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A001290, 1 A001290 FONDAZIONE INSIEME onlus. SCC N.24932-07 <<FAMIGLIA –SEPARAZIONE –ASSEGNO DI MANTENIMENTO –DECORRENZA – DIFFERENZE RISPETTO ALL’ASSEGNO DIVORZILE –CONFORMITA’ DELL’ART.3 COST.>> sezione I civile della Cassazione. Per la lettura completa del pezzo si rinvia all’ENTE citato. FAMIGLIA - SEPARAZIONE - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - DECORRENZA - DIFFERENZE RISPETTO ALL'ASSEGNO DIVORZILE - CONFORMITA' ALL'ART. 3 COST. La Corte ha espressamente chiarito che l'assegno di mantenimento attribuito al coniuge in sede di separazione personale decorre dalla data della domanda, se è assente una diversa determinazione in sentenza, in applicazione del principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio. Si è soffermata sulla diversa regola valida per l'assegno divorziale, che decorre dalla data della pronuncia, in mancanza di espressa deroga riconosciuta in sentenza, escludendo un trattamento differenziato di situazioni analoghe, atteso che, mentre la sentenza di divorzio ha natura costitutiva, quella di separazione, come per gli alimenti, ha natura determinativa rispetto alla regolazione dei rapporti economici. Infine, la Corte ha escluso la violazione del principio di eguaglianza sotto il profilo del trattamento uguale di situazioni economiche diverse nel tempo, essendo consentito al giudice l'individuazione della decorrenza unica o differenziata nel tempo in ragione dell'accertamento dei fatti nelle fattispecie concrete. Testo Completo: Sentenza n. 24932 del 29 novembre 2007 (Sezione Prima Civile, Presidente A. Scriscuolo, Relatore G. Salme'.) Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 3/12/2000 CFD ha proposto davanti al Tribunale di Pescara opposizione al precetto intimatogli dalla moglie separata AMP per il pagamento della somma di £26.953.300 per contributi di mantenimento, nella misura determinata dallo stesso Tribunale con la sentenza n.27 del 2000 passata in giudicato e a far data dalla domanda giudiziale di separazione, sostenendo l’erroneità dell’interpretazione del titolo esecutivo, nel senso che la decorrenza del contributo al mantenimento avrebbe dovuto essere fissata alla data della sentenza di separazione. Il Tribunale, con sentenza del 27/1/2001 ha rigettato l’opposizione e la decisione è stata confermata con la Corte d’appello dell’Aquila con sentenza del 26/9/2003. La Corte territoriale ha innanzi tutto affermato che, non avendo la sentenza di separazione fissato una diversa ricorrenza, il contributo per il mantenimento dovuto alla AMP deve decorrere dalla data della domanda in applicazione del principio generale, di cui l’art.445 C.C. costituisce attuazione, secondo il quale un diritto non può essere pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio. Né a contrarie conclusioni poteva pervenirsi in applicazione dell’orientamento secondo il quale la decorrenza dell’obbligo di mantenimento dalla data della domanda di separazione riguarderebbe l’an, ma non il quantum debeatur, perché tale orientamento autorizza il giudice a fissare decorrenze distinte in relazione alle diverse quantificazioni, ma non esclude che, in mancanza di diverse determinazioni, resta fermo il principio generale di cui si è detto. Inoltre, la diversa regola della decorrenza dell’assegno dalla data della sentenza prevista in tema di divorzio è conseguenza della natura costitutiva di tale pronuncia. Infine la Corte territoriale ha anche osservato che, anche se nel corso del giudizio di separazione i redditi del marito erano aumentati, poiché la determinazione dell’entità del contributo si era basata sul rapporto tra i redditi dei coniugi e non sull’entità dei redditi del marito alla data della decisione, la variazione dei redditi del GFD non è incompatibile con la determinazione del contributo. La Corte territoriale, infine, ha regolato le spese in applicazione del principio della soccombenza. Avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila il GFD ha proposto ricorso per Cassazione affidato a due motivi. Resiste con controricorso la AMP. A001290, 2 MOTIVI DELLA DECISIONE. 