Regolamento del Verde - Collegio Geometri BO
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Regolamento del Verde - Collegio Geometri BO
COMUNE DI BOLOGNA settore ambiente e verde urbano Regolamento del Verde INDICE TITOLO I. PRINCIPI GENERALI PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO ................. 1 Articolo 1. Finalità del Regolamento .............................................................................. 1 Articolo 2. Oggetto del Regolamento............................................................................. 1 Articolo 3. Ambito di applicazione ................................................................................. 3 Articolo 4. Osservanza di leggi, regolamenti e norme speciali .......................................... 4 TITOLO II. NORME GENERALI PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO .................. 7 Capitolo I - Difesa delle alberature ................................................................................... 7 Articolo 5. Difesa Fitosanitaria ...................................................................................... 7 Articolo 6. Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere e nei casi di occupazione temporanea del suolo .................................................................................................. 9 Articolo 7. Particolari disposizioni per la tutela degli alberi di grande rilevanza ................ 10 Articolo 8. Danneggiamenti ........................................................................................ 11 Capitolo II. Abbattimenti in assenza di titoli edilizi abilitativi.............................................. 14 Articolo 9. Abbattimenti urgenti .................................................................................. 14 Articolo 10. Abbattimenti in assenza di titoli edilizi abilitativi.......................................... 15 Articolo 11. Documentazione da produrre per la richiesta di autorizzazione all’abbattimento in assenza di titoli abilitativi edilizi............................................................................... 17 Capitolo III. Sostituzioni ................................................................................................ 21 Articolo 12. Sostituzione di esemplari abbattuti per motivi fitosanitari ............................ 21 Articolo 13. Reimpianti coattivi ................................................................................... 24 Capitolo IV - Potature.................................................................................................... 25 Articolo 14. Potature e rimonde .................................................................................. 25 Articolo 15. Potatura straordinaria o di risanamento ..................................................... 26 Articolo 16. Documentazione da produrre per la richiesta di autorizzazione potatura straordinaria o di risanamento.................................................................................... 27 TITOLO III. NORME PER LA TUTELA DEL VERDE IN PRESENZA DI INTERVENTI EDILIZI ....... 28 Capitolo I. Abbattimenti in presenza di titoli edilizi abilitativi ............................................. 28 Articolo 17. Abbattimenti in presenza di titoli edilizi abilitativi ........................................ 28 Capitolo II. Aree di pertinenza: interventi ammessi .......................................................... 29 Articolo 18. Interventi ammessi all’interno delle aree di pertinenza ................................ 29 Articolo 19. Pavimentazioni ammesse all’interno delle aree di pertinenza........................ 31 Capitolo III. Prescrizioni e vincoli....................................................................................32 Articolo 20. Prescrizioni per la realizzazione di progetti edilizi e scelta delle specie vegetali ................................................................................................................................32 Articolo 21. Potenzialità edificatoria delle aree verdi......................................................34 TITOLO IV. NORME PER L'USO E L’ORGANIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO .......................35 Capitolo I. Obbiettivi e finalità ........................................................................................35 Articolo 22. Obbiettivi ................................................................................................35 Articolo 23. Ambito di applicazione..............................................................................35 Capitolo II. Usi e limitazioni ...........................................................................................35 Articolo 24. Accesso a parchi, giardini e aree verdi .......................................................35 Articolo 25. Limitazioni d’uso ed attività consentite .......................................................36 Articolo 26. Gioco libero e attrezzature specifiche .........................................................39 Articolo 27 Uso del verde pubblico da parte di animali ..................................................40 Articolo 28. Installazione di esercizi commerciali e artigianali su aree a verde pubblico ....41 Articolo 29. Occupazioni di suolo pubblico per cantieri, manifestazioni culturali e sportive 43 Articolo 30. Classificazione del verde pubblico ..............................................................43 Articolo 31. Orti comunali...........................................................................................43 TITOLO V. PROGETTAZIONE DEL VERDE PUBBLICO ...........................................................44 Articolo 32. Linee guida per la progettazione delle aree verdi urbane .............................44 Articolo 33. Criteri Progettuali .....................................................................................44 Articolo 34. Documentazione da produrre ....................................................................51 Articolo 35. Prescrizioni tecniche - Indicazioni di carattere generale ...............................56 Articolo 36. Caratteristiche del materiale agrario e complementare ................................56 Articolo 37. Caratteristiche del materiale vegetale ........................................................57 Articolo 38. Caratteristiche del materiale di arredo........................................................59 Articolo 39. Modalità di esecuzione dei lavori ...............................................................61 Articolo 40. Manutenzione delle opere a verde per il periodo stabilito dalla convenzione ..68 Articolo 41. Abaco degli arredi in uso nel Verde Pubblico...............................................70 TITOLO VI. SANZIONI ......................................................................................................78 Articolo 42. Sanzioni ..................................................................................................78 Articolo. 43 Determinazione del valore ornamentale delle alberature..............................79 GLOSSARIO .....................................................................................................................80 BIBLIOGRAFIA ................................................................................................................. 83 ALLEGATO 1. SPECIE VEGETALI ........................................................................................ 85 ALLEGATO 2. CLASSIFICAZIONE DEGLI ALBERI IN BASE ALLA DIMENSIONE DELLA CHIOMA A MATURITÀ....................................................................................................................... 89 ALLEGATO 3. DETERMINAZIONE INDENNIZZI DOVUTI PER DANNI O REINTEGRI DEL PATRIMONIO ARBOREO PUBBLICO E PRIVATO .................................................................. 90 ALLEGATO 4. SCHEMI PER LA TUTELA DEGLI ALBERI NELLE AREE DI CANTIERE E/O PARTICOLARI OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO............................................................ 93 ALLEGATO 5. MODULISTICA ............................................................................................. 98 ALLEGATO 6. DEFINIZIONI ED INQUADRAMENTO DELLE AREE FORESTALI........................ 114 TITOLO I. PRINCIPI GENERALI PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO Articolo 1. Finalità del Regolamento 1 Data l’importanza che la vegetazione riveste come componente fondamentale del paesaggio, ruolo riconosciuto anche dalla Costituzione della Repubblica Italiana1, tenuto conto della valenza che essa riveste per l’ambiente e per le funzioni sociali, ricreative, didattiche ed estetiche cui assolve, con il presente Regolamento, il Comune di Bologna intende salvaguardare le specie vegetali arboree nelle aree pubbliche e private2 nella loro specifica accezione di bene comune. 2 Il regolamento ha come oggetto, quindi, la salvaguardia e la riqualificazione del verde di proprietà pubblica e privata ponendosi l’obbiettivo di conseguire evidenti miglioramenti ambientali ed arricchire il patrimonio floristico in senso qualitativo e quantitativo. 3 La disciplina dettata dal presente Regolamento è posta a tutela della vita vegetale presente sull’intero territorio comunale di Bologna quando questa assuma una qualsiasi rilevanza ai fini sopraccitati, nell’ambito patrimoniale privato, entro e fuori il perimetro del centro abitato. Articolo 2. Oggetto del Regolamento 1 Sono tutelati tutti gli esemplari arborei e le relative aree di pertinenza di parchi e giardini pubblici e privati aventi diametro del tronco superiore a: a) cm 20 (cm 63 di circonferenza) appartenenti alle specie ascritte ai gruppi A, B e C, di cui all’allegato 1 del presente regolamento; b) cm 40 (cm 126 di circonferenza) appartenenti alle specie ascritte al gruppi D, di cui all’allegato 1 del presente regolamento. 2 Sono inoltre definiti “alberi di grande rilevanza“ gli esemplari arborei aventi il diametro del tronco superiore: a) cm 60 (circonferenza cm 189) per genere e specie appartenente ai gruppi A, B, e C; 1 Artt 5 - 9 - 118 -128 della Costituzione Italiana; 2 Artt. 7 – 13 D.Lgs. n°267/2002 ; 1 b) cm 100 (circonferenza cm 315) per genere e specie appartenenti al gruppo D; 3 Le alberature a portamento policormico sono tutelate qualora i fusti di diametro superiore a cm 10 costituiscano diametro complessivo superiore a quello delle dimensioni citate ai precedenti capoversi. In questo caso il diametro del tronco corrisponderà al diametro equivalente ottenuto dall’area di un cerchio derivante dalla somma delle singole aree appartenenti ai tronchi superiori ai 10 cm3. 4 Le misure precitate dovranno essere rilevate a m 1,30 dal colletto. 5 Per area di pertinenza si intende l’area definita dalla circonferenza tracciata sul terreno per avente come punto di riferimento il centro del tronco dell'albero, secondo la seguente articolazione: 6 per piante con diametro del tronco da > cm 20 a < a cm 35 m 4 di raggio per piante con diametro del tronco da > cm 35 a < a cm 50 m 5 di raggio per piante con diametro del tronco da > cm 50 a < a cm 80 m 7 di raggio per piante con diametro del tronco > cm 80 m 9 di raggio Per volume di pertinenza si intende il volume di un solido cilindrico ottenuto dalla proiezione dell’area di pertinenza ad una quota sia inferiore che superiore al piano di campagna. La quota inferiore al piano di campagna (profondità) viene definita in: -m 2 per piante con diametro del tronco da > cm 20 a < cm 35 - m 2,5 per piante con diametro del tronco da > cm 35 a < cm 50 - m 3,5 per piante con diametro del tronco da > cm 50 a < cm 80 -m 5 per piante con diametro del tronco da > cm 80 La quota superiore al piano di campagna (altezza) viene definita dall’altezza dell’esemplare arboreo rilevata dal colletto alla cima senza che quest’ultima abbia subito negli ultimi anni riduzioni con interventi cesori (potature) difformi a quanto prescritto dai successivi artt. 14 e 15. In quest’ultimo caso l’altezza considerata sarà quella tipica della specie di appartenenza dell’esemplare arboreo a maturazione. 3 Per ottenere in modo semplice il risultato dividere la somma dei diametri dei fusti con diametro superiore a 10 cm con il coefficiente 3,5. 2 7 Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulle alberature che possano considerarsi coltivazioni in atto nell’ambito dell'esercizio della attività agricola (alberi da frutto in coltivazione intensiva, coltivazioni intensive di specie da legno, boschi cedui, pioppeti, vivai). 8 La tutela degli esemplari arborei di cui al comma 1 e 2 del presente articolo in ambito di interventi edilizi (opere edili private – opere pubbliche o di pubblico interesse – opere di urbanizzazione)è disciplinata nel successivo Titolo III. 9 Per quanto riguarda gli ambiti territoriali soggetti alle norme di polizia forestale si fa rinvio alle norme medesime. 10 Il presente Regolamento, ad integrazione delle norme contenute nel R.U.E (Regolamento Urbano Edilizio), detta anche specifiche norme per la conservazione del verde privato, inteso come patrimonio collettivo, con particolare riferimento agli esemplari arborei. Articolo 3. Ambito di applicazione 1 Risultano compresi nell'ambito di applicazione del seguente regolamento: a) esemplari arborei di parchi e giardini privati; b) parchi e giardini comunali (naturali, agro estensivi, specialistici, urbani); c) aree verdi e giardini annessi a strutture di servizio (edifici pubblici, impiantistica sportiva, scuole con esclusione delle aree di esclusiva pertinenza scolastica); c) aree verdi libere, attrezzate e non per il gioco; d) verde di arredo (alberate stradali, aiuole, verde spartitraffico) 2 La fruizione, da parte dei cittadini, dei giardini di proprietà privata, aperti al pubblico, è regolata da apposite convenzioni. 3 L'Amministrazione comunale si riserva, se necessario, di predisporre regolamenti specifici per singoli parchi nonché di istituire Centri di Qualità per raccogliere proposte e valutazioni in merito allo stato di manutenzione ordinaria, straordinaria, all'uso e all'arredo dei parchi. 4 L'Amministrazione comunale, per la manutenzione ordinaria e straordinaria di parchi e giardini, può attivare convenzioni con soggetti pubblici e privati. 3 5 Gli interventi colturali sul verde pubblico e di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle proprietà comunali, effettuati direttamente o tramite terzi dall'Amministrazione Comunale stessa, devono rispettare i principi del presente regolamento ma possono essere eseguiti senza le autorizzazioni previste nello stesso, previo parere dell'ufficio competente. Durante tali interventi sono ammesse deroghe al presente regolamento esclusivamente quando non sia possibile nessun'altra razionale soluzione tecnica e/o progettuale, quando le opere da realizzare hanno la finalità di eliminare potenziali pericoli garantendo in questo modo la pubblica incolumità oppure di contenere eventuali disagi alla cittadinanza. 6 Relativamente alle alberate stradali l'Amministrazione comunale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche di tale impianto, programma il rinnovo delle alberate in fase di irreversibile degrado o invecchiamento. Prima di procedere al rinnovo di un'alberata o parte di essa, l'Amministrazione comunale o il relativo proprietario del bene, attua una capillare attività di informazione affinché i cittadini ed i loro rappresentanti istituzionali (Consiglio Comunale e Quartieri) ne comprendano motivazioni e scopi, tramite incontri, elaborazione di pieghevoli e cartelloni esplicativi dell'intervento da collocarsi nell'area di cantiere. Articolo 4. Osservanza di leggi, regolamenti e norme speciali 1 Il presente Regolamento opera in coordinamento con le prescrizioni e le norme in materia di verde pubblico contenute nelle disposizioni di legge e negli atti regolamentari di seguito specificati: - Strumenti Urbanistici in vigore (P.S.C., R.U.E., P.O.C.,) - Prescrizioni di massima di Polizia Forestale vigenti nella Provincia di Bologna (Giunta della Camera di Commercio delibera n. 403 del 12 ottobre 1964) - Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti (Consiglio Comunale O.d.G. 443 del 5.12.1994) - Legislazione regionale in materia di protezione della flora e disciplina di raccolta dei prodotti del sottobosco (L.R. n. 2 del 24.1.1977) - L. 183/89 e successive modifiche e integrazioni della Legge quadro in materia di difesa del suolo (autorità di Bacino) 4 - (TU 490/99 Testo unico in materia di beni ambientali e architettonici; Nuovo codice D.Lgs 42 del 22 gennaio 2004) - Carta di Firenze - Carta dei Giardini Storici del Comitato Internazionale dei Giardini Storici - RD 3267/23 Legge relativa al vincolo idrogeologico Tutela in materia di deforestazione e dissesto - RD 1126/26 Regolamento attuativo in materia di vincolo idrogeologico - Direttiva Del. Giunta R.E.R 1117/00 - Prescrizioni di massima e di Polizia forestale approvate con delibera di Giunta RER 182/95 - Piani di Bacino del Reno, del Navile - Savena Abbandonato e del Samoggia - Codici civile e penale: Art. 892 Codice Civile – Distanze per gli alberi Art. 893 Codice Civile – Alberi presso strade, canali e sul confine di boschi Art. 894 Codice Civile – Alberi a distanza non legale Art. 895 Codice Civile – Divieto di piantare alberi a distanza non legale Art. 896 Codice Civile – Recisione di rami protesi e di radici Art. 898 Codice Civile – Comunione di siepi Art. 899 Codice Civile – Comunione di alberi Art. 2043 Codice civile - Risarcimento per fatto illecito Art. 2051 Codice civile - Danno cagionato da cosa in custodia - Nuovo Codice della strada - Nuovo Regolamento di Polizia Urbana O.d.G. n°39 del 2.02.2004 esecutivo dal 14.02.2004 2 Ulteriori disposizioni vigenti in materia La vigilanza relativa all’applicazione del presente regolamento è affidata al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Bologna, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria - di cui all'art. 57 del Codice di Procedura Penale, alle Guardie Ecologiche Volontarie di cui alla legge regionale 3 luglio 1989, n. 23, e/o alle Guardie Zoofile nonché agli Agenti Giurati volontari addetti alla vigilanza sulla caccia e sulla pesca e agli Agenti Giurati Volontari previsti dall'art. 14 della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2. 5 3 Le violazioni al presente regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento. 4 Il Comune di Bologna si riserva di stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato purché iscritte nel registro regionale delle organizzazioni (legge regionale 31 maggio 1993, n. 26 "Norme regionali d'attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul Volontariato") e all'albo comunale "Libere forme associative" di cui al regolamento attuativo dell'art. 4 dello statuto comunale (O.d.G. n. 487 del 20 dicembre 1993) al fine di garantire costante vigilanza nei parchi ed aree verdi. 6 TITOLO II. NORME GENERALI PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO Capitolo I - Difesa delle alberature Articolo 5. Difesa Fitosanitaria 1 Per la lotta contro i parassiti, allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo prevenire4 la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possano diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato. 2 Quali metodologie di lotta dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita. 3 La prevenzione dovrà essere attuata attraverso: a) la scelta di specie adeguate e l’impiego di piante sane; b) la difesa delle piante da danneggiamenti; c) l’adeguata preparazione dei siti di impianto; d) il rispetto delle aree di pertinenza indicate dal presente regolamento e la protezione delle stesse da calpestio, ecc.; e) l’eliminazione o la riduzione al minimo degli interventi di potatura. 4 Nelle modalità previste dalla normativa vigente o dal Servizio Fitosanitario Regionale, è comunque obbligatoria la lotta ai seguenti patogeni: a) D.M. 17 aprile 1998 – “Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano “Ceratocystis fimbriata” ed eventuali successive modifiche e integrazioni ; b) D.M. 10 settembre 1999 n° 356– “Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico “Erwinia amylovora” nel territorio della repubblica” ” ed eventuali successive modifiche e integrazioni; c) D.M. 30 ottobre 2007 (Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali)– “Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino “Traumatocampa pityocampa” ” ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 4 In base alla normativa vigente per la lotta obbligatoria e all'art. 500 del Codice Penale 7 d) D.M. 22 novembre 1996 (Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali)– “Disposizioni sulla lotta obbligatoria l’insetto fitomizio “Matsucoccus Feytaudi (Ducasse)” ” ed eventuali successive modifiche e integrazioni; e) D.M. 09 novembre 2007 (Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali)– “Disposizioni sulla lotta obbligatoria conntro il cerambicide asiatico “Anoplophora chinensis (Thomson) ” ed eventuali successive modifiche e integrazioni; f) LR 2/77 “alberi monumentali tutelati “ Regione Emilia e Romagna ” ed eventuali successive modifiche e integrazioni. 5 Si evidenziano inoltre alcuni interventi mitigatori dei disagi provocati da insetti pericolosi e fastidiosi, non obbligatori ma utili tenuto conto che un numero molto limitato di insetti, oltre ad attaccare in modo più o meno grave le piante ornamentali, è anche in grado di arrecare direttamente danni alle persone, in genere mediante punture o presenza di peli urticanti. I più importanti sono: tingide (Corythuca ciliata), metcalfa (Metcalfa pruinosa), limantria (Lymantria dispar), euproctis (Euproctis chrysorrhoea), ifantria americana (Hyphantria cunea), litosia (Litosia caneola), vespe e calabroni (Vespa spp.), betilide (Scleroderma domesticum), ecc.. Per tutte queste specie vanno seguiti alcuni semplici accorgimenti di carattere generale: a. evitare ogni contatto diretto con questi insetti (ad es. raccoglierli o toccarli con le mani), soprattutto nel caso dei bambini; b. le specie più pericolose (quali, ad esempio limantria, euproctis, vespe e calabroni) vivono tutte in gruppi numerosi entro particolari strutture protettive (nidi), perciò, una volta accertata la presenza di queste specie, sarà necessario provvedere in tempi brevi all'asportazione e alla distruzione dei nidi, che dovrà essere effettuata da personale specializzato. 6 Come metodo di lotta contro la diffusione della zanzara tigre è importante che siano evitati tutti i ristagni di acqua in giardini, terrazze e balconi, come reso noto dalle informative e ordinanze comunali a riguardo e alle indicazioni delle AUSL. 8 Articolo 6. Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere e nei casi di occupazione temporanea del suolo 1 Fermo restando il rispetto dei divieti di cui all’art. 8 comma 4 , nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.). 2 Il transito di mezzi pesanti all'interno delle aree di pertinenza delle alberature, è consentito solo in caso di carenza di spazio e solo se saltuario e di breve durata. Nel caso di transito abituale e prolungato, l'area di pertinenza utilizzata per il transito di mezzi pesanti, dovrà essere adeguatamente protetta dall'eccessiva costipazione del terreno tramite apposizione di idoneo materiale cuscinetto (trucioli di legno grossolani ricoperti da ghiaia). 3 Per la difesa contro i danni meccanici ai fusti, tutti gli alberi isolati devono essere singolarmente protetti mediante tavole di legno alte almeno m 2, disposte contro il tronco in modo tale che questo sia protetto su tutti i lati prospicienti l'area di manovra degli automezzi. Le superfici boscate e cespugliate poste nell’ambito di un cantiere devono essere protette da recinzioni solide che racchiudano le superfici di pertinenza delle piante. Se per insufficienza di spazio non è possibile l’isolamento dell’intera superficie interessata, gli alberi Tale protezione deve prevedere anche l’interposizione di idoneo materiale cuscinetto e deve essere installata evitando di collocare direttamente le tavole sulle sporgenze delle radici, senza l’inserimento nel tronco di chiodi, manufatti in ferro e simili. Al termine dei lavori tali dispositivi dovranno essere rimossi. 4 Per la difesa contro i danni agli apparati radicali, nell'apertura di scavi, oltre al rispetto delle distanze dalle piante esistenti, occorre porre la massima cura ed attenzione nell'asportazione del terreno evitando lesioni che sfibrino le radici più grosse che andranno recise con un taglio netto opportunamente disinfettato con prodotti fungostatici. Nel caso in cui l'apertura dello scavo si protragga nel tempo ed in condizioni di forte stress idrico della pianta, dovranno essere presi gli opportuni accorgimenti per mantenere umide le radici interessate dall'intervento (ad esempio il rivestimento con geojuta). In ogni caso, indipendentemente dalla durata dei lavori, gli scavi che hanno interessato apparati radicali andranno riempiti per almeno 50 cm di profondità rispetto al taglio effettuato sulle radici, da una miscela di terriccio composto da sabbia e torba umida. 9 5 Nel caso che i lavori producano presumibile alterazione del normale regime idrico delle alberature, queste dovranno essere convenientemente e costantemente irrigate durante il periodo vegetativo. 6 I trasgressori delle disposizioni contenute nei precedenti commi saranno obbligati al pagamento della relativa sanzione pecuniaria così come determinata al successivo art. 42 “Sanzioni”, sarà inoltre addebitato un indennizzo equivalente al valore della pianta oggetto del danneggiamento arrecato determinato secondo le modalità previste (di cui all’allegato 3 del presente regolamento). Le somme versate costituiranno un fondo con vincolo di destinazione d’uso per la manutenzione straordinaria e riqualificazione del Verde Pubblico della Città di Bologna. Articolo 7. Particolari disposizioni per la tutela degli alberi di grande rilevanza 1 Gli alberi di grande rilevanza così come individuati all’art. 2 comma 2 del presente regolamento sono soggetti a particolari tutele e ai principi generali del regolamento stesso. 2 Obblighi per i proprietari: E' fatto obbligo ai proprietari di alberi di grande rilevanza eliminare tempestivamente le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi. 3 Qualsiasi intervento sugli alberi di grande rilevanza riveste carattere di assoluta eccezionalità. Tutti gli interventi di abbattimento, modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale devono essere autorizzati dal Comune. L'inottemperanza delle prescrizioni comporta l'automatico decadimento delle autorizzazioni e conseguente applicazione delle relative “Sanzioni”. 