Regolamento del Verde - Collegio Geometri BO

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Regolamento del Verde - Collegio Geometri BO
COMUNE
DI BOLOGNA
settore ambiente e verde urbano
Regolamento del Verde
INDICE
TITOLO I. PRINCIPI GENERALI PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO ................. 1
Articolo 1. Finalità del Regolamento .............................................................................. 1
Articolo 2. Oggetto del Regolamento............................................................................. 1
Articolo 3. Ambito di applicazione ................................................................................. 3
Articolo 4. Osservanza di leggi, regolamenti e norme speciali .......................................... 4
TITOLO II. NORME GENERALI PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO .................. 7
Capitolo I - Difesa delle alberature ................................................................................... 7
Articolo 5. Difesa Fitosanitaria ...................................................................................... 7
Articolo 6. Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere e nei casi di occupazione
temporanea del suolo .................................................................................................. 9
Articolo 7. Particolari disposizioni per la tutela degli alberi di grande rilevanza ................ 10
Articolo 8. Danneggiamenti ........................................................................................ 11
Capitolo II. Abbattimenti in assenza di titoli edilizi abilitativi.............................................. 14
Articolo 9. Abbattimenti urgenti .................................................................................. 14
Articolo 10. Abbattimenti in assenza di titoli edilizi abilitativi.......................................... 15
Articolo 11. Documentazione da produrre per la richiesta di autorizzazione all’abbattimento
in assenza di titoli abilitativi edilizi............................................................................... 17
Capitolo III. Sostituzioni ................................................................................................ 21
Articolo 12. Sostituzione di esemplari abbattuti per motivi fitosanitari ............................ 21
Articolo 13. Reimpianti coattivi ................................................................................... 24
Capitolo IV - Potature.................................................................................................... 25
Articolo 14. Potature e rimonde .................................................................................. 25
Articolo 15. Potatura straordinaria o di risanamento ..................................................... 26
Articolo 16. Documentazione da produrre per la richiesta di autorizzazione potatura
straordinaria o di risanamento.................................................................................... 27
TITOLO III. NORME PER LA TUTELA DEL VERDE IN PRESENZA DI INTERVENTI EDILIZI ....... 28
Capitolo I. Abbattimenti in presenza di titoli edilizi abilitativi ............................................. 28
Articolo 17. Abbattimenti in presenza di titoli edilizi abilitativi ........................................ 28
Capitolo II. Aree di pertinenza: interventi ammessi .......................................................... 29
Articolo 18. Interventi ammessi all’interno delle aree di pertinenza ................................ 29
Articolo 19. Pavimentazioni ammesse all’interno delle aree di pertinenza........................ 31
Capitolo III. Prescrizioni e vincoli....................................................................................32
Articolo 20. Prescrizioni per la realizzazione di progetti edilizi e scelta delle specie vegetali
................................................................................................................................32
Articolo 21. Potenzialità edificatoria delle aree verdi......................................................34
TITOLO IV. NORME PER L'USO E L’ORGANIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO .......................35
Capitolo I. Obbiettivi e finalità ........................................................................................35
Articolo 22. Obbiettivi ................................................................................................35
Articolo 23. Ambito di applicazione..............................................................................35
Capitolo II. Usi e limitazioni ...........................................................................................35
Articolo 24. Accesso a parchi, giardini e aree verdi .......................................................35
Articolo 25. Limitazioni d’uso ed attività consentite .......................................................36
Articolo 26. Gioco libero e attrezzature specifiche .........................................................39
Articolo 27 Uso del verde pubblico da parte di animali ..................................................40
Articolo 28. Installazione di esercizi commerciali e artigianali su aree a verde pubblico ....41
Articolo 29. Occupazioni di suolo pubblico per cantieri, manifestazioni culturali e sportive 43
Articolo 30. Classificazione del verde pubblico ..............................................................43
Articolo 31. Orti comunali...........................................................................................43
TITOLO V. PROGETTAZIONE DEL VERDE PUBBLICO ...........................................................44
Articolo 32. Linee guida per la progettazione delle aree verdi urbane .............................44
Articolo 33. Criteri Progettuali .....................................................................................44
Articolo 34. Documentazione da produrre ....................................................................51
Articolo 35. Prescrizioni tecniche - Indicazioni di carattere generale ...............................56
Articolo 36. Caratteristiche del materiale agrario e complementare ................................56
Articolo 37. Caratteristiche del materiale vegetale ........................................................57
Articolo 38. Caratteristiche del materiale di arredo........................................................59
Articolo 39. Modalità di esecuzione dei lavori ...............................................................61
Articolo 40. Manutenzione delle opere a verde per il periodo stabilito dalla convenzione ..68
Articolo 41. Abaco degli arredi in uso nel Verde Pubblico...............................................70
TITOLO VI. SANZIONI ......................................................................................................78
Articolo 42. Sanzioni ..................................................................................................78
Articolo. 43 Determinazione del valore ornamentale delle alberature..............................79
GLOSSARIO .....................................................................................................................80
BIBLIOGRAFIA ................................................................................................................. 83
ALLEGATO 1. SPECIE VEGETALI ........................................................................................ 85
ALLEGATO 2. CLASSIFICAZIONE DEGLI ALBERI IN BASE ALLA DIMENSIONE DELLA CHIOMA A
MATURITÀ....................................................................................................................... 89
ALLEGATO 3. DETERMINAZIONE INDENNIZZI DOVUTI PER DANNI O REINTEGRI DEL
PATRIMONIO ARBOREO PUBBLICO E PRIVATO .................................................................. 90
ALLEGATO 4. SCHEMI PER LA TUTELA DEGLI ALBERI NELLE AREE DI CANTIERE E/O
PARTICOLARI OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO............................................................ 93
ALLEGATO 5. MODULISTICA ............................................................................................. 98
ALLEGATO 6. DEFINIZIONI ED INQUADRAMENTO DELLE AREE FORESTALI........................ 114
TITOLO I. PRINCIPI GENERALI PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO
Articolo 1. Finalità del Regolamento
1
Data l’importanza che la vegetazione riveste come componente fondamentale del
paesaggio, ruolo riconosciuto anche dalla Costituzione della Repubblica Italiana1, tenuto
conto della valenza che essa riveste per l’ambiente e per le funzioni sociali, ricreative,
didattiche ed estetiche cui assolve, con il presente Regolamento, il Comune di Bologna
intende salvaguardare le specie vegetali arboree nelle aree pubbliche e private2 nella
loro specifica accezione di bene comune.
2
Il regolamento ha come oggetto, quindi, la salvaguardia e la riqualificazione del
verde di proprietà pubblica e privata ponendosi l’obbiettivo di conseguire evidenti
miglioramenti ambientali ed arricchire il patrimonio floristico in senso qualitativo e
quantitativo.
3
La disciplina dettata dal presente Regolamento è posta a tutela della vita vegetale
presente sull’intero territorio comunale di Bologna quando questa assuma una qualsiasi
rilevanza ai fini sopraccitati, nell’ambito patrimoniale privato, entro e fuori il perimetro
del centro abitato.
Articolo 2. Oggetto del Regolamento
1
Sono tutelati tutti gli esemplari arborei e le relative aree di pertinenza di parchi e
giardini pubblici e privati aventi diametro del tronco superiore a:
a) cm 20 (cm 63 di circonferenza) appartenenti alle specie ascritte ai gruppi A, B
e C, di cui all’allegato 1 del presente regolamento;
b) cm 40 (cm 126 di circonferenza) appartenenti alle specie ascritte al gruppi D,
di cui all’allegato 1 del presente regolamento.
2
Sono inoltre definiti “alberi di grande rilevanza“ gli esemplari arborei aventi il
diametro del tronco superiore:
a) cm 60 (circonferenza cm 189) per genere e specie appartenente ai gruppi A,
B, e C;
1 Artt 5 - 9 - 118 -128 della Costituzione Italiana;
2 Artt. 7 – 13 D.Lgs. n°267/2002 ;
1
b) cm 100 (circonferenza cm 315) per genere e specie appartenenti al gruppo D;
3
Le alberature a portamento policormico sono tutelate qualora i fusti di diametro
superiore a cm 10 costituiscano diametro complessivo superiore a quello delle
dimensioni citate ai precedenti capoversi. In questo caso il diametro del tronco
corrisponderà al diametro equivalente ottenuto dall’area di un cerchio derivante dalla
somma delle singole aree appartenenti ai tronchi superiori ai 10 cm3.
4
Le misure precitate dovranno essere rilevate a m 1,30 dal colletto.
5
Per area di pertinenza si intende l’area definita dalla circonferenza tracciata sul
terreno per avente come punto di riferimento il centro del tronco dell'albero, secondo la
seguente articolazione:
6
per piante con diametro del tronco da > cm 20 a < a cm 35
m 4 di raggio
per piante con diametro del tronco da > cm 35 a < a cm 50
m 5 di raggio
per piante con diametro del tronco da > cm 50 a < a cm 80
m 7 di raggio
per piante con diametro del tronco > cm 80
m 9 di raggio
Per volume di pertinenza si intende il volume di un solido cilindrico ottenuto dalla
proiezione dell’area di pertinenza ad una quota sia inferiore che superiore al piano di
campagna.
La quota inferiore al piano di campagna (profondità) viene definita in:
-m 2
per piante con diametro del tronco da > cm 20 a < cm 35
- m 2,5
per piante con diametro del tronco da > cm 35 a < cm 50
- m 3,5
per piante con diametro del tronco da > cm 50 a < cm 80
-m 5
per piante con diametro del tronco da > cm 80
La quota superiore al piano di campagna (altezza) viene definita dall’altezza
dell’esemplare arboreo rilevata dal colletto alla cima senza che quest’ultima abbia
subito negli ultimi anni riduzioni con interventi cesori (potature) difformi a quanto
prescritto dai successivi artt. 14 e 15. In quest’ultimo caso l’altezza considerata
sarà quella tipica della specie di appartenenza dell’esemplare arboreo a
maturazione.
3 Per ottenere in modo semplice il risultato dividere la somma dei diametri dei fusti con diametro superiore a 10 cm con il
coefficiente 3,5.
2
7
Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulle alberature che possano
considerarsi coltivazioni in atto nell’ambito dell'esercizio della attività agricola (alberi da
frutto in coltivazione intensiva, coltivazioni intensive di specie da legno, boschi cedui,
pioppeti, vivai).
8
La tutela degli esemplari arborei di cui al comma 1 e 2 del presente articolo in
ambito di interventi edilizi (opere edili private – opere pubbliche o di pubblico interesse
– opere di urbanizzazione)è disciplinata nel successivo Titolo III.
9
Per quanto riguarda gli ambiti territoriali soggetti alle norme di polizia forestale si
fa rinvio alle norme medesime.
10
Il presente Regolamento, ad integrazione delle norme contenute nel R.U.E
(Regolamento Urbano Edilizio), detta anche specifiche norme per la conservazione del
verde privato, inteso come patrimonio collettivo, con particolare riferimento agli
esemplari arborei.
Articolo 3. Ambito di applicazione
1
Risultano compresi nell'ambito di applicazione del seguente regolamento:
a) esemplari arborei di parchi e giardini privati;
b) parchi e giardini comunali (naturali, agro estensivi, specialistici, urbani);
c) aree verdi e giardini annessi a strutture di servizio (edifici pubblici,
impiantistica sportiva, scuole con esclusione delle aree di esclusiva
pertinenza scolastica);
c) aree verdi libere, attrezzate e non per il gioco;
d) verde di arredo (alberate stradali, aiuole, verde spartitraffico)
2
La fruizione, da parte dei cittadini, dei giardini di proprietà privata, aperti al
pubblico, è regolata da apposite convenzioni.
3
L'Amministrazione comunale si riserva, se necessario, di predisporre regolamenti
specifici per singoli parchi nonché di istituire Centri di Qualità per raccogliere proposte e
valutazioni in merito allo stato di manutenzione ordinaria, straordinaria, all'uso e
all'arredo dei parchi.
4
L'Amministrazione comunale, per la manutenzione ordinaria e straordinaria di
parchi e giardini, può attivare convenzioni con soggetti pubblici e privati.
3
5
Gli interventi colturali sul verde pubblico e di manutenzione ordinaria e
straordinaria sulle proprietà comunali, effettuati direttamente
o
tramite
terzi
dall'Amministrazione Comunale stessa, devono rispettare i principi del presente
regolamento ma possono essere eseguiti senza le autorizzazioni previste nello stesso,
previo parere dell'ufficio competente. Durante tali interventi sono ammesse deroghe al
presente regolamento esclusivamente quando non sia possibile nessun'altra razionale
soluzione tecnica e/o progettuale, quando le opere da realizzare hanno la finalità di
eliminare potenziali pericoli garantendo in questo modo la pubblica incolumità oppure di
contenere eventuali disagi alla cittadinanza.
6
Relativamente alle alberate stradali l'Amministrazione comunale, tenuto conto
delle specifiche caratteristiche di tale impianto, programma il rinnovo delle alberate in
fase di irreversibile degrado o invecchiamento.
Prima di procedere al rinnovo di un'alberata o parte di essa, l'Amministrazione
comunale o il relativo proprietario del bene, attua una capillare attività di informazione
affinché i cittadini ed i loro rappresentanti istituzionali (Consiglio Comunale e Quartieri)
ne comprendano motivazioni e scopi, tramite incontri, elaborazione di pieghevoli e
cartelloni esplicativi dell'intervento da collocarsi nell'area di cantiere.
Articolo 4. Osservanza di leggi, regolamenti e norme speciali
1
Il presente Regolamento opera in coordinamento con le prescrizioni e le norme in
materia di verde pubblico contenute nelle disposizioni di legge e negli atti regolamentari
di seguito specificati:
-
Strumenti Urbanistici in vigore (P.S.C., R.U.E., P.O.C.,)
-
Prescrizioni di massima di Polizia Forestale vigenti nella Provincia di Bologna
(Giunta della Camera di Commercio delibera n. 403 del 12 ottobre 1964)
-
Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi di raccolta e smaltimento dei
rifiuti (Consiglio Comunale O.d.G. 443 del 5.12.1994)
-
Legislazione regionale in materia di protezione della flora e disciplina di raccolta
dei prodotti del sottobosco (L.R. n. 2 del 24.1.1977)
-
L. 183/89 e successive modifiche e integrazioni della Legge quadro in materia di
difesa del suolo (autorità di Bacino)
4
-
(TU 490/99 Testo unico in materia di beni ambientali e architettonici; Nuovo
codice D.Lgs 42 del 22 gennaio 2004)
-
Carta di Firenze - Carta dei Giardini Storici del Comitato Internazionale dei
Giardini Storici
-
RD 3267/23 Legge relativa al vincolo idrogeologico Tutela in materia di
deforestazione e dissesto
-
RD 1126/26 Regolamento attuativo in materia di vincolo idrogeologico
-
Direttiva Del. Giunta R.E.R 1117/00
-
Prescrizioni di massima e di Polizia forestale approvate con delibera di Giunta
RER 182/95
-
Piani di Bacino del Reno, del Navile - Savena Abbandonato e del Samoggia
-
Codici civile e penale:
Art. 892 Codice Civile – Distanze per gli alberi
Art. 893 Codice Civile – Alberi presso strade, canali e sul confine di boschi
Art. 894 Codice Civile – Alberi a distanza non legale
Art. 895 Codice Civile – Divieto di piantare alberi a distanza non legale
Art. 896 Codice Civile – Recisione di rami protesi e di radici
Art. 898 Codice Civile – Comunione di siepi
Art. 899 Codice Civile – Comunione di alberi
Art. 2043 Codice civile - Risarcimento per fatto illecito
Art. 2051 Codice civile - Danno cagionato da cosa in custodia
-
Nuovo Codice della strada
-
Nuovo Regolamento di Polizia Urbana O.d.G. n°39 del 2.02.2004 esecutivo dal
14.02.2004
2
Ulteriori disposizioni vigenti in materia
La vigilanza relativa all’applicazione del presente regolamento è affidata al Corpo
di Polizia Municipale del Comune di Bologna, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria
- di cui all'art. 57 del Codice di Procedura Penale, alle Guardie Ecologiche Volontarie di
cui alla legge regionale 3 luglio 1989, n. 23, e/o alle Guardie Zoofile nonché agli Agenti
Giurati volontari addetti alla vigilanza sulla caccia e sulla pesca e agli Agenti Giurati
Volontari previsti dall'art. 14 della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2.
5
3
Le violazioni al presente regolamento possono essere accertate e contravvenute
anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati dal Sindaco secondo
le modalità previste dal vigente ordinamento.
4
Il Comune di Bologna si riserva di stipulare convenzioni con organizzazioni di
volontariato purché iscritte nel registro regionale delle organizzazioni (legge regionale
31 maggio 1993, n. 26 "Norme regionali d'attuazione della legge 11 agosto 1991, n.
266 - Legge quadro sul Volontariato") e all'albo comunale "Libere forme associative" di
cui al regolamento attuativo dell'art. 4 dello statuto comunale (O.d.G. n. 487 del 20
dicembre 1993) al fine di garantire costante vigilanza nei parchi ed aree verdi.
6
TITOLO II. NORME GENERALI PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO
Capitolo I - Difesa delle alberature
Articolo 5. Difesa Fitosanitaria
1
Per la lotta contro i parassiti, allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è
fatto obbligo prevenire4 la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e
vegetali che possano diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o
privato.
2
Quali metodologie di lotta dovranno essere privilegiate le misure di tipo
preventivo, volte a diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante,
migliorandone le condizioni di vita.
3
La prevenzione dovrà essere attuata attraverso:
a) la scelta di specie adeguate e l’impiego di piante sane;
b) la difesa delle piante da danneggiamenti;
c) l’adeguata preparazione dei siti di impianto;
d) il rispetto delle aree di pertinenza indicate dal presente regolamento e la
protezione delle stesse da calpestio, ecc.;
e) l’eliminazione o la riduzione al minimo degli interventi di potatura.
4
Nelle modalità previste dalla normativa vigente o dal Servizio Fitosanitario
Regionale, è comunque obbligatoria la lotta ai seguenti patogeni:
a) D.M. 17 aprile 1998 – “Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro
colorato del platano “Ceratocystis fimbriata” ed eventuali successive modifiche e
integrazioni ;
b) D.M. 10 settembre 1999 n° 356– “Regolamento recante misure per la
lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico “Erwinia amylovora” nel
territorio della repubblica” ” ed eventuali successive modifiche e integrazioni;
c) D.M. 30 ottobre 2007 (Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali)– “Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino
“Traumatocampa pityocampa” ” ed eventuali successive modifiche e integrazioni;
4 In base alla normativa vigente per la lotta obbligatoria e all'art. 500 del Codice Penale
7
d) D.M. 22 novembre 1996 (Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali)– “Disposizioni sulla lotta obbligatoria l’insetto fitomizio “Matsucoccus
Feytaudi (Ducasse)” ” ed eventuali successive modifiche e integrazioni;
e) D.M. 09 novembre 2007 (Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali)– “Disposizioni sulla lotta obbligatoria conntro il cerambicide asiatico
“Anoplophora chinensis (Thomson) ” ed eventuali successive modifiche e
integrazioni;
f) LR 2/77 “alberi monumentali tutelati “ Regione Emilia e Romagna ” ed
eventuali successive modifiche e integrazioni.
5
Si evidenziano inoltre alcuni interventi mitigatori dei disagi provocati da insetti
pericolosi e fastidiosi, non obbligatori ma utili tenuto conto che un numero molto
limitato di insetti, oltre ad attaccare in modo più o meno grave le piante ornamentali, è
anche in grado di arrecare direttamente danni alle persone, in genere mediante punture
o presenza di peli urticanti.
I più importanti sono: tingide (Corythuca ciliata), metcalfa (Metcalfa pruinosa), limantria
(Lymantria dispar), euproctis (Euproctis chrysorrhoea), ifantria americana (Hyphantria
cunea), litosia (Litosia caneola), vespe e calabroni (Vespa spp.), betilide (Scleroderma
domesticum), ecc..
Per tutte queste specie vanno seguiti alcuni semplici accorgimenti di carattere generale:
a. evitare ogni contatto diretto con questi insetti (ad es. raccoglierli o toccarli con le
mani), soprattutto nel caso dei bambini;
b. le specie più pericolose (quali, ad esempio limantria, euproctis, vespe e calabroni)
vivono tutte in gruppi numerosi entro particolari strutture protettive (nidi), perciò,
una volta accertata la presenza di queste specie, sarà necessario provvedere in
tempi brevi all'asportazione e alla distruzione dei nidi, che dovrà essere effettuata da
personale specializzato.
6
Come metodo di lotta contro la diffusione della zanzara tigre è importante che
siano evitati tutti i ristagni di acqua in giardini, terrazze e balconi, come reso noto dalle
informative e ordinanze comunali a riguardo e alle indicazioni delle AUSL.
8
Articolo 6. Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere e nei casi di
occupazione temporanea del suolo
1
Fermo restando il rispetto dei divieti di cui all’art. 8 comma 4 , nelle aree di
cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il
danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura
di rami, ecc.).
2
Il transito di mezzi pesanti all'interno delle aree di pertinenza delle alberature, è
consentito solo in caso di carenza di spazio e solo se saltuario e di breve durata.
Nel caso di transito abituale e prolungato, l'area di pertinenza utilizzata per il transito di
mezzi pesanti, dovrà essere adeguatamente protetta dall'eccessiva costipazione del
terreno tramite apposizione di idoneo materiale cuscinetto (trucioli di legno grossolani
ricoperti da ghiaia).
3
Per la difesa contro i danni meccanici ai fusti, tutti gli alberi isolati devono essere
singolarmente protetti mediante tavole di legno alte almeno m 2, disposte contro il
tronco in modo tale che questo sia protetto su tutti i lati prospicienti l'area di manovra
degli automezzi. Le superfici boscate e cespugliate poste nell’ambito di un cantiere
devono essere protette da recinzioni solide che racchiudano le superfici di pertinenza
delle piante. Se per insufficienza di spazio non è possibile l’isolamento dell’intera
superficie interessata, gli alberi Tale protezione deve prevedere anche l’interposizione di
idoneo materiale cuscinetto e deve essere installata evitando di collocare direttamente
le tavole sulle sporgenze delle radici, senza l’inserimento nel tronco di chiodi, manufatti
in ferro e simili. Al termine dei lavori tali dispositivi dovranno essere rimossi.
4
Per la difesa contro i danni agli apparati radicali, nell'apertura di scavi, oltre al
rispetto delle distanze dalle piante esistenti, occorre porre la massima cura ed
attenzione nell'asportazione del terreno evitando lesioni che sfibrino le radici più grosse
che andranno recise con un taglio netto opportunamente disinfettato con prodotti
fungostatici. Nel caso in cui l'apertura dello scavo si protragga nel tempo ed in
condizioni di forte stress idrico della pianta, dovranno essere presi gli opportuni
accorgimenti per mantenere umide le radici interessate dall'intervento (ad esempio il
rivestimento con geojuta). In ogni caso, indipendentemente dalla durata dei lavori, gli
scavi che hanno interessato apparati radicali andranno riempiti per almeno 50 cm di
profondità rispetto al taglio effettuato sulle radici, da una miscela di terriccio composto
da sabbia e torba umida.
9
5
Nel caso che i lavori producano presumibile alterazione del normale regime idrico
delle alberature, queste dovranno essere convenientemente e costantemente irrigate
durante il periodo vegetativo.
6
I trasgressori delle disposizioni contenute nei precedenti commi saranno obbligati
al pagamento della relativa sanzione pecuniaria così come determinata al successivo
art. 42 “Sanzioni”, sarà inoltre addebitato un indennizzo equivalente al valore della
pianta oggetto del danneggiamento arrecato determinato secondo le modalità previste
(di cui all’allegato 3 del presente regolamento).
Le somme versate costituiranno un fondo con vincolo di destinazione d’uso per la
manutenzione straordinaria e riqualificazione del Verde Pubblico della Città di Bologna.
Articolo 7. Particolari disposizioni per la tutela degli alberi di grande
rilevanza
1
Gli alberi di grande rilevanza così come individuati all’art. 2 comma 2 del
presente regolamento sono soggetti a particolari tutele e ai principi generali del
regolamento stesso.
2
Obblighi per i proprietari:
E' fatto obbligo ai proprietari di alberi di grande rilevanza eliminare tempestivamente le
cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la
protezione contro eventuali effetti nocivi.
3
Qualsiasi intervento sugli alberi di grande rilevanza riveste carattere di assoluta
eccezionalità. Tutti gli interventi di abbattimento, modifica sostanziale della chioma e
dell'apparato radicale devono essere autorizzati dal Comune. L'inottemperanza delle
prescrizioni comporta l'automatico decadimento delle autorizzazioni e conseguente
applicazione delle relative “Sanzioni”.
4
Il proprietario di alberi di grande rilevanza, sia esso soggetto privato che Ente
pubblico, è tenuto senza necessità alcuna di autorizzazioni da parte del Comune, ad
eseguire periodicamente la rimonda del secco ed a conservare, negli esemplari allevati
per anni secondo una forma obbligata per i quali una conversione al libero sviluppo
vegetativo comporterebbe pericoli di sbrancamento o instabilità, la forma della chioma
più consona a garantire le migliori condizioni fisiologiche dell'albero e l'incolumità delle
persone.
10
5
Nel caso in cui l’esemplare arboreo da abbattere o manutendere (sottoporre cioè
a interventi cesosi) appartenga al genere Platanus il proprietario, gli aventi titolo o i
soggetti
formalmente
delegati
dovranno
obbligatoriamente
chiedere
mediante
comunicazione scritta l’autorizzazione al Servizio Fitosanitario Regionale di Bologna ai
sensi dell’art.5 del D.M. 17aprile 1998 “Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il
cancro colorato del platano (Ceratocystis fimbriata) ed eventuali successive modifiche e
integrazioni.
6
Gli interventi dovranno essere eseguiti da Ditte specializzate nel settore
regolarmente iscritte alla Camera di Commercio.
7
Nel caso di alberi monumentali tutelati ai sensi della LR 2/77 qualunque
intervento di manutenzione deve essere preventivamente autorizzato dal Servizio
Fitosanitario
Regionale.
Analoga
autorizzazione
deve
essere
richiesta
per
gli
abbattimenti dei suddetti esemplari.
8
Gli abbattimenti abusivi e/o l’inosservanza delle disposizioni contenute nei commi
precedenti, così come i lavori eseguiti in difformità alle prescrizioni contenute nell’atto
autorizzativo rilasciato dal Dirigente formalmente delegato dal Sindaco, effettuati su
ogni singola pianta, sono considerati abbattimenti non autorizzati o violazioni al
presente regolamento.
In questi casi l’esecutore dei lavori, così come il proprietario, gli aventi titolo o i soggetti
da essi formalmente delegati, saranno singolarmente obbligati al pagamento della
relativa sanzione pecuniaria determinata al successivo art. 42 “Sanzioni”, sarà
addebitato un indennizzo equivalente al valore della pianta oggetto dell’intervento/i,
determinato secondo le modalità previste (di cui all’allegato 3 del presente
regolamento).
Le somme versate costituiranno un fondo con vincolo di destinazione d’uso per la
manutenzione straordinaria e riqualificazione del Verde Pubblico della Città di Bologna.
