Regolamento del verde pubblico

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Regolamento del verde pubblico
REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE
APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 84 DEL 19/12/2013
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TITOLO I - PRINCIPI GENERALI PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO
ARTICOLO 1. FINALITÀ
1) L'Amministrazione Comunale in conformità con i principi sanciti dall’articolo 9, comma II, della Costituzione,
riconosce l'importanza che la vegetazione riveste quale elemento fondamentale del paesaggio (il valore del
paesaggio è tutelato dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 e dalla Convenzione Europea del Paesaggio), nonché
in considerazione del ruolo di vitale importanza per la tutela dell'ambiente e dell'igiene, intende salvaguardare,
attraverso il presente regolamento, le aree destinate a verde pubblico e privato, definendo le modalità di
intervento nonché le trasformazioni del territorio più consone al mantenimento e allo sviluppo della
vegetazione esistente: tutelando e dove possibile incrementando le presenze arboree nel contesto urbano e
finalizzando gli interventi ad una più agevole accessibilità e ad una maggiore facilitazione di collegamenti
naturali, allo scopo di realizzare un sistema complesso di reti ecologiche urbane.
2) Le norme contenute nel presente regolamento hanno, pertanto, lo scopo di:
a) promuovere la qualità urbana per quanto attiene la vegetazione ed in particolare il patrimonio
arboreo;
b)
promuovere la sensibilità civica nei confronti della vegetazione urbana;
c) promuovere la fruizione da parte della collettività delle aree pubbliche vegetate, con particolare
attenzione alla vivibilità oltre che all' estetica delle stesse;
d) assicurare la massima sicurezza possibile nella fruizione mediante scelte opportune delle specie,
corrette tecniche di impianto e coltivazione, monitoraggio dello stato e dell' evoluzione della vegetazione;
e)
Perseguire la creazione di connessioni ecologiche fra le diverse aree, gestire l'integrazione
paesaggistica di nuovi soggetti arborei nel rispetto delle peculiarità ecologiche e culturali del tessuto
locale;
f) Perseguire l'incremento qualitativo della vegetazione urbana, salvaguardando e potenziando diversità e
peculiarità degli ecosistemi;
g) Attribuire una generale priorità alla salvaguardia della vegetazione rispetto ad altri interventi, in
considerazione della difficoltà di ricostituzione in tempi brevi della complessa rete biologica ed ecologica
che si instaura fra la vegetazione e l’ ambiente artificiale urbano, attraverso la regolamentazione di tutte le
attività che interferiscono direttamente od indirettamente con la vegetazione, in particolare nel corso della
realizzazione di opere e/o lavori edili effettuati sia da soggetti pubblici che privati (nuove costruzioni,
opere di urbanizzazione, interventi manutentivi a fabbricati, infrastrutture cittadine, reti tecnologiche, ivi
compresi i lavori di interramento di linee per le telecomunicazioni ed altre utenze).
h) Costituire riferimento per la regolamentazione edilizia e la pianificazione urbanistica in ambito
comunale.
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ART. 2. AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Risultano compresi nell'ambito di applicazione del presente regolamento:
•
le aree utilizzate a verde pubblico e privato
•
le strade alberate pubbliche e private;
•
gli alberi e gli arbusti, pubblici o privati, presenti nel territorio comunale;
2. Gli interventi colturali sul verde pubblico e di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle proprietà
comunali, effettuati direttamente o tramite terzi dall'Amministrazione Comunale stessa, devono
rispettare i principi del presente regolamento.
3. Durante tali interventi sono ammesse deroghe al presente regolamento esclusivamente quando
non sia possibile nessun'altra razionale soluzione tecnica o progettuale, quando le opere da realizzare
abbiano la finalità di eliminare potenziali pericoli garantendo in questo modo la pubblica incolumità.
ARTICOLO 3. ESCLUSIONI
Sono esclusi dalla presente normativa:
a) gli interventi sulle alberature, siepi e arbusti collegati con attività in atto nell’ambito dell’esercizio
dell’attività agricola, quali alberi da frutto, in coltivazione o in stato di abbandono, ed alberi da legno in
coltivazione intensiva, boschi cedui,
b) vivai, orti ;
c) le coltivazioni arboree specializzate e semi-specializzate, quali impianti di origine esclusivamente
artificiale disposti su una o più file parallele in pieno campo;
d) le aree in stato abbandono colturale per le quali risulti necessario procedere ad interventi di bonifica
e miglioramento vegetazionale o di riassetto del territorio, attraverso abbattimento di specie infestanti
(erbacee perenni, arbustive, arboree)
e) i nuovi impianti artificiali realizzati con criteri selvicolturali e specificatamente destinati alla
produzione di legno;
f) ogni altra essenza arborea ed erbacea attinente all’attività agricola posta sul territorio agricolo, ad
eccezione degli alberi ed arbusti di pregio individuati dall’amministrazione comunale con specifico
censimento.
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g) specie a carattere infestante e/o allergizzante non autoctone in forma di singolo individuo, ceppaia
o nucleo appartenenti a specie non autoctone e/o invasive a titolo esemplificativo e non esaustivo:
Ailanthus, Robinia, Ficus carica
ARTICOLO 4 – COMPITI DEL COMUNE
1. Il Comune di Finale Ligure si impegna a:
a) fornire ai cittadini linee guida ovvero pareri prescrittivi e vincolanti finalizzati alla realizzazione
ed alla gestione del verde, fermo restando, in ambito privato, i compiti progettuali in capo ai
professionisti competenti in materia, quali Dottori Agronomi, Dottori Forestali, Agrotecnici,
Periti Agrari e finalizzate alla prevenzione della diffusione delle pollinosi in città;
b) redigere/aggiornare il censimento del patrimonio verde pubblico esistente;
c) redigere/aggiornare il censimento del patrimonio arboreo così come previsto dall’art. 2 della
Legge 14 gennaio 2013 n. 10 Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani;
d) redigere entro due mesi prima della scadenza di ogni mandato il bilancio arboreo Comunale
così come previsto dall’art. 2 della Legge 14 gennaio 2013 n. 10 Norme per lo sviluppo degli
spazi verdi urbani;
e) redigere/aggiornare il censimento del patrimonio arboreo monumentale così come previsto
dall’art. 7 della Legge 14 gennaio 2013 n. 10 Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani;
f) eseguire sul verde di proprietà comunale, operazioni di manutenzione ordinaria e
straordinaria;
g) pubblicizzare il presente regolamento e fornire occasioni di informazione ai cittadini e alle ditte
che operano sul verde;
h) informare la cittadinanza attraverso i mezzi informatici e di comunicazione, nonché l’ufficio
Relazioni con il pubblico a riguardo degli interventi di particolare rilevanza sul verde pubblico e
a pubblicare preventivamente sul sito del Comune le perizie agronomiche riguardanti gli
abbattimenti degli alberi in aree pubbliche;
i)
promuovere la formazione nelle scuole sull’argomento oggetto del presente regolamento,
nonché iniziative di valorizzazione del verde tra le quali il coinvolgimento del Consiglio
Comunale dei ragazzi che potrà proporre iniziative finalizzate alla partecipazione attiva di tutte
le famiglie;
j)
stimolare il volontariato ed incentivare l’adozione delle aree verdi da parte di singoli cittadini.
Imprese e/o associazioni da attuarsi tramite specifici bandi e regolati da apposite
convenzioni/contratti ;
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k) diffondere i principi e le norme del regolamento nonché realizzare e/o promuovere con fondi di
bilancio e/o collaborazione con privati e associazioni manifestazioni incontri e seminari;
ARTICOLO 5. DIVIETI
1) Fatte salve le prescrizioni contenute nei successivi articoli, è vietato porre in atto comportamenti che
compromettano la vitalità del suolo, del soprassuolo e del sottosuolo nonché utilizzare le aree verdi
pubbliche o private per scopi non conformi alla loro destinazione d'uso.
2) a titolo indicativo, e non esaustivo, è vietato, nelle aree a verde sia pubbliche che private (salvo
quelle previste art.lo 3 del vigente regolamento):
a) accatastare materiale infiammabile;
b) abbandonare rifiuti;
c) impermeabilizzare il suolo;
d) effettuare scavi non autorizzati;
e) versare sali, acidi o sostanze dannose che possano inquinare il terreno, le fontane, i corsi e le
raccolte d'acqua;
f) eliminare, distruggere, tagliare, danneggiare in qualunque modo la vegetazione, con particolare
riferimento ad alberi e arbusti o parte di essi, fatti salvi gli interventi di potatura e gli abbattimenti
autorizzati o per i quali, ai sensi del presente regolamento, non è richiesta autorizzazione.
g) danneggiare l'apparato radicale, i fusti, la chioma delle piante;
h) effettuare legature degli alberi e degli arbusti con materiale non estensibile;
3) Oltre agli elementari divieti segnalati all'interno delle singole aree da apposita segnaletica, nelle aree
a verde pubblico è vietato:
a) danneggiare e/o imbrattare la segnaletica pubblica;
b) danneggiare e/o imbrattare giochi o elementi di arredo pubblici;
c) raccogliere o asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, terriccio, muschio, piante erbacee
annuali e perenni, strato superficiale di terreno;
d) calpestare le aiuole;
e) calpestare i tappeti erbosi pubblici ove sia espressamente vietato;
f) porre in atto qualsiasi comportamento che possa nuocere alla sicurezza, al benessere, al
riposo ed allo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
g) scavalcare transenne, ripari, steccati posti a protezione di strutture, piantagioni, prati, aiuole
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fiorite in aree pubbliche;
h) circolare con veicoli al di fuori dei percorsi destinati;
i) apporre insegne pubblicitarie e cartellonistica di ogni tipo, salvo interventi conseguenti
convenzioni e programmi di sponsorizzazione autorizzati dal comune;
j) affiggere sui tronchi degli alberi e sugli arbusti materiale di qualsiasi genere (volantini,
manifesti, ecc.) ad esclusione delle targhe di riconoscimento botanico o numerico
autorizzate;
k) appendere agli alberi ed agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi i cartelli
segnaletici;
l) mettere a dimora piante senza l'assenso dei competenti Uffici Comunali;
m) permettere ad un animale, in proprio affidamento, di cacciare, molestare o ferire un altro
animale o persone o danneggiare alberi, siepi e aiuole;
n) introdurre nuovi animali selvatici, senza l'assenso dell'Amministrazione Comunale o nutrire
quelli presenti, salvo che negli eventuali spazi attrezzati;
o) permettere ad un animale, in proprio affidamento, di imbrattare i viali e i giardini;
p) permettere il pascolo non autorizzato di animali;
q) sdraiarsi, campeggiare, pernottare senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione
Comunale;
r) effettuare operazioni di pulizia o manutenzione di veicoli o parti di essi;
s) abbandonare ogni genere di rifiuti;
t) sostare sotto alberi isolati o gruppi di piante nel corso di eventi meteorologici particolarmente
intensi;
u) svolgere qualsiasi attività e/o porre in atto comportamenti che, seppure non espressamente
vietati dalle norme del presente Regolamento, possano recare danno alla vegetazione
urbana ed alle attrezzature ivi insistenti o turbino la quiete delle persone;
v) accendere fuochi senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
ARTICOLO 6. VIGILANZA
Gli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni del presente regolamento sono i pubblici
ufficiali appartenenti al Settore Tecnico Ambiente che provvede al rilascio delle autorizzazioni in materia
unitamente al Settore tecnico competente in materia di manutenzione e gestione del verde, gli appartenenti al
Corpo della Polizia Municipale e ulteriori organi di controllo competenti e presenti sul territorio.
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TITOLO II - NORME GENERALI PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO
ARTICOLO 7 - DIFESA FITOSANITARIA E INDICAZIONI SU PIANTE ALLERGENICHE E/O VELENOSE
1) Ai sensi del presente regolamento, per intervento fitosanitario in ambito urbano è da intendersi ogni
trattamento effettuato con prodotti fitosanitari sia in ambito pubblico che privato, avente come finalità
la prevenzione e/o la cura da avversità di origine biotica della vegetazione. Tali trattamenti sono
finalizzati a migliorare le condizioni di vita delle piante affinché esplichino in maniera ottimale la loro
funzione ecologica ed ornamentale. Non sono riconducibili alla tipologia di intervento fitosanitario gli
eventuali trattamenti di disinfestazione sul verde per il controllo di animali nocivi e/o fastidiosi per 1'
uomo (Zanzare, Calabroni, ecc.), settore affidato generalmente al monitoraggio da parte delle ASL e
per il quale sono attribuite particolari funzioni anche ai Vigili del Fuoco ed al Corpo Forestale dello
Stato.
2) Tutti gli interventi effettuati sia in ambito pubblico da operatori o ditte specializzate, devono essere
accompagnati da certificazione fitoiatrica firmata da un professionista abilitato con le indicazioni
tecniche dei prodotti usati, dello stato dei luoghi e delle modalità di esecuzione. Tale certificato deve
essere consegnato al committente che lo dovrà conservare per eventuali controlli da parte degli
organismi preposti. In ambito privato devono essere utilizzati prodotti in regola con la normativa
vigente ( prodotti registrati dal Ministero della Salute italiano)
3) Tenuto conto delle problematiche che alcune essenze vegetali possono comportare per la salute
l’Amm.ne Comunale nell’ambito dei propri interventi sul verde pubblico in funzione della sensibilità
delle aree, eviterà di porre a dimora piante, sia arboree che arbustive, che siano fortemente
allergeniche o pericolose. Nella scelta delle piante, anche in ambito privato, si raccomanda pertanto di
valutare attentamente la loro allergenicità e velenosità evitando la messa a dimora delle specie più
problematiche. L’allegato 7 riporta alcune comuni piante sconsigliate per la loro allergenicità o
velenosità.
ARTICOLO 8 STRATEGIE DI DIFESA
1) Le metodologie di difesa della vegetazione sono di tipo profilattico e/o terapico. I n ogni caso, in
ipotesi di vegetazione urbana, devono considerarsi prioritarie le azioni atte a prevenire l'instaurarsi di
un processo infettivo, nonché impedire o ridurre l'infestazione sull'ospite vegetale.
2) al riguardo assume particolare rilevanza il costante monitoraggio della vegetazione, che non
comporta, le preventive indagini specialistiche di cui al successivo articolo 10.
Tuttavia in molti casi è necessario un intervento fitoterapico effettuato successivamente all'insorgere
della malattia (da microrganismi o virus) o della infestazione (insetti od altri animali litofagi) che sarà
finalizzato alla cura della malattia o alla riduzione della presenza di fitofagi.
3) I mezzi impiegati per il controllo delle malattie e delle infestazioni possono essere ricondotti a tre
tipologie essenziali:
a)
mezzi diretti nei confronti dei parassiti o della malattia: lotta chimica, lotta biologica;
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b)
mezzi diretti sull'ambiente al fine di renderlo più idoneo per la coltivazione delle piante e/o
meno adatto allo sviluppo dei parassiti: lotta agronomica colturale;
c)
mezzi tendenti ad aumentare le capacità intrinseche di resistenza della specie vegetale di
resistenza alle malattie o ai parassiti: miglioramento genetico.
ARTICOLO 9 LOTTA INTEGRATA
Gli interventi con il migliore rapporto efficacia/costo (ambientale ed economico) sono quelli effettuati col
metodo della lotta integrata, che si esplica nell’ integrazione di diversi metodi di lotta, compatibilmente con le
esigenze tecniche ed ecologiche, ed è in grado di ottenere la massima copertura con il minor danno
ambientale.
ARTICOLO 10 MONITORAGGIO
Al fine di individuare tempestivamente la presenza dei parassiti sulle piante e stimarne il rischio di danno,
saranno effettuati monitoraggi visivi sulla vegetazione, soprattutto nei periodi critici dal punto di vista
fitosanitario a cura del Servizio Aree Verdi e delle imprese di manutenzione appaltatrici dei lavori per conto
dell'Amministrazione Comunale.