4 Il proprietario di alberi di grande rilevanza, sia esso soggetto privato che Ente pubblico, è tenuto senza necessità alcuna di autorizzazioni da parte del Comune, ad eseguire periodicamente la rimonda del secco ed a conservare, negli esemplari allevati per anni secondo una forma obbligata per i quali una conversione al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di sbrancamento o instabilità, la forma della chioma più consona a garantire le migliori condizioni fisiologiche dell'albero e l'incolumità delle persone. 10 5 Nel caso in cui l’esemplare arboreo da abbattere o manutendere (sottoporre cioè a interventi cesosi) appartenga al genere Platanus il proprietario, gli aventi titolo o i soggetti formalmente delegati dovranno obbligatoriamente chiedere mediante comunicazione scritta l’autorizzazione al Servizio Fitosanitario Regionale di Bologna ai sensi dell’art.5 del D.M. 17aprile 1998 “Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano (Ceratocystis fimbriata) ed eventuali successive modifiche e integrazioni. 6 Gli interventi dovranno essere eseguiti da Ditte specializzate nel settore regolarmente iscritte alla Camera di Commercio. 7 Nel caso di alberi monumentali tutelati ai sensi della LR 2/77 qualunque intervento di manutenzione deve essere preventivamente autorizzato dal Servizio Fitosanitario Regionale. Analoga autorizzazione deve essere richiesta per gli abbattimenti dei suddetti esemplari. 8 Gli abbattimenti abusivi e/o l’inosservanza delle disposizioni contenute nei commi precedenti, così come i lavori eseguiti in difformità alle prescrizioni contenute nell’atto autorizzativo rilasciato dal Dirigente formalmente delegato dal Sindaco, effettuati su ogni singola pianta, sono considerati abbattimenti non autorizzati o violazioni al presente regolamento. In questi casi l’esecutore dei lavori, così come il proprietario, gli aventi titolo o i soggetti da essi formalmente delegati, saranno singolarmente obbligati al pagamento della relativa sanzione pecuniaria determinata al successivo art. 42 “Sanzioni”, sarà addebitato un indennizzo equivalente al valore della pianta oggetto dell’intervento/i, determinato secondo le modalità previste (di cui all’allegato 3 del presente regolamento). Le somme versate costituiranno un fondo con vincolo di destinazione d’uso per la manutenzione straordinaria e riqualificazione del Verde Pubblico della Città di Bologna. Articolo 8. Danneggiamenti 1 Sono considerati danneggiamenti tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possano compromettere l’integrità fisica e lo sviluppo delle piante e pertanto sono da ritenere a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati. 11 2 I danni procurati a esemplari arborei o ad arbusti di proprietà comunale, contestati e verbalizzati da un agente di Polizia Municipale o dalle Guardie Ecologiche, saranno addebitati al responsabile, tenendo conto sia del valore ornamentale della pianta, dato immediatamente quantificabile in quanto evidente, sia del danno biologico, nel caso di danneggiamento delle radici, che si manifesterà nel corso di più anni. 3 Ogni intervento di recupero del danno sul patrimonio del Comune sarà effettuato a cura dell’ufficio comunale competente sia direttamente, sia ricorrendo alle imprese di manutenzione appaltatici dei lavori per conto dell’Amministrazione comunale e sarà addebitato in forma pecuniaria al responsabile. L’indennizzo dovuto in realzione ai sull’entità dei danni arrecati verrà calcolato secondo le modalità indicate nell’allegato 3 del presente Regolamento: 1. danno irreparabile, che comporta l’abbattimento della pianta e la sua sostituzione con un’altra pianta, della medesima specie e tutte le spese accessorie; 2. danno parziale, quantificato calcolando il deprezzamento subito dalla pianta e le spese di manutenzione; 3. danno biologico, quando é coinvolto nel danno l’apparato radicale, la stima del quale é dettagliatamente illustrata all’articolo successivo. 4 E’ vietato ogni tipo di danneggiamento alla vegetazione esistente, in particolare: 1. provocare ferite con strumenti di qualsiasi tipo alle piante situate in giardini, aree verdi, parchi, edifici scolastici e di uso pubblico o abitativo, viali e strade alberate e cimiteri; 2. parcheggiare le automobili a ridosso di alberi in filare situati in aiuole stradali o sui marciapiedi; in caso di urti accidentali verranno contabilizzati i danni secondo le modalità indicate nell’allegato 3 del presente Regolamento; 3. il versamento di sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, ecc.) nelle aree di pertinenza delle piante; nel caso in cui le sostanze versate provochino la morte della pianta verranno contabilizzati i danni secondo le modalità indicate nell’allegato 3 del presente Regolamento; 4. la combustione di sostanze di qualsiasi natura all’interno delle aree di pertinenza delle alberature; 5. l’impermeabilizzazione dell’area di pertinenza delle piante; 12 6. l’affissione diretta alle alberature, con chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile, di cartelli, manifesti e simili; 7. il riporto, nelle aree di pertinenza delle piante, di ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale di spessore superiore a cm 20, tali da comportare l’interramento del colletto; 8. l’asporto di terriccio dalle aree di pertinenza degli alberi per uno spessore superiore a cm 15 purché in ogni caso non vengano danneggiate le appendici radicali; 9. l’utilizzo di aree a bosco, a parco, nonché delle aree di pertinenza delle alberature, per depositi di materiali di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere; 10. la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione, anche se provvisori, che producano calore tale da danneggiare l’alberatura; 11. il mancato rispetto delle “Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere e nei casi di occupazione temporanea del suolo” di cui all’art. 6 nel caso in cui siano arrecati danni irreversibili, gli stessi verranno contabilizzati secondo le modalità indicate nell’allegato 3 del presente Regolamento; 12. gli scavi di qualsiasi natura nell'area di pertinenza delle alberature fatto salvo quanto previsto al comma successivo; nel caso in cui siano arrecati danni irreversibili gli stessi verranno contabilizzati secondo le modalità indicate agli nell’allegato 3 del presente Regolamento. 5 Per gli scavi inerenti la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.) si devono osservare distanze, utilizzare passacavi (nel caso di mancanza di spazio) e precauzioni tali da non danneggiare le radici degli alberi. Le distanze minime da rispettare per singolo albero tutelato sono: - 3 m da alberi appartenenti ai gruppi A, B, C, D (art. 2 comma 1); - 5 m da alberi appartenenti ai gruppi A, B, C, D di grande rilevanza (art. 2 comma 2). 6 In casi eccezionali, a fronte di validi e documentati motivi, l'Ufficio comunale competente potrà autorizzare deroghe alle distanze prescritte dal presente articolo, a patto sia garantita, secondo le modalità espresse con Determinazione Dirigenziale dal 13 Dirigente dell’U. I. Interventi per il Verde, la salvaguardia dell'apparato radicale, o in contrapposizione potrà autorizzare l’abbattimento e la successiva sostituzione delle alberature qualora, attraverso una perizia tecnica, venga accertata la mancanza dei requisiti di stabilità delle piante. 7 Sarà fatto obbligo agli Enti o Ditte promotrici degli scavi di presentare il progetto esecutivo dei lavori e la planimetria in scala di dettaglio (<1:500) delle aree interessate, comprensiva delle linee di utenza e della vegetazione esistente, agli Uffici competenti almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. 8 I trasgressori delle disposizioni contenute nei precedenti commi saranno obbligati al pagamento della relativa sanzione pecuniaria così come determinata al successivo art. 42 “Sanzioni”, sarà inoltre addebitato un indennizzo equivalente al valore della pianta oggetto del danneggiamento arrecato determinato secondo le modalità previste (di cui all’allegato 3 del presente regolamento). Le somme versate costituiranno un fondo con vincolo di destinazione d’uso per la manutenzione straordinaria e riqualificazione del Verde Pubblico della Città di Bologna. Capitolo II. Abbattimenti in assenza di titoli edilizi abilitativi Articolo 9. Abbattimenti urgenti 1 L’abbattimento di uno o più esemplari arborei tutelati, al fine di eliminare un pericolo imminente a salvaguardia dell'incolumità delle persone o delle cose, può essere eseguito senza il preventivo rilascio della autorizzazione. 2 In questo caso il Proprietario, gli aventi titolo o i soggetti da essi formalmente delegati dovranno presentare presso gli Uffici preposti una comunicazione (modello di cui all’allegato 5 del presente regolamento) relativa alla necessità di procedere in tempi ristretti all’abbattimento di uno o più esemplari arborei tutelati; alla stessa dovrà essere allegata una esaustiva documentazione fotografica dalla quale risultino evidenti le cause che determinano l’instabilità della pianta. 3 Nel caso in cui la pianta o le piante ritenuti instabili e quindi da abbattere non evidenziassero visivamente le cause che concorrono alla determinazione della loro instabilità, il proprietario, gli aventi titolo o i soggetti da essi formalmente delegati dovranno allegare alla comunicazione una perizia statica strumentale redatta da un tecnico abilitato dottore forestale o dottore agronomo, perito agrario. 14 4 I lavori relativi all’abbattimento o agli abbattimenti di alberature debitamente autorizzati dal Dirigente formalmente delegato dal Sindaco, dovranno essere eseguiti da Ditte specializzate nel settore, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio. Le Ditte esecutrici dei lavori sono tenute a conoscere le tecniche d’esecuzione dei lavori a regola d’arte, nonché la normativa vigente nazionale, regionale e comunale inerente la tutela del verde e dell’ambiente, nonché all’applicazione di quella vigente in materia di sicurezza sul lavoro. 5 Entro 30 giorni, successivi alla data di consegna della comunicazione, dovrà essere presentata la relativa domanda a sanatoria secondo le modalità previste dall’art. 11. 6 Il proprietario, gli aventi titolo o i soggetti formalmente delegati sono obbligati ad accatastare in loco il materiale vegetale derivante dall’abbattimento. Entro 10 giorni dalla data in cui sono stati eseguiti i lavori, l’U. I. Interventi per il Verde, tramite propri tecnici o con tecnici da essa eventualmente delegati, potrà effettuare un sopralluogo al fine di verificare la veridicità e meno delle cause addotte a giustificazione dell’abbattimento effettuato con carattere d’urgenza. Decorso tale termine il materiale di risulta potrà essere rimosso. 7 Qualora l’U. I. Interventi per il Verde, tramite propri tecnici o con tecnici da essa eventualmente delegati rilevi l’inconsistenza delle motivazioni che hanno portato a comunicare e ad eseguire un abbattimento per motivi di urgenza, lo stesso sarà considerato come abbattimento non autorizzato e quindi sanzionabile così come previsto dal successivo art. 10 comma 5. Articolo 10. Abbattimenti in assenza di titoli edilizi abilitativi 1 L'abbattimento di uno o più esemplari arborei tutelati identificati secondo i criteri di cui al precedente art. 2, esclusi gli alberi definiti di “grande rilevanza” (per i quali si rimanda al precedente art. 7), è consentito previa presentazione di un’apposita istanza da parte del legittimo proprietario, degli aventi titolo o dai soggetti da essi formalmente delegati e a seguito dell’autorizzazione rilasciata dal Dirigente formalmente delegato dal Sindaco, esclusivamente nei seguenti casi: a) in presenza di uno o più esemplari arborei non più vegeti; 15 b) in presenza di uno o più esemplari arborei, che per ragioni inerenti al proprio stato vegetativo e/o fitosanitario e statico, potrebbero costituire un potenziale, ma non imminente, pericolo per l’incolumità delle persone o delle cose; c) quando l’abbattimento selettivo è in funzione del riassetto di aree verdi e, nel caso di giardini storici, della corretta ricostruzione filologica degli assetti sulla base di un apposito progetto redatto da un tecnico abilitato (dottore forestale, dottore agronomo, perito agrario) da sottoporre al parere della C.Q.A.P. (Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio); d) quando l’abbattimento selettivo è in funzione di una riduzione della eccessiva densità arborea che compromette il regolare sviluppo vegetativo tipico della specie di appartenenza dei singoli esemplari al fine di migliorare la vita vegetativa delle piante che si intendono conservare; e) in presenza di uno o più esemplari arborei ubicati a ridosso di edifici, di linee aree elettriche o di telecomunicazione, sui quali è necessario intervenire con drastici interventi di potatura che oltre ad alterare in modo irreversibile la naturale struttura della chioma, rappresentano una facile via d’accesso per patogeni del legno responsabili di una rapida compromissione del vigore della pianta e della sua stabilità meccanica; f) quando, sentita anche la C.Q.A.P. (Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio) l’alberatura è causa principale di lesioni o danni a strutture murarie in elevazione o di fondazione, tali da compromettere la stabilità di fabbricati, muri divisori, ecc. nonché la funzionalità dei manufatti; g) quando l’alberatura impedisce opere indispensabili per adeguamenti normativi e/o interventi di manutenzione ordinaria, solo nei casi in cui non siano possibili altri interventi sulle alberature (esempio interventi cesori) o soluzioni tecniche alternative, anche in questo caso previo parere della C.Q.A.P. (Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio). 2 Il Settore preposto alla gestione e manutenzione del verde comunale (come pure i soggetti da essa regolarmente incaricati), intervenendo sul patrimonio pubblico attraverso i propri uffici di competenza, previa verifica degli elementi di fatto, è esentato dal redigere le suddette richieste di autorizzazione. 16 3 Nel caso in cui l’esemplare arboreo da abbattere appartenga al genere Platanus il proprietario, gli aventi titolo o i soggetti formalmente delegati dovranno obbligatoriamente chiedere mediante comunicazione scritta l’autorizzazione al Servizio Fitosanitario Regionale di Bologna ai sensi dell’art.5 del D.M. 17aprile 1998 “Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano (Ceratocystis fimbriata) ed eventuali successive modifiche e integrazioni. 4 I lavori relativi all’abbattimento o agli abbattimenti di alberature debitamente autorizzati dal Dirigente formalmente delegato dal Sindaco, dovranno essere eseguiti da Ditte specializzate nel settore, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio. 5 Le Ditte esecutrici dei lavori sono tenute a conoscere le tecniche d’esecuzione dei lavori a regola d’arte, nonché la normativa vigente nazionale, regionale e comunale inerente la tutela del verde e dell’ambiente, nonché all’applicazione di quella vigente in materia di sicurezza sul lavoro. 6 Gli abbattimenti abusivi e/o l’inosservanza delle disposizioni contenute nei commi precedenti, così come i lavori eseguiti in difformità alle prescrizioni contenute nell’atto autorizzativo rilasciato dal Dirigente formalmente delegato dal Sindaco, effettuati su ogni pianta, sono considerati singolarmente abbattimenti non autorizzati o singole violazioni al presente regolamento. In questi casi per ogni singola violazione al presente regolamento l’esecutore dei lavori, così come il proprietario, gli aventi titolo o i soggetti da essi formalmente delegati, saranno obbligati al pagamento della relativa sanzione pecuniaria determinata al successivo art. 42. “Sanzioni”. Articolo 11. Documentazione da produrre per la richiesta di autorizzazione all’abbattimento in assenza di titoli abilitativi edilizi 1 La richiesta di autorizzazione delegati (modello di cui all’allegato 5 del presente regolamento) redatta in carta bollata e sottoscritta dal Proprietario, dagli aventi titolo o dai soggetti formalmente delegati, può essere presentata al Protocollo Generale del Comune di Bologna oppure direttamente presso gli Uffici preposti. 2 A garanzia della chiarezza e dell’inequivocabilità per tutte le indicazioni di specie vegetali previste ai commi precedenti è necessario fare ricorso, almeno per quanto riguarda gli esemplari arborei, alla nomenclatura botanica latina comprensiva di genere 17 e specie; non sono quindi ritenute sufficienti le indicazioni limitate al genere e/o espresse con nomenclatura italiana o regionale. 3 La richiesta deve contenere: a) Nel caso di abbattimento per motivi vegetativi – fitosanitari e/o statici (art.10 1a e 1b) - n.1 fotografia a colori per ogni albero interessato (formato minimo 10x15); - n.1 planimetria del lotto in scala adeguata con evidenziata l’ubicazione degli alberi interessati; - perizia strumentale redatta da tecnico abilitato (perito agrario, dottore agronomo o dottore forestale) qualora l’albero non manifesti ad una semplice analisi visiva un’evidente compromissione del suo stato vegetativo o della sua stabilità; - perizia strumentale redatta da tecnico specificatamente abilitato (perito agrario, dottore agronomo o dottore forestale) per alberi di grande rilevanza, intendendo con ciò esemplari arborei aventi diametro del tronco, rilevato a m 1,30, superiore a cm 60 (circonferenza cm 189) per genere e specie appartenente ai gruppi A, B, e C e superiore a cm 100 (circonferenza cm 315) appartenenti al gruppo D; - autorizzazione rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale nel caso di esemplari classificati monumentali e tutelati da apposito decreto regionale cosi come stabilito dall’ art. 6 della L.R. n° 2/77; b) Nel caso di abbattimenti per riassetto di aree verdi in assenza di titoli edilizi abilitativi (art. 10 1c) - n. 2 copie di planimetria in scala 1:500 atta ad individuare lo stato di fatto del giardino con la localizzazione del patrimonio arboreo ed arbustivo, dimensioni degli alberi rilevate a 1,30 m dal colletto, genere e specie secondo la nomenclatura binomia; - n. 2 copie di planimetria in scala 1:500 che riporti gli esemplari arborei per i quali si propone l’eliminazione, la nuova sistemazione migliorativa del giardino con la localizzazione dei nuovi esemplari introdotti individuati per genere e specie secondo la nomenclatura binomia; 18 - documentazione fotografica a colori complessiva dell’area e di ogni singolo esemplare oggetto di abbattimento; - relazione redatta da tecnico abilitato (perito agrario, dottore agronomo o dottore forestale) che individui lo stato di fatto, specie, dimensioni, stato fitosanitario di ogni singolo esemplare arboreo, che illustri e motivi l’intervento di progetto; - nel caso in cui il riassetto dell’area verde interessi parchi o giardini storici o testimoniali (vedi art. 40 del RUE) la relazione redatta da tecnico abilitato (perito agrario, dottore agronomo o dottore forestale) dovrà contenere un’analisi storico - morfologica corredata da: a) documentazione catastale(qualora esistente) fino al periodo dello Stato Pontificio, antiche stampe, fotografie d’epoca, documenti d’archivio, foto aeree, rilievi antichi, ecc…; b) rilievo delle finiture esterne, con particolare indicazione delle pavimentazioni, dei materiali usati per cordoli e soglie per capire il grado di alterazione subita (se esistente) e alle volte per datare gli interventi postumi; c) il rilievo dei materiali impiegati per le strutture qualificanti gli spazi esterni; - ricevuta del pagamento diritti di segreteria (€ 50). c) Nel caso di abbattimenti selettivi per riduzione eccessiva densità in assenza di titoli edilizi abilitativi (art. 10 1d) - n. 2 copie di planimetria in scala 1:500 atta ad individuare lo stato di fatto del giardino con la localizzazione del patrimonio arboreo ed arbustivo, dimensioni degli alberi rilevate a 1,30 m dal colletto, genere e specie secondo la nomenclatura binomia; - n. 2 copie di planimetria in scala 1:500 che riporti gli esemplari arborei per i quali si propone l’eliminazione, la nuova sistemazione migliorativa del giardino con la localizzazione dei nuovi esemplari introdotti individuati per genere e specie secondo la nomenclatura binomia; - documentazione fotografica a colori complessiva dell’area e di ogni singolo esemplare oggetto di abbattimento; - relazione redatta da tecnico specificatamente abilitato (perito agrario, dottore agronomo o dottore forestale) che individui lo stato di fatto, specie, dimensioni, stato fitosanitario di ogni singolo esemplare arboreo, che illustri e motivi l’intervento di progetto; 19 - ricevuta del pagamento diritti di segreteria (€ 50). d) Nel caso di abbattimento per ubicazione non idonea della pianta (art. 10 1e) - n.1 planimetria del lotto in scala 1:100 con evidenziata l’ubicazione degli alberi interessati; - documentazione fotografica a colori complessiva dell’area e di ogni singolo esemplare oggetto di abbattimento; - relazione redatta da tecnico abilitato (dottore agronomo o dottore forestale, perito agrario) che individui lo stato di fatto, dimensioni degli alberi rilevate a 1,30 m dal colletto, genere e specie secondo la nomenclatura binomia, stato fitosanitario di ogni singolo esemplare arboreo, che illustri e motivi l’intervento di progetto; - ricevuta del pagamento diritti di segreteria (€ 50). e) Nel caso di abbattimento per danni a strutture in assenza di procedure autorizzative edilizie(art. 10 1f) - n.1 fotografia a colori per ogni albero interessato (formato minimo 10x15); - n.1 planimetria del lotto in scala adeguata con evidenziata l’ubicazione degli alberi interessati; - documentazione fotografica dei danni prodotti alle strutture in corrispondenza delle alberature; - perizia redatta da tecnico specificatamente abilitato (ingegnere, geologo, architetto, geometra, perito edile) che determini la stima dei danni strutturali e il computo metrico estimativo dei lavori necessario al ripristino delle strutture o dei manufatti; - autorizzazione rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale nel caso di esemplari classificati monumentali e tutelati da apposito decreto regionale cosi come stabilito dall’ art. 6 della L.R. n° 2/77. f) Nel caso di abbattimento per l’esecuzione di interventi indispensabili per adeguamenti normativi e/o interventi di manutenzione ordinaria in assenza di titoli abilitativi edilizi (art. 10 1g) - n.1 fotografia a colori per ogni albero interessato (formato minimo 10x15) e inquadramento fotografico generale del lotto interessato dagli interventi; 20 - relazione redatta da tecnico specificatamente abilitato (ingegnere, geologo, architetto, geometra, perito edile) descrittiva dell’intervento; - n.1 planimetria del lotto in scala adeguata con evidenziate l’ubicazione degli alberi interessati differenziando graficamente quelli da mantenere o da abbattere, le opere da realizzare e i particolari costruttivi riferiti allo specifico progetto compreso l’area di cantierizzazione; - autorizzazione rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale nel caso di esemplari classificati monumentali e tutelati da apposito decreto regionale cosi come stabilito dall’ art. 6 della L.R. n° 2/77. 4 I lavori relativi all’abbattimento o agli abbattimenti di alberature debitamente autorizzati a sanatoria dal Dirigente formalmente delegato dal Sindaco, dovranno essere eseguiti da Ditte specializzate nel settore regolarmente iscritte alla Camera di Commercio. Le Ditte esecutrici dei lavori sono tenute a conoscere le tecniche d’esecuzione dei lavori a regola d’arte, nonché la normativa vigente nazionale, regionale e comunale inerente la tutela del verde e dell’ambiente, nonché all’applicazione di quella vigente in materia di sicurezza sul lavoro. 5 Qualora gli interventi eseguiti risultino in difformità a quanto stabilito dai commi precedenti, l’esecutore dei lavori, così come il proprietario, gli aventi titolo o i soggetti da essi formalmente delegati, saranno singolarmente obbligati al pagamento della relativa sanzione pecuniaria determinata al successivo art. 42 “Sanzioni”. Capitolo III. Sostituzioni Articolo 12. Sostituzione di esemplari abbattuti per motivi fitosanitari 1 Gli alberi abbattuti, qualora sussistano le condizioni di cui al successivo comma 4, devono essere sostituiti da altrettanti esemplari posti all’interno dell’area di pertinenza delle piante eliminate e comunque secondo le prescrizioni indicate nella relativa autorizzazione. 2 Le alberature messe a dimora in sostituzione di quelle abbattute sono comunque salvaguardate per tutto il tempo necessario al raggiungimento delle dimensioni minime di tutela. 21 3 Gli esemplari sostitutivi potranno essere messi a dimora nell’area di pertinenza delle piante abbattute purché siano disponibili gli spazi sotto specificati e sia possibile il rispetto delle seguenti distanze: a) distanze dai confini: - oltre a quanto indicato dal Codice Civile5, dal nuovo Codice della Strada e Relativo Regolamento di attuazione, dalle norme ferroviarie6, dai Regolamenti dei Consorzi di Bonifica e dalla normativa di polizia idraulica, nella messa a dimora di nuovi esemplari, si consiglia il rispetto delle seguenti distanze minime: - piante di terza grandezza (altezza a maturità < 12 m) 3m - piante di seconda grandezza (altezza a maturità 12-18 m) 5m - piante di prima grandezza (altezza a maturità >18 m) 6m b) distanze da edifici e manufatti: - piante di terza grandezza (altezza a maturità < 12 m) 3m - piante di seconda grandezza (altezza a maturità 12-18 m) 5m - piante di prima grandezza (altezza a maturità >18 m) 6m c) distanze da utenze aeree: - Per le utenze aeree di telecomunicazione ed elettriche presenti in ambiente urbano (ricadenti nelle classi 0 e 1a ed aventi altezza minima di m 5 come previsto dal D. M. 21.03.88 art. 2.1.06 e successive modificazioni) in conformità alla normativa vigente dovrà essere rispettata la distanza minima di impianto per un raggio di cm 30 attorno al cavo. d) distanze da utenze sotterranee: - Per le utenze sotterranee devono essere rispettate le seguenti distanze minime per singolo albero indicate in funzione della classe di grandezza a cui questo appartiene: - piante di terza grandezza (altezza a maturità < 12 m) 2m 5 L'art. 892 prevede le seguenti distanze minime: 3 m per gli alberi di alto fusto, 1,5 m per gli alberi non ad alto fusto, 0,5 m per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di 2,5 m. 6 DPR n° 753 del 11/07/80 e successive modificazioni, L. n° 1202 del 12/11/68 e successive modificazioni. 