1__ Con il primo motivo il ricorrente, deducendo la violazione di norme di diritto e vizio di motivazione, lamenta che la Corte d’appello abbia erroneamente affermato che nella specie veniva in considerazione il giudicato formatosi sulla sentenza di separazione, mentre con tale pronuncia non è stato affatto affrontato il tema della decorrenza del contributo di mantenimento. Né al fine di stabilire tale decorrenza si potrebbe fare riferimento al disposto dell’art.455 C.C., in quanto in materia di separazione dovrebbe applicarsi il diverso principio rebus sic stantibus. Infatti il contributo di mantenimento a favore della AMP è stato determinato con riferimento ai redditi percepiti dal GFD nel 2000, in una misura pari a circa il 20% del totale, mentre rispetto ai redditi del 1994 (epoca della domanda di separazione) la misura del contributo di mantenimento sarebbe pari al 40%. Se veramente questa iniqua conseguenza fosse imposta dall’applicazione della norma di cui all’art.445 C.C., la norma stessa sarebbe sospetta di incostituzionalità per violazione degli art.3 e 23 cost. sia perché tratta in modo eguale situazioni economiche diverse nel tempo, sia perché disciplinerebbe in modo diverso situazioni analoghe come quella del divorzio e della separazione. Con il secondo motivo si censura la mancata compensazione delle spese di lite, non ostante la richiesta in tal senso. 2__ Il ricorso non può essere accolto. La Corte territoriale non ha affermato che la decorrenza dell’assegno di mantenimento dovuto alla AMP dalla data della domanda discendesse dal giudicato formatosi sul punto, ma, al contrario, ha preso le mosse proprio dal rilievo che sul punto relativo alla decorrenza la sentenza di separazione non aveva statuito. Il giudicato è stato preso in considerazione solo nella parte relativa alla determinazione del quantum del contributo di mantenimento, per rilevare che tale determinazione non era basata sull’entità dei redditi percepiti dal GFD nel 2000, ma sul rapporto tra i redditi dei coniugi senza alcun riferimento all’ultima denuncia dei redditi del 2000. Ora, quando la sentenza di separazione non abbia espressamente sancito la retroattività dell’assegno, deve valere il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui l’assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione personale, decorre dalla data della relativa domanda, in applicazione del principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio (cass. n.14886/2002, 4558/2000, 4011/1999, 7770/1997, 147/1991, 5749/1993, 3202/1986,4498 e 4411/1985). Tale principio non è contraddetto dall’ulteriore specificazione, contenuta nelle decisioni richiamate, secondo cui resta pur ferma l’esigenza di determinare il quantum dell’assegno alla stregua dell’evoluzione intervenuta in corso di giudizio nelle condizioni economiche dei coniugi e quindi la legittimità delle pronunce che fissano misure e decorrenze differenziate dalle diverse date in cui i mutamenti si siano verificati. Poiché è incontestato che nella specie il giudice della separazione ha determinato la misura dell’assegno in misura unitaria, senza prevedere misure e decorrenze differenziate nel tempo e senza al contempo indicare la decorrenza dell’assegno stesso, correttamente la sentenza impugnata han fatto applicazione del principio secondo cui, in mancanza di diversa determinazione, la decorrenza dell’assegno di mantenimento, riguardi esso il coniuge o i figli (per i quali valgono anche diverse e ulteriori considerazioni: cass. n.21087/2004), deve essere fissata alla data della domanda. Né il principio al quale la Corte territoriale si è adeguata giustifica i dubbi di legittimità costituzionale prospettati dal ricorrente, in primo luogo, perché in tema di divorzio la decorrenza dell’assegno divorzile dalla data della pronuncia –principio che può subire deroga (ai sensi dell’art.4, co.10, della legge 1/12/1970 n.898, nel testo sostituito ad opera dell’art.8 della legge 6/3/1987 n.74) quando il giudice del merito fa espressamente decorrere tale assegno, ove ricorrano le condizioni, dal momento della domanda –è connesso con la natura costitutiva della sentenza di divorzio, mentre la sentenza di separazione, quanto alla regolazione dei rapporti economici tra i coniugi, ha natura determinativa, analoga a quella pronunciata in tema di alimenti. A001290, 3 In secondo luogo la decorrenza unica o differita nel tempo dell’assegno di mantenimento dipende dall’accertamento dei fatti e dalla valutazione discrezionale del giudice e non da un principio di diritto perché le norme vigenti consentono entrambe le soluzioni in rapporto alle diverse peculiarità delle fattispecie concrete. Quanto al motivo relativo alle spese, deve rilevarsi che si tratta di censura inammissibile, perché, anche a voler superare l’estrema genericità del motivo, è orientamento pacifico che, con riferimento alla compensazione, il sindacato della suprema Corte è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, mentre esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi. Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio che si liquidano in € 1.500,00 (di cui € 100,00 per esborsi), oltre alle spese generali e agli accessori, come per legge. Così deciso in Roma il 14/6/2007 nella camera di consiglio della prima sezione civile.