ARTICOLO 11 INTERVENTI DI LOTTA OBBLIGATORIA
II Comune attua gli interventi di lotta obbligatoria previsti dalla normativa nazionale e regionale di cui all’
Allegato 6. Particolare rilevanza assume per il Comune di Finale Ligure la norma relativa alla lotta contro il
Punteruolo rosso delle palme ( Rhynchophorus ferrugineus (Olivier). Per cui è fatto obbligo:
•
A tutti i proprietari dei terreni su cui esistono palme, ai vivaisti e a tutti gli operatori del
settore, di seguire le linee del Piano d’azione regionale per contrastare l’introduzione e la
diffusione del “ RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS - PUNTERUOLO ROSSO DELLA
PALMA” del Servizio Fitosanitario Regionale ( Allegato “A” scaricabile dal sito :
www.comunefinaleligure.it ).
•
L’immediata segnalazione da parte di proprietari, a qualunque titolo, di sospetti di infezione
o della presenza nel territorio comunale di palme infette al Servizio Fitosanitario Regionale
e al Comune di Finale Ligure (utilizzare l’Allegato B “ Scheda di segnalazione
infestazione “scaricabile dal sito : www.comunefinaleligure.it )
ARTICOLO 12 INTERVENTI CONTRO GLI INSETTI PERICOLOSI E FASTIDIOSI
Al fine di prevenire la diffusione di insetti pericolosi per la salute delle persone e degli animali saranno
effettuati monitoraggi visivi sulle aree a verde pubbliche, a cura del Servizio Giardini e delle imprese di
manutenzione appaltatrici dei lavori per conto dell'Amministrazione Comunale. Accertata la presenza, nelle
aree di competenza, il Settore Tecnico Ambiente Ufficio Aree Verdi provvederà a mezzo di personale
specializzato, interno od esterno, all'asportazione ed alla distruzione dei nidi e dei focolai.
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ARTICOLO 13 MODALITÀ TECNICHE DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI
1) In ambito urbano è fatto divieto di utilizzare formulari commerciali classificati come molto tossici,
tossici e nocivi (T+; T; Xn), senza esplicite autorizzazioni per interventi ritenuti di importanza da parte
della Regione (Osservatorio delle Malattie delle Piante);
2) Nel caso si ritenga necessario intervenire con atomizzatori su viali alberati e parchi, è fatto obbligo di
intervento nelle ore notturne (dalle 00,00 alle 06,00):
a)
Gli interventi su piante di 3° grandezza, sulle specie arbustive ed erbacee devono essere
localizzati e per irrorazione;
b)
Gli interventi su piante di 2° e 1° grandezza devono essere eseguiti di preferenza con
tecniche endoterapiche.
c)
Tutti gli interventi di natura fitosanitaria eseguiti su siepi di confine, alberi di pregio, arbusti di
altezza superiori a 2 m, viali alberati, devono essere obbligatoriamente preceduti da avviso
visibile al pubblico almeno 48 ore sia l'intervento diurno che notturno, mediante cartelli,
volantini, mezzi d'informazione locali.
3) Viene inoltre fatto l'obbligo di protezione preventiva degli operatori e di bonifica successiva da
effettuare su attrezzature ludiche, sportive e arredo urbano qualora investite dal trattamento.
E vietato operare con vento superiore ai 10 m al secondo (vento moderato).
È vietato effettuare interventi con erbicidi se il vento è superiore ai 7 m/s (brezza mite).
4) E' fatto obbligo alle Ditte operatrici di eseguire tutte le tarature delle attrezzature (pressioni di
esercizio, caratteristiche degli augelli, ecc.), secondo le modalità indicata dalle case costruttrici e gli
obblighi di legge.
5) Gli interventi devono essere eseguiti privilegiando basse pressioni di irrorazione per perseguire la
minore dispersione possibile del prodotto
6) Gli interventi devono essere eseguiti privilegiando i prodotti a più basso impatto ambientale con
utilizzo di preferenza di prodotti ammessi nelle coltivazioni biologiche.
7) E’ fatto obbligo prendere visione della Politica Ambientale dell’Amministrazione Comunale e
conseguentemente rispettare la normativa del Sistema di Gestione Ambientale del Comune.
Durante gli interventi è fatto obbligo di delimitazione dell'area di applicazione, ed interdizione
all'accesso in essa.
Le Ditte operatrici dovranno utilizzare sempre prodotti fitosanitari appositamente registrati per il tipo di
intervento effettuato tenendo conto cioè sia della specie trattata che del parassita.
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ARTICOLO 14. DANNEGGIAMENTI
1. Sono considerati danneggiamenti tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possano
compromettere l’integrità fisica e lo sviluppo delle piante di proprietà pubblica e privata.
2. E’ vietato ogni tipo di danneggiamento alla vegetazione esistente, in particolare:
a) provocare ferite con strumenti e mezzi di qualsiasi tipo alle piante situate in giardini, aree verdi, parchi,
edifici scolastici e di uso pubblico o abitativo, viali e strade alberate, cimiteri;
b) parcheggiare le automobili a ridosso di alberi in filari situati in aiuole stradali la cui copertura è costituita da
manto erboso, da terreno nudo o da materiali inerti ad eccezione di quelli autorizzati;
c) versare sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, ecc.) nelle aree di pertinenza delle piante; nel caso in cui le
sostanze versate provochino la morte o disseccamenti parziali della pianta verranno contabilizzati i danni
secondo le modalità indicate nell’allegato 5 del presente Regolamento;
d) provocare la combustione di sostanze di qualsiasi natura all’interno delle aree di pertinenza delle
alberature;
e) impermeabilizzare l’area di pertinenza delle piante, senza la prevista autorizzazione;
f) affiggere direttamente alle alberature, cartelli, manifesti e simili;
g) riportare, nelle aree di pertinenza delle piante, ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale di
spessore superiore a 20 cm, tali da comportare l’interramento del colletto;
h) asportare terriccio dalle aree di pertinenza degli alberi per uno spessore superiore a 15 cm. In ogni caso
non devono essere danneggiate le appendici radicali;
i) utilizzare senza autorizzazione aree a bosco, a parco, nonché le aree di pertinenza delle alberature, per
depositi di materiali di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere;
j) realizzare nuovi impianti di illuminazione, anche se provvisori, che producano calore tale da danneggiare la
chioma dell’alberatura;
k) eseguire scavi di qualsiasi natura nell'area di pertinenza delle alberature, salvo interventi autorizzati;
3. I danni procurati, dolosamente o colposamente, ad esemplari arborei o ad arbusti di proprietà comunale
saranno accertati dal personale di cui all’art 6 conseguentemente formalmente contestati e quindi sarà
applicata al responsabile la relativa sanzione come previsto nel Titolo V del presente reg. Tutte le spese
derivanti dal danno causato dai comportamenti di cui al comma 2 saranno a carico del soggetto responsabile.
Qualora, per ragioni di urgenza e sicurezza l’Amministrazione intervenga direttamente, la stessa si rivarrà nei
confronti del soggetto responsabile.
TITOLO III - INTERVENTI SUL PATRIMONIO A VERDE PUBBLICO E PRIVATO
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ARTICOLO 15 – REGOLAMENTAZIONE DEGLI ABBATTIMENTI
1. In base al presente regolamento sono oggetto di salvaguardia, ovvero ne è vietato l’abbattimento a
qualsiasi titolo:
a) gli alberi tutelati a livello regionale, come previsto dalla Legge 4 della Regione Liguria del 22 gennaio 1999
e s.m.e.i.;
b) gli ulivi tutelati a livello regionale dalla Legge N. 60 della Regione Liguria del 15 dicembre 1993 - Interventi
straordinari per lo sviluppo dell' olivicoltura e disciplina dell' abbattimento di alberi di olivo
c) gli alberi riconosciuti di particolare pregio, a livello comunale, con appositi, specifici e successivi atti
deliberativi della Giunta Comunale impostati sui risultati ottenuti a seguito dello svolgimento, anche per fasi
funzionali, delle operazioni di censimento del patrimonio verde;
d)gli alberi e gli arbusti con un diametro di fusto, misurato a mt. 1,30 dal suolo, superiore a cm 20; ovvero, nel
caso in cui più tronchi si dipartono dallo stesso ceppo, quando almeno uno di essi presenta un diametro
minimo di cm. 15, sempre misurato a mt. 1,30 dal suolo;
e) gli alberi che, pur non avendo raggiunto le misure di cui ai punti precedenti, sono stati messi a dimora in
sostituzione di alberi abbattuti, secondo quanto previsto al successivo comma 10;
f) gli alberi a più fusti/polloni aventi almeno tre polloni la cui dimensione assumi un valore delle circonferenze
dei vari fusti superiore a cm 140 cm, misurate ad un’altezza di 130 cm dal suolo; per suddette piante sono
consentiti interventi di pratica colturale mirati alla selezione positiva ovvero abbattimento di polloni deperienti,
sottoposti e/o malformati, in ogni caso deve essere preservata la vitalità della ceppaia;
g) gli alberi e i palmizi in zone soggette a tutela ai sensi del D.Lgs 42/04 e s.m.i.
h) palme dotate di singolo stipite di altezza superiore a cm 100, misurata dal colletto.
i) palme dotate di stipiti di cui almeno uno di altezza superiore a cm. 80 misurata dal colletto
l) alberi e palme piantate in sostituzione di alberi e palme abbattute pur non avendo raggiunto le dimensioni di
cui ai precedenti punti d), f), h) ed i).
2. L’abbattimento di alberi oggetto di salvaguardia, con esclusione degli alberi di cui al comma 1., punto a. il
cui abbattimento è regolato dalla Legge Regionale n. 4/1999 e s. m. e i. a cui si rimanda, può essere
autorizzato solo in caso di :
• morte dell’albero;
• stretta necessità , comprovata da apposita relazione dettagliata a firma di un professionista abilitato
(Dottore Agronomo o Forestale, Agrotecnico, Perito Agrario) che attesti lo stato di salute precario
della pianta e la situazione di rischio potenziale, imminente per la pubblica incolumità documentata da
analisi strumentale ;
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• straordinarietà
3. Abbattimento di alberi morti
L’abbattimento di alberi morti, facendo comunque salvi gli adempimenti autorizzativi previsti in materia di tutela
dei Beni Culturali e Paesaggistici ai sensi del D.lgs. 42/04 e s.m. e i. deve avvenire previa comunicazione,
come da modulistica allegato 3, corredata di relativa documentazione fotografica. Il materiale di risulta
dell’abbattimento dovrà essere accantonato e conservato, per i successivi eventuali accertamenti da parte del
Comune, per giorni 15 dalla data di abbattimento. Il Comune potrà eseguire o fare eseguire, entro il suddetto
termine, un sopralluogo per verificare eventuali cause dolose della morte dell’albero che, qualora siano
accertate, determineranno le procedure sanzionatorie per l’abbattimento senza autorizzazione nonché per
verificare, sempre entro il predetto termine di 15 giorni, eventuali difformità rispetto alla documentazione
ricevuta e potrà fornire eventuali indicazioni per la sostituzione dell’albero abbattuto; qualora non fosse
possibile effettuare un ripristino in situ potrà essere richiesta la compensazione provvedendo ad inserire nuove
piante in ambito pubblico urbano. Qualora sia accertata l’insussistenza della morte fisiologica dell’albero,
saranno applicate le sanzioni previste per l’abbattimento senza autorizzazione.
4. Stretta necessità
Si ha stretta necessità quando gli alberi, per ragioni inerenti al proprio stato vegetativo, possono costituire
grave ed imminente pericolo per l’incolumità delle persone o delle cose. In tal caso, il proprietario potrà
procedere all’abbattimento, previa semplice trasmissione al Comune di specifico atto di constatazione della
situazione di fatto redatto e sottoscritto da professionisti abilitati (Dottore Agronomo o Forestale, Agrotecnico,
Perito Agrario). Il materiale di risulta dell’abbattimento dovrà essere accantonato e conservato per i successivi
accertamenti per giorni 15. Il Comune potrà eseguire o fare eseguire, entro il suddetto termine, un sopralluogo
per verificare eventuali difformità rispetto alla documentazione ricevuta e potrà fornire eventuali indicazioni per
la sostituzione dell’albero abbattuto; qualora non fosse possibile effettuare un ripristino in situ potrà essere
richiesta la compensazione provvedendo ad inserire nuove piante in ambito pubblico urbano . Qualora, in caso
di abbattimento, sia accertata l’insussistenza dello stato di stretta necessità saranno applicate le sanzioni
previste per l’abbattimento senza autorizzazione.
5. Straordinarietà
La straordinarietà si ravvisa quando:
1. gli alberi presentino gravi problemi di carattere fitosanitario, non risolvibili con cure proporzionate o a causa
dei quali non sia più possibile ottenere una pianta con qualità estetiche consone al contesto o con adeguate
caratteristiche di sicurezza, oppure se necessario eliminare le piante infette per evitare la diffusione del
contagio;
2. gli alberi presentino scarso vigore vegetativo in quanto giunti al termine del ciclo biologico;
3. gli alberi provochino danni a strutture, opere e/o impianti tecnologici esistenti, sia pubbliche, sia private, a
cui non sia possibile porre rimedio con interventi di contenimento parziale dello sviluppo della pianta;
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4. gli alberi che presentino un evidente stentato sviluppo vegetativo, dovuto ad una eccessiva densità
d’impianto o ad una non appropriata scelta botanica;
5. l’abbattimento sia ordinato da una sentenza giudiziaria, da allegare all’istanza;
6. gli alberi che siano oggetto di un progetto di riqualificazione o di riassetto di un’area verde che comporti il
miglioramento ambientale dell’area stessa;
7. gli alberi che rendano difficoltosa la realizzazione di un’opera edilizia pubblica, la realizzazione di un piano
particolareggiato o di opere edili private o che comunque impediscano il legittimo soddisfacimento dei diritti
edificatori nel rispetto delle normative urbanistiche ed edilizie, fatte salve le norme del vigente PUC.
Qualora ricorrano i casi di cui ai punti 1, 2 e 4 del presente comma, la situazione di fatto che determina la
straordinarietà dell’abbattimento dovrà essere specificata, con apposita dichiarazione, redatta da parte tecnici
competenti, quali Personale del Servizio Fitosanitario Regionale nei limiti di competenza e Personale del
Corpo Forestale dello Stato nei limiti di competenza, ovvero sulla scorta di una perizia tecnica sottoscritta da
un professionista abilitato (Dottore Agronomo o Forestale, Agrotecnico, Perito Agrario). Qualora invece
ricorrano i casi di cui ai punti 3, 6 e 7 sempre del presente comma, la situazione di fatto che determina la
straordinarietà dell’abbattimento dovrà essere specificata tramite apposita perizia sottoscritta da un
professionista abilitato (Dottore Agronomo o Forestale, Agrotecnico, Perito Agrario). Il Comune, prima di
autorizzare l’abbattimento, potrà eseguire o fare eseguire un sopralluogo per verificare la situazione di fatto.
Qualora, in caso di abbattimento, sia accertata l’insussistenza dello stato di straordinarietà saranno applicate
le sanzioni previste per l’abbattimento senza autorizzazione.