22 - piante di seconda grandezza (altezza a maturità 12-18 m) 3m - piante di prima grandezza (altezza a maturità >18 m) 4m e) distanze da solai e/manufatti interrati; - piante di terza grandezza (altezza a maturità < 12 m) 2m - piante di seconda grandezza (altezza a maturità 12-18 m) 3m - piante di prima grandezza (altezza a maturità >18 m) 4m f) cercine a terreno nudo: - qualora sia possibile il rispetto delle distanze di cui ai punti a), b), c), d) ed e) deve essere garantita la disponibilità di un cercine a terreno nudo o inerbito, circostante il tronco del nuovo esemplare arboreo, prevedendo anche l’eventuale demolizione di pavimentazioni realizzate modo improprio, avente una superficie complessiva non inferiore a mq 10. 4 Sono ammesse deroghe alle distanze previste dal precedente comma ai punti a), b), f), nel caso in cui il reimpianto abbia il fine di reintegrare eventuali fallanze in viali alberati, filari di qualsiasi natura e tipo, quando la consistenza degli esemplari arborei classificati di “grande rilevanza” superi il 50% dei rimanenti. 5 Gli alberi di alto fusto messi a dimora oltre che appartenere ai gruppi A, B e C. (vedi allegato 1) devono avere, a m 1,30 dal colletto, un diametro non inferiore a 6 cm per piante di terza grandezza (altezza a maturità < 12 m) e un diametro non inferiore a 8 cm per piante di seconda grandezza (altezza a maturità 12-18 m) e di prima grandezza (altezza a maturità >18 m), provenire da specifico allevamento vivaistico, disporre di chiome e apparato radicale integro, risultare di buona qualità merceologica. 6 L’eventuale mancato reimpianto così come prescritto nell’atto autorizzativo farà sì che il proprietario, gli aventi titolo o i soggetti da essi formalmente delegati, siano singolarmente obbligati al pagamento della relativa sanzione pecuniaria determinata al successivo art. 42 “Sanzioni”. 7 Nel caso in cui il proprietario, gli aventi titolo o i soggetti da essi formalmente delegati non ottemperino all’ordinanza comunale di reimpianto secondo le prescrizioni dettate da apposito atto Comunale, saranno singolarmente obbligati al pagamento della relativa sanzione pecuniaria determinata al successivo art. 42 Sanzioni. 8 Nel caso in cui non sia possibile procedere al reintegro della pianta abbattuta, per mancanza delle condizioni previste dal precedente comma 3, al proprietario, agli 23 aventi titolo o ai soggetti da essi formalmente delegati, sarà addebitato un indennizzo equivalente al 30% del valore della pianta oggetto dell’intervento/i, determinato secondo le modalità previste (di cui all’allegato 3 del presente regolamento). Le somme versate costituiranno un fondo con vincolo di destinazione d’uso per la manutenzione straordinaria e riqualificazione del Verde Pubblico della Città di Bologna. Nel caso di inottemperanza l'area di pertinenza nella quale insisteva l’alberatura abbattuta rimane inedificabile a tutti gli effetti. Articolo 13. Reimpianti coattivi 1 Le alberature abbattute abusivamente, in assenza dell’autorizzazione rilasciata dal Dirigente formalmente delegato dal Sindaco o per le quali è stata compromessa la vitalità devono essere sostituite qualora sussistano le condizioni previste dal successivo art. 12, a cura e spesa degli “obbligati in solido”, secondo le prescrizioni dettate da apposita ordinanza Comunale, con altrettanti idonei esemplari posti nella medesima posizione previa eradicazione del ceppo. Nel caso di inottemperanza l'area di pertinenza nella quale insisteva l’alberatura abbattuta rimane inedificabile a tutti gli effetti. 2 Nel caso in cui non sia possibile procedere al reintegro della pianta abbattuta, secondo le modalità previste dal successivo art.12, al proprietario, agli aventi titolo o ai soggetti da essi formalmente delegati, sarà addebitato un indennizzo equivalente al 30% del valore della pianta oggetto dell’intervento/i, determinato secondo le modalità previste (di cui all’allegato 3 del presente regolamento) qualora sussistano le condizioni di cui all’art. 10. Nel caso in cui non sia possibile ricondurre l’abbattimento ad una delle condizioni di cui all’art. 10 l’indennizzo sarà equivalente al 100% del valore della pianta. 3 Le somme versate costituiranno un fondo con vincolo di destinazione d’uso per la manutenzione straordinaria e la riqualificazione del Verde Pubblico della Città di Bologna. 24 Capitolo IV - Potature Articolo 14. Potature e rimonde 1 Le potature debbono essere eseguite a regola d'arte, cioè tendere a mantenere la chioma di ogni esemplare arboreo, per quanto possibile, integra e a portamento naturale tipico delle singole specie botaniche. 2 Per potature a regola d’arte si intendono: 1a. su latifoglie decidue e sempreverdi quelle invernali effettuate nel periodo 1° novembre - 21 marzo sull’esemplare arboreo, interessando branche e rami di diametro non superiore a cm 10, con tagli all’inserimento della branca o ramo di ordine superiore su ramo inferiore, cioè ai nodi o biforcazioni, in modo tale da non lasciare porzioni di branca o di ramo privi di più giovane vegetazione apicale; è sottinteso che dovrà essere rispettata una giusta proporzione tra le dimensioni del ramo tagliato e il ramo di sostituzione che viene lasciato; 1b. su latifoglie sempreverdi oltre al periodo di cui sopra, quelle effettuate anche nei restanti periodi dell’anno, che interessano in ogni caso tagli su rami non superiori a cm 5 di diametro; 1c. sulle conifere quelle che interessano solo rami laterali con tagli non superiori a 7 cm di diametro e sempre in corrispondenza di una biforcazione. 3 Possono inoltre essere eseguite altre tipologie di potature così definite. a) Rimonde dal secco, intendendo con ciò quegli interventi cesori finalizzati alla sola asportazione di rami o branche non più vegete, di rami scarsamente vigorosi o dei succhioni e polloni su esemplari di latifoglie e la sola asportazione di rami o branche non più vegete su esemplari di conifere. Tali interventi sono consentiti nell’arco di tutto l’anno, preferenzialmente nei mesi estivi, senza limitazioni di taglio. 4 Nel caso in cui l’esemplare arboreo da potare appartenga al genere Platanus il proprietario, gli aventi titolo o i soggetti formalmente delegati dovranno obbligatoriamente chiedere mediante comunicazione scritta l’autorizzazione al Servizio Fitosanitario Regionale di Bologna ai sensi dell’art.5 del D.M. 17aprile 1998 “Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano (Ceratocystis fimbriata) ed eventuali successive modifiche e integrazioni. 25 5 E’ vietato effettuare potature a capitozzo o a sgamollo (nota7), tali da alterare sostanzialmente la naturale forma degli alberi e, sulle conifere, tagli drastici che ne compromettono irrimediabilmente la chioma, in questo caso altre al pagamento della sanzione stabilita all’art. 42 “Sanzioni” sarà addebitato un indennizzo equivalente al valore della pianta oggetto dell’intervento/i, determinato secondo le modalità previste (all’allegato 3 del presente regolamento). 6 L’inosservanza delle disposizioni contenute nei commi precedenti configura l’intervento eseguito su ogni singola pianta come danneggiamento e quindi soggetto a sanzione stabilità all’art. 42 “Sanzioni”. Articolo 15. Potatura straordinaria o di risanamento 1 Nel caso in cui debbano essere eseguiti interventi di potatura straordinaria è necessario inoltrare richiesta (modello di cui all’allegato 5 del presente regolamento) agli Uffici competenti al fine di ottenere la necessaria autorizzazione. 2 Sono considerate potature straordinarie le seguenti tipologie d’intervento: a) potatura di riduzione e contenimento della chioma che consiste nell’eseguire raccorciamenti di rami e branche con tagli di ritorno di diametro superiore a cm 10 effettuati su gemme, germogli e rami opportunamente orientati per favorire lo sviluppo di una chioma più contenuta; b) potatura di risanamento, che consiste in interventi di asportazione di branche o rami ancora vegeti, di diametro superiore a cm 10, soggetti ad evidenti patologie (carie del legno, presenza di carpofori, essudazioni, colate umide) che ne compromettono la stabilità. Tali interventi dovranno essere eseguiti da Ditte specializzate, non hanno limitazioni di taglio e sono consentiti nell’arco di tutto l’anno, pur consigliandone l’esecuzione nei mesi estivi. 3 Nel caso in cui l’esemplare arboreo da potare appartenga al genere Platanus il proprietario, gli aventi titolo o i soggetti formalmente delegati dovranno 7 Il taglio a capitozzo implica l’asportazione completa delle cime della chioma e la conseguente formazione di una o più “teste” da cui vegeteranno numerosi rametti deboli. Nel taglio a sgamollo si eliminano i rami e le branche lungo tutto il tronco, senza tuttavia tranciare la cima. Entrambi i tipi di taglio venivano praticati in passato per favorire la produzione di rametti esili (specialmente sui salici e sui pioppi cipressini) per uso agricolo. Nel verde ornamentale queste pratiche sono assolutamente inutili, deturpando le piante ne abbreviano l’esistenza. 26 obbligatoriamente chiedere mediante comunicazione scritta l’autorizzazione al Servizio Fitosanitario Regionale di Bologna ai sensi dell’art.5 del D.M. 17aprile 1998 “Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano (Ceratocystis fimbriata) ed eventuali successive modifiche e integrazioni. 4 L’inosservanza delle disposizioni contenute nei commi precedenti configura l’intervento eseguito su ogni singola pianta come danneggiamento e quindi soggetto a sanzione cosi come stabilito dall’art 42 “Sanzioni”. Articolo 16. Documentazione da produrre per la richiesta di autorizzazione potatura straordinaria o di risanamento 1 La documentazione richiesta per il rilascio dell'autorizzazione varia a seconda dei seguenti casi: a Nel caso di interventi di potatura straordinaria: b - Richiesta redatta in carta bollata e sottoscritta dal Proprietario o avente titolo - Documentazione fotografica a colori dell’esemplare interessato dalla potatura - Motivazione dell’intervento Nel caso di interventi di risanamento: - Comunicazione scritta redatta in carta semplice e sottoscritta dal Proprietario o avente titolo - Documentazione fotografica a colori dell’esemplare interessato dalla potatura, con particolare riferimento alla porzione della chioma interessata dal risanamento - Motivazione dell’intervento 27 TITOLO III. NORME PER LA TUTELA DEL VERDE IN PRESENZA DI INTERVENTI EDILIZI Capitolo I. Abbattimenti in presenza di titoli edilizi abilitativi Articolo 17. Abbattimenti in presenza di titoli edilizi abilitativi 1 L’abbattimento di alberature tutelate (art. 2 comma 1), con esclusione degli esemplari di grande rilevanza (art 2 comma 2), può essere consentito in relazione alla realizzazione di opere edili di natura pubblica e privata esclusivamente quando non sia possibile nessun'altra razionale soluzione progettuale e a fronte della presentazione di un progetto di complessiva riqualificazione del verde a firma di tecnico abilitato, agronomo, agronomo forestale, perito agrario. 2 In tal caso le alberature abbattute devono essere sostituite nel lotto sul quale si realizza l’intervento con altrettante alberature della stessa classe di altezza di quella abbattuta nel rapporto di 1:1. 3 La sostituzione è ammessa solo a condizione che nella porzione di lotto permeabile così come definito al Titolo 2 - Capo I - art. 12 del R.U.E., fatte salve le norme del Codice Civile sulle distanze degli alberi ed arbusti dai confini - sussistano per ogni singolo nuovo impianto i seguenti spazi non sovrapponibili atti ad ospitare le nuove alberature: - m2. 60 (raggio m 4,37) per ogni esemplare arboreo a portamento naturalmente espanso di prima grandezza (altezza a maturità >18 m); - m2. 40 (raggio m 3,56) per ogni esemplare arboreo a portamento naturalmente espanso di piante di seconda grandezza (altezza a maturità 12-18 m) - m2. 25 (raggio m 2,82) per ogni esemplare arboreo a portamento naturalmente espanso di terza grandezza piante di terza grandezza (altezza a maturità < 12 m); - m2. 15 (raggio m 2,10) per ogni esemplare arboreo a portamento piramidale. 4 La sostituzione del 50% delle piante abbattute, qualora sussistano le condizioni di cui al precedente comma 3, potrà essere effettuata prevedendo l'utilizzo di esemplari arborei a portamento piramidale con un numero di piante pari a: - n° 4 piante se l’esemplare abbattuto da sostituire a portamento naturalmente espanso appartiene alla classe di prima grandezza (altezza a maturità >18 m); 28 - n° 3 piante se l’esemplare abbattuto da sostituire a portamento naturalmente espanso appartiene alla classe di seconda grandezza (altezza a maturità 12-18 m); - n° 1 pianta se l’esemplare abbattuto da sostituire a portamento naturalmente espanso appartiene alla classe di terza grandezza (altezza a maturità < 12 m). 5 Le mancate sostituzioni e/o o le sostituzioni eseguite in difformità alle prescrizioni contenute nel titolo edilizio abilitativo, determinate sulla base dei precedenti commi, sono considerate singolarmente abbattimenti non autorizzati e singolarmente violazioni al presente regolamento. In questi casi ogni singola violazione oltre a determinare l’inedificabilità dell’area di pertinenza della pianta abbattuta comporterà per il titolare del titolo edilizio abilitativo, l’obbligo del pagamento della relativa sanzione pecuniaria determinata al successivo art. 42 “Sanzioni”. Sarà inoltre addebitato un indennizzo equivalente al valore della pianta abbattuta e non sostituita o sostituita in modo difforme, determinato secondo le modalità previste (di cui all’allegato 3 del presente regolamento). 6 Deroghe a quanto disposto dai precedenti commi del presente articolo sono previste e concesse, sentita la Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, esclusivamente quando non sia possibile nessun'altra razionale soluzione progettuale e quando le opere edili da realizzare rivestono carattere di pubblica utilità o rientrino in piani particolareggiati d’intervento pubblici o privati con cessioni di opere e/o aree all’Amministrazione Comunale. Tale deroga dovrà essere contenuta nell’atto di approvazione del progetto di opera pubblica o, nel caso di interventi soggetti a titolo abilitativo, nel titolo stesso. Capitolo II. Aree di pertinenza: interventi ammessi Articolo 18. Interventi ammessi all’interno delle aree di pertinenza 1 Le aree e i volumi di pertinenza degli esemplari arborei tutelati così come definite all’art. 2 ai commi 5 e 6 del presente regolamento, ferma restando la possibilità di esprimere l'entità dei diritti edificatori nella formulazione dell'indice di utilizzazione territoriale (Ut=Su/St) e dell'indice di utilizzazione fondiaria (Uf=Su/Sf), sono da considerarsi non direttamente edificabili. 29 2 Le suddette aree possono essere interessate dalla realizzazione di nuovi manufatti in elevazione (compresi marciapiedi e pavimentazioni impermeabili) per una porzione del cilindro (volume di pertinenza) pari a 90° e ad una distanza non inferiore a m 3 dal centro dell’albero interessato; per gli alberi di grande rilevanza tale distanza non può essere inferiore a m 5 (area inviolabile), purché i restanti 270° siano privi di qualsiasi manufatto. 3 Distanze inferiori sono ammesse esclusivamente nei casi di ripristino o rifacimento di marciapiedi, cordoli e pavimentazioni non permeabili esistenti a condizione che i cordoli o i muretti di contenimento siano realizzati con fondazioni di tipo puntiforme e travi o cordoli a elemento continuo, che le pavimentazioni impermeabili siano realizzate comunque per uno spessore complessivo non superiore a cm 15 dalla quota del piano di campagna. Nel caso in cui la pavimentazione esistente soggetta ad intervento di ripristino o rifacimento interessi l’area circostante il colletto della pianta è necessario prevedere un’area permeabile (cercine) del raggio di m 2, per gli alberi di grande rilevanza tale raggio non può essere inferiore a m 4. 4 Per gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.) si devono osservare distanze, utilizzare passacavi (nel caso di mancanza di spazio) e precauzioni tali da non danneggiare le radici degli alberi e comprometterne la stabilità. Le distanze minime da rispettare per singolo albero tutelato sono: - 3 m da alberi appartenenti ai gruppi A, B, C, D (art. 2 comma 1); - 5 m da alberi appartenenti ai gruppi A, B, C, D di grande rilevanza (art. 2 comma 2). 5 Gli edifici esistenti o i manufatti e le porzioni di essi ricadenti anche parzialmente all'interno delle aree e dei volumi di pertinenza delle alberature tutelate possono essere demoliti o ricostruiti senza eccedere le dimensioni esistenti (planimetriche o altimetriche), sia entro che fuori terra; tale limite deve essere rispettato anche per gli scavi connessi. 6 Gli interventi eseguiti in difformità al titolo edilizio abilitativo e alle prescrizioni contenute nei precedenti commi, sono considerate singolarmente abbattimenti non autorizzati e singolarmente violazioni al presente regolamento. In questi casi ogni singola violazione oltre a determinare l’inedificabilità dell’area di pertinenza della pianta abbattuta o danneggiata comporterà per il titolare del titolo 30 edilizio abilitativo, l’obbligo del pagamento della relativa sanzione pecuniaria determinata al successivo art. 42 “Sanzioni”. Nel caso in cui il danno arrecato pregiudichi la stabilità della pianta, che dovrà per motivi di sicurezza essere abbattuta, sarà addebitato un indennizzo equivalente al valore della pianta, determinato secondo le modalità previste (di cui all’allegato 3 del presente regolamento). Articolo 19. Pavimentazioni ammesse all’interno delle aree di pertinenza 1 Le aree di pertinenza delle alberature possono essere interessate da pose di pavimentazioni che, a seconda della loro tipologia e grado di permeabilità, potranno avere sviluppi di copertura diversificati: a. pavimentazione superficiali permeabili, si identifica in questa tipologia esclusivamente il prato armato, realizzato con elementi in polipropilene e/o altri materiali plastici con superficie permeabile non inferire al 95% e altezza non inferiore a cm 4/5 posati su un letto di pietrisco di pezzatura fine di grana variabile 3/10 mm ben steso e rullato per uno spessore finito di circa 5/7 cm con un eventuale strato opzionale di sabbia di cm 3 di altezza. Grado di copertura dell’area di pertinenza 100%, garantendo comunque un cercine minimo che consenta, nella posa del pacchetto innanzi descritto, la salvaguardia del colletto e dell’apparato radicale; b. pavimentazione superficiali semipermeabili, si identificano in questa tipologia quelle pavimentazione realizzate con manufatti che presentano una percentuale di foratura minima pari al 40% con una normale pendenza della superficie 1 – 1,5 e vuoti riempiti con pietrischetto, posati su un letto di inerti di pezzatura a grana variabile 20/60 mm ben steso e rullato per uno spessore finito di circa 10 cm con un eventuale strato opzionale di sabbia o pietrischetto 3/10 mm di cm 3 di altezza inframezzato con stuoia in geotessuto. Lo strato di detta pavimentazione compreso il pacchetto di sottofondazione sopra descritto di per uno strato complessivo di altezza variabile 15/20 cm misurato dalla quota originaria del piano di campagna. purché in ogni caso non vengano danneggiate le appendici radicali. 31 Grado di copertura dell’area di pertinenza 100% garantendo un cercine a terreno nudo inerbito pari comunque a un cercine minimo che consenta nella posa del pacchetto: 2 - piante di terza grandezza (altezza a maturità < 12 m) 10 m2 - piante di seconda grandezza (altezza a maturità 12-18 m) 20 m2 - piante di prima grandezza (altezza a maturità >18 m) 30 m2 - alberi di grande rilevanza (vedi art. 2 comma 2) 80 m2 Deroghe a quanto disposto dai precedenti commi del presente articolo sono previste e concesse, sentita la Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, esclusivamente quando non sia possibile nessun'altra razionale soluzione progettuale e quando le opere edili da realizzare rivestono carattere di pubblica utilità o rientrino in piani particolareggiati d’intervento pubblici o privati con cessioni di opere all’Amministrazione Comunale. Tale deroga dovrà essere contenuta nell’atto di approvazione del progetto di opera pubblica o, nel caso di interventi soggetti a titolo abilitativo, nel titolo stesso. Capitolo III. Prescrizioni e vincoli Articolo 20. Prescrizioni per la realizzazione di progetti edilizi e scelta delle specie vegetali 1 Negli interventi edilizi nei quali è prevista una dotazione di verde su terreno permeabile secondo gli standard fissati dal RUE, gli spazi scoperti che contribuiscono a garantire tale dotazione, anche già esistenti devono essere sistemati a verde come previsto dal successivo comma 2. 2 Negli spazi di cui al precedente comma 1, contestualmente all’attuazione degli interventi edilizi, devono essere poste a dimora nuove alberature di alto fusto, nella misura minima di una pianta ogni mq 150 di superficie del lotto non coperta, oltre a specie arbustive nella misura minima di due gruppi (minimo cinque esemplari) ogni mq 150 di superficie del lotto non coperta. Il numero di alberi deve essere arrotondato all’unità superiore. 3 La scelta delle specie deve avvenire con i seguenti criteri: 32 a almeno il 60% delle specie vegetali comprese nelle tabelle contenute nelle norme di dettaglio, nei Gruppi A e B tenendo presente che le specie appartenenti al Gruppo B non dovranno superare il 20% del totale; b almeno il 70% delle alberature complessivamente messe a dimora deve essere costituito da latifoglie decidue. 4 Gli alberi di alto fusto messi a dimora devono: avere, a m 1,30 dal colletto, diametro non inferiore a cm 8; disporre di idoneo “pane di terra”8; provenire da specifico allevamento vivaistico; disporre di chiome e apparato radicale integro; risultare di buona qualità merceologica; disporre di garanzia all’attecchimento. 5 In tutti i progetti riguardanti le aree esterne, da presentarsi a firma di un tecnico abilitato , agronomo, agronomo forestale, perito agrario, le alberature esistenti e le formazioni arbustive significative devono essere rigorosamente rilevate individuando genere e specie botanica e indicate su apposita planimetria, con le corrispondenti aree di pertinenza; deve inoltre essere fornita apposita documentazione fotografica e relazione tecnica. 6 I progetti edilizi, e in particolare quelli interessanti il sottosuolo, devono essere studiati in maniera da rispettare le alberature di alto fusto sottoposte a tutela, avendo particolare cura di non offenderne gli apparati radicali. 7 Parte integrante di ogni progetto edilizio, oltre a quanto definito dai precedenti commi del presente articolo, è il progetto definitivo delle sistemazioni degli spazi scoperti. Il progetto deve chiaramente individuare tutti gli impianti a verde che si intendano eseguire, ivi comprese le attrezzature; in caso di verde attrezzato e di ogni altra sistemazione inerente la progettazione dell’area, nonché il rispetto delle distanze delle alberature dall’impiantistica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.). 8 Le nuove alberature devono essere disposte in modo da creare degli spazi alberati unitari e articolati per masse arboree per quanto possibile monospecie e comunque opportunamente collegati tra di loro, in rapporto specialmente ai fabbricati e alle relative visuali anche riferite all'integrazione e armonizzazione dell’opera nel paesaggio circostante. 8 Non devono perciò risultare estirpati a radice nuda, esclusi i generi Populus e Salix. 33 9 Per i nuovi interventi gli spazi a parcheggio a raso, eccedenti i 10 posti auto devono essere dotati di alberature che a maturazione consentano una completa copertura dell’area di sosta; tali alberature a differenza delle norme di cui agli articoli precedenti potranno avere un’area permeabile (cercine) del diametro di m 2. Articolo 21. Potenzialità edificatoria delle aree verdi 1 Le prescrizioni del presente capo rientrano tra gli elementi condizionanti il calcolo della potenzialità delle aree. 2 Costituiscono vincolo tutti gli alberi tutelati esistenti, a nulla rilevando il loro abusivo abbattimento. 34 TITOLO IV. NORME PER L'USO E L’ORGANIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO Capitolo I. Obbiettivi e finalità Articolo 22. Obbiettivi Il presente titolo ha come oggetto la salvaguardia e l’organizzazione del verde pubblico e detta le norme per l’uso degli spazi stessi. Articolo 23. Ambito di applicazione 1 Risultano compresi nell'ambito di applicazione del presente articolo: a) i parchi e i giardini comunali; b) le aree verdi e i giardini annessi a strutture di servizio (edifici pubblici, impiantistica sportiva, scuole con esclusione delle aree di pertinenza scolastica); c) le aree verdi libere, attrezzate e non, per il gioco; d) il verde di arredo (alberate stradali, aiuole, verde spartitraffico); e) le aree a valenza naturalistica. 2 La fruizione, da parte dei cittadini, dei giardini storici di proprietà privata, aperti al pubblico, è regolata da apposite convenzioni. 3 L'Amministrazione comunale, per la manutenzione ordinaria e straordinaria di parchi e giardini, può attivare convenzioni con soggetti pubblici e privati. Capitolo II. Usi e limitazioni Articolo 24. Accesso a parchi, giardini e aree verdi 1 Il verde pubblico è fruibile da tutti i cittadini fatte salve le limitazioni contenute nel presente regolamento. I parchi, i giardini, ed in generale tutte le aree verdi recintate, sono aperte al pubblico secondo gli orari indicati nelle tabelle esposte agli ingressi di ogni singolo spazio verde. 2 Le aree verdi di pertinenza di servizi pubblici (esempio giardini scolastici, aree verdi contigue a sedi di quartieri, ecc.) sono accessibili negli orari di funzionamento delle Istituzioni cui appartengono, nei limiti dettati dalle esigenze funzionali del servizio erogato. 3 Il verde pubblico gestito da Enti ed Associazioni in regime di convenzione con l'Amministrazione comunale è accessibile secondo le norme e gli orari stabiliti dal 35 concessionario, in ottemperanza a quanto previsto dalla convenzione, e comunque indicati in apposite tabelle esposte agli ingressi. 4 L'Amministrazione comunale può disporre la chiusura temporanea, totale o parziale, delle aree verdi per la manutenzione ordinaria e straordinaria o per motivi di sicurezza. 5 Per tutelare aspetti particolari della flora, della fauna o del patrimonio archeologico o storico, può essere impedito o limitato l'accesso in aree specifiche, contrassegnate da apposita segnaletica. Articolo 25. Limitazioni d’uso ed attività consentite 1 Le aree verdi sono a disposizione dei cittadini per lo svolgimento di attività fisico- motorie, ricreative, sociali, per il riposo, lo studio e l'osservazione della natura. 2 I frequentatori sono responsabili dei danni di qualsiasi natura causati da essi stessi o da persone, animali o cose di cui hanno responsabilità e custodia. 