa al pagamento dell’indennizzo
entro 30 giorni dal termine costitutivo del sinistro, a condizione che
siano soddisfatte tutte le condizioni di indennizzabilità previste dal
presente Contratto e dalle Condizioni di Assicurazione.
Art. 13 - Oneri economici
Per i servizi di cui all’art. 2, l’Aderente verserà un importo pari allo
……% del valore comprensivo di IVA di ogni contratto telematico
stipulato sulla Piattaforma Telematica BMTI (……% come rimborso
del premio assicurativo e delle spese di polizza, oltre allo …..% come
corrispettivo esente IVA per i servizi offerti da AGRICAF) più il
rimborso delle spese accessorie relative agli adempimenti istruttori
come stabilito nelle Condizioni Particolari (art.4), a pena di
risoluzione immediata ed automatica del presente Contratto entro le
48 (quarantotto) ore successive alla conclusione di ogni contratto
telematico, mediante bonifico bancario sul cc n° 10979544 intestato a
AGRICAF S.R.L. Banca Unicredit ag ROMA DESSI’ abi 03002 cab
05284 (IBAN: IT33N0300205284000010979544).
La percentuale dello …..% si applica a ciascuno dei contratti
telematici assicurati che l’Aderente stipula sulla Piattaforma
Telematica BMTI durante il periodo di validità del presente
Contratto. L’Aderente deve inviare a mezzo fax ad AGRICAF copia
della ricevuta del bonifico a riprova dell’avvenuto pagamento del
prezzo del servizio, entro le 48 (quarantotto) ore successive alla
conclusione di ogni contratto telematico.
Art. 14 - Forma delle comunicazioni
Laddove non sia diversamente disposto, le comunicazioni da parte
dell'Aderente a BMTI e/o ad AGRICAF e viceversa, previste dal
presente contratto o dalle Condizioni di Assicurazione, potranno
essere fatte via fax o via e-mail con conferma di lettura.
Art. 15 - Durata del Contratto. Recesso.
Il presente Contratto, in quanto ha per oggetto un servizio connesso e
collegato alla Polizza stipulata tra BMTI e la Compagnia con validità
dal 1 luglio 2010 sino al 30 giugno 2011, ha la medesima validità
sino al 30 giugno 2011
Ciascuna delle Parti potrà recedere liberamente dal Contratto
dandone preavviso scritto, mediante lettera raccomandata con avviso
di ricevimento da spedire almeno 30 giorni prima del giorno in cui il
recesso dovrà avere effetto.
Art. 16 - Responsabilità per mancata fornitura dei servizi.
Esonero da Responsabilità
In caso di mancata fornitura, o di fornitura parziale o inesatta, dei
servizi oggetto del presente Contratto o in caso di ritardo nella
fornitura degli stessi, BMTI ed AGRICAF saranno responsabili nei
confronti dell’Aderente solo se l’inadempimento anche parziale od il
ritardo nella fornitura siano stati determinati da loro colpa grave o
dolo.
BMTI ed AGRICAF non sono responsabili per eventuali ritardi o
inadempimenti posti in essere dalla Compagnia nella fase di gestione
dei sinistri.
L’Aderente prende atto che né BMTI né AGRICAF hanno alcun
potere di interferenza nelle determinazioni assunte dalla Compagnia
in merito alla decisione di ammettere o meno un credito ad
indennizzo, con la conseguenza che nessuna responsabilità può
essere attribuita alle stesse in merito alle modalità e ai termini di
gestione della pratica di liquidazione dell’indennizzo.
L’Aderente esonera espressamente BMTI ed AGRICAF dalla
responsabilità per ogni eventuale danno che possa derivargli dal fatto
o dall’omissione della Compagnia e di altri Operatori operanti
nell’ambito della Piattaforma Telematica.
BMTI ed AGRICAF non rispondono in alcun modo nei confronti
dell’Aderente dell’inadempimento del contratto telematico generato
sulla piattaforma Telematica.
Art. 17 - Divieto di cessione del Contratto
E’ fatto espresso ed assoluto divieto all’Aderente di cedere in tutto od
in parte, direttamente od indirettamente, i diritti allo stesso spettanti
in virtù del presente Contratto e/o di consentire a terzi di avvalersi dei
servizi forniti dalla BMTI o da AGRICAF senza il preventivo
consenso scritto di queste ultime.