ARTICOLO 16 - AUTORIZZAZIONE ALL’ABBATTIMENTO
1. Chi intende abbattere piante oggetto di salvaguardia, ai sensi del presente Regolamento, nei casi di
straordinarietà previsti dal precedente articolo, fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa in materia
di tutela dei Beni Culturali, Paesaggistici ed Ambientali nonché quanto previsto dalle vigenti norme tecniche di
attuazione del PUC in merito alla salvaguardia del verde esistente, deve inoltrare domanda di autorizzazione,
come da modulistica allegata, al Servizio competente, specificando le caratteristiche delle piante stesse e le
ragioni dell’intervento. Solo nel caso in cui ricorra la fattispecie di cui al precedente Art. 15 comma 5 punto 5, il
privato deve applicare la procedura indicata prevista dall’Art.15 comma 4 “Stretta necessità”, allegando alla
documentazione da presentare anche copia autentica della sentenza giudiziaria de quo.
2. All’istanza dovrà essere allegata la dichiarazione prevista nell’articolo precedente, redatta, a seconda dei
casi, da parte di professionisti abilitati (quali Dottori Agronomi o Forestali, Agrotecnici, Periti Agrari) ovvero
sulla scorta di una perizia tecnica sottoscritta sempre da un professionista abilitato .
3. L’Amministrazione Comunale provvederà a rilasciare l’autorizzazione, o comunicare il diniego motivato della
stessa, entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza.
13
4. Il Comune, prima di autorizzare l’abbattimento, potrà richiedere eventuale ulteriore documentazione
integrativa od eseguire o fare eseguire un sopralluogo per verificare la situazione di fatto.
5. Tale richiesta o l’eventuale sopralluogo sospende il termine sopra indicato, che riprenderà a decorrere dalla
presentazione della nuova documentazione.
6. Ferma restando la sospensione del termine di cui al precedente comma, la mancata risposta
dell’Amministrazione entro 30 giorni, costituisce autorizzazione implicita, in base al principio del silenzio –
assenso. In ogni caso l’autorizzazione rilasciata, o quella ottenuta in base al silenzio assenso, ai sensi del
presente regolamento, non costituisce autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs 42/2004 di cui è
competente la commissione del paesaggio o Soprintendenza.
7. L’abbattimento di alberi avvenuto in assenza di autorizzazione, o altri interventi volti a compromettere la vita
degli alberi, comportano le sanzioni previste all’articolo 37 del presente Regolamento oltre a quanto previsto al
punto 8 del presente articolo.
8. Le piante abbattute, dovranno essere sostituite da altrettanti esemplari dal proprietario o conduttore del
fondo, a propria cura e spese secondo le prescrizioni impartite dal Comune, in situ nella sua proprietà, o se ciò
non è possibile dovranno essere poste a dimora in spazi ed aree verdi pubbliche, nell’ambito cittadino,
secondo le indicazioni date dall’ufficio competente. Il proprietario, per il rilascio dell’autorizzazione, dovrà
costituire, a garanzia di quanto sopra, specifico deposito cauzionale di entità pari al valore della pianta da
mettere a dimora (compreso il lavoro). Tale deposito verrà svincolato, previa verifica dei tecnici dell’ufficio
competente, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, comunque non prima di un anno
dalla messa a dimora delle piante sostitutive, di cui deve essere accertato l’attecchimento. Il deposito
cauzionale sarà introitato dal Comune nel capitolo di bilancio riferito al verde pubblico anche nel caso di
impossibilità di impianto causa assenza di spazi disponibili nelle aree verdi pubbliche.
9. Il numero di individui che dovranno essere posti a dimora nel nuovo impianto sostitutivo deve essere
proporzionato alle dimensioni dell’area di interesse e rispettare le distanze di impianto consigliate dal presente
regolamento e quelle imposte dalle vigenti normative di legge; il nuovo impianto deve essere valutato anche in
funzione dello sviluppo finale delle piante e dei tempi di accrescimento delle stesse, il tutto secondo il principio
di compensazione e con le modalità indicate nella seguente tabella.
TABELLA RELATIVA ALLE MODALITA’ DI SOSTITUZIONE DELLE PIANTE ABBATTUTE
ALBERO ABBATTUTO
NUOVO IMPIANTO SOSTITUTIVO
Diametro fino a cm 40
N. 2 PIANTE:circonf.za minima cm 20
Diametro fino a cm 70
N. 3 PIANTE: circonf.za minima cm 20
Diametro fino a cm 100
N. 4 PIANTE: circonf.za minima cm 20
14
Diametro fino a cm 130
N. 5 PIANTE: circonf.za minima cm 20
Diametro oltre cm 130
N. 7 PIANTE: circonf.za minima cm 20
Le dimensioni sopra citate devono essere misurate a 130 cm dal colletto.
ARTICOLO 17. POTATURE
Di norma non hanno bisogno di potatura gli alberi impiantati e coltivati in modo corretto, che non presentino
difetti o alterazioni di varia natura; la potatura induce la formazione di branche estremamente più instabili
rispetto alle originali; tale pratica, specie se effettuata a carico di medie e grandi branche, costituisce una
rilevante causa di patologie e conseguente fragilità delle stesse;
1) Gli interventi di potatura assumono pertanto un carattere straordinario e possono essere effettuati
esclusivamente per scopi fitosanitari, o per esigenze urbane di vario tipo come sotto indicato:
a. Gli interventi di potatura a scopo fitosanitario devono limitarsi alla sola rimozione delle porzioni
di chioma secche o di quelle lesionate o alterate da attacchi parassitari e da danni meccanici
o meteorici che possano pregiudicare la salute della pianta e/o la sua stabilità;
b. Nelle aree urbane la potatura è consentita per rimuovere quelle porzioni di chioma che
rappresentino un grave ostacolo per la circolazione stradale ordinaria, siano eccessivamente
ravvicinate a edifici e infrastrutture o interferiscano con gli impianti elettrici, semaforici e della
segnaletica stradale, nonché con tutte le reti tecnologiche aeree il cui spostamento non risulti
tecnicamente praticabile od a costi che rendano più conveniente interventi di miglioramento
della vegetazione arborea in altri siti.
2) La potatura deve essere eseguita dopo un'attenta e completa valutazione delle condizioni delle piante
(stato di salute, vigore, struttura e stabilità) e del suo inserimento nel contesto.
4) Gli interventi di potatura a carattere straordinario di cui ai precedenti commi non richiedono una
sistematica periodicità di intervento, salvo i casi di vegetazione arbustiva o arborea di limitate
dimensioni il cui valore principale è connesso a particolari forme di arredo urbano.
5) Per i viali alberati, qualora le dimensioni dei soggetti risultino eccessive in relazione a manufatti
preesistenti di cui non sia prevedibile la rimozione, il ridimensionamento, dovrà essere effettuato nel
rigoroso rispetto delle finalità di cui all’art. 1 nonché osservando le precauzioni di cui al presente
articolo.
6) Nel caso di alberi presentanti difetti in grado di rappresentare fonte di pericolo per le persone e per le
cose, che non possono essere eliminati attraverso la potatura, è consentita l’installazione di tiranti di
materiale idoneo (funi per consolidamenti dinamici), la cui localizzazione deve essere opportunamente
studiata all'interno della chioma; tale strutture devono essere dotate di apposita possibilità di
regolazione che consenta nel tempo l’ adeguamento delle stesse alla crescita ed ai movimenti
dell'albero.
7) Eventuali potature non eseguite a regola d'arte o capitozzature non espressamente richieste dal
competente Ufficio, devono essere considerate a tutti gli effetti come un abbattimento e quindi
15
soggette alla stessa disciplina.
8) Le valutazioni tecniche della stabilità di soggetti arborei, le relative indagini con metodologia VTA
(valutazione visiva dell'albero su basi biomeccaniche) e l' eventuale connesso esame strumentale
invasivo (martello ad impulsi, trapano dinamometrico, tomografo, fractometro) dovranno essere
effettuate da professionisti abilitati.
9) Lo smaltimento del materiale vegetale di risulta dovrà essere effettuato a norma di legge
preferibilmente con conferimento in un centro di compostaggio o presso piattaforme ecologiche
autorizzate.
E’ prescritto che tutte le operazioni di potatura della vegetazione urbana devono essere effettuate da
operatori qualificati. Per la Potatura delle Palme si rimanda all' Allegato 4.
ARTICOLO 18. TRAPIANTI DI PIANTE ESEMPLARI
1) i trapianti di piante esemplari possono essere effettuate quando sia necessario salvaguardare piante
di pregio botanico ed ornamentale.
2) L’apparato radicale dei grandi alberi non può essere esemplificato con un modello dimensionale e
formale unico; è quindi indispensabile adeguare caso per caso la forma della zolla, che può risultare
sbilanciata e asimmetrica, per contenere la maggior parte di radici attive del soggetto vegetale.
3) Per limitare lo shock da trapianto occorre, preparare l'esemplare arboreo, adottando opportuni
accorgimenti tecnici.
4) Per le palme, ove possibile, la preparazione dovrà iniziare nella stagione prima del trapianto (in aprile),
effettuando attorno allo stipite lo scavo di una trincea circolare in modo da ottenere una zolla,
proporzionata allo sviluppo della pianta.
5) Lo scavo andrà riempito con terriccio leggero o letame maturo, in modo da permettere all'apparato
radicale di sviluppare radici attive in prossimità del tronco che rimarranno incluse nella zolla da
estirpare.
6) In generale vanno osservate le seguenti precauzioni:
a)
effettuare il trapianto nel rispetto del ciclo biologico della pianta cercando di mantenere
l'orientamento originario rispetto al moto apparente del sole;
b)
operare una leggera riduzione della chioma prima dell'estirpazione;
c)
utilizzare eventualmente sostanze antitraspiranti;
7) Per le palme il periodo consentito per il trapianto è giugno — agosto, se l'operazione di messa a
dimora è susseguente alla zollatura; in alternativa è consigliabile una pre-zollatura ad aprile, ed una
successiva messa a dimora alla fine di agosto o dello stesso anno o ancora meglio, tra giugno ed
agosto dell'anno successivo.
TITOLO IV - PRESCRIZIONI
ARTICOLO 19. NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE
16
1. Fermo restando il rispetto dei divieti di cui all’art. 14 comma 2, nelle aree di cantiere e nei casi di
occupazione di suolo pubblico è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento
della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.).
2. Il transito di mezzi pesanti all'interno delle aree di pertinenza delle alberature è consentito solo in caso di
carenza di spazio e solo se saltuario e di breve durata. Nel caso di transito abituale e prolungato, l'area di
pertinenza utilizzata per il transito di mezzi pesanti, dovrà essere adeguatamente protetta dall'eccessiva
costipazione del terreno tramite apposizione di idoneo materiale cuscinetto (come per esempio trucioli di legno
grossolani ricoperti da ghiaia).
3. Per la difesa contro i danni meccanici ai fusti, tutti gli alberi isolati devono essere singolarmente protetti
mediante tavole di legno alte almeno 2 m, disposte contro il tronco in modo tale che questo sia protetto su tutti
i lati prospicienti l'area di manovra degli automezzi. Le superfici boscate e cespugliate poste nell’ambito di un
cantiere devono essere protette da recinzioni solide che racchiudano le superfici di pertinenza delle piante.
Tale protezione deve prevedere anche l’interposizione di idoneo materiale cuscinetto e deve essere installata
evitando di collocare direttamente le tavole sulle sporgenze delle radici e senza l’inserimento nel tronco di
chiodi, manufatti in ferro e simili. Al termine dei lavori tali dispositivi dovranno essere rimossi.
4. Per la difesa contro i danni agli apparati radicali, nell'apertura di scavi, oltre al rispetto delle distanze dalle
piante esistenti, occorre porre la massima cura ed attenzione all'asportazione del terreno evitando lesioni che
sfibrino le radici più grosse che andranno recise con un taglio netto, opportunamente disinfettato con prodotti
fungostatici. Nel caso in cui l'apertura dello scavo si protragga nel tempo ed in condizioni di forte stress idrico
della pianta, dovranno essere presi gli opportuni accorgimenti per mantenere umide le radici interessate
dall'intervento (ad esempio il rivestimento con geojuta). In ogni caso, indipendentemente dalla durata dei
lavori, gli scavi che hanno interessato apparati radicali andranno riempiti, per almeno 50 cm di profondità
rispetto al taglio effettuato sulle radici, con una miscela di terriccio composto da sabbia e torba umida.
5. Per gli scavi necessari alla posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua,
linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.) si devono osservare distanze minime o utilizzare per la posa di
passacavi il sistema NO DIG (assenza di scavi) e adottare comunque precauzioni tali da non danneggiare le
radici degli alberi e comprometterne la stabilità. Le distanze minime misurate dalla tangente al colletto, rilevata
a 10 cm da terra sul tronco dell’albero interessato, dovranno corrispondere a:
> 1,50 m da alberi appartenenti a specie di terza grandezza;
> 2.00 m da alberi appartenenti a specie di seconda grandezza;
> 3.00 m da alberi appartenenti a specie di prima grandezza
6. In casi eccezionali, a fronte di validi e documentati motivi, il Settore comunale competente potrà autorizzare
deroghe alle distanze prescritte dal presente articolo a patto sia garantita, secondo le modalità espresse
nell’autorizzazione, la salvaguardia dell'apparato radicale, o in contrapposizione potrà autorizzare
l’abbattimento e la successiva sostituzione delle alberature qualora, attraverso una perizia tecnica redatta da
dottore Agronomo e dottore Forestale regolarmente iscritto all'Ordine Professionale, venga accertata la
mancanza dei requisiti di stabilità delle piante. Detta perizia potrà essere redatta altresì da periti agrari o
agrotecnici abilitati ovvero da altri professionisti abilitati da norme successivamente intervenute e
17
regolarmente iscritti all’albo di categoria. Il riferimento a tali ulteriori categorie di professionisti è esteso a tutte
le altre norme del presente regolamento in cui si faccia riferimento ad “Agronomi e Dottori Forestali”, ferma la
necessità del possesso delle eventuali certificazioni nei casi specifici necessarie.
7. Gli enti, le ditte o i privati che richiedano un’autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico
presenteranno ai Settori Comunali competenti, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, in allegato a detta
richiesta il progetto esecutivo degli interventi e la planimetria in scala di dettaglio 1:500 delle aree interessate,
comprensiva delle linee di utenza e della vegetazione esistente. Nel caso di manomissione del suolo pubblico
collegata ad un intervento che richieda apposita progettazione, tale documentazione dovrà essere inserita e
presentata contestualmente al progetto stesso.
8. Nel caso che i lavori producano presumibile alterazione del normale regime idrico delle alberature, queste
dovranno essere convenientemente e costantemente irrigate durante il periodo vegetativo.
ARTICOLO 20. TUTELA DELL’AREA DI RISPETTO DELLE ALBERATURE DI NUOVO IMPIANTO
1.
L' area di pertinenza degli alberi, basata sullo sviluppo dell'apparato aereo e di quello radicale è definita
dalla circonferenza a terra avente a centro geometrico il centro del fusto dell'albero secondo il seguente
schema:
Classe di grandezza
Raggio in metri
1^ grandezza (altezza > 18 metri)
4
2^ grandezza (altezza 12-18 metri)
3
3^ grandezza ( altezza < 12 metri)
1,5
2. Le aree di pertinenza delle alberature possono essere interessate da posa di pavimentazioni che, a
seconda della loro tipologia e grado di permeabilità, potranno avere sviluppi di copertura diversificati a
seconda della rispettiva permeabilità, come di seguito indicato:
a. Pavimentazione superficiale permeabile: appartiene a questa tipologia, a titolo di esempio, il
prato armato, realizzato con elementi in polipropilene e altri materiali plastici con superficie
permeabile non inferiore al 85% e altezza non inferiore a 4-5 cm posati su un letto di pietrisco di
pezzatura fine di grana variabile 3-10 mm ben steso e rullato per uno spessore finito di circa 5-7
cm con un’eventuale strato opzionale di sabbia di 3 cm di spessore; il grado di copertura dell’area
di pertinenza può arrivare al 100%, purché sia garantito uno spazio minimo che consenta, nella
posa del pacchetto innanzi descritto, la salvaguardia del colletto e dell’apparato radicale;
b. Pavimentazione superficiale semipermeabile: appartengono a questa tipologia quelle
pavimentazioni realizzate con manufatti che presentano una percentuale di foratura minima del
40% e vuoti riempiti con pietrisco, posati su un letto di inerti di pezzatura a grana variabile 20-60
18
mm per uno spessore finito di circa 10 cm con un’eventuale strato opzionale di sabbia o pietrisco
di 3-10 mm di diamtero e di 3 cm di spessore, inframezzato a stuoia in geotessuto; lo strato di
detta pavimentazione dovrà corrispondere ad uno spessore complessivo, misurato dalla quota
originaria del piano di campagna, variabile tra 15 e 20 cm, il grado di copertura dell’area di
pertinenza può arrivare al 70%, purché in ogni caso non vengano danneggiate le appendici
radicali purché sia garantito uno spazio minimo che consenta, nella posa del pacchetto innanzi
descritto, la salvaguardia del colletto e dell’apparato radicale.