Articolo 8. Danneggiamenti
1
Sono
considerati
danneggiamenti
tutte
le
attività
che,
direttamente
o
indirettamente, possano compromettere l’integrità fisica e lo sviluppo delle piante e
pertanto sono da ritenere a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati.
11
2
I danni procurati a esemplari arborei o ad arbusti di proprietà comunale,
contestati e verbalizzati da un agente di Polizia Municipale o dalle Guardie Ecologiche,
saranno addebitati al responsabile, tenendo conto sia del valore ornamentale della
pianta, dato immediatamente quantificabile in quanto evidente, sia del danno biologico,
nel caso di danneggiamento delle radici, che si manifesterà nel corso di più anni.
3
Ogni intervento di recupero del danno sul patrimonio del Comune sarà effettuato
a cura dell’ufficio comunale competente sia direttamente, sia ricorrendo alle imprese di
manutenzione appaltatici dei lavori per conto dell’Amministrazione comunale e sarà
addebitato in forma pecuniaria al responsabile. L’indennizzo dovuto in realzione ai
sull’entità dei danni arrecati verrà calcolato secondo le modalità indicate nell’allegato 3
del presente Regolamento:
1. danno irreparabile, che comporta l’abbattimento della pianta e la sua
sostituzione con un’altra pianta, della medesima specie e tutte le spese
accessorie;
2. danno parziale, quantificato calcolando il deprezzamento subito dalla pianta e
le spese di manutenzione;
3. danno biologico, quando é coinvolto nel danno l’apparato radicale, la stima
del quale é dettagliatamente illustrata all’articolo successivo.
4
E’ vietato ogni tipo di danneggiamento alla vegetazione esistente, in particolare:
1. provocare ferite con strumenti di qualsiasi tipo alle piante situate in giardini,
aree verdi, parchi, edifici scolastici e di uso pubblico o abitativo, viali e strade
alberate e cimiteri;
2. parcheggiare le automobili a ridosso di alberi in filare situati in aiuole stradali
o sui marciapiedi; in caso di urti accidentali verranno contabilizzati i danni
secondo le modalità indicate nell’allegato 3 del presente Regolamento;
3. il versamento di sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, ecc.) nelle aree di
pertinenza delle piante; nel caso in cui le sostanze versate provochino la morte
della pianta verranno contabilizzati i danni secondo le modalità indicate
nell’allegato 3 del presente Regolamento;
4. la combustione di sostanze di qualsiasi natura all’interno delle aree di
pertinenza delle alberature;
5. l’impermeabilizzazione dell’area di pertinenza delle piante;
12
6. l’affissione diretta alle alberature, con chiodi, filo di ferro o materiale non
estensibile, di cartelli, manifesti e simili;
7. il riporto, nelle aree di pertinenza delle piante, di ricarichi superficiali di
terreno o qualsivoglia materiale di spessore superiore a cm 20, tali da comportare
l’interramento del colletto;
8. l’asporto di terriccio dalle aree di pertinenza degli alberi per uno spessore
superiore a cm 15 purché in ogni caso non vengano danneggiate le appendici
radicali;
9. l’utilizzo di aree a bosco, a parco, nonché delle aree di pertinenza delle
alberature, per depositi di materiali di qualsiasi tipo, per attività industriali o
artigianali in genere;
10. la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione, anche se provvisori, che
producano calore tale da danneggiare l’alberatura;
11. il mancato rispetto delle “Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere
e nei casi di occupazione temporanea del suolo” di cui all’art. 6 nel caso in cui
siano arrecati danni irreversibili, gli stessi verranno contabilizzati secondo le
modalità indicate nell’allegato 3 del presente Regolamento;
12. gli scavi di qualsiasi natura nell'area di pertinenza delle alberature fatto salvo
quanto previsto al comma successivo; nel caso in cui siano arrecati danni
irreversibili gli stessi verranno contabilizzati secondo le modalità indicate agli
nell’allegato 3 del presente Regolamento.
5
Per gli scavi inerenti la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata
(tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.) si devono
osservare distanze, utilizzare passacavi (nel caso di mancanza di spazio) e precauzioni
tali da non danneggiare le radici degli alberi.
Le distanze minime da rispettare per singolo albero tutelato sono:
- 3 m da alberi appartenenti ai gruppi A, B, C, D (art. 2 comma 1);
- 5 m da alberi appartenenti ai gruppi A, B, C, D di grande rilevanza (art. 2 comma
2).
6
In casi eccezionali, a fronte di validi e documentati motivi, l'Ufficio comunale
competente potrà autorizzare deroghe alle distanze prescritte dal presente articolo, a
patto sia garantita, secondo le modalità espresse con Determinazione Dirigenziale dal
13
Dirigente dell’U. I. Interventi per il Verde, la salvaguardia dell'apparato radicale, o in
contrapposizione potrà autorizzare l’abbattimento e la successiva sostituzione delle
alberature qualora, attraverso una perizia tecnica, venga accertata la mancanza dei
requisiti di stabilità delle piante.
7
Sarà fatto obbligo agli Enti o Ditte promotrici degli scavi di presentare il progetto
esecutivo dei lavori e la planimetria in scala di dettaglio (<1:500) delle aree interessate,
comprensiva delle linee di utenza e della vegetazione esistente, agli Uffici competenti
almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.
8
I trasgressori delle disposizioni contenute nei precedenti commi saranno obbligati
al pagamento della relativa sanzione pecuniaria così come determinata al successivo
art. 42 “Sanzioni”, sarà inoltre addebitato un indennizzo equivalente al valore della
pianta oggetto del danneggiamento arrecato determinato secondo le modalità previste
(di cui all’allegato 3 del presente regolamento).
Le somme versate costituiranno un fondo con vincolo di destinazione d’uso per la
manutenzione straordinaria e riqualificazione del Verde Pubblico della Città di Bologna.
Capitolo II. Abbattimenti in assenza di titoli edilizi abilitativi
Articolo 9. Abbattimenti urgenti
1
L’abbattimento di uno o più esemplari arborei tutelati, al fine di eliminare un
pericolo imminente a salvaguardia dell'incolumità delle persone o delle cose, può essere
eseguito senza il preventivo rilascio della autorizzazione.
2
In questo caso il Proprietario, gli aventi titolo o i soggetti da essi formalmente
delegati dovranno presentare presso gli Uffici preposti una comunicazione (modello di
cui all’allegato 5 del presente regolamento) relativa alla necessità di procedere in tempi
ristretti all’abbattimento di uno o più esemplari arborei tutelati; alla stessa dovrà essere
allegata una esaustiva documentazione fotografica dalla quale risultino evidenti le cause
che determinano l’instabilità della pianta.
3
Nel caso in cui la pianta o le piante ritenuti instabili e quindi da abbattere non
evidenziassero visivamente le cause che concorrono alla determinazione della loro
instabilità, il proprietario, gli aventi titolo o i soggetti da essi formalmente delegati
dovranno allegare alla comunicazione una perizia statica strumentale redatta da un
tecnico abilitato dottore forestale o dottore agronomo, perito agrario.
14
4
I lavori relativi all’abbattimento o agli abbattimenti di alberature debitamente
autorizzati dal Dirigente formalmente delegato dal Sindaco, dovranno essere eseguiti da
Ditte specializzate nel settore, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio.
Le Ditte esecutrici dei lavori sono tenute a conoscere le tecniche d’esecuzione dei lavori
a regola d’arte, nonché la normativa vigente nazionale, regionale e comunale inerente
la tutela del verde e dell’ambiente, nonché all’applicazione di quella vigente in materia
di sicurezza sul lavoro.
5
Entro 30 giorni, successivi alla data di consegna della comunicazione, dovrà
essere presentata la relativa domanda a sanatoria secondo le modalità previste dall’art.
11.
6
Il proprietario, gli aventi titolo o i soggetti formalmente delegati sono obbligati ad
accatastare in loco il materiale vegetale derivante dall’abbattimento. Entro 10 giorni
dalla data in cui sono stati eseguiti i lavori, l’U. I. Interventi per il Verde, tramite propri
tecnici o con tecnici da essa eventualmente delegati, potrà effettuare un sopralluogo al
fine di verificare la veridicità e meno delle cause addotte a giustificazione
dell’abbattimento effettuato con carattere d’urgenza. Decorso tale termine il materiale
di risulta potrà essere rimosso.
7
Qualora l’U. I. Interventi per il Verde, tramite propri tecnici o con tecnici da essa
eventualmente delegati rilevi l’inconsistenza delle motivazioni che hanno portato a
comunicare e ad eseguire un abbattimento per motivi di urgenza, lo stesso sarà
considerato come abbattimento non autorizzato e quindi sanzionabile così come
previsto dal successivo art. 10 comma 5.
Articolo 10. Abbattimenti in assenza di titoli edilizi abilitativi
1
L'abbattimento di uno o più esemplari arborei tutelati identificati secondo i criteri
di cui al precedente art. 2, esclusi gli alberi definiti di “grande rilevanza” (per i
quali si rimanda al precedente art. 7), è consentito previa presentazione di
un’apposita istanza da parte del legittimo proprietario, degli aventi titolo o dai
soggetti da essi formalmente delegati e a seguito dell’autorizzazione rilasciata dal
Dirigente formalmente delegato dal Sindaco, esclusivamente nei seguenti casi:
a)
in presenza di uno o più esemplari arborei non più vegeti;
15
b)
in presenza di uno o più esemplari arborei, che per ragioni inerenti al
proprio stato vegetativo e/o fitosanitario e statico, potrebbero costituire un
potenziale, ma non imminente, pericolo per l’incolumità delle persone o delle
cose;
c)
quando l’abbattimento selettivo è in funzione del riassetto di aree verdi e,
nel caso di giardini storici, della corretta ricostruzione filologica degli assetti sulla
base di un apposito progetto redatto da un tecnico abilitato (dottore forestale,
dottore agronomo, perito agrario) da sottoporre al parere della C.Q.A.P.
(Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio);
d)
quando l’abbattimento selettivo è in funzione di una riduzione della
eccessiva densità arborea che compromette il regolare sviluppo vegetativo tipico
della specie di appartenenza dei singoli esemplari al fine di migliorare la vita
vegetativa delle piante che si intendono conservare;
e)
in presenza di uno o più esemplari arborei ubicati a ridosso di edifici, di
linee aree elettriche o di telecomunicazione, sui quali è necessario intervenire con
drastici interventi di potatura che oltre ad alterare in modo irreversibile la
naturale struttura della chioma, rappresentano una facile via d’accesso per
patogeni del legno responsabili di una rapida compromissione del vigore della
pianta e della sua stabilità meccanica;
f)
quando, sentita anche
la
C.Q.A.P. (Commissione
per la Qualità
Architettonica ed il Paesaggio) l’alberatura è causa principale di lesioni o danni a
strutture murarie in elevazione o di fondazione, tali da compromettere la stabilità
di fabbricati, muri divisori, ecc. nonché la funzionalità dei manufatti;
g)
quando l’alberatura impedisce opere indispensabili per adeguamenti
normativi e/o interventi di manutenzione ordinaria, solo nei casi in cui non siano
possibili altri interventi sulle alberature (esempio interventi cesori) o soluzioni
tecniche alternative, anche in questo caso previo parere della C.Q.A.P.
(Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio).
2
Il Settore preposto alla gestione e manutenzione del verde comunale (come pure
i soggetti da essa regolarmente incaricati), intervenendo sul patrimonio pubblico
attraverso i propri uffici di competenza, previa verifica degli elementi di fatto, è
esentato dal redigere le suddette richieste di autorizzazione.
16
3
Nel caso in cui l’esemplare arboreo da abbattere appartenga al genere Platanus il
proprietario, gli aventi titolo o i soggetti formalmente delegati dovranno
obbligatoriamente chiedere mediante comunicazione scritta l’autorizzazione al
Servizio Fitosanitario Regionale di Bologna ai sensi dell’art.5 del D.M. 17aprile
1998 “Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano
(Ceratocystis fimbriata) ed eventuali successive modifiche e integrazioni.
4
I lavori relativi all’abbattimento o agli abbattimenti di alberature debitamente
autorizzati dal Dirigente formalmente delegato dal Sindaco, dovranno essere
eseguiti da Ditte specializzate nel settore, regolarmente iscritte alla Camera di
Commercio.
5
Le Ditte esecutrici dei lavori sono tenute a conoscere le tecniche d’esecuzione dei
lavori a regola d’arte, nonché la normativa vigente nazionale, regionale e
comunale inerente la tutela del verde e dell’ambiente, nonché all’applicazione di
quella vigente in materia di sicurezza sul lavoro.
6
Gli abbattimenti abusivi e/o l’inosservanza delle disposizioni contenute nei commi
precedenti, così come i lavori eseguiti in difformità alle prescrizioni contenute
nell’atto autorizzativo rilasciato dal Dirigente formalmente delegato dal Sindaco,
effettuati su ogni pianta, sono considerati singolarmente abbattimenti non
autorizzati o singole violazioni al presente regolamento.
In questi casi per ogni singola violazione al presente regolamento l’esecutore dei lavori,
così come il proprietario, gli aventi titolo o i soggetti da essi formalmente delegati,
saranno obbligati al pagamento della relativa sanzione pecuniaria determinata al
successivo art. 42. “Sanzioni”.
Articolo 11. Documentazione da produrre per la richiesta di autorizzazione
all’abbattimento in assenza di titoli abilitativi edilizi
1
La richiesta di autorizzazione delegati (modello di cui all’allegato 5 del presente
regolamento) redatta in carta bollata e sottoscritta dal Proprietario, dagli aventi titolo o
dai soggetti formalmente delegati, può essere presentata al Protocollo Generale del
Comune di Bologna oppure direttamente presso gli Uffici preposti.
2
A garanzia della chiarezza e dell’inequivocabilità per tutte le indicazioni di specie
vegetali previste ai commi precedenti è necessario fare ricorso, almeno per quanto
riguarda gli esemplari arborei, alla nomenclatura botanica latina comprensiva di genere
17
e specie; non sono quindi ritenute sufficienti le indicazioni limitate al genere e/o
espresse con nomenclatura italiana o regionale.
3
La richiesta deve contenere:
a) Nel caso di abbattimento per motivi vegetativi – fitosanitari e/o
statici (art.10 1a e 1b)
-
n.1 fotografia a colori per ogni albero interessato (formato minimo 10x15);
-
n.1 planimetria del lotto in scala adeguata con evidenziata l’ubicazione
degli alberi interessati;
-
perizia strumentale redatta da tecnico abilitato (perito agrario, dottore
agronomo o dottore forestale) qualora l’albero non manifesti ad una semplice
analisi visiva un’evidente compromissione del suo stato vegetativo o della sua
stabilità;
-
perizia strumentale redatta da tecnico specificatamente abilitato (perito
agrario, dottore agronomo o dottore forestale) per alberi di grande rilevanza,
intendendo con ciò esemplari arborei aventi diametro del tronco, rilevato a m
1,30, superiore a cm 60 (circonferenza cm 189) per genere e specie
appartenente ai gruppi A, B, e C e superiore a cm 100 (circonferenza cm 315)
appartenenti al gruppo D;
-
autorizzazione rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale nel caso di
esemplari classificati monumentali e tutelati da apposito decreto regionale cosi
come stabilito dall’ art. 6 della L.R. n° 2/77;
b) Nel caso di abbattimenti per riassetto di aree verdi in assenza di
titoli edilizi abilitativi (art. 10 1c)
-
n. 2 copie di planimetria in scala 1:500 atta ad individuare lo stato di fatto
del giardino con la localizzazione del patrimonio arboreo ed arbustivo, dimensioni
degli alberi rilevate a 1,30 m dal colletto, genere e specie secondo la
nomenclatura binomia;
-
n. 2 copie di planimetria in scala 1:500 che riporti gli esemplari arborei per
i quali si propone l’eliminazione, la nuova sistemazione migliorativa del giardino
con la localizzazione dei nuovi esemplari introdotti individuati per genere e specie
secondo la nomenclatura binomia;
18
-
documentazione fotografica a colori complessiva dell’area e di ogni singolo
esemplare oggetto di abbattimento;
-
relazione redatta da tecnico abilitato (perito agrario, dottore agronomo o
dottore forestale) che individui lo stato di fatto, specie, dimensioni, stato
fitosanitario di ogni singolo esemplare arboreo, che illustri e motivi l’intervento di
progetto;
-
nel caso in cui il riassetto dell’area verde interessi parchi o giardini storici o
testimoniali (vedi art. 40 del RUE) la relazione redatta da tecnico abilitato (perito
agrario, dottore agronomo o dottore forestale) dovrà contenere un’analisi storico
- morfologica corredata da: a) documentazione catastale(qualora esistente) fino
al periodo dello Stato Pontificio, antiche stampe, fotografie d’epoca, documenti
d’archivio, foto aeree, rilievi antichi, ecc…; b) rilievo delle finiture esterne, con
particolare indicazione delle pavimentazioni, dei materiali usati per cordoli e
soglie per capire il grado di alterazione subita (se esistente) e alle volte per
datare gli interventi postumi; c) il rilievo dei materiali impiegati per le strutture
qualificanti gli spazi esterni;
-
ricevuta del pagamento diritti di segreteria (€ 50).
c) Nel caso di abbattimenti selettivi per riduzione eccessiva densità in
assenza di titoli edilizi abilitativi (art. 10 1d)
-
n. 2 copie di planimetria in scala 1:500 atta ad individuare lo stato di fatto
del giardino con la localizzazione del patrimonio arboreo ed arbustivo, dimensioni
degli alberi rilevate a 1,30 m dal colletto, genere e specie secondo la
nomenclatura binomia;
-
n. 2 copie di planimetria in scala 1:500 che riporti gli esemplari arborei per
i quali si propone l’eliminazione, la nuova sistemazione migliorativa del giardino
con la localizzazione dei nuovi esemplari introdotti individuati per genere e specie
secondo la nomenclatura binomia;
-
documentazione fotografica a colori complessiva dell’area e di ogni singolo
esemplare oggetto di abbattimento;
-
relazione redatta da tecnico specificatamente abilitato (perito agrario,
dottore agronomo o dottore forestale) che individui lo stato di fatto, specie,
dimensioni, stato fitosanitario di ogni singolo esemplare arboreo, che illustri e
motivi l’intervento di progetto;
19
-
ricevuta del pagamento diritti di segreteria (€ 50).
d) Nel caso di abbattimento per ubicazione non idonea della pianta
(art. 10 1e)
-
n.1 planimetria del lotto in scala 1:100 con evidenziata l’ubicazione degli
alberi interessati;
-
documentazione fotografica a colori complessiva dell’area e di ogni singolo
esemplare oggetto di abbattimento;
-
relazione redatta da tecnico abilitato (dottore agronomo o dottore
forestale, perito agrario) che individui lo stato di fatto, dimensioni degli alberi
rilevate a 1,30 m dal colletto, genere e specie secondo la nomenclatura binomia,
stato fitosanitario di ogni singolo esemplare arboreo, che illustri e motivi
l’intervento di progetto;
-
ricevuta del pagamento diritti di segreteria (€ 50).
e) Nel caso di abbattimento per danni a strutture in assenza di
procedure autorizzative edilizie(art. 10 1f)
-
n.1 fotografia a colori per ogni albero interessato (formato minimo 10x15);
-
n.1 planimetria del lotto in scala adeguata con evidenziata l’ubicazione
degli alberi interessati;
-
documentazione
fotografica
dei
danni
prodotti
alle
strutture
in
corrispondenza delle alberature;
-
perizia redatta da tecnico specificatamente abilitato (ingegnere, geologo,
architetto, geometra, perito edile) che determini la stima dei danni strutturali e il
computo metrico estimativo dei lavori necessario al ripristino delle strutture o dei
manufatti;
-
autorizzazione rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale nel caso di
esemplari classificati monumentali e tutelati da apposito decreto regionale cosi
come stabilito dall’ art. 6 della L.R. n° 2/77.
f) Nel caso di abbattimento per l’esecuzione di interventi indispensabili
per adeguamenti normativi e/o interventi di manutenzione ordinaria in
assenza di titoli abilitativi edilizi (art. 10 1g)
-
n.1 fotografia a colori per ogni albero interessato (formato minimo 10x15)
e inquadramento fotografico generale del lotto interessato dagli interventi;
20
-
relazione redatta da tecnico specificatamente abilitato (ingegnere,
geologo, architetto, geometra, perito edile) descrittiva dell’intervento;
-
n.1 planimetria del lotto in scala adeguata con evidenziate l’ubicazione
degli alberi interessati differenziando graficamente quelli da mantenere o da
abbattere, le opere da realizzare e i particolari costruttivi riferiti allo specifico
progetto compreso l’area di cantierizzazione;
-
autorizzazione rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale nel caso di
esemplari classificati monumentali e tutelati da apposito decreto regionale cosi
come stabilito dall’ art. 6 della L.R. n° 2/77.
4
I lavori relativi all’abbattimento o agli abbattimenti di alberature debitamente
autorizzati a sanatoria dal Dirigente formalmente delegato dal Sindaco, dovranno essere
eseguiti da Ditte specializzate nel settore regolarmente iscritte alla Camera di
Commercio.
Le Ditte esecutrici dei lavori sono tenute a conoscere le tecniche d’esecuzione dei lavori
a regola d’arte, nonché la normativa vigente nazionale, regionale e comunale inerente
la tutela del verde e dell’ambiente, nonché all’applicazione di quella vigente in materia
di sicurezza sul lavoro.
5
Qualora gli interventi eseguiti risultino in difformità a quanto stabilito dai commi
precedenti, l’esecutore dei lavori, così come il proprietario, gli aventi titolo o i soggetti
da essi formalmente delegati, saranno singolarmente obbligati al pagamento della
relativa sanzione pecuniaria determinata al successivo art. 42 “Sanzioni”.
Capitolo III. Sostituzioni
Articolo 12. Sostituzione di esemplari abbattuti per motivi fitosanitari
1
Gli alberi abbattuti, qualora sussistano le condizioni di cui al successivo comma 4,
devono essere sostituiti da altrettanti esemplari posti all’interno dell’area di pertinenza
delle piante eliminate e comunque secondo le prescrizioni indicate nella relativa
autorizzazione.
2
Le alberature messe a dimora in sostituzione di quelle abbattute sono comunque
salvaguardate per tutto il tempo necessario al raggiungimento delle dimensioni minime
di tutela.
21
3
Gli esemplari sostitutivi potranno essere messi a dimora nell’area di pertinenza
delle piante abbattute purché siano disponibili gli spazi sotto specificati e sia possibile il
rispetto delle seguenti distanze:
a)
distanze dai confini:
- oltre a quanto indicato dal Codice Civile5, dal nuovo Codice della Strada e
Relativo Regolamento di attuazione, dalle norme ferroviarie6, dai Regolamenti
dei Consorzi di Bonifica e dalla normativa di polizia idraulica, nella messa a
dimora di nuovi esemplari, si consiglia il rispetto delle seguenti distanze
minime:
- piante di terza grandezza
(altezza a maturità < 12 m)
3m
- piante di seconda grandezza
(altezza a maturità 12-18 m)
5m
- piante di prima grandezza
(altezza a maturità >18 m)
6m
b)
distanze da edifici e manufatti:
- piante di terza grandezza
(altezza a maturità < 12 m)
3m
- piante di seconda grandezza
(altezza a maturità 12-18 m)
5m
- piante di prima grandezza
(altezza a maturità >18 m)
6m
c)
distanze da utenze aeree:
- Per le utenze aeree di telecomunicazione ed elettriche presenti in ambiente
urbano (ricadenti nelle classi 0 e 1a ed aventi altezza minima di m 5 come
previsto dal D. M. 21.03.88 art. 2.1.06 e successive modificazioni) in
conformità alla normativa vigente dovrà essere rispettata la distanza minima di
impianto per un raggio di cm 30 attorno al cavo.
d)
distanze da utenze sotterranee:
- Per le utenze sotterranee devono essere rispettate le seguenti distanze
minime per singolo albero indicate in funzione della classe di grandezza a cui
questo appartiene:
- piante di terza grandezza
(altezza a maturità < 12 m)
2m
5 L'art. 892 prevede le seguenti distanze minime: 3 m per gli alberi di alto fusto, 1,5 m per gli alberi non ad alto fusto, 0,5 m per le
viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di 2,5 m.
6 DPR n° 753 del 11/07/80 e successive modificazioni, L. n° 1202 del 12/11/68 e successive modificazioni.
22
- piante di seconda grandezza
(altezza a maturità 12-18 m)
3m
- piante di prima grandezza
(altezza a maturità >18 m)
4m
e)
distanze da solai e/manufatti interrati;
- piante di terza grandezza
(altezza a maturità < 12 m)
2m
- piante di seconda grandezza
(altezza a maturità 12-18 m)
3m
- piante di prima grandezza
(altezza a maturità >18 m)
4m
f)
cercine a terreno nudo:
- qualora sia possibile il rispetto delle distanze di cui ai punti a), b), c), d) ed e)
deve essere garantita la disponibilità di un cercine a terreno nudo o inerbito,
circostante il tronco del nuovo esemplare arboreo, prevedendo anche
l’eventuale demolizione di pavimentazioni realizzate modo improprio, avente
una superficie complessiva non inferiore a mq 10.
4
Sono ammesse deroghe alle distanze previste dal precedente comma ai punti a),
b), f), nel caso in cui il reimpianto abbia il fine di reintegrare eventuali fallanze in viali
alberati, filari di qualsiasi natura e tipo, quando la consistenza degli esemplari arborei
classificati di “grande rilevanza” superi il 50% dei rimanenti.
5
Gli alberi di alto fusto messi a dimora oltre che appartenere ai gruppi A, B e C.
(vedi allegato 1) devono avere, a m 1,30 dal colletto, un diametro non inferiore a 6 cm
per piante di terza grandezza (altezza a maturità < 12 m) e un diametro non inferiore a
8 cm per piante di seconda grandezza (altezza a maturità 12-18 m) e di prima
grandezza (altezza a maturità >18 m), provenire da specifico allevamento vivaistico,
disporre di chiome e apparato radicale integro, risultare di buona qualità merceologica.
6
L’eventuale mancato reimpianto così come prescritto nell’atto autorizzativo farà sì
che il proprietario, gli aventi titolo o i soggetti da essi formalmente delegati, siano
singolarmente obbligati al pagamento della relativa sanzione pecuniaria determinata al
successivo art. 42 “Sanzioni”.
7
Nel caso in cui il proprietario, gli aventi titolo o i soggetti da essi formalmente
delegati non ottemperino all’ordinanza comunale di reimpianto secondo le prescrizioni
dettate da apposito atto Comunale, saranno singolarmente obbligati al pagamento della
relativa sanzione pecuniaria determinata al successivo art. 42 Sanzioni.
8
Nel caso in cui non sia possibile procedere al reintegro della pianta abbattuta,
per mancanza delle condizioni previste dal precedente comma 3, al proprietario, agli
23
aventi titolo o ai soggetti da essi formalmente delegati, sarà addebitato un indennizzo
equivalente al 30% del valore della pianta oggetto dell’intervento/i, determinato
secondo le modalità previste (di cui all’allegato 3 del presente regolamento).
Le somme versate costituiranno un fondo con vincolo di destinazione d’uso per la
manutenzione straordinaria e riqualificazione del Verde Pubblico della Città di Bologna.
Nel caso di inottemperanza l'area di pertinenza nella quale insisteva l’alberatura
abbattuta rimane inedificabile a tutti gli effetti.