3 La salvaguardia del verde pubblico è affidata al senso di responsabilità dei cittadini che sono tenuti ad osservare sia le norme di comportamento sia le indicazioni del personale addetto alla gestione del verde ed alla vigilanza. E’ pertanto vietato alterare lo stato dei luoghi, introdurre elementi di arredo personali (cesti, seggiole, panche, tavolini, cartelli, ecc.) e mettere a dimora alberi o arbusti senza preventiva autorizzazione rilasciata dai competenti Uffici Comunali. 4 Nelle aree verdi, oltre a quanto previsto dalle disposizioni indicate nei vigenti regolamenti - Nuovo Regolamento di Polizia Urbana, Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti -, è vietato campeggiare, bivaccare o pernottare. 5 Fermo restando il divieto di circolare con veicoli a motore, è consentito l'accesso e la circolazione delle motocarrozzette usate per il trasporto di portatori di handicap. 6 Le attività consentite nel verde pubblico, purché non disturbino altri frequentatori e non danneggino l'ambiente naturale ed i manufatti, sempre tenendo conto delle specifiche funzioni di ciascuna area verde sono: a) sosta e riposo; b) mobilità pedonale; 36 c) mobilità ciclabile a passo d’uomo lungo i percorsi e i vialetti ad uso promiscuo, a velocità moderata lungo le piste ciclabili che attraversano parchi e giardini. I mezzi non motorizzati (biciclette, tricicli, ecc.), usati dai bambini di età inferiore ai 6 (sei) anni possono liberamente circolare anche sui tappeti erbosi solitamente calpestabili dai pedoni; d) gioco libero di tipo leggero intendendo quello praticato da bambini di età inferiore ai 12 (dodici) anni; e) gioco libero di tipo pesante intendendo quello praticato da tutti gli utenti esclusi i bambini di cui al punto d); f) attività sportiva praticata da singole persone; g) attività sportiva praticata in forma organizzata e di gruppo; h) raccolta in misura limitata ed occasionale di parti di vegetali (foglie, fiori, frutti, semi) a fini didattico naturalistici o di ricerca. Tale attività risulta subordinata al rilascio di specifica autorizzazione da parte dei competenti Uffici Comunali o da Istituti e Centri riconosciuti dall’Amministrazione comunale; i) barbecue esclusivamente nelle aree attrezzate con appositi manufatti, escludendo in ogni caso l’impiego di legna come combustibile. 7 Al fine di garantire un uso proprio che non limiti l'utenza, ma tuteli il patrimonio, il verde pubblico viene classificato secondo tipologie a differente grado di fruibilità. Le attività quindi di cui ai punti a, b, c, d, e, f, g, h e i precitati, risultano ammesse secondo la seguente classificazione d'uso del verde pubblico: a) Verde pubblico a tipologia "1": Sono comprese nella presente tipologia d’uso le aree verdi a prati non calpestabili alle quali appartengono genericamente: - il verde di giardini e giardinetti storico/monumentali; - il verde di interesse botanico/naturalistico; - il verde di arredo stradale (spartitraffico, aiuole); - il verde di arredo cimiteriale. In tali aree: - la sosta è consentita nelle zone appositamente attrezzate; - la mobilità pedonale è consentita unicamente lungo i percorsi e i vialetti; 37 - le biciclette vanno condotte a mano - il gioco libero di tipo leggero è ammesso nei soli spazi attrezzati; - il gioco libero di tipo pesante è vietato; - i cani debbono obbligatoriamente essere tenuti al guinzaglio. b) Verde pubblico a tipologia "2": Sono comprese nella presente tipologia d'uso le aree verdi a prati totalmente calpestabili alle quali appartengono genericamente: - il verde costituito da parchi e giardini di quartiere (escluse le zone a differente tipologia all'interno di superfici a parco molto ampie); - il verde dei boschi, limitatamente alle radure, ai percorsi di penetrazione, agli spazi privi di sottobosco arbustivo; - il verde agricolo naturale (escluse le aree con coltivazioni in atto). Tali aree possono essere liberamente utilizzate per: - la sosta; - la mobilità pedonale; - la mobilità ciclabile a passo d’uomo (ove non espressamente vietato); - le attività sportive praticate da singole persone, - il gioco libero di tipo leggero. c) Verde pubblico a tipologia "3": Sono comprese nella presente tipologia d'uso il verde estensivo, i parchi urbani e collinari (escluse le zone a differente tipologia all'interno di superfici a parco molto ampie o parchi tematici a specifica destinazione). Tali aree verdi sono totalmente e liberamente idonee all’attività sportiva in ogni forma, al gioco di tipo leggero e pesante e alle feste campestri. La mobilità ciclabile è consentita a passo d’uomo. Sinteticamente si riportano le attività ammesse secondo le tre tipologie di aree verdi definite in base al differente grado di fruibilità. 8 L’inosservanza delle disposizioni contenute nel precedente comma comporta l’elevazione di una a sanzione così come stabilito dall’art. 42. 38 TIPO DI ZONA VERDE TIPOLOGIA Giardini storico monumentali - sosta e riposo nelle zone attrezzate Giardini/parchi Botanico - naturalistici ATTIVITÀ AMMESSE 1 Arredo stradale - mobilità pedonale su percorsi e vialetti - gioco leggero nelle zone attrezzate Verde cimiteriale Parchi e giardini di quartiere ATTIVITÀ NON AMMESSE - calpestio prati - gioco pesante - attività sportiva - feste campestri - mobilità ciclabile - la sosta - la mobilità pedonale Boschi* - la mobilità ciclabile a passo 2 Verde agricolo naturale** - attività sportiva d’uomo (ove non vietato organizzata e di espressamente) gruppo - attività sportiva praticata da - feste campestri singole persone - gioco libero di tipo leggero Verde estensivo - sosta riposo - gioco leggero - gioco pesante 3 Parchi urbani e collinari*** - attività sportiva singola e organizzata di gruppo - gioco leggero e pesante - feste campestri - la mobilità ciclabile a passo d’uomo * limitatamente alle radure, ai percorsi di penetrazione, agli spazi privi di sottobosco arbustivo. ** con esclusione delle aree a colture specializzate in atto (seminativi, vigneti, frutteti, culture ortive ecc.). *** con esclusione delle zone a differente tipologia all'interno di superfici a parco molto ampie o parchi tematici a specifica destinazione). Articolo 26. Gioco libero e attrezzature specifiche 1 Gli esercizi e i giochi (come pattini e tavole a rotelle, bocce, ecc.) che possono disturbare il tranquillo godimento di chi sosta o passeggia o causare incidenti a persone 39 e danni alle piantagioni, alle infrastrutture o agli immobili inseriti nel verde pubblico, sono consentiti nei soli spazi predisposti per questi scopi. 2 E' ammessa nelle sole superfici d'acqua appositamente predisposte la navigazione di modellini di navi, battelli, giocattoli a vela o a motore (elastico, a molla, elettrico). La navigazione di modelli azionati da motori a scoppio e a combustione interna o esterna non è ammessa. 3 E' ammesso l'esercizio dell'aeromodellismo, degli aquiloni, con esclusione di ogni forma di volo tramite l'uso di motori a scoppio e/o a combustione interna ed esterna. 4 E' ammesso l'esercizio dell'automodellismo, con esclusione di ogni forma di mobilità dei modelli tramite l'uso di motori a scoppio e/o a combustione interna ed esterna. 5 Le attrezzature esistenti negli spazi verdi devono essere utilizzate in modo appropriato e comunque in modo tale da non alterarne la funzionalità. 6 Le attrezzature di gioco, installate per i bambini e differenziate per fasce di età non possono essere utilizzate da adulti o da bambini di età non idonea all’uso delle singole attrezzature. 7 Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che ne hanno la custodia. 8 Gli utenti e coloro che sono preposti alla sorveglianza e custodia dei minori hanno l’obbligo di verificare, prima del loro utilizzo, la funzionalità delle attrezzature ludiche e degli arredi. Se durante la sommaria verifica delle attrezzature fossero riscontrate anomalie tali da far presupporre potenziali pericoli durante il loro impiego è fatto obbligo a chi ha effettuato la verifica di impedirne l’utilizzo ai minori. 9 L’inosservanza delle disposizioni contenute nel precedente comma comporta l’elevazione di una a sanzione così come stabilito dall’art. 42. Articolo 27 Uso del verde pubblico da parte di animali 1 L'accesso al verde pubblico da parte di frequentatori accompagnati da animali domestici è regolato dalle norme stabilite dai vigenti regolamenti di Polizia Urbana, di Polizia Veterinaria, e dal Regolamento d’Igiene per la tutela della salute e dell’ambiente. 2 In particolare i proprietari dei cani o le persone incaricate della loro custodia debbono impedire, salvo che nelle aree appositamente predisposte, che gli animali 40 sporchino gli spazi dei pubblici giardini, e più in generale gli spazi pubblici in uso ai cittadini, con deiezioni o spandimenti di liquami. In ogni caso, i proprietari sono tenuti a provvedere immediatamente alla pulizia del suolo imbrattato dagli escrementi degli animali loro affidati. 3 In tutte le aree appositamente predisposte per il gioco dei bambini è vietato la frequentazione dei cani e di altri animali domestici. E’ facoltà dell’Amministrazione comunale autorizzare all’interno di idonee zone verdi la realizzazione di aree destinate agli animali domestici. 4 Le aree per la corsa libera dei cani dovranno essere realizzate secondo le modalità riportate nello specifico regolamento per la convivenza tra uomo e animali, senza peraltro alterare o limitare, a insindacabile giudizio degli ufficio comunali presposti , le vocazioni d’uso del giardino o del parco in cui si inseriscono. 5 E’ facoltà dell’Amministrazione comunale vietare l’accesso ai cani in alcune aree verdi di particolare valore estetico/ornamentale, di carattere storico/ambientale, di interesse botanico/naturalistico o di piccole dimensioni e attrezzate con aree gioco per bambini. 6 L’inosservanza delle disposizioni contenute nei precedent1 commi comporta l’elevazione di una sanzione così come stabilita dall’art. 42. Articolo 28. Installazione di esercizi commerciali e artigianali su aree a verde pubblico 1 L’installazione di chioschi e piccole strutture adibite ad esercizi commerciali o artigianali è soggetta, nell’ambito autorizzativo, al parere tecnico dell’Ufficio competente che deve valutare l’impatto dell’intervento sull’area verde, dettare le prescrizioni tecniche per la salvaguardia della vegetazione esistente e per il ripristino dell’area, oltre a valutare economicamente l’intervento nel suo complesso. 2 Alla richiesta di autorizzazione deve pertanto essere fornita dei seguenti allegati: 1. Documentazione fotografica e planimetria riportante lo stato di fatto dell'area interessata, con particolare cura nell'indicazione della posizione degli alberi e delle superfici rivestite da cespugli, oltre che del diametro del tronco di ogni singolo albero misurato all'altezza di m 1,30 dal suolo. Dovrà inoltre essere evidenziata l'area di pertinenza (con un cerchio tratteggiato) degli esemplari 41 arborei tutelati individuati secondo i parametri stabiliti dal precedente art 2. Si ricorda che l’area di pertinenza delle alberature esistenti tutelate potrà essere interessata interventi edilizi nelle modalità previste dai precedenti artt. 18 e 19. 2. Tavola di progetto, avente come base la planimetria di cui al punto 1 su cui siano riportate le reali dimensioni dell'area interessata dall’installazione e della zona eventualmente interessata da scavi di fondazione o per la posa delle utenze. In caso di scavi s'intende, per reale dimensione della zona, il ciglio dello scavo stesso e non il solo limite del sedime della struttura o utenza prevista in progetto. 3. Specifica relazione redatta da un tecnico abilitato (perito agrario, dottore agronomo o dottore forestale) che riporti una dettagliata descrizione delle condizioni fitosanitarie delle piante interessate, delle eventuali interferenze a livello degli apparati radicali, delle modalità di esecuzione dei lavori a cui gli operatori dovranno strettamente attenersi per garantire sia l'integrità degli apparati radicali sia delle parti aeree, dei prodotti per la disinfezione dei tagli e delle ferite causati alle radici nel corso dello scavo e di quelli stimolanti la rigenerazione dell'apparato radicale. 4. Impegno scritto del richiedente di farsi carico: a) della risoluzione di ogni eventuale danno causato all'area verde nel corso della realizzazione dell’intervento e del ripristino finale dell’area secondo quanto riferito nel parere espresso dall’Ufficio competente che ha in gestione l’area verde, il quale fisserà anche, caso per caso, l’importo di specifica fidejussione a garanzia del ripristino dei luoghi al termine dell’installazione del manufatto; b) in caso di cessata attività o di trasferimento della stessa in altro luogo, di ripristinare lo stato dei luoghi secondo le indicazioni rilasciate dal competente Ufficio. In caso di inadempienza l’Amministrazione comunale provvederà in proprio al ripristino addebitando le spese sostenute al concessionario. 4 L’inosservanza da parte del soggetto autorizzato delle disposizioni contenute nel precedente comma comporta l’elevazione di una a sanzione cosi come stabilito dall’art. 42 (Sanzioni). 42 Articolo 29. Occupazioni di suolo pubblico per cantieri, manifestazioni culturali e sportive 1 Parte integrante dell’autorizzazione rilasciata dal competente ufficio comunale è il parere favorevole all’occupazione dell’area verde pubblica, espresso dagli Uffici Comunali competenti, che riporta le modalità d’uso, le specifiche tecniche per gli interventi manutentivi da attuarsi nel periodo richiesto e i ripristini finali. L’autorizzazione conterrà tra gli allegati: a) l’impegno scritto da parte del richiedente di farsi carico della risoluzione di ogni eventuale danno causato all'area verde nel corso dell’occupazione temporanea e del ripristino finale dell’area, secondo quanto riportato nello specifico parere; b) specifica fidejussione stabilita caso per caso a garanzia del ripristino dei luoghi, dell’importo fissato dall’Ufficio del Settore Manutenzioni e Conduzioni competente per la gestione delle aree verdi. 2 L’inosservanza da parte del soggetto autorizzato delle disposizioni contenute nel precedente comma comporta l’elevazione di una a sanzione cosi come stabilito dall’art. 42 (sanzioni). Articolo 30. Classificazione del verde pubblico Secondo quanto definito dal precedente art. 25 comma 7, ad ogni area verde è attribuita la tipologia d’uso. Tale classificazione è depositata presso gli Uffici Comunali competenti e periodicamente aggiornata e integrata. Articolo 31. Orti comunali 1 Le finalità di carattere sociale per le quali sono istituiti gli orti comunali, le regole e le modalità di assegnazione e gestione degli orti comunali sono contenute nel Regolamento comunale per l’assegnazione, la conduzione e la gestione dei terreni da coltivare ad orto, O.d.G. n. 1111 - PG n. 13381/90 e nella Delibera di Consiglio O.d.G. n 194 – PG. N. 99805/96 Criteri per la gestione dei centri sociali e delle zone ortive. 2 Gli spazi e i servizi comuni interni agli orti sono a disposizione della cittadinanza (servizi igienici, spazi per la sosta, …). 3 Le aree ortive rivestono un ruolo educativo attraverso l’accesso controllato alle scolaresche, previo accordo tra quartiere, scuole e le singole Associazioni degli ortolani. 43 TITOLO V. PROGETTAZIONE DEL VERDE PUBBLICO Articolo 32. Linee guida per la progettazione delle aree verdi urbane 1 La progettazione del verde deve essere articolata in: a) una fase preliminare di inquadramento territoriale (analisi del contesto urbano, delle valenze ambientali, delle connessioni con il sistema del verde pubblico e privato, dei possibili collegamenti tra il verde esistente e di progetto); b) una fase progettuale che, sulla base delle analisi condotte, sviluppi più ipotesi per giungere alla migliore disposizione spaziale delle diverse componenti progettuali (vuoti e pieni, spazi pubblici e privati); c) una fase di approfondimento tecnico per la definizione della migliore soluzione individuata. 2 Al termine della fase preliminare viene individuata la tipologia di verde più idonea per ogni singola situazione ambientale, che può assumere caratteristiche differenti in funzione del suo diverso grado di fruibilità. 3 Nelle aree definite dalla L.R. 20/00 art. A25 D.E.A. (Dotazioni Ecologiche Ambientali) che comportano una sistemazione a verde in termini ambientali, è da escludere o limitare la fruizione pubblica (es.: aree con bacini di laminazione a cielo aperto, aree di mitigazione a ridosso delle grandi infrastrutture stradali, reti ecologiche, ecc.); la sistemazione delle stesse andrà valutata caso per caso in collaborazione con gli uffici competenti per materia. Articolo 33. Criteri Progettuali 1 Con la terza fase (approfondimento tecnico) si avvia la progettazione esecutiva dell’area. La qualità del verde pubblico, e di riflesso il contenimento dei suoi costi gestionali e manutentivi da parte dell’Amministrazione, è vincolata al rispetto dei presupposti e dei criteri progettuali di seguito riassunti: a) Aspetti patrimoniali dell’area - Occorre evitare il frazionamento delle aree da destinare a verde pubblico e, dove questo non sia progettualmente possibile, vanno comunque evitate le superfici di modeste dimensioni. Per interventi che interessano elementi sulle zone di confine appartenenti a proprietà diverse da quelle dei proponenti (alberature, siepi di confine, recinzioni, muri di contenimento, ecc.) è indispensabile produrre uno specifico atto preventivo d’assenso. 44 Va accuratamente evitato il ricorso al verde privato d’uso pubblico che istituisce, al momento del passaggio patrimoniale, una servitù perpetua a favore dell’Amministrazione comunale sulle proprietà private, comportando l’impossibilità nel futuro di porre recinzioni di confini. Qualora concordato con gli uffici tecnici comunali preposti, il verde privato d’uso pubblico progettato senza soluzioni di continuità con le aree pubbliche deve prevedere comunque alcuni elementi inamovibili di riferimento lungo la linea di confine. Occorre poi evitare una circuitazione interna pedonale o ciclabile che non consenta in futuro la reale suddivisione delle aree mediante recinzioni. Contrariamente, deve essere riportato in convenzione urbanistica il divieto tassativo di apporre cartelli o sbarre di limitazione di accesso ai percorsi di attraversamento, alle aree per il gioco o attrezzate per la sosta. La planimetria generale della sistemazione delle aree esterne deve sempre riportare con linea tratteggiata il perimetro delle costruzioni sotterranee (autorimesse, cantine, rampe, vasche) e dei percorsi delle reti interrate con la specifica delle profondità di scavo. Devono inoltre essere riportate le quote altimetriche di progetto e le sezioni significative. b) Collegamenti con altre aree di interesse pubblico - Per il verde pubblico devono essere assicurate le connessioni con le altre aree pubbliche presenti nelle vicinanze (parchi e giardini, ma anche impianti sportivi, aree scolastiche, sedi istituzionali o di associazioni, …) attraverso la realizzazione di percorsi pedonali e/o ciclabili e, quando possibile, corridoi ecologici. c) Aspetti ambientali - il verde di progetto, pubblico o privato, deve comunque essere in continuità con le eventuali aree verdi contigue; a zone alberate limitrofe è bene far corrispondere nuovi impianti arborei per incrementare la fitomassa e i benefici effetti sul microclima. In particolare la progettazione del verde prossimo al sistema delle acque superficiali, o comunque interessato da corridoi ecologici, deve poter accrescere le potenzialità ambientali del luogo. d) Tempi di realizzazione - nei casi in cui lo spazio attrezzato a verde pubblico sia realizzato in zona limitrofa in area indisturbata e marginale al cantiere, si fa obbligo di attuare tali sistemazioni a verde contestualmente all’avvio dei lavori di carattere edile. In questo modo, il bene sarà reso disponibile alla collettività in tempi brevi, pur senza variare gli obblighi e la tempistica relativa al periodo manutentivo delle opere a verde, posti in carico agli attuatori e previsti nella convenzione urbanistica. 45 e) Mitigazioni acustiche - devono preferibilmente essere adottate soluzioni che prevedano la realizzazione di barriere fonoassorbenti costituite con materiali “inerti” (legno, vetro, o altri materiali). Nei casi in cui si manifesti l’assoluta necessità di ricorrere alla realizzazione di terre armate o gabbionate (da non considerarsi come standard di verde), i progettisti devono avvalersi già in fase autorizzativa di professionisti di comprovata esperienza nel settore che garantiscano non solo la staticità e la sicurezza dell’opera ma anche il suo inverdimento e il consolidamento della vegetazione in tempi brevi. f) Riconoscibilità delle aree pubbliche - I confini delle aree a verde pubblico devono essere chiaramente individuati in tutti gli elaborati tecnici; tali limiti devono essere facilmente individuabili, oltre che sulle tavole di progetto, anche nella realtà attraverso la definizione di confini visibili (percorsi, cordoli, recinzioni, muri, scarpate, siepi ecc.). Le aree da destinare a verde pubblico devono quindi essere facilmente riconoscibili, cioè percepite come un’unità di verde fruibile in termini ambientali o di uso collettivo. Devono per questo motivo, disporre di almeno un accesso carrabile per i mezzi manutentivi e di soccorso (di almeno 3 m di larghezza) dalla viabilità pubblica, e di accessi pedonali localizzati possibilmente in prossimità di parcheggi pubblici. L’arredo deve essere adeguato al tipo di fruizione previsto, compresa specifica cartellonistica sulle norme di comportamento da tenere nei parchi e nei giardini bolognesi. Se le aree verdi risultassero schermate da edifici, devono essere assicurati corridoi prospettici che le rendano visibili dalla viabilità principale; devono inoltre potere essere raggiungibili da percorsi pedonali ed eventualmente piste ciclabili e comunque essere indicate sulla sede stradale da appositi cartelli direzionali. Per contro, il verde di arredo dell’edificato e quello in adiacenza (sistemazioni degli accessi, vasche di terra, aiuole o superfici prative a ridosso delle murature) va tassativamente compreso in proprietà privata. g) Caratteristiche delle nuove aree a verde - nei casi di ampliamenti di aree pubbliche è fatto obbligo uniformare la progettazione alle caratteristiche del verde pubblico già esistente, adottandone i materiali, le tipologie degli arredi, ecc. L’Amministrazione si riserva caso per caso di indicare ai progettisti delle aree a verde la/le specializzazioni che occorre ricercare in ogni nuovo intervento per la massima diversificazione degli spazi pubblici nel sistema del verde territoriale. 46 Una spiccata caratterizzazione dell’area si rende obbligatoriamente necessaria nel caso di superfici di modesta entità, che non consentono quindi di soddisfare con soluzioni opportune fruizioni diversificate. La caratterizzazione delle aree a verde si esplica attraverso la ricchezza della vegetazione e il corretto abbinamento delle specie vegetali, la scelta oculata di arredi di qualità, l’allestimento di spazi specializzati (aree per il gioco, per la sosta, dedicate agli anziani o, con caratteristiche diverse, per gli adolescenti o i portatori di handicap), con elementi che soddisfino comunque in primo luogo le esigenze di sicurezza e robustezza, oltre che di gradimento. h) Piste ciclabili nel verde - Per garantire la sicurezza dei fruitori, ed in particolare delle categorie più deboli (anziani e bambini), è consentita la realizzazione nel verde di piste ciclabili regolamentari, ai sensi del nuovo codice della strada, sui tracciati di collegamento delle ciclabili individuate dal PGTU purché l’area verde abbia una superficie sufficientemente ampia e la pista sia mantenuta in posizione tangente al perimetro del giardino o parco pubblico; dovranno comunque essere evitati o contenuti i punti di intersezione con i tracciati pedonali e le aree attrezzate per la sosta e i giochi. Per giardini di piccole dimensioni o per parchi attrezzati di intensa fruizione, la pista ciclabile si dovrà interrompere in corrispondenza degli accessi alle aree verdi, alle quali i ciclisti potranno comunque accedere attenendosi alle norme comportamentali previste al precedente Titolo IV “Norme per l'uso e l’organizzazione del verde pubblico (art. 25 comma 6). i) Verde nei parcheggi e nelle strade - I parcheggi pubblici devono garantire un adeguato numero di alberature e essere orientati favorevolmente per sfruttare al meglio l’ombreggiamento delle piante. La soluzione progettuale più indicata e idonea ad un corretto sviluppo delle alberature è data dalla realizzazione di fasce verdi continue, permeabili e alberate, della larghezza minima di m 1,50 e ortogonali agli stalli. In ogni caso le piante devono avere alla base spazi permeabili di sufficiente ampiezza costituiti da aiuole intervallate indicativamente ogni tre posti auto. Per i parcheggi a pettine le aiuole vanno realizzate della larghezza minima di m 1,50 lunghe quanto lo stallo o minimo di m2,50 nel caso sia prevista la realizzazione di posti moto di fronte alle aiuole; per i parcheggi a spina l’aiuola singola dovrà avere larghezza minima di m 2,00 e lunghezza di m 2,50. 