Art. 18 - Risoluzione di diritto del Contratto
BMTI avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente
Contratto, così come previsto dall’art. 1456 c.c., qualora l’Aderente:
non rispetti puntualmente anche uno solo degli obblighi relativi
ai termini ed alle modalità di presentazione della
documentazione;
fornisca notizie o informazioni false e mendaci, incomplete o
non corrette a BMTI, ad AGRICAF o alla Compagnia al
momento della presentazione della richiesta di indennizzo;
non segnali entro i termini previsti l’avvenuto pagamento da
parte dell’acquirente e/o il mancato incasso di un credito
assicurato;
compia atti con dolo o colpa a danno di BMTI, di AGRICAF o
della Compagnia;
ceda in tutto od in parte, direttamente od indirettamente, i diritti
derivanti dal presente Contratto, senza il preventivo consenso
scritto di BMTI o AGRICAF;
non versi puntualmente le somme di cui all’art. 13
non sia più in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento
Generale BMTI e dal D.M n. 174/2006 per poter operare sulla
Piattaforma Telematica gestita da BMTI;
agisca contro le disposizioni di cui al Regolamento Generale
BMTI e dei Regolamenti speciali di prodotto.
Art. 19 - Clausole generali
L’invalidità o la nullità di una o più delle clausole del presente
Contratto non comprometterà la validità delle rimanenti clausole, che
conserveranno in ogni caso pieno vigore ed efficacia.
Il mancato o il ritardato esercizio di uno dei diritti spettanti ad una
Parte ai sensi del presente Contratto non può essere considerato come
rinuncia a tali diritti.
Il presente Contratto viene redatto in triplice copia in lingua italiana.
L'Aderente stamperà e tratterrà per sé una copia del contratto e ne
invierà copia firmata via posta, anticipandola per fax, a BMTI ed a
AGRICAF agli indirizzi e numeri di fax indicati nell’intestazione del
presente Contratto, unitamente a copia firmata delle informative di
legge.
Il presente Contratto si intende concluso nel momento in cui copia
del Contratto, sottoscritta dall'Aderente, perviene al fax di BMTI e di
AGRICAF, fermo che la copertura assicurativa è subordinata
all’accreditamento di cui all’art. 4 e diventa efficace al buon esito
delle verifiche di cui all'art. 7.
Per le finalità di cui al presente Contratto, le Parti eleggono domicilio
presso gli indirizzi indicati nell'intestazione del presente Contratto.
Le comunicazioni previste dal presente Contratto e/o dalle
Condizioni di Assicurazione si intenderanno ricevute alla data
risultante dalla ricevuta di trasmissione dell’apparecchio (se
effettuate mediante telefax), nel momento della conferma di lettura
(se effettuate mediante e-mail), nel momento in cui giungeranno
Contratto di prestazione servizio accessorio “Mercato Telematico Sicuro” - Pagina 3 di 4
all’indirizzo del destinatario (se effettuate mediante lettera
raccomandata A.R.), ovvero alla data di sottoscrizione della ricevuta
di avvenuta consegna (se effettuate mediante consegna a mano).
Art. 20 - Controversie
Il presente Contratto verrà disciplinato ed interpretato ai sensi del
diritto italiano. Per tutte le controversie che dovessero sorgere con
riferimento al presente Contratto sarà esclusivamente competente il
Foro di Roma
Art. 21 - Protezione dei Dati Personali – Riservatezza delle
Informazioni
L’Aderente, con la sottoscrizione del consenso presente in calce al
Contratto, presta il proprio consenso a che i propri dati personali e le
informazioni riservate (i “Dati”) forniti a BMTI ed a AGRICAF ai
soli fini degli adempimenti previsti dal Contratto siano oggetto di
trattamento da parte di BMTI ed AGRICAF, quali autonomi e distinti
titolari del trattamento, nel rispetto della normativa vigente in materia
di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30/06/2003 n.