Articolo 13. Reimpianti coattivi
1
Le alberature abbattute abusivamente, in assenza dell’autorizzazione rilasciata
dal Dirigente formalmente delegato dal Sindaco o per le quali è stata compromessa la
vitalità devono essere sostituite qualora sussistano le condizioni previste dal successivo
art. 12, a cura e spesa degli “obbligati in solido”, secondo le prescrizioni dettate da
apposita ordinanza Comunale, con altrettanti idonei esemplari posti nella medesima
posizione previa eradicazione del ceppo.
Nel caso di inottemperanza l'area di pertinenza nella quale insisteva l’alberatura
abbattuta rimane inedificabile a tutti gli effetti.
2
Nel caso in cui non sia possibile procedere al reintegro della pianta abbattuta,
secondo le modalità previste dal successivo art.12, al proprietario, agli aventi titolo o ai
soggetti da essi formalmente delegati, sarà addebitato un indennizzo equivalente al
30% del valore della pianta oggetto dell’intervento/i, determinato secondo le modalità
previste (di cui all’allegato 3 del presente regolamento) qualora sussistano le condizioni
di cui all’art. 10.
Nel caso in cui non sia possibile ricondurre l’abbattimento ad una delle condizioni di cui
all’art. 10 l’indennizzo sarà equivalente al 100% del valore della pianta.
3
Le somme versate costituiranno un fondo con vincolo di destinazione d’uso per la
manutenzione straordinaria e la riqualificazione del Verde Pubblico della Città di
Bologna.
24
Capitolo IV - Potature
Articolo 14. Potature e rimonde
1
Le potature debbono essere eseguite a regola d'arte, cioè tendere a mantenere
la chioma di ogni esemplare arboreo, per quanto possibile, integra e a portamento
naturale tipico delle singole specie botaniche.
2
Per potature a regola d’arte si intendono:
1a.
su latifoglie decidue e sempreverdi quelle invernali effettuate nel
periodo 1° novembre - 21 marzo sull’esemplare arboreo, interessando branche e
rami di diametro non superiore a cm 10, con tagli all’inserimento della branca o
ramo di ordine superiore su ramo inferiore, cioè ai nodi o biforcazioni, in modo
tale da non lasciare porzioni di branca o di ramo privi di più giovane vegetazione
apicale; è sottinteso che dovrà essere rispettata una giusta proporzione tra le
dimensioni del ramo tagliato e il ramo di sostituzione che viene lasciato;
1b.
su latifoglie sempreverdi oltre al periodo di cui sopra, quelle effettuate
anche nei restanti periodi dell’anno, che interessano in ogni caso tagli su rami
non superiori a cm 5 di diametro;
1c.
sulle conifere quelle che interessano solo rami laterali con tagli non
superiori a 7 cm di diametro e sempre in corrispondenza di una biforcazione.
3
Possono inoltre essere eseguite altre tipologie di potature così definite.
a)
Rimonde dal secco, intendendo con ciò quegli interventi cesori finalizzati
alla sola asportazione di rami o branche non più vegete, di rami scarsamente
vigorosi o dei succhioni e polloni su esemplari di latifoglie e la sola asportazione
di rami o branche non più vegete su esemplari di conifere.
Tali interventi sono consentiti nell’arco di tutto l’anno, preferenzialmente nei mesi
estivi, senza limitazioni di taglio.
4
Nel caso in cui l’esemplare arboreo da potare appartenga al genere Platanus il
proprietario,
gli
aventi
titolo
o
i
soggetti
formalmente
delegati
dovranno
obbligatoriamente chiedere mediante comunicazione scritta l’autorizzazione al Servizio
Fitosanitario Regionale di Bologna ai sensi dell’art.5 del D.M. 17aprile 1998 “Disposizioni
sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano (Ceratocystis fimbriata) ed
eventuali successive modifiche e integrazioni.
25
5
E’ vietato effettuare potature a capitozzo o a sgamollo (nota7), tali da alterare
sostanzialmente la naturale forma degli alberi e, sulle conifere, tagli drastici che ne
compromettono irrimediabilmente la chioma, in questo caso altre al pagamento della
sanzione stabilita all’art. 42 “Sanzioni” sarà addebitato un indennizzo equivalente al
valore della pianta oggetto dell’intervento/i, determinato secondo le modalità previste
(all’allegato 3 del presente regolamento).
6
L’inosservanza delle disposizioni contenute nei commi precedenti configura
l’intervento eseguito su ogni singola pianta come danneggiamento e quindi soggetto a
sanzione stabilità all’art. 42 “Sanzioni”.
Articolo 15. Potatura straordinaria o di risanamento
1
Nel caso in cui debbano essere eseguiti interventi di potatura straordinaria è
necessario inoltrare richiesta (modello di cui all’allegato 5 del presente regolamento)
agli Uffici competenti al fine di ottenere la necessaria autorizzazione.
2
Sono considerate potature straordinarie le seguenti tipologie d’intervento:
a)
potatura di riduzione e contenimento della chioma che consiste
nell’eseguire raccorciamenti di rami e branche con tagli di ritorno di diametro
superiore a cm 10 effettuati su gemme, germogli e rami opportunamente
orientati per favorire lo sviluppo di una chioma più contenuta;
b)
potatura di risanamento, che consiste in interventi di asportazione di
branche o rami ancora vegeti, di diametro superiore a cm 10, soggetti ad
evidenti patologie (carie del legno, presenza di carpofori, essudazioni, colate
umide) che ne compromettono la stabilità. Tali interventi dovranno essere
eseguiti da Ditte specializzate, non hanno limitazioni di taglio e sono consentiti
nell’arco di tutto l’anno, pur consigliandone l’esecuzione nei mesi estivi.
3
Nel caso in cui l’esemplare arboreo da potare appartenga al genere Platanus il
proprietario,
gli
aventi
titolo
o
i
soggetti
formalmente
delegati
dovranno
7 Il taglio a capitozzo implica l’asportazione completa delle cime della chioma e la conseguente formazione di una o più “teste” da
cui vegeteranno numerosi rametti deboli. Nel taglio a sgamollo si eliminano i rami e le branche lungo tutto il tronco, senza tuttavia
tranciare la cima. Entrambi i tipi di taglio venivano praticati in passato per favorire la produzione di rametti esili (specialmente sui
salici e sui pioppi cipressini) per uso agricolo. Nel verde ornamentale queste pratiche sono assolutamente inutili, deturpando le
piante ne abbreviano l’esistenza.
26
obbligatoriamente chiedere mediante comunicazione scritta l’autorizzazione al Servizio
Fitosanitario Regionale di Bologna ai sensi dell’art.5 del D.M. 17aprile 1998 “Disposizioni
sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano (Ceratocystis fimbriata) ed
eventuali successive modifiche e integrazioni.
4
L’inosservanza delle disposizioni contenute nei commi precedenti configura
l’intervento eseguito su ogni singola pianta come danneggiamento e quindi soggetto a
sanzione cosi come stabilito dall’art 42 “Sanzioni”.
Articolo 16. Documentazione da produrre per la richiesta di autorizzazione
potatura straordinaria o di risanamento
1
La documentazione richiesta per il rilascio dell'autorizzazione varia a seconda dei
seguenti casi:
a
Nel caso di interventi di potatura straordinaria:
b
-
Richiesta redatta in carta bollata e sottoscritta dal Proprietario o avente titolo
-
Documentazione fotografica a colori dell’esemplare interessato dalla potatura
-
Motivazione dell’intervento
Nel caso di interventi di risanamento:
-
Comunicazione scritta redatta in carta semplice e sottoscritta dal Proprietario
o avente titolo
-
Documentazione
fotografica
a
colori
dell’esemplare
interessato
dalla
potatura, con particolare riferimento alla porzione della chioma interessata dal
risanamento
-
Motivazione dell’intervento
27
TITOLO III. NORME PER LA TUTELA DEL VERDE IN PRESENZA DI INTERVENTI EDILIZI
Capitolo I. Abbattimenti in presenza di titoli edilizi abilitativi
Articolo 17. Abbattimenti in presenza di titoli edilizi abilitativi
1
L’abbattimento di alberature tutelate (art. 2 comma 1), con esclusione degli
esemplari di grande rilevanza (art 2 comma 2), può essere consentito in relazione alla
realizzazione di opere edili di natura pubblica e privata esclusivamente quando non sia
possibile nessun'altra razionale soluzione progettuale e a fronte della presentazione di
un progetto di complessiva riqualificazione del verde a firma di tecnico abilitato,
agronomo, agronomo forestale, perito agrario.
2
In tal caso le alberature abbattute devono essere sostituite nel lotto sul quale si
realizza l’intervento con altrettante alberature della stessa classe di altezza di quella
abbattuta nel rapporto di 1:1.
3
La sostituzione è ammessa solo a condizione che
nella porzione di lotto
permeabile così come definito al Titolo 2 - Capo I - art. 12 del R.U.E., fatte salve le
norme del Codice Civile sulle distanze degli alberi ed arbusti dai confini - sussistano per
ogni singolo nuovo impianto i seguenti spazi non sovrapponibili atti ad ospitare le nuove
alberature:
-
m2. 60 (raggio m 4,37) per ogni esemplare arboreo a portamento
naturalmente espanso di prima grandezza (altezza a maturità >18 m);
-
m2. 40 (raggio m 3,56) per ogni esemplare arboreo a portamento
naturalmente espanso di piante di seconda grandezza (altezza a maturità 12-18
m)
-
m2. 25 (raggio m 2,82) per ogni esemplare arboreo a portamento
naturalmente espanso di terza grandezza piante di terza grandezza (altezza a
maturità < 12 m);
-
m2. 15 (raggio m 2,10)
per ogni esemplare arboreo a portamento
piramidale.
4
La sostituzione del 50% delle piante abbattute, qualora sussistano le condizioni
di cui al precedente comma 3, potrà essere effettuata prevedendo l'utilizzo di esemplari
arborei a portamento piramidale con un numero di piante pari a:
-
n° 4 piante se l’esemplare abbattuto da sostituire a portamento naturalmente
espanso appartiene alla classe di prima grandezza (altezza a maturità >18 m);
28
-
n° 3 piante se l’esemplare abbattuto da sostituire a portamento naturalmente
espanso appartiene alla classe di seconda grandezza (altezza a maturità 12-18
m);
-
n° 1 pianta se l’esemplare abbattuto da sostituire a portamento naturalmente
espanso appartiene alla classe di terza grandezza (altezza a maturità < 12 m).
5
Le mancate sostituzioni e/o o le sostituzioni eseguite in difformità alle prescrizioni
contenute nel titolo edilizio abilitativo, determinate sulla base dei precedenti commi,
sono considerate singolarmente abbattimenti non autorizzati e singolarmente violazioni
al presente regolamento.
In questi casi ogni singola violazione oltre a determinare l’inedificabilità dell’area di
pertinenza della pianta abbattuta comporterà per il titolare del titolo edilizio abilitativo,
l’obbligo del pagamento della relativa sanzione pecuniaria determinata al successivo art.
42 “Sanzioni”.
Sarà inoltre addebitato un indennizzo equivalente al valore della pianta abbattuta e non
sostituita o sostituita in modo difforme, determinato secondo le modalità previste (di cui
all’allegato 3 del presente regolamento).
6
Deroghe a quanto disposto dai precedenti commi del presente articolo sono
previste e concesse, sentita la Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio,
esclusivamente quando non sia possibile nessun'altra razionale soluzione progettuale e
quando le opere edili da realizzare rivestono carattere di pubblica utilità o rientrino in
piani particolareggiati d’intervento pubblici o privati con cessioni di opere e/o aree
all’Amministrazione Comunale.
Tale deroga dovrà essere contenuta nell’atto di approvazione del progetto di opera
pubblica o, nel caso di interventi soggetti a titolo abilitativo, nel titolo stesso.
Capitolo II. Aree di pertinenza: interventi ammessi
Articolo 18. Interventi ammessi all’interno delle aree di pertinenza
1
Le aree e i volumi di pertinenza degli esemplari arborei tutelati così come definite
all’art. 2 ai commi 5 e 6 del presente regolamento, ferma restando la possibilità di
esprimere l'entità dei diritti edificatori nella formulazione dell'indice di utilizzazione
territoriale (Ut=Su/St) e dell'indice di utilizzazione fondiaria (Uf=Su/Sf), sono da
considerarsi non direttamente edificabili.
29
2
Le suddette aree possono essere interessate dalla realizzazione di nuovi
manufatti in elevazione (compresi marciapiedi e pavimentazioni impermeabili) per una
porzione del cilindro (volume di pertinenza) pari a 90° e ad una distanza non inferiore a
m 3 dal centro dell’albero interessato; per gli alberi di grande rilevanza tale distanza
non può essere inferiore a m 5 (area inviolabile), purché i restanti 270° siano privi di
qualsiasi manufatto.
3
Distanze inferiori sono ammesse esclusivamente nei casi di ripristino o
rifacimento di marciapiedi, cordoli e pavimentazioni non permeabili esistenti a
condizione che i cordoli o i muretti di contenimento siano realizzati con fondazioni di
tipo puntiforme e travi o cordoli a elemento continuo, che le pavimentazioni
impermeabili siano realizzate comunque per uno spessore complessivo non superiore a
cm 15 dalla quota del piano di campagna. Nel caso in cui la pavimentazione esistente
soggetta ad intervento di ripristino o rifacimento interessi l’area circostante il colletto
della pianta è necessario prevedere un’area permeabile (cercine) del raggio di m 2, per
gli alberi di grande rilevanza tale raggio non può essere inferiore a m 4.
4
Per gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata
(tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.) si devono
osservare distanze, utilizzare passacavi (nel caso di mancanza di spazio) e precauzioni
tali da non danneggiare le radici degli alberi e comprometterne la stabilità.
Le distanze minime da rispettare per singolo albero tutelato sono:
-
3 m da alberi appartenenti ai gruppi A, B, C, D
(art. 2 comma 1);
-
5 m da alberi appartenenti ai gruppi A, B, C, D di grande rilevanza (art. 2
comma 2).
5
Gli edifici esistenti o i manufatti e le porzioni di essi ricadenti anche parzialmente
all'interno delle aree e dei volumi di pertinenza delle alberature tutelate possono essere
demoliti o ricostruiti senza eccedere le dimensioni esistenti (planimetriche o
altimetriche), sia entro che fuori terra; tale limite deve essere rispettato anche per gli
scavi connessi.
6
Gli interventi eseguiti in difformità al titolo edilizio abilitativo e alle prescrizioni
contenute nei precedenti commi, sono considerate singolarmente abbattimenti non
autorizzati e singolarmente violazioni al presente regolamento.
In questi casi ogni singola violazione oltre a determinare l’inedificabilità dell’area di
pertinenza della pianta abbattuta o danneggiata comporterà per il titolare del titolo
30
edilizio abilitativo, l’obbligo del pagamento della relativa sanzione pecuniaria
determinata al successivo art. 42 “Sanzioni”.
Nel caso in cui il danno arrecato pregiudichi la stabilità della pianta, che dovrà per
motivi di sicurezza essere abbattuta, sarà addebitato un indennizzo equivalente al
valore della pianta, determinato secondo le modalità previste (di cui all’allegato 3 del
presente regolamento).
Articolo 19. Pavimentazioni ammesse all’interno delle aree di pertinenza
1
Le aree di pertinenza delle alberature possono essere interessate da pose di
pavimentazioni che, a seconda della loro tipologia e grado di permeabilità, potranno
avere sviluppi di copertura diversificati:
a.
pavimentazione superficiali permeabili, si identifica in questa tipologia
esclusivamente il prato armato, realizzato con elementi in polipropilene e/o altri
materiali plastici con superficie permeabile non inferire al 95% e altezza non
inferiore a cm 4/5 posati su un letto di pietrisco di pezzatura fine di grana
variabile 3/10 mm ben steso e rullato per uno spessore finito di circa 5/7 cm con
un eventuale strato opzionale di sabbia di cm 3 di altezza.
Grado di copertura dell’area di pertinenza 100%, garantendo comunque un
cercine minimo che consenta, nella posa del pacchetto innanzi descritto, la
salvaguardia del colletto e dell’apparato radicale;
b.
pavimentazione superficiali semipermeabili, si identificano in questa
tipologia quelle pavimentazione realizzate con manufatti che presentano una
percentuale di foratura minima pari al 40% con una normale pendenza della
superficie 1 – 1,5 e vuoti riempiti con pietrischetto, posati su un letto di inerti di
pezzatura a grana variabile 20/60 mm ben steso e rullato per uno spessore finito
di circa 10 cm con un eventuale strato opzionale di sabbia o pietrischetto 3/10
mm di cm 3 di altezza inframezzato con stuoia in geotessuto. Lo strato di detta
pavimentazione compreso il pacchetto di sottofondazione sopra descritto di per
uno strato complessivo di altezza variabile 15/20 cm misurato dalla quota
originaria del piano di campagna. purché in ogni caso non vengano danneggiate
le appendici radicali.
31
Grado di copertura dell’area di pertinenza 100% garantendo un cercine a terreno
nudo inerbito pari comunque a un cercine minimo che consenta nella posa del
pacchetto:
2
- piante di terza grandezza
(altezza a maturità < 12 m)
10 m2
- piante di seconda grandezza
(altezza a maturità 12-18 m)
20 m2
- piante di prima grandezza
(altezza a maturità >18 m)
30 m2
- alberi di grande rilevanza
(vedi art. 2 comma 2)
80 m2
Deroghe a quanto disposto dai precedenti commi del presente articolo sono
previste e concesse, sentita la Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio,
esclusivamente quando non sia possibile nessun'altra razionale soluzione progettuale e
quando le opere edili da realizzare rivestono carattere di pubblica utilità o rientrino in
piani
particolareggiati
d’intervento
pubblici
o
privati
con
cessioni
di
opere
all’Amministrazione Comunale.
Tale deroga dovrà essere contenuta nell’atto di approvazione del progetto di opera
pubblica o, nel caso di interventi soggetti a titolo abilitativo, nel titolo stesso.
Capitolo III. Prescrizioni e vincoli
Articolo 20. Prescrizioni per la realizzazione di progetti edilizi e scelta delle
specie vegetali
1
Negli interventi edilizi nei quali è prevista una dotazione di verde su terreno
permeabile secondo gli standard fissati dal RUE, gli spazi scoperti che contribuiscono a
garantire tale dotazione, anche già esistenti devono essere sistemati a verde come
previsto dal successivo comma 2.
2
Negli spazi di cui al precedente comma 1, contestualmente all’attuazione degli
interventi edilizi, devono essere poste a dimora nuove alberature di alto fusto, nella
misura minima di una pianta ogni mq 150 di superficie del lotto non coperta, oltre a
specie arbustive nella misura minima di due gruppi (minimo cinque esemplari) ogni mq
150 di superficie del lotto non coperta. Il numero di alberi deve essere arrotondato
all’unità superiore.
3
La scelta delle specie deve avvenire con i seguenti criteri:
32
a
almeno il 60% delle specie vegetali comprese nelle tabelle contenute nelle
norme di dettaglio, nei Gruppi A e B tenendo presente che le specie appartenenti
al Gruppo B non dovranno superare il 20% del totale;
b
almeno il 70% delle alberature complessivamente messe a dimora deve
essere costituito da latifoglie decidue.
4
Gli alberi di alto fusto messi a dimora devono: avere, a m 1,30 dal colletto,
diametro non inferiore a cm 8; disporre di idoneo “pane di terra”8; provenire da
specifico allevamento vivaistico; disporre di chiome e apparato radicale integro; risultare
di buona qualità merceologica; disporre di garanzia all’attecchimento.
5
In tutti i progetti riguardanti le aree esterne, da presentarsi a firma di un tecnico
abilitato , agronomo, agronomo forestale, perito agrario, le alberature esistenti e le
formazioni arbustive significative devono essere rigorosamente rilevate individuando
genere e specie botanica e indicate su apposita planimetria, con le corrispondenti aree
di pertinenza; deve inoltre essere fornita apposita documentazione fotografica e
relazione tecnica.
6
I progetti edilizi, e in particolare quelli interessanti il sottosuolo, devono essere
studiati in maniera da rispettare le alberature di alto fusto sottoposte a tutela, avendo
particolare cura di non offenderne gli apparati radicali.
7
Parte integrante di ogni progetto edilizio, oltre a quanto definito dai precedenti
commi del presente articolo, è il progetto definitivo delle sistemazioni degli spazi
scoperti. Il progetto deve chiaramente individuare tutti gli impianti a verde che si
intendano eseguire, ivi comprese le attrezzature; in caso di verde attrezzato e di ogni
altra sistemazione inerente la progettazione dell’area, nonché il rispetto delle distanze
delle alberature dall’impiantistica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e
telefoniche, fognature, ecc.).
8
Le nuove alberature devono essere disposte in modo da creare degli spazi
alberati unitari e articolati per masse arboree per quanto possibile monospecie e
comunque opportunamente collegati tra di loro, in rapporto specialmente ai fabbricati e
alle relative visuali anche riferite all'integrazione e armonizzazione dell’opera nel
paesaggio circostante.
8 Non devono perciò risultare estirpati a radice nuda, esclusi i generi Populus e Salix.
33
9
Per i nuovi interventi gli spazi a parcheggio a raso, eccedenti i 10 posti auto
devono essere dotati di alberature che a maturazione consentano una completa
copertura dell’area di sosta; tali alberature a differenza delle norme di cui agli articoli
precedenti potranno avere un’area permeabile (cercine) del diametro di m 2.
Articolo 21. Potenzialità edificatoria delle aree verdi
1
Le prescrizioni del presente capo rientrano tra gli elementi condizionanti il calcolo
della potenzialità delle aree.
2
Costituiscono vincolo tutti gli alberi tutelati esistenti, a nulla rilevando il loro
abusivo abbattimento.
34
TITOLO IV. NORME PER L'USO E L’ORGANIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO
Capitolo I. Obbiettivi e finalità
Articolo 22. Obbiettivi
Il presente titolo ha come oggetto la salvaguardia e l’organizzazione del verde pubblico
e detta le norme per l’uso degli spazi stessi.
Articolo 23. Ambito di applicazione
1
Risultano compresi nell'ambito di applicazione del presente articolo:
a) i parchi e i giardini comunali;
b) le aree verdi e i giardini annessi a strutture di servizio (edifici pubblici,
impiantistica sportiva, scuole con esclusione delle aree di pertinenza scolastica);
c) le aree verdi libere, attrezzate e non, per il gioco;
d) il verde di arredo (alberate stradali, aiuole, verde spartitraffico);
e) le aree a valenza naturalistica.
2
La fruizione, da parte dei cittadini, dei giardini storici di proprietà privata, aperti
al pubblico, è regolata da apposite convenzioni.
3
L'Amministrazione comunale, per la manutenzione ordinaria e straordinaria di
parchi e giardini, può attivare convenzioni con soggetti pubblici e privati.
Capitolo II. Usi e limitazioni
Articolo 24. Accesso a parchi, giardini e aree verdi
1
Il verde pubblico è fruibile da tutti i cittadini fatte salve le limitazioni contenute
nel presente regolamento. I parchi, i giardini, ed in generale tutte le aree verdi
recintate, sono aperte al pubblico secondo gli orari indicati nelle tabelle esposte agli
ingressi di ogni singolo spazio verde.
2
Le aree verdi di pertinenza di servizi pubblici (esempio giardini scolastici, aree
verdi contigue a sedi di quartieri, ecc.) sono accessibili negli orari di funzionamento
delle Istituzioni cui appartengono, nei limiti dettati dalle esigenze funzionali del servizio
erogato.
3
Il verde pubblico gestito da Enti ed Associazioni in regime di convenzione con
l'Amministrazione comunale è accessibile secondo le norme e gli orari stabiliti dal
35
concessionario, in ottemperanza a quanto previsto dalla convenzione, e comunque
indicati in apposite tabelle esposte agli ingressi.
4
L'Amministrazione comunale può disporre la chiusura temporanea, totale o
parziale, delle aree verdi per la manutenzione ordinaria e straordinaria o per motivi di
sicurezza.
5
Per tutelare aspetti particolari della flora, della fauna o del patrimonio
archeologico o storico, può essere impedito o limitato l'accesso in aree specifiche,
contrassegnate da apposita segnaletica.
Articolo 25. Limitazioni d’uso ed attività consentite
1
Le aree verdi sono a disposizione dei cittadini per lo svolgimento di attività fisico-
motorie, ricreative, sociali, per il riposo, lo studio e l'osservazione della natura.
2
I frequentatori sono responsabili dei danni di qualsiasi natura causati da essi
stessi o da persone, animali o cose di cui hanno responsabilità e custodia.
3
La salvaguardia del verde pubblico è affidata al senso di responsabilità dei
cittadini che sono tenuti ad osservare sia le norme di comportamento sia le indicazioni
del personale addetto alla gestione del verde ed alla vigilanza. E’ pertanto vietato
alterare lo stato dei luoghi, introdurre elementi di arredo personali (cesti, seggiole,
panche, tavolini, cartelli, ecc.) e mettere a dimora alberi o arbusti senza preventiva
autorizzazione rilasciata dai competenti Uffici Comunali.
4
Nelle aree verdi, oltre a quanto previsto dalle disposizioni indicate nei vigenti
regolamenti - Nuovo Regolamento di Polizia Urbana, Regolamento Comunale per la
disciplina dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti -, è vietato campeggiare,
bivaccare o pernottare.
5
Fermo restando il divieto di circolare con veicoli a motore, è consentito l'accesso
e la circolazione delle motocarrozzette usate per il trasporto di portatori di handicap.
6
Le attività consentite nel verde pubblico, purché non disturbino altri frequentatori
e non danneggino l'ambiente naturale ed i manufatti, sempre tenendo conto delle
specifiche funzioni di ciascuna area verde sono:
a) sosta e riposo;
b) mobilità pedonale;
36
c) mobilità ciclabile a passo d’uomo lungo i percorsi e i vialetti ad uso promiscuo,
a velocità moderata lungo le piste ciclabili che attraversano parchi e giardini. I
mezzi non motorizzati (biciclette, tricicli, ecc.), usati dai bambini di età inferiore ai
6 (sei) anni possono liberamente circolare anche sui tappeti erbosi solitamente
calpestabili dai pedoni;
d) gioco libero di tipo leggero intendendo quello praticato da bambini di età
inferiore ai 12 (dodici) anni;
e) gioco libero di tipo pesante intendendo quello praticato da tutti gli utenti
esclusi i bambini di cui al punto d);
f) attività sportiva praticata da singole persone;
g) attività sportiva praticata in forma organizzata e di gruppo;
h) raccolta in misura limitata ed occasionale di parti di vegetali (foglie, fiori,
frutti, semi) a fini didattico naturalistici o di ricerca. Tale attività risulta
subordinata al rilascio di specifica autorizzazione da parte dei competenti Uffici
Comunali o da Istituti e Centri riconosciuti dall’Amministrazione comunale;
i) barbecue esclusivamente nelle aree attrezzate con appositi manufatti,
escludendo in ogni caso l’impiego di legna come combustibile.