47 Qualora sussistano in un’unica area parcheggi pubblici e parcheggi privati contigui, vanno adottate soluzioni tecniche per differenziarli inequivocabilmente attraverso l’impiego, per esempio, di specie botaniche diverse o di materiali edilizi diversi. Anche per quanto riguarda gli alberi nelle strade, i singoli esemplari dovranno avere alla base spazi permeabili di sufficiente ampiezza, di larghezza minima m 2,00. Le aiuole dovranno essere previste ad una distanza minima di m 7,50 sulla fila e m 3,00 dalle facciate degli edifici o dal confine di proprietà. Le suddette dimensioni minime delle superfici permeabili sono da intendersi “interno cordolo”, che a sua volta dovrà avere mostra minima di cm 15. j) Acqua nel verde - L’acqua trova una sua collocazione naturale in progetti di recupero storico o progetti di valenza paesaggistica (preesistenze storiche di canali, fossi e sistemazioni irrigue del paesaggio agricolo, affioramenti naturali), casi in cui queste presenze vanno tassativamente recuperate e salvaguardate. Occorre precisare che va mantenuta ed enfatizzata la presenza storica dell’acqua nel territorio, con riferimento sia all’andamento della rete idrica di superficie sia ai manufatti che hanno contribuito a caratterizzare il paesaggio (canali, piccoli specchi, fontane, conche di navigazione). Deve in ogni caso essere garantita la sicurezza e la salubrità pubblica (profili degli invasi, parapetti, percorsi obbligati, regolamentazione per gli usi). Progetti che propongono l’inserimento dell’elemento acqua (fontane artistiche, giochi d’acqua, vasche, laghetti artificiali o sportivi) devono riportare dettagliatamente in relazione progettuale oltre al bilancio idrico, gli accorgimenti introdotti per assicurare il massimo del risparmio idrico, nonché una valutazione tecnico-economica sulle necessità gestionali, i consumi annui e le tempistiche manutentive. Giochi d’acqua, vasche e fontane sul fronte degli edifici privati o in corti interne ad essi vanno inserite nella proprietà privata. Occorre fornire per gli invasi e le superfici d’acqua un bilancio idrico annuale e prevedere di conseguenza l’apporto idrico necessario per mantenere un livello costante o a lieve oscillazione, oltre ad assicurare il deflusso del troppo pieno. k) Orti nel verde - Nelle aree dove sono presenti orti per gli anziani, indipendentemente dal titolo di diritto esistente, deve essere affrontata in sede di progetto l’implicazione sociale che deriverebbe dall’eliminazione degli orti. 48 l). Recinzione dell’area verde - Il progetto delle aree verdi è fortemente condizionato nelle sue scelte progettuali dal modello gestionale che si intende applicare (aree sempre aperte alla fruizione, aree chiuse). Limitare la fruizione dell’area a determinati orari impone non solo la recinzione dell’area ma anche l’individuazione dei soggetti che provvederanno alla quotidiana apertura e chiusura dei cancelli. Poiché l’Amministrazione non è in grado, a causa dei costi elevati del servizio, di farsi carico di tale onere, richieste di chiusura serale e notturna delle aree pubbliche possono essere accolte solo in ambito di interventi complessi che già prevedono per le residenze o per le attività un servizio privato di portineria e custodia che può offrire garanzie di efficienza e durata. Il servizio può essere previsto, concordandolo preventivamente con ogni singolo Quartiere, qualora l’intervento urbanistico comprenda strutture per associazioni, centri sociali o similari e vi sia la possibilità effettiva di affidare l’incarico ai fruitori delle strutture con specifiche convenzioni a cura del Quartiere. m) Vasche di laminazione - Nelle aree destinate a verde pubblico è preferibile non collocare vasche di laminazione di acque meteoriche. Vasche poste nel sottosuolo in area verde permeabile limitano obbligatoriamente l’impianto degli alberi di I e II grandezza in corrispondenza della vasca e di una sua fascia perimetrale di almeno 5 metri. Vasche a cielo aperto possono essere collocate in parchi con valenza paesaggistica in aree marginali e protette purché sia garantita l’incolumità pubblica e sia presentato un adeguato piano gestionale. n) Reti tecnologiche nel verde - Le reti tecnologiche interrate (pubblica illuminazione, sottoservizi, impianti di telefonia, fognature, ecc.) dovranno essere previste in corrispondenza di zone pavimentate (percorsi, strade, parcheggi, ecc.) al fine di non interferire con il verde esistente e di progetto sia in fase realizzativa sia per la futura manutenzione. Qualora non sia tecnicamente possibile rispettare tale norma, la profondità minima dell’extradosso del manufatto dovrà essere di cm 40 e per il reinterro dovrà essere utilizzato terreno vegetale almeno nei 20 cm superficiali, dove dovrà essere effettuata la risemina del tappeto erboso. In tutti i casi, sia per i parcheggi sia per le strade che per le aree verdi, gli alberi dovranno essere previsti ad una distanza minima di almeno m5 dai pali della pubblica illuminazione o da altri manufatti esterni collegati alle reti interrate. 49 o) Strutture edili in area verde - Per strutture socio-sanitarie, impianti sportivi o altri manufatti minori come ad esempio arene per spettacoli all’aperto, ponti, ecc., collocati in area a verde pubblico, deve essere richiesto il parere preventivo degli uffici tecnici referenti per l’edilizia pubblica. Per le cabine elettriche deve essere richiesto specifico parere sul manufatto e reti al competente Ente. Gli uffici comunali competenti per il verde ne valuteranno il solo posizionamento. p) Bagni pubblici in area verde - Qualora nella nuova area a verde urbano fosse prevista la messa in opera di bagni pubblici, con i tecnici competenti per il verde deve essere concordata la sola localizzazione dei manufatti. q) Piccole superfici a verde - In bordure, aiuole di piccole dimensioni e aree dove difficilmente potrà attecchire e mantenersi un buon tappeto erboso, occorre fare largo impiego di specie tappezzanti o di piante a portamento prostrato o di arbusti che consentano di ricoprire completamente ed in breve tempo il suolo. Soluzioni analoghe vanno approntate anche per il verde di arredo stradale. r) Irrigazione del verde - Tutte le aree pubbliche a verde devono essere dotate di un impianto di irrigazione interrato con una rete di pozzetti posti ad un massimo di 40 m tra loro per il prelievo idrico manuale collegato ad un contatore autonomo alloggiato in apposito manufatto la cui ubicazione e caratteristiche costruttive dovranno essere preventivamente concordate con l’Ente gestore; è preferibile l’installazione a bordo strada. Nel caso di alberate stradali o di parcheggi alberati di nuova realizzazione occorre prevedere l’impiego di anelli con gocciolatori. Anche per questi impianti valgono le prescrizioni sopra indicate in riferimento a pozzetti e contatori. Per snellire l’operazione irrigua e avere maggiori garanzie di attecchimento del primo impianto del manto erboso, gli attuatori possono, a loro discrezione, prevedere la realizzazione di impianti automatici di irrigazioni che non sono scomputabili dagli oneri di urbanizzazione. Per il periodo manutentivo durante il quale l’area è in carico agli attuatori, dovrà ovviamente essere assicurata la funzionalità dell’impianto irriguo. s) Manutenzione delle aree verdi - La manutenzione a carico degli attuatori, così come stabilito nelle convenzioni urbanistiche, deve interessare oltre alle aree sistemate a verde urbano, il verde di arredo stradale e dei parcheggi pubblici. 50 Nel caso di aree sistemate, in accordo con gli uffici tecnici competenti, con interventi di forestazione che comportano investimenti iniziali contenuti e necessitano di più assidue operazioni colturali per i primi anni; i costi per le suddette operazioni colturali dovranno costituire parte integrante del computo metrico del progetto concessionato con una ripartizione annua dei costi. Per le opere pubbliche realizzate direttamente dagli uffici tecnici dell’Amministrazione comunale, a garanzia dell’attecchimento della vegetazione di nuovo impianto, non può essere prodotto il certificato di Regolare esecuzione se non è trascorsa almeno l’intera estate successivamente alla piantagione e si possa quindi verificare l’attecchimento. Articolo 34. Documentazione da produrre 1 Tavola di inquadramento territoriale (∗). Relativa all’inquadramento paesaggistico e alle connessioni ambientali. Definisce le aree strategiche per il sistema del verde e evidenzia le situazioni di continuità o di possibili collegamenti con le aree esistenti nelle vicinanze (sia pubbliche sia private) per una prima ripartizione spaziale del verde di nuova realizzazione a netto beneficio ambientale. Risulta così possibile definire: - la più idonea disposizione delle masse arboree ed arbustive di progetto per il miglioramento delle condizioni ambientali; - la realizzazione o il rafforzamento dei corridoi ecologici e la definizione di eventuali ambienti rifugio per la fauna minore; - l’individuazione dei collegamenti ciclabili e dei percorsi pedonali di attraversamento, alternativi alla viabilità su strada. 2 Tavola dei vincoli (∗). Da produrre solo nei casi in cui l’area di progetto ricade in vincoli dettati dalla pianificazione e dalle normative vigenti. 3 Tavola della vegetazione esistente - stato di fatto (∗) (∗∗). Rappresenta la localizzazione, su planimetria quotata delle singole alberature e delle siepi (aree di ingombro) qualora queste abbiano valenze di carattere storico-paesaggistico. Per ciascun esemplare arboreo deve essere indicata la specie botanica e il diametro del * Progetto definitivo – fase di Piano ** Progetto esecutivo – fase si rilascio del Permesso di Costruire 51 tronco secondo le modalità espressamente previste nel Regolamento del Verde in vigore. Per le siepi e formazioni arbustive occorre invece indicare le specie prevalenti che le compongono. Il rilievo della vegetazione esistente deve interessare anche le piante esterne al confine del comparto, le cui aree di pertinenza sono però interessate dall’intervento, pubbliche o private che siano. 4 Relazione tecnica del verde (∗). Ovvero la descrizione di quanto non si evince dalla tavola, come ad esempio lo stato fitosanitario, lo sviluppo della vegetazione arbustiva, gli elementi paesaggistici di pregio eventualmente presenti (canali, fossi, alberature monumentali, residui di passati assetti rurali). Devono inoltre essere descritte le linee progettuali adottate per la definizione delle aree verdi, con relative elencazioni delle specie botaniche che si intendono introdurre, impianti tecnologici che si intende attuare e riferimento ad un computo di massima che comunque può essere modificato in sede di rilascio del permesso di costruire Specifiche e approfondimenti tecnici verranno individuati in fase di concertazione sulla base delle diverse caratterizzazioni del verde di progetto proposto e delle relative zonizzazioni al suo interno. Particolare cura dovrà essere posta alla parte riferita agli abbattimenti che dovrà motivare dettagliatamente e tecnicamente la necessità di eliminare alberature, interne ed eventualmente esterne all’intervento (in corrispondenza degli accessi, per scavi sui confini di proprietà, ecc.). 5 Relazione tecnica del verde (∗∗). Si tratta della descrizione dettagliata dell’intervento con specifica di tutti gli elementi progettuali. Dovranno essere inoltre descritte le lavorazioni colturali, la natura dei materiali, le tecniche impiegate per la realizzazione dell’area a verde pubblico. Deve essere ripresentata in sede di rilascio del permesso di costruire la relazione relativa agli abbattimenti, anche se invariata rispetto al Piano. Per gli esemplari arborei di nuova piantagione devono essere specificate le dimensioni delle piante (diametro del tronco), che in ogni caso non devono essere inferiori a quelle stabilite dal vigente Regolamento Edilizio salvo nei casi di interventi di forestazione dove di norma vanno impiegate specie botaniche con caratteristiche tipiche per tale tipologia di sistemazione. La relazione del verde deve chiudersi con la valutazione sul bilancio ambientale dell’area prima e dopo l’intervento. Quanto contenuto in relazione deve trovare fedele riscontro 52 nelle voci del Computo Metrico Estimativo, nella Tavola del Verde e negli elaborati di dettaglio ad essa connessi. 6 Tavola degli abbattimenti (∗) (∗∗). Che evidenzia le singole alberature per le quali, da Regolamento Edilizio, è necessario chiedere l’autorizzazione all’abbattimento. Per le alberature non tutelate dal Regolamento del verde e per le aree arbustate o con vegetazione ruderale che il progetto prevede di asportare è sufficiente l’indicazione della zona in cui sono presenti. Tale indicazione è necessaria per valutare correttamente il bilancio ambientale e il beneficio finale dell’intervento. Vanno indicati anche gli abbattimenti per gli alberi esterni ai confini del comparto, pubblici o privati, necessari alla funzionalità dell’opera. Si rammenta che in corso di realizzazione non possono essere abbattuti alberi diversi da quelli autorizzati e che ulteriori abbattimenti comportano i tempi tecnici di approvazione di varianti in corso d’opera. 7 Documentazione fotografica (∗). Devono essere prodotte viste panoramiche per l’ambientazione nonché foto di dettaglio di elementi di pregio e dei singoli esemplari da abbattere. 8 Tavola di progetto del verde (∗). Da non confondere con la planimetria generale del progetto. In essa vanno differenziate graficamente le preesistenze vegetazionali dalle nuove introduzioni. Per le aree verdi di modeste dimensioni, la tavola del verde può essere redatta in questa fase già al dettaglio dell’esecutivo purché le corrisponda una relazione tecnica puntuale, un preciso computo metrico estimativo e ogni altra specifica comunque richiesta dal presente Regolamento. Occorre sempre rappresentare con estrema chiarezza le zonizzazioni del verde privato e del verde pubblico. Occorre inoltre evidenziare la presenza dei diversi manufatti interrati con il relativo spessore del terreno sovrastante, in modo da poter giustificare l’eventuale realizzazione delle sistemazione a verde proposte nel progetto. La tavola deve comunque riportare le quote altimetriche di progetto ed essere correlata da alcune sezioni significative, passanti per zone critiche. 53 9 Tavola di progetto del verde (∗∗). Per aree di modeste dimensioni può coincidere con la tavola del verde di Piano, se questa è stata già redatta minuziosamente e dettagliatamente. Ad essa vanno aggiunte, se non ancora prodotte, le tavole dei particolari costruttivi in scala 1:20 e delle soluzioni adottate per gli arredi. L’elaborato di dettaglio, possibilmente in scala 1:200 (o anche 1:100) deve riportare una precisa collocazione degli esemplari arborei con relativa legenda delle specie botaniche nel rispetto delle distanze dai confini e dai limiti di piantagione dettati dalle specifiche normative, da applicarsi anche agli arbusti. La tavola va quotata e devono essere riprodotte le canalizzazioni e le reti tecnologiche per dimostrare la non interferenza tra queste e le alberature esistenti e la nuova vegetazione da introdurre. 10 Tavole di impiantistica del verde per le sole aree a verde pubblico che saranno cedute all’Amministrazione (∗) (∗∗) (impianti irrigui e drenanti). Il dettaglio tecnico da raggiungere dipende dalle dimensioni dell’intervento. Per i Piani di medie e grandi dimensioni può essere prodotta, sulla base della descrizione tecnica del tipo di impianto di irrigazione e/o di drenaggio che si attuerà, una previsione di spesa espressa per unità di superficie o per l’intervento nel suo complesso; in sede rilascio del permesso di costruire andrà poi prodotta la documentazione tecnica e contabile di dettaglio. Per aree di piccole dimensioni si può produrre già in sede di Piano la tavola degli impianti irrigui e di drenaggio e computarne i costi effettivi. 11 Stima dei costi (∗). I costi vanno ripartiti per grandi categorie di lavori o per singole voci a seconda del dettaglio degli elaborati tecnici prodotti. Se il progetto è già stato elaborato a livello di dettaglio, può essere prodotto già in sede di Piano il Computo Metrico Estimativo, come di seguito specificato. 12 Computo Metrico Estimativo (∗∗). Riferito all’elenco prezzi per le opere a verde pubblico dell’Amministrazione Comunale. Per articoli non in elenco, va indicato un Nuovo Prezzo desunto da indagine di mercato a livello locale. Per l’impianto irriguo sono da computare i soli costi di allacciamento alla rete pubblica, al manufatto di alloggiamento dei contatori e alla rete interrata sia per le prese di acqua manuali sia per le ali gocciolanti. necessarie per l’irrigazione degli alberi nei parcheggi pubblici o delle macchie arbustive. Vanno esclusi i costi di tutti gli interventi su aree private anche se di uso pubblico. 54 13 Dichiarazione dei costi indotti. Per le aree verdi urbane va prodotta la dichiarazione dei costi indotti su base annua relativamente ai costi manutentivi e ai costi delle utenze idriche eventualmente presenti. 14 Norme Tecniche di Attuazione (∗). Devono in particolare specificare: - la qualità dei materiali e le loro garanzie; - la modalità di esecuzione dei lavori. - la tempistica relativa all’attecchimento e al successivo periodo manutentivo a carico dei soggetti attuatori. 15 Bozza di convenzione (∗). Deve richiamare le NTA e riportare le eventuali condizioni manutentive e gestionali aggiuntive concordate. 16 Realizzazione delle opere. Deve essere data comunicazione scritta agli Uffici competenti dell’inizio dei lavori, affinché possa essere svolta l’Alta sorveglianza da parte dei tecnici incaricati. In particolar modo devono essere tempestivamente comunicate per iscritto le fasi riguardanti: - scavi, movimentazioni e riporto di terreno vegetale; - a realizzazione della rete irrigua; - la fornitura in cantiere del materiale vegetale che deve essere munito di certificazione sanitaria e specifica di provenienza, affinché possa essere visionato prima della messa a dimora; - l’impianto della vegetazione arborea e arbustiva; - localizzazione e messa in opera degli arredi. 17 Documentazione finale. La presa in consegna delle aree a verde pubblico da parte degli uffici tecnici del Settore preposto alla gestione e alla manutenzione ha luogo al termine del periodo stabilito dalla convenzione, previo parere tecnico sulle condizioni dell’area. Dovranno in questa sede essere trasmessi agli uffici preposti tutti gli elaborati grafici relativi (progetto esecutivo approvato in sede di Concessione Edilizia ed eventuali varianti successive); in particolare devono rispondere agli effettivi lavori eseguiti sia la tavola del verde sia le tavole di tutta l’impiantistica (irrigazione ma anche illuminazione, reti fognarie, rete telefonica) e le opere interrate sia su base informatica sia cartacea. 55 Articolo 35. Prescrizioni tecniche - Indicazioni di carattere generale 1 La vegetazione esistente indicata nelle tavole dello stato di fatto, per la quale è prevista la conservazione, dovrà essere protetta adeguatamente da ogni danneggiamento con una transennatura ad una distanza minima dal tronco di 2 metri in modo da evitare danni diretti al fusto ed il costipamento del terreno dovuto al transito dei mezzi di lavoro. Pertanto l’Impresa dovrà porre la massima attenzione nell’eseguire i lavori previsti dal progetto concessionato ogni volta che si troverà a operare nei pressi delle piante esistenti. 2 Nel caso il progetto di sistemazione ambientale preveda consistenti movimenti di terra, l’Impresa dovrà provvedere, qualora il terreno esistente in loco sia di buona qualità, alla rimozione e all’accantonamento degli strati fertili e superficiali del terreno, da riutilizzarsi in seguito nelle zone interessate dalla sistemazione a verde finale. 3 Nel corso dell’esecuzione dei lavori di sistemazione e di messa a dimora, l’Impresa è tenuta a rimuovere tempestivamente i residui di lavorazione (per esempio frammenti di pietre e mattoni, spezzoni di filo metallico, di cordame e di canapa, contenitori, ecc.) e gli utensili inutilizzati. Articolo 36. Caratteristiche del materiale agrario e complementare 1 La terra di coltivo (terreno vegetale/agrario) riportata dovrà essere priva di pietre, tronchi, rami, radici e loro parti, che possano in qualche misura ostacolare le lavorazioni agronomiche del terreno dopo la posa in opera. 2 Gli strati di terreno superficiale accumulato per il riutilizzo in cantiere non dovranno elevarsi in altezza al di sopra di 3 metri. 3 I concimi (minerali, organici, misti e complessi) da impiegare dovranno avere titolo dichiarato secondo le vigenti disposizioni di legge. 4 Per ammendanti si intendono le sostanze sotto forma di composti naturali o di sintesi in grado di modificare le caratteristiche fisiche del terreno. 5 Per correttivi si intendono i prodotti chimici, minerali, organici o biologici capaci di modificare le caratteristiche chimiche del terreno. 6 Per pacciamatura si intende una copertura del terreno a scopi diversi (per esempio controllo delle infestanti, limitazione dell’evapotraspirazione o degli sbalzi 56 termici, ecc.) da realizzarsi solitamente con corteccia di conifere o teli pacciamanti drenanti in polipropilene ancorati al suolo. 7 I pali di sostegno (tutori) dovranno essere adeguati per numero, diametro ed altezza alle dimensioni degli alberi e degli arbusti da ancorare. I tutori da impiegare per le sistemazioni di carattere “naturalistico” dovranno essere in legno di castagno, diritti, scortecciati, appuntiti dalla parte della estremità di maggiore diametro che dovrà essere resa imputrescibile per un’altezza di 100 cm circa; in alternativa, nelle sistemazioni di carattere “urbano”, si dovrà fare uso di pali in legno di conifera torniti industrialmente, preimpregnati con idonee sostanze imputrescibili. Le legature dovranno rendere solidali le piante ai pali di sostegno e agli 8 ancoraggi, pur consentendone l’eventuale assestamento; al fine di non provocare strozzature al tronco, dovranno essere realizzate per mezzo di collari speciali o di altro idoneo materiale elastico (per esempio cinture di gomma, nastri di plastica, ecc.), in ogni caso è vietato l’impiego di filo di ferro o altro materiale inestensibile. Per evitare danni alla corteccia, potrà essere necessario interporre, fra tutore e tronco, un cuscinetto antifrizione di adatto materiale. Articolo 37. Caratteristiche del materiale vegetale 1 Per materiale vegetale si intende tutto il materiale vivo (alberi, arbusti, tappezzanti, ricadenti, rampicanti, sementi, ecc.) occorrente per l’esecuzione del lavoro. 2 Una volta giunte a destinazione, tutte le piante dovranno essere trattate in modo che sia evitato ogni danneggiamento; il tempo intercorrente tra il prelievo in vivaio e la messa a dimora definitiva (o la sistemazione in vivaio provvisorio) dovrà essere il più breve possibile. 3 In particolare si dovrà avere cura che le zolle e le radici delle piante che non possono essere immediatamente messe a dimora non subiscano ustioni e mantengano il tenore di umidità adeguato alla loro buona conservazione. 4 Alberi - Gli alberi dovranno presentare portamento rispondente alle caratteristiche tipiche della specie, della varietà e della età al momento della loro messa a dimora. Dovranno avere un fusto di dimensione non inferiore a cm 8 di diametro a m 1,30 dal colletto. 57 In particolare il fusto e le branche principali dovranno essere esenti da cicatrici di potatura di diametro superiore a 7 cm, deformazioni, capitozzature, ferite di qualsiasi origine e tipo, grosse cicatrici o segni conseguenti ad urti, danni da grandine, scortecciamenti, legature, ustioni da sole, cause meccaniche in genere. La chioma, dovrà essere ben ramificata, uniforme ed equilibrata per simmetria e distribuzione delle branche principali e secondarie all’interno della stessa. Non dovranno essere presenti “rami verticillati” cioè più rami che si dipartono dal tronco al medesimo livello. La chioma dovrà sempre presentare la cosiddetta “freccia” di accrescimento con gemma apicale sana e vitale e quindi assenza di doppie cime o rami codominanti. L’apparato radicale dovrà presentarsi ben accestito, ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari fresche e sane e privo di tagli di diametro maggiore a un centimetro. Gli alberi dovranno essere normalmente in contenitore o in zolla; a seconda delle esigenze tecniche potranno essere impiegati eventualmente a radice nuda soltanto quelli appartenenti a specie a foglia decidua, purché di giovane età e di limitate dimensioni. Le zolle dovranno essere ben imballate con un apposito involucro degradabile (juta, paglia, teli, reti di ferro non zincato, ecc.). Per le alberature stradali i primi rami dovranno essere impalcati sul fusto ad una altezza minima di 4 m dal colletto. Le piante a portamento piramidale dovranno essere ramificate a partire dalla base, con asse principale unico e rettilineo. 5 Arbusti e cespugli - Qualunque siano le loro caratteristiche specifiche (a foglia decidua o sempreverdi), anche se riprodotti per via agamica, non dovranno avere portamento “filato”, dovranno possedere un minimo di tre ramificazioni alla base con altezza minima cm 0,80/100. Tutti gli arbusti e i cespugli dovranno essere in contenitore o in zolla; a seconda delle esigenze tecniche potranno essere impiegati eventualmente a radice nuda soltanto quelli appartenenti a specie a foglia decidua, purché di giovane età e di limitate dimensioni. Il loro apparato radicale dovrà essere ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari. Le zolle dovranno essere ben imballate con un apposito involucro degradabile (juta, paglia, teli, reti di ferro non zincato, ecc.). 58 6 Postime forestale - Per postime forestale devono intendersi giovani piante appartenenti a specie arboree o arbustive allevate espressamente per interventi di forestazione e rimboschimento e di età non superiore ad anni cinque, siano esse prodotte di seme o tramite riproduzione agamica. 7 Piante tappezzanti ed erbacee perenni - Le piante tappezzanti dovranno avere portamento basso e/o strisciante (portamento proprio della specie) e buona capacità di copertura, garantita da ramificazioni uniformi. Sia le piante appartenenti a specie tappezzanti sia le erbacee perenni dovranno essere fornite in contenitore con le radici pienamente compenetrate nel substrato di coltura, senza però fuoriuscire dal contenitore stesso. 8 Piante rampicanti, sarmentose e ricadenti - Le piante appartenenti a specie rampicanti, sarmentose e ricadenti dovranno avere almeno due forti getti ed essere sempre fornite in zolla o in contenitore. 9 Sementi - L’Impresa, per la realizzazione delle aree a prato, dovrà utilizzare sementi selezionate e rispondenti alle caratteristiche dettate dalle differenti condizioni microclimatiche (esposizione, acclività, irraggiamento) prediligendo miscugli che sopportino il calpestio. 10 Tappeto erboso o tappezzanti precoltivate - Qualora fosse richiesto il rapido inerbimento delle superfici a prato o copertura di superfici di piccole dimensioni con specie tappezzanti (“pronto effetto”), si dovranno utilizzare piote erbose e/o zolle precoltivate costituite con specie prative e/o tappezzanti idonee. Articolo 38. Caratteristiche del materiale di arredo 1 Per materiale di arredo si intende tutto il materiale necessario ad agevolare la più completa fruizione delle aree verdi pubbliche (giochi e attrezzature ludico-sportive, panchine, cestini portarifiuti, steccati di protezione, bacheche, fontanelle, portabiciclette, pannelli esplicativi tabelle monitorie). 2 Giochi - Le attrezzature per il gioco dovranno provenire da ditte in possesso di apposita certificazione ed avere i requisiti rispondenti alle normative in vigore sulla sicurezza. 59 Ogni singolo gioco dovrà comportare obbligatoriamente anche la posa di specifica pavimentazione antitrauma, nonché rispettare le distanze di sicurezza da altre attrezzature e/o ostacoli. Al momento della presa in carico delle opere dovrà essere fornita all’Amministrazione comunale apposita certificazione della ditta costruttrice attestante il rispetto delle norme di sicurezza in fase di costruzione dei giochi, la dichiarazione di idoneità della pavimentazione antitrauma, le schede tecniche dei singoli giochi fornite dal produttore e la dichiarazione di avvenuto montaggio secondo tali schede tecniche. 