A000930 Sarà dovuto anche al fatto che l`Inghilterra moderna è nata
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A000930 Sarà dovuto anche al fatto che l`Inghilterra moderna è nata
A000930, 1 A000930 FONDAZIONE INSIEME onlus. Da ILSOLE24ORE del 31/7/2006 pag. 5 <<GENITORI RESPONSABILI PER LEGGE. IN FRANCIA E GRAN BRETAGNA RIGOROSI I VINCOLI IMPOSTI AGLI EX CONIUGI. >> di Andrea Gragnani, giornalista Per la lettura completa del pezzo si rimanda al quotidiano citato. Sarà dovuto anche al fatto che l’Inghilterra moderna è nata con un divorzio, ma non c’è dubbio che la legge inglese sia molto più precisa e articolata di quella italiana nel regolare la materia della protezione dei minori e in particolare quella dell’affidamento dei figli in caso di separazione o divorzio dei genitori. E lo stesso può dirsi anche della Francia, che pur partendo da premesse storiche diverse, ha maturato anche in tempi molto recenti una legislazione completa e complessa, inserita nel code civil. Alla luce della recente riforma italiana sull’affidamento condiviso è interessante notare come in Francia e in Inghilterra l’accento non sia posto tanto sull’affidamento, di cui espressamente non si parla, quanto sull’esercizio della potestà genitoriale (vale a dire sul diritto di prendere decisioni nell’interesse dei figli) e sulla residenza dei figli (dove e con chi i figli continueranno ad abitare). Entrambi i sistemi affermano il principio secondo cui la separazione non influisce necessariamente sull’esercizio della potestà, che in linea generale spetta ad entrambi i genitori, salvo che il caso concreto imponga di attribuirla a uno dei due. Sul punto la legge francese è più articolata in quanto dice espressamente che: <<Se l’interesse dei figli lo impone il giudice attribuisce l’esercizio dell’autorità genitoriale a un solo genitore. L’esercizio del diritto di visita e di alloggio non può essere rifiutato all’altro genitore, salvo che per motivi gravi. Tale genitore mantiene il diritto-dovere di controllare il mantenimento e l’educazione del figlio>>. La legge inglese si preoccupa anche di definire la “responsabilità genitoriale” (parental responsibility), facendo espresso riferimento a <<tutti i diritti, i doveri, i poteri, le responsabilità e l’autorità che secondo la legge un genitore ha in relazione al minore e alle sue proprietà>>. Per quanto riguarda la residenza dei figli, le legge inglese prevede che le Corte possa emettere un apposito “provvedimento sulla residenza” (residence order). La legge francese prevede, invece, quale regola generale, che la residenza dei figli possa essere posta in alternativa presso quella dei due genitori o presso quella di uno solo di loro. L’impostazione della legge francese è quindi maggiormente favorevole ad un gestione libera dei rapporti con i figli da parte dei genitori separati, i quali sono molto responsabilizzati (<<il padre e la madre devono mantenere rapporti personali con i figli e devono rispettare i loro legami con l’altro genitore>>) e relega l’imposizione di regole rigide sulla residenza, sulla potestà e sulle visite ai soli casi che espressamente lo richiedono. Interessanti sono anche i principi generali che i due ordinamenti pongono a fondamento delle regole appena descritte. A000930, 2 La legge inglese afferma il principio secondo cui, nel decidere le questioni sull’affidamento, deve essere data assoluta preminenza al benessere del minore, avuto riguardo dei suoi desideri, <<alla luce della sua età, della sua consapevolezza e delle circostanze in cui questi desideri sono stati espressi>>. La Corte deve anche valutare la condotta dei genitori <<in relazione alla crescita dei figli>>. Sulla stessa lunghezza d’onda è la legge francese, secondo la quale il giudice, quando si pronuncia sulle modalità dell’esercizio dell’autorità genitoriale, deve prendere in considerazione, tra l’altro, <<i desideri espressi dal minore>> e <<l’attitudine di ciascun genitore ad assolvere i suoi doveri e a rispettare i diritti dell’altro>>. GLOSSARIO. SEPARAZIONE: con la separazione i coniugi restano uniti dal vincolo del matrimonio, ma cessa l’obbligo di coabitazione e assistenza morale. La separazione può essere giudiziale o consensuale. Nel primo caso il Tribunale valuta se si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la convivenza. Nel secondo caso è sufficiente la volontà di entrambi i coniugi di separarsi. La separazione non fa venir meno i doveri di assistenza materiale, nel senso che il coniuge privo di adeguati redditi ha diritto di essere mantenuto dall’altro. DIVORZIO: con il divorzio si scioglie il vincolo matrimoniale e i coniugi ritornano liberi di stato. La legge prevede lo scioglimento