ARTICOLO 21. - NUOVE COSTRUZIONI - RISTRUTTURAZIONI - MODIFICHE ALLE COSTRUZIONI
ESISTENTI - OPERE PUBBLICHE
1) Al fine di promuovere iniziative per lo sviluppo degli spazi verdi urbani cosi come previsto dall’art. 6
della Legge n. 10 del 14 gennaio 2013 è soggetta ad autorizzazione comunale, e se del caso
contestualmente al rilascio del permesso di costruire:
a.
la realizzazione di nuovi spazi verdi (legata o meno ad interventi edilizi) con superficie pari o
superiore a 200 mq, o di qualsiasi metratura se ricadente in aree vincolate sotto il profilo
ambientale o paesistico o se confinanti con spazi pubblici di particolare interesse sotto il profilo
paesistico;
b.
la ristrutturazione di spazi verdi esistenti (legata o meno ad interventi edilizi) con superficie pari o
superiore a 200 mq., o di qualsiasi metratura se ricadente in aree vincolate sotto il profilo
ambientale o paesistico o se confinanti con spazi pubblici di particolare interesse sotto il profilo
paesistico;
c.
la realizzazione di nuovi spazi verdi di qualsiasi dimensione in tutte le aree pubbliche o destinate
a divenire tali e/o ad essere gestite dall' Ente Pubblico in forza di norme e/o convenzioni di
carattere urbanistico, o di decisioni di carattere giudiziario.
2) L'istruttoria, espletata dal competente settore, deve essere conclusa nel termine massimo di giorni 30,
dal ricevimento della richiesta, salvi i casi in cui devono essere richiesti pareri tecnici specifici.
3) Alla richiesta di autorizzazione dovranno essere allegati i seguenti elaborati redatti da un
professionista abilitato:
a)
relazione tecnica illustrativa riportante una descrizione dettagliata della sistemazione a verde, i
tempi e le modalità di realizzazione;
b)
documentazione fotografica;
c)
planimetria in scala adeguata riguardante lo stato di fatto dell'area oggetto d'intervento con rilievo
dettagliato delle piante eventualmente esistenti e l'indicazione degli eventuali abbattimenti ;
d)
planimetria di progetto riportante le nuove localizzazioni delle nuove piantagioni.
4) Nel caso in cui l’ area sia di pertinenza pubblica, il progetto dovrà inoltre contenere il piano di
manutenzione analitico contenente, per il periodo di garanzia con la quantificazione dei relativi oneri
economici.
5) Gli elaborati grafici devono contenere una legenda riportante il nome botanico della specie che si
19
intende mettere a dimora o per la quale è previsto l'abbattimento.
6) per il rilascio dell'autorizzazione il richiedente, dovrà costituire, a garanzia apposita fideiussione nei
limiti della normativa di settore prevista, pari al valore delle opere da realizzare di pertinenza pubblica.
ARTICOLO 22 - SCELTA DELLE SPECIE
1) Le specie vegetali da utilizzarsi per la creazione di aree verdi sono classificabili nelle seguenti
tipologie:
a. erbacee annue;
b. erbacee perenni;
c. suffrutici;
d. frutici;
e. arbusti;
f. alberi:
g. palme e palmiformi;
2) I principali elementi di cui tenere conto nella scelta delle specie per la realizzazione di nuovi impianti
sono :
a. l'adattabilità alle condizioni ed alle caratteristiche pedoclimatiche;
b. la resistenza a parassiti di qualsiasi genere;
c. la presenza di caratteri specifici indesiderati come frutti pesanti, velenosi, maleodoranti e
fortemente imbrattanti, spine, eccessiva capacità pollonifera o forte tendenza a sviluppare
radici superficiali;
d. la presenza di limitazioni per il futuro sviluppo della pianta con particolare riferimento alla
chioma ed alle radici quali, ad esempio, la presenza di linee aeree o di impianti sotterranei o
la eccessiva vicinanza di edifici.
3) Per le aree di pertinenza di parcheggi i requisiti indispensabili sono:
a. chioma ampia e folta;
b. resistenza agli agenti inquinanti;
c. assenza di organi vegetali di particolare attrazione per gli uccelli;
d. assenza di produzione di sostanze imbrattanti;
e. rusticità;
f. solidità dei tessuti meccanici;
20
L' elenco dettagliato delle specie Arboree, Arbustive, Rampicanti e delle Palme utilizzabili è riportato nelle
specifiche tabelle in Allegato 1.
ARTICOLO 23. SCELTA DEGLI ALBERI IN VIVAIO
Le piante da mettere a dimora devono essere sane e vigorose, in grado di crescere regolarmente e di
soddisfare esigenze estetiche e gestionali. Gli esemplari devono possedere :
a. un apparato radicale sano e ben strutturato, simmetricamente distribuito intorno al fusto, con
un sufficiente numero di radici in grado di assicurare attecchimento e ripresa dopo la messa a
dimora;
b. un fusto verticale, diritto, privo di difetti, ferite ed alterazioni di qualsiasi natura ;
c. una chioma regolare e simmetrica con una equilibrata distribuzione delle ramificazioni, priva di
porzioni secche, alterate o danneggiate da qualsiasi causa;
d. un equilibrato rapporto tra altezza e diametro del fusto: ad esempio per una pianta con
diametro del fusto ad un metro da terra di 18-20 cm, l'impalcatura deve trovarsi a circa 2 metri
di altezza;
1) Particolari attenzioni dovranno essere poste nel verificare la presenza di eventuali radici strozzanti che
con la loro crescita irregolare e spiralata , possono determinare futuri problemi alla pianta, così come
si dovrà accertare, in caso di piante fornite in zolla, che la stessa sia di dimensioni adeguate a quelle
della pianta.
2) Gli alberi provenienti da vivaio possono essere scelti e forniti in diverse forme: a radice nuda o in zolla
o in contenitore. La scelta di una forma rispetto ad un'altra dipenderà dagli elementi progettuali, dalle
caratteristiche del luogo dell'impianto, dalle specie impiegate e dalle dimensioni delle piante.
ARTICOLO 24. CARATTERISTICHE DELLE PIANTE ALL'IMPIANTO
1) Di norma sono da preferire piante fornite in zolla allo scopo di ridurre la crisi da trapianto e quindi
consentire un migliore attecchimento. Da tale regola si può derogare qualora l'impianto richieda un
pronto effetto temporaneo (mostre, eventi particolari).
2) Per quanto riguarda le dimensioni e l'età delle piante sono da preferire gli esemplari giovani che
hanno una risposta più rapida nel ristabilire un più equilibrato rapporto tra chioma e radici e riprendono
la crescita in modo più rapido e vigoroso delle piante di maggiori dimensioni.
3) Le dimensioni delle piante in zolla da utilizzare negli impianti debbono
preferibilmente tra 16/18 e 20/25 cm di circonferenza del fusto .
21
essere comprese
ARTICOLO 25. EPOCA E MODALITÀ D'IMPIANTO
Il periodo migliore per la messa a dimora è quello di riposo vegetativo dall'autunno, dopo la caduta delle
foglie, all'inizio della primavera, prima della s chiusura delle gemme.
1) Al fine di ottenere buoni risultati dal nuovo impianto è necessario :
a. scavare una buca sufficientemente ampia, con diametro superiore di almeno 50-60 cm
rispetto a quello della zolla;
b. preparare in modo corretto e completo il terreno e il drenaggio nella buca;
c. collocare la pianta alla giusta profondità e riempire correttamente la buca;
d. assicurare la pianta a tutori esterni o sotterranei;
e. pacciamare la base dell'albero e innaffiare regolarmente;
f. mettere in opera, se necessario o previsto, sistemi protettivi permanenti o temporanei;
g. potare con moderazione;
ARTICOLO 26. DISTANZE DAI CONFINI
1) Fatto salvo quanto previsto dalle norme e dagli usi vigenti in materia, per le distanze dai confini
vengono considerate minime le seguenti misure, ad esclusione delle alberature stradali:
Classe di grandezza
Distanza dai confini
1^ grandezza (altezza > 18 metri)
6 metri
2^ grandezza (altezza 12-18 metri)
4 metri
3^ grandezza ( altezza < 12 metri)
3 metri
ARTICOLO 27 DISTANZE DALLE LINEE AEREE
Per le utenze aeree, di telecomunicazione ed elettriche, presenti in ambiente urbano, ovvero ricadenti
nelle classi 0 e 1° ed aventi altezza minima di m. 5, dovranno essere rispettate le distanze minime previste dal
Decreto Ministeriale 21.03.88 art. 2.1.06,.
22
ARTICOLO 28 DISTANZE DALLE UTENZE SOTTERRANEE
1) Per le utenze sotterranee devono essere rispettate le seguenti distanze minime per ogni albero in
funzione della classe di grandezza a cui appartiene:
Classe di grandezza
Distanze dalle utenze
1^ grandezza (altezza > 18 metri)
4 metri
2^ grandezza (altezza 12-18 metri)
3 metri
3^ grandezza ( altezza < 12 metri)
1,5 metri
In casi eccezionali, a fronte di validi e documentati motivi, il Settore comunale competente potrà autorizzare
deroghe alle distanze prescritte dal presente articolo a patto sia garantita, secondo le modalità espresse
nell’autorizzazione, la salvaguardia dell'apparato radicale, o in contrapposizione potrà autorizzare
l’abbattimento e la successiva sostituzione delle alberature qualora, attraverso una perizia tecnica redatta da
dottore Agronomo e dottore Forestale regolarmente iscritto all'Ordine Professionale, venga accertata la
mancanza dei requisiti di stabilità delle piante. Detta perizia potrà essere redatta altresì da periti agrari o
agrotecnici abilitati ovvero da altri professionisti abilitati da norme successivamente intervenute e
regolarmente iscritti all’albo di categoria. Il riferimento a tali ulteriori categorie di professionisti è esteso a tutte
le altre norme del presente regolamento in cui si faccia riferimento ad “Agronomi e Dottori Forestali”, ferma la
necessità del possesso delle eventuali certificazioni nei casi specifici necessarie.
ARTICOLO 29 DISTANZE DALLE LINEE FERROVIARIE
1) In ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 52 e 55 del D.P.R. n. 753 dell'11.07.1980 e dall'art. 4
della Legge n. 1202 del 12.11.1968, per alberi, arbusti e siepi si devono rispettare le seguenti
distanze:
tipo di vegetazione
Altezza h.
Distanza minima
alberi
> 4 metri
Altezza massima della pianta a
maturità aumentata di 2
Arbusti
< 4 metri
Altezza massima della pianta a
maturità aumentata di 2
23
Siepi
> 15 metri
6 metri
Siepi
< 15 metri
5 metri
2) Se il tracciato della ferrovia si trova in trincea o rilevato, le distanze devono essere aumentate così da
mantenere una distanza minima di 2 metri dal piede del rilevato o dal ciglio della trincea.
ARTICOLO 30 DISTANZE D'IMPIANTO PER I NUOVI IMPIANTI
1. Per i nuovi impianti le distanze d'impianto tra albero e albero, nelle alberature in filare ai lati della viabilità e
lungo allineamenti in parchi e giardini sono commisurate alle dimensioni e alle caratteristiche delle singole
specie ornamentali diffuse nel territorio comunale così come riportato della seguente tabella:
Classe di grandezza
Sesto d’impianto
Alberi di prima grandezza ( Quercus, Tilia, Fraxinus, Aesculus, Celtis, Pinus, Da 8 a 12 m
ecc.)
Alberi di seconda grandezza (Acer, Carpinus, ecc.)
Da 6 a 8 m
Alberi di terza grandezza ( Prunus, Cercis, ecc. )
Da 5 a 7 m
Alberi a portamento colonnare (Cupressus, ecc.)
Da 4 a 6 m
2. L'asse dell'alberatura deve distare almeno 1,5 m dal ciglio del marciapiede. I soggetti devono,
preferibilmente, essere posti a dimora in un'aiuola continua, non pavimentata, larga almeno 2,5 m - per
alberi di grandi dimensioni -, e 1,5 m - per alberi di piccole dimensioni
3. Nel caso di un'aiuola non continua occorre prevedere una superficie non pavimentata o protetta da
grigliato con una superficie minima variabile da 1 x 1 m (nel caso di piante a piccolo sviluppo) e 2,0 x 2,0
m (nel caso di piante di grande sviluppo).
4. Dove il terreno non è coperto da grigliati, dovrà essere frequentemente lavorato per impedirne il
costipamento e mantenuto coperto da pacciamatura di corteccia o di altri materiali.
Per la realizzazione di progetti da eseguirsi su banchine esistenti, qualora non sia possibile rispettare le
prescrizioni sopra riportate, esclusivamente per casi legati alla necessità di applicazione di norme
sovraordinate, ad esigenze di pubblica incolumità degli utenti o ad oggettiva e certificata impossibilità fisica, i
progetti, dovranno comunque essere elaborati nell'ottica del massimo rispetto per i soggetti arborei esistenti e
24
di massima permeabilità del terreno, descrivendo dettagliatamente le motivazioni che non rendono possibile il
rispetto delle prescrizioni sopra descritte, prevedendo obbligatoriamente un miglioramento della situazione
esistente, secondo le prescrizioni vincolanti impartite dal Settore Tecnico Ambiente Ufficio Aree Verdi che
dovrà preventivamente autorizzare il progetto e la sua realizzazione.
ARTICOLO 31 DECORO GIARDINI E AREE VERDI PRIVATE
Ad integrazione di quanto previsto agli art. 22 e 25 del Regolamento Comunale di polizia urbana è fatto
obbligo:
1. I proprietari di giardini ed appezzamenti di terreno ricadenti in zona residenziale ai sensi del vigente PUC
hanno l’obbligo di mantenere il decoro e la pulizia degli stessi, a fini igienico sanitari, onde evitare l’annidarsi
ed il prolificare di insetti, rettili e roditori. Qualora vengano segnalate o constatate direttamente situazioni di
degrado e presenza di animali il responsabile del servizio, con il supporto del Comando di Polizia Municipale,
con lettera raccomandata, assegna un congruo termine affinché provveda al ripristino del decoro dei luoghi
ed alla disinfestazione degli stessi.
1.1 - Per quanto attiene la cura delle siepi e delle piante prospicienti la pubblica via si rimanda a quanto
previsto dall'art. 22 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana
1.2 - Per quanto attiene la pulizia dei terreni non edificati si rimanda a quanto previsto dall'art. 25 del
Regolamento Comunale di Polizia Urbana
2. In caso di inadempimento nel termine assegnato si erogherà la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al
Titolo V.