3 Panchine, cestini portarifiuti, bacheche - Gli arredi appartenenti a queste tipologie dovranno corrispondere ai modelli comunemente in uso nel verde pubblico salvo diverse indicazioni. Di norma le parti in legno dovranno avere subìto preventivamente un trattamento impregnante con sali minerali atossici atto a garantire la durata nel tempo. Le parti metalliche necessarie per l’assemblaggio dei vari componenti dovranno essere in acciaio, protette da apposita zincatura a caldo, o in ghisa, verniciate di colore verde scuro RAL 6005 o grigio micaceo RAL 7011. 3 Steccati di protezione - Dovranno corrispondere alla tipologia costruttiva comunemente in uso nel verde pubblico salvo diverse indicazioni. Potranno essere costituiti da pali di castagno scortecciati nel caso di sistemazioni di carattere “naturalistico” o, in alternativa, da pali di conifera torniti ed impregnati in autoclave nelle aree cosiddette “urbane”. 4 Fontanelle, portabiciclette - Dovranno corrispondere ai modelli comunemente in uso nel verde pubblico salvo diverse indicazioni. Le parti metalliche dovranno essere verniciate di colore verde scuro RAL 6005 o, in alternativa, per le fontanelle può risultare idoneo il grigio micaceo RAL 7011. 5 Cartelli monitori - La specifica segnaletica dovrà essere di forma ellittica e corrispondere ai modelli comunemente in uso nel verde pubblico salvo diverse indicazioni. Esistono diverse tipologie di cartelli, differenziate secondo le caratteristiche dell’area verde di nuova realizzazione: tipologia 2A - grande parco urbano tipologia 2B - parco collinare 60 tipologia 2C - area urbana di dimensioni modeste Palo, cartello (fronte e retro) e attacchi dovranno essere verniciati di colore verde scuro opaco RAL 6005 e la scritta eseguita su pellicola in PVC fuso. 6 Protezioni per alberi in formella o posti in aree pavimentate - Esistono due differenti tipologie di protezioni: a protezioni verticali per alberature poste in zone di parcheggio messe in opera tramite manufatto che dovrà corrispondere ai modelli comunemente in uso nel verde pubblico, salvo diverse indicazioni, ed avere dimensioni tali per cui una volta installato sia ricompreso nella porzione di terreno nella quale è allogato l’albero; il manufatto è composto da un unico tubo a sezione tonda piegato ad “U” e verniciato di colore verde scuro RAL 6005. b griglie orizzontali per alberature poste in aree pavimentate pedonali che dovranno corrispondere ai modelli comunemente in uso nel verde pubblico, salvo diverse indicazioni, con foro centrale di diametro proporzionato alle dimensioni che prevedibilmente la pianta raggiungerà a maturità. In corrispondenza di aree ad elevato passaggio (piazze, marciapiedi), le griglie dovranno avere più elementi asportabili che consentano di aumentarne il diametro interno. 7 Fittoni e dissuasori - Dovranno corrispondere alle tipologie rientranti nell’abaco delle prescrizioni tecniche del Settore Strade e autorizzati dal Settore Mobilità Urbana se collocati in area viaria ed essere, se necessario, di tipo rimovibile per permettere il passaggio dei mezzi di soccorso e di manutenzione. Articolo 39. Modalità di esecuzione dei lavori 1 Lavorazioni preliminari - L’Impresa, prima di procedere alla lavorazione del terreno, deve provvedere all’abbattimento delle piante per le quali è stata ottenuta specifica deroga, al decespugliamento, alla eliminazione delle specie infestanti, all’estirpazione delle ceppaie, allo spietramento superficiale e alla adeguata protezione dei fusti degli alberi esistenti da conservare. 2 Lavorazione del terreno - Le lavorazioni saranno eseguite nei periodi idonei, con il terreno in tempra, evitando il danneggiamento della struttura e la formazione delle suole di lavorazione. 61 La lavorazione potrà avere profondità compresa tra cm 5/8 e cm 15/20 con lo scopo di sminuzzare accuratamente il terreno in superficie per assicurare una buona penetrazione delle acque meteoriche. Potrà essere necessario procedere a una o più passate fino ad ottenere un omogeneo sminuzzamento delle zolle e completa estirpazione delle infestanti. Intorno ad alberi, arbusti, manufatti, recinzioni, siepi e impianti irrigui il lavoro dovrà ovviamente completarsi a mano. Nel corso di questa operazione l’Impresa dovrà rimuovere tutti i sassi, le pietre e gli eventuali ostacoli sotterranei che potrebbero impedire la corretta esecuzione dei lavori. 3 Impianti tecnologici - Nei casi in cui non sia stato possibile prevedere le canalizzazioni degli impianti tecnologici sotto zone impermeabili pavimentate e al fine di consentire la regolare manutenzione della sistemazione a verde, le stesse dovranno essere installate ad una profondità che garantisca uno spessore minimo di 40 cm di terreno e, per agevolare gli eventuali futuri interventi di riparazione, essere convenientemente protette e segnalate. Il tracciato dovrà comunque rispettare le aree di pertinenza degli alberi esistenti stabilite dal vigente Regolamento Edilizio, fatto salvo le eventuali deroghe ottenute in fase di concessione. 4 Correzione, ammendamento e concimazione di fondo del terreno - Dopo avere effettuato le lavorazioni, l’Impresa dovrà incorporare nel terreno tutte le sostanze eventualmente necessarie ad ottenerne la correzione, l’ammendamento e la concimazione di fondo. 5 Tracciamenti e picchettature - Prima della messa a dimora delle piante e dopo le operazioni di preparazione agraria del terreno, l’Impresa, sulla scorta degli elaborati di progetto, dovrà predisporre la picchettatura delle aree di impianto, segnando la posizione nella quale dovranno essere eseguite le piantagioni singole (alberi, arbusti, altre piante segnalate in progetto) e tracciando sul terreno il perimetro delle piantagioni omogenee (tappezzanti, macchie arbustive, boschetti, ecc.). Prima di procedere alle operazioni successive, l’Impresa dovrà ottenere l’approvazione dei tecnici incaricati per le operazioni di Alta Sorveglianza. A piantagione eseguita, l’Impresa, nel caso siano state apportate varianti al progetto esecutivo, dovrà consegnare una copia degli elaborati relativi (anche su supporto informatico) con l’indicazione esatta della posizione definitiva delle piante e dei gruppi omogenei messi a dimora. 62 6 Apporto di terra di coltivo - Prima di effettuare qualsiasi impianto o semina, l’Impresa dovrà verificare che il terreno in sito presenti le quote definitive rispondenti a quelle indicate negli elaborati di progetto e che sia adeguatamente preparato alla piantagione (vedi Art. 2.1); in caso contrario dovrà apportare terra di coltivo in quantità sufficiente a formare uno strato di almeno cm 20 di spessore per i prati, e a riempire totalmente le buche e i fossi per gli alberi e gli arbusti, curando che vengano frantumate tutte le zolle e gli ammassi di terra. La terra di coltivo eventualmente rimossa e accantonata nelle fasi iniziali degli scavi (vedi. Art. 1.2) dovrà essere impiegata esclusivamente per la finitura superficiale del rimodellamento del terreno. 7 Preparazione delle buche e dei fossi - Le buche ed i fossi per la piantagione degli esemplari arborei e arbustivi dovranno avere le dimensioni più ampie possibili in rapporto alla grandezza delle piante da mettere a dimora. In linea di massima le buche devono risultare larghe e profonde almeno una volta e mezzo rispetto alle dimensioni dell’apparato radicale o della zolla. Nell’apertura di buche, soprattutto se vengono impiegate trivelle, è opportuno smuovere il terreno lungo le pareti e sul fondo per evitare “l’effetto vaso”. 8 Preparazione del terreno per i prati - Per preparare il terreno destinato a tappeto erboso, l’Impresa, a completamento di quanto specificato nell’Art. 5.6 dovrà eseguire, se necessario, una ulteriore pulizia del terreno rimuovendo tutti i materiali che potrebbero impedire la formazione di uno strato di terra di coltivo fine ed uniforme. Dopo aver eseguito le operazioni indicate negli Art. 5.2 e 5.3, l’Impresa dovrà livellare e rastrellare il terreno per eliminare ogni ondulazione, buca o avvallamento. 9 Messa a dimora di alberi, arbusti e cespugli - Qualche giorno prima della piantagione, l’Impresa dovrà procedere al riempimento parziale delle buche già predisposte, lasciando libero soltanto lo spazio per la zolla e le radici, in modo che le piante possano essere collocate su uno strato di fondo di spessore adeguato. Nel riempimento della buca l’Impresa avrà cura di interrare anche concime minerale complesso e concime organico o letame in modo tale che quest’ultimo sia ricoperto da uno strato di terra e non a contatto diretto con gli apparati radicali. Prima della messa a dimora di piante a radice nuda, l’Impresa dovrà accuratamente potare l’apparato radicale a mezzo di forbici a doppio taglio, ben affilate, rinnovando il taglio sulle ramificazioni che si presenteranno appassite, spezzate e non più vegete e 63 non deve essere effettuato per adattare l’apparato radicale al volume di buche troppo piccole. La messa a dimora degli alberi, degli arbusti e dei cespugli dovrà avvenire in relazione alle quote finite, avendo cura che le piante non presentino radici allo scoperto né risultino, una volta assestatosi il terreno, interrate oltre il livello del colletto. L’imballo della zolla, costituito da materiale degradabile (paglia, canapa, juta, ecc.), dovrà essere tagliato al colletto e aperto sui fianchi senza rimuoverlo nella parte distale della zolla, togliendo soltanto le legature metalliche e il materiale di imballo in eccesso. La zolla deve essere integra, sufficientemente umida, aderente alle radici; se si presenta troppo asciutta dovrà essere immersa temporaneamente in acqua con tutto l’imballo. Analogamente si dovrà procedere per le piante fornite in contenitore. Nell’eventualità che per avverse condizioni climatiche le piante approvvigionate a piè d’opera non possano essere messe a dimora in tempi brevi, si dovrà provvedere a collocare il materiale in apposite “tagliole” curando le necessarie annaffiature ed evitando “pregerminazioni”. Le piante dovranno essere collocate ed orientate in modo da ottenere il miglior risultato estetico e tecnico in relazione agli scopi della sistemazione e nel rispetto dell’orientamento di sviluppo dell’esemplare nel vivaio di provenienza. Prima del riempimento definitivo delle buche, gli alberi, gli arbusti e i cespugli di rilevanti dimensioni dovranno essere resi stabili per mezzo di pali di sostegno, ancoraggi e legature (vedi Art. 2.7). Per evitare bruciature da sole sul fusto degli alberi è necessario, specialmente per gli esemplari con diametro superiore a cm 8, procedere alla fasciatura con cannicciati o materiale assimilabile fino all’impalcatura dei rami. Prima di provvedere all’ancoraggio definitivo delle piante sarà necessario accertarsi che il terreno di riempimento delle buche risulti debitamente assestato onde evitare che le piante vengano a trovarsi sospese alle armature in legno e si formino cavità al di sotto degli apparati radicali. Il palo tutore dovrà essere infisso saldamente nel terreno a buca aperta e, in ogni caso, prima dell’esemplare da sostenere che verrà ad esso ancorato. Per favorire l’irrigazione manuale dei nuovi impianti in assenza di ala gocciolante è necessario collocare intorno al pane di terra, a livello della massima circonferenza, un 64 tubo drenante in PVC avente diametro di cm 10 corrugato e forato lateralmente la cui estremità dovrà fuoriuscire dal terreno per consentire le operazioni di irrigazione periodica. Il riempimento delle buche, sia quello parziale prima della piantagione, sia quello definitivo, potrà essere effettuato, a seconda delle necessità, con terra di coltivo semplice oppure miscelata con torba. Gli esemplari di nuovo impianto dovranno essere messi a dimora nell’adeguata stagione di attecchimento delle varie specie, generalmente durante il periodo di riposo vegetativo. L’eventuale potatura di trapianto della chioma dovrà rispettare il portamento naturale e le caratteristiche specifiche delle singole specie. Le piante sempreverdi e le conifere non devono essere potate; saranno perciò eliminati soltanto i rami secchi, spezzati o danneggiati. Gli alberi, gli arbusti e i cespugli sempreverdi dovranno essere forniti esclusivamente con zolla o in contenitore. 10 Pacciamatura - Tale intervento dovrà effettuarsi mediante lo spargimento di uno strato di almeno cm 20 di spessore di corteccia di conifere con pezzatura media di cm 2-4; in alternativa è preferibile utilizzare teli pacciamanti drenanti in polipropilene (110 gr/m2) ancorati al suolo e ricoperti con corteccia di conifere per uno spessore di circa cm8/10 al fine di ridurre l’impatto visivo. 11 Messa a dimora di piante tappezzanti, erbacee perenni, rampicanti, sarmentose e ricadenti - Le piante tappezzanti, erbacee perenni, rampicanti, sarmentose e ricadenti sono accomunate per la medesima tipologia di messa a dimora, che deve essere effettuata in buche preparate al momento, in rapporto al diametro dei contenitori dei singoli esemplari, previa lavorazione del terreno. Se le piante vengono fornite in contenitori di materiale deperibile (torba, pasta di cellulosa compressa, ecc.) potranno essere messe a dimora con tutto il vaso. In ogni caso le buche dovranno essere poi colmate con terra di coltivo mista a fertilizzanti e ben pressata intorno alle radici. L’Impresa è tenuta inoltre a completare la piantagione delle specie rampicanti, sarmentose e ricadenti, legandone i getti, ove necessario, alle apposite strutture di sostegno in modo da guidarne lo sviluppo per ottenere i migliori risultati in relazione 65 agli scopi della sistemazione, eseguendo pure la copertura del terreno con idonea pacciamatura al fine di evitare la crescita di erbe spontanee. 12 Formazione dei prati - Nella formazione dei vari tipi di prato sono comprese tutte le opere relative alla preparazione del terreno, alle concimazioni, alla semina o alla piantagione e alle irrigazioni. La formazione dei prati dovrà aver luogo dopo la messa a dimora di tutte le piante (in particolar modo di quelle arboree e arbustive) previste in progetto e dopo l’esecuzione degli impianti tecnologici, delle eventuali opere murarie, e installazione delle attrezzature e degli arredi. I vari tipi di prato dovranno presentarsi perfettamente inerbiti con le specie previste, esenti da malattie, fallanze ed avvallamenti dovuti all’assestamento del terreno o ad altre cause. La semina, se effettuata a spaglio, dovrà effettuarsi sempre in giornata senza vento, dovrà prevedere più “distribuzioni” per gruppi di semi di volume e peso similari, mescolati fra loro. La copertura del seme dovrà essere fatta mediante rastrelli a mano e con erpice a sacco o tramite specifiche attrezzature meccaniche. Qualora la morfologia del terreno lo consenta, è preferibile che le operazioni di semina vengano effettuate mediante speciale seminatrice munita di rullo a griglia, al fine di ottenere l’uniforme spargimento del seme e dei concimi minerali complessi. Terminate le operazioni di semina o piantagione, il terreno deve essere immediatamente irrigato e opportunamente delimitato per evitarne il calpestio nelle fasi iniziali di sviluppo delle specie. Analoga operazione sarà effettuata a germinazione avvenuta. E’ fatto obbligo, a prato formato, di procedere alla raccolta degli eventuali sassi o materiali di risulta affioranti in superficie. 13 Messa a dimora delle piote erbose - Le piote erbose (vedi Art. 3.7) per la formazione dei prati a pronto effetto dovranno essere messe a dimora stendendole sul terreno in file a giunti sfalsati tra fila e fila; dovranno risultare assestate a perfetta regola d’arte, in modo tale che non si presenti soluzione di continuità tra le piote. Il piano di appoggio delle piote dovrà risultare debitamente livellato ed il terreno precedentemente lavorato. 66 Per favorirne l’attecchimento, le piote dovranno essere compattate per mezzo di battitura o di rullatura e, infine, abbondantemente irrigate. Nel caso debbano essere collocate su terreni in pendio o su scarpate, le piote erbose dovranno essere anche fissate al suolo per mezzo di picchetti, costipandone i vuoti con terriccio. 14 Messa a dimora delle zolle precoltivate di tappezzanti - Le zolle precoltivate costituite da specie tappezzanti (vedi Art. 3.7) per la rapida copertura di superfici di piccole dimensioni dovranno essere messe a dimora stendendole sul terreno in file a giunti sfalsati tra fila e fila; dovranno risultare assestate a perfetta regola d’arte, in modo tale che non si presenti soluzione di continuità tra zolla e zolla. Il piano di appoggio delle zolle dovrà risultare debitamente livellato ed il terreno precedentemente lavorato. Per favorirne l’attecchimento, le zolle dovranno essere compattate e abbondantemente irrigate. Nel caso debbano essere collocate su terreni in pendio o su scarpate, le zolle dovranno essere anche fissate al suolo per mezzo di picchetti. 15 Inerbimenti e piantagioni di scarpate e di terreni in pendio - Le scarpate e i terreni in pendio dovranno essere seminati o piantati con specie caratterizzate da un adeguato apparato radicale, particolarmente adatto a formare una stabile copertura vegetale. 16 Protezione delle piante messe a dimora. - Nelle zone dove potrebbero verificarsi danni causati da animali domestici o selvatici oppure dal transito di persone o automezzi, l’Impresa dovrà proteggere, singolarmente o in gruppi, le piante messe a dimora con opportuni ripari (per esempio reti metalliche, protezioni in ferro o in legno, griglie, ecc.) Le piante tappezzanti e i piccoli arbusti dovranno essere protetti dallo sviluppo di erbe infestanti per mezzo di pacciamatura. 17 Verifica statica degli alberi esistenti - Qualora il progetto preveda il mantenimento di esemplari arborei esistenti, dovrà essere prodotta una relazione specifica redatta da tecnico abilitato del settore (Dottore Agronomo, Dottore Forestale, Perito Agrario) che valuti lo stato fitosanitario dei singoli alberi; a seguito della relazione potrà essere richiesta un’ulteriore analisi strumentale per la verifica statica delle alberature indicate a rischio dalla relazione tecnica. 67 18 Installazione arredi - L’installazione degli arredi , da eseguirsi preferibilmente nella fase finale di realizzazione delle opere a verde, dovrà essere eseguita rispettando le direttive e le indicazioni fornite dalle Ditte produttrici del prodotto. Articolo 40. Manutenzione delle opere a verde per il periodo stabilito dalla convenzione 1 La manutenzione che l’Impresa è tenuta ad effettuare per il periodo stabilito dalla convenzione o comunque fino alla presa in carico da parte dell’Amministrazione Comunale, riguardante anche le eventuali piante preesistenti, comprende le seguenti operazioni da effettuarsi con personale appartenente a imprese specializzato nel settore: a) irrigazioni; b) ripristino conche e rincalzo; c) falciature, diserbi e sarchiature; d) potature; e) eliminazione e sostituzione delle piante morte; f) rinnovo delle parti difettose dei tappeti erbosi; g) ripristino della verticalità delle piante; h) verifica periodica della funzionalità degli arredi. La manutenzione delle opere dovrà avere inizio immediatamente dopo la messa a dimora di ogni singola pianta e/o la semina di ogni zona a prato di tappeto erboso. 2 Irrigazioni - L’Impresa è tenuta ad irrigare tutte le piante messe a dimora e i tappeti erbosi di nuova realizzazione. Le irrigazioni dovranno essere ripetute e tempestive e variare in quantità e frequenza in relazione alla natura del terreno, alle caratteristiche specifiche delle piante, al clima e all’andamento stagionale. Nel caso fosse stato predisposto un impianto di irrigazione automatico per il prato e/o per le piante arboree, arbustive o teppezzanti, l’Impresa dovrà controllare che questo funzioni regolarmente e, se necessario, procedere agli interventi di riparazione. La presenza dell’impianto di irrigazione non esonera in ogni caso l’Impresa dalle responsabilità in merito agli interventi irrigui e, pertanto, dovrà essere attrezzata per effettuare, in caso di necessità, adeguati interventi manuali. 68 3 Ripristino conche e rincalzo - A seconda dell’andamento stagionale, delle condizioni microclimatiche e delle caratteristiche delle singole specie botaniche, in assenza di ali gocciolanti o di tubo drenante, l’Impresa dovrà provvedere periodicamente alla chiusura delle conche e al rincalzo delle piante, oppure alla riapertura delle conche per l’innaffiamento. 4 Falciature, diserbi e sarchiature - L’Impresa dovrà provvedere, durante il periodo di sviluppo delle specie prative (l’altezza del prato non deve superare i 20 cm), alle varie falciature del tappeto erboso e alla conseguente raccolta del materiale di risulta. I diserbi dei vialetti, dei tappeti erbosi e delle altre superfici interessate dall’impianto devono essere eseguiti preferibilmente a mano o con attrezzature meccaniche. Le superfici di impianto interessate da alberi, arbusti e specie erbacee perenni devono essere oggetto di interventi specifici per estirpare le erbe infestanti e reintegrare lo strato di pacciamatura. 5 Potature Le eventuali potature di formazione e di rimonda devono essere effettuate nel rispetto delle caratteristiche delle singole specie ed in epoca idonea. 6 Eliminazione e sostituzione delle piante non più vegete - Le eventuali piante morte dovranno essere sostituite con altre appartenenti alla medesima specie botanica di quelle fornite in origine; la sostituzione deve, in rapporto all’andamento stagionale, essere inderogabilmente effettuata nel più breve tempo possibile e comunque nel corso della stagione idonea immediatamente successiva all’avvenuto disseccamento. 7 Rinnovo delle parti difettose dei tappeti erbosi - Condizioni climatiche permettendo, l’Impresa dovrà immediatamente riseminare o reimpiantare ogni superficie a tappeto erboso che presenti una crescita irregolare, difettosa, che non rientri nei limiti di tolleranza previsti per le qualità dei prati. 8 Ripristino della verticalità delle piante - L’Impresa è tenuta al mantenimento della verticalità di tutte le nuove piante messe a dimora e dei relativi ancoraggi mediante tempestivi interventi di risistemazione. 9 Funzionalità degli arredi - Gli arredi, compresi i giochi, dovranno essere soggetti ad interventi periodici manutentivi per garantirne la funzionalità e la sicurezza. In caso di atti di vandalismo dovranno essere rimosse le parti pericolanti con conseguente e tempestivo intervento di ripristino. 69 Articolo 41. Abaco degli arredi in uso nel Verde Pubblico 1 Gli arredi di seguito descritti, e raffigurati nello specifico allegato (allegato 7) corrispondono alle tipologie comunemente impiegate nel territorio Comunale. Nella sistemazioni di siti in localizzazioni di particolare rilievo, sia sotto il profilo territoriale sia per la valenza ad essi attribuita da parte dell’Amministrazione comunale, si possono introdurre tipologie di arredi diverse da quelle elencate, purché preventivamente concordate con i competenti uffici comunali. 70 a) Panchine 1. Panchina in legno a struttura portante in profilato di acciaio ad "U" di mm, 60 x 30 x 3, completamente zincata a caldo con piedi verniciati di colore verde (RAL 6005) muniti di piastrine per l'appoggio ed il fissaggio al suolo della struttura. Il sedile è costituito da n.3 tavole e lo schienale da n.2 tavole(o listelloni) di pino nordico massiccio di sezione rettangolare con spigoli smussati di mm l10 x 45 e fissati alla struttura portante con bulloni zincati a testa arrotondata passanti. Il legname dovrà avere subito preventiva impregnazione in caldaia pressurizzata con sali minerali atossici atta a garantirne la durata nel tempo. Dimensioni medie della panchina: cm190 di lunghezza, cm 75 di altezza e cm 53 di larghezza. 2. Panchina in legno con piantoni in ghisa del peso di circa 18 Kg. cadauno realizzati in fusione, verniciati di colore verde (RAL 6005) muniti di piastrine per l'appoggio ed il fissaggio al suolo della struttura. Il sedile è costituito da n.2 tavole e lo schienale da n. 1 tavola in legno Iroko o pino nordico massiccio a sezione rettangolare di mm 140x40 fissate alla struttura portante ciascuna con quattro bulloni zincati a testa arrotondata passanti. Le tavole dovranno essere verniciate con prodotti sintetici particolarmente adatti per la protezione del legno dagli agenti atmosferici e atti a garantirne la durata nel tempo. Dimensioni medie della panchina: cm 180 di lunghezza, cm 80 di altezza e cm50 di larghezza. 3. Panchina in legno a struttura portante in fusione di ghisa sferoidale sabbiata e verniciata con ciclo di verniciatura ferromicacea colore grigio micaceo (RAL 7011), con alloggiamento per l’inserimento dei listoni e base predisposta per il fissaggio al suolo della struttura. Sedile e schienale costituiti da n. 10 listoni in legno Iroko o Pino nordico a sezione rettangolare ( mm 50x43 ) incassati nel telaio in ghisa. I listoni dovranno essere trattati per resistere agli agenti atmosferici e quindi garantirne la durata nel tempo. 71 Dimensioni medie della panchina: cm170-200 di lunghezza, cm 70 di altezza e cm 60 di larghezza. 4. Panchina in legno “monopiede” con struttura portante in tubo di acciaio di mm30 di diametro esterno, zincato a caldo e trattato con polveri, colore grigio micaceo (RAL 7011). Sedile e schienale sono costituiti da 15 listelli cm 3x 6 e 2 listelli finali cm 6x9 in legno duro a sezione rettangolare arrotondati e trattati con impregnante a velo e fissati al telaio con viti in acciaio inox. Dimensioni medie della panchina: cm177 di lunghezza, cm 82 di altezza e cm 70 di larghezza. b) Cestini portarifiuti 1 Cestino portarifiuti a forma cilindrica capacità 25 l., realizzati in lamiera di acciaio spessore 10/10 con bordatura di rinforzo e fori di areazione, completamente zincati a caldo con palo completo di staffa o di cerniera per lo svuotamento il tutto verniciato di colore verde (RAL 6005). Dimensioni medie del cestino: diametro cm 28, altezza cm 40, altezza del palo fuori terra cm 100. 2 Cestino portarifiuti a forma cilindrica capacità 35 l., realizzati in lamiera di acciaio spessore 10/10, bordo graffato e bordature di rinforzo, fori per l’aerazione con palo, boccola e perno filettanti, flangia per il fissaggio al suolo, copriflangia, il tutto zincato a caldo e verniciato di colore verde (RAL 6005) e con possibilità di avere stampato in rilievo lo stemma del Comune di Bologna. Dimensioni medie del cestino: diametro cm 30, h. cm 53, altezza del palo fuori terra cm 100. 