del matrimonio civile e la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso. Gli ex coniugi perdono reciprocamente i diritti successori, ma permangono doveri di solidarietà quanto al mantenimento del coniuge più debole economicamente. AFFIDAMENTO: originariamente si intendeva la scelta del genitore con cui il figlio doveva continuare ad abitare. Dopo l’introduzione dell’affidamento congiunto e di quello condiviso, il concetto ha finito col sovrapporsi all’esercizio della potestà. ESERCIZIO DELLA POTESTÀ: comprende tutti i diritti, doveri e poteri dei genitori nei confronti dei figli. La potestà, quando i genitori convivono, è esercitata da entrambi. In caso di separazione, si prevede l’esercizio congiunto sia per questioni di ordinaria amministrazione sia per quelle di maggiore interesse (educazione, istruzione e salute), con la possibilità di disgiungere l’ordinaria amministrazione. LE TAPPE ITALIANE. A000930, 3 IL SISTEMA PRECEDENTE: prima dell’affido condiviso sussistevano l’affidamento esclusivo ad un genitore, quale regola generale, e l’affidamento congiunto, quale possibile alternativa. COME FUNZIONAVA: i figli, in caso di separazione dei genitori, erano per lo più affidati ad un solo genitore, al quale spettava anche l’esercizio esclusivo della potestà. In realtà, pero, la legge prevedeva anche un esercizio della potestà congiunto sulle questioni di maggiore interesse (educazione, istruzione e salute), per cui, pur a fronte di un affidamento esclusivo, l’esercizio della potestà era in parte esclusivo e in parte congiunto. L’AFFIDAMENTO CONGIUNTO: nel 1987 è stato introdotto l’affidamento congiunto, che però ha creato una certa confusione, in quanto non si è capito cosa aggiungesse ad un esercizio della potestà già congiunto sulle questioni più rilevanti. L’AFFIDO CONDIVISO: con la legge 54 del 2006, l’affidamento condiviso è la regola generale e quello esclusivo diventa residuale, quando quello condiviso si rivela dannoso per i figli. COME SI APPLICA: i figli continuano ad abitare con uno dei genitori e frequentano l’altro secondo un regime di visite prestabilito. Tutto si gioca, pertanto, sul piano dell’esercizio della potestà, che la legge prevede congiunto sempre e comunque. Dunque, i genitori continuano a prendere di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse relative ai figli. DALLA CRISI ALLA SENTENZA. I TEMPI: pochi mesi per la separazione consensuale, da un anno e mezzo a tre anni per quella giudiziale. Lo stesso vale per il divorzio. CRISI CONIUGALE: la coppia consulta un avvocato per procedere alla separazione consensuale, avviare una causa di separazione giudiziale o divorzio. SEPARAZIONE. CONSENSUALE: ricorso congiunto dei coniugi per stabilire le condizioni relative all’affidamento dei figli e al loro mantenimento, all’assegnazione della casa coniugale (in favore del genitore con cui i figli convivono) e all’eventuale mantenimento del coniuge. GIUDIZIALE: causa indetta da uno contro l’altro. Entro 5 giorni dal deposito del ricorso, il giudice fissa l’udienza presidenziale, alla quale è obbligato a partecipare anche l’altro coniuge, che può depositare la propria memoria difensiva. A000930, 4 UDIENZA PRESIDENZIALE: fissata dal giudice dopo il deposito del ricorso. Partecipano all’udienza entrambi i coniugi. Se le condizioni proposte sono confermate, la coppia è autorizzata a separarsi e il Tribunale, previo parere del Pubblico Ministero, decide se omologare o meno la separazione. L’omologazione è rifiutata qualora contenga errori o condizioni inadeguate alla tutela dei figli. Se l’omologazione è accordata, la separazione consensuale diventa definitiva, ma può venire meno in caso di riconciliazione tra coniugi. Nella separazione giudiziale, se la conciliazione fallisce, il giudice adotta i provvedimenti per regolare i rapporti tra i coniugi e con i figli per tutta la durata della causa. SENTENZA DI SEPARAZIONE: pronunciata la sentenza e decorsi i termini per le impugnazioni la separazione (consensuale o giudiziaria) diventa definitiva. Trascorsi almeno tre anni dall’udienza presidenziale, è possibile chiedere il divorzio. DIVORZIO. DIVORZIO CONGIUNTO: i coniugi depositano un ricorso con tutte le condizioni atte a regolare il loro rapporto e la vita con i figli dopo il divorzio. A differenza della separazione, per il “divorzio congiunto” il consenso tra le parti è condizione necessaria, ma non sufficiente per ottenere il divorzio. Occorre il decorso di tre anni dalla separazione e la sentenza del Tribunale. DIVORZIO GIUDIZIARIO: vale la stessa procedura prevista per la separazione giudiziale. SENTENZA DI DIVORZIO: pronunciata la sentenza i coniugi tornano a essere “liberi di stato”.