A000930 Sarà dovuto anche al fatto che l`Inghilterra moderna è nata

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A000930 Sarà dovuto anche al fatto che l`Inghilterra moderna è nata
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FONDAZIONE INSIEME onlus.
Da ILSOLE24ORE del 31/7/2006 pag. 5 <<GENITORI RESPONSABILI PER LEGGE. IN FRANCIA
E GRAN BRETAGNA RIGOROSI I VINCOLI IMPOSTI AGLI EX CONIUGI. >> di Andrea Gragnani,
giornalista
Per la lettura completa del pezzo si rimanda al quotidiano citato.
Sarà dovuto anche al fatto che l’Inghilterra moderna è nata con un
divorzio, ma non c’è dubbio che la legge inglese sia molto più
precisa e articolata di quella italiana nel regolare la materia
della protezione dei minori e in particolare quella dell’affidamento
dei figli in caso di separazione o divorzio dei genitori.
E lo stesso può dirsi anche della Francia, che pur partendo da
premesse storiche diverse, ha maturato anche in tempi molto recenti
una legislazione completa e complessa, inserita nel code civil.
Alla luce della recente riforma italiana sull’affidamento
condiviso è interessante notare come in Francia e in Inghilterra
l’accento non sia posto tanto sull’affidamento, di cui espressamente
non si parla, quanto sull’esercizio della potestà genitoriale (vale
a dire sul diritto di prendere decisioni nell’interesse dei figli) e
sulla residenza dei figli (dove e con chi i figli continueranno ad
abitare).
Entrambi i sistemi affermano il principio secondo cui la
separazione non influisce necessariamente sull’esercizio della
potestà, che in linea generale spetta ad entrambi i genitori, salvo
che il caso concreto imponga di attribuirla a uno dei due.
Sul punto la legge francese è più articolata in quanto dice
espressamente che: <<Se l’interesse dei figli lo impone il giudice
attribuisce l’esercizio dell’autorità genitoriale a un solo
genitore.
L’esercizio del diritto di visita e di alloggio non può essere
rifiutato all’altro genitore, salvo che per motivi gravi.
Tale
genitore mantiene il diritto-dovere di controllare il mantenimento e
l’educazione del figlio>>.
La legge inglese si preoccupa anche di definire la “responsabilità
genitoriale” (parental responsibility), facendo espresso riferimento
a <<tutti i diritti, i doveri, i poteri, le responsabilità e
l’autorità che secondo la legge un genitore ha in relazione al
minore e alle sue proprietà>>.
Per quanto riguarda la residenza dei figli, le legge inglese
prevede che le Corte possa emettere un apposito “provvedimento sulla
residenza” (residence order).
La legge francese prevede, invece, quale regola generale, che la
residenza dei figli possa essere posta in alternativa presso quella
dei due genitori o presso quella di uno solo di loro.
L’impostazione della legge francese è quindi maggiormente
favorevole ad un gestione libera dei rapporti con i figli da parte
dei genitori separati, i quali sono molto responsabilizzati (<<il
padre e la madre devono mantenere rapporti personali con i figli e
devono rispettare i loro legami con l’altro genitore>>) e relega
l’imposizione di regole rigide sulla residenza, sulla potestà e
sulle visite ai soli casi che espressamente lo richiedono.
Interessanti sono anche i principi generali che i due ordinamenti
pongono a fondamento delle regole appena descritte.
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La legge inglese afferma il principio secondo cui, nel decidere le
questioni sull’affidamento, deve essere data assoluta preminenza al
benessere del minore, avuto riguardo dei suoi desideri, <<alla luce
della sua età, della sua consapevolezza e delle circostanze in cui
questi desideri sono stati espressi>>.
La Corte deve anche
valutare la condotta dei genitori <<in relazione alla crescita dei
figli>>.
Sulla stessa lunghezza d’onda è la legge francese, secondo la
quale il giudice, quando si pronuncia sulle modalità dell’esercizio
dell’autorità genitoriale, deve prendere in considerazione, tra
l’altro, <<i desideri espressi dal minore>> e <<l’attitudine di
ciascun genitore ad assolvere i suoi doveri e a rispettare i diritti
dell’altro>>.
GLOSSARIO.
SEPARAZIONE: con la separazione i coniugi restano uniti dal
vincolo del matrimonio, ma cessa l’obbligo di coabitazione e
assistenza morale.
La separazione può essere giudiziale o
consensuale.
Nel primo caso il Tribunale valuta se si sono
verificati fatti tali da rendere intollerabile la convivenza.
Nel
secondo caso è sufficiente la volontà di entrambi i coniugi di
separarsi.
La separazione non fa venir meno i doveri di assistenza materiale,
nel senso che il coniuge privo di adeguati redditi ha diritto di
essere mantenuto dall’altro.
DIVORZIO: con il divorzio si scioglie il vincolo matrimoniale e i
coniugi ritornano liberi di stato.
La legge prevede lo
scioglimento del matrimonio civile e la cessazione degli effetti
civili del matrimonio religioso.