7
Al fine di garantire un uso proprio che non limiti l'utenza, ma tuteli il patrimonio,
il verde pubblico viene classificato secondo tipologie a differente grado di fruibilità. Le
attività quindi di cui ai punti a, b, c, d, e, f, g, h e i precitati, risultano ammesse
secondo la seguente classificazione d'uso del verde pubblico:
a) Verde pubblico a tipologia "1":
Sono comprese nella presente tipologia d’uso le aree verdi a prati non
calpestabili alle quali appartengono genericamente:
- il verde di giardini e giardinetti storico/monumentali;
- il verde di interesse botanico/naturalistico;
- il verde di arredo stradale (spartitraffico, aiuole);
- il verde di arredo cimiteriale.
In tali aree:
- la sosta è consentita nelle zone appositamente attrezzate;
- la mobilità pedonale è consentita unicamente lungo i percorsi e i vialetti;
37
- le biciclette vanno condotte a mano
- il gioco libero di tipo leggero è ammesso nei soli spazi attrezzati;
- il gioco libero di tipo pesante è vietato;
- i cani debbono obbligatoriamente essere tenuti al guinzaglio.
b) Verde pubblico a tipologia "2":
Sono comprese nella presente tipologia d'uso le aree verdi a prati totalmente
calpestabili alle quali appartengono genericamente:
- il verde costituito da parchi e giardini di quartiere (escluse le zone a differente
tipologia all'interno di superfici a parco molto ampie);
- il verde dei boschi, limitatamente alle radure, ai percorsi di penetrazione, agli
spazi privi di sottobosco arbustivo;
- il verde agricolo naturale (escluse le aree con coltivazioni in atto).
Tali aree possono essere liberamente utilizzate per:
- la sosta;
- la mobilità pedonale;
- la mobilità ciclabile a passo d’uomo (ove non espressamente vietato);
- le attività sportive praticate da singole persone,
- il gioco libero di tipo leggero.
c) Verde pubblico a tipologia "3":
Sono comprese nella presente tipologia d'uso il verde estensivo, i parchi urbani e
collinari (escluse le zone a differente tipologia all'interno di superfici a parco
molto ampie o parchi tematici a specifica destinazione).
Tali aree verdi sono totalmente e liberamente idonee all’attività sportiva in ogni
forma, al gioco di tipo leggero e pesante e alle feste campestri.
La mobilità ciclabile è consentita a passo d’uomo.
Sinteticamente si riportano le attività ammesse secondo le tre tipologie di aree
verdi definite in base al differente grado di fruibilità.
8
L’inosservanza delle disposizioni contenute nel precedente comma comporta
l’elevazione di una a sanzione così come stabilito dall’art. 42.
38
TIPO DI ZONA VERDE
TIPOLOGIA
Giardini storico monumentali
- sosta e riposo nelle zone
attrezzate
Giardini/parchi
Botanico - naturalistici
ATTIVITÀ AMMESSE
1
Arredo stradale
- mobilità pedonale su percorsi e
vialetti
- gioco leggero nelle zone
attrezzate
Verde cimiteriale
Parchi e giardini di quartiere
ATTIVITÀ NON
AMMESSE
- calpestio prati
- gioco pesante
- attività sportiva
- feste campestri
- mobilità ciclabile
- la sosta
- la mobilità pedonale
Boschi*
- la mobilità ciclabile a passo
2
Verde agricolo naturale**
- attività sportiva
d’uomo (ove non vietato
organizzata e di
espressamente)
gruppo
- attività sportiva praticata da
- feste campestri
singole persone
- gioco libero di tipo leggero
Verde estensivo
- sosta riposo
- gioco leggero
- gioco pesante
3
Parchi urbani e collinari***
- attività sportiva singola e
organizzata di gruppo
- gioco leggero e pesante
- feste campestri
- la mobilità ciclabile a passo d’uomo
*
limitatamente alle radure, ai percorsi di penetrazione, agli spazi privi di sottobosco arbustivo.
**
con esclusione delle aree a colture specializzate in atto (seminativi, vigneti, frutteti, culture ortive
ecc.).
*** con esclusione delle zone a differente tipologia all'interno di superfici a parco molto ampie o parchi
tematici a specifica destinazione).
Articolo 26. Gioco libero e attrezzature specifiche
1
Gli esercizi e i giochi (come pattini e tavole a rotelle, bocce, ecc.) che possono
disturbare il tranquillo godimento di chi sosta o passeggia o causare incidenti a persone
39
e danni alle piantagioni, alle infrastrutture o agli immobili inseriti nel verde pubblico,
sono consentiti nei soli spazi predisposti per questi scopi.
2
E' ammessa nelle sole superfici d'acqua appositamente predisposte la
navigazione di modellini di navi, battelli, giocattoli a vela o a motore (elastico, a molla,
elettrico). La navigazione di modelli azionati da motori a scoppio e a combustione
interna o esterna non è ammessa.
3
E' ammesso l'esercizio dell'aeromodellismo, degli aquiloni, con esclusione di ogni
forma di volo tramite l'uso di motori a scoppio e/o a combustione interna ed esterna.
4
E' ammesso l'esercizio dell'automodellismo, con esclusione di ogni forma di
mobilità dei modelli tramite l'uso di motori a scoppio e/o a combustione interna ed
esterna.
5
Le attrezzature esistenti negli spazi verdi devono essere utilizzate in modo
appropriato e comunque in modo tale da non alterarne la funzionalità.
6
Le attrezzature di gioco, installate per i bambini e differenziate per fasce di età
non possono essere utilizzate da adulti o da bambini di età non idonea all’uso delle
singole attrezzature.
7
Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la
sorveglianza e responsabilità delle persone che ne hanno la custodia.
8
Gli utenti e coloro che sono preposti alla sorveglianza e custodia dei minori
hanno l’obbligo di verificare, prima del loro utilizzo, la funzionalità delle attrezzature
ludiche e degli arredi. Se durante la sommaria verifica delle attrezzature fossero
riscontrate anomalie tali da far presupporre potenziali pericoli durante il loro impiego è
fatto obbligo a chi ha effettuato la verifica di impedirne l’utilizzo ai minori.
9
L’inosservanza delle disposizioni contenute nel precedente comma comporta
l’elevazione di una a sanzione così come stabilito dall’art. 42.
Articolo 27 Uso del verde pubblico da parte di animali
1
L'accesso al verde pubblico da parte di frequentatori accompagnati da animali
domestici è regolato dalle norme stabilite dai vigenti regolamenti di Polizia Urbana, di
Polizia Veterinaria, e dal Regolamento d’Igiene per la tutela della salute e dell’ambiente.
2
In particolare i proprietari dei cani o le persone incaricate della loro custodia
debbono impedire, salvo che nelle aree appositamente predisposte, che gli animali
40
sporchino gli spazi dei pubblici giardini, e più in generale gli spazi pubblici in uso ai
cittadini, con deiezioni o spandimenti di liquami. In ogni caso, i proprietari sono tenuti a
provvedere immediatamente alla pulizia del suolo imbrattato dagli escrementi degli
animali loro affidati.
3
In tutte le aree appositamente predisposte per il gioco dei bambini è vietato la
frequentazione dei cani e di altri animali domestici.
E’ facoltà dell’Amministrazione comunale autorizzare all’interno di idonee zone verdi la
realizzazione di aree destinate agli animali domestici.
4
Le aree per la corsa libera dei cani dovranno essere realizzate secondo le
modalità riportate nello specifico regolamento per la convivenza tra uomo e animali,
senza peraltro alterare o limitare, a insindacabile giudizio degli ufficio comunali
presposti , le vocazioni d’uso del giardino o del parco in cui si inseriscono.
5
E’ facoltà dell’Amministrazione comunale vietare l’accesso ai cani in alcune aree
verdi di particolare valore estetico/ornamentale, di carattere storico/ambientale, di
interesse botanico/naturalistico o di piccole dimensioni e attrezzate con aree gioco per
bambini.
6
L’inosservanza delle disposizioni contenute nei precedent1 commi comporta
l’elevazione di una sanzione così come stabilita dall’art. 42.
Articolo 28. Installazione di esercizi commerciali e artigianali su aree a verde
pubblico
1
L’installazione di chioschi e piccole strutture adibite ad esercizi commerciali o
artigianali è soggetta, nell’ambito autorizzativo, al parere tecnico dell’Ufficio competente
che deve valutare l’impatto dell’intervento sull’area verde, dettare le prescrizioni
tecniche per la salvaguardia della vegetazione esistente e per il ripristino dell’area, oltre
a valutare economicamente l’intervento nel suo complesso.
2
Alla richiesta di autorizzazione deve pertanto essere fornita dei seguenti allegati:
1. Documentazione fotografica e planimetria riportante lo stato di fatto dell'area
interessata, con particolare cura nell'indicazione della posizione degli alberi e
delle superfici rivestite da cespugli, oltre che del diametro del tronco di ogni
singolo albero misurato all'altezza di m 1,30 dal suolo. Dovrà inoltre essere
evidenziata l'area di pertinenza (con un cerchio tratteggiato) degli esemplari
41
arborei tutelati individuati secondo i parametri stabiliti dal precedente art 2. Si
ricorda che l’area di pertinenza delle alberature esistenti tutelate potrà essere
interessata interventi edilizi nelle modalità previste dai precedenti artt. 18 e 19.
2. Tavola di progetto, avente come base la planimetria di cui al punto 1 su cui
siano riportate le reali dimensioni dell'area interessata dall’installazione e della
zona eventualmente interessata da scavi di fondazione o per la posa delle
utenze. In caso di scavi s'intende, per reale dimensione della zona, il ciglio dello
scavo stesso e non il solo limite del sedime della struttura o utenza prevista in
progetto.
3. Specifica relazione redatta da un tecnico abilitato (perito agrario, dottore
agronomo o dottore forestale) che riporti una dettagliata descrizione delle
condizioni fitosanitarie delle piante interessate, delle eventuali interferenze a
livello degli apparati radicali, delle modalità di esecuzione dei lavori a cui gli
operatori dovranno strettamente attenersi per garantire sia l'integrità degli
apparati radicali sia delle parti aeree, dei prodotti per la disinfezione dei tagli e
delle ferite causati alle radici nel corso dello scavo e di quelli stimolanti la
rigenerazione dell'apparato radicale.
4. Impegno scritto del richiedente di farsi carico:
a) della risoluzione di ogni eventuale danno causato all'area verde nel corso della
realizzazione dell’intervento e del ripristino finale dell’area secondo quanto riferito
nel parere espresso dall’Ufficio competente che ha in gestione l’area verde, il
quale fisserà anche, caso per caso, l’importo di specifica fidejussione a garanzia
del ripristino dei luoghi al termine dell’installazione del manufatto;
b) in caso di cessata attività o di trasferimento della stessa in altro luogo, di
ripristinare lo stato dei luoghi secondo le indicazioni rilasciate dal competente
Ufficio. In caso di inadempienza l’Amministrazione comunale provvederà in
proprio al ripristino addebitando le spese sostenute al concessionario.
4
L’inosservanza da parte del soggetto autorizzato delle disposizioni contenute nel
precedente comma comporta l’elevazione di una a sanzione cosi come stabilito dall’art.
42 (Sanzioni).
42
Articolo 29. Occupazioni di suolo pubblico per cantieri, manifestazioni
culturali e sportive
1
Parte integrante dell’autorizzazione rilasciata dal competente ufficio comunale è il
parere favorevole all’occupazione dell’area verde pubblica, espresso dagli Uffici
Comunali competenti, che riporta le modalità d’uso, le specifiche tecniche per gli
interventi manutentivi da attuarsi nel periodo richiesto e i ripristini finali.
L’autorizzazione conterrà tra gli allegati:
a) l’impegno scritto da parte del richiedente di farsi carico della risoluzione di ogni
eventuale danno causato all'area verde nel corso dell’occupazione temporanea e del
ripristino finale dell’area, secondo quanto riportato nello specifico parere;
b) specifica fidejussione stabilita caso per caso a garanzia del ripristino dei luoghi,
dell’importo fissato dall’Ufficio del Settore Manutenzioni e Conduzioni competente per la
gestione delle aree verdi.
2
L’inosservanza da parte del soggetto autorizzato delle disposizioni contenute nel
precedente comma comporta l’elevazione di una a sanzione cosi come stabilito dall’art.
42 (sanzioni).
Articolo 30. Classificazione del verde pubblico
Secondo quanto definito dal precedente art. 25 comma 7, ad ogni area verde è
attribuita la tipologia d’uso. Tale classificazione è depositata presso gli Uffici Comunali
competenti e periodicamente aggiornata e integrata.
Articolo 31. Orti comunali
1
Le finalità di carattere sociale per le quali sono istituiti gli orti comunali, le regole
e le modalità di assegnazione e gestione degli orti comunali sono contenute nel
Regolamento comunale per l’assegnazione, la conduzione e la gestione dei terreni da
coltivare ad orto, O.d.G. n. 1111 - PG n. 13381/90 e nella Delibera di Consiglio O.d.G. n
194 – PG. N. 99805/96 Criteri per la gestione dei centri sociali e delle zone ortive.
2
Gli spazi e i servizi comuni interni agli orti sono a disposizione della cittadinanza
(servizi igienici, spazi per la sosta, …).
3
Le aree ortive rivestono un ruolo educativo attraverso l’accesso controllato alle
scolaresche, previo accordo tra quartiere, scuole e le singole Associazioni degli ortolani.
43
TITOLO V. PROGETTAZIONE DEL VERDE PUBBLICO
Articolo 32. Linee guida per la progettazione delle aree verdi urbane
1
La progettazione del verde deve essere articolata in:
a) una fase preliminare di inquadramento territoriale (analisi del contesto urbano, delle
valenze ambientali, delle connessioni con il sistema del verde pubblico e privato, dei
possibili collegamenti tra il verde esistente e di progetto);
b) una fase progettuale che, sulla base delle analisi condotte, sviluppi più ipotesi per
giungere alla migliore disposizione spaziale delle diverse componenti progettuali (vuoti e
pieni, spazi pubblici e privati);
c) una fase di approfondimento tecnico per la definizione della migliore soluzione
individuata.
2
Al termine della fase preliminare viene individuata la tipologia di verde più idonea
per ogni singola situazione ambientale, che può assumere caratteristiche differenti in
funzione del suo diverso grado di fruibilità.
3
Nelle aree definite dalla L.R. 20/00 art. A25 D.E.A. (Dotazioni Ecologiche
Ambientali) che comportano una sistemazione a verde in termini ambientali, è da
escludere o limitare la fruizione pubblica (es.: aree con bacini di laminazione a cielo
aperto, aree di mitigazione a ridosso delle grandi infrastrutture stradali, reti ecologiche,
ecc.); la sistemazione delle stesse andrà valutata caso per caso in collaborazione con gli
uffici competenti per materia.
Articolo 33. Criteri Progettuali
1
Con la terza fase (approfondimento tecnico) si avvia la progettazione esecutiva
dell’area. La qualità del verde pubblico, e di riflesso il contenimento dei suoi costi
gestionali e manutentivi da parte dell’Amministrazione, è vincolata al rispetto dei
presupposti e dei criteri progettuali di seguito riassunti:
a)
Aspetti patrimoniali dell’area - Occorre evitare il frazionamento delle aree da
destinare a verde pubblico e, dove questo non sia progettualmente possibile, vanno
comunque evitate le superfici di modeste dimensioni.
Per interventi che interessano elementi sulle zone di confine appartenenti a proprietà
diverse da quelle dei proponenti (alberature, siepi di confine, recinzioni, muri di
contenimento, ecc.) è indispensabile produrre uno specifico atto preventivo d’assenso.
44
Va accuratamente evitato il ricorso al verde privato d’uso pubblico che istituisce, al
momento
del
passaggio
patrimoniale,
una
servitù
perpetua
a
favore
dell’Amministrazione comunale sulle proprietà private, comportando l’impossibilità nel
futuro di porre recinzioni di confini.
Qualora concordato con gli uffici tecnici comunali preposti, il verde privato d’uso
pubblico progettato senza soluzioni di continuità con le aree pubbliche deve prevedere
comunque alcuni elementi inamovibili di riferimento lungo la linea di confine. Occorre
poi evitare una circuitazione interna pedonale o ciclabile che non consenta in futuro la
reale suddivisione delle aree mediante recinzioni. Contrariamente, deve essere riportato
in convenzione urbanistica il divieto tassativo di apporre cartelli o sbarre di limitazione
di accesso ai percorsi di attraversamento, alle aree per il gioco o attrezzate per la sosta.
La planimetria generale della sistemazione delle aree esterne deve sempre riportare con
linea tratteggiata il perimetro delle costruzioni sotterranee (autorimesse, cantine,
rampe, vasche) e dei percorsi delle reti interrate con la specifica delle profondità di
scavo. Devono inoltre essere riportate le quote altimetriche di progetto e le sezioni
significative.
b)
Collegamenti con altre aree di interesse pubblico - Per il verde pubblico devono
essere assicurate le connessioni con le altre aree pubbliche presenti nelle vicinanze
(parchi e giardini, ma anche impianti sportivi, aree scolastiche, sedi istituzionali o di
associazioni, …) attraverso la realizzazione di percorsi pedonali e/o ciclabili e, quando
possibile, corridoi ecologici.
c)
Aspetti ambientali - il verde di progetto, pubblico o privato, deve comunque
essere in continuità con le eventuali aree verdi contigue; a zone alberate limitrofe è
bene far corrispondere nuovi impianti arborei per incrementare la fitomassa e i benefici
effetti sul microclima. In particolare la progettazione del verde prossimo al sistema delle
acque superficiali, o comunque interessato da corridoi ecologici, deve poter accrescere
le potenzialità ambientali del luogo.
d)
Tempi di realizzazione - nei casi in cui lo spazio attrezzato a verde pubblico sia
realizzato in zona limitrofa in area indisturbata e marginale al cantiere, si fa obbligo di
attuare tali sistemazioni a verde contestualmente all’avvio dei lavori di carattere edile.
In questo modo, il bene sarà reso disponibile alla collettività in tempi brevi, pur senza
variare gli obblighi e la tempistica relativa al periodo manutentivo delle opere a verde,
posti in carico agli attuatori e previsti nella convenzione urbanistica.
45
e)
Mitigazioni acustiche - devono preferibilmente essere adottate soluzioni che
prevedano la realizzazione di barriere fonoassorbenti costituite con materiali “inerti”
(legno, vetro, o altri materiali).
Nei casi in cui si manifesti l’assoluta necessità di ricorrere alla realizzazione di terre
armate o gabbionate (da non considerarsi come standard di verde), i progettisti devono
avvalersi già in fase autorizzativa di professionisti di comprovata esperienza nel settore
che garantiscano non solo la staticità e la sicurezza dell’opera ma anche il suo
inverdimento e il consolidamento della vegetazione in tempi brevi.
f)
Riconoscibilità delle aree pubbliche - I confini delle aree a verde pubblico devono
essere chiaramente individuati in tutti gli elaborati tecnici; tali limiti devono essere
facilmente individuabili, oltre che sulle tavole di progetto, anche nella realtà attraverso
la definizione di confini visibili (percorsi, cordoli, recinzioni, muri, scarpate, siepi ecc.).
Le aree da destinare a verde pubblico devono quindi essere facilmente riconoscibili, cioè
percepite come un’unità di verde fruibile in termini ambientali o di uso collettivo.
Devono per questo motivo, disporre di almeno un accesso carrabile per i mezzi
manutentivi e di soccorso (di almeno 3 m di larghezza) dalla viabilità pubblica, e di
accessi pedonali localizzati possibilmente in prossimità di parcheggi pubblici. L’arredo
deve essere adeguato al tipo di fruizione previsto, compresa specifica cartellonistica
sulle norme di comportamento da tenere nei parchi e nei giardini bolognesi. Se le aree
verdi risultassero schermate da edifici, devono essere assicurati corridoi prospettici che
le rendano visibili dalla viabilità principale; devono inoltre potere essere raggiungibili da
percorsi pedonali ed eventualmente piste ciclabili e comunque essere indicate sulla sede
stradale da appositi cartelli direzionali.
Per contro, il verde di arredo dell’edificato e quello in adiacenza (sistemazioni degli
accessi, vasche di terra, aiuole o superfici prative a ridosso delle murature) va
tassativamente compreso in proprietà privata.
g)
Caratteristiche delle nuove aree a verde - nei casi di ampliamenti di aree
pubbliche è fatto obbligo uniformare la progettazione alle caratteristiche del verde
pubblico già esistente, adottandone i materiali, le tipologie degli arredi, ecc.
L’Amministrazione si riserva caso per caso di indicare ai progettisti delle aree a verde
la/le specializzazioni che occorre ricercare in ogni nuovo intervento per la massima
diversificazione degli spazi pubblici nel sistema del verde territoriale.
46
Una spiccata caratterizzazione dell’area si rende obbligatoriamente necessaria nel caso
di superfici di modesta entità, che non consentono quindi di soddisfare con soluzioni
opportune fruizioni diversificate.
La caratterizzazione delle aree a verde si esplica attraverso la ricchezza della
vegetazione e il corretto abbinamento delle specie vegetali, la scelta oculata di arredi di
qualità, l’allestimento di spazi specializzati (aree per il gioco, per la sosta, dedicate agli
anziani o, con caratteristiche diverse, per gli adolescenti o i portatori di handicap), con
elementi che soddisfino comunque in primo luogo le esigenze di sicurezza e robustezza,
oltre che di gradimento.
h)
Piste ciclabili nel verde - Per garantire la sicurezza dei fruitori, ed in particolare
delle categorie più deboli (anziani e bambini), è consentita la realizzazione nel verde di
piste ciclabili regolamentari, ai sensi del nuovo codice della strada, sui tracciati di
collegamento delle ciclabili individuate dal PGTU purché l’area verde abbia una
superficie sufficientemente ampia e la pista sia mantenuta in posizione tangente al
perimetro del giardino o parco pubblico; dovranno comunque essere evitati o contenuti
i punti di intersezione con i tracciati pedonali e le aree attrezzate per la sosta e i giochi.
Per giardini di piccole dimensioni o per parchi attrezzati di intensa fruizione, la pista
ciclabile si dovrà interrompere in corrispondenza degli accessi alle aree verdi, alle quali i
ciclisti potranno comunque accedere attenendosi alle norme comportamentali previste
al precedente Titolo IV “Norme per l'uso e l’organizzazione del verde pubblico (art. 25
comma 6).
i)
Verde nei parcheggi e nelle strade - I parcheggi pubblici devono garantire un
adeguato numero di alberature e essere orientati favorevolmente per sfruttare al meglio
l’ombreggiamento delle piante. La soluzione progettuale più indicata e idonea ad un
corretto sviluppo delle alberature è data dalla realizzazione di fasce verdi continue,
permeabili e alberate, della larghezza minima di m 1,50 e ortogonali agli stalli.
In ogni caso le piante devono avere alla base spazi permeabili di sufficiente ampiezza
costituiti da aiuole intervallate indicativamente ogni tre posti auto.
Per i parcheggi a pettine le aiuole vanno realizzate della larghezza minima di m 1,50
lunghe quanto lo stallo o minimo di m2,50 nel caso sia prevista la realizzazione di posti
moto di fronte alle aiuole; per i parcheggi a spina l’aiuola singola dovrà avere larghezza
minima di m 2,00 e lunghezza di m 2,50.
47
Qualora sussistano in un’unica area parcheggi pubblici e parcheggi privati contigui,
vanno adottate soluzioni tecniche per differenziarli inequivocabilmente attraverso
l’impiego, per esempio, di specie botaniche diverse o di materiali edilizi diversi.
Anche per quanto riguarda gli alberi nelle strade, i singoli esemplari dovranno avere alla
base spazi permeabili di sufficiente ampiezza, di larghezza minima m 2,00.
Le aiuole dovranno essere previste ad una distanza minima di m 7,50 sulla fila e m 3,00
dalle facciate degli edifici o dal confine di proprietà.
Le suddette dimensioni minime delle superfici permeabili sono da intendersi “interno
cordolo”, che a sua volta dovrà avere mostra minima di cm 15.
j)
Acqua nel verde - L’acqua trova una sua collocazione naturale in progetti di
recupero storico o progetti di valenza paesaggistica (preesistenze storiche di canali,
fossi e sistemazioni irrigue del paesaggio agricolo, affioramenti naturali), casi in cui
queste presenze vanno tassativamente recuperate e salvaguardate.
Occorre precisare che va mantenuta ed enfatizzata la presenza storica dell’acqua nel
territorio, con riferimento sia all’andamento della rete idrica di superficie sia ai manufatti
che hanno contribuito a caratterizzare il paesaggio (canali, piccoli specchi, fontane,
conche di navigazione).
Deve in ogni caso essere garantita la sicurezza e la salubrità pubblica (profili degli
invasi, parapetti, percorsi obbligati, regolamentazione per gli usi).
Progetti che propongono l’inserimento dell’elemento acqua (fontane artistiche, giochi
d’acqua, vasche, laghetti artificiali o sportivi) devono riportare dettagliatamente in
relazione progettuale oltre al bilancio idrico, gli accorgimenti introdotti per assicurare il
massimo del risparmio idrico, nonché una valutazione tecnico-economica sulle necessità
gestionali, i consumi annui e le tempistiche manutentive.
Giochi d’acqua, vasche e fontane sul fronte degli edifici privati o in corti interne ad essi
vanno inserite nella proprietà privata.
Occorre fornire per gli invasi e le superfici d’acqua un bilancio idrico annuale e
prevedere di conseguenza l’apporto idrico necessario per mantenere un livello costante
o a lieve oscillazione, oltre ad assicurare il deflusso del troppo pieno.
k)
Orti nel verde - Nelle aree dove sono presenti orti per gli anziani,
indipendentemente dal titolo di diritto esistente, deve essere affrontata in sede di
progetto l’implicazione sociale che deriverebbe dall’eliminazione degli orti.
48
l).
Recinzione dell’area verde - Il progetto delle aree verdi è fortemente
condizionato nelle sue scelte progettuali dal modello gestionale che si intende applicare
(aree sempre aperte alla fruizione, aree chiuse). Limitare la fruizione dell’area a
determinati orari impone non solo la recinzione dell’area ma anche l’individuazione dei
soggetti che provvederanno alla quotidiana apertura e chiusura dei cancelli.
Poiché l’Amministrazione non è in grado, a causa dei costi elevati del servizio, di farsi
carico di tale onere, richieste di chiusura serale e notturna delle aree pubbliche possono
essere accolte solo in ambito di interventi complessi che già prevedono per le residenze
o per le attività un servizio privato di portineria e custodia che può offrire garanzie di
efficienza e durata. Il servizio può essere previsto, concordandolo preventivamente con
ogni singolo Quartiere, qualora l’intervento urbanistico comprenda strutture per
associazioni, centri sociali o similari e vi sia la possibilità effettiva di affidare l’incarico ai
fruitori delle strutture con specifiche convenzioni a cura del Quartiere.
m)
Vasche di laminazione - Nelle aree destinate a verde pubblico è preferibile non
collocare vasche di laminazione di acque meteoriche.
Vasche poste nel sottosuolo in area verde permeabile limitano obbligatoriamente
l’impianto degli alberi di I e II grandezza in corrispondenza della vasca e di una sua
fascia perimetrale di almeno 5 metri.
Vasche a cielo aperto possono essere collocate in parchi con valenza paesaggistica in
aree marginali e protette purché sia garantita l’incolumità pubblica e sia presentato un
adeguato piano gestionale.
n)
Reti tecnologiche nel verde - Le reti tecnologiche interrate (pubblica
illuminazione, sottoservizi, impianti di telefonia, fognature, ecc.) dovranno essere
previste in corrispondenza di zone pavimentate (percorsi, strade, parcheggi, ecc.) al
fine di non interferire con il verde esistente e di progetto sia in fase realizzativa sia per
la futura manutenzione.