3. Salve le procedure a tutela della salute pubblica, ogniqualvolta un appezzamento a verde in area urbana sia
in condizioni di degrado tali da denotare completo abbandono, il Comune può effettuare direttamente il diserbo
e la pulizia del luogo al fine di scongiurare l’insorgere di situazioni di pericolo, previa intimazione a provvedere
rivolta al proprietario tramite lettera raccomandata, con assegnazione di un congruo termine, ferme le spese a
carico dell’inadempiente.
ARTICOLO 32 OBBLIGHI PARTICOLARI
Ad integrazione di quanto previsto agli art. 22 e 25 del Regolamento Comunale di polizia urbana
(www.comunefinaleligure.it) è fatto obbligo:
1. E’ fatto obbligo a tutti i confinanti con strade vicinali, private o di uso pubblico, mulattiere, sentieri o ritani
(purché non si tratti di corsi d’acqua di competenza della Provincia), di provvedere alla loro pulizia (falciatura
erbacce e eliminazione detriti vari) per la parte in fregio alla loro proprietà e mantenere allo stesso modo
costantemente pulita una striscia di almeno mt. 3,00 della loro proprietà a confine con il ciglio stradale,
compresa la potatura delle eventuali alberature,
2. E’ fatto obbligo altresì a tutti i confinanti di strade comunali, provinciali e nazionali di mantenere pulita
(falciatura, eliminazione detriti e potatura) la striscia di terreno adiacente per almeno metri 5,00; in particolare
25
per quanto attiene la potatura, dovranno essere tagliati i rami sporgenti ad altezza inferiore a mt. 2,50 dal
marciapiede e a mt. 4,00 dalla strada e i rami che interferiscono con gli impianti di pubblica illuminazione
3. Inoltre è fatto obbligo a tutti i confinanti con aree boschive di mantenere pulita una striscia di terreno di
almeno mt. 10 dal limite del bosco.
TITOLO IV - REGOLAMENTAZIONE D'USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI
ARTICOLO 33. AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente Titolo del regolamento si applica a tutte le aree adibite a parco, giardino o verde pubblico di
proprietà o gestione dell'Amministrazione Comunale ed è destinato a tutti gli utenti delle aree a verde pubblico,
quindi singoli cittadini, Enti pubblici e privati, Società, Gruppi, Associazioni, ecc..
ARTICOLO 34. INTERVENTI VIETATI
1. E' tassativamente vietato:
- ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le
aree a verde pubblico;
- eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parti
di essi, nonché danneggiare i prati;
- raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno nonché calpestare
le aiuole;
- permettere ad un animale in proprio affidamento di molestare o ferire persone o un altro animale;
- provocare danni a strutture e infrastrutture esistenti;
- inquinare il terreno, fontane, corsi e raccolte d'acqua;
- abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;
- permettere ad un animale in proprio affidamento di imbrattare i viali e i giardini al di fuori di eventuali aree
appositamente attrezzate; in assenza di queste ultime il proprietario è tenuto a raccogliere le deiezioni solide (
art.lo 42 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana );
- l'uso di qualsiasi mezzo a motore;
ARTICOLO 35. INTERVENTI CONSENTITI SOLO PREVIA E MOTIVATA AUTORIZZAZIONE SCRITTA
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1. Su richiesta di singoli cittadini, Enti pubblici o privati, Società, Gruppi, Associazioni ecc.,
l'Amministrazione Comunale, attraverso l’Ufficio competente, può autorizzare le seguenti attività:
- introduzione di veicoli a motore di qualsiasi tipo;
- l'organizzazione di assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli e comizi,
manifestazioni culturali e sportive;
- l'installazione di attrezzature fisse o mobili di qualsiasi genere (nel rispetto dei limiti imposti dai vigenti
Strumenti Urbanistici e del Vigente Regolamento Edilizio);
- l’utilizzo di immagini delle aree a verde pubblico per scopi commerciali;
- l’affissione e la distribuzione di avvisi, manifesti pubblicitari e qualsiasi altra stampa.
ARTICOLO 36. RACCOLTA FRONDE ORNAMENTALI
1. E’ fatto assoluto divieto di recidere a qualsiasi titolo fronde, foglie, rami, fiori o frutti da qualsiasi alberatura o
arbusto facente parte del verde pubblico.
2. Previa richiesta scritta e presentazione di una cauzione pari ad € 200,00-, può essere consentita dal
Responsabile dell’Ufficio Aree Verdi la racconta di fronde ornamentali o altre parti comunque a vario titolo
commercializzabili, previa valutazione dello stato e dell’ubicazione dell’esemplare interessato dall’intervento.
3. La raccolta sarà consentita esclusivamente in periodi dell’anno in cui non possa in alcun modo nuocere alla
vita vegetativa degli esemplari interessati, dovrà avvenire secondo la buona regola d’arte e nel rispetto di tutte
le misure di sicurezza necessarie. A tal proposito l’interessato dovrà autocertificare, nella richiesta di cui al
comma 2, di essere in possesso di tutte le attrezzature a norma di legge per l’esecuzione del lavoro e per la
propria incolumità fisica. Dovrà inoltre nella medesima richiesta inserire la dichiarazione di manlevare il
Comune da ogni responsabilità diretta ed indiretta rispetto a qualsiasi evento dannoso che dalla raccolta
possa derivare all’esecutore stesso o a terzi.
4. Terminate le attività di raccolta, previa sopraluogo di personale comunale addetto per la verifica dello stato
dell’alberatura e della pulizia dei luoghi circostanti, si provvederà a restituire la cauzione su richiesta
dell’interessato. Nel caso in cui dal sopraluogo si evinca che sono stati apportati danni alla pianta o ai luoghi
circostanti, si provvederà, previa contestazione e verifica in contraddittorio, ad incamerare la cauzione.
5. La raccolta abusiva di fronde, foglie, rami, fiori o frutti da qualsiasi alberatura o arbusto facente parte del
verde pubblico è sanzionata secondo quanto disposto all’art. 24 del titolo VII del presente regolamento e
comporta l’obbligo di indennizzare eventuali danni ai sensi dell’art. 25 del medesimo titolo.
27
TITOLO V - SANZIONI E DISPOSIZIONI VARIE E FINALI
ARTICOLO 37 SANZIONI
1. Ogni violazione delle norme e prescrizioni del presente regolamento,sarà punita con sanzione
amministrativa pecuniaria ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione degli abbattimenti non
autorizzati e dei danni biologici arrecati alla vegetazione arborea, le cui sanzioni saranno quantificate con i
criteri indicati nell'allegato 5. la violazione alle norme introdotte con questo regolamento sarà punita con
sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. La sanzione amministrativa si applica indipendentemente da ogni altra forma di responsabilità a carico del
trasgressore e degli eventuali obbligati in solido. Per il verde privato si considera obbligata in solido al
proprietario la ditta esecutrice di interventi difformi da autorizzazioni, licenze, nulla osta, o contrari alla buona
regola dell’arte.
3. L’importo della sanzione, tra il minimo ed il massimo stabiliti nel comma uno, viene determinato a seconda
della gravità del danno arrecato alle alberature interessate dalla condotta vietata, con particolare riferimento
allo stato vegetativo, alla stabilità e comunque al danno biologico ed al valore ornamentale.
4. Ogni violazione al presente regolamento deve essere accertata dal personale di cui all’art. 5 e formalmente
contestata al trasgressore e agli eventuali obbligati in solido.
ARTICOLO 38. INDENNIZZI PER DANNI O REINTEGRI DEL PATRIMONIO ARBOREO E ARBUSTIVO
PUBBLICO E PRIVATO
1. In caso di danneggiamento o di abbattimento di esemplari arborei o arbustivi in violazione delle norme del
presente regolamento, il trasgressore è tenuto alla riduzione in pristino a proprie spese.
2. In caso di mancata riduzione in pristino degli esemplari arborei o arbustivi danneggiati al punto di
comprometterne irreversibilmente la sopravvivenza o abbattuti, il trasgressore e gli eventuali obbligati in solido
individuati ai sensi dell’articolo precedente, sono tenuti al pagamento di un indennizzo pari al valore
ornamentale degli stessi, calcolato secondo quanto indicato nell’allegato n. 5 al presente regolamento.
3. In caso di danni alla chioma l’indennizzo è pari alla differenza tra il valore ornamentale antecedente
all’intervento da cui è derivato il danno e il valore ornamentale residuo dopo tale intervento, secondo quanto
stabilito nell’allegato 3, punto 2: “interventi sulla chioma”; in caso di danni all’apparato radicale l’indennizzo da
versare è pari al valore del “Danno biologico”, come determinato all’apposita voce del medesimo allegato.
ARTICOLO 39 PROCEDURE DEI LAVORI DI RIPRISTINO - MODALITÀ DI PAGAMENTO
1) L'onere per rimettere in ripristino i sedimi manomessi è a carico dell’autore della manomissione. Per
28
ottenere uniformità di esecuzione delle opere di ripristino con gli interventi manutentivi dei sedimi
circostanti, le opere di ripristino del verde pubblico manomesso o comunque deteriorato, compresi gli
arredi, saranno gestite dall’'Amministrazione Comunale secondo la procedura sotto enunciata.
2) I lavori di ripristino saranno effettuati dalle ditte appaltatrici delle manutenzioni ordinarie del verde
pubblico o da ditte di fiducia della Civica amministrazione e dalle maestranze comunali.
3) L'importo dei lavori di ripristino verrà addebitato all'autore della manomissione e sarà computato,
applicando gli stessi prezzi contenuti nei contratti stipulati con le ditte di manutenzione ordinaria o nel
caso di gestione diretta sulla base del Prezziario Edito da Assoverde - Associazione Nazionale Costruttori
del verde; tale importo, verrà maggiorato del 15% quale rimborso delle spese sostenute
dall'Amministrazione Comunale per il controllo di qualità e la contabilizzazione dei lavori effettuati, nonché
a parziale compenso del degrado generale apportato alle aree verdi manomesse e degli interventi
manutentivi che si rendessero necessari. L'I.V.A. verrà applicata sull'importo effettivo dei lavori eseguiti
non maggiorati dell’aliquota del 15%.
4) Qualora la manomissione venga effettuata da privati, sarà l'Amministrazione Comunale ad addebitare loro
le spese di ripristino.
Se la manomissione è effettuata da un concessionario (Ente, Azienda, Società) questi dovrà provvedere a
rimborsare direttamente all'Impresa esecutrice dei lavori di ripristino.
5) È fatta salva ed impregiudicata ogni altra possibilità dell'Amministrazione Comunale di addebito al
concessionario sia del valore ornamentale che del danno biologico in caso di danneggiamenti a soggetti
arborei non ripristinabili. La stima di tali valori sarà effettuata ai sensi dell' Allegato 5.
ART. 40 - INCOMPATIBILITÀ ED ABROGAZIONE DI NORME
Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme, con esso
incompatibili od in contrasto, eventualmente contenute in altri regolamenti o in ordinanze comunali.
ART. 41 - NORMA FINALE
Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento, si fa riferimento alle normative
vigenti.
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REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE
ALLEGATI
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ALLEGATO 1
Tabelle delle essenze arboree
ALLEGATO 2
Classe di grandezza delle piante
ALLEGATO 3
Fac-simile richiesta autorizzazione interventi interessanti la Vegetazione Urbana
ALLEGATO 4
Criteri generali per la Potatura delle Palme
ALLEGATO 5
Metodologia per la stima del valore ornamentale e del danno biologico
a carico della Vegetazione Urbana
ALLEGATO 6
Interventi di lotta antiparassitaria obbligatoria: normativa di riferimento
ALLEGATO 7
indicazioni su piante allergeniche e/o velenose
ALLEGATO 8
Definizioni e glossario
ALLEGATO 9
Autorizzazione paesaggistica
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ALLEGATO 1
TABELLA 1
Specie Arboree da utilizzarsi preferenzialmente nei nuovi impianti all'interno delle aree a verde pubblico.
Specie
Specie
Classe
Distanza
(nome scientifico)
(nome comune)
di grandezza
d’impianto (m)
Acacia spp.
Acacie
seconda
6-8
Acer campestre
Acero campestre
seconda
6-8
Acca sellowiana
Guajabo
terza
4-5
Acer negundo
Acero negundo
seconda
8-10
Aesculus x carnea
Ippocastano a fiori rosa
prima
10-12
Albizia julibrissin
Acacia di Costantinopoli
terza
6-8
Araucaria bidwillii
Araucaria di Bidwill
prima
10-12
Araucaria cunninghamii
Pino della Baia di Moreton
prima
10-12
Araucaria excelsa
Pino di Norfolk
prima
10-12
Brachychiton spp.
Albero bottiglia
prima
8-10
Brahea armata
Palma azzurra
terza
6-7
32
Specie (nome scientifico)
Specie (nome comune)
Classe di grandezza
Distanza
d’impianto (m)
Brahea edulis
Palma di Guadalupe
terza
6-7
Butia capitata
Palma da gelatina
terza
6-7
Calocedrus decurrens
Cedro della California
prima
6-8
Casuarina spp.
Casuarina
prima
8-10
Catalpa bignonioides
Catalpa
seconda
8-10
Celtis australis
Bagolaro
prima
10-12
Cedrus spp.
Cedro
prima
12-15
Ceratonia siliqua
Carrubo
terza
6-8
Cercis siliquastrum
Albero di Giuda
terza
5-6
Chamaecyparis spp.
Falso cipresso
prima
6-8
Cinnamomum camphora
Albero della canfora
prima
12-15
Citrus spp.
Agrumi
terza
4-5
Cocculus laurifolius
Cocculus
seconda
8-10
Cupressus arizonica
Cipresso dell'Arizona
seconda
6-8
Cupressus macrocarpa
Cipresso di Monterrey
prima
10-12
Cupressus sempervirens
Cipresso comune
prima
4-6
Erythrina spp.
Albero dei coralli
terza
6-8
Eucalyptus spp.
Eucalipto
prima
12-15
Ficus elastica
Albero della gomma
prima
10-12
33
Specie (nome scientifico)
Specie (nome comune)
Classe di grandezza
Distanza
d’impianto (m)
Ficus macrophylla
Fico della Baia di Moreton
prima
12-15
Ficus rubiginosa
Fico rubiginoso
seconda
8-10
Fraxinus angustifolia
Frassino ossifillo
prima
10-12
Fraxinus ornus
Orniello
seconda
6-8
Grevillea robusta
Grevillea
prima
8-10
Hibiscus syriacus
Ibisco
terza
3-5
Jacaranda mimosifolia
Jacaranda
seconda
8-10
Jubaea spectabilis
Palma del Cile
seconda
6-7
Koelreuteria elegans
Albero della pioggia dorata
seconda
8-10
Koelreuteria paniculata
Albero della pioggia dorata
seconda
8-10
Lagerstroemia indica
Albero di San Bartolomeo
terza
3-5
Lagunaria patersonii
Albero delle primule
seconda
6-8
Ligustrum lucidum
Ligustro cinese
terza
4-5
Liquidambar styraciflua
Liquidambar
prima
10-12
Liriodendron tulipifera
Albero dei tulipani
prima
12-15
Livistona spp.
Livistona
seconda
6-7
Magnolia grandiflora
Magnolia
prima
10-12
Melaleuca spp.
Melaleuca
seconda
7-8
Piper nigrum
Pepe Nero
terza
4-5
34
Specie (nome scientifico)
Specie (nome comune)
Classe di grandezza
Distanza
d’impianto (m)
Melia azedarach
Melia
seconda
7-10
Morus spp.