Gli ex coniugi perdono
reciprocamente i diritti successori, ma permangono doveri di
solidarietà quanto al mantenimento del coniuge più debole
economicamente.
AFFIDAMENTO: originariamente si intendeva la scelta del genitore
con cui il figlio doveva continuare ad abitare.
Dopo
l’introduzione dell’affidamento congiunto e di quello condiviso, il
concetto ha finito col sovrapporsi all’esercizio della potestà.
ESERCIZIO DELLA POTESTÀ: comprende tutti i diritti, doveri e
poteri dei genitori nei confronti dei figli.
La potestà, quando i
genitori convivono, è esercitata da entrambi.
In caso di
separazione, si prevede l’esercizio congiunto sia per questioni di
ordinaria amministrazione sia per quelle di maggiore interesse
(educazione, istruzione e salute), con la possibilità di disgiungere
l’ordinaria amministrazione.
LE TAPPE ITALIANE.
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IL SISTEMA PRECEDENTE: prima dell’affido condiviso sussistevano
l’affidamento esclusivo ad un genitore, quale regola generale, e
l’affidamento congiunto, quale possibile alternativa.
COME FUNZIONAVA: i figli, in caso di separazione dei genitori,
erano per lo più affidati ad un solo genitore, al quale spettava
anche l’esercizio esclusivo della potestà.
In realtà, pero, la
legge prevedeva anche un esercizio della potestà congiunto sulle
questioni di maggiore interesse (educazione, istruzione e salute),
per cui, pur a fronte di un affidamento esclusivo, l’esercizio della
potestà era in parte esclusivo e in parte congiunto.
L’AFFIDAMENTO CONGIUNTO: nel 1987 è stato introdotto l’affidamento
congiunto, che però ha creato una certa confusione, in quanto non si
è capito cosa aggiungesse ad un esercizio della potestà già
congiunto sulle questioni più rilevanti.
L’AFFIDO CONDIVISO: con la legge 54 del 2006, l’affidamento
condiviso è la regola generale e quello esclusivo diventa residuale,
quando quello condiviso si rivela dannoso per i figli.
COME SI APPLICA: i figli continuano ad abitare con uno dei
genitori e frequentano l’altro secondo un regime di visite
prestabilito.
Tutto si gioca, pertanto, sul piano dell’esercizio
della potestà, che la legge prevede congiunto sempre e comunque.
Dunque, i genitori continuano a prendere di comune accordo tutte le
decisioni di maggiore interesse relative ai figli.
DALLA CRISI ALLA SENTENZA.
I TEMPI: pochi mesi per la separazione consensuale, da un anno e
mezzo a tre anni per quella giudiziale.
Lo stesso vale per il
divorzio.
CRISI CONIUGALE: la coppia consulta un avvocato per procedere alla
separazione consensuale, avviare una causa di separazione giudiziale
o divorzio.
SEPARAZIONE.
CONSENSUALE: ricorso congiunto dei coniugi per stabilire le
condizioni relative all’affidamento dei figli e al loro
mantenimento, all’assegnazione della casa coniugale (in favore del
genitore con cui i figli convivono) e all’eventuale mantenimento del
coniuge.
GIUDIZIALE: causa indetta da uno contro l’altro.
Entro 5 giorni
dal deposito del ricorso, il giudice fissa l’udienza presidenziale,
alla quale è obbligato a partecipare anche l’altro coniuge, che può
depositare la propria memoria difensiva.
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UDIENZA PRESIDENZIALE: fissata dal giudice dopo il deposito del
ricorso.
Partecipano all’udienza entrambi i coniugi.
Se le
condizioni proposte sono confermate, la coppia è autorizzata a
separarsi e il Tribunale, previo parere del Pubblico Ministero,
decide se omologare o meno la separazione.
L’omologazione è
rifiutata qualora contenga errori o condizioni inadeguate alla
tutela dei figli.
Se l’omologazione è accordata, la separazione
consensuale diventa definitiva, ma può venire meno in caso di
riconciliazione tra coniugi.
Nella separazione giudiziale, se la
conciliazione fallisce, il giudice adotta i provvedimenti per
regolare i rapporti tra i coniugi e con i figli per tutta la durata
della causa.
SENTENZA DI SEPARAZIONE: pronunciata la sentenza e decorsi i termini
per le impugnazioni la separazione (consensuale o giudiziaria)
diventa definitiva.
Trascorsi almeno tre anni dall’udienza
presidenziale, è possibile chiedere il divorzio.
DIVORZIO.
DIVORZIO CONGIUNTO: i coniugi depositano un ricorso con tutte le
condizioni atte a regolare il loro rapporto e la vita con i figli
dopo il divorzio.
A differenza della separazione, per il
“divorzio congiunto” il consenso tra le parti è condizione
necessaria, ma non sufficiente per ottenere il divorzio.
Occorre
il decorso di tre anni dalla separazione e la sentenza del
Tribunale.
DIVORZIO GIUDIZIARIO:
vale la stessa procedura prevista per la separazione giudiziale.
SENTENZA DI DIVORZIO: pronunciata la sentenza i coniugi tornano a
essere “liberi di stato”.