3 Cestone portarifiuti capacità totale 110 l. realizzati in DURAPOL, speciale derivato da polietilene, resistente agli urti, corrosione, agenti atmosferici e raggi ultravioletti. Dotati di due aperture laterali per il conferimento e con corpo superiore estraibile, mediante apposita chiave per lo svuotamento del contenitore interno in acciaio zincato con due maniglie. Colorazione verde (pantone 3308) compreso il kit fissaggio al suolo e il sistema antincendio (soffocamento fiamme mediante chiusura del contenitore interno per caduta di piattaforma interna). Dimensioni medie del cestone: diametro cm 56, h. cm110. 72 4 Cestone portarifiuti capacità totale 150 l. costituito da una schiena semicircolare fissa in lamiera zincata spessore 20/10 mm e da una parte semicircolare in lamiera zincata spessore 10/10 mm apribile per consentire l’inserimento e l’estrazione del sacco agganciato a sua volta attorno all’apposito anello interno in piatto di acciaio 30x3 mm Il coperchio è in fusione di alluminio con bocca laterale per l’introduzione dei rifiuti. La base di appoggio è in cls sabbiato con possibilità di ancoraggio al suolo mediante idonei tasselli. Tutte le parti metalliche sono verniciate a polveri P.P. colore verde (RAL 6005). Dimensioni medie del cestone: diametro cm 50, h. cm100. c) Tavoli con sedute 1 Tavolo con panchine in un’unica struttura portante in ferro in parte profilato ad "U" di sez. mm 40x60 ed in parte in tubolare curvato di diametro mm 40, zincata a caldo e verniciata di colore verde (RAL 6005) sulla quale sono assemblati n. 16 listoni di pino (6 per il tavolo e 10 per le due sedute) impregnati in autoclave sez. mm 45x110 con bordi stondati La struttura dovrà essere dotata di piastre forate per il fissaggio al suolo. Dimensioni medie cm 190 di lunghezza, cm 78 di altezza e cm 197 di larghezza. 2 Tavolo con panchine in un’unica struttura portante in ferro profilato ad "U" di sez. mm 30x60 e sez. mm 40x50, zincato a caldo e verniciato di colore verde (RAL 6005) sulla quale sono assemblati n. 10 listoni di pino (4 per il tavolo e 6 per le due sedute) impregnati in autoclave sez. mm 45x140 con bordi stondati. La struttura dovrà essere dotata di piastre forate per il fissaggio al suolo. Dimensioni medie cm 190 di lunghezza, cm 78 di altezza e cm 184 di larghezza. 3 Versione di tavolo simile alle precedenti con l’unica variante delle sedute costituite da panche senza schienale al posto delle panchine. d) Bacheche 1 Bacheca in legno di pino impregnato, pannello cm 100x80 h. con chiusura ad anta ribaltabile in plexiglas montato su telaio con cornice, supporto a cavalletto con montanti sez. cm 9x9, tetto a due spioventi cm 150x90, altezza cm 300. 73 2 Bacheca in legno di pino impregnato, pannello cm 100x80 h., supporto a cavalletto con montanti sez. cm 9x9, tetto a due spioventi cm 150x90, altezza cm 250. a) Steccati in legno 1 Steccato a Croce di Sant’Andrea in pali di pino torniti impregnati in autoclave, costituita da corrimano e diagonali a sezione mezzotonda diametro cm 10-12, montanti verticali di sezione circolare diametro cm 10-12, interasse cm 180, altezza fuori terra cm 100., ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato. 2 Steccato rustico a Croce di Sant’Andrea in pali di castagno decorticati costituita da montanti e corrimano del diametro di cm 10-12 posti ad interassi di cm 150, per un’altezza fuori terra di cm 100, con trattamento imputrescibile della parte appuntita interrata, pali in diagonale di diametro cm 8-10. 3 Steccato “leggero” particolarmente idoneo per la protezione di zone gioco per bambini, in assicelle di legno di pino trattato in autoclave, con lati smussati e arrotondate in testa, delle dimensioni di cm 9 (larghezza) x cm 2 (spessore), distanziate tra loro non più di cm 10 e supportate da due elementi longitudinali, orizzontali e paralleli, aventi le stesse dimensioni e caratteristiche costruttive e da montanti verticali di sezione quadrata cm 9x9, di altezza fuori terra di m 1,00, distanziati tra loro non più di m 2,00; ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato. f) Portabiciclette 1 Portabiciclette componibile con struttura portante in ferro tubolare diametro mm 45, rastrelliere diametro mm 15, zincata a caldo e verniciata di colore verde (RAL 6005) le cui componenti possono consentire la formazione di elementi di dimensioni diverse. Le singole parti che compongono n. 1 posto bici sono: colonna laterale con innesto singolo, colonna centrale doppio innesto, cavallotto alto, cavallotto basso, distanziatore, viti e tasselli di fissaggio al suolo in acciaio inox o in ottone. Dimensioni di ogni singolo posto cm 70 di lunghezza, cm 86 di altezza e cm 39 di larghezza. 74 g) Cartelli monitori 1Cartelli per parchi e giardini di forma ellittica in lamiera di alluminio, dello spessore 25/10 di mm, con rinforzo perimetrale ottenuto mediante piegatura a scatola dei bordi che non dovrà essere inferiore a mm 15, di dimensioni mm 690 di altezza e mm 552 di larghezza. Sul lato anteriore del cartello dovrà essere applicata a caldo una pellicola in PVC fuso da 0,05 mm senza cadmio, semilucida, non rifrangente, adesiva e rimovibile chimicamente, fondi, lettere, simboli e bordini di contorno dovranno essere eseguiti secondo quanto prescritto per ogni tipo di cartello con procedimento serigrafico a due o tre colori. Il retro del cartello dovrà portare due attacchi standard completi di morsetti, staffe o cravatte, bulloni con testa a galletto, rondelle e quanto necessita per l’adattamento ed il fissaggio ai sostegni, tali da non richiedere alcuna foratura del cartello e degli accessori. I pali di sostegno dovranno essere in alluminio tubolare di diametro di mm48, spessore 5 mm, altezza cm300., chiusi alla sommità con un tappo in plastica nel colore del palo, con alla base un foro per il fissaggio del tondino di ancoraggio, oltre ad un dispositivo antirotazione del cartello rispetto al palo. Cartello completo e palo sono verniciati mediante applicazione di una mano di vernice a polveri di poliestere di colore verde scuro opaco, in gradazione analoga al Pantone 3308. Sul retro del cartello dovrà essere posto un numero di identificazione, necessario per la gestione ed il controllo degli interventi manutentivi e dell’anagrafe, in funzione delle esigenze della gestione informatica degli interventi. 2Cartelli per aree sgambatura cani dovranno avere le stesse caratteristiche tipologiche dei precedenti ma di forma rettangolare, di dimensioni mm 500 in larghezza e mm 250 in altezza. h) Fontane 1 Fontana tipo "Milano" a colonna in fusione di ghisa completa di basamento, bacinella di raccolta e griglia, rubinetto in ottone, trattamento di verniciatura atto a garantirne la massima resistenza agli agenti atmosferici, colore verde RAL 6005 oppure grigio micaceo RAL 7011. 75 Dimensioni medie cm 150 di altezza, peso Kg. 140. 2 Versione di fontana in cemento o altro materiale che maggiormente si addice alle caratteristiche del giardino. i) Protezioni per alberi in formella o posti in aree pavimentate 1 Protezioni verticali in ferro per evitare gli urti e/o danneggiamenti ai tronchi in aree di sosta e parcheggio, costituite da una coppia di tubi a sezione tonda di diametro mm 76 e di spessore mm 3,5 , piegati e formati da un unico pezzo a forma di “U” capovolta, con raggio assiale costante, costanza nella sezione circolare del manufatto(assenza di schiacciamenti), assenza di gobbe o bombature sulla superficie teorica della curva. I manufatti dovranno subire, prima della messa in opera, il seguente trattamento superficiale: -zincatura a caldo per immersione secondo norme CEI 7.6 delle puntazze da infiggere nel terreno -fosfatazione (ciclo a 4 stadi ed immersione ) della parte esterna grezza -verniciatura della parte esterna comprendente l’applicazione elettrostatica, integrata manuale ed automatica di due mani bagnato su bagnato di primer epossidico monocomponente e simultaneo passaggio in camera di passivazione isolata dall’ambiente circostante. Successivo passaggio automatico diretto in forno di cottura a 170° per 25’. Applicazione elettrostatica integrata manuale ed automatica, di due mani, bagnato su bagnato, smalto poliestere termoindurente con simultaneo passaggio in camera di passivazione isolata dall’ambiente circostante. Successivo passaggio automatico diretto in forno di cottura a 170° per 25’. Il colore dovrà essere verde (RAL6005). I manufatti dovranno disporre alla base di apposite puntazze zincate e fissate con saldatura alla parte curvata, da infiggere nel terreno costituite da un tubo di diametro mm 33 spessore mm 4 e lunghezza mm 800; la parte saldata dovrà essere successivamente protetta con zinco a freddo. Dimensioni funzionali alla grandezza del cercine e comunque tali da “occupare” l’intera zona a terreno vegetale. 2 Griglia in ghisa sferoidale per evitare il costipamento del terreno alla base degli alberi nelle zone pedonali pavimentate, costituite da 8 elementi componibili, di sp. 76 mm 25 con feritoie della larghezza di mm 25, disposti a raggiera ognuno dei quali copre ¼ di cerchio e costituenti due fasce concentriche entrambe di forma circolare. In alternativa la griglia potrà essere costituita da 4 elementi componibili con le medesime caratteristiche ed avere il profilo esterno quadrato. In entrambi i casi la fascia interna dovrà essere asportabile per permettere il regolare accrescimento del fusto. I vari elementi che compongono la griglia sono uniti fra loro tramite cavallotti filettati in acciaio galvanizzato, inserito in apposite sedi e fissati tramite dadi e supporti in acciaio delle dimensioni di mm125x50x8. Supporto in calcestruzzo, dello spessore di cm 10, per appoggiare l’estremità della griglia, tale supporto è posto su fondazione in conglomerato cementizio delle dimensioni di cm 20x20. Dimensioni esterne variabili e comunque tali da coprire interamente la zona a terreno vegetale con foro centrale diametro minimo cm 40. j) Giochi Considerata la vasta gamma di attrezzature per il gioco esistenti sul mercato dovrà essere concordato già in fase di progettazione la scelta tipologica dei giochi , adeguati per fasce di età, a secondo dell’ampiezza dell’area ed in riferimento alle caratteristiche del luogo e della diversificazione dell’offerta di giochi già presenti nell’intorno, con attenzione ai fruitori portatori di handicap. 77 TITOLO VI. SANZIONI Articolo 42. Sanzioni 1 Ogni violazione e inosservanza delle norme e prescrizioni del presente allegato al Regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria specificamente determinata con provvedimento della Civica Amministrazione, in conformità della disciplina generale di cui al capo I della Legge 24 novembre 1981, n.689; secondo quanto previsto dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro. 2 Nella tabella sottostante, viene individuata la procedura sanzionatoria progressiva a seconda della diversa gravità comportamentale posta in essere dal soggetto che ha effettuato la manomissione o responsabile della violazione. 3 Inoltre, se del caso, con l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del responsabile della violazione e dell'inosservanza. 4 Le sanzioni amministrative di cui al primo comma si applicano indipendentemente da altri oneri, di qualsiasi natura, che al responsabile della violazione o inosservanza possano derivare in conseguenza della violazione o inosservanza delle medesime. 78 TABELLA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ARTICOLO Sanzione (€) Pagamento in misura ridotta entro 60 gg (€) ARTICOLO 7 Da 150,00 a 500,00 300,00 ARTICOLO 8 comma 3.7 e 3.8 Da 150,00 a 500,00 300,00 ARTICOLO 8 comma 3.12 Da 150,00 a 500,00 300,00 ARTICOLO 8 comma 4.1 Da 25,00 a 100,00 50,00 ARTICOLO 8 comma 4.2 Da 50,00 a 150,00 100,00 ARTICOLO 8 comma 4.3 Da 150,00 a 500,00 300,00 ARTICOLO 8 comma 4.4 Da 50,00 a 500,00 100,00 ARTICOLO 8 comma 4.5 Da 150,00 a 500,00 300,00 ARTICOLO 8 comma 4.6 Da 25,00 a 100,00 50,00 ARTICOLO 8 comma 4.9 Da 150,00 a 500,00 300,00 ARTICOLO 8 comma 4.10 Da 70,00 a 350,00 140,00 ARTICOLO 8 comma 4.11 Da 150,00 a 500,00 300,00 ARTICOLO 8 comma 5.11 Da 150,00 a 500,00 300,00 ARTICOLO 8 comma 7 Da 150,00 a 500,00 300,00 ARTICOLO 9 Da 70,00 a 350,00 140,00 ARTICOLO 10 Da 150,00 a 500,00 300,00 ARTICOLO 12 Da 150,00 a 500,00 300,00 ARTICOLO 13 Da 150,00 a 500,00 300,00 ARTICOLO 14 Da 150,00 a 500,00 300,00 ARTICOLO 15 Da 70,00 a 350,00 140,00 Articolo. 43 Determinazione del valore ornamentale delle alberature Nel caso di danneggiamenti o reintegri di esemplari arborei di proprietà pubblica o privata causati da eventi accidentali, incuria o atti vandalici che comportino la compromissione della staticità o la morte delle piante come conseguenza dell’innesco di patologie, il responsabile del danno o il proprietario della pianta dovrà riconoscere all’Amministrazione comunale un indennizzo equivalente al valore complessivo della pianta o delle piante danneggiate. Il valore ornamentale delle piante è calcolato in base a quanto previsto nell’allegato 3. 79 GLOSSARIO Agente patogeno: microrganismo fitoparassita in grado di causare malattie alle piante. Aiuola: piccola area di terreno coltivata a scopo ornamentale, in genere con piante erbacee. Albero: (o esemplare arboreo): pianta legnosa che a pieno sviluppo presenta un’altezza di almeno 5 metri, ed un asse principale, detto fusto o tronco, perenne, ben definito e prevalente sulla massa delle ramificazioni, il quale raggiunga sempre a pieno sviluppo, un diametro di almeno 5 centimetri. Arbusto (o esemplare arbustivo): pianta legnosa priva anche di uno solo dei requisiti necessari per la definizione di “albero”, così come stabilita al punto precedente. Area di pertinenza dell’albero: cerchio tracciato sul terreno avente come centro il fusto dell’albero, e come raggio la misura, moltiplicata per quattro, della circonferenza del tronco, rilevata a m 1,30 da terra. Arredi: insieme di oggetti ed attrezzature che consentono e migliorano la fruibilità di un’area (panchine, cartellonistica, attrezzature per il gioco e l’attività motoria, cestini, fioriere ecc.). Attecchimento: fenomeno per cui una pianta alligna, diventando autonoma, emettendo radici, nutrendosi, vegetando e fruttificando. Biodiversità: varietà delle forme che vivono in un ambiente o la variabilità tra organismi viventi di ogni origine, oltre ai complessi ecologici di cui fanno parte, comprendendo la diversità nell’ambito di ciascuna specie e quella tra le specie. Fitomassa: quantità di materia vivente e\o organica posseduto da un organismo vivente. Nel caso specifico un albero. Fitomassa equivalente: quantità di alberi capaci di produrre immediatamente la medesima massa arborea e la medesima capacità fotosintetica della pianta eliminata, si applica nel caso di una sostituzione di un albero. Branca: asse legnoso, inserito sul fusto, di oltre 3-4 anni che costituisce lo scheletro principale della pianta. Capitozzatura: taglio che interrompe la “freccia” dell’albero o che interessa branche di diametro superiore a 17 cm Chioma: parte aerea di un albero escluso lo scheletro. 80 Circonferenza del fusto: circonferenza della sezione del fusto come descritta alla definizione del “diametro” di esso. Collare: punto d’inserzione del ramo sul fusto, identificabile dalla presenza di un “anello” corrugato della corteccia. Colletto: tratto basale del fusto, è la regione di passaggio fra radice e fusto. Compost: prodotto derivante dalla trasformazione dei residui organici in humus attraverso l’attività di numerosi organismi e microrganismi e che possiede capacità ammendante del terreno e nutritiva nei confronti delle piante. Conifere: ordine a cui appartengono piante di notevoli dimensioni (ad es. pino, abete, larici) con fusto molto ramificato, foglie aghiformi o squamiformi e frutto a cono. Diametro dei rami o branche: diametro della sezione dei rami o branche misurata al termine distale della loro svasatura di raccordo con il fusto e con il ramo do ordine superiore. Diametro del fusto: diametro della sezione di un fusto legnoso di un esemplare arboreo, misurato, ortogonalmente all’asse del fusto stesso, ad un’altezza di m 1,30 dal terreno. Diradamento: In selvicoltura il termine indica i tagli intercalari che si eseguono nei boschi dallo stadio di perticaia fino al taglio di abbattimento o di rinnovo; in frutticoltura indica invece la soppressione di parte dei rami durante la potatura invernale o, più frequentemente, l’operazione di potatura verde che consiste nell’asportare parte dei frutti da alberi eccessivamente carichi in modo da migliorare la pezzatura dei frutti residui. Entomofauna: insieme di insetti presenti in un ecosistema. Erbacee: piante a fusto molle non legnoso che vive generalmente uno o alcuni anni Fitotossico: che produce effetti negativi sullo sviluppo e sulle attività vitali degli organismi vegetali, in modo da ridurre e/o compromettere il loro metabolismo. Normalmente la fitotossicità è dovuta alla presenza di alcune tossine (ammoniaca, solfuri) e/o all’azione di elementi chimici (eccesso di metalli, eccesso di salinità) Freccia: ramo che porta all’apice vegetativo dell’albero Gemma: organo che contiene le strutture dei fiori e/o del germoglio che si svilupperanno nella stagione seguente. 81 Gemma pronta: gemma che si schiude nello stesso anno in cui si è formata e che sostituisce una foglia caduta. Germoglio: asse vegetativo in crescita e non ancora lignificato, di consistenza erbacea. Ingegneria naturalistica: disciplina tecnico-scientifica che studia le modalità di utilizzo, come materiali da costruzione, di piante viventi, di parti di piante o addirittura di intere biocenosi vegetali, spesso in unione con materiali non viventi come pietrame, terra, legname, acciaio. Nodo: punto di inserzione di gemme e foglie su fusto e rami. Pacciamatura: copertura parziale o totale del terreno, realizzata con materiali naturali (corteccia, trucioli, paglia ecc.) o con film plastici, allo scopo di limitare lo sviluppo di erbe indesiderate e di limitare le perdite idriche. Pollone: giovane germoglio che si sviluppa da un ramo o dal rizoma di una pianta. (ramo emesso dalla radice o dal pedale). Potatura: taglio di parti vive della chioma di esemplare arboreo o arbustivo. Ramo: il germoglio al termine della stagione vegetativa acquista una consistenza legnosa e prende il nome di ramo; su questo sono presenti le gemme. Sbrancamento: frattura del ramo in coincidenza del suo inserimento nel tronco. Succhione: in gergo tecnico sono i rami privi di gemme a fiore, a crescita verticale, improduttivi. Tutore: sostegno usato nell’allevamento delle piante, nel caso della piantate di usano “tutori vivi”, cioè altre piante. Vegetazione autoctona: vegetazione originaria di una determinata area 82 BIBLIOGRAFIA • Regolamento comunale per l’uso, la salvaguardia, l’organizzazione e la regolamentazione di accesso al verde pubblico, Comune di Bologna; • Norme di Principio e di Dettaglio del Regolamento Edilizio del Comune di Bologna; • Regolamento del verde urbano, pubblico e privato, Comuni della Costa Emiliano Romagnola; • Regolamento verde pubblico, Comune di Casalecchio di Reno (BO); • Regolamento del verde, Comune di Sant’Ilario d’Enza (RE); • Regolamento del verde, Comune di Bergamo; • Piano del verde comunale, Comune di Milano; • Carta di Firenze del 21 maggio 1981 “Carta dei giardini storici” • B. Bovo, P. Maglietta, O. Peano, A. Vanzo “Manuale per tecnici del verde urbano”, Comune di Torino, 1997 83 ALLEGATI Allegato 1: Specie arboree ed arbustive che costituiscono le forme vegetali della fascia fitoclimatica in cui rientra il territorio comunale Allegato 2: Classificazione degli alberi in base alla dimensione della chioma a maturità Allegato 3: Determinazione indennizzi dovuti per danni o reintegri del patrimonio arboreo pubblico e privato Allegato 4: Schemi per la tutela degli alberi nelle aree di cantiere e/o particolari occupazioni di suolo pubblico Allegato 5: Modulistica Allegato 6: Definizioni ed inquadramento delle aree forestali Allegato 7: Abaco degli arredi (da inserire) Allegato 8: Elenco dei parchi e giardini destinati a verde pubblico (da inserire) 84 ALLEGATO 1. SPECIE VEGETALI Classificazione delle specie vegetali Ai fini della classificazione delle essenze di cui al capo I, sono riportate le seguenti tabelle richiamate nell’articolo 2 “campo di applicazione”. GRUPPO A – Specie arboree e arbustive appartenenti alle associazioni vegetali autoctone e/o particolarmente idonee all’ambiente locale. 1. Specie arboree Nome scientifico Nome comune Acer campestre Acero campestre Acer monspessolanum Acero minore Acer opalus Acero opalo Acer pseudoplatanus Acero di monte Alnus glutinosa Ontano nero Carpinus betulus Carpino bianco Celtis australis Bagolaro Cercis siliquastrum Albero di Giuda Cornus mas Corniolo Fraxinus excelsior Frassino maggiore Fraxinus ornus Orniello Fraxinus oxycarpa Frassino ossifillo Ilex aquifolium Agrifoglio Juglans regia Noce Laburnum anagyroides Maggiociondolo Mespilus germanica Nespolo Morus alba Gelso bianco Ostrya carpinofolia Carpino nero Pinus sylvestris Pino silvestre Populus alba Pioppo bianco Populus canescens Pioppo gatterino 85 Populus nigra italica Pioppo cipressino Prunus amygdalus Mandorlo Prunus armeniaca Albicocco Prunus avium Ciliegio Prunus cerasifera Mirabolano Prunus mahaleb Ciliegio canino Quercus petraea Rovere Quercus pubescens Roverella Quercus robur (Q. peduncolata) Farnia Sambucus nigra Sambuco Sorbus aucuparia Sorbo degli uccellatori Sorbus domestica Sorbo domestico Sorbus torminalis Ciavardello Taxus baccata Tasso Tilia cordata Tiglio Tilia platyphyllos Tiglio nostrale Ulmus campestris Olmo campestre 2. Specie arbustive Nome scientifico Nome comune Buxus sempervirens Bosso Colutea arborescens Vescicaria Cornus sanguinea Sanguinello Coronilla emerus Cornetta dondolina Corylus avellana Nocciolo Euonymus europaeus Fusaggine o berretta da prete Frangula alnus Frangola Hippophae rhamnoides Olivello spinoso Ligustrum vulgare Ligustro Paliurus spina christi Marruca 86 Prunus spinosa Prugnolo Rhamnus cathartica Spincervino Rosa canina Rosa selvatica Ruscus aculeatus Pungitopo Cytisus scoparius Ginestra dei carbonai Spartium junceum Ginestra Staphylea pinnata Borsolo Viburnum lantana Lantana Viburnum opulus Pallon di neve GRUPPO B – Specie vegetali arboree e arbustive appartenenti alle associazioni naturali vegetali naturalizzate e/o a sufficiente adattabilitá all'ambiente locale 1. Specie arboree Nome scientifico Nome comune Alnus cordata Ontano napoletano Diospyros kaki Cachi Morus nigra Gelso nero Olea europaea Olivo Prunus domestica Susino Quercus cerris Cerro Quercus ilex Leccio Tilia spp. Tiglio (cultivar non autoctone) 2. Specie arbustive Nome scientifico Nome comune Laurus nobilis Alloro Punica granatum Melograno Syringa vulgaris Lillà Viburnum tinus Laurotino 87 GRUPPO C – Specie vegetali non comprese negli elenchi A-B-D GRUPPO D –Specie vegetali a rapida crescita o infestanti 1. Specie arboree Nome scientifico Nome comune Acer negundum Acero americano Ailanthus glandulosa Ailanto Albizia julibrissin Albizzia Broussonetia papyrifera Gelso da carta Chamaecyparis spp. Falso cipresso Cupressocyparis leilandii Cupressociparis Cupressus arizonica Cipresso dell’Arizona Ficus carica Fico Picea abies Abete rosso Pinus nigra Pino nero Populus hibrida Pioppo ibrido Robinia pseudoacacia Robinia Salix spp. Salici specie varie con esclusione del Salix alba Thuia spp. Tuia 88 ALLEGATO 2. CLASSIFICAZIONE DEGLI ALBERI IN BASE ALLA DIMENSIONE DELLA CHIOMA A MATURITÀ Prima grandezza Seconda grandezza Terza grandezza Raggio superiore a 6 m Raggio da 3 a 6 m Raggio fino a 3 m Ippocastano Ippocastano rosso Albizzia (Aesculus hippocastanum) (Aesculus x carnea “Briotii”) (Albizzia julibrissin) Ailanto Orniello Ontano nero (Ailanthus altissima) (Fraxinus ornus) (Alnus glutinosa) Platano Frassino ossifillo Langestroemia (Platanus x acerifolia) (Fraxinus oxycarpa) (Lagestroemia indica) Bagolaro Ginkgo Albero di Giuda (Celtis australis) (Ginkgo biloba) (Cercis siliquastrum) Frassino maggiore Spino di Giuda Olivello di Boemia (Fraxinus excelsior) (Gleditsia triacanthos inermis) (Eleagnus angustifolia) Liriodendro Carpino Cipresso (Liriodendron tulipifera) (Carpinus betulus) (Cupressus sempervirens) Magnolia Liquidambar styraciflua Nespolo del Giappone (Magnolia grandiflora) Pino da pinoli (Eryobotria japonica) Morus alba (Pinus pinea) Pioppo bianco (Melia azaderach) Morus nigra (Populus alba) Olmo siberiano Morus platanifolia Robinia pseudoacacia e Robinia ps. “umbraculifera” Prunus avium Pero da fiore (Quercus ilex) Farnia (Pyrus calleryana) Populus tremula (Quercus robur) Quercus x turneri Pioppo cipressino (Populus nigra "Italica") (Ulmus pumila) Leccio Melia Salice fragile (Salix fragilis) Sophora japonica Salice da vimini (Salix viminalis) Tiglio Taxodium disticum (Tilia sspp) Tasso (Taxus baccata) 89 ALLEGATO 3. DETERMINAZIONE INDENNIZZI DOVUTI PER DANNI O REINTEGRI DEL PATRIMONIO ARBOREO PUBBLICO E PRIVATO 1 Calcolo del valore ornamentale di una pianta La stima economica del valore di alberi ornamentali, che rientrano tra le piante difficilmente riproducibili (ossia tra i soggetti che raggiungono la maturità biologica e ornamentale in un periodo relativamente lungo, e in ogni caso superiore agli 8 anni) è computata sulla base di un criterio di valutazione parametrico che tiene conto di tutti gli aspetti (biologico, sanitario, estetico, di localizzazione) influenzanti il valore dell’albero. Il valore della pianta V è commisurato secondo tre variabili (prezzo di base, indice di dimensione e indice estetico e dello stato fitosanitario) secondo la seguente formula: V = (a x b x c) dove: a : Prezzo di vendita al dettaglio; b : Indice secondo le dimensioni; c : Indice secondo il valore estetico e lo stato fitosanitario. Il prezzo di vendita al dettaglio (a) è riferito all’elenco prezzi delle opere a verde in uso presso l’Amministrazione Comunale relativo a genere, specie e varietà della pianta in oggetto, riferito ad un esemplare di circonferenza media 14/16 cm per le specie latifoglie o 15-18 cm (altezza media 250-300 cm) per le conifere. Nel caso la specie non fosse contemplata nell’elenco prezzi di cui sopra, occorre fare riferimento al prezziario aggiornato redatto dalla locale Camera di Commercio e Industria. L’indice secondo le dimensioni (b) fa riferimento al diametro del tronco della pianta, misurato a 1 m di altezza dal colletto, e rapportato alla seguente tabella: 90 Ø cm Indice Ø cm Indice Ø cm Indice < di 15 1 da 15 a 20 2 da 21 a 25 3 da 26 a 30 4 da 31 a 35 5 da 36 a 40 6 da 41 a 45 8 da 46 a 50 10 da 51 a 56 12 da 56 a 60 13 da 61 a 65 15 da 66 a 70 17 da 71 a 75 20 da 76 a 80 25 > di 80 30 Per quanto concerne l’indice estetico e fitosanitario (c), la tabella di seguito riportata consente di individuare il più appropriato valore: 2 10 = pianta isolata, sana e di grande rilevanza estetica 9 = pianta in filare sana e di grande rilevanza estetica 8 = pianta in gruppo, sana e di grande rilevanza estetica 7 = pianta isolata in discrete condizioni fitosanitarie 6 = pianta in filare in discrete condizioni fitosanitarie 5 = pianta in gruppo in discrete condizioni fitosanitarie 4 = pianta isolata in cattive condizioni fitosanitarie 3 = pianta in filare in cattive condizioni fitosanitarie 2 = pianta in gruppo in cattive condizioni fitosanitarie 1 = pianta deperiente o ormai priva di valore Valutazione dei danni agli alberi, agli arbusti ai tappeti erbosi e agli arredi I danni arrecati agli alberi sono proporzionali al loro valore. a) Danni per ferite al tronco e scortecciamenti In questi casi il danno è proporzionale al rapporto larghezza ferita/circonferenza del tronco. 