Qualora non sia tecnicamente possibile rispettare tale norma, la profondità minima
dell’extradosso del manufatto dovrà essere di cm 40 e per il reinterro dovrà essere
utilizzato terreno vegetale almeno nei 20 cm superficiali, dove dovrà essere effettuata la
risemina del tappeto erboso.
In tutti i casi, sia per i parcheggi sia per le strade che per le aree verdi, gli alberi
dovranno essere previsti ad una distanza minima di almeno m5 dai pali della pubblica
illuminazione o da altri manufatti esterni collegati alle reti interrate.
49
o)
Strutture edili in area verde - Per strutture socio-sanitarie, impianti sportivi o altri
manufatti minori come ad esempio arene per spettacoli all’aperto, ponti, ecc., collocati
in area a verde pubblico, deve essere richiesto il parere preventivo degli uffici tecnici
referenti per l’edilizia pubblica. Per le cabine elettriche deve essere richiesto specifico
parere sul manufatto e reti al competente Ente. Gli uffici comunali competenti per il
verde ne valuteranno il solo posizionamento.
p)
Bagni pubblici in area verde - Qualora nella nuova area a verde urbano fosse
prevista la messa in opera di bagni pubblici, con i tecnici competenti per il verde deve
essere concordata la sola localizzazione dei manufatti.
q)
Piccole superfici a verde - In bordure, aiuole di piccole dimensioni e aree dove
difficilmente potrà attecchire e mantenersi un buon tappeto erboso, occorre fare largo
impiego di specie tappezzanti o di piante a portamento prostrato o di arbusti che
consentano di ricoprire completamente ed in breve tempo il suolo. Soluzioni analoghe
vanno approntate anche per il verde di arredo stradale.
r)
Irrigazione del verde - Tutte le aree pubbliche a verde devono essere dotate di
un impianto di irrigazione interrato con una rete di pozzetti posti ad un massimo di 40
m tra loro per il prelievo idrico manuale collegato ad un contatore autonomo alloggiato
in apposito manufatto la cui ubicazione e caratteristiche costruttive dovranno essere
preventivamente concordate con l’Ente gestore; è preferibile l’installazione a bordo
strada.
Nel caso di alberate stradali o di parcheggi alberati di nuova realizzazione occorre
prevedere l’impiego di anelli con gocciolatori. Anche per questi impianti valgono le
prescrizioni sopra indicate in riferimento a pozzetti e contatori.
Per snellire l’operazione irrigua e avere maggiori garanzie di attecchimento del primo
impianto del manto erboso, gli attuatori possono, a loro discrezione, prevedere la
realizzazione di impianti automatici di irrigazioni che non sono scomputabili dagli oneri
di urbanizzazione.
Per il periodo manutentivo durante il quale l’area è in carico agli attuatori, dovrà
ovviamente essere assicurata la funzionalità dell’impianto irriguo.
s)
Manutenzione delle aree verdi - La manutenzione a carico degli attuatori, così
come stabilito nelle convenzioni urbanistiche, deve interessare oltre alle aree sistemate
a verde urbano, il verde di arredo stradale e dei parcheggi pubblici.
50
Nel caso di aree sistemate, in accordo con gli uffici tecnici competenti, con interventi di
forestazione che comportano investimenti iniziali contenuti e necessitano di più assidue
operazioni colturali per i primi anni; i costi per le suddette operazioni colturali dovranno
costituire parte integrante del computo metrico del progetto concessionato con una
ripartizione annua dei costi.
Per le opere pubbliche realizzate direttamente dagli uffici tecnici dell’Amministrazione
comunale, a garanzia dell’attecchimento della vegetazione di nuovo impianto, non può
essere prodotto il certificato di Regolare esecuzione se non è trascorsa almeno l’intera
estate successivamente alla piantagione e si possa quindi verificare l’attecchimento.
Articolo 34. Documentazione da produrre
1
Tavola di inquadramento territoriale (∗). Relativa all’inquadramento paesaggistico
e alle connessioni ambientali. Definisce le aree strategiche per il sistema del verde e
evidenzia le situazioni di continuità o di possibili collegamenti con le aree esistenti nelle
vicinanze (sia pubbliche sia private) per una prima ripartizione spaziale del verde di
nuova realizzazione a netto beneficio ambientale. Risulta così possibile definire:
- la più idonea disposizione delle masse arboree ed arbustive di progetto per il
miglioramento delle condizioni ambientali;
- la realizzazione o il rafforzamento dei corridoi ecologici e la definizione di eventuali
ambienti rifugio per la fauna minore;
- l’individuazione dei collegamenti ciclabili e dei percorsi pedonali di attraversamento,
alternativi alla viabilità su strada.
2
Tavola dei vincoli (∗). Da produrre solo nei casi in cui l’area di progetto ricade in
vincoli dettati dalla pianificazione e dalle normative vigenti.
3
Tavola della vegetazione esistente - stato di fatto (∗) (∗∗). Rappresenta la
localizzazione, su planimetria quotata delle singole alberature e delle siepi (aree di
ingombro) qualora queste abbiano valenze di carattere storico-paesaggistico. Per
ciascun esemplare arboreo deve essere indicata la specie botanica e il diametro del
* Progetto definitivo – fase di Piano
** Progetto esecutivo – fase si rilascio del Permesso di Costruire
51
tronco secondo le modalità espressamente previste nel Regolamento del Verde in
vigore. Per le siepi e formazioni arbustive occorre invece indicare le specie prevalenti
che le compongono.
Il rilievo della vegetazione esistente deve interessare anche le piante esterne al confine
del comparto, le cui aree di pertinenza sono però interessate dall’intervento, pubbliche
o private che siano.
4
Relazione tecnica del verde (∗). Ovvero la descrizione di quanto non si evince
dalla tavola, come ad esempio lo stato fitosanitario, lo sviluppo della vegetazione
arbustiva, gli elementi paesaggistici di pregio eventualmente presenti (canali, fossi,
alberature monumentali, residui di passati assetti rurali).
Devono inoltre essere descritte le linee progettuali adottate per la definizione delle aree
verdi, con relative elencazioni delle specie botaniche che si intendono introdurre,
impianti tecnologici che si intende attuare e riferimento ad un computo di massima che
comunque può essere modificato in sede di rilascio del permesso di costruire
Specifiche e approfondimenti tecnici verranno individuati in fase di concertazione sulla
base delle diverse caratterizzazioni del verde di progetto proposto e delle relative
zonizzazioni al suo interno.
Particolare cura dovrà essere posta alla parte riferita agli abbattimenti che dovrà
motivare dettagliatamente e tecnicamente la necessità di eliminare alberature, interne
ed eventualmente esterne all’intervento (in corrispondenza degli accessi, per scavi sui
confini di proprietà, ecc.).
5
Relazione tecnica del verde (∗∗). Si tratta della descrizione dettagliata
dell’intervento con specifica di tutti gli elementi progettuali. Dovranno essere inoltre
descritte le lavorazioni colturali, la natura dei materiali, le tecniche impiegate per la
realizzazione dell’area a verde pubblico. Deve essere ripresentata in sede di rilascio del
permesso di costruire la relazione relativa agli abbattimenti, anche se invariata rispetto
al Piano. Per gli esemplari arborei di nuova piantagione devono essere specificate le
dimensioni delle piante (diametro del tronco), che in ogni caso non devono essere
inferiori a quelle stabilite dal vigente Regolamento Edilizio salvo nei casi di interventi di
forestazione dove di norma vanno impiegate specie botaniche con caratteristiche tipiche
per tale tipologia di sistemazione.
La relazione del verde deve chiudersi con la valutazione sul bilancio ambientale dell’area
prima e dopo l’intervento. Quanto contenuto in relazione deve trovare fedele riscontro
52
nelle voci del Computo Metrico Estimativo, nella Tavola del Verde e negli elaborati di
dettaglio ad essa connessi.
6
Tavola degli abbattimenti (∗) (∗∗). Che evidenzia le singole alberature per le
quali, da Regolamento Edilizio, è necessario chiedere l’autorizzazione all’abbattimento.
Per le alberature non tutelate dal Regolamento del verde e per le aree arbustate o con
vegetazione ruderale che il progetto prevede di asportare è sufficiente l’indicazione della
zona in cui sono presenti. Tale indicazione è necessaria per valutare correttamente il
bilancio ambientale e il beneficio finale dell’intervento.
Vanno indicati anche gli abbattimenti per gli alberi esterni ai confini del comparto,
pubblici o privati, necessari alla funzionalità dell’opera.
Si rammenta che in corso di realizzazione non possono essere abbattuti alberi diversi da
quelli autorizzati e che ulteriori abbattimenti comportano i tempi tecnici di approvazione
di varianti in corso d’opera.
7
Documentazione fotografica (∗). Devono essere prodotte viste panoramiche per
l’ambientazione nonché foto di dettaglio di elementi di pregio e dei singoli esemplari da
abbattere.
8
Tavola di progetto del verde (∗). Da non confondere con la planimetria generale
del progetto.
In essa vanno differenziate graficamente le preesistenze vegetazionali dalle nuove
introduzioni.
Per le aree verdi di modeste dimensioni, la tavola del verde può essere redatta in
questa fase già al dettaglio dell’esecutivo purché le corrisponda una relazione tecnica
puntuale, un preciso computo metrico estimativo e ogni altra specifica comunque
richiesta dal presente Regolamento.
Occorre sempre rappresentare con estrema chiarezza le zonizzazioni del verde privato e
del verde pubblico.
Occorre inoltre evidenziare la presenza dei diversi manufatti interrati con il relativo
spessore del terreno sovrastante, in modo da poter giustificare l’eventuale realizzazione
delle sistemazione a verde proposte nel progetto. La tavola deve comunque riportare le
quote altimetriche di progetto ed essere correlata da alcune sezioni significative,
passanti per zone critiche.
53
9
Tavola di progetto del verde (∗∗). Per aree di modeste dimensioni può coincidere
con la tavola del verde di Piano, se questa è stata già redatta minuziosamente e
dettagliatamente. Ad essa vanno aggiunte, se non ancora prodotte, le tavole dei
particolari costruttivi in scala 1:20 e delle soluzioni adottate per gli arredi.
L’elaborato di dettaglio, possibilmente in scala 1:200 (o anche 1:100) deve riportare
una precisa collocazione degli esemplari arborei con relativa legenda delle specie
botaniche nel rispetto delle distanze dai confini e dai limiti di piantagione dettati dalle
specifiche normative, da applicarsi anche agli arbusti.
La tavola va quotata e devono essere riprodotte le canalizzazioni e le reti tecnologiche
per dimostrare la non interferenza tra queste e le alberature esistenti e la nuova
vegetazione da introdurre.
10
Tavole di impiantistica del verde per le sole aree a verde pubblico che saranno
cedute all’Amministrazione (∗) (∗∗) (impianti irrigui e drenanti). Il dettaglio tecnico da
raggiungere dipende dalle dimensioni dell’intervento. Per i Piani di medie e grandi
dimensioni può essere prodotta, sulla base della descrizione tecnica del tipo di impianto
di irrigazione e/o di drenaggio che si attuerà, una previsione di spesa espressa per unità
di superficie o per l’intervento nel suo complesso; in sede rilascio del permesso di
costruire andrà poi prodotta la documentazione tecnica e contabile di dettaglio.
Per aree di piccole dimensioni si può produrre già in sede di Piano la tavola degli
impianti irrigui e di drenaggio e computarne i costi effettivi.
11
Stima dei costi (∗). I costi vanno ripartiti per grandi categorie di lavori o per
singole voci a seconda del dettaglio degli elaborati tecnici prodotti.
Se il progetto è già stato elaborato a livello di dettaglio, può essere prodotto già in sede
di Piano il Computo Metrico Estimativo, come di seguito specificato.
12
Computo Metrico Estimativo (∗∗). Riferito all’elenco prezzi per le opere a verde
pubblico dell’Amministrazione Comunale. Per articoli non in elenco, va indicato un
Nuovo Prezzo desunto da indagine di mercato a livello locale.
Per l’impianto irriguo sono da computare i soli costi di allacciamento alla rete pubblica,
al manufatto di alloggiamento dei contatori e alla rete interrata sia per le prese di acqua
manuali sia per le ali gocciolanti. necessarie per l’irrigazione degli alberi nei parcheggi
pubblici o delle macchie arbustive.
Vanno esclusi i costi di tutti gli interventi su aree private anche se di uso pubblico.
54
13
Dichiarazione dei costi indotti. Per le aree verdi urbane va prodotta la
dichiarazione dei costi indotti su base annua relativamente ai costi manutentivi e ai costi
delle utenze idriche eventualmente presenti.
14
Norme Tecniche di Attuazione (∗). Devono in particolare specificare:
- la qualità dei materiali e le loro garanzie;
- la modalità di esecuzione dei lavori.
- la tempistica relativa all’attecchimento e al successivo periodo manutentivo a
carico dei soggetti attuatori.
15
Bozza di convenzione (∗). Deve richiamare le NTA e riportare le eventuali
condizioni manutentive e gestionali aggiuntive concordate.
16
Realizzazione delle opere. Deve essere data comunicazione scritta agli Uffici
competenti dell’inizio dei lavori, affinché possa essere svolta l’Alta sorveglianza da parte
dei tecnici incaricati. In particolar modo devono essere tempestivamente comunicate
per iscritto le fasi riguardanti:
- scavi, movimentazioni e riporto di terreno vegetale;
- a realizzazione della rete irrigua;
- la fornitura in cantiere del materiale vegetale che deve essere munito di
certificazione sanitaria e specifica di provenienza, affinché possa essere
visionato prima della messa a dimora;
-
l’impianto della vegetazione arborea e arbustiva;
- localizzazione e messa in opera degli arredi.
17
Documentazione finale. La presa in consegna delle aree a verde pubblico da
parte degli uffici tecnici del Settore preposto alla gestione e alla manutenzione ha luogo
al termine del periodo stabilito dalla convenzione, previo parere tecnico sulle condizioni
dell’area. Dovranno in questa sede essere trasmessi agli uffici preposti tutti gli elaborati
grafici relativi (progetto esecutivo approvato in sede di Concessione Edilizia ed eventuali
varianti successive); in particolare devono rispondere agli effettivi lavori eseguiti sia la
tavola del verde sia le tavole di tutta l’impiantistica (irrigazione ma anche illuminazione,
reti fognarie, rete telefonica) e le opere interrate sia su base informatica sia cartacea.
55
Articolo 35. Prescrizioni tecniche - Indicazioni di carattere generale
1
La vegetazione esistente indicata nelle tavole dello stato di fatto, per la quale è
prevista
la
conservazione,
dovrà
essere
protetta
adeguatamente
da
ogni
danneggiamento con una transennatura ad una distanza minima dal tronco di 2 metri in
modo da evitare danni diretti al fusto ed il costipamento del terreno dovuto al transito
dei mezzi di lavoro. Pertanto l’Impresa dovrà porre la massima attenzione nell’eseguire i
lavori previsti dal progetto concessionato ogni volta che si troverà a operare nei pressi
delle piante esistenti.
2
Nel caso il progetto di sistemazione ambientale preveda consistenti movimenti di
terra, l’Impresa dovrà provvedere, qualora il terreno esistente in loco sia di buona
qualità, alla rimozione e all’accantonamento degli strati fertili e superficiali del terreno,
da riutilizzarsi in seguito nelle zone interessate dalla sistemazione a verde finale.
3
Nel corso dell’esecuzione dei lavori di sistemazione e di messa a dimora,
l’Impresa è tenuta a rimuovere tempestivamente i residui di lavorazione (per esempio
frammenti di pietre e mattoni, spezzoni di filo metallico, di cordame e di canapa,
contenitori, ecc.) e gli utensili inutilizzati.
Articolo 36. Caratteristiche del materiale agrario e complementare
1
La terra di coltivo (terreno vegetale/agrario) riportata dovrà essere priva di
pietre, tronchi, rami, radici e loro parti, che possano in qualche misura ostacolare le
lavorazioni agronomiche del terreno dopo la posa in opera.
2
Gli strati di terreno superficiale accumulato per il riutilizzo in cantiere non
dovranno elevarsi in altezza al di sopra di 3 metri.
3
I concimi (minerali, organici, misti e complessi) da impiegare dovranno avere
titolo dichiarato secondo le vigenti disposizioni di legge.
4
Per ammendanti si intendono le sostanze sotto forma di composti naturali o di
sintesi in grado di modificare le caratteristiche fisiche del terreno.
5
Per correttivi si intendono i prodotti chimici, minerali, organici o biologici capaci di
modificare le caratteristiche chimiche del terreno.
6
Per pacciamatura si intende una copertura del terreno a scopi diversi (per
esempio controllo delle infestanti, limitazione dell’evapotraspirazione o degli sbalzi
56
termici, ecc.) da realizzarsi solitamente con corteccia di conifere o teli pacciamanti
drenanti in polipropilene ancorati al suolo.
7
I pali di sostegno (tutori) dovranno essere adeguati per numero, diametro ed
altezza alle dimensioni degli alberi e degli arbusti da ancorare. I tutori da impiegare per
le sistemazioni di carattere “naturalistico” dovranno essere in legno di castagno, diritti,
scortecciati, appuntiti dalla parte della estremità di maggiore diametro che dovrà essere
resa imputrescibile per un’altezza di 100 cm circa; in alternativa, nelle sistemazioni di
carattere “urbano”, si dovrà fare uso di pali in legno di conifera torniti industrialmente,
preimpregnati con idonee sostanze imputrescibili.
Le legature dovranno rendere solidali le piante ai pali di sostegno e agli
8
ancoraggi, pur consentendone l’eventuale assestamento; al fine di non provocare
strozzature al tronco, dovranno essere realizzate per mezzo di collari speciali o di altro
idoneo materiale elastico (per esempio cinture di gomma, nastri di plastica, ecc.), in
ogni caso è vietato l’impiego di filo di ferro o altro materiale inestensibile. Per evitare
danni alla corteccia, potrà essere necessario interporre, fra tutore e tronco, un
cuscinetto antifrizione di adatto materiale.
Articolo 37. Caratteristiche del materiale vegetale
1
Per materiale vegetale si intende tutto il materiale vivo (alberi, arbusti,
tappezzanti, ricadenti, rampicanti, sementi, ecc.) occorrente per l’esecuzione del lavoro.
2
Una volta giunte a destinazione, tutte le piante dovranno essere trattate in
modo che sia evitato ogni danneggiamento; il tempo intercorrente tra il prelievo in
vivaio e la messa a dimora definitiva (o la sistemazione in vivaio provvisorio) dovrà
essere il più breve possibile.
3
In particolare si dovrà avere cura che le zolle e le radici delle piante che non
possono essere immediatamente messe a dimora non subiscano ustioni e mantengano
il tenore di umidità adeguato alla loro buona conservazione.
4
Alberi - Gli alberi dovranno presentare portamento rispondente alle
caratteristiche tipiche della specie, della varietà e della età al momento della loro messa
a dimora.
Dovranno avere un fusto di dimensione non inferiore a cm 8 di diametro a m 1,30 dal
colletto.
57
In particolare il fusto e le branche principali dovranno essere esenti da cicatrici di
potatura di diametro superiore a 7 cm, deformazioni, capitozzature, ferite di qualsiasi
origine e tipo, grosse cicatrici o segni conseguenti ad urti, danni da grandine,
scortecciamenti, legature, ustioni da sole, cause meccaniche in genere.
La chioma, dovrà essere ben ramificata, uniforme ed equilibrata per simmetria e
distribuzione delle branche principali e secondarie all’interno della stessa.
Non dovranno essere presenti “rami verticillati” cioè più rami che si dipartono dal tronco
al medesimo livello.
La chioma dovrà sempre presentare la cosiddetta “freccia” di accrescimento con gemma
apicale sana e vitale e quindi assenza di doppie cime o rami codominanti.
L’apparato radicale dovrà presentarsi ben accestito, ricco di piccole ramificazioni e di
radici capillari fresche e sane e privo di tagli di diametro maggiore a un centimetro.
Gli alberi dovranno essere normalmente in contenitore o in zolla; a seconda delle
esigenze tecniche potranno essere impiegati eventualmente a radice nuda soltanto quelli
appartenenti a specie a foglia decidua, purché di giovane età e di limitate dimensioni.
Le zolle dovranno essere ben imballate con un apposito involucro degradabile (juta,
paglia, teli, reti di ferro non zincato, ecc.).
Per le alberature stradali i primi rami dovranno essere impalcati sul fusto ad una altezza
minima di 4 m dal colletto.
Le piante a portamento piramidale dovranno essere ramificate a partire dalla base, con
asse principale unico e rettilineo.
5
Arbusti e cespugli - Qualunque siano le loro caratteristiche specifiche (a foglia
decidua o sempreverdi), anche se riprodotti per via agamica, non dovranno avere
portamento “filato”, dovranno possedere un minimo di tre ramificazioni alla base con
altezza minima cm 0,80/100.
Tutti gli arbusti e i cespugli dovranno essere in contenitore o in zolla; a seconda delle
esigenze tecniche potranno essere impiegati eventualmente a radice nuda soltanto
quelli appartenenti a specie a foglia decidua, purché di giovane età e di limitate
dimensioni.
Il loro apparato radicale dovrà essere ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari.
Le zolle dovranno essere ben imballate con un apposito involucro degradabile (juta,
paglia, teli, reti di ferro non zincato, ecc.).
58
6
Postime forestale - Per postime forestale devono intendersi giovani piante
appartenenti a specie arboree o arbustive allevate espressamente per interventi di
forestazione e rimboschimento e di età non superiore ad anni cinque, siano esse
prodotte di seme o tramite riproduzione agamica.
7
Piante tappezzanti ed erbacee perenni - Le piante tappezzanti dovranno avere
portamento basso e/o strisciante (portamento proprio della specie) e buona capacità di
copertura, garantita da ramificazioni uniformi.
Sia le piante appartenenti a specie tappezzanti sia le erbacee perenni dovranno essere
fornite in contenitore con le radici pienamente compenetrate nel substrato di coltura,
senza però fuoriuscire dal contenitore stesso.
8
Piante rampicanti, sarmentose e ricadenti - Le piante appartenenti a specie
rampicanti, sarmentose e ricadenti dovranno avere almeno due forti getti ed essere
sempre fornite in zolla o in contenitore.
9
Sementi - L’Impresa, per la realizzazione delle aree a prato, dovrà utilizzare
sementi selezionate e rispondenti alle caratteristiche dettate dalle differenti condizioni
microclimatiche (esposizione, acclività, irraggiamento) prediligendo miscugli che
sopportino il calpestio.
10
Tappeto erboso o tappezzanti precoltivate - Qualora fosse richiesto il rapido
inerbimento delle superfici a prato o copertura di superfici di piccole dimensioni con
specie tappezzanti (“pronto effetto”), si dovranno utilizzare piote erbose e/o zolle
precoltivate costituite con specie prative e/o tappezzanti idonee.
Articolo 38. Caratteristiche del materiale di arredo
1
Per materiale di arredo si intende tutto il materiale necessario ad agevolare la più
completa fruizione delle aree verdi pubbliche (giochi e attrezzature ludico-sportive,
panchine,
cestini
portarifiuti,
steccati
di
protezione,
bacheche,
fontanelle,
portabiciclette, pannelli esplicativi tabelle monitorie).
2
Giochi - Le attrezzature per il gioco dovranno provenire da ditte in possesso di
apposita certificazione ed avere i requisiti rispondenti alle normative in vigore sulla
sicurezza.
59
Ogni singolo gioco dovrà comportare obbligatoriamente anche la posa di specifica
pavimentazione antitrauma, nonché rispettare le distanze di sicurezza da altre
attrezzature e/o ostacoli.
Al momento della presa in carico delle opere dovrà essere fornita all’Amministrazione
comunale apposita certificazione della ditta costruttrice attestante il rispetto delle norme
di sicurezza in fase di costruzione dei giochi, la dichiarazione di idoneità della
pavimentazione antitrauma, le schede tecniche dei singoli giochi fornite dal produttore e
la dichiarazione di avvenuto montaggio secondo tali schede tecniche.
3
Panchine, cestini portarifiuti, bacheche - Gli arredi appartenenti a queste
tipologie dovranno corrispondere ai modelli comunemente in uso nel verde pubblico
salvo diverse indicazioni.
Di norma le parti in legno dovranno avere subìto preventivamente un trattamento
impregnante con sali minerali atossici atto a garantire la durata nel tempo. Le parti
metalliche necessarie per l’assemblaggio dei vari componenti dovranno essere in
acciaio, protette da apposita zincatura a caldo, o in ghisa, verniciate di colore verde
scuro RAL 6005 o grigio micaceo RAL 7011.
3
Steccati di protezione - Dovranno corrispondere alla tipologia costruttiva
comunemente in uso nel verde pubblico salvo diverse indicazioni.
Potranno essere costituiti da pali di castagno scortecciati nel caso di sistemazioni di
carattere “naturalistico” o, in alternativa, da pali di conifera torniti ed impregnati in
autoclave nelle aree cosiddette “urbane”.
4
Fontanelle, portabiciclette - Dovranno corrispondere ai modelli comunemente in
uso nel verde pubblico salvo diverse indicazioni.
Le parti metalliche dovranno essere verniciate di colore verde scuro RAL 6005 o, in
alternativa, per le fontanelle può risultare idoneo il grigio micaceo RAL 7011.
5
Cartelli monitori - La specifica segnaletica dovrà essere di forma ellittica e
corrispondere ai modelli comunemente in uso nel verde pubblico salvo diverse
indicazioni.
Esistono diverse tipologie di cartelli, differenziate secondo le caratteristiche dell’area
verde di nuova realizzazione:
tipologia 2A - grande parco urbano
tipologia 2B - parco collinare
60
tipologia 2C - area urbana di dimensioni modeste
Palo, cartello (fronte e retro) e attacchi dovranno essere verniciati di colore verde scuro
opaco RAL 6005 e la scritta eseguita su pellicola in PVC fuso.
6
Protezioni per alberi in formella o posti in aree pavimentate - Esistono due
differenti tipologie di protezioni:
a
protezioni verticali per alberature poste in zone di parcheggio messe in opera
tramite manufatto che dovrà corrispondere ai modelli comunemente in uso nel verde
pubblico, salvo diverse indicazioni, ed avere dimensioni tali per cui una volta installato
sia ricompreso nella porzione di terreno nella quale è allogato l’albero; il manufatto è
composto da un unico tubo a sezione tonda piegato ad “U” e verniciato di colore verde
scuro RAL 6005.
b
griglie orizzontali per alberature poste in aree pavimentate pedonali che
dovranno corrispondere ai modelli comunemente in uso nel verde pubblico, salvo
diverse indicazioni, con foro centrale di diametro proporzionato alle dimensioni che
prevedibilmente la pianta raggiungerà a maturità. In corrispondenza di aree ad elevato
passaggio (piazze, marciapiedi), le griglie dovranno avere più elementi asportabili che
consentano di aumentarne il diametro interno.
7
Fittoni e dissuasori - Dovranno corrispondere alle tipologie rientranti nell’abaco
delle prescrizioni tecniche del Settore Strade e autorizzati dal Settore Mobilità Urbana se
collocati in area viaria ed essere, se necessario, di tipo rimovibile per permettere il
passaggio dei mezzi di soccorso e di manutenzione.
Articolo 39. Modalità di esecuzione dei lavori
1
Lavorazioni preliminari - L’Impresa, prima di procedere alla lavorazione del
terreno, deve provvedere all’abbattimento delle piante per le quali è stata ottenuta
specifica deroga, al decespugliamento, alla eliminazione delle specie infestanti,
all’estirpazione delle ceppaie, allo spietramento superficiale e alla adeguata protezione
dei fusti degli alberi esistenti da conservare.
2
Lavorazione del terreno - Le lavorazioni saranno eseguite nei periodi idonei, con il
terreno in tempra, evitando il danneggiamento della struttura e la formazione delle
suole di lavorazione.
61
La lavorazione potrà avere profondità compresa tra cm 5/8 e cm 15/20 con lo scopo di
sminuzzare accuratamente il terreno in superficie per assicurare una buona
penetrazione delle acque meteoriche. Potrà essere necessario procedere a una o più
passate fino ad ottenere un omogeneo sminuzzamento delle zolle e completa
estirpazione delle infestanti.
Intorno ad alberi, arbusti, manufatti, recinzioni, siepi e impianti irrigui il lavoro dovrà
ovviamente completarsi a mano. Nel corso di questa operazione l’Impresa dovrà
rimuovere tutti i sassi, le pietre e gli eventuali ostacoli sotterranei che potrebbero
impedire la corretta esecuzione dei lavori.
3
Impianti tecnologici - Nei casi in cui non sia stato possibile prevedere le
canalizzazioni degli impianti tecnologici sotto zone impermeabili pavimentate e al fine di
consentire la regolare manutenzione della sistemazione a verde, le stesse dovranno
essere installate ad una profondità che garantisca uno spessore minimo di 40 cm di
terreno e, per agevolare gli eventuali futuri interventi di riparazione, essere
convenientemente protette e segnalate. Il tracciato dovrà comunque rispettare le aree
di pertinenza degli alberi esistenti stabilite dal vigente Regolamento Edilizio, fatto salvo
le eventuali deroghe ottenute in fase di concessione.
4
Correzione, ammendamento e concimazione di fondo del terreno - Dopo avere
effettuato le lavorazioni, l’Impresa dovrà incorporare nel terreno tutte le sostanze
eventualmente necessarie ad ottenerne
la correzione, l’ammendamento e
la
concimazione di fondo.
5
Tracciamenti e picchettature - Prima della messa a dimora delle piante e dopo le
operazioni di preparazione agraria del terreno, l’Impresa, sulla scorta degli elaborati di
progetto, dovrà predisporre la picchettatura delle aree di impianto, segnando la
posizione nella quale dovranno essere eseguite le piantagioni singole (alberi, arbusti,
altre piante segnalate in progetto) e tracciando sul terreno il perimetro delle piantagioni
omogenee (tappezzanti, macchie arbustive, boschetti, ecc.).
Prima di procedere alle operazioni successive, l’Impresa dovrà ottenere l’approvazione
dei tecnici incaricati per le operazioni di Alta Sorveglianza.
A piantagione eseguita, l’Impresa, nel caso siano state apportate varianti al progetto
esecutivo, dovrà consegnare una copia degli elaborati relativi (anche su supporto
informatico) con l’indicazione esatta della posizione definitiva delle piante e dei gruppi
omogenei messi a dimora.
62
6
Apporto di terra di coltivo - Prima di effettuare qualsiasi impianto o semina,
l’Impresa dovrà verificare che il terreno in sito presenti le quote definitive rispondenti a
quelle indicate negli elaborati di progetto e che sia adeguatamente preparato alla
piantagione (vedi Art. 2.1); in caso contrario dovrà apportare terra di coltivo in quantità
sufficiente a formare uno strato di almeno cm 20 di spessore per i prati, e a riempire
totalmente le buche e i fossi per gli alberi e gli arbusti, curando che vengano
frantumate tutte le zolle e gli ammassi di terra.
La terra di coltivo eventualmente rimossa e accantonata nelle fasi iniziali degli scavi
(vedi. Art. 1.2) dovrà essere impiegata esclusivamente per la finitura superficiale del
rimodellamento del terreno.
7
Preparazione delle buche e dei fossi - Le buche ed i fossi per la piantagione degli
esemplari arborei e arbustivi dovranno avere le dimensioni più ampie possibili in
rapporto alla grandezza delle piante da mettere a dimora. In linea di massima le buche
devono risultare larghe e profonde almeno una volta e mezzo rispetto alle dimensioni
dell’apparato radicale o della zolla.
Nell’apertura di buche, soprattutto se vengono impiegate trivelle, è opportuno
smuovere il terreno lungo le pareti e sul fondo per evitare “l’effetto vaso”.
8
Preparazione del terreno per i prati - Per preparare il terreno destinato a tappeto
erboso, l’Impresa, a completamento di quanto specificato nell’Art. 5.6 dovrà eseguire,
se necessario, una ulteriore pulizia del terreno rimuovendo tutti i materiali che
potrebbero impedire la formazione di uno strato di terra di coltivo fine ed uniforme.
Dopo aver eseguito le operazioni indicate negli Art. 5.2 e 5.3, l’Impresa dovrà livellare e
rastrellare il terreno per eliminare ogni ondulazione, buca o avvallamento.
9
Messa a dimora di alberi, arbusti e cespugli - Qualche giorno prima della
piantagione, l’Impresa dovrà procedere al riempimento parziale delle buche già
predisposte, lasciando libero soltanto lo spazio per la zolla e le radici, in modo che le
piante possano essere collocate su uno strato di fondo di spessore adeguato.
Nel riempimento della buca l’Impresa avrà cura di interrare anche concime minerale
complesso e concime organico o letame in modo tale che quest’ultimo sia ricoperto da
uno strato di terra e non a contatto diretto con gli apparati radicali.
Prima della messa a dimora di piante a radice nuda, l’Impresa dovrà accuratamente
potare l’apparato radicale a mezzo di forbici a doppio taglio, ben affilate, rinnovando il
taglio sulle ramificazioni che si presenteranno appassite, spezzate e non più vegete e
63
non deve essere effettuato per adattare l’apparato radicale al volume di buche troppo
piccole.
La messa a dimora degli alberi, degli arbusti e dei cespugli dovrà avvenire in relazione
alle quote finite, avendo cura che le piante non presentino radici allo scoperto né
risultino, una volta assestatosi il terreno, interrate oltre il livello del colletto.
L’imballo della zolla, costituito da materiale degradabile (paglia, canapa, juta, ecc.),
dovrà essere tagliato al colletto e aperto sui fianchi senza rimuoverlo nella parte distale
della zolla, togliendo soltanto le legature metalliche e il materiale di imballo in eccesso.
La zolla deve essere integra, sufficientemente umida, aderente alle radici; se si presenta
troppo asciutta dovrà essere immersa temporaneamente in acqua con tutto l’imballo.
Analogamente si dovrà procedere per le piante fornite in contenitore.
Nell’eventualità che per avverse condizioni climatiche le piante approvvigionate a piè
d’opera non possano essere messe a dimora in tempi brevi, si dovrà provvedere a
collocare il materiale in apposite “tagliole” curando le necessarie annaffiature ed
evitando “pregerminazioni”.
Le piante dovranno essere collocate ed orientate in modo da ottenere il miglior risultato
estetico e tecnico in relazione agli scopi della sistemazione e nel rispetto
dell’orientamento di sviluppo dell’esemplare nel vivaio di provenienza.
Prima del riempimento definitivo delle buche, gli alberi, gli arbusti e i cespugli di
rilevanti dimensioni dovranno essere resi stabili per mezzo di pali di sostegno, ancoraggi
e legature (vedi Art. 2.7).
Per evitare bruciature da sole sul fusto degli alberi è necessario, specialmente per gli
esemplari con diametro superiore a cm 8, procedere alla fasciatura con cannicciati o
materiale assimilabile fino all’impalcatura dei rami.
Prima di provvedere all’ancoraggio definitivo delle piante sarà necessario accertarsi che
il terreno di riempimento delle buche risulti debitamente assestato onde evitare che le
piante vengano a trovarsi sospese alle armature in legno e si formino cavità al di sotto
degli apparati radicali.
Il palo tutore dovrà essere infisso saldamente nel terreno a buca aperta e, in ogni caso,
prima dell’esemplare da sostenere che verrà ad esso ancorato.
Per favorire l’irrigazione manuale dei nuovi impianti in assenza di ala gocciolante è
necessario collocare intorno al pane di terra, a livello della massima circonferenza, un
64
tubo drenante in PVC avente diametro di cm 10 corrugato e forato lateralmente la cui
estremità dovrà fuoriuscire dal terreno per consentire le operazioni di irrigazione
periodica.
Il riempimento delle buche, sia quello parziale prima della piantagione, sia quello
definitivo, potrà essere effettuato, a seconda delle necessità, con terra di coltivo
semplice oppure miscelata con torba.
Gli esemplari di nuovo impianto dovranno essere messi a dimora nell’adeguata stagione
di attecchimento delle varie specie, generalmente durante il periodo di riposo
vegetativo.
L’eventuale potatura di trapianto della chioma dovrà rispettare il portamento naturale e
le caratteristiche specifiche delle singole specie. Le piante sempreverdi e le conifere non
devono essere potate; saranno perciò eliminati soltanto i rami secchi, spezzati o
danneggiati.
Gli alberi, gli arbusti e i cespugli sempreverdi dovranno essere forniti esclusivamente
con zolla o in contenitore.
10
Pacciamatura - Tale intervento dovrà effettuarsi mediante lo spargimento di uno
strato di almeno cm 20 di spessore di corteccia di conifere con pezzatura media di cm
2-4; in alternativa è preferibile utilizzare teli pacciamanti drenanti in polipropilene (110
gr/m2) ancorati al suolo e ricoperti con corteccia di conifere per uno spessore di circa
cm8/10 al fine di ridurre l’impatto visivo.
11
Messa a dimora di piante tappezzanti, erbacee perenni, rampicanti, sarmentose
e ricadenti - Le piante tappezzanti, erbacee perenni, rampicanti, sarmentose e ricadenti
sono accomunate per la medesima tipologia di messa a dimora, che deve essere
effettuata in buche preparate al momento, in rapporto al diametro dei contenitori dei
singoli esemplari, previa lavorazione del terreno.
Se le piante vengono fornite in contenitori di materiale deperibile (torba, pasta di
cellulosa compressa, ecc.) potranno essere messe a dimora con tutto il vaso.
In ogni caso le buche dovranno essere poi colmate con terra di coltivo mista a
fertilizzanti e ben pressata intorno alle radici.
L’Impresa è tenuta inoltre a completare la piantagione delle specie rampicanti,
sarmentose e ricadenti, legandone i getti, ove necessario, alle apposite strutture di
sostegno in modo da guidarne lo sviluppo per ottenere i migliori risultati in relazione
65
agli scopi della sistemazione, eseguendo pure la copertura del terreno con idonea
pacciamatura al fine di evitare la crescita di erbe spontanee.
12
Formazione dei prati - Nella formazione dei vari tipi di prato sono comprese tutte
le opere relative alla preparazione del terreno, alle concimazioni, alla semina o alla
piantagione e alle irrigazioni.
La formazione dei prati dovrà aver luogo dopo la messa a dimora di tutte le piante (in
particolar modo di quelle arboree e arbustive) previste in progetto e dopo l’esecuzione
degli impianti tecnologici, delle eventuali opere murarie, e installazione delle
attrezzature e degli arredi.
I vari tipi di prato dovranno presentarsi perfettamente inerbiti con le specie previste,
esenti da malattie, fallanze ed avvallamenti dovuti all’assestamento del terreno o ad
altre cause.
La semina, se effettuata a spaglio, dovrà effettuarsi sempre in giornata senza vento,
dovrà prevedere più “distribuzioni” per gruppi di semi di volume e peso similari,
mescolati fra loro.
La copertura del seme dovrà essere fatta mediante rastrelli a mano e con erpice a sacco
o tramite specifiche attrezzature meccaniche.
Qualora la morfologia del terreno lo consenta, è preferibile che le operazioni di semina
vengano effettuate mediante speciale seminatrice munita di rullo a griglia, al fine di
ottenere l’uniforme spargimento del seme e dei concimi minerali complessi.
Terminate
le
operazioni
di
semina
o
piantagione,
il
terreno
deve
essere
immediatamente irrigato e opportunamente delimitato per evitarne il calpestio nelle fasi
iniziali di sviluppo delle specie. Analoga operazione sarà effettuata a germinazione
avvenuta.
E’ fatto obbligo, a prato formato, di procedere alla raccolta degli eventuali sassi o
materiali di risulta affioranti in superficie.
13
Messa a dimora delle piote erbose - Le piote erbose (vedi Art. 3.7) per la
formazione dei prati a pronto effetto dovranno essere messe a dimora stendendole sul
terreno in file a giunti sfalsati tra fila e fila; dovranno risultare assestate a perfetta
regola d’arte, in modo tale che non si presenti soluzione di continuità tra le piote.
Il piano di appoggio delle piote dovrà risultare debitamente livellato ed il terreno
precedentemente lavorato.
66
Per favorirne l’attecchimento, le piote dovranno essere compattate per mezzo di
battitura o di rullatura e, infine, abbondantemente irrigate. Nel caso debbano essere
collocate su terreni in pendio o su scarpate, le piote erbose dovranno essere anche
fissate al suolo per mezzo di picchetti, costipandone i vuoti con terriccio.
14
Messa a dimora delle zolle precoltivate di tappezzanti - Le zolle precoltivate
costituite da specie tappezzanti (vedi Art. 3.7) per la rapida copertura di superfici di
piccole dimensioni dovranno essere messe a dimora stendendole sul terreno in file a
giunti sfalsati tra fila e fila; dovranno risultare assestate a perfetta regola d’arte, in
modo tale che non si presenti soluzione di continuità tra zolla e zolla.
Il piano di appoggio delle zolle dovrà risultare debitamente livellato ed il terreno
precedentemente lavorato.
Per favorirne l’attecchimento, le zolle dovranno essere compattate e abbondantemente
irrigate. Nel caso debbano essere collocate su terreni in pendio o su scarpate, le zolle
dovranno essere anche fissate al suolo per mezzo di picchetti.
15
Inerbimenti e piantagioni di scarpate e di terreni in pendio - Le scarpate e i
terreni in pendio dovranno essere seminati o piantati con specie caratterizzate da un
adeguato apparato radicale, particolarmente adatto a formare una stabile copertura
vegetale.
16
Protezione delle piante messe a dimora. - Nelle zone dove potrebbero verificarsi
danni causati da animali domestici o selvatici oppure dal transito di persone o
automezzi, l’Impresa dovrà proteggere, singolarmente o in gruppi, le piante messe a
dimora con opportuni ripari (per esempio reti metalliche, protezioni in ferro o in legno,
griglie, ecc.)
Le piante tappezzanti e i piccoli arbusti dovranno essere protetti dallo sviluppo di erbe
infestanti per mezzo di pacciamatura.
17
Verifica statica degli alberi esistenti - Qualora il progetto preveda il mantenimento
di esemplari arborei esistenti, dovrà essere prodotta una relazione specifica redatta da
tecnico abilitato del settore (Dottore Agronomo, Dottore Forestale, Perito Agrario) che
valuti lo stato fitosanitario dei singoli alberi; a seguito della relazione potrà essere
richiesta un’ulteriore analisi strumentale per la verifica statica delle alberature indicate a
rischio dalla relazione tecnica.
67
18
Installazione arredi - L’installazione degli arredi , da eseguirsi preferibilmente
nella fase finale di realizzazione delle opere a verde, dovrà essere eseguita rispettando
le direttive e le indicazioni fornite dalle Ditte produttrici del prodotto.
Articolo 40. Manutenzione delle opere a verde per il periodo stabilito dalla
convenzione
1
La manutenzione che l’Impresa è tenuta ad effettuare per il periodo stabilito
dalla convenzione o comunque fino alla presa in carico da parte dell’Amministrazione
Comunale, riguardante anche le eventuali piante preesistenti, comprende le seguenti
operazioni da effettuarsi con personale appartenente a imprese specializzato nel settore:
a) irrigazioni;
b) ripristino conche e rincalzo;
c) falciature, diserbi e sarchiature;
d) potature;
e) eliminazione e sostituzione delle piante morte;
f) rinnovo delle parti difettose dei tappeti erbosi;
g) ripristino della verticalità delle piante;
h) verifica periodica della funzionalità degli arredi.
La manutenzione delle opere dovrà avere inizio immediatamente dopo la messa a dimora
di ogni singola pianta e/o la semina di ogni zona a prato di tappeto erboso.
2
Irrigazioni - L’Impresa è tenuta ad irrigare tutte le piante messe a dimora e i
tappeti erbosi di nuova realizzazione.
Le irrigazioni dovranno essere ripetute e tempestive e variare in quantità e frequenza in
relazione alla natura del terreno, alle caratteristiche specifiche delle piante, al clima e
all’andamento stagionale. Nel caso fosse stato predisposto un impianto di irrigazione
automatico per il prato e/o per le piante arboree, arbustive o teppezzanti, l’Impresa
dovrà controllare che questo funzioni regolarmente e, se necessario, procedere agli
interventi di riparazione.
La presenza dell’impianto di irrigazione non esonera in ogni caso l’Impresa dalle
responsabilità in merito agli interventi irrigui e, pertanto, dovrà essere attrezzata per
effettuare, in caso di necessità, adeguati interventi manuali.
68
3
Ripristino conche e rincalzo - A seconda dell’andamento stagionale, delle
condizioni microclimatiche e delle caratteristiche delle singole specie botaniche, in
assenza di
ali
gocciolanti
o
di
tubo drenante, l’Impresa dovrà
provvedere
periodicamente alla chiusura delle conche e al rincalzo delle piante, oppure alla
riapertura delle conche per l’innaffiamento.
4
Falciature, diserbi e sarchiature - L’Impresa dovrà provvedere, durante il periodo
di sviluppo delle specie prative (l’altezza del prato non deve superare i 20 cm), alle varie
falciature del tappeto erboso e alla conseguente raccolta del materiale di risulta.
I diserbi dei vialetti, dei tappeti erbosi e delle altre superfici interessate dall’impianto
devono essere eseguiti preferibilmente a mano o con attrezzature meccaniche.
Le superfici di impianto interessate da alberi, arbusti e specie erbacee perenni devono
essere oggetto di interventi specifici per estirpare le erbe infestanti e reintegrare lo
strato di pacciamatura.
5
Potature Le eventuali potature di formazione e di rimonda devono essere
effettuate nel rispetto delle caratteristiche delle singole specie ed in epoca idonea.
6
Eliminazione e sostituzione delle piante non più vegete - Le eventuali piante
morte dovranno essere sostituite con altre appartenenti alla medesima specie botanica
di quelle fornite in origine; la sostituzione deve, in rapporto all’andamento stagionale,
essere inderogabilmente effettuata nel più breve tempo possibile e comunque nel corso
della stagione idonea immediatamente successiva all’avvenuto disseccamento.
7
Rinnovo delle parti difettose dei tappeti erbosi - Condizioni climatiche
permettendo, l’Impresa dovrà immediatamente riseminare o reimpiantare ogni
superficie a tappeto erboso che presenti una crescita irregolare, difettosa, che non
rientri nei limiti di tolleranza previsti per le qualità dei prati.
8
Ripristino della verticalità delle piante - L’Impresa è tenuta al mantenimento della
verticalità di tutte le nuove piante messe a dimora e dei relativi ancoraggi mediante
tempestivi interventi di risistemazione.
9
Funzionalità degli arredi - Gli arredi, compresi i giochi, dovranno essere soggetti
ad interventi periodici manutentivi per garantirne la funzionalità e la sicurezza. In caso
di atti di vandalismo dovranno essere rimosse le parti pericolanti con conseguente e
tempestivo intervento di ripristino.
69
Articolo 41. Abaco degli arredi in uso nel Verde Pubblico
1
Gli arredi di seguito descritti, e raffigurati nello specifico allegato (allegato 7)
corrispondono alle tipologie comunemente impiegate nel territorio Comunale. Nella
sistemazioni di siti in localizzazioni di particolare rilievo, sia sotto il profilo territoriale sia
per la valenza ad essi attribuita da parte dell’Amministrazione comunale, si possono
introdurre tipologie di arredi diverse da quelle elencate, purché preventivamente
concordate con i competenti uffici comunali.
70
a) Panchine
1.
Panchina in legno a struttura portante in profilato di acciaio ad "U" di mm,
60 x 30 x 3, completamente zincata a caldo con piedi verniciati di colore verde
(RAL 6005) muniti di piastrine per l'appoggio ed il fissaggio al suolo della
struttura. Il sedile è costituito da n.3 tavole e lo schienale da n.2 tavole(o
listelloni) di pino nordico massiccio di sezione rettangolare con spigoli smussati di
mm l10 x 45 e fissati alla struttura portante con bulloni zincati a testa
arrotondata passanti.
Il legname dovrà avere subito preventiva impregnazione in caldaia pressurizzata
con sali minerali atossici atta a garantirne la durata nel tempo.
Dimensioni medie della panchina: cm190 di lunghezza, cm 75 di altezza e cm 53
di larghezza.
2.
Panchina in legno con piantoni in ghisa del peso di circa 18 Kg. cadauno
realizzati in fusione, verniciati di colore verde (RAL 6005) muniti di piastrine per
l'appoggio ed il fissaggio al suolo della struttura. Il sedile è costituito da n.2
tavole e lo schienale da n. 1 tavola in legno Iroko o pino nordico massiccio a
sezione rettangolare di mm 140x40 fissate alla struttura portante ciascuna con
quattro bulloni zincati a testa arrotondata passanti.
Le tavole dovranno essere verniciate con prodotti sintetici particolarmente adatti
per la protezione del legno dagli agenti atmosferici e atti a garantirne la durata
nel tempo.
Dimensioni medie della panchina: cm 180 di lunghezza, cm 80 di altezza e cm50
di larghezza.
3.
Panchina in legno a struttura portante in fusione di ghisa sferoidale
sabbiata e verniciata con ciclo di verniciatura ferromicacea colore grigio micaceo
(RAL 7011), con alloggiamento per l’inserimento dei listoni e base predisposta
per il fissaggio al suolo della struttura. Sedile e schienale costituiti da n. 10 listoni
in legno Iroko o Pino nordico a sezione rettangolare ( mm 50x43 ) incassati nel
telaio in ghisa.
I listoni dovranno essere trattati per resistere agli agenti atmosferici e quindi
garantirne la durata nel tempo.
71
Dimensioni medie della panchina: cm170-200 di lunghezza, cm 70 di altezza e
cm 60 di larghezza.
4.
Panchina in legno “monopiede” con struttura portante in tubo di acciaio di
mm30 di diametro esterno, zincato a caldo e trattato con polveri, colore grigio
micaceo (RAL 7011). Sedile e schienale sono costituiti da 15 listelli cm 3x 6 e 2
listelli finali cm 6x9 in legno duro a sezione rettangolare arrotondati e trattati con
impregnante a velo e fissati al telaio con viti in acciaio inox.
Dimensioni medie della panchina: cm177 di lunghezza, cm 82 di altezza e cm 70
di larghezza.
b) Cestini portarifiuti
1
Cestino portarifiuti a forma cilindrica capacità 25 l., realizzati in lamiera di acciaio
spessore 10/10 con bordatura di rinforzo e fori di areazione, completamente zincati
a caldo con palo completo di staffa o di cerniera per lo svuotamento il tutto
verniciato di colore verde (RAL 6005).
Dimensioni medie del cestino: diametro cm 28, altezza cm 40, altezza del palo fuori
terra cm 100.
2
Cestino portarifiuti a forma cilindrica capacità 35 l., realizzati in lamiera di acciaio
spessore 10/10, bordo graffato e bordature di rinforzo, fori per l’aerazione con palo,
boccola e perno filettanti, flangia per il fissaggio al suolo, copriflangia, il tutto
zincato a caldo e verniciato di colore verde (RAL 6005) e con possibilità di avere
stampato in rilievo lo stemma del Comune di Bologna.
Dimensioni medie del cestino: diametro cm 30, h. cm 53, altezza del palo fuori terra
cm 100.
3
Cestone portarifiuti capacità totale 110 l. realizzati in DURAPOL, speciale derivato
da polietilene, resistente agli urti, corrosione, agenti atmosferici e raggi ultravioletti.
Dotati di due aperture laterali per il conferimento e con corpo superiore estraibile,
mediante apposita chiave per lo svuotamento del contenitore interno in acciaio
zincato con due maniglie. Colorazione verde (pantone 3308) compreso il kit
fissaggio al suolo e il sistema antincendio (soffocamento fiamme mediante chiusura
del contenitore interno per caduta di piattaforma interna).
Dimensioni medie del cestone: diametro cm 56, h. cm110.
72
4 Cestone portarifiuti capacità totale 150 l. costituito da una schiena semicircolare fissa
in lamiera zincata spessore 20/10 mm e da una parte semicircolare in lamiera zincata
spessore 10/10 mm apribile per consentire l’inserimento e l’estrazione del sacco
agganciato a sua volta attorno all’apposito anello interno in piatto di acciaio 30x3 mm
Il coperchio è in fusione di alluminio con bocca laterale per l’introduzione dei rifiuti.
La base di appoggio è in cls sabbiato con possibilità di ancoraggio al suolo mediante
idonei tasselli. Tutte le parti metalliche sono verniciate a polveri P.P. colore verde
(RAL 6005).
Dimensioni medie del cestone: diametro cm 50, h. cm100.
c) Tavoli con sedute
1
Tavolo con panchine in un’unica struttura portante in ferro in parte profilato ad "U"
di sez. mm 40x60 ed in parte in tubolare curvato di diametro mm 40, zincata a
caldo e verniciata di colore verde (RAL 6005) sulla quale sono assemblati n. 16
listoni di pino (6 per il tavolo e 10 per le due sedute) impregnati in autoclave sez.
mm 45x110 con bordi stondati La struttura dovrà essere dotata di piastre forate per
il fissaggio al suolo.
Dimensioni medie cm 190 di lunghezza, cm 78 di altezza e cm 197 di larghezza.
2
Tavolo con panchine in un’unica struttura portante in ferro profilato ad "U" di sez.
mm 30x60 e sez. mm 40x50, zincato a caldo e verniciato di colore verde (RAL
6005) sulla quale sono assemblati n. 10 listoni di pino (4 per il tavolo e 6 per le due
sedute) impregnati in autoclave sez. mm 45x140 con bordi stondati. La struttura
dovrà essere dotata di piastre forate per il fissaggio al suolo.
Dimensioni medie cm 190 di lunghezza, cm 78 di altezza e cm 184 di larghezza.
3
Versione di tavolo simile alle precedenti con l’unica variante delle sedute costituite
da panche senza schienale al posto delle panchine.
d) Bacheche
1
Bacheca in legno di pino impregnato, pannello cm 100x80 h. con chiusura
ad anta ribaltabile in plexiglas montato su telaio con cornice, supporto a
cavalletto con montanti sez. cm 9x9, tetto a due spioventi cm 150x90, altezza cm
300.