Gelso
seconda
8-10
Myoporum laetum
Mioporum
terza
6-7
Olea europaea
Olivo
terza
7-8
Phoenix canariensis
Palma delle Canarie
seconda
8-10
Phoenix dactylifera
Palma da datteri
seconda
6-8
Paulownia tomentosa
Paulownia
seconda
7-8
Pinus canariensis
Pino delle Canarie
prima
10-12
Pinus halepensis
Pino d’Aleppo
prima
10-12
Pinus pinea
Pino domestico
prima
12-15
Pittosporum tobira
Pittosporo
terza
4-5
Pittosporum undulatum
Pittosporo
terza
4-5
Platanus acerifolia
Platano
prima
12-15
Prunus cerasifera var. pissardii
Ciliegio purpureo
terza
5-6
Punica granatum
Melograno
terza
4-5
Quercus ilex
Leccio
seconda
10-12
Quercus pubescens
Roverella
seconda
10-12
35
Specie (nome scientifico)
Specie (nome comune)
Classe di grandezza
Distanza
d’impianto (m)
Quercus suber
Sughera
seconda
10-12
Syagrus romanzoffiana
Palma regina
seconda
6-7
Salix babylonica
Salice piangente
terza
8-10
Schinus molle
Falso pepe
terza
6-7
Sorbus domestica
Sorbo domestico
seconda
7-8
Sophora japonica
Sofora
seconda
8-10
Tamarix spp.
Tamerice
terza
4-5
Tilia spp.
Tiglio
prima
12-15
Thuja occidentalis
Tuia
prima
7-8
Thuja orientalis
Tuia
terza
4-5
Trachycarpus fortunei
Palma della Cina
terza
5-6
Washingtonia filifera
Washingtonia
seconda
6-8
Washingtonia robusta
Washingtonia
seconda
6-8
36
ALLEGATO 2 - DEFINIZIONE E SCHEMI DELLE GRANDEZZE DEGLI
ALBERI
Nell’allegato n. 1 sono riportate anche le classi di grandezza delle specie indicate per l’inserimento nei nuovi
impianti pubblici e privati
Alberi di prima grandezza
alberi che a maturità di norma superano i 25 m di altezza
Alberi di seconda grandezza
alberi che a maturità di norma raggiungono un'altezza compresa tra 15 e 25 m
Alberi di terza grandezza
alberi che a maturità di norma raggiungono un'altezza compresa tra 8 e 15 m
Alberi di quarta grandezza
alberi (anche ad habitus arbustivo) che a maturità di norma raggiungono un'altezza compresa tra 4 e 8 m
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ALLEGATO 3
FAC-SIMILE DI RICHIESTA PER AUTORIZZAZIONE INTERVENTI
Al Settore Tecnico Ambiente Uff.Aree Verdi
Via Pertica n.29
17024 Finale Ligure
OGGETTO: interventi sul patrimonio arboreo.
Il/la sottoscritto
.............................................
residente in
.............................................Via
...................... n. ........
in qualità di proprietario/a del terreno sito in Finale Ligure , Via
.........................
DICHIARA
che è sua intenzione per
Morte della piante
Stretta necessita
Straordinarietà
Tel..................
Fg. N.
Mappale N.
procedere all'abbattimento di n...... essenze arboree rientranti nel Regolamento del Verde, e riportate nell'allegata planimetria.
Che le piante di cui si richiede autorizzazione all'abbattimento hanno le seguenti caratteristiche
N.
nome botanico
circonferenza tronco
altezza
(a 1,30 m da terra)
stimata (m)
....
.......................
............…………..
......……….
....
.......................
............………… ..
......……….
CHIEDE AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE
Dichiara, inoltre, di aver preso visione di quant'altro disposto nel Regolamento per la Gestione e la Tutela della Vegetazione Urbana
e dei relativi allegati di cui all'oggetto .
Dichiara altresì che procederà direttamente alla messa a dimora nel medesimo sito delle seguenti piante a compensazione del
danno ecologico arrecato.
_____________________________________________________________
Oppure che è intenzione del richiedente, vista l'impossibilità di procedere alla messa a dimora nel medesimo sito delle piante a
compensazione del danno ecologico, di consegnarle alla Civica Amministrazione con le modalità e i tempi da essa indicati.
Data
Firma richiedente
38
Note
Per interventi di nuova costruzione è fatto obbligo di:
-
-
presentare unitamente al progetto architettonico, il progetto di sistemazione a verde della area di pertinenza dell'immobile in
scala grafica adeguata (1:100 o 1:200), indicante le specie prescelte, la loro localizzazione e le caratteristiche (circonferenza,
altezza, etc.) all’epoca dell’impianto.
Dovrà altresì essere presentata una planimetria che rappresenti lo stato di fatto in scala grafica adeguata (1:100 o 1:200);
pertanto tutti gli alberi esistenti sull’area oggetto di intervento dovranno essere rigorosamente rilevati ed indicati. In caso di
autorizzazione all’abbattimento, l’Amministrazione Comunale deve chiedere al proprietario di piantare nuovi alberi di
dimensioni analoghe a quelle rimosse. La piantumazione dovrà, preferibilmente, essere realizzata nell’ intorno del luogo
interessato agli abbattimenti.
Nuove costruzioni – ristrutturazioni – modifiche alle costruzioni esistenti opere pubbliche
L’autorità Comunale, con esplicita condizione agli atti di assenso relativi a procedimenti edilizi per nuove costruzioni, ristrutturazioni
o modifica di fabbricati esistenti, nel caso in cui siano previste la realizzazione di nuovi spazi verdi con superficie pari o superiore a
200 mq, o la sistemazione di quelli già esistenti con superficie pari o superiore a 200 mq, nelle aree vincolate sotto il profilo
ambientale o paesistico, 1.000 mq nella altre aree e per quanto riguarda comunque la realizzazione di spazi verdi di qualsiasi
superficie confinanti con spazi pubblici di particolare interesse sotto il profilo paesistico, così come individuati nelle tavole di piano
regolatore, richiede la presentazione di un progetto, redatto, in conformità ai commi successivi, da un tecnico abilitato (laureati in
agraria, laureati in scienze forestali e architetti del paesaggio, lauree o corsi di specializzazione).
Il progetto relativo alle “aree a verde” è costituito dai seguenti elaborati:
- relazione tecnica illustrativa riportante una descrizione dettagliata della sistemazione a verde che si intende realizzare;
- planimetria in scala adeguata riguardante lo stato di fatto dell’area oggetto d’intervento, riportante la precisa localizzazione degli
eventuali abbattimenti di alberi esistenti ed aventi le caratteristiche indicate all’art. 4 del presente regolamento;
-
planimetria di progetto in scala adeguata riportante: la localizzazione delle nuove piantumazioni.
Nel caso di interventi in Aree Pubbliche o destinate a divenire tali e/o ad essere gestite dall’ Ente Pubblico in forza di norme e/o
convenzioni di carattere urbanistico, o di decisioni di carattere giudiziario, deve altresì esseri prodotto un Piano di manutenzione
corredato da relativo computo degli oneri economici.
Al fine di rendere leggibili le planimetrie deve essere utilizzata una corretta simbologia, correlata ad una legenda riportante il nome
botanico della specie che si intende mettere a dimora o per la quale è previsto l’abbattimento.
I progetti di realizzazione di spazi verdi da presentarsi con le modalità sopraindicate, non devono essere comunque in contrasto con
le norme urbanistiche ed edilizie vigenti.
39
ALLEGATO 4
Criteri generali per la Potatura delle Palme
Sono vietati i tagli di foglie che riducono in maniera drastica la vegetazione limitandola alle foglie apicali nonché la scorticatura del
fusto
I lavori di potatura dovranno limitarsi, eventualmente, a:
•
•
l’accurata pulizia dello stipite da eventuali rampicanti (eccetto il caso di rampicanti appositamente posti a dimora per motivi
estetici)
l’asportazione dei vecchi residui delle foglie, taglio delle vecchie infiorescenze e spate, taglio delle foglie secche; infine
taglio di due ordini di foglie verdi e scalpellatura dei tacchi. I tacchi e lo stipite dovranno essere ben rifiniti con idonei
attrezzi da taglio (scalpello e mezzaluna) e non presentare spaccature e slabbrature. E’ consentito nella prima fase
(eliminazione delle foglie secche e dei vecchi tacchi, taglio delle foglie verdi), l’uso della motosega.
Le nuove infiorescenze ed i giovani caschi di datteri dovranno essere conservati;
Gli attrezzi impiegati dovranno essere sempre accuratamente disinfettati con Sali quaternari d’ammonio in soluzione secondo
etichetta, prima di passare ad interventi su altre palme.
Ẻ vietato inoltre, l’uso di ramponi. L’esecuzione dei lavori di piante non raggiungibili mediante piattaforma idraulica, potranno essere
eseguiti mediante l’uso della “bicicletta”.
40
ALLEGATO 5
Metodologia per la stima del valore ornamentale e del danno biologico
a carico della Vegetazione Urbana
STIMA DEL VALORE ORNAMENTALE
Abbattimenti
Nel caso il Settore Tecnico Ambiente - Ufficio Aree Verdi, debba procedere in proprio o autorizzi l'abbattimento per piante
gravemente danneggiate o compromesse nella loro stabilità a causa di lavori effettuati nelle adiacenze, o a seguito di incidenti
provocati da veicoli oppure  richiesta di abbattimento in ambito privato a vario titolo, senza che sia possibile la compensazione nello
stesso ambito, debba occuparsi della rimozione di esemplari ubicati in aree sedi di nuovi interventi infrastrutturali, l’Amministrazione
Comunale si riserverà il diritto di richiedere "l'indennizzo" determinato in base alla stima del valore ornamentale dei soggetti vegetali
coinvolti.
Il Valore Ornamentale rappresenta il valore di mercato che consente di definire il costo di riproduzione del bene albero, adottando un
procedimento di tipo parametrico noto come “Metodo svizzero”, che prevede la moltiplicazione del prezzo base di mercato con
variabili in base al valore estetico, all'ubicazione sul territorio urbano, alle dimensioni e alle condizioni di salute, secondo quanto
indicato nelle tabelle seguenti.
L'indennizzo complessivo sarà determinato dalla seguente formula.
I = V.o. + S.a: - V.1.
dove:
I
= indennizzo (ornamentale) spettante alla Città
V.o.
= valore ornamentale
S.a:
= spese di abbattimento, sradicamento del ceppo, messa a dimora della
nuova pianta (se sostenute dalla Città)
V.1.
= valore di mercato del legname da opera ritraibile (se incamerato dalla Città)
Valore ornamentale V.o. = b x c x d x e
Dove:
.
Prezzo di vendita al dettaglio
41
b.
indice relativo al prezzo rilevato presso i vivai produttori di una nuova pianta, con caratteristiche di allevamento e di
portamento il più possibile simili all’esemplare da sostituire. Il valore da prendere in considerazione è la decima parte del
prezzo di vendita unitario di una pianta di circonferenza 10 – 12 cm per le latifoglie o 15 – 18 cm per le conifere (altezza
delle conifere 2,5 – 3,00 m) b=a/10
c.
Indice estetico dell’esemplare da sostituire, parametro variabile da 0,5 a 10 in funzione della bellezza, della posizione
(pianta isolata, in filare, in gruppo, ecc.), delle condizioni fitosanitarie, della vigoria, ecc., secondo la seguente tabella:
10 -
pianta sana , vigorosa
- solitaria, esemplare
9-
pianta sana , vigorosa
- in gruppi da tre a cinque esemplari
8-
pianta sana , vigorosa
- in gruppo con più di cinque esemplari o in filare
7-
pianta sana, di medio vigore
- solitaria
6-
pianta sana, di medio vigore
- in gruppo da tre a cinque esemplari
5-
pianta sana, di medio vigore
- in gruppo con più di cinque esemplari o in filare
4-
pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo
- in gruppo
pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo
3-
- solitaria
2-
Pianta scadente, malformata, a fine ciclo
- solitaria
vegetativo
1-
pianta senza vigore, ammalata
- in gruppo o in filare
0,5 -
pianta priva di valore
- in gruppo o in filare
42
d. Indice di locazione della pianta rispetto al territorio urbano
10 -
Centro città, parchi, aree verdi scolastiche
7,5 -
Aree verdi attrezzate non recintate, viali alberati
5-
Quartieri periferici, frazioni
2,5 -
Aree verdi non attrezzate, zone rurali
e.
Indice di dimensioni. Viene considerata, nel caso delle dicotiledoni, la circonferenza della pianta, misurata a 1 m dal
colletto, secondo la seguente tabella:
Circ. in cm
Indice
Circ. in cm
Indice
Circ. in cm
Indice
30-40
2
120-130
11
210-220
20
40-50
3
130-140
12
220-230
21
50-60
4
140-150
13
230-240
22
60-70
5
150-160
14
240-250
23
70-80
6
160-170
15
250-260
24
80-90
7
170-180
16
260-270
25
90-100
8
180-190
17
270-280
26
100-110
9
190-200
18
280-290
27
110-120
10
200-210
19
290-300
28
43
L’indice esprime l’aumento del valore in funzione dell’età dell’albero. Per piante di dimensioni maggiori si aumenterà la
valutazione di 1 punto ogni 10 cm di incremento della circonferenza.
Nel caso delle Monocotiledoni (Palme), per le quali la circonferenza non è elemento significativo in considerazione della loro
struttura morfologica e delle loro peculiari modalità di accrescimento, tale parametro può essere sostituito da analoghe valutazioni
(età stimata, altezza, ecc. a seconda della specie) oltre che da archivi fotografici. Nel caso di utilizzo del parametro altezza, l’ indice
e si ottiene dalla seguente tabella.
Altezza in metri
Da 0,5 a 1
Da 1 a 2
Da 2 a 3
Da 3 a 4
Da 4 a 6
Da 6 a 8
Oltre 8
Indice di altezza
1
1,5
2,5
3,5
5
7
10
Interventi sulla chioma
Nel caso vengano realizzati interventi non autorizzati a danno delle chiome di soggetti arborei (potature, sbrancature, capitozzature,
taglio rami, ecc) sia nel corso dei lavori, sia nel caso di normali manutenzioni ( concessioni ed affitti che prevedano l'onere della
manutenzione di un'area verde) l’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di chiedere un indennizzo pari alla riduzione del
valore ornamentale del patrimonio arboreo coinvolto.
Il procedimento comporta il confronto fra la stima del valore ornamentale che gli esemplari avevano prima dell'intervento ( stima
analitica o per comparazione) con soggetti analoghi e quello che risulta immediatamente dopo l'intervento.
L'indennizzo quindi sarà determinato dalla seguente formula:
I = V.o.p. - V.o.s.
dove:
I
= Indennizzo spettante alla Città
V.o.p. = Valore ornamentale precedente l'intervento
V.o.s. = Valore ornamentale successivo all'intervento
Nella valutazione del danno alla chioma si dovranno considerare gli indici di cui al punto f della tabella seguente
f.
Indice di riduzione per danni alla chioma
44
Riduzione valore della chioma
Riduzione % valore ornamentale
20
Fino a 10%
40
Fino a 20%
60
Fino a 30%
80
Fino a 40%
100
> 40%
STIMA DEL DANNO BIOLOGICO
Danni all’ apparato radicale.
Si procederà alla determinazione del danni biologico nei casi in cui, a seguito di lavori vengano danneggiati gli apparati radicali delle
piante.
L'indennizzo si basa sulla considerazione che il danneggiamento dell'apparato radicale è causa diretta della riduzione del valore
ornamentale del soggetto in quanto ne provoca un deperimento generale.
Tale indennità è funzione della superficie del settore circolare interessato dai lavori ed il suo importo è determinato dalla seguente
formula.
I = D.B. = V.o. x H
dove:
D.B.
= Danno Biologico
V.o.