91 LESIONI IN % CIRCONFERENZA TRONCO INDENNITA' IN % VALORE DELL'ALBERO Fino a 20 20 Fino a 25 25 Fino a 30 35 Fino a 35 50 Fino a 40 60 Fino a 45 80 Fino a 50 90 Il danno così determinato va aumentato di 1/3 per ogni 30 cm di altezza della ferita. In questa valutazione si è tenuto conto della distruzione dei tessuti coticali che, se molto estesa, può compromettere, in tempi più o meno lunghi, la vita stessa della pianta; in particolare per l'insorgenza di infezioni fungine, carie e marciume. a bis) Danni per lesioni radicali In questi casi il danno è proporzionale alla distanza dello scavo dal tronco dell'albero. DISTANZA DAL TRONCO INDENNITA' IN % VALORE DELL'ALBERO Inferiore a m 1,50 90 Da m 1,50 a m 2,50 80 Da m 2,50 a m 3,50 70 b) Danni alle parti aeree dell'albero Per determinare i danni arrecati alle chiome degli alberi, occorre tener conto del loro volume prima del danno accertato e stabilire una proporzione in base alla tabella di cui al punto "a". Occorre anche tener conto degli interventi resi necessari per riequilibrare la forma della chioma o per ridurre il danno (riformazione della chioma, tagli, disinfezioni, ecc. ) eseguiti con personale alle dirette dipendenze del Comune. c) Danni agli arbusti e tappeti erbosi Nella fattispecie, per quantificare i danni causati ad arbusti e tappeti erbosi, verranno prese in considerazione le tariffe dell'elenco prezzi del Bollettino della CCIAA di Reggio Emilia, riferite all'anno ed al trimestre in cui si è verificato il danno accertato e contestato. 92 ALLEGATO 4. SCHEMI PER LA TUTELA DEGLI ALBERI NELLE AREE DI CANTIERE E/O PARTICOLARI OCCUPAZIONI PUBBLICO 93 DI SUOLO 94 95 96 97 ALLEGATO 5. MODULISTICA Allegato 5-1 Fac-simile riferito all’articolo 10 1a e 1b Marca da bollo AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI BOLOGNA Il/La Sottoscritto/a ………….…..………………………………………………………….………………………………… residente in via……………………………………………..………….…..…….n° ………… città …………………………..…… in qualità di ……………………………..……….……. (proprietario o amministratore), oppure in qualità di delegato (allegare la delega) dal Sig.re/Sig.ra ……………………………………………………………………………………. residente in via……………………………………………………………...…….n° ……….… città ……………..…………..…… * Valendosi delle disposizioni, in materia di dichiarazioni sostitutive, di cui agli artt. 46 e 47 del Testo Unico della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità CHIEDE l’autorizzazione all’abbattimento di n. …………..… esemplare/i arboreo/i appartenente/i alla specie botanica…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ubicato/i in via …………………………………………………………….…..…n°……….……città……………………………..…. CARATTERISTICHE DENDROMETRICHE Classi: diametro tronco (rilevato a mt. 1,30 di altezza) cm……….… altezza (pianta) mt.….………… ampiezza (diametro chioma) mt.…………….. in quanto: non più vegeto/i; in pessime condizioni vegetative e fitosanitarie; presenta una eccessiva inclinazione. Altro: .………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… ………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… Si allega la seguente documentazione in numero di …….… copie: 98 fotografia policroma per ogni albero interessato planimetria del lotto con evidenziata l’ubicazione di ogni singolo albero da abbattere nel caso di esemplari arborei classificati come monumentali (ai sensi della L. R. 2/77), autorizzazione preventiva rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale perizia strumentale redatta da tecnico specificatamente abilitato (perito agrario, dottore agronomo o dottore forestale) per alberi di grande rilevanza, intendendo con ciò esemplari arborei aventi diametro del tronco, rilevato a m 1,30, superiore a cm. 60 (circonferenza cm. 189) per genere e specie appartenente ai gruppi A, B, e C e superiore a cm 100 (circonferenza cm 315) appartenenti al gruppo D autorizzazione rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale nel caso di esemplari classificati monumentali e tutelati da apposito decreto regionale cosi come stabilito dall’ art. 6 della L.R. n° 2/77 1 marca da bollo da 14,62 euro da apporre sull’atto autorizzatorio o di diniego DICHIARA di essere a conoscenza che il competente ufficio comunale si riserverà la facoltà di richiedere a suo insindacabile giudizio una perizia statica strumentale nel caso l’albero non manifesti evidenti sintomi di sofferenza o di precaria stabilità. ESCLUDE sotto la propria responsabilità, che la domanda sia in qualche modo connessa ad interventi edilizi anche se solo richiesti. Si prega di fare riferimento al Signor …………………………………………………………………………………….…………. telefono ……….………………………………………………………... in qualità di …………………………………….…………... Bologna……………… Firma ……………………………...… 99 Allegato 5-2 Fac-simile riferito all’articolo 10 1c AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI BOLOGNA Il/La Sottoscritto/a ………….…..………………………………………………………….………………………………… residente in via……………………………………………..………….…..…….n° ………… città …………………………..…… in qualità di ……………………………..……….……. (proprietario o amministratore), oppure in qualità di delegato (allegare la delega) dal Sig.re/Sig.ra ……………………………………………………………………………………. residente in via……………………………………………………………...…….n° ……….… città ……………..…………..…… * Valendosi delle disposizioni, in materia di dichiarazioni sostitutive, di cui agli artt. 46 e 47 del Testo Unico della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità CHIEDE l’autorizzazione all’abbattimento di n. …………..… esemplare/i arboreo/i appartenente/i alla specie botanica…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ubicato/i in via …………………………………………………………….…..…n°……….……città……………………………..…. per realizzare il riassetto e/o ricostruzione filologica dell’area verde di pertinenza dell’edificio.: Si allega la seguente documentazione in numero di 2 copie: fotografia policroma per ogni albero interessato planimetria in scala 1:500 che riporti gli esemplari arborei per i quali si propone l’eliminazione, la nuova sistemazione migliorativa del giardino con la localizzazione dei nuovi esemplari introdotti individuati per genere e specie secondo la nomenclatura binomia relazione redatta da tecnico abilitato (perito agrario, dottore agronomo o dottore forestale) che individui lo stato di fatto, specie, dimensioni, stato fitosanitario di ogni singolo esemplare arboreo, che illustri e motivi l’intervento di progetto nel caso in cui il riassetto dell’area verde interessi parchi o giardini storici o testimoniali (vedi art. 40 del RUE) la relazione redatta da tecnico abilitato (perito agrario, dottore agronomo o dottore forestale) dovrà contenere un’analisi storico - morfologica corredata da: a) documentazione catastale(qualora esistente) fino al periodo dello Stato Pontificio, antiche stampe, fotografie d’epoca, documenti d’archivio, foto aeree, rilievi antichi, ecc…; b) rilievo delle finiture esterne, con particolare indicazione delle pavimentazioni, dei materiali usati per cordoli e soglie per capire il grado di alterazione subita (se esistente) e alle volte per datare gli interventi postumi; c) il rilievo dei materiali impiegati per le strutture qualificanti gli spazi esterni 100 perizia fitosanitaria e/o statica per gli esemplari arborei dei grande rilevanza così come individuati all’art. 2 comma 2 del presente regolamento nel caso di esemplari arborei classificati come monumentali (ai sensi della L. R. 2/77), autorizzazione preventiva rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale ricevuta del pagamento diritti di segreteria (€ 50) ESCLUDE sotto la propria responsabilità, che la domanda sia in qualche modo connessa ad interventi edilizi anche se solo richiesti. Si prega di fare riferimento al Signor …………………………………………………………………………………….…………. telefono ……….………………………………………………………... in qualità di …………………………………….…………... Bologna……………… Firma ……………………………...… 101 Allegato 5-3 Fac-simile riferito all’articolo10 1d AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI BOLOGNA Il/La Sottoscritto/a ………….…..………………………………………………………….………………………………… residente in via……………………………………………..………….…..…….n° ………… città …………………………..…… in qualità di ……………………………..……….……. (proprietario o amministratore), oppure in qualità di delegato (allegare la delega) dal Sig.re/Sig.ra ……………………………………………………………………………………. residente in via……………………………………………………………...…….n° ……….… città ……………..…………..…… * Valendosi delle disposizioni, in materia di dichiarazioni sostitutive, di cui agli artt. 46 e 47 del Testo Unico della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità CHIEDE l’autorizzazione all’abbattimento di n. …………..… esemplare/i arboreo/i appartenente/i alla specie botanica…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ubicato/i in via …………………………………………………………….…..…n°……….……città……………………………..…. in quanto il sesto d’impianto insufficiente ostacola il regolare e armonico sviluppo vegetativo. Si allega la seguente documentazione in numero di 2 copie: planimetria in scala 1:500 atta ad individuare lo stato di fatto del giardino con la localizzazione del patrimonio arboreo ed arbustivo, dimensioni degli alberi rilevate a 1,30 m. dal colletto, genere e specie secondo la nomenclatura binomia planimetria in scala 1:500 che riporti gli esemplari arborei per i quali si propone l’eliminazione, la nuova sistemazione migliorativa del giardino con la localizzazione dei nuovi esemplari introdotti individuati per genere e specie secondo la nomenclatura binomia documentazione fotografica a colori complessiva dell’area e di ogni singolo esemplare oggetto di abbattimento relazione redatta da tecnico specificatamente abilitato (perito agrario, dottore agronomo o dottore forestale) che individui lo stato di fatto, specie, dimensioni, stato fitosanitario di ogni singolo esemplare arboreo, che illustri e motivi l’intervento di progetto ricevuta del pagamento diritti di segreteria (€ 50) 102 Si esclude, sotto la propria responsabilità, che la domanda sia in qualche modo connessa ad interventi edili anche se solo richiesti. ESCLUDE sotto la propria responsabilità, che la domanda sia in qualche modo connessa ad interventi edilizi anche se solo richiesti. Si prega di fare riferimento al Signor …………………………………………………………………………………….…………. telefono ……….………………………………………………………... in qualità di …………………………………….…………... Bologna……………… Firma ……………………………...… 103 Allegato 5-4 Fac.simile riferito all’articolo 10 1e AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI BOLOGNA Il/La Sottoscritto/a ………….…..………………………………………………………….………………………………… residente in via……………………………………………..………….…..…….n° ………… città …………………………..…… in qualità di ……………………………..……….……. (proprietario o amministratore), oppure in qualità di delegato (allegare la delega) dal Sig.re/Sig.ra ……………………………………………………………………………………. residente in via……………………………………………………………...…….n° ……….… città ……………..…………..…… * Valendosi delle disposizioni, in materia di dichiarazioni sostitutive, di cui agli artt. 46 e 47 del Testo Unico della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità CHIEDE l’autorizzazione all’abbattimento di n. …………..… esemplare/i arboreo/i appartenente/i alla specie botanica…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ubicato/i in via …………………………………………………………….…..…n°……….……città……………………………..…. in quanto l’albero è ubicato in posizione non idonea. Si allega la seguente documentazione in numero di 2 copie: planimetria del lotto in scala 1:100 con evidenziata l’ubicazione degli alberi interessati. documentazione fotografica a colori complessiva dell’area e di ogni singolo esemplare oggetto di abbattimento. relazione redatta da tecnico abilitato (dottore agronomo o dottore forestale, perito agrario) che individui lo stato di fatto, dimensioni degli alberi rilevate a 1,30 m. dal colletto, genere e specie secondo la nomenclatura binomia, stato fitosanitario di ogni singolo esemplare arboreo, che illustri e motivi l’intervento di progetto. ricevuta del pagamento diritti di segreteria (€ 50) ESCLUDE sotto la propria responsabilità, che la domanda sia in qualche modo connessa ad interventi edilizi anche se solo richiesti. 104 Si prega di fare riferimento al Signor …………………………………………………………………………………….…………. telefono ……….………………………………………………………... in qualità di …………………………………….…………... Bologna……………… Firma ……………………………...… 105 Allegato 5- 5 Fac.simile riferito all’articolo 10 1f AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI BOLOGNA Il/La Sottoscritto/a ………….…..………………………………………………………….………………………………… residente in via……………………………………………..………….…..…….n° ………… città …………………………..…… in qualità di ……………………………..……….……. (proprietario o amministratore), oppure in qualità di delegato (allegare la delega) dal Sig.re/Sig.ra ……………………………………………………………………………………. residente in via……………………………………………………………...…….n° ……….… città ……………..…………..…… * Valendosi delle disposizioni, in materia di dichiarazioni sostitutive, di cui agli artt. 46 e 47 del Testo Unico della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità CHIEDE l’autorizzazione all’abbattimento di n. …………..… esemplare/i arboreo/i appartenente/i alla specie botanica…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ubicato/i in via …………………………………………………………….…..…n°……….……città……………………………..…. in quanto l’albero sta provocando danni gravi a strutture. Si allega la seguente documentazione in numero di 2 copie: 1 fotografia a colori per ogni albero interessato (formato minimo 10x15) planimetria del lotto in scala adeguata con evidenziata l’ubicazione degli alberi interessati esaustiva documentazione fotografica dei danni prodotti alle strutture in corrispondenza delle alberature perizia redatta da tecnico specificatamente abilitato (ingegnere, geologo, architetto, geometra, perito edile) che determini la stima dei danni strutturali e il computo metrico estimativo dei lavori necessario al ripristino delle strutture o dei manufatti autorizzazione rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale nel caso di esemplari classificati monumentali e tutelati da apposito decreto regionale cosi come stabilito dall’ art. 6 della L.R. n° 2/77 ricevuta del pagamento diritti di segreteria (€ 50) Si prega di fare riferimento al Signor …………………………………………………………………………………….…………. 106 telefono ……….………………………………………………………... in qualità di …………………………………….…………... Bologna……………… Firma ……………………………...… 107 Allegato 5-6 Fac.simile riferito all’articolo 10 1g AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI BOLOGNA Il/La Sottoscritto/a ………….…..………………………………………………………….………………………………… residente in via……………………………………………..………….…..…….n° ………… città …………………………..…… in qualità di ……………………………..……….……. (proprietario o amministratore), oppure in qualità di delegato (allegare la delega) dal Sig.re/Sig.ra ……………………………………………………………………………………. residente in via……………………………………………………………...…….n° ……….… città ……………..…………..…… * Valendosi delle disposizioni, in materia di dichiarazioni sostitutive, di cui agli artt. 46 e 47 del Testo Unico della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità CHIEDE l’autorizzazione all’abbattimento di n. …………..… esemplare/i arboreo/i appartenente/i alla specie botanica…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ubicato/i in via …………………………………………………………….…..…n°……….……città……………………………..…. in quanto l’albero impedisce l’esecuzione di adeguamenti normativi e di interventi di manutenzione ordinaria. Si allega la seguente documentazione in numero di …..… copie: n.1 fotografia a colori per ogni albero interessato (formato minimo 10x15) e inquadramento fotografico generale del lotto interessato dagli interventi relazione redatta da tecnico specificatamente abilitato (ingegnere, geologo, architetto, geometra, perito edile) descrittiva dell’intervento planimetria del lotto in scala adeguata con evidenziate l’ubicazione degli alberi interessati differenziando graficamente quelli da mantenere o da abbattere, le opere da realizzare e i particolari costruttivi riferiti allo specifico progetto compreso l’area di cantierizzazione autorizzazione rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale nel caso di esemplari classificati monumentali e tutelati da apposito decreto regionale cosi come stabilito dall’ art. 6 della L.R. n° 2/77 ricevuta del pagamento diritti di segreteria (€ 50) Si prega di fare riferimento al Signor …………………………………………………………………………………….…………. 108 telefono ……….………………………………………………………... in qualità di …………………………………….…………... Bologna……………… Firma ……………………………...… 109 Allegato 5-7 Fac-simile di richiesta per servizio fitosanitario Regione E-R/Privati Al Servizio Fitosanitario Regionale Via di Saliceto, 81 - 40128 Bologna D.M. 17 aprile 1998: Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano (Ceratocystis fimbriata) RICHIESTA AUTORIZZAZIONE INTERVENTI SU PLATANO DA PARTE DI PRIVATI Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………………… residente in Comune di ……………….………………. Via …………………………………………………….….……. n. ………… (recapito telefonico n. …………………………………………………….………………) ai sensi dell' art.5 del D.M. 17/4/98 CHIEDE L'AUTORIZZAZIONE All'abbattimento di n……. platani/o posti/o in via……………………………………………….……………. n. ……….. Località ……………………………………………..…………..Comune di ………………………………………………………… Alla potatura di n……... platani/o posti/o in via………………………………………………………..……. n. …….….. Località …..……………………………………………….…….Comune di ………………………………………………………… All'esecuzione di lavori che coinvolgono l'apparato radicale di n………... platani/o posti/o in via……………..………………………………………………………………………………………………………. n. …………... Località …………………………………………………….…….Comune di ……………………………………..………………… A TAL FINE DICHIARA Di effettuare o di fare effettuare le operazioni di potatura durante il riposo vegetativo e comunque non oltre il 31 marzo Di disinfettare o di far disinfettare le superfici di taglio superiori ai 10 cm con principi attivi fungistatici (tiofanato metile) 110 Di disinfettare o far disinfettare gli attrezzi da lavoro con sali quaternari di ammonio nel passaggio da un albero all'altro Di impegnarsi a comunicare tempestivamente al SFR l'inizio delle operazioni Se, trascorsi 30 giorni dalla data odierna non avrò ricevuto vostre comunicazioni, mi avvarrò della clausola prevista all'art. 5 comma 3 del citato decreto (silenzio - assenso) ed effettuerò gli interventi anche in assenza della vostra autorizzazione. In fede Data 111 Allegato 5-7 Fac-simile di richiesta per servizio fitosanitario Regione E-R/Enti Pubblici Al Servizio Fitosanitario Regionale Via di Saliceto, 81 - 40128 Bologna D.M. 17 aprile 1998: Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano (Ceratocystis fimbriata) RICHIESTA AUTORIZZAZIONE INTERVENTI SU PLATANO DA PARTE DI ENTI PUBBLICI Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………………… In qualità di………………………………….………..dell'Ente …………………………………………………..………………….. (recapito telefonico n. ………………………………………………..……….. Fax n…..….………………………………………….) ai sensi dell'art. 5 del D.M. 17/4/98 CHIEDE L'AUTORIZZAZIONE All'abbattimento delle seguenti alberature di platano: Via ……………………………………………………………………………………….…………….. n. platani…………………………….. Via ……………………………………………………………………………………….…………….. n. platani…………………………….. Alla potatura delle seguenti alberature di platano: Via ……………………………………………………………………………………….…………….. n. platani…………………………….. Via ……………………………………………………………………………………….…………….. n. platani…………………………….. All'esecuzione di lavori che coinvolgono l'apparato radicale delle seguenti alberature di platano: Via …………………………….………………………………………………………….…………….. n. platani…………………………….. Via …………………………….………………………………………………………….…………….. n. platani…………………………….. 112 A TAL FINE DICHIARA Di effettuare o di fare effettuare le operazioni di potatura durante il riposo vegetativo e comunque non oltre il 31 marzo Di disinfettare o di far disinfettare le superfici di taglio superiori ai 10 cm con principi attivi fungistatici (tiofanato metile) Di disinfettare o far disinfettare gli attrezzi da lavoro con sali quaternari di ammonio (benzalconio cloruro 2%) nel passaggio da un albero all'altro Di impegnarsi a comunicare tempestivamente al SFR l'inizio delle operazioni. Se, trascorsi 30 giorni dalla data odierna non avremo ricevuto vostre comunicazioni, ci si avvarrà della clausola prevista all'art. 5 comma 3 del citato decreto (silenzio - assenso) pertanto gli interventi saranno effettuati anche in assenza della vostra autorizzazione . In fede Data 113 ALLEGATO 6. DEFINIZIONI ED INQUADRAMENTO DELLE AREE FORESTALI Le definizioni relative alle "Aree forestali" sono in accordo con quelle presenti nella deliberazione della Giunta regionale n. 2141 del 2 maggio 1990, nell'Inventario forestale regionale, nella metodologia per la realizzazione della Carta forestale regionale, nonché nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF) (D.C.R. n. 2354 del 1marzo 1995). Sono definite "Aree forestali" le superfici caratterizzate dalla presenza di vegetazione arborea ed arbustiva spontanea o di origine artificiale in grado di produrre legno o altri prodotti classificati usualmente come forestali e di esercitare un'influenza sul clima, sul regime idrico, sulla flora e sulla fauna. Le "Aree forestali" si differenziano dalle aree a vegetazione erbacea spontanea per la presenza diffusa ed uniforme di alberi ed arbusti che esercitano una copertura del suolo maggiore rispettivamente al 20% e al 40% dell'area di riferimento. Sono inclusi nelle "Aree forestali": - i soprassuoli boschivi o boschi; - i boschetti; - gli arbusteti; - le aree temporaneamente prive di vegetazione arborea od arbustiva per cause naturali o artificiali che non siano state adibite ad uso diverso da quello originario (tagliate, aree incendiate ecc.); - i rimboschimenti intesi come impianti arborei di origine artificiale non soggetti ad interventi di carattere agronomico lasciati evolvere naturalmente od assoggettati ad interventi selvicolturali; - le formazioni vegetali lineari. Sono "soprassuoli boschivi", o più comunemente boschi, tutte le aree con vegetazione arborea diffusa le cui chiome coprono per almeno il 20% la superficie di riferimento e che abbiano un’estensione minima di 5.000 m2, un'altezza media superiore a 5 m ed una larghezza minima non inferiore a 20 m. Sono definite "boschetti" le formazioni vegetali di origine naturale o artificiale, non sottoposte a pratiche agronomiche, costituite da specie arboree con la compresenza eventuale di specie arbustive. La componente arborea (individui di altezza superiora a 5 114 m) esercita una copertura sul suolo superiore al 40% e la superficie complessiva di riferimento è inferiore a 5.000 m2. Per "arbusteti, cespuglieti, formazioni a macchia" si intendono le formazioni vegetali naturali, raramente d'impianto antropico, a prevalenza di specie tendenzialmente policormiche decidue, semidecidue o sempreverdi aventi un'altezza media inferiore a 5 m, esercitanti una copertura del suolo superiore al 40%. La componente arborea, rappresentata da specie forestali tendenzialmente monocormiche di altezza superiore a 5 m copre il suolo per una percentuale inferiore al 20%. Le formazioni arbustive esercitanti una copertura del suolo inferiore al 40% relativamente alla superficie di riferimento non rientrano nelle "aree forestali". Le "aree transitoriamente prive di vegetazione arborea" sono zone ricoperte o non ricoperte da arbusti e/o alberetti di altezza inferiore a 5 m, limitrofe o comprese all'interno di soprassuoli boschivi. Le specie arboree di altezza media superiore a 5 m eventualmente presenti esercitano sul suolo una copertura inferiore al 20%. Sono incluse: le superfici prive di vegetazione arborea par cause naturali - radure, vuoti ecc. all'interno di soprassuoli boscati di larghezza superiore a 20 m; le tagliate; le aree in rinnovazione e le zone in cui la copertura boschiva sia scomparsa per calamità naturali (incendi, vento, frane ecc.) e che non abbiano ricevuto una destinazione d'uso diversa da quella a bosco. Rientrano nei "rimboschimenti" gli impianti artificiali di specie legnose destinate a fornire prodotti classificati come forestali o ad esercitare particolari funzioni di protezione ambientale o di carattere sociale, estetico e/o ricreativo (polifunzionalità). Essi hanno un'altezza media inferiore a 5 m ed occupano una qualsivoglia estensione. Deve intendersi "formazione vegetale lineare" qualsiasi formazione arbustiva o arborea di origine naturale o antropica avente larghezza media inferiore a 20 m e lunghezza pari ad almeno 3 volte la dimensione media della larghezza. In caso di preponderante componente arborea (formazioni di ripa o di forra, fasce frangivento ecc.) l'altezza media della vegetazione arborea è maggiore di 5 m. In caso di prevalente presenza di specie arbustive (siepi, siepi alberate) l'altezza media della vegetazione risulta inferiore a 5 m. Sono esclusi i filari di piante arboree, quali, ad esempio, le alberature stradali non accompagnate da una significativa complessità strutturale, come nelle siepi alberate, che, quindi, sono incluse. 115 Le aree forestali sono normale dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (D.C.R. n. 2354 del 1 marzo 1995). 116 Il presente Regolamento è stato elaborato a cura del Gruppo di Lavoro dell’Unità Intermedia Interventi per il verde, del Settore Ambiente e Verde Urbano, composto da: Dott. Roberto Diolaiti Dirigente U. I. Interventi per il Verde P. A. Fabio Cocchi Funzionario U. I. Interventi per il Verde Dott.ssa Zita d’Orio Funzionario U. I. Interventi per il Verde P. A. Roberto Pinardi Funzionario U. I. Interventi per il Verde Coordinamento generale: Dott. Roberto Diolaiti Direttore settore Ambiente e Verde Urbano Assessore Ambiente, Sport, Protezione Civile e Giovani: Dott.ssa Anna Patullo Supervisione: Dott. Giacomo Capuzzimati Direttore Operativo Procedure e procedimenti: Dott.ssa Deanna Passerini Responsabile U. I. Programmazione e Controllo del settore Ambiente e Verde Urbano Segreteria tecnica:…………………………….. Sono stati forniti contributi e approfondimenti specifici da: Bologna, gennaio 2009 117