73
2
Bacheca in legno di pino impregnato, pannello cm 100x80 h., supporto a
cavalletto con montanti sez. cm 9x9, tetto a due spioventi cm 150x90, altezza cm
250.
a) Steccati in legno
1
Steccato a Croce di Sant’Andrea in pali di pino torniti impregnati in
autoclave, costituita da corrimano e diagonali a sezione mezzotonda diametro cm
10-12, montanti verticali di sezione circolare diametro cm 10-12, interasse cm
180, altezza fuori terra cm 100., ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato.
2
Steccato rustico a Croce di Sant’Andrea in pali di castagno decorticati
costituita da montanti e corrimano del diametro di cm 10-12 posti ad interassi di
cm 150, per un’altezza fuori terra di cm 100, con trattamento imputrescibile della
parte appuntita interrata, pali in diagonale di diametro cm 8-10.
3
Steccato “leggero” particolarmente idoneo per la protezione di zone gioco
per bambini, in assicelle di legno di pino trattato in autoclave, con lati smussati e
arrotondate in testa, delle dimensioni di cm 9 (larghezza) x cm 2 (spessore),
distanziate tra loro non più di cm 10 e supportate da due elementi longitudinali,
orizzontali e paralleli, aventi le stesse dimensioni e caratteristiche costruttive e da
montanti verticali di sezione quadrata cm 9x9, di altezza fuori terra di m 1,00,
distanziati tra loro non più di m 2,00; ferramenta di assemblaggio in acciaio
zincato.
f) Portabiciclette
1
Portabiciclette componibile con struttura portante in ferro tubolare
diametro mm 45, rastrelliere diametro mm 15, zincata a caldo e verniciata di
colore verde (RAL 6005) le cui componenti possono consentire la formazione di
elementi di dimensioni diverse.
Le singole parti che compongono n. 1 posto bici sono: colonna laterale con
innesto singolo, colonna centrale doppio innesto, cavallotto alto, cavallotto basso,
distanziatore, viti e tasselli di fissaggio al suolo in acciaio inox o in ottone.
Dimensioni di ogni singolo posto cm 70 di lunghezza, cm 86 di altezza e cm 39 di
larghezza.
74
g) Cartelli monitori
1Cartelli per parchi e giardini di forma ellittica in lamiera di alluminio, dello spessore
25/10 di mm, con rinforzo perimetrale ottenuto mediante piegatura a scatola dei
bordi che non dovrà essere inferiore a mm 15, di dimensioni mm 690 di altezza e
mm 552 di larghezza.
Sul lato anteriore del cartello dovrà essere applicata a caldo una pellicola in PVC fuso
da 0,05 mm senza cadmio, semilucida, non rifrangente, adesiva e rimovibile
chimicamente, fondi, lettere, simboli e bordini di contorno dovranno essere eseguiti
secondo quanto prescritto per ogni tipo di cartello con procedimento serigrafico a due
o tre colori.
Il retro del cartello dovrà portare due attacchi standard completi di morsetti, staffe o
cravatte, bulloni con testa a galletto, rondelle e quanto necessita per l’adattamento
ed il fissaggio ai sostegni, tali da non richiedere alcuna foratura del cartello e degli
accessori.
I pali di sostegno dovranno essere in alluminio tubolare di diametro di mm48,
spessore 5 mm, altezza cm300., chiusi alla sommità con un tappo in plastica nel
colore del palo, con alla base un foro per il fissaggio del tondino di ancoraggio, oltre
ad un dispositivo antirotazione del cartello rispetto al palo.
Cartello completo e palo sono verniciati mediante applicazione di una mano di
vernice a polveri di poliestere di colore verde scuro opaco, in gradazione analoga al
Pantone 3308.
Sul retro del cartello dovrà essere posto un numero di identificazione, necessario per
la gestione ed il controllo degli interventi manutentivi e dell’anagrafe, in funzione
delle esigenze della gestione informatica degli interventi.
2Cartelli per aree sgambatura cani dovranno avere le stesse caratteristiche
tipologiche dei precedenti ma di forma rettangolare, di dimensioni mm 500 in
larghezza e mm 250 in altezza.
h) Fontane
1
Fontana tipo "Milano" a colonna in fusione di ghisa completa di basamento,
bacinella di raccolta e griglia, rubinetto in ottone, trattamento di verniciatura atto a
garantirne la massima resistenza agli agenti atmosferici, colore verde RAL 6005
oppure grigio micaceo RAL 7011.
75
Dimensioni medie cm 150 di altezza, peso Kg. 140.
2
Versione di fontana in cemento o altro materiale che maggiormente si addice alle
caratteristiche del giardino.
i) Protezioni per alberi in formella o posti in aree pavimentate
1
Protezioni verticali in ferro per evitare gli urti e/o danneggiamenti ai tronchi in aree
di sosta e parcheggio, costituite da una coppia di tubi a sezione tonda di diametro
mm 76 e di spessore mm 3,5 , piegati e formati da un unico pezzo a forma di “U”
capovolta, con raggio assiale costante, costanza nella sezione circolare del
manufatto(assenza di schiacciamenti), assenza di gobbe o bombature sulla superficie
teorica della curva.
I manufatti dovranno subire, prima della messa in opera, il seguente trattamento
superficiale:
-zincatura a caldo per immersione secondo norme CEI 7.6 delle puntazze da infiggere
nel terreno
-fosfatazione (ciclo a 4 stadi ed immersione ) della parte esterna grezza
-verniciatura della parte esterna comprendente l’applicazione elettrostatica, integrata
manuale ed automatica di due mani bagnato su bagnato di primer epossidico
monocomponente e simultaneo passaggio in camera di passivazione isolata
dall’ambiente circostante. Successivo passaggio automatico diretto in forno di cottura
a 170° per 25’. Applicazione elettrostatica integrata manuale ed automatica, di due
mani, bagnato su bagnato, smalto poliestere termoindurente con simultaneo
passaggio in camera di passivazione isolata dall’ambiente circostante. Successivo
passaggio automatico diretto in forno di cottura a 170° per 25’. Il colore dovrà essere
verde (RAL6005).
I manufatti dovranno disporre alla base di apposite puntazze zincate e fissate con
saldatura alla parte curvata, da infiggere nel terreno costituite da un tubo di
diametro mm 33 spessore mm 4 e lunghezza mm 800; la parte saldata dovrà essere
successivamente protetta con zinco a freddo.
Dimensioni funzionali alla grandezza del cercine e comunque tali da “occupare”
l’intera zona a terreno vegetale.
2
Griglia in ghisa sferoidale per evitare il costipamento del terreno alla base degli
alberi nelle zone pedonali pavimentate, costituite da 8 elementi componibili, di sp.
76
mm 25 con feritoie della larghezza di mm 25, disposti a raggiera ognuno dei quali
copre ¼ di cerchio e costituenti due fasce concentriche entrambe di forma
circolare. In alternativa la griglia potrà essere costituita da 4 elementi componibili
con le medesime caratteristiche ed avere il profilo esterno quadrato. In entrambi i
casi la fascia interna dovrà essere asportabile per permettere il regolare
accrescimento del fusto. I vari elementi che compongono la griglia sono uniti fra
loro tramite cavallotti filettati in acciaio galvanizzato, inserito in apposite sedi e
fissati tramite dadi e supporti in acciaio delle dimensioni di mm125x50x8. Supporto
in calcestruzzo, dello spessore di cm 10, per appoggiare l’estremità della griglia, tale
supporto è posto su fondazione in conglomerato cementizio delle dimensioni di cm
20x20.
Dimensioni esterne variabili e comunque tali da coprire interamente la zona a
terreno vegetale con foro centrale diametro minimo cm 40.
j) Giochi
Considerata la vasta gamma di attrezzature per il gioco esistenti sul mercato dovrà
essere concordato già in fase di progettazione la scelta tipologica dei giochi ,
adeguati per fasce di età, a secondo dell’ampiezza dell’area ed in riferimento alle
caratteristiche del luogo e della diversificazione dell’offerta di giochi già presenti
nell’intorno, con attenzione ai fruitori portatori di handicap.
77
TITOLO VI. SANZIONI
Articolo 42. Sanzioni
1
Ogni violazione e inosservanza delle norme e prescrizioni del presente allegato al
Regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria specificamente
determinata con provvedimento della Civica Amministrazione, in conformità della
disciplina generale di cui al capo I della Legge 24 novembre 1981, n.689; secondo
quanto previsto dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo
Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), da un minimo di 25 euro ad un
massimo di 500 euro.
2
Nella tabella sottostante, viene individuata la procedura sanzionatoria progressiva
a seconda della diversa gravità comportamentale posta in essere dal soggetto che ha
effettuato la manomissione o responsabile della violazione.
3
Inoltre, se del caso, con l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria
del ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del responsabile della violazione e
dell'inosservanza.
4
Le sanzioni amministrative di cui al primo comma si applicano indipendentemente
da altri oneri, di qualsiasi natura, che al responsabile della violazione o inosservanza
possano derivare in conseguenza della violazione o inosservanza delle medesime.
78
TABELLA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
ARTICOLO
Sanzione (€)
Pagamento in misura ridotta entro 60 gg (€)
ARTICOLO 7
Da 150,00 a 500,00
300,00
ARTICOLO 8 comma 3.7 e 3.8
Da 150,00 a 500,00
300,00
ARTICOLO 8 comma 3.12
Da 150,00 a 500,00
300,00
ARTICOLO 8 comma 4.1
Da 25,00 a 100,00
50,00
ARTICOLO 8 comma 4.2
Da 50,00 a 150,00
100,00
ARTICOLO 8 comma 4.3
Da 150,00 a 500,00
300,00
ARTICOLO 8 comma 4.4
Da 50,00 a 500,00
100,00
ARTICOLO 8 comma 4.5
Da 150,00 a 500,00
300,00
ARTICOLO 8 comma 4.6
Da 25,00 a 100,00
50,00
ARTICOLO 8 comma 4.9
Da 150,00 a 500,00
300,00
ARTICOLO 8 comma 4.10
Da 70,00 a 350,00
140,00
ARTICOLO 8 comma 4.11
Da 150,00 a 500,00
300,00
ARTICOLO 8 comma 5.11
Da 150,00 a 500,00
300,00
ARTICOLO 8 comma 7
Da 150,00 a 500,00
300,00
ARTICOLO 9
Da 70,00 a 350,00
140,00
ARTICOLO 10
Da 150,00 a 500,00
300,00
ARTICOLO 12
Da 150,00 a 500,00
300,00
ARTICOLO 13
Da 150,00 a 500,00
300,00
ARTICOLO 14
Da 150,00 a 500,00
300,00
ARTICOLO 15
Da 70,00 a 350,00
140,00
Articolo. 43 Determinazione del valore ornamentale delle alberature
Nel caso di danneggiamenti o reintegri di esemplari arborei di proprietà pubblica o
privata causati da eventi accidentali, incuria o atti vandalici che comportino la
compromissione della staticità o la morte delle piante come conseguenza dell’innesco di
patologie, il responsabile del danno o il proprietario della pianta dovrà riconoscere
all’Amministrazione comunale un indennizzo equivalente al valore complessivo della
pianta o delle piante danneggiate. Il valore ornamentale delle piante è calcolato in base
a quanto previsto nell’allegato 3.
79
GLOSSARIO
Agente patogeno: microrganismo fitoparassita in grado di causare malattie alle
piante.
Aiuola: piccola area di terreno coltivata a scopo ornamentale, in genere con piante
erbacee.
Albero: (o esemplare arboreo): pianta legnosa che a pieno sviluppo presenta
un’altezza di almeno 5 metri, ed un asse principale, detto fusto o tronco, perenne, ben
definito e prevalente sulla massa delle ramificazioni, il quale raggiunga sempre a pieno
sviluppo, un diametro di almeno 5 centimetri.
Arbusto (o esemplare arbustivo): pianta legnosa priva anche di uno solo dei requisiti
necessari per la definizione di “albero”, così come stabilita al punto precedente.
Area di pertinenza dell’albero: cerchio tracciato sul terreno avente come centro il
fusto dell’albero, e come raggio la misura, moltiplicata per quattro, della circonferenza
del tronco, rilevata a m 1,30 da terra.
Arredi: insieme di oggetti ed attrezzature che consentono e migliorano la fruibilità di
un’area (panchine, cartellonistica, attrezzature per il gioco e l’attività motoria, cestini,
fioriere ecc.).
Attecchimento: fenomeno per cui una pianta alligna, diventando autonoma,
emettendo radici, nutrendosi, vegetando e fruttificando.
Biodiversità: varietà delle forme che vivono in un ambiente o la variabilità tra
organismi viventi di ogni origine, oltre ai complessi ecologici di cui fanno parte,
comprendendo la diversità nell’ambito di ciascuna specie e quella tra le specie.
Fitomassa: quantità di materia vivente e\o organica posseduto da un organismo
vivente. Nel caso specifico un albero.
Fitomassa equivalente: quantità di alberi capaci di produrre immediatamente la
medesima massa arborea e la medesima capacità fotosintetica della pianta eliminata, si
applica nel caso di una sostituzione di un albero.
Branca: asse legnoso, inserito sul fusto, di oltre 3-4 anni che costituisce lo scheletro
principale della pianta.
Capitozzatura: taglio che interrompe la “freccia” dell’albero o che interessa branche di
diametro superiore a 17 cm
Chioma: parte aerea di un albero escluso lo scheletro.
80
Circonferenza del fusto: circonferenza della sezione del fusto come descritta alla
definizione del “diametro” di esso.
Collare: punto d’inserzione del ramo sul fusto, identificabile dalla presenza di un
“anello” corrugato della corteccia.
Colletto: tratto basale del fusto, è la regione di passaggio fra radice e fusto.
Compost: prodotto derivante dalla trasformazione dei residui organici in humus
attraverso l’attività di numerosi organismi e microrganismi e che possiede capacità
ammendante del terreno e nutritiva nei confronti delle piante.
Conifere: ordine a cui appartengono piante di notevoli dimensioni (ad es. pino, abete,
larici) con fusto molto ramificato, foglie aghiformi o squamiformi e frutto a cono.
Diametro dei rami o branche: diametro della sezione dei rami o branche misurata al
termine distale della loro svasatura di raccordo con il fusto e con il ramo do ordine
superiore.
Diametro del fusto: diametro della sezione di un fusto legnoso di un esemplare
arboreo, misurato, ortogonalmente all’asse del fusto stesso, ad un’altezza di m 1,30 dal
terreno.
Diradamento: In selvicoltura il termine indica i tagli intercalari che si eseguono nei
boschi dallo stadio di perticaia fino al taglio di abbattimento o di rinnovo; in frutticoltura
indica invece la soppressione di parte dei rami durante la potatura invernale o, più
frequentemente, l’operazione di potatura verde che consiste nell’asportare parte dei
frutti da alberi eccessivamente carichi in modo da migliorare la pezzatura dei frutti
residui.
Entomofauna: insieme di insetti presenti in un ecosistema.
Erbacee: piante a fusto molle non legnoso che vive generalmente uno o alcuni anni
Fitotossico: che produce effetti negativi sullo sviluppo e sulle attività vitali degli
organismi vegetali, in modo da ridurre e/o compromettere il loro metabolismo.
Normalmente la fitotossicità è dovuta alla presenza di alcune tossine (ammoniaca,
solfuri) e/o all’azione di elementi chimici (eccesso di metalli, eccesso di salinità)
Freccia: ramo che porta all’apice vegetativo dell’albero
Gemma: organo che contiene le strutture dei fiori e/o del germoglio che si
svilupperanno nella stagione seguente.
81
Gemma pronta: gemma che si schiude nello stesso anno in cui si è formata e che
sostituisce una foglia caduta.
Germoglio: asse vegetativo in crescita e non ancora lignificato, di consistenza erbacea.
Ingegneria naturalistica: disciplina tecnico-scientifica che studia le modalità di
utilizzo, come materiali da costruzione, di piante viventi, di parti di piante o addirittura
di intere biocenosi vegetali, spesso in unione con materiali non viventi come pietrame,
terra, legname, acciaio.
Nodo: punto di inserzione di gemme e foglie su fusto e rami.
Pacciamatura: copertura parziale o totale del terreno, realizzata con materiali naturali
(corteccia, trucioli, paglia ecc.) o con film plastici, allo scopo di limitare lo sviluppo di
erbe indesiderate e di limitare le perdite idriche.
Pollone: giovane germoglio che si sviluppa da un ramo o dal rizoma di una pianta.
(ramo emesso dalla radice o dal pedale).
Potatura: taglio di parti vive della chioma di esemplare arboreo o arbustivo.
Ramo: il germoglio al termine della stagione vegetativa acquista una consistenza
legnosa e prende il nome di ramo; su questo sono presenti le gemme.
Sbrancamento: frattura del ramo in coincidenza del suo inserimento nel tronco.
Succhione: in gergo tecnico sono i rami privi di gemme a fiore, a crescita verticale,
improduttivi.
Tutore: sostegno usato nell’allevamento delle piante, nel caso della piantate di usano
“tutori vivi”, cioè altre piante.
Vegetazione autoctona: vegetazione originaria di una determinata area
82
BIBLIOGRAFIA
•
Regolamento comunale per l’uso, la salvaguardia, l’organizzazione e la regolamentazione di
accesso al verde pubblico, Comune di Bologna;
•
Norme di Principio e di Dettaglio del Regolamento Edilizio del Comune di Bologna;
•
Regolamento del verde urbano, pubblico e privato, Comuni della Costa Emiliano Romagnola;
•
Regolamento verde pubblico, Comune di Casalecchio di Reno (BO);
•
Regolamento del verde, Comune di Sant’Ilario d’Enza (RE);
•
Regolamento del verde, Comune di Bergamo;
•
Piano del verde comunale, Comune di Milano;
•
Carta di Firenze del 21 maggio 1981 “Carta dei giardini storici”
•
B. Bovo, P. Maglietta, O. Peano, A. Vanzo “Manuale per tecnici del verde urbano”, Comune
di Torino, 1997
83
ALLEGATI
Allegato 1:
Specie arboree ed arbustive che costituiscono le forme vegetali della
fascia fitoclimatica in cui rientra il territorio comunale
Allegato 2:
Classificazione degli alberi in base alla dimensione della chioma a
maturità
Allegato 3:
Determinazione indennizzi dovuti per danni o reintegri del patrimonio
arboreo pubblico e privato
Allegato 4:
Schemi per la tutela degli alberi nelle aree di cantiere e/o particolari
occupazioni di suolo pubblico
Allegato 5:
Modulistica
Allegato 6:
Definizioni ed inquadramento delle aree forestali
Allegato 7:
Abaco degli arredi (da inserire)
Allegato 8:
Elenco dei parchi e giardini destinati a verde pubblico (da inserire)
84
ALLEGATO 1. SPECIE VEGETALI
Classificazione delle specie vegetali
Ai fini della classificazione delle essenze di cui al capo I, sono riportate le seguenti
tabelle richiamate nell’articolo 2 “campo di applicazione”.
GRUPPO A – Specie arboree e arbustive appartenenti alle associazioni vegetali
autoctone e/o particolarmente idonee all’ambiente locale.
1. Specie arboree
Nome scientifico
Nome comune
Acer campestre
Acero campestre
Acer monspessolanum
Acero minore
Acer opalus
Acero opalo
Acer pseudoplatanus
Acero di monte
Alnus glutinosa
Ontano nero
Carpinus betulus
Carpino bianco
Celtis australis
Bagolaro
Cercis siliquastrum
Albero di Giuda
Cornus mas
Corniolo
Fraxinus excelsior
Frassino maggiore
Fraxinus ornus
Orniello
Fraxinus oxycarpa
Frassino ossifillo
Ilex aquifolium
Agrifoglio
Juglans regia
Noce
Laburnum anagyroides
Maggiociondolo
Mespilus germanica
Nespolo
Morus alba
Gelso bianco
Ostrya carpinofolia
Carpino nero
Pinus sylvestris
Pino silvestre
Populus alba
Pioppo bianco
Populus canescens
Pioppo gatterino
85
Populus nigra italica
Pioppo cipressino
Prunus amygdalus
Mandorlo
Prunus armeniaca
Albicocco
Prunus avium
Ciliegio
Prunus cerasifera
Mirabolano
Prunus mahaleb
Ciliegio canino
Quercus petraea
Rovere
Quercus pubescens
Roverella
Quercus robur (Q. peduncolata)
Farnia
Sambucus nigra
Sambuco
Sorbus aucuparia
Sorbo degli uccellatori
Sorbus domestica
Sorbo domestico
Sorbus torminalis
Ciavardello
Taxus baccata
Tasso
Tilia cordata
Tiglio
Tilia platyphyllos
Tiglio nostrale
Ulmus campestris
Olmo campestre
2. Specie arbustive
Nome scientifico
Nome comune
Buxus sempervirens
Bosso
Colutea arborescens
Vescicaria
Cornus sanguinea
Sanguinello
Coronilla emerus
Cornetta dondolina
Corylus avellana
Nocciolo
Euonymus europaeus
Fusaggine o berretta da prete
Frangula alnus
Frangola
Hippophae rhamnoides
Olivello spinoso
Ligustrum vulgare
Ligustro
Paliurus spina christi
Marruca
86
Prunus spinosa
Prugnolo
Rhamnus cathartica
Spincervino
Rosa canina
Rosa selvatica
Ruscus aculeatus
Pungitopo
Cytisus scoparius
Ginestra dei carbonai
Spartium junceum
Ginestra
Staphylea pinnata
Borsolo
Viburnum lantana
Lantana
Viburnum opulus
Pallon di neve
GRUPPO B – Specie vegetali arboree e arbustive appartenenti alle associazioni naturali
vegetali naturalizzate e/o a sufficiente adattabilitá all'ambiente locale
1. Specie arboree
Nome scientifico
Nome comune
Alnus cordata
Ontano napoletano
Diospyros kaki
Cachi
Morus nigra
Gelso nero
Olea europaea
Olivo
Prunus domestica
Susino
Quercus cerris
Cerro
Quercus ilex
Leccio
Tilia spp.
Tiglio (cultivar non autoctone)
2. Specie arbustive
Nome scientifico
Nome comune
Laurus nobilis
Alloro
Punica granatum
Melograno
Syringa vulgaris
Lillà
Viburnum tinus
Laurotino
87
GRUPPO C – Specie vegetali non comprese negli elenchi A-B-D
GRUPPO D –Specie vegetali a rapida crescita o infestanti
1. Specie arboree
Nome scientifico
Nome comune
Acer negundum
Acero americano
Ailanthus glandulosa
Ailanto
Albizia julibrissin
Albizzia
Broussonetia papyrifera
Gelso da carta
Chamaecyparis spp.
Falso cipresso
Cupressocyparis leilandii
Cupressociparis
Cupressus arizonica
Cipresso dell’Arizona
Ficus carica
Fico
Picea abies
Abete rosso
Pinus nigra
Pino nero
Populus hibrida
Pioppo ibrido
Robinia pseudoacacia
Robinia
Salix spp.
Salici specie varie con esclusione del Salix alba
Thuia spp.
Tuia
88
ALLEGATO
2.
CLASSIFICAZIONE
DEGLI
ALBERI
IN
BASE
ALLA
DIMENSIONE DELLA CHIOMA A MATURITÀ
Prima grandezza
Seconda grandezza
Terza grandezza
Raggio superiore a 6 m
Raggio da 3 a 6 m
Raggio fino a 3 m
Ippocastano
Ippocastano rosso
Albizzia
(Aesculus hippocastanum)
(Aesculus x carnea “Briotii”)
(Albizzia julibrissin)
Ailanto
Orniello
Ontano nero
(Ailanthus altissima)
(Fraxinus ornus)
(Alnus glutinosa)
Platano
Frassino ossifillo
Langestroemia
(Platanus x acerifolia)
(Fraxinus oxycarpa)
(Lagestroemia indica)
Bagolaro
Ginkgo
Albero di Giuda
(Celtis australis)
(Ginkgo biloba)
(Cercis siliquastrum)
Frassino maggiore
Spino di Giuda
Olivello di Boemia
(Fraxinus excelsior)
(Gleditsia triacanthos inermis)
(Eleagnus angustifolia)
Liriodendro
Carpino
Cipresso
(Liriodendron tulipifera)
(Carpinus betulus)
(Cupressus sempervirens)
Magnolia
Liquidambar styraciflua
Nespolo del Giappone
(Magnolia grandiflora)
Pino da pinoli
(Eryobotria japonica)
Morus alba
(Pinus pinea)
Pioppo bianco
(Melia azaderach)
Morus nigra
(Populus alba)
Olmo siberiano
Morus platanifolia
Robinia pseudoacacia e Robinia
ps. “umbraculifera”
Prunus avium
Pero da fiore
(Quercus ilex)
Farnia
(Pyrus calleryana)
Populus tremula
(Quercus robur)
Quercus x turneri
Pioppo cipressino
(Populus nigra "Italica")
(Ulmus pumila)
Leccio
Melia
Salice fragile
(Salix fragilis)
Sophora japonica
Salice da vimini
(Salix viminalis)
Tiglio
Taxodium disticum
(Tilia sspp)
Tasso
(Taxus baccata)
89
ALLEGATO 3. DETERMINAZIONE INDENNIZZI DOVUTI PER DANNI O
REINTEGRI DEL PATRIMONIO ARBOREO PUBBLICO E
PRIVATO
1
Calcolo del valore ornamentale di una pianta
La stima economica del valore di alberi ornamentali, che rientrano tra le piante
difficilmente riproducibili (ossia tra i soggetti che raggiungono la maturità biologica e
ornamentale in un periodo relativamente lungo, e in ogni caso superiore agli 8 anni) è
computata sulla base di un criterio di valutazione parametrico che tiene conto di tutti gli
aspetti (biologico, sanitario, estetico, di localizzazione) influenzanti il valore dell’albero.
Il valore della pianta V è commisurato secondo tre variabili (prezzo di base, indice di
dimensione e indice estetico e dello stato fitosanitario) secondo la seguente formula:
V =
(a x b x c)
dove:
a :
Prezzo di vendita al dettaglio;
b :
Indice secondo le dimensioni;
c :
Indice secondo il valore estetico e lo stato fitosanitario.
Il prezzo di vendita al dettaglio (a) è riferito all’elenco prezzi delle opere a verde in uso
presso l’Amministrazione Comunale relativo a genere, specie e varietà della pianta in
oggetto, riferito ad un esemplare di circonferenza media 14/16 cm per le specie
latifoglie o 15-18 cm (altezza media 250-300 cm) per le conifere. Nel caso la specie non
fosse contemplata nell’elenco prezzi di cui sopra, occorre fare riferimento al prezziario
aggiornato redatto dalla locale Camera di Commercio e Industria.
L’indice secondo le dimensioni (b) fa riferimento al diametro del tronco della pianta,
misurato a 1 m di altezza dal colletto, e rapportato alla seguente tabella:
90
Ø cm
Indice
Ø cm
Indice
Ø cm
Indice
< di 15
1
da 15 a 20
2
da 21 a 25
3
da 26 a 30
4
da 31 a 35
5
da 36 a 40
6
da 41 a 45
8
da 46 a 50
10
da 51 a 56
12
da 56 a 60
13
da 61 a 65
15
da 66 a 70
17
da 71 a 75
20
da 76 a 80
25
> di 80
30
Per quanto concerne l’indice estetico e fitosanitario (c), la tabella di seguito riportata
consente di individuare il più appropriato valore:
2
10
=
pianta isolata, sana e di grande rilevanza estetica
9
=
pianta in filare sana e di grande rilevanza estetica
8
=
pianta in gruppo, sana e di grande rilevanza estetica
7
=
pianta isolata in discrete condizioni fitosanitarie
6
=
pianta in filare in discrete condizioni fitosanitarie
5
=
pianta in gruppo in discrete condizioni fitosanitarie
4
=
pianta isolata in cattive condizioni fitosanitarie
3
=
pianta in filare in cattive condizioni fitosanitarie
2
=
pianta in gruppo in cattive condizioni fitosanitarie
1
=
pianta deperiente o ormai priva di valore
Valutazione dei danni agli alberi, agli arbusti ai tappeti erbosi e agli arredi
I danni arrecati agli alberi sono proporzionali al loro valore.
a) Danni per ferite al tronco e scortecciamenti
In questi casi il danno è proporzionale al rapporto larghezza ferita/circonferenza del
tronco.
91
LESIONI IN % CIRCONFERENZA TRONCO INDENNITA' IN % VALORE DELL'ALBERO
Fino a 20
20
Fino a 25
25
Fino a 30
35
Fino a 35
50
Fino a 40
60
Fino a 45
80
Fino a 50
90
Il danno così determinato va aumentato di 1/3 per ogni 30 cm di altezza della ferita. In
questa valutazione si è tenuto conto della distruzione dei tessuti coticali che, se molto
estesa, può compromettere, in tempi più o meno lunghi, la vita stessa della pianta; in
particolare per l'insorgenza di infezioni fungine, carie e marciume.
a bis) Danni per lesioni radicali
In questi casi il danno è proporzionale alla distanza dello scavo dal tronco dell'albero.
DISTANZA DAL TRONCO
INDENNITA' IN % VALORE DELL'ALBERO
Inferiore a m 1,50
90
Da m 1,50 a m 2,50
80
Da m 2,50 a m 3,50
70
b) Danni alle parti aeree dell'albero
Per determinare i danni arrecati alle chiome degli alberi, occorre tener conto del loro
volume prima del danno accertato e stabilire una proporzione in base alla tabella di cui
al punto "a". Occorre anche tener conto degli interventi resi necessari per riequilibrare
la forma della chioma o per ridurre il danno (riformazione della chioma, tagli,
disinfezioni, ecc. ) eseguiti con personale alle dirette dipendenze del Comune.
c) Danni agli arbusti e tappeti erbosi
Nella fattispecie, per quantificare i danni causati ad arbusti e tappeti erbosi, verranno
prese in considerazione le tariffe dell'elenco prezzi del Bollettino della CCIAA di Reggio
Emilia, riferite all'anno ed al trimestre in cui si è verificato il danno accertato e
contestato.
92
ALLEGATO 4. SCHEMI PER LA TUTELA DEGLI ALBERI NELLE AREE DI
CANTIERE E/O PARTICOLARI OCCUPAZIONI
PUBBLICO
93
DI SUOLO
94
95
96
97
ALLEGATO 5. MODULISTICA
Allegato 5-1
Fac-simile riferito all’articolo 10 1a e 1b
Marca
da bollo
AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI BOLOGNA
Il/La
Sottoscritto/a
………….…..………………………………………………………….…………………………………
residente in via……………………………………………..………….…..…….n° ………… città …………………………..……
in qualità di ……………………………..……….……. (proprietario o amministratore), oppure in qualità di
delegato (allegare la delega) dal Sig.re/Sig.ra …………………………………………………………………………………….
residente in via……………………………………………………………...…….n° ……….… città ……………..…………..……
* Valendosi delle disposizioni, in materia di dichiarazioni sostitutive, di cui agli artt. 46 e 47 del Testo Unico della
normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste
dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o
mendaci, sotto la propria personale responsabilità
CHIEDE
l’autorizzazione all’abbattimento di n. …………..… esemplare/i arboreo/i appartenente/i alla specie
botanica………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ubicato/i in via …………………………………………………………….…..…n°……….……città……………………………..….
CARATTERISTICHE DENDROMETRICHE
Classi:
diametro tronco (rilevato a mt. 1,30 di altezza) cm……….…
altezza (pianta) mt.….…………
ampiezza (diametro chioma) mt.……………..
in quanto:
non più vegeto/i;
in pessime condizioni vegetative e fitosanitarie;
presenta una eccessiva inclinazione.
Altro:
.………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
Si allega la seguente documentazione in numero di …….… copie:
98
fotografia policroma per ogni albero interessato
planimetria del lotto con evidenziata l’ubicazione di ogni singolo albero da abbattere
nel caso di esemplari arborei classificati come monumentali (ai sensi della L. R. 2/77),
autorizzazione preventiva rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale
perizia strumentale redatta da tecnico specificatamente abilitato (perito agrario, dottore
agronomo o dottore forestale) per alberi di grande rilevanza, intendendo con ciò esemplari
arborei aventi diametro del tronco, rilevato a m 1,30, superiore a cm. 60 (circonferenza cm. 189)
per genere e specie appartenente ai gruppi A, B, e C e superiore a cm 100 (circonferenza cm
315) appartenenti al gruppo D
autorizzazione rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale nel caso di esemplari classificati
monumentali e tutelati da apposito decreto regionale cosi come stabilito dall’ art. 6 della L.R. n°
2/77
1 marca da bollo da 14,62 euro da apporre sull’atto autorizzatorio o di diniego
DICHIARA
di essere a conoscenza che il competente ufficio comunale si riserverà la facoltà di richiedere a suo
insindacabile giudizio una perizia statica strumentale nel caso l’albero non manifesti evidenti sintomi di
sofferenza o di precaria stabilità.
ESCLUDE
sotto la propria responsabilità, che la domanda sia in qualche modo connessa ad interventi edilizi anche
se solo richiesti.
Si prega di fare riferimento al Signor …………………………………………………………………………………….………….
telefono ……….………………………………………………………... in qualità di …………………………………….…………...
Bologna………………
Firma ……………………………...…
99
Allegato 5-2
Fac-simile riferito all’articolo 10 1c
AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI BOLOGNA
Il/La
Sottoscritto/a
………….…..………………………………………………………….…………………………………
residente in via……………………………………………..………….…..…….n° ………… città …………………………..……
in qualità di ……………………………..……….……. (proprietario o amministratore), oppure in qualità di
delegato (allegare la delega) dal Sig.re/Sig.ra …………………………………………………………………………………….
residente in via……………………………………………………………...…….n° ……….… città ……………..…………..……
* Valendosi delle disposizioni, in materia di dichiarazioni sostitutive, di cui agli artt. 46 e 47 del Testo Unico della
normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste
dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o
mendaci, sotto la propria personale responsabilità
CHIEDE
l’autorizzazione all’abbattimento di n. …………..… esemplare/i arboreo/i appartenente/i alla specie
botanica………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ubicato/i in via …………………………………………………………….…..…n°……….……città……………………………..….
per realizzare il riassetto e/o ricostruzione filologica dell’area verde di pertinenza dell’edificio.:
Si allega la seguente documentazione in numero di 2 copie:
fotografia policroma per ogni albero interessato
planimetria in scala 1:500 che riporti gli esemplari arborei per i quali si propone l’eliminazione,
la nuova sistemazione migliorativa del giardino con la localizzazione dei nuovi esemplari
introdotti individuati per genere e specie secondo la nomenclatura binomia
relazione redatta da tecnico abilitato (perito agrario, dottore agronomo o dottore forestale) che
individui lo stato di fatto, specie, dimensioni, stato fitosanitario di ogni singolo esemplare
arboreo, che illustri e motivi l’intervento di progetto
nel caso in cui il riassetto dell’area verde interessi parchi o giardini storici o testimoniali (vedi
art. 40 del RUE) la relazione redatta da tecnico abilitato (perito agrario, dottore agronomo o
dottore forestale) dovrà contenere un’analisi storico - morfologica corredata da: a)
documentazione catastale(qualora esistente) fino al periodo dello Stato Pontificio, antiche
stampe, fotografie d’epoca, documenti d’archivio, foto aeree, rilievi antichi, ecc…; b) rilievo
delle finiture esterne, con particolare indicazione delle pavimentazioni, dei materiali usati per
cordoli e soglie per capire il grado di alterazione subita (se esistente) e alle volte per datare gli
interventi postumi; c) il rilievo dei materiali impiegati per le strutture qualificanti gli spazi esterni
100
perizia fitosanitaria e/o statica per gli esemplari arborei dei grande rilevanza
così come
individuati all’art. 2 comma 2 del presente regolamento
nel caso di esemplari arborei classificati come monumentali (ai sensi della L. R. 2/77),
autorizzazione preventiva rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale
ricevuta del pagamento diritti di segreteria (€ 50)
ESCLUDE
sotto la propria responsabilità, che la domanda sia in qualche modo connessa ad interventi edilizi anche
se solo richiesti.
Si prega di fare riferimento al Signor …………………………………………………………………………………….………….
telefono ……….………………………………………………………... in qualità di …………………………………….…………...
Bologna………………
Firma ……………………………...…
101
Allegato 5-3
Fac-simile riferito all’articolo10 1d
AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI BOLOGNA
Il/La
Sottoscritto/a
………….…..………………………………………………………….…………………………………
residente in via……………………………………………..………….…..…….n° ………… città …………………………..……
in qualità di ……………………………..……….……. (proprietario o amministratore), oppure in qualità di
delegato (allegare la delega) dal Sig.re/Sig.ra …………………………………………………………………………………….
residente in via……………………………………………………………...…….n° ……….… città ……………..…………..……
* Valendosi delle disposizioni, in materia di dichiarazioni sostitutive, di cui agli artt. 46 e 47 del Testo Unico della
normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste
dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o
mendaci, sotto la propria personale responsabilità
CHIEDE
l’autorizzazione all’abbattimento di n. …………..… esemplare/i arboreo/i appartenente/i alla specie
botanica………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ubicato/i in via …………………………………………………………….…..…n°……….……città……………………………..….
in quanto il sesto d’impianto insufficiente ostacola il regolare e armonico sviluppo vegetativo.
Si allega la seguente documentazione in numero di 2 copie:
planimetria in scala 1:500 atta ad individuare lo stato di fatto del giardino con la localizzazione
del patrimonio arboreo ed arbustivo, dimensioni degli alberi rilevate a 1,30 m. dal colletto,
genere e specie secondo la nomenclatura binomia
planimetria in scala 1:500 che riporti gli esemplari arborei per i quali si propone l’eliminazione,
la nuova sistemazione migliorativa del giardino con la localizzazione dei nuovi esemplari
introdotti individuati per genere e specie secondo la nomenclatura binomia
documentazione fotografica a colori complessiva dell’area e di ogni singolo esemplare oggetto
di abbattimento
relazione redatta da tecnico specificatamente abilitato (perito agrario, dottore agronomo o
dottore forestale) che individui lo stato di fatto, specie, dimensioni, stato fitosanitario di ogni
singolo esemplare arboreo, che illustri e motivi l’intervento di progetto
ricevuta del pagamento diritti di segreteria (€ 50)
102
Si esclude, sotto la propria responsabilità, che la domanda sia in qualche modo connessa ad interventi
edili anche se solo richiesti.
ESCLUDE
sotto la propria responsabilità, che la domanda sia in qualche modo connessa ad interventi edilizi anche
se solo richiesti.
Si prega di fare riferimento al Signor …………………………………………………………………………………….………….
telefono ……….………………………………………………………... in qualità di …………………………………….…………...
Bologna………………
Firma ……………………………...…
103
Allegato 5-4
Fac.simile riferito all’articolo 10 1e
AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI BOLOGNA
Il/La
Sottoscritto/a
………….…..………………………………………………………….…………………………………
residente in via……………………………………………..………….…..…….n° ………… città …………………………..……
in qualità di ……………………………..……….……. (proprietario o amministratore), oppure in qualità di
delegato (allegare la delega) dal Sig.re/Sig.ra …………………………………………………………………………………….
residente in via……………………………………………………………...…….n° ……….… città ……………..…………..……
* Valendosi delle disposizioni, in materia di dichiarazioni sostitutive, di cui agli artt. 46 e 47 del Testo Unico della
normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste
dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o
mendaci, sotto la propria personale responsabilità
CHIEDE
l’autorizzazione all’abbattimento di n. …………..… esemplare/i arboreo/i appartenente/i alla specie
botanica………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ubicato/i in via …………………………………………………………….…..…n°……….……città……………………………..….
in quanto l’albero è ubicato in posizione non idonea.
Si allega la seguente documentazione in numero di 2 copie:
planimetria del lotto in scala 1:100 con evidenziata l’ubicazione degli alberi interessati.
documentazione fotografica a colori complessiva dell’area e di ogni singolo esemplare oggetto
di abbattimento.
relazione redatta da tecnico abilitato (dottore agronomo o dottore forestale, perito agrario) che
individui lo stato di fatto, dimensioni degli alberi rilevate a 1,30 m. dal colletto, genere e specie
secondo la nomenclatura binomia, stato fitosanitario di ogni singolo esemplare arboreo, che
illustri e motivi l’intervento di progetto.
ricevuta del pagamento diritti di segreteria (€ 50)
ESCLUDE
sotto la propria responsabilità, che la domanda sia in qualche modo connessa ad interventi edilizi anche
se solo richiesti.
104
Si prega di fare riferimento al Signor …………………………………………………………………………………….………….
telefono ……….………………………………………………………... in qualità di …………………………………….…………...
Bologna………………
Firma ……………………………...…
105
Allegato 5- 5
Fac.simile riferito all’articolo 10 1f
AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI BOLOGNA
Il/La
Sottoscritto/a
………….…..………………………………………………………….…………………………………
residente in via……………………………………………..………….…..…….n° ………… città …………………………..……
in qualità di ……………………………..……….……. (proprietario o amministratore), oppure in qualità di
delegato (allegare la delega) dal Sig.re/Sig.ra …………………………………………………………………………………….
residente in via……………………………………………………………...…….n° ……….… città ……………..…………..……
* Valendosi delle disposizioni, in materia di dichiarazioni sostitutive, di cui agli artt. 46 e 47 del Testo Unico della
normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste
dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o
mendaci, sotto la propria personale responsabilità
CHIEDE
l’autorizzazione all’abbattimento di n. …………..… esemplare/i arboreo/i appartenente/i alla specie
botanica………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ubicato/i in via …………………………………………………………….…..…n°……….……città……………………………..….
in quanto l’albero sta provocando danni gravi a strutture.
Si allega la seguente documentazione in numero di 2 copie:
1 fotografia a colori per ogni albero interessato (formato minimo 10x15)
planimetria del lotto in scala adeguata con evidenziata l’ubicazione degli alberi interessati
esaustiva documentazione fotografica dei danni prodotti alle strutture in corrispondenza delle
alberature
perizia redatta da tecnico specificatamente abilitato (ingegnere, geologo, architetto, geometra,
perito edile) che determini la stima dei danni strutturali e il computo metrico estimativo dei
lavori necessario al ripristino delle strutture o dei manufatti
autorizzazione rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale nel caso di esemplari classificati
monumentali e tutelati da apposito decreto regionale cosi come stabilito dall’ art. 6 della L.R. n°
2/77
ricevuta del pagamento diritti di segreteria (€ 50)
Si prega di fare riferimento al Signor …………………………………………………………………………………….………….
106
telefono ……….………………………………………………………... in qualità di …………………………………….…………...
Bologna………………
Firma ……………………………...…
107
Allegato 5-6
Fac.simile riferito all’articolo 10 1g
AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI BOLOGNA
Il/La
Sottoscritto/a
………….…..………………………………………………………….…………………………………
residente in via……………………………………………..………….…..…….n° ………… città …………………………..……
in qualità di ……………………………..……….……. (proprietario o amministratore), oppure in qualità di
delegato (allegare la delega) dal Sig.re/Sig.ra …………………………………………………………………………………….
residente in via……………………………………………………………...…….n° ……….… città ……………..…………..……
* Valendosi delle disposizioni, in materia di dichiarazioni sostitutive, di cui agli artt. 46 e 47 del Testo Unico della
normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste
dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o
mendaci, sotto la propria personale responsabilità
CHIEDE
l’autorizzazione all’abbattimento di n. …………..… esemplare/i arboreo/i appartenente/i alla specie
botanica………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ubicato/i in via …………………………………………………………….…..…n°……….……città……………………………..….
in quanto l’albero impedisce l’esecuzione di adeguamenti normativi e di interventi di manutenzione
ordinaria.
Si allega la seguente documentazione in numero di …..… copie:
n.1 fotografia a colori per ogni albero interessato (formato minimo 10x15) e inquadramento
fotografico generale del lotto interessato dagli interventi
relazione redatta da tecnico specificatamente abilitato (ingegnere, geologo, architetto,
geometra, perito edile) descrittiva dell’intervento
planimetria del lotto in scala adeguata con evidenziate l’ubicazione degli alberi interessati
differenziando graficamente quelli da mantenere o da abbattere, le opere da realizzare e i
particolari costruttivi riferiti allo specifico progetto compreso l’area di cantierizzazione
autorizzazione rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale nel caso di esemplari classificati
monumentali e tutelati da apposito decreto regionale cosi come stabilito dall’ art. 6 della L.R. n°
2/77
ricevuta del pagamento diritti di segreteria (€ 50)
Si prega di fare riferimento al Signor …………………………………………………………………………………….………….
108
telefono ……….………………………………………………………... in qualità di …………………………………….…………...
Bologna………………
Firma ……………………………...…
109
Allegato 5-7
Fac-simile di richiesta per servizio fitosanitario Regione E-R/Privati
Al Servizio Fitosanitario Regionale
Via di Saliceto, 81 - 40128 Bologna
D.M. 17 aprile 1998: Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del
platano (Ceratocystis fimbriata)
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE INTERVENTI SU PLATANO
DA PARTE DI PRIVATI
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………………
residente in Comune di ……………….………………. Via …………………………………………………….….……. n. …………
(recapito telefonico n. …………………………………………………….………………) ai sensi dell' art.5 del D.M. 17/4/98
CHIEDE L'AUTORIZZAZIONE
All'abbattimento di n……. platani/o posti/o in via……………………………………………….……………. n. ………..
Località ……………………………………………..…………..Comune di …………………………………………………………
Alla potatura di n……... platani/o posti/o in via………………………………………………………..……. n. …….…..
Località …..……………………………………………….…….Comune di …………………………………………………………
All'esecuzione di lavori che coinvolgono l'apparato radicale di n………... platani/o posti/o in
via……………..……………………………………………………………………………………………………….
n.
…………...
Località …………………………………………………….…….Comune di ……………………………………..…………………
A TAL FINE DICHIARA
Di effettuare o di fare effettuare le operazioni di potatura durante il riposo vegetativo e comunque
non oltre il 31 marzo
Di disinfettare o di far disinfettare le superfici di taglio superiori ai 10 cm con principi attivi
fungistatici (tiofanato metile)
110
Di disinfettare o far disinfettare gli attrezzi da lavoro con sali quaternari di ammonio nel passaggio
da un albero all'altro
Di impegnarsi a comunicare tempestivamente al SFR l'inizio delle operazioni
Se, trascorsi 30 giorni dalla data odierna non avrò ricevuto vostre comunicazioni, mi avvarrò della clausola
prevista all'art. 5 comma 3 del citato decreto (silenzio - assenso) ed effettuerò gli interventi anche in assenza
della vostra autorizzazione.
In fede
Data
111
Allegato 5-7
Fac-simile di richiesta per servizio fitosanitario Regione E-R/Enti Pubblici
Al Servizio Fitosanitario Regionale
Via di Saliceto, 81 - 40128 Bologna
D.M. 17 aprile 1998: Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del
platano (Ceratocystis fimbriata)
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE INTERVENTI SU PLATANO
DA PARTE DI ENTI PUBBLICI
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………………
In
qualità
di………………………………….………..dell'Ente
…………………………………………………..…………………..
(recapito telefonico n. ………………………………………………..……….. Fax n…..….………………………………………….)
ai sensi dell'art. 5 del D.M. 17/4/98
CHIEDE L'AUTORIZZAZIONE
All'abbattimento delle seguenti alberature di platano:
Via ……………………………………………………………………………………….…………….. n. platani……………………………..
Via ……………………………………………………………………………………….…………….. n. platani……………………………..
Alla potatura delle seguenti alberature di platano:
Via ……………………………………………………………………………………….…………….. n. platani……………………………..
Via ……………………………………………………………………………………….…………….. n. platani……………………………..
All'esecuzione di lavori che coinvolgono l'apparato radicale delle seguenti alberature di platano:
Via …………………………….………………………………………………………….…………….. n. platani……………………………..
Via …………………………….………………………………………………………….…………….. n. platani……………………………..
112
A TAL FINE DICHIARA
Di effettuare o di fare effettuare le operazioni di potatura durante il riposo vegetativo e comunque
non oltre il 31 marzo
Di disinfettare o di far disinfettare le superfici di taglio superiori ai 10 cm con principi attivi
fungistatici (tiofanato metile)
Di disinfettare o far disinfettare gli attrezzi da lavoro con sali quaternari di ammonio (benzalconio
cloruro 2%) nel passaggio da un albero all'altro
Di impegnarsi a comunicare tempestivamente al SFR l'inizio delle operazioni.
Se, trascorsi 30 giorni dalla data odierna non avremo ricevuto vostre comunicazioni, ci si avvarrà della
clausola prevista all'art. 5 comma 3 del citato decreto (silenzio - assenso) pertanto gli interventi saranno
effettuati anche in assenza della vostra autorizzazione .
In fede
Data
113
ALLEGATO 6. DEFINIZIONI ED INQUADRAMENTO DELLE AREE FORESTALI
Le definizioni relative alle "Aree forestali" sono in accordo con quelle presenti nella
deliberazione della Giunta regionale n. 2141 del 2 maggio 1990, nell'Inventario forestale
regionale, nella metodologia per la realizzazione della Carta forestale regionale, nonché
nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF) (D.C.R. n. 2354 del 1marzo
1995).
Sono definite "Aree forestali" le superfici caratterizzate dalla presenza di vegetazione
arborea ed arbustiva spontanea o di origine artificiale in grado di produrre legno o altri
prodotti classificati usualmente come forestali e di esercitare un'influenza sul clima, sul
regime idrico, sulla flora e sulla fauna.
Le "Aree forestali" si differenziano dalle aree a vegetazione erbacea spontanea per la
presenza diffusa ed uniforme di alberi ed arbusti che esercitano una copertura del suolo
maggiore rispettivamente al 20% e al 40% dell'area di riferimento.
Sono inclusi nelle "Aree forestali":
- i soprassuoli boschivi o boschi;
- i boschetti;
- gli arbusteti;
- le aree temporaneamente prive di vegetazione arborea od arbustiva per cause naturali
o artificiali che non siano state adibite ad uso diverso da quello originario (tagliate, aree
incendiate ecc.);
- i rimboschimenti intesi come impianti arborei di origine artificiale non soggetti ad
interventi di carattere agronomico lasciati evolvere naturalmente od assoggettati ad
interventi selvicolturali;
- le formazioni vegetali lineari.
Sono "soprassuoli boschivi", o più comunemente boschi, tutte le aree con vegetazione
arborea diffusa le cui chiome coprono per almeno il 20% la superficie di riferimento e
che abbiano un’estensione minima di 5.000 m2, un'altezza media superiore a 5 m ed
una larghezza minima non inferiore a 20 m.
Sono definite "boschetti" le formazioni vegetali di origine naturale o artificiale, non
sottoposte a pratiche agronomiche, costituite da specie arboree con la compresenza
eventuale di specie arbustive. La componente arborea (individui di altezza superiora a 5
114
m) esercita una copertura sul suolo superiore al 40% e la superficie complessiva di
riferimento è inferiore a 5.000 m2.
Per "arbusteti, cespuglieti, formazioni a macchia" si intendono le formazioni vegetali
naturali, raramente d'impianto antropico, a prevalenza di specie tendenzialmente
policormiche decidue, semidecidue o sempreverdi aventi un'altezza media inferiore a 5
m, esercitanti una copertura del suolo superiore al 40%. La componente arborea,
rappresentata da specie forestali tendenzialmente monocormiche di altezza superiore a
5 m copre il suolo per una percentuale inferiore al 20%. Le formazioni arbustive
esercitanti una copertura del suolo inferiore al 40% relativamente alla superficie di
riferimento non rientrano nelle "aree forestali".
Le "aree transitoriamente prive di vegetazione arborea" sono zone ricoperte o non
ricoperte da arbusti e/o alberetti di altezza inferiore a 5 m, limitrofe o comprese
all'interno di soprassuoli boschivi. Le specie arboree di altezza media superiore a 5 m
eventualmente presenti esercitano sul suolo una copertura inferiore al 20%. Sono
incluse: le superfici prive di vegetazione arborea par cause naturali - radure, vuoti ecc.
all'interno di soprassuoli boscati di larghezza superiore a 20 m; le tagliate; le aree in
rinnovazione e le zone in cui la copertura boschiva sia scomparsa per calamità naturali
(incendi, vento, frane ecc.) e che non abbiano ricevuto una destinazione d'uso diversa
da quella a bosco.
Rientrano nei "rimboschimenti" gli impianti artificiali di specie legnose destinate a
fornire prodotti classificati come forestali o ad esercitare particolari funzioni di
protezione ambientale o di carattere sociale, estetico e/o ricreativo (polifunzionalità).
Essi hanno un'altezza media inferiore a 5 m ed occupano una qualsivoglia estensione.
Deve intendersi "formazione vegetale lineare" qualsiasi formazione arbustiva o arborea
di origine naturale o antropica avente larghezza media inferiore a 20 m e lunghezza pari
ad almeno 3 volte la dimensione media della larghezza. In caso di preponderante
componente arborea (formazioni di ripa o di forra, fasce frangivento ecc.) l'altezza
media della vegetazione arborea è maggiore di 5 m. In caso di prevalente presenza di
specie arbustive (siepi, siepi alberate) l'altezza media della vegetazione risulta inferiore
a 5 m.
Sono esclusi i filari di piante arboree, quali, ad esempio, le alberature stradali non
accompagnate da una significativa complessità strutturale, come nelle siepi alberate,
che, quindi, sono incluse.
115
Le aree forestali sono normale dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale
(D.C.R. n. 2354 del 1 marzo 1995).
116
Il presente Regolamento è stato elaborato a cura del Gruppo di Lavoro dell’Unità
Intermedia Interventi per il verde, del Settore Ambiente e Verde Urbano, composto da:
Dott. Roberto Diolaiti
Dirigente U. I. Interventi per il Verde
P. A. Fabio Cocchi
Funzionario U. I. Interventi per il Verde
Dott.ssa Zita d’Orio
Funzionario U. I. Interventi per il Verde
P. A. Roberto Pinardi
Funzionario U. I. Interventi per il Verde
Coordinamento generale:
Dott. Roberto Diolaiti
Direttore settore Ambiente e Verde Urbano
Assessore Ambiente, Sport, Protezione Civile e Giovani:
Dott.ssa Anna
Patullo
Supervisione:
Dott. Giacomo Capuzzimati
Direttore Operativo
Procedure e procedimenti:
Dott.ssa Deanna Passerini
Responsabile U. I. Programmazione e Controllo
del settore Ambiente e Verde Urbano
Segreteria tecnica:……………………………..
Sono stati forniti contributi e approfondimenti specifici da:
Bologna, gennaio 2009
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