196, in G.U. 29/07/03, serie gen. 174, suppl. ord. n. 123/L in vigore
dal 1/01/2004). L'Aderente prende altresì atto che, in caso di diniego
o revoca del consenso, l'esecuzione del Contratto da parte di BMTI
ed AGRICAF diverrà impossibile. L’Aderente è consapevole e presta
il suo consenso al fatto che i suoi Dati potranno essere trasferiti anche
elettronicamente da parte di BMTI e di AGRICAF ad altri soggetti e
società che forniscono servizi necessari allo svolgimento dell’attività
di BMTI e di AGRICAF ivi compresi fini statistici. Tali soggetti
opereranno quali responsabili del trattamento e saranno autorizzati
all’assolvimento degli obblighi contrattuali, identificati ai sensi di
legge e resi edotti dei vincoli imposti dal d.lgs 30/06/2003 n. 196.
L'elenco dei responsabili al trattamento sarà a disposizione
dell'Aderente dietro richiesta da inoltrarsi a BMTI e ad AGRICAF.
I Dati dell’Aderente verranno archiviati in forma cartacea e
computerizzata, e conservati presso la sede amministrativa di BMTI e
di AGRICAF e presso le sedi delle Camere di Commercio dove egli è
iscritto, con predisposizione di idonee misure di sicurezza, tali da
garantire la tutela e la massima riservatezza, che verranno adeguate
nel tempo in conformità alla legge ed alla evoluzione tecnica del
settore. L’Aderente ha i diritti previsti dall’articolo 7 del d.lgs
30/06/2003 n. 196 e, in particolare, può ottenere in qualsiasi
momento l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione dei dati che
lo riguardano, fatte salve le esigenze contabili e gli obblighi di
conservazione imposti dalla legge.
L’Aderente prende atto e presta il proprio consenso a che la propria
denominazione (nome e cognome per le persone fisiche, ragione
sociale per quelle giuridiche), nonché codice fiscale o partita IVA,
siano inseriti e resi disponibili per la consultazione on-line sulla
piattaforma BMTI, contenente l’elenco degli operatori ammessi alle
contrattazioni. Il conferimento dei Dati è facoltativo, tuttavia, un
diniego e/o una revoca del consenso comporterebbe l'impossibilità di
inserire tali Dati sulla piattaforma BMTI. Tale elenco sarà
consultabile unicamente dai soggetti abilitati ai sensi del
Regolamento e, in particolare, dagli operatori già abilitati e dagli
organi preposti al controllo e alla gestione del Mercato Telematico.
BMTI si impegna, dal canto suo, a garantire che il presente
trattamento di Dati avvenga secondo principi di correttezza, liceità e
tutela della riservatezza di ogni Operatore.
(Presentazione delle richieste di indennizzo), art. 11 (Recupero
crediti), art. 12 (Pagamento dell’indennizzo), art. 13 (Oneri
economici), art. 15 (Durata del Contratto. Recesso), art. 16
(Responsabilità per mancata fornitura dei servizi. Esonero da
Responsabilità), art. 17 (Divieto di cessione del Contratto), art. 18
(Risoluzione di diritto del Contratto), art. 19 (Clausole generali), art.
20 (Controversie), art. 21 (Protezione dei dati personali –
Riservatezza delle Informazioni).
per l’Aderente
………………………..
Luogo e Data di sottoscrizione…………………………….
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art 23 del D.lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed
integrazioni autorizzo al trattamento dei Dati personali per
l’esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Contratto e per
quelli derivanti dal Regolamento Generale della Borsa Merci
Telematica Italiana, per i fini consentiti dalla legge e nei limiti
stabiliti dall’informativa di cui all’art. 21 del presente Contratto resa
ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo su menzionato.
per l’Aderente
…………
Luogo e Data di sottoscrizione …………………………….
Roma, li ……………………………..
per l’Aderente
…………………
per BMTI
……………….
per Agricaf
……………..
Art. 22 - Approvazione Specifica di Clausole
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 Codice Civile,
l’Aderente dichiara di aver letto attentamente e di approvare
specificamente le seguenti clausole del Contratto: art. 2 (Oggetto del
contratto), art. 3 (Eventi dannosi oggetto del servizio), art. 4
(Condizioni per la prestazione del servizio), art. 5 (Casi di esclusione
del servizio e limiti di copertura), art. 6 (Adesione al programma
assicurativo, informativa e decorrenza della garanzia), art. 8 (Obbligo
di comunicazione degli incassi - Segnalazione di aggravamento del
rischio), art. 9 (Dilazione del termine di pagamento e mora), art. 10
Contratto di prestazione servizio accessorio “Mercato Telematico Sicuro” - Pagina 4 di 4