= Valore ornamentale
H
= Incidenza percentuale delle radici asportate
La valutazione del danno biologico sarà poi così determinata:
45
V. o.
Angolo (H)
Percentuale (%)
Indennizzo (I)
Valore ornamentale della Settore dell’apparato radicale Incidenza
percentuale
pianta
danneggiato, in gradi
sull’apparato radicale
I = V. O. x %H
% = H/3,6
L’angolo H é determinato, secondo il teorema di Carnot:
a2 + b2 - c2
a2 + b2 - E2
H = cos  = -------------------- = -------------------2xaxb
2xaxb
Dove a = C1 + R (raggio del tronco)
b = C2 + R (idem)
E = ampiezza del fronte di scavo
h = distanza dello scavo dalla pianta (inferiore a 3 m)
b
R
C1
E
a
tronco β
C2
c
MANOMISSIONE
CIRCOSCRITTA
h
(plinto di fondazione di palo)
Esempio n.1
46
ESEMPIO DI MANOMISSIONE
CONTINUA
(scavo in trincea)
b
C1
R
E
a
tronco β
C2
c
h
Esempio n. 2
Altri danni
In caso di ferite o scortecciature al tronco il danno é proporzionale all’estensione in larghezza delle lesioni in rapporto alla
circonferenza della pianta. Nel caso di più lesioni a diverse altezze del tronco, si sommeranno tra loro le varie percentuali. Nel caso
di danni al colletto si raddoppieranno i valori.
Nella valutazione del danno si dovranno considerare gli indici di cui al punto g della tabella seguente
g.
Indice di riduzione per danni al legno e al cambio
Lesioni in percentuale circonferenza tronco
Indennità in percentuale valore albero
fino a 10
10
da 10 a 20
20
da 20 a 25
25
da 25 a 30
35
da 30 a 35
50
da 35 a 40
60
da 40 a 45
80
da 45 a 50
90
47
L’indennizzo sarà determinato:
I = V.o.p. – V.o.s.
Dove:
I = Indennizzo spettante al Comune
V.o.p = Valore ornamentale precedente l’intervento
V.o.s. = Valore ornamentale successivo all’intervento.
In questo caso le spese accessorie saranno comprensive delle ore di intervento e dei materiali usati per la disinfezione delle ferite,
calcolati in base all’Elenco prezzi, dell’I.V.A., ecc..
Se le parti danneggiate riguardassero la chioma, si richiederà, come indennizzo, il costo dell’intervento di potatura e delle spese
accessorie, fatto salvo il caso in cui, per l’asportazione di branche di grandi dimensioni, si potrebbe verificare un decremento del
valore ornamentale della pianta, che sarà quantificato caso per caso.
ALLEGATO 6
Interventi di lotta antiparassitaria obbligatoria: normativa di riferimento
- D.M. 17/4/98-125 (G.U. 1/6/98-125) (disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano Ceratocystis fimbriata)
(l’art. 8 abroga il DM 3/9/87-412 (G.U. 9/10/87- 236) (lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano)
- Circolare applicativa del D.M. 17/4/98 concernente le note tecniche per la salvaguardia del platano dal cancro colorato
- D.M. 17/4/98 (G.U. 1/6/98-125) (disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino Traumatocampa pityocampa)
- D.M. 17/4/98 (G.U. 2/6/98-126) (disposizioni sulla lotta contro il Malsecco degli agrumi Phoma tracheiphila)
- D.M. 17/4/98 (G.U. 2/6/98-126) (abrogazione di lotte obbligatorie prive di motivazioni scientifiche e tecniche nell’ambito del Servizio
fitosanitario nazionale)
- D.M. 22/44/96 (lotta obbligatoria contro l'insetto fitomizo Matsucoccus feytaudi (Ducasse))
- D.M. 29/44/96 (lotta obbligatoria contro il virus della vaiolatura delle drupacee (Sharka))
48
- D.M. 17/4/98 (disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la cocciniglia di S. Josè Comstokapsis perniciosa Comst)
- D.M. 10/9/99-356 (G.U. 15/10/99-243) (regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico
(Erwinia amylovora), nel territorio della Repubblica )
Altre misure di prevenzione e lotta contro organismi nocivi
- L. 18/6/31-987 (disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi)
- D. Leg. 30/12/92-536 (attuazione della direttiva 91/683/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati
membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali)
- D.M. 31/1/96 (misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica Italiana di organismi nocivi ai
vegetali o ai prodotti vegetali) Decreto 4/8/01 (modifica degli allegati al decreto ministeriale 31 gennaio 1996)
- Decreto Ministeriale 9 Novembre 2007 - Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso della palma Rhynchophorus
ferrugineus (Olivier). – Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE. (GU n. 37 del 13-2-2008 ).
ALLEGATO 7
indicazioni su piante allergeniche e/o velenose
ELENCO DI PIANTE VELENOSE E/O ALLERGENICHE
1) Le piante velenose
l’ippocastano (Aesculus hippocastanum L.): contengono principi attivi potenzialmente tossici (glucosidi)
tutte le parti della pianta, ma possono risultare particolarmente pericolosi i frutti (castagne) che possono dare
origine a nausea e/o diarrea;
il mughetto (Convallaria majalis L.): tutta la pianta – compreso il profumo – contiene principi attivi
potenzialmente tossici (glucosidi cardioattivi) che possono dare origine a nausea, vomito, aumentata
secrezione urinaria, rallentamento del battito cardiaco;
la dalia (Dalia variabilis (Willd.) Desf.): le foglie ed i tuberi contengono un principio attivo (lattoni
sesquiterpenici) che può dare origine a dermatiti da contatto ed a fenomeni di disidratazione delle palme
delle mani;
la stella di Natale (Euphorbia pulcherrima Willd.): come tutte le piante del genere Euphorbia i tessuti fogliari
ed il fusto contengono un lattice biancastro con principio attivo potenzialmente tossico (diterpeni tetraciclici)
che può dare origine a dermatiti da contatto ed a gastroenteriti;
il gingko (Ginkgo biloba L.): nella polpa dei frutti è contenuto un principio attivo (acido ginkgolico) che può
dare origine ad arrossamenti, infiammazioni e dermatiti da contatto.
l’edera (Hedera helix L.): tutta le parti della pianta contengono vari principi attivi (saponosidi triterpenici,
acido formico e malico) che possono potenzialmente dare origine a vomito, diarrea e dermatiti da contatto;
49
l’agrifoglio (Ilex aquifolium L.): le bacche rosse contengono dei principi attivi (glucosidi, alcaloidi) che
possono dare origine ad avvelenamento che si manifesta all’inizio con vomito e diarrea e successive
infiammazioni gastrointestinali che possono risultare, in alcuni casi, anche mortali;
il maggiociondolo (Laburnum anagyroides Med.): tutte le parti della pianta contengono principi attivi
(alcaloidi) che sono potenzialmente pericolosi e che possono dare origine ad avvelenamenti con sintomi
iniziali di bruciore alla gola, vomito, diarrea, mal di testa, vertigini e successivi rallentamento del polso e
paralisi respiratoria con conseguenze anche mortali;
il lauroceraso (Prunus laurocerasus L.): tutte la parti della pianta – ad esclusione della polpa dei frutti –
contengono principi attivi (glucosidi cianogenetici) che possono dare origine a convulsioni ed a difficoltà
respiratorie;
l’oleandro (Nerium oleander L.): è una tra le piante più pericolose. Tutte le parti della pianta contengono il
principio attivo “oleandrina” (glucoside) che può dare origine a vomito, sopore, battito cardiaco prima
accelerato poi rallentato, gastroenterite seguito da stato comatoso e morte entro le 24 ore. Molta attenzione
va prestata anche all’acqua in cui erano immerse fronde della pianta;
la robinia (Robinia pseudoacacia L.): i semi, la corteccia e le radici della pianta contengono principi attivi
potenzialmente tossici (albumine tossiche ed un glucoside, la “robitina”) che possono dare origine a sintomi
di avvelenamento con vomito, diarrea, polso debole e difficoltà respiratorie. Nel caso di bambini
l’avvelenamento può avere anche conseguenze mortali;
il tasso (Taxus baccata L.): tutte le parti della pianta, ad eccezione della parte carnosa del frutto,
contengono un principio attivo potenzialmente tossico, la “tassina” (alcaloide) che può dare origine ad
avvelenamento con sintomi di vomito, diarrea e disturbi gastrointestinali.
2) Le piante allergeniche
Fra le specie arboree ad alto potere allergenico vanno ricordate:
• il cipresso (Cupressus sempervirens L.);
• olivo (Olea europea L.);
• betulla (Betula sp.);
• nocciolo (Corylus avellana L.);
• ontani (Alnus sp.);
• carpini (Carpinus sp.; Ostrya sp.).
TRA LE PIANTE A BASSO POTERE ALLERGENICO VANNO RICORDATE
• le acace
50
• gli aceri (Acer sp.);
• il corbezzolo (Arbutus unedo L.);
• il bosso (Buxus sempervirens L.);
• il bagolaro (Celtis australis L.);
• la catalpa (Catalpa bignonioides Walt.);
• i cedri (Cedrus sp.);
• il carrubo (Ceratonia siliqua L.);
• il frassino meridionale (Fraxinus oxjcarpa Bieb.);
• l’ippocastano (Aesculus hippocastanum L.);
• l’acacia di Costantinopoli (Albizzia julibrissin);
• l’araucaria araucana (Araucaria araucana (Moll.) K. Koch);
• il cotognastro minore (Cotoneaster integerrimus Medicus);
• il fico (Ficus carica L.);
• il gingko (Ginkgo biloba L.);
51
ALLEGATO 8
DEFINIZIONI E GLOSSARIO
1.
DEFINIZIONI
AFFIDAMENTO
Conduzione di interventi di manutenzione di aree verdi comunali, generalmente di piccola estensione, e/o la gestione di servizi ad
esse collegati, svolta da soggetti privati, associazioni, scuole, con la sola prestazione di mano d’ opera sotto forma di volontariato; l
'affidamento è regolato da apposita convenzione stipulata dall’ Amministrazione Comunale con l’ Affidatario sulla base di un
disciplinare predisposto dall'Amministrazione stessa per ogni singolo caso e concordato preventivamente con il Settore Verde
Pubblico. L’ Amministrazione provvederà all’ installazione di apposita insegna informativa relativa al soggetto prestante il
volontariato.
Aiuola
Piccola area di terreno coltivata a scopo ornamentale, in genere con piante erbacee o arbustive.
Area a verde
Area territoriale, o insieme di aree, di proprietà pubblica o privata, destinata a parco o giardino o comunque
rivestita, attualmente o in progetto, da vegetazione di origine artificiale o naturale, in cui la vegetazione stessa,
che ne costituisce parte integrante, assume una o più delle seguenti funzioni:
•
igienico-ambientale;
•
estetico-paesaggistica;
•
naturalistica;
•
ricreativa;
•
di protezione idrogeologica.
52
Arredi
Insieme di oggetti ed attrezzature che consentono e migliorano la fruibilità di un’area (panchine, cartellonistica,
attrezzature per il gioco e l’attività motoria, cestini, fioriere, ecc.).
Autorizzazione all'intervento
Atto con il quale il Comune esprime il proprio assenso a predeterminate tipologie di interventi che, considerate
la loro natura e/o portata richiedono opportune motivazioni, che devono essere esplicitate dall'avente titolo alla
richiesta. Gli interventi autorizzati risultano comunque di norma vincolati a predeterminate modalità esecutive.
Richiesta, istruttoria, accesso al procedimento, rilascio, termini e validità dell'autorizzazione all'intervento sono
soggetti alle norme legislative e regolamentari vigenti, comprese quelle sul bollo.
Avente titolo
Soggetto, privato o pubblico, che in virtù di un diritto reale (non solo di proprietà) o di altra figura prevista
dall'ordinamento giuridico é legittimato ad intervenire su un'area verde o su parte di essa; nei casi di proprietà
condominiali l'avente titolo si identifica con l'amministratore condominiale, in tutti gli altri casi vige
l'interpretazione del regolamento edilizio comunale.
Ingegneria naturalistica: disciplina tecnico-scientifica che studia le modalità di utilizzo, come materiali da
costruzione, di piante viventi, di parti di piante o addirittura di intere biocenosi vegetali, spesso in unione con
materiali non viventi come pietrame, terra, legname, acciaio.
Sponsorizzazione
conduzione di interventi di manutenzione di aree verdi comunali, generalmente di piccola estensione, e/o la
gestione di servizi ad esse collegati e/o la realizzazione di interventi di sistemazione a verde o in materia di
arredo urbano, effettuate da soggetti privati a titolo gratuito.
La sponsorizzazione è regolata da apposite convenzioni stipulate dall’ Amministrazione Comunale con lo
Sponsor sulla base di un disciplinare predisposto dall'Amministrazione stessa per ogni singolo caso,
concordato preventivamente con il Settore Tecnico Ambiente Ufficio Aree Verdi. Lo Sponsor è autorizzato a
collocare una o più insegne informative realizzate e disposte secondo le modalità stabilite
dall'Amministrazione e facenti parte del disciplinare su citato.
53
2.
GLOSSARIO
Agente patogeno
Microrganismo fitoparassita in grado di causare malattie alle piante.
Aghifoglie
vedi “Conifere”
Albero - Arbusto
La distinzione fra le categorie morfologiche di erbe, arbusti, alberi, non è possibile per distinzioni nette ed inequivoche: il passaggio
dall’ una all’ altra categoria avviene infatti per stadi transizionali non sempre facilmente definibili. Esistono alberi che, per determinate
scelte vivaistiche o di giardinaggio, perseguite attraverso opportune potature, presentano aspetto arbustivo e viceversa. L’ occhio di
un esperto è in grado di valutare, in modo sintetico e preciso tali differenze.
In termini convenzionali sono da considerare:
•
alberi: quelle piante legnose che hanno un fusto perenne ben definito e che, a pieno sviluppo, presentano un asse
principale (fusto o tronco) - prevalente sulla massa delle ramificazioni -, il quale raggiunga un diametro di almeno 5 cm
misurato all’ altezza di 130 cm dal colletto, ed un’ altezza di almeno 5 metri; i rami si sviluppano in alto sul tronco a formare
una chioma fogliosa di conformazione assai varia a seconda della specie;
•
arbusti quelle piante legnose che si presentano ramificate per lo più sin dalla base (policormiche), nelle quali cioè la
massa dei rami predomina sull’ asse principale; il fusto primario può non superare in dimensioni i fusti secondari ed in tal
caso la pianta assume un aspetto cespuglioso.
Area di pertinenza dell'albero
L' area di pertinenza dell’ albero, basata sullo sviluppo dell'apparato aereo e di quello radicale è definita dalla circonferenza a terra
avente a centro geometrico il centro del fusto dell'albero.
Attecchimento
Fenomeno per cui una pianta, affrancandosi dopo l’ impianto, diviene autonoma, emettendo radici, nutrendosi, vegetando e
fruttificando.
Biodiversità
Varietà delle forme che vivono in un ambiente o la variabilità tra organismi viventi di ogni origine, oltre ai complessi ecologici di cui
fanno parte, comprendendo la diversità nell’ambito di ciascuna specie e quella tra le specie.
54
Branca
Asse legnoso (ramo) di almeno 3 anni, inserito sul fusto principale, che, nell’ insieme del fusto e delle altre branche costituisce lo
scheletro principale della pianta.
Capitozzatura:
vedi potatura a capitozzo
Chioma
Parte aerea di un albero escluso lo scheletro.
CLASSE DI GRANDEZZA
Parametro dimensionale riferito all’ altezza media raggiungibile dalle singole specie a maturità
Collare
Punto d’inserzione del ramo sul fusto, identificabile dalla presenza di un“anello” corrugato della corteccia.
Colletto
Regione di passaggio fra radice e fusto; in assenza di riporti o scavi, di norma corrisponde alla porzione di pianta immediatamente al
di sotto ed al disopra del piano del terreno.
Compost
Prodotto derivante dalla trasformazione dei residui organici in humus attraverso l’attività di numerosi organismi e microrganismi e
che possiede capacità ammendante del terreno e nutritiva nei confronti delle piante.
Conifere
Ordine a cui appartengono piante di notevoli dimensioni (ad es. pini, abeti, larici) con fusto generalmente monocormico , foglie
aghiformi o squamiformi e frutto a cono.
Cupressacee
Alberi e arbusti delle conifere con fusto molto ramificato, foglie aghiformi o squamiformi.
Diametro dei rami o branche
Diametro della sezione dei rami o branche misurata al termine distale della loro svasatura di raccordo con il fusto e con il ramo di
ordine superiore.
Diametro del fusto
55
Diametro della sezione di un fusto legnoso di un esemplare arboreo, misurato, ortogonalmente all'asse del fusto stesso, ad
un'altezza di m. I,30 dal terreno.
Diradamento
In selvicoltura il termine indica i tagli intercalari che si eseguono nei boschi dallo stadio di perticaia fino al taglio di abbattimento o di
rinnovo; in frutticoltura indica invece la soppressione di parte dei rami durante la potatura invernale o, più frequentemente,
l’operazione di potatura verde che consiste nell’asportare parte dei frutti da alberi eccessivamente carichi in modo da migliorare la
pezzatura dei frutti residui.
Entomofauna
Isieme di insetti presenti in un ecosistema.
Erbacee
Piante a fusto non legnoso che vivono generalmente uno o alcuni anni.
Fitotossico
Che produce effetti negativi sullo sviluppo e sulle attività vitali degli organismi vegetali, in modo da ridurre e compromettere il loro
metabolismo. Normalmente la fitotossicità è dovuta alla presenza di alcune tossine (ammoniaca, solfuri) e all’azione di elementi
chimici (eccesso di metalli, eccesso di salinità).
Freccia
Ramo che porta all’apice vegetativo dell’albero.
Gemma
Organo che contiene le strutture dei fiori e del germoglio che si svilupperanno nella stagione seguente.
Gemma pronta
Gemma che si schiude nello stesso anno in cui si è formata e che sostituisce una foglia caduta.
Germoglio
Asse vegetativo in crescita e non ancora lignificato, di consistenza erbacea.
Impalcatura
Quota del fusto da cui si dipartono le branche; portamento delle branche.
Nodo
Punto di inserzione di gemme e foglie su fusto e rami.
56
Pacciamatura
Copertura parziale o totale del terreno, realizzata con materiali naturali (corteccia, trucioli, paglia ecc.) o con film plastici, allo scopo
di limitare lo sviluppo di erbe indesiderate e di limitare le perdite idriche.
Palco
Serie di rami che si dipartono quasi alla stessa altezza. (tipico di molte conifere, emblematicamente delle Araucarie)
Pollone
Giovane germoglio che si sviluppa da un ramo o dal rizoma di una pianta; ramo emesso dalla radice o dalla zona basale della
pianta.
Potatura
Taglio di parti vive della chioma di esemplare arboreo o arbustivo.
fig.1 Esempi di errati interventi di potatura (capitozza tura)
57
fig.2 Esempi di tagli corretti e scorretti
Potatura a capitozzo
Taglio che interrompe il portamento ascendente del fusto e che implica l’asportazione completa delle cime della chioma con
conseguente formazione di una o più “teste”, o che interessa branche di diametro superiore a 17 cm.
Potatura a sgamollo
Taglio con il quale si eliminano, in fase giovanile, i rami e le branche lungo tutto il fusto, senza tuttavia tranciare la cima. Potatura
destinata a favorire il solo sviluppo del fusto a favore della formazione di legname da opera (es. Pioppeti).
Ramo
Germoglio che al termine della stagione vegetativa assume consistenza legnosa; su di esso sono presenti le gemme.
Sbrancamento
Frattura del ramo in coincidenza del suo inserimento nel tronco.
Scheletro
Portamento generale di fusto e branche, ben visibile, ad esempio, nella fase invernale delle caducifoglie
Spalcatura
58
Taglio di rami bassi nel punto di inserzione del fusto principale per alzare il livello dell'impalcatura principale dal suolo.
Succhione
Ramo privo di gemme a fiore, a crescita verticale.
Tutore
Sostegno di materiale vario usato nell’allevamento delle piante sia per favorirne la stabilità nella fase di attecchimento dopo il
trapianto, sia per favorire o correggere un determinato portamento;
Vegetazione autoctona
Vegetazione originaria di una determinata area.
59
ALLEGATO 9
SCHEMA RELAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA
AI SENSI DEL D.P.C.M. 12/12/2005
1. RICHIEDENTE: (2) …………………………………………………………………………………………………………………………….
Persona fisica
società
impresa
ente
2. TIPOLOGIA DELL’OPERA E/O DELL’INTERVENTO (3): …………………………………………………………
3. OPERA CORRELATA A:
edificio
area di pertinenza o intorno dell’edificio
lotto di terreno
strade, corsi d’acqua
territorio aperto
4. CARATTERE DELL’INTERVENTO:
temporaneo o stagionale
permanente:
a) fisso
b) rimovibile
5.a DESTINAZIONE D’USO del manufatto esistente o dell’area interessata (se edificio o area di pertinenza)
residenziale
turistico-ricettiva
industriale/artigianale
agricola/funzioni connesse
commerciale
direzionale
altro ………………………………..
5.b USO ATTUALE DEL SUOLO (se lotto di terreno)
urbano
agricolo
boscato
naturale
non coltivato
altro ………………………..
6. CONTESTO PAESAGGISTICO DELL’INTERVENTO E/O DELL’OPERA:
60
centro storico
area urbana
insediamento agricolo
area periurbana
territorio agricolo
insediamento sparso
area naturale
7. MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO:
costa (bassa/alta)
ambito lacustre/vallivo pianura
versante (collinare/montano) altopiano/promontorio piana valliva (montana/collinare) terrazzamento
crinale
8. UBICAZIONE DELL’OPERA E/O DELL’INTERVENTO:
sul quale sia riportato se ricadente in area urbana:
a) indicazione precisa dell’edificio, via, piazza, n. civico se ricadente in territorio extraurbano o rurale
b) estratti CTR/ORTOFOTO: ( inserire estratti di carta Tecnica Regionale e/o Ortofoto )
Sulla cartografia l’edificio/area di intervento devono essere evidenziati attraverso apposito segno grafico o coloritura, nonché
dovranno essere evidenziati i punti di ripresa fotografica (da 2 a 4).
c) estratto tavola P.R.G e relative norme che evidenzino: l’edificio o sua parte; area di pertinenza/il lotto di terreno; l’intorno su cui si
intende intervenire
d)estratto degli strumenti di pianificazione paesistica quali P.T.C.P. che evidenziano il contesto paesaggistico e l’area dell’intervento
INSERIRE ESTRATTI CARTOGRAFICI
61
9. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (da 2 a 4 fotogrammi)
Le riprese fotografiche (da 2 a 4) devono permettere una vista di dettaglio dell’area di intervento e una vista panoramica del
contesto da punti dai quali è possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del contesto paesaggistico, le aree di
intervisibilità del sito. Le riprese fotografiche vanno corredate da brevi note esplicative e dall’individuazione del contesto
paesaggistico e dell’area di intervento.
INSERIRE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
10.a ESTREMI DEL PROVVEDIEMNTO MINISTERIALE O REGIONALE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DEL VINCOLO
PER IMMOBILI O AREE DICHIARATE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO (art.136 – 141 – 157 D. Lgs. 42/04 e ss.mm.ii.):
cose immobili
ville
giardini
parchi
complessi di cose immobili
bellezze panoramiche
estremi
del
provvedimento
di
tutela
e
motivazioni
in
esso
indicate
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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10.b PRESENZA DI AREE TUTELATE PER LEGGE (art. 142 del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii.):
territori costieri territori contermini ai laghi fiumi,torrenti,corsi d’acqua
ghiacciai e circhi glaciali
parchi e riserve
montagne sup. 1200/1600 m
territori coperti da foreste e boschi
università agrarie e usi civici zone umide(da D.P.R. 13/03/76 n° 448)
 vulcani
zone di interesse archeologico
11. NOTE DESCRITTIVE DELLO STATO ATTUALE DELL’IMMOBILE O DELL’AREA TUTELATA Elementi o valenze
paesaggistiche che interessano l’area di intervento, il contesto paesaggistico (4)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
12. DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO E DELLE CARATTERISTICHE DELL’OPERA (dimensioni, materiali,colore,
finiture, modalità di messa in opera, ecc.) CON ALLEGATA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO (5)
13. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA (6):
14. MITIGAZIONE DELL’IMPATTO DELL’INTERVENTO (7)
Data ……………………………
Firma del Richiedente
Firma del Progettista dell’intervento
………………………………….
NOTE PER LA COMPILAZIONE
………………………………………………
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(1) In linea di principio, ed a titolo non esaustivo, si intendono ricompresi in questa categoria tutti gli interventi minori,
accessori di arredo, in grado di non alterare complessivamente lo stato dei luoghi (contesto paesaggistico e area di
intervento), quali:
- Antenne, parabole
- Cartellonistica (stradale e pubblicitaria), insegne pubblicitarie
- Manufatti di arredo urbano (ad esclusione degli interventi ricadenti nelle aree di cui ala lettera g) del comma 4 dell’art. 10 dl
D.Lgs. 42/04)
- Strutture temporanee di grandi dimensioni di durata non inferiore ad una settimana
- Strutture stagionali collegate all’attività turistica e del tempo libero
- Strutture di copertura non superiori a 10 mq (ad esclusione degli interventi ricadenti nelle aree di cui alla lettera g) del
comma 4 dell’art. 10 del D.Lgsl. 42/04
- Pannelli solari e fotovoltaici fino ad una potenza di 20 Mwe
- Impianti di condizionamento
Sono inoltre ricompresi in questa casistica tutti gli interventi di cui al Protocollo d’Intesa Ministero Beni e
Attività Culturali – Regione Liguria del 30.07.2007, art.2 (
www.sbage.it ). Per interventi di variante non
sostanziale, già autorizzati sulla base di relazione paesaggistica, vedasi art.3 del medesimo Protocollo d’
Intesa.
(2) La compilazione della scheda è a carico del soggetto che richiede l’autorizzazione paesaggistica.
(3) L’indicazione della tipologia dell’opera deve essere accompagnata dal riferimento preciso alle disposizioni del Regolamento
edilizio e secondo i disposti della Legge Regionale n° 16/2008 e s.m.e.i..
(4) Una volta barrata la categoria di tutela in cui ricade la proposta di intervento, devono essere descritti, in modo sintetico, i
caratteri che effettivamente connotano l’area di intervento ed il contesto paesaggistico, in cui si colloca l’opera da realizzare,
al fine di fornire l’esatta informazione in relazione alla sua ubicazione rispetto agli aspetti o elementi di rilievo paesaggistico.
(5) E’ consigliabile allegare pieghevoli o documentazione del prodotto industriale o prefabbricato che si intende installare o
utilizzare.
(6) Lo scopo di tale punto è quello di fornire, con buona approssimazione, l’informazione sugli eventuali effetti conseguenti
alla realizzazione dell’opera ed in particolare degli elementi o degli aspetti tutelati. Tale valutazione si ricava dal confronto fra
le caratteristiche dello stato attuale, gli elementi di progetto e gli obbiettivi della tutela. Al fine di orientare la compilazione di
tale sezione si elencano qui di seguito alcune delle possibili modificazioni dell’immobile o dell’area tutelata:
- cromatismi dell’edificio; - rapporto vuoto/pieni; - sagoma; - volume; - aspetto architettonico; - copertura; - pubblici accessi,
- impermeabilizzazione del terreno; - movimenti di terreno/sbancamenti; - realizzazione di infrastrutture accessorie; aumento superficie coperta; - alterazione dello skyline (profilo dell’edificio o profilo dei crinali), - alterazione percettiva del
paesaggio (intrusione o ostruzione visuale); - interventi su elementi arborei e vegetazione;
(7) Qualificazione o identificazione degli elementi progettuali finalizzati a ridurre o migliorare l’impatto del bene tutelato sui
caratteri del contesto paesaggistico e dell’area di intervento.
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Riservato al Visto dell'ufficio
Marca da bollo
Al Comune di Finale Ligure
Edilizia Privata
p.c. Ufficio Aree verdi
Via Pertica 29
17024 Finale Ligure (SV)
ISTANZA DI: AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA
(art. 146 D.L.vo 42/2004 come disciplinato dal D.P.R. 139/10)
RICHIEDENTE: Il/La sottoscritto/a, ____________________________________________________
Nato/a a _______________________ il _____________________ C.F. _________________________
in qualità di (1)_____________________________ residente a _______________________________
In Via ______________________________________, n. _______
LOCALITA’ DI INTERVENTO: Via ________________________________________ n.c. _________
PROGETTISTA:_______________________ domiciliato in ______________ Via ________________
Iscrizione Albo ___________________ al n. _____________ C.F. _____________________________
IDENTIFICATIVI CATASTALI: (DISTINGUERE CATASTO TERRENI DA CATASTO FABBRICATI)
SEZIONE CENSUARIA
FOGLIO
MAPP.
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SUB.
ESTREMI AUTORIZZATIVI PREGRESSI:
 Licenza Edilizia del _____________________
 Concessione Edilizia n. __________________
del ________________
 Permesso di costruire n. _________________
del ________________
 Sanatoria edilizia n. _____________________
del ________________
 Autorizzazione Ambientale n. ______________
del ________________
(1) Proprietario, amministratore condominio, affittuario, usufruttuario, possessore, rappresentante legale, …..
DATI DI PROGETTO:
ZONA DI P.R.G.:
P.R.G.
Livello Puntuale
ZONA DI P.T.C.P.:
Assetto Insediativo
Assetto Vegetazionale
Assetto Geomorfologico
PIANO DI BACINO:
Fascia
Rischio
Dissesto
CHIEDE IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
Per la realizzazione delle seguenti opere (INSERIRE LA DICITURA CORRETTA RISPONDENTE ALLE TIPOLOGIE
D’INTERVENTO DISCIPLINATE DAL D.P.R. 139/10):
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A tal fine, consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, come previsto
dagli artt. 489 e 496 C.P. e artt.46 e 47 D.P.R. 445/00 e successive modificazioni, e del fatto che in caso di dichiarazioni non veritiere
si ha la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della presente dichiarazione, come
previsto dell’art. D.P.R. 445/00,
DICHIARA
1) Di essere informato che il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica NON è atto che autorizza l’esecuzione dei lavori e che per la
realizzazione delle opere in progetto dovrà essere presentata idonea documentazione per ottenere i relativi permessi.
2) Di essere a conoscenza che l’autorizzazione paesaggistica HA valore esclusivamente per la valutazione ai fini della tutela
paesaggistica e non agli strumenti urbanistici adottati o approvati, ai regolamenti edilizi vigenti e deve rispettare le norme di
riferimento vigenti.
3) Di attestare che l’immobile oggetto d’intervento sul quale sono previste le opere di cui alla presente richiesta di autorizzazione
ambientale è, sotto il profilo urbanistico-edilizio, legittimo e per lo stesso non sono presenti pratiche edilizie ( condoni o altro ) in
itinere.
Finale Ligure lì,________________
Alla presentazione della richiesta si allega:
1)
Copia fotostatica documento d’identità in corso di validità.
2)
Titolo di proprietà (certificato catastale, rogito notarile, deliberazione di condominio, autorizzazione del proprietario,…….).
3)
Relazione paesaggistica redatta ai sensi del D.P.C.M. 12.12.2005 e come da Protocollo d’Intesa Regione Liguria –
Ministero Beni e Attività Culturali del 30/07/2007 (B.U.R. n. 38 del 19/09/2007), in triplice copia.
4)
Documentazione tecnica/descrittiva in triplice copia.